Nuovo Piano Casa Sardegna 2023 2024

nuovo piano casa sardegna 2023 2024

Di seguito trovate il testo del Nuovo Piano Casa Sardegna, approvato con il collegato alla finanziaria nel Settembre 2023.

Il testo sotto riportato non è ancora vigente perchè non è ancora stato pubblicato sul Buras

Nuovo Piano Casa Sardegna 2023 2024

PUBBLICATA SUL BURAS – BOLLETTINO N.54 – PARTE I E II DEL 24/10/2023

Legge regionale 23 ottobre 2023, n. 9

Capo XI – Norme in materia di recupero del patrimonio edilizio e urbanistica

Art. 123 – Interventi per il riuso e per il recupero con incremento volumetrico dei sottotetti esistenti

  1. Ai fini del presente articolo si definiscono sottotetti gli spazi e i volumi compresi tra l’estradosso della chiusura orizzontale superiore, anche non calpestabile, dell’ultimo livello agibile e l’intradosso delle falde della copertura a tetto, localizzati all’interno della sagoma dell’edificio regolarmente approvata con titolo abilitativo, ove prescritto.
  2. Nelle zone urbanistiche A, B, C, E ed F sono consentiti gli interventi di riuso dei sottotetti esistenti per il solo scopo abitativo. Il riuso dei sottotetti, con conseguente ottenimento dell’agibilità, è consentito purché siano rispettate tutte le prescrizioni igienico-sanitarie riguardanti le condizioni di agibilità previste dai regolamenti vigenti, e, relativamente alle altezze, sia assicurata, per ogni singolo vano di ogni unità immobiliare, un’altezza media ponderale uguale o maggiore a 2,40 metri per gli spazi ad uso abitativo, ridotta a 2,20 metri per spazi accessori e servizi; per i comuni posti a quote superiori a 600 metri di altitudine sul livello del mare è consentita, rispettivamente, la riduzione a 2,20 metri per spazi ad uso abitazione e a 2,00 metri per accessori e servizi.
  3. Ai fini del riuso dei sottotetti sono consentite modifiche interne consistenti nello spostamento o nella realizzazione di solai intermedi e modifiche esterne consistenti nell’apertura di finestre e lucernari, necessari ad assicurare l’osservanza dei requisiti di aeroilluminazione dei nuovi vani. Nella zona urbanistica A tali modifiche devono essere tipologicamente compatibili con i caratteri costruttivi ed architettonici degli edifici interessati.
  4. Ai fini dell’ammissibilità degli interventi di cui ai commi 2 e 3, in presenza di un unico livello agibile, è considerato sottotetto il volume compreso tra l’estradosso della chiusura orizzontale inferiore e l’intradosso delle falde di copertura a tetto, localizzato all’interno della sagoma dell’edificio regolarmente approvata con titolo abilitativo, se prescritto.
  5. Ai fini dell’ammissibilità degli interventi di cui ai commi 2 e 3 costituiscono quindi sottotetti:
    • a) gli spazi e i volumi delimitati inferiormente dall’ultimo solaio di chiusura di un volume urbanisticamente rilevante (residenziale o con altra destinazione compatibile con la destinazione della zona omogenea) e il solaio di copertura dell’immobile o dell’unità immobiliare, indipendentemente dall’attuale destinazione di tale spazio o volume come desumibile dall’ultimo titolo edilizio rilasciato per lo stesso;
    • b) le terrazze coperte e aperte su uno, due, tre o quattro lati, non rilevanti ai fini volumetrici dalle vigenti disposizioni di legge regionali e regolamenti comunali;
    • c) gli spazi e i volumi delimitati da altezza di imposta delle falde nulla.
  6. Al fine di ridurre il consumo di suolo e consentire il rispetto di tutte le prescrizioni igienicosanitarie e delle altezze medie ponderali riguardanti le condizioni di agibilità previste dai regolamenti vigenti, sugli edifici ad uso residenziale con copertura a falde sono consentite modifiche esterne alle unità immobiliari esistenti, strettamente limitate al raggiungimento dei requisiti minimi di agibilità, nella misura massima di 50 centimetri di altezza all’imposta interna della falda, ferma restando la quota massima del colmo, e con pendenza massima ammissibile del 30 per cento.
  7. Nelle zone urbanistiche A dotate di Piano particolareggiato adeguato al Piano paesaggistico regionale, e nelle zone B, C e F, sono consentiti gli interventi di recupero con incremento volumetrico dei sottotetti esistenti per il solo scopo abitativo. Il recupero con incremento volumetrico dei sottotetti è consentito purché siano rispettate tutte le prescrizioni igienico-sanitarie riguardanti le condizioni di agibilità previste dai regolamenti vigenti e, relativamente alle altezze, sia assicurata, per ogni singolo vano di ogni unità immobiliare, un’altezza media ponderale uguale o maggiore a 2,70 metri per gli spazi ad uso abitativo, ridotta a 2,40 metri per spazi accessori e servizi; per i comuni posti a quote superiori a 600 metri di altitudine sul livello del mare è consentita rispettivamente la riduzione a 2,55 metri per spazi ad uso abitativo e a 2,25 metri per accessori e servizi.
  8. Ai fini del recupero con incremento volumetrico dei sottotetti sono consentite modifiche interne, consistenti nello spostamento di solai intermedi, e modifiche esterne, consistenti nella variazione delle altezze di colmo e di gronda, delle linee di pendenza delle falde e quelle per l’apertura di finestre e lucernari, necessarie ad assicurare l’osservanza dei requisiti di aeroilluminazione dei nuovi vani. I valori massimi raggiungibili di altezza interna sono fissati, rispettivamente, in 3,60 metri per l’altezza al colmo e in 1,80 metri per l’altezza alla gronda; in caso di arretramento dell’ampliamento rispetto al filo della facciata dell’edificio è consentito l’aumento dell’altezza interna misurata alla gronda del sottotetto ampliato fino ad un massimo di 2,20 metri, proporzionalmente alla pendenza della falda dell’ampliamento.
  9. Il recupero con incremento volumetrico dei sottotetti è consentito unicamente per i sottotetti che rispettino una delle seguenti condizioni:
    • a) abbiano un’altezza interna alla gronda non inferiore a 0,60 metri e falde con una pendenza minima del 20 per cento;
    • b) abbiano falde con una pendenza minima del 25 per cento.
  10. L’altezza media ponderale è calcolata dividendo il volume della parte di sottotetto la cui altezza superi 1,50 metri per la superficie relativa; gli eventuali spazi di altezza inferiore a 1,50 metri devono essere chiusi mediante opere murarie o arredi fissi e può esserne consentito l’uso come spazio di servizio destinato a guardaroba e ripostiglio; in corrispondenza delle fonti di luce la chiusura di tali spazi non è prescrittiva.
  11. Nei sottotetti oggetto degli interventi previsti nel presente articolo il volume urbanistico è determinato dal volume geometrico del sottotetto, misurato all’esterno delle pareti perimetrali e all’intradosso del solaio di copertura, ed è ammesso anche mediante il superamento degli indici volumetrici e dei limiti di altezza previsti dalle vigenti disposizioni comunali e regionali.

Art. 124 – Interventi di recupero dei seminterrati, dei piani pilotis e dei locali al piano terra

  1. Ai fini del presente articolo si definiscono:
    • a) seminterrati: i piani siti alla base dell’edificio e realizzati parzialmente fuori terra, quando la
      superficie delle pareti perimetrali comprese al di sopra della linea di terra è superiore al 50 per
      cento della superficie totale delle stesse pareti perimetrali;
    • b) piani pilotis: le superfici aperte, a piano terra o piano rialzato, delimitate da colonne portanti, la
      cui estensione complessiva è non inferiore ai due terzi della superficie coperta;
    • c) piano terra: piano completamente fuori terra, posto allo stesso livello del piano di campagna o di
      sistemazione definitiva del terreno.
  2. Negli immobili destinati ad uso abitativo sono consentiti gli interventi di riuso dei seminterrati, piani pilotis e locali al piano terra esistenti con l’obiettivo di contenere il consumo di nuovo territorio e di favorire la messa in opera di interventi tecnologici per il contenimento dei consumi energetici.
  3. Per i piani pilotis è ammesso il riuso solamente se esteso all’intero piano e purché siano comunque rispettate le superfici minime destinate a parcheggio; in alternativa, è sempre possibile la monetizzazione delle superfici di parcheggio non rinvenibili all’interno del lotto.
  4. Il recupero dei seminterrati è consentito ad uso residenziale, direzionale e commerciale, ed a condizione che abbiano, alla data di entrata in vigore della presente legge, un’altezza minima non inferiore a metri 2,40, previo ottenimento di idoneo titolo abilitativo e nel rispetto delle seguenti condizioni:
    • a) le aperture per la ventilazione naturale non siano inferiori a 1/8 della superficie utile, oppure si preveda la realizzazione di un impianto di ventilazione meccanica per un ricambio d’aria almeno pari a quello richiesto per la ventilazione naturale;
    • b) vi siano adeguati livelli di illuminazione, raggiungibili anche mediante sistemi artificiali.
  5. Il recupero dei porticati e dei locali a piano terra o piano rialzato è consentito ad uso direzionale, commerciale e residenziale a condizione che rispettino un’altezza minima interna di 2,40 metri.
  6. Il recupero a fini abitativi dei piani e locali di cui al presente articolo è vietato nelle aree dichiarate, ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 18 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo), di pericolosità idraulica elevata o molto elevata (Hi3 o Hi4) ovvero in aree di pericolosità da frana elevata o molto elevata (Hg3 o Hg4).

Art. 125 – Interventi per il riuso degli spazi di grande altezza

  1. Nelle zone urbanistiche A, B, C, D, E ed F, in queste ultime oltre la fascia dei 300 metri dalla battigia marina, è sempre consentita la realizzazione di soppalchi, a condizione che non pregiudichino la statica dell’edificio. I soppalchi possono essere ottenuti anche attraverso la traslazione di partizioni interne orizzontali, diverse dai solai di calpestio, non più funzionali all’organismo edilizio, quali solai di controsoffitto privi di qualsiasi valore artistico, decorativo, costruttivo e materico.
  2. I soppalchi sono ammessi per non più del 40 per cento della superficie sottostante e per le unità abitative che abbiano altezze libere di interpiano minime di 4,10 metri, tali da permettere una ripartizione delle altezze, per gli spazi sottostanti, non inferiore a 2,40 metri e, per la parte soprastante, una altezza media non inferiore a 2,00 metri.
  3. Nei vani individuati con la nuova ripartizione, sia al piano inferiore che a quello superiore, sono rispettate le altre prescrizioni igienico-sanitarie previste dallo strumento urbanistico comunale.
  4. Le nuove superfici in aumento individuate con la realizzazione dei soppalchi rientrano nel calcolo delle superfici finestrate. Nelle zone urbanistiche A sono ammesse nuove aperture finestrate solo se previste in sede di piano particolareggiato adeguato al Piano paesaggistico regionale. Per le altre zone urbanistiche l’apertura di eventuali nuove superfici finestrate è ammessa nel rispetto delle regole compositive del prospetto originario.
  5. Il soppalco è realizzato in arretramento rispetto alle pareti esterne del prospetto principale.
    La ripartizione in nessun caso si addossa a finestre e/o aperture esistenti per non alterare di riflesso l’originaria ripartizione orizzontale del manufatto sul prospetto.
  6. La realizzazione di un soppalco non determina la realizzazione di un nuovo volume urbanistico e non richiede nuove aree per parcheggio.
  7. In caso di realizzazione di spazi di grande altezza in edifici esistenti, mediante la demolizione parziale di solaio intermedio, è escluso il ricalcolo del volume urbanistico dell’edificio o della porzione di edificio, anche in caso di riutilizzo di spazi sottotetto che originariamente non realizzano cubatura, a condizione che non si realizzino mutamenti nella sagoma dell’edificio o nella porzione di edificio.

Art. 126 – Interventi nelle strutture destinate all’esercizio di attività turistico-ricettive

  1. Ai fini dell’allungamento della stagione turistica e del necessario adeguamento delle strutture ricettive alberghiere esistenti originariamente realizzate per un utilizzo prevalentemente estivo è consentita, per un periodo non superiore a duecentoquaranta giorni, la chiusura con elementi amovibili, anche a tenuta, delle verande e tettoie coperte già legittimamente autorizzate nelle singole strutture turistiche ricettive.
  2. Dopo la lettera m) del comma 2 dell’articolo 15 della legge regionale 11 ottobre 1985, n. 23 (Norme in materia di controllo dell’attività urbanistico-edilizia, di risanamento urbanistico e di sanatoria di insediamenti ed opere abusive, di snellimento ed accelerazione delle procedure espropriative), è aggiunta la seguente:
    “m bis) le coperture leggere e rimovibili per piscine e campi sportivi.”.

Art. 127 – Disposizioni edilizie in favore dei portatori di handicap gravi

  1. Nelle more dell’approvazione di un’organica legge regionale in materia edilizia e urbanistica, al fine di assicurare la massima fruibilità degli spazi destinati ad abitazione principale dei disabili gravi, negli edifici a destinazione residenziale ricompresi nelle zone A e nelle restanti zone omogenee di cui al decreto assessoriale 20 dicembre 1983, n. 2266/U, se legittimamente realizzati, sono consentiti anche in deroga alle norme previste negli strumenti urbanistici vigenti, purché nel rispetto delle disposizioni del Codice civile, interventi funzionali di ampliamento volumetrico realizzati in continuità all’unità immobiliare interessata per un massimo di 120 mc.
  2. L’istanza volta all’ottenimento del titolo abilitativo è corredata da:
    • a) una certificazione medica rilasciata dalla competente azienda sanitaria, attestante la situazione di handicap grave non emendabile ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), e successive modifiche ed integrazioni, della persona ivi residente;
    • b) una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato, accompagnata da idonea rappresentazione grafica dello stato di fatto;
    • c) il progetto del nuovo volume che evidenzi le soluzioni tecniche adottate per il conseguimento delle speciali finalità dell’intervento nel rispetto della normativa vigente.
  3. All’atto del rilascio del titolo abilitativo sulle nuove volumetrie è istituito un vincolo quinquennale di non variazione della destinazione d’uso, di non alienazione e non locazione a soggetti non portatori di handicap, da trascriversi presso la conservatoria dei registri immobiliari.
  4. L’istruttoria delle pratiche relative all’esecuzione delle opere previste dal presente articolo riveste carattere di assoluta priorità nei confronti delle altre normali pratiche edilizie.
  5. Non possono usufruire dell’ampliamento di cui al presente, articolo gli immobili che hanno già beneficiato della disposizione di cui all’articolo 17 della legge regionale n. 2 del 2007, dell’articolo 30, comma 8, e dell’articolo 36, comma 15 bis, della legge regionale 23 aprile 2015, n. 8 (Norme per la semplificazione e il riordino di disposizioni in materia urbanistica ed edilizia e per il miglioramento del patrimonio edilizio).

