Piano Casa al di Fuori dalla Zona Hi4: Non Sempre è Ammesso

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Piano Casa al di Fuori dalla Zona Hi4: Non  Sempre è Ammesso

Il Piano Casa non ammette costruzioni all’interno della zona Hi4, a rischi elevato. E nelle zone immediatamente al di fuori di essa? Dipende.

sassariChe il Piano Casa Sardegna non ammetta alcuna possibilità all’interno della zona Hi4, è sempre stato chiaro.

Il dubbio si è posto per un intervento al di fuori della zona Hi4  (e ovviamente anche al di fuori dell’area Hi3), zone definite “di pericolosità idraulica molto elevata”, nella quale una signora avrebbe voluto effettuare un ampliamento volumetrico.

La Legge Regionale 4/2009 Piano Casa non lo esclude: infatti il comma 2 dell’ Articolo 8 – Condizioni di ammissibilità degli interventi recita:

2. Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 non si applicano agli edifici collocati in aree dichiarate, ai sensi del Piano stralcio per l’assetto idrogeologico di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo), e successive modifiche ed integrazioni, di pericolosità idraulica elevata o molto elevata (Hi3 – Hi4), ovvero in aree di pericolosità da frana elevata o molto elevata (Hg3 – Hg4) fatta eccezione per la tipologia di interventi specificamente prevista, in tali aree, dalle norme tecniche di attuazione del Piano stralcio per l’assetto idrogeologico.

Detto questo, il ragionamento logico parrebbe semplice:

“sono al di fuori delle zone Hi3/Hi4 e Hg3/Hg4, allora posso realizzare il mio piano casa”

territorio_sassariIn realtà non è proprio così.

O meglio: non è sempre vero.

L’immobile in questione, infatti, ricade sì all’esterno delle aree in cui è totalmente preclusa dal Piano Casa la possibilità di realizzare ampliamenti, ma all’interno di un’ulteriore fascia di tutela di 50 metri che la Regione Sardegna (e conseguentemente, per adozione, il Comune di Sassari ) ha puntualmente individuato per tutti quei corsi d’acqua non adeguatamente arginati.

Il TAR Sardegna, con la sentenza 228/2014,  respinge il ricorso presentato specificando che

… la competente Autorità di Bacino ha approvato appositi studi di compatibilità idraulica (cfr. doc. 8 di parte resistente), al fine di monitorare e prevenire tempestivamente il (notoriamente grave) rischio idrogeologico, nelle more delle apposite varianti alla struttura formale del PAI che si rendano di volta in volta necessarie; in tal modo l’Autorità ha introdotto idonee “misure di salvaguardia”, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 65, comma 7, del d.lgs. n. 152/2006, e 8 e segg. del PAI.

Orbene i citati “studi di compatibilità” contemplano una “fascia di tutela ulteriore”, rispetto a quanto cartograficamente previsto dal PAI, che si estende per 50 metri dalle rive di corsi d’acqua non adeguatamente arginati, tra i quali rientra il Rio XXXXXXX, in base all’apposito elenco redatto ai sensi dell’art. 26 delle NTA del PAI e per la stessa ragione anche il PUC di Sassari individua, all’art. 87 delle NTA (doc. 5 di parte ricorrente) la medesima fascia di tutela di 50 metri, in perfetta armonia con le superiori previsioni sopra descritte.

Pertanto le descritte misure di salvaguardia, che sovrintendono ad un interesse pubblico di carattere evidentemente superiore, si palesano come direttamente e insuperabilmente ostative all’intervento proposto dalla ricorrente.

Scarica la sentenza 228/2014 del Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna :

TAR Sardegna – Sentenza 228-2014 – Piano Casa nei 50 m dalla zona Hi4

 

Enrico Craboledda

 

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