Ecco il Testo di Legge del Nuovo Piano Casa Approvato a Settembre dal Consiglio Regionale

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Ecco il Testo di Legge del Nuovo Piano Casa Approvato a Settembre dal Consiglio Regionale

Finalmente, ad oltre un mese dall’approvazione, è stata pubblicato sul sito del Consiglio della Regione Sardegna il testo definitivo del “Collegato alla Finanziaria” approvato nel settembre 2023.

Al suo interno si trovano delle norme in materia di recupero del patrimonio edilizio e urbanistica, che possiamo tradurre come Nuovo Piano Casa Sardegna 2023 2024.

Oddio … nuovo …

nuovo piano casa sardegna testo non ancora vigente

Non è tanto nuovo visto che si tratta, per la maggior parte del testo, di un copia-incolla delle parti non cassate dalla Sentenza della Corte Costituzionale che ad inizio 2022 aveva tirato una tegola in testa al legislatore regionale

Ma andiamo al sodo, e vediamo i macro argomenti del testo definitivo.

In calce all’articolo, trovate il link a tutto il testo degli articoli.

ATTENZIONE: E’ STATO PUBBLICATO SUL BURAS – BOLLETTINO N.54 – PARTE I E II DEL 24/10/2023

Ecco gli articoli del Collegato alla finanziaria che, al CAPO XI dettano le norma in materia recupero del patrimonio edilizio e urbanistica

CAPO XI – Norme in materia di recupero del patrimonio edilizio e urbanistica

  • Art. 123 – Interventi per il riuso e per il recupero con incremento volumetrico dei sottotetti esistenti
  • Art. 124 – Intervento di recupero dei seminterrati, dei piani pilotis, e dei locali al piano terra
  • Art. 125 – Intervento per il riuso degli spazi di grande altezza (soppalchi)
  • Art. 126 – Interventi nelle strutture destinate all’esercizio di attività turistico-ricettive
  • Art. 127 – Disposizioni in favore dei portatori di handicap gravi
  • Art. 128 – Condizioni di ammissibilità degli interventi e disposizioni comuni
  • Art. 129 – Procedure
  • Art.130 – Modifica dell’articolo 39 della legge regionale n. 8 del 2015 in materia di demolizione e ricostruzione
  • Art. 131 – Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 23 del 1985 in materia di edilizia libera, sanzioni e piani di risanamento
  • Art. 132 – Integrazioni all’articolo 6 della legge regionale n. 8 del 2004 di riordino in materia urbanistica ed edilizia delle zone costiere
  • Art. 133 – Valorizzazione degli immobili della borgata di pescatori di Marceddì
  • Art. 134 – Modifiche alla legge regionale n. 29 del 1998 in materia di programmi pluriennali dei centri storici e di interventi finanziabili

Se avete piacere di leggere il testo definitivo, ecco il link:

Un caro saluto e ci aggiorniamo presto!

Nuovo Piano Casa Sardegna 2023 2024

nuovo piano casa sardegna 2023 2024

Di seguito trovate il testo del Nuovo Piano Casa Sardegna, approvato con il collegato alla finanziaria nel Settembre 2023.

Il testo sotto riportato non è ancora vigente perchè non è ancora stato pubblicato sul Buras

Nuovo Piano Casa Sardegna 2023 2024

PUBBLICATA SUL BURAS – BOLLETTINO N.54 – PARTE I E II DEL 24/10/2023

Legge regionale 23 ottobre 2023, n. 9

Capo XI – Norme in materia di recupero del patrimonio edilizio e urbanistica

Art. 123 – Interventi per il riuso e per il recupero con incremento volumetrico dei sottotetti esistenti

  1. Ai fini del presente articolo si definiscono sottotetti gli spazi e i volumi compresi tra l’estradosso della chiusura orizzontale superiore, anche non calpestabile, dell’ultimo livello agibile e l’intradosso delle falde della copertura a tetto, localizzati all’interno della sagoma dell’edificio regolarmente approvata con titolo abilitativo, ove prescritto.
  2. Nelle zone urbanistiche A, B, C, E ed F sono consentiti gli interventi di riuso dei sottotetti esistenti per il solo scopo abitativo. Il riuso dei sottotetti, con conseguente ottenimento dell’agibilità, è consentito purché siano rispettate tutte le prescrizioni igienico-sanitarie riguardanti le condizioni di agibilità previste dai regolamenti vigenti, e, relativamente alle altezze, sia assicurata, per ogni singolo vano di ogni unità immobiliare, un’altezza media ponderale uguale o maggiore a 2,40 metri per gli spazi ad uso abitativo, ridotta a 2,20 metri per spazi accessori e servizi; per i comuni posti a quote superiori a 600 metri di altitudine sul livello del mare è consentita, rispettivamente, la riduzione a 2,20 metri per spazi ad uso abitazione e a 2,00 metri per accessori e servizi.
  3. Ai fini del riuso dei sottotetti sono consentite modifiche interne consistenti nello spostamento o nella realizzazione di solai intermedi e modifiche esterne consistenti nell’apertura di finestre e lucernari, necessari ad assicurare l’osservanza dei requisiti di aeroilluminazione dei nuovi vani. Nella zona urbanistica A tali modifiche devono essere tipologicamente compatibili con i caratteri costruttivi ed architettonici degli edifici interessati.
  4. Ai fini dell’ammissibilità degli interventi di cui ai commi 2 e 3, in presenza di un unico livello agibile, è considerato sottotetto il volume compreso tra l’estradosso della chiusura orizzontale inferiore e l’intradosso delle falde di copertura a tetto, localizzato all’interno della sagoma dell’edificio regolarmente approvata con titolo abilitativo, se prescritto.
  5. Ai fini dell’ammissibilità degli interventi di cui ai commi 2 e 3 costituiscono quindi sottotetti:
    • a) gli spazi e i volumi delimitati inferiormente dall’ultimo solaio di chiusura di un volume urbanisticamente rilevante (residenziale o con altra destinazione compatibile con la destinazione della zona omogenea) e il solaio di copertura dell’immobile o dell’unità immobiliare, indipendentemente dall’attuale destinazione di tale spazio o volume come desumibile dall’ultimo titolo edilizio rilasciato per lo stesso;
    • b) le terrazze coperte e aperte su uno, due, tre o quattro lati, non rilevanti ai fini volumetrici dalle vigenti disposizioni di legge regionali e regolamenti comunali;
    • c) gli spazi e i volumi delimitati da altezza di imposta delle falde nulla.
  6. Al fine di ridurre il consumo di suolo e consentire il rispetto di tutte le prescrizioni igienicosanitarie e delle altezze medie ponderali riguardanti le condizioni di agibilità previste dai regolamenti vigenti, sugli edifici ad uso residenziale con copertura a falde sono consentite modifiche esterne alle unità immobiliari esistenti, strettamente limitate al raggiungimento dei requisiti minimi di agibilità, nella misura massima di 50 centimetri di altezza all’imposta interna della falda, ferma restando la quota massima del colmo, e con pendenza massima ammissibile del 30 per cento.
  7. Nelle zone urbanistiche A dotate di Piano particolareggiato adeguato al Piano paesaggistico regionale, e nelle zone B, C e F, sono consentiti gli interventi di recupero con incremento volumetrico dei sottotetti esistenti per il solo scopo abitativo. Il recupero con incremento volumetrico dei sottotetti è consentito purché siano rispettate tutte le prescrizioni igienico-sanitarie riguardanti le condizioni di agibilità previste dai regolamenti vigenti e, relativamente alle altezze, sia assicurata, per ogni singolo vano di ogni unità immobiliare, un’altezza media ponderale uguale o maggiore a 2,70 metri per gli spazi ad uso abitativo, ridotta a 2,40 metri per spazi accessori e servizi; per i comuni posti a quote superiori a 600 metri di altitudine sul livello del mare è consentita rispettivamente la riduzione a 2,55 metri per spazi ad uso abitativo e a 2,25 metri per accessori e servizi.
  8. Ai fini del recupero con incremento volumetrico dei sottotetti sono consentite modifiche interne, consistenti nello spostamento di solai intermedi, e modifiche esterne, consistenti nella variazione delle altezze di colmo e di gronda, delle linee di pendenza delle falde e quelle per l’apertura di finestre e lucernari, necessarie ad assicurare l’osservanza dei requisiti di aeroilluminazione dei nuovi vani. I valori massimi raggiungibili di altezza interna sono fissati, rispettivamente, in 3,60 metri per l’altezza al colmo e in 1,80 metri per l’altezza alla gronda; in caso di arretramento dell’ampliamento rispetto al filo della facciata dell’edificio è consentito l’aumento dell’altezza interna misurata alla gronda del sottotetto ampliato fino ad un massimo di 2,20 metri, proporzionalmente alla pendenza della falda dell’ampliamento.
  9. Il recupero con incremento volumetrico dei sottotetti è consentito unicamente per i sottotetti che rispettino una delle seguenti condizioni:
    • a) abbiano un’altezza interna alla gronda non inferiore a 0,60 metri e falde con una pendenza minima del 20 per cento;
    • b) abbiano falde con una pendenza minima del 25 per cento.
  10. L’altezza media ponderale è calcolata dividendo il volume della parte di sottotetto la cui altezza superi 1,50 metri per la superficie relativa; gli eventuali spazi di altezza inferiore a 1,50 metri devono essere chiusi mediante opere murarie o arredi fissi e può esserne consentito l’uso come spazio di servizio destinato a guardaroba e ripostiglio; in corrispondenza delle fonti di luce la chiusura di tali spazi non è prescrittiva.
  11. Nei sottotetti oggetto degli interventi previsti nel presente articolo il volume urbanistico è determinato dal volume geometrico del sottotetto, misurato all’esterno delle pareti perimetrali e all’intradosso del solaio di copertura, ed è ammesso anche mediante il superamento degli indici volumetrici e dei limiti di altezza previsti dalle vigenti disposizioni comunali e regionali.

