@carla il comma 2 modificato dalla L.R. 1/2019 parla di altezze minime di interpiano di 4,10.
Nei casi di tetti inclinati, si può avere un’altezza minima di interpiano di 4,10, ma altezza minima per il sotto di 2,40 e media per il sopra di 2,00.
il tutto sta nel inquadrare be
– si parla di altezze minime di interpiano di 4,10, che però possono avere altezze medie di interpiano maggiori
– per il “sotto” si parla di altezza minima di 2,40 (che quindi dovrà essere garantita in ogni punto)
– per il “sopra” si parla di altezza media di 2,00 (che potrà essere anche minima anche inferiore a 2,00, purché la massima consenta un’altezza media di almeno 2,00)
nei casi di discordanza con i regolamenti, per il caso dei soppalchi, si applica questa legge. diversamente, sarebbe inutile.