Art. 128 – Condizioni di ammissibilità degli interventi e disposizioni comuni

  1. Gli interventi di cui agli articoli da 123 a 127 non sono ammessi:
    • a) negli edifici o nelle unità immobiliari privi di titolo abilitativo, ove prescritto; qualora le unità immobiliari siano difformi da quanto assentito con regolare titolo abilitativo, la richiesta per gli interventi di cui ai presenti articoli è ammissibile a condizione che per le difformità siano conclusi positivamente i procedimenti di condono o accertamento di conformità, anche a seguito di accertamento di compatibilità paesaggistica, ove previsto;
    • b) negli edifici completati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, come risultante dalla comunicazione di fine lavori o da perizia giurata di un tecnico abilitato, che attesti il completamento dell’ingombro volumetrico con realizzazione delle murature perimetrali e della copertura;
    • c) negli edifici e nelle unità immobiliari esistenti, ma non compatibili con la destinazione di zona urbanistica di cui al decreto assessoriale n. 2266/U del 1983;
    • d) negli edifici di interesse artistico, storico, archeologico o etno-antropologico vincolati ai sensi della parte II del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), e successive modifiche ed integrazioni;
    • e) negli edifici di interesse identitario individuati nel Piano paesaggistico regionale ed inclusi nel Repertorio del mosaico;
    • f) negli edifici e nelle unità immobiliari collocati in aree dichiarate, ai sensi del vigente Piano stralcio per l’assetto idrogeologico (PAI), da strumenti di pianificazione regionale o comunale, di pericolosità idraulica elevata o molto elevata (Hi3 – Hi4) e di pericolosità da frana elevata o molto elevata (Hg3 – Hg4), fatta eccezione per la tipologia di interventi specificamente prevista, in tali aree, dalle norme tecniche di attuazione del PAI;
    • g) negli edifici e nelle unità immobiliari ricadenti nei centri di antica e prima formazione ricompresi in zone urbanistiche omogenee diverse dalla A, ad eccezione di quelli che non conservano rilevanti tracce dell’assetto storico e che siano riconosciuti, dal piano particolareggiato o con deliberazione del consiglio comunale, in contrasto con i caratteri architettonici e tipologici del contesto; la deliberazione deve riguardare l’intero centro di antica e prima formazione, esplicitare i criteri seguiti nell’analisi ed essere adottata in data anteriore a qualsiasi intervento richiesto ai sensi dell’articolo 123, commi 7, 8, 9 e 10; tale deliberazione è soggetta ad approvazione ai sensi dell’articolo 9 della legge regionale 12 agosto 1998, n. 28 (Norme per l’esercizio delle competenze in materia di tutela paesistica trasferite alla Regione autonoma della Sardegna con l’art. 6 del D.P.R. 22 maggio 1975, n. 480, e delegate con l’art. 57 del D.P.R. 19 giugno 1979, n. 348), e successive modifiche ed integrazioni. La presente disposizione non si applica agli interventi di cui all’articolo 123, commi 2 e 3, e articolo 125, per la cui ammissibilità devono essere verificati la compatibilità tipologica con i caratteri costruttivi ed architettonici degli edifici interessati e il rispetto delle regole compositive del prospetto originario nel caso in cui alterino l’aspetto esteriore dell’edificio.
  2. Gli incrementi volumetrici previsti dagli articoli 123 e 125 non possono essere oggetto, successivamente alla loro realizzazione, di cambio di destinazione d’uso.
  3. L’incremento volumetrico derivante dagli interventi di cui agli articoli da 123 a 127 è subordinato al reperimento degli spazi per parcheggi previsti dall’articolo 41 sexies della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica), e successive modifiche ed integrazioni o, in alternativa, al pagamento di una somma equivalente alla monetizzazione delle aree per parcheggi, da determinarsi con deliberazione del consiglio comunale. I relativi introiti costituiscono entrate vincolate per la realizzazione di nuove aree da destinare a parcheggio pubblico, da individuarsi con deliberazione del consiglio comunale.

Art. 129 – Procedure

  1. Agli interventi previsti dagli articoli da 123 a 127 si applica la procedura prevista dagli articoli da 29 a 38 della legge regionale 20 ottobre 2016, n. 24 (Norme sulla qualità della regolazione e di semplificazione dei procedimenti amministrativi) e dalle direttive in materia previste dall’articolo 9, comma 4, della medesima legge regionale n. 24 del 2016.
    2 L’autorizzazione paesaggistica per tutti gli interventi previsti dagli articoli da 123 a 127 è rilasciata dall’ente delegato ai sensi della legge regionale n. 28 del 1998, e successive modifiche ed integrazioni.
  2. La dichiarazione autocertificativa o l’istanza volta all’ottenimento del permesso di costruire possono essere presentate anche contestualmente alle eventuali istanze di accertamento di conformità e di compatibilità paesaggistica dell’unità immobiliare oggetto dell’intervento. L’efficacia della dichiarazione autocertificativa è comunque subordinata alla positiva definizione del procedimento di accertamento di conformità e di compatibilità paesaggistica.

Art. 130 – Modifica dell’articolo 39 della legge regionale n. 8 del 2015 in materia di demolizione e ricostruzione

  1. All’articolo 39 della legge regionale n. 8 del 2015 sono apportate le seguenti modifiche:
    • a) nel comma 15 il periodo “La ricostruzione dell’intera volumetria è assentibile unicamente ove il nuovo fabbricato determini un minore impatto paesaggistico secondo le indicazioni impartite dall’Amministrazione regionale con apposite linee guida adottate dalla Giunta regionale con atto n. 18 del 5 aprile 2016” è sostituito dal seguente: “La ricostruzione dell’intera volumetria è assentibile unicamente ove il nuovo fabbricato determini un minore impatto paesaggistico secondo le indicazioni impartite dall’Amministrazione regionale con apposite linee guida adottate dalla Giunta regionale con deliberazione n. 18/15 del 5 aprile 2016 e, qualora l’edificio ricada nelle ipotesi di esclusione di cui all’articolo 10 bis, comma 2, della legge regionale n. 45 del 1989, e in aree tutelate ai sensi degli articoli 136, comma 1, lettere c) e d), e 142 del medesimo decreto legislativo, anche senza il mantenimento di sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell’edificio preesistente”;
    • b) al comma 15 bis le parole “per la realizzazione di un corpo di fabbrica separato” sono sostituite dalle parole: “per la realizzazione di corpi di fabbrica separati”.

Art. 131 – Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 23 del 1985 in materia di edilizia libera, sanzioni e piani di risanamento

  1. Alla legge regionale n. 23 del 1985, e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate
    le seguenti modifiche:
    • a) al comma 1 dell’articolo 15:
      • 1) dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:
        “f bis) interventi finalizzati al posizionamento di pergole bioclimatiche, intese come pergole aperte almeno su tre lati, coperte con elementi retraibili tipo teli o lamelle anche orientabili e motorizzabili, per consentire il controllo dell’apertura e della chiusura, tanto in aderenza a fabbricato esistente che isolate.”;
      • 2) dopo la lettera j quater) è aggiunta la seguente:
        “j quater bis) gli interventi di realizzazione e installazione di vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti, cosiddette VEPA, dirette ad assolvere a funzioni temporanee di protezione dagli agenti atmosferici, miglioramento delle prestazioni acustiche ed energetiche, riduzione delle dispersioni termiche, parziale impermeabilizzazione dalle acque meteoriche dei balconi aggettanti dal corpo dell’edificio o di logge rientranti all’interno dell’edificio, purché tali elementi non configurino spazi stabilmente chiusi con conseguente variazione di volumi e di superfici, come definiti dal regolamento edilizio-comunale, che possano generare nuova volumetria o comportare il mutamento della destinazione d’uso dell’immobile anche da superficie accessoria a superficie utile. Tali strutture devono favorire una naturale microaerazione che consenta la circolazione di un costante flusso di aria a garanzia della salubrità dei vani interni domestici ed avere caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l’impatto visivo e l’ingombro apparente e da non modificare le preesistenti linee architettoniche.”;
    • b) dopo il comma 2 dell’articolo 19 è aggiunto il seguente:
      “2 bis. Le sanzioni di cui al comma 1 non si applicano per tutta la durata dello stato di emergenza sanitaria da Covid-19.”;
    • c) dopo il comma 8 dell’articolo 37 è aggiunto il seguente:
      “8 bis. All’interno di tutti i piani di risanamento urbanistico, nell’ambito dell’edilizia contrattata e previa richiesta degli interessati, è consentita la sostituzione dei lotti destinati a standard urbanistici con lotti edificabili, a condizione che il lotto edificabile da sostituire come standard abbia maggiore o uguale superficie e che tale sostituzione non comporti aumento di volumetrie rispetto a quanto previsto dal piano attuativo, senza limiti di distanza.”.

Art. 132 – Integrazioni all’articolo 6 della legge regionale n. 8 del 2004 di riordino in materia urbanistica ed edilizia delle zone costiere

  1. Dopo il comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale 25 novembre 2004, n. 8 (Norme urgenti di provvisoria salvaguardia per la pianificazione paesaggistica e la tutela del territorio regionale) sono aggiunti i seguenti:
    “1 bis. I comuni, nell’adeguamento degli strumenti urbanistici al Piano paesaggistico regionale, favoriscono la riqualificazione degli insediamenti costieri esistenti sotto il profilo architettonico, paesaggistico ed ambientale, il riequilibrio tra la funzione residenziale e la funzione alberghiera nonché il rafforzamento e la diversificazione dell’offerta turistica. A tal fine la capacità massima insediabile nelle zone F, calcolata ai sensi del comma 1, può essere incrementata fino al 25 per cento della stessa per i seguenti scopi:
    a) per la realizzazione di nuovi alberghi a 5 stelle o superiori, purché localizzati oltre la fascia dei
    300 metri dalla linea battigia marina, ridotta a 150 metri per le isole minori, prioritariamente su aree
    intercluse o all’interno di aree parzialmente edificate o compromesse se ubicate all’interno della fascia
    costiera come individuata dall’articolo 17, comma 3, lettera a) delle NTA del Piano paesaggistico
    regionale. La previsione delle nuove strutture è subordinata alla dimostrazione del fabbisogno di
    ulteriori posti letto, alla verifica della compatibilità del carico sostenibile del litorale, anche al fine di
    modulare la pressione antropica sullo stesso mediante diversificazione ed incentivazione di forme di
    turismo alternative, in coerenza con il Piano strategico regionale del turismo;
    b) per il miglioramento dell’offerta turistica delle strutture ricettive esistenti, a prescindere dalla loro
    classificazione, sino ad un massimo del 15 per cento del volume legittimamente realizzato dalla
    singola struttura ricettiva in forza del titolo abilitativo originario, senza aumento dei posti letto. La
    disposizione si applica anche alle strutture ricadenti nelle aree di cui all’articolo 10 bis, comma 1, lettera a), della legge regionale n. 45 del 1989, purché escluse dal vincolo ai sensi del comma 2 dello stesso
    articolo. L’intervento è ammissibile a condizione che:
    1) sia finalizzato alla riqualificazione generale del complesso edilizio esistente e delle relative aree
    di pertinenza, senza incremento delle superfici impermeabili;
    2) sia realizzato in arretramento rispetto all’edificio preesistente e non verso il mare;
    3) sia realizzato nel rispetto del limite fondiario massimo e della dotazione degli spazi pubblici per
    le zone F previsti dall’articolo 4 e dall’articolo 7 del decreto assessoriale n. 2266/U del 20 dicembre
    1983.
    Qualora le volumetrie già legittimamente realizzate nelle zone F abbiano superato la capacità massima
    stabilita al comma 1, l’incremento di cui al presente comma è calcolato sulla sola quota residua, data
    dalla differenza tra la capacità insediativa massima di cui all’articolo 4 del decreto assessoriale
    n. 2266/U del 1983 e la volumetria già legittimamente realizzata.
    1 ter. L’Assessore competente in materia di urbanistica e paesaggio detta gli indirizzi applicativi
    relativi alle previsioni di cui al comma 1 bis, determinando i parametri urbanistici da utilizzare per il
    calcolo della capacità insediativa massima nelle zone F costiere di cui all’articolo 4 del decreto assessoriale n. 2266/U del 1983, nonché le caratteristiche paesaggistiche delle aree utilizzabili per i nuovi
    insediamenti e le modalità di preservazione dei specifici valori riconosciuti dai provvedimenti di tutela
    vigenti relativi aree di notevole interesse pubblico sotto il profilo paesaggistico e alla tutela del
    patrimonio architettonico ed archeologico, in ragione delle differenti classificazioni delle strutture
    ricettive, della sostenibilità del carico del litorale, dell’innalzamento dell’offerta turistica e della
    prioritaria esigenza di contribuire a riqualificare gli insediamenti esistenti, della prioritaria esigenza
    della tutela del contesto paesaggistico. Prima dell’approvazione, la proposta di indirizzi deve ottenere
    il parere positivo del Comitato tecnico per la collaborazione istituzionale previsto dall’articolo 9 del
    Disciplinare tecnico di attuazione del protocollo di intesa fra Ministero per i beni e le attività culturali
    e la Regione autonoma della Sardegna sottoscritto il 18 aprile 2018. Fino all’approvazione dei suddetti
    indirizzi non si applicano le disposizioni di cui al comma 1 bis.”.

Art. 133 – Valorizzazione degli immobili della borgata di pescatori di Marceddì

  1. Al fine del riordino e della valorizzazione degli immobili della borgata dei pescatori di Marceddì, oggetto a partire dagli anni 1950-1970 di edilizia spontanea su aree demaniali successivamente trasferite in proprietà alla Regione e devolute al suo patrimonio, la Regione predispone e propone al Comune di Terralba, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un Programma integrato di riordino urbano di cui all’articolo 40 della legge regionale n. 8 del 2015. A seguito dell’approvazione dello stesso, l’Assessorato regionale competente in materia di patrimonio procede, nel rispetto della normativa vigente, all’avvio delle procedure di regolarizzazione dell’assetto occupativo degli immobili.

Art. 134 – Modifiche alla legge regionale n. 29 del 1998 in materia di programmi pluriennali dei centri storici e di interventi finanziabili

  1. Nella legge regionale 13 ottobre 1998, n. 29 (Tutela e valorizzazione dei centri storici della
    Sardegna), sono apportate le seguenti modifiche:
    a) nel comma 4 dell’articolo 6:
    1) le parole “entro trentasei mesi” sono sostituite dalle parole: “entro quarantotto mesi”;
    2) le parole “fino ad un periodo massimo di quarantotto mesi” sono sostituite dalle parole: “fino
    ad un periodo massimo di sessanta mesi”;
    b) nel comma 2 dell’articolo 8 le parole “fino al 60 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “fino al
    90 per cento”.
    Art. 135
    Premio per i Programmi integrati per il paesaggio. Autorizzazioni di spesa per perenzioni cancellate
  2. È autorizzata, per l’anno 2023, la spesa di euro 300.000 per le attività relative alla proposta
    selezionata nell’ambito del concorso “Premio per i programmi integrati per il paesaggio” di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 56/38 del 29 dicembre 2009, rimodulata con determinazione
    n. 607 del 17 giugno 2020 del Servizio osservatorio del paesaggio e delle trasformazioni territoriali
    (missione 08 – programma 01 – titolo 1).

Legge Regionale 11 gennaio 2019, n.1

Legge Regionale 1 2019 - Legge Semplificazione 2018

Legge di Semplificazione 2018

Titolo I Riduzione del numero delle leggi regionali

Capo I Modifiche e abrogazione di leggi regionali

Art. 1 Riduzione del numero delle leggi regionali

1. In attuazione dell’articolo 4 della legge regionale 20 ottobre 2016, n. 24 (Norme sulla qualità della regolazione e di semplificazione dei procedimenti amministrativi), l’allegato A alla presente legge reca l’elenco delle disposizioni di legge regionali per le quali è necessaria l’abrogazione espressa.
2. Le disposizioni abrogate con la presente legge continuano ad applicarsi per la disciplina dei rapporti sorti nel periodo della loro vigenza e per l’esecuzione degli impegni di spesa assunti in base alle disposizioni medesime.
3. Ai sensi dell’articolo 15 delle disposizioni preliminari al Codice civile restano comunque fermi gli effetti delle abrogazioni implicite di disposizioni regionali non comprese nell’allegato A.