Art. 124 – Interventi di recupero dei seminterrati, dei piani pilotis e dei locali al piano terra

  1. Ai fini del presente articolo si definiscono:
    • a) seminterrati: i piani siti alla base dell’edificio e realizzati parzialmente fuori terra, quando la
      superficie delle pareti perimetrali comprese al di sopra della linea di terra è superiore al 50 per
      cento della superficie totale delle stesse pareti perimetrali;
    • b) piani pilotis: le superfici aperte, a piano terra o piano rialzato, delimitate da colonne portanti, la
      cui estensione complessiva è non inferiore ai due terzi della superficie coperta;
    • c) piano terra: piano completamente fuori terra, posto allo stesso livello del piano di campagna o di
      sistemazione definitiva del terreno.
  2. Negli immobili destinati ad uso abitativo sono consentiti gli interventi di riuso dei seminterrati, piani pilotis e locali al piano terra esistenti con l’obiettivo di contenere il consumo di nuovo territorio e di favorire la messa in opera di interventi tecnologici per il contenimento dei consumi energetici.
  3. Per i piani pilotis è ammesso il riuso solamente se esteso all’intero piano e purché siano comunque rispettate le superfici minime destinate a parcheggio; in alternativa, è sempre possibile la monetizzazione delle superfici di parcheggio non rinvenibili all’interno del lotto.
  4. Il recupero dei seminterrati è consentito ad uso residenziale, direzionale e commerciale, ed a condizione che abbiano, alla data di entrata in vigore della presente legge, un’altezza minima non inferiore a metri 2,40, previo ottenimento di idoneo titolo abilitativo e nel rispetto delle seguenti condizioni:
    • a) le aperture per la ventilazione naturale non siano inferiori a 1/8 della superficie utile, oppure si preveda la realizzazione di un impianto di ventilazione meccanica per un ricambio d’aria almeno pari a quello richiesto per la ventilazione naturale;
    • b) vi siano adeguati livelli di illuminazione, raggiungibili anche mediante sistemi artificiali.
  5. Il recupero dei porticati e dei locali a piano terra o piano rialzato è consentito ad uso direzionale, commerciale e residenziale a condizione che rispettino un’altezza minima interna di 2,40 metri.
  6. Il recupero a fini abitativi dei piani e locali di cui al presente articolo è vietato nelle aree dichiarate, ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 18 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo), di pericolosità idraulica elevata o molto elevata (Hi3 o Hi4) ovvero in aree di pericolosità da frana elevata o molto elevata (Hg3 o Hg4).

Art. 125 – Interventi per il riuso degli spazi di grande altezza

  1. Nelle zone urbanistiche A, B, C, D, E ed F, in queste ultime oltre la fascia dei 300 metri dalla battigia marina, è sempre consentita la realizzazione di soppalchi, a condizione che non pregiudichino la statica dell’edificio. I soppalchi possono essere ottenuti anche attraverso la traslazione di partizioni interne orizzontali, diverse dai solai di calpestio, non più funzionali all’organismo edilizio, quali solai di controsoffitto privi di qualsiasi valore artistico, decorativo, costruttivo e materico.
  2. I soppalchi sono ammessi per non più del 40 per cento della superficie sottostante e per le unità abitative che abbiano altezze libere di interpiano minime di 4,10 metri, tali da permettere una ripartizione delle altezze, per gli spazi sottostanti, non inferiore a 2,40 metri e, per la parte soprastante, una altezza media non inferiore a 2,00 metri.
  3. Nei vani individuati con la nuova ripartizione, sia al piano inferiore che a quello superiore, sono rispettate le altre prescrizioni igienico-sanitarie previste dallo strumento urbanistico comunale.
  4. Le nuove superfici in aumento individuate con la realizzazione dei soppalchi rientrano nel calcolo delle superfici finestrate. Nelle zone urbanistiche A sono ammesse nuove aperture finestrate solo se previste in sede di piano particolareggiato adeguato al Piano paesaggistico regionale. Per le altre zone urbanistiche l’apertura di eventuali nuove superfici finestrate è ammessa nel rispetto delle regole compositive del prospetto originario.
  5. Il soppalco è realizzato in arretramento rispetto alle pareti esterne del prospetto principale.
    La ripartizione in nessun caso si addossa a finestre e/o aperture esistenti per non alterare di riflesso l’originaria ripartizione orizzontale del manufatto sul prospetto.
  6. La realizzazione di un soppalco non determina la realizzazione di un nuovo volume urbanistico e non richiede nuove aree per parcheggio.
  7. In caso di realizzazione di spazi di grande altezza in edifici esistenti, mediante la demolizione parziale di solaio intermedio, è escluso il ricalcolo del volume urbanistico dell’edificio o della porzione di edificio, anche in caso di riutilizzo di spazi sottotetto che originariamente non realizzano cubatura, a condizione che non si realizzino mutamenti nella sagoma dell’edificio o nella porzione di edificio.

Art. 126 – Interventi nelle strutture destinate all’esercizio di attività turistico-ricettive

  1. Ai fini dell’allungamento della stagione turistica e del necessario adeguamento delle strutture ricettive alberghiere esistenti originariamente realizzate per un utilizzo prevalentemente estivo è consentita, per un periodo non superiore a duecentoquaranta giorni, la chiusura con elementi amovibili, anche a tenuta, delle verande e tettoie coperte già legittimamente autorizzate nelle singole strutture turistiche ricettive.
  2. Dopo la lettera m) del comma 2 dell’articolo 15 della legge regionale 11 ottobre 1985, n. 23 (Norme in materia di controllo dell’attività urbanistico-edilizia, di risanamento urbanistico e di sanatoria di insediamenti ed opere abusive, di snellimento ed accelerazione delle procedure espropriative), è aggiunta la seguente:
    “m bis) le coperture leggere e rimovibili per piscine e campi sportivi.”.

Art. 127 – Disposizioni edilizie in favore dei portatori di handicap gravi

  1. Nelle more dell’approvazione di un’organica legge regionale in materia edilizia e urbanistica, al fine di assicurare la massima fruibilità degli spazi destinati ad abitazione principale dei disabili gravi, negli edifici a destinazione residenziale ricompresi nelle zone A e nelle restanti zone omogenee di cui al decreto assessoriale 20 dicembre 1983, n. 2266/U, se legittimamente realizzati, sono consentiti anche in deroga alle norme previste negli strumenti urbanistici vigenti, purché nel rispetto delle disposizioni del Codice civile, interventi funzionali di ampliamento volumetrico realizzati in continuità all’unità immobiliare interessata per un massimo di 120 mc.
  2. L’istanza volta all’ottenimento del titolo abilitativo è corredata da:
    • a) una certificazione medica rilasciata dalla competente azienda sanitaria, attestante la situazione di handicap grave non emendabile ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), e successive modifiche ed integrazioni, della persona ivi residente;
    • b) una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato, accompagnata da idonea rappresentazione grafica dello stato di fatto;
    • c) il progetto del nuovo volume che evidenzi le soluzioni tecniche adottate per il conseguimento delle speciali finalità dell’intervento nel rispetto della normativa vigente.
  3. All’atto del rilascio del titolo abilitativo sulle nuove volumetrie è istituito un vincolo quinquennale di non variazione della destinazione d’uso, di non alienazione e non locazione a soggetti non portatori di handicap, da trascriversi presso la conservatoria dei registri immobiliari.
  4. L’istruttoria delle pratiche relative all’esecuzione delle opere previste dal presente articolo riveste carattere di assoluta priorità nei confronti delle altre normali pratiche edilizie.
  5. Non possono usufruire dell’ampliamento di cui al presente, articolo gli immobili che hanno già beneficiato della disposizione di cui all’articolo 17 della legge regionale n. 2 del 2007, dell’articolo 30, comma 8, e dell’articolo 36, comma 15 bis, della legge regionale 23 aprile 2015, n. 8 (Norme per la semplificazione e il riordino di disposizioni in materia urbanistica ed edilizia e per il miglioramento del patrimonio edilizio).

Art. 128 – Condizioni di ammissibilità degli interventi e disposizioni comuni

  1. Gli interventi di cui agli articoli da 123 a 127 non sono ammessi:
    • a) negli edifici o nelle unità immobiliari privi di titolo abilitativo, ove prescritto; qualora le unità immobiliari siano difformi da quanto assentito con regolare titolo abilitativo, la richiesta per gli interventi di cui ai presenti articoli è ammissibile a condizione che per le difformità siano conclusi positivamente i procedimenti di condono o accertamento di conformità, anche a seguito di accertamento di compatibilità paesaggistica, ove previsto;
    • b) negli edifici completati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, come risultante dalla comunicazione di fine lavori o da perizia giurata di un tecnico abilitato, che attesti il completamento dell’ingombro volumetrico con realizzazione delle murature perimetrali e della copertura;
    • c) negli edifici e nelle unità immobiliari esistenti, ma non compatibili con la destinazione di zona urbanistica di cui al decreto assessoriale n. 2266/U del 1983;
    • d) negli edifici di interesse artistico, storico, archeologico o etno-antropologico vincolati ai sensi della parte II del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), e successive modifiche ed integrazioni;
    • e) negli edifici di interesse identitario individuati nel Piano paesaggistico regionale ed inclusi nel Repertorio del mosaico;
    • f) negli edifici e nelle unità immobiliari collocati in aree dichiarate, ai sensi del vigente Piano stralcio per l’assetto idrogeologico (PAI), da strumenti di pianificazione regionale o comunale, di pericolosità idraulica elevata o molto elevata (Hi3 – Hi4) e di pericolosità da frana elevata o molto elevata (Hg3 – Hg4), fatta eccezione per la tipologia di interventi specificamente prevista, in tali aree, dalle norme tecniche di attuazione del PAI;
    • g) negli edifici e nelle unità immobiliari ricadenti nei centri di antica e prima formazione ricompresi in zone urbanistiche omogenee diverse dalla A, ad eccezione di quelli che non conservano rilevanti tracce dell’assetto storico e che siano riconosciuti, dal piano particolareggiato o con deliberazione del consiglio comunale, in contrasto con i caratteri architettonici e tipologici del contesto; la deliberazione deve riguardare l’intero centro di antica e prima formazione, esplicitare i criteri seguiti nell’analisi ed essere adottata in data anteriore a qualsiasi intervento richiesto ai sensi dell’articolo 123, commi 7, 8, 9 e 10; tale deliberazione è soggetta ad approvazione ai sensi dell’articolo 9 della legge regionale 12 agosto 1998, n. 28 (Norme per l’esercizio delle competenze in materia di tutela paesistica trasferite alla Regione autonoma della Sardegna con l’art. 6 del D.P.R. 22 maggio 1975, n. 480, e delegate con l’art. 57 del D.P.R. 19 giugno 1979, n. 348), e successive modifiche ed integrazioni. La presente disposizione non si applica agli interventi di cui all’articolo 123, commi 2 e 3, e articolo 125, per la cui ammissibilità devono essere verificati la compatibilità tipologica con i caratteri costruttivi ed architettonici degli edifici interessati e il rispetto delle regole compositive del prospetto originario nel caso in cui alterino l’aspetto esteriore dell’edificio.
  2. Gli incrementi volumetrici previsti dagli articoli 123 e 125 non possono essere oggetto, successivamente alla loro realizzazione, di cambio di destinazione d’uso.
  3. L’incremento volumetrico derivante dagli interventi di cui agli articoli da 123 a 127 è subordinato al reperimento degli spazi per parcheggi previsti dall’articolo 41 sexies della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica), e successive modifiche ed integrazioni o, in alternativa, al pagamento di una somma equivalente alla monetizzazione delle aree per parcheggi, da determinarsi con deliberazione del consiglio comunale. I relativi introiti costituiscono entrate vincolate per la realizzazione di nuove aree da destinare a parcheggio pubblico, da individuarsi con deliberazione del consiglio comunale.

