Errata Corrige – Buras n. 8 del 04/02/2021

Sul Buras n. 8 pubblicato nella giornata di ieri, 4 febbraio 2021 รจ stato pubblicata una nota correttiva che va ad integrare il comma 3 dell’articolo 26 della L.R. 8/2015, come modificato dalla L.R. 1/2021

Oggetto: Errata corrige – Legge Regionale 18 gennaio 2021, n. 1 – Disposizioni per il riuso, la riqualificazione ed il recupero del patrimonio edilizio esistente ed in materia di governo del territorio. Misure straordinarie urgenti e modifiche alle leggi regionali n. 8 del 2015, n. 23 del 1985, n. 24 del 2016 e n. 16 del 2017.

Autore: Presidenza della Regione

Pubblicato in: Bollettino n.8 – Parte I e II del 04/02/2021

Data di Pubblicazione: 04/02/2021

Materie: LEGGI REGIONALI, ERRATA CORRIGE – RETTIFICHE


Si comunica che la legge regionale 18 gennaio 2021, n. 1 (Disposizioni per il riuso, la riqualificazione ed il recupero del patrimonio edilizio esistente ed in materia di governo del territorio. Misure straordinarie urgenti e modifiche alle leggi regionali n. 8 del 2015, n. 23 del 1985, n. 24 del 2016 e n. 16 del 2017), pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna n. 5 del 19 gennaio 2021 e ripubblicata, a seguito di errata corrige, nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna n. 6 del 21 gennaio 2021, risulta difforme, per mero errore materiale, dal testo effettivamente approvato dal Consiglio regionale. Il Consiglio regionale, in data 27 gennaio 2021, ha infatti comunicato che nel testo della suddetta legge, trasmesso con nota n. 500 del 18 gennaio 2021, non รจ stato inserito il seguente emendamento, regolarmente approvato dall’Assemblea consiliare:

Emendamento n. 798 all’emendamento n. 748 sostitutivo totale dell’articolo 1 del disegno di legge n. 108/A (Modifiche all’articolo 26 della legge regionale n. 8 del 2015 (Disposizioni di salvaguardia dei territori rurali))

Al comma 3 dell’articolo 1, dopo le parole “ad uso residenziale” sono aggiunte le seguenti: “I cambi di destinazione d’uso non devono determinare opere di urbanizzazione a rete”.

In conseguenza il testo del comma 3 dell’articolo 26 della legge regionale n. 8 del 2015, come novellato dall’articolo 1 della legge regionale n. 1 del 2021 รจ cosรฌ correttamente inteso:

3. Con le limitazioni di cui al comma 2, รจ consentito il cambio di destinazione d’uso, nel rispetto della superficie minima di intervento e dell’indice massimo di fabbricabilitร , per gli edifici regolarmente autorizzati e accatastati alla data di entrata in vigore della presente modifica legislativa, aventi destinazione d’uso diversa dalla residenza in edifici ad uso residenziale. I cambi di destinazione d’uso non devono determinare opere di urbanizzazione a rete”.

Cagliari, 1ยฐ febbraio 2021

Solinas


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