Che sarebbe arrivata, era quasi palese.
Tuttavia, forse … e dico forse… ha provocato meno dolore del solito.
La Sentenza della Corte Costituzionale n. 86/2026 ha dichiarato costituzionalmente illegittime alcune norme del Salva Casa Sardegna (L.R. 18/2025)
La L.R. 18/2025 impugnata modificava la L.R. 23/1985, che potete trovare aggiornata a seguito dell’uscita della Sentenza della Corte Costituzionale 86/2026
Nel dettaglio:
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
riservata a separata pronuncia la decisione delle ulteriori questioni di legittimità costituzionale promosse con il ricorso indicato in epigrafe;
❌1) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 2 della legge della Regione Sardegna 17 giugno 2025, n. 18 (Riordino e coordinamento della normativa edilizia e urbanistica regionale con le disposizioni urgenti in materia di semplificazione urbanistica ed edilizia di cui al decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69, convertito, con modificazioni, in legge 24 luglio 2024, n. 105), nella parte in cui introduce l’art. 2-bis, comma 3, nella legge della Regione Sardegna 11 ottobre 1985, n. 23 (Norme regionali di controllo dell’attività urbanistico edilizia);
❌2) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 4 della legge reg. Sardegna n. 18 del 2025, nella parte in cui introduce l’art. 3-bis, comma 3-bis, nella legge reg. Sardegna n. 23 del 1985, limitatamente alle parole «e ferroviario»;
❌3) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 6 della legge reg. Sardegna n. 18 del 2025, nella parte in cui introduce l’art. 4, comma 2, nella legge reg. Sardegna n. 23 del 1985;
❌4) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 7, comma 1, letterad), della legge reg. Sardegna n. 18 del 2025;
❌5) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 12 della legge reg. Sardegna n. 18 del 2025, nella parte in cui, introducendo l’art. 7-quater, commi 3, lettere d) ed e), e 6, nella legge reg. Sardegna n. 23 del 1985, consente di derogare ai parametri di aeroilluminazione di cui al decreto del Ministro della sanità 5 luglio 1975 (Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896 relativamente all’altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei
locali d’abitazione);
❌6) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 18, comma 1, lettera a), della legge reg. Sardegna n. 18 del 2025;
❌7) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 19 della legge reg. Sardegna n. 18 del 2025, nella parte in cui introduce l’art. 16, comma 3, nella legge reg. Sardegna n. 23 del 1985;
✅8) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 2 della legge reg. Sardegna n. 18 del 2025, nella parte in cui introduce l’art. 2-bis, comma 5, nella legge reg. Sardegna n. 23 del 1985, promosse, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;
✅9) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 4 della legge reg. Sardegna n. 18 del 2025, nella parte in cui introduce il comma 3-ter nell’art. 3-bis, della legge reg. Sardegna n. 23 del 1985, promosse, in riferimento agli artt. 5, 120 e 117, secondo comma, lettera l), Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;
✅10) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 12 della legge reg. Sardegna n. 18 del 2025, nella parte in cui introduce l’art. 7-quater, comma 1, nella legge reg. Sardegna n. 23 del 1985, promossa, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera m), Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;
✅11) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 14 della legge reg. Sardegna n. 18 del 2025, promosse, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera s), Cost. e 3 dello statuto reg. Sardegna, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;
✅12) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 15 della legge reg. Sardegna n. 18 del 2025, promosse, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera s), Cost. e 3 dello statuto reg. Sardegna, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;
✅13) dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 2 della legge reg. Sardegna n. 18 del 2025, nella parte in cui introduce l’art. 2-bis, comma 5, nella legge reg. Sardegna n. 23 del 1985, promosse, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione e 3 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), dal Presidente del Consiglio dei ministri
con il ricorso indicato in epigrafe;
✅14) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 2 della legge reg. Sardegna n. 18 del 2025, nella parte in cui introduce l’art. 2-ter, comma 2, nella legge reg. Sardegna n. 23 del 1985, promosse, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera s), e 42, secondo comma, Cost. e all’art. 3 dello statuto reg. Sardegna, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.
Se siete curiosi, e vi consiglio di esserlo, qui trovate il testo integrale della Sentenza.