Art. 129 – Procedure

  1. Agli interventi previsti dagli articoli da 123 a 127 si applica la procedura prevista dagli articoli da 29 a 38 della legge regionale 20 ottobre 2016, n. 24 (Norme sulla qualità della regolazione e di semplificazione dei procedimenti amministrativi) e dalle direttive in materia previste dall’articolo 9, comma 4, della medesima legge regionale n. 24 del 2016.
    2 L’autorizzazione paesaggistica per tutti gli interventi previsti dagli articoli da 123 a 127 è rilasciata dall’ente delegato ai sensi della legge regionale n. 28 del 1998, e successive modifiche ed integrazioni.
  2. La dichiarazione autocertificativa o l’istanza volta all’ottenimento del permesso di costruire possono essere presentate anche contestualmente alle eventuali istanze di accertamento di conformità e di compatibilità paesaggistica dell’unità immobiliare oggetto dell’intervento. L’efficacia della dichiarazione autocertificativa è comunque subordinata alla positiva definizione del procedimento di accertamento di conformità e di compatibilità paesaggistica.

Art. 130 – Modifica dell’articolo 39 della legge regionale n. 8 del 2015 in materia di demolizione e ricostruzione

  1. All’articolo 39 della legge regionale n. 8 del 2015 sono apportate le seguenti modifiche:
    • a) nel comma 15 il periodo “La ricostruzione dell’intera volumetria è assentibile unicamente ove il nuovo fabbricato determini un minore impatto paesaggistico secondo le indicazioni impartite dall’Amministrazione regionale con apposite linee guida adottate dalla Giunta regionale con atto n. 18 del 5 aprile 2016” è sostituito dal seguente: “La ricostruzione dell’intera volumetria è assentibile unicamente ove il nuovo fabbricato determini un minore impatto paesaggistico secondo le indicazioni impartite dall’Amministrazione regionale con apposite linee guida adottate dalla Giunta regionale con deliberazione n. 18/15 del 5 aprile 2016 e, qualora l’edificio ricada nelle ipotesi di esclusione di cui all’articolo 10 bis, comma 2, della legge regionale n. 45 del 1989, e in aree tutelate ai sensi degli articoli 136, comma 1, lettere c) e d), e 142 del medesimo decreto legislativo, anche senza il mantenimento di sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell’edificio preesistente”;
    • b) al comma 15 bis le parole “per la realizzazione di un corpo di fabbrica separato” sono sostituite dalle parole: “per la realizzazione di corpi di fabbrica separati”.

Art. 131 – Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 23 del 1985 in materia di edilizia libera, sanzioni e piani di risanamento

  1. Alla legge regionale n. 23 del 1985, e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate
    le seguenti modifiche:
    • a) al comma 1 dell’articolo 15:
      • 1) dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:
        “f bis) interventi finalizzati al posizionamento di pergole bioclimatiche, intese come pergole aperte almeno su tre lati, coperte con elementi retraibili tipo teli o lamelle anche orientabili e motorizzabili, per consentire il controllo dell’apertura e della chiusura, tanto in aderenza a fabbricato esistente che isolate.”;
      • 2) dopo la lettera j quater) è aggiunta la seguente:
        “j quater bis) gli interventi di realizzazione e installazione di vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti, cosiddette VEPA, dirette ad assolvere a funzioni temporanee di protezione dagli agenti atmosferici, miglioramento delle prestazioni acustiche ed energetiche, riduzione delle dispersioni termiche, parziale impermeabilizzazione dalle acque meteoriche dei balconi aggettanti dal corpo dell’edificio o di logge rientranti all’interno dell’edificio, purché tali elementi non configurino spazi stabilmente chiusi con conseguente variazione di volumi e di superfici, come definiti dal regolamento edilizio-comunale, che possano generare nuova volumetria o comportare il mutamento della destinazione d’uso dell’immobile anche da superficie accessoria a superficie utile. Tali strutture devono favorire una naturale microaerazione che consenta la circolazione di un costante flusso di aria a garanzia della salubrità dei vani interni domestici ed avere caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l’impatto visivo e l’ingombro apparente e da non modificare le preesistenti linee architettoniche.”;
    • b) dopo il comma 2 dell’articolo 19 è aggiunto il seguente:
      “2 bis. Le sanzioni di cui al comma 1 non si applicano per tutta la durata dello stato di emergenza sanitaria da Covid-19.”;
    • c) dopo il comma 8 dell’articolo 37 è aggiunto il seguente:
      “8 bis. All’interno di tutti i piani di risanamento urbanistico, nell’ambito dell’edilizia contrattata e previa richiesta degli interessati, è consentita la sostituzione dei lotti destinati a standard urbanistici con lotti edificabili, a condizione che il lotto edificabile da sostituire come standard abbia maggiore o uguale superficie e che tale sostituzione non comporti aumento di volumetrie rispetto a quanto previsto dal piano attuativo, senza limiti di distanza.”.

Art. 132 – Integrazioni all’articolo 6 della legge regionale n. 8 del 2004 di riordino in materia urbanistica ed edilizia delle zone costiere

  1. Dopo il comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale 25 novembre 2004, n. 8 (Norme urgenti di provvisoria salvaguardia per la pianificazione paesaggistica e la tutela del territorio regionale) sono aggiunti i seguenti:
    “1 bis. I comuni, nell’adeguamento degli strumenti urbanistici al Piano paesaggistico regionale, favoriscono la riqualificazione degli insediamenti costieri esistenti sotto il profilo architettonico, paesaggistico ed ambientale, il riequilibrio tra la funzione residenziale e la funzione alberghiera nonché il rafforzamento e la diversificazione dell’offerta turistica. A tal fine la capacità massima insediabile nelle zone F, calcolata ai sensi del comma 1, può essere incrementata fino al 25 per cento della stessa per i seguenti scopi:
    a) per la realizzazione di nuovi alberghi a 5 stelle o superiori, purché localizzati oltre la fascia dei
    300 metri dalla linea battigia marina, ridotta a 150 metri per le isole minori, prioritariamente su aree
    intercluse o all’interno di aree parzialmente edificate o compromesse se ubicate all’interno della fascia
    costiera come individuata dall’articolo 17, comma 3, lettera a) delle NTA del Piano paesaggistico
    regionale. La previsione delle nuove strutture è subordinata alla dimostrazione del fabbisogno di
    ulteriori posti letto, alla verifica della compatibilità del carico sostenibile del litorale, anche al fine di
    modulare la pressione antropica sullo stesso mediante diversificazione ed incentivazione di forme di
    turismo alternative, in coerenza con il Piano strategico regionale del turismo;
    b) per il miglioramento dell’offerta turistica delle strutture ricettive esistenti, a prescindere dalla loro
    classificazione, sino ad un massimo del 15 per cento del volume legittimamente realizzato dalla
    singola struttura ricettiva in forza del titolo abilitativo originario, senza aumento dei posti letto. La
    disposizione si applica anche alle strutture ricadenti nelle aree di cui all’articolo 10 bis, comma 1, lettera a), della legge regionale n. 45 del 1989, purché escluse dal vincolo ai sensi del comma 2 dello stesso
    articolo. L’intervento è ammissibile a condizione che:
    1) sia finalizzato alla riqualificazione generale del complesso edilizio esistente e delle relative aree
    di pertinenza, senza incremento delle superfici impermeabili;
    2) sia realizzato in arretramento rispetto all’edificio preesistente e non verso il mare;
    3) sia realizzato nel rispetto del limite fondiario massimo e della dotazione degli spazi pubblici per
    le zone F previsti dall’articolo 4 e dall’articolo 7 del decreto assessoriale n. 2266/U del 20 dicembre
    1983.
    Qualora le volumetrie già legittimamente realizzate nelle zone F abbiano superato la capacità massima
    stabilita al comma 1, l’incremento di cui al presente comma è calcolato sulla sola quota residua, data
    dalla differenza tra la capacità insediativa massima di cui all’articolo 4 del decreto assessoriale
    n. 2266/U del 1983 e la volumetria già legittimamente realizzata.
    1 ter. L’Assessore competente in materia di urbanistica e paesaggio detta gli indirizzi applicativi
    relativi alle previsioni di cui al comma 1 bis, determinando i parametri urbanistici da utilizzare per il
    calcolo della capacità insediativa massima nelle zone F costiere di cui all’articolo 4 del decreto assessoriale n. 2266/U del 1983, nonché le caratteristiche paesaggistiche delle aree utilizzabili per i nuovi
    insediamenti e le modalità di preservazione dei specifici valori riconosciuti dai provvedimenti di tutela
    vigenti relativi aree di notevole interesse pubblico sotto il profilo paesaggistico e alla tutela del
    patrimonio architettonico ed archeologico, in ragione delle differenti classificazioni delle strutture
    ricettive, della sostenibilità del carico del litorale, dell’innalzamento dell’offerta turistica e della
    prioritaria esigenza di contribuire a riqualificare gli insediamenti esistenti, della prioritaria esigenza
    della tutela del contesto paesaggistico. Prima dell’approvazione, la proposta di indirizzi deve ottenere
    il parere positivo del Comitato tecnico per la collaborazione istituzionale previsto dall’articolo 9 del
    Disciplinare tecnico di attuazione del protocollo di intesa fra Ministero per i beni e le attività culturali
    e la Regione autonoma della Sardegna sottoscritto il 18 aprile 2018. Fino all’approvazione dei suddetti
    indirizzi non si applicano le disposizioni di cui al comma 1 bis.”.

