Recupero dei seminterrati: possibile una parziale abrogazione dell’articolo 15.bis del Piano Casa Sardegna

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Recupero dei seminterrati: è possibile una parziale abrogazione dell’articolo 15.bis del Piano Casa Sardegna

E’ datato 5 dicembre il Progetto di Legge n. 595: in caso di conversione in legge, niente più recupero ai fini abitativi dei piani seminterrati.

consiglio_regione_sardegnaE’ datato 5 dicembre il Progetto di Legge n. 595 che prevede una integrale revisione dell’articolo 15.bis, ed eliminerebbe (in caso di conversione in legge, che è molto probabile) integralmente il recupero ai fini abitativi dei piani seminterrati.

Nel sito del Consiglio Regionale, infatti, si possono leggere due importanti progetti di legge (entrambi successivi al disastro di Olbia e degli altri comuni coinvolti avvenuto a fine novembre):

– Progetto di Legge 586 – Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 2009, n. 4 (Disposizioni straordinarie per il sostegno dell’economia mediante il rilancio del settore edilizio e per la promozione di interventi e programmi di valenza strategica per lo sviluppo), e delle disposizioni successive di integrazione, modifica e proroga dei termini della medesima legge regionale.

– Progetto di Legge 595 – Modifiche all’articolo 15 bis della legge regionale 23 ottobre 2009, n. 4 (Disposizioni straordinarie per il sostegno dell’economia mediante il rilancio del settore edilizio e per la promozione di interventi e programmi di valenza strategica per lo sviluppo), introdotto dall’articolo 15 della legge regionale 21 novembre 2011, n. 21.

Il PL 586 prevede l’abrogazione integrale del Piano Casa Sardegna e di tutte le successive modifiche e integrazioni.

Il Progetto di Legge 595 prevede la modifica dell’articolo 15.bis della Legge Regionale 23 ottobre 2009, n. 4 e smi, eliminando in toto la possibilità di recuperare ai fini abitativi i seminterrati. Ecco il  testo di legge proposto, con alcuni commenti (in corsivo e in blu) agli articoli

 

TESTO DEL PROPONENTE

Art. 1
Modifiche all’articolo 15 bis della legge regionale n. 4 del 2009 introdotto dall’articolo 15 della legge regionale n. 21 del 2011

1. L’articolo 15 bis della legge regionale 23 ottobre 2009, n. 4 (Disposizioni straordinarie per il sostegno dell’economia mediante il rilancio del settore edilizio e per la promozione di interventi e programmi di valenza strategica per lo sviluppo), introdotto dall’articolo 15 della legge regionale 21 novembre 2011, n. 21 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale n. 4 del 2009, alla legge regionale n. 19 del 2011, alla legge regionale n. 28 del 1998 e alla legge regionale n. 22 del 1984, ed altre norme di carattere urbanistico), è così sostituito:
Art. 15 bis (Riutilizzo dei piani pilotis e dei locali al piano terra) (il titolo precedente era “Riutilizzo dei piani seminterrati,  pilotis e dei locali al piano terra”. Vengono quindi cancellate le parole “dei piani seminterrati”)
1. La Regione promuove il recupero a fini abitativi dei piani pilotis e dei locali siti al piano terra localizzati nelle zone territoriali omogenee B (completamento residenziale) e C (espansione residenziale) con l’obiettivo di contenere il consumo di nuovo territorio e favorire la messa in opera di interventi tecnologici per il contenimento dei consumi energetici. ( il comma 1 promuoveva il recupero dei piani seminterrati, nelle zone B (completamento residenziale), C (espansione residenziale) ed E (agricole) con le medesime finalità del nuovo primo comma. Con il nuovo testo vengono eliminate sia il recupero dei piani seminterrati in tutte le zone, sia dei piani terra nelle zone agricole)
2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, anche mediante il superamento degli indici volumetrici massimi previsti dagli strumenti urbanistici e dalla normativa vigente, a condizione che i piani pilotis e i locali siti al piano terra siano esistenti alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 21 del 2011, abbiano un’altezza minima non inferiore a metri 2,40 e rispettino le prescrizioni igienico-sanitarie riguardanti l’agibilità previste dai vigenti regolamenti. (Con questo articolo si introduce la possibilità di recuperare i piani terra, anche con un’altezza minima di 2.40 mt, a patto che siano rispettate le prescrizioni igienico sanitarie riguardanti l’agibilità previste dai regolamenti vigenti.Sarà l’ennesimo comma inapplicabile, perchè le prescrizioni igienico-sanitarie prevedono un’altezza non inferiore a 2.70 mt)
3. Il recupero a fini abitativi di cui al presente articolo è, comunque, vietato nelle aree dichiarate, ai sensi del vigente Piano stralcio per l’assetto idrogeologico, di pericolosità elevata o molto elevata ovvero in aree di pericolosità da frana elevata o molto elevata e nelle altre aree che i comuni identificano mediante specifica deliberazione del consiglio comunale. (e ancora… la giusta l’inapplicabilità nelle zona ad alto rischio idrogeologico e di frana elevata)
4. Gli interventi previsti nel presente articolo sono subordinati al reperimento degli spazi per parcheggi di cui all’articolo 41 sexies della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica), e successive modifiche ed integrazioni. Qualora sia dimostrata l’impossibilità dovuta alla mancanza di spazi idonei da destinare al soddisfacimento di tale obbligo, o nel caso di spazi da destinare allo scopo di superficie inferiore a 10 metri quadri, gli interventi sono consentiti previo pagamento di una somma equivalente alla monetizzazione delle aree per parcheggi, da determinarsi con deliberazione del consiglio comunale. I relativi introiti sono destinati alla realizzazione di nuove aree da adibire a parcheggio.”. (il comma 4 riprende integralmente il vecchio comma 5)

2. Sono fatte salve le istanze inoltrate ai sensi dell’articolo 15 bis della legge regionale n. 4 del 2009 introdotto dall’articolo 15 della legge regionale n. 21 del 2011 e già presentate alla data di entrata in vigore della presente legge. (con questo secondo comma, vengono fatte salve tutte le istanze fino ad ora presentate. Qualora approvato, infatti, non sarà retroattivo e tutte le concessioni rilasciate per il recupero dei piani seminterrati o dei piani terra ai sensi dell’attuale art. 15.bis saranno valide; saranno anche valide tutte le istanze presentate fino all’entrata in vigore del nuovo testo)

A voi i commenti…

 

Enrico Craboledda

 

 

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