Nuovo Piano Casa Sardegna 2015 2016 – Legge Regionale 15 Aprile 2015


LEGGE REGIONALE 15 APRILE 2015

Norme per la semplificazione e il riordino di disposizioni in materia urbanistica ed edilizia e per il miglioramento del patrimonio edilizio

 


 

Titolo I
Disposizioni generali e norme di semplificazione e riordino in materia urbanistico-edilizia

Capo I – Disposizioni generali

Art. 1 – Finalità

1. La presente legge contiene disposizioni di semplificazione delle procedure in materia edilizia, urbanistica e paesaggistica e di riordino normativo.

2. La Regione autonoma della Sardegna promuove, inoltre, la riqualificazione e il miglioramento della qualità architettonica ed abitativa, dell’efficienza energetica del patrimonio edilizio esistente, la limitazione del consumo del suolo e la riqualificazione dei contesti paesaggistici e ambientali compromessi esistenti nel territorio regionale.

Capo II
Modifiche alla legge regionale n. 23 del 1985

Art. 2 – Titoli abilitativi

1. Nella legge regionale 11 ottobre 1985, n. 23 (Norme regionali di controllo dell’attività urbanistico-edilizia), e successive modifiche ed integrazioni, e in tutte le altre disposizioni legislative regionali in materia urbanistico-edilizia, le parole “concessione” e “concessione edilizia” sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle parole: “permesso di costruire”.

Art. 3 – Sostituzione dell’articolo 6 della legge regionale n. 23 del 1985 (Sanzioni per le opere eseguite in assenza di concessione, in totale difformità o con variazioni essenziali)

1. L’articolo 6 della legge regionale n. 23 del 1985, è sostituito dal seguente:
“Art. 6 (Sanzioni per interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali)
1. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, accertata l’esecuzione di interventi in assenza di permesso di costruire, in totale difformità dal medesimo, ovvero con variazioni essenziali, ingiunge al proprietario e al responsabile dell’abuso la sospensione dei lavori, la rimozione o la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi e, nel caso di mutamento di destinazione d’uso, il ripristino della destinazione originaria legittimamente autorizzata, indicando nel provvedimento l’area che viene acquisita di diritto, ai sensi del comma 4.

2. Entro quindici giorni dalla notifica della sospensione il dirigente o il responsabile dell’ufficio può richiedere all’autorità competente il sequestro del cantiere. Nell’ipotesi di accertata prosecuzione dei lavori in violazione della sospensione, è disposta la demolizione immediata delle opere abusive.

3. Entro il termine di quarantacinque giorni dalla sospensione sono adottati e notificati i provvedimenti di rimozione, demolizione e ripristino di cui al comma 1.

4. Se il responsabile dell’abuso non provvede alla rimozione o alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall’ingiunzione, il bene e l’area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive, sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune. L’area acquisita non può comunque essere superiore a 10 volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita.

5. L’accertamento dell’inottemperanza alla ingiunzione a demolire nel termine di cui al comma 4, da notificarsi all’interessato e trasmettersi all’autorità giudiziaria competente per territorio ed all’Assessorato regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica, costituisce titolo per l’immissione nel possesso e, previa redazione dello stato di consistenza, per la trascrizione nei registri immobiliari, che deve essere eseguita gratuitamente.

6. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, constatata l’inottemperanza di cui al comma 4, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra euro 2.000 ed euro 20.000, salva l’applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti. La sanzione, in caso di abusi realizzati sulle aree e sugli edifici di cui all’articolo 27, comma 2, del decreto del presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A)), e successive modifiche ed integrazioni, ivi comprese le aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, è sempre irrogata nella misura massima. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento sanzionatorio, fatte salve le responsabilità penali, costituisce elemento di valutazione della performance individuale nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente.

7. I proventi delle sanzioni di cui al comma 6 spettano al comune e sono destinati esclusivamente alla demolizione e rimessione in pristino delle opere abusive e/o all’acquisizione e all’allestimento di aree destinate a verde pubblico.

8. L’opera acquisita è rimossa o demolita e i luoghi sono ripristinati, nel termine di sei mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 4, con ordinanza del dirigente o del responsabile del competente ufficio comunale a spese dei responsabili dell’abuso, salvo che, entro lo stesso termine, con deliberazione consiliare non si dichiari l’esistenza di prevalenti interessi pubblici e sempre che l’opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici o ambientali.

9. Per gli interventi abusivamente eseguiti su terreni sottoposti, in base a leggi statali o regionali, a vincolo di inedificabilità, l’acquisizione gratuita, nel caso di inottemperanza all’ingiunzione di demolizione, si verifica di diritto a favore delle amministrazioni cui compete la vigilanza sull’osservanza del vincolo. Tali amministrazioni provvedono alla demolizione delle opere abusive ed al ripristino dello stato dei luoghi a spese dei responsabili dell’abuso. Nell’ipotesi di concorso dei vincoli, l’acquisizione si verifica a favore del patrimonio del comune.

10. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 8 senza che il comune abbia adempiuto, la Regione, previa diffida con assegnazione dell’ulteriore termine di trenta giorni, attiva le procedure per l’esecuzione dell’ordinanza di demolizione. I poteri sostitutivi sono esercitati nel successivo termine di trenta giorni.

11. Nell’ipotesi di esercizio del potere sostitutivo, di cui al comma 10, la Regione si rivale nei confronti del comune per il recupero delle somme anticipate ai fini dell’esecuzione dell’intervento.”.

Art. 4 – Integrazione all’articolo 7 della legge regionale n. 23 del 1985 (Opere eseguite in parziale difformità)

1. Dopo l’articolo 7 della legge regionale n. 23 del 1985, è aggiunto il seguente:

“Art. 7 bis (Tolleranze edilizie)
1. Sono considerate tolleranze edilizie, con conseguente inapplicabilità delle disposizioni in materia di parziale difformità, le violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che non eccedano per singola unità immobiliare il 2 per cento delle misure progettuali.”.

Art. 5 – Modifiche all’articolo 10 della legge regionale n. 23 del 1985 (Interventi di ristrutturazione edilizia)

1. All’articolo 10, comma 1, della legge regionale n. 23 del 1985, le parole “lett. d) del primo comma dell’articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457” sono sostituite dalle seguenti “lettera d) del comma 1 dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, e successive modifiche”.

Art. 6 – Integrazioni all’articolo 10 della legge regionale n. 23 del 1985 (Opere soggette a Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA))

1. Dopo l’articolo 10 della legge regionale n. 23 del 1985, è aggiunto il seguente:
“Art. 10 bis (Opere soggette a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA))
1. Sono soggetti a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) i seguenti interventi:
a) opere di manutenzione straordinaria;
b) opere di restauro non comportanti interventi ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della legge regionale 2 agosto 2013, n. 19 (Norme urgenti in materia di usi civici, di pianificazione urbanistica, di beni paesaggistici e di impianti eolici) e di risanamento conservativo;
c) opere di eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti, consistenti in rampe o ascensori esterni, ovvero in manufatti che alterino la sagoma dell’edificio;
d) aree destinate ad attività sportive e ricreative senza creazione di volumetria;
e) opere costituenti pertinenza ai sensi dell’articolo 817 del Codice civile;
f) revisione o installazione di impianti tecnologici al servizio di edifici o di attrezzature esistenti e realizzazione di volumi tecnici che si rendano indispensabili, sulla base di nuove disposizioni;
g) varianti a permessi di costruire già rilasciati che non incidano sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non cambino la destinazione d’uso e la categoria edilizia e non alterino la sagoma e non violino le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire;
h) opere oggettivamente precarie, tali da poter essere immediatamente rimosse alla cessazione della necessità, dirette a soddisfare obiettive esigenze di carattere non ordinario e temporalmente definite;
i) serre provviste di strutture in muratura e serre fisse, funzionali allo svolgimento dell’attività agricola;
j) tettoie di copertura, anche dotate di pannelli per la produzione di energia elettrica.
2. La SCIA è accompagnata dalla documentazione prevista dai regolamenti edilizi comunali e da una specifica relazione, a firma di un progettista abilitato, che asseveri che le opere da realizzare sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e non in contrasto con quelli adottati e ai regolamenti edilizi vigenti e attesti il rispetto delle leggi di settore con particolare riferimento, laddove applicabili, alle norme di sicurezza statica, antisismica, antincendio, igienico-sanitarie, sicurezza stradale, barriere architettoniche.
3. L’avvio dei lavori è condizionato all’ottenimento di tutti gli atti di assenso, comunque denominati, necessari per l’intervento edilizio prescritti dalla normativa sui vincoli paesaggistici, idrogeologici, ambientali, di tutela del patrimonio storico, artistico ed archeologico e dalle altre normative di settore, da acquisire per il tramite dello Sportello unico per l’edilizia, ove costituito.
4. Nei casi di cui al comma 1, lettere a), b), c), e), g), h), i) e j), i lavori sono eseguiti sotto la supervisione del direttore dei lavori, che entro trenta giorni dalla conclusione degli stessi presenta apposita dichiarazione di fine lavori, attestante il rispetto di tutte le norme e delle previsioni della relazione di asseverazione. Il mancato invio della dichiarazione di fine lavori comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pari a euro 500 a carico del direttore dei lavori.
5. Nei casi di cui al comma 1, lettera g), la SCIA è presentata prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori oggetto del permesso di costruire.”.

Art. 7 – Modifiche all’articolo 11 della legge regionale n. 23 del 1985 (Mutamenti di destinazione d’uso)

1. L’articolo 11 della legge regionale n. 23 del 1985 è sostituito dal seguente:
“Art. 11 (Mutamenti della destinazione d’uso)
1. Relativamente alle destinazioni d’uso sono individuate le seguenti categorie funzionali:
a) residenziale, ivi compresi i servizi strettamente connessi alla residenza;
b) turistico-ricettiva;
c) artigianale e industriale;
d) direzionale, commerciale e socio-sanitaria;
e) agricolo-zootecnica.
2. La destinazione d’uso di un fabbricato o di una unità immobiliare è quella prevalente in termini di superficie utile.
3. Costituisce mutamento rilevante della destinazione d’uso ai fini urbanistici ogni forma di utilizzo di un immobile o di una singola unità immobiliare diversa da quella originaria, ancorché non accompagnata dall’esecuzione di opere edilizie, purché tale da comportare l’assegnazione dell’immobile o dell’unità immobiliare a una diversa categoria funzionale tra quelle indicate al comma 1.
4. Il mutamento della destinazione d’uso all’interno della stessa categoria funzionale è sempre consentito.
5. Il mutamento della destinazione d’uso da una categoria funzionale all’altra è regolamentato dallo strumento urbanistico generale comunale.
6. Il mutamento della destinazione d’uso che implichi variazioni in aumento dei limiti e dei rapporti previsti dal decreto assessoriale 23 dicembre 1983, n. 2266/U o dalle norme dello strumento urbanistico comunale è consentito solo ove l’interessato, anche mediante la cessione di ulteriori aree, integri la quota prevista in rapporto alla mutata destinazione d’uso.
7. Il mutamento della destinazione d’uso con opere esterne e quello rilevante a fini urbanistici, di cui ai commi 3 e 5, è soggetto a permesso di costruire. Nelle restanti ipotesi il mutamento della destinazione d’uso è soggetto a SCIA.
8. È consentito il mutamento della destinazione d’uso di edifici che, per le loro particolari caratteristiche e in ragione di interessi meritevoli di tutela siano, con delibera del consiglio comunale, motivatamente giudicati compatibili con la zona urbanistica omogenea in cui si trova l’edificio interessato. In tal caso il mutamento della destinazione d’uso è assoggettato a permesso di costruire ed è subordinato alla corresponsione degli oneri di concessione dovuti in conformità alla normativa vigente, in misura tripla.
9. Al fine di favorire il recupero e la rivitalizzazione dei centri storici, nella zona omogenea A, fatto salvo il rispetto delle relative prescrizioni igienico-sanitarie e di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia, è sempre consentito il mutamento di destinazione d’uso da residenziale a turistico-ricettiva. Nel caso tali mutamenti non comportino l’esecuzione di opere edilizie soggette a permesso di costruire non si applicano i commi 3 e 5 e si realizzano mediante SCIA.
10. Nel caso di mutamento di destinazione d’uso, anche senza opere edilizie, che implichi variazioni in aumento dei limiti e dei rapporti previsti dal decreto assessoriale n. 2266/U del 1983 o dalle norme dello strumento urbanistico comunale, inquadrabili come variazioni essenziali, si applicano le sanzioni previste dall’articolo 6.
11. Nei restanti casi di mutamento di destinazione d’uso eseguito in assenza del permesso di costruire, il dirigente o il responsabile dell’ufficio comunale competente in materia edilizia ordina il ripristino della destinazione d’uso legittimamente autorizzata e irroga una sanzione pecuniaria pari al doppio del contributo di costruzione dovuto e comunque non inferiore a 500 euro. In caso di inottemperanza entro novanta giorni, il dirigente o il responsabile dell’ufficio comunale competente ne dispone l’esecuzione d’ufficio e, ove questa non sia possibile, irroga una sanzione pecuniaria pari al doppio dell’incremento del valore dell’immobile conseguente al mutamento della destinazione d’uso, calcolato secondo i valori correnti dell’Agenzia del territorio.
12. Nel caso di mutamento di destinazione d’uso eseguito in assenza di SCIA si applicano le sanzioni previste all’articolo 14.”.

Art. 8 – Sostituzione dell’articolo 14 della legge regionale n. 23 del 1985 (Opere eseguite senza autorizzazione)

1. L’articolo 14 della legge regionale n. 23 del 1985 è sostituito dal seguente:
“Art. 14 (Opere eseguite in assenza di SCIA)
1. L’esecuzione di opere in assenza di SCIA o in difformità da essa comporta l’applicazione di una sanzione pecuniaria pari al doppio dell’aumento del valore venale dell’immobile conseguente alla realizzazione delle opere stesse e, comunque, in misura non inferiore a euro 1.000.
2. In caso di esecuzione di opere in assenza di SCIA, nei casi in cui è prescritta ed avrebbe potuto essere rilasciata, si applica una sanzione amministrativa pari a euro 500, quando la SCIA è gratuita, o pari al doppio dell’importo dovuto, nei casi di SCIA onerosa. In tali casi, il richiedente trasmette una comunicazione di mancata SCIA corredata di tutti gli elaborati previsti. La SCIA spontaneamente effettuata quando l’intervento è in corso di esecuzione comporta il pagamento, a titolo di sanzione, della somma di euro 500.
3. Quando le opere sono eseguite senza SCIA su immobili comunque vincolati da leggi statali e regionali, nonché dalle altre norme urbanistiche vigenti, salva l’applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti, l’autorità competente a vigilare sull’osservanza del vincolo ordina la rimessione in pristino a cura e spese del responsabile ed irroga una sanzione pecuniaria da euro 500 a euro 10.000.
4. Qualora le opere siano eseguite in assenza di SCIA in dipendenza di calamità naturali o di avversità atmosferiche dichiarate di carattere eccezionale la sanzione non è dovuta.
5. Le sanzioni pecuniarie di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano sempreché le opere eseguite non contrastino con prevalenti interessi pubblici. La valutazione è di competenza dell’amministrazione comunale, su parere vincolante dell’amministrazione competente a vigilare sull’osservanza del vincolo nei casi di cui al comma 3.
6. Nel caso in cui le opere eseguite senza SCIA contrastino con prevalenti interessi pubblici, il comune ne ordina la demolizione e rimessione in pristino a cura e spese del responsabile dell’abuso.
7. L’accertamento del valore di cui al comma 1 è effettuato secondo le disposizioni di cui all’articolo 7, commi 3, 4, 5 e 6.”.

Art. 9 – Sostituzione dell’articolo 15 della legge regionale n. 23 del 1985 (Opere interne)

1. L’articolo 15 della legge regionale n. 23 del 1985, è sostituito dal seguente:
“Art. 15 (Interventi di edilizia libera)
1. Nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica nonché delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), e successive modifiche ed integrazioni, i seguenti interventi sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo:
a) interventi di manutenzione ordinaria, ivi inclusi quelli ricondotti a tale categoria di intervento da specifiche disposizioni nazionali;
b) interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che non alterino la sagoma dell’edificio;
c) opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato;
d) movimenti di terra strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola-zootecnica, artigianale, industriale e pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari;
e) serre mobili e piccoli loggiati amovibili entrambi sprovvisti di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell’attività agricola;
f) interventi finalizzati al posizionamento di tende, pergole, rastrelliere per biciclette;
g) interventi volti alla realizzazione di semplici recinzioni e di barbecue di minime dimensioni.
2. Nel rispetto dei presupposti di cui al comma 1, previa comunicazione dell’avvio dei lavori, i seguenti interventi sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo:
a) opere oggettivamente precarie dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee tali da poter essere immediatamente rimosse alla cessazione della necessità e, comunque, entro un termine di utilizzazione non superiore a centottanta giorni;
b) opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l’indice di permeabilità stabilito dallo strumento urbanistico comunale;
c) elementi di arredo di aree di pertinenza degli edifici esistenti;
d) manufatti occorrenti per l’installazione dei cantieri temporanei finalizzati all’esecuzione di lavori da realizzare legittimamente;
e) vasche di approvvigionamento idrico e pozzi;
f) interventi volti all’efficientamento di impianti tecnologici esistenti al servizio di stabilimenti industriali;
g) muri di cinta e cancellate.
3. L’avvio dei lavori per l’esecuzione degli interventi di cui ai commi 1 e 2 è condizionato all’ottenimento di tutti gli atti di assenso, comunque denominati, necessari per l’intervento edilizio, da acquisire per il tramite dello sportello unico per l’edilizia, ove costituito.
4. Limitatamente agli interventi di cui al comma 2, lettera a), entro dieci giorni dallo scadere della durata del tempo di permanenza delle opere temporanee, l’interessato, anche per via telematica, informa l’amministrazione comunale dell’avvenuta rimozione delle opere.
5. Il mancato invio della comunicazione di cui al comma 2 comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pari a euro 500. Tale sanzione è ridotta di due terzi se la comunicazione è effettuata spontaneamente quando l’intervento è in corso di esecuzione.
6. Il mancato invio della comunicazione di cui al comma 4 comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pari a euro 500.”.

Art. 10 – Integrazioni all’articolo 15 della legge regionale n. 23 del 1985 (Sportello unico per l’edilizia)

1. Dopo l’articolo 15 della legge regionale n. 23 del 1985, è aggiunto il seguente:
“Art. 15 bis (Sportello unico per l’edilizia)
1. Le amministrazioni comunali, nell’ambito della propria autonomia organizzativa costituiscono, anche in forma associata, un ufficio denominato Sportello unico per l’edilizia, che cura tutti i rapporti fra il privato, l’amministrazione e, ove occorra, le altre amministrazioni tenute a pronunciarsi in ordine ad ogni intervento edilizio, salva la competenza dello Sportello unico per le attività produttive (SUAP) definita dalla legge regionale 5 marzo 2008, n. 3 (legge finanziaria 2008), e successive modifiche ed integrazioni.
2. Lo sportello unico per l’edilizia costituisce l’unico punto di accesso per il privato interessato in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti l’intervento edilizio, e fornisce una risposta tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni, comunque coinvolte, acquisendo presso le amministrazioni competenti, anche mediante conferenza di servizi, gli atti di assenso, comunque denominati, delle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità.
3. Le comunicazioni al richiedente sono trasmesse esclusivamente dallo sportello unico per l’edilizia che provvede, inoltre, alla trasmissione delle comunicazioni agli altri uffici comunali e alle altre amministrazioni pubbliche interessati al procedimento. Le comunicazioni avvengono mediante posta elettronica certificata nei confronti dei professionisti, delle altre pubbliche amministrazioni e del richiedente, qualora ne indichi gli estremi nella domanda. È vietato agli altri uffici comunali e alle altre amministrazioni pubbliche trasmettere al richiedente atti autorizzatori, nulla osta, pareri o atti di consenso, anche a contenuto negativo, comunque denominati; essi trasmettono immediatamente allo sportello unico per l’edilizia le denunce, le domande, le segnalazioni, gli atti e la documentazione ad esse eventualmente presentati, dandone comunicazione al richiedente.
4. È in ogni caso vietato allo sportello unico per l’edilizia chiedere integrazioni relative a documenti già in possesso dell’amministrazione competente al rilascio del permesso di costruire o di amministrazioni comunque coinvolte nel procedimento. È inoltre vietato allo sportello unico per l’edilizia chiedere integrazioni o chiarimenti per più di una volta.
5. Lo sportello unico per l’edilizia provvede, in particolare:
a) alla ricezione delle domande per il rilascio di permessi di costruire, della SCIA e di ogni altro atto di assenso comunque denominato in materia di attività edilizia, ivi compreso il certificato di agibilità, nonché dei progetti approvati dalla soprintendenza ai sensi e per gli effetti degli articoli 23, 33 e 39, del decreto legislativo n. 42 del 2004, e successive modifiche ed integrazioni;
b) alla ricezione, ove dovute, delle comunicazioni di avvio lavori nell’ipotesi di interventi di edilizia libera;
c) all’acquisizione, direttamente o tramite conferenza di servizi, ai sensi dell’articolo 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), e successive modifiche ed integrazioni, degli atti di assenso, comunque denominati, necessari ai fini della realizzazione dell’intervento edilizio;
d) al rilascio dei permessi di costruire, dei certificati di agibilità, nonché delle certificazioni attestanti le prescrizioni normative e le determinazioni provvedimentali a carattere urbanistico, paesaggistico-ambientale, edilizio e di qualsiasi altro tipo comunque rilevanti ai fini degli interventi di trasformazione edilizia del territorio;
e) alla tempestiva comunicazione all’interessato dell’intervenuta acquisizione degli atti di assenso, comunque denominati, necessari all’avvio dei lavori in caso di SCIA e per gli interventi di edilizia libera;
f) all’adozione del provvedimento finale a seguito della conclusione dei lavori della conferenza di servizi;
g) alla cura dei rapporti tra l’amministrazione comunale, il privato e le altre amministrazioni chiamate a pronunciarsi in ordine all’intervento edilizio oggetto dell’istanza;
h) a fornire informazioni, anche mediante predisposizione di un archivio informatico, sugli adempimenti necessari per lo svolgimento delle procedure inerenti l’esecuzione di interventi edilizi e sullo stato dei procedimenti;
i) al rilascio del certificato di destinazione urbanistica;
j) all’adozione dei provvedimenti in tema di accesso ai documenti amministrativi in favore di chiunque vi abbia interesse ai sensi delle vigenti disposizioni.
6. I tempi dei singoli procedimenti sono, comunque, disciplinati dalle disposizioni vigenti.
7. Lo sportello unico per l’edilizia accetta le domande, le segnalazioni, le comunicazioni e i relativi elaborati tecnici o allegati presentati dal richiedente con modalità telematica e trasmette, in via telematica, la documentazione alle altre amministrazioni che intervengono nel procedimento, le quali adottano modalità telematiche di ricevimento e di trasmissione in conformità alle modalità tecniche individuate ai sensi dell’articolo 34 quinquies del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4 (Misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione), convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80. Tali modalità assicurano l’interoperabilità con le regole tecniche definite dal regolamento adottato ai sensi dell’articolo 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
8. La Regione adotta le soluzioni tecniche necessarie ai fini del soddisfacimento dei requisiti di cui al comma 7, e si dota di una piattaforma unica telematica per l’interscambio dei documenti e per gli ulteriori adempimenti previsti dal presente articolo, alla quale i soggetti di cui al comma 1 sono obbligati ad aderire o, comunque, a garantire l’interscambio dei dati.
9. In sede di monitoraggio dello stato di attuazione dello sportello unico per l’edilizia, la Regione segnala agli organi di controllo le amministrazioni comunali non aderenti alla piattaforma unica telematica che utilizzino risorse finanziarie proprie per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente articolo.
10. Sino alla costituzione dello sportello unico per l’edilizia le relative funzioni sono esercitate dal competente ufficio tecnico.”.

Art. 11 – Integrazioni all’articolo 15 bis della legge regionale n. 23 del 1985 (Procedura di rilascio, efficacia e durata dei titoli abilitativi)

1. Dopo l’articolo 15 bis della legge regionale n. 23 del 1985, come introdotto dalla presente legge, è aggiunto il seguente:
“Art. 15 ter (Procedura di rilascio, efficacia e durata dei titoli abilitativi)
1. Per quanto non disposto dalla presente legge, relativamente alle procedure, all’efficacia e alla durata dei titoli abilitativi, si applicano le disposizioni contenute nella legislazione statale vigente.
2. In ogni caso di mancato rispetto dei termini per il rilascio del permesso di costruire, si forma il silenzio inadempimento e l’interessato può avanzare istanza alla direzione generale competente in materia urbanistica della Regione per l’intervento sostitutivo. Entro quindici giorni dal ricevimento dell’istanza il dirigente regionale competente invita il comune a pronunciarsi nei successivi quindici giorni. Scaduto infruttuosamente detto termine, il dirigente regionale competente, nei dieci giorni successivi, nomina un commissario ad acta che si pronuncia sulla domanda di permesso di costruire, entro trenta giorni dalla data del ricevimento dell’incarico.”.

Art. 12 – Integrazioni all’articolo 15 ter della legge regionale n. 23 del 1985 (Parcheggi privati)

1. Dopo l’articolo 15 ter della legge regionale n. 23 del 1985, come introdotto dalla presente legge, è aggiunto il seguente:
“Art. 15 quater (Parcheggi privati)
1. Nelle nuove costruzioni, nel riattamento di fabbricati in disuso da più di dieci anni e nelle modifiche di destinazione d’uso urbanisticamente rilevanti, devono essere riservate aree per parcheggi privati nella misura minima di 1 metro quadro per ogni 10 metri cubi di costruzione e, comunque, in misura non inferiore a uno stallo di sosta per ogni unità immobiliare.
2. Nei frazionamenti di unità immobiliari esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, devono essere riservate aree per parcheggi privati nella misura minima di 1 metro quadro per ogni 10 metri cubi di costruzione e, comunque, in misura non inferiore a uno stallo di sosta per ogni unità immobiliare ulteriore rispetto all’originaria.
3. Ai fini della determinazione delle superfici per parcheggi privati si computano anche gli spazi necessari alla manovra del veicolo.
4. Lo stallo di sosta deve avere dimensioni minime di 2,50 metri per 5,00 metri.
5. Le prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano agli immobili esistenti ubicati in zona urbanistica omogenea A.
6. Nel caso di modifiche di destinazioni d’uso e di frazionamento di unità immobiliari, per i fabbricati esistenti alla data del 7 aprile 1989, qualora sia dimostrata l’impossibilità di reperire spazi idonei da destinare al soddisfacimento dei requisiti previsti dai commi 1 e 2, l’intervento è consentito previo pagamento di una somma equivalente alla monetizzazione delle aree per parcheggi, da determinarsi con deliberazione del consiglio comunale. I relativi introiti costituiscono entrate vincolate per la realizzazione di nuove aree da destinare a parcheggio pubblico, da individuarsi con deliberazione del consiglio comunale.”.

Art. 13 – Sostituzione dell’articolo 20 della legge regionale n. 23 del 1985  (Vigilanza e controllo sull’attività urbanistico-edilizia)

1. L’articolo 20 della legge regionale n. 23 del 1985, è sostituito dal seguente:
“Art. 20 (Vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia)
1. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale esercita, anche secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell’ente, la vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia nel territorio comunale per assicurarne la rispondenza alle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi e provvede all’accertamento delle violazioni riscontrate.
2. La funzione di vigilanza è, inoltre, esercitata nei casi di segnalazione effettuata dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria ai sensi delle vigenti disposizioni statali.
3. L’accertamento di cui al comma 1 può essere effettuato anche dalla Regione attraverso il servizio competente in materia di vigilanza edilizia e il Corpo forestale e di vigilanza ambientale, in collaborazione con le amministrazioni comunali.
4. Il verbale di accertamento è inviato con immediatezza all’amministrazione comunale interessata, all’autorità giudiziaria competente per territorio ed all’Assessorato regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica per i rispettivi provvedimenti di competenza, e indica il proprietario dell’immobile, l’esecutore dei lavori, il progettista ed il direttore dei lavori.
5. Gli organi preposti alla vigilanza ed all’accertamento segnalano i nomi del progettista e del direttore dei lavori ai competenti ordini e collegi professionali e trasmettono i dati relativi alle imprese esecutrici all’Amministrazione regionale per l’adozione dei provvedimenti sanzionatori di rispettiva competenza.
6. Il comune pubblica mensilmente nel proprio albo pretorio on line i dati relativi agli immobili e alle opere realizzati abusivamente ed effettua le trasmissioni previste dalle vigenti disposizioni statali.”.

Art. 14 – Sostituzione dell’articolo 22 della legge regionale n. 23 del 1985 (Adempimenti regionali)

1. L’articolo 22 della legge regionale n. 23 del 1985, è sostituito dal seguente:
“Art. 22 (Annullamento del permesso di costruire da parte della Regione)
1. Entro dieci anni dalla loro adozione i provvedimenti comunali che autorizzano interventi non conformi a prescrizioni degli strumenti urbanistici o dei regolamenti edilizi o comunque in contrasto con la normativa urbanistico-edilizia vigente al momento della loro adozione, possono essere annullati dalla Regione.
2. Il provvedimento di annullamento è emesso entro diciotto mesi dall’accertamento delle violazioni di cui al comma 1, ed è preceduto dalla contestazione delle violazioni stesse al titolare del permesso di costruire, al proprietario della costruzione, al progettista e al comune, con l’invito a presentare controdeduzioni entro un termine all’uopo prefissato.
3. In pendenza delle procedure di annullamento può essere ordinata la sospensione dei lavori, con provvedimento da notificare a mezzo di ufficiale giudiziario, nelle forme e con le modalità previste dal codice di procedura civile, ai soggetti di cui al comma 2 e da comunicare al comune. L’ordine di sospensione cessa di avere efficacia se, entro sei mesi dalla sua notificazione, non sia stato emesso il decreto di annullamento di cui al comma 1.
4. Entro sei mesi dalla data di adozione del provvedimento di annullamento è adottato il provvedimento di demolizione delle opere eseguite in base al titolo annullato.
5. I provvedimenti di sospensione dei lavori e di annullamento sono resi noti al pubblico mediante l’affissione, nell’albo pretorio del comune, dei dati relativi agli immobili e alle opere realizzate.
6. La competenza all’adozione dei provvedimenti di cui al presente articolo è attribuita alla Direzione generale competente in materia urbanistica.”.

Art. 15 – Modifiche all’articolo 28 della legge regionale n. 23 del 1985 (Opere abusive escluse dalla sanatoria)

1. All’articolo 28, comma 1, lettera d), della legge regionale n. 23 del 1985, dopo le parole “l’amministrazione competente” sono aggiunte le seguenti “, ivi inclusa la soprintendenza competente,”.

Capo III
Modifiche alla legge regionale n. 45 del 1989 e alla legge regionale n. 7 del 2002

Art. 16 Modifiche all’articolo 5 della legge regionale n. 45 del 1989  (Direttive e vincoli regionali e schemi di assetto territoriale)

1. Il comma 8 dell’articolo 5 della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45 (Norme per l’uso e la tutela del territorio regionale), è sostituito dai seguenti:
“8. Le direttive, i vincoli regionali e gli schemi di assetto territoriale sono approvati con deliberazione della Giunta regionale, previo parere espresso dalla Commissione consiliare competente in materia di governo del territorio entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, e resi esecutivi con decreto del Presidente della Regione.
8 bis. Le direttive, i vincoli regionali e gli schemi di assetto territoriale di cui ai commi 1, 2, 3, 5, 6 e 7 prevalgono sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi.”.

Art. 17 – Modifiche all’articolo 10 bis della legge regionale n. 45 del 1989 (Tutela delle zone di rilevante interesse paesaggistico-ambientale)

1. All’articolo 10 bis della legge regionale n. 45 del 1989 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 le parole “ricompresi tra gli ambiti di cui all’articolo 10, comma 1, lettera c), n. 1, e pertanto sono” sono soppresse;
b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
“2 bis. Nell’ambito territoriale disciplinato dal Piano di utilizzo dei litorali (PUL) e, comunque, non oltre la fascia dei 2.000 metri dalla linea di battigia marina, è consentita la realizzazione di parcheggi che, se collocati nella fascia dei 300 metri dalla linea di battigia marina, non determinino alterazione permanente e irreversibile dello stato dei luoghi, e di strutture di facile rimozione a servizio della balneazione, indipendenti dalla destinazione di zona urbanistica, non vincolata al rispetto dei relativi parametri di zona, regolamentata per dimensione, tipologia e posizione dal PUL e non soggetta al vincolo di integrale conservazione di cui al comma 1. Il posizionamento delle strutture a servizio della balneazione è ammesso nei litorali urbani senza limiti temporali, e nel periodo compreso tra i mesi di aprile e ottobre negli altri casi. In assenza del PUL è ammesso, per una durata non superiore a novanta giorni, il posizionamento di strutture amovibili a servizio della balneazione nella fascia dei 300 metri dalla linea di battigia marina e negli ambiti contigui ai litorali, ricompresi nella fascia dei 2.000 metri dalla linea di battigia marina. Si definiscono “urbani” i litorali ricompresi nei territori dei comuni indicati al comma 2, lettera a), e inseriti o contigui a grandi centri abitati, caratterizzati da un’alta frequentazione dell’utenza durante tutto l’anno e da interventi edilizi ed infrastrutturali tali da aver profondamente alterato gli originari caratteri di naturalità. Tali litorali sono individuati, anche cartograficamente, con deliberazione della Giunta regionale, previo parere espresso dalla Commissione consiliare competente in materia di governo del territorio entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, e resa esecutiva con decreto del Presidente della Regione.”.

Art. 18 – Modifiche all’articolo 20 della legge regionale n. 45 del 1989 (Formazione, adozione ed approvazione del Piano urbanistico comunale)

1. All’articolo 20 della legge regionale n. 45 del 1989 sono apportate le seguenti modifiche:
a) i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
“2. Entro quindici giorni dall’adozione, il piano urbanistico comunale è depositato a disposizione del pubblico presso la segreteria del comune e pubblicato sul sito web istituzionale; dell’avvenuto deposito è data notizia mediante affissione di manifesti e mediante la pubblicazione di idoneo avviso nell’albo pretorio on line del comune, nella pagina iniziale del sito web istituzionale e nel BURAS, anche ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), e successive modifiche ed integrazioni.
3. Entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione dell’avviso sul BURAS, chiunque può prendere visione del piano adottato e presentare proprie osservazioni in forma scritta.”;
b) dopo il comma 4-bis è aggiunto il seguente:
“4-ter. In caso di mancato completamento dell’iter di approvazione del piano urbanistico comunale adottato in adeguamento al Piano paesaggistico regionale (PPR), l’Assessore regionale competente in materia di governo del territorio assegna al consiglio comunale un termine di tempo non superiore a sessanta giorni per provvedere. Decorso inutilmente tale termine, ove il mancato completamento non sia imputabile a ritardi o inadempimenti di altre amministrazioni, il Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell’Assessore competente, nomina uno o più commissari che provvedono in via sostitutiva. In sede di prima applicazione della presente disposizione gli atti di diffida sono adottati entro il termine del 30 giugno 2015.”;
c) dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:
“9-bis. Nelle more dell’adeguamento degli strumenti urbanistici generali comunali al Piano paesaggistico regionale è vietata l’adozione definitiva di varianti ai piani generali vigenti, fatti salvi gli atti di pianificazione:
1) finalizzati al ripristino delle originarie destinazioni agricole o all’introduzione di aree di salvaguardia;
2) connessi alla realizzazione di opere pubbliche o dichiarate di pubblica utilità da disposizioni nazionali in attuazione di principi comunitari;
3) di interventi localizzati in aree contigue ad insediamenti esistenti o ad essi integrate, riconosciuti con deliberazione della Giunta regionale di preminente interesse generale e di rilevanza regionale.
Le varianti di cui ai punti 1, 2 e 3, sono da assoggettare comunque alla verifica di coerenza di cui all’articolo 31 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 7 (legge finanziaria 2002).
Possono essere inoltre adottate varianti ai piani generali vigenti da parte dei comuni che abbiano adottato in via preliminare il piano urbanistico comunale in adeguamento al Piano paesaggistico regionale, ove il mancato completamento dell’iter non sia imputabile all’amministrazione comunale. È inoltre consentita l’adozione degli atti finalizzati all’attuazione del Piano paesaggistico regionale e previsti dalle disposizioni in esso contenute.”.

Art. 19 – Integrazioni alla legge regionale n. 45 del 1989 in materia di adeguamento del piano urbanistico comunale al Piano paesaggistico regionale

1. Dopo l’articolo 20 della legge regionale n. 45 del 1989 è inserito il seguente:
“Art. 20 bis (Accelerazione e semplificazione delle procedure di adeguamento del piano urbanistico comunale al Piano paesaggistico regionale)
1. I comuni tenuti all’adeguamento dello strumento urbanistico comunale generale al Piano paesaggistico regionale devono presentare il piano adottato a tutte le amministrazioni competenti all’espressione di nulla osta, pareri o atti di assenso comunque denominati.
2. Ai fini di cui al comma 1 e in coordinamento con i tempi e le procedure previste dal decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modifiche ed integrazioni, le amministrazioni competenti esprimono il proprio parere, nulla osta o atto di assenso, pronunciandosi, in assenza di differenti termini previsti dalle vigenti disposizioni nazionali, entro il termine perentorio di novanta giorni.
3. Il termine di cui al comma 2 può essere sospeso ai fini dell’acquisizione di chiarimenti o integrazioni, per una sola volta e per non più di sessanta giorni.
4. Sul piano adottato devono essere formulate tutte le osservazioni necessarie al suo pieno adeguamento alle previsioni del Piano paesaggistico regionale e al rispetto delle vigenti disposizioni in materia di governo del territorio, che i comuni recepiscono in sede di adozione definitiva.
5. Le parti del piano non interessate da comunicazioni di esigenze istruttorie, da richieste di modifica o osservazioni, non sono oggetto di ulteriori interventi nel procedimento di adozione e approvazione del piano urbanistico comunale da parte delle amministrazioni competenti. Sono fatti salvi gli interventi straordinari e motivati, in autotutela, quando le stesse osservazioni evidenzino incoerenze con il Piano paesaggistico regionale e contrasti con le disposizioni normative in materia di urbanistica e sicurezza.
6. A seguito dell’adozione definitiva il piano è trasmesso per la verifica di coerenza di cui all’articolo 31 della legge regionale n. 7 del 2002.
7. Alla seduta del Comitato tecnico regionale per l’urbanistica partecipano anche l’autorità competente in materia di valutazione ambientale strategica e l’Agenzia del distretto idrografico della Sardegna.
8. Il rispetto della procedura di cui al presente articolo costituisce obiettivo di valutazione annuale delle performance individuale e organizzativa, anche al fine dell’erogazione della retribuzione di risultato in favore dei dirigenti dell’Amministrazione regionale.”.

Art. 20 – Modifiche all’articolo 21 della legge regionale n. 45 del 1989  (Strumenti di attuazione del piano urbanistico comunale)

1. All’articolo 21 della legge regionale n. 45 del 1989 sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo la lettera d) del comma 1 è aggiunta la seguente:
“d bis) piani di utilizzo del litorale.”;
b) al comma 2, le parole “a), b), c), e d)” sono sostituite dalle parole: “a), b), c), d) e d bis)”;
c) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
“2 bis. Nel caso in cui, trascorsi centottanta giorni dalla data di presentazione del piano di lottizzazione o dei documenti aggiuntivi richiesti, il consiglio comunale non abbia deliberato sulla lottizzazione, l’interessato può avanzare istanza alla Direzione generale competente in materia urbanistica per l’intervento sostitutivo. Entro dieci giorni dal ricevimento dell’istanza la Direzione generale competente in materia urbanistica invita l’amministrazione comunale a pronunciarsi nei successivi trenta giorni. Scaduto infruttuosamente detto termine, il dirigente regionale competente procede, nei dieci giorni successivi, alla nomina di un commissario ad acta che provvede a convocare il consiglio comunale per l’esame del piano e ad adottare gli ulteriori provvedimenti sostitutivi necessari, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento dell’incarico.
2 ter. Nel caso in cui, trascorsi sessanta giorni dal perfezionamento della procedura amministrativa di approvazione della lottizzazione, il comune non abbia provveduto alla stipula della relativa convenzione, l’interessato può avanzare istanza alla Direzione generale competente in materia urbanistica per l’intervento sostitutivo. Entro dieci giorni dal ricevimento dell’istanza il dirigente regionale competente invita il comune a pronunciarsi nei successivi trenta giorni. Scaduto infruttuosamente detto termine, il dirigente regionale competente, nei dieci giorni successivi, nomina un commissario ad acta che provvede alla stipula della convenzione, avvalendosi, ove necessario, dell’opera di un notaio libero professionista, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento dell’incarico.”.

Art. 21 – Modifiche all’articolo 41 della legge regionale n. 45 del 1989  (Contributi per la predisposizione degli strumenti urbanistici)

1. All’articolo 41, comma 1, della legge regionale n. 45 del 1989, il periodo “piani particolareggiati dei centri storici” è sostituito dal periodo “piani attuativi di iniziativa pubblica, come definiti dall’articolo 21.”.

Art. – 22 Modifiche all’articolo 31 della legge regionale n. 7 del 2002  (Disposizioni sul controllo sugli atti degli enti locali)

1. Dopo il comma 5 quater dell’articolo 31 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 7 (legge finanziaria 2002), e successive modifiche ed integrazioni, è aggiunto il seguente:
“5 quinquies. Salva l’ipotesi di cui al comma 5 ter, la pubblicazione del provvedimento di approvazione definitiva del piano sul BURAS, in assenza di positiva conclusione del procedimento di cui al comma 5, determina l’annullabilità del piano per violazione di legge.”.

Capo IV
Modifiche alla legge regionale n. 28 del 1998, alla legge regionale n. 8 del 2004  e alla legge regionale n. 4 del 2009

Art. 23 – Modifiche all’articolo 3 della legge regionale n. 28 del 1998 (Competenze del comune)

1. All’articolo 3, comma 1, lettera e) della legge regionale 12 agosto 1998, n. 28 (Norme per l’esercizio delle competenze in materia di tutela paesistica trasferite alla Regione autonoma della Sardegna con l’art. 6 del D.P.R. 22 maggio 1975, n. 480, e delegate con l’art. 57 del D.P.R. 19 giugno 1979, n. 348), dopo le parole “linee elettriche di bassa tensione”, sono aggiunte le parole “e linee elettriche di media tensione interrate su viabilità esistente o in corso di realizzazione”.

Art. 24 – Modifiche all’articolo 6 della legge regionale n. 8 del 2004 (Zone F turistiche)

1. All’articolo 6, comma 1, della legge regionale 25 novembre 2004, n. 8 (Norme urgenti di provvisoria salvaguardia per la pianificazione paesaggistica e la tutela del territorio regionale), sono apportate le seguenti modifiche: la parola “ammissibile” è sostituita dalla parola “ammissibili” e le parole “per la suddetta zona” sono sostituite dalle parole “per il calcolo della fruibilità ottimale del litorale”.

Art. 25 – Modifiche all’articolo 7 della legge regionale n. 4 del 2009 (Commissione regionale per il paesaggio e la qualità architettonica)

1. All’articolo 7 della legge regionale n. 4 del 2009 sono apportate le seguenti modifiche:
a) la rubrica è così sostituita “Commissione regionale”;
b) il comma 1 è soppresso;
c) al comma 2 dopo la parola “Commissione” è aggiunta la parola “regionale” e sono soppresse le parole “e svolge altresì le funzioni di cui al comma 1”;
d) al comma 3 sono soppresse le parole “per il paesaggio e la qualità architettonica”.

Capo V
Salvaguardia dei territori rurali e disposizioni relative all’estensione del vincolo paesaggistico

Art. 26 – Disposizioni di salvaguardia dei territori rurali

1. Fatte salve le ulteriori e specifiche disposizioni dettate dal Piano paesaggistico regionale, al fine di consentire un corretto e razionale utilizzo del territorio agricolo che miri a contemperare l’esigenza di salvaguardia delle aree agricole da un improprio sfruttamento, in tutte le zone urbanistiche omogenee E del territorio regionale si applica il decreto del Presidente della Giunta regionale 3 agosto 1994, n. 228 (Direttive per le zone agricole), come integrato dalle disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6.

2. In sede di redazione dello strumento urbanistico comunale i comuni definiscono la zonizzazione del territorio agricolo in funzione delle caratteristiche agro-pedologiche e della capacità d’uso dei suoli e stabiliscono, conseguentemente, i parametri urbanistico-edilizi per la realizzazione degli interventi consentiti nelle sottozone agricole individuate.

3. Ai fini della realizzazione degli interventi previsti dalle Direttive per le zone agricole, gli strumenti urbanistici comunali disciplinano la possibilità di raggiungere la superficie minima di intervento con l’utilizzo di più corpi aziendali che, in caso di edificazione a fini residenziali, devono essere contigui. Il volume realizzabile è, in ogni caso, calcolato utilizzando esclusivamente la superficie effettiva del fondo sul quale si edifica, ferma la possibilità di utilizzare particelle catastali contigue.

4. Nelle more dell’aggiornamento della disciplina delle trasformazioni ammesse nelle zone agricole, l’edificazione per fini residenziali nelle zone urbanistiche omogenee E del territorio regionale è consentita unicamente agli imprenditori agricoli e alle aziende svolgenti effettiva e prevalente attività agricola e la superficie minima di intervento è fissata in tre ettari.

5. Negli ambiti di paesaggio costieri, fino all’adeguamento dei piani urbanistici comunali al Piano paesaggistico regionale, non è consentita la realizzazione dei punti di ristoro di cui all’articolo 10 delle Direttive per le zone agricole.

6. Le disposizioni contenute nelle Direttive per le zone agricole, come integrate dalle disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5, sono di immediata applicazione e prevalgono sulle disposizioni contenute negli strumenti urbanistici comunali, salvo che queste ultime non siano più restrittive nella fissazione dei parametri o delle condizioni per la realizzazione degli interventi.

Art. 27 – Estensione del vincolo paesaggistico

1. Sono beni paesaggistici le zone umide di cui all’articolo 17, comma 3, lettera g) delle Norme tecniche di attuazione del Piano paesaggistico regionale, individuate e rappresentate nella cartografia di piano nella loro dimensione spaziale. Il vincolo paesaggistico non si estende, oltre il perimetro individuato, alla fascia di tutela dei 300 metri dalla linea di battigia, riferita ai soli laghi naturali e invasi artificiali.

Capo VI
Disposizioni diverse

Art. 28 – Direttive in materia di prestazioni acustiche

1. La Regione, con apposita deliberazione della Giunta regionale, da emanarsi entro centocinquanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, modifica, in attuazione delle norme UNI, le direttive vigenti in materia di prestazioni acustiche passive degli edifici e definisce le classi acustiche delle unità immobiliari.

Art. 29 – Disposizioni in materia di aree per la sosta di autocaravan e caravan

1. Sono aree di sosta di autocaravan e di caravan omologati a norma delle disposizioni vigenti le aree destinate esclusivamente al parcheggio degli stessi mezzi per un periodo massimo di quarantotto ore consecutive.

2. Sono aree attrezzate per la sosta di autocaravan e di caravan omologati a norma delle disposizioni vigenti le aree dotate di appositi impianti di smaltimento igienico-sanitario, atti ad accogliere i residui organici e le acque chiare e luride raccolte negli appositi impianti interni di detti veicoli e a consentire il soggiorno dei turisti.

3. I comuni, nel rispetto delle disposizioni vigenti e degli atti di pianificazione sovraordinati, individuano e regolamentano all’interno del proprio territorio le aree per la sosta e le aree per la sosta attrezzata di autocaravan e caravan.

Titolo II
Norme per il miglioramento del patrimonio esistente

Capo I
Norme per il miglioramento del patrimonio esistente

Art. 30 – Interventi di incremento volumetrico del patrimonio edilizio esistente

1. È consentito, nel rispetto delle condizioni previste dal presente capo, l’incremento volumetrico degli edifici esistenti nelle zone urbanistiche omogenee A, B, C, D, E, F e G.

2. Nella zona urbanistica A l’incremento volumetrico può essere realizzato unicamente negli edifici che non conservano rilevanti tracce dell’assetto storico e che siano in contrasto con i caratteri architettonici e tipologici del contesto, previa approvazione di un Piano particolareggiato adeguato al Piano paesaggistico regionale ed esteso all’intera zona urbanistica o previa verifica di cui all’articolo 2 della legge regionale 4 agosto 2008, n. 13 (Norme urgenti in materia di beni paesaggistici e delimitazione dei centri storici e dei perimetri cautelari dei beni paesaggistici e identitari), e successive modifiche ed integrazioni. Gli interventi sono ispirati al principio dell’armonizzazione delle architetture e delle facciate con il contesto e possono determinare, per ciascuna unità immobiliare, un incremento volumetrico massimo del 20 per cento del volume urbanistico esistente, fino a un massimo di 70 metri cubi.