Art. 133 – Valorizzazione degli immobili della borgata di pescatori di Marceddì

  1. Al fine del riordino e della valorizzazione degli immobili della borgata dei pescatori di Marceddì, oggetto a partire dagli anni 1950-1970 di edilizia spontanea su aree demaniali successivamente trasferite in proprietà alla Regione e devolute al suo patrimonio, la Regione predispone e propone al Comune di Terralba, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un Programma integrato di riordino urbano di cui all’articolo 40 della legge regionale n. 8 del 2015. A seguito dell’approvazione dello stesso, l’Assessorato regionale competente in materia di patrimonio procede, nel rispetto della normativa vigente, all’avvio delle procedure di regolarizzazione dell’assetto occupativo degli immobili.

Art. 134 – Modifiche alla legge regionale n. 29 del 1998 in materia di programmi pluriennali dei centri storici e di interventi finanziabili

  1. Nella legge regionale 13 ottobre 1998, n. 29 (Tutela e valorizzazione dei centri storici della
    Sardegna), sono apportate le seguenti modifiche:
    a) nel comma 4 dell’articolo 6:
    1) le parole “entro trentasei mesi” sono sostituite dalle parole: “entro quarantotto mesi”;
    2) le parole “fino ad un periodo massimo di quarantotto mesi” sono sostituite dalle parole: “fino
    ad un periodo massimo di sessanta mesi”;
    b) nel comma 2 dell’articolo 8 le parole “fino al 60 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “fino al
    90 per cento”.
    Art. 135
    Premio per i Programmi integrati per il paesaggio. Autorizzazioni di spesa per perenzioni cancellate
  2. È autorizzata, per l’anno 2023, la spesa di euro 300.000 per le attività relative alla proposta
    selezionata nell’ambito del concorso “Premio per i programmi integrati per il paesaggio” di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 56/38 del 29 dicembre 2009, rimodulata con determinazione
    n. 607 del 17 giugno 2020 del Servizio osservatorio del paesaggio e delle trasformazioni territoriali
    (missione 08 – programma 01 – titolo 1).

L’Araba Fenice Risorge: Il Nuovo Piano Casa Sardegna

bozza nuovo piano casa sardegna 2023 2024 2025

L’Araba Fenice Risorge: Il Nuovo Piano Casa Sardegna

Dopo una lunga attesa, è bello poter tornare a scrivere 🙂

In questo periodo ho evitato di riempire il sito di contenuti di aggiornamento che ritenevo inutili, perché si parlava tanto del nulla.

Si sa, io sono un tipo silenzioso, e visto che non c’era nulla di concreto all’orizzonte, ho preferito il silenzio.

Ma ora, l’elefante ha finalmente partorito il topolino.

nuovo piano casa sardegna 2023 2024 2025
Autoripresa mentre attendo l’uscita del nuovo piano casa

Se n’è parlato tanto. Chi a favore, e chi contro. Chi la voleva cotta, e chi cruda.

Ma al di là delle opinioni che ciascuno di noi può avere in merito, vediamo quali norme i nostri eroi hanno approvato.

SPOILER: le norme sono state approvate all’interno del Collegato alla Finanziaria e non sono, ad oggi primo settembre 2023, ancora vigenti perché deve fine l’iter di approvazione dell’intera legge.

Ovviamente, per l’efficacia, dovremo attendere la pubblicazione nel BURAS.

Vediamo che cosa è stato approvato e che cosa, quindi, si potrà realizzare.

collegato alla finanziaria piano casa sardegna 2023 2024

Partiamo dalla notizia presente sul sito del Consiglio Regionale:

Il Consiglio regionale, nella seduta pomeridiana, ha proseguito l’esame del Collegato alla manovra finanziaria 2023-2025. L’Aula ha approvato gli articoli 21.11, 21.12, 21.13, 21.14, 21.15, 21.16, 21.17, 21.18, 21.19.

Bene .. letta così, la notizia, ha del poco interessante.

Se andiamo a leggere il testo degli articoli dal 21.11 al 21.19 del Collegato alla finanziaria troviamo, in ordine:

  • 21.11 – Interventi per il riuso e per il recupero con incremento volumetrico dei sottotetti esistenti
  • 21.12 – Intervento di recupero dei seminterrati, dei piani pilotis, e dei locali al piano terra
  • 21.13 – Intervento per il riuso degli spazi di grande altezza (soppalchi)
  • 21.14 – Interventi nelle strutture destinate all’esercizio di attività turistico-ricettive
  • 21.15 – Disposizioni in favore dei portatori di handicap gravi
  • 21.16 – Condizioni di ammissibilità degli interventi e disposizioni comuni
  • 21.17 – Procedure
  • 21.18 – Modifica all’articolo 37 della legge regionale n. 23 del 1985 in materia di piani di risanamento
  • 21.19 – Modifica alla legge regionale n. 29 del 1998

Di seguito vi riporto il testo trovato all’interno del sito del Consiglio Regionale sul DL373-A, ovvero il “Collegato alla Finanziaria“; tenete presente che questo testo pubblicato è il testo arrivato in aula dopo l’esame della commissione e non contiene eventuali emendamenti approvati direttamente durante la discussione dei Consiglieri.

Riporterò il testo ufficiale e vigente in un altro articolo dopo la pubblicazione della legge sul BURAS

Sedetevi comodi … iniziamo!

testo provvisiorio nuovo piano casa sardegna 2023 2024 2025

Capo VII.3 Norme in materia di recupero del patrimonio
edilizio, urbanistica e trasporti e demanio marittimo

Art. 21.11 – Interventi per il riuso e per il recupero con incremento volumetrico dei sottotetti esistenti

  1. Ai fini del presente articolo si definiscono sottotetti gli spazi e i volumi compresi tra l’estradosso della chiusura orizzontale superiore, anche non calpestabile, dell’ultimo livello agibile e l’intradosso delle falde della copertura a tetto, localizzati all’interno della sagoma dell’edificio regolarmente approvata con titolo abilitativo, ove prescritto.
  2. Nelle zone urbanistiche A, B, C, E ed F sono consentiti gli interventi di riuso dei sottotetti esistenti per il solo scopo abitativo. Il riuso dei sottotetti, con conseguente ottenimento
    dell’agibilità, è consentito purché siano rispettate tutte le prescrizioni igienico-sanitarie riguardanti le condizioni di agibilità previste dai regolamenti vigenti, e, relativamente alle altezze, sia assicurata, per ogni singolo vano di ogni unità immobiliare, un’altezza media ponderale uguale o maggiore a 2,40 metri per gli spazi ad uso abitativo, ridotta a 2,20 metri per spazi accessori e servizi; per i comuni posti a quote superiori a 600 metri di altitudine sul livello del mare è consentita, rispettivamente, la riduzione a 2,20 metri per spazi ad uso abitazione e a 2,00 metri per accessori e servizi.
  3. Ai fini del riuso dei sottotetti sono consentite modifiche interne consistenti nello spostamento o nella realizzazione di solai intermedi e modifiche esterne consistenti nell’apertura di finestre e lucernari, necessari ad assicurare l’osservanza dei requisiti di aeroilluminazione dei nuovi vani. Nella zona urbanistica A tali modifiche devono essere tipologicamente compatibili con i caratteri costruttivi ed architettonici degli edifici interessati.
  4. Ai fini dell’ammissibilità degli interventi di cui ai commi 2 e 3, in presenza di un unico livello agibile, è considerato sottotetto il volume compreso tra l’estradosso della chiusura orizzontale inferiore e l’intradosso delle falde di copertura a tetto, localizzato all’interno della sagoma dell’edificio regolarmente approvata con titolo abilitativo, se prescritto.
  5. Ai fini dell’ammissibilità degli interventi di cui ai commi 2 e 3 costituiscono quindi sottotetti:
    • a) gli spazi e i volumi delimitati inferiormente dall’ultimo solaio di chiusura di un volume urbanisticamente rilevante (residenziale o con altra destinazione compatibile con la destinazione della zona omogenea) e il solaio di copertura dell’immobile o dell’unità immobiliare, indipendentemente dall’attuale destinazione di tale spazio o volume come desumibile dall’ultimo titolo edilizio rilasciato per lo stesso;
    • b) le terrazze coperte e aperte su uno, due, tre o quattro lati, non rilevanti ai fini volumetrici dalle vigenti disposizioni di legge regionali e regolamenti comunali;
    • c ) gli spazi e i volumi delimitati da altezza di
      imposta delle falde nulla.
  6. Al fine di ridurre il consumo di suolo e consentire il rispetto di tutte le prescrizioni igienico-sanitarie e delle altezze medie ponderali riguardanti le condizioni di agibilità previste dai
    regolamenti vigenti, sugli edifici ad uso residenziale con copertura a falde sono consentite modifiche esterne alle unità immobiliari esistenti, strettamente limitate al raggiungimento dei requisiti minimi di agibilità, nella misura massima di 50 centimetri di altezza all’imposta interna della falda, ferma restando la quota massima del colmo, e con pendenza massima ammissibile del 30 per cento.
  7. Nelle zone urbanistiche A dotate di Piano particolareggiato adeguato al Piano paesaggistico regionale, e nelle zone B, C e F, sono consentiti gli interventi di recupero con incremento volumetrico dei sottotetti esistenti per il solo scopo abitativo. Il recupero con incremento
    volumetrico dei sottotetti è consentito purché siano rispettate tutte le prescrizioni igienico sanitarie riguardanti le condizioni di agibilità previste dai regolamenti vigenti e, relativamente alle altezze, sia assicurata, per ogni singolo vano di ogni unità immobiliare, un’altezza media ponderale uguale o maggiore a 2,70 metri per gli spazi ad uso abitativo, ridotta a 2,40 metri per spazi accessori e servizi; per i comuni posti a quote superiori a 600 metri di altitudine sul livello del mare è consentita rispettivamente la riduzione a 2,55 metri per spazi ad uso abitativo e a 2,25 metri per accessori e servizi.
  8. Ai fini del recupero con incremento volumetrico dei sottotetti sono consentite modifiche interne, consistenti nello spostamento di solai intermedi, e modifiche esterne, consistenti
    nella variazione delle altezze di colmo e di gronda, delle linee di pendenza delle falde e
    quelle per l’apertura di finestre e lucernari, necessarie ad assicurare l’osservanza dei requisiti di aeroilluminazione dei nuovi vani. I valori massimi raggiungibili di altezza interna sono fissati, rispettivamente, in 3,60 metri per l’altezza al colmo e in 1,80 metri per l’altezza alla gronda; in caso di arretramento dell’ampliamento rispetto al filo della facciata dell’edificio è consentito l’aumento dell’altezza interna misurata alla gronda del sottotetto ampliato fino ad un massimo di 2,20 metri, proporzionalmente alla pendenza della falda dell’ampliamento.
  9. Il recupero con incremento volumetrico dei sottotetti è consentito unicamente per i
    sottotetti che rispettino una delle seguenti condizioni:
    • a) abbiano un’altezza interna alla gronda non inferiore a 0,60 metri e falde con una pendenza minima del 20 per cento;
    • b) abbiano falde con una pendenza minima del 25 per cento.
  10. L’altezza media ponderale è calcolata dividendo il volume della parte di sottotetto la cui altezza superi 1,50 metri per la superficie relativa; gli eventuali spazi di altezza inferiore a 1,50 metri devono essere chiusi mediante opere murarie o arredi fissi e può esserne consentito l’uso come spazio di servizio destinato a guardaroba e ripostiglio; in corrispondenza delle fonti di luce la chiusura di tali spazi non è prescrittiva.
  11. Nei sottotetti oggetto degli interventi previsti nel presente articolo il volume urbanistico è determinato dal volume geometrico del sottotetto, misurato all’esterno delle pareti perimetrali e all’intradosso del solaio di copertura, ed è ammesso anche mediante il superamento degli indici volumetrici e dei limiti di altezza previsti dalle vigenti disposizioni comunali e regionali.