Titolo II Disposizioni in materia di agriturismo e di pesca

Capo I Disposizioni in materia di agriturismo e di pesca

Art. 2 Modifiche alla legge regionale n. 11 del 2015 (Misure straordinarie di accoglienza)

1. Alla legge regionale 11 maggio 2015, n. 11 (Norme in materia di agriturismo, ittiturismo, pescaturismo, fattoria didattica e sociale e
abrogazione della legge regionale n. 18 del 1998),
sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:
a) dopo il comma 7 dell’articolo 4 è inserito il
seguente:
“7 bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nell’ipotesi in cui la somministrazione di
alimenti e bevande sia svolta nell’ambito dell’attività di
accoglienza straordinaria di cui all’articolo 11 del
decreto legislativo n. 142 del 2015.”;
b) dopo il comma 4 dell’articolo 7 è inserito il
seguente:
“4 bis. Fermo restando il rapporto di connessione e
complementarietà di cui all’articolo 20, il limite di cui al
comma 1, lettera a), non si applica nell’ambito
dell’attività di accoglienza straordinaria di cui
all’articolo 11 del decreto legislativo n. 142 del 2015.”;
c) al comma 3 dell’articolo 26 le parole “e al rilascio
del relativo attestato di iscrizione” sono soppresse;
d) alla lettera e) del comma 1 dell’articolo 28 le
parole “l’attestato di iscrizione all’Albo regionale della
multifunzionalità” sono soppresse.

Art. 3 Modifiche all’articolo 3 della legge regionale
n. 9 del 2018 (Disposizioni in materia di licenze di pesca
nelle acque interne)

1. All’articolo 3 della legge regionale 20 marzo 2018,
n. 9 (Disposizioni in materia di pesca), sono apportate
le seguenti modifiche:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
“2. A decorrere dal 1° gennaio 2020 la licenza di
pesca di tipo A è costituita dalla ricevuta di versamento
della tassa di concessione regionale su cui sono
riportati i dati anagrafici del pescatore e la causale del
versamento, da esibire unitamente a un documento di
identità valido ed alla attestazione di avvenuta
presentazione della comunicazione di inizio attività.”;
b) il comma 4 è sostituito dal seguente:
“4. Con decreto del Presidente della Regione, previa
deliberazione della Giunta regionale, su proposta
dell’Assessore regionale competente in materia di
pesca, sono stabiliti:
a) i requisiti e le modalità di presentazione della
comunicazione di inizio attività per l’esercizio della
pesca professionale nelle acque interne e le modalità
per la relativa verifica;
b) l’importo, le modalità ed i tempi di versamento
della tassa di concessione regionale dovuta per
l’esercizio della pesca professionale nelle acque
interne, a titolo di rimborso delle spese istruttorie;
c) l’importo, le modalità ed i tempi di versamento
della tassa di concessione regionale dovuta per le licenze di tipo B e C a titolo di partecipazione alle
spese di gestione della banca dati delle comunicazioni
di esercizio della pesca sportiva nelle acque interne;
d) le modalità della comunicazione di esercizio della
pesca sportiva nelle acque interne della Sardegna.”.

Titolo III Disposizioni in materia ambientale

Capo I Disposizioni in materia di aree naturali protette, tutela
della fauna selvatica e regolamentazione dell’attività venatoria

Art. 4 Modifiche alla legge regionale n. 20 del 2014 (Parco di Gutturu Mannu)

1. Alla legge regionale 24 ottobre 2014, n. 20
(Istituzione del Parco naturale regionale di Gutturu
Mannu), sono apportate le seguenti modifiche:
a) la lettera c) del comma 2 dell’articolo 3 è sostituita
dalla seguente:
“c) il revisore dei conti.”;
b) l’articolo 7 è sostituito dal seguente:
“Art. 7 (Organo di controllo)
1. I poteri di controllo sulla gestione e sulla
contabilità del parco sono esercitati da un revisore dei
conti, scelto dall’assemblea del parco tra i revisori
legali iscritti nei registri previsti dalla normativa
vigente.
2. Il revisore dei conti è nominato con decreto
dell’Assessore regionale della difesa dell’ambiente.
3. Il revisore esercita la vigilanza sulla regolarità
contabile e finanziaria della gestione del parco con le
modalità previste dalla normativa contabile degli enti
pubblici e sulla base dei regolamenti dell’ente parco.
4. Il revisore dei conti dura in carica tre anni.”;
c) l’articolo 8 è sostituito dal seguente:
“Art. 8 (Direttore del parco)
1. Il direttore del parco, di seguito denominato
direttore, assicura la gestione amministrativa
complessiva dell’ente, cura l’attuazione dei programmi
e il conseguimento degli obiettivi fissati
dall’assemblea. Al direttore spetta l’adozione dei
connessi atti a rilevanza esterna.
2. Il direttore è nominato dall’assemblea del parco
all’interno di una rosa di tre candidati, a seguito di
selezione ad evidenza pubblica, tra persone in
possesso del diploma di laurea e dei requisiti per
l’accesso alla dirigenza pubblica di comprovata
professionalità ed esperienza almeno quinquennale
nel coordinamento di strutture organizzative presso organismi privati o enti pubblici, e con esperienze
maturate nella gestione di progetti volti alla tutela e
alla valorizzazione ambientale.
3. Le procedure di selezione per la nomina del primo
direttore del parco sono gestite da uno dei comuni
appartenenti al parco. Successivamente provvede una
apposita commissione nominata dall’assemblea del
parco. Lo statuto disciplina i casi di incompatibilità.
4. Il direttore è incaricato per un periodo di cinque
anni, prorogabile una sola volta.
5. Al direttore spetta il trattamento economico
stabilito dall’assemblea del parco, che non è
comunque superiore a quello stabilito per i dirigenti
degli enti locali.
6. Il direttore ha la responsabilità gestionale in
relazione agli obiettivi dell’ente e quella della
correttezza dell’azione amministrativa.”;
d) il comma 1 dell’articolo 18 è sostituito dal
seguente:
“1. Nelle aree del parco è prescritto, per lo
svolgimento di determinate attività indicate dal piano e
dal regolamento del parco, fatto salvo quanto previsto
dagli articoli 22 e 146 del decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del
paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio
2002, n. 137), il preventivo nulla osta da parte dell’ente
parco. Il nulla osta è rilasciato dal direttore del parco, a
richiesta dell’interessato, entro sessanta giorni. Il
direttore del parco, nello stesso termine, può
richiedere integrazioni per una sola volta e rinviare di
ulteriori trenta giorni dalla ricezione delle stesse i
termini di rilascio del nulla osta.”;
e) l’articolo 21 è sostituito dal seguente:
“Art. 21 (Norme di salvaguardia provvisorie)
1. Fino all’approvazione del piano del parco e dei
relativi regolamenti, fermi restando eventuali vincoli
maggiormente restrittivi, sono vietate le seguenti
attività:
a) effettuare dicioccamenti, dissodamenti,
decespugliamenti, arature in terreni con pendenze
superiori al 35 per cento e comunque l’asportazione di
massa vegetale evoluta, in grado di proteggere
adeguatamente il suolo; raccogliere fossili, minerali e
concrezioni, anche in grotta;
b) effettuare nuovi interventi che modificano le
caratteristiche idrogeologiche delle acque; sono
ammesse le opere in alveo e gli interventi idraulici di
messa in sicurezza per la mitigazione del rischio
idraulico, sulla base di piani, programmi e progetti
disposti dalle autorità preposte e nel rispetto delle
normative vigenti, in materia di tutela delle acque,
sicurezza idraulica, salvaguardia delle caratteristiche
naturali dell’alveo e mantenimento della varietà e
molteplicità delle biocenosi fluviali e riparie;
c) creare ogni forma di discarica di rifiuti solidi e
liquidi non prevista dai piani e programmi regionali;
d) realizzare nuovi insediamenti che diano luogo ad immissioni in atmosfera, fatta eccezione per quanto
previsto dai piani e programmi regionali.
2. Nel medesimo termine di cui al comma 1, è
consentito l’uso di fuochi all’aperto in conformità
all’articolo 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), ai
piani di gestione di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento
recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa
alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali,
nonché della flora e della fauna selvatiche), e alle
prescrizioni di cui all’articolo 3, comma 3, lettera f),
della legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge quadro
in materia di incendi boschivi).
3. Nel medesimo termine di cui al comma 1, è
consentita l’introduzione e il trasporto da parte di
privati, in possesso di regolare licenza, di armi,
munizioni da caccia o altri mezzi di prelievo venatorio
permessi dalla legge, in conformità a quanto previsto
dall’articolo 21, comma 1, lettera g) della legge 11
febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della
fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio),
e dall’articolo 61, comma 1, lettera h) della legge
regionale 29 luglio 1998, n. 23 (Norme per la
protezione della fauna selvatica e per l’esercizio della
caccia in Sardegna).
4. Previo nulla osta della Giunta regionale sono
comunque consentite le opere funzionali alla
realizzazione di impianti per la produzione di energie
alternative.
5. Nelle aree perimetrate dal Piano stralcio assetto
idrogeologico (PAI), approvato con decreto del
Presidente della Giunta regionale n. 67 del 10 luglio
2006, si fa riferimento alle norme tecniche di
attuazione dello stesso.
6. Per quanto riguarda il patrimonio edilizio, valgono
le prescrizioni degli strumenti urbanistici dei comuni
interessati.”.

Art. 5 Modifiche alla legge regionale n. 21 del 2014 (Parco di Tepilora)

1. Alla legge regionale 24 ottobre 2014, n. 21
(Istituzione del Parco naturale regionale di Tepilora),
sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:
a) la lettera c) del comma 2 dell’articolo 3 è sostituita
dalla seguente:
“c) il revisore dei conti.”;
b) l’articolo 7 è sostituito dal seguente:
“Art. 7 (Organo di controllo)
1. I poteri di controllo sulla gestione e sulla
contabilità del parco sono esercitati da un revisore dei
conti, scelto dall’assemblea del parco tra i revisori
legali iscritti nei registri previsti dalla normativa
vigente. 2. Il revisore dei conti è nominato con decreto
dell’Assessore regionale della difesa dell’ambiente.
3. Il revisore esercita la vigilanza sulla regolarità
contabile e finanziaria della gestione del parco con le
modalità previste dalla normativa contabile degli enti
pubblici e sulla base dei regolamenti dell’ente parco.
4. Il revisore dei conti dura in carica tre anni.”;
c) il comma 3 dell’articolo 8 è sostituito dai seguenti:
“3. Il direttore del parco, di seguito denominato
direttore, assicura la gestione amministrativa
complessiva dell’ente, cura l’attuazione dei programmi
e il conseguimento degli obiettivi fissati dall’assemblea
dei soci. Al direttore spetta l’adozione dei connessi atti
a rilevanza esterna.
3 bis. Il direttore è nominato dal presidente all’interno
di una rosa di tre candidati, a seguito di selezione ad
evidenza pubblica, tra persone in possesso del
diploma di laurea e dei requisiti per l’accesso alla
dirigenza pubblica di comprovata professionalità ed
esperienza almeno quinquennale nel coordinamento di
strutture organizzative presso organismi privati o enti
pubblici e con esperienze maturate nella gestione di
progetti volti alla tutela e alla valorizzazione
ambientale.
3 ter. Le procedure di selezione per la nomina del
primo direttore del parco sono gestite da uno dei
comuni appartenenti al parco. Successivamente
provvede una apposita commissione nominata dal
presidente. Lo statuto disciplina i casi di
incompatibilità.
3 quater. Il direttore è incaricato per un periodo di
cinque anni, prorogabile una sola volta.
3 quinquies. Al direttore spetta il trattamento
economico stabilito dall’assemblea del parco, che non
é comunque superiore a quello stabilito per i dirigenti
degli enti locali.
3 sexies. Il direttore ha la responsabilità gestionale in
relazione agli obiettivi dell’ente e quella della
correttezza dell’azione amministrativa.”;
d) il comma 1 dell’articolo 18 è sostituito dal
seguente:
“1. Nelle aree del parco è prescritto, per lo
svolgimento di determinate attività indicate dal piano e
dal regolamento del parco, fatto salvo quanto previsto
dagli articoli 22 e 146 del decreto legislativo n. 42 del
2004, il preventivo nulla osta da parte dell’ente parco.
Il nulla osta è rilasciato dal direttore del parco, a
richiesta dell’interessato, entro sessanta giorni. Il
direttore del parco, nello stesso termine, può
richiedere integrazioni per una sola volta e rinviare, di
ulteriori trenta giorni dalla ricezione delle stesse, i
termini di rilascio del nulla osta.”;
e) dopo il comma 1 dell’articolo 21 è aggiunto il
seguente:
“1 bis. Nel medesimo termine di cui al comma 1 è
consentito l’uso di fuochi all’aperto in conformità all’articolo 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), ai
piani di gestione di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento
recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa
alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali,
nonché della flora e della fauna selvatiche), e alle
prescrizioni di cui all’articolo 3, comma 3, lettera f),
della legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge quadro
in materia di incendi boschivi).”.

Capo II Disposizioni in materia forestale

Art. 6 Modifiche alla legge regionale n. 8 del 2016 (Razionalizzazione delle procedure di approvazione dei piani forestali)

1. Alla legge regionale 27 aprile 2016, n. 8 (Legge
forestale della Sardegna) sono apportate le seguenti
modifiche ed integrazioni;
a) dopo la lettera b) del comma 6 dell’articolo 4 è
aggiunta le seguente:
“b bis) i cespugliati di cisto derivanti dalla
colonizzazione di pascoli erbacei, che danno una
copertura del suolo inferiore al 50 per cento.”;
b) all’articolo 9:
1) il comma 2 è così modificato:
“2. Il PFP è redatto in coerenza con la vigente
pianificazione forestale di livello superiore e con gli
indirizzi delineati dal Piano forestale di distretto, su
iniziativa del proprietario, pubblico o privato, o del
soggetto gestore dei terreni interessati. Il PFP
sostituisce le Prescrizioni di massima e di polizia
forestale di cui al regio decreto 16 maggio 1926, n.
1126 (Approvazione del regolamento per l’applicazione
del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267,
concernente il riordinamento e la riforma della
legislazione in materia di boschi e di terreni montani)
ed è approvato dal servizio territoriale del Corpo
forestale e di vigilanza ambientale.”;
2) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
“2 bis. Fino a quando il PFP definitivo o quello
provvisorio non è reso esecutivo, i tagli dei boschi
pubblici sono autorizzati dal Servizio territoriale del
Corpo forestale e di vigilanza ambientale. I piani e gli
interventi di cui al presente comma sono autorizzati
nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto
legislativo n. 42 del 2004; a tal fine il Servizio
territoriale del Corpo forestale formula in favore
dell’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione
paesaggistica un parere sulla sussistenza delle
fattispecie di cui all’articolo 149, comma 1, lettere b) e
c) del medesimo decreto legislativo n. 42 del 2004.”;
c) dopo il comma 5 dell’articolo 19 sono inseriti i
seguenti:
“5 bis. Il Corpo forestale e di vigilanza ambientale
autorizza gli interventi in zone sottoposte a vincolo
idrogeologico e, in presenza di istanze finalizzate
all’esecuzione di interventi di cui all’articolo 149,
comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 42 del
2004, contestualmente comunica la non necessità di
autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’articolo 146
del medesimo decreto legislativo. Restano ferme nelle
restanti ipotesi le attribuzioni agli altri rami
dell’Amministrazione regionale e agli enti delegati
competenti al rilascio dell’autorizzazione
paesaggistica.
5 ter. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 7, comma
13, del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 (Testo
unico in materia di foreste e filiere forestali) il Corpo
forestale e di vigilanza ambientale certifica che le
pratiche selvicolturali, i trattamenti e i tagli selvicolturali
di cui all’articolo 3, comma 2, lettera c) del medesimo
decreto legislativo n. 34 del 2018, sono eseguiti in
conformità alle disposizioni del medesimo decreto ed
alle norme regionali.”.

