Realizzazione soppalco

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  • #85096
    Carla
    Partecipante

    Free

    In riferimento all’art. 33 comma 2, la modifica apportata dalla LR 1/2009, riduce l’altezza di interpiano necessaria alla realizzazione di un soppalco, da 4,6 a 4,1 m.
    Ma proseguendo nella lettura, rimangono invariante le altezze richieste sotto e sopra il soppalco. Come è possibile quindi applicare questo articolo?
    Inoltre, se il regolamento edilizio è in contrasto con questa disposizione, quale ha valenza? Grazie, Carla

    Riporto sotto l’articolo in oggetto:

    2. I soppalchi sono ammessi per non più del 40 per cento della superficie sottostante e per le unità abitative che abbiano altezze libere di interpiano minime di 4,10 metri (modificato dall’art. 35 della L.R. 1/2019), tali da permettere una ripartizione delle altezze per gli spazi sottostanti non inferiore a 2,40 metri e per la parte soprastante una altezza media non inferiore a 2,00 metri.

    #85162
    Ing. Enrico Craboledda
    Amministratore del forum

    Exclusive

    @carla il comma 2 modificato dalla L.R. 1/2019 parla di altezze minime di interpiano di 4,10.
    Nei casi di tetti inclinati, si può avere un’altezza minima di interpiano di 4,10, ma altezza minima per il sotto di 2,40 e media per il sopra di 2,00.

    il tutto sta nel inquadrare be
    – si parla di altezze minime di interpiano di 4,10, che però possono avere altezze medie di interpiano maggiori
    – per il “sotto” si parla di altezza minima di 2,40 (che quindi dovrà essere garantita in ogni punto)
    – per il “sopra” si parla di altezza media di 2,00 (che potrà essere anche minima anche inferiore a 2,00, purché la massima consenta un’altezza media di almeno 2,00)

    nei casi di discordanza con i regolamenti, per il caso dei soppalchi, si applica questa legge. diversamente, sarebbe inutile.

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