Art. 21.12 – Interventi di recupero dei seminterrati, dei piani pilotis e dei locali al piano terra

  1. Ai fini del presente articolo si definiscono:
    • a) seminterrati: i piani siti alla base dell’edificio e realizzati parzialmente fuori terra, quando la superficie delle pareti perimetrali comprese al di sopra della linea di terra è superiore al 50 per cento della superficie totale delle stesse pareti perimetrali;
    • b) piani pilotis: le superfici aperte, a piano terra o piano rialzato, delimitate da colonne
      portanti, la cui estensione complessiva è non inferiore ai due terzi della superficie coperta;
    • c) piano terra: piano completamente fuori terra, posto allo stesso livello del piano di campagna o di sistemazione definitiva del terreno.
  2. Negli immobili destinati ad uso abitativo sono consentiti gli interventi di riuso dei seminterrati, piani pilotis e locali al piano terra esistenti con l’obiettivo di contenere il consumo di nuovo territorio e di favorire la messa in opera di interventi tecnologici per il contenimento dei consumi energetici.
  3. Per i piani pilotis è ammesso il riuso solamente se esteso all’intero piano e purché siano comunque rispettate le superfici minime destinate a parcheggio; in alternativa, è sempre possibile la monetizzazione delle superfici di parcheggio non rinvenibili all’interno del lotto.
  4. Il recupero dei seminterrati è consentito ad uso residenziale, direzionale e commerciale, ed a condizione che abbiano, alla data di entrata in vigore della presente legge, un’altezza minima non inferiore a metri 2,40, previo ottenimento di idoneo titolo abilitativo e nel rispetto delle seguenti condizioni:
    a) le aperture per la ventilazione naturale non siano inferiori a 1/8 della superficie utile, oppure si preveda la realizzazione di un impianto di ventilazione meccanica per un ricambio d’aria almeno pari a quello richiesto per la ventilazione naturale;
    b) vi siano adeguati livelli di illuminazione, raggiungibili anche mediante sistemi artificiali.
  5. Il recupero dei porticati e dei locali a piano terra o piano rialzato è consentito ad uso direzionale, commerciale, socio-sanitario e residenziale a condizione che rispettino un’altezza minima interna di 2,40 metri.
  6. Il recupero a fini abitativi dei piani e locali di cui al presente articolo è vietato nelle aree dichiarate, ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 18 (Norme per il riassetto organizzativo
    e funzionale della difesa del suolo), di pericolosità idraulica elevata o molto elevata (Hi3 o Hi4) ovvero in aree di pericolosità da frana elevata o molto elevata (Hg3 o Hg4).

Art. 21.13 – Interventi per il riuso degli spazi di grande altezza

  1. Nelle zone urbanistiche A, B, C, D, E e d F, in queste ultime oltre la fascia dei 300 metri dalla battigia marina, è sempre consentita la realizzazione di soppalchi, a condizione che non
    pregiudichino la statica dell’edificio. I soppalchi possono essere ottenuti anche attraverso la traslazione di partizioni interne orizzontali, diverse dai solai di calpestio, non più funzionali all’organismo edilizio, quali solai di controsoffitto privi di qualsiasi valore artistico, decorativo, costruttivo e materico.
  2. I soppalchi sono ammessi per non più del 40 per cento della superficie sottostante e per
    le unità abitative che abbiano altezze libere di interpiano minime di 4,10 metri, tali da permettere una ripartizione delle altezze, per gli spazi sottostanti, non inferiore a 2,40 metri e, per la parte soprastante, una altezza media non inferiore a 2,00 metri.
  3. Nei vani individuati con la nuova ripartizione, sia al piano inferiore che a quello superiore, sono rispettate le altre prescrizioni igienico-sanitarie previste dallo strumento urbanistico comunale.
  4. Le nuove superfici in aumento individuate con la realizzazione dei soppalchi rientrano nel calcolo delle superfici finestrate. Nelle zone urbanistiche A sono ammesse nuove aperture finestrate solo se previste in sede di piano particolareggiato adeguato al Piano paesaggistico regionale. Per le altre zone urbanistiche l’apertura di eventuali nuove superfici finestrate è
    ammessa nel rispetto delle regole compositive del prospetto originario.
  5. Il soppalco è realizzato in arretramento rispetto alle pareti esterne del prospetto principale. La ripartizione in nessun caso si addossa a finestre e/o aperture esistenti per non alterare
    di riflesso l’originaria ripartizione orizzontale del manufatto sul prospetto.
  6. La realizzazione di un soppalco non determina la realizzazione di un nuovo volume urbanistico e non richiede nuove aree per parcheggio.
  7. In caso di realizzazione di spazi di grande altezza in edifici esistenti, mediante la demolizione parziale di solaio intermedio, è escluso il ricalcolo del volume urbanistico dell’edificio o della porzione di edificio, anche in caso di riutilizzo di spazi sottotetto che originariamente non realizzano cubatura, a condizione che non si realizzino mutamenti nella sagoma dell’edificio o nella porzione di edificio.

Art. 21.14 – Interventi nelle strutture destinate all’esercizio di attività turistico-ricettive

  1. Ai fini dell’allungamento della stagione turistica e del necessario adeguamento delle strutture ricettive alberghiere esistenti originariamente realizzate per un utilizzo prevalentemente estivo è consentita, per un periodo non superiore a duecentoquaranta giorni, la chiusura con elementi amovibili, anche a tenuta, delle verande e tettoie coperte già legittimamente autorizzate nelle singole strutture turistiche ricettive.
  2. Nell’articolo 15, comma 2, della legge regionale 11 ottobre 1985, n. 23 (Norme in materia di controllo dell’attività urbanistico-edilizia, di risanamento urbanistico e di sanatoria di insediamenti ed opere abusive, di snellimento ed accelerazione delle procedure espropriative), dopo la lettera m) è aggiunta la seguente: “m bis) Le coperture leggere e rimovibili per piscine e campi sportivi.”.

Art. 21.15 – Disposizioni in favore dei portatori di handicap gravi

  1. Nelle more dell’approvazione di un’organica legge regionale in materia edilizia e urbanistica, al fine di assicurare la massima fruibilità degli spazi destinati ad abitazione principale dei disabili gravi, negli edifici a destinazione residenziale ricompresi nelle zone A e nelle restanti zone omogenee di cui al decreto assessoriale 20 dicembre 1983, n. 2266/U, se legittimamente realizzati, sono consentiti, anche in deroga agli indici di zona previsti dagli strumenti urbanistici vigenti, interventi funzionali di ampliamento volumetrico realizzati in aderenza agli edifici esistenti per un massimo di 120 mc.
  2. L’istanza volta all’ottenimento del titolo abilitativo deve essere corredata da:
    • a) una certificazione medica rilasciata dalla competente azienda sanitaria, attestante la
      situazione di handicap grave non emendabile ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), e successive modifiche e d integrazioni, della persona ivi residente;
    • b) una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato, accompagnata da idonea rappresentazione grafica dello stato di fatto;
    • c ) il progetto del nuovo volume che evidenzi le soluzioni tecniche adottate per il conseguimento delle speciali finalità dell’intervento nel rispetto della normativa vigente.
  1. All’atto del rilascio del titolo abilitativo sulle nuove volumetrie è istituito un vincolo
    quinquennale di non variazione della destinazione d’uso, di non alienazione e non locazione a soggetti non portatori di handicap, da trascriversi presso la conservatoria dei registri immobiliari.
  2. L’istruttoria delle pratiche relative all’esecuzione delle opere previste dal presente articolo riveste carattere di assoluta priorità nei confronti delle altre normali pratiche edilizie.
  3. Non possono usufruire dell’ampliamento di cui al presente, articolo gli immobili che hanno già beneficiato della disposizione di cui all’articolo 17 (Disposizioni urbanistiche a favore di portatori di handicap gravi) della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 (Legge finanziaria 2007), dell’articolo 30, comma 8, e dell’articolo 36, comma 15 bis, della legge regionale 23
    aprile 2015, n. 8 (Norme per la semplificazione e il riordino di disposizioni in materia urbanistica ed edilizia e per il miglioramento del patrimonio edilizio).