Art. 7 Gestione dei terreni da parte dell’Agenzia Forestas

1. I terreni pubblici del Monte Pascoli di cui alla
legge regionale 6 settembre 1976, n. 44 (Riforma
dell’assetto agro-pastorale) per i quali siano
intervenute le scadenze dei contratti di affitto alla data
del 31 ottobre 2018, in base all’articolo 17, comma 5,
della legge regionale n. 8 del 2016, passano alla
gestione dell’Agenzia Forestas, che ne acquisisce i
terreni, le strutture, le attrezzature presenti.
2. Al fine di garantire la continuità gestionale dei
terreni e delle strutture l’Agenzia Forestas è
autorizzata ad inquadrare temporaneamente nel
proprio organico il personale impegnato dagli affittuari
fino alla data di risoluzione del contratto anche
attraverso un percorso triennale di utilizzo, nell’ambito
delle risorse disponibili nel proprio bilancio e nel
rispetto delle vigenti facoltà assunzionali.

Art. 8 Indennità per miglioramenti sui fondi

1. Per le finalità di cui all’articolo 17, comma 4, della
legge regionale 30 giugno 2011, n. 12 (Disposizioni nei
vari settori di intervento), ai fini della corresponsione
delle indennità previste dall’articolo 17 della legge 3
maggio 1982, n. 203 (Norme sui contratti agrari), una
quota pari ad euro 350.000 del contributo annuo all’Agenzia Forestas (missione 09 – programma 02 –
titolo 1 – capitolo SC04.1918) è destinata per l’anno
2019 in favore degli affittuari dei terreni del Monte
Pascoli di cui alla legge regionale n. 44 del 1976, che
abbiano cessato il contratto di affitto alla data del 31
ottobre 2018 quale indennità sui miglioramenti eseguiti
sul fondo.

Capo III Disposizioni in materia di VIA e VINCA

Art. 9 Procedure di valutazione di progetti ricadenti all’interno dei siti della Rete natura 2000

1. Nell’articolo 5, comma 24, della legge regionale 7
agosto 2009, n. 3 (Disposizioni urgenti nei settori
economico e sociale), le parole “I progetti riportati
all’allegato IV del decreto legislativo n. 4 del 2008
ricadenti anche parzialmente all’interno dei siti della
Rete natura 2000 sono assoggettati alla procedura di
valutazione di impatto ambientale”, sono così
modificate: “I progetti riportati nell’allegato IV alla parte
seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
(Norme in materia ambientale) ricadenti anche
parzialmente all’interno dei della Rete natura 2000
sono assoggettati alla procedura di verifica di
assoggettabilità a VIA ai sensi dell’articolo 10, comma
3, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e alla
procedura di valutazione di incidenza ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre
1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della
direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli
habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e
della fauna selvatiche).”.

Art. 10 Modifiche alla legge regionale n. 9 del 2006 (Aree protette e Rete natura 2000. Conferimenti agli enti locali)

1. All’articolo 47 della legge regionale 12 giugno
2006, n. 9 (Conferimento di funzioni e compiti agli enti
locali), sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 3 le parole “alle province” sono
sostituite dalle seguenti: “alle province, anche
associate con i comuni interessati; ai comuni e loro
forme associative; agli enti gestori di aree naturali
protette”;
b) al comma 4 le parole “alle province” sono
sostituite dalle seguenti: “alle province e agli enti
gestori di aree naturali protette”.

Capo IV Disposizioni in materia di semplificazione e digitalizzazione dei procedimenti in materia ambientale

Art. 11 Modifiche all’articolo 47 della legge regionale n. 24 del 2016 (Digitalizzazione e semplificazione dei procedimenti ambientali)

1. Dopo il comma 2 dell’articolo 47 della legge
regionale n. 24 del 2016, è inserito il seguente:
“2 bis. Per i procedimenti in materia ambientale
rientranti nella competenza del SIRA, le comunicazioni
tra enti pubblici avvengono mediante l’utilizzo della
piattaforma informatica del SIRA. L’istanza e la relativa
documentazione utili ai fini dello svolgimento
dell’istruttoria, dell’emissione di pareri o determinazioni
sono rese disponibili agli enti coinvolti nel fascicolo
virtuale della pratica creata nel SIRA.”.

Titolo IV Disposizioni in materia di enti locali e urbanistica

Capo I Disposizioni in materia di risorse idriche e difesa del suolo

Art. 12 Modifiche all’articolo 61 della legge regionale n. 9 del 2006 (Risorse idriche e difesa del suolo)

1. Dopo la lettera a) del comma 3 dell’articolo 61
della legge regionale n. 9 del 2006, sono aggiunte le
seguenti:
“a bis) rilascio di autorizzazioni al
prelievo/asportazione di materiale legnoso trasportato
dalla piena dei fiumi, quando compatibile con i progetti
di manutenzione e con i limiti quantitativi di cui alla
Direttiva per la manutenzione degli alvei e la gestione
dei sedimenti, e con totale compensazione fra costi
sostenuti e valore di legnatico. La compensazione non
opera quando l’attività di prelievo/asportazione è
eseguita con continuità e/o a fini produttivi;
a ter) rilascio di autorizzazioni e/o concessioni per i
tagli controllati di vegetazione lungo gli alvei di
proprietà demaniale (sfalcio d’erba, taglio piante, taglio
canne) quando compatibili con i progetti di
manutenzione e previa acquisizione dei pareri di tutti
gli enti competenti in materia idraulica e di tutela del
patrimonio ambientale e naturalistico e nulla osta
dell’Assessorato regionale degli enti locali, finanze ed
urbanistica, in ordine alla sola titolarità del diritto
dominicale sul bene demaniale. Gli oneri concessori
per il materiale prelevato possono essere introitati dagli enti preposti alla manutenzione e utilizzati
esclusivamente per operazioni di ripristino della
funzionalità idraulica, previa approvazione del progetto
di manutenzione.”.

Capo II Modifiche alla legge regionale n. 23 del 1985 (Norme in materia di controllo dell’attività urbanistica ed edilizia)

Art. 13 Modifiche all’articolo 7 bis della legge regionale n. 23 del 1985 (Tolleranze edilizie)

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 7 bis della legge
regionale 11 ottobre 1985, n. 23 (Norme in materia di
controllo dell’attività urbanistico-edilizia, di risanamento
urbanistico e di sanatoria di insediamenti ed opere
abusive, di snellimento ed accelerazione delle
procedure espropriative), è aggiunto il seguente:
“1 bis. La disposizione di cui al comma 1 si applica
anche nei casi in cui le previsioni legislative o
regolamentari, comprese le disposizioni in materia di
distanze e di requisiti igienico-sanitari, individuano
misure minime.”.

Art. 14 Modifiche all’articolo 7 ter della legge regionale n. 23 del 1985 (Varianti in corso d’opera)

1. La lettera d) del comma 2 dell’articolo 7 ter della
legge regionale n. 23 del 1985 è sostituita dalla
seguente:
“d) prevedono interventi in difformità dalle eventuali
prescrizioni contenute nel progetto approvato.”.
2. Dopo l’articolo 7 ter della legge regionale n. 23 del
1985 è inserito il seguente:
“Art. 7 quater (Agibilità degli immobili)
1. Ai fini dell’agibilità sono ammesse, in deroga alle
previsioni degli strumenti urbanistici comunali, deroghe
ai requisiti di altezza minima e rapporti aero-illuminanti
previsti dal decreto del Ministro della sanità 5 luglio
1975 (Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20
giugno 1896 relativamente all’altezza minima ed ai
requisiti igienico sanitari principali dei locali
d’abitazione), per gli immobili:
a) esistenti alla data di entrata in vigore del decreto
ministeriale 5 luglio 1975 che abbiano mantenuto le
caratteristiche originarie, adeguatamente
documentate, e che presentino caratteristiche
tipologiche specifiche del luogo meritevoli di
conservazione, nei quali siano effettuati interventi
finalizzati al recupero del patrimonio edilizio oppure,
ove ammessi dalla disciplina vigente, di ampliamento
o di ristrutturazione edilizia;
b) sottoposti a vincolo ai sensi della parte II del
decreto legislativo n. 42 del 2004, nei quali siano
effettuati gli stessi interventi previsti alla lettera a);
c) ubicati all’interno della zona urbanistica
omogenea A, dei centri di antica e prima formazione,
dei centri specializzati del lavoro o dell’insediamento
rurale sparso di cui all’articolo 51 delle Norme tecniche
di attuazione del Piano paesaggistico regionale, nei
quali siano effettuati interventi, ove ammessi dalla
disciplina vigente, di nuova costruzione o di
ristrutturazione edilizia, anche con demolizione e
ricostruzione.
2. La deroga relativa alle altezze minime è limitata ai
soli casi in cui sia necessario mantenere l’allineamento
con gli orizzontamenti contigui e preesistenti oppure
sia necessario riproporre le caratteristiche originarie
del fabbricato demolito. La deroga nel caso dei
rapporti aero-illuminanti è limitata solo quando non sia
possibile modificare le caratteristiche originarie delle
bucature o realizzarne di nuove.
3. La deroga è applicabile purché, a giudizio del
Servizio sanitario competente, sia dimostrata, in
relazione alla destinazione d’uso, al numero degli
occupanti e ad ogni altra circostanza, l’esistenza di
idonee o equivalenti condizioni igienico-sanitarie
dell’immobile, anche mediante l’adozione di misure
compensative.
4. Nel caso di locali adibiti a luogo di lavoro sono
comunque assicurati i parametri minimi previsti dalla
normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul
lavoro.”.

Art. 15 Modifiche all’articolo 10 bis della legge regionale n. 23 del 1985 (Opere soggette a SCIA)

1. Nell’articolo 10 bis della legge regionale n. 23 del
1985, sono apportate le seguenti modifiche ed
integrazioni:
a) al comma 1:
1) alla lettera e) dopo le parole “tettoie di copertura”
sono inserite le seguenti: “di superficie non superiore a
30 mq”;
2) alla lettera j) le parole “e di strutture di qualsiasi
genere che siano utilizzati come ambienti di lavoro,
depositi, magazzini e simili”, sono sostituite dalle
seguenti: “amovibili, che siano utilizzati come ambienti
di lavoro, depositi, magazzini e simili, di superficie non
superiore a 15 mq”;
3) dopo la lettera j) è inserita la seguente:
“j bis) interventi edilizi di qualsiasi natura che
prevedano la realizzazione di volumetrie all’interno
delle aree cimiteriali.”;
b) dopo il comma 3 è inserito il seguente: “3 bis. La SCIA costituisce titolo per l’esecuzione dei
lavori dalla data della presentazione ed è sottoposta a
termini di efficacia per l’inizio e la fine dei lavori pari a
quelli del permesso di costruire.”.

Art. 16 Modifiche all’articolo 11 della legge regionale n. 23 del 1985 (Categorie funzionali urbanisticamente rilevanti e destinazione d’uso)

1. Nell’articolo 11 della legge regionale n. 23 del
1985, sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
“1 bis. La destinazione d’uso di un fabbricato o di
una unità immobiliare è quella prevalente in termini di
superficie utile.”;
b) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: “La dotazione minima di servizi strettamente
connessi alla residenza da assicurare nella formazione
dei piani attuativi è pari al 5 per cento del volume
complessivamente previsto dal piano attuativo.”;
c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
“2 bis. Nelle zone urbanistiche omogenee A, B e C
all’interno dei piani attuativi approvati e, se di iniziativa
privata, convenzionati, è consentita la modifica della
destinazione delle volumetrie per servizi connessi alla
residenza nel rispetto delle previsioni di cui al comma
2 e a condizione che siano state ottemperate tutte le
disposizioni convenzionali. La modifica è subordinata
alla positiva valutazione del consiglio comunale, da
rendersi entro sessanta giorni dalla richiesta con
apposita deliberazione, che costituisce variante allo
strumento urbanistico generale e al relativo piano
attuativo.”;
d) il comma 5 è sostituito dal seguente:
“5. Il mutamento della destinazione d’uso di cui al
comma 3 è sempre ammesso, salvo espresse
previsioni dello strumento urbanistico introdotte
successivamente all’entrata in vigore della legge
regionale 3 luglio 2017, n. 11 (Disposizioni urgenti in
materia urbanistica ed edilizia. Modifiche alla legge
regionale n. 23 del 1985, alla legge regionale n. 45 del
1989, alla legge regionale n. 8 del 2015, alla legge
regionale n. 28 del 1998, alla legge regionale n. 9 del
2006, alla legge regionale n. 22 del 1984 e alla legge
regionale n. 12 del 1994).”;
e) al comma 11, dopo le parole “È consentito” sono
aggiunte le parole: “, in aggiunta ai casi previsti dai
commi 2 bis, 5, 7 e 9,”;
f) al comma 13 dopo le parole “eseguito in assenza”
è inserita la parola “di”;
g) dopo il comma 13 è inserito il seguente:
“13 bis. Nei casi di mutamento di destinazione d’uso
eseguito in assenza di SCIA o comunicazione, fino
all’irrogazione della sanzione pecuniaria, può essere
ottenuto l’accertamento di conformità, al ricorrere delle
condizioni di cui all’articolo 16, comma 1. La sanatoria
è subordinata alla presentazione della
documentazione progettuale prevista e al pagamento
degli oneri di concessione dovuti in conformità alla
normativa vigente, in misura doppia, ovvero, in caso di
gratuità a norma di legge, in misura pari a quella
prevista dall’articolo 16 del decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
edilizia), e, comunque, in entrambi i casi, in misura
non inferiore a euro 500.”.

Art. 17 Modifiche all’articolo 14 della legge regionale n. 23 del 1985 (Opere eseguite in assenza di SCIA o in difformità da essa)

1. L’articolo 14 della legge regionale n. 23 del 1985 è
sostituito dal seguente:
“Art. 14 (Opere eseguite in assenza di SCIA o in
difformità da essa)
1. La realizzazione degli interventi edilizi previsti
dall’articolo 10 bis, comma 1, lettere a), b), d), e), j), e
k), in assenza di SCIA o in difformità da essa,
comporta, salvo quanto previsto al comma 6,
l’applicazione di una sanzione pecuniaria di euro 1.000
qualora le opere eseguite siano conformi alla disciplina
urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della
realizzazione dell’intervento sia al momento
dell’accertamento della violazione. La sanatoria è
condizionata alla presentazione della documentazione
prevista dall’articolo 10 bis, comma 2, al pagamento
della sanzione prevista e al pagamento degli oneri di
costruzione ove dovuti.
2. Negli stessi casi di cui al comma 1, prima
dell’accertamento dell’esecuzione delle opere in
assenza di SCIA o in difformità da essa, può essere
trasmessa una comunicazione di mancata SCIA
corredata di tutti gli elaborati previsti dall’articolo 10
bis, comma 2; in tal caso la sanatoria è condizionata al
pagamento di una sanzione pecuniaria di euro 500 e
al pagamento degli oneri di costruzione ove dovuti.
Fatta salva l’applicazione dell’articolo 7 ter, comma 6,
la SCIA, spontaneamente effettuata quando
l’intervento è in corso di esecuzione, comporta
l’applicazione di una sanzione di euro 250.
3. Nel caso di opere eseguite in assenza dei
presupposti legittimanti la SCIA o nel caso di opere
rientranti nella disciplina della SCIA, ma non conformi
alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al
momento della realizzazione dell’intervento, si
applicano le sole sanzioni previste dagli articoli 6 e 7.
4. Se le opere sono eseguite in assenza di SCIA o in difformità da essa su immobili comunque vincolati da
norme statali e regionali, si applicano le misure
sanzionatorie previste dalle vigenti disposizioni che,
nel solo caso di sanzioni pecuniarie, si sommano alla
sanzione di cui ai commi 1 e 2.
5. Se le opere sono eseguite in assenza di SCIA o in
difformità da essa in dipendenza di calamità naturali o
di avversità atmosferiche dichiarate di carattere
eccezionale, la sanzione pecuniaria di cui ai commi 1
e 2 non si applica.
6. Nei casi di SCIA di cui all’articolo 10 bis, comma
1, lettere c), f), g), h) e i), le sanzioni per opere
eseguite in assenza e/o in difformità dalla SCIA sono
quelle previste dalle vigenti disposizioni per le opere
eseguite in assenza e/o in difformità dal permesso di
costruire.”.