3. Nelle zone urbanistiche B e C l’incremento volumetrico può essere realizzato, per ciascuna unità immobiliare, nella misura massima:
a) del 20 per cento del volume urbanistico esistente, fino a un massimo di 90 metri cubi, nei comuni inclusi negli ambiti di paesaggio costieri che non hanno adeguato il piano urbanistico comunale al Piano paesaggistico regionale;
b) del 30 per cento del volume urbanistico esistente, fino a un massimo di 120 metri cubi, nei comuni che hanno adeguato il piano urbanistico comunale al Piano paesaggistico regionale e nei comuni non inclusi negli ambiti di paesaggio costieri.

4. Nei casi previsti dal comma 3 è concesso un ulteriore incremento volumetrico del 5 per cento del volume urbanistico esistente, con conseguente proporzionale aumento della soglia volumetrica massima, nelle seguenti ipotesi alternative:
a) l’intervento determini l’efficientamento energetico dell’intera unità immobiliare, nel rispetto dei parametri di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva n. 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia), e successive modifiche ed integrazioni;
b) l’intervento includa soluzioni finalizzate alla riduzione degli effetti delle “isole di calore”, inclusa la realizzazione di tetti verdi e di giardini verticali;
c) l’intervento includa soluzioni per il riutilizzo delle acque meteoriche e delle acque reflue.

5. Nella zona urbanistica D con destinazione industriale o artigianale l’incremento volumetrico può essere realizzato esclusivamente se strettamente connesso alle predette destinazioni, con esclusione di qualunque destinazione abitativa, residenziale o commerciale, nella misura massima, per ciascuna unità immobiliare, del 25 per cento del volume urbanistico esistente. Nei fabbricati residenziali esistenti adibiti come prima casa del titolare dell’impresa o del custode sono consentiti gli incrementi volumetrici di cui al comma 3.

6. Nella zona urbanistica D con destinazione commerciale e nella zona urbanistica G, l’incremento volumetrico può essere realizzato, con esclusione di qualunque destinazione abitativa e residenziale, nella misura massima, per ciascuna unità immobiliare, del 20 per cento del volume urbanistico esistente, fino a un massimo di 400 metri cubi. Nei fabbricati residenziali esistenti adibiti come prima casa del titolare dell’impresa o del custode sono consentiti gli incrementi volumetrici di cui al comma 3.

7. Nella zona urbanistica E, oltre la fascia di 1.000 metri dalla linea di battigia marina, ridotti a 300 metri nelle isole minori, è consentito l’incremento volumetrico di cui al comma 3 dei fabbricati aventi destinazione abitativa o produttiva.

8. Nella zona urbanistica A, nonché nelle zone urbanistiche B e C e negli edifici con destinazione residenziale legittimamente realizzati in altre zone urbanistiche, è altresì consentito l’incremento volumetrico, non cumulabile con quelli previsti dai commi 2, 3 e 4, necessario a garantire la massima fruibilità degli spazi destinati ad abitazione principale dei disabili, nella misura massima, per ciascuna unità immobiliare, di 120 metri cubi.

9. Nella zona urbanistica A o all’interno del centro di antica e prima formazione, in assenza di piano particolareggiato adeguato al Piano paesaggistico regionale, oltre agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia interna, è consentito l’intervento di “ristrutturazione edilizia di tipo conservativo” che mantiene immutati alcuni elementi strutturali qualificanti, con possibili integrazioni funzionali e strutturali, senza incrementi di superficie, di volume e variazioni della sagoma storicamente esistente.

Art. 31 – Interventi di incremento volumetrico delle strutture destinate all’esercizio di attività turistico-ricettive

1. Ai fini della riqualificazione e dell’accrescimento delle potenzialità delle strutture destinate all’esercizio di attività turistico-ricettive ricadenti nelle zone urbanistiche omogenee B, C, F e G, purché al di fuori della fascia dei 300 metri dalla linea di battigia marina, possono essere autorizzati interventi di ristrutturazione e rinnovamento comportanti incrementi volumetrici, anche mediante la realizzazione di corpi di fabbrica separati, destinabili anche, nella misura massima del 30 per cento dell’incremento volumetrico concesso, all’adeguamento delle camere agli standard internazionali, senza incremento del numero complessivo delle stanze.

2. Gli incrementi volumetrici:
a) sono ammessi nella percentuale massima del 25 per cento dei volumi legittimamente esistenti;
b) sono consentiti mediante il superamento degli indici volumetrici previsti dalle vigenti disposizioni comunali e regionali;
c) non sono computati nel dimensionamento di cui all’articolo 6 della legge regionale n. 8 del 2004, e successive modifiche ed integrazioni, così come integrato dall’articolo 24.

3. Gli interventi di cui al comma 1 sono ammessi anche nelle strutture localizzate nella fascia dei 300 metri dalla linea di battigia marina purché ricadenti nelle zone urbanistiche omogenee A e B o nelle aree individuate ai sensi dell’articolo 10 bis, comma 2, lettera a) della legge regionale n. 45 del 1989, e successive modifiche e integrazioni.

4. Possono usufruire degli incrementi volumetrici previsti nel presente articolo anche le strutture turistico-ricettive che abbiano già usufruito degli incrementi previsti dall’articolo 10 bis della legge regionale n. 45 del 1989, e successive modifiche ed integrazioni, fino al concorrere del 25 per cento del volume originario.

5. Gli incrementi volumetrici previsti nei commi 1 e 2 non sono cumulabili con gli ulteriori incrementi previsti dal presente capo.

6. La Giunta regionale, su proposta dell’Assessore del turismo, artigianato e commercio, di concerto con l’Assessore competente al governo del territorio, approva, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, una deliberazione contenente gli indirizzi applicativi per l’attuazione del presente articolo, con esemplificazione degli interventi ammessi e loro adeguato inserimento nel paesaggio. Fino all’approvazione degli indirizzi applicativi, gli interventi previsti nel presente articolo non possono essere assentiti.

7. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 3 è escluso ogni intervento di cui ai commi 1 e 2 per le strutture destinate all’esercizio di attività turistico-ricettive ricadenti nella fascia dei 300 metri dalla linea di battigia marina fino alla definizione delle specifiche norme stabilite dalla nuova legge regionale in materia di governo del territorio.

Art. 32 – Interventi per il riuso e per il recupero con incremento volumetrico dei sottotetti esistenti

1. Ai fini del presente articolo si definiscono sottotetti i volumi compresi tra l’estradosso della chiusura orizzontale superiore, anche non calpestabile, dell’ultimo livello agibile e l’intradosso delle falde della copertura a tetto, localizzati all’interno della sagoma dell’edificio regolarmente approvata con titolo abilitativo, ove prescritto.

2. Nelle zone urbanistiche A, B e C sono consentiti gli interventi di riuso dei sottotetti esistenti per il solo scopo abitativo. Il riuso dei sottotetti è consentito purché siano rispettate tutte le prescrizioni igienico-sanitarie riguardanti le condizioni di agibilità previste dai regolamenti vigenti, e, relativamente alle altezze, sia assicurata per ogni singolo vano di ogni unità immobiliare un’altezza media ponderale uguale o maggiore a 2,40 metri per gli spazi ad uso abitativo, ridotta a 2,20 metri per spazi accessori e servizi; per i comuni posti a quote superiori a 600 metri di altitudine sul livello del mare è consentita rispettivamente la riduzione a 2,20 metri per spazi ad uso abitazione e a 2,00 metri per accessori e servizi.

3. Ai fini del riuso dei sottotetti sono consentite modifiche interne consistenti nello spostamento o nella realizzazione di solai intermedi e modifiche esterne consistenti nell’apertura di finestre e lucernari, necessari ad assicurare l’osservanza dei requisiti di aeroilluminazione dei nuovi vani. Nella zona urbanistica A tali modifiche devono essere tipologicamente compatibili con i caratteri costruttivi ed architettonici degli edifici interessati.

4. Nelle zone urbanistiche B e C sono consentiti gli interventi di recupero con incremento volumetrico dei sottotetti esistenti per il solo scopo abitativo. Il recupero con incremento volumetrico dei sottotetti è consentito purché siano rispettate tutte le prescrizioni igienico-sanitarie riguardanti le condizioni di agibilità previste dai regolamenti vigenti e, relativamente alle altezze, sia assicurata per ogni singolo vano di ogni unità immobiliare un’altezza media ponderale uguale o maggiore a 2,70 metri per gli spazi ad uso abitativo, ridotta a 2,40 metri per spazi accessori e servizi; per i comuni posti a quote superiori a 600 metri di altitudine sul livello del mare è consentita rispettivamente la riduzione a 2,55 metri per spazi ad uso abitativo e a 2,25 metri per accessori e servizi.

5. Ai fini del recupero con incremento volumetrico dei sottotetti sono consentite modifiche interne consistenti nello spostamento di solai intermedi e modifiche esterne consistenti nella variazione delle altezze di colmo e di gronda, delle linee di pendenza delle falde e quelle per l’apertura di finestre e lucernari, necessarie ad assicurare l’osservanza dei requisiti di aeroilluminazione dei nuovi vani. I valori massimi raggiungibili di altezza interna sono fissati rispettivamente in 3,60 metri per l’altezza al colmo e in 1,80 metri per l’altezza alla gronda; in caso di arretramento dell’ampliamento rispetto al filo della facciata dell’edificio è consentito l’aumento dell’altezza interna misurata alla gronda del sottotetto ampliato fino ad un massimo di 2,20 metri, proporzionalmente alla pendenza della falda dell’ampliamento.

6. Il recupero con incremento volumetrico dei sottotetti è consentito unicamente per i sottotetti che rispettino una delle seguenti condizioni:
a) abbiano un’altezza interna alla gronda non inferiore a 0,60 metri e falde con una pendenza minima del 20 per cento;
b) abbiano falde con un pendenza minima del 25 per cento e purché il nuovo volume non determini il superamento dell’altezza massima consentita dallo strumento urbanistico per il lotto.

7. L’altezza media ponderale è calcolata dividendo il volume della parte di sottotetto la cui altezza superi 1,50 metri per la superficie relativa; gli eventuali spazi di altezza inferiore a 1,50 metri devono essere chiusi mediante opere murarie o arredi fissi e può esserne consentito l’uso come spazio di servizio destinato a guardaroba e ripostiglio; in corrispondenza delle fonti di luce la chiusura di tali spazi non è prescrittiva.

8. Nei sottotetti oggetto degli interventi previsti nel presente articolo il volume urbanistico è determinato dal volume geometrico del sottotetto, misurato all’esterno delle pareti perimetrali e all’intradosso del solaio di copertura, ed è ammesso anche mediante:
a) il superamento degli indici volumetrici e dei limiti di altezza previsti dalle vigenti disposizioni comunali e regionali;
b) il superamento dei limiti di distanza da fabbricati, da pareti finestrate e dai confini previsti nelle vigenti disposizioni urbanistico-edilizie comunali e regionali, fino ai limiti previsti dal Codice civile, solo se realizzato in prosecuzione delle murature perimetrali dell’edificio.

Art. 33 – Interventi per il riuso degli spazi di grande altezza

1. Nelle zone urbanistiche A, B e C è sempre consentita la realizzazione di soppalchi a condizione che non pregiudichino la statica dell’edificio. I soppalchi possono essere ottenuti anche attraverso la traslazione di partizioni interne orizzontali, diverse dai solai di calpestio, non più funzionali all’organismo edilizio, quali solai di controsoffitto privi di qualsiasi valore artistico, decorativo, costruttivo e materico.

2. I soppalchi sono ammessi per non più del 40 per cento della superficie sottostante e per le unità abitative che abbiano altezze libere di interpiano minime di 4,60 metri, tali da permettere una ripartizione delle altezze per gli spazi sottostanti non inferiore a 2,40 metri e per la parte soprastante una altezza media non inferiore a 2,00 metri.

3. Nei vani individuati con la nuova ripartizione, sia al piano inferiore che a quello superiore, sono rispettate le altre prescrizioni igienico-sanitarie previste dallo strumento urbanistico comunale.

4. Le nuove superfici in aumento individuate con la realizzazione dei soppalchi rientrano nel calcolo delle superfici finestrate. Nelle zone urbanistiche A sono ammesse nuove aperture finestrate solo se previste in sede di piano particolareggiato adeguato al Piano paesaggistico regionale. Per le altre zone urbanistiche l’apertura di eventuali nuove superfici finestrate è ammessa nel rispetto delle regole compositive del prospetto originario.

5. Il soppalco è realizzato in arretramento rispetto alle pareti esterne del prospetto principale di almeno 2,00 metri. La ripartizione in nessun caso si addossa a finestre e/o aperture esistenti per non alterare di riflesso l’originaria ripartizione orizzontale del manufatto sul prospetto.

6. La realizzazione di un soppalco non determina la realizzazione di un nuovo volume urbanistico e non richiede nuove aree per parcheggio.

Art. 34 – Condizioni di ammissibilità degli interventi

1. Gli interventi di cui al presente capo non sono ammessi:
a) negli edifici o nelle unità immobiliari prive di titolo abilitativo, ove prescritto; qualora le unità immobiliari siano difformi da quanto assentito con regolare titolo abilitativo, la richiesta per gli interventi di cui al presente capo è ammissibile a condizione che per le difformità siano conclusi positivamente i procedimenti di condono o accertamento di conformità, anche a seguito di accertamento di compatibilità paesaggistica, ove previsto;
b) negli edifici e nelle unità immobiliari completati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, come risultante dalla comunicazione di fine lavori o da perizia giurata di un tecnico abilitato che attesti il completamento dell’ingombro volumetrico con realizzazione delle murature perimetrali e della copertura;
c) salvo le strutture ricettive di cui all’articolo 31, negli edifici e nelle unità immobiliari ricadenti nelle zone urbanistiche C, D e G non oggetto, ove prevista, di pianificazione attuativa approvata e, se di iniziativa privata, convenzionata;
d) negli edifici e nelle unità immobiliari esistenti ma non compatibili con la destinazione di zona urbanistica di cui al decreto assessoriale 23 dicembre 1983, n. 2266/U;
e) negli edifici di interesse artistico, storico, archeologico o etno-antropologico vincolati ai sensi della parte II del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), e successive modifiche ed integrazioni;
f) negli edifici di interesse paesaggistico o identitario individuati nel Piano paesaggistico regionale ed inclusi nel Repertorio del mosaico e negli edifici individuati dal piano urbanistico comunale ai sensi dell’articolo 19, comma 1, lettera h), della legge regionale n. 45 del 1989;
g) negli edifici e nelle unità immobiliari collocati in aree dichiarate, ai sensi del vigente Piano stralcio per l’assetto idrogeologico (PAI), da strumenti di pianificazione regionale o comunale, di pericolosità idraulica elevata o molto elevata (Hi3 – Hi4) e di pericolosità da frana elevata o molto elevata (Hg3 – Hg4), fatta eccezione per la tipologia di interventi specificamente prevista, in tali aree, dalle norme tecniche di attuazione del PAI;
h) negli edifici e nelle unità immobiliari ricadenti nei centri di antica e prima formazione ricompresi in zone urbanistiche omogenee diverse dalla A, ad eccezione di quelli che non conservano rilevanti tracce dell’assetto storico e che siano riconosciuti, dal piano particolareggiato o con deliberazione del consiglio comunale, in contrasto con i caratteri architettonici e tipologici del contesto; la deliberazione deve riguardare l’intero centro di antica e prima formazione, esplicitare i criteri seguiti nell’analisi ed essere adottata in data anteriore a qualsiasi intervento di ampliamento richiesto ai sensi degli articoli 30, 31 e 32, commi 4, 5, 6 e 7; tale delibera è soggetta ad approvazione ai sensi dell’articolo 9 della legge regionale n. 28 del 1998, e successive modifiche ed integrazioni. La presente disposizione non si applica agli interventi di cui agli articoli 32, commi 2 e 3, e 33, per la cui ammissibilità devono essere verificati la compatibilità tipologica con i caratteri costruttivi ed architettonici degli edifici interessati e il rispetto delle regole compositive del prospetto originario nel caso in cui alterino l’aspetto esteriore dell’edificio;
i) negli edifici, nelle unità immobiliari e in specifici ambiti territoriali di particolare qualità storica, architettonica o urbanistica per i quali il consiglio comunale, con propria deliberazione, abbia limitato o escluso l’applicazione delle disposizioni di cui al presente capo; la delibera è assunta entro il termine perentorio di centoventi giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge, trascorso il quale non è più possibile procedere alla individuazione di ambiti di esclusione;
j) negli edifici e nelle unità immobiliari che hanno già usufruito degli incrementi volumetrici previsti dal capo I e dall’articolo 13, comma 1, lettera e) della legge regionale 23 ottobre 2009, n. 4 (Disposizioni straordinarie per il sostegno dell’economia mediante il rilancio del settore edilizio e per la promozione di interventi e programmi di valenza strategica per lo sviluppo), e successive modifiche ed integrazioni, o nei volumi realizzati usufruendo delle disposizioni contenute nella citata legge; è consentito l’utilizzo delle premialità volumetriche fino al raggiungimento delle percentuali massime e soglie previste al presente capo.

Art. 35 – Procedure

1. Gli interventi previsti negli articoli 30, 32 e 33 sono realizzati mediante Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA). Gli interventi previsti nell’articolo 31 sono soggetti a permesso di costruire.

2. L’avvio dei lavori di incremento volumetrico di cui agli articoli 30 e 32 e il rilascio del permesso di costruire per i casi di cui all’articolo 31 sono condizionati alla positiva valutazione di coerenza in merito al rispetto delle condizioni di cui all’articolo 36, comma 3, lettere a) e b).

3. La valutazione di coerenza di cui al comma 2 è resa con parere motivato dall’ufficio competente al rilascio dei titoli abilitativi. Per gli interventi previsti negli articoli 30 e 32, decorso inutilmente il termine di quarantacinque giorni dalla data di presentazione della SCIA, si intende formato il silenzio assenso.

4. Qualora l’intervento sia soggetto ad autorizzazione paesaggistica, questa assorbe la valutazione di coerenza di cui al comma 2.

5. L’autorizzazione paesaggistica per tutti gli interventi previsti dal presente capo è rilasciata dall’ente delegato ai sensi della legge regionale n. 28 del 1998, e successive modifiche ed integrazioni.

6. La SCIA o l’istanza volta all’ottenimento del permesso di costruire possono essere presentate anche contestualmente alle eventuali istanze di accertamento di conformità e/o di compatibilità paesaggistica dell’unità immobiliare oggetto dell’intervento. L’efficacia della SCIA è comunque subordinata alla positiva definizione del procedimento di accertamento di conformità e/o di compatibilità paesaggistica.

7. Nei casi disciplinati dall’articolo 30, comma 4, la presenza dei requisiti necessari al rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo n. 192 del 2005, e successive modifiche ed integrazioni, è dichiarata nella documentazione allegata alla SCIA o all’istanza volta all’ottenimento del permesso di costruire e successivamente attestata dal direttore dei lavori secondo le procedure indicate dall’articolo 8 dello stesso decreto legislativo n. 192 del 2005, e successive modifiche ed integrazioni.

8. Nei casi disciplinati dall’articolo 30, comma 8, la SCIA è corredata di:
a) certificazione medica rilasciata dalla competente azienda sanitaria, attestante la situazione di handicap grave non emendabile ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992 n. 104 (Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), e successive modifiche ed integrazioni, della persona ivi residente;
b) progetto del nuovo volume che evidenzi le soluzioni tecniche adottate per il conseguimento delle speciali finalità dell’intervento nel rispetto della normativa vigente.

Art. 36 – Disposizioni comuni

1. Ai fini della determinazione del volume urbanistico cui parametrare l’incremento volumetrico si applicano le disposizioni previste dal decreto assessoriale n. 2266/U del 1983.

2. I volumi oggetto di condono edilizio sono computati nella determinazione del volume urbanistico cui parametrare l’incremento volumetrico, ma sono detratti dall’ammontare complessivo dell’incremento volumetrico calcolato.

3. L’incremento volumetrico è realizzato nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) inserirsi in modo organico e coerente con i caratteri formali e architettonici dell’edificio esistente e perseguire la riqualificazione dell’edificio in funzione della tipologia edilizia e del contesto; qualora l’intervento ricada in ambiti territoriali in cui gli strumenti urbanistici abbiano definito una tipologia edilizia, il riferimento per la valutazione di coerenza è la tipologia edilizia prevista;
b) garantire una compiuta soluzione architettonica della facciata, eventualmente mediante l’arretramento dai fili delle facciate prospicienti spazi pubblici;
c) utilizzare materiali, componenti e soluzioni finalizzati a diminuire l’apporto energetico necessario per il soddisfacimento delle esigenze di riscaldamento e di raffreddamento o materiali ecologici per la bioedilizia o prodotti per la bioedilizia oggetto di certificazione da parte di istituti accreditati, per almeno il 50 per cento del computo metrico;
d) utilizzare tecniche costruttive e materiali locali tradizionali ove l’intervento riguardi edifici tipici dell’architettura locale.

4. L’incremento volumetrico:
a) è consentito mediante il superamento degli indici volumetrici previsti dalle vigenti disposizioni comunali e regionali;
b) può comportare il superamento dei limiti di altezza dei fabbricati e di superficie coperta previsti nelle vigenti disposizioni urbanistico-edilizie comunali e regionali;
c) può comportare il superamento dei limiti di distanza da fabbricati, da pareti finestrate e dai confini previsti nelle vigenti disposizioni urbanistico-edilizie comunali e regionali, fino ai limiti previsti dal Codice civile, solamente nei casi in cui l’incremento volumetrico sia realizzato internamente al perimetro determinato dalla sagoma più esterna dell’edificio, computata tenendo conto di balconi e aggetti di qualsiasi tipo.

5. Gli incrementi volumetrici previsti dall’articolo 30 possono essere oggetto, successivamente alla loro realizzazione, di cambio di destinazione d’uso in conformità a quanto già previsto dagli strumenti urbanistici comunali, salvo che lo stesso non comporti elusione delle disposizioni contenute nell’articolo 30.

6. Sulle nuove volumetrie realizzate ai sensi dell’articolo 30, comma 8, è istituito un vincolo quinquennale di non variazione della destinazione d’uso e di non alienazione a soggetti non disabili, da trascriversi nei registri immobiliari.

7. Gli incrementi volumetrici previsti dagli articoli 32 e 33 non possono essere oggetto, successivamente alla loro realizzazione, di cambio di destinazione d’uso.

8. L’unità immobiliare ad uso residenziale risultante dall’incremento volumetrico previsto dall’articolo 30 ricompresa nelle zone urbanistiche omogenee A, B e C, può essere frazionata solo se la più piccola delle unità derivate ha una superficie lorda superiore a 70 metri quadri. Negli altri casi l’incremento volumetrico non può essere utilizzato per generare ulteriori unità immobiliari e non può essere alienato separatamente dall’unità che lo ha generato; il vincolo di non alienazione ha durata decennale ed è trascritto nei registri immobiliari.

9. La distanza dalla linea di battigia marina si misura dal punto più esterno del perimetro del manufatto al punto della linea di battigia marina più prossimo all’edificio. La linea di battigia marina è quella rappresentata nella specifica cartografia pubblicata nel sito web istituzionale della Regione.

10. Nelle isole minori i limiti previsti di 300 metri di distanza dalla linea di battigia marina sono ridotti a 150 metri.

11. L’incremento volumetrico è subordinato al reperimento degli spazi per parcheggi previsti dall’articolo 41 sexies della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica), e successive modifiche ed integrazioni. Nell’ipotesi in cui la superficie da adibire a parcheggio generata dall’incremento sia inferiore a 20 metri quadri o qualora sia dimostrata l’impossibilità dovuta alla mancanza di spazi idonei da destinare al soddisfacimento di tale obbligo, l’intervento è consentito previo pagamento di una somma equivalente alla monetizzazione delle aree per parcheggi, da determinarsi con deliberazione del consiglio comunale. I relativi introiti costituiscono entrate vincolate per la realizzazione di nuove aree da destinare a parcheggio pubblico, da individuarsi con deliberazione del consiglio comunale.

12. L’incremento volumetrico è subordinato al reperimento degli spazi per parcheggi previsti dall’articolo 8 del decreto assessoriale n. 2266/U del 1983. Nell’ipotesi in cui la superficie da adibire a parcheggio generata dall’incremento sia inferiore a 50 metri quadri o qualora sia dimostrata l’impossibilità dovuta alla mancanza di spazi idonei da destinare al soddisfacimento di tale obbligo, l’intervento è consentito previo pagamento di una somma equivalente alla monetizzazione delle aree per parcheggi, da determinarsi con deliberazione del consiglio comunale. I relativi introiti costituiscono entrate vincolate per la realizzazione di nuove aree da destinare a parcheggio pubblico, da individuarsi con deliberazione del consiglio comunale.

13. L’incremento volumetrico previsto dagli articoli 30, 31 e 32, salvi i limiti di cui all’articolo 10 bis della legge regionale n. 45 del 1989 e all’articolo 6 della legge regionale n. 8 del 2004, può cumularsi con le ordinarie potenzialità volumetriche residue del lotto previste dagli strumenti urbanistici comunali. Ferma restando la possibilità di realizzare le volumetrie in tempi diversi e il rispetto delle disposizioni previste nei relativi strumenti urbanistici per i volumi ordinari, la soluzione architettonica inserita nella proposta progettuale deve interessare l’intera volumetria assentibile.

14. Gli interventi realizzati ai sensi delle disposizioni inserite all’interno del presente capo sono soggetti agli oneri concessori come determinati in via ordinaria dall’amministrazione comunale. Gli oneri concessori sono ridotti del 40 per cento se relativi a prima abitazione. Una percentuale del 30 per cento degli oneri concessori dovuti è vincolata alla realizzazione di significative opere di compensazione ecologico-paesaggistica da effettuarsi a cura e spese dell’amministrazione comunale.

15. Il termine ordinario per l’ultimazione dei lavori può essere prorogato di due anni a seguito di comunicazione dell’interessato a titolo gratuito qualora siano completamente ultimate le lavorazioni sulle facciate esterne e nelle restanti ipotesi previo versamento di una sanzione pecuniaria pari al 20 per cento degli oneri concessori complessivamente dovuti.

Art. 37 – Efficacia, durata e valutazione degli effetti

1. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano fino all’entrata in vigore della nuova legge regionale in materia di governo del territorio e comunque non oltre il 31 dicembre 2016.

2. La Commissione consiliare competente in materia di governo del territorio valuta, periodicamente, gli effetti della regolazione sui destinatari e le eventuali difficoltà emerse in fase di applicazione, avvalendosi delle informazioni acquisite ai sensi del comma 4 e delle ulteriori informazioni messe a disposizione dal competente Assessorato regionale.

3. Le amministrazioni comunali, al fine del monitoraggio degli interventi di cui al presente capo e delle conseguenti trasformazioni urbanistiche ed edilizie del territorio, pubblicano obbligatoriamente in apposita sezione del proprio sito web istituzionale le relative informazioni consistenti, per ciascun tipo di intervento, nella localizzazione del fabbricato oggetto di incremento volumetrico con relativi dati catastali, nella entità del volume originario e nella consistenza dell’incremento volumetrico autorizzato. Nel sito web istituzionale sono, inoltre, pubblicate le modalità di utilizzo delle risorse di cui all’articolo 36, comma 14, terzo periodo. La mancata od incompleta pubblicazione delle informazioni comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 46 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), e successive modifiche ed integrazioni.

4. La Giunta regionale, su proposta dell’Assessore competente in materia di governo del territorio, approva, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, una deliberazione contenente le modalità di trasmissione delle informazioni di cui al comma 3. Tali informazioni sono comunque trasmesse all’Assessorato regionale competente con periodicità almeno quadrimestrale.

Capo II
Disposizioni urbanistiche per il trasferimento e il rinnovamento del patrimonio edilizio e per la promozione dei programmi integrati per il riordino urbano

Art. 38 – Interventi di trasferimento volumetrico per la riqualificazione ambientale e paesaggistica

1. La Regione promuove, al fine di conseguire la riqualificazione del contesto, il miglioramento della qualità dell’abitare e la messa in sicurezza del territorio, il trasferimento del patrimonio edilizio esistente mediante interventi di demolizione e ricostruzione con differente localizzazione degli edifici ricadenti:
a) in aree di particolare valore paesaggistico;
b) in aree necessarie per garantire spazi pubblici finalizzati all’incremento della qualità dell’abitare, come spazi a verde, spazi a parcheggio e centri di aggregazione sociale;
c) in aree dichiarate ad elevata o molto elevata pericolosità idrogeologica;
d) in prossimità di emergenze ambientali, architettoniche, archeologiche o storico-artistiche;
e) all’interno di aree di rispetto inedificabili.

2. Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1, è consentita la concessione di un credito volumetrico massimo pari al volume dell’edificio demolito maggiorato del 40 per cento, da determinarsi con apposita deliberazione del consiglio comunale.

3. L’amministrazione comunale, in sede di redazione dello strumento urbanistico generale o di una sua variante, anche su proposta del privato interessato, individua gli edifici che si trovano nelle condizioni previste dal comma 1, determina il credito volumetrico di cui al comma 2 e individua, nel rispetto dei parametri urbanistici ed edilizi previsti dalle disposizioni regionali, una idonea localizzazione per il trasferimento dei volumi.

4. Le aree di localizzazione per il trasferimento dei volumi possono essere sia pubbliche che private, sono individuate al di fuori delle aree di cui al comma 1 e, comunque, oltre la fascia dei 300 metri dalla linea di battigia marina, ridotta a 150 metri per le isole minori.

5. Qualora le aree in cui deve avvenire la ricostruzione dei volumi siano già classificate dallo strumento urbanistico comunale come trasformabili e dotate di propria capacità edificatoria, il credito volumetrico di cui al comma 2 può sommarsi alle ordinarie capacità edificatorie residue del lotto fino al raggiungimento dei limiti massimi stabiliti dalla normativa regionale.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli edifici legittimamente realizzati entro la data di entrata in vigore della presente legge, nonché nei casi di edifici successivamente legittimati a seguito di positiva conclusione del procedimento di condono o di accertamento di conformità e, ove necessario, dell’accertamento di compatibilità paesaggistica.

7. Ai fini della determinazione del volume urbanistico cui parametrare il credito volumetrico si applicano le disposizioni previste dal decreto assessoriale n. 2266/U del 1983. Nel caso di demolizione di edifici con altezze funzionali a originari cicli produttivi e ricostruzione con mutamento di destinazione d’uso, la determinazione del volume è effettuata ragguagliando l’altezza al valore di 3,00 metri per ogni livello fuori terra esistente.

8. L’intervento di trasferimento volumetrico prevede necessariamente l’integrale demolizione degli edifici esistenti nell’area originaria, la sistemazione dell’area a cura e spese del privato e, infine, la cessione dell’area originaria all’amministrazione comunale per destinarla a finalità pubbliche.

9. L’edificio da costruire:
a) è ad energia quasi zero (nzeb) come definito dal decreto legislativo n. 192 del 2005, e successive modifiche ed integrazioni;
b) è dotato di idonei sistemi per il riutilizzo delle acque piovane e delle acque reflue;
c) è dotato di un idoneo impianto di elevazione per il trasporto verticale delle persone, qualora pluri-immobiliare con almeno due livelli fuori terra;
d) è realizzato con materiali ecologici per la bioedilizia o prodotti per la bioedilizia oggetto di certificazione da parte di istituti accreditati per almeno il 50 per cento del computo metrico.

10. Per il conseguimento delle finalità di cui al presente articolo, l’amministrazione comunale può prevedere forme di incentivazione quali il trasferimento di aree comunali, anche a titolo gratuito, la riduzione degli oneri concessori e delle imposte comunali e ogni altra forma di agevolazione ritenuta utile nel rispetto delle disposizioni vigenti.

11. La proposta del privato interessato è costituita da elaborati tecnico-grafici di livello pari allo studio di fattibilità di un’opera pubblica, evidenzia le soluzioni planivolumetriche e architettoniche adottate per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1, e deve ottenere, prima della delibera del consiglio comunale di assegnazione del credito, la positiva valutazione tecnico-economica dell’ufficio comunale competente in materia di urbanistica ed edilizia privata.

12. Ove la demolizione riguardi edifici inclusi nel centro di antica e prima formazione, l’intervento è realizzabile se localizzato nella zona urbanistica A unicamente previa approvazione di un piano particolareggiato adeguato al Piano paesaggistico regionale ed esteso all’intera zona urbanistica. Se è localizzato in zone urbanistiche omogenee diverse dalla zona A, l’intervento è realizzabile unicamente nel caso in cui, con il piano particolareggiato del centro di antica e prima formazione o con la stessa deliberazione di cui al comma 2, il consiglio comunale riconosca che l’edificio è in contrasto con i caratteri architettonici e tipologici del contesto, esplicitando i criteri seguiti nell’analisi. Tale deliberazione è soggetta ad approvazione ai sensi dell’articolo 9 della legge regionale n. 28 del 1998, e successive modifiche ed integrazioni. Analogamente si procede ove la localizzazione dell’intervento di ricostruzione ricada nel centro di antica e prima formazione.

13. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche in caso di edifici in corso di realizzazione o realizzabili in virtù di titolo abilitativo legittimo ed efficace alla data di presentazione dell’istanza da parte del privato o alla data di adozione della deliberazione del consiglio comunale di cui al comma 3.

Art. 39 – Rinnovo del patrimonio edilizio con interventi di demolizione e ricostruzione

1. La Regione promuove il rinnovamento del patrimonio edilizio esistente mediante interventi di integrale demolizione e successiva ricostruzione degli edifici esistenti che necessitino di essere adeguati in relazione ai requisiti qualitativi, architettonici, energetici, tecnologici, di sicurezza strutturale e per il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche.

2. Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1, su proposta del privato interessato, è consentita la demolizione dei fabbricati esistenti e successiva ricostruzione con la concessione di un credito volumetrico massimo pari al volume dell’edificio demolito maggiorato del 30 per cento, da determinarsi con apposita deliberazione del consiglio comunale.

3. Nelle ipotesi di cui al comma 2, ove l’intervento preveda la ricostruzione nel medesimo lotto urbanistico, il consiglio comunale, con la stessa deliberazione di cui al comma 2, stabilisce i parametri urbanistico-edilizi dell’intervento nel rispetto delle vigenti disposizioni, con eventuale superamento dei soli indici volumetrici previsti. Nelle zone urbanistiche E ed H non è ammessa deroga alle vigenti disposizioni regionali.

4. Nelle ipotesi di cui al comma 2, ove l’intervento preveda la ricostruzione in diverso lotto urbanistico, il consiglio comunale, con la stessa deliberazione di cui al comma 2, individua l’area di trasferimento delle volumetrie e determina i parametri urbanistico-edilizi dell’intervento, nel rispetto delle vigenti disposizioni. Ove necessario, è consentita la variante allo strumento urbanistico generale, ferma l’impossibilità di modificare la destinazione della zona urbanistica E, non contigua al centro urbano, e della zona urbanistica H, nelle quali non è ammessa la localizzazione degli interventi di ricostruzione.

5. Nel caso di edifici che insistono su lotti urbanistici non superiori a 500 metri quadri o che hanno un volume non superiore a 2.000 metri cubi, in alternativa a quanto previsto al comma 2, su istanza del privato interessato è consentita la demolizione con successiva ricostruzione nel medesimo lotto urbanistico con la concessione di un bonus volumetrico pari al 15 per cento dell’edificio demolito e il superamento dei parametri volumetrici e dell’altezza previsti dalle vigenti disposizioni comunali e regionali. Nelle zone urbanistiche E ed H non è ammessa deroga alle vigenti disposizioni regionali.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli edifici legittimamente realizzati entro la data di entrata in vigore della presente legge, nonché nei casi di edifici successivamente legittimati a seguito di positiva conclusione del procedimento di condono o di accertamento di conformità e, ove necessario, dell’accertamento di compatibilità paesaggistica.

7. Ai fini della determinazione del volume urbanistico cui parametrare il credito volumetrico si applicano le disposizioni previste dal decreto assessoriale n. 2266/U del 1983. Nel caso di demolizione di edifici con altezze funzionali a originari cicli produttivi e ricostruzione con mutamento di destinazione d’uso, la determinazione del volume è effettuata ragguagliando l’altezza al valore di 3 metri per ogni livello fuori terra esistente.

8. Nelle ipotesi di demolizione con ricostruzione nel medesimo lotto l’intervento prevede la sistemazione degli eventuali ulteriori manufatti presenti, secondo le indicazioni impartite dall’amministrazione comunale.

9. Nelle ipotesi di demolizione con ricostruzione in diverso lotto, il soggetto interessato garantisce, a propria cura e spese, la sistemazione dell’area originaria, secondo le indicazioni impartite dall’amministrazione comunale.

10. L’edificio da costruire:
a) è ad energia quasi zero (nzeb) come definito dal decreto legislativo n. 192 del 2005, e successive modifiche ed integrazioni;
b) è dotato di idonei sistemi per il riutilizzo delle acque piovane e delle acque reflue;
c) è dotato di un idoneo impianto di elevazione per il trasporto verticale delle persone, qualora pluri-immobiliare con almeno due livelli fuori terra;
d) è realizzato con materiali ecologici per la bioedilizia o prodotti per la bioedilizia oggetto di certificazione da parte di istituti accreditati per almeno il 50 per cento del computo metrico.

11. Qualora le aree in cui avviene la ricostruzione dei volumi siano già classificate dallo strumento urbanistico comunale come trasformabili e dotate di propria capacità edificatoria, il credito volumetrico può sommarsi alle ordinarie capacità edificatorie residue del lotto fino al raggiungimento dei limiti massimi stabiliti dalla normativa regionale.

12. La proposta del privato interessato è costituita da elaborati tecnico-grafici di livello pari allo studio di fattibilità di un’opera pubblica, evidenzia le soluzioni planivolumetriche e architettoniche adottate per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1, e deve ottenere, prima della delibera del consiglio comunale di assegnazione del credito, la positiva valutazione tecnico-economica dell’ufficio comunale competente in materia di urbanistica ed edilizia privata.

13. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli edifici:
a) che successivamente all’entrata in vigore della presente legge sono stati oggetto di opere che ne abbiamo mutato i caratteri strutturali, architettonici e tipologici in forza di interventi radicali di nuova costruzione, ovvero di ristrutturazione edilizia, ai sensi delle lettere d) ed e) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A)), e successive modifiche ed integrazioni;
b) che hanno già usufruito dell’articolo 5 della legge regionale n. 4 del 2009, e successive modifiche ed integrazioni;
c) per i quali il consiglio comunale, con apposita deliberazione, ha previsto la limitazione o l’esclusione, in ragione di particolari qualità storiche, architettoniche o urbanistiche da salvaguardare;
d) che ricadono nella fascia dei 300 metri dalla linea di battigia marina, con esclusione di quelli ubicati nelle zone omogenee A, B, C e D, nonché nelle zone G contermini all’abitato;
e) che ricadono nelle aree di cui all’articolo 38, comma 1.

14. Ove la demolizione riguardi edifici inclusi nel centro di antica e prima formazione, l’intervento è realizzabile se localizzato nella zona urbanistica A, unicamente previa approvazione di un piano particolareggiato adeguato al Piano paesaggistico regionale ed esteso all’intera zona urbanistica. Se l’intervento è localizzato in zone urbanistiche omogenee diverse dalla zona A, l’intervento è realizzabile unicamente nel caso in cui, con il piano particolareggiato del centro di antica e prima formazione, con la stessa deliberazione di cui al comma 2, il consiglio comunale riconosca che l’edificio è in contrasto con i caratteri architettonici e tipologici del contesto, esplicitando i criteri seguiti nell’analisi. Tale deliberazione è soggetta ad approvazione ai sensi dell’articolo 9 della legge regionale n. 28 del 1998, e successive modifiche ed integrazioni. Analogamente si procede ove la localizzazione dell’intervento di ricostruzione ricada nel centro di antica e prima formazione.

15. È consentita la demolizione degli edifici esistenti nella fascia dei 300 metri dalla linea di battigia marina e ricadenti nelle zone urbanistiche E, F ed H, nonché nelle zone urbanistiche G non contermini all’abitato. La ricostruzione dell’intera volumetria è assentibile unicamente ove il nuovo fabbricato determini un minore impatto paesaggistico secondo le indicazioni impartite dall’Amministrazione regionale con apposite linee guida da adottarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 40 – Misure di promozione dei programmi integrati per il riordino urbano

1. La Regione promuove il ricorso a programmi integrati per il riordino urbano, di cui alla legge regionale 29 aprile 1994, n. 16 (Programmi integrati di riqualificazione urbanistica, edilizia e ambientale, in attuazione dell’articolo 16 della legge 17 febbraio 1992, n. 179), al fine di conseguire la riqualificazione degli ambiti urbani e delle periferie caratterizzati dalla presenza di pluralità di funzioni e di tessuti edilizi disorganici, incompiuti, parzialmente utilizzati o degradati, favorendo il miglioramento della qualità dell’abitare, anche attraverso l’incremento della dotazione degli standard.

2. Il programma integrato, di iniziativa pubblica o privata, prevede interventi di riqualificazione, di sostituzione edilizia, di modifica di destinazione d’uso di aree e di immobili con un incremento volumetrico massimo del 40 per cento della volumetria demolita, con conseguente adeguamento della dotazione di standard urbanistici. Ove la sostituzione edilizia con mutamento di destinazione riguardi edifici con altezze funzionali a originari cicli produttivi, la determinazione del volume è effettuata ragguagliando l’altezza al valore di 3 metri per ogni livello fuori terra esistente.

3. La volumetria complessivamente prevista dal programma integrato è ulteriormente incrementata, fino ad un massimo del 30 per cento della volumetria già prevista dal programma, al ricorrere di una o più delle seguenti condizioni e secondo la graduazione e il peso attribuito dal consiglio comunale con la deliberazione di cui al comma 7:
a) riduzione della superficie impermeabilizzata rispetto allo stato di fatto;
b) dotazione aggiuntiva, rispetto alle quantità minime previste dalle vigenti disposizioni, di standard urbanistici e di opere di urbanizzazione, quali verde pubblico, parcheggi entro e/o fuori terra;
c) destinazione di parte dei volumi per l’edilizia residenziale sociale;
d) valorizzazione dei beni paesaggistici e identitari o degli elementi di valore storico-culturale presenti all’interno dell’area di intervento o nelle sue immediate adiacenze;
e) eliminazione dei detrattori ambientali e paesaggistici presenti nell’area di intervento o nelle sue immediate adiacenze.

4. Il programma integrato nel suo complesso è realizzato nel rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di sostenibilità energetico-ambientale e di bioedilizia e, in particolare, dal decreto legislativo n. 192 del 2005, e successive modifiche ed integrazioni, e in modo che la prestazione energetica complessiva risulti inferiore del 10 per cento rispetto al valore prestazionale misurato e certificato anteriormente all’intervento.

5. I nuovi edifici previsti dal programma integrato sono:
a) ad energia quasi zero (nzeb) come definito dal decreto legislativo n. 192 del 2005, e successive modifiche ed integrazioni;
b) dotati di idonei sistemi per il riutilizzo delle acque piovane e delle acque reflue;
c) dotati di un idoneo impianto di elevazione per il trasporto verticale delle persone, qualora pluri-immobiliare con almeno due livelli fuori terra;
d) realizzati con materiali ecologici per la bioedilizia o prodotti per la bioedilizia oggetto di certificazione da parte di istituti accreditati per almeno il 50 per cento del computo metrico.

6. Gli spazi pubblici e collettivi previsti dal programma integrato sono:
a) improntati a soluzioni di sostenibilità ambientale e gestionale;
b) idonei all’accesso e all’utilizzo da parte di soggetti anziani e diversamente abili;
c) improntati al rispetto delle direttive e dei criteri ambientali in materia di green public procurement;
d) realizzati con materiali ecologici per la bioedilizia o prodotti per la bioedilizia oggetto di certificazione da parte di istituti accreditati per almeno il 50 per cento del computo metrico.

7. I comuni, con deliberazione del consiglio comunale, individuano, con riferimento alle destinazioni dello strumento urbanistico vigente ed in conformità con il Piano paesaggistico regionale, gli ambiti territoriali nei quali realizzare gli interventi previsti, localizzandoli prioritariamente nelle zone urbanistiche omogenee C contigue all’ambito urbano e, quindi, nelle zone D e G contigue all’ambito urbano e non completate o dismesse. Sono esclusi dall’ambito di intervento i centri di antica e prima formazione e le zone urbanistiche omogenee E e H.

8. I programmi integrati hanno valenza di piani attuativi e, qualora necessario, la relativa adozione è deliberata contestualmente alla variante allo strumento urbanistico generale.

9. La Regione ed il sistema degli enti locali promuovono, nelle zone urbanistiche A e B, il ricorso a programmi integrati per il riordino urbano finalizzati al recupero e valorizzazione di immobili non utilizzati o sottoutilizzati, devoluti a prezzo simbolico dai proprietari al soggetto attuatore individuato dal programma. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana specifiche direttive attuative relative ai programmi integrati di cui al presente comma.

10. Ai fini del perseguimento delle finalità di cui al presente articolo la Giunta regionale, su proposta dell’Assessore degli enti locali, finanze e urbanistica, destina parte delle somme stanziate nel capitolo SC04.2774 (UPB S04.10.006) e nel capitolo SC04.2630 (UPB S04.10.001), alla formazione e attuazione, in via sperimentale, di programmi integrati per il riordino urbano di cui al presente articolo.

Titolo III
Disposizioni transitorie, abrogazioni e disposizioni finali

Capo I
Disposizioni transitorie della legge regionale n. 4 del 2009

Art. 41 – Disposizioni transitorie della legge regionale n. 4 del 2009

1. Le disposizioni di cui al capo I della legge regionale n. 4 del 2009, e successive modifiche ed integrazioni, continuano ad applicarsi per l’espletamento e fino alla conclusione solamente per i procedimenti instaurati dalla presentazione, entro il termine del 29 novembre 2014, della denuncia di inizio di attività o dell’istanza volta all’ottenimento della concessione edilizia, ancorché le disposizioni medesime siano divenute inefficaci o siano state modificate al tempo della loro applicazione.

2. Ai fini dell’esecuzione degli interventi di cui all’articolo 2, comma 5, articolo 3, comma 3, articolo 4, comma 1, della legge regionale n. 4 del 2009, e successive modifiche ed integrazioni, non è più richiesto il parere della Commissione regionale per il paesaggio e la qualità architettonica ed è sufficiente la sola autorizzazione paesaggistica.

3. È consentita l’attuazione degli interventi previsti dalle disposizioni di cui all’articolo 13, comma 1, lettera e), della legge regionale n. 4 del 2009, e successive modifiche ed integrazioni, per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia stata positivamente conclusa la verifica di cui all’articolo 13, comma 2, della legge regionale n 4 del 2009, con l’intervenuta sottoscrizione del verbale del tavolo tecnico.

4. Nei comuni dotati di piano urbanistico comunale ai sensi della legge regionale n. 45 del 1989, e successive modifiche ed integrazioni, è consentita l’attuazione degli interventi localizzati nelle zone urbanistiche omogenee C, D e G, tutte contigue al centro urbano, e previsti nei piani attuativi adottati alla data di entrata in vigore della presente legge.

Capo II
Disposizioni transitorie in materia di impianti eolici

Art. 42 – Disposizioni transitorie in materia di impianti eolici

1. Nelle more della revisione del Piano paesaggistico regionale, conformemente ai principi espressi dalla Corte costituzionale, secondo cui nella localizzazione degli impianti da fonti rinnovabili non è consentito adottare misure volte a precluderne in maniera generalizzata la realizzazione, non trova applicazione l’articolo 112, secondo comma, delle Norme tecniche di attuazione del Piano paesaggistico regionale, primo ambito omogeneo.

2. La Giunta regionale approva, entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge, una deliberazione contenente l’individuazione delle aree e dei siti non idonei all’installazione degli impianti eolici e le linee guida per il loro corretto inserimento nel paesaggio.

Capo III
Posizionamento delle strutture al servizio della balneazione

Art. 43 – Posizionamento delle strutture al servizio della balneazione

1. Le disposizioni di cui all’articolo 18 regolanti il posizionamento delle strutture a servizio della balneazione in assenza di PUL entrano in vigore dal 31 dicembre 2016.