Art. 21.16 – Condizioni di ammissibilità degli interventi e disposizioni comuni

  1. Gli interventi di cui agli articoli da 21.11 a 21.15 non sono ammessi:
    • a) negli edifici o nelle unità immobiliari privi di titolo abilitativo, ove prescritto; qualora le unità immobiliari siano difformi da quanto assentito con regolare titolo abilitativo, la richiesta per gli interventi di cui al presente capo è ammissibile a condizione che per le difformità siano conclusi positivamente i procedimenti di condono o accertamento di conformità, anche a seguito di accertamento di compatibilità paesaggistica, ove previsto;
    • b) negli edifici completati successivamente alla data del 30 aprile 2015, come risultante dalla comunicazione di fine lavori o da perizia giurata di un tecnico abilitato, che attesti il completamento dell’ingombro volumetrico con realizzazione delle murature perimetrali e della copertura;
    • c) negli edifici e nelle unità immobiliari esistenti ma non compatibili con la destinazione di zona urbanistica di cui al decreto assessoriale 23 dicembre 1983, n. 2266/U;
    • d) negli edifici di interesse artistico, storico, archeologico o etno-antropologico vincolati ai sensi della parte Il del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), e successive modifiche ed integrazioni;
    • e) negli edifici di interesse identitario individuati nel Piano paesaggistico regionale ed inclusi nel Repertorio del mosaico;
    • f) negli edifici e nelle unità immobiliari collocati in aree dichiarate, ai sensi del vigente Piano stralcio per l’assetto idrogeologico (PAI), da strumenti di pianificazione regionale o comunale, di pericolosità idraulica
      elevata o molto elevata (Hi3 Hi4) e di pericolosità da frana elevata o molto elevata (Hg3 Hg4), fatta eccezione per la tipologia di interventi specificamente prevista, in tali aree, dalle norme tecniche di attuazione del PAI;
    • g) negli edifici e nelle unità immobiliari ricadenti nei centri di antica e prima formazione ricompresi in zone urbanistiche omogenee diverse dalla A, ad eccezione di quelli che non conservano rilevanti tracce dell’assetto storico e che siano riconosciuti, dal piano particolareggiato o con deliberazione del consiglio comunale, in contrasto con i caratteri architettonici e tipologici del contesto; la deliberazione deve riguardare l’intero centro di antica e prima formazione, esplicitare i criteri seguiti nell’analisi ed essere adottata in data anteriore a qualsiasi intervento richiesto ai sensi dell’articolo 21.11, commi 7, 8, 9, 10; tale deliberazione è soggetta ad approvazione ai sensi dell’articolo 9 della legge regionale 12 agosto 1998, n. 28 (Norme per l’esercizio delle competenze in materia di tutela paesistica trasferite alla Regione autonoma della Sardegna con l’art. 6 del D.P.R. 22 maggio 1975, n. 480, e delegate con l’art. 57 del D.P.R. 19 giugno 1979, n. 348 ), e successive modifiche ed integrazioni. La presente disposizione non si applica agli interventi di cui all’articolo 21.1 1, commi 2 e 3, e articolo 21.13, per la cui ammissibilità devono essere verificati la compatibilità tipologica con i caratteri costruttivi ed architettonici degli edifici interessati e il rispetto delle regole compositive del prospetto originario nel caso in cui alterino l’aspetto esteriore dell’edificio.
  2. Gli incrementi volumetrici previsti dagli articoli 21.11 e 21.13, non possono essere oggetto, successivamente alla loro realizzazione, di cambio di destinazione d’uso.
  3. L’incremento volumetrico derivante dagli interventi di cui al presente capo è subordinato al reperimento degli spazi per parcheggi previsti dall’articolo 41 sexies della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica), e successive modifiche ed integrazioni o, in alternativa, al pagamento di una somma equivalente alla monetizzazione delle aree per parcheggi, da determinarsi con deliberazione del consiglio comunale. I relativi introiti costituiscono entrate vincolate per la realizzazione di nuove aree da destinare a parcheggio pubblico, da individuarsi con deliberazione del consiglio comunale.

Art. 21.17 – Procedure

  1. Agli interventi previsti dagli articoli da 21.11 a 21.15 si applica la procedura prevista dagli articoli da 29 a 38 della legge regionale 20 ottobre 2016, n. 24 (Norme sulla qualità della regolazione e di semplificazione dei procedimenti amministrativi) e dalle direttive in materia previste dall’articolo 29, comma 4, della medesima legge regionale n. 24 del 2016.
  2. L’autorizzazione paesaggistica per tutti gli interventi previsti dagli articoli da 21.11 a 21.15 è rilasciata dall’ente delegato ai sensi della legge regionale n. 28 del 1998, e successive modifiche ed integrazioni.
  3. La dichiarazione autocertificativa o l’istanza volta all’ottenimento del permesso di costruire possono essere presentate anche contestualmente alle eventuali istanze di accertamento di conformità e di compatibilità paesaggistica dell’unità immobiliare oggetto dell’intervento. L’efficacia della dichiarazione autocertificativa è comunque subordinata alla positiva definizione del procedimento di accertamento di conformità e di compatibilità paesaggistica.

Art. 21.18 – Modifica al l’articolo 37 della legge regionale n. 23 del 1985 in materia di piani di risanamento

  1. Dopo il comma 8 dell’articolo 37 della legge regionale n. 23 del 1985 è aggiunto il seguente: “8 bis. All’interno di tutti i piani di risanamento urbanistico, nell’ambito dell’edilizia contrattata e previa richiesta degli interessati, è consentita la sostituzione dei lotti destinati a standard urbanistici con lotti edificabili, a condizione che il lotto edificabile da sostituire come standard abbia maggiore o uguale superficie e che tale sostituzione non comporti aumento di volumetrie rispetto a quanto previsto dal piano attuativo, senza limiti di distanza.”

Art. 21.19 – Modifica alla legge regionale n. 29 del 1998

  1. Nel comma 2 dell’articolo 8 della legge regionale 13 ottobre 1998, n. 29 (Tutela e valorizzazione dei centri storici della Sardegna) le parole:
    “fino al 60 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “fino al 90 per cento”.

Che dire … per ora nulla.

Seguiranno altri contenuti con i commenti ai vari articoli, per approfondire le reali possibilità che la nuova norma offrirà.

Un caro saluto e ci aggiorniamo presto!

Sentenza delle Corte Costituzionale n. 24-2022

sentenza corte costituzionale 24-2022 piano casa sardegna impugnazione

Venerdì 28 gennaio 2022 è stata pubblicata sul sito della Corte la Sentenza della Corte Costituzionale n. 24/2022 sul Piano Casa Sardegna, pubblicata in Gazzetta Ufficiale Mercoledì 2 Febbraio 2022 .

Di venerdì … per rovinarci il fine settimana 🙂 .

La Corte è stata chiamata ad esprimersi sui dubbi di legittimità costituzionale della L.R. 1/2021.

Vi ricordo che la L.R 1/2021 conteneva, per la stragrande maggioranza degli articoli, le modifiche a quello che conosciamo come il “Piano Casa Sardegna”, ovvero gli articoli dal 26 al 41 della L.R. 8/2015.

Tra le altre modifiche contenute nella L.R. 1/2021 vi erano anche le modifiche alla L.R. 23/1985.

La Sentenza CC 24-2022

Per affrontare nel dettaglio i contenuti della Sentenza della Corte Costituzionale 24/2022 mi prendo qualche giorno.

Vi posso anticipare che la pronuncia della Corte non è a favore delle possibilità introdotte dalla L.R. 1/2021 e tante sono state giudicate incostituzionali.

Senza entrare nel dettaglio (lo farò tra qualche giorno, dopo averla fatta decantare), le motivazioni principali derivano dalle deroghe al PPR, strumento per la quale modifica è richiesta la co-pianificazione Stato Regione; altra motivazione riguarda la possibilità di effettuare ampliamenti senza pianificazione territoriale.

Commenti a caldo

Innanzitutto ringrazio l’attivo gruppo Facebook, dove il testo della sentenza è stato prontamente condiviso e già si discute su alcuni punti.

Se non sei ancora iscritto e hai piacere di partecipare, ecco il link

https://www.facebook.com/groups/pianocasasardegna

Vi posso dire che alcune considerazioni le trovo strane e in controtendenza rispetto a quello che avviene nel resto di Italia; sulle deroghe al PPR era scontato che arrivassero. Una tiratina d’orecchie al legislatore andrebbe fatta.

Che succederà?

Prendiamo qualche giorno di riflessione, e vediamo qual è, nello specifico della pronuncia e delle motivazioni, qual è la strada giusta da percorrere: quel che capiterà, come sempre, è che avremo cittadini di serie A che sono riusciti ad applicare una legge (incostituzionale ma vigente), e cittadini di serie B che, a volte anche per il lassismo degli uffici tecnici (posso portarvi esempi di conferenze aperte da un anno, senza motivo!), si troveranno a non poter ampliare il proprio immobile.

Ecco il testo della Sentenza della Corte Costituzionale 4/2022 sul Piano Casa Sardegna

Piano Casa Sardegna in Zona Agricola

schema grafico piano casa sardegna in zona agricola

Piano Casa Sardegna in Zona Agricola

Tra le tante domande frequenti che ricevo, l’applicazione del Piano Casa in Sardegna la fa da padrona.

Le domande sono sempre simili, e questo rappresenta la manifestazione della necessità di provare a fare un po’ di chiarezza sull’argomento “Piano Casa Sardegna in Zona Agricola“.

Le domande riguardano sia gli ampliamenti volumetrici, che la possibilità di realizzare nuove costruzioni ai fini residenziali, con parametri meno restrittivi rispetto al passato.

Questo tema è stato lo spunto per uno degli incontri bi-settimanali che stiamo svolgendo online, e la scaletta dell’ultimo incontro è stata

  • incontro alle 18.30 per i saluti di rito e per attendere il collegamento di tutti
  • introduzione di un argomento da parte mia per alcuni minuti
  • discussione con domande/considerazioni sull’argomento della serata.

Ecco il video dove introduco l’argomento e spiego lo schema grafico sul Piano Casa Sardegna in Agro

Piano Casa Sardegna in Zona Agricola

La possibilità di sfruttare il Piano Casa Sardegna in Agro deve passare per una distinzione sostanziale per l’intervento di interesse; ovvero dobbiamo distinguere se l’intervento riguarda:

  • una nuova costruzione residenziale
  • un ampliamento volumetrico

Piano Casa Sardegna in Zona Agricola: Nuove Costruzioni

Partiamo da ciò che richiedono le leggi per poter effettuare un progetto di nuova costruzione residenziale in zona agricola.

Sono necessari tre requsiti fondamentali:

  • la superficie minima
  • i requisiti soggettivi richiesti (vedremo dopo in quali casi)
  • lo scopo della costruzione

Superficie Minima

Il Piano Casa Sardegna, con la modifica introdotta dalla L.R. 1/2021, ha riportato in auge le Direttive per le Zone Agricole.

All’interno delle Direttive, troviamo l’indicazione della superficie minima per poter effettuare una nuova costruzione ai fini residenziali.

La superficie minima richiesta per le nuove costruzioni in zona agricola è di un ettaro, salvo diversa indicazione dello strumento urbanistico.

Pertanto: se nello strumento urbanistico non vi è nessuna indicazione, o un superficie inferiore, allora sarà necessario un ettaro per poter realizzare una nuova costruzione in zona agricola.

Se nello strumento urbanistico è indicata una superficie minima necessaria maggiore di un ettaro, questa sarà quella da rispettare.

Requisiti soggettivi

I requisiti soggettivi richiesti si differenziano in funzione dell’ubicazione dell’area dove si intende effettuare la nuova costruzione.

