Tolleranza edilizia del 5%

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  • #84659
    Giorgio
    Partecipante

    Free

    Buonasera a tutti,
    avrei necessità di un chiarimento in merito al comma 1 ter dell’art. 19 della L.R. 1/2021, in particolare la tolleranza del 5% a quali fabbricati si applica?
    Da una lettura del suddetto comma sono arrivato alle seguenti conclusioni:
    1) si riferisce ai fabbricati realizzati con “licenza di costruzione” titolo abilitativo precedente alla “Licenza edilizia”, quindi tratta i fabbricati realizzati prima dell’agosto del 1942 (data in cui fu introdotta la “Licenza edilizia”);
    2) col termine “licenza di costruzione” si intende anche la “Licenza edilizia”, quindi i fabbricati che godono di questa tolleranza sono quelli realizzati dal 1942 al 1977.
    Cosa ne pensate?
    Grazie
    Giorgio

    • Questo topic è stato modificato 5 anni, 7 mesi fa da Giorgio.
    #84790
    Ing. Enrico Craboledda
    Amministratore del forum

    Exclusive

    @giorgio io sono per l’opzione 2. è un po’ presto per dirlo con certezza, ma così “a naso”, direi la seconda

    #84826
    studiozedda@alice.it
    Partecipante

    Free

    ma se così fosse, quando allora si dovrebbe applicare il 2% , e comunque il termine “Licenza di Costruzione” sembra non trovare riscontro nella normativa edilizia per le costruzioni ante 1942, si parla solo di licenza edilizia .

    #85160
    Ing. Enrico Craboledda
    Amministratore del forum

    Exclusive

    se si applicasse solo ai fabbricati ante 42, sarebbe un articolo quasi inutile. Generalmente gli ante 67 (con diverse possibilità in funzione di tanti fattori, comune di pertinenza compreso), e ancor di più per quelli ante 42 (in piena seconda guerra mondiale) non solo non è richiesto titolo, ma spesso anche in assenza di titolo, rivestono carattere storico da preservare (immagino i fabbricati ricostruiti post guerra, che seppur potenzialmente privi di titolo, oggi non si possono certo dire “abusivi”).

    certo, possono esistere anche i fabbricati, ante 1942, al di fuori dei contesti storici e pertanto magari non tutelabili come patrimonio.

    Rimango sempre più convinto che:
    – l’applicazione del 5% ante 42, sia lapalissiana
    – l’applicazione del 5% ante 77 sia logica
    – l’applicazione del 5%, come vuole una lettura troppo estensiva, ante l.r. 1/2021 non trova logica, nè senso d’esistere per la tolleranza del 2%.

    @studiozeddaalice-it @Giorgio che ne pensate?

    #85164
    Giorgio
    Partecipante

    Free

    Io sarei del parere che vada applicata ai fabbricati ante L.R. 23/85, in quanto trattandosi di un articolo da integrare nella suddetta L.R. va letto con riferimento a quest’ultima. e non alla L.R. 1/2021.

    #85439
    RenzoBusonera
    Partecipante

    Free

    Concordo in tutto con quanto esposto dal collega Craboledda, ad eccezione dell’ultimo punto. La lettura è, a mio parere, estensiva sì, ma non “troppo”. D’altronde, che si sia d’accordo o meno, la disciplina dettata dalla L.R. 1/2021, è indirizzata al recupero e al riuso del patrimonio edilizio esistente e, verosimilmente, anche allo snellimento burocratico, cosa richiesta da tutti gli operatori economici. In conclusione, anche conoscendo i nostri burocrati, si sarebbe potuto evitare l’utilizzo del riferimento alla licenza di costruzione che, tuttavia, ritengo abbia una valenza estensiva e generale di ogni atto abilitativo (licenza edilizia, concessione edilizia e, infine, permesso di costruire).

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