Nuova Legge Casa Sardegna Un Nuovo Passo Avanti

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Nuova Legge Casa Sardegna : Un Nuovo Passo Avanti

La prossima riunione del Consiglio è fissata per il 9 aprile. Il cerchio dovrebbe chiudersi per metà aprile.

L’ultima settimana ha visto percorrere un nuovo passo avanti nell’iter di approvazione della nuova legge in materia edilizia e urbanistica.

Piccolo passo, ma molto importante perchè i 9 articoli approvati nell’ultima settimana sono il vero cuore della nuova Legge Casa Sardegna.

Sono stati approvati gli articoli dal 14 al 22 che disciplinano gli interventi di ampliamento nelle varie zone urbane, gli interventi di nuova costruzione in agro, gli interventi per i sottotetti e soppalchi.

Vediamoli in dettaglio:

Capo III – Modifiche alla Legge Regioale 45 del 1989

  • Articolo 14 – Deposito e Visione del PUC 
  • Articolo 15 – Strumenti di Attuazione
  • Articolo 16 – Pubblicazione del PUC

Questi tre articoli cercano di aiutare (soprattutto nelle tempistiche) la pubblicazione dei nuovi piani urbanistici comunali (in adeguamento, sempre, al PPR).

Capo IV- Salvaguardia dei territori rurali e disposizioni per le zone turistiche

  • Articolo 17 – Disposizioni di Salvaguardia dei Territori Rurali
  • Articolo 18 – Modifiche alla legge regionale n. 8 del 2004 in materia di zone turistiche

La maggiore novità introddotta dal Capo IV è il ritorno a 3 ettari per le nuove costruzioni in agro.

Un emendamento all’articolo 17, approvato, cerca di annullare/ridurre la fascia di tutela dei 300 mt dalle zone umide, come segnalato da Legambiente. La norma parrebbe scritta per una serie di edifici, tra cui c’è il “palazzo di via Gallinara” e una serie di edifici con lo stesso “piccolo problema”, che rischiano la demolizione.

E ancora il Titolo II, al cui Capo I si parla di ampliamenti volumetrici,

Capo I – Norme per il Miglioramento del Patrimonio Edilizio Esistente

  • Articolo 19 – Interventi di ampliamento volumetrico del patrimonio edilizio esistente
  • Articolo 20 – Interventi di ampliamento volumetrico delle strutture destinate all’esercizio di attività turistico-ricettive
  • Articolo 21 – Interventi per il riuso e per il recupero con incremento volumetrico dei sottotetti esistenti
  • Articolo 22 – Interventi per il riuso degli spazi di grande altezza (soppalchi)

Le novità più attese dal settore, probabilmente, sono contenute dall’articolo 19, e negli articoli a seguire.

Le principali novità introdotte sono (dovrebbero essere. purtroppo non ho ancora il testo ufficiale approvato):

  • Ampliamento nei centro storici fino al 20% del volume, e con un massimo di 70 mc

  • Ampliamenti nelle zone B e C fino al 20%, con un massimo di 90 mc per i comuni il cui PUC non è adeguato al PPR, e fino al 30% con un massimo di 120 mc per i comuni il cui Piano Urbanistico Comunale è stato adeguato al Piano Paesaggistico Regionale.

  • Per questi ultimi comuni, un uteriore 5% in caso di ampliamenti che comprendano opere di efficientamento energetico, di realizzazione di tetti verdi e giardini verticali o per interventi di riutilizzo delle acqua meteoriche e delle acque reflue.

  • Ampliamenti, non cumulabili con quelli di cui sopra, nelle zone A, B e C per realizzazione di spazi per abitazione pricincipale di persone disabili, fino a 120 mc.

  • Ampliamenti, così come per le zone B e C, anche nelle zone E per gli immobili oltre 1 km dalla linea di battigia (300 m per le isole minori).

  • Nelle zone D, a destinazione artigianale o industriale, incrementi fino al 25% se destinati a spazi per attività produttiva (quindi non commerciali o residenziali)

  • Nelle zone D, a destinazione commerciale, incrementi fino al 20% con limite di 400 mc.

    • In entrmabi i casi delle Zone D, gli ampliamenti delle case dei custodi ivi ricadenti, possono essere incrementate del 20% o 30%.
  • Disciplinati il riuso e ampliamento dei sottotetti, e le norme per la realizzazione dei soppalchi (nelle zone A, B e C, con massimo 40% della superificie utile, con altezza minima nella parte inferiore di almeno 2.40 mt e nella parte superiore di 2 mt.)

  • Ampliamenti anche per le strutture turistico-ricettive che hanno già usufruito degli incrementi con la legge urbanistica del 1989, ma fino al raggiungimento del 25% del volume originario, e senza “piano d’impresa” per giustificare l’ampliamento.

La partita ancora non è chiusa, infatti giovedì i lavori dell’aula riprenderanno con l’articolo che disciplina le condizioni di ammissibilità degli interventi: articolo tanto importante (e interessante) quanto quelli sopra citati.

Salvo complicazioni, potremo già gridare “Terra! Terra!”

 

Ing. Enrico Craboledda

 

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