Soppalchi Riuso degli Spazi di Grande Altezza

Indice

Soppalchi Riuso degli Spazi di Grande Altezza

L’articolo 33 del Piano Casa disciplina gli interventi finalizzati al riuso degli spazi di grande altezza.

Soppalco.

Per dirlo in una sola parola.

L’articolo 33 del Piano Casa disciplina gli interventi finalizzati al riuso degli spazi di grande altezza: 6 commi che proverò a raccontare

Comma 1 – Dove, Quando e Come

Sempre, nelle zone A, B e C, a condizione di non pregiudicare la staticità dell’edificio.

Come? Con la realizzazione di soppalchi, la traslazione di quelli esistenti (purché non si traslino solai!) , a condizione che non abbiano valore artistico.

Comma 2 – Quanto

Al massimo per il 40% del totale della superficie sottostante.

L’intervento è ammesso se l’altezza esistente, ante operam, sia di almeno 4.60 m: in questo modo si possono garantire almeno 2.40 m al piano inferiore, e almeno 2.00 m al piano soppalcato.

Comma 3 – Altre prescrizioni

Al di là dell’altezza, l’ambiente e le superfici ottenute devono rispettare “le altre prescrizioni” igienico-sanitarie.

soppalco
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Comma 4 – Finestre

Con la realizzazione del soppalco, stiamo realizzando una nuova superficie utile.

Il quarto comma ci indica che questa superficie deve essere considerata nel calcolo delle superfici aero-illuminanti.

Esempio:

Superficie Ante Operam 100 mq – Superficie finestrata richiesta (almeno 1/8 di 100 mq) = 100/8 = 12.5 mq

Superficie Post Operam (compreso soppalco) 100 + 40 = 140 mq

Superficie finestrata richiesta 140 / 8 = 17.5 mq

Per la nuova necessità di superficie finestrata è possibile realizzare nuove finestre: per le zone A, solo se previste nel Piano Particolareggiato del Centro Storico; per le zone B e C solo “nel rispetto delle regole compositive del prospetto originario

Comma 5 – Arretramento

Il soppalco deve essere arretrato rispetto alle pareti del prospetto principale.

Inoltre, non è possibile addossare il nuovo soppalco alle finestre, anche negli altri prospetti

Comma 6 – Parcheggi

Il soppalco non crea nessun nuovo volume. Pertanto non è richiesta nuova superficie da destinare a parcheggi.


L’articolo 33 è, a mio avviso, uno dei più chiari nel fornire le indicazioni per poter riusare gli spazi di grande altezza mediante la realizzazione di soppalchi.

Da quanto indicato nei vari commi, infatti, possiamo anche dedurre alcune parti “non scritte“:

Innanzitutto,  sono esclusi gli interventi per le zone diverse dalle A, B e C.

Gli interventi, ammessi per gli ambienti che abbiano almeno 4.60 m netti, possono generare due ambienti che abbiano almeno 2.40 m e almeno 2.00 m: questo significa che, nel caso “limite” di altezza di 4.60 m, si hanno 20 cm per la realizzazione del soppalco.

Il soppalco può essere addossato alle murature perimetrali dell’unità immobiliare, diverse dal prospetto principale (e sempre a condizione di non addossarlo alle finestre!).

Infine, l’indicazione al comma 6, in merito alla necessità di parcheggi, potrebbe sembrare quasi superflua: un soppalco non genera un nuovo volume e, pertanto, non necessita di nuovi spazi parcheggio.

Almeno per una volta, però, il legislatore ha previsto quella che sarebbe potuta essere una distorta applicazione dell’articolo.

Prevenire è meglio che “mal applicare”

Soppalco da Realizzare?

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Ing. Enrico Craboledda

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