Ampliamento Volumetrico Zona Agricola

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Ampliamento Volumetrico Zona Agricola

Ampliamento Volumetrico degli immobili in Zona Agricola: quali immobili si possono ampliare e a quali condizioni?

Il Piano Casa Sardegna ammette gli ampliamenti di immobili residenziali e non, purché destinati alla conduzione del fondo, anche nelle zone agricole.

La possibilità di ampliare gli immobili in agro è disciplinata, anch’essa, dall’articolo 30 della L.R. 8/2015 (l’attuale Piano Casa Sardegna), al cui comma 7 inserisce la prima condizione per poter ampliare gli immobili in zona agricola:

7. Nella zona urbanistica E, oltre la fascia di 1.000 metri dalla linea di battigia marina, ridotti a 300 metri nelle isole minori, è consentito l’incremento volumetrico di cui al comma 3 dei fabbricati aventi destinazione abitativa o produttiva.

Dall’analisi del comma 7 sopra riportato, possiamo già leggere quali siano le prima condizioni per poter ampliare gli immobili in zona agricola, e quali siano questi immobili.

Distanza dal mare

immobile zona agricola distanza mareInnanzitutto leggiamo:

  • oltre la fascia dei 1000 metri, ridotti a 300 nelle isole minori

Il comma 7 dell’articolo 30, ancora prima di indicarci quale sia la tipologia di immobili che possono essere ampliati, ci indica che una condizione necessaria affinché l’immobile possa essere ampliato è che la sua distanza dalla linea di battigia sia superiore a 1000 m.

Come si misura la distanza dalla linea di battigia?

Nulla viene detto sul calcolo della distanza dal mare. Il criterio comune che si adotta è quello più restrittivo, ovvero tutto l’immobile ricade all’esterno della distanza di 1000 m in linea d’aria dalla linea di battigia (ridotto a 300 per le isole minori).

Destinazione d’uso dei fabbricati

destinazione uso immobile zona agricolaLa seconda parte del comma sopra indicato ci indica altri due concetti chiave.

  • è consentito l’incremento volumetrico di cui al comma 3 dei fabbricati aventi destinazione abitativa o produttiva.

L’incremento volumetrico di cui al comma 3 è il famoso 30% in più che si può realizzare. E questo incremento del 30% è possibile realizzarlo nei fabbricati aventi destinazione abitativa o produttiva.

Requisiti soggettivi: non è necessario essere imprenditori agricoli

La recente L.R. 11/2017, introdotta a luglio 2017, ha inserito un punto interessante che consente la reale applicabilità degli ampliamenti in zona agricola.

Prima di questa legge, infatti, il piano casa ammetteva gli ampliamenti in agro, ma nulla diceva sulle deroghe applicabili: questo ha generato tanta confusione fino a renderlo inapplicabile.

Con la nuova norma, all’interno dell’articolo 36 “Disposizioni Comuni“, al comma 3 è stato inserito il punto c-bis:

c bis) è consentito nella zona urbanistica omogenea E, indipendentemente dal possesso dei requisiti soggettivi di cui all’articolo 26, mediante il superamento della superficie minima di intervento prevista dalle vigenti disposizioni regionali e comunali, purché superiore a un ettaro 2500 mq, non raggiungibile con l’utilizzo di più corpi aziendali separati e ferme le eventuali ulteriori limitazioni derivanti dalle vigenti disposizioni paesaggistiche;

ampliamento zona agricola non imprenditoreTra le varie disposizioni comuni, il punto c-bis riporta quelle specifiche per gli ampliamenti in zona agricola., superando le incertezze generate dalla prima versione della legge attuale.

Se traduciamo dal burocratese all’italiano le parole “indipendentemente dal possesso dei requisiti soggettivi di cui all’articolo 26“, otteniamo “anche se non si è imprenditori agricoli“.

Per evitare tante confusioni, evito di riportare l’articolo 26. Chi voglia approfondire, può trovarlo cliccando qua.

Superficie minima: 1 ettaro ( 1 Ha )2500 metri quadri

Ampliamento Volumetrico Zona Agricola 1Tra le deroghe ammesse per l’ampliamento in zona agricola vi è, oltre la possibilità di ampliare immobili anche a chi non è imprenditore agricolo a titolo principale, anche quella di superamento della superficie minima di intervento (oggi stabilita in 3 ettari), purché superiore ad 1 ettaro 2500 mq.

Quindi, per chiarire il discorso della superficie del lotto: è possibile ampliare immobili in agro, se ricadono in un lotto superiore ad un ettaro a 2500 mq.

Conclusione

E’ possibile ampliare gli immobili in zona agricola a destinazione abitativa o produttiva, che distano dal mare almeno 1000 m (ridotti a 300 nelle isole minori), anche se non si è imprenditori agricoli, a condizione che la superficie minima del lotto sia di 1 ettaro 2500 m. 

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Ing. Enrico Craboledda

PS: il bonus del 5% non si applica agli immobili in zona agricola.

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