Sentenze 93 e 94 / 2014: In materia di ampliamenti in zona agricola con il piano casa

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Sentenze 93 e 94 / 2014: E’ possibile costruire in zona agricola con il piano casa, ma  …

Frazionare un lotto molto grande in zona agricola, al fine di ricavare molti lotti su cui edificare non è consentito, e viene identificato come lottizzazione abusiva

13_398_20130527130908Con le sentenze 93 e 94 del 2014 il TAR Sardegna si esprime in materia di nuove costruzioni in zona agricola.

Raccontiamo i fatti: un proprietario di un lotto nell’agro di Olbia decidere di frazionarlo in diversi lotti di superficie inferiore.

I terreni nell’agro così ricavati hanno la superficie minima per essere ritenuti edificabili, così come stabilito dal Piano Casa Sardegna che ha riportato in auge la vecchia “direttiva sulle zone agricole”, riportando la superficie minima per l’edificazione dai 3 ettari previsti dal Piano Paesaggistico Regionale ad 1 ettaro.

Il proprietario ha quindi venduto i vari lotti ricavati come edificabili (ed effettivamente possiedono la superficie minima per essere ritenuti tali)

Successivamente, lui e gli altri acquirenti, hanno ciascuno per suo conto, presentato una richiesta di concessione edilizia per la costruzione di una casa in zona agricola.

Il comune di Olbia ha ritenuto opportuno non concedere tali concessioni, in quanto se è pur vero che ciascun lotto possiede i requisiti per essere edificabile, è anche vero che, con una visione più ampia d’insieme, concedere l’edificazione a tutti i richiedenti avrebbe messo in atto una vera e propria trasformazione urbanistica dell’area.

Riportiamo il testo della motivazione

“…nel compendio oggetto di intervento è in atto una trasformazione urbanistica ed edilizia dei terreni, attuata mediante il frazionamento che ha individuato sia i lotti che le strade (opere di urbanizzazione primaria) e la vendita del terreno in lotti che, per loro caratteristiche quali la dimensione, il numero e la previsione di opere di urbanizzazione consistenti anche nella previsione di servitù di passaggio negli atti di trasferimento dei terreni, denunciano in modo non equivoco la loro destinazione a scopo edificatorio;

 

da una visione complessiva e d’insieme emerge il fatto che nel compendio in questione sono state presentate diverse pratiche edilizie, volte all’ottenimento delle autorizzazioni necessarie all’edificazione dei suoli, relative a lotti di terreno, oggetto di precedente frazionamento e vendita, che non risultano in posizione contigua ad assi viari di collegamento preesistenti; al contrario, sono presenti strade di accesso ai lotti di recente realizzazione che costituiscono di fatto opere di urbanizzazione primaria, soggette a concessione edilizia e realizzate in assenza della stessa…”.

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Secondo il Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna è corretta l’interpretazione e la procedura del Dirigente del Settore Pianificazione e Gestione del Territorio Edilizia Privata e Pubblica: infatti precisa che, partendo dalla definizione di lottizzazione abusiva descritta nel Testo Unico dell’Edilizia (DPR 380/01),

Costituiscono, quindi, lottizzazione abusiva i casi di alienazione e frazionamento di lotti in cui traspaiano elementi di per sé rivelatori della utilizzabilità del terreno (per le oggettive modalità di frazionamento e per la contiguità ad assi viari di collegamento e ad insediamenti abitativi preesistenti) per finalità edificatorie, non richiedendosi, quindi, alcuna ulteriore attività accertativa da parte del Comune circa la sussistenza (peraltro assai difficilmente dimostrabile) di un intento soggettivo edificatorio”

Dura lex. Sed lex.

Scarica il testo della sentenza 93-2014 e della sentenza 94-2014

Enrico Craboledda

 

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