Piano Casa Sardegna 2024-2025 › Forum › Discussioni Generali › Tolleranza edilizia del 5%
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RenzoBusonera.
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4 Febbraio 2021 alle 21:27 #84659
Buonasera a tutti,
avrei necessità di un chiarimento in merito al comma 1 ter dell’art. 19 della L.R. 1/2021, in particolare la tolleranza del 5% a quali fabbricati si applica?
Da una lettura del suddetto comma sono arrivato alle seguenti conclusioni:
1) si riferisce ai fabbricati realizzati con “licenza di costruzione” titolo abilitativo precedente alla “Licenza edilizia”, quindi tratta i fabbricati realizzati prima dell’agosto del 1942 (data in cui fu introdotta la “Licenza edilizia”);
2) col termine “licenza di costruzione” si intende anche la “Licenza edilizia”, quindi i fabbricati che godono di questa tolleranza sono quelli realizzati dal 1942 al 1977.
Cosa ne pensate?
Grazie
Giorgio-
Questo topic è stato modificato 5 anni, 7 mesi fa da
Giorgio.
7 Febbraio 2021 alle 09:22 #84790@giorgio io sono per l’opzione 2. è un po’ presto per dirlo con certezza, ma così “a naso”, direi la seconda
8 Febbraio 2021 alle 13:15 #84826ma se così fosse, quando allora si dovrebbe applicare il 2% , e comunque il termine “Licenza di Costruzione” sembra non trovare riscontro nella normativa edilizia per le costruzioni ante 1942, si parla solo di licenza edilizia .
6 Marzo 2021 alle 07:45 #85160se si applicasse solo ai fabbricati ante 42, sarebbe un articolo quasi inutile. Generalmente gli ante 67 (con diverse possibilità in funzione di tanti fattori, comune di pertinenza compreso), e ancor di più per quelli ante 42 (in piena seconda guerra mondiale) non solo non è richiesto titolo, ma spesso anche in assenza di titolo, rivestono carattere storico da preservare (immagino i fabbricati ricostruiti post guerra, che seppur potenzialmente privi di titolo, oggi non si possono certo dire “abusivi”).
certo, possono esistere anche i fabbricati, ante 1942, al di fuori dei contesti storici e pertanto magari non tutelabili come patrimonio.
Rimango sempre più convinto che:
– l’applicazione del 5% ante 42, sia lapalissiana
– l’applicazione del 5% ante 77 sia logica
– l’applicazione del 5%, come vuole una lettura troppo estensiva, ante l.r. 1/2021 non trova logica, nè senso d’esistere per la tolleranza del 2%.@studiozeddaalice-it @Giorgio che ne pensate?
6 Marzo 2021 alle 09:41 #85164Io sarei del parere che vada applicata ai fabbricati ante L.R. 23/85, in quanto trattandosi di un articolo da integrare nella suddetta L.R. va letto con riferimento a quest’ultima. e non alla L.R. 1/2021.
24 Maggio 2021 alle 12:21 #85439Concordo in tutto con quanto esposto dal collega Craboledda, ad eccezione dell’ultimo punto. La lettura è, a mio parere, estensiva sì, ma non “troppo”. D’altronde, che si sia d’accordo o meno, la disciplina dettata dalla L.R. 1/2021, è indirizzata al recupero e al riuso del patrimonio edilizio esistente e, verosimilmente, anche allo snellimento burocratico, cosa richiesta da tutti gli operatori economici. In conclusione, anche conoscendo i nostri burocrati, si sarebbe potuto evitare l’utilizzo del riferimento alla licenza di costruzione che, tuttavia, ritengo abbia una valenza estensiva e generale di ogni atto abilitativo (licenza edilizia, concessione edilizia e, infine, permesso di costruire).
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