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Frazionamento dell’Ampliamento Volumetrico – Un Po’ di Chiarezza
E’ possibile frazionare gli immobili a seguito dell’ampliamento volumetrico ? Sempre o solo in determinati casi? Provo a fare un po’ di ordine
La domanda è ricorrente
Ho effettuato un ampliamento. Posso frazionare?
Non esiste una risposta univoca.
Dipende (“e te pareva!”).
Trattiamo solo i casi relativi alle residenze ed iniziamo a distinguere i due differenti casi:
- Ampliamenti effettuati ai sensi dell’articolo 2 L.R. 4/2009
- Ampliamenti effettuati ai sensi dell’articolo 30 della L.R. 8/2015
Ampliamenti effettuati ai sensi dell’articolo 2 L.R. 4/2009
Si distinguono in 3 casi
Ampliamenti di mono/bifamiliariAmpliamenti di unità in immobili composti da più unità immobiliariAmpliamenti di villette a schiera
Nel primo caso, unità mono/bifamiliari, non esiste nessun vincolo. Le unità possono essere frazionate e alienate, senza vincolo di tempo.
Nel secondo caso, unità in immobili composti da più unità immobiliari, esiste il vincolo di non alienazione dall’unità principale che l’ha generato. Senza limite di tempo (quindi, vincolo “per sempre”) – articolo 2 della L.R. 4/09, comma 2, ultimo capoverso del punto b)
Nel terzo caso, villette a schiera, esiste il vincolo decennale, a decorrere dalla data di iscrizione di tale vincolo nel registro immobiliare (da effettuarsi dopo l’ultimazione dei lavori) – articolo 2 della L.R. 4/09, comma 6
07/09/2017 – disposizioni modificate con la L.R. 11/2017 – Vedi articolo aggiornato in materia di frazionamenti con il piano casa 2017 2018
Ampliamenti effettuati ai sensi dell’articolo 30 L.R. 8/2015
Sono disciplinati dall’articolo 36 della L.R. 8/2015, al cui comma 8 leggiamo
8. L’unità immobiliare ad uso residenziale risultante dall’incremento volumetrico previsto dall’articolo 30 ricompresa nelle zone urbanistiche omogenee A, B e C, può essere frazionata solo se la più piccola delle unità derivate ha una superficie lorda superiore a 70 metri quadri. Negli altri casi l’incremento volumetrico non può essere utilizzato per generare ulteriori unità immobiliari e non può essere alienato separatamente dall’unità che lo ha generato; il vincolo di non alienazione ha durata decennale ed è trascritto nei registri immobiliari.
Dalla lettura dell’articolo, io capisco che:
- si applica agli ampliamenti dell’articolo 30 della L.R. 8/2015 (quindi non a quelli della L.R. 4/2009)
- le unità ampliate possono essere frazionate:subito, se la più piccola abbia poco più di 70 mq di superficie lorda
- dopo 10 anni, se non possiamo avere almeno 70 mq lordi per l’unità più piccola
Considerazioni
Tutti i frazionamenti, siano essi generati dalle unità ampliate ai sensi dell’una o dell’altra legge, devono rispettare le disposizioni vigenti nei regolamenti comunali e nelle ulteriori leggi regionali e nazionali: questo significa, a titolo esemplificativo, che devono essere reperiti gli spazi parcheggio per le nuove unità generate; la divisione tra le unità deve rispettare le norme in materia di risparmio energetico, in materia di requisiti acustici passivi degli edifici, ecc…
Ovviamente, quanto riportato nell’articolo è solo il mio parare.
Se qualcuno volesse argomentare, discutere o indicare degli aspetti che io non ho considerato, vi prego di farlo nei commenti 🙂
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Ing. Enrico Craboledda
2 commenti su “Frazionamento dell’Ampliamento Volumetrico”