Entro 100 m dai beni identitari: vincolo assoluto? Non secondo il TAR Sardegna

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Entro 100 m dai beni identitari: vincolo assoluto? Non secondo il TAR Sardegna

Sentenza TAR Sardegna e Piano Casa: definita la corretta interpretazione dell’articolo 49 del Piano Paesaggistico Regionale ( PPR )

Nuova sentenza del TAR in materia di Piano Casa Sardegna  in ambito tutelato.

L’articolo 49 del Piano Paesaggistico Regionale ( PPR ) definisce quali tipi di intervento si possono o non possono attuare in prossimità delle aree caratterizzate da edifici e manufatti di valenza storico culturale.

Ecco cosa dice il comma 1 dell’articolo 49 del PPR:

Art. 49 – Aree caratterizzate da edifici e manufatti di valenza storico culturale. Prescrizioni

1. Per la categoria di beni paesaggistici di cui all’art. 48, comma 1, lett. a), sino all’adeguamento dei piani urbanistici comunali al P.P.R., si applicano le seguenti prescrizioni:

  • a) sino all’analitica delimitazione cartografica delle aree, queste non possono essere inferiori ad una fascia di larghezza pari a m. 100 a partire dagli elementi di carattere storico culturale più esterni dell’area medesima;
  • b) nelle aree è vietata qualunque edificazione o altra azione che possa comprometterne la tutela;
  • c) la delimitazione dell’area costituisce limite alle trasformazioni di qualunque natura, anche sugli edifici e sui manufatti, e le assoggetta all’autorizzazione paesaggistica;
  • d) sui manufatti e sugli edifici esistenti all’interno dell’aree, sono ammessi, gli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e le attività di studio, ricerca, scavo, restauro, inerenti i beni archeologici, nonché letrasformazioni connesse a tali attività, previa autorizzazione del competente organo del MIBAC;
  • e) la manutenzione ordinaria è sempre ammessa”.

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Su questo articolo è nata una diatriba di interpretazione tra un privato che ha presentato una DIA per ampliamento volumetrico presentata ai sensi della L.R. 4/2009 ( Pano Casa Sardegna) e gli enti competenti interpellati a valutare la pratica di ampliamento: Comune di Cagliari e  Soprintendenza per i Beni Architettonici, Paesaggistici, Storici, Artistici ed Etnoantropologici per le provincie di Cagliari e Oristano.

Vediamo i dettagli.

  1. Il privato ha presentato una denuncia di inizio attività per l’ampliamento volumetrico di un immobile situato all’interno dei 100 m da beni identitari.
  2. La Soprintendenza ha espresso parere negativo, giustificando che in un’area di 100 metri dai beni identitari sia possibile effettuare unicamente lavori di “manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e le attività di studio, ricerca, scavo, restauro, inerenti i beni archeologici, nonché le trasformazioni inerenti a tali attività”
  3. Il Comune di Cagliari, nel recepire il parere negativo, esprime il definitivo diniego alla DIA presentata.
  4. Il privato ha presentato ricorso al TAR ritenendo errata la totale inedificabilità all’interno dei 100 m, così come interpretato dalla Soprintendenza.

Di conseguenza, si è espresso il TAR Sardegna, accogliendo il ricorso del proponente e aggiungendo una lettura dell’intero comma finalizzato “ad una corretta interpretazione ” :

a) nelle more dell’adeguamento degli strumenti urbanistici comunali al P.P.R. e della conseguente delimitazione cartografica delle aree “caratterizzate da edifici e manufatti di valenza storico culturale”, l’istituzione di una fascia di rispetto (100 metri) predefinita intorno ai detti beni

b) “qualunque edificazione o altra azione che comprometta la tutela”, non si traduce in un “divieto tout court, a ogni tipo di intervento edificatorio”, ma (ovviamente aggiungo io, così come si potrebbe tranquillamente leggere nel testo della norma!) solo alle attività che possano essere di pregiudizio al bene tutelato, inclusa l’area di rispetto

c) vincola l’intera area di rispetto, richiedendo specifica autorizzazione paesaggistica, per tutti gli edifici e manufatti che vi ricadono all’interno

d) si escludono dal rigoroso sistema di tutela alcuni interventi su edifici esistenti (manutenzione straordinaria,  restauro e risanamento conservativo) o per attività di studio, ricerca, scavo, restauro per beni archeologici e opere connesse

e) sempre ammessa la manutenzione ordinaria

Il TAR continua palesando che c’è notevole differenza di “impatto paesaggistico” tra l’intervento di ampliamento proposto ai sensi del Piano Casa, e l’intervento di realizzazione di opere di urbanizzazione previste nel Colle di Tuvixeddu, al quale le memorie difensive hanno fatto riferimento.

 

Conclusione:

Non si può vietare un intervento solo perchè ricade all’interno dell’area di 100 metri, ma va sempre valutata nel merito “la sua compatibilità con le esigenze di salvaguardia dell’interesse paesaggistico da tutelare”.

 

Scarica la Sentenza TAR Sardegna n. 210 del 14/03/2014: sentenza 210-2014

 

Enrico Craboledda

 

 

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