  • Entro i 1000 m —> solo per imprenditori agricoli a titolo principale
  • Entro la fascia costiera
    • Previa intesa con la RAS ai sensi dell’art. 11 delle NTA del PPR
    • Solo se è dimostrata la necessità della residenza per la conduzione del fondo
  • Oltre i 1000 m —> per tutti, anche i non imprenditori agricoli

Requisiti oggettivi

I requisiti oggettivi sono necessari sempre.

Per poter edificare una nuova residenza in zona agricola, è necessario che la costruzione sia destinata alla conduzione del fondo agricolo.

Piano Casa Sardegna in Zona Agricola: Ampliamenti Volumetrici

Gli ampliamenti volumetrici passano dal presupposto che deve esistere un volume legittimo per poterlo ampliare.

Lapalissiano.

Il requisito unico richiesto per poter effettuare un ampliamento volumetrico in zona agricola grazie al Piano Casa Sardegna è la superficie minima di intervento:

  • è necessaria una superficie minima di 2500 mq

L’ampliamento in zona agricola può essere fino al 30% del volume esistente, con tetto massimo di 180 mc.

L’ulteriore bonus del 10% non si applica agli interventi in agro.

schema grafico piano casa sardegna in zona agricola

Se avete dubbi o domande, vi invito a iscrivervi al Forum per discuterne insieme o al nostro gruppo Facebook

Piano Casa Sardegna Impugnato. Vediamo gli Scenari Possibili

piano casa sardegna impugnato possibili scenari

Il Piano Casa della Sardegna è stato impugnato per dubbi di legittimità costituzionale: per essere un po’ più precisi, senza entrare troppo nei dettagli, l’impugnazione riguarda la L.R 1/2021.

La Legge Regionale 1/2021, come tutti sappiamo, ha prorogato i termini di vigenza del Piano Casa Sardegna fino al dicembre 2023; la legge ha anche introdotto una serie di novità e di possibilità, rispetto alla precedente, che hanno portato all’atto di impugnazione.

Quali sono gli articoli impugnati?

Praticamente tutti.

L’aspetto più interessante, al di là dei singoli articoli impugnati, sono gli argomenti a ricorrenti che vengono richiamati a supporto dei dubbi di legittimità costituzionale.

Quali sono gli argomenti cardine a supporto dell’impugnazione?

Le motivazioni sono diverse, e specifiche per i singoli articoli.

Tuttavia, gli argomenti cardine si possono condensare in macro-argomenti:

  • deroga al Codice dei Beni Culturali e al Piano Paesaggistico Regionale
  • deroga (diffusa) allo Statuto Speciale della Regione Sardegna
  • deroga al Testo Unico dell’Edilizia
piano casa sardegna impugnato

Possibili scenari

I possibili scenari nell’immediato futuro possono essere molteplici:

1 – Sospensiva

Nell’attesa, la L.R. 1/2021 che è attualmente vigente e di integrale applicazione, viene sospesa fino all’espressione della Corte.

In questo caso, fino a nuova data, non si potranno applicare le nuove possibilità introdotte dalla L.R. 1/2021

2 – Nessuna sospensiva, si va avanti

Qualora la norma non venisse sospsesa, il Piano Casa continua ad operare.

La legge rimane vigente e le sue disposizioni di devono poter applicare (che piaccia o no).

Questa seconda ipotesi ci porta ad altre due possibilità:

Se dopo la presentazione di un progetto, e la sua realizzazione, la Corte dovesse esprimersi a sfavore della norma, giudicandola tutta incostituzionale o, quantomeno, per le parti che interessano quel singolo progetto, che cosa può succedere alle opere realizzate?

Nulla.

Così com’è stato per la precedente impugnazione.

Se vi ricordate, fino al luglio 2016 tutti i “vecchi” piani casa venivano regolarmente autorizzati dagli uffici preposti alla Tutela del Paesaggio, ivi compresa la Soprintendenza.

Dopo l’espressione della Corte Costituzionale con la Sentenza 189/2016 (che peraltro aveva “cassato” solo una parolina (“paesaggistici”) relativa agli ampliamenti delle strutture ricettive in deroga al PPR), gli stessi uffici hanno smesso di autorizzare gli ampliamenti volumetrici in deroga al PPR, proprio in virtù della citata sentenza.

Questo ha generato i classici casi limite che tutti conosciamo: un progetto è andato avanti perchè licenziato prima della sentenza, e il progetto confinante ha ottenuto il diniego perchè i pareri sono arrivati successivamente alla sentenza.

Le opere realizzate diventano quindi abusive?

No.

Fino ad una sospensiva o fino all’espressione della Corte, la legge attualmente vigente può legittimare gli interventi in essa contenuti.

E no … secondo me non si possono sospendere i procedimenti “in autotutela”; il regime di autotuela è ben circoscritto dalla norma di settore e permette all’Ente di applicarla solo in determinati casi specifici, dove il potenziale dubbio di legittimità costituzionale di una norma non è contemplato.

Quindi, fino a quando dall’alto non ci diranno che il Piano Casa Sardegna impugnato è incostituzionale, i procedimenti dovranno andare avanti.

Come possiamo comportarci?

Questo regime di incertezza non aiuta né i cittadini nel poter effettuare la scelta se investire i propri risparmi sull’immobile; né noi tecnici liberi professionisti che non possiamo dare risposte certe ai nostri committenti; né i tecnici della PA sono messi nelle condizioni di poter approvare o non approvare un progetto in serenità.

Il mio consiglio è quello di studiare bene la norma, e di saper valutare come procedere con cautela: esistono degli aspetti normativi più o meno sensibili, la cui valutazione sulla possibilità di procedere deve essere effettuata con le dovute precauzioni.

Che non si traduce in un secco “non si può fare nulla“, né si traduce nel suo opposto “possiamo fare tutto“.

Il Pre-Ordine per il nuovo libro sul Piano Casa in Sardegna è iniziato!

Il Pre-Ordine per il nuovo libro sul Piano Casa in Sardegna è iniziato! 1

Il Pre-Ordine per il Nuovo Libro sul Piano Casa in Sardegna e l’accesso alla nuova Area Riservata è Iniziato!

Come promesso, oggi voglio darti maggiori dettagli sull’uscita del Nuovo Libro sul Piano Casa in Sardegna, su come acquistarlo in anteprima e ad un prezzo vantaggioso, ma anche sulla possibilità di acquistare i nuovi servizi che ho pensato per te!

Il mio intento, infatti, è quello di offrirti, oltre che uno strumento-guida per la comprensione del nuovo Piano Casa, nuovi ed efficaci strumenti per comprendere appieno la nuova norma, analizzare i passaggi più ostici e approfondire casi studio, sentenze e progetti.

Vediamo nel dettaglio cosa e come, a partire da oggi, potrai pre-acquistare su Piano Casa Sardegna.

Il nuovo Libro sul Piano Casa in Sardegna

Rispetto alla prima uscita di maggio 2020, il libro riprende, analizza e aggiorna tutti gli aspetti della norma dati dalla nuova L.R. 1/2021.

Nello specifico, gli argomenti trattati sono:

  • Ampliamenti Volumetrici
  • Ampliamenti Volumetrici per Strutture Turistico-Ricettive
  • Riuso e Recupero dei Sottotetti Esistenti
  • Recupero dei Seminterrati e dei Piani Terra Esistenti
  • Recupero Spazi di Grande Altezza con i Soppalchi
  • Demolizioni e Ricostruzioni
  • Costruzioni in Zona Agricola

Gli interventi trattati vanno dall’articolo 30 al 39, gli articoli 26 e 26bis, il nuovo articolo 27 e le modifiche introdotte alla L.R. 23/1985 in materia di tolleranze edilizie e di accertamento di conformità.

Hai già acquistato il Libro sul Piano Casa a maggio 2020? Non preoccuparti, come promesso, avrai accesso gratuito alla modifiche del nuovo libro. Il 28/02 lo troverai disponibile nella tua area personale del sito!

Come acquistare il nuovo libro?

Da oggi e fino al 28/02 è disponibile in PRE-ORDINE BRONZE PACK, il pacchetto che ti consente di avere in anteprima e ad un prezzo vantaggioso il nuovo libro sul Piano Casa. Dal 28/02 il prezzo sarà quello di listino!

Il Pre-Ordine per il nuovo libro sul Piano Casa in Sardegna è iniziato! 2

Acquista BRONZE PACK entro il 21/02 a soli € 99,00 invece di € 129,00

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Area riservata del Sito e pacchetti esclusivi

Per chi volesse approfondire ulteriormente la norma che regola il Piano Casa in Sardegna, conoscere in anteprima i pareri della Regione, piuttosto che analizzare casi studio, progetti e sentenze, oltre all’acquisto del Libro, da oggi è nuovamente disponibile l’accesso all’area riservata del sito per 12 mesi

Al suo interno troverai contenuti esclusivi, quali:

  • Le sentenze complete sul Piano Casa della Sardegna;
  • Altre sentenze in materia edilizia e urbanistica che ritengo essere utili e interessanti;
  • Articoli speciali e approfondimenti, su tematiche relative al Piano Casa e all’Edilizia in genere;
  • Accesso al Forum privato: punto di incontro nel quale confrontarsi su problematiche e casi particolari.

Inoltre, avrai accesso ad una Newsletter esclusiva in cui mensilmente faremo il punto su tutte le novità pubblicate e in pubblicazione nell’area riservata!

Come acquistare il nuovo libro con accesso all’area riservata?

Da oggi e fino al 21/02 è disponibile in PRE-ORDINE SILVER PACK, il pacchetto con cui, oltre al nuovo libro, avrai accesso all’area riservata del sito web per 12 mesi e alla newsletter esclusiva. Dal 28/02, come per il BRONZE PACK, il prezzo sarà quello da listino!

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Acquista SILVER PACK entro il 28/02 a soli € 149,00 invece di € 199,00

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GOLD PACK: nuovo libro + area riservata + contenuti esclusivi in live streaming!

Rimanere aggiornati sulla nuova norma del Piano Casa in Sardegna sappiamo che non è semplice. Bisogna studiare ogni giorno le sue evoluzioni e approfondire sentenze e casi studio per una maggiore comprensione applicativa ed esecutiva.

Per questi motivi ho deciso di ideare un nuovo pacchetto SUPER ESCLUSIVO: il GOLD PACK!

