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Frazionamento Ampliamento Volumetrico Effettuato con il Piano Casa 2009-2014: Ora è Possibile!
Se prima gli ampliamenti effettuati con la L.R. 4/09 erano inalienabili “per sempre” o frazionabili e alienabili dopo 10 anni, oggi è finalmente possibile frazionare gli ampliamenti volumetrici e venderli separatamente dall’unità principale.
Uno degli aspetti critici del “Vecchio Piano Casa Sardegna 2009-2014” era l’impossibilità di poter frazionare e alienare, separatamente dall’unità principale, l’ampliamento volumetrico realizzato.
Avevo scritto un articolo apposito nel quale spiegavo precisamente se e quando fosse possibile frazionare l’ampliamento realizzato con la L.R. 4/09.
Riprendo oggi l’argomento in questo articolo, così da aggiornare il vecchio e fare un po’ di “nuova” chiarezza, con le novità introdotte dalle ultime modifiche legislative regionali.
Ampliamenti effettuati ai sensi dell’articolo 2 L.R. 4/2009, dopo le modifiche della L.R. 11/2017
Dal 06/07/2017 è entrata in vigore la Legge Regionale 11/2017, che ha introdotto interessanti novità.
Tra queste novità, vi è l’articolo 29 bis, il quale recita
Art. 29 bis – Frazionamento di unità immobiliari a seguito degli interventi di incremento volumetrico di cui alla legge regionale n. 4 del 2009
1. L’unità immobiliare a uso residenziale risultante da incremento volumetrico previsto dalla legge regionale 23 ottobre 2009, n. 4 (Disposizioni straordinarie per il sostegno dell’economia mediante il rilancio del settore edilizio e per la promozione di interventi e programmi di valenza strategica per lo sviluppo), ricompresa nelle zone urbanistiche omogenee A, B e C, può essere frazionata solo se la più piccola delle unità derivate ha una superficie lorda superiore a 50 metri quadri. Negli altri casi l’incremento volumetrico non può essere utilizzato per generare ulteriori unità immobiliari e non può essere alienato separatamente dall’unità che lo ha generato. Il vincolo di non alienazione ha durata decennale ed è trascritto nei registri immobiliari.
Questo articolo 29 bis cambia in modo sensibile la disciplina dei frazionamenti per gli ampliamenti realizzati con la L.R. 4/2009.
Gli ampliamenti, infatti, non potevano essere alienati separatamente dall’unità principale, o lo potevano in alcuni casi solo se trascorsi 10 anni.
Oggi (in realtà dal 6 luglio 2017) è diventata realtà la possibilità di separare e vendere gli ampliamenti realizzati con il Piano Casa Sardegna 2009-2014.
Quando è possibile frazionare l’ampliamento?
L’articolo è semplice e chiaro.
Per poterlo frazionare subito, devono sussistere due condizioni
- L’immobile ricade all’interno delle zone A, B o C
- L’unità derivata più piccola deve essere di almeno 50 mq lordi
Qualora una di queste condizioni non sussista, devono trascorrere 10 anni.
Sono tanti, infatti, i casi di ampliamenti effettuati nelle terrazze o lastrici solari che sono perfetti per poter costituire unità autonoma.
E’ una nuova e importante opportunità per le persone che hanno deciso di investire negli ampliamenti volumetrici e oggi possono disporre di un nuovo immobile da immettere sul mercato.
Invece, per i frazionamenti degli ampliamenti effettuati con l’attuale Legge Regionale 8/2015, l’introduzione della L.R. 11/2017 non ha apportato nessuna modifica, quindi
Ampliamenti effettuati ai sensi dell’articolo 30 L.R. 8/2015
Sono disciplinati dall’articolo 36 della L.R. 8/2015, al cui comma 8 leggiamo
8. L’unità immobiliare ad uso residenziale risultante dall’incremento volumetrico previsto dall’articolo 30 ricompresa nelle zone urbanistiche omogenee A, B e C, può essere frazionata solo se la più piccola delle unità derivate ha una superficie lorda superiore a 70 metri quadri. Negli altri casi l’incremento volumetrico non può essere utilizzato per generare ulteriori unità immobiliari e non può essere alienato separatamente dall’unità che lo ha generato; il vincolo di non alienazione ha durata decennale ed è trascritto nei registri immobiliari.
Le unità ampliate possono essere frazionate
- subito, se la più piccola unità derivata abbia almeno 70 mq di superficie lorda
- dopo 10 anni, se la più piccola tra le due unità immobiliari derivate ha una superficie lorda inferiore a 70 mq
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Ing. Enrico Craboledda