2. In via transitoria il permesso di costruire per la realizzazione delle strutture di cui al comma 1 non può avere durata superiore a quella della stagione balneare.

Capo IV
Abrogazioni e disposizioni finali

Art. 44 – Abrogazioni

1. Gli articoli 12, 13 e 14 bis della legge regionale n. 23 del 1985 sono abrogati.

2. Gli articoli 4 e 5 della legge regionale 1° luglio 1991, n. 20 (Norme integrative per l’attuazione della legge regionale n. 45 del 1989, concernente: “Norme per l’uso e la tutela del territorio regionale”), e successive modifiche ed integrazioni, sono abrogati.

3. I commi 1, 1 bis e 2 dell’articolo 10, e gli articoli 12, 13, 13 bis, 15 e 15 bis della legge regionale n. 4 del 2009, e successive modifiche ed integrazioni, sono abrogati.

4. L’articolo 17 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 (legge finanziaria 2007), e successive modifiche ed integrazioni, è abrogato.

5. La legge regionale 21 settembre 2011, n. 19 (Provvidenze per lo sviluppo del turismo golfistico), e successive modifiche ed integrazioni, è abrogata.

6. Le disposizioni che prevedono il rilascio del parere regionale previsto dall’articolo 4 del decreto assessoriale n. 2266/U del 1983, per la realizzazione di edifici in agro “con indici superiori a quelli sopraindicati, o comunque con volumi superiori a 3.000 mc, o con numero di addetti superiore a 20 unità, o con numero di capi bovini superiore alle 100 unità (o numero equivalente di capi di altra specie)” sono abrogate.

Art. 45 – Disposizioni finali, di entrata in vigore e di redazione di un testo coordinato

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).

2. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge il Presidente della Regione provvede ai soli fini conoscitivi, su proposta dell’Assessore regionale degli enti locali, finanze e urbanistica, alla pubblicazione nel BURAS di un testo coordinato delle leggi regionali modificate.

Disegno di Legge DDL 130/2014

Disegno di legge concernente “Norme per il migliora mento del patrimonio edilizio e per la semplificazione e il riordino di disposizioni in materia urbanistica ed edilizia”.

Allegato alla Delib.G.R. n. 39/2 del 10.10.2014

Capo I – Disposizioni generali

Art. 1 – Finalità

1. La Regione autonoma della Sardegna promuove la riqualificazione e il miglioramento della qualità architettonica, della qualità abitativa e dell’efficienza energetica del patrimonio edilizio esistente, la limitazione del consumo del suolo, la riqualificazione dei contesti paesaggistici e ambientali compromessi.

2. La presente legge contiene, altresì, disposizioni di semplificazione delle procedure in materia edilizia, urbanistica e paesaggistica e di riordino normativo.

 

Capo II Norme per il miglioramento del patrimonio esistente

Art. 2 Interventi di incremento volumetrico del patrimonio edilizio esistente

1. È consentito, nel rispetto delle condizioni previste dal presente capo, l’incremento volumetrico degli edifici esistenti nelle zone urbanistiche omogenee A, B, nonché nelle zone C, D, e G già oggetto, ove prevista, di pianificazione attuativa approvata e, se di iniziativa privata, convenzionata.

2. Nella zona urbanistica A, l’incremento volumetrico di cui al comma 1 può essere realizzato esclusivamente per garantire la massima fruibilità degli spazi destinati ad abitazione principale dei disabili, nella misura massima per ciascuna unità immobiliare di 120 metri cubi.

3. Nelle zone urbanistiche B e C l’incremento volumetrico di cui al comma 1 può essere realizzato, per ciascuna unità immobiliare, nella misura massima:
a) del 20 per cento del volume urbanistico esistente, fino a un massimo di 90 metri cubi;
b) del 30 per cento del volume urbanistico esistente, fino a un massimo di 120 metri cubi, nel caso in cui l’intervento sia esteso all’intera unità immobiliare oggetto di intervento e si dimostri che l’unità immobiliare rientra nei parametri di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia) e successive modifiche e integrazioni;
c) qualora si tratti di prima abitazione del proprietario e purché la superficie dell’immobile, prima della realizzazione dell’intervento, non superi quella indicata dall’articolo 16, comma 3, della legge 5 agosto 1978, n. 457 (Norme per l’edilizia residenziale), la misura massima, per le ipotesi di cui alle lettere a) e b), è rispettivamente del 25 per cento e del 35 per cento, fermi i limiti volumetrici di 90 e 120 metri cubi;
d) di 120 metri cubi, esclusivamente per garantire la massima fruibilità degli spazi destinati ad abitazione principale dei disabili. Tale incremento non è cumulabile con gli incrementi previsti dalle precedenti lettere a), b) e c).

4. Nella zona urbanistica A, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel piano particolareggiato adeguato al Piano paesaggistico regionale, e nelle zone urbanistiche B e C è, inoltre, consentito il recupero volumetrico a solo scopo abitativo dei sottotetti esistenti, ossia dei volumi compresi tra l’estradosso della chiusura orizzontale superiore, anche non calpestabile, dell’ultimo livello e l’intradosso delle falde della copertura a tetto, localizzati all’interno della sagoma dell’edificio regolarmente approvata con titolo abilitativo, ove prescritto. Gli interventi sono ammessi unicamente per i sottotetti che presentino un altezza di gronda non inferiore a metri 1,20 e una pendenza minima del 10 per cento. A tal fine sono ammesse modificazioni delle altezze di colmo e di gronda e delle linee di pendenza delle falde, per assicurare il raggiungimento di una altezza media ponderale di 2,70 metri per gli spazi a uso abitativo, ridotta a 2,40 metri per spazi accessori e servizi; per i comuni posti a quote superiori a 600 metri di altitudine sul livello del mare le altezze precedenti sono pari, rispettivamente, a 2,55 metri e a 2,25 metri.

5. Nella zona urbanistica D con destinazione industriale o artigianale l’incremento volumetrico di cui al comma 1 può essere realizzato esclusivamente se strettamente connesso alle predette attività, con esclusione di qualunque destinazione abitativa, residenziale o commerciale, nella misura massima, per ciascuna unità immobiliare, del 25 per cento del volume urbanistico esistente.

6. Nella zona urbanistica D, con destinazione commerciale, e nella zona urbanistica G l’incremento volumetrico di cui al comma 1 può essere realizzato, con esclusione di qualunque destinazione abitativa e residenziale, nella misura massima, per ciascuna unità immobiliare, del 20 per cento del volume urbanistico esistente, fino a un massimo di 400 metri cubi.

7. Ai fini della determinazione del volume urbanistico cui parametrare l’incremento volumetrico si applicano le disposizioni previste dal decreto assessoriale del 20 dicembre 1983 n. 2266/U (Disciplina dei limiti e dei rapporti relativi alla formazione di nuovi strumenti urbanistici ed alla revisione di quelli esistenti nei Comuni della Sardegna) o dagli strumenti urbanistici comunali, qualora più restrittive. I volumi oggetto di condono edilizio non sono computati ai fini della determinazione del volume urbanistico cui parametrare l’incremento volumetrico; sono, invece, computati ai fini della quantificazione dell’incremento assentibile fino al concorrere della percentuale massima di incremento.

8. L’incremento volumetrico deve inserirsi in modo organico e coerente con i caratteri formali e architettonici dell’edificio esistente, perseguire la riqualificazione dell’edificio in funzione della tipologia edilizia e del contesto, garantire una compiuta soluzione architettonica della facciata, anche mediante l’arretramento dai fili delle facciate prospicienti spazi pubblici.

9. L’incremento volumetrico:
a) è consentito mediante il superamento degli indici volumetrici previsti dalle vigenti disposizioni comunali e regionali;
b) può comportare il superamento dei limiti di altezza dei fabbricati e di superficie coperta previsti nelle vigenti disposizioni urbanistico/edilizie comunali e regionali;
c) può comportare il superamento dei limiti di distanza da fabbricati, da pareti finestrate e dai confini previsti nelle vigenti disposizioni urbanistico/edilizie comunali e regionali, fino ai limiti previsti dal Codice civile, limitatamente ai casi in cui l’incremento volumetrico sia utilizzato per la chiusura di balconi, terrazze a livello e vuoti esistenti e per il completamento in altezza dell’ingombro planimetrico dell’edificio al fine di conservare l’allineamento con i corpi di fabbrica esistenti sottostanti, legittimamente realizzati;
d) non può comportare la realizzazione di corpi di fabbrica separati dall’edificio principale;
e) nei casi disciplinati dal presente articolo, comma 3 lettere a), b), c) e comma 4, non può essere utilizzato per generare nuove unità immobiliari e non può essere alienato separatamente dall’unità immobiliare che lo ha generato. Il vincolo di non alienazione ha durata decennale e deve essere trascritto nei registri immobiliari. Il divieto non opera se la più piccola delle unità immobiliari che deriva dal frazionamento ha una superficie netta superiore a 70 metri quadri;
f) nei casi disciplinati dal presente articolo, comma 2 e comma 3, lettera d), sulle nuove volumetrie è istituito un vincolo quinquennale di non variazione della destinazione d’uso, di non alienazione e non locazione a soggetti non disabili, da trascriversi presso la conservatoria dei registri immobiliari;
g) è subordinato al reperimento degli spazi per parcheggi previsti dall’articolo 41 sexies della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica) e successive modifiche e integrazioni. Nell’ipotesi in cui la superficie da adibire a parcheggio generata dall’incremento sia inferiore a 20 metri quadri o qualora sia dimostrata l’impossibilità dovuta alla mancanza di spazi idonei da destinare al soddisfacimento di tale obbligo, l’intervento è consentito previo pagamento di una somma equivalente alla monetizzazione delle aree per parcheggi, da determinarsi con deliberazione del Consiglio comunale. I relativi introiti costituiscono entrate vincolate per la realizzazione di nuove aree da destinare a parcheggio pubblico, da individuarsi con deliberazione del Consiglio comunale;
h) per le ipotesi di cui al comma 4, i valori massimi raggiungibili di altezza interna sono fissati rispettivamente in 3,60 metri per l’altezza al colmo e in 1,80 metri per l’altezza alla gronda.

 

Art. 3 – Interventi di incremento volumetrico delle strutture destinate all’esercizio di attività turistico-ricettive

1. Ai fini della riqualificazione e dell’accrescimento delle potenzialità delle strutture destinate all’esercizio di attività turistico-ricettive ricadenti nelle zone urbanistiche omogenee B, C, F e G, anche qualora localizzate nei 300 metri dalla linea di battigia marina, completate alla data del 31 dicembre 2013, possono essere autorizzati interventi di ristrutturazione e rinnovamento comportanti incrementi volumetrici, anche mediante la realizzazione di corpi di fabbrica separati, senza aumento del numero di posti letto.

2. Gli incrementi volumetrici:
a) sono ammessi nella percentuale massima del 25 per cento dei volumi legittimamente esistenti;
b) sono consentiti mediante il superamento degli indici volumetrici previsti dalle vigenti disposizioni comunali e regionali;
c) non sono computati nel dimensionamento di cui all’articolo 6 della legge regionale 25 novembre 2004, n. 8 (Norme urgenti di provvisoria salvaguardia per la pianificazione paesaggistica e la tutela del territorio regionale) e successive modifiche e integrazioni;
d) devono svilupparsi oltre la fascia delimitata dalla linea di battigia marina e dalla linea, a essa parallela, passante per lo spigolo del corpo di fabbrica appartenente alla struttura turistico-ricettiva oggetto di intervento più vicino alla linea di battigia marina;
e) devono, ove possibile, svilupparsi nella porzione del lotto più distante dalla linea di battigia marina e oltre i 300 metri dalla linea di battigia marina.

3. L’istanza deve essere accompagnata da un piano d’impresa, asseverato da professionista abilitato, nel quale si dia dimostrazione della funzionalità dell’incremento alla destagionalizzazione dei flussi turistici o all’accrescimento delle potenzialità turistiche e attrattive delle strutture ricettive, con riferimento alla crescita dei flussi turistici, al tasso medio di permanenza del turista o all’incremento della spesa pro-capite in attività di fruizione delle attrattività del territorio.

4. Possono usufruire degli incrementi volumetrici previsti nel comma 1 anche le strutture turistico-ricettive che abbiano già usufruito degli incrementi previsti dall’articolo 10 bis della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45 (Norme per l’uso e la tutela del territorio regionale) e successive modifiche e integrazioni, fino al concorrere del 25 per cento del volume originario non oggetto di ampliamento in deroga.

5. Gli incrementi volumetrici previsti nel comma 1 non sono cumulabili con gli ulteriori incrementi di cui al presente capo.

 

Art. 4 – Interventi per il riuso dei sottotetti

1. Al fine di contenere l’ulteriore consumo del suolo, è consentito, nelle zone urbanistiche omogenee A, B e C, il riuso a solo scopo abitativo dei sottotetti esistenti, ossia dei volumi compresi tra l’estradosso della chiusura orizzontale superiore, anche non calpestabile, dell’ultimo livello e l’intradosso delle falde della copertura a tetto, localizzati all’interno della sagoma dell’edificio’ regolarmente approvata con titolo abilitativo, ove prescritto.

2. Il riuso dei sottotetti è consentito purché siano rispettate tutte le prescrizioni igienico-sanitarie riguardanti le condizioni di agibilità previste dai regolamenti vigenti, e, relativamente alle altezze, sia assicurata per ogni singolo vano di ogni unità immobiliare un’altezza media ponderale uguale o maggiore a 2,40 metri per gli spazi a uso abitativo, ridotta a 2,20 metri per spazi accessori e servizi; per i comuni posti a quote superiori a 600 metri di altitudine sul livello del mare è consentita rispettivamente la riduzione a 2,20 metri per spazi a uso abitazione e a 2,00 metri per accessori e servizi. È consentita l’apertura di finestre, lucernari, abbaini e terrazzi per assicurare l’osservanza dei requisiti di aeroilluminazione.

3. Il volume derivante dal riuso dei sottotetti è considerato a tutti gli effetti volume urbanistico ed è ammesso anche mediante il superamento degli indici volumetrici previsti dalle vigenti disposizioni comunali e regionali.

 

Art. 5 – Condizioni di ammissibilità degli interventi

1. Gli interventi di cui al capo II non sono ammessi:
a) negli edifici privi di titolo abilitativo, ove prescritto;
b) negli edifici completati successivamente alla data del 31 dicembre 2013; a tale data gli edifici devono risultare completati nell’ingombro volumetrico con la realizzazione delle murature perimetrali e della copertura;
c) negli edifici esistenti ma non compatibili con la destinazione di zona urbanistica di cui al decreto assessoriale n. 2266/U del 1983;
d) negli edifici di interesse artistico, storico, archeologico o etno-antropologico vincolati ai sensi della parte II del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e successive modifiche e integrazioni;
e) negli edifici collocati in aree dichiarate, ai sensi del vigente Piano stralcio per l’assetto idrogeologico (PAI), di pericolosità idraulica elevata o molto elevata (1-1i3 – Hi4) e di pericolosità da frana elevata o molto elevata (Hg3 – Hg4), fatta eccezione per la tipologia di interventi specificamente prevista, in tali aree, dalle norme tecniche di attuazione del PAI;
f) negli edifici ricompresi nelle zone urbanistiche omogenee diverse dalla A e ricadenti nei centri di antica e prima formazione, a eccezione di quelli che siano stati riconosciuti, con deliberazione del Consiglio comunale, in contrasto con i caratteri architettonici e tipologici del contesto e purché la proposta progettuale sia orientata alla armonizzazione dell’edificio con il tessuto circostante; la deliberazione deve riguardare l’intero centro di antica e prima formazione, esplicitare i criteri seguiti nell’analisi ed essere adottata in data anteriore a qualsiasi intervento richiesto ai sensi degli articoli precedenti;
g) negli edifici e in specifici ambiti territoriali, di particolare qualità storica, architettonica o urbanistica per i quali il Consiglio comunale, con propria deliberazione, abbia limitato o escluso l’applicazione delle disposizioni di cui al capo II;
h) negli edifici che hanno già usufruito degli incrementi volumetrici previsti dalla legge regionale 23 ottobre 2009, n. 4 (Disposizioni straordinarie per il sostegno dell’economia mediante il rilancio del settore edilizio e per la promozione di interventi e programmi di valenza strategica per lo sviluppo) e successive modifiche e integrazioni o nei volumi realizzati usufruendo delle disposizioni contenute nell’a citata legge; è tuttavia consentito l’utilizzo delle premialità volumetriche fino al raggiungimento delle percentuali massime e soglie previste al capo II.

 

Art. 6 – Procedure

1. Gli interventi previsti negli articoli 2 e 4 sono realizzati mediante segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), a eccezione di quelli di cui all’articolo 2, comma 4, e all’articolo 3, per i quali deve essere ottenuto il permesso di costruire.

2. L’avvio dei lavori è condizionato all’ottenimento della autorizzazione paesaggistica o, qualora quest’ultima non sia prescritta, del parere positivo in merito al rispetto delle condizioni di cui all’articolo 2, comma 8. Il parere, obbligatorio e vincolante, di cui al presente comma è espresso da uffici in possesso di adeguate competenze in materia architettonica, dell’amministrazione comunale, o di forme associative e di cooperazione di enti locali, nel termine di quarantacinque giorni dalla presentazione dell’istanza, decorsi i quali il parere si intende acquisito.

3. L’autorizzazione paesaggistica è rilasciata dall’ente delegato ai sensi della legge regionale 12 agosto 1998, n. 28 (Norme per l’esercizio delle competenze in materia di tutela paesistica trasferite alla Regione Autonoma della Sardegna con l’articolo 6 del D.P.R. 22 maggio 1975, n. 480, e delegate con l’articolo 57 del D.P.R. 19 giugno 1979, n. 348) e successive modifiche e integrazioni.

4. La SCIA o l’istanza volta all’ottenimento del permesso di costruire possono essere presentate anche contestualmente alle eventuali istanze di accertamento di conformità e/o di compatibilità paesaggistica dell’unità immobiliare oggetto dell’intervento.

5. Nei casi disciplinati, dall’articolo 2, comma 3, lettera b), la presenza dei requisiti necessari al rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo n. 192 del 2005, e successive modifiche e integrazioni è dichiarata nella documentazione allegata alla SCIA o alla istanza volta all’ottenimento del permesso di costruire e successivamente attestata dal direttore dei lavori che, in allegato alla comunicazione di fine lavori, produce tutte le certificazioni di conformità e di regolare esecuzione delle opere con idonea documentazione tecnica e fotografica, nonché la certificazione energetica.

6. Nei casi disciplinati, dall’articolo 2, comma 2 e comma 3, lettera d), la SCIA deve essere corredata di;
a) certificazione medica rilasciata dalla competente azienda sanitaria, attestante la situazione di handicap grave non emendabile ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992 n. 104 (Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) e successive modifiche e integrazioni, della persona ivi residente;
b) progetto del nuovo volume che evidenzi le soluzioni tecniche adottate per il conseguimento delle speciali finalità dell’intervento nel rispetto della normativa vigente.

7. Nei casi disciplinati dall’articolo 3, il permesso di costruire deve essere, inoltre, preceduto da una positiva valutazione della compatibilità urbanistica e paesaggistica degli interventi proposti con il contesto circostante, effettuata di concerto tra proponente, amministrazione comunale e amministrazione regionale.

 

Art. 7 – Disposizioni comuni

1. Gli incrementi volumetrici previsti dall’articolo 2 possono essere oggetto, successivamente alla loro realizzazione, di cambio di destinazione d’uso in conformità a quanto già previsto dagli strumenti urbanistici comunali.

2. La distanza dalla linea di battigia marina si misura dal punto più esterno del perimetro dell’edificio al punto della linea di battigia marina più prossimo all’edificio. La linea di battigia marina è quella rappresentata nella specifica cartografia pubblicata nel sito web istituzionale della Regione.

3. Nelle isole minori i limiti previsti di 300 metri e 2.000 metri di distanza dalla linea di battigia marina sono ridotti rispettivamente a 150 metri e a 1.000 metri.

4. L’altezza media ponderale è calcolata dividendo il volume della parte di sottotetto la cui altezza superi 1,50 metri per la superficie relativa; gli eventuali spazi di altezza inferiore a 1.50 metri devono essere chiusi mediante opere murarie o arredi fissi e può esserne consentito l’uso come spazio di servizio destinato a guardaroba e ripostiglio; in corrispondenza delle fonti di luce la chiusura di tali spazi non è prescrittiva.

5. Gli interventi sono soggetti agli oneri concessori come determinati in via ordinaria dall’amministrazione comunale. Gli oneri concessori sono ridotti del 40 per cento se relativi a prima abitazione. Una percentuale del 30 per cento degli oneri concessori dovuti sono vincolati alla realizzazione di significative opere di compensazione ecologico-paesaggistica da effettuarsi a cura e spese dell’amministrazione comunale. Entro il termine di sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge le amministrazioni comunali con apposita deliberazione di Consiglio comunale possono prevedere una riduzione ovvero una maggiorazione degli oneri concessori previsti nel presente articolo.

6. Il termine ordinario per l’ultimazione dei lavori può essere prorogato di ulteriori due anni a seguito di comunicazione dell’interessato e previo versamento della sanzione pecuniaria pari al 50 per cento degli oneri concessori complessivi dovuti.

7. Decorsi i termini per il completamento dei lavori le opere realizzate sono demolite a cura dell’amministrazione comunale e in danno all’interessato.

8. Le amministrazioni comunali, ai fini del monitoraggio degli interventi di cui al presente capo e delle conseguenti trasformazioni urbanistiche ed edilizie del territorio, sono tenute obbligatoriamente a pubblicare in apposita sezione del proprio sito web istituzionale le relative informazioni, consistenti, per ciascun tipo di intervento, nel volume originario, di incremento autorizzato, la localizzazione e se si tratta di prima casa di abitazione. Nel sito web istituzionale devono, inoltre, essere pubblicate le modalità di utilizzo delle risorse di cui al comma 5, terzo periodo. La mancata o incompleta pubblicazione delle informazioni comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) e successive modifiche e integrazioni.

 

Capo III – Disposizioni urbanistiche per il trasferimento e il rinnovamento del patrimonio edilizio

Art. 8 – Interventi di trasferimento volumetrico per la riqualificazione ambientale e paesaggistica

1. La Regione promuove il trasferimento del patrimonio edilizio esistente mediante interventi di demolizione e ricostruzione, con differente localizzazione, degli edifici ricadenti in aree di particolare valore paesaggistico, in aree dichiarate a elevata o molto elevata pericolosità idraulica o idrogeologica, in prossimità di emergenze ambientali, architettoniche, archeologiche o storico-artistiche, all’interno di aree di rispetto inedificabili al fine di conseguire la riqualificazione del contesto e la messa in sicurezza del territorio.

2. Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1, è consentita la concessione di un credito volumetrico massimo pari al volume dell’edificio demolito maggiorato del 40 per cento.

3. L’amministrazione comunale in sede di redazione dello strumento urbanistico generale o di una sua variante, anche su proposta del privato interessato, individua gli edifici che si trovano nelle condizioni previste dal comma 1, determina il credito volumetrico di cui al comma 2 e individua, nel rispetto dei parametri urbanistici ed edilizi previsti dalle disposizioni regionali, una idonea localizzazione per il trasferimento dei volumi al di fuori delle aree di cui al comma 1 e, comunque oltre la fascia dei 300 metri dalla linea di battigia marina, ridotta a 150 metri per le isole minori.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli edifici legittimamente realizzati entro la data di entrata in vigore della presente legge, nonché nei casi di edifici successivamente legittimati a seguito di positiva conclusione del procedimento di condono o di accertamento di conformità e, ove necessario, dell’accertamento di compatibilità paesaggistica.

5. Ai fini della determinazione del volume urbanistico cui parametrare il credito volumetrico si applicano le disposizioni previste dal decreto assessoriale n. 2266/U del 1983 o dagli strumenti urbanistici comunali qualora più restrittivi. Nel caso di demolizione di edifici con altezze funzionali a originari cicli produttivi e ricostruzione con mutamento di destinazione d’uso, la determinazione del volume è effettuata ragguagliando l’altezza al valore di 3,00 metri per ogni livello fuori terra esistente.

6. L’intervento deve necessariamente prevedere l’integrale demolizione degli edifici esistenti nell’area originaria, la sistemazione dell’area a cura e spese del privato, la cessione dell’area originaria all’amministrazione comunale per destinarla a finalità pubbliche.

7. Il nuovo edificio deve essere realizzato nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) essere dotato di impianto ascensore, nel caso di costruzione di un nuovo edificio plurimmobiliare con almeno 2 livelli fuori terra;
b) prevedere una riduzione pari almeno al 10 per cento di tutti gli indici prestazionali previsti in applicazione del decreto legislativo n. 192 del 2005 e successive modifiche e integrazioni;
c) prevedere sistemi per il riutilizzo completo delle acque reflue (nere e grigie).

8. Per il conseguimento delle finalità di cui al presente articolo, il Comune può motivatamente concedere la riduzione degli oneri concessori e delle imposte comunali per un periodo determinato di tempo.

 

Art. 9 – Rinnovo del patrimonio edilizio con interventi di demolizione e ricostruzione

1. La Regione promuove il rinnovamento del patrimonio edilizio esistente mediante interventi di demolizione, integrale o parziale, con ricostruzione degli edifici esistenti che necessitino di essere adeguati in relazione ai requisiti qualitativi, architettonici, energetici, tecnologici, di sicurezza strutturale e per il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche.

2. Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1, è consentita la concessione di un credito volumetrico massimo pari al volume dell’edificio demolito maggiorato del 30 per cento, da determinarsi con apposita deliberazione del Consiglio comunale.

3. Ove l’intervento preveda la ricostruzione nel medesimo lotto, con la stessa deliberazione di cui al comma 2, il Consiglio comunale stabilisce i parametri dell’intervento nel rispetto delle vigenti disposizioni, con eventuale superamento, salvo che nelle zone urbanistiche omogenee E e H, dei soli indici volumetrici previsti dalle vigenti disposizioni comunali e regionali.

4. Ove l’intervento preveda la ricostruzione in diverso lotto, il Consiglio comunale, con proprie deliberazioni, procede alla variazione degli strumenti urbanistici, individua l’area di trasferimento delle volumetrie e stabilisce i parametri dell’intervento nel rispetto delle vigenti disposizioni. L’area di trasferimento delle volumetrie non può essere individuata nella zona urbanistica H.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli edifici legittimamente realizzati entro la data di entrata in vigore della presente legge e solo in caso di diversa localizzazione dei volumi anche a quelli non conformi alla destinazione di zona urbanistica.

6. Ai fini della determinazione del volume urbanistico cui parametrare il credito volumetrico si applicano le disposizioni previste dal decreto assessoriale n. 2266/U del 1983 o dagli strumenti urbanistici comunali qualora più restrittive. Nel caso di demolizione di edifici con altezze funzionali a originari cicli produttivi e ricostruzione con mutamento di destinazione d’uso, la determinazione del volume è effettuata ragguagliando l’altezza al valore di 3,00 metri per ogni livello fuori terra esistente.

7. In caso di integrale demolizione degli edifici esistenti e diversa localizzazione dei volumi, il soggetto interessato deve garantire a propria cura e spese, la sistemazione dell’area originaria.

8. L’assegnazione del credito volumetrico determina l’obbligo di realizzare il nuovo edificio nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) essere dotato di impianto ascensore, nel caso di costruzione di un nuovo edificio plurimmobiliare con almeno 2 livelli fuori terra;
b) prevedere una riduzione pari almeno al 10 per cento di tutti gli indici prestazionali previsti in applicazione del decreto legislativo n. 192 del 2005 e successive modifiche e integrazioni;
c) prevedere sistemi per il riutilizzo completo delle acque reflue (nere e grigie).

9. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano agli edifici ricadenti nella fascia dei 300 metri dalla linea di battigia marina, con esclusione di quelli ubicati nelle zone omogenee A, B, C e D, nonché nelle zone G contermini all’abitato, e agli edifici ricadenti nelle aree di cui all’articolo 8, comma 1. Sono consentiti:
a) la demolizione degli edifici esistenti ricadenti nelle zone E, F, G non contermini all’abitato, H ricompresi nella fascia dei 300 metri dalla linea di battigia marina, a condizione che la ricostruzione comporti la realizzazione di un volume inferiore di almeno il 15 per cento rispetto a quello esistente e un minore impatto paesaggistico;
b) la demolizione, degli edifici esistenti ricadenti nelle aree di cui all’articolo 8, comma 1, a condizione che la ricostruzione sia ammessa dalle specifiche disposizioni vincolistiche, non comporti alcun incremento volumetrico e determini un minore impatto paesaggistico.

 

Capo IV – Norme di semplificazione e riordino in materia urbanistico edilizia

Art. 10 – Modifiche all’articolo 3 della legge regionale n. 23 del 1985 in materia di permessi di costruire

1. Nella legge regionale 11 ottobre 1985, n. 23 (Norme in materia di controllo dell’attività urbanistico-edilizia, di risanamento urbanistico e di sanatoria di insediamenti ed opere abusive, di snellimento ed accelerazione delle procedure espropriative) e successive modifiche e integrazioni, all’articolo 3 e seguenti la parola “concessione” e le parole “concessione edilizia” sono sostituite dalle parole “permesso di costruire”.

 

Art. 11 – Modifiche all’articolo 6 della legge regionale n. 23 del 1985 in materia di sanzioni

1. L’articolo 6 della legge regionale n. 23 del 1985 e successive modifiche e integrazioni, è sostituito dal seguente:
“Art. 6 (Sanzioni per interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali)
1. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, accertata l’esecuzione di interventi in assenza di permesso, in totale difformità dal medesimo, ovvero con variazioni essenziali, ingiunge al proprietario e al responsabile dell’abuso la sospensione dei lavori, la rimozione o la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi, indicando nel provvedimento l’area che viene acquisita di diritto, ai sensi del comma 3.
2. Entro quindici giorni dalla notifica della sospensione il dirigente o il responsabile dell’ufficio, su ordinanza del sindaco, può procedere al sequestro del cantiere. Nell’ipotesi di accertata prosecuzione dei lavori in violazione della sospensione, è disposta la demolizione immediata delle opere abusive.
3. Entro il termine di quarantacinque giorni dalla sospensione sono adottati e notificati i provvedimenti di cui ai successivi commi.
4. Se il responsabile dell’abuso non provvede alla rimozione o alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall’ingiunzione, il bene e l’area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune. L’area acquisita non può comunque essere superiore a 10 volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita.
5. L’accertamento dell’inottemperanza alla ingiunzione a demolire nel termine di cui al comma 4, da notificarsi all’interessato e trasmettere all’autorità giudiziaria competente per territorio e all’Assessorato regionale degli enti locali, finanze e urbanistica, costituisce titolo per l’immissione nel possesso e, previa redazione dello stato di consistenza, per la trascrizione nei registri immobiliari, che deve essere eseguita gratuitamente.
6. L’opera acquisita è rimossa o demolita e i luoghi sono ripristinati, nel termine di sei mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 3, con ordinanza del dirigente o del responsabile del competente ufficio comunale a spese dei responsabili dell’abuso, salvo che, entro lo stesso termine, con deliberazione consiliare non si dichiari l’esistenza di prevalenti interessi pubblici e sempre che l’opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici o ambientali.
7. Per gli interventi abusivamente eseguiti su terreni sottoposti, in base a leggi statali o regionali, a vincolo di inedificabilità, l’acquisizione gratuita, nel caso di inottemperanza all’ingiunzione di demolizione, si verifica di diritto a favore delle amministrazioni cui compete la vigilanza sull’osservanza del vincolo. Tali amministrazioni provvedono alla demolizione delle opere abusive e al ripristino dello stato dei luoghi a spese dei responsabili dell’abuso. Nella ipotesi di concorso dei vincoli, l’acquisizione si verifica a favore del patrimonio del Comune.
8. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 6 senza che il Comune abbia adempiuto, la Regione, previa diffida con assegnazione dell’ulteriore termine di trenta giorni, attiva le procedure per l’esecuzione dell’ordinanza di demolizione. I poteri sostitutivi sono esercitati nel successivo termine di trenta giorni.
9. Nel’ipotesi di esercizio del potere sostitutivo, di cui al comma 8, la Regione si rivale nei confronti del Comune, per il recupero delle somme anticipate ai fini dell’esecuzione dell’intervento.”.

 

Art. 12 – Modifiche all’articolo 7 della legge regionale n. 23 del 1985,  in materia di tolleranza edilizia

1. Dopo l’articolo 7 della legge regionale n. 23 del 1985 e successive modifiche e integrazioni, è aggiunto il seguente:
“Art. 7 bis (Tolleranze edilizie)
1. Sono considerate tolleranze edilizie, con conseguente inapplicabilità delle disposizioni in materia di parziale difformità, le violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che non eccedano per singola unità immobiliare il 2 per cento delle misure progettuali.”.

 

Art. 13 – Modifiche all’articolo 10 della legge regionale n. 23 del 1985

1. Nel comma 1 dell’articolo 10 della legge regionale n. 23 del 1985 e successive modifiche e integrazioni, le parole “dalla lett. d) del primo comma dell’articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457” sono sostituite dalle parole “lettera d) del comma 1 dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e successive modifiche e integrazioni”.

 

Art. 14 – Modifiche all’articolo 10 della legge regionale n. 23 del 1985, in materia di SCIA

1. Dopo l’articolo 10 della legge regionale n. 23 del 1985 è aggiunto il seguente:
“Art. 10 bis (Opere soggette a segnalazione certificata di inizio attività – SCIA)
1. Sono soggetti a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) i seguenti interventi:
a) opere di manutenzione straordinaria;
b) opere di eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti consistenti in rampe o ascensori esterni, ovvero in manufatti che alterino la sagoma dell’edificio;
c) muri di cinta e cancellate;
d) aree destinate ad attività sportive e ricreative senza creazione di volumetria;
e) opere costituenti pertinenza ai sensi dell’articolo 817 del Codice civile;
f) revisione o installazione di impianti tecnologici al servizio di edifici o di attrezzature esistenti e realizzazione di volumi tecnici che si rendano indispensabili, sulla base di nuove disposizioni;
g) varianti a permessi di costruire già rilasciati che non incidano sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non cambino la destinazione d’uso e la categoria edilizia e non alterino la sagoma e non violino le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire;
h) opere di demolizione;
i) opere oggettivamente precarie, tali da poter essere immediatamente rimosse alla cessazione della necessità, dirette a soddisfare obiettive esigenze di carattere non ordinario e temporalmente definite;
j) serre mobili stagionali provviste di strutture in muratura e serre fisse, funzionali allo svolgimento dell’attività agricola.
2. La SCIA deve essere accompagnata dalla documentazione prevista dai regolamenti edilizi comunali e da una specifica relazione, a firma di un progettista abilitato, che asseveri che le opere da realizzare sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e non in contrasto con quelli adottati e ai regolamenti edilizi vigenti, e attesti il rispetto delle leggi di settore con particolare riferimento, laddove applicabili, alle norme di sicurezza statica, antisismica, antincendio, igienico/sanitarie, sicurezza stradale, barriere architettoniche.
3. L’avvio dei lavori è condizionato all’ottenimento di tutti gli atti di assenso, comunque denominati, necessari per l’intervento edilizio da acquisire, ove, costituito, per il tramite dello Sportello unico per l’edilizia.
4. Nei casi di cui alle lettere a), b), e), g), h), i) e j) di cui al precedente comma 1, i lavori devono essere eseguiti sotto la supervisione del Direttore dei lavori, che entro trenta giorni dalla conclusione degli stessi deve presentare apposita dichiarazione di fine lavori, attestante il rispetto di tutte le norme e delle previsioni della relazione di asseverazione. Il mancato invio della dichiarazione di fine lavori comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa stabilita dall’amministrazione comunale da euro 250 a euro 500.”.

 

Art. 15 – Modifiche all’articolo 11 della legge regionale n. 23 del 1985 (Mutamenti di destinazione d’uso)

1. L’articolo 11 della legge regionale n. 23 del 1985 e successive modifiche e integrazioni è sostituito dal seguente:
“Art. 11 (Mutamenti di destinazione d’uso)
1. Sono individuate le seguenti categorie funzionali:
a) residenziale, ivi compresi i servizi strettamente connessi alla residenza;
b) turistico-ricettiva;
c) artigianale e industriale;
d) direzionale, commerciale e socio sanitario;
e) agricolo-zootecnica, con esclusione del residenziale.
2. La destinazione d’uso di un fabbricato o di una unità immobiliare è quella prevalente in termini di superficie utile.
3. Costituisce mutamento rilevante, ai fini urbanistici della destinazione d’uso, ogni forma di utilizzo di un immobile o di una singola unità immobiliare diversa da quella originaria, ancorché non accompagnata dall’esecuzione di opere edilizie, purché tale da comportare l’assegnazione dell’immobile o dell’unità immobiliare a una diversa categoria funzionale tra quelle indicate al comma 1.
4. Il mutamento di destinazione d’uso all’interno della stessa categoria funzionale è sempre consentito.
5. Il mutamento di destinazione d’uso da una categoria funzionale all’altra è regolamentata dallo strumento urbanistico generale comunale.
6. Il mutamento di destinazione d’uso che implichi variazioni in aumento dei limiti e dei rapporti previsti dal decreto assessoriale n. 2266/U del 1983 o dalle norme dello strumento urbanistico comunale, è consentito solo ove l’interessato, anche mediante la cessione di ulteriori aree, integri la quota prevista in rapporto alla mutata destinazione d’uso.
7. Il mutamento di destinazione d’uso con opere esterne e quello rilevante a fini urbanistici, di cui ai commi 3 e 5, è soggetto a permesso di costruire. Nelle restanti ipotesi il mutamento di destinazione d’uso è soggetto a SCIA.
8. Sono consentiti i mutamenti di destinazione d’uso di edifici non compatibili con la destinazione di zona che, per le loro particolari caratteristiche e in ragione di interessi meritevole di tutela, siano, con delibera del Consiglio comunale, motivatamente giudicati compatibili con la zona urbanistica omogenea in cui si trova l’edificio interessato. Tale mutamento della destinazione d’uso è assoggettato a permesso di costruire e subordinato alla corresponsione degli oneri di concessione dovuti in conformità alla normativa vigente, in misura tripla.”.

 

Art. 16 – Modifiche all’articolo 12 della legge regionale n. 23 del 1985 (Sanzioni per mancata SCIA)

1. Il comma 3 dell’articolo 12 della legge regionale n. 23 del 1985 e successive modifiche e integrazioni è sostituito dal seguente:
“3. La mancata SCIA comporta, oltre alla corresponsione dell’eventuale contributo dovuto, l’applicazione di una pena pecuniaria che, nei casi di SCIA onerosa, corrisponde al medesimo contributo e comunque non può essere inferiore a 500 euro. Nelle ipotesi di SCIA gratuita si applica una sanzione da euro 500 a euro 2.000. L’assenza di permesso di costruire determina l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 6.”.

 

Art. 17 – Soppressione dell’articolo 13 della legge regionale n. 23 del 1985

1. L’articolo 13 della legge regionale n. 23 del 1985 e successive modifiche e integrazioni è soppresso.

 

Art. 18 – Modifiche all’articolo 14 della legge regionale n. 23 del 1985 (Opere eseguite in assenza di SCIA)

1. L’articolo 14 della legge regionale n. 23 del 1985 e successive modifiche e integrazioni è sostituito dal seguente:
“Art. 14 (Opere eseguite in assenza di SCIA)
1. L’esecuzione di opere in assenza di SCIA o in difformità da essa comporta l’applicazione di una sanzione pecuniaria pari al doppio dell’aumento del valore venale dell’immobile conseguente alla realizzazione delle opere stesse e, comunque, in misura non inferiore a 1.000 euro.
2. In caso di esecuzione di opere in assenza di SCIA, nei casi in cui è prescritta e avrebbe potuto essere rilasciata, si applica una sanzione amministrativa pari a 500 euro, quando la SCIA è gratuita, o pari al doppio dell’importo dovuto, nei casi di SCIA onerosa. La SCIA spontaneamente effettuata quando l’intervento è in corso di esecuzione, comporta il pagamento, a titolo di sanzione, della somma di 500 euro.
3. Quando le opere sono eseguite senza SCIA su immobili comunque vincolati da leggi statali e regionali, nonché dalle altre norme urbanistiche vigenti, salva l’applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti, l’autorità competente a vigilare sull’osservanza del vincolo può ordinare la rimessione in pristino a cura e spese del responsabile e irroga una sanzione pecuniaria da euro 500 a euro 10.000 .
4. Qualora le opere siano eseguite in assenza di SCIA in dipendenza di calamità naturali o di avversità atmosferiche dichiarate di carattere eccezionale la sanzione non è dovuta.
5. Le sanzioni pecuniarie di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 si applicano sempreché le opere eseguite non contrastino con prevalenti interessi pubblici. La valutazione è di competenza dell’amministrazione comunale, su parere vincolante dell’amministrazione competente a vigilare sull’osservanza del vincolo nei casi di cui al comma 3.
6. Nel caso in cui le opere eseguite senza SCIA contrastino con prevalenti interessi pubblici, il Comune ne ordina la demolizione e rimessa in pristino a cura e spese del responsabile dell’abuso.
7. L’accertamento del valore di cui al comma 1 è effettuato secondo le disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 dell’articolo 7.”.

 

Art. 19 – Soppressione dell’articolo 14 bis della legge regionale n. 23 del 1985

1. L’articolo 14 bis della legge regionale n. 23 del 1985 e successive modifiche e integrazioni è soppresso.

 

Art. 20 – Modifiche all’articolo 15 della legge regionale n. 23 del 1985 (Interventi di edilizia libera)

1. L’articolo 15 della legge regionale n. 23 del 1985 e successive modifiche e integrazioni è sostituito dal seguente:
“Art. 15 (Interventi di edilizia libera)
1. Nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e successive modifiche e integrazioni, i seguenti interventi sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo:
a) interventi di manutenzione ordinaria;
b) interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio;
c) le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, a esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato;
d) movimenti di terra strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola-zootecnica e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari;
e) serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell’attività agricola.
2. Nel rispetto dei medesimi presupposti di cui al comma 1, previa comunicazione dell’avvio dei lavori, i seguenti interventi sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo:
a) opere oggettivamente precarie dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee tali da poter essere immediatamente rimosse alla cessazione della necessità e, comunque, entro un termine di utilizzazione non superiore a novanta giorni;
b) opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l’indice di permeabilità stabilito dallo strumento urbanistico comunale;
c) elementi di arredo di aree di pertinenza degli edifici esistenti, compreso il posizionamento di tende, semplici recinzioni e barbecue di minime dimensioni;
d) manufatti occorrenti per l’installazione dei cantieri temporanei finalizzati all’esecuzione di lavori da realizzare legittimamente;
e) vasche di approvvigionamento idrico e i pozzi.
3. L’avvio dei lavori per l’esecuzione degli interventi di cui ai commi 1 e 2 è condizionato all’ottenimento di tutti gli atti di assenso, comunque denominati, necessari per l’intervento edilizio, da acquisire, ove costituito, per il tramite dello sportello unico per l’edilizia.
4. Limitatamente agli interventi di cui al comma 2, lettera a), entro dieci giorni dallo scadere della durata del tempo di permanenza delle opere temporanee, l’interessato, anche per via telematica, informa l’amministrazione comunale dell’avvenuta rimozione delle opere.
5. Il mancato invio della comunicazione di cui al comma 2 comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa stabilita dall’amministrazione comunale da euro 50 a euro 250.
6. Il mancato invio della comunicazione di cui al comma 4 comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa stabilita dall’amministrazione comunale da euro 250 a euro 500.”.

 

Art. 21 –  Integrazioni all’articolo 15 della legge regionale n. 23 del 1985 (Sportello unico dell’edilizia)

1. Dopo l’articolo 15 della legge regionale n. 23 del 1985 è aggiunto il seguente:
“Art. 15 bis (Sportello unico per l’edilizia)
1. Le amministrazioni comunali, nell’ambito della propria autonomia organizzativa, provvedono, anche in forma associata, a costituire un ufficio denominato Sportello unico per l’edilizia, che cura tutti i rapporti fra il privato, l’amministrazione e, ove occorra, le altre amministrazioni tenute a pronunciarsi in ordine a ogni intervento edilizio, salva la competenza dello sportello unico per le attività produttive SUAP definita dalla legge regionale 5 marzo 2008, n. 3 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione – legge finanziaria 2008) e successive modifiche e integrazioni.
2. Lo sportello unico per l’edilizia costituisce l’unico punto di accesso per il privato interessato in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti l’intervento edilizio, che fornisce una risposta tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni, comunque coinvolte, acquisendo presso le amministrazioni competenti, anche mediante conferenza di servizi, gli atti di assenso, comunque denominati, delle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità.
3. Le comunicazioni al richiedente sono trasmesse esclusivamente dallo sportello unico per l’edilizia. Lo sportello provvede alla trasmissione delle comunicazioni agli altri uffici comunali e alle altre amministrazioni pubbliche, interessati al procedimento. Gli altri uffici comunali e le altre amministrazioni pubbliche non possono trasmettere al richiedente atti autorizzatori, nulla osta, pareri o atti di consenso, anche a contenuto negativo, comunque denominati e sono tenuti a trasmettere immediatamente allo sportello unico per l’edilizia le denunce, le domande, le segnalazioni, gli atti e la documentazione a esse eventualmente presentati, dandone comunicazione al richiedente.
4. Tale ufficio provvede, in particolare:
a) alla ricezione delle domande per il rilascio di permessi di costruire, della SCIA e di ogni altro atto di assenso, comunque denominato, in materia di attività edilizia, ivi compreso il certificato di agibilità, nonché dei progetti approvati dalla Soprintendenza ai sensi e per gli effetti degli articoli 23, 33 e 39 del decreto legislativo n. 42 del 2004 e successive modifiche e integrazioni;
b) alla ricezione, ove dovute, delle comunicazioni di avvio lavori nell’ipotesi di interventi di edilizia libera;
c) all’acquisizione direttamente o tramite conferenza di servizi ai sensi dell’articolo 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche e integrazioni degli atti di assenso, comunque denominati, necessari ai fini della realizzazione dell’intervento edilizio;
d) al rilascio dei permessi di costruire, dei certificati di agibilità, nonché delle certificazioni attestanti le prescrizioni normative e le determinazioni provvedimentali a carattere urbanistico, paesaggistico-ambientale, edilizio e di qualsiasi altro tipo, comunque rilevanti ai fini degli interventi di trasformazione edilizia del territorio;
e) alla tempestiva comunicazione all’interessato dell’intervenuta acquisizione degli atti di assenso, comunque denominati, necessari all’avvio dei lavori in caso di SCIA e per gli interventi di edilizia libera;
f) all’adozione del provvedimento finale a seguito della conclusione dei lavori della conferenza di servizi;
g) alla cura dei rapporti tra l’amministrazione comunale, il privato e le altre amministrazioni chiamate a pronunciarsi in ordine all’intervento edilizio oggetto dell’istanza;
h) a fornire informazioni, anche mediante predisposizione di un archivio informatico, sugli adempimenti necessari per lo svolgimento delle procedure inerenti l’esecuzione di interventi edilizi e sullo stato dei procedimenti;
i) all’adozione dei provvedimenti in tema di accesso ai documenti amministrativi in favore di chiunque vi abbia interesse ai sensi delle vigenti disposizioni.
5. I tempi dei singoli procedimenti sono, comunque, disciplinati dalle disposizioni vigenti.
6. Lo sportello unico per l’edilizia accetta le domande, le segnalazioni, le comunicazioni e i relativi elaborati tecnici o allegati presentati dal richiedente con modalità telematica e provvede alla trasmissione telematica della documentazione alle altre amministrazioni che intervengono nel procedimento, le quali adottano modalità telematiche di ricevimento e di trasmissione in conformità alle modalità tecniche individuate ai sensi dell’articolo 34 quinquies del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4 (Misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione), convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80 (Misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione). Tali modalità assicurano l’interoperabilità con le regole tecniche definite dal regolamento ai sensi dell’articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria).
7. La Regione adotta le soluzioni tecniche necessarie ai fini del soddisfacimento dei requisiti di cui al precedente comma, e si dota di una piattaforma unica telematica per l’interscambio dei documenti e per gli ulteriori adempimenti previsti dal presente articolo, alla quale i soggetti di cui al comma 1 sono tenuti ad aderire.
8. In sede di monitoraggio dello stato di attuazione dello Sportello unico per l’edilizia, la Regione segnala agli organi di controllo le amministrazioni comunali non aderenti alla piattaforma unica telematica che utilizzino risorse finanziarie proprie per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente articolo.
9. Sino alla costituzione dello Sportello unico per l’edilizia le relative funzioni sono esercitate dal competente ufficio tecnico.”.

