Mi scuso per il ritardo nell’aggiornamento del testo.
Ho finalmente trovato un momento per dedicarmi all’aggiornamento del testo del Piano Casa Sardegna attualmente vigente, derivante dalla Legge Regionale 9/2023, a seguito dell’espressione della Corte Costituzionale con la Sentenza n. 142/2024.
A questo indirizzo trovate, invece, il testo del Piano Casa vigente, come modificato dalla data di pubblicazione della sentenza (Pubblicazione in G. U. 24/07/2024 n. 30)
Vi Riporto, di seguito, l’estratto della decisione.
Estratto della Sentenza della Corte Costituzionale n. 142/2024 sulle questioni di legittimità costituzionale della L.R. 9/2023
- Sentenza 142/2024 (ECLI:IT:COST:2024:142)
- Giudizio: GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Presidente: BARBERA – Redattore: PATRONI GRIFFI
- Udienza Pubblica del 08/05/2024; Decisione del 08/05/2024
- Deposito del 23/07/2024; Pubblicazione in G. U. 24/07/2024 n. 30
- Norme impugnate: Artt. 123, c. 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° e 11°; 124, c. 1°, 2°, 3° e 4°; 125, c. 7°; 126, c. 1°; 127; 128, c. 1°, lett. a) e b); 131 e 133 della legge della Regione Sardegna 23 ottobre 2023, n. 9.
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Per Questi Motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni di legittimità costituzionale promosse con il ricorso indicato in epigrafe;
1) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 123, comma 11, della legge della Regione Sardegna 23 ottobre 2023, n. 9 (Disposizioni di carattere istituzionale, ordinamentale e finanziario su varie materie), limitatamente all’inciso «degli indici volumetrici e»;
2) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 128, comma 1, lettera a), della legge reg. Sardegna n. 9 del 2023, limitatamente all’inciso «condono o»;
3) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 131, comma 1, lettera a), della legge reg. Sardegna n. 9 del 2023, nella parte in cui aggiunge la lettera f-bis) all’art. 15, comma 1, della legge della Regione Sardegna 11 ottobre 1985, n. 23 (Norme in materia di controllo dell’attività urbanistico-edilizia, di risanamento urbanistico e di sanatoria di insediamenti ed opere abusive, di snellimento ed accelerazione delle procedure espropriative) limitatamente all’inciso «pergole bioclimatiche, intese come»;
4) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 123, commi 1, 2, 3 e 4, della legge reg. Sardegna n. 9 del 2023, promosse, in riferimento agli artt. 9, secondo comma, 117, secondo comma, lettera s), e 120 della Costituzione, e all’art. 3, primo comma, lettera f), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;
5) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 123, commi 5, 6, 7 e 11; 124, commi 1, 2, 3 e 4; 125, comma 7; 126, comma 1; 127, comma 1; 128, comma 1, lettere a) e b); 131, comma 1, lettera a), e 133 della legge reg. Sardegna n. 9 del 2023, promosse, in riferimento all’art. 117, terzo comma, Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;
6) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 123, commi 5, 6, 7 e 11; 124, commi 1, 2, 3, e 4; 125, comma 7; 126, comma 1; 127, comma 1; 128, comma 1, lettere a) e b); 131, comma 1, lettera a), e 133 della legge reg. Sardegna n. 9 del 2023, promosse, in riferimento all’art. 120 Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;
7) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 125, comma 7; 127, comma 1, e 128, comma 1, lettera b), della legge reg. Sardegna n. 9 del 2023, promosse, in riferimento agli artt. 9, secondo comma, e 117, secondo comma, lettera s), Cost. e all’art. 3, primo comma, lettera f), dello statuto speciale, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;
8) dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 123, commi 5, 6 e 7; 124, commi 1, 2, 3 e 4; 126, comma 1, e 133 della legge reg. Sardegna n. 9 del 2023, promosse, in riferimento agli artt. 9, secondo comma, e 117, secondo comma, lettera s), Cost. e all’art. 3, primo comma, lettera f), dello statuto speciale, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l’8 maggio 2024.
Per realizzare in opera questi 10 mq, il costo si aggirerà (una stima orientativa) a circa 10 mila euro.

Di sovente molti comuni, nei dubbi interpretativi della legge, tendano ad applicare la stessa nella maniera più restrittiva possibile, al fine di non incorrere in problemi successivi.
Una Piscina è Realizzabile in Zona Agricola con Vincolo Panoramico?
Che il Piano Casa Sardegna non ammetta alcuna possibilità all’interno della zona Hi4, è sempre stato chiaro.
In realtà non è proprio così.
A mio avviso, l’interpretazione corretta viene dalla semplice lettura del significato ITALIANO delle parole riportate nella legge.
L’ultima (per ora) parola è detta dal TAR che si è espresso in tal modo:
Con le sentenze 93 e 94 del 2014 il TAR Sardegna si esprime in materia di nuove costruzioni in zona agricola.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna si esprime in merito all’applicazione dell’articolo 4 del Piano Casa della Sardegna.