Con il GOLD PACK, accessibile tramite pre-ordine SOLO AI PRIMI 20 ISCRITTI, avrai accesso, oltre che al nuovo libro e all’area riservata del sito, agli incontri mensili in live streaming, durante i quali:

  • Analizzeremo progetti e casi studio, tuoi e miei, per una miglior comprensione applicativa della norma;
  • Studieremo e interpreteremo le sentenze sul Piano Casa della Sardegna;
  • Discuteremo, insieme a personaggi di spicco a livello regionale, sulle modifiche apportate alla norma;
  • Valuteremo le migliori soluzioni progettuali per una più veloce valutazione e approvazione dei procedimenti in conferenza di servizi da parte degli Enti coinvolti.

Insomma, incontri vis a vis durante i quali approfondiremo verbalmente tutto ciò che può essere motivo di dubbio sull’applicazione della nuova L.R. 1/2021.

Come acquistare GOLD PACK?

Da oggi e fino al 21/02 è disponibile in PRE-ORDINE, PER I PRIMI 20 ISCRITTI, GOLD PACK, il quale comprende: il nuovo libro sul Piano Casa, l’accesso all’area riservata del Sito web per 12 mesi, l’accesso alla newsletter esclusiva e la partecipazione agli incontri mensili in live streaming. Il prezzo vantaggioso è riservato al pre-ordine e sarà valido fino al raggiungimento del numero massimo di iscritti.

Il Pre-Ordine per il nuovo libro sul Piano Casa in Sardegna è iniziato! 4

Acquista GOLD PACK entro il 28/02 a soli € 599,00 invece di € 799,00: prezzo valido per i primi 20 iscritti!

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Tutto chiaro?

Dovrei averti detto tutto, ma ricapitolando:

  • Fino al 28/02 sarà attivo il pre-ordine, durante il quale potrai acquistare, ad un prezzo super vantaggioso, i nuovi pacchetti di Piano Casa Sardegna.
  • I Pacchetti sono:
    BRONZE PACK: nuovo libro sul Piano Casa aggiornato alla L.R. 1/2021;
    SILVER PACK: nuovo libro sul Piano Casa + accesso all’area riservata del sito per 12 mesi;
    GOLD PACK: nuovo libro sul Piano Casa + accesso all’area riservata del sito per 12 mesi + partecipazione agli incontri mensili in live streaming dedicati al Piano Casa in Sardegna;
  • Dal 01/03 il nuovo libro sul Piano Casa sarà disponibile, ma al prezzo di listino di € 129,00 invece di € 99,00;
  • Dal 01/03 potrai comunque acquistare l’accesso all’area riservata per 12 mesi, insieme al libro, ma al prezzo di listino di € 199,00 invece di € 149,00;
  • L’acquisto in pre-ordine di GOLD PACK è riservato SOLO ai primi 20 iscritti.

Se hai dubbi, domande o necessità di assistenza, puoi contattarmi

  • chiamando al numero +39 3492709342
  • compilando il form qui sotto

Errata Corrige – Buras n. 8 del 04/02/2021

errata-corrige-piano-casa-sardegna-2021

Sul Buras n. 8 pubblicato nella giornata di ieri, 4 febbraio 2021 è stato pubblicata una nota correttiva che va ad integrare il comma 3 dell’articolo 26 della L.R. 8/2015, come modificato dalla L.R. 1/2021

Oggetto: Errata corrige – Legge Regionale 18 gennaio 2021, n. 1 – Disposizioni per il riuso, la riqualificazione ed il recupero del patrimonio edilizio esistente ed in materia di governo del territorio. Misure straordinarie urgenti e modifiche alle leggi regionali n. 8 del 2015, n. 23 del 1985, n. 24 del 2016 e n. 16 del 2017.

Autore: Presidenza della Regione

Pubblicato in: Bollettino n.8 – Parte I e II del 04/02/2021

Data di Pubblicazione: 04/02/2021

Materie: LEGGI REGIONALI, ERRATA CORRIGE – RETTIFICHE


Si comunica che la legge regionale 18 gennaio 2021, n. 1 (Disposizioni per il riuso, la riqualificazione ed il recupero del patrimonio edilizio esistente ed in materia di governo del territorio. Misure straordinarie urgenti e modifiche alle leggi regionali n. 8 del 2015, n. 23 del 1985, n. 24 del 2016 e n. 16 del 2017), pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna n. 5 del 19 gennaio 2021 e ripubblicata, a seguito di errata corrige, nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna n. 6 del 21 gennaio 2021, risulta difforme, per mero errore materiale, dal testo effettivamente approvato dal Consiglio regionale. Il Consiglio regionale, in data 27 gennaio 2021, ha infatti comunicato che nel testo della suddetta legge, trasmesso con nota n. 500 del 18 gennaio 2021, non è stato inserito il seguente emendamento, regolarmente approvato dall’Assemblea consiliare:

Emendamento n. 798 all’emendamento n. 748 sostitutivo totale dell’articolo 1 del disegno di legge n. 108/A (Modifiche all’articolo 26 della legge regionale n. 8 del 2015 (Disposizioni di salvaguardia dei territori rurali))

Al comma 3 dell’articolo 1, dopo le parole “ad uso residenziale” sono aggiunte le seguenti: “I cambi di destinazione d’uso non devono determinare opere di urbanizzazione a rete”.

In conseguenza il testo del comma 3 dell’articolo 26 della legge regionale n. 8 del 2015, come novellato dall’articolo 1 della legge regionale n. 1 del 2021 è così correttamente inteso:

3. Con le limitazioni di cui al comma 2, è consentito il cambio di destinazione d’uso, nel rispetto della superficie minima di intervento e dell’indice massimo di fabbricabilità, per gli edifici regolarmente autorizzati e accatastati alla data di entrata in vigore della presente modifica legislativa, aventi destinazione d’uso diversa dalla residenza in edifici ad uso residenziale. I cambi di destinazione d’uso non devono determinare opere di urbanizzazione a rete”.

Cagliari, 1° febbraio 2021

Solinas


I testi coordinati sono stati aggiornati.

Vi ricordo che è possibile iscriversi alla lista di pre-ordine compilando il form sottostante

Presto disponibile il Libro-Guida sul Piano Casa Sardegna, aggiornato alla L.R 1/2021 – Iscriviti!

aggiornamento libro guida piano casa sardegna

Siete in tanti ad avermi scritto via email; qualcuno mi ha anche chiamato.

E sono felice che ci sia tanto interesse.

Il nuovo libro sul Piano Casa Sardegna sarà presto disponibile, aggiornato alla L.R. 1/2021

Le novità introdotte dalla nuova Legge Regionale 1/2021 sono veramente tante; per chi come me ha già avuto modo di valutare le opportunità si sarà reso conto che ci sono, però, tanti aspetti che meritano maggior chiarezza.

Non ho la presunzione di voler essere io a fare chiarezza, ma proverò a dare la mia chiave di lettura a tutti i nuovi punti introdotti, compresi quelli che generano più dubbi.

Per chi aveva già acquistato la precedente versione, questo aggiornamento è gratuito.

Vi avevo promesso che tutti gli aggiornamenti fino a fine 2021 sarebbero stati inclusi, e così sarà 🙂

Per chi non ha acquistato la versione uscita a maggio dell’anno scorso, ecco che cosa troverete.

Temi trattati nel Libro-Guida sul Piano Casa Sardegna 2021-2023

Di base, tutto il libro è incentrato sugli interventi che, nel gergo comune, associamo al Piano Casa Sardegna.

Gli argomenti trattati sono:

Ampliamenti Volumetrici
Ampliamenti Volumetrici per Strutture Turistico-Ricettive
Riuso e Recupero dei Sottotetti Esistenti
Recupero dei Seminterrati e dei Piani Terra Esistenti
Recupero Spazi di Grande Altezza con i Soppalchi
Demolizioni e Ricostruzioni
Costruzioni in Zona Agricola

Gli interventi trattati vanno dall’articolo 30 al 39, e gli articoli 26 e 26bis.

Con l’aggiornamento tratterò anche il nuovo articolo 27, e le modifiche introdotte alla L.R. 23/1985, in materia di tolleranze edilizie e di accertamento di conformità.

Presto disponibile il Libro-Guida sul Piano Casa Sardegna, aggiornato alla L.R 1/2021 - Iscriviti! 5

Non si tratta SOLO di un testo sul Piano Casa Sardegna; è una guida alla lettura dei singoli commi dei vari articoli, supportata da sentenze e pareri della RAS.

Ma c’è di più.

Sezione Privata all’interno del sito

Sarà nuovamente possibile iscriversi alla sezione privata all’interno del sito, che ho arricchito durante quest’anno.

Il materiale è costituito dalle Sentenze legate al Piano Casa della Sardegna, e da articoli specifici, casi tipo, studi e analisi legate più in generale al mondo dell’edilizia e dell’urbanistica, su cui possiamo discutere e confrontarci.

Quando sarà disponibile?

L’aggiornamento del Libro-Guida sul Piano Casa Sardegna uscirà il giorno 22/02/2021.

Da oggi è però possibile iscriversi alla lista di pre-ordine, e la vendita in pre-ordine partirà dal giorno 15/02/2021

Il nuovo Libro-Guida del Piano Casa Sardegna verrà aggiornato costantemente, in funzione delle eventuali evoluzioni interpretative, delle sentenze e degli eventuali pareri della RAS che dettano la corretta chiave di lettura.

Sarà, quindi, un work in progress che ha come base l’attuale testo legislativo.

Per avere maggiori dettagli su quanto costerà e su quali saranno le modalità per averlo, iscrivetevi (senza nessun impegno) tramite il form qui sotto.

Sei interessato? Lascia la tua email per ricevere le prossime novità

Se sei interessato al Libro-Guida sul Piano Casa della Sardegna aggiornato alla nuova Legge Regionale 1/2021, se vuoi ricevere maggiori informazioni e aggiornamenti sulla data di uscita e sul prezzo, o se sei interessato a conoscere maggiormente i contenuti dell’area privata all’interno del sito, lascia la tua e-mail e iscriviti alla Newsletter: riceverai in anteprima tutte le novità a riguardo.

Testo Coordinato Piano Casa Sardegna con la L.R. 1/2021 disponibile

piano casa sardegna testo coordinato 2021

Il testo online del Piano Casa (L.R. 8/2015) è stato aggiornato e coordinato con le recenti modifiche introdotte dalla L.R. 1/2021.

Vi ricordo che alla data attuale la L.R. 1/2021 non è ancora vigente perchè non pubblicata.

Il testo scaricabile in PDF sarà aggiornato solo dopo la pubblicazione della nuova legge sul BURAS

Eh sì … a breve uscirà l’aggiornamento del Libro Guida sul Piano Casa della Sardegna