Art. 18 Modifiche all’articolo 15 della legge regionale n. 23 del 1985 (Interventi di edilizia libera)

1. Nell’articolo 15 della legge regionale n. 23 del
1985, sono apportate le seguenti modifiche ed
integrazioni:
a) al comma 1:
1) alla lettera a) dopo la parola “disposizioni” è
inserita la seguente: “legislative”;
2) alla lettera g), le parole “e di manufatti accessori
entrambi” sono soppresse;
3) alla lettera h), dopo le parole “di spazi esterni”
sono inserite le seguenti: “delle aree pertinenziali degli
edifici esistenti”;
4) alla lettera j), dopo le parole “aree ludiche” sono
inserite le seguenti: “senza fini di lucro”;
5) dopo la lettera j) sono aggiunte le seguenti:
“j bis) interventi edilizi di qualsiasi natura che non
prevedano la realizzazione di volumetrie all’interno
delle aree cimiteriali;
j ter) gli interventi d’installazione delle pompe di
calore aria-aria di potenza termica utile nominale
inferiore a 12 kw;
j quater) i pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli
edifici, da realizzare al di fuori della zona A di cui al
decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968,
n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di
altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi
tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e
produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività
collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da
osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti
urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi
dell’articolo 17 della legge n. 765 del 1967).”;
b) dopo la lettera j) del comma 2, sono aggiunte le
seguenti:
“j bis) realizzazione di manufatti accessori con
volume vuoto per pieno non superiore a 10 mc;
j ter) installazione di cartellonistica stradale, anche
pubblicitaria e realizzazione di cavalcafossi;
j quater) interventi di demolizione senza
ricostruzione;”;
c) al comma 5, il periodo “Per gli interventi di cui al
comma 2, lettere a), b), c) e d)” è sostituito dal
seguente: “Per gli interventi di cui al comma 2, lettere
a), b), c), d) e j quater)”.

Art. 19 Modifiche all’articolo 15 quater legge regionale n. 23 del 1985 (Parcheggi privati)

1. Nell’articolo 15 quater della legge regionale n. 23
del 1985, sono apportate le seguenti modifiche ed
integrazioni:
a) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
“1 bis. Con apposita direttiva, da approvare secondo
le modalità di cui all’articolo 5, comma 8, della legge
regionale 22 dicembre 1989, n. 45 (Norme per l’uso e
la tutela del territorio regionale), la Regione disciplina
le dotazioni di parcheggi in funzione delle categorie
funzionali urbanisticamente rilevanti di cui all’articolo
11.
1 ter. Nelle more dell’approvazione della direttiva di
cui al comma 1 bis, nei cambi di destinazione d’uso
anche urbanisticamente rilevanti ai sensi dell’articolo
11 verso la destinazione d’uso turistico-ricettiva, la
dotazione minima di aree per parcheggi pubblici o ad
uso pubblico è pari ad 1 mq ogni 40 mc di volume
urbanistico della costruzione nel caso di unità
immobiliari ricadenti all’interno delle zone urbanistiche
omogenee A, B e nelle zone urbanistiche omogenee
C, D, e G purché attuate, e di 1 mq ogni 15 mc di
volume urbanistico della costruzione negli altri casi.
Non è richiesta alcuna dotazione ulteriore di parcheggi
pubblici o privati quando la nuova destinazione
turistico ricettiva, ancorché urbanisticamente rilevante,
non comporti variazioni in aumento dei limiti e dei
rapporti previsti dal decreto assessoriale n. 2266/U del
1983. Qualora, per gli immobili ricadenti all’interno
delle zone urbanistiche omogenee A, B e nelle zone
urbanistiche omogenee C, D, e G purché attuate, sia
dimostrata l’impossibilità di reperire spazi idonei da
destinare al soddisfacimento dei fabbisogni per
parcheggi, è consentita, nei cambi di destinazione
d’uso di cui al presente comma, la monetizzazione
delle aree per parcheggi.”;
b) al comma 2:
1) le parole “legittimamente realizzati” sono sostituite
dalle seguenti: “legittimamente realizzate”;
2) è aggiunto in fine il seguente periodo: “, fatto
salvo un diverso accordo tra le parti proprietarie”.
2. Dopo l’articolo 15 quater della legge regionale n.
23 del 1985 è inserito il seguente: “Art. 15 quinquies (Disposizioni in materia di aree
per la sosta di veicoli)
1. La realizzazione, in ambito extraurbano, delle
aree ad uso pubblico per la sosta di veicoli, anche
temporanee, e di quelle previste dall’articolo 21 della
legge regionale 28 luglio 2017, n. 16 (Norme in
materia di turismo) e, all’interno della fascia dei 2.000
metri dalla linea di battigia marina, di quelle dirette a
soddisfare esigenze non legate all’uso del mare, è
subordinata all’adozione di apposita deliberazione
consiliare che, ferme le previsioni dell’articolo 22 bis
della legge regionale n. 45 del 1989 e nel rispetto delle
altre disposizioni vigenti e degli atti di pianificazione
sovraordinati, detta i criteri per la loro individuazione e
ne regolamenta l’uso. Sono escluse le aree
pertinenziali destinate al soddisfacimento dei
fabbisogni di aree di sosta delle attività commerciali,
turistico-ricettive, direzionali, industriali o artigianali.”.

Art. 20 Modifiche all’articolo 16 della legge regionale n. 23 del 1985 (Accertamento di conformità)

1. Al comma 4 dell’articolo 16 della legge regionale
n. 23 del 1985, dopo le parole “in misura doppia” sono
aggiunte le seguenti: “, oppure, in caso di gratuità a
norma di legge, in misura pari a quella prevista
dall’articolo 16 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 380 del 2001, e successive modifiche e
integrazioni e comunque, in entrambi i casi, in misura
non inferiore a euro 500.”.

Capo III Modifiche alla legge regionale n. 45 del 1989 (Norme per l’uso del territorio regionale)

Art. 21 Modifiche all’articolo 2 della legge regionale n. 45 del 1989 (Soggetti)

1. Dopo l’articolo 2 della legge regionale 22
dicembre 1989, n. 45 (Norme per l’uso e la tutela del
territorio regionale) è aggiunto il seguente:
“Art. 2 bis (Conferenza di copianificazione)
1. La conferenza di copianificazione è la sede in cui
gli enti competenti si esprimono sugli strumenti di
pianificazione del territorio di competenza dei soggetti
della pianificazione territoriale al fine di:
a) verificare il rispetto delle previsioni della legge e
della normativa vigente in materia urbanistica edilizia e
paesaggistica;
b) verificare l’adeguamento e la conformità agli
strumenti di pianificazione sovraordinati o agli altri atti
adottati a tutela di rilevanti interessi pubblici in materia
di paesaggio, ambiente, assetto idrogeologico e
adattamento ai cambiamenti climatici;
c) esprimere le valutazioni in merito agli aspetti
connessi all’assetto idrogeologico;
d) esprimere le valutazioni in merito agli aspetti
connessi alla Valutazione ambientale strategica (VAS);
e) esprimere le valutazioni in merito agli aspetti
connessi alla Valutazione di incidenza ambientale
(VINCA);
f) assicurare il coordinamento delle politiche
territoriali con le politiche dell’Unione europea, statali e
regionali.
2. La conferenza di copianificazione acquisisce,
coordinandole nelle diverse fasi di approvazione degli
atti di governo del territorio, le risultanze degli
endoprocedimenti relativi alla VAS, alla VINCA,
all’adeguamento al Piano di assetto idrogeologico e
alla copianificazione dei beni di cui all’articolo 49 delle
Norme tecniche di attuazione (NTA) del PPR, come
già disciplinati dalle specifiche disposizioni che
regolano le relative procedure.
3. Alla conferenza di copianificazione si applicano
per quanto compatibili le norme della conferenza dei
servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241
(Nuove norme sul procedimento amministrativo).
4. Nella prima seduta della conferenza di
copianificazione è approvata la calendarizzazione
delle sedute successive, che stabilisce il termine entro
il quale si concludono i lavori e l’organizzazione degli
stessi e che tiene conto delle interrelazioni tra le
valutazioni di competenza dei vari enti coinvolti.
5. La conferenza di copianificazione è convocata,
salvo diversa disposizione, dal soggetto che svolge la
funzione pianificatoria. Alla conferenza partecipano:
a) i rappresentanti dell’Amministrazione regionale
competenti alla verifica di coerenza degli atti di
pianificazione con le vigenti disposizioni in materia di
governo del territorio e con gli atti di pianificazione
sovraordinati;
b) i rappresentanti dell’Amministrazione regionale
competenti all’approvazione degli studi di assetto
idrogeologico redatti a livello comunale;
c) i rappresentanti dell’Amministrazione regionale
competenti in materia di VINCA, nel caso in cui il
territorio oggetto di pianificazione comprenda o
proponga Siti di importanza comunitaria (SIC), Zone
speciali di conservazione (ZSC) e Zone di protezione
speciale (ZPS);
d) l’autorità competente in materia ambientale;
e) i rappresentanti dell’Agenzia regionale per la
protezione dell’ambiente della Sardegna (ARPAS).
6. Alla conferenza di copianificazione sono invitate a
partecipare le amministrazioni statali preposte alla
tutela del paesaggio.
7. In sede di conferenza di copianificazione i
partecipanti si esprimono attraverso osservazioni,
intese, concerti, pareri, ivi compresi quelli sulla coerenza con gli strumenti sovraordinati di governo del
territorio, con il quadro legislativo e con le direttive
regionali, nulla osta o atti di assenso comunque
denominati previsti dalle vigenti disposizioni.
8. Le valutazioni espresse ai sensi del comma 1
nelle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d), e) e f) sono
vincolanti.
9. La conferenza di copianificazione si conclude,
salvo diversa disposizione, con un verbale, sottoscritto
dai partecipanti, contenente l’acquisizione di intese,
concerti, pareri, ivi compresi quelli sulla coerenza con
gli strumenti sovraordinati di governo del territorio, con
il quadro legislativo e con le direttive regionali, nulla
osta o atti di assenso comunque denominati previsti
dalla legislazione vigente e rilasciati dalle
amministrazioni pubbliche nella conferenza di
copianificazione.”.
2. Con deliberazione della Giunta regionale sono
definite, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore
della presente legge, le modalità per correlare e
coordinare, in coerenza con gli articoli 2 bis, 20 e 21
della legge regionale n. 45 del 1989, i diversi
procedimenti propedeutici all’approvazione degli atti di
governo del territorio e sono delineate le modalità di
conclusione dei procedimenti in corso, che possono
seguire anche le procedure previgenti in ragione del
loro differente stato di definizione.

Art. 22 Integrazioni all’articolo 5 della legge regionale n. 45 del 1989 (Regolamento edilizio unico)

1. Dopo il comma 8 bis dell’articolo 5 della legge
regionale n. 45 del 1989 è aggiunto il seguente:
“8 ter. La Regione, a recepimento dell’intesa
sottoscritta il 20 ottobre 2016 tra il Governo, le regioni
e i comuni, in sede di Conferenza unificata,
concernente l’adozione del regolamento edilizio tipo e
previa intesa da acquisire in sede di Conferenza
permanente Regione-enti locali approva, con la
procedura prevista dal comma 8, una direttiva sul
Regolamento edilizio unico, contenente le definizioni
tecniche uniformi e le altre disposizioni aventi
incidenza sull’attività urbanistico-edilizia da uniformare
a livello regionale, che devono essere recepite nei
regolamenti edilizi comunali. I comuni, con
deliberazione di consiglio comunale da trasmettere
alla Regione, conformano i regolamenti edilizi, di cui
all’articolo 19, comma 1, lettera l), della legge
regionale n. 45 del 1989, alla suddetta direttiva nel
termine di centottanta giorni dalla data della sua
pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione
autonoma della Sardegna (BURAS), decorsi i quali i
contenuti trovano diretta applicazione, prevalendo
sulle disposizioni comunali difformi. Nel rispetto
dell’autonomia regolamentare dei comuni, il
regolamento può individuare gli argomenti sui quali il
testo approvato dal consiglio comunale può scostarsi
da quello del Regolamento tipo senza che ciò ne
invalidi l’efficacia. Resta ferma l’autonomia
regolamentare dei comuni negli argomenti non
specificamente trattati dalla direttiva.”.

Art. 23 Modifiche all’articolo 20 della legge regionale n. 45 del 1989 (Formazione, adozione ed approvazione del piano urbanistico comunale e intercomunale)