 

Art. 22 – Integrazioni all’articolo 15 della legge regionale n. 23 del 1985 (Procedura di rilascio, efficacia e durata dei titoli abitativi)

1. Dopo l’articolo 15 della legge regionale n. 23 del 1985 e successive modifiche e integrazioni è aggiunto il seguente:
“Art. 15 bis (Procedura di rilascio, efficacia e durata dei titoli abilitativi)
1. Per quanto non disposto dalla presente legge, relativamente alle procedure, all’efficacia e alla durata dei titoli abilitativi, si applicano le disposizioni contenute nella legislazione statale e regionale vigente.
2. In caso di mancato rispetto dei termini per il rilascio del permesso di costruire, l’interessato può avanzare istanza alla Direzione generale competente in materia urbanistica per l’intervento sostitutivo. Entro quindici giorni dal ricevimento dell’istanza il dirigente regionale competente invita il Comune a pronunciarsi nei successivi quindici giorni. Scaduto infruttuosamente detto termine, il dirigente regionale competente, nei dieci giorni successivi, nomina un commissario ad acta che si pronuncia sulla domanda di permesso di costruire, entro trenta giorni dalla data del ricevimento dell’incarico.
3. Ai titoli abilitativi si applica quanto previsto dall’articolo 30, comma 3, del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia), convertito in legge 9 agosto 2013, n. 98 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia) e successive modifiche e integrazioni.”.

 

Art. 23 – Integrazioni all’articolo 15 della legge regionale n. 23 del 1985 (Parcheggi privati)

1. Dopo l’articolo 15 della legge regionale n. 23 del 1985 e successive modifiche e integrazioni è aggiunto il seguente:
“Art. 15 bis (Parcheggi privati)
1. Nelle nuove costruzioni, nel riattamento di fabbricati in disuso da più di dieci anni, nelle modifiche di destinazione d’uso e nei frazionamenti di unità immobiliari, devono essere riservate aree per parcheggi privati nella misura minima di 1 metro quadro per ogni 10 metri cubi di costruzione e, comunque, in misura non inferiore a uno stallo di sosta per ogni unità immobiliare e, per l’ipotesi di frazionamento, uno stallo di sosta per ogni unità immobiliare ulteriore rispetto all’originaria.
2. Ai fini della determinazione delle superfici per parcheggi privati si computano anche gli spazi necessari alla manovra del veicolo.
3. Lo stallo di sosta deve avere dimensioni minime di 2,50 metri per 5,00 metri.
4. Le prescrizioni di cui al comma 1 non si applicano agli immobili esistenti ubicati in zona urbanistica omogenea A.
5. Nel caso di modifiche di destinazioni d’uso e di frazionamento di unità immobiliari, per i fabbricati esistenti alla data del 7 aprile 1989, qualora sia dimostrata l’impossibilità di reperire spazi idonei da destinare al soddisfacimento dei requisiti previsti dal comma 1, l’intervento è consentito previo pagamento di una somma equivalente alla monetizzazione delle aree per parcheggi, da determinarsi con deliberazione del Consiglio comunale. I relativi introiti costituiscono entrate vincolate per la realizzazione di nuove aree da destinare a parcheggio pubblico, da individuarsi con deliberazione del Consiglio comunale.”.

 

Art. 24 – Modifiche all’articolo 20 della legge regionale n. 23 del 1985 (Vigilanza e controllo)

1. L’articolo 20 della legge regionale n. 23 del 1985 e successive modifiche e integrazioni è sostituito dal seguente:
“Art. 20 (Vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia)
1. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale esercita, anche secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell’ente, la vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia nel territorio comunale per assicurarne la rispondenza alle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici e alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi e provvede all’accertamento delle violazioni riscontrate.
2. La funzione, di vigilanza è, inoltre, esercitata nei casi di segnalazione effettuata dagli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria ai sensi delle vigenti disposizioni statali.
3. L’accertamento di cui al comma 1 può essere effettuato anche dalla Regione attraverso il servizio competente in materia di vigilanza edilizia, in collaborazione con le amministrazioni comunali.
4. Il verbale di accertamento è inviato con immediatezza all’amministrazione comunale interessata, all’autorità giudiziaria competente per territorio, e all’Assessorato regionale degli enti locali, finanze e urbanistica per i rispettivi provvedimenti di competenza e indica il proprietario dell’immobile, l’esecutore dei lavori, il progettista e il direttore dei lavori.
5. Gli organi preposti alla vigilanza e all’accertamento segnalano i nomi del progettista e del direttore dei lavori ai competenti ordini e collegi professionali e trasmettono i dati relativi alle imprese esecutrici all’Assessorato regionale dei lavori pubblici, per l’adozione dei provvedimenti sanzionatori di rispettiva competenza.
6. Il Comune pubblica mensilmente nell’albo pretorio i dati relativi agli immobili e alle opere realizzati abusivamente ed effettua le trasmissioni previste dalle vigenti disposizioni statali.”.

 

Art. 25 – Modifiche all’articolo 28 della legge regionale n. 23 del 1985

1. Nella lettera d) del comma 1 dell’articolo 28 della legge regionale n. 23 del 1985 e successive modifiche e integrazioni, dopo le parole “Amministrazione competente”, sono aggiunte le parole “, ivi inclusa la soprintendenza competente,”.

 

Art. 26 – Modifiche all’articolo 8 della legge regionale n. 45 del 1989 (Direttive per le zone agricole)

1. Il comma 2 dell’articolo 8 della legge regionale n. 45 del 1989 e successive modifiche e integrazioni è sostituito dai seguenti:
“2. Fino all’adeguamento dei PUC al PPR degli ambiti costieri, al fine di consentire un corretto e razionale utilizzo del territorio agricolo che miri a contemperare l’esigenza di salvaguardia delle aree agricole da un improprio sfruttamento, nelle zone omogenee urbanistiche e si applicano, qualora più restrittive rispetto agli strumenti urbanistici comunali, le disposizioni del decreto del Presidente della Giunta regionale 3 agosto 1994, n. 228 (Direttive per le zone agricole) con le seguenti ulteriori limitazioni:
a) unicamente nel caso di istanze presentate da imprenditori e aziende agricole, ai fini della realizzazione degli interventi la superficie minima di intervento può essere raggiunta anche con l’utilizzo di più corpi aziendali separati e il volume realizzabile deve essere calcolato utilizzando esclusivamente la superficie effettiva del fondo sul quale si edifica, ferma restando la possibilità di utilizzare particelle catastali contigue;
b) la superficie minima di intervento per gli edifici a uso residenziale è pari a tre ettari, fermo restando che le possibilità edificatorie ai fini residenziali sono riconosciute unicamente agli imprenditori agricoli e alle aziende svolgenti effettiva e prevalente attività agricola, in presenza di un’effettiva connessione funzionale tra l’edificazione e la conduzione agricola e zootecnica del fondo, e che devono essere privilegiati gli interventi che assicurino recupero del patrimonio edilizio esistente;
c) non è consentita la realizzazione dei punti di ristoro di cui all’articolo 10 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 228 del 1994.
3. Fino all’approvazione del PPR degli ambiti non costieri e al conseguente adeguamento dei PUC, al fine di consentire un corretto e razionale utilizzo del territorio agricolo che miri a contemperare l’esigenza di salvaguardia delle aree agricole da un improprio sfruttamento, nelle zone omogenee urbanistiche E si applicano, qualora più restrittive rispetto agli strumenti urbanistici comunali, le disposizioni del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 228 del 1994 con le seguenti ulteriori limitazioni:
a) unicamente nel caso di istanze presentate da imprenditori e aziende agricole, ai fini della realizzazione degli interventi la superficie minima di intervento può essere raggiunta anche con l’utilizzo di più corpi aziendali separati e il volume realizzabile deve essere calcolato utilizzando esclusivamente la superficie effettiva del fondo sul quale si edifica, ferma restando la possibilità di utilizzare particelle catastali contigue;
b) la superficie minima di intervento per gli edifici a uso residenziale è pari a due ettari, fermo restando che le possibilità edificatorie ai fini residenziali sono riconosciute unicamente agli imprenditori agricoli e alle aziende svolgenti effettiva e prevalente attività agricola, in presenza di una effettiva e prevalente attività agricola, in presenza di una effettiva connessione funzionale tra l’edificazione e la conduzione agricola e zootecnica del fondo, e che devono essere privilegiati gli interventi che assicurino il recupero del patrimonio edilizio esistente;
c) non è consentita la realizzazione dei punti di ristoro di cui all’articolo 10 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 228 del 1994.
4. In sede di adeguamento dei PUC al PPR o di recepimento delle disposizioni del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 228 del 1994, i Comuni definiscono la zonizzazione del territorio agricolo in funzione delle caratteristiche agro-pedologiche e stabiliscono, conseguentemente, i parametri urbanistico/edilizi per ogni sottozona agricola individuata, fermo restando, a eccezione dei centri rurali identificati ai sensi dell’articolo 8 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 228 del 1994, le seguenti ulteriori limitazioni:
a) unicamente nel caso di istanze presentate da imprenditori e aziende agricole, ai fini della realizzazione degli interventi la superficie minima di intervento può essere raggiunta anche con l’utilizzo di più corpi aziendali separati e il volume realizzabile deve essere calcolato utilizzando esclusivamente la superficie effettiva del fondo sul quale si edifica, ferma restando la possibilità di utilizzare particelle catastali contigue;
b) la superficie minima di intervento per gli edifici a uso residenziale negli ambiti costieri è pari a tre ettari e negli ambiti non costieri è pari a un ettaro, fermo restando che le possibilità edificatorie ai fini residenziali sono subordinate all’effettiva connessione funzionale tra l’edificazione e la conduzione agricola e zootecnica del fondo e che devono essere privilegiati gli interventi che assicurino il recupero del patrimonio edilizio esistente.
5. All’istanza finalizzata all’ottenimento del titolo edilizio è allegata una relazione tecnica, agronomica ed economica, asseverata da professionista abilitato, nella quale si dia dimostrazione della concreta, specifica e durevole destinazione dei fabbricati alla conduzione agricola e zootecnica del fondo.
6. Le condizioni oggettive e soggettive che hanno legittimato la realizzazione dell’intervento sono trascritte presso la conservatoria dei registri immobiliari.
7. Il trasferimento degli immobili è ammesso unicamente nel rispetto delle condizioni che hanno legittimato la realizzazione dell’intervento.”.

 

Art. 27 Modifiche all’articolo 10 bis della legge regionale n. 45 del 1989 (Tutela delle zone di rilevante interesse paesistico-ambientale)

1. All’articolo 10 bis della legge regionale n. 45 del 1989 e successive modifiche e integrazioni sono introdotte le seguenti modifiche:
a) al comma 1, lett. c), n. 1, sono soppresse le seguenti parole: “ricompresi tra gli ambiti di cui all’articolo 10, comma 1, lettera c), n. 1, e pertanto sono”.
b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
“2 bis. Nella fascia dei 2.000 metri dalla linea di battigia marina è consentita la realizzazione di strutture con finalità ricreative e di soccorso, indipendenti dalla destinazione di zona urbanistica, non vincolate al rispetto degli indici e dei parametri edilizi di zona urbanistica e non soggette al vincolo di conservazione totale di cui al comma 1. Tali strutture, il cui posizionamento nelle spiagge extra-urbane è ammesso nel periodo ricompreso tra i mesi di aprile e ottobre, sono regolamentate per dimensione, tipologia e posizione dal Piano di utilizzo del litorale. Sino all’entrata in vigore del Piano di utilizzo del litorale il posizionamento delle strutture è ammesso per una durata non superiore ai novanta giorni.”.

 

Art. 28 – Modifiche all’articolo 20 della legge regionale n. 45 del 1989 (Formazione del PUC)

1. I commi 2 e 3 dell’articolo 20 della legge regionale n. 45 del 1989 e successive modifiche e integrazioni sono sostituiti dai seguenti:
“2. Entro quindici giorni il piano urbanistico comunale è depositato a disposizione del pubblico presso la segreteria del Comune e pubblicato sul sito web istituzionale del Comune; dell’avvenuto deposito è data notizia mediante avviso pubblicato nell’albo pretorio on line del Comune, nella pagina iniziale del sito web istituzionale e mediante l’affissione di manifesti. Successivamente alle citate pubblicazioni, l’avviso di deposito è altresì pubblicato sul BURAS, anche ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche e integrazioni.
3. Entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione dell’avviso sul BURAS, chiunque può prendere visione del piano e presentare proprie osservazioni in forma scritta al piano adottato.”.

 

Art. 29 – Modifiche all’articolo 20 della legge regionale n. 45 del 1989 (Disposizioni per i piani generali)

1. Dopo l’articolo 20 della legge regionale n. 45 del 1989 e successive modifiche e integrazioni, è aggiunto il seguente:
“Art. 20 bis (Disposizioni per i piani generali)
1. Nelle zone omogenee A, C, D, F e G individuate dagli strumenti urbanistici generali è obbligatoria la predisposizione di un piano attuativo per gli interventi di nuova costruzione.
2. Il piano attuativo di cui al comma 1 non è necessario:
a) nei casi in cui le opere di urbanizzazione primaria e secondaria già esistenti nel comparto interessato siano sufficienti e garantiscano il rispetto di quanto previsto dal decreto assessoriale n. 2266/U del 1983;
b) nei casi di opere pubbliche qualora il progetto abbia i contenuti del piano attuativo.
3. In assenza del piano attuativo di cui al comma 1, negli edifici esistenti sono consentiti unicamente gli interventi di manutenzione ordinaria, di manutenzione straordinaria e di restauro e di risanamento conservativo.
4. Uno o più proprietari, qualora dimostrino l’impossibilità, per mancanza di assenso degli altri proprietari, di predisporre un piano attuativo possono, previa autorizzazione del Comune, predisporre il piano esteso alla intera area. In tale ipotesi il piano si attua per stralci funzionali convenzionabili separatamente e i relativi oneri di urbanizzazione sono ripartiti tra i diversi proprietari.”.

 

Art. 30 – Modifiche all’articolo 21 della legge regionale n. 45 del 1989

1. All’articolo 21 della legge regionale n. 45 del 1989 e successive modifiche e integrazioni sono introdotte le seguenti modifiche:
a) al comma 1, dopo la lett. d), è aggiunta la seguente:
“d bis) Piani di utilizzo del litorale.”
b) al comma 2, dopo le parole “a), b), c), e d)” è aggiunta “d bis” e, in fine, sono aggiunti i seguenti commi:
“2 bis. Nel caso in cui, trascorsi centottanta giorni dalla data di presentazione del piano di lottizzazione o dei documenti aggiuntivi richiesti, il Consiglio comunale non abbia deliberato sulla lottizzazione, l’interessato può avanzare istanza alla Direzione generale competente in materia urbanistica per l’intervento sostitutivo. Entro quindici giorni dal ricevimento dell’istanza la Direzione generale competente in materia urbanistica invita l’Amministrazione comunale a pronunciarsi nei successivi trenta giorni. Scaduto infruttuosamente detto termine, il dirigente regionale competente procede, nei dieci giorni successivi, alla nomina un commissario ad acta che provvede a convocare il Consiglio comunale per l’esame del piano e ad adottare gli ulteriori provvedimenti sostitutivi necessari, entro sessanta giorni dalla data del ricevimento dell’incarico.
2 ter. Nel caso in cui, trascorsi sessanta giorni dal perfezionamento della procedura amministrativa di approvazione della lottizzazione, il Comune non abbia provveduto alla stipula della relativa convenzione, l’interessato può avanzare istanza alla Direzione generale competente in materia urbanistica per l’intervento sostitutivo. Entro quindici giorni dal ricevimento dell’istanza il dirigente regionale competente invita il Comune a pronunciarsi nei successivi trenta giorni. Scaduto infruttuosamente detto termine, il dirigente regionale competente, nei dieci giorni successivi, nomina un Commissario ad acta che provvede alla stipula della convenzione, avvalendosi, ove necessario, dell’opere di un notaio libero professionista, entro sessanta giorni dalla data del ricevimento dell’incarico.
2 quater. Alle convenzioni di lottizzazione si applica quanto previsto dal decreto-legge n. 69 del 2013, articolo 30, comma 3, convertito in legge 9 agosto 2013 n. 98 e successive modifiche e integrazioni.”.

 

Art. 31 – Modifiche all’articolo 22 della legge regionale n. 45 del 1989 (Piani attuativi di iniziativa privata – Norme particolari)

1. Dopo l’articolo 22 della legge regionale n. 45 del 1989 e successive modifiche e integrazioni, è aggiunto il seguente:
“Art. 22 bis (Piani attuativi di iniziativa privata – Norme particolari)
1. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano ai piani attuativi di iniziativa privata comunque denominati.
2. Al fine di soddisfare il fabbisogno abitativo dei soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla legge regionale 30 dicembre 1985, n. 32 (Fondo per l’edilizia abitativa) o dalla legge regionale 5 marzo 2008, n. 3 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione – legge finanziaria 2008), è consentita la realizzazione di nuove unità immobiliari residenziali tramite la conversione della quota parte di volumetria destinata a servizi strettamente connessi alla residenza di cui all’articolo 4 del decreto assessoriale 20 dicembre 1983 n. 2266/U, fermo l’obbligo di mantenimento di almeno 5 metri cubi per abitante per i predetti servizi e non alienabilità in favore di soggetti privi dei citati requisiti per almeno dieci anni.
3. L’amministrazione comunale in sede di redazione dello strumento urbanistico generale o di una sua variante, anche su proposta del privato interessato, individua le aree e/o i piani attuativi per i quali sono consentite le modifiche di cui al comma 2. Se tali aree interessano piani attuativi già approvati e/o convenzionati, lo strumento attuativo e la convenzione si considerano automaticamente variati all’atto del rilascio del relativo titolo edilizio.
4. Il trasferimento delle nuove unità immobiliari residenziali, realizzate ai sensi della presente disposizione, deve avvenire in favore dei soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 2, pena nullità dell’atto di trasferimento per contrasto con norma imperativa.
5. La violazione della disposizione di cui al comma 4 determina, inoltre, l’applicazione di una sanzione pecuniaria pari a 500 euro per ogni metro quadro oggetto di alienazione. Le amministrazioni comunali esercitano il controllo sul rispetto degli obblighi della convenzione, come integrati dalla presente disposizione e, in caso di inadempimento, agiscono ai sensi dell’articolo 2931 del Codice civile e seguenti.”.

 

Art. 32 – Modifiche all’articolo 33 della legge regionale n. 45 del 1989 (Commissione regionale per il paesaggio)

1. L’articolo 33 della legge regionale n. 45 del 1989 e successive modifiche e integrazioni, è sostituito dal seguente:
“Art. 33 (Commissione regionale per il paesaggio)
1. In attuazione dell’articolo 137 del decreto legislativo n. 42 del 2004, è istituita la commissione regionale per il paesaggio, di seguito denominata Commissione, con il compito di formulare e inviare alla Regione le proposte per la dichiarazione di notevole interesse pubblico degli immobili e delle aree di cui all’articolo 136 dello stesso decreto legislativo n. 42 del 2004.
2. La Commissione regionale per il paesaggio è composta dai membri di diritto di cui all’articolo 137, comma 2, del decreto legislativo n. 42 del 2004 e successive modifiche e integrazioni e precisamente:
a) il direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici della Sardegna, o suo delegato;
b) il soprintendente per i beni architettonici e per il paesaggio competente per territorio, o suo delegato;
c) il soprintendente per i beni archeologici competente per territorio, o suo delegato;
d) il direttore generale della Pianificazione urbanistica territoriale e vigilanza edilizia della Regione o suo delegato;
e) il direttore del Servizio della tutela paesaggistica competente per territorio, o suo delegato;
f) nei casi in cui la proposta riguardi filari, alberate e alberi monumentali, la commissione è integrata dal comandante del Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione o un suo delegato.
3. Fanno inoltre parte della Commissione quattro esperti con qualificata, pluriennale e documentata professionalità ed esperienza nella tutela del paesaggio, scelti dalla Giunta regionale nell’ambito di terne designate dalle Università degli studi di Cagliari e di Sassari; dagli ordini professionali i cui iscritti siano competenti nella tutela del paesaggio; dalle fondazioni aventi per statuto finalità di promozione e tutela del patrimonio culturale e dalle associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale.
4. Ai fini della ricezione delle terne designate è pubblicato apposito avviso, con assegnazione di un termine congruo. In caso di mancata designazione delle terne la Giunta procede autonomamente.
5. La Giunta regionale provvede alla nomina della Commissione regionale per il paesaggio con propria deliberazione entro centottanta giorni dal suo insediamento.
6. La Commissione è presieduta dal direttore generale della Pianificazione urbanistica territoriale e vigilanza edilizia della Regione o suo delegato.”.

 

Art. 33 – Modifiche all’articolo 3 della legge regionale n. 20 del 1991

1. Nella legge regionale 1 luglio 1991, n. 20 (Norme integrative per l’attuazione della legge regionale n. 45 del 1989, concernente: “Norme per l’uso e la tutela del territorio regionale”) e successive modifiche e integrazioni, sono abrogati:
a) i commi 1 e 3 dell’articolo 3;
b) l’articolo 4;
c) l’articolo 5.

 

Art. 34 – Modifiche all’articolo 2 della legge regionale n. 28 del 1998

1. All’articolo 2 della legge regionale n. 28 del 1998 e successive modifiche e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, le parole “Assessore regionale della pubblica istruzione” sono sostituite dalle parole: “Assessorato regionale competente in materia di tutela paesistica”; la parola “subdelegato” è soppressa;
b) al comma 3, dopo “ricevimento” sono aggiunte le seguenti parole: “o mediante posta elettronica certificata”;
c) al comma 4, le parole “tramite sistemi di fac-simile” sono sostituite dalle seguenti: “mediante posta elettronica certificata”.

 

Art. 35 – Modifiche all’articolo 3 della legge regionale n. 28 del 1998

1. All’articolo 3 della legge regionale n. 28 del 1998 e successive modifiche e integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:
a) comma 1, le parole “(Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137)” sono soppresse;
b) al comma 1, lettera a), le parole “interventi su edifici privati riguardanti le categorie di opere di cui all’articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457 (Norme per l’edilizia residenziale), con esclusione di quelli previsti dalla lettera e)” sono sostituite dalle seguenti “interventi su edifici privati di manutenzione ordinaria, di manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, e di ristrutturazione edilizia che rispettino la medesima sagoma dell’edificio preesistente”;
c) al comma 1, lettera b), dopo le parole “completamento “B””, sono aggiunte le seguenti parole “non soggette all’obbligo pianificazione attuativi”;
d) al comma 1, lettera g), sono aggiunte le parole “riferito alla superficie aziendale”;
e) al comma 1, dopo la lettera h bis), è aggiunta la seguente: “h ter) gli interventi relativi alla realizzazione della pertinenze di cui all’articolo 817 del codice civile che non ricadono nelle ipotesi di cui alla precedente lettera h bis).”
f) al comma 3, le parole “Il Sindaco, tramite gli uffici comunali” sono sostituite dalle seguenti “il Comune”;
g) il comma 4, è sostituito dal seguente:
“4 Le violazioni a tali prescrizioni di tutela paesistica, fermo restando gli obblighi previsti dal comma 2 dell’articolo 27 del decreto del presidente della Repubblica n. 380 del 2001, sono immediatamente segnalate dal Comune al competente Ufficio di tutela del paesaggio per i provvedimenti di competenza”.
h) dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:
“4 bis. Anche per le autorizzazioni di cui all’articolo 146 del decreto legislativo n. 42 del 2004 di competenza degli enti delegati si osservano le procedure e i termini di cui all’articolo 146 citato.
4 ter. Le funzioni in materia di tutela paesaggistica possono essere delegate alle forme associative di cui al TUEL.”.

 

Art. 36 – Modifiche all’articolo 5 bis della legge regionale n. 28 del 1998

1. Il comma 2 dell’articolo 5 bis della legge regionale n. 28 del 1998 e successive modifiche e integrazioni è abrogato.

 

Art. 37 – Modifiche all’articolo 7 della legge regionale n. 28 del 1998

1. Nel comma 2 dell’articolo 7 della legge regionale n. 28 del 1998 e successive modifiche e integrazioni, le parole “L’Assessore regionale” sono sostituite dalle parole: “Assessorato regionale competente in materia di tutela paesistica”.

 

Art. 38 – Modifiche all’articolo 8 della legge regionale n. 28 del 1998 (Intervento sostitutivo della Regione)

1. L’articolo 8 della legge regionale n. 28 del 1998 e successive modifiche e integrazioni è sostituito dal seguente:
“Art. 8 (Intervento sostitutivo della Regione)
1. Qualora l’organo comunale competente non provveda, nei termini previsti, al rilascio o al diniego dell’autorizzazione paesistica, il richiedente può presentare, entro i successivi trenta giorni, istanza di autorizzazione all’Assessorato regionale competente in materia di tutela paesistica che vi provvede entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.”.

 

Art. 39 – Modifiche all’articolo 9 della legge regionale n. 28 del 1998

1. All’articolo 9 della legge regionale n. 28 del 1998 e successive modifiche e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) nella rubrica, le parole “dell’Assessore” sono sostituite dalle seguenti “della Regione”;
b) al comma 5, le parole “Assessore regionale della pubblica istruzione, prevista dall’articolo 12 della legge n. 1497 del 1939” sono sostitute dalle parole “Assessorato regionale competente in materia di tutela paesistica”.
c) il comma 6, è sostituito dal seguente:
“6. Anche per le autorizzazioni di cui all’articolo 146 del decreto legislativo n. 42 del 2004 di competenza della Regione si osservano le procedure e i termini di cui all’articolo 146 citato.”.

 

Art. 40 – Modifiche all’articolo 10 della legge regionale n. 28 del 1998 (Norme sulla trasparenza amministrativa)

1. L’articolo 10 della legge regionale n. 28 del 1998 e successive modifiche e integrazioni, è sostituito dal seguente:
“Art. 10 (Norme sulla trasparenza amministrativa)
1. Presso ogni amministrazione competente al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica è istituito un elenco delle autorizzazioni rilasciate, aggiornato almeno ogni trenta giorni e consultabile per via telematica, in cui è indicata la data di rilascio di ciascuna autorizzazione, con la annotazione sintetica del relativo oggetto.
2. Si applicano le vigenti disposizioni in materia di accesso.”.

 

Art. 41 – Modifiche all’articolo 12 della legge regionale n. 28 del 1998

1. L’articolo 12 della legge regionale n. 28 del 1998 e successive modifiche e integrazioni è abrogato.

 

Art. 42 – Modifiche all’articolo 31 della legge regionale n. 7 del 2002

1. Dopo il comma 5 quater dell’articolo 31 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 7 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione – legge finanziaria 2002) e successive modifiche e integrazioni, è aggiunto il seguente:
“5 quinquiens. Salvo l’ipotesi di cui al comma 5 ter, la pubblicazione del provvedimento di approvazione definitiva del piano sul BURAS, in assenza di positiva conclusione del procedimento di cui al comma 5, determina l’annullabilità del piano per violazione di legge.”.

 

Art. 43 – Modifiche all’articolo 6 – della legge regionale n. 8 del 2004

1. Nel comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale n. 8 del 2004 e successive modifiche e integrazioni, la parola “ammissibile” è sostituita dalla parola “ammissibili” e le parole “per la suddetta zona” sono sostituite dalle parole “per il calcolo della fruibilità ottimale del litorale”.

 

Art. 44 – Modifiche all’articolo 17 della legge regionale n. 2 del 2007

1. L’articolo 17 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione – legge finanziaria 2007) e successive modifiche e integrazioni è abrogato.

 

Art. 45 – Modifiche alla legge regionale n. 4 del 2009

1. Nella legge regionale n. 4 del 2009 e successive modifiche e integrazioni sono abrogati:
a) l’articolo 7, dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini dell’esecuzione degli interventi di cui all’articolo 2, comma 5, articolo 3, comma 3, e articolo 4, comma 1, della legge regionale n. 4 del 2009 e successive modifiche e integrazioni è necessaria la sola autorizzazione, paesaggistica;
b) i commi 1, 1 bis e 2 dell’articolo 10;
c) l’articolo 12.

 

Art. 46 – Modifiche all’articolo 13 della legge regionale n. 4 del 2009 (Disciplina degli interventi ammissibili nella fase di adeguamento degli strumenti urbanistici al Piano paesaggistico regionale)

1. All’articolo 13 della legge regionale n. 4 del 2009 e successive modifiche e integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, lett. a), dopo il punto 1), è aggiunto il seguente:
“1 bis) gli interventi di ristrutturazione edilizia che non alterino lo stato dei luoghi, il profilo esteriore, la volumetria degli edifici;”;
b) al comma 1, lettera b, dopo il punto 2 è aggiunto il seguente:
“2 bis) che ricadano nelle aree delimitate dagli strumenti urbanistici come zone territoriali omogenee D, qualora le aree siano intercluse, ovvero contigue e integrate in termini di infrastrutture, con l’ambito urbano o con altre zone D già realizzate;”;
c) al comma 1, lett. c), dopo le parole “e, se di iniziativa privata, convenzionati”, sono aggiunte “alla data del 25 maggio 2006. Per le zone F costiere, inoltre, non deve essere stato superato, a livello comunale, il limite del 50 per cento delle volumetrie ammissibili calcolato con l’utilizzo dei parametri massimi previsti dal decreto assessoriale n. 2266/U del 1983 per la determinazione della fruibilità ottimale del litorale e del rapporto di sessanta metri cubi ad abitante” ed è soppresso il periodo “Può, inoltre, essere concluso il procedimento di approvazione dei piani attuativi legittimamente adottati prima dell’approvazione del Piano paesaggistico regionale.”
d) al comma 1, la lett. d) è sostituita dalla seguente:
“d) nei comuni non dotati di Piano urbanistico comunale ai sensi della legge regionale n. 45 del 1989, sono, altresì, realizzabili gli interventi localizzati nelle altre zone territoriali omogenee C, D, G, e F, all’interno della fascia dei 2.000 metri dalla linea di battigia e, per le isole minori, entro i 500 metri dalla linea di battigia, previsti dagli strumenti attuativi approvati e, se di iniziativa privata, convenzionati alla data dell’11 agosto 2004, purché alla stessa data sia stato determinato un mutamento consistente e irreversibile dello stato dei luoghi, nel senso che sia stato eseguito almeno il 70 per cento dell’importo dei lavori del reticolo stradale previsto dal piano attuativo. In tale ipotesi, qualora il piano o la convenzione siano successivamente scaduti, si può procedere, entro il 31 dicembre 2015, a una nuova approvazione e alla stipula di una nuova convenzione. Per le zone F costiere, inoltre, non deve essere stato superato, a livello comunale, il limite del 50 per cento delle volumetrie ammissibili calcolato con l’utilizzo dei parametri massimi previsti dal decreto assessoriale n. 2266/U del 1983 per la determinazione della fruibilità ottimale del litorale e del rapporto di sessanta metri cubi ad abitante.”;
e) al comma 1, la lett. e) è soppressa;
f) al comma 1, la lett. f bis) è soppressa;
g) al comma 2 sono soppressi il secondo e il terzo periodo.

 

Art. 47 – Modifiche all’articolo 13 bis della legge regionale n. 4 del 2009

1. L’articolo 13 bis della legge regionale n. 4 del 2009 è abrogato.

 

Art. 48 –  Modifiche all’articolo 15 della legge regionale n. 4 del 2009

1. L’articolo 15 della legge regionale n. 4 del 2009 e successive modifiche e integrazioni è abrogato.

 

Art. 49 – Modifiche all’articolo 15 bis della legge regionale n. 4 del 2009

1. L’articolo 15 bis della legge regionale n. 4 del 2009 e successive modifiche e integrazioni è abrogato.

 

Art. 50 – Modifiche all’articolo 18 della legge regionale n. 12 del 2011

1. Il comma 32 dell’articolo 18 della legge regionale 30 giugno 2011, n. 12 (Disposizioni nei vari settori di intervento) e successive modifiche e integrazioni è abrogato.

 

Art. 51 – Modifiche alla legge regionale n. 19 del 2011

1. È abrogata la legge regionale 21 settembre 2011, n. 19 (Provvidenze per lo sviluppo del turismo golfistico) e successive modifiche e integrazioni.

 

Art. 52 – Espressione del parere regionale

1. Dall’entrata in vigore della presente legge non trovano più applicazione le disposizioni che prevedono il rilascio del parere regionale previsto dal decreto assessoriale n. 2266/U del 1983, per la realizzazione di edifici in agro “con indici superiori a quelli sopraindicati, o comunque con volumi superiori a 3.000 metri cubi, o con numero di addetti superiore a 20 unità, o con numero di capi bovini superiore alle 100 unità (o numero equivalente di capi di altra specie)”.

 

Art. 53 – Disposizioni finali ed entrata in vigore

1. Entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Regione provvede, ai soli fini conoscitivi, su proposta dell’Assessore degli enti locali, finanze e urbanistica, alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna di un testo coordinato delle leggi regionali n. 23 del 1985, n. 45 del 1989, n. 28 del 1998, n. 7 del 2002, limitatamente all’articolo 31, n. 8 del 2004 e n. 4 del 2009, con le modifiche introdotte dalla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna.

Proroga del Piano Casa Sardegna: ecco il testo di legge

Proroga del Piano Casa Sardegna: ecco il testo di legge 1

Proroga del Piano Casa Sardegna: ecco il testo di legge

Oltre alla proroga di un anno dei termini del Piano Casa Sardegna, vi è anche una piccola modifica

consiglioLa proroga del Piano Casa Sardegna è ufficiale. E sul sito del Consiglio Regionale è possibile consultare il testo di legge.

Rispetto alla proposta di legge portata in discussione in consiglio, ci sono state due modifiche (apportate  dall’approvazione di due degli oltre 100 emendamenti presentati, molti dei quali successivamente ritirati.)

Il primo emendamento approvato modifica il titolo della proposta di legge.

Il secondo, invece, modifica il testo della L.R. 4/2009: si tratta di una modifica all’articolo 15 (recupero ai fini abitativi dei sottotetti) per ovviare all’interpretazione (cosa che in un testo di legge ben fatto, non dovrebbe nemmeno essere possibile) restrittiva di alcuni uffici tecnici comunali.

Ecco il testo definitivamente approvato, e di futura pubblicazione sul BURAS

 

LEGGE REGIONALE 1° OTTOBRE 2013

Proroga dei termini per la presentazione delle istanze per la realizzazione degli interventi di cui alla legge regionale n. 4 del 2009 e successive modifiche ed integrazioni

***************

Art. 1 – Proroga ed estensione di termini

1. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 23 novembre 2012, n. 22 (Proroga dei termini per la presentazione delle istanze per la realizzazione degli interventi di cui alla legge regionale n. 4 del 2009, e successive modifiche ed integrazioni), le parole “ventiquattro mesi” sono sostituite dalle parole “trentasei mesi”.

2. Il termine più favorevole di quarantotto mesi per la comunicazione di fine lavori, di cui all’articolo 8, comma 2, della legge regionale 21 novembre 2011, n. 21 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale n. 4 del 2009, alla legge regionale n. 19 del 2011, alla legge regionale n. 28 del 1998 e alla legge regionale n. 22 del 1984, ed altre norme di carattere urbanistico), e successive modifiche, si estende anche a tutte le richieste di titoli abilitativi già presentate, sin dalla data di entrata in vigore della legge regionale 23 ottobre 2009, n. 4 (Disposizioni straordinarie per il sostegno dell’economia mediante il rilancio del settore edilizio e per la promozione di interventi e programmi di valenza strategica per lo sviluppo), e successive modifiche ed integrazioni, ed assentite.

Art. 2 – Modifiche alle disposizioni in materia di sottotetti

1. Dopo il punto 1) della lettera a) del comma 1 dell’articolo 14 della legge regionale n. 21 del 2011, che ha modificato l’articolo 15 della legge regionale n. 4 del 2009, è aggiunto il seguente:
“1 bis) le parole “l’altezza media ponderale di” sono sostituite con le parole: “un’altezza media ponderale uguale o maggiore a”.”.

Art. 3 – Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).

 

Enrico Craboledda

 

Indirizzi Applicativi Zone Agricole

Delibera della Giunta Regionale 20/29 del 15.05.2012

Allegato alla Delib. G.R. 20/29 del 15.05.2012

Legge regionale 21 novembre 2011, n. 21 “Modifiche e integrazioni alla legge regionale n. 4 del 2009, alla legge regionale n. 19 del 2011, alla legge regionale n. 28 del 1998 e alla legge regionale n. 22 del 1984, ed altre norme di carattere urbanistico”. Articolo 12. Indirizzi applicativi.

L’art. 12 della legge regionale n. 21 del 21 novembre 2011 ha introdotto nella legge regionale 4/2009 l’articolo 13 bis qui di seguito riportato:

“Art. 13 bis (Norme in materia tutela, salvaguardia e sviluppo delle aree destinate all’agricoltura)

  1. La Regione riconosce meritevole di tutela il paesaggio rurale e persegue il primario obiettivo di salvaguardarlo, di preservarne l’identità e le peculiarità, introduce norme volte al conseguimento di tali finalità ed individua misure volte a contrastare, anche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), il fenomeno del frazionamento delle aree agricole finalizzato all’edificazione, in particolare nella fascia costiera e nelle aree periurbane.
  2. Al fine di consentire un corretto e razionale utilizzo del territorio agricolo che miri a contemperare l’esigenza di salvaguardia delle aree agricole da un improprio sfruttamento e l’esigenza di avvalersi di infrastrutture e fabbricati adeguati per l’esercizio dell’attività agricola e delle altre attività connesse alla conduzione del fondo, nelle aree agricole si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Giunta regionale 3 agosto 1994, n. 228 (Direttive per le zone agricole).
  3. Negli ambiti costieri individuati dal Piano paesaggistico regionale, la superficie minima di intervento è fissata in un ettaro incrementabile con apposita deliberazione del consiglio comunale fino ad un massimo di tre ettari, fermo restando che le possibilità edificatorie delle aree agricole sono subordinate alla effettiva connessione funzionale tra l’edificazione e la conduzione agricola e zootecnica del fondo e che devono, per quanto possibile, essere privilegiati gli interventi che assicurino il recupero del patrimonio edilizio esistente. L’indice massimo di fabbricabilità per le nuove residenze è pari a 0,03 mc/mq per il primo ettaro, da ridurre del 50 per cento per il secondo e del 75 per cento per i successivi.
  4. Le disposizioni contenute nel comma 3 dell’articolo 1 della legge regionale 4 agosto 2008, n. 13 (Norme urgenti in materia di beni paesaggistici e delimitazione dei centri storici e dei perimetri cautelari dei beni paesaggistici e identitari), si applicano anche alle previsioni di cui ai commi 2 e 3.”.

Per completezza, si ricorda che il comma 3 dell’articolo 1 della legge regionale 4 agosto 2008, n. 13 dispone: “Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 valgono anche nel periodo d’applicazione delle norme di salvaguardia di cui all’articolo 145 del decreto legislativo n. 42 del 2004, e successive modifiche e, comunque, anche per tutto il periodo transitorio d’adeguamento degli strumenti urbanistici comunali ai piani paesaggistici. Ogni diversa disposizione eventualmente contenuta nei piani paesaggistici vigenti è abrogata.”

L’articolo sopra citato è inserito nel Capo II della L.R. n. 4/2009, intitolato “Norme in materia di pianificazione paesaggistica” e, pertanto, le norme introdotte dall’articolo 13 bis si inseriscono nel corpo normativo attinente alla pianificazione paesaggistica e in tale veste vanno interpretate.

Inoltre, le norme introdotte non hanno tutte la stessa portata applicativa.

In particolare, il primo comma dell’art. 13 bis della L.R. n. 4/2009 contiene l’espresso riconoscimento del paesaggio rurale come meritevole di tutela e possiede una valenza di indirizzo che consente alla Regione l’introduzione di norme volte al conseguimento della salvaguardia del paesaggio rurale, della sua identità e peculiarità e ad individuare misure volte a contrastare il fenomeno del frazionamento delle aree agricole finalizzato all’edificazione.

Nel secondo comma, la norma in argomento rende, invece, di immediata applicazione le direttive per le zone agricole di cui al D.P.G.R. 3 agosto 1994, n. 228, con il dichiarato fine di consentire un corretto e razionale utilizzo del territorio agricolo che miri a contemperare l’esigenza di salvaguardia delle aree agricole da un improprio sfruttamento e l’esigenza di avvalersi di infrastrutture e fabbricati adeguati per l’esercizio dell’attività agricola e delle altre attività connesse alla conduzione del fondo.

Ancora il comma 2 dell’art.13 bis si riferisce, in generale, alle aree agricole e pertanto con le norme in questione il legislatore ha dettato la medesima disciplina per tutte le aree agricole ovunque ubicate, sia all’interno degli ambiti costieri del Piano Paesaggistico Regionale che al di fuori di tali ambiti.

Il successivo terzo comma introduce una normativa specifica per le sole aree agricole ricadenti all’interno degli ambiti costieri individuati dal Piano Paesaggistico Regionale e relativamente ai soli edifici destinati a residenza connessi funzionalmente con la conduzione agricola e zootecnica del fondo.

Si specifica, fin da ora, che le direttive per le zone agricole di cui al D.P.G.R. 3 agosto 1994, n. 228, richiamate, in questo particolare aspetto, con forza di legge dal comma 2 dell’articolo 13 bis, stabiliscono che gli edifici per la residenza nelle aree agricole devono essere connessi, non già alla generica attività agricola e zootecnica da svolgere sul fondo, ma alla diretta conduzione di tale attività agricola e zootecnica da parte di colui che richiede la realizzazione di tali edifici, indipendentemente da qualificazioni soggettive come imprenditore agricolo o coltivatore diretto; gli edifici abitativi nelle aree agricole possono, inoltre, essere destinati a residenze per dipendenti di imprese agricole o zootecniche.

Per ciò che concerne le norme del Piano Paesaggistico Regionale, si sottolinea che i commi due e tre dell’art. 13 bis sono applicabili anche nel periodo di vigenza delle norme di salvaguardia di cui all’articolo 145 del decreto legislativo n. 42 del 2004, e successive modifiche e, comunque, anche per tutto il periodo transitorio d’adeguamento degli strumenti urbanistici comunali ai piani paesaggistici e ogni diversa disposizione eventualmente contenuta nei piani paesaggistici vigenti è superata dalle nuove previsioni normative.

Tale assunto deriva dal richiamo contenuto nell’ultimo comma dell’art. 13 bis in oggetto alle disposizioni del comma 3 dell’articolo 1 della legge regionale 4 agosto 2008, n. 13, che fa riferimento al periodo transitorio di adeguamento degli strumenti urbanistici comunali al piano paesaggistico come arco temporale nel quale l’articolo 13 bis trova, comunque, applicazione.

Il richiamo, inoltre, fa riferimento al superamento di disposizioni del Piano Paesaggistico Regionale in contrasto con le disposizioni previste dallo stesso articolo 13 bis.

Infatti, il comma 3 dell’art. 1 della L.R. n. 13/2008 specifica che ogni diversa disposizione eventualmente contenuta nei piani paesaggistici vigenti è abrogata.

Nel caso della norma in esame si deve osservare che il termine “diversa” è preceduto da “ogni”, il che assegna alla norma un significato ampio, intendendosi ricomprese nell’abrogazione, tutte le disposizioni del PPR che sono incompatibili con quanto disciplinato dalle norme di legge, in relazione agli stessi argomenti, identificando l’articolo 13 bis come unico riferimento normativo in materia di tutela, salvaguardia e sviluppo delle aree destinate all’agricoltura. Nel caso di specie, ci si riferisce, in particolare ma non esclusivamente, al superamento del combinato disposto delle previsioni dell’articolo 83 e dell’articolo 20 delle Norme Tecniche del PPR laddove era prevista l’attivazione della procedura di intesa, di cui all’articolo 11 delle NTA, per le residenze in area agricola in fascia costiera nonché delle previsioni di cui all’articolo 58 per le aree di insediamento produttivo di interesse storico culturale.

Pertanto, le aree agricole ricadenti all’interno degli ambiti costieri del Piano Paesaggistico Regionale, in base alla applicazione combinata e coordinata dell’art.13 bis della L.R. n. 4/2009 e

s.m.i. e dell’art. 3 del D.P.G.R. 3 agosto 1994, n. 228, sono sottoposte alle seguenti norme:

a) edifici per la residenza: la superficie minima di intervento è fissata in un ettaro incrementabile, con apposita deliberazione del consiglio comunale, fino ad un massimo di tre ettari; le possibilità edificatorie delle aree agricole sono subordinate alla effettiva connessione funzionale tra l’edificazione e la conduzione agricola e zootecnica del fondo, secondo quanto sopra specificato; devono essere privilegiati gli interventi che assicurino il recupero del patrimonio edilizio esistente; l’indice massimo di fabbricabilità per le nuove residenze è pari a 0,03 mc/mq per il primo ettaro, da ridurre del 50 per cento per il secondo e del 75 per cento per i successivi. Per tali edifici, l’applicazione del citato articolo 13 bis della L.R. n. 4/2009 non richiede l’attivazione della procedura dell’intesa di cui alle norme del vigente Piano Paesaggistico Regionale;

b) fabbricati ed impianti connessi alla conduzione agricola e zootecnica del fondo, all’itticoltura, alla valorizzazione e trasformazione dei prodotti aziendali: l’indice massimo di fabbricabilità è pari a 0,20 mc/mq; la superficie minima di intervento è fissata in un ettaro, salvo per quanto riguarda la destinazione per impianti serricoli, impianti orticoli in pieno campo e impianti vivaistici, per i quali è stabilita in ettari 0,50;

c) fabbricati funzionali alla conduzione e gestione dei boschi e degli impianti arborei industriali (forestazione produttiva): la superficie minima di intervento è fissata in un ettaro; l’indice massimo di fabbricabilità è pari a 0,01 mc/mq;

d) strutture per il recupero terapeutico dei disabili, dei tossico dipendenti, e per il recupero del disagio sociale: la superficie minima di intervento è fissata in un ettaro; l’indice massimo di fabbricabilità è pari a 0,10 mc/mq;

e) strutture per agriturismo: per le nuove strutture aziendali comprendenti l’attività agrituristica si applicano gli artt. 9 e 10 del D.P.G.R. 3 agosto 1994, n. 228, con la previsione della superficie minima non inferiore a tre ettari e con tale possibilità edificatoria riservata alle aziende agricole;

Per le aree agricole ricadenti all’esterno degli ambiti costieri del Piano Paesaggistico Regionale, in base all’art.13 bis della L.R. n. 4/2009 e s.m.i., si applicano le seguenti norme del D.P.G.R. 3 agosto 1994, n. 228:

a) edifici per la residenza: la superficie minima di intervento è fissata in un ettaro; le possibilità edificatorie delle aree agricole sono subordinate alla effettiva connessione funzionale tra l’edificazione e la conduzione agricola e zootecnica del fondo, secondo quanto sopra specificato; devono essere privilegiati gli interventi che assicurino il recupero del patrimonio edilizio esistente; l’indice massimo di fabbricabilità per le nuove residenze è pari a 0,03 mc/mq.

b) fabbricati ed impianti connessi alla conduzione agricola e zootecnica del fondo, all’itticoltura, alla valorizzazione e trasformazione dei prodotti aziendali: l’indice massimo di fabbricabilità è pari a 0,20 mc/mq; la superficie minima di intervento è fissata in un ettaro, salvo per

quanto riguarda la destinazione per impianti serricoli, impianti orticoli in pieno campo e impianti vivaistici, per i quali è stabilita in ettari 0,50;

c) fabbricati funzionali alla conduzione e gestione dei boschi e degli impianti arborei industriali (forestazione produttiva): la superficie minima di intervento è fissata in un ettaro; l’indice massimo di fabbricabilità è pari a 0,01 mc/mq.

d) strutture per il recupero terapeutico dei disabili, dei tossico dipendenti, e per il recupero del disagio sociale: la superficie minima di intervento è fissata in un ettaro; l’indice massimo di fabbricabilità è pari a 0,10 mc/mq;

e) strutture per agriturismo: per le nuove strutture aziendali comprendenti l’attività agrituristica si applicano gli artt. 9 e 10 del D.P.G.R. 3 agosto 1994, n. 228, con la previsione della superficie minima non inferiore a tre ettari e con tale possibilità edificatoria riservata alle aziende agricole.

Fatte queste distinzioni tra le aree ricadenti all’interno degli ambiti costieri del PPR e le restanti aree agricole, si ritiene necessario affrontare ulteriori problematiche derivanti dalla applicazione della nuova normativa introdotta dall’articolo 13 bis della legge regionale n. 4/2009.

