Deroga nel Piano Casa Sardegna

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Deroga nel Piano Casa Sardegna

Il Piano Casa Sardegna ammette la deroga alle distanze, agli indici e alle superifici, ma solo per il volume. Le altre opere devono rispettare le norme vigenti.

Non nascondiamoci dietro un dito, e prendiamoci un momento per fare un po’ di sana autocritica.

Uno degli errori che noi liberi professionisti commettiamo più spesso è semplificare in modo eccessivo la possibilità di deroga ammessa dal Piano Casa Sardegna, e assimilarla a tutto ciò che più ci conviene.

Per spiegarla con un’equazione, potremo dire che le deroghe vengono così troppo spesso interpretate:

Piano Casa = Deroga = Posso Fare Tutto Quello Che Voglio.

E’ palese dire che l’attuale piano casa 2015-2016 (2017 ?) non dice questo. E nemmeno il “vecchio piano casa” 2009-2014 lo ha mai fatto.

Eppure, troppo spesso si è pensato che tutto potesse essere ammesso in deroga.

Lasciamo perdere la vecchia norma, e concentriamoci sulla L.R. 8/2015.

Gli articoli che disciplinano la possibilità di effettuare gli ampliamenti volumetrici sono quelli del Capo I del Titolo II, e precisamente dall’articolo 30 all’articolo 37.

L’articolo 36 “Disposizioni Comuni”, al comma 4 ci indica quali parametri possono essere derogati, e in quali condizioni. Ecco l’estratto del testo

4. L’incremento volumetrico:

a) è consentito mediante il superamento degli indici volumetrici previsti dalle vigenti disposizioni comunali e regionali;

b) può comportare il superamento dei limiti di altezza dei fabbricati e di superficie coperta previsti nelle vigenti disposizioni urbanistico-edilizie comunali e regionali;

c) può comportare il superamento dei limiti di distanza da fabbricati, da pareti finestrate e dai confini previsti nelle vigenti disposizioni urbanistico-edilizie comunali e regionali, fino ai limiti previsti dal Codice civile, solamente nei casi in cui l’incremento volumetrico sia realizzato internamente al perimetro determinato dalla sagoma più esterna dell’edificio, computata tenendo conto di balconi e aggetti di qualsiasi tipo.

La prima cosa che si nota, è che si parla di incremento volumetrico.

Questo significa che per il volume in ampliamento ( e solo per esso ) sono ammesse alcune determinate deroghe;  tutto il resto deve rispettare le vigenti leggi in materia edilizia e urbanistica.

Le lettere a) e b) successive sono molto chiare:

a) l’incremento volumetrico può superare gli indici di zona

b) l’incremento volumetrico può superare i limiti di altezza dei fabbricati e di superficie coperta

Anche la lettera c) è abbastanza chiara, tuttavia merita una lettura più approfondita

c) l’incremento volumetrico può derogare alle distanze tra fabbricati, confini e pareti finestrate SOLO se realizzato all’interno della sagoma massima perimetrale.

Che tradotto dal tecnicheseburocratico all’italiano, significa “se non crei volumi sporgenti dall’edificio esistente, puoi derogare alle distanze. Fino ai limiti del codice civile.

La deroga alle distanze, pertanto, è ammessa (per il solo volume!) unicamente nel caso in cui già per l’edificio esistente (valutati tutti gli aggetti e le massime sporgenze) queste distanze risultino inferiori ai limiti di legge.

E quando si realizzano opere connesse all’ampliamento volumetrico?

L’esempio tipico è rappresentato da verande, balconi e altri elementi che non rientrano nella definizione di “volume in ampliamento”, ma sono opere che si inseriscono all’interno del progetto, per rendere il tutto più armonico e funzionale.

Questi elementi non sono “incremento volumetrico” e pertanto non sono ammessi alla deroga. E devono rispettare le regole derivanti dalle norme comunali, regionali e nazionali.

Che ne pensate? E’ corretta la mia lettura della norma?

Fatemi sapere che ne pensate nei commenti

Ing. Enrico Craboledda

2 commenti su “Deroga nel Piano Casa Sardegna”

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