1. L’articolo 20 della legge regionale n. 45 del 1989 è
così sostituito:
“Art. 20 (Procedura di approvazione del piano
urbanistico comunale o intercomunale)
1. Entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della
Legge di semplificazione 2018, i comuni, singoli o
associati, deliberano l’avvio del procedimento per la
formazione del PUC. Contestualmente i comuni,
singoli o associati, comunicano all’autorità competente
in materia ambientale l’avvio del processo di VAS del
PUC e, laddove non si sia ancora dato corso, avviano
l’elaborazione dello Studio comunale di assetto
idrogeologico ai sensi degli articoli 8 e 37 delle Norme
tecniche di attuazione del Piano di assetto
idrogeologico (PAI). La mancata deliberazione di avvio
del procedimento determina la decadenza
dall’erogazione dei contributi economici di cui
all’articolo 41 della legge regionale n. 45 del 1989.
2. Il PUC, nella sua stesura preliminare, è presentato
dal sindaco al consiglio comunale entro i successivi
centottanta giorni. Il Piano urbanistico preliminare
contiene gli indirizzi per la pianificazione, le analisi e le
valutazioni preliminari inerenti agli aspetti relativi
all’assetto idrogeologico, agli aspetti paesaggistici,
ambientali, storico-culturali e insediativi, richieste ai fini
dell’adeguamento al PPR e il Rapporto ambientale
preliminare comprendente le informazioni richieste
dall’Allegato VI alla parte II del decreto legislativo n.
152 del 2006.
3. Entro gli stessi termini il consiglio comunale adotta
lo Studio comunale di assetto idrogeologico, di cui al
comma l, e lo sottopone alla procedura di
approvazione da parte del Comitato istituzionale
dell’Autorità di bacino di cui all’articolo 7 della legge
regionale 6 dicembre 2006, n. 19 (Disposizioni in
materia di risorse idriche e bacini idrografici). In attesa
dell’adozione dello studio comunale di assetto
idrogeologico da parte dell’Autorità di bacino
regionale, nelle nuove aree di pericolosità il consiglio
comunale prevede, quali misure di salvaguardia di cui
al comma 7 dell’articolo 65 del decreto legislativo n.
152 del 2006, l’applicazione delle relative norme del 4. Il consiglio comunale, entro i successivi trenta
giorni, delibera sul Piano urbanistico preliminare e lo
trasmette all’autorità competente in materia
ambientale. Il Piano è pubblicato sul sito internet
istituzionale del comune, dell’autorità competente in
materia ambientale e della Regione, ai fini della
consultazione preliminare di cui all’articolo 13 del
decreto legislativo n. 152 del 2006, ed è presentato,
unitamente all’autorità competente in materia
ambientale, in apposite sedute di consultazione
pubblica.
5. L’adozione preliminare dello Studio comunale di
assetto idrogeologico da parte del Comitato
istituzionale dell’Autorità di bacino costituisce l’atto
necessario per la prosecuzione dell’iter approvativo del
PUC.
6. Il comune predispone il PUC nel termine di
centottanta giorni dalla approvazione del Piano
preliminare. Il PUC è adottato con deliberazione del
consiglio comunale .
7. Entro quindici giorni dall’adozione il PUC,
corredato della deliberazione del Comitato istituzionale
dell’Autorità di bacino relativa alla adozione
preliminare della variante ai sensi dell’articolo 37 delle
Norme di attuazione del PAI, del Rapporto ambientale,
della sintesi non tecnica e, qualora necessario, dello
Studio di incidenza ambientale, è depositato a
disposizione del pubblico presso la segreteria del
comune e presso la sede dell’autorità competente in
materia ambientale anche ai fini del decreto legislativo
n. 152 del 2006 e dell’articolo 37 delle Norme di
attuazione del PAI. Dell’avvenuta adozione e del
deposito è data notizia mediante pubblicazione di un
avviso sul BURAS e sul sito internet istituzionale del
comune, dell’autorità competente in materia
ambientale e della Regione.
8. I piani urbanistici comunali adottati in assenza
anche di uno dei sopracitati documenti, nonché della
deliberazione del Comitato istituzionale dell’Autorità di
bacino relativa alla adozione preliminare della variante
ai sensi dell’articolo 37 delle Norme di attuazione del
PAI, sono improcedibili e non possono essere
sottoposti alla conferenza di copianificazione di cui al
comma 9.
9. Entro il termine di sessanta giorni dalla
pubblicazione dell’avviso di cui al comma 7 sul
BURAS, chiunque può prendere visione del PUC
adottato e presentare osservazioni in forma scritta.
Entro lo stesso termine il comune convoca, ai sensi
dell’articolo 2 bis, la conferenza di copianificazione.
10. Alla scadenza dei sessanta giorni dal deposito,
l’Autorità di bacino convoca, laddove non si sia già
proceduto, la conferenza programmatica finalizzata
all’acquisizione dei pareri e all’esame e valutazione
delle eventuali osservazioni pervenute in merito ai
contenuti della variante di cui all’articolo 37 delle
Norme di attuazione del PAI.
11. Il Comitato istituzionale dell’Autorità di bacino,
anche sulla base delle risultanze della conferenza
programmatica, delibera l’approvazione della variante
al PAI, che viene successivamente approvata con
decreto del Presidente della Regione, previa
deliberazione della Giunta regionale. La variante al
PAI diventa esecutiva alla data di pubblicazione sul
BURAS del decreto del Presidente della Regione.
12. Entro quarantacinque giorni dalla scadenza del
termine di cui al comma 9, il comune provvede ad una
istruttoria preliminare delle osservazioni pervenute. Gli
esiti della istruttoria preliminare sono trasmessi,
unitamente ad una copia di tutte le osservazioni
pervenute, all’autorità competente in materia
ambientale e ai rappresentanti dell’Amministrazione
regionale competenti alla verifica di coerenza degli atti
di pianificazione, i quali si esprimono in sede di
conferenza di copianificazione. Qualora il comune non
provveda all’invio dell’istruttoria preliminare entro il
termine indicato, i tempi del procedimento possono
essere sospesi per un massimo di trenta giorni.
13. Entro il termine di centoventi giorni dalla
scadenza del termine di cui al comma 9, le autorità
competenti in materia ambientale, i rappresentanti
dell’Amministrazione regionale competenti alla verifica
di coerenza degli atti di pianificazione e i
rappresentanti degli organi ministeriali preposti alla
tutela del paesaggio esprimono, in sede di conferenza
di copianificazione, il proprio parere motivato sul piano
adottato e sugli effetti derivanti dall’accoglimento o
rigetto delle osservazioni. Su richiesta motivata
dell’autorità competente in materia ambientale o della
Regione il termine della conferenza di copianificazione
può essere prorogato per non più di trenta giorni.
14. Il consiglio comunale approva con propria
deliberazione le proposte motivate di accoglimento o
rigetto delle osservazioni, conformandosi ai pareri
espressi in sede di conferenza di copianificazione, e
provvede alle opportune revisioni del piano.
15. Il PUC è approvato in via definitiva con
deliberazione del consiglio comunale, entro il termine
di quattro mesi dalla data di conclusione dei lavori
della conferenza di copianificazione. Il piano è
trasmesso alla struttura dell’Amministrazione regionale
competente per la verifica di coerenza con le vigenti
disposizioni in materia di governo del territorio.
16. La Direzione generale competente in materia di
pianificazione urbanistica e paesaggistica accerta, nel
termine di sessanta giorni, l’avvenuto recepimento nel
piano delle osservazioni, prescrizioni e condizioni
formulate nella conferenza di copianificazione e, al fine
di valutare gli effetti derivanti dall’accoglimento delle
osservazioni, convoca, ove necessario, una seconda
conferenza di copianificazione.
17. In caso di mancato o incompleto recepimento
delle osservazioni, prescrizioni e condizioni formulate
nella seconda conferenza di copianificazione o qualora emergano nuovi elementi derivanti dall’accoglimento
delle osservazioni, il comune è invitato, con
provvedimento della Direzione generale della Regione
competente in materia di pianificazione urbanistica e
paesaggistica, a conformarsi ai pareri espressi entro il
termine perentorio di trenta giorni provvedendo, con
apposita deliberazione del consiglio comunale, ad
integrare gli elaborati del piano. Il piano modificato è
inoltrato alla Direzione generale della Regione
competente in materia di pianificazione urbanistica e
paesaggistica, che con propria determinazione
riscontra l’adeguamento e procede alla pubblicazione
di cui al comma 19.
18. Decorsi inutilmente i termini di cui al comma 17,
o in caso di mancato adeguamento, la Direzione
generale della Regione competente in materia di
pianificazione urbanistica e paesaggistica provvede
direttamente alla correzione degli elaborati di piano e
alla pubblicazione di cui al comma 19.
19. Il PUC entra in vigore il giorno successivo alla
pubblicazione sul BURAS da parte della Regione della
deliberazione del consiglio comunale di approvazione
definitiva e della determinazione di positiva
conclusione della procedura di cui al comma 17. Il
comune, l’autorità competente in materia ambientale e
la Regione provvedono alla pubblicazione sui propri
siti internet istituzionali del Piano, dei pareri espressi,
della Dichiarazione di sintesi di cui all’articolo 17 del
decreto legislativo n. 152 del 2006 e delle misure
adottate in merito al monitoraggio di cui all’articolo 18
del decreto legislativo n. 152 del 2006.
20. In caso di mancata approvazione definitiva del
Piano urbanistico da parte del consiglio comunale
entro un anno dall’adozione, ovvero in caso di
mancato svolgimento della conferenza di
copianificazione di cui al comma 9 entro i nove mesi
successivi, il Presidente della Regione esercita il
potere sostitutivo previsto dall’articolo 9 della legge
regionale 12 giugno 2006, n. 9 (Conferimento di
funzioni e compiti agli enti locali), nominando, nei
successivi trenta giorni, un commissario ad acta per
l’espletamento di tutte le attività di competenza
comunale che ancora non siano state effettuate.
21. Il piano urbanistico comunale o intercomunale è
sottoposto a monitoraggio e a verifica con periodicità
almeno triennale, al fine di verificare lo stato di
attuazione delle relative previsioni e la necessità o
meno di variarlo o sostituirlo.
22. Le modifiche degli elaborati e delle norme di
attuazione costituiscono varianti al piano urbanistico.
23. Sono varianti sostanziali al PUC quelle che:
a) interessano l’intero territorio o modificano
l’impianto complessivo del piano;
b) incrementano la previsione insediativa;
c) modificano la qualificazione degli ambiti territoriali
individuati;
d) adeguano o conformano il piano al PPR o
modificano le norme di tutela e salvaguardia afferenti
ai beni paesaggistici.
24. L’autorità procedente sottopone le varianti a
preventiva verifica di assoggettabilità alla VAS presso
l’autorità competente.
25. Non costituiscono varianti al piano le modifiche
che:
a) correggono errori materiali;
b) eliminano contrasti fra enunciazioni dello stesso
strumento quando sia evidente e univoco il rimedio;
c) correggono o adeguano gli elaborati del piano per
assicurare chiarezza e univocità senza incidere sulle
scelte di pianificazione;
d) aggiornano, con finalità di riordino, gli elaborati
cartografici e normativi del piano in recepimento di
varianti già approvate conseguenti all’approvazione di
opere pubbliche o di pubblica utilità, alla sottoscrizione
di accordi di programma o di pianificazione, alle intese
Stato-Regione nell’ambito delle procedure di
localizzazione di opere di interesse statale o in
recepimento di variazioni automatiche previste dalle
vigenti disposizioni nazionali e regionali.
26. I casi diversi da quelli elencati nei commi 23 e 25
sono varianti non sostanziali.
27. Le varianti sostanziali al piano urbanistico,
comunale o intercomunale, sono adottate e approvate
con il procedimento ordinario previsto dai commi dall’1
al 20, per quanto compatibili.
28. Le varianti non sostanziali al piano urbanistico,
comunale o intercomunale, sono adottate con
deliberazione del consiglio comunale nella quale sono
puntualmente indicate le condizioni che determinano
la classificazione della variante come non sostanziale.
29. Il comune, entro quindici giorni dall’adozione
della variante non sostanziale, trasmette alla Regione
la deliberazione unitamente ai relativi allegati, inclusivi
di un prospetto dal quale emerga il raffronto tra il piano
vigente e la variante relativamente al
dimensionamento, all’allocazione delle relative
previsioni insediative, al rispetto degli standard. Entro
il termine di quindici giorni la Regione può segnalare al
comune la necessità di sottoporre la variante al
procedimento ordinario previsto dai commi dall’1 al 20,
per quanto compatibili.
30. Entro quindici giorni dal termine di cui al comma
29, la variante non sostanziale è depositata a
disposizione del pubblico presso la segreteria del
comune. Dell’avvenuta adozione e del deposito è data
notizia mediante pubblicazione di un avviso sul
BURAS e sul sito internet istituzionale del comune. Ai
fini della piena conoscibilità la variante, completa di
tutti gli elaborati, è pubblicata sul sito internet
istituzionale del comune.
31. Entro il termine di trenta giorni dalla
pubblicazione dell’avviso sul BURAS chiunque può
prendere visione della variante e presentare
osservazioni in forma scritta.

32. Nei trenta giorni successivi al termine di cui al
comma 31, la variante è approvata, previo esame
delle osservazioni pervenute, con deliberazione del
consiglio comunale pubblicata unitamente ai relativi
allegati nel sito internet istituzionale del comune e per
estratto sul BURAS.
33. Il comune invia alla Regione la comunicazione
dell’approvazione della variante non sostanziale,
unitamente agli elaborati cartografici e normativi, in
formato cartaceo e digitale.
34. In caso di sottoposizione alla VAS della variante
non sostanziale si applica il procedimento ordinario
previsto dai commi dall’1 al 20, per quanto
compatibili.”.

Art. 24 Modifiche all’articolo 20 bis della legge regionale n. 45 del 1989 (Accelerazione e semplificazione delle procedure di adeguamento del Piano urbanistico comunale al Piano paesaggistico regionale)

1. L’articolo 20 bis della legge regionale n. 45 del
1989 è così sostituito:
“Art. 20 bis (Adeguamento degli strumenti di
pianificazione al Piano paesaggistico regionale)
1. I comuni adeguano i propri strumenti urbanistici al
PPR nei termini in esso stabiliti che non devono
essere superiori a ventiquattro mesi dall’entrata in
vigore della Legge di semplificazione 2018, se
ricompresi nel primo ambito omogeneo del PPR o,
negli altri casi, dall’entrata in vigore del PPR relativo al
proprio ambito di appartenenza.
2. Sino all’adeguamento del proprio strumento
urbanistico generale al PPR, i comuni tenuti
all’adeguamento non possono adottare e approvare
qualsiasi variante agli strumenti generali vigenti, fatti
salvi gli atti di pianificazione:
a) finalizzati al ripristino delle originarie destinazioni
agricole o all’introduzione di aree di salvaguardia o di
disposizioni di maggiore tutela e salvaguardia del
territorio;
b) connessi alla realizzazione di opere pubbliche o
dichiarate dì pubblica utilità da disposizioni normative
statali;
c) connessi alla realizzazione di interventi
riconosciuti con deliberazione della Giunta regionale di
preminente interesse generale e di rilevanza
regionale;
d) aventi ad oggetto la realizzazione di interventi tesi
a garantire i servizi pubblici, la sicurezza pubblica e la
protezione civile, l’esercizio della libertà di religione e
di espressione etico-sociale;
e) finalizzati all’attuazione del PPR e previsti dalle
disposizioni in esso contenute;
f) finalizzati al recepimento delle sopravvenute
disposizioni normative;
g) correlati alla variazione della qualificazione delle
aree standard e alla correzione di errori materiali;
h) correlati all’attuazione dei programmi integrati di
cui all’articolo 40 della legge regionale 23 aprile 2015,
n. 8 (Norme per la semplificazione e il riordino di
disposizioni in materia urbanistica ed edilizia e per il
miglioramento del patrimonio edilizio) o all’attuazione
dei piani di risanamento urbanistico di cui all’articolo
32 della legge regionale 11 ottobre 1985, n. 23 (Norme
in materia di controllo dell’attività urbanistico-edilizia, di
risanamento urbanistico e di sanatoria di insediamenti
ed opere abusive, di snellimento ed accelerazione
delle procedure espropriative);
i) aventi a oggetto modifiche delle norme tecniche di
attuazione che non comportano un incremento al
dimensionamento complessivo del piano e non
riducono le dotazioni territoriali essenziali.
3. Le varianti di cui al presente articolo, se adottate
definitivamente, costituiscono parziale adeguamento
del piano urbanistico comunale al PPR. In tal caso
sono consentiti interventi di trasformazione del
territorio e degli edifici esistenti e la predisposizione e
approvazione degli eventuali strumenti attuativi. Le
varianti già approvate di cui al comma 2, ove verificate
coerenti, sono attuabili.”.

Art. 25 Modifiche all’articolo 21 della legge regionale n. 45 del 1989 (Strumenti di attuazione del piano urbanistico comunale)

1. All’articolo 21 della legge regionale n. 45 del 1989
sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:
a) al comma 2 quinquies:
1) dopo le parole “All’interno delle zone urbanistiche
omogenee C, D e G,” sono inserite le seguenti:
“qualora le esigenze di urbanizzazione possano
essere soddisfatte con una modalità semplificata,”;
2) le parole “possono essere realizzate previo
rilascio del permesso di costruire convenzionato” sono
sostituite dalle seguenti: “possono essere realizzati
previo rilascio di un unico permesso di costruire
convenzionato avente ad oggetto la realizzazione delle
opere di urbanizzazione e degli edifici”;
3) nella lettera a), le parole “il progetto” sono
sostituite dalle seguenti: “l’areale oggetto di
intervento”;
4) nella lettera b), le parole “il comparto oggetto di
intervento” sono sostituite dalle seguenti: “l’areale
oggetto di intervento”;
b) dopo il comma 2 septies, è inserito il seguente:
“2 octies. Il rilascio del permesso di costruire
convenzionato è preceduto da una fase di
condivisione pubblica della proposta progettuale della
durata di trenta giorni, durante la quale chiunque può
prendere visione del progetto e presentare
osservazioni in forma scritta. A tal fine il progetto è
depositato a disposizione del pubblico presso la
segreteria del comune e pubblicato sul sito internet del
comune; dell’avvenuto deposito è data notizia
mediante affissione di manifesti e mediante la
pubblicazione di idoneo avviso nell’albo pretorio on
line del comune e nella pagina iniziale del sito internet
del comune. Nei sessanta giorni successivi il consiglio
comunale esamina le osservazioni presentate e
approva la convenzione di cui al comma 2 sexies.
Decorso il predetto termine, in caso di inerzia, si
applica il comma 2 ter.”.
2. Gli strumenti di cui alle lettere a), b, c), d) e d bis)
del comma 1 dell’articolo 21, della legge regionale n.
45 del 1989 sono approvati, secondo le procedure di
cui all’articolo 20, commi 6 secondo periodo, 7, 9
primo periodo, 14, 15 primo periodo della medesima
legge regionale n. 45 del 1989, per quanto
compatibile, con deliberazione del consiglio comunale
in conformità a quanto previsto dal piano urbanistico
comunale e nel rispetto delle direttive emanate dalla
Regione ai sensi dell’articolo 5 della legge regionale n.
45 del 1989 e secondo i contenuti previsti dalla legge
17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica), dalla
legge 18 aprile 1962, n. 167 e dalla legge 22 ottobre
1971, n. 865 (Programmi e coordinamento dell’edilizia
residenziale pubblica; norme sull’espropriazione per
pubblica utilità; modifiche ed integrazioni alla legge 17
agosto 1942, n. 1150; alla legge 18 aprile 1962, n.
167; alla legge 29 settembre 1964, n. 847; ed
autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel
settore dell’edilizia residenziale, agevolata e
convenzionata), e successive modifiche ed
integrazioni. I piani entrano in vigore il giorno
successivo alla pubblicazione sul BURAS da
effettuarsi a cura del comune.