In relazione alla possibilità di utilizzare più corpi aziendali separati, l’articolo 3, comma 5 del

D.P.G.R. 3 agosto 1994, n. 228, stabilisce che sia ammessa esclusivamente ai fini del raggiungimento delle superfici minime prescritte e non anche ai fini dei volumi realizzabili sul lotto interessato dall’intervento, i quali devono invece essere calcolati esclusivamente sulla superficie effettiva del fondo su cui si edifica, ferma restando la possibilità di realizzare il trasferimento di cubatura tra fondi contigui.

In merito alle cosiddette strutture di appoggio non residenziali per il ricovero attrezzi agricoli, si specifica che, sia per le aree ricadenti all’interno degli ambiti costieri del PPR che per le restanti aree agricole, deve trattarsi di edifici di ridotte dimensioni (massimo 30 mq) la cui realizzazione è, in ogni caso, subordinata alla puntuale verifica da parte degli uffici comunali finalizzata ad escludere, sia in base alle caratteristiche distributive interne che per caratteristiche complessive del manufatto, la destinazione residenziale o per altri usi diversi dal ricovero e dalla custodia delle attrezzature agricole. Ovviamente, anche tali strutture di appoggio sono assoggettate al rispetto del lotto minimo di un ettaro ovvero del mezzo ettaro nel caso di colture serricole, orticole in pieno campo e vivaistiche.

È bene precisare che, qualora i Comuni abbiano, alla data di entrata in vigore della L.R. n. 21/2011, già recepito nei propri strumenti urbanistici comunali quanto previsto dal D.P.G.R. 3 agosto 1994, n. 228, essi proseguono nell’applicazione del proprio strumento urbanistico tranne nel caso dei territori compresi negli ambiti costieri per i quali si applica quanto previsto dall’art. 13 bis, comma 3 sulle residenze in agro e di cui si è detto sopra, e tranne nel caso delle strutture di appoggio per il ricovero attrezzi agricoli. In tal caso, e con la finalità di rendere lo strumento urbanistico coerente con la nuova previsione legislativa per i citati ambiti costieri e, soprattutto, con funzioni pubblicistiche, occorre che il Consiglio Comunale approvi una deliberazione di coordinamento delle previsioni dello strumento urbanistico comunale con la nuova disciplina di legge che, per gli ambiti costieri del Piano Paesaggistico Regionale, prevede un lotto minimo pari ad un ettaro, incrementabile fino a tre e un indice massimo di fabbricabilità per le nuove residenze pari a 0,03 mc/mq per il primo ettaro, da ridurre del 50 per cento per il secondo e del 75 per cento per i successivi. La suddetta deliberazione dovrà essere tempestivamente trasmessa agli uffici regionali competenti in materia urbanistica. Anche in assenza di tale deliberazione si applicano, comunque, le previsioni di legge sopra richiamate.

Per i Comuni che, alla data di entrata in vigore della L.R. n. 21/2011, non avessero ancora recepito nei propri strumenti urbanistici quanto previsto dal D.P.G.R. 3 agosto 1994, n. 228, sussiste, comunque, l’obbligo di attuare le finalità previste dal comma 1 del citato articolo 13 bis della legge regionale n. 4/2009, laddove riconosce meritevole di tutela il paesaggio rurale e persegue il primario obiettivo di salvaguardarlo, di preservarne l’identità e le peculiarità.

Per il perseguimento di tale finalità, giova rammentare che le amministrazioni comunali devono procedere, in base a quanto stabilito dal D.P.G.R. 3 agosto 1994, n. 228, al riconoscimento dello stato di fatto, delle caratteristiche geopedologiche e agronomiche intrinseche dei suoli e della loro attitudine e potenzialità colturale, delle tipologie e caratteristiche costruttive per gli interventi di recupero degli edifici preesistenti, per le nuove edificazioni e i mutamenti di destinazione d’uso, salvaguardando la conservazione del patrimonio storico ambientale rurale e il rispetto delle tradizioni locali nonché alla valutazione della sostenibilità a fini edificatori e al riconoscimento e all’organizzazione dei centri rurali e dell’insediamento rurale sparso quali stazzi, furriadroxius, boddeus, bacili e cuiles.

Tali elementi devono essere necessariamente valutati in fase di redazione dello strumento urbanistico comunale per il recepimento di quanto previsto dal D.P.G.R. 3 agosto 1994, n. 228, ovvero devono, comunque, costituire necessari riferimenti per le strutture tecniche comunali che sono chiamate a valutare le richieste di titoli abilitativi nel rispetto del citato comma 1 dell’articolo 13 bis della legge regionale n. 4/2009.

Si raccomanda al Comune, nell’esercizio di tale attività di valutazione, di ponderare in modo adeguato la possibilità di concentrazione degli edificati in territorio agricolo, in particolare con funzioni di residenze, rispetto al conseguente aumento del numero di abitanti insediabili, al fine, sia di evitare che si configurino situazioni, penalmente rilevanti, di lottizzazioni abusive, sia di evitare – contraddicendo il comma 1 dell’art.13 bis -che l’uso dei territori agricoli evolva a fini speculativo residenziali a scapito delle vocazioni produttive e in danno delle risorse ambientali e paesaggistiche. Pertanto, la scelta della superficie minima di intervento e del relativo indice di fabbricabilità deve costituire lo strumento per impedire l’effetto descritto sopra, che produce degrado non solo urbanistico ma anche, e di maggiore importanza, paesaggistico.

Ai fini di completezza del presente documento, si riporta integralmente il comma 1 dell’articolo 30 del DPR 380/2001 – Testo unico dell’edilizia:

“Si ha lottizzazione abusiva di terreni a scopo edificatorio quando vengono iniziate opere che comportino trasformazione urbanistica od edilizia dei terreni stessi in violazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici, vigenti o adottati, o comunque stabilite dalle leggi statali o regionali o senza la prescritta autorizzazione; nonché quando tale trasformazione venga predisposta attraverso il frazionamento e la vendita, o atti equivalenti, del terreno in lotti che, per le loro caratteristiche quali la dimensione in relazione alla natura del terreno e alla sua destinazione secondo gli strumenti urbanistici, il numero, l’ubicazione o la eventuale previsione di opere di urbanizzazione ed in rapporto ad elementi riferiti agli acquirenti, denuncino in modo non equivoco la destinazione a scopo edificatorio.”

Si evidenzia che sarà cura del Comune, in sede di esame del progetto, verificare, oltre al rispetto dei parametri edilizi stabiliti dalle norme, anche, per quanto attiene alla residenza, la stretta connessione tra la medesima e l’attività di conduzione agricola e zootecnica del fondo, con particolare cautela nella verifica, soprattutto, nel caso di nuova attività.

Si evidenzia, altresì, che il Comune dovrà, in sede di esame del progetto, verificare attentamente che il frazionamento del compendio interessato dall’intervento, per le caratteristiche degli stessi lotti -quali la dimensione in relazione alla natura del terreno e alla sua destinazione secondo lo strumento urbanistico, il numero, l’ubicazione o l’eventuale previsione di opere di urbanizzazione, la presenza di eventuali edificazioni di tipo residenziale precedenti ed in rapporto ad elementi riferiti agli acquirenti -possa configurare la presenza o la formazione di una lottizzazione abusiva di cui all’art. 17 della L.R. n. 23/1985.

In quest’ultima ipotesi dovranno, al fine di tutelare il territorio comunale da interventi speculativi edilizi, essere attivati i procedimenti sanzionatori di cui all’art. 18 della L.R. n. 23/1985.

È, pertanto, richiesto che le Amministrazioni comunali provvedano, in ogni caso, ad attestare – preliminarmente all’invio della istanza per il rilascio di qualsivoglia parere, nulla osta o autorizzazione, compresa quella paesaggistica -la conformità dell’intervento progettato ai vigenti strumenti urbanistici comunali con specifica attestazione di aver adempiuto alla verifica della connessione funzionale tra l’edificazione e la conduzione agricola e zootecnica del fondo.

Per ciò che concerne l’accertamento della connessione funzionale tra l’edificazione e la conduzione agricola del fondo, si segnala che alcuni elementi di riferimento per effettuare tale valutazione possono essere, in via esemplificativa e non esaustiva, quelli relativi alle caratteristiche fisiche prevalenti del lotto interessato (giacitura, esposizione, altimetria), alla consistenza dei terreni rispetto alla superficie utilizzata per l’attività agricola nonché al comune di residenza del richiedente, da verificare attentamente in relazione alla citata connessione funzionale tra l’edificazione e la conduzione agricola e zootecnica del fondo.

Al richiedente, inoltre, dovrà essere richiesta una relazione agronomica ed un programma di attività per lo sviluppo agricolo del fondo.

L’esame istruttorio fondato su questi elementi di giudizio deve condurre a verificare, sulla base di esaurienti documenti agli atti, che la residenza abbia scopi abitativi connessi alla conduzione del fondo ovvero che i fabbricati siano destinati al solo uso ammesso dalle Direttive in zona agricola e rispettino quanto previsto dalla legge regionale n. 4/2009, articolo 13 bis, comma 1.

I documenti e progetti presentati, in tutta la loro completezza ed esaustività, in fase di istanza, saranno poi la base su cui i Comuni, unitamente agli altri organi preposti, dovranno fondare la necessaria attività di controllo e vigilanza, durante i lavori di realizzazione delle opere e successivamente alla loro conclusione, ai sensi della legge regionale n. 23/1985.

Si specifica che la presente circolare ha come obiettivo quello di rispondere alle principali problematiche emerse in fase di attuazione delle previsioni del citato articolo 13 bis della legge regionale 23 ottobre 2009, n. 4 e che, in relazione a quanto non esplicitamente trattato, si rimanda al D.P.G.R. n. 228/1994 e alle altre normative di riferimento.

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Gentili lettori,

in attesa della pubblicazione sul BURAS della Legge Regionale 21/2011, contenente la proroga e le modifiche alla Legge Regionale 4/2009 (Piano Casa della Regione Sardegna), siamo lieti di annunciarvi la nascita di un nuovo servizio

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Ing. Enrico Craboledda

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“PIANO CASA SARDEGNA – TESTO COORDINATO CON LE MODIFICHE APPORTATE DALLE L.R. 21/2011 – L.R. 23/2012 – L.R. 28/2013”

LEGGE REGIONALE 23 ottobre 2009, n. 4 Disposizioni straordinarie per il sostegno dell’economia mediante il rilancio del settore edilizio e per la promozione di interventi e programmi di valenza strategica per lo sviluppo. così come modificata dalla Legge Regionale 8 novembre 2011, n. 21Modifiche e integrazioni alla legge regionale n. 4 del 2009, alla legge regionale n. 19 del 2011, alla legge regionale n. 28 del 1998 e alla legge regionale n. 22 del 1984, ed altre norme di carattere urbanistico

Capo I Disposizioni straordinarie per la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente

Art. 1 Finalità

1. La Regione autonoma della Sardegna promuove il sostegno dell’economia mediante il rilancio del settore edilizio favorendo interventi diretti alla riqualificazione ed al miglioramento della qualità architettonica e abitativa, della sicurezza strutturale, della compatibilità paesaggistica e dell’efficienza energetica del patrimonio edilizio esistente nel territorio regionale, anche attraverso la semplificazione delle procedure.

Art. 2 Interventi di adeguamento e ampliamento del patrimonio edilizio esistente

1. È consentito, anche mediante il superamento degli indici massimi di edificabilità previsti dagli strumenti urbanistici ed in deroga alle vigenti disposizioni normative regionali, l’adeguamento e l’incremento volumetrico dei fabbricati ad uso residenziale, di quelli destinati a servizi connessi alla residenza e di quelli relativi ad attività produttive, nella misura massima, per ciascuna unità immobiliare, del 20 per cento della volumetria esistente, nel rispetto delle previsioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia) e successive modifiche ed integrazioni. Per volumetria esistente si intende quella realizzata alla data del 31 marzo 2009.

2. Tali adeguamenti e incrementi si inseriscono in modo organico e coerente con i caratteri formali e architettonici del fabbricato esistente e costituiscono strumento per la riqualificazione dello stesso in funzione della tipologia edilizia interessata, senza la necessità, salvo i casi di vincoli paesaggistici, della redazione di ulteriori elaborazioni fotografiche di simulazione nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

a) nel caso di tipologie edilizie uni-bifamiliari gli adeguamenti e incrementi possono avvenire mediante la realizzazione di nuovi corpi di fabbrica in ampliamento nei diversi piani, mediante sopraelevazione o mediante realizzazione al solo piano terra di corpi di fabbrica separati dal fabbricato principale, da utilizzare come sue pertinenze;

b) nel caso di tipologie edilizie pluripiano composte da più unità immobiliari gli incrementi sono consentiti:

1) nel caso di copertura prevalentemente piana dell’edificio mediante sopraelevazione di un solo piano in arretramento di almeno metri 1,5 rispetto ai fili delle facciate prospicienti spazi pubblici ovvero mediante la chiusura dei piani pilotis, nel rispetto della sagoma dell’edificio e delle dimensioni minime dei parcheggi, come previste dalle norme legislative vigenti;

2) nei sottotetti a condizione che venga rispettata la sagoma massima delle murature perimetrali dell’edificio e che l’altezza media interna non superi i tre metri;

3) nei singoli piani a condizione che l’intervento si armonizzi con il disegno architettonico complessivo dell’edificio e che non vengano modificati i fili più esterni delle facciate prospicienti spazi pubblici.

Gli incrementi previsti nei punti 1), 2) e 3), possono essere realizzati anche dai singoli proprietari purché venga dimostrato, mediante un progetto complessivo, il coerente inserimento dell’ampliamento nel contesto architettonico dell’edificio e rispettate le distanze tra pareti prospicienti come previste dagli strumenti urbanistici comunali vigenti. Gli incrementi volumetrici così realizzati costituiscono pertinenza inscindibile dell’unità immobiliare principale e non possono essere alienati separatamente ad essa;

c) nel caso di tipologie edilizie a schiera in lotto urbanistico unitario, gli adeguamenti e incrementi possono essere realizzati per tutte le unità e sono ammessi purché venga dimostrato, mediante un progetto esteso all’intero fabbricato, il coerente inserimento dell’ampliamento nel contesto architettonico del complesso edilizio.

3. L’adeguamento e l’incremento volumetrico possono arrivare fino ad un massimo del 30 per cento, nel caso in cui siano previsti interventi di riqualificazione dell’intera unità immobiliare oggetto dell’intervento, tali da determinare una riduzione almeno del 15 per cento del fabbisogno di energia oppure si dimostri che l’unità immobiliare rientra nei parametri di cui al decreto legislativo n. 192 del 2005, e successive modifiche ed integrazioni. Nelle ipotesi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 si consegue anche il miglioramento della qualità architettonica dell’intero edificio, della sicurezza strutturale e dell’accessibilità degli immobili. La presenza di tali requisiti è dichiarata nella documentazione allegata alla denuncia di inizio attività e successivamente attestata dal direttore dei lavori che, in allegato alla comunicazione di fine lavori, produce tutte le certificazioni di conformità e di regolare esecuzione delle opere con idonea documentazione tecnica e fotografica, nonché la certificazione energetica ai sensi del decreto ministeriale 26 giugno 2009 (Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici).

4. Per gli edifici ad uso residenziale e per i servizi connessi alla residenza situati in zona F turistica nella fascia compresa tra i 300, o i 150 metri nelle isole minori, e i 2.000 metri dalla linea di battigia, ridotti a 1.000 metri nelle isole minori l’adeguamento e l’incremento volumetrico di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotti del 30 per cento.

5. Per gli edifici ad uso residenziale e per i servizi connessi alla residenza situati in zona F turistica nei 300 metri dalla linea di battigia, ridotta a 150 metri nelle isole minori, sono ammissibili esclusivamente e limitatamente agli edifici di cui al comma 2, lettera a), gli incrementi sino al 10 per cento del volume esistente, senza sopraelevazione, a condizione che siano finalizzati al miglioramento della qualità architettonica dell’intero organismo edilizio e dei valori paesaggistici del contesto in cui è inserito; la proposta di intervento deve ottenere la positiva valutazione della Commissione regionale per la qualità architettonica e paesaggistica di cui all’articolo 7.

6. Gli adeguamenti e incrementi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 possono superare i limiti di altezza e di distanza tra pareti prospicienti e i rapporti di copertura previsti dagli strumenti urbanistici vigenti e dal decreto assessoriale 20 dicembre 1983, n. 2266/U (Disciplina dei limiti e dei rapporti relativi alla formazione di nuovi strumenti urbanistici ed alla revisione di quelli esistenti nei comuni della Sardegna), fermo restando quanto previsto dal decreto ministeriale 5 luglio 1975 (Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896 relativamente all’altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali d’abitazione). Sono, comunque, fatti salvi i diritti dei terzi. Gli adeguamenti e incrementi rispettano i distacchi minimi previsti dal Codice civile e non possono essere realizzati utilizzando superfici destinate a soddisfare la quota minima di parcheggi prevista dalle leggi vigenti.

6. Gli ampliamenti realizzati ai sensi del comma 2, lettera c) non possono essere alienati separatamente dall’unità immobiliare principale prima che siano decorsi dieci anni dalla dichiarazione di ultimazione dei lavori. Tale previsione opera attraverso l’obbligo di trascrizione del vincolo nei registri immobiliari.

7. Le previsioni di cui al presente articolo non si applicano agli edifici compresi nella zona urbanistica omogenea A, come individuata negli strumenti urbanistici comunali, ad eccezione di quelli aventi meno di cinquant’anni in contrasto con i caratteri architettonici e tipologici del contesto ed a condizione che l’intervento comporti un miglioramento della qualità architettonica estesa all’intero edificio e sia armonizzato con il contesto storico e paesaggistico in cui si inserisce. Tale contrasto è espressamente dichiarato con delibera del consiglio comunale del comune competente approvata perentoriamente entro il termine di novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge. “Tale contrasto è espressamente dichiarato con deliberazione del consiglio comunale del comune competente. In assenza di tale deliberazione, l’articolo 2 non si applica nelle zone urbanistiche omogenee A.

8. Gli incrementi di cui ai commi 1, 2 e 3 sono aumentati del 30 per cento qualora si tratti di prima abitazione del proprietario, localizzata nelle zone urbanistiche B o C e purché la superficie dell’immobile non superi quella indicata dalla legge 5 agosto 1978, n. 457 (Norme per l’edilizia residenziale), articolo 16, terzo comma. Tale condizione è riferita alla superficie dell’immobile prima della realizzazione dell’ampliamento

Art. 3 Interventi di ampliamento per le costruzioni in zona agricola

1. Nelle zone omogenee E, così come individuate dagli strumenti urbanistici vigenti, gli incrementi volumetrici sono disciplinati dalle seguenti disposizioni, anche mediante il superamento degli indici massimi di edificabilità previsti dagli strumenti urbanistici ed in deroga alle vigenti disposizioni normative regionali.

2. Per gli immobili destinati ad usi agro-silvo-pastorali e per quelli ad uso residenziale, compresi nella fascia costiera tra i 300 ed i 2.000 metri dalla linea di battigia, ridotti a 150 e 1.000 metri nelle isole minori, è consentito l’incremento della volumetria esistente alla data del 31 marzo 2009, nella misura del 10 per cento per funzioni agro-silvo-pastorali e nella misura del 10 per cento per uso residenziale. Oltre la fascia dei 2.000 metri, ovvero 1.000 metri nelle isole minori, l’incremento volumetrico consentito è del 20 per cento.

2 bis. Nella fascia tra i 300 e i 2.000 metri dalla linea di battigia, ridotti rispettivamente a 150 e 1.000 metri nelle isole minori, è consentito l’adeguamento e l’incremento volumetrico degli immobili destinati ad uso residenziale fino al 20 per cento della volumetria esistente al 31 marzo 2009, a condizione che siano previsti interventi di riqualificazione dell’intera unità immobiliare oggetto dell’intervento e tali da determinare una riduzione di almeno il 15 per cento del fabbisogno di energia primaria oppure si dimostri che l’unità immobiliare rientra nei parametri di cui al decreto legislativo n. 192 del 2005, e successive modifiche e integrazioni. Oltre la fascia dei 2.000 metri, ovvero 1.000 metri nelle isole minori, è consentito, nel rispetto delle condizioni di cui al presente comma, l’adeguamento e l’incremento volumetrico fino al 30 per cento.

3. All’interno della fascia costiera dei 300 metri dalla linea di battigia, ridotta a 150 metri nelle isole minori, per i fabbricati di proprietà dell’imprenditore agricolo destinati ad usi agro-silvo-pastorali è consentito il solo incremento del 10 per cento della volumetria esistente alla data del 31 marzo 2009, a condizione che le nuove volumetrie siano finalizzate agli stessi usi ed al miglioramento della qualità architettonica e del contesto paesaggistico; la proposta di intervento deve ottenere la positiva valutazione della Commissione regionale di cui all’articolo 7.

4. Sono comunque ammesse varianti per i fabbricati legittimamente realizzati lasciando invariati i parametri urbanistici senza variazioni di volumi e superfici coperte. 5. In attesa della revisione o dell’adeguamento del Piano paesaggistico regionale, nelle zone omogenee E si applica la disciplina di cui all’articolo 3, commi 1, 2 e 3 del decreto del Presidente della Giunta regionale 3 agosto 1994, n. 228 (Direttive per le zone agricole).

Art. 4 Interventi di ampliamento degli immobili a finalità turistico-ricettiva

1. Per gli immobili destinati allo svolgimento di attività turistico-ricettiva situati in aree extraurbane nella fascia costiera dei 300 metri dalla linea di battigia, ridotta a 150 metri nelle isole minori, è consentito, anche mediante il superamento degli indici massimi di edificabilità previsti dagli strumenti urbanistici vigenti e dalle vigenti disposizioni normative regionali, l’incremento del 10 per cento della volumetria esistente alla data del 31 marzo 2009, qualora gli interventi siano tali da determinare il contenimento del consumo energetico con una riduzione maggiore del 10 per cento del fabbisogno di energia primaria dell’intero edificio, oppure si dimostri che l’immobile rispetti i parametri di cui al decreto legislativo n. 192 del 2005, e successive modifiche ed integrazioni e si consegua il miglioramento della qualità architettonica. La presenza di tali requisiti e delle relative tecnologie impiantistiche e costruttive è dichiarata nella documentazione allegata alla richiesta di concessione edilizia. Successivamente il direttore dei lavori produce, in allegato alla comunicazione di fine lavori, tutte le certificazioni di conformità e di regolare esecuzione delle opere, con idonea documentazione tecnica e fotografica, nonché la certificazione energetica ai sensi del decreto ministeriale 26 giugno 2009. La proposta di intervento deve ottenere la positiva valutazione della Commissione regionale di cui all’articolo 7.

2. Per gli immobili di cui al comma 1, situati oltre la fascia costiera di cui al comma 1, è consentito un incremento volumetrico del 20 per cento che può arrivare al 30 per cento nel caso in cui siano previsti interventi di riqualificazione estesi all’intero edificio tali da determinare il contenimento del consumo energetico con una riduzione maggiore del 25 per cento del fabbisogno di energia primaria, oppure si dimostri che l’immobile rispetti i parametri di cui al decreto legislativo n. 192 del 2005, e successive modifiche ed integrazioni e si consegua il miglioramento della qualità architettonica, della sicurezza strutturale e della accessibilità degli immobili. La presenza di tali requisiti e delle relative tecnologie impiantistiche e costruttive è dichiarata nella documentazione allegata alla denuncia di inizio attività. Successivamente il direttore dei lavori produce, in allegato alla comunicazione di fine lavori, tutte le certificazioni di conformità e di regolare esecuzione delle opere, con idonea documentazione tecnica e fotografica, nonché la certificazione energetica ai sensi del decreto ministeriale 26 giugno 2009.

3. Per gli incrementi di cui al comma 1 deve essere rispettata la condizione che l’incremento volumetrico sia prioritariamente destinato a servizi turistici dell’attività aziendale senza aumento del numero di posti letto e che venga sempre realizzato in arretramento rispetto all’edificio preesistente e non verso il mare; per gli incrementi volumetrici di cui al comma 2 deve essere rispettata la condizione che essi siano destinati per almeno il 50 per cento a servizi turistici dell’attività aziendale. Negli immobili a prevalente destinazione turistico-ricettiva con un numero di camere non superiore a 7, per le volumetrie legittimamente esistenti alla data del 31 marzo 2009 aventi destinazione residenziale o commerciale è sempre consentito il cambio di destinazione d’uso che consenta l’incremento delle superfici dedicate all’attività turistico-ricettiva in misura non superiore al 30 per cento.

Art. 5 Interventi di demolizione e ricostruzione

1. La Regione promuove il rinnovamento del patrimonio edilizio ad uso residenziale e di quello destinato a servizi connessi alla residenza, turistico-ricettivo e produttivo esistente mediante interventi di sostituzione edilizia demolizione e ricostruzione, senza l’obbligo del rispetto dell’aspetto, della forma e dell’orientamento dell’edificio originario all’interno del lotto delle costruzioni ultimate entro il 31 dicembre 1989, che necessitino di essere adeguate in relazione ai requisiti qualitativi, architettonici, energetici, tecnologici, di sicurezza strutturale ed a quelli necessari a garantire l’accessibilità dell’edificio alle persone disabili.

2. Per gli interventi di cui al comma 1, anche mediante il superamento degli indici massimi di edificabilità previsti dagli strumenti urbanistici e dalle vigenti disposizioni normative regionali, è consentito un incremento volumetrico del 30 per cento in caso di integrale demolizione e ricostruzione degli edifici ad uso residenziale e di quelli destinati a servizi connessi alla residenza, di quelli destinati ad attività turistico ricettive o produttive, a condizione che nella ricostruzione venga migliorata la qualità architettonica e tecnologica complessiva e l’efficienza energetica dell’edificio nel rispetto del decreto legislativo n. 192 del 2005, e successive modifiche ed integrazioni. L’incremento volumetrico può arrivare fino ad un massimo del 35 per cento nel caso in cui siano previsti interventi tali da determinare il contenimento del consumo energetico con una riduzione pari almeno al 10 per cento rispetto agli indici previsti dal decreto legislativo n. 192 del 2005, e successive modifiche ed integrazioni.

3. Nel caso di immobili insistenti nella fascia dei 300 metri dalla linea di battigia, ridotta a 150 metri nelle isole minori, ed in aree di particolare valore paesaggistico in prossimità di emergenze ambientali, architettoniche, archeologiche o storico-artistiche, al fine di conseguire la riqualificazione del contesto è consentita, previa approvazione da parte del consiglio comunale e stipula di apposita convenzione, l’integrale demolizione degli stessi ed il trasferimento della volumetria preesistente in altra area situata oltre la fascia dei 300 metri dalla linea di battigia, ridotta a 150 nelle isole minori con destinazione urbanistica compatibile, a condizione che il lotto originario sia ceduto gratuitamente al comune per destinarlo a finalità pubbliche. In tale ipotesi è concesso un incremento volumetrico del 40 per cento in caso di riduzione di almeno il 15 per cento dell’indice di prestazione energetica di cui al decreto legislativo n. 192 del 2005, e successive modifiche ed integrazioni, e un incremento volumetrico del 45 per cento nell’ipotesi di riduzione dell’indice di prestazione energetica di almeno il 20 per cento. La deliberazione del consiglio comunale può prevedere una deroga esclusivamente all’indice di edificabilità e all’altezza, che non può comunque essere maggiore di un piano rispetto agli edifici circostanti ed a condizione che la soluzione progettuale si armonizzi con il contesto paesaggistico in cui è inserito l’intervento.

4. I requisiti di cui ai commi 1, 2, 3 e 5 sono dichiarati nel progetto allegato alla richiesta di concessione edilizia e successivamente attestati dal direttore dei lavori che produce, in allegato alla comunicazione di fine lavori, le certificazioni di conformità e di regolare esecuzione delle opere con idonea documentazione tecnica e fotografica, nonché la certificazione energetica ai sensi del decreto ministeriale 26 giugno 2009.

5. Le previsioni di cui al presente articolo non si applicano agli edifici ubicati nelle zone extraurbane ricadenti nella fascia dei 300 metri dalla linea di battigia, ridotta a 150 metri nelle isole minori, ad eccezione della demolizione dei volumi incongrui e del loro trasferimento, con il relativo incremento volumetrico, oltre la fascia suddetta in aree extraurbane con destinazione urbanistica compatibile.

5 bis. Gli interventi di ricostruzione non possono iniziare prima che sia completata la demolizione dell’edificio preesistente.;

6. Le previsioni di cui al presente articolo non si applicano agli edifici compresi nella zona urbanistica omogenea A, come individuata negli strumenti urbanistici comunali, ad eccezione di quelli aventi meno di cinquant’anni in contrasto con i caratteri architettonici e tipologici del contesto e fermo restando che gli stessi devono risultare ultimati alla data del 31 dicembre 1989. Tale contrasto è espressamente dichiarato con deliberazione del consiglio comunale del comune competente. In assenza di tale deliberazione le disposizioni del presente articolo non si applicano nelle zone urbanistiche omogenee A.

6 bis. Nelle zone urbanistiche omogenee B i comuni individuano, con apposita deliberazione del consiglio comunale adottata entro il termine perentorio di novanta giorni, singoli immobili ovvero ambiti di intervento nei quali limitare o escludere, in ragione di particolari e specificate qualità storiche, architettoniche o urbanistiche, gli interventi di demolizione e ricostruzione. Nel corso di tale termine le istanze di demolizione e ricostruzione riguardanti edifici compresi nelle zone urbanistiche omogenee B non sono ricevibili. Trascorso il termine di novanta giorni senza che il comune abbia adottato la deliberazione, gli interventi di demolizione e ricostruzione sono ammessi nel rispetto delle condizioni di cui all’articolo 8 comma 2 art. 5 della L.R. 21/2011 – . Il termine di novanta giorni per l’adozione della deliberazione di cui al comma 6 bis della legge regionale n. 4 del 2009, introdotto dal comma 1, decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 6 Interventi sul patrimonio edilizio pubblico

1. Al fine di agevolare la riqualificazione del patrimonio edilizio di proprietà pubblica, è consentito, anche mediante il superamento degli indici massimi di edificabilità previsti dagli strumenti urbanistici e dalle vigenti disposizioni normative regionali, l’incremento del 20 per cento della volumetria esistente degli edifici destinati ad attività istituzionali o comunque pubbliche.

2. Tale incremento può arrivare fino ad un massimo del 30 per cento nel caso in cui siano previsti interventi di recupero e ristrutturazione di edifici non in uso, finalizzati al ripristino delle destinazioni di cui al comma 1, attualmente non consentite per effettive carenze funzionali e strutturali, ed al miglioramento della qualità architettonica dell’intero edificio, della sicurezza strutturale e della accessibilità degli immobili.

3. Le previsioni di cui al presente articolo non si applicano agli edifici ubicati nelle zone extraurbane e ricadenti nella fascia dei 300 metri dalla linea di battigia, ridotta a 150 metri nelle isole minori, ad eccezione della demolizione dei volumi incongrui e del loro trasferimento con il relativo incremento volumetrico oltre la fascia suddetta.

Art. 7 Commissione regionale per il paesaggio e la qualità architettonica

1. È istituita la Commissione regionale per il paesaggio e la qualità architettonica al fine di fornire un supporto tecnico-scientifico all’Amministrazione regionale in merito alla valutazione degli interventi da realizzare in zone di particolare valore paesaggistico ed ambientale, con particolare riguardo al fatto che gli stessi non rechino pregiudizio ai valori oggetto di protezione. La Commissione esprime i pareri di cui agli articoli 2, 3 e 4 e negli altri casi previsti dalla presente legge. Svolge inoltre funzione consultiva della Giunta regionale. (Soppresso dall’art. 25 della L.R. 8/2015)

2. La Commissione si avvale, per il suo funzionamento degli uffici dell’Assessorato competente in materia di governo del territorio, ed è composta da tre esperti in materia di tutela paesaggistica ed ambientale con comprovata pluriennale esperienza nella valorizzazione dei contesti ambientali, storico-culturali ed insediativi e nella progettazione di opere di elevata qualità architettonica. 3. I componenti della Commissione sono nominati dalla Giunta regionale, rimangono in carica per l’intera durata della legislatura e cessano dalle loro funzioni novanta giorni dopo l’insediamento dell’organo esecutivo di nuova elezione. Con successiva legge regionale è disciplinata la corresponsione, ai componenti, di eventuali compensi. 4. Entro quarantacinque giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale nomina i componenti della Commissione.

2. La Commissione regionale è costituita ai sensi e per le finalità dell’articolo 137 del decreto legislativo n. 42 del 2004 e svolge altresì le funzioni di cui al comma 1.

3. La Giunta regionale provvede entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge alla nomina e all’insediamento della Commissione regionale per il paesaggio e la qualità architettonica. La Commissione opera come collegio imperfetto

Art. 8 Condizioni di ammissibilità degli interventi

1. Gli interventi previsti negli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 non sono ammessi: a) su edifici privi di titolo abilitativo, ove prescritto; b) sui beni immobili di interesse artistico, storico, archeologico o etno-antropologico vincolati ai sensi della parte II del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e successive modifiche ed integrazioni, ad esclusione dei casi previsti negli articoli precedenti.

 bis. Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 sono altresì ammesse anche contestualmente alle eventuali istanze di accertamento di conformità dell’unità immobiliare preesistente, oggetto dell’intervento.

2. Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 non si applicano agli edifici collocati in aree dichiarate, ai sensi del Piano stralcio per l’assetto idrogeologico di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo), e successive modifiche ed integrazioni, di pericolosità idraulica elevata o molto elevata (Hi3 – Hi4), ovvero in aree di pericolosità da frana elevata o molto elevata (Hg3 – Hg4) fatta eccezione per la tipologia di interventi specificamente prevista, in tali aree, dalle norme tecniche di attuazione del Piano stralcio per l’assetto idrogeologico.

3. Gli incrementi di volumetria previsti dagli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 possono cumularsi con gli aumenti consentiti da altre disposizioni di legge, dagli strumenti urbanistici comunali e dalle norme di pianificazione regionale. Non sono cumulabili fra loro gli incrementi previsti nel presente capo I. È sempre ammessa la chiusura di vuoti esistenti nei piani intermedi.

4. Alla data del 31 marzo 2009, le unità immobiliari interessate dagli interventi di cui alla presente legge devono risultare regolarmente accatastate presso le competenti agenzie del territorio ovvero i lavori devono essere stati ultimati alla medesima data e le istanze di accatastamento avviate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il rispetto della presente disposizione è attestato mediante autocertificazione rilasciata dal direttore dei lavori. Nei casi in cui gli interventi di adeguamento ed incremento previsti dall’articolo 2 riguardino fabbricati la cui costruzione sia stata intrapresa entro il 31 marzo 2009 in forza di regolare concessione edilizia e i lavori siano stati sospesi a seguito di sequestro giudiziario poi annullato o revocato, la volumetria esistente, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, si intende quella realizzata entro la data di entrata in vigore della presente legge e le relative istanze di accatastamento devono essere avviate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Alla data del 31 marzo 2009 le unità immobiliari interessate dagli interventi di cui agli articoli 2, 3 e 4 devono risultare completate nell’ingombro volumetrico con la realizzazione delle murature perimetrali e della copertura. Il rispetto della presente disposizione è attestato mediante asseverazione da parte di un professionista abilitato. Nei casi in cui gli interventi di adeguamento ed incremento previsti dall’articolo 2 riguardino fabbricati la cui costruzione sia stata intrapresa entro il 31 marzo 2009 in forza di regolare concessione edilizia e i lavori siano stati sospesi a seguito di sequestro giudiziario poi annullato o revocato, per volumetria esistente, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, si intende quella realizzata entro la data di entrata in vigore della presente legge.

5. Il mutamento della destinazione d’uso per le unità immobiliari sulle quali siano stati realizzati gli interventi di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 è ammesso a condizione che sia compatibile con le destinazioni urbanistiche previste dalla strumentazione urbanistica comunale.

5. Il mutamento della destinazione d’uso degli immobili interessati dagli interventi previsti negli articoli 2, 3, 4, 5 e 6, è ammesso nel rispetto delle disposizioni previste negli strumenti urbanistici vigenti.

5 bis. Gli interventi di cui agli articoli 2, 4, 5 e 6 sono subordinati al reperimento degli spazi per parcheggi di cui all’articolo 41 sexies della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica), e successive modifiche ed integrazioni; per gli interventi di cui agli articoli 2, 4, 5 e 6, nell’ipotesi in cui la superficie da adibire a parcheggio sia inferiore a 20 metri quadri, il consiglio comunale può, con propria deliberazione, individuare i casi o le parti del territorio nei quali, a causa dell’impossibilità a reprire gli spazi per parchggi, l’intervento è consentito previo pagamento di una somma equivalente alla monetizzazione delle aree per parcheggi. I relativi introiti sono finalizzati alla realizzazione di nuove aree da destinare a parcheggio. (inserito con la L.R. 1/2011)

5 ter. Gli interventi di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 sono realizzati in deroga alle previsioni dei regolamenti edilizi e degli strumenti urbanistici comunali vigenti ed in deroga alle vigenti disposizioni normative regionali; possono essere superati gli indici massimi di fabbricabilità. È in ogni caso fatto salvo il rispetto delle disposizioni del Codice civile e i diritti dei terzi.

Art. 9 Oneri

1. Per gli incrementi di cui agli articoli 2, 3 e 4, gli oneri di concessione, ove dovuti, sono ridotti del 40 per cento se relativi alla prima abitazione del proprietario o dell’avente titolo, ovvero aumentati del 60 per cento negli altri casi. Per gli ampliamenti di cui all’articolo 2, comma 5 e all’articolo 4, comma 1, gli oneri di concessione sono aumentati del 200 per cento.

2. Per gli interventi di demolizione e ricostruzione di cui all’articolo 5, gli oneri di concessione sono dovuti nella misura del 140 per cento per l’incremento volumetrico e nella misura del 60 per cento per la parte ricostruita e sono in ogni caso ridotti del 40 per cento se relativi alla prima abitazione del proprietario o dell’avente titolo.

3. Decorso il termine per la comunicazione di fine lavori di cui all’articolo 10, comma 4, il costo di costruzione complessivo dovuto per l’intervento è aumentato del 50 per cento.

4. Entro il termine di sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono prevedere una riduzione ovvero una maggiorazione degli oneri di concessione previsti nel presente articolo. In difetto della deliberazione trovano integrale applicazione le disposizioni contenute nei commi 1, 2 e 3.

Art. 10 Norme sulla semplificazione delle procedure amministrative in materia edilizia

1. Nel rispetto delle normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, delle norme di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica nonché delle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 42 del 2004, e successive modifiche ed integrazioni, sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo:

a) interventi di manutenzione ordinaria;

b) interventi di manutenzione straordinaria, sempre che non riguardino le parti strutturali dell’edificio, non comportino aumento delle unità immobiliari e non implichino incremento degli standard urbanistici;

c) interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio;

d) opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico o siano eseguite in aree esterne al centro edificato;

e) movimenti di terra strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola-zootecnica e le pratiche agrosilvo-pastorali compresi gli interventi su impianti idraulici agrari;

f) opere oggettivamente precarie dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee tali da poter essere immediatamente rimosse alla cessazione della necessità e, comunque, entro un termine di utilizzazione non superiore a novanta giorni;

g) serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell’attività agricola;

h) opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l’indice di permeabilità stabilito dallo strumento urbanistico comunale;

i) interventi e impianti funzionali all’incremento dell’efficienza energetica, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 (Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE), articolo 11, comma 3;

j) elementi di arredo di aree di pertinenza degli edifici esistenti. (Abrogato dall’art. 44 della L.R. 8/2015)

1 bis. Relativamente agli interventi di cui al comma 1, lettera a), non è richiesta alcuna comunicazione all’amministrazione comunale (Abrogato dall’art. 44 della L.R. 8/2015)

2. Prima dell’inizio degli interventi di cui al comma 1, l’interessato, anche per via telematica, informa l’amministrazione comunale dell’avvio dei lavori, comunicando gli estremi delle autorizzazioni eventualmente obbligatorie ai sensi delle normative di settore. Limitatamente agli interventi di cui al comma 1, lettera b), la comunicazione è accompagnata da una relazione tecnica provvista di data certa a firma di un tecnico abilitato. (Abrogato dall’art. 44 della L.R. 8/2015)

3. Gli interventi di cui agli articoli 2, 3 e 4 sono assoggettati alla procedura di denuncia di inizio attività (DIA), ad eccezione di quelli ricadenti nella zona omogenea A, nelle zone omogenee E ed F localizzate nella fascia dei 300 metri dalla linea di battigia, ridotta a 150 metri nelle isole minori e di quelli previsti all’articolo 5, per i quali deve essere ottenuta la concessione edilizia.

4. La denuncia di inizio attività o la relativa comunicazione di inizio lavori è inoltrata improrogabilmente entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e la comunicazione di fine lavori entro trentasei mesi dalla medesima data.

La denuncia di inizio attività o l’istanza volta all’ottenimento della concessione edilizia sono presentate improrogabilmente entro il termine di dodici ventiquattro(modifica inserita con la L.R. 23 del 23.11.2012 ) trentasei (modifica inserita con la L.R. 28 del 07.10.2013) mesi decorrenti dalla data di pubblicazione della presente legge e la comunicazione di fine lavori entro trentasei quarantotto(modifica inserita con la L.R. 23 del 23.11.2012 ) mesi decorrenti dalla data di ottenimento del relativo titolo abilitativo. (inserito con l’errata corrige del 01.12.2011)

L.R.28/2013 – art.1-comma.2. Il termine più favorevole di quarantotto mesi per la comunicazione di fine lavori, di cui all’articolo 8, comma 2, della legge regionale 21 novembre 2011, n. 21 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale n. 4 del 2009, alla legge regionale n. 19 del 2011, alla legge regionale n. 28 del 1998 e alla legge regionale n. 22 del 1984, ed altre norme di carattere urbanistico), e successive modifiche, si estende anche a tutte le richieste di titoli abilitativi già presentate, sin dalla data di entrata in vigore della legge regionale 23 ottobre 2009, n. 4 (Disposizioni straordinarie per il sostegno dell’economia mediante il rilancio del settore edilizio e per la promozione di interventi e programmi di valenza strategica per lo sviluppo), e successive modifiche ed integrazioni, ed assentite. (inserito con il comma 2 dell’articolo 1 della L.R. 28 del 07/10/2013)

5. Per gli interventi previsti nel presente capo devono altresì essere rispettate le modalità di cui alla legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), articolo 1, e successive modifiche, ed alle relative norme di attuazione previste dal regolamento di cui al decreto interministeriale 18 febbraio 1998, n. 41, e successive modifiche, ovvero per le ipotesi di riqualificazione energetica, le modalità di cui alla legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), articolo 1, commi 344-349, e successive modifiche, ed alle relative norme di attuazione previste dal decreto interministeriale 19 febbraio 2007, e successive modifiche ed integrazioni. Gli estremi di pagamento devono essere, altresì, allegati alla comunicazione di fine lavori.

6. Per gli interventi di cui al presente capo, ad eccezione di quelli ricadenti nella fascia extraurbana dei 300 metri dalla linea di battigia, ridotta a 150 metri nelle isole minori, di quelli ricadenti in centro storico e di quelli disciplinati dall’articolo 5, l’autorizzazione paesaggistica, qualora necessaria, è rilasciata dall’organo comunale ai sensi della legge regionale 12 agosto 1998, n. 28 (Norme per l’esercizio delle competenze in materia di tutela paesistica trasferite alla Regione autonoma della Sardegna con l’art. 6 del D.P.R. 22 maggio 1975, n. 480, e delegate con l’art. 57 del D.P.R. 19 giugno 1979, n. 348).

7. Ai fini del monitoraggio degli interventi di cui alla presente legge e delle conseguenti trasformazioni urbanistiche ed edilizie del territorio, i comuni trasmettono all’Assessorato regionale competente in materia di governo del territorio i relativi dati tecnici e amministrativi, secondo direttive emanate dalla Giunta regionale. 8. All’articolo 31 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 7 (legge finanziaria 2002), dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: “5 bis. Ai fini della verifica di cui al comma 5, i comuni trasmettono gli atti di pianificazione e i relativi dati di analisi anche su supporto informatico, secondo direttive emanate dalla Giunta regionale.”.

Art. 9 L.R. 21/2011 Decorrenza termini e normativa transitoria

1. Sono fatte salve le richieste di titoli abilitativi di cui alla legge regionale n. 4 del 2009, prorogata dalla legge regionale 20 aprile 2011, n. 11 (Proroga dei termini di cui alla legge regionale 23 ottobre 2009, n. 4 (Disposizioni straordinarie per il sostegno dell’economia mediante il rilancio del settore edilizio e per la promozione di interventi e programmi di valenza strategica per lo sviluppo)), già presentate alla data di entrata in vigore della presente legge. Qualora i soggetti richiedenti intendano usufruire delle modifiche introdotte con la presente legge, ove più favorevoli, presentano esclusivamente le integrazioni o modifiche alla documentazione già presentata.

2. Sono fatte salve le domande presentate precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente alla scadenza dei termini previsti dal comma 4 dell’articolo 10 della legge regionale n. 4 del 2009, come prorogati dall’articolo 1 della legge regionale 20 aprile 2011, n. 11 (Proroga dei termini di cui alla legge regionale 23 ottobre 2009, n. 4). In ordine a tali domande resta validamente compiuta anche l’attività eventualmente svolta e gli atti adottati dagli uffici pubblici statali, regionali o comunali.

Capo II Norme in materia di pianificazione paesaggistica

Art. 11 Aggiornamento e revisione del Piano paesaggistico regionale

1. Con periodicità biennale la Giunta regionale procede all’aggiornamento e alla revisione dei contenuti descrittivi e dispositivi del Piano paesaggistico regionale con specifica deliberazione da pubblicarsi sul BURAS e della quale è data pubblicità sul sito istituzionale della Regione e mediante deposito presso gli uffici regionali. Nei trenta giorni successivi alla pubblicazione sul BURAS di tale deliberazione, chiunque ne abbia interesse può presentare osservazioni in merito alle modifiche proposte. Nel medesimo termine la Commissione consiliare competente in materia di urbanistica esprime il proprio parere e lo trasmette alla Giunta regionale. Trascorso tale termine la Giunta, esaminate le osservazioni, delibera in via definitiva l’aggiornamento o la revisione. Tale deliberazione è pubblicata sul BURAS e le conseguenti modifiche costituiscono parte integrante del Piano paesaggistico regionale.

Art. 12 Programmi, piani e progetti di valenza strategica per lo sviluppo del territorio (Abrogato dall’art. 44 della L.R. 8/2015)

1. La Regione, le province ed i comuni, anche con il concorso di altri soggetti pubblici e privati, individuano ed attivano programmi, piani e progetti aventi carattere strategico per promuovere lo sviluppo del territorio regionale in un’ottica di sostenibilità ambientale e paesaggistica.

2. I programmi, i piani ed i progetti devono essere tali da incidere significativamente sul sistema economico- sociale, sull’organizzazione del territorio e sulla valorizzazione paesaggistico-ambientale. In particolare possono comprendere operazioni di riassetto e riqualificazione degli insediamenti, anche costieri, e la realizzazione di parchi ecologico-ambientali anche di carattere botanico e forestale di elevata valenza scientifica e culturale. Essi in ogni caso perseguono obiettivi di elevata qualità paesaggistica, ecologico-ambientale e urbanistico-architettonica.

3. La proposta di cui al comma 1 è sottoposta all’Assessorato competente in materia di governo del territorio per la preliminare valutazione della compatibilità complessiva sotto il profilo paesaggistico. In caso di esito positivo si procede mediante conferenza di servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo), e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Qualora la realizzazione degli interventi programmati necessiti di variante agli strumenti urbanistici si procede secondo le vigenti disposizioni legislative. In tal caso i termini per le pubblicazioni e le osservazioni sono ridotti della metà.

