Realizzazione soppalco
In riferimento all'art. 33 comma 2, la modifica apportata dalla LR 1/2009, riduce l'altezza di interpiano necessaria alla realizzazione di un soppalco, da 4,6 a 4,1 m.
Ma proseguendo nella lettura, rimangono invariante le altezze richieste sotto e sopra il soppalco. Come è possibile quindi applicare questo articolo?
Inoltre, se il regolamento edilizio è in contrasto con questa disposizione, quale ha valenza? Grazie, Carla
Riporto sotto l'articolo in oggetto:
2. I soppalchi sono ammessi per non più del 40 per cento della superficie sottostante e per le unità abitative che abbiano altezze libere di interpiano minime di 4,10 metri (modificato dall’art. 35 della L.R. 1/2019), tali da permettere una ripartizione delle altezze per gli spazi sottostanti non inferiore a 2,40 metri e per la parte soprastante una altezza media non inferiore a 2,00 metri.