Art. 26 Modifiche all’articolo 29 della legge regionale n. 45 del 1989 (Condotta urbanistica)

1. L’articolo 29 della legge regionale n. 45 del 1989 è
cosi sostituito:
“Art. 29 (Condotta urbanistica e paesaggistica)
1. Le forme associative dei comuni, secondo i
principi di collaborazione istituzionale, sussidiarietà,
differenziazione e adeguatezza, esercitano le funzioni
urbanistiche e paesaggistiche previste dalle normative
nazionali e regionali che disciplinano la materia.
2. Le forme associative dei comuni, nelle modalità
stabilite dalla Giunta regionale nella deliberazione di
cui al comma 4, costituiscono la condotta urbanistica e
paesaggistica con le seguenti finalità:
a) supportare le attività di adeguamento e di
gestione degli strumenti urbanistici generali al PPR;
b) esercitare le funzioni paesaggistiche subdelegate
ai sensi della legge regionale 12 agosto 1998, n. 28
(Norme per l’esercizio delle competenze in materia di
tutela paesistica trasferite alla Regione autonoma della
Sardegna con l’art. 6 del D.P.R. 22 maggio 1975, n.
480, e delegate con l’art. 57 del D.P.R. 19 giugno
1979, n. 348), in attuazione degli articoli 146 e 159 del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei
beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10
della legge 6 luglio 2002, n. 137), e successive
modifiche ed integrazioni;
c) esercitare le funzioni delegate in materia di
assetto idrogeologico;
d) garantire funzioni di servizio e supporto
informativo per gli utenti interessati all’attività di
trasformazione urbanistica del territorio.
3. La condotta urbanistica e paesaggistica è
costituita da personale di ruolo dei comuni, singoli o
associati, e da eventuali esperti esterni con
competenze multidisciplinari.
4. La Giunta regionale, con propria deliberazione,
definisce i requisiti di organizzazione e di competenza
tecnico-scientifica e i criteri di ripartizione dei contributi
finanziari per il funzionamento della condotta.”.

Art. 27 Abrogazione degli articoli 31 (Organi consultivi) e 32 (CTRU – Composizione e funzionamento) della legge regionale n. 45 del 1989

1. Gli articoli 31 e 32 della legge regionale n. 45 del
1989 sono abrogati e, di conseguenza, sono soppressi
nelle disposizioni procedurali relative a piani e atti
pianificatori, i riferimenti al Comitato tecnico regionale
dell’urbanistica.

Capo IV Modifiche alla legge regionale n. 7 del 2002 (Disposizioni sul controllo sugli atti degli enti locali)

Art. 28 Modifiche all’articolo 31 della legge regionale n. 7 del 2002 (Disposizioni sul controllo sugli atti degli enti locali)

1. All’articolo 31 della legge regionale 22 aprile 2002,
n. 7 (legge finanziaria 2002) sono apportate le
seguenti modifiche ed integrazioni:
a) il comma 5 è sostituito dal seguente:
“5. La verifica di coerenza è compiuta sugli atti di
pianificazione sovracomunale e dei piani urbanistici
generali degli enti locali, dalla Direzione generale della
pianificazione urbanistica territoriale e d
edilizia nell’ambito del procedimento approvativo in
sede di conferenza di copianificazione. La verifica di
coerenza consiste in un parere sulla coerenza con gli
strumenti sovraordinati di governo del territorio, con il
quadro legislativo e con le direttive regionali. Qualora il
piano contrasti con gli strumenti sovraordinati di
governo del territorio e con le direttive regionali, il
piano è rimesso dal Direttore generale della
pianificazione territoriale urbanistica all’autorità
procedente per l’eliminazione dei vizi rilevati.
La determinazione del direttore generale è assunta
entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della
deliberazione di adozione definitiva dell’atto di
pianificazione sovracomunale o, nel caso di piano
urbanistico generale degli enti locali, nell’ambito della
procedura di cui all’articolo 20 della legge regionale n.
45 del 1989. Ai fini della verifica di coerenza, l’autorità
procedente trasmette gli atti di pianificazione e i relativi
dati di analisi anche su supporto informatico, secondo
direttive emanate dalla Giunta regionale.”;
b) i commi 5 bis, 5 ter, 5 quater e 5 quinquies sono
abrogati.

Capo V Modifiche alla legge regionale n. 28 del 1998 (Norme per l’esercizio delle competenze in materia paesistica)

Art. 29 Modifiche all’articolo 3 della legge regionale n. 28 del 1998 (Competenza del comune)

1. Al comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale
del 12 agosto 1998, n. 28 (Norme per l’esercizio delle
competenze in materia di tutela paesistica trasferite
alla Regione autonoma della Sardegna con l’articolo 6
del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio
1975, n. 480, e delegate con l’articolo 57 del decreto
del Presidente della Repubblica 19 giugno 1975, n.
348), sono apportate le seguenti modifiche ed
integrazioni:
a) alla lettera h ter) dopo le parole “le varianti in
corso d’opera di cui all’articolo 7 ter della legge
regionale n. 23 del 1985, ove il progetto originario sia
stato autorizzato dall’ente delegato” sono aggiunte le
seguenti: “e le varianti in corso d’opera che rientrano
nell’Allegato B) del decreto del Presidente della
Repubblica n. 31 del 2017;”;
b) dopo la lettera h ter) è inserita la seguente:
“h quater) gli interventi di cui al comma 2, lettere l) e
m), dell’articolo 15 della legge regionale n. 23 del
1985.”.

Capo VI Modifiche alla legge regionale n. 12 del 2011 (Modifiche e integrazioni di disposizioni legislative vigenti)

Art. 30 Modifiche all’articolo 18 della legge regionale n. 12 del 2011 (Piani attuativi assoggettati a convenzione)

1. Il comma 32 dell’articolo 18 della legge regionale
n. 12 del 2011, come modificato dal comma 1
dell’articolo 21 della legge regionale 21 novembre
2011, n. 21 (Modifiche e integrazioni alla legge
regionale n. 4 del 2009, alla legge regionale n. 19 del
2011, alla legge regionale n. 28 del 1998 e alla legge
regionale n. 22 del 1984, ed altre norme di carattere
urbanistico) e dal comma 1 dell’articolo 2 della legge
regionale 2 agosto 2013, n. 19 (Norme urgenti in
materia di usi civici, di pianificazione urbanistica, di
beni paesaggistici e di impianti eolici), è soppresso.

Capo VII Modifiche alla legge regionale n. 8 del 2015 (Norme di semplificazione in materia urbanistica ed edilizia)

Art. 31 Modifiche all’articolo 26 della legge regionale n. 8 del 2015 (Disposizioni di salvaguardia dei territori rurali)

1. Il comma 4 dell’articolo 26 della legge regionale
23 aprile 2015 n. 8 (Norme per la semplificazione e il
riordino di disposizioni in materia urbanistica ed
edilizia e per il miglioramento del patrimonio edilizio), e
successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal
seguente:
“4. Nelle more dell’aggiornamento della disciplina
regionale delle trasformazioni ammesse nelle zone
agricole E, l’edificazione di fabbricati è consentita per
fini residenziali agli imprenditori agricoli professionali
e/o ai coltivatori diretti con superficie minima di
intervento fissata in tre ettari.”.

Art. 32 Modifiche all’articolo 26 bis della legge regionale n. 8 del 2015 (Superamento delle condizioni di degrado dell’agro)

1. All’articolo 26 bis della legge regionale n. 8 del
2015, sono apportate le seguenti modifiche ed
integrazioni:
a) al comma 1 il periodo “, non può essere rinnovato
a seguito dell’entrata in vigore dell’articolo 26″ è
sostituito dal seguente: “e non può essere rinnovato a
seguito dell’entrata in vigore di contrastanti
disposizioni”;
b) nel comma 2:
1) nella lettera a) è aggiunto in fine il seguente
periodo: “, salva la possibilità di regolarizzazione delle
varianti classificabili come in corso d’opera o di
ripristino delle originarie condizioni progettuali”;
2) alla lettera b) dopo le parole “siano completati”
sono aggiunte le parole “, anche se privi della sola
copertura,”;
c) al comma 3 le parole “realizzata e non finita “
sono sostituite dalle seguenti “da realizzare”;
d) al comma 7, il periodo “Sono consentiti, nel
rispetto delle condizioni di cui al comma 2, lettere b),
c) e d), gli interventi” è sostituito dal seguente: “In
aggiunta alle ipotesi previste dai commi da 1 a 6, sono
inoltre consentiti, nel rispetto delle condizioni di cui al
comma 2, lettere a), c) e d), gli interventi”.

Art. 33 Modifiche all’articolo 29 bis della legge regionale n. 8 del 2015 (Frazionamento di unità immobiliari a seguito degli interventi di incremento volumetrico di cui alla legge regionale n. 4 del 2009)

1. Nel comma 1 dell’articolo 29 bis della legge
regionale n. 8 del 2015, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) dopo le parole “a uso residenziale” sono aggiunte
le parole “commerciale o artigianale”;
b) le parole “ricompresa nelle zone urbanistiche
omogenee A, B e C” sono soppresse.

Art. 34 Modifiche all’articolo 32 della legge regionale n. 8 del 2015 (Interventi per il riuso e per il recupero con incremento volumetrico dei sottotetti esistenti)

1. Al comma 2 dell’articolo 32 della legge regionale
n. 8 del 2015, le parole “Il riuso dei sottotetti è
consentito”, sono sostituite dalle seguenti: “Il riuso dei
sottotetti, con conseguente ottenimento dell’agibilità, è
consentito”.

Art. 35 Modifiche all’articolo 33 della legge regionale n. 8 del 2015 (Interventi per il riuso degli spazi di grande altezza)

1. Nel comma 2 dell’articolo 33 della legge regionale
n. 8 del 2015, le parole “altezze libere di interpiano
minime di 4,60 metri”, sono sostituite dalle parole:
“altezze libere di interpiano minime di 4,10 metri”.

Art. 36 Modifiche all’articolo 36 della legge regionale n. 8 del 2015  (Disposizioni comuni)

1. Nell’articolo 36 della legge regionale n. 8 del 2015
sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
“2. I volumi oggetto di condono edilizio non sono
computati nella determinazione del volume urbanistico
cui parametrare l’incremento volumetrico.”;
b) nel comma 8:
1) dopo le parole “a uso residenziale” sono aggiunte
le parole “commerciale o artigianale”;
2) le parole “ricompresa nelle zone urbanistiche
omogenee A, B e C” sono soppresse.

Art. 37 Modifiche all’articolo 38 della legge regionale n. 8 del 2015 (Interventi di trasferimento volumetrico per la riqualificazione ambientale paesaggistica)

1. Dopo il comma 13 dell’articolo 38 della legge
regionale n. 8 del 2015, è inserito il seguente:
“13 bis. Per gli interventi di cui al presente articolo
l’autorizzazione paesaggistica, qualora necessaria, è
rilasciata dalla Regione, ai sensi dell’articolo 9, comma
1, della legge regionale n. 28 del 1998.”.

Art. 38 Modifiche all’articolo 39 della legge regionale n. 8 del 2015 (Rinnovo del patrimonio edilizio con interventi di demolizione e ricostruzione)

1. Nell’articolo 39 della legge regionale n. 8 del 2015
sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:
a) al comma 14 il periodo “Se l’intervento è
localizzato in zone urbanistiche omogenee diverse
dalla zona A, l’intervento è realizzabile unicamente nel
caso in cui, con il piano particolareggiato del centro di
antica e prima formazione, con la stessa deliberazione
di cui al comma 2″ è sostituito dal seguente: “Se è
localizzato in zone urbanistiche omogenee diverse
dalla zona A, l’intervento è realizzabile unicamente nel
caso in cui, con il piano particolareggiato del centro di
antica e prima formazione o con la medesima
deliberazione di cui al comma 2″;
b) dopo il comma 15 quater è aggiunto il seguente:
“15 quinquies. Per gli interventi di cui al presente
articolo, ad eccezione di quelli del comma 5,
l’autorizzazione paesaggistica, qualora necessaria, è
rilasciata dalla Regione, ai sensi dell’articolo 9, comma
1, della legge regionale n. 28 del 1998.”.

Art. 39 Modifiche all’articolo 40 della legge regionale n. 8 del 2015 (Misure di promozione dei programmi integrati per il riordino urbano)

1. Nell’articolo 40 della legge regionale n. 8 del
2015, sono apportate le seguenti modifiche:
a) la lettera d) del comma 5 è sostituita dalla
seguente:
“d) realizzati, per almeno il 50 per cento del computo
metrico, con materiali ecocompatibili in possesso della
dichiarazione ambientale di prodotto e certificati UNI
EN ISO serie 14020, e con materiali ecologici per la
bioedilizia o prodotti per la bioedilizia oggetto di
certificazione da parte di istituti accreditati.”;
b) la lettera d) del comma 6 è soppressa.

Capo VIII Modifiche alla legge regionale n. 11 del 2017 (Disposizioni urgenti in materia urbanistica ed edilizia)

Art. 40 Modifiche all’articolo 28 della legge regionale n. 11 del 2017 (Disposizioni comuni)

1. Nella lettera c bis) del comma 1 dell’articolo 28
della legge regionale 3 luglio 2017, n. 11 (Disposizioni
urgenti in materia urbanistica ed edilizia. Modifiche alla
legge regionale n. 23 del 1985, alla legge regionale n.
45 del 1989, alla legge regionale n. 8 del 2015, alla
legge regionale n. 28 del 1998, alla legge regionale n.
9 del 2006, alla legge regionale n. 22 del 1984 e alla
legge regionale n. 12 del 1994), le parole “purché
superiore a un ettaro” sono sostituite dalle seguenti:
“purché superiori a 2.500 metri quadri”.

Art. 41 Modifiche all’articolo 43 della legge regionale n. 11 del 2017 (Entrata in vigore)

1. Il comma 2 dell’articolo 43 della legge regionale n.
11 del 2017, è sostituito dal seguente:
“2. Le disposizioni dell’articolo 7 che introducono il
comma 2 dell’articolo 11 della legge regionale n. 23 del
1985 entrano in vigore dopo la specificazione dei dati
dimensionali individuati con direttiva approvata con
deliberazione della Giunta regionale, previo parere
espresso dalla Commissione consiliare competente in
materia di governo del territorio entro il termine di
trenta giorni dalla richiesta, decorso il quale se ne
prescinde ed è resa esecutiva con decreto del
Presidente della Regione. Le modifiche della direttiva
seguono la medesima procedura.”.