Art. 13 Disciplina degli interventi ammissibili nella fase di adeguamento degli strumenti urbanistici al Piano paesaggistico regionale(Abrogato dall’art. 44 della L.R. 8/2015)

1. I piani paesaggistici, le loro varianti e gli atti di aggiornamento e revisione di cui all’articolo 11, introducono norme temporanee di salvaguardia e possono indicare le opere eseguibili sino all’adeguamento degli strumenti urbanistici comunali, nel rispetto dei seguenti principi e direttive:

a) sono realizzabili:

1) interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico, di restauro e di risanamento conservativo;

2) volumi tecnici di modesta entità strettamente necessari e funzionali alla gestione tecnico/operativa delle strutture esistenti e tali da non incidere negativamente sullo stato dei luoghi e sulla qualità paesaggistica del contesto;

3) interventi di riqualificazione degli insediamenti esistenti sotto il profilo urbanistico, architettonico – edilizio e paesaggistico – ambientale, senza aumento di volume, ad eccezione di quello strettamente necessario per servizi;

4) interventi pubblici o di interesse pubblico finanziati dall’Unione europea, dallo Stato, dalla Regione, dalle province, dai comuni o dagli enti strumentali statali o regionali;

5) gli interventi previsti dal capo I della presente legge;

b) gli interventi previsti nei vigenti strumenti urbanistici sono realizzabili alle seguenti condizioni:

1) che ricadano nelle aree delimitate dagli strumenti urbanistici come zone territoriali omogenee A e B;

2) che ricadano nelle aree delimitate dagli strumenti urbanistici come zone territoriali omogenee C, G e D, limitatamente alla funzione commerciale, qualora le aree siano intercluse, ovvero contigue ed integrate in termini di infrastrutture, con l’ambito urbano;

c) nei comuni dotati di piano urbanistico comunale ai sensi della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45 (Norme per l’uso e la tutela del territorio regionale), sono, altresì, realizzabili gli interventi localizzati nelle altre zone territoriali omogenee C, D, G, ed F, previsti dagli strumenti attuativi approvati e, se di iniziativa privata, convenzionati. Può, inoltre, essere concluso il procedimento di approvazione dei piani attuativi legittimamente adottati prima dell’approvazione del Piano paesaggistico regionale;

d) nei comuni non dotati di piano urbanistico comunale di cui alla legge regionale n. 45 del 1989, nelle zone territoriali omogenee C, D, G, ed F, all’interno della fascia dei 2.000 metri dalla linea di battigia, e, per le isole minori, entro i 500 metri dalla linea di battigia, possono essere realizzati gli interventi previsti dagli strumenti attuativi già approvati e convenzionati, a condizione che le relative opere di urbanizzazione siano state legittimamente avviate prima dell’approvazione del Piano paesaggistico regionale. Oltre tale fascia sono realizzabili gli interventi previsti nei piani attuativi regolarmente approvati e, se di iniziativa privata, convenzionati;

e) ai fini della riqualificazione delle strutture destinate all’esercizio di attività turistico – ricettive, anche qualora localizzate nei 300 metri dalla linea di battigia, ridotti a 150 metri nelle isole minori, possono essere autorizzati, in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, interventi di ristrutturazione e rinnovamento. Eventuali incrementi volumetrici, per i quali non opera l’articolo 6 della legge regionale 25 novembre 2004, n. 8 (Norme urgenti di provvisoria salvaguardia per la pianificazione paesaggistica e la tutela del territorio regionale), non possono comunque superare il 25 per cento dei volumi legittimamente esistenti, a condizione che realizzino concreti obiettivi di qualità paesaggistico-architettonica e di efficienza tecnico-funzionale e si sviluppino non verso il mare. Gli incrementi volumetrici previsti nella presente lettera non si applicano alle strutture turistico ricettive che abbiano già usufruito degli incrementi previsti dalla legge regionale n. 45 del 1989, articolo 10 bis, come introdotto dalla legge regionale 7 maggio 1993, n. 23 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45, recante «Norme per l’uso e la tutela del territorio regionale»); f) nelle more dell’adeguamento degli strumenti urbanistici comunali ai piani paesaggistici regionali, all’interno delle aree ricomprese nella fascia di larghezza pari a 100 metri, ove prevista, a partire dal perimetro più esterno dei beni paesaggistici ed identitari, come definiti dalla legge regionale 4 agosto 2008, n. 13 (Norme urgenti in materia di beni paesaggistici e delimitazione dei centri storici e dei perimetri cautelari dei beni paesaggistici e identitari), articolo 1, possono essere realizzati gli interventi di trasformazione del territorio e degli edifici esistenti, compresa la realizzazione di nuovi corpi di fabbrica, esclusivamente a condizione che abbiano ottenuto l’autorizzazione paesaggistica, rilasciata ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004, articolo 146 e seguenti, e successive modifiche ed integrazioni. I contenuti e le prescrizioni dell’autorizzazione costituiscono commisurazione e valutazione della compatibilità dell’intervento proposto con l’interesse paesaggistico tutelato;

f) nelle more dell’adeguamento degli strumenti urbanistici comunali ai piani paesaggistici regionali, sono consentiti interventi di trasformazione del territorio e degli edifici esistenti, compresa la realizzazione di nuovi corpi di fabbrica, all’interno delle aree ricomprese nella fascia di larghezza pari a 100 metri, ove prevista, dei beni paesaggistici ed identitari, come definiti dall’articolo 1 della legge regionale 4 agosto 2008, n. 13 (Norme urgenti in materia di beni paesaggistici e delimitazione dei centri storici e dei perimetri cautelari dei beni paesaggistici e identitari); sono altresì ammessi interventi di trasformazione degli stessi beni; tali interventi, qualora interessino beni paesaggistici o ricadano all’interno della relativa fascia, sono consentiti esclusivamente a condizione che si ottenga preventivamente l’autorizzazione paesaggistica ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004, e successive modifiche ed integrazioni; gli stessi interventi riferiti ai beni identitari, ovvero alla relativa fascia, sono ammessi esclusivamente a condizione che ottengano, in sede di rilascio del relativo titolo abilitativo da parte della competente amministrazione comunale, la positiva valutazione sulla compatibilità dell’intervento con i valori paesaggistici oggetto di tutela, ad eccezione degli interventi di cui alle lettere a), b) e c) dell’articolo 149 del decreto legislativo n. 42 del 2004, per i quali non è richiesta alcuna valutazione.

“f bis) i piani paesaggistici, le loro varianti e gli atti di aggiornamento e revisione di cui all’articolo 11 possono individuare eventuali contesti o sistemi caratterizzati da particolari valenze paesaggistiche, edifici o manufatti di particolare pregio storico identitario o singolarità naturali, da sottoporre a specifiche misure di salvaguardia e utilizzazione, eventualmente prevedendo idonee fasce di rispetto;”.

g) nella fascia dei 300 metri dalla linea di battigia è vietata la realizzazione di linee elettriche diverse da quelle strettamente necessarie e funzionali agli insediamenti urbanistico-edilizi, ad eccezione di quelle già programmate alla data del 31 dicembre 2008. È, inoltre, ammessa la realizzazione di linee elettriche che, sulla base di un atto di indirizzo approvato dalla Giunta regionale entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, ottengano la preventiva valutazione positiva da parte della Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente;

h) il mare territoriale, per la sua stretta interrelazione con le aree tutelate ai sensi degli articoli 142 e 143 del decreto legislativo n. 42 del 2004 e successive modifiche ed integrazioni, è considerato di primario interesse paesaggistico ed è fatto oggetto di tutela;

i) la Regione considera meritevoli di tutela, e ne fa oggetto di integrale conservazione, le praterie di posedonia, secondo anche quanto previsto dalla direttiva comunitaria 92/43/CEE del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, e ne costituiscono “habitat prioritario”. È, pertanto, vietato qualunque intervento che possa comprometterne l’integrità ovvero lo stato di equilibrio ottimale dell’habitat naturale, ad eccezione di quelli già programmati alla data di entrata in vigore della presente legge e di quelli che ottengano il preventivo assenso da parte della Giunta regionale. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 sono provvisoriamente efficaci e trovano immediata applicazione sin dalla data di entrata in vigore della presente legge. Gli interventi previsti nel comma 1, lettera c), secondo capoverso, lettera d), primo capoverso e lettera e), sono realizzati previa verifica della coerenza delle volumetrie programmate con il contesto paesaggistico ed ambientale di riferimento, effettuata di concerto tra Amministrazione regionale e amministrazione comunale. In sede di verifica può essere stabilito il ridimensionamento e l’adeguamento degli interventi programmati al fine di renderli coerenti con le finalità del Piano paesaggistico regionale.

Art. 13 bis (Norme in materia tutela, salvaguardia e sviluppo delle aree destinate all’agricoltura) (Abrogato dall’art. 44 della L.R. 8/2015)

1. La Regione riconosce meritevole di tutela il paesaggio rurale e persegue il primario obiettivo di salvaguardarlo, di preservarne l’identità e le peculiarità, introduce norme volte al conseguimento di tali finalità ed individua misure volte a contrastare, anche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), il fenomeno del frazionamento delle aree agricole finalizzato all’edificazione, in particolare nella fascia costiera e nelle aree periurbane.

2. Al fine di consentire un corretto e razionale utilizzo del territorio agricolo che miri a contemperare l’esigenza di salvaguardia delle aree agricole da un improprio sfruttamento e l’esigenza di avvalersi di infrastrutture e fabbricati adeguati per l’esercizio dell’attività agricola e delle altre attività connesse alla conduzione del fondo, nelle aree agricole si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Giunta regionale 3 agosto 1994, n. 228 (Direttive per le zone agricole).

3. Negli ambiti costieri individuati dal Piano paesaggistico regionale, la superficie minima di intervento è fissata in un ettaro incrementabile con apposita deliberazione del consiglio comunale fino ad un massimo di tre ettari, fermo restando che le possibilità edificatorie delle aree agricole sono subordinate alla effettiva connessione funzionale tra l’edificazione e la conduzione agricola e zootecnica del fondo e che devono, per quanto possibile, essere privilegiati gli interventi che assicurino il recupero del patrimonio edilizio esistente. L’indice massimo di fabbricabilità per le nuove residenze è pari a 0,03 mc/mq per il primo ettaro, da ridurre del 50 per cento per il secondo e del 75 per cento per i successivi.

4. Le disposizioni contenute nel comma 3 dell’articolo 1 della legge regionale 4 agosto 2008, n. 13 (Norme urgenti in materia di beni paesaggistici e delimitazione dei centri storici e dei perimetri cautelari dei beni paesaggistici e identitari), si applicano anche alle previsioni di cui ai commi 2 e 3.”.

Art. 14 Modifiche alla legge regionale 4 agosto 2008, n. 13

1. L’articolo 2 della legge regionale n. 13 del 2008 è sostituito dal seguente: “Art. 2 (Disciplina per le aree all’interno dei centri di antica e prima formazione) 1. Nelle more dell’adeguamento degli strumenti urbanistici comunali al Piano paesaggistico regionale, alle sue varianti ed agli atti di aggiornamento e revisione, i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, verificano la coerenza delle disposizioni dei vigenti piani particolareggiati dei centri storici ricadenti nelle aree di antica e prima formazione con le disposizioni del Piano paesaggistico regionale, sue varianti ed atti di aggiornamento e revisione, e possono procedere alla loro attuazione per le parti coerenti. Con deliberazione consiliare, i comuni, per le restanti aree del centro di antica e prima formazione esterne al piano particolareggiato del centro storico, verificano la coerenza delle relative previsioni urbanistiche con le disposizioni del Piano paesaggistico regionale e procedono alla loro attuazione. Tale deliberazione è approvata come previsto dalla legge regionale n. 28 del 1998, articolo 9, comma 5. 2. Il comune, ottenuta l’approvazione, pubblica sul BURAS le deliberazioni di cui al comma 1. Dal giorno successivo alla pubblicazione, all’interno dell’area del centro di antica e prima formazione, possono essere realizzati gli interventi coerenti, previsti nella disciplina urbanistica previgente, a condizione che abbiano ottenuto l’autorizzazione paesaggistica, rilasciata ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004, articolo 146.”.

Capo III Disposizioni in materia di sottotetti e norme finali Norme per il recupero del patrimonio edilizio esistente

Art. 15 Utilizzo del patrimonio edilizio e recupero dei sottotetti (Abrogato dall’art. 44 della L.R. 8/2015)

1. La Regione Sardegna promuove il recupero a fini abitativi dei sottotetti esistenti nelle zone urbanistiche A, B, C ed E con l’obiettivo di contenere il consumo di nuovo territorio e di favorire la messa in opera di interventi tecnologici per il contenimento dei consumi energetici.

2. Negli edifici destinati in tutto o in parte a residenza è consentito il recupero volumetrico a solo scopo residenziale del piano sottotetto esistente alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Si definiscono sottotetti i volumi compresi tra la chiusura orizzontale superiore, anche non calpestabile, dell’ultimo livello abitabile e l’intradosso delle falde della copertura a tetto, localizzati all’interno della sagoma dell’edificio regolarmente approvata con titolo abilitativo, ove prescritto.

4. Il recupero abitativo dei sottotetti è consentito, previo titolo abilitativo, attraverso interventi edilizi, purché siano rispettate tutte le prescrizioni igienicosanitarie riguardanti le condizioni di abitabilità previste dai regolamenti vigenti, salvo quanto disposto dal comma 5.

5. Il recupero abitativo dei sottotetti anche ottenuti mediante la realizzazione di un solaio intermedio è consentito purché sia assicurata per ogni singola unità immobiliare l’altezza media ponderale di un’altezza media ponderale uguale o maggiore a (sostituite dallaL.R. 28/2013) metri 2,40 per gli spazi ad uso abitativo, ulteriormente ridotta a metri 2,20 per spazi accessori dei servizi nel caso specifico di sottotetto ottenuto con solaio intermedio sono rispettate tali altezze. Per i comuni posti a quote superiori a 600 metri di altitudine sul livello del mare è consentita rispettivamente la riduzione a metri 2,20 per spazi ad uso abitazione e a metri 2,00 per accessori e servizi. Gli eventuali spazi di altezza inferiore ai minimi devono essere chiusi mediante opere murarie o arredi fissi e può esserne consentito l’uso come spazio di servizio destinato a guardaroba e ripostiglio. In corrispondenza delle fonti di luce la chiusura di tali spazi non è prescrittiva. Il calcolo dell’altezza media ponderale viene effettuato dividendo il volume della parte di sottotetto la cui altezza superi metri 1,50 per la superficie relativa.

6. Gli interventi edilizi finalizzati al recupero dei sottotetti possono comportare l’apertura di finestre, lucernari, abbaini e terrazzi per assicurare l’osservanza dei requisiti di aeroilluminazione, nonché, nelle sole zone B, sono ammesse modificazioni delle altezze di colmo e di gronda e delle linee di pendenza delle falde, unicamente al fine di assicurare i parametri di cui al comma 5. Il recupero abitativo dei sottotetti nelle sole zone territoriali omogenee B è ammesso anche in deroga ai limiti ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali vigenti; in ogni caso l’altezza interna massima al colmo e alla gronda è fissata rispettivamente in 3,50 metri e in 2,20 metri.

7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano negli ambiti territoriali per i quali i comuni, con motivata deliberazione del consiglio comunale, ne dispongano l’esclusione nel termine perentorio di novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.

8. Alle disposizioni di cui al presente articolo non si applicano i termini di cui all’articolo 10, comma 4.

Art. 15 bis  – Riutilizzo dei piani seminterrati, dei piani pilotis e dei locali al piano terra (Abrogato dall’art. 44 della L.R. 8/2015)

1. La Regione promuove il recupero a fini abitativi dei seminterrati localizzati nelle zone territoriali omogenee B (completamento residenziale), C (espansione residenziale) ed E (agricole) con l’obiettivo di contenere il consumo di nuovo territorio e favorire la messa in opera di interventi tecnologici per il contenimento dei consumi energetici.

2. Il recupero a fini abitativi dei piani e locali di cui al presente articolo è comunque vietato nelle aree dichiarate, ai sensi del vigente Piano stralcio per l’assetto idrogeologico, di pericolosità elevata o molto elevata ovvero in aree di pericolosità da frana elevata o molto elevata.

3. Il recupero a fini abitativi dei seminterrati esistenti è consentito a condizione che abbiano, alla data di entrata in vigore della presente legge, un’altezza minima non inferiore a metri 2,40, previo ottenimento di idoneo titolo abilitativo e nel rispetto delle seguenti condizioni: a) aperture per la ventilazione naturale non inferiori ad 1/8 della superficie del pavimento, ovvero realizzazione di un impianto di ventilazione meccanica per un ricambio d’aria almeno pari a quello richiesto per la ventilazione naturale; b) adeguati livelli di illuminazione raggiungibili anche mediante sistemi artificiali.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche agli interventi di recupero ai fini abitativi dei piani pilotis e dei locali siti al piano terra a condizione che siano rispettate le prescrizioni igienico-sanitarie riguardanti l’agibilità previste dai vigenti regolamenti.

5. Gli interventi previsti nel presente articolo ricadenti nelle zone classificate B e C e quelli di cui all’articolo 15 sono subordinati al reperimento degli spazi per parcheggi di cui all’articolo 41 sexies della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica), e successive modifiche ed integrazioni. Qualora sia dimostrata l’impossibilità dovuta alla mancanza di spazi idonei da destinare al soddisfacimento di tale obbligo, o nel caso di spazi da destinare allo scopo di superficie inferiore a 10 metri quadri gli interventi sono consentiti previo pagamento di una somma equivalente alla monetizzazione delle aree per parcheggi, da determinarsi con deliberazione del consiglio comunale. I relativi introiti sono destinati alla realizzazione di nuove aree da adibire a parcheggio.

Art.16 Abrogazione

1. Il comma 3 dell’articolo 4 della legge regionale n.8 del 2004, è abrogato.

Art. 17 Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna.

Legge Regionale 21 novembre 2011, n. 21

LEGGE REGIONALE 21 NOVEMBRE 2011, n. 21

Modifiche e integrazioni alla legge regionale n. 4 del 2009, alla legge regionale n. 19 del 2011, alla legge regionale n. 28 del 1998 e alla legge regionale n. 22 del 1984, ed altre norme di carattere urbanistico

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Capo I 
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 4 del 2009

Art. 1 
Modifiche e integrazioni alla legge regionale n. 4 del 2009

1. Alla legge regionale 23 ottobre 2009, n. 4 (Disposizioni straordinarie per il sostegno dell’economia mediante il rilancio del settore edilizio e per la promozione di interventi e programmi di valenza strategica per lo sviluppo), sono apportate le modifiche ed integrazioni di cui ai successivi articoli.

 

Art. 2 
Modifiche agli interventi di adeguamento ed ampliamento del patrimonio edilizio esistente

1. All’articolo 2 della legge regionale n. 4 del 2009, sono apportate le modifiche di cui ai seguenti commi.

2. Al comma 2, dopo le parole: “tipologia edilizia interessata”, sono aggiunte le seguenti: “senza la necessità, salvo i casi di vincoli paesaggistici, della redazione di ulteriori elaborazioni fotografiche di simulazione”.

3. Nell’alinea della lettera b) del comma 2, la parola: “pluripiano” è sostituita dalle seguenti “composte da più unità immobiliari”.

4. Nel punto 1) della lettera b) del comma 2, le parole “nel caso di copertura prevalentemente piana dell’edificio” sono soppresse.

5. Al comma 4 dopo le parole “e i 2.000 metri dalla linea di battigia,” sono aggiunte le seguenti: “ridotti a 1.000 metri nelle isole minori,”.

6. Il comma 6 è sostituito dal seguente: 
“6. Gli ampliamenti realizzati ai sensi del comma 2, lettera c) non possono essere alienati separatamente dall’unità immobiliare principale prima che siano decorsi dieci anni dalla dichiarazione di ultimazione dei lavori. Tale previsione opera attraverso l’obbligo di trascrizione del vincolo nei registri immobiliari.”. 
7. Al comma 7 le parole: “Tale contrasto è espressamente dichiarato con deliberazione del consiglio del comune competente approvata perentoriamente entro il termine di novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.” sono sostituite dalle seguenti: “Tale contrasto è espressamente dichiarato con deliberazione del consiglio comunale del comune competente. In assenza di tale deliberazione, l’articolo 2 non si applica nelle zone urbanistiche omogenee A.”. 
8. Alla fine del comma 8 è aggiunto il seguente periodo: “Tale condizione è riferita alla superficie dell’immobile prima della realizzazione dell’ampliamento.”.

 

Art. 3 
Modifiche agli interventi di ampliamento per le costruzioni in zona agricola

1. All’articolo 3 della legge regionale n. 4 del 2009 sono apportate le seguenti modifiche: 
a) dopo il comma 2 è inserito il seguente: 
“2 bis. Nella fascia tra i 300 e i 2.000 metri dalla linea di battigia, ridotti rispettivamente a 150 e 1.000 metri nelle isole minori, è consentito l’adeguamento e l’incremento volumetrico degli immobili destinati ad uso residenziale fino al 20 per cento della volumetria esistente al 31 marzo 2009, a condizione che siano previsti interventi di riqualificazione dell’intera unità immobiliare oggetto dell’intervento e tali da determinare una riduzione di almeno il 15 per cento del fabbisogno di energia primaria oppure si dimostri che l’unità immobiliare rientra nei parametri di cui al decreto legislativo n. 192 del 2005, e successive modifiche e integrazioni. Oltre la fascia dei 2.000 metri, ovvero 1.000 metri nelle isole minori, è consentito, nel rispetto delle condizioni di cui al presente comma, l’adeguamento e l’incremento volumetrico fino al 30 per cento.”; 
b) il comma 4 è soppresso; 
c) il comma 5 è soppresso.

 

Art. 4 
Modifiche agli interventi di ampliamento degli immobili a finalità turistico-ricettiva

1. All’articolo 4 della legge regionale n. 4 del 2009 sono apportate le seguenti modifiche: 
a) al comma 1 la parola “primaria” è soppressa; 
b) al comma 3 la parola “prioritariamente” e la frase da “Negli immobili” sino a “30 per cento” sono soppresse.

 

Art. 5 
Modifiche agli interventi di demolizione e ricostruzione

1. All’articolo 5 della legge regionale n. 4 del 2009, sono apportate le seguenti modifiche: 
a) al comma 1, le parole: “sostituzione edilizia”, sono sostituite dalle seguenti: “demolizione e ricostruzione, senza l’obbligo del rispetto dell’aspetto, della forma e dell’orientamento dell’edificio originario all’interno del lotto”; 
b) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente: 
“5 bis. Gli interventi di ricostruzione non possono iniziare prima che sia completata la demolizione dell’edificio preesistente.”; 
c) alla fine del comma 6, è aggiunto il seguente periodo: “Tale contrasto è espressamente dichiarato con deliberazione del consiglio comunale del comune competente. In assenza di tale deliberazione le disposizioni del presente articolo non si applicano nelle zone urbanistiche omogenee A.”. 
d) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente: 
“6 bis. Nelle zone urbanistiche omogenee B i comuni individuano, con apposita deliberazione del consiglio comunale adottata entro il termine perentorio di novanta giorni, singoli immobili ovvero ambiti di intervento nei quali limitare o escludere, in ragione di particolari e specificate qualità storiche, architettoniche o urbanistiche, gli interventi di demolizione e ricostruzione. Nel corso di tale termine le istanze di demolizione e ricostruzione riguardanti edifici compresi nelle zone urbanistiche omogenee B non sono ricevibili. Trascorso il termine di novanta giorni senza che il comune abbia adottato la deliberazione, gli interventi di demolizione e ricostruzione sono ammessi nel rispetto delle condizioni di cui all’articolo 8.”.

2. Il termine di novanta giorni per l’adozione della deliberazione di cui al comma 6 bis della legge regionale n. 4 del 2009, introdotto dal comma 1, decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

Art. 6 
Modifiche al funzionamento e composizione della Commissione 
per il paesaggio e la qualità architettonica

1. I commi 2, 3 e 4 dell’articolo 7 della legge regionale n. 4 del 2009 sono così sostituiti: 
“2. La Commissione è costituita ai sensi e per le finalità dell’articolo 137 del decreto legislativo n. 42 del 2004 e svolge altresì le funzioni di cui al comma 1. 
3. La Giunta regionale provvede entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge alla nomina e all’insediamento della Commissione regionale per il paesaggio e la qualità architettonica. La Commissione opera come collegio imperfetto.”.

 

Art. 7 
Modifiche alle condizioni di ammissibilità degli interventi

1. All’articolo 8 della legge regionale n. 4 del 2009, sono apportate le seguenti modifiche: 
a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: 
“1 bis. Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 sono altresì ammesse anche contestualmente alle eventuali istanze di accertamento di conformità dell’unità immobiliare preesistente, oggetto dell’intervento.”; 
b) al comma 2 le parole: “di cui agli articoli 2, 3 e 4”, sono così sostituite: “di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 6”; 
c) al termine del comma 2 è aggiunta la seguente frase: “fatta eccezione per la tipologia di interventi specificamente prevista, in tali aree, dalle norme tecniche di attuazione del Piano stralcio per l’assetto idrogeologico.”; 
d) il comma 4 è sostituito dal seguente: 
“4. Alla data del 31 marzo 2009 le unità immobiliari interessate dagli interventi di cui agli articoli 2, 3 e 4 devono risultare completate nell’ingombro volumetrico con la realizzazione delle murature perimetrali e della copertura. Il rispetto della presente disposizione è attestato mediante asseverazione da parte di un professionista abilitato. Nei casi in cui gli interventi di adeguamento ed incremento previsti dall’articolo 2 riguardino fabbricati la cui costruzione sia stata intrapresa entro il 31 marzo 2009 in forza di regolare concessione edilizia e i lavori siano stati sospesi a seguito di sequestro giudiziario poi annullato o revocato, per volumetria esistente, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, si intende quella realizzata entro la data di entrata in vigore della presente legge.”; 
e) il comma 5 è sostituito dal seguente: 
“5. Il mutamento della destinazione d’uso degli immobili interessati dagli interventi previsti negli articoli 2, 3, 4, 5 e 6, è ammesso nel rispetto delle disposizioni previste negli strumenti urbanistici vigenti.”; 
f) dopo il comma 5 bis, è aggiunto il seguente: 
“5 ter. Gli interventi di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 sono realizzati in deroga alle previsioni dei regolamenti edilizi e degli strumenti urbanistici comunali vigenti ed in deroga alle vigenti disposizioni normative regionali; possono essere superati gli indici massimi di fabbricabilità. È in ogni caso fatto salvo il rispetto delle disposizioni del Codice civile e i diritti dei terzi.”.

 

Art. 8 
Modifiche alle norme sulla semplificazione delle procedure amministrative in materia edilizia

1. All’articolo 10 della legge regionale n. 4 del 2009, sono apportate le seguenti modifiche: 
a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: 
“1 bis. Relativamente agli interventi di cui al comma 1, lettera a), non è richiesta alcuna comunicazione all’amministrazione comunale.”; 
b) alla fine del comma 2, è aggiunto il seguente periodo: “Limitatamente agli interventi di cui al comma 1, lettera b), la comunicazione è accompagnata da una relazione tecnica provvista di data certa a firma di un tecnico abilitato.”; 
c) il comma 4 è soppresso.

 

Art. 9 
Decorrenza termini e normativa transitoria

1. La denuncia di inizio attività o l’istanza volta all’ottenimento della concessione edilizia per gli interventi di adeguamento e ampliamento di cui al capo I della legge regionale n. 4 del 2009 sono presentate improrogabilmente entro il termine di dodici mesi decorrenti dalla data di pubblicazione della presente legge e la comunicazione di fine lavori entro trentasei mesi decorrenti dalla data di ottenimento del relativo titolo abilitativo.

2. Sono fatte salve le richieste di titoli abilitativi di cui alla legge regionale n. 4 del 2009, prorogata dalla legge regionale 20 aprile 2011, n. 11 (Proroga dei termini di cui alla legge regionale 23 ottobre 2009, n. 4 (Disposizioni straordinarie per il sostegno dell’economia mediante il rilancio del settore edilizio e per la promozione di interventi e programmi di valenza strategica per lo sviluppo)), già presentate alla data di entrata in vigore della presente legge. Qualora i soggetti richiedenti intendano usufruire delle modifiche introdotte con la presente legge, ove più favorevoli, presentano esclusivamente le integrazioni o modifiche alla documentazione già presentata.

3. Sono fatte salve le domande presentate precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente alla scadenza dei termini previsti dal comma 4 dell’articolo 10 della legge regionale n. 4 del 2009, come prorogati dall’articolo 1 della legge regionale 20 aprile 2011, n. 11 (Proroga dei termini di cui alla legge regionale 23 ottobre 2009, n. 4). In ordine a tali domande resta validamente compiuta anche l’attività eventualmente svolta e gli atti adottati dagli uffici pubblici statali, regionali o comunali.

 

Capo II 
Modifiche alle norme sulla pianificazione paesaggistica

Art. 10 
Modifiche alla legge regionale n. 8 del 2004

1. Al comma 7 dell’articolo 2 della legge regionale 25 novembre 2004, n. 8 (Norme urgenti di provvisoria salvaguardia per la pianificazione paesaggistica e la tutela del territorio regionale), dopo le parole “della presente legge” sono aggiunte le seguenti: “e comunque preliminarmente a qualunque atto di aggiornamento e revisione del piano paesaggistico ai sensi dell’articolo 11 della legge regionale n. 45 del 1989, e successive modifiche ed integrazioni”.

 

Art. 11 
Modifiche alla disciplina degli interventi ammissibili nella fase di adeguamento degli strumenti urbanistici al Piano paesaggistico regionale

1. All’articolo 13 della legge regionale n. 4 del 2009, sono apportate le seguenti modifiche: 
a) al punto 2) della lettera b) del comma 1 le parole “limitatamente alla funzione commerciale” sono soppresse; 
b) alla lettera d) del comma 1, dopo le parole: “all’interno della fascia dei 2.000 metri dalla linea di battigia,” sono aggiunte le seguenti: “e, per le isole minori, entro i 500 metri dalla linea di battigia,”; 
c) la lettera f) del comma 1 è sostituita dalla seguente: 
“f) nelle more dell’adeguamento degli strumenti urbanistici comunali ai piani paesaggistici regionali, sono consentiti interventi di trasformazione del territorio e degli edifici esistenti, compresa la realizzazione di nuovi corpi di fabbrica, all’interno delle aree ricomprese nella fascia di larghezza pari a 100 metri, ove prevista, dei beni paesaggistici ed identitari, come definiti dall’articolo 1 della legge regionale 4 agosto 2008, n. 13 (Norme urgenti in materia di beni paesaggistici e delimitazione dei centri storici e dei perimetri cautelari dei beni paesaggistici e identitari); sono altresì ammessi interventi di trasformazione degli stessi beni; tali interventi, qualora interessino beni paesaggistici o ricadano all’interno della relativa fascia, sono consentiti esclusivamente a condizione che si ottenga preventivamente l’autorizzazione paesaggistica ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004, e successive modifiche ed integrazioni; gli stessi interventi riferiti ai beni identitari, ovvero alla relativa fascia, sono ammessi esclusivamente a condizione che ottengano, in sede di rilascio del relativo titolo abilitativo da parte della competente amministrazione comunale, la positiva valutazione sulla compatibilità dell’intervento con i valori paesaggistici oggetto di tutela, ad eccezione degli interventi di cui alle lettere a), b) e c) dell’articolo 149 del decreto legislativo n. 42 del 2004, per i quali non è richiesta alcuna valutazione;”; 
d) dopo la lettera f) è introdotta la seguente: 
“f bis) i piani paesaggistici, le loro varianti e gli atti di aggiornamento e revisione di cui all’articolo 11 possono individuare eventuali contesti o sistemi caratterizzati da particolari valenze paesaggistiche, edifici o manufatti di particolare pregio storico identitario o singolarità naturali, da sottoporre a specifiche misure di salvaguardia e utilizzazione, eventualmente prevedendo idonee fasce di rispetto;”.

 

Art. 12 
Norme in materia tutela, salvaguardia e sviluppo delle aree destinate all’agricoltura

1. Dopo l’articolo 13 della legge regionale n. 4 del 2009, è inserito il seguente: 
“Art. 13 bis (Norme in materia tutela, salvaguardia e sviluppo delle aree destinate all’agricoltura) 
1. La Regione riconosce meritevole di tutela il paesaggio rurale e persegue il primario obiettivo di salvaguardarlo, di preservarne l’identità e le peculiarità, introduce norme volte al conseguimento di tali finalità ed individua misure volte a contrastare, anche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), il fenomeno del frazionamento delle aree agricole finalizzato all’edificazione, in particolare nella fascia costiera e nelle aree periurbane. 
2. Al fine di consentire un corretto e razionale utilizzo del territorio agricolo che miri a contemperare l’esigenza di salvaguardia delle aree agricole da un improprio sfruttamento e l’esigenza di avvalersi di infrastrutture e fabbricati adeguati per l’esercizio dell’attività agricola e delle altre attività connesse alla conduzione del fondo, nelle aree agricole si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Giunta regionale 3 agosto 1994, n. 228 (Direttive per le zone agricole). 
3. Negli ambiti costieri individuati dal Piano paesaggistico regionale, la superficie minima di intervento è fissata in un ettaro incrementabile con apposita deliberazione del consiglio comunale fino ad un massimo di tre ettari, fermo restando che le possibilità edificatorie delle aree agricole sono subordinate alla effettiva connessione funzionale tra l’edificazione e la conduzione agricola e zootecnica del fondo e che devono, per quanto possibile, essere privilegiati gli interventi che assicurino il recupero del patrimonio edilizio esistente. L’indice massimo di fabbricabilità per le nuove residenze è pari a 0,03 mc/mq per il primo ettaro, da ridurre del 50 per cento per il secondo e del 75 per cento per i successivi. 
4. Le disposizioni contenute nel comma 3 dell’articolo 1 della legge regionale 4 agosto 2008, n. 13 (Norme urgenti in materia di beni paesaggistici e delimitazione dei centri storici e dei perimetri cautelari dei beni paesaggistici e identitari), si applicano anche alle previsioni di cui ai commi 2 e 3.”.

 

Capo III 
Modifiche al capo III della legge regionale n. 4 del 2009

Art. 13 
Modifiche alla rubrica del capo III

1. La rubrica del capo III della legge regionale n. 4 del 2009 è così sostituita: “Norme per il recupero del patrimonio edilizio esistente”.

 

Art. 14 
Modifiche alle disposizioni in materia di recupero dei sottotetti

1. All’articolo 15 della legge regionale n. 4 del 2009, sono apportate le seguenti modifiche: 
a) al comma 5: 
1) dopo le parole “dei sottotetti” sono aggiunte le parole: “anche ottenuti mediante la realizzazione di un solaio intermedio”; 
2) dopo le parole: “per accessori e servizi”, sono aggiunte le seguenti: “nel caso specifico di sottotetto ottenuto con solaio intermedio sono rispettate tali altezze.”; 
b) alla fine del comma 6, è inserito il seguente periodo: “Il recupero abitativo dei sottotetti nelle sole zone territoriali omogenee B è ammesso anche in deroga ai limiti ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali vigenti; in ogni caso l’altezza interna massima al colmo e alla gronda è fissata rispettivamente in 3,50 metri e in 2,20 metri.”.

 

Art. 15 
Riutilizzo dei piani seminterrati, dei piani pilotis e dei locali al piano terra

1. Dopo l’articolo 15 della legge regionale n. 4 del 2009, è aggiunto il seguente: 
“Art. 15 bis (Riutilizzo dei piani seminterrati, dei piani pilotis e dei locali al piano terra) 
1. La Regione promuove il recupero a fini abitativi dei seminterrati localizzati nelle zone territoriali omogenee B (completamento residenziale), C (espansione residenziale) ed E (agricole) con l’obiettivo di contenere il consumo di nuovo territorio e favorire la messa in opera di interventi tecnologici per il contenimento dei consumi energetici. 
2. Il recupero a fini abitativi dei piani e locali di cui al presente articolo è comunque vietato nelle aree dichiarate, ai sensi del vigente Piano stralcio per l’assetto idrogeologico, di pericolosità elevata o molto elevata ovvero in aree di pericolosità da frana elevata o molto elevata. 
3. Il recupero a fini abitativi dei seminterrati esistenti è consentito a condizione che abbiano, alla data di entrata in vigore della presente legge, un’altezza minima non inferiore a metri 2,40, previo ottenimento di idoneo titolo abilitativo e nel rispetto delle seguenti condizioni: 
a) aperture per la ventilazione naturale non inferiori ad 1/8 della superficie del pavimento, ovvero realizzazione di un impianto di ventilazione meccanica per un ricambio d’aria almeno pari a quello richiesto per la ventilazione naturale; 
b) adeguati livelli di illuminazione raggiungibili anche mediante sistemi artificiali. 
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche agli interventi di recupero ai fini abitativi dei piani pilotis e dei locali siti al piano terra a condizione che siano rispettate le prescrizioni igienico-sanitarie riguardanti l’agibilità previste dai vigenti regolamenti. 
5. Gli interventi previsti nel presente articolo ricadenti nelle zone classificate B e C e quelli di cui all’articolo 15 sono subordinati al reperimento degli spazi per parcheggi di cui all’articolo 41 sexies della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica), e successive modifiche ed integrazioni. Qualora sia dimostrata l’impossibilità dovuta alla mancanza di spazi idonei da destinare al soddisfacimento di tale obbligo, o nel caso di spazi da destinare allo scopo di superficie inferiore a 10 metri quadri gli interventi sono consentiti previo pagamento di una somma equivalente alla monetizzazione delle aree per parcheggi, da determinarsi con deliberazione del consiglio comunale. I relativi introiti sono destinati alla realizzazione di nuove aree da adibire a parcheggio.”.

 

Capo IV 
Norme per la semplificazione delle procedure amministrative in materia edilizia e paesaggistica

Art. 16 
Norme per la semplificazione delle procedure amministrative in materia edilizia e paesaggistica

1. Alla legge regionale 12 agosto 1998, n. 28 (Norme per l’esercizio delle competenze in materia di tutela paesistica trasferite alla Regione autonoma della Sardegna con l’articolo 6 del DPR 22 maggio 1975, n. 480, e delegate con l’articolo 57 del DPR 19 giugno 1979, n. 348), sono apportate le modifiche di cui agli articoli 17, 18 e 19.

 

Art. 17 
Modifiche alla legge regionale n. 28 del 1998

1. All’articolo 3 della legge regionale n. 28 del 1998, sono apportate le seguenti modifiche: 
a) al comma 1 il periodo “Sono rilasciate dall’organo comunale competente per territorio, secondo la procedura di cui ai successivi articoli 4 e 5, le autorizzazioni di cui all’articolo 7 della legge n. 1497 del 1939, relative a:” è sostituito dal seguente: “Sono rilasciate dall’organo comunale competente per territorio, nel rispetto del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), e successive modifiche ed integrazioni, le autorizzazioni paesaggistiche relative a:”; 
b) la lettera c) del comma 1 è così sostituita: 
“c) gli interventi previsti negli strumenti di attuazione di cui all’articolo 21 della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45 (Norme per l’uso e la tutela del territorio regionale), approvati ai sensi dell’articolo 9, comma 5;”. 
c) dopo la lettera h) del comma 1 è aggiunta la seguente: 
“h bis) gli interventi di lieve entità soggetti al procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica di cui al decreto del Presidente della repubblica n. 139 del 2010;”; 
d) al comma 2 le parole “con la stessa procedura” sono soppresse; 
e) dopo il comma 2 è inserito il seguente: 
“2 bis. I provvedimenti di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all’articolo 167, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 42 del 2004, e successive modifiche ed integrazioni, compresi i provvedimenti di irrogazione delle relative sanzioni, che hanno per oggetto le opere ed i lavori previsti dal comma 1, sono rilasciati dall’organo comunale.”.

2. I commi 2, 3, 4 e 5 dell’articolo 4 e l’articolo 5 della legge regionale n. 28 del 1998, sono soppressi.

 

Art. 18 
Semplificazione delle procedure

1. Dopo l’articolo 5 della legge regionale n. 28 del 1998, è inserito il seguente: 
“5 bis (Semplificazione delle procedure di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità) 
1. In sede di prima applicazione, gli interventi di lieve entità da realizzarsi su aree o immobili sottoposti alle norme di tutela di cui alla parte III del decreto legislativo n. 42 del 2004, e successive modifiche, ed indicati nell’elenco allegato al decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 139 (Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell’articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche), sempre che comportino un’alterazione dei luoghi e dell’aspetto esteriore degli edifici, sono assoggettati al procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica così come disciplinato nel regolamento emanato con il citato decreto presidenziale. 
2. La Giunta regionale, con direttiva adottata previa deliberazione, può individuare ulteriori forme di semplificazione del procedimento di autorizzazione paesaggistica in conformità ai principi contenuti nel decreto del Presidente della Repubblica n. 139 del 2010.”.

 

Art. 19 
Modifiche alla competenza dell’Assessore

1. All’articolo 9 della legge regionale n. 28 del 1998, sono apportate le seguenti modifiche: 
a) al comma 1, dopo le parole “dal loro deposito” sono aggiunte le seguenti: “, corredate dalla attestazione dell’amministrazione comunale sulla conformità dell’intervento progettato ai vigenti strumenti urbanistici comunali.”; 
b) i commi 2, 3 e 4 sono soppressi.

 

Capo V 
Modifiche alla legge regionale n. 22 del 1984, alla legge regionale n. 10 del 2008, alla legge regionale n. 12 del 2011 e alla legge regionale n. 19 del 2011

Art. 20 
Modifiche alle norme sulla classificazione delle aziende ricettive

1. Alla legge regionale 14 maggio 1984, n. 22 (Norme per la classificazione delle aziende ricettive), il comma 4 bis dell’articolo 6, introdotto dalla legge regionale 7 agosto 2009, n. 3 (Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale), è sostituito dal seguente: 
“4 bis. Fatto salvo quanto previsto nel presente articolo, nelle aziende ricettive all’area aperta regolarmente autorizzate e nei limiti della ricettività autorizzata, gli allestimenti mobili di pernottamento, quali tende, roulotte, caravan, mobil-home, maxicaravan o case mobili e pertinenze ed accessori funzionali all’esercizio dell’attività, sono diretti a soddisfare esigenze di carattere turistico meramente temporanee e, anche se collocati in via continuativa, non costituiscono attività rilevante a fini urbanistici, edilizi e paesaggistici. A tal fine tali allestimenti devono: 
a) conservare i meccanismi di rotazione in funzione; 
b) non possedere alcun collegamento di natura permanente al terreno e gli allacciamenti alle reti tecnologiche, gli accessori e le pertinenze devono essere rimovibili in ogni momento.”.

 

Art. 21 
Modifiche alla legge regionale n. 12 del 2011

1. Al comma 32 dell’articolo 18 della legge regionale 30 giugno 2011, n. 12 (Disposizioni nei vari settori di intervento), è aggiunto il seguente periodo: “Lo strumento attuativo si considera automaticamente variato all’atto del rilascio del relativo permesso di costruire o di denuncia di inizio di attività da parte degli aventi diritto.”.

 

Art. 22 
Interpretazione autentica

1. Il comma 5 dell’articolo 3 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 10 (Riordino delle funzioni in materia di aree industriali), è da intendersi nel senso che per l’approvazione delle varianti ai piani regolatori delle aree e dei nuclei di industrializzazione che non comportino modifiche territoriali si applicano le disposizioni vigenti prima dell’entrata in vigore della legge regionale n. 10 del 2008 sino all’approvazione di una organica regolamentazione legislativa regionale che disciplini tutti gli aspetti della pianificazione urbanistica industriale.

 

Art. 23 
Modifiche alla legge regionale n. 19 del 2011

1. Alla legge regionale 21 settembre 2011, n. 19 (Provvidenze per lo sviluppo del turismo golfistico), sono apportate le modifiche di cui ai commi seguenti.

2. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 3 le parole “con sede legale in Sardegna” sono soppresse.

3. Al punto 5) della lettera a) del comma 1 dell’articolo 4, la parola :”40″ è sostituita dalla parola:”100″.

4. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 4, le parole: “in data 21 luglio 2009” sono soppresse.

5. Alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 5, le parole: “accesso diretto” sono sostituite dalle parole: “un collegamento agevole”.

6. Il comma 4 dell’articolo 5, è sostituito dal seguente: 
“4. La Giunta regionale, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, attiva la procedura di cui all’articolo 11 della legge regionale 23 ottobre 2009, n. 4 (Disposizioni straordinarie per il sostegno dell’economia mediante il rilancio del settore edilizio e per la promozione di interventi e programmi di valenza strategica per lo sviluppo), proponendo gli adeguamenti al Piano paesaggistico regionale necessari per consentire la realizzazione di nuove strutture residenziali e ricettive connesse ai campi da golf anche in ambito costiero, sino alla distanza di 1.000 metri dalla linea di battigia, 500 metri per le isole minori.”.

7. Il comma 5 dell’articolo 5, è sostituito dal seguente: 
“5. In considerazione della valenza strategica degli interventi di promozione e realizzazione di un sistema di campi da golf previsto della presente legge, i termini del procedimento di cui al comma 4 sono eccezionalmente ridotti alla metà.”.

8. Alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 6, ove ricorrono le parole: “nel raggio di 10 km” sono sostituite dalle parole: “nel raggio di 1 km”.

9. Al comma 1 dell’articolo 8, le parole: “dalla sua entrata in vigore” sono sostituite dalle parole: “dalla data di definitiva adozione degli adeguamenti al Piano paesaggistico regionale di cui ai commi 4 e 5 dell’articolo 5.”.

10. La lettera a) del comma 1 dell’articolo 8, è sostituita dalla seguente: 
“a) il progetto dell’impianto sportivo su supporto cartaceo e digitale, contenente tutte le indicazioni relative alla localizzazione e alle sue dimensioni corredato da una relazione preliminare sull’impatto paesaggistico ed ambientale, predisposta anche ai fini della procedura di verifica/screening di cui alla deliberazione della Giunta regionale 23 aprile 2008, n. 24/23, allegato B, con particolare riferimento al profilo tossicologico dei prodotti da usare per le operazioni di manutenzione dei manti erbosi e da uno studio per la valorizzazione e, qualora necessario, il reintegro e/o la restaurazione floristica e paesaggistica che consenta alle nuove strutture di integrarsi in totale armonia con le caratteristiche geomorfologiche e naturalistiche dei luoghi in cui si inseriscono, unitamente ad una simulazione grafica e fotografica dell’inserimento visivo, nel contesto territoriale, dell’intervento;”.

11. L’articolo 9 è sostituito dal seguente: 
“Art. 9 (Adempimenti regionali) 
1. L’Assessorato regionale del turismo, artigianato e commercio, ricevute le istanze e gli allegati di cui all’articolo 8, ne verifica la regolarità e completezza, dandone comunicazione entro quindici giorni ai soggetti interessati, ovvero segnalando eventuali irregolarità o documenti mancanti. Gli interessati, entro la scadenza del termine ultimo di cui all’articolo 8, comma 1, integrano a pena di inammissibilità della domanda, l’istanza o la documentazione come richiesto. 
2. L’Assessorato regionale del turismo, artigianato e commercio convoca, entro quindici giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, ovvero dalla ricezione delle integrazioni richieste, le conferenze dei servizi di cui all’articolo 14 bis della legge n. 241 del 1990, accorpando, ove possibile, più proposte di progetto. I progetti, in quanto d’interesse strategico della Regione, accedono alle procedure di cui al comma 2 dell’articolo 14 bis della legge n. 241 del 1990. 
3 Alle conferenze di servizi partecipano il proponente il progetto, il direttore generale dell’Assessorato regionale del turismo, artigianato e commercio in qualità di responsabile unico, il comune interessato, e tutte le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistica territoriale, del patrimonio storico artistico ed alla tutela della salute e pubblica incolumità, le quali si pronunciano, per quanto riguarda l’interesse da ciascuna tutelato, sulle soluzioni progettuali prescelte, secondo le modalità di cui agli articoli 14 bis, 14 ter, 14 quater della legge n. 241 del 1990. 
4. Le iniziative proposte, ricadendo nelle previsioni di cui all’allegato B 1, articolo 8, lettere a) e q) della deliberazione della Giunta regionale n. 23/24 del 2008, sono sottoposte alla procedura di verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale (screening). Tale verifica è compiuta nell’ambito della conferenza dei servizi, i tempi della procedura di cui all’allegato B della deliberazione della Giunta regionale n. 23/24 del 2008, sono ridotti alla metà, ad esclusione di quelli di cui all’articolo 7 del medesimo allegato. 
5. Nei casi in cui sia richiesta la valutazione di impatto ambientale, si procede ai sensi del comma 3, dell’articolo 14 bis della legge n. 241 del 1990. 
6. All’esito dei lavori della conferenza dei servizi, il responsabile unico adotta la determinazione di conclusione del procedimento che è trasmessa, entro sette giorni, unitamente ai progetti eventualmente adeguati ai sensi dell’articolo 14 bis, comma 2, della legge n. 241 del 1990, in sede di conferenza dei servizi, alla Commissione regionale di valutazione di cui all’articolo 11. Non sono trasmessi i progetti rispetto ai quali uno o più rappresentanti delle amministrazioni partecipanti abbiano espresso il proprio dissenso e per i quali, a giudizio delle medesime amministrazioni, non sia possibile alcuna modifica progettuale ai sensi dell’articolo14 quater della legge n. 241 del 1990. 
7. La Commissione regionale di valutazione, ricevuto il provvedimento, valuta le proposte sulla base dei seguenti requisiti: 
a) migliore coerenza complessiva del progetto sotto l’aspetto urbanistico e paesaggistico, privilegiando gli impianti sportivi di prima categoria idonei ad ospitare competizioni a carattere internazionale; 
b) migliore coerenza complessiva del progetto sotto l’aspetto economico-finanziario; 
c) miglior studio preliminare ambientale con simulazione grafica e fotografica d’inserimento visivo nel contesto territoriale dell’intervento; 
d) minore distanza dalle grandi vie di comunicazione stradale e dai porti ed aeroporti; 
e) minor consumo delle risorse idriche e/o capacità di riutilizzo dei reflui urbani o di altre risorse autonome atte a garantire una totale autosufficienza, mediante impianti di irrigazione totalmente informatizzati; 
f) migliore qualità dell’utilizzo della cubatura, privilegiando le proposte con volumetrie più contenute; 
g) migliore localizzazione della proposta valutata nell’ottica di conseguire l’obiettivo della distribuzione diffusa delle strutture negli ambiti di cui all’articolo 5, comma 6, con particolare riferimento a quelle proposte nelle aree svantaggiate; 
h) maggiore varietà e qualità dei servizi accessori aperti al pubblico; 
i) migliore riqualificazione di aree degradate, contaminate, trasformate o improduttive ai fini agro-pastorali; 
j) migliore qualità architettonica dei singoli manufatti e possesso dei requisiti per l’ottenimento di certificazione di risparmio energetico nazionali ed internazionali. 
8. L’Assessorato regionale del turismo, artigianato e commercio determina i parametri di valutazione per tutti i requisiti previsti dal comma 7; a quello previsto alla lettera g) è attribuito un punteggio doppio rispetto a ciascuno degli altri. La Commissione, inoltre, verifica la presenza delle strutture alberghiere esistenti nel raggio di un chilometro di cui all’articolo 6, comma 1, lettera e). 
9. La Commissione regionale di valutazione, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all’articolo 8, ovvero dal termine dell’ultima conferenza di servizi, conclude i suoi lavori redigendo per ciascun ambito una graduatoria dei progetti presentati, e trasmettendo quindi gli atti all’Assessorato regionale del turismo, artigianato e commercio. 
10. L’Assessorato regionale del turismo, artigianato e commercio, entro sette giorni dalla ricezione delle graduatorie, ammette alle agevolazioni previste dalla presente legge i primi cinque progetti per ciascuno degli ambiti individuati dall’articolo 5, comma 6.”.

