Frazionamento Ampliamento Volumetrico Piano Casa 2009-2014

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Frazionamento Ampliamento Volumetrico Effettuato con il Piano Casa 2009-2014: Ora è Possibile!

Se prima gli ampliamenti effettuati con la L.R. 4/09 erano inalienabili “per sempre” o frazionabili e alienabili dopo 10 anni, oggi è finalmente possibile frazionare gli ampliamenti volumetrici e venderli separatamente dall’unità principale.

Uno degli aspetti critici del “Vecchio Piano Casa Sardegna 2009-2014” era l’impossibilità di poter frazionare e alienare, separatamente dall’unità principale, l’ampliamento volumetrico realizzato.

Avevo scritto un articolo apposito nel quale spiegavo precisamente se e quando fosse possibile frazionare l’ampliamento realizzato con la L.R. 4/09.

Riprendo oggi l’argomento in questo articolo, così da aggiornare il vecchio e fare un po’ di “nuova” chiarezza, con le novità introdotte dalle ultime modifiche legislative regionali.

frazionamento-ampliamento.volumetrico-piano-casa-sardegnaGli ampliamenti volumetrici, se effettuati con il Piano Casa, possono essere stati realizzati con il “primo piano casa” (quello degli anni 2009-2014, L.R. 4/09 e successive modifiche), o con il “secondo piano casa” (quello attuale e vigente ad oggi 08/09/17, che chiamiamo “nuovo“, ai sensi della L.R. 8/2015 e successive modifiche).

Ampliamenti effettuati ai sensi dell’articolo 2 L.R. 4/2009, dopo le modifiche della L.R. 11/2017

Dal 06/07/2017 è entrata in vigore la Legge Regionale 11/2017, che ha introdotto interessanti novità.

Tra queste novità, vi è l’articolo 29 bis, il quale recita

Art. 29 bis – Frazionamento di unità immobiliari a seguito degli interventi di incremento volumetrico di cui alla legge regionale n. 4 del 2009

1. L’unità immobiliare a uso residenziale risultante da incremento volumetrico previsto dalla legge regionale 23 ottobre 2009, n. 4 (Disposizioni straordinarie per il sostegno dell’economia mediante il rilancio del settore edilizio e per la promozione di interventi e programmi di valenza strategica per lo sviluppo), ricompresa nelle zone urbanistiche omogenee A, B e C, può essere frazionata solo se la più piccola delle unità derivate ha una superficie lorda superiore a 50 metri quadri. Negli altri casi l’incremento volumetrico non può essere utilizzato per generare ulteriori unità immobiliari e non può essere alienato separatamente dall’unità che lo ha generato. Il vincolo di non alienazione ha durata decennale ed è trascritto nei registri immobiliari.

Questo articolo 29 bis cambia in modo sensibile la disciplina dei frazionamenti per gli ampliamenti realizzati con la L.R. 4/2009.

Gli ampliamenti, infatti, non potevano essere alienati separatamente dall’unità principale, o lo potevano in alcuni casi solo se trascorsi 10 anni.

Oggi (in realtà dal 6 luglio 2017) è diventata realtà la possibilità di separare e vendere gli ampliamenti realizzati con il Piano Casa Sardegna 2009-2014.

Quando è possibile frazionare l’ampliamento?

L’articolo è semplice e chiaro.

Per poterlo frazionare subito, devono sussistere due condizioni

  1. L’immobile ricade all’interno delle zone A, B o C
  2. L’unità derivata più piccola deve essere di almeno 50 mq lordi

Qualora una di queste condizioni non sussista, devono trascorrere 10 anni.

Sono tanti, infatti, i casi di ampliamenti effettuati nelle terrazze o lastrici solari che sono perfetti per poter costituire unità autonoma. 

E’ una nuova e importante opportunità per le persone che hanno deciso di investire negli ampliamenti volumetrici e oggi possono disporre di un nuovo immobile da immettere sul mercato.

Invece, per i frazionamenti degli ampliamenti effettuati con l’attuale Legge Regionale 8/2015, l’introduzione della L.R. 11/2017 non ha apportato nessuna modifica, quindi

Ampliamenti effettuati ai sensi dell’articolo 30 L.R. 8/2015

Sono disciplinati dall’articolo 36 della L.R. 8/2015, al cui comma  8 leggiamo

8. L’unità immobiliare ad uso residenziale risultante dall’incremento volumetrico previsto dall’articolo 30 ricompresa nelle zone urbanistiche omogenee A, B e C, può essere frazionata solo se la più piccola delle unità derivate ha una superficie lorda superiore a 70 metri quadri. Negli altri casi l’incremento volumetrico non può essere utilizzato per generare ulteriori unità immobiliari e non può essere alienato separatamente dall’unità che lo ha generato; il vincolo di non alienazione ha durata decennale ed è trascritto nei registri immobiliari.

Le unità ampliate possono essere frazionate

  1. subito, se la più piccola unità derivata abbia almeno 70 mq di superficie lorda
  2. dopo 10 anni, se la più piccola tra le due unità immobiliari derivate ha una superficie lorda inferiore a 70 mq

Vuoi Frazionare il tuo immobile?

 

Ing. Enrico Craboledda

3 commenti su “Frazionamento Ampliamento Volumetrico Piano Casa 2009-2014”

  1. buongiorno,
    in un’unità immobiliare costituita da seminterrato (cantina + garage) e piano terra, devo realizzare un ampliamento con successivo frazionamento; la domanda è la seguente: nel computo dei 70 mq lordi richiesti ai fini dell’immediata alienazione della nuova unità, posso computare anche le superfici del seminterrato? io l’ho fatto ma il tecnico del comune sostiene di no anche se l’articolo 36 non specifica nulla a riguardo. sottolineo che la pratica in questione è stata giudicata inammissibile per il suddetto problema, ed che a stretto giro ho ricevuto determina della cds con rigetto…
    saluti
    G.

    • Buongiorno. Provo a dare una mia lettura. La norma parla di incrementi di volume e frazionamento per generare nuove unità. Specifica la superficie lorda dell’unità più piccola. A mio avviso, va letto che il volume urbanistico dell’unità più piccola non può essere inferiore a 70 mq. Questo significa che il seminterrato, che probabilmente non costituisce volume urbanistico, non può essere considerato ai fini della superficie lorda per raggiungere i 70 mq richiesti. Lo scopo della norma è quello di evitare di generare unità immobiliari troppo piccole per evitare speculazioni edilizie (non chiedetemi il perché!).

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