Applicabilità dell’art. 34 L.R. n.8/2015 e s.m.i. e riuso dei sottotetti

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  • #85349
    chip83
    Partecipante

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    Vorrei chiedere un’interpretazione in merito all’art. 34 comma 1 lettera j) della L.R. n.8/2015 e s.m.i. (piano casa) in merito ad uno specifico caso, che riguarderà sicuramente una
    casisticaa considerevole degli interventi oggetto di verifica da parte delle amministrazioni Comunali.
    Ho realizzato un fabbricato di civile abitazione usufruendo dell’incremento volumetrico previsto dall’art. 5 della L.R. n.4 del 23 ottobre 2009 (“interventi di demolizione e ricostruzione”). I lavori di
    costruzione del fabbricato sono terminati nel 2013 con regolare agibilità. La percentuale di
    incremento volumetrico previsto dalla L.R. n.4/2009 risulta quasi completamente edificata per la
    sua totalità.
    Nell’ultimo piano del fabbricato è stato regolarmente realizzato un sottotetto la cui definizione
    rispecchia quanto indicato dall’art. 32 della L.R. n.8/2015 e s.m.i..
    Vorrei usufruire di quanto previsto da detto articolo per il riuso e recupero con incremento volumetrico del sottotetto esistente.
    L’art. 34 comma 1 lettera j) della L.R. n.8/2015 e s.m.i. afferma:
    1. Gli interventi di cui al presente capo non sono ammessi:
    […]
    j) negli edifici e nelle unità immobiliari che hanno già usufruito degli incrementi volumetrici
    previsti dal capo I e dall’articolo 13, comma 1, lettera e) della legge regionale 23 ottobre 2009, n. 4 (Disposizioni straordinarie per il sostegno dell’economia mediante il rilancio del settore edilizio e per la promozione di interventi e programmi di valenza strategica per lo
    sviluppo), e successive modifiche ed integrazioni, o nei volumi realizzati usufruendo delle disposizioni contenute nella citata legge; è consentito l’utilizzo delle premialità
    volumetriche fino al raggiungimento delle percentuali massime e soglie previste al presente capo.
    Ritengo che, in quanto l’incremento volumetrico del sottotetto non ponga limiti alla volumetria edificabile, ma solo alle altezze di colmo e gronda, (oltre che ovviamente all’ingombro massimo realizzabile che non può eccedere l’ingombro del sottotetto) la frase “è consentito l’utilizzo delle premialità volumetriche fino al raggiungimento delle percentuali massime e soglie previste al
    presente capo.” di cui al comma j) dell’art. 34 consenta l’incremento volumetrico del sottotetto, in
    deroga alle vigenti disposizioni urbanistiche, in quanto non è definita alcuna percentuale o soglia
    massima di volumetria realizzabile dall’art. 32 della L.R. n.8/2015 e s.m.i. che ne limiti quindi
    l’applicabilità.
    Chiedo pertanto un parere in merito alla questione evidenziata.

    #85455
    Ing. Enrico Craboledda
    Amministratore del forum

    Exclusive

    Buongiorno @chip83 concordo. Anche per me l’intervento è ammissibile

    #85456
    chip83
    Partecipante

    Free

    Buongiorno,
    grazie.
    C’è qualche organo istituzionale a cui potrei chiedere un interpretazione in tal senso nel caso di contestazione con l’amministrazione Comunale? Posso fare un interpello?
    L’ufficio urbanistico della Regione non ha mai dato risposta alle mie PEC.

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