12. La lettera g) del comma 1 dell’articolo 11 è soppressa.

13. Al comma 2 dell’articolo 11 le parole: “almeno sei componenti” sono sostituite dalle parole: “almeno cinque componenti”.

 

Art. 24 
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).

Circolare esplicativa Piano Casa Sardegna

Circolare esplicativa Piano Casa Sardegna 2

Circolare Esplicativa Piano Casa Sardegna

Allegato alla Delib.G.R. n. 9/15 del 2.3.2010

Circolare contenente indirizzi applicativi sulla legge regionale 23 ottobre 2009, n. 4, “Disposizioni straordinarie per il sostegno dell’economia mediante il rilancio del settore edilizio e per la promozione di interventi e programmi di valenza strategica per lo sviluppo” – Capo primo, Disposizioni straordinarie per la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente.

 

1. PREMESSA

Con la presente circolare si intendono fornire alcuni indirizzi applicativi in ordine agli aspetti più significativi delle disposizioni contenute nel Capo primo della legge regionale n. 4, approvata lo scorso 23 ottobre 2009 dal Consiglio Regionale della Sardegna e pubblicata sul B.U.R.A.S. del 31
ottobre 2009, n. 35. Con tale articolato normativo, la Regione ha primariamente inteso riavviare le attività edilizie
favorendo interventi di recupero e riuso del territorio anche allo scopo di contenere il consumo di nuove aree non urbanizzate.
La finalità del presente documento è quella di fornire indirizzi per una interpretazione uniforme ed omogenea delle norme e per una loro conseguente corretta attuazione, che tenga conto delle tematiche segnalate con maggiore frequenza dalle amministrazioni locali e dagli operatori del
settore e che conduca ad una agevole applicazione del disposto normativo. Né può essere sottovalutata la notevole incidenza che le norme in questione hanno sul patrimonio edilizio esistente, norme che hanno carattere straordinario ed efficacia temporale limitata.
La legge n. 4 è entrata in vigore lo scorso 1° novembre 2009 e le disposizioni in essa contenute sono valide per diciotto mesi, cioè fino al 1° maggio 2011.
Le istanze rivolte all’ottenimento dei titoli abilitativi (denuncia di inizio attività ovvero concessione edilizia) dovranno essere conseguentemente presentate entro la medesima data. L’iter procedimentale che conduce all’ottenimento del titolo abilitativo (rilascio della concessione
edilizia ovvero decorso del termine di trenta giorni dalla presentazione della denuncia di inizio attività) può perfezionarsi anche successivamente al 1° maggio 2011.
I lavori potranno essere realizzati fino al 1° novembre 2012 (36 mesi dalla data di entrata in vigore della legge) ed entro tale data dovrà essere comunicata la fine lavori (art. 10, quarto comma). Decorso quest’ultimo termine la legge prevede che debba essere corrisposta una maggiorazione del 50% del costo complessivo di costruzione. Il consiglio comunale, con apposita deliberazione, da assumersi entro il termine di sessanta giorni dall’entrata in vigore della Legge, avrebbe potuto disporre la riduzione, ovvero un’ulteriore maggiorazione degli oneri in questione (art. 9, commi terzo e quarto). Al riguardo si rinvia a quanto successivamente esposto nel paragrafo 9.6.

2. INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E AMPLIAMENTO DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

2.1. L’art. 2 della Legge prevede interventi di ampliamento e adeguamento del patrimonio edilizio per fabbricati destinati ad uso residenziale, a servizi connessi alla residenza e all’esercizio di attività produttive.
Sono servizi connessi alla residenza quelli correlati alle esigenze primarie dei cittadini. Un’elencazione meramente esemplificativa è contenuta nell’art. 4 del Decreto assessoriale 20 dicembre 1983, n° 2266-U, che annovera nella categoria in questione i negozi di prima necessità, gli studi professionali, i bar e le tavole calde. Rientrano, invece, tra gli immobili destinati ad attività produttive quelli per la produzione di beni e di servizi, tra i quali i fabbricati utilizzati a fini industriali o artigianali e quelli in cui è esercitato il commercio ovvero erogati i servizi.

2.2. Gli ampliamenti ammessi dall’art. 2 sono commisurati alla volumetria esistente alla data del 31 marzo 2009.La percentuale di incremento volumetrico consentita dalla legge deve essere, dunque, rapportata al volume edilizio esistente alla data predetta; il volume è quello risultante dal titolo che aveva
legittimato l’edificazione, ossia l’ordinaria concessione o licenza edilizia, ovvero una concessione in sanatoria rilasciata anche in epoca successiva al 31 marzo 2009, ma antecedentemente alla presentazione della richiesta del titolo abilitativo riferito all’ampliamento.
I volumi oggetto di concessione devono essere stati, in ogni caso, ultimati alla data predetta del 31
marzo 2009.
Ne consegue che qualora il fabbricato sia stato edificato anche parzialmente in difformità rispetto al titolo abilitativo, perché il volume abusivo possa partecipare alla determinazione dell’incremento è necessario che sia esistente alla data del 31 marzo 2009 e che all’atto dell’avvio del procedimento
volto ad ottenere il titolo edilizio riferito all’ampliamento sia stato acquisito idoneo titolo in sanatoria. Nell’ipotesi in cui l’immobile sia stato edificato in un periodo di tempo nel quale non era necessario disporre del titolo abilitativo preliminarmente all’edificazione, la volumetria esistente è calcolata in
conformità alle disposizioni contenute nella strumentazione urbanistica comunale.
In ogni caso il volume di riferimento è quello urbanistico, determinato secondo le modalità previste negli atti di pianificazione urbanistica comunale.
Il quarto comma dell’art. 8, precisa che qualora gli interventi di adeguamento e ampliamento riguardino fabbricati i cui lavori siano stati intrapresi al 31 marzo 2009, sospesi in forza di sequestro giudiziario oggetto di successivo provvedimento di annullamento o revoca, la volumetria da
prendere quale base per la determinazione della premialità non è quella realizzata alla data del 31 marzo 2009, ma quella esistente al momento di entrata in vigore della legge (1° novembre 2009).

2.3. L‘art. 2 prevede che gli ampliamenti possano superare gli indici massimi di edificabilità previsti negli strumenti urbanistici e derogare alle vigenti disposizioni normative regionali.
Gli ampliamenti possono, pertanto, comportare il superamento dei parametri che negli atti di pianificazione locale definiscono le effettive potenzialità edificatorie dei lotti fondiari. La norma intende, in particolare, riferirsi ai vari indici che negli strumenti urbanistici comunali determinano le effettive potenzialità edificatorie dei suoli; riguardo alla normativa regionale sono oggetto di deroga le vigenti disposizioni legislative, regolamentari e pianificatorie.
Il sesto comma specifica che gli ampliamenti possono superare i limiti di altezza, distanza tra pareti prospicienti e rapporti di copertura previsti negli strumenti urbanistici vigenti e nel Decreto assessoriale 20 dicembre 1983, n° 2266/U.
Tali previsioni si applicano a tutte le diverse fattispecie di ampliamento di cui all’art. 2 della Legge, ivi compresi gli interventi nei centri storici, con la sola eccezione degli immobili destinati a residenza o a servizi connessi alla residenza ubicati in zona urbanistica F turistica all’interno della
fascia dei trecento metri (150 per le isole minori) dalla linea di battigia marina.
Nella fascia in questione è ammesso il superamento degli indici di fabbricabilità previsti nella strumentazione urbanistica comunale e derogare alle altre disposizioni di carattere legislativo, pianificatorio e regolamentare di livello regionale ad eccezione dell’art. 5 del Decreto assessoriale citato.
Il secondo comma prevede che qualora gli interventi di ampliamento siano realizzati dai singoli proprietari, nell’ambito degli immobili pluripiano, si debbano, comunque, rispettare le distanze tra pareti prospicienti stabilite negli atti di pianificazione comunale.
In ognuna delle ipotesi sopra considerate devono in ogni caso essere rispettati i distacchi stabiliti dal codice civile (artt. 873 e ss. c.c.) e le norme che fissano le altezze minime in materia di requisiti igienico – sanitari (Decreto ministeriale 5 luglio 1975).
Infine, gli ampliamenti non possono interessare le superfici destinate a soddisfare le quote minime di parcheggi previste dalle leggi vigenti (art. 41 sexies L 1150 del 1942 e ss. mm.).

2.4. Il comma secondo individua le modalità di esecuzione degli interventi di ampliamento in base alle diverse tipologie edilizie, distinguendo tra immobili uni-bifamiliari, pluripiano e case a schiera in lotto urbanistico unitario.
Gli ampliamenti negli immobili pluripiano possono essere realizzati a condizione che non vengano modificati i fili più esterni delle facciate prospicienti spazi pubblici, quali piazze, viabilità in generale ed aree sulle quali insistono servizi, impianti o attrezzature aventi carattere pubblico.
Stante il divieto di mutare i fili più esterni del fabbricato, ove il prospetto si affacci verso i predetti spazi pubblici, non è ammesso eseguire l’intervento in avanzamento rispetto al perimetro iscrittore dell’edificio. L’ampliamento dovrà, pertanto, essere ricompreso all’interno della proiezione della superficie coperta dell’edificio, compresi gli aggetti, i balconi ed ogni altro elemento a sbalzo.
È, altresì, ammessa la possibilità di trasformare, anche parzialmente, i piani pilotis. Sono considerati tali gli spazi aperti, sottostanti il primo piano del fabbricato, racchiusi nella sagoma dell’edificio. L’ampliamento può avvenire mediante la chiusura dei piani pilotis, a condizione che vengano comunque garantite le quote minime da destinare a parcheggi in base alle disposizioni vigenti.
Riguardo alle tipologie edilizie pluripiano ed alle case a schiera la realizzazione dell’ampliamento, da parte del singolo proprietario, richiede la dimostrazione che le opere si inseriscano coerentemente nel contesto architettonico dell’immobile.
Il singolo proprietario dovrà presentare, pertanto, un progetto esteso all’intero complesso edilizio, nel quale si ipotizzi una soluzione progettuale adeguatamente integrata con le caratteristiche compositive del medesimo complesso.
La proposta progettuale non richiede la preventiva acquisizione del consenso dei proprietari delle altre unità immobiliari, salvo quanto diversamente previsto dalle norme che regolano i rapporti di natura civilistica.
Nell’ambito delle modalità di realizzazione degli ampliamenti riferiti agli edifici pluripiano va ricompresa anche l’ipotesi prevista nell’ultima parte del terzo comma dell’art. 8. Tale disposizione ammette la possibilità di chiusura dei vuoti esistenti nei piani intermedi, chiaramente nel rispetto delle condizioni dettate dall’art. 2 per gli interventi di ampliamento negli edifici pluripiano.
Nella definizione di vuoto vanno annoverati gli spazi ricompresi tra i piani di un edificio, quali terrazze a livello, nicchie ed incavi e, più in generale, spazi che si presentano in arretramento rispetto alle pareti principali e più esterne dell’edificio.

2.5. Gli interventi di ampliamento disciplinati nell’art. 2 possono interessare le categorie di immobili destinati a residenza, servizi connessi ed attività produttive a prescindere dalla zona territoriale omogenea nella quale il fabbricato insiste.
Esclusivamente per gli immobili destinati a residenza o a servizi connessi alla residenza (quarto e quinto comma dell’art. 2), localizzati in zona urbanistica F (turistica) all’interno della fascia dei duemila metri dalla linea di battigia marina, sono previste riduzioni percentuali agli incrementi
volumetrici attribuiti in via ordinaria (commisurati al 20% o al 30% della volumetria esistente al 31 marzo 2009).
In particolare, le premialità volumetriche sono differenziate a seconda che gli edifici destinati a residenza o a servizi connessi siano ubicati nella fascia compresa tra i 300 (150 metri per le isole minori) ed i 2000 metri dalla linea di battigia marina, ovvero nella fascia più ristretta dei 300 metri (sempre 150 metri per le isole minori).

Nel primo dei casi prospettati gli incrementi volumetrici ordinari subiscono una riduzione del 30%; nel secondo, invece, l’ampliamento possibile è commisurato al 10% della volumetria esistente alla data del 31 marzo 2009.
Il quinto comma dell’art. 2, sottopone ad ulteriori limitazioni la possibilità di eseguire gli interventi nella fascia dei trecento metri dal mare (150 per le isole minori). Nello specifico le premialità volumetriche sono ammesse:
− esclusivamente per le tipologie edilizie uni e bifamiliari;
− senza che possano dar luogo a sopraelevazione;
− mediante ampliamento dei locali presenti nei diversi piani ovvero mediante la realizzazione di corpi di fabbrica anche separati rispetto all’unità edilizia principale e da utilizzare quale sua pertinenza. Pertanto, l’ampliamento potrà essere realizzato in un’area situata anche oltre la fascia costiera dei trecento metri dal mare, nell’ambito dello stesso lotto o in altra area di cui il soggetto abbia la disponibilità, a condizione che permanga quel rapporto di strumentalità che connota la pertinenza rispetto al fabbricato principale;
− qualora l’intervento determini un miglioramento della qualità architettonica dell’intero organismo edilizio e dei valori paesaggistici del contesto ed ottenga la positiva valutazione della Commissione regionale per il paesaggio e la qualità architettonica prevista dall’art. 7 della Legge.
La misurazione della distanza dei trecento metri, o 150 per le isole minori, va effettuata partendo dal punto più esterno del perimetro del manufatto fino al punto della linea di costa più prossima all’edificio. Nel procedere a tale misurazione si prescinde da specchi d’acqua o altri elementi fisici presenti tra la linea di battigia e l’edificio oggetto dell’intervento.
Gli immobili destinati a residenza o servizi connessi localizzati all’interno nella fascia dei 2000 metri dalla linea di battigia marina, ma non in zona territoriale F (turistica), usufruiscono, invece, degli ordinari benefici volumetrici. Fanno eccezione i fabbricati situati nell’ambito della zona urbanistica E (agricola) e destinati ad uso residenziale, per i quali l’art. 3 della Legge detta specifiche disposizioni.
Infine, ai fabbricati destinati allo svolgimento di attività produttive si applica l’incremento volumetrico ordinario del 20%, ovvero del 30%, non essendo previste per tale categoria di immobili limitazioni né in riferimento alla zona territoriale omogenea e né riguardo alla distanza dell’immobile dal mare.

2.6. Gli ampliamenti nella zona urbanistica A – centro storico, sono subordinati alla preventiva adozione da parte del consiglio comunale di una deliberazione che dichiari il contrasto con i caratteri architettonici e tipologici del contesto storico degli edifici aventi meno di cinquant’anni. Si tratta di un atto avente valenza ricognitoria; per la sua adozione il comune può ovviamente fare riferimento alle indagini, analisi o studi già elaborati, quali quelli legati alla predisposizione del piano urbanistico comunale o del piano particolareggiato del centro storico.
La deliberazione in questione deve essere stata assunta nel termine perentorio di 90 giorni dall’entrata in vigore della legge, cioè entro il 30 gennaio 2010, e costituisce atto presupposto per il rilascio della concessione edilizia riferita agli interventi di ampliamento e adeguamento da eseguire in centro storico.
Potranno usufruire delle premialità volumetriche previste dall’art. 2 anche quegli immobili che, pur risalenti ad oltre cinquant’anni, siano stati interessati successivamente al 1959 da opere che ne abbiamo mutato i caratteri strutturali, architettonici e tipologici in forza di interventi radicali di nuova costruzione, ovvero di ristrutturazione edilizia, ai sensi delle lett. d) ed e) del D.P.R. n° 380 del 2001.

3. INTERVENTI DI AMPLIAMENTO PER LE COSTRUZIONI IN ZONA AGRICOLA

3.1. Le disposizioni contenute nell’art. 3, analogamente a quanto stabilito in termini generali nell’art. 2, stabiliscono che gli incrementi volumetrici riferiti agli edifici destinati ad usi agro-silvo-pastorali o residenziali ubicati nella zona territoriale E agricola, possono superare gli indici massimi di edificabilità previsti nella strumentazione urbanistica comunale e derogare alle disposizioni legislative, regolamentari e pianificatorie regionali.
La norma intende in particolare riferirsi oltre agli indici massimi di fabbricabilità individuati nella strumentazione urbanistica comunale, anche a tutte quelle altre disposizioni che concorrono a definire l’effettiva edificabilità dei suoli agricoli, quali la superficie minima di intervento, le altezze e le distanze; a livello di normativa regionale sono oggetto di deroga le vigenti disposizioni legislative, regolamentari e pianificatorie.
Non è, altresì, richiesto il parere dell’Assessorato regionale degli Enti Locali, previsto dall’art. 4 del Decreto assessoriale n° 2266-U del 1983, anche nell’ipotesi in cui, in seguito all’ampliamento, il volume complessivo sia superiore ai 3000 mc.
La possibilità di ampliamento degli edifici esistenti nell’agro prescinde dalla qualifica rivestita dal soggetto che intende usufruire dei benefici concessi dalla legge. Non assume, pertanto, rilievo la circostanza che il soggetto sia anche imprenditore agricolo. L’incremento volumetrico è attribuito, esclusivamente, in ragione della destinazione dell’immobile ad uso agro-silvo-pastorale o residenziale e della sua distanza dalla linea di battigia marina.
Nell’ambito di applicazione dell’art. 3 ricadono anche gli interventi di ampliamento riguardanti fabbricati destinati all’esercizio di attività agrituristiche di cui alla L.R. n° 23 giugno 1998, n° 17, in quanto in rapporto di stretta complementarietà con la conduzione agricola del fondo.
Il quarto comma ammette la possibilità di apportare modifiche ai fabbricati esistenti in zona agricola, legittimamente realizzati, a condizione che vengano rispettati i parametri urbanistici di cui agli atti di pianificazione comunale, e non venga mutata l’entità dei volumi e delle superfici coperte già assentite. Tali interventi possono consistere anche nella integrale demolizione e successiva ricostruzione dell’immobile con sagoma in tutto o in parte differente da quella originaria.
Non sono consentiti i mutamenti di destinazione d’uso che comportino variazioni in aumento dei limiti o dei rapporti previsti dal Decreto assessoriale 2266/U del 1983, dalle Direttive per le zone agricole (approvate con D.P.G.R. 3 agosto 1994, n° 228), nonché dalla strumentazione urbanistica comunale.
L’ultimo comma della disposizione in esame richiama l’art. 3 delle Direttive delle zone agricole. Si è, in proposito, espresso, lo scorso 16 dicembre 2009, il Consiglio regionale con l’approvazione di un ordine del giorno che testualmente prevede: “l’esatta interpretazione della norma nel senso che
per le nuove costruzioni aventi carattere residenziale nelle zone omogenee E la superficie minima di intervento è stabilita in 1 ettaro e l’indice massimo di edificabilità è quantificato in 0,03 mc/mq, precisando inoltre che si tratta di disposizione cogente nei confronti degli enti locali
”.

4. INTERVENTI DI AMPLIAMENTO DEGLI IMMOBILI A FINALITA’ TURISTICO RICETTIVA

4.1. L’art. 4 disciplina gli interventi di ampliamento riferiti agli immobili destinati all’esercizio di attività turistico-ricettiva, ubicati in area extraurbana. I relativi incrementi volumetrici possono superare gli indici massimi di edificabilità previsti dagli strumenti urbanistici comunali e dalle vigenti disposizioni normative regionali.
Le premialità volumetriche riferite ai fabbricati utilizzati per lo svolgimento di attività turisticoricettiva possono, conseguentemente, superare i parametri che negli atti di pianificazione locale definiscono le effettive potenzialità edificatorie dei lotti.
La norma intende in particolare riferirsi ai vari indici (fabbricabilità territoriale e fondiaria, copertura, altezze e distanze) fissati nella strumentazione urbanistica comunale e nelle vigenti disposizioni regionali.
L’applicazione degli incrementi volumetrici previsti dall’art. 4 è subordinata alla circostanza che si tratti di immobili destinati ad attività turistico-ricettiva ricadenti in ambito extraurbano.
Possono considerarsi aree extraurbane quelle esterne al centro urbano.
Nel concetto di centro urbano sono da ricomprendere quelle parti del territorio comunale costituenti il c.d. abitato consolidato, nonché quelle parti destinate alla sua espansione e su cui siano in corso attività di trasformazione a seguito di programmazione urbanistica attuativa.
Le strutture turistico-ricettive ubicate in area considerata urbana usufruiranno degli incrementi volumetrici concessi dall’art. 2 agli immobili adibiti all’esercizio di attività produttive, mentre, come detto, per quelli localizzati in area extraurbana i premi volumetrici ammissibili saranno quelli di cui all’art. 4.

Tra gli immobili destinati a finalità turistico ricettive rientrano non solo quelli nei quali viene esercitata un’attività alberghiera ai sensi della L.R. 14 maggio 1984, n° 22, Norme per la classificazione delle aziende ricettive, ma anche le strutture ricettive extra alberghiere di cui alla L.R. 12 agosto 1998, n° 27, Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere.
Pertanto, gli incrementi volumetrici degli immobili destinati allo svolgimento di attività ricettiva e di ristorazione riconducibili nel novero del c.d. “turismo rurale” e dei “punti di ristoro” (art. 8 della L.R. 27 del 1998 e art. 10 delle Direttive per le zone agricole), anche se ubicati in zona agricola, sono quelli concessi dall’art. 4.

4.2. Per gli immobili situati nella fascia dei 300 metri dalla linea di battigia (ridotta a 150 metri nelle isole minori), l’incremento volumetrico è pari al 10% della volumetria esistente alla data del 31 marzo 2009, ed è subordinato oltre al raggiungimento di determinati livelli di risparmio energetico (riduzione maggiore del 10% del fabbisogno di energia primaria dell’intero edificio, ovvero dimostrazione che l’unità immobiliare oggetto d’intervento rientra nei parametri previsti dal D. Lgs. n. 192 del 2005) alle seguenti ulteriori condizioni:
− miglioramento della qualità architettonica dell’edificio
− ottenimento della preliminare positiva valutazione della Commissione regionale per il paesaggio e la qualità architettonica di cui all’art. 7 della Legge.
L’ampliamento deve essere altresì:
− realizzato in arretramento rispetto all’edificio preesistente e non verso il mare, in modo cioè che quanto di nuovo edificato non determini una riduzione della distanza tra il costruito e la linea di costa;
− destinato in via prioritaria, cioè preminente a servizi turistici dell’attività aziendale quali, ad esempio, ristoranti, sale multifunzionali, palestre, centri benessere, sale per il business e meeting, spazi espositivi, spazi adibiti alla vendita.
− L’incremento potrà essere, altresì, destinato al miglioramento della funzionalità tecnicooperativa degli altri servizi dell’attività aziendale, per ampliare i locali adibiti a cucina adeguandoli ai nuovi standard, gli alloggi per il personale e, più in generale, per rispondere a nuove esigenze tecnico-funzionali;
− realizzato senza aumentare il numero dei posti letto. È consentito destinare parte dell’incremento volumetrico al miglioramento qualitativo e quantitativo delle camere esistenti, senza incidere sul carico antropico. È, quindi, possibile variegare e moltiplicare i servizi offerti alla clientela anche all’interno degli alloggi strettamente adibiti alla ricettività (per esempio accrescendone le dimensioni, creando nuovi spazi da destinare a bagni, antibagni, idromassaggi, saune, ovvero mediante la realizzazione di suite e camere superior).

Per le modalità di misurazione della fascia dei trecento metri dalla linea di battigia marina si rinvia
alle considerazioni esposte nel punto 2.5.

4.3. Riguardo alle attività turistico-ricettive esercitate su immobili localizzati in ambito extraurbano oltre la fascia dei 300 metri dalla linea della battigia (150 metri per le isole minori), l’ampliamento, commisurato alla volumetria esistente al 31 marzo 2009, deve essere destinato a servizi turistici dell’attività aziendale per almeno il 50%. In riferimento a quest’ultima quota di incremento valgono le considerazioni svolte nel precedente punto 4.2 per gli ampliamenti degli edifici ubicati nella fascia dei trecento metri dalla linea di battigia.

4.4 L’ultimo comma dell’art. 4 introduce la possibilità di un mutamento della destinazione d’uso dei volumi commerciali o residenziali, legittimamente esistenti al 31 marzo 2009, nei fabbricati a prevalente destinazione turistico-ricettiva ed aventi un numero di camere non superiore a 7. È ammessa la possibilità di trasformare i predetti volumi commerciali o residenziali in volumi adibiti all’esercizio dell’attività turistico-ricettiva, nella misura non superiore al 30%, ed anche qualora tale uso non sia direttamente correlato con quelli astrattamente possibili in relazione all’ambito territoriale in cui è ubicato l’immobile.

5. INTERVENTI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE

5.1. Le categorie di fabbricati per i quali sono consentiti gli interventi di sostituzione del patrimonio edilizio esistente (demolizione e ricostruzione con premio volumetrico), finalizzati all’adeguamento ai necessari requisiti qualitativi, architettonici, energetici, tecnologici, di sicurezza strutturale e di accessibilità alle persone disabili, sono le medesime di quelle interessate dagli interventi di ampliamento di cui agli artt. 2, 3 e 4 della Legge.
Si tratta cioè degli immobili destinati a residenza, servizi connessi, attività turistico-ricettive e produttive. Nell’ambito di quest’ultima tipologia vanno ricompresi anche i fabbricati ubicati in zona agricola e destinati ad un uso agro-silvo-pastorale.

5.2. Per beneficiare dell’incremento volumetrico, che è previsto in via ordinaria nel 30 o 35% della volumetria esistente, in ragione del conseguimento di predefiniti livelli di contenimento energetico, gli edifici devono essere stati ultimati alla data del 31 dicembre 1989.
Pertanto, riguardo agli interventi di demolizione e ricostruzione la volumetria alla quale va commisurato l’incremento volumetrico è quella risultante dal titolo che ne aveva legittimato l’edificazione e le opere edili nello stesso previste devono essere state ultimate alla data del 31 dicembre 1989.

Se il fabbricato è stato, invece, realizzato in epoca antecedente al periodo in cui è divenuto obbligatorio il preventivo ottenimento del provvedimento concessorio, i volumi saranno determinati applicando le metodologie di calcolo previste nella strumentazione urbanistica comunale.
In presenza di volumi anche parzialmente abusivi, perché gli stessi possano partecipare alla determinazione dell’incremento volumetrico, è necessario acquisire preventivamente alla presentazione della richiesta di concessione edilizia riferita agli interventi di cui all’art. 5, idoneo titolo in sanatoria, fermo restando che la volumetria deve essere stata realizzata al 31 dicembre 1989.

5.3. La possibilità di usufruire dei premi volumetrici di cui all’art. 5 è subordinata alla demolizione integrale dell’edifico, ed è esclusa, pertanto, in presenza di demolizioni soltanto parziali.
Gli incrementi volumetrici ricollegati alle opere di demolizione e ricostruzione sono, altresì, applicabili anche a quei fabbricati che, nel corso degli anni ed anche in epoca successiva al 1989, siano stati interessati da attività di carattere manutentivo e conservativo (manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo); ciò a condizione che tali interventi non abbiano inciso profondamente sui caratteri tipologici, architettonici e strutturali dell’edificio.
Ne consegue che sono esclusi dalla possibilità di beneficiare dei premi volumetrici previsti dall’art. 5, quei fabbricati che successivamente al 31 dicembre 1989 sono stati oggetto di opere che ne abbiamo mutato i caratteri strutturali, architettonici e tipologici in forza di interventi radicali di nuova costruzione, ovvero di ristrutturazione edilizia, ai sensi delle lett. d) ed e) del D.P.R. n° 380 del 2001.
Qualora, tuttavia, tali interventi abbiano dato origine a parti distinte e agevolmente riconoscibili rispetto al corpo di fabbrica principale risalente ad un periodo anteriore al 1989, solo limitatamente a quest’ultimo potranno trovare applicazione gli incrementi volumetrici legati alla demolizione e ricostruzione di cui all’art. 5.
Riguardo, invece, alla parte di fabbricato realizzata in epoca successiva al 1989 la ricostruzione dovrà avvenire in applicazione delle disposizioni ordinarie contenute nella strumentazione urbanistica comunale.

5.4. Gli interventi di sostituzione edilizia con premio volumetrico possono portare alla realizzazione di un organismo in tutto o in parte diverso dal precedente, con modifica del volume, della sagoma, dei prospetti, delle superfici ed anche del numero delle unità immobiliari.
In particolare, in sede di ricostruzione si potranno realizzare uno o più fabbricati nei quali si concentrano i volumi di più immobili oggetto di demolizione e la relativa premialità volumetrica, ovvero si potrà costruire un numero di fabbricati superiore rispetto a quello preesistente.
Anche in quest’ultima ipotesi, qualora l’area su cui ricade l’intervento di sostituzione edilizia sia ricompresa fra le zone che lo strumento urbanistico comunale assoggetta a preventiva pianificazione attuativa, non sarà necessario procedere alla elaborazione e redazione di un piano di lottizzazione, trattandosi di aree già asservite all’edificazione e quindi già urbanizzate.

5.5. Gli incrementi volumetrici attribuiti dall’art. 5, prescindono dalla zona territoriale omogenea nella quale è ubicato l’immobile e possono superare gli indici massimi di edificabilità previsti dalla strumentazione urbanistica comunale e dalle vigenti disposizioni normative regionali.
La norma intende in particolare riferirsi oltre agli indici massimi di fabbricabilità, anche a tutte quelle altre disposizioni che concorrono a definire l’effettiva edificabilità dei suoli, quali la superficie minima di intervento, le altezze, i rapporti di copertura e le distanze di cui alla strumentazione urbanistica comunale ed alle vigenti disposizioni regionali.

5.6. Il terzo comma dell’art. 5 prevede la concessione di premi volumetrici maggiorati al fine di conseguire la riqualificazione del contesto nel quale l’edificio oggetto della demolizione è localizzato, mediante un’articolata operazione che permetta di affrancare dall’edificazione alcune zone del territorio regionale, maggiormente sensibili o rilevanti sotto il profilo paesaggistico.
Nella fascia dei trecento metri dalla linea di battigia marina (ridotta a 150 per le isole minori), in aree di particolare valore paesaggistico o in prossimità di emergenze ambientali, architettoniche, archeologiche o storico-artistiche, è consentita l’integrale demolizione dei volumi esistenti ed il loro trasferimento oltre la fascia dei trecento metri, ovvero al di là delle aree o delle emergenze richiamate dalla norma, in altra località avente destinazione urbanistica compatibile.
La possibilità di usufruire degli incrementi è subordinata alla preventiva approvazione da parte del consiglio comunale dell’iniziativa programmata Spetterà al consiglio riconoscere la particolare valenza paesaggistica del sito su cui insiste l’immobile da demolire ovvero la prossimità del fabbricato rispetto alle emergenze ambientali, architettoniche o storico-artistiche individuate dalla disposizione.
La deliberazione potrà consentire una deroga all’indice di edificabilità e di altezza, che non potrà comunque comportare la realizzazione di un fabbricato avente un altezza superiore ad un piano rispetto agli edifici circostanti.
All’approvazione deve seguire la stipula di un’apposita convenzione con cui si perfeziona la cessione gratuita del lotto originario all’ente locale perché lo destini a finalità pubbliche, utili a soddisfare, in via diretta o indiretta, interessi aventi carattere generale.

5.7 I commi quinto e sesto dettano disposizioni particolari per gli immobili ubicati nella fascia extraurbana dei trecento metri dalla linea di battigia (ridotta a 150 metri per le isole minori) e per la zona urbanistica territoriale A – centro storico.
Nella fascia costiera citata la possibilità di usufruire dei premi volumetrici ricollegati alla demolizione e ricostruzione, 30% o 35% dell’esistente, è ammessa qualora si tratti di edifici incongrui rispetto al contesto paesaggistico nel quale sono inseriti e subordinatamente al trasferimento della volumetria oltre la fascia dei trecento metri (150 per le isole minori) in area extraurbana con destinazione urbanistica compatibile.
A differenza di quanto previsto nel caso degli interventi di ampliamento e adeguamento da realizzarsi su immobili ubicati nei centri storici, nell’ipotesi di demolizione e ricostruzione con incremento volumetrico, non è richiesta la preventiva deliberazione del consiglio comunale ai fini della valutazione del contrasto degli edifici aventi meno di cinquant’anni con i caratteri tipologici e architettonici del contesto.
Pertanto, all’interno della zona territoriale A è consentito beneficiare degli ordinari premi volumetrici, del 30% o del 35%, dal momento di entrata in vigore della legge, senza che sia necessaria la preventiva adozione da parte del consiglio comunale di alcuna deliberazione.
La valutazione del contrasto degli immobili con i caratteri del contesto storico è rimessa al responsabile dell’ufficio comunale competente al rilascio del titolo abilitativo necessario per la realizzazione degli interventi di cui all’art. 5.
In centro storico gli edifici dei quali è possibile la demolizione e successiva ricostruzione con incremento volumetrico devono essere stati realizzati meno di cinquant’anni prima della data di entrata in vigore della Legge e le opere edili devono essere state, comunque, ultimate alla data del 31 dicembre 1989.
Potranno usufruire delle premialità volumetriche previste dalla legge anche quegli immobili che, pur risalenti ad oltre cinquant’anni, siano stati interessati successivamente al 1959 da opere che ne abbiamo mutato i caratteri strutturali, archittetonici e tipologici in forza di interventi radicali di nuova costruzione, ovvero di ristrutturazione edilizia, ai sensi delle lett. d) ed e) del D.P.R. n° 380 del 2001.
Analogamente a quanto esposto nel precedente 5.3, qualora tali interventi abbiano dato origine a parti distinte e agevolmente riconoscibili rispetto al corpo di fabbrica principale, gli incrementi volumetrici attribuiti dall’art. 5 potranno trovare applicazione in relazione alle porzioni di immobile realizzate da meno di cinquant’anni ed in un periodo di tempo antecedente al 31 dicembre 1989.

6. INTERVENTI SUL PATRIMONIO EDILIZIO PUBBLICO

6.1 L’art. 6 attiene ai benefici volumetrici applicabili agli immobili ricompresi nel patrimonio edilizio pubblico a prescindere dalla categoria di beni pubblici alla quale i medesimi appartengano (patrimonio disponibile, indisponibile ovvero demanio).
Le possibilità di ampliamento previste nel primo comma dell’art. 6 hanno come presupposto la destinazione e l’utilizzo degli immobili per attività istituzionali o comunque pubbliche.
Qualora, invece, l’edificio abbia una destinazione differente, i premi volumetrici sono quelli di cui all’art. 2 della Legge.

Fa eccezione il caso in cui gli interventi siano finalizzati alla ristrutturazione ed al recupero di immobili in disuso, degradati o in stato di abbandono, che risultino inadeguati in ragione di carenze funzionali o strutturali all’esercizio delle attività pubbliche. Al fine di agevolarne ed incentivarne il ripristino il legislatore ha previsto l’attribuzione di un premio di maggiore entità, pari al 30% del volume esistente.
Gli incrementi riferiti agli immobili appartenenti al patrimonio pubblico sono commisurati alla volumetria esistente al momento della richiesta del titolo abilitativo legittimante la realizzazione dell’ampliamento.
L’ultimo comma prevede che nella fascia dei trecento metri dalla linea di battigia marina (ridotta a 150 per le isole minori) è ammesso esclusivamente demolire gli edifici incoerenti rispetto al contesto ambientale e paesaggistico e trasferire la relativa volumetria, compreso l’incremento attribuito dalla legge (20% o 30%, qualora si intendano ripristinare le funzioni pubbliche), oltre la fascia predetta.

7. LA COMMISSIONE REGIONALE PER IL PAESAGGIO E LA QUALITA’ ARCHITETTONICA

L’art. 7 istituisce la Commissione regionale del paesaggio e della qualità architettonica chiamata ad esprimere la propria valutazione riguardo agli interventi di ampliamento su immobili insistenti nella fascia costiera dei 300 metri dalla linea di battigia, ridotta a 150 metri nelle isole minori, e precisamente:
− interventi di adeguamento ed ampliamento del patrimonio edilizio esistente riferiti ad edifici ad uso residenziale ed a quelli destinati a servizi connessi alla residenza, situati in zona urbanistica F-turistica (art. 2, comma 5);
− interventi di ampliamento riferiti a fabbricati di proprietà dell’imprenditore agricolo, destinati ad usi agro-silvo-pastorali (art. 3, comma 3);
− interventi di ampliamento dei fabbricati destinati allo svolgimento di attività turisticoricettive, localizzati in aree extraurbane (art. 4, comma 1).
Gli interventi di ampliamento sopra elencati richiedono che la Commissione esamini ed esprima la propria valutazione in merito.
La Giunta regionale con la deliberazione 4 dicembre 2009, n° 53/60 è intervenuta a dettare una serie di Indirizzi per l’applicazione dell’art. 7 ed, in particolare, a delimitare l’iter procedurale e le modalità di presentazione delle proposte progettuali da sottoporre alla valutazione della Commissione, definendo, altresì, la documentazione da allegare all’istanza. A tali atti, pertanto, per brevità si rinvia.
Spetterà al responsabile del competente ufficio comunale verificare la sussistenza della valutazione positiva della Commissione regionale prima di rilasciare il titolo abilitativo riferito agli interventi di ampliamento sopra elencati.

8. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA’

8.1. Gli interventi di ampliamento di cui agli artt. 2, 3, 4 e 6, nonché quelli di demolizione e ricostruzione, artt. 5 e 6, non sono ammessi su edifici privi di titolo abilitativo, ove prescritto, e su immobili di interesse artistico, storico, o etno-antropologico, vincolati ai sensi della parte II del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n° 42.
Al fine di poter beneficiare degli incrementi volumetrici previsti dal Capo primo della Legge, gli immobili devono, pertanto, essere stati edificati in forza di un regolare titolo abilitativo.
Qualora il fabbricato sia stato realizzato in tutto o in parte abusivamente deve essere acquisito idoneo titolo in sanatoria preventivamente alla presentazione della denuncia di inizio attività o della richiesta di concessione edilizia riferita agli interventi di cui alla L. R. 4 del 2009.
Il titolo in sanatoria può derivare sia dall’ordinario procedimento di accertamento di conformità (L.R. 11 ottobre 1985, n° 23), sia dalla c.d. sanatoria straordinaria in materia di condono edilizio.
Si rende, pertanto, necessario che l’iter procedimentale relativo alle sanatorie ancora pendenti presso le amministrazioni competenti venga portato a conclusione entro ragionevoli limiti temporali, al fine di evitare che coloro che essendo nelle condizioni per ottenere l’atto in sanatoria possano essere pregiudicati dalla possibilità di beneficiare delle premialità volumetriche attribuite dal Capo primo della Legge.
L’espressione contenuta nel primo comma dell’art. 8 della Legge, ove prescritto, si riferisce al caso in cui l’immobile sia stato realizzato in un periodo di tempo nel quale l’edificazione non era condizionata, dalla normativa allora vigente, al preventivo conseguimento del titolo abilitativo. Una situazione che può interessare fabbricati edificati anteriormente all’approvazione della L. n° 1150 del 1942 e, parzialmente, costruzioni antecedenti alla L. n° 765 del 1967.

8.2. Gli incrementi volumetrici di cui al Capo primo della Legge, come detto, non possono applicarsi su immobili vincolati ai sensi della parte II del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n° 42; si tratta dei beni culturali vincolati ai sensi della legge n° 1089 del 1939 e, più in generale, degli immobili sottoposti a tutela perché di interesse artistico, storico, archeologico o etnografico.

8.3. Gli interventi di ampliamento previsti negli articoli 2, 3 e 4 non sono ammessi su edifici ubicati in aree dichiarate, ai sensi del Piano stralcio per l’assetto idrogeologico, di elevata o molto elevata pericolosità idraulica (Hi3 e Hi4, rispettivamente artt. 27 e 28 del Piano) ovvero di pericolosità da frana elevata o molto elevata (Hg3 e Hg4, artt. 31 e 32 del Piano).

8.4. Il terzo comma ammette la possibilità di cumulare le premialità volumetriche previste nel Capo primo con altri incrementi di volumetria derivanti da diverse disposizioni di legge o dagli atti di pianificazione comunale o regionale.

Deve ritenersi, inoltre, consentito beneficiare degli incrementi volumetrici concessi dagli artt. 2, 3 4, 5 e 6 ed avvalersi anche delle ordinarie potenzialità edificatorie del lotto, qualora le stesse non siano state sfruttate appieno.
È, invece, espressamente esclusa la possibilità di cumulare tra loro gli incrementi volumetrici attribuiti dalle singole disposizioni del Capo primo della legge, mentre sono cumulabili gli incrementi volumetrici del Capo primo con quelli contenuti nel Capo secondo della Legge 4.

8.5. Il quarto comma stabilisce che per poter usufruire dei premi volumetrici di cui agli artt. 2 e seguenti, le unità immobiliari debbano risultare al 31.03.2009 regolarmente accatastate presso le competenti Agenzie per il territorio.
E’ previsto, in alternativa, che i lavori siano stati ultimati alla medesima data e le rispettive istanze di accatastamento presentate nel termine di trenta giorni dall’entrata in vigore della Legge.
A questo proposito va rilevato che l’ultimazione dei lavori al 31 marzo 2009 deve essere riferita esclusivamente agli interventi di ampliamento del patrimonio edilizio esistente, in quanto per quelli di demolizione e ricostruzione la data da considerare è quella del 31 dicembre 1989, fissata dall’art. 5 della Legge.
Il concetto di ultimazione dei lavori presuppone che le opere edili previste nel titolo che ha legittimato l’edificazione siano state completate alla data del 31 marzo 2009 per i fabbricati nei quali si intenda usufruire degli incrementi volumetrici di cui agli artt. 2, 3 e 4, ed alla data del 31 dicembre 1989 per gli immobili da demolire e ricostruire con premio di volumetria.
Non è, invece, necessario che in relazione agli immobili oggetto degli interventi sia stato ottenuto anche il relativo certificato di agibilità ovvero che sia stata effettuata la comunicazione di fine lavori antecedentemente alla presentazione della denuncia di inizio attività o della concessione edilizia.
Infatti, il preventivo accatastamento (o la presentazione della relativa istanza alle agenzie per il territorio competenti), nonché l’ultimazione dei lavori, sono oggetto di una dichiarazione del Direttore dei lavori da rendersi nelle forme dell’autocertificazione e da inserirsi nella documentazione allegata alla presentazione della denuncia di inizio attività o alla richiesta di concessione edilizia.

8.6. L’ultimo comma disciplina il mutamento della destinazione d’uso degli immobili interessati dagli interventi di cui al Capo primo della legge.
Il cambio di destinazione d’uso è consentito qualora la nuova destinazione sia compatibile con le destinazioni previste dalla strumentazione urbanistica comunale, sia, cioè, ricompresa fra quelle astrattamente ammesse per la zona urbanistica nella quale è ubicato l’immobile.
Non sono consentiti mutamenti di destinazione d’uso che comportino variazioni in aumento dei rapporti previsti dal Decreto assessoriale n° 2266/U/ del 1983, o che siano in contrasto con la normativa urbanistica comunale, salvo che non vengano cedute ulteriori aree ad integrazione della quota prevista in rapporto alla mutata destinazione d’uso.

9. ONERI

9.1. L’art. 9 detta una differente regolamentazione degli oneri concessori per quanto attiene gli interventi di ampliamento e per quelli di demolizione con ricostruzione.Nel concetto di oneri di concessione va annoverato il c.d. “contributo di concessione” composto dalla somma delle due aliquote, una commisurata all’incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, l’altra riferita al costo di costruzione delle opere che si intendono realizzare.

9.2. Per quanto attiene alla concessione delle opere destinate alla residenza, il contributo di costruzione è disciplinato dagli artt. 16 e ss. del D.P.R. n° 380 del 2001, mentre riguardo alle opere o impianti destinati ad attività industriali, artigianali, dirette alla trasformazione di beni o alla prestazione di servizi è regolato dall’art. 19 del medesimo Decreto.
Gli oneri di urbanizzazione da prendere a riferimento sono quelli oggetto di aggiornamento in relazione ai riscontri ed ai prevedibili costi delle opere di urbanizzazione primaria, secondaria e generale, così come stabilito dall’art. 16, ai commi 5 e 6 del D.P.R. citato.
Analogamente, il costo di costruzione dovuto sarà quello conseguente all’adeguamento annuale che il Comune deve eseguire, anche autonomamente, in ragione dell’intervenuta variazione dei costi di costruzione secondo gli accertamenti compiuti dall’ISTAT.
Qualora il Comune non abbia provveduto all’adeguamento degli oneri di concessione, l’interessato dovrà corrispondere quelli dovuti in forza delle disposizioni applicate in via ordinaria dall’ente locale, salvo la richiesta da parte del Comune di eventuali successive integrazioni a titolo di conguaglio.
9.3. Per quanto riguarda gli interventi di ampliamento di cui al Capo primo della Legge regionale 4/2009, è previsto che gli oneri di concessione, attinenti sia al contributo per le opere di urbanizzazione sia al costo di costruzione, sono ridotti del 40% nell’ipotesi di prima abitazione del proprietario o dell’avente titolo, mentre sono aumentati del 60% negli altri casi.
L’aumento è pari al 200% per gli ampliamenti degli edifici ad uso residenziale e servizi connessi alla residenza ubicati in zona urbanistica F turistica, ricadenti all’interno della fascia dei trecento metri dalla linea di battigia marina, ridotta a 150 nelle isole minori (art. 2, comma 5), ed agli immobili destinati all’esercizio di attività turistico-ricettiva situati in aree extraurbane, sempre nell’ambito della fascia costiera predetta (art. 4, comma 1).

In riferimento agli interventi di cui all’art. 5, il secondo comma dell’art. 9, per la determinazione dell’entità degli oneri dovuti, distingue il volume da realizzarsi in aumento conseguente all’incremento volumetrico concesso dalla Legge, dal volume preesistente ed oggetto di demolizione e successiva ricostruzione.
Gli oneri di concessione sono dovuti rispettivamente nella misura del 140% per la parte realizzata in ampliamento e del 60% per la parte oggetto di ricostruzione.
Nel caso di prima abitazione del proprietario o dell’avente titolo gli oneri concessori, sia quelli riferiti alla ricostruzione che quelli riguardanti l’ampliamento, sono complessivamente ridotti del 40%.

