Fili più esterni delle facciate: secondo il TAR contano anche i balconi

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Fili più esterni delle facciate: secondo il TAR contano anche i balconi

Il TAR smentisce l’interpretazione troppo restrittiva del Comune di Cagliari in materia di ampliamenti con il piano casa: tra i fili più esterni delle facciate si devono considerare anche i balconi.

La domanda è ricorrente, e spesso mi è stata posta anche attraverso questo sito:

“ma che cosa si intende per i fili più esterni delle facciate prospicienti gli spazi pubblici?”

b_730_e3764bb9-fada-462b-85e9-7e0ca9d35e7aA mio avviso, l’interpretazione corretta viene dalla semplice lettura del significato ITALIANO delle parole riportate nella legge.

Rappresentano, quindi, i fili più esterni delle facciate, il perimetro dell’edificio ivi inclusi gli aggetti (balconi, ecc…).  

E il Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna, ne conviene e giudica corretta la mia ( e non solo mia) lettura del testo (non interpretazione, ma semplice lettura !)

Il fatto:

  • Il Comune di Cagliari dichiara inammissibile l’intervento (tra l’altro, oltre i 30 giorni previsti dalla D.I.A.) perchè modifica i fili più esterni delle facciate
  • la presentante, ricorre al TAR Sardegna, che ammette il ricorso e giudica eccessivamente restrittiva l’interpretazione del Comune di Cagliari

Il caso rientra tra quelli ammessi dal punto 3), lettera b) del comma 2 dell’articolo 2 della Legge Regionale 4/2009 e smi:

3) nei singoli piani a condizione che l’intervento si armonizzi con il disegno architettonico complessivo dell’edificio e che non vengano modificati i fili più esterni delle facciate prospicienti spazi pubblici.

Secondo Cagliari, i balconi e gli eventuali aggetti non rientrano tra quelli da considerarsi “i fili più esterni delle facciate“; tale concetto è espresso anche nei loro indirizzi interpretativi della norma, di recente pubblicazione (19/12/2013), dal quale si legge

8. Sulla definizione dei fili esterni previsti all’articolo 2 comma 2 lett.b punto 3 della LR4/09 e s.m.i.

Si ritiene che la norma faccia riferimento al filo esterno del fabbricato come determinato dalle superfici esterne delle chiusure degli spazi chiusi, al netto di sporgenze decorative o funzionali .

370885485_be5a47477e_bL’ultima (per ora) parola è detta dal TAR che si è espresso in tal modo:

– l’art. 2, comma 2, n. 3, della l.r. n. 4/2009 prevede che l’ampliamento volumetrico dei singoli piani di un edificio possa avvenire a condizione “che non vengano modificati i fili più esterni d elle facciate prospicienti spazi pubblici”;

il Comune resistente intende questo limite di legge come riferito alla sagoma dell’edificio disegnata dalle sole superfici coperte dello stesso, senza, cioè, che si possano considerare anche balconi o altri elementi che aggettino verso l’esterno più delle parti chiuse del fabbricato;

– tale interpretazione non è, però condivisibile, sia perché contrasta con il sopra richiamato tenore testuale della norma, che fa riferimento genericamente ai “fili più esterni delle facciate”, espressione che per la sua genericità si presta a tenere conto anche dei balconi e degli altri aggetti, sia perché, nell’eventuale dubbio interpretativo, non si vede quali concreti obiettivi di “qualità architettonica” (o di altro genere) potrebbero aver spinto il legislatore regionale a dettare una prescrizione così automaticamente restrittiva;

Da questa sentenza, emergono anche altre considerazioni molto importanti, soprattutto in termini di tempistica dei procedimenti: il provvedimento interdittivo deve essere espresso e notificato entro 30 giorni, infatti:

  • in questo modo, visto e considerato che 30 sono i giorni oltre il quale si possono iniziare i lavori, la tempestiva notifica previene la formazione di opere inutili,
  • inoltre, viene assicurata la funzione dell’iter di accelerazione procedurale previsto dalla DIA, la quale, in difetto, risulterebbe del tutto frustrata

 

Avviso ai lettori: la mancata comunicazione entro 30 giorni di sospensiva dei lavori da parte dell’amministrazione comunale, non comporta automaticamente la formazione del permesso di costruire e la liceità del progetto realizzato.

Scarica la sentenza n. 122/2014: sentenza 122-2014.pdf

Enrico Craboledda

 

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