9.4. Il quarto comma dell’art. 9 prevede che, decorso il termine di 36 mesi dall’entrata in vigore della legge senza che i lavori siano stati ultimati (1° novembre 2012), il titolare debba effettuare un ulteriore versamento in favore dell’ente locale degli oneri concessori nella misura del 50% del contributo di costruzione.

9.5. Infine, l’ultimo comma dell’art. 9 consente al Consiglio comunale di adottare, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge, un’applicazione degli oneri concessori in misura diversa rispetto a quanto stabilito nei precedenti commi dell’articolo.
Il termine previsto non ha carattere perentorio. Ragioni di correttezza e di equità consigliano l’adozione della deliberazione in data antecedente al rilascio del primo titolo abilitativo (denuncia di inizio attività o concessione edilizia) riferito agli interventi di cui al Capo primo della Legge.
La determinazione dell’entità degli oneri, infatti, attiene al momento del rilascio del titolo. Una deliberazione adottata in data successiva al rilascio di alcuni titoli potrebbe comportare una oggettiva disparità di trattamento tra i soggetti che hanno ottenuto il provvedimento abilitativo prima di quella delibera ed i soggetti che hanno conseguito il provvedimento successivamente.

10. NORME SULLA SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE AMMINISTRATIVE IN MATERIA EDILIZIA

10.1. I primi due commi dell’art. 10 regolamentano la c.d. “attività edilizia libera”, elencando una serie di opere per l’esecuzione delle quali non è richiesto il preventivo ottenimento di alcun titolo abilitativo.
La realizzazione degli interventi è condizionata esclusivamente alla preventiva comunicazione all’amministrazione comunale competente dell’avvio dei lavori.
La comunicazione può essere effettuata anche per via telematica e deve contenere gli estremi delle autorizzazioni eventualmente necessarie secondo le normative di settore aventi incidenza sull’attività edilizia. In particolare, saranno oggetto di comunicazione gli estremi dei provvedimenti in materia di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, efficienza energetica, e tutela dei beni culturali e paesaggistici di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.

In riferimento alle opere di manutenzione ordinaria, già disciplinate dall’art. 15 della L.R. n. 23 del 1985, l’interessato dovrà procedere alla preventiva comunicazione all’amministrazione competente, ai sensi dell’art. 10, primo e secondo comma, norme che, quindi, prevalgono sulle previgenti disposizioni.
La realizzazione delle opere interne rimane regolata dal secondo e terzo comma dell’art. 15 della L.R. n. 23 citata, in quanto le stesse non sono ricomprese nell’elencazione contenuta nell’art. 10.
Contestualmente all’inizio dei lavori è, pertanto, necessario presentare una relazione asseverata a firma di un professionista abilitato alla progettazione (ex art. 15, terzo comma L.R. 23 del 1985).
Le norme riferite all’attività edilizia libera sono destinate ad integrare stabilmente il quadro normativo in materia edilizia e sono, pertanto, svincolate dai limiti temporali previsti per gli interventi di cui agli artt. 2 e ss. della Legge.

10.2. Il comma terzo dell’art. 10 della legge introduce misure di semplificazione dell’attività edilizia riguardanti specificamente gli interventi ai quali consegua un incremento volumetrico ai sensi del Capo primo della Legge.
Gli interventi di ampliamento sono assoggettati in via generale alla denuncia di inizio attività, ai sensi dell’art. 14 bis della L.R. n. 23 del 1985, introdotto dalla L.R. n. 5 del 2003, e dall’art. 23 del D.P.R n. 380 del 2001.
Pertanto, il proprietario dell’immobile o chi abbia titolo per la presentazione della denuncia di inizio attività, dovrà presentare la documentazione ordinaria prevista nell’art. 23 del decreto citato e primariamente la relazione e gli elaborati progettuali con i quali il professionista abilitato asseveri la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici vigenti e attesti il non contrasto con quelli adottati, tutti come derogati dalla Legge regionale n° 4 del 2009, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico sanitarie.
Il professionista dovrà, altresì, asseverare la presenza di tutte le altre condizioni alle quali la Legge subordina la possibilità di eseguire gli interventi di ampliamento previsti negli artt. 2, 3 e 4.
Nella zona territoriale omogenea A la realizzabilità degli interventi è subordinata al preventivo ottenimento del provvedimento concessorio.
Il medesimo titolo edilizio è richiesto per intraprendere gli interventi di ampliamento degli immobili ubicati all’interno della fascia dei trecento metri dalla linea di battigia marina (ridotta a 150 nelle isole minori), in zone territoriali omogenee E o F.
Sono parimenti assoggettati a concessione gli interventi di demolizione e ricostruzione previsti nell’art. 5.
In sede di presentazione della denuncia di inizio attività, nonché della richiesta volta ad acquisire la concessione edilizia, dovrà, inoltre, essere dichiarata la sussistenza dei requisiti in materia di contenimento dei consumi energetici di cui al D.Lgs. 192 del 2005 come richiamati nelle disposizioni della Legge n. 4 del 2009.

Sarà oggetto di attestazione anche la presenza dei presupposti di ammissibilità degli interventi riferiti all’accatastamento ed all’ultimazione dei lavori, da rendersi mediante apposita autocertificazione. Si rinvia in proposito alle considerazioni esposte al punto 8.5.
Gli interventi di ampliamento (artt. 2, 3, 4 e 6) o di demolizione e ricostruzione (art. 5 e 6) che abbiano ad oggetto fabbricati destinati all’esercizio di attività economiche e produttive di beni e servizi, ai sensi dell’art. 1, comma 16 della L.R. 5 marzo 2008, n. 3, seguono il procedimento previsto nei successivi commi del predetto articolo.
La presentazione delle istanze e della dichiarazione autocertificativa, da rendersi nelle forme stabilite dall’art. 1, comma 21 della L.R. 3 del 2008, deve avvenire tramite lo Sportello unico per le attività produttive (SUAP).
Il contenuto della dichiarazione autocertificativa deve tener conto delle previsioni della L.R. n. 4 del 2009. Pertanto, oggetto di autocertificazione sarà la conformità del progetto agli aspetti urbanistici ed edilizi, come derogati dalla Legge regionale n° 4, nonché la conformità delle opere alle norme contenute nella medesima legge ed, infine, la sussistenza delle altre condizioni alle quali il Capo primo subordina la realizzabilità degli interventi di ampliamento o di demolizione e ricostruzione.
La dichiarazione deve essere accompagnata dai necessari elaborati progettuali.
La ricevuta rilasciata a seguito della presentazione della dichiarazione autocertificativa, unitamente alla relativa documentazione, decorsi venti giorni dalla data di presentazione, costituisce titolo edilizio ed abilita alla realizzazione delle opere secondo quanto previsto dal comma 22 dell’art. 1 citato. Sono fatte salve le eccezioni previste nel successivo comma 24 sempre dell’art. 1 della L.R. 3 del 2008.

10.3. Il quarto comma dell’art. 10 stabilisce che le norme contenute negli artt. 2, 3, 4 e 5 hanno un’efficacia temporale limitata. La presentazione all’amministrazione comunale della denuncia di inizio attività ovvero della richiesta di concessione edilizia dovrà essere effettuata entro il termine perentorio di 18 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, ossia entro il 1° maggio 2011.
I lavori dovranno essere ultimati al 1° novembre 2012 ed entro il medesimo termine dovrà essere presentata la comunicazione di fine lavori; oltre tale data sarà dovuta una maggiorazione del 50% del costo complessivo di costruzione.

10.4. Gli interventi di ampliamento e di demolizione con ricostruzione ricadenti su aree tutelate ai sensi dell’art. 142, ovvero 136 e 143, comma 1, lett. d) e 157 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n° 42, richiedono la preventiva acquisizione dell’autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell’art. 146 del medesimo Decreto.
Il provvedimento autorizzativo è rilasciato dall’organo comunale competente ai sensi della L.R. 12 agosto 1998, n. 28, qualora l’amministrazione comunale abbia i requisiti per l’esercizio della funzione autorizzatoria in materia paesaggistica.

Per gli interventi riguardanti immobili localizzati nella fascia extraurbana dei 300 metri dalla linea di battigia (ridotta a 150 nelle isole minori) o nel centro storico, nonché per gli interventi di demolizione e ricostruzione di cui all’art. 5 della Legge, il nulla osta paesaggistico è, in ogni caso, emesso dai competenti Uffici tutela dell’amministrazione regionale.

10.5. Il comma settimo dell’articolo 10 prevede che le amministrazioni comunali trasmettano allo scrivente Assessorato i dati tecnici e amministrativi relativi alle trasformazioni urbanistiche ed edilizie del territorio originate dall’applicazione del Capo primo della Legge.
La Giunta regionale emanerà al riguardo apposite direttive anche al fine di uniformare e comporre le informazioni provenienti dalle diverse amministrazioni comunali.

 
Ing. Enrico Craboledda

Legge Regionale 4/2009

Legge Regionale 23 ottobre 2009, n.4

Disposizioni straordinarie per il sostegno dell’economia mediante il rilancio del settore edilizio e per la promozione di interventi e programmi di valenza strategica per lo sviluppo.

 

LEGGE REGIONALE 23 ottobre 2009, n. 4
Disposizioni straordinarie per il sostegno dell’economia mediante il rilancio del settore edilizio e per la promozione di interventi e programmi di valenza strategica per lo sviluppo.

 

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SARDEGNA N. 35 del 31 ottobre 2009.

 

Il Consiglio Regionale
ha approvato
Il Presidente della Regione
promulga

la seguente legge:

Capo I
Disposizioni straordinarie per la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente

Art. 1
Finalità

1. La Regione autonoma della Sardegna promuove il sostegno dell’economia mediante il rilancio del settore edilizio favorendo interventi diretti alla riqualificazione ed al miglioramento della qualità architettonica e abitativa, della sicurezza strutturale, della compatibilità paesaggistica e dell’efficienza energetica del patrimonio edilizio esistente nel territorio regionale, anche attraverso la semplificazione delle procedure.

Art. 2
Interventi di adeguamento e ampliamento del patrimonio edilizio esistente

1. È consentito, anche mediante il superamento degli indici massimi di edificabilità previsti dagli strumenti urbanistici ed in deroga alle vigenti disposizioni normative regionali, l’adeguamento e l’incremento volumetrico dei fabbricati ad uso residenziale, di quelli destinati a servizi connessi alla residenza e di quelli relativi ad attività produttive, nella misura massima, per ciascuna unità immobiliare, del 20 per cento della volumetria esistente, nel rispetto delle previsioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia) e successive modifiche ed integrazioni.
Per volumetria esistente si intende quella realizzata alla data del 31 marzo 2009.
2. Tali adeguamenti e incrementi si inseriscono in modo organico e coerente con i caratteri formali e architettonici del fabbricato esistente e costituiscono strumento per la riqualificazione dello stesso in funzione della tipologia edilizia interessata, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
a) nel caso di tipologie edilizie uni-bifamiliari gli adeguamenti e incrementi possono avvenire mediante la realizzazione di nuovi corpi di fabbrica in ampliamento nei diversi piani, mediante sopraelevazione o mediante realizzazione al solo piano terra di corpi di fabbrica separati dal fabbricato principale, da utilizzare come sue pertinenze;
b) nel caso di tipologie edilizie pluripiano gli incrementi sono consentiti:
1) nel caso di copertura prevalentemente piana dell’edificio mediante sopraelevazione di un solo piano in arretramento di almeno metri 1,5 rispetto ai fili delle facciate prospicienti spazi pubblici ovvero mediante la chiusura dei piani pilotis, nel rispetto della sagoma dell’edificio e delle dimensioni minime dei parcheggi, come previste dalle norme legislative vigenti;
2) nei sottotetti a condizione che venga rispettata la sagoma massima delle murature perimetrali dell’edificio e che l’altezza media interna non superi i tre metri;
3) nei singoli piani a condizione che l’intervento si armonizzi con il disegno architettonico complessivo dell’edificio e che non vengano modificati i fili più esterni delle facciate prospicienti spazi pubblici.
Gli incrementi previsti nei punti 1), 2) e 3), possono essere realizzati anche dai singoli proprietari purché venga dimostrato, mediante un progetto complessivo, il coerente inserimento dell’ampliamento nel contesto architettonico dell’edificio e rispettate le distanze tra pareti prospicienti come previste dagli strumenti urbanistici comunali vigenti. Gli incrementi volumetrici
così realizzati costituiscono pertinenza inscindibile dell’unità immobiliare principale e non possono essere alienati separatamente ad essa;
c) nel caso di tipologie edilizie a schiera in lotto urbanistico unitario, gli adeguamenti e incrementi possono essere realizzati per tutte le unità e sono ammessi purché venga dimostrato, mediante un progetto esteso all’intero fabbricato, il coerente inserimento dell’ampliamento nel contesto architettonico del complesso edilizio.
3. L’adeguamento e l’incremento volumetrico possono arrivare fino ad un massimo del 30 per cento, nel caso in cui siano previsti interventi di riqualificazione dell’intera unità immobiliare oggetto dell’intervento, tali da determinare una riduzione almeno del 15 per cento del fabbisogno di energia oppure si dimostri che l’unità immobiliare rientra nei parametri di cui al decreto legislativo n. 192 del 2005, e successive modifiche ed integrazioni. Nelle ipotesi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 si consegue anche il miglioramento della qualità architettonica dell’intero edificio, della sicurezza strutturale e dell’accessibilità degli immobili. La presenza di tali requisiti è dichiarata nella documentazione allegata alla denuncia di inizio attività e successivamente attestata dal direttore dei lavori che, in allegato alla comunicazione di fine lavori, produce tutte le certificazioni di conformità e di regolare esecuzione delle opere con idonea documentazione tecnica e fotografica, nonché la certificazione energetica ai sensi del decreto ministeriale 26 giugno 2009 (Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici).
4. Per gli edifici ad uso residenziale e per i servizi connessi alla residenza situati in zona F turistica nella fascia compresa tra i 300, o i 150 metri nelle isole minori, e i 2.000 metri dalla linea di battigia, l’adeguamento e l’incremento volumetrico di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotti del 30 per cento.
5. Per gli edifici ad uso residenziale e per i servizi connessi alla residenza situati in zona F turistica nei 300 metri dalla linea di battigia, ridotta a 150 metri nelle isole minori, sono ammissibili esclusivamente e limitatamente agli edifici di cui al comma 2, lettera a), gli incrementi sino al 10 per cento del volume esistente, senza sopraelevazione, a condizione che siano finalizzati al miglioramento della qualità architettonica dell’intero organismo edilizio e dei valori paesaggistici del contesto in cui è inserito; la proposta di intervento deve ottenere la positiva valutazione della Commissione regionale per la qualità architettonica e paesaggistica di cui all’articolo 7.
6. Gli adeguamenti e incrementi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 possono superare i limiti di altezza e di distanza tra pareti prospicienti e i rapporti di copertura previsti dagli strumenti urbanistici vigenti e dal decreto assessoriale 20 dicembre 1983, n. 2266/U (Disciplina dei limiti e dei rapporti relativi alla formazione di nuovi strumenti urbanistici ed alla revisione di quelli esistenti nei comuni della Sardegna), fermo restando quanto previsto dal decreto ministeriale 5 luglio 1975 (Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896 relativamente all’altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali d’abitazione). Sono, comunque, fatti salvi i diritti dei terzi. Gli adeguamenti e incrementi rispettano i distacchi minimi previsti dal Codice civile e non possono essere realizzati utilizzando superfici destinate a soddisfare la quota minima di parcheggi prevista dalle leggi vigenti.
7. Le previsioni di cui al presente articolo non si applicano agli edifici compresi nella zona urbanistica omogenea A, come individuata negli strumenti urbanistici comunali, ad eccezione di quelli aventi meno di cinquant’anni in contrasto con i caratteri architettonici e tipologici del contesto ed a condizione che l’intervento comporti un miglioramento della qualità architettonica estesa all’intero edificio e sia armonizzato con il contesto storico e paesaggistico in cui si inserisce. Tale contrasto è espressamente dichiarato con delibera del consiglio comunale del comune competente approvata perentoriamente entro il termine di novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
8. Gli incrementi di cui ai commi 1, 2 e 3 sono aumentati del 30 per cento qualora si tratti di prima abitazione del proprietario, localizzata nelle zone urbanistiche B o C e purché la superficie dell’immobile non superi quella indicata dalla legge 5 agosto 1978, n. 457 (Norme per l’edilizia residenziale), articolo 16, terzo comma.

Art. 3
Interventi di ampliamento per le costruzioni in zona agricola

1. Nelle zone omogenee E, così come individuate dagli strumenti urbanistici vigenti, gli incrementi volumetrici sono disciplinati dalle seguenti disposizioni, anche mediante il superamento degli indici massimi di edificabilità previsti dagli strumenti urbanistici ed in deroga alle vigenti disposizioni normative regionali.
2. Per gli immobili destinati ad usi agro-silvo-pastorali e per quelli ad uso residenziale, compresi nella fascia costiera tra i 300 ed i 2.000 metri dalla linea di battigia, ridotti a 150 e 1.000 metri nelle isole minori, è consentito l’incremento della volumetria esistente alla data del 31 marzo 2009, nella misura del 10 per cento per funzioni agro-silvo-pastorali e nella misura del 10 per cento per uso residenziale. Oltre la fascia dei 2.000 metri, ovvero 1.000 metri nelle isole minori, l’incremento volumetrico consentito è del 20 per cento.
3. All’interno della fascia costiera dei 300 metri dalla linea di battigia, ridotta a 150 metri nelle isole minori, per i fabbricati di proprietà dell’imprenditore agricolo destinati ad usi agro-silvo-pastorali è consentito il solo incremento del 10 per cento della volumetria esistente alla data del 31 marzo 2009, a condizione che le nuove volumetrie siano finalizzate agli stessi usi ed al miglioramento della qualità architettonica e del contesto paesaggistico; la proposta di intervento deve ottenere la positiva valutazione della Commissione regionale di cui all’articolo 7.
4. Sono comunque ammesse varianti per i fabbricati legittimamente realizzati lasciando invariati i parametri urbanistici senza variazioni di volumi e superfici coperte.
5. In attesa della revisione o dell’adeguamento del Piano paesaggistico regionale, nelle zone omogenee E si applica la disciplina di cui all’articolo 3, commi 1, 2 e 3 del decreto del Presidente della Giunta regionale 3 agosto 1994, n. 228 (Direttive per le zone agricole).

Art. 4
Interventi di ampliamento degli immobili a finalità turistico-ricettiva

1. Per gli immobili destinati allo svolgimento di attività turistico-ricettiva situati in aree extraurbane nella fascia costiera dei 300 metri dalla linea di battigia, ridotta a 150 metri nelle isole minori, è consentito, anche mediante il superamento degli indici massimi di edificabilità previsti dagli strumenti urbanistici vigenti e dalle vigenti disposizioni normative regionali, l’incremento del 10 per cento della volumetria esistente alla data del 31 marzo 2009, qualora gli interventi siano tali da determinare il contenimento del consumo energetico con una riduzione maggiore del 10 per cento del fabbisogno di energia primaria dell’intero edificio, oppure si dimostri che l’immobile rispetti i parametri di cui al decreto legislativo n. 192 del 2005, e successive modifiche ed integrazioni e si consegua il miglioramento della qualità architettonica. La presenza di tali requisiti e delle relative tecnologie impiantistiche e costruttive è dichiarata nella documentazione allegata alla richiesta di concessione edilizia. Successivamente il direttore dei lavori produce, in allegato alla comunicazione di fine lavori, tutte le certificazioni di conformità e di regolare esecuzione delle opere, con idonea documentazione tecnica e fotografica, nonché la certificazione energetica ai sensi del decreto ministeriale 26 giugno 2009. La proposta di intervento deve ottenere la positiva valutazione della Commissione regionale di cui all’articolo 7.
2. Per gli immobili di cui al comma 1, situati oltre la fascia costiera di cui al comma 1, è consentito un incremento volumetrico del 20 per cento che può arrivare al 30 per cento nel caso in cui siano previsti interventi di riqualificazione estesi all’intero edificio tali da determinare il contenimento del consumo energetico con una riduzione maggiore del 25 per cento del fabbisogno di energia primaria, oppure si dimostri che l’immobile rispetti i parametri di cui al decreto legislativo n. 192 del 2005, e successive modifiche ed integrazioni e si consegua il miglioramento della qualità architettonica, della sicurezza strutturale e della accessibilità degli immobili. La presenza di tali requisiti e delle relative tecnologie impiantistiche e costruttive è dichiarata nella documentazione allegata alla denuncia di inizio attività. Successivamente il direttore dei lavori produce, in allegato alla comunicazione di fine lavori, tutte le certificazioni di conformità e di regolare esecuzione delle opere, con idonea documentazione tecnica e fotografica, nonché la certificazione energetica ai sensi del decreto ministeriale 26 giugno 2009.
3. Per gli incrementi di cui al comma 1 deve essere rispettata la condizione che l’incremento volumetrico sia prioritariamente destinato a servizi turistici dell’attività aziendale senza aumento del numero di posti letto e che venga sempre realizzato in arretramento rispetto all’edificio preesistente e non verso il mare; per gli incrementi volumetrici di cui al comma 2 deve essere rispettata la condizione che essi siano destinati per almeno il 50 per cento a servizi turistici dell’attività aziendale. Negli immobili a prevalente destinazione turistico-ricettiva con un numero di camere non superiore a 7, per le volumetrie legittimamente esistenti alla data del 31 marzo 2009 aventi destinazione residenziale o commerciale è sempre consentito il cambio di destinazione d’uso che consenta l’incremento delle superfici dedicate all’attività turistico-ricettiva in misura non superiore al 30 per cento.

Art. 5
Interventi di demolizione e ricostruzione

1. La Regione promuove il rinnovamento del patrimonio edilizio ad uso residenziale e di quello destinato a servizi connessi alla residenza, turistico-ricettivo e produttivo esistente mediante interventi di sostituzione edilizia delle costruzioni ultimate entro il 31 dicembre 1989, che necessitino di essere adeguate in relazione ai requisiti qualitativi, architettonici, energetici, tecnologici, di sicurezza strutturale ed a quelli necessari a garantire l’accessibilità dell’edificio alle persone disabili.
2. Per gli interventi di cui al comma 1, anche mediante il superamento degli indici massimi di edificabilità previsti dagli strumenti urbanistici e dalle vigenti disposizioni normative regionali, è consentito un incremento volumetrico del 30 per cento in caso di integrale demolizione e ricostruzione degli edifici ad uso residenziale e di quelli destinati a servizi connessi alla residenza, di quelli destinati ad attività turistico ricettive o produttive, a condizione che nella ricostruzione venga migliorata la qualità architettonica e tecnologica complessiva e l’efficienza energetica dell’edificio nel rispetto del decreto legislativo n. 192 del 2005, e successive modifiche ed integrazioni. L’incremento volumetrico può arrivare fino ad un massimo del 35 per cento nel caso in cui siano previsti interventi tali da determinare il contenimento del consumo energetico con una riduzione pari almeno al 10 per cento rispetto agli indici previsti dal decreto legislativo n. 192 del 2005, e successive modifiche ed integrazioni.
3. Nel caso di immobili insistenti nella fascia dei 300 metri dalla linea di battigia, ridotta a 150 metri nelle isole minori, ed in aree di particolare valore paesaggisticoo in prossimità di emergenze ambientali, architettoniche, archeologiche o storico-artistiche, al fine di conseguire la riqualificazione del contesto è consentita, previa approvazione da parte del consiglio comunale e stipula di apposita convenzione, l’integrale demolizione degli stessi ed il trasferimento della volumetria preesistente in altra area situata oltre la fascia dei 300 metri dalla linea di battigia, ridotta a 150 nelle isole minori con destinazione urbanistica compatibile, a condizione che il lotto originario sia ceduto gratuitamente al comune per destinarlo a finalità pubbliche. In tale ipotesi è concesso un incremento volumetrico del 40 per cento in caso di riduzione di almeno il 15 per cento dell’indice di prestazione energetica di cui al decreto legislativo n. 192 del 2005, e successive modifiche ed integrazioni, e un incremento volumetrico del 45 per cento nell’ipotesi di riduzione dell’indice di prestazione energetica di almeno il 20 per cento. La deliberazione del consiglio comunale può prevedere una deroga esclusivamente all’indice di edificabilità e all’altezza, che non può comunque essere maggiore di un piano rispetto agli edifici circostanti ed a condizione che la soluzione progettuale si armonizzi con il contesto paesaggistico in cui è inserito l’intervento.
4. I requisiti di cui ai commi 1, 2, 3 e 5 sono dichiarati nel progetto allegato alla richiesta di concessione edilizia e successivamente attestati dal direttore dei lavori che produce, in allegato alla comunicazione di fine lavori, le certificazioni di conformità e di regolare esecuzione delle opere con idonea documentazione tecnica e fotografica, nonché la certificazione energetica ai sensi del decreto ministeriale 26 giugno 2009.
5. Le previsioni di cui al presente articolo non si applicano agli edifici ubicati nelle zone extraurbane ricadenti nella fascia dei 300 metri dalla linea di battigia, ridotta a 150 metri nelle isole minori, ad eccezione della demolizione dei volumi incongrui e del loro trasferimento, con il relativo incremento volumetrico, oltre la fascia suddetta in aree extraurbane con destinazione urbanistica compatibile.
6. Le previsioni di cui al presente articolo non si applicano agli edifici compresi nella zona urbanistica omogenea A, come individuata negli strumenti urbanistici comunali, ad eccezione di quelli aventi meno di cinquant’anni in contrasto con i caratteri architettonici e tipologici del contesto e fermo restando che gli stessi devono risultare ultimati alla data del 31 dicembre 1989.

Art. 6
Interventi sul patrimonio edilizio pubblico

1. Al fine di agevolare la riqualificazione del patrimonio edilizio di proprietà pubblica, è consentito,
anche mediante il superamento degli indici massimi di edificabilità previsti dagli strumenti urbanistici e dalle vigenti disposizioni normative regionali, l’incremento del 20 per cento della volumetria esistente degli edifici destinati ad attività istituzionali o comunque pubbliche.
2. Tale incremento può arrivare fino ad un massimo del 30 per cento nel caso in cui siano previsti interventi di recupero e ristrutturazione di edifici non in uso, finalizzati al ripristino delle destinazioni di cui al comma 1, attualmente non consentite per effettive carenze funzionali e strutturali, ed al miglioramento della qualità architettonica dell’intero edificio, della sicurezza strutturale e della accessibilità degli immobili.
3. Le previsioni di cui al presente articolo non si applicano agli edifici ubicati nelle zone extraurbane e ricadenti nella fascia dei 300 metri dalla linea di battigia, ridotta a 150 metri nelle isole minori, ad eccezione della demolizione dei volumi incongrui e del loro trasferimento con il relativo incremento volumetrico oltre la fascia suddetta.

Art. 7
Commissione regionale per il paesaggio e la qualità architettonica

1. È istituita la Commissione regionale per il paesaggio e la qualità architettonica al fine di fornire un supporto tecnico-scientifico all’Amministrazione regionale in merito alla valutazione degli interventi da realizzare in zone di particolare valore paesaggistico ed ambientale, con particolare riguardo al fatto che gli stessi non rechino pregiudizio ai valori oggetto di protezione. La Commissione esprime i pareri di cui agli articoli 2, 3 e 4 e negli altri casi previsti dalla presente legge. Svolge inoltre funzione consultiva della Giunta regionale.
2. La Commissione si avvale, per il suo funzionamento degli uffici dell’Assessorato competente in materia di governo del territorio, ed è composta da tre esperti in materia di tutela paesaggistica ed ambientale con comprovata pluriennale esperienza nella valorizzazione dei contesti ambientali, storico-culturali ed insediativi e nella progettazione di opere di elevata qualità architettonica.
3. I componenti della Commissione sono nominati dalla Giunta regionale, rimangono in carica per l’intera durata della legislatura e cessano dalle loro funzioni novanta giorni dopo l’insediamento dell’organo esecutivo di nuova elezione. Con successiva legge regionale è disciplinata la corresponsione, ai componenti, di eventuali compensi.
4. Entro quarantacinque giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale nomina i componenti della Commissione.

Art. 8
Condizioni di ammissibilità degli interventi

1. Gli interventi previsti negli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 non sono ammessi:
a) su edifici privi di titolo abilitativo, ove prescritto;
b) sui beni immobili di interesse artistico, storico, archeologico o etno-antropologico vincolati ai sensi della parte II del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e successive modifiche ed integrazioni, ad esclusione dei casi previsti negli articoli precedenti.
2. Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 non si applicano agli edifici collocati in aree dichiarate, ai sensi del Piano stralcio per l’assetto idrogeologico di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo), e successive modifiche ed integrazioni, di pericolosità idraulica elevata o molto elevata (Hi3 – Hi4), ovvero in aree di pericolosità da frana elevata o molto elevata (Hg3 – Hg4).
3. Gli incrementi di volumetria previsti dagli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 possono cumularsi con gli aumenti consentiti da altre disposizioni di legge, dagli strumenti urbanistici comunali e dalle norme di pianificazione regionale. Non sono cumulabili fra loro gli incrementi previsti nel presente capo I. È sempre ammessa la chiusura di vuoti esistenti nei piani intermedi.
4. Alla data del 31 marzo 2009, le unità immobiliari interessate dagli interventi di cui alla presente legge devono risultare regolarmente accatastate presso le competenti agenzie del territorio ovvero i lavori devono essere stati ultimati alla medesima data e le istanze di accatastamento avviate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il rispetto della presente disposizione è attestato mediante autocertificazione rilasciata dal direttore dei lavori. Nei casi in cui gli interventi di adeguamento ed incremento previsti dall’articolo 2 riguardino fabbricati la cui costruzione sia stata intrapresa entro il 31 marzo 2009 in forza di regolare concessione edilizia e i lavori siano stati sospesi a seguito di sequestro giudiziario poi annullato o revocato, la volumetria esistente, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, si intende quella realizzata entro la data di entrata in vigore della presente legge e le relative istanze di accatastamento devono essere avviate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
5. Il mutamento della destinazione d’uso per le unità immobiliari sulle quali siano stati realizzati gli interventi di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 è ammesso a condizione che sia compatibile con le destinazioni urbanistiche previste dalla strumentazione urbanistica comunale.

 

Art. 9
Oneri

1. Per gli incrementi di cui agli articoli 2, 3 e 4, gli oneri di concessione, ove dovuti, sono ridotti del 40 per cento se relativi alla prima abitazione del proprietario o dell’avente titolo, ovvero aumentati del 60 per cento negli altri casi. Per gli ampliamenti di cui all’articolo 2, comma 5 e all’articolo 4, comma 1, gli oneri di concessione sono aumentati del 200 per cento. 2. Per gli interventi di demolizione e ricostruzione di cui all’articolo 5, gli oneri di concessione sono dovuti nella misura del 140 per cento per l’incremento volumetrico e nella misura del 60 per cento per la parte ricostruita e sono in ogni caso ridotti del 40 per cento se relativi alla prima abitazione del proprietario o dell’avente titolo.
3. Decorso il termine per la comunicazione di fine lavori di cui all’articolo 10, comma 4, il costo di costruzione complessivo dovuto per l’intervento è aumentato del 50 per cento.
4. Entro il termine di sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono prevedere una riduzione ovvero una maggiorazione degli oneri di concessione previsti nel presente articolo. In difetto della deliberazione trovano integrale applicazione le disposizioni contenute nei commi 1, 2 e 3.

Art. 10
Norme sulla semplificazione delle procedure amministrative in materia edilizia

1. Nel rispetto delle normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, delle norme di sicurezza, antincendio, igienicosanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica nonché delle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 42 del 2004, e successive modifiche ed integrazioni, sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo:
a) interventi di manutenzione ordinaria;
b) interventi di manutenzione straordinaria, sempre che non riguardino le parti strutturali dell’edificio, non comportino aumento delle unità immobiliari e non implichino incremento degli standard urbanistici;
c) interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio;
d) opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico o siano eseguite in aree esterne al centro edificato;
e) movimenti di terra strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola-zootecnica e le pratiche agrosilvo-pastorali compresi gli interventi su impianti idraulici agrari;
f) opere oggettivamente precarie dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee tali da poter essere immediatamente rimosse alla cessazione della necessità e, comunque, entro un termine di utilizzazione non superiore a novanta giorni;
g) serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell’attività agricola;
h) opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l’indice di permeabilità stabilito dallo strumento urbanistico comunale;
i) interventi e impianti funzionali all’incremento dell’efficienza energetica, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 (Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE), articolo 11, comma 3;
j) elementi di arredo di aree di pertinenza degli edifici esistenti.
2. Prima dell’inizio degli interventi di cui al comma 1, l’interessato, anche per via telematica, informa l’amministrazione comunale dell’avvio dei lavori, comunicando gli estremi delle autorizzazioni eventualmente obbligatorie ai sensi delle normative di settore.
3. Gli interventi di cui agli articoli 2, 3 e 4 sono assoggettati alla procedura di denuncia di inizio attività (DIA), ad eccezione di quelli ricadenti nella zona omogenea A, nelle zone omogenee E ed F localizzate nella fascia dei 300 metri dalla linea di battigia, ridotta a 150 metri nelle isole minori e di quelli previsti all’articolo 5, per i quali deve essere ottenuta la concessione edilizia.
4. La denuncia di inizio attività o la relativa comunicazione di inizio lavori è inoltrata improrogabilmente entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e la comunicazione di fine lavori entro trentasei mesi dalla medesima data.
5. Per gli interventi previsti nel presente capo devono altresì essere rispettate le modalità di cui alla legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), articolo 1, e successive modifiche, ed alle relative norme di attuazione previste dal regolamento di cui al decreto interministeriale 18 febbraio 1998, n. 41, e successive modifiche, ovvero per le ipotesi di riqualificazione energetica, le modalità di cui alla legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), articolo 1, commi 344-349, e successive modifiche, ed alle relative norme di attuazione previste dal decreto interministeriale 19 febbraio 2007, e successive modifiche ed integrazioni. Gli estremi di pagamento devono essere, altresì, allegati alla comunicazione di fine lavori.
6. Per gli interventi di cui al presente capo, ad eccezione di quelli ricadenti nella fascia extraurbana dei 300 metri dalla linea di battigia, ridotta a 150 metri nelle isole minori, di quelli ricadenti in centro storico e di quelli disciplinati dall’articolo 5, l’autorizzazione paesaggistica, qualora necessaria, è rilasciata dall’organo comunale ai sensi della legge regionale 12 agosto 1998, n. 28 (Norme per l’esercizio delle competenze in materia di tutela paesistica trasferite alla Regione autonoma della Sardegna con l’art. 6 del D.P.R. 22 maggio 1975, n. 480, e delegate con l’art. 57 del D.P.R. 19 giugno 1979, n. 348).
7. Ai fini del monitoraggio degli interventi di cui alla presente legge e delle conseguenti trasformazioni urbanistiche ed edilizie del territorio, i comuni trasmettono all’Assessorato regionale competente in materia di governo del territorio i relativi dati tecnici e amministrativi, secondo direttive emanate dalla Giunta regionale.
8. All’articolo 31 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 7 (legge finanziaria 2002), dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
“5 bis. Ai fini della verifica di cui al comma 5, i comuni trasmettono gli atti di pianificazione e i relativi dati di analisi anche su supporto informatico, secondo direttive emanate dalla Giunta regionale.”.

Capo II
Norme in materia di pianificazione paesaggistica

Art. 11
Aggiornamento e revisione del Piano paesaggistico regionale
1. Con periodicità biennale la Giunta regionale procede all’aggiornamento e alla revisione dei contenuti descrittivi e dispositivi del Piano paesaggistico regionale con specifica deliberazione da pubblicarsi sul BURAS e della quale è data pubblicità sul sito istituzionale della Regione e mediante deposito presso gli uffici regionali. Nei trenta giorni successivi alla pubblicazione sul BURAS di tale deliberazione, chiunque ne abbia interesse può presentare osservazioni in merito alle modifiche proposte. Nel medesimo termine la Commissione consiliare competente in materia di urbanistica esprime il proprio parere e lo trasmette alla Giunta regionale. Trascorso tale termine la Giunta, esaminate le osservazioni, delibera in via definitiva l’aggiornamento o la revisione. Tale deliberazione è pubblicata sul BURAS e le conseguenti modifiche costituiscono parte integrante del Piano paesaggistico regionale.


Art. 12
Programmi, piani e progetti di valenza strategica per lo sviluppo del territorio

1. La Regione, le province ed i comuni, anche con il concorso di altri soggetti pubblici e privati, individuano ed attivano programmi, piani e progetti aventi carattere strategico per promuovere lo sviluppo del territorio regionale in un’ottica di sostenibilità ambientale e paesaggistica.
2. I programmi, i piani ed i progetti devono essere tali da incidere significativamente sul sistema economico- sociale, sull’organizzazione del territorio e sulla valorizzazione paesaggistico-ambientale. In particolare possono comprendere operazioni di riassetto e riqualificazione degli insediamenti, anche costieri, e la realizzazione di parchi ecologico-ambientali anche di carattere botanico e forestale di elevata valenza scientifica e culturale. Essi in ogni caso perseguono obiettivi di elevata qualità paesaggistica, ecologico-ambientale e urbanistico-architettonica.
3. La proposta di cui al comma 1 è sottoposta all’Assessorato competente in materia di governo del territorio per la preliminare valutazione della compatibilità complessiva sotto il profilo paesaggistico. In caso di esito positivo si procede mediante conferenza di servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo), e successive modificazioni ed integrazioni.
4. Qualora la realizzazione degli interventi programmati necessiti di variante agli strumenti urbanistici si procede secondo le vigenti disposizioni legislative. In tal caso i termini per le pubblicazioni e le osservazioni sono ridotti della metà.

Art. 13
Disciplina degli interventi ammissibili nella fase di adeguamento degli strumenti urbanistici al Piano paesaggistico regionale

1. I piani paesaggistici, le loro varianti e gli atti di aggiornamento e revisione di cui all’articolo 11, introducono norme temporanee di salvaguardia e possono indicare le opere eseguibili sino all’adeguamento degli strumenti urbanistici comunali, nel rispetto dei seguenti principi e direttive:
a) sono realizzabili:
1) interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico, di restauro e di risanamento conservativo;
2) volumi tecnici di modesta entità strettamente necessari e funzionali alla gestione tecnico/operativa delle strutture esistenti e tali da non incidere negativamente sullo stato dei luoghi e sulla qualità paesaggistica del contesto;
3) interventi di riqualificazione degli insediamenti esistenti sotto il profilo urbanistico, architettonico – edilizio e paesaggistico – ambientale, senza aumento di volume, ad eccezione di quello strettamente necessario per servizi;
4) interventi pubblici o di interesse pubblico finanziati dall’Unione europea, dallo Stato, dalla Regione, dalle province, dai comuni o dagli enti strumentali statali o regionali;
5) gli interventi previsti dal capo I della presente legge;
b) gli interventi previsti nei vigenti strumenti urbanistici sono realizzabili alle seguenti condizioni:
1) che ricadano nelle aree delimitate dagli strumenti urbanistici come zone territoriali omogenee A e B;
2) che ricadano nelle aree delimitate dagli strumenti urbanistici come zone territoriali omogenee C, G e D, limitatamente alla funzione commerciale, qualora le aree siano intercluse, ovvero contigue ed integrate in termini di infrastrutture, con l’ambito urbano;
c) nei comuni dotati di piano urbanistico comunale ai sensi della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45 (Norme per l’uso e la tutela del territorio regionale), sono, altresì, realizzabili gli interventi localizzati nelle altre zone territoriali omogenee C, D, G, ed F, previsti dagli strumenti attuativi approvati e, se di iniziativa privata, convenzionati. Può, inoltre, essere concluso il procedimento di approvazione dei piani attuativi legittimamente adottati prima dell’approvazione del Piano paesaggistico regionale;
d) nei comuni non dotati di piano urbanistico comunale di cui alla legge regionale n. 45 del 1989, nelle zone territoriali omogenee C, D, G, ed F, all’interno della fascia dei 2.000 metri dalla linea di battigia, possono essere realizzati gli interventi previsti dagli strumenti attuativi già approvati e convenzionati, a condizione che le relative opere di urbanizzazione siano state legittimamente avviate prima dell’approvazione del Piano paesaggistico regionale. Oltre tale fascia sono realizzabili gli interventi previsti nei piani attuativi regolarmente approvati e, se di iniziativa privata, convenzionati;
e) ai fini della riqualificazione delle strutture destinate all’esercizio di attività turistico – ricettive, anche qualora localizzate nei 300 metri dalla linea di battigia, ridotti a 150 metri nelle isole minori, possono essere autorizzati, in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, interventi di ristrutturazione e rinnovamento. Eventuali incrementi volumetrici, per i quali non opera l’articolo 6 della legge regionale 25 novembre 2004, n. 8 (Norme urgenti di provvisoria salvaguardia per la pianificazione paesaggistica e la tutela del territorio regionale), non possono comunque superare il 25 per cento dei volumi legittimamente esistenti, a condizione che realizzino concreti obiettivi di qualità paesaggistico-architettonica e di efficienza tecnico-funzionale e si sviluppino non verso il mare. Gli incrementi volumetrici previsti nella presente lettera non si applicano alle strutture turistico ricettive che abbiano già usufruito degli incrementi previsti dalla legge regionale n. 45 del 1989, articolo 10 bis, come introdotto dalla legge regionale 7 maggio 1993, n. 23 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45, recante «Norme per l’uso e la tutela del territorio regionale»);

f) nelle more dell’adeguamento degli strumenti urbanistici comunali ai piani paesaggistici regionali, all’interno delle aree ricomprese nella fascia di larghezza pari a 100 metri, ove prevista, a partire dal perimetro più esterno dei beni paesaggistici ed identitari, come definiti dalla legge regionale 4 agosto 2008, n. 13 (Norme urgenti in materia di beni paesaggistici e delimitazione dei centri storici e dei perimetri cautelari dei beni paesaggistici e identitari), articolo 1, possono essere realizzati gli interventi di trasformazione del territorio e degli edifici esistenti, compresa la realizzazione di nuovi corpi di fabbrica, esclusivamente a condizione che abbiano ottenuto l’autorizzazione paesaggistica, rilasciata ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004, articolo 146 e seguenti, e successive modifiche ed integrazioni. I contenuti e le prescrizioni dell’autorizzazione costituiscono commisurazione e valutazione della compatibilità dell’intervento proposto con l’interesse paesaggistico tutelato;
g) nella fascia dei 300 metri dalla linea di battigia è vietata la realizzazione di linee elettriche diverse da quelle strettamente necessarie e funzionali agli insediamenti urbanistico-edilizi, ad eccezione di quelle già programmate alla data del 31 dicembre 2008. È, inoltre, ammessa la realizzazione di linee elettriche che, sulla base di un atto di indirizzo approvato dalla Giunta regionale entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, ottengano la preventiva valutazione positiva da parte della Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente;
h) il mare territoriale, per la sua stretta interrelazione con le aree tutelate ai sensi degli articoli 142 e 143 del decreto legislativo n. 42 del 2004 e successive modifiche ed integrazioni, è considerato di primario interesse paesaggistico ed è fatto oggetto di tutela;
i) la Regione considera meritevoli di tutela, e ne fa oggetto di integrale conservazione, le praterie di posedonia, secondo anche quanto previsto dalla direttiva comunitaria 92/43/CEE del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, e ne costituiscono “habitat prioritario”. È, pertanto, vietato qualunque intervento che possa comprometterne l’integrità ovvero lo stato di equilibrio ottimale dell’habitat naturale, ad eccezione di quelli già programmati alla data di entrata in vigore della presente legge e di quelli che ottengano il preventivo assenso da parte della Giunta regionale.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 sono provvisoriamente efficaci e trovano immediata applicazione sin dalla data di entrata in vigore della presente legge. Gli interventi previsti nel comma 1, lettera c), secondo capoverso, lettera d), primo capoverso e lettera e), sono realizzati previa verifica della coerenza delle volumetrie programmate con il contesto paesaggistico ed ambientale di riferimento, effettuata di concerto tra Amministrazione regionale e amministrazione comunale. In sede di verifica può essere stabilito il ridimensionamento e l’adeguamento degli interventi programmati al fine di renderli coerenti con le finalità del Piano paesaggistico regionale.

Art. 14
Modifiche alla legge regionale 4 agosto 2008, n. 13

1. L’articolo 2 della legge regionale n. 13 del 2008 è sostituito dal seguente:
“Art. 2 (Disciplina per le aree all’interno dei centri di antica e prima formazione)
1. Nelle more dell’adeguamento degli strumenti urbanistici comunali al Piano paesaggistico regionale, alle sue varianti ed agli atti di aggiornamento e revisione, i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, verificano la coerenza delle disposizioni dei vigenti piani particolareggiati dei centri storici ricadenti nelle aree di antica e prima formazione con le disposizioni del Piano paesaggistico regionale, sue varianti ed atti di aggiornamento e revisione, e possono procedere alla loro attuazione per le parti coerenti. Con deliberazione consiliare, i comuni, per le restanti aree del centro di antica e prima formazione esterne al piano particolareggiato del centro storico, verificano la coerenza delle relative previsioni urbanistiche con le disposizioni del Piano paesaggistico regionale e procedono alla loro attuazione. Tale deliberazione è approvata come previsto dalla legge regionale n. 28 del 1998, articolo 9, comma 5.
2. Il comune, ottenuta l’approvazione, pubblica sul BURAS le deliberazioni di cui al comma 1. Dal giorno successivo alla pubblicazione, all’interno dell’area del centro di antica e prima formazione, possono essere realizzati gli interventi coerenti, previsti nella disciplina urbanistica previgente, a condizione che abbiano ottenuto l’autorizzazione paesaggistica, rilasciata ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004, articolo 146.”.

Capo III
Disposizioni in materia di sottotetti e norme finali

Art. 15
Utilizzo del patrimonio edilizio e recupero dei sottotetti
1. La Regione Sardegna promuove il recupero a fini abitativi dei sottotetti esistenti nelle zone urbanistiche A, B, C ed E con l’obiettivo di contenere il consumo di nuovo territorio e di favorire la messa in opera di interventi tecnologici per il contenimento dei consumi energetici.
2. Negli edifici destinati in tutto o in parte a residenza è consentito il recupero volumetrico a solo scopo residenziale del piano sottotetto esistente alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Si definiscono sottotetti i volumi compresi tra la chiusura orizzontale superiore, anche non calpestabile, dell’ultimo livello abitabile e l’intradosso delle falde della copertura a tetto, localizzati all’interno della sagoma dell’edificio regolarmente approvata con titolo abilitativo, ove prescritto.
4. Il recupero abitativo dei sottotetti è consentito, previo titolo abilitativo, attraverso interventi edilizi, purché siano rispettate tutte le prescrizioni igienicosanitarie riguardanti le condizioni di abitabilità previste dai regolamenti vigenti, salvo quanto disposto dal comma 5.
5. Il recupero abitativo dei sottotetti è consentito purché sia assicurata per ogni singola unità immobiliare l’altezza media ponderale di metri 2,40 per gli spazi ad uso abitativo, ulteriormente ridotta a metri 2,20 per spazi accessori dei servizi. Per i comuni posti a quote superiori a 600 metri di altitudine sul livello del mare è consentita rispettivamente la riduzione a metri 2,20 per spazi ad uso abitazione e a metri 2,00 per accessori e servizi. Gli eventuali spazi di altezza inferiore ai minimi devono essere chiusi mediante opere murarie o arredi fissi e può esserne consentito l’uso come spazio di servizio destinato a guardaroba e ripostiglio. In corrispondenza delle fonti di luce la chiusura di tali spazi non è prescrittiva. Il calcolo dell’altezza media ponderale viene effettuato dividendo il volume della parte di sottotetto la cui altezza superi metri 1,50 per la superficie relativa.
6. Gli interventi edilizi finalizzati al recupero dei sottotetti possono comportare l’apertura di finestre, lucernari, abbaini e terrazzi per assicurare l’osservanza dei requisiti di aeroilluminazione, nonché, nelle sole zone B, sono ammesse modificazioni delle altezze di colmo e di gronda e delle linee di pendenza delle falde, unicamente al fine di assicurare i parametri di cui al comma 5.
7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano negli ambiti territoriali per i quali i comuni, con motivata deliberazione del consiglio comunale, ne dispongano l’esclusione nel termine perentorio di novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
8. Alle disposizioni di cui al presente articolo non si applicano i termini di cui all’articolo 10, comma 4.

Art.16
Abrogazione

1. Il comma 3 dell’articolo 4 della legge regionale n.8 del 2004, è abrogato.

Art. 17
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 23 ottobre 2009

Cappellacci

 

Link Regione Autonoma della Sardegna – Legge Reginale 23 ottobre 2009, n. 4