Capo IX Modifiche alla legge regionale n. 16 del 2017 (Norme in materia di turismo)

Art. 42 Modifiche all’articolo 14 della legge regionale n. 16 del 2017 (Alberghi rurali)

1. La lettera c) del comma 3 dell’articolo all’articolo
14 della legge regionale 28 luglio 2017, n. 16 (Norme
in materia di turismo) è così sostituita:
“c) possono assumere la denominazione di “alberghi
rurali” le strutture ricettive alberghiere ubicate in
fabbricati rurali e complessi immobiliari rurali esistenti,
o in strutture di nuova realizzazione, arredate nel
rispetto delle tradizioni locali, nelle quali siano offerti
vitto, con bevande e pietanze tipiche della Regione
preparate prevalentemente con l’impiego di materie
prime di produzione locale ed eventuali altri servizi
finalizzati anche alla fruizione dell’ambiente, della
cultura, delle tradizioni e dell’enogastronomia del
luogo.”.

Art. 43 Integrazioni alla legge regionale n. 16 del 2017 (Strutture degli alberghi rurali)

1. Dopo l’articolo 14 della legge regionale n. 16 del
2017, è inserito il seguente:
“14 bis (Strutture degli alberghi rurali)
1. Gli alberghi rurali di cui all’articolo 14, comma 3,
lettera c), con i relativi servizi integrati, in caso di
utilizzo di strutture di nuova realizzazione, devono
essere obbligatoriamente localizzati in corpi aziendali
di superficie non inferiore a 25 ettari ed hanno una
ricettività non superiore a 70 posti letto.
2. La dotazione volumetrica per posto letto deve
risultare pari almeno a 100 metri cubi per posto letto.
Per i servizi integrati di supporto può prevedersi una
volumetria aggiuntiva non superiore al 50 per cento di
quella programmata per i posti letto.
3. La volumetria è consentita, coerentemente a
quanto previsto per i punti di ristoro dal decreto del
Presidente della Giunta regionale 3 agosto 1994, n.
228, con indice fondiario di 0,01 mc/mq incrementabile
con deliberazione del Consiglio comunale fino a 0,10
mc/mq.
4. I comuni, entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge regionale di
semplificazione 2018, possono prevedere nei loro
strumenti di pianificazione territoriale gli areali
preferenziali in cui sono ammissibili le strutture di
accoglienza e ospitalità, fermo restando il rispetto delle
disposizioni del decreto assessoriale 22 dicembre
1983, n. 2266/U.
5. Nelle more del recepimento nella strumentazione
urbanistica comunale delle disposizioni di cui ai commi
da 1 a 4, nei territori rurali è ammissibile la
realizzazione di dette strutture di accoglienza e
ospitalità, con relativi servizi integrati, esclusivamente
nei corpi aziendali di superficie non inferiore ai 35
ettari.”.

Art. 44 Modifiche all’articolo 16 della legge regionale n. 16 del 2017 (Attività delle “Domo”)

1. Al comma 2 dell’articolo 16 della legge regionale
n. 16 del 2017 sono aggiunte in fine le seguenti parole
“Le domo possono somministrare, limitatamente alle
persone alloggiate, alimenti e bevande. L’attività di
domo può essere inoltre esercitata in modo
complementare rispetto all’esercizio di ristorazione
aperto al pubblico, qualora sia svolta da uno stesso
titolare nello stesso stabile. In tal caso l’esercizio può
assumere la denominazione di “locanda”.”.

Titolo V Disposizioni in materia di industria

Capo I Disposizioni in materia di attività estrattive

Art. 45 Modifiche alla legge regionale n. 5 del 2015 (Miniere dismesse)

1. Nell’articolo 20 della legge regionale, 9 marzo
2015, n. 5 (legge finanziaria 2015), sono apportate le
seguenti modifiche ed integrazioni:
a) il comma 5 è sostituito dal seguente:
“5. Il patrimonio materiale e immateriale connesso
alle miniere dismesse della Sardegna, incluso ai fini di
conservazione e tutela nel Parco geominerario storico
ambientale della Sardegna, riconosciuto
dall’UNESCO, è valorizzato dalla Regione per
favorirne il suo riutilizzo per fini produttivi diversi da
quelli minerari, con particolare riferimento alle attività
di valorizzazione per scopi di ricerca scientifica e
tecnologica, turistici, culturali e sociali.”;
b) il comma 6 è abrogato;
c) il comma 7 è sostituito dai seguenti:
“7. Il riutilizzo dei siti minerari dismessi e delle
relative pertinenze per lo svolgimento delle attività di
cui al comma 5, anche nell’ambito di una concessione
mineraria vigente, è assoggettato ad autorizzazione
regionale.
7 bis. Gli interventi di riutilizzo del patrimonio
minerario sono soggetti ad autorizzazione regionale da
acquisire nell’ambito del procedimento unico SUAPE
di cui all’articolo 37 della legge regionale 20 ottobre
2016, n. 24 (Norme sulla qualità della regolazione e di
semplificazione dei procedimenti amministrativi),
anche in deroga all’articolo 40, comma 4, lettera a),
della medesima legge regionale n. 24 del 2016.
7 ter. Le modalità di rilascio dell’autorizzazione di cui
al comma 7 bis sono definite dalla Giunta regionale.”;
d) i commi 8 e 9 sono abrogati.

Art. 46 Modifiche alla legge regionale n. 2 del 2007 (Luoghi di lavoro minerari)

1. Il comma 12 dell’articolo 24 della legge regionale
29 maggio 2007, n. 2 (legge finanziaria 2007), è
sostituito dal seguente:
“12. Le condizioni di sicurezza dei luoghi di lavoro
minerari definiti dal comma 1, lettera a), dell’articolo 2
del decreto legislativo n. 624 del 1996 sono sottoposte
alla vigilanza della struttura dell’Amministrazione
regionale competente in materia di miniere. Sono
esclusi dall’applicazione del presente comma i luoghi
di lavoro non riconducibili alle finalità di cui all’articolo
1 del medesimo decreto legislativo n. 624 del 1996.”.

Art. 47 Nomina di commissario liquidatore

1. Al comma 50 dell’articolo 1 della legge regionale
n. 1 del 2009 le parole: “dipendenti
dell’Amministrazione regionale” sono sostituite dalle
parole: “dipendenti di tutti gli organismi ricompresi nel
sistema Regione di cui all’articolo 1, comma 2 bis,
della legge regionale n. 31 del 1998″. La disposizione
di cui al presente comma si applica anche agli
incarichi in corso alla data di entrata in vigore della
presente legge.

Capo II Disposizioni in materia di SUAPE

Art. 48 Modifiche alla legge regionale n. 24 del 2016 (Procedimento unico SUAPE)

1. Dopo il comma 4 dell’articolo 31 della legge
regionale n. 24 del 2016, è inserito il seguente:
“4 bis. La pratica presentata al SUAPE e i documenti
relativi al procedimento unico sono contrassegnati da
un numero univoco di protocollo. La gestione dei flussi
documentali è assicurata dal sistema informatico
SUAPE nel rispetto della legislazione e delle regole
tecniche vigenti, secondo le prescrizioni contenute
nelle direttive di cui all’articolo 29, comma 4.”.
2. All’articolo 34 della legge regionale n. 24 del 2016
sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, lettera a), le parole “20 giorni solari”
sono sostituite dalle seguenti: “trenta giorni solari”;
b) al comma 2 le parole “, oltre a valere quale
comunicazione di avvio del procedimento ai sensi
degli articoli 7 e 8 della legge n. 241 del 1990,” sono
soppresse;
c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
“2 bis. Qualora, trascorsi quindici giorni consecutivi
dalla data di ricezione della dichiarazione
autocertificativa, il SUAPE non abbia provveduto al
rilascio della ricevuta definitiva o a dichiarare la pratica
irricevibile ai sensi dell’articolo 33, comma 4, il sistema
informatico regionale provvede automaticamente alla
trasmissione secondo le modalità definite dalle
direttive di cui all’articolo 29, comma 4. Decorso tale
termine il SUAPE può dichiarare l’irricevibilità della
pratica solo in presenza delle condizioni previste
dall’articolo 21 nonies, comma 1, della legge n. 241 del
1990.”.
3. L’articolo 35 della legge regionale n. 24 del 2016 è
sostituito dal seguente:
“Art. 35 (Attività istruttoria del SUAPE)
1. Ricevuta la documentazione dal SUAPE, le
pubbliche amministrazioni competenti effettuano le
verifiche sulla conformità dell’intervento alla normativa
vigente, concludendole entro i seguenti termini:
a) nel caso in cui il procedimento unico comprenda
un solo titolo abilitativo rientrante nel campo di
applicazione del procedimento in autocertificazione di
cui all’articolo 34:
1) per i procedimenti di cui all’articolo 34, comma 1,
lettera a), il termine è fissato in sessanta giorni;
2) per i procedimenti di cui all’articolo 34, comma 1,
lettera b), il termine coincide con quello fissato
dall’articolo 19 della legge n. 241 del 1990;
b) Nel caso in cui il procedimento unico comprenda
più titoli abilitativi rientranti nel campo di applicazione
del procedimento in autocertificazione di cui all’articolo
34, il termine è fissato in cinquantacinque giorni.
2. I termini di cui al comma 1 decorrono dalla data di
trasmissione della documentazione di cui all’articolo
34, commi 2 e 2 bis.
3. Le pubbliche amministrazioni competenti, nei
termini previsti dal comma 1, possono richiedere, per il
tramite del SUAPE, l’integrazione dei dati o dei
documenti necessari, senza che ciò comporti la
sospensione dell’efficacia del titolo abilitativo o
dell’intervento avviato.
4. Qualora le pubbliche amministrazioni competenti
per le verifiche rilevino la carenza dei requisiti e dei
presupposti di legge e non sussistano motivate ragioni
di urgenza, prima dell’adozione di qualsiasi atto ed
entro i termini di cui al comma 1, trasmettono
all’interessato e al SUAPE la comunicazione di cui
all’articolo 10 bis della legge n. 241 del 1990.
5. Nel caso in cui il procedimento unico comprenda
un solo titolo abilitativo rientrante nel campo di
applicazione del procedimento in autocertificazione di
cui all’articolo 34, l’ufficio competente adotta
direttamente i provvedimenti di cui all’articolo 19,
comma 3, della legge n. 241 del 1990 ritenuti
necessari, trasmettendoli all’interessato e al SUAPE.
6. Nel caso in cui il procedimento unico comprenda
più titoli abilitativi rientranti nel campo di applicazione
del procedimento in autocertificazione di cui all’articolo
34, ove l’ufficio competente ritenga necessaria
l’adozione di prescrizioni o misure interdittive,
trasmette al SUAPE la proposta motivata di
provvedimento di cui all’articolo 19, comma 3, della
legge n. 241 del 1990. Tale proposta esplicita le
eventuali modifiche da apportare al progetto o
all’attività, il termine per la sua conformazione alla
normativa vigente e l’eventuale obbligo di sospensione
nelle more della conformazione stessa, che può
essere disposta esclusivamente in caso di attestazioni
non veritiere o pericolo per la tutela dell’ambiente, del
paesaggio, dei beni culturali, della salute, della
pubblica sicurezza e della difesa nazionale. Entro i
cinque giorni successivi alla ricezione della proposta di
provvedimento, il SUAPE adotta l’atto conseguente. Al
fine di contemplare in un unico atto tutte le prescrizioni
o le misure interdittive proposte dalle amministrazioni
interessate, entro il medesimo termine il SUAPE può
convocare una riunione tecnica ai sensi all’articolo 36,
provvedendo all’adozione degli atti conseguenti entro
cinque giorni dalla chiusura della riunione.
7. Fatti salvi i casi di errore o di omissione materiale
suscettibili di correzione o di integrazione, quando
un’amministrazione accerti la falsità delle dichiarazioni
autocertificative presentate nel corso del procedimento
unico, oltre a quanto previsto dai commi 3 e 4,
trasmette gli atti alla Procura della Repubblica e
all’eventuale ordine professionale di appartenenza del
soggetto che le ha sottoscritte.
8. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 4 diventano
efficaci dal momento del rilascio dell’aggiornamento
del sistema informatico regionale, di cui è data notizia
nel BURAS e nel portale della Regione con almeno
quindici giorni di anticipo.”.
4. All’articolo 37 della legge regionale n. 24 del 2016
sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
“2 bis. Per i procedimenti di cui al presente articolo
la richiesta di regolarizzazione di cui all’articolo 33,
comma 3, interrompe, per non più di trenta giorni
consecutivi, i termini di conclusione del procedimento
di cui al comma 15, i quali decorrono integralmente
dalla data di piena regolarizzazione della
documentazione o dal decorso infruttuoso del termine
assegnato. L’interruzione dei termini può essere
disposta esclusivamente nei quindici giorni successivi
alla data di ricezione della dichiarazione
autocertificativa.
2 ter. Qualora, trascorsi quindici giorni consecutivi
dalla data di ricezione della dichiarazione
autocertificativa, il SUAPE non abbia provveduto a
trasmettere la documentazione alle pubbliche
amministrazioni competenti, o a richiedere la
regolarizzazione di cui all’articolo 33, comma 3, o a
dichiarare l’irricevibilità della pratica, il sistema
informatico regionale provvede automaticamente alla
trasmissione secondo le modalità definite dalle
direttive in materia di SUAPE.
2 quater. Dalla data di trasmissione della
documentazione di cui ai commi 2 e 2 ter il SUAPE
può dichiarare l’irricevibilità della pratica solo in caso di
incompetenza.”;
b) alla lettera a) del comma 4 la parola “dieci” è
sostituita dalla seguente: “quindici”;
c) alla lettera b) del comma 4 le parole “al comma 2”
sono sostituite dalle seguenti: “ai commi 2 e 2 ter”;
d) dopo il comma 15 sono aggiunti i seguenti:
“15 bis. Fatte salve le eccezioni di cui all’articolo 20,
comma 4, della legge n. 241 del 1990, la mancata
conclusione del procedimento da parte del SUAPE nei
termini di cui al comma 15 equivale a provvedimento
di accoglimento della domanda. Il provvedimento di
accoglimento si considera rilasciato alla scadenza dei
termini di cui al comma 15 anche nel caso in cui gli
enti titolari dei provvedimenti esclusi dall’applicazione
dell’articolo 20 della legge n. 241 del 1990 abbiano
trasmesso le proprie determinazioni favorevoli. Ogni
successiva differente determinazione del SUAPE sul
procedimento può essere adottata solo nell’esercizio
del potere di autotutela, ove sussistano le condizioni
previste dagli articoli 21 quinquies e 21 nonies della
legge n. 241 del 1990.
15 ter. Ai procedimenti di cui al presente articolo si
applicano le disposizioni in materia di indennizzo da
ritardo nella conclusione del procedimento di cui
all’articolo 28 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69,
convertito in legge 9 agosto 2013, n. 98 (Conversione
in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21
giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il
rilancio dell’economia).”;
e) al comma 17, è aggiunto in fine il seguente
periodo: “, nonché l’ammontare dell’indennizzo a cui
l’interessato ha diritto ai sensi del comma 15 quater e
le modalità con cui è possibile richiederlo.”.
5. L’efficacia dei commi dal 2 al 4 è sospesa fino
all’approvazione, entro centottanta giorni dall’entrata in
vigore della presente legge, delle conseguenti
modifiche alle direttive SUAPE di cui alla legge
regionale n. 24 del 2016.
6. All’articolo 38 della legge regionale n. 24 del 2016
sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2, la parola “quindici” è sostituita dalla
seguente: “trenta”;
b) al comma 3, in fine è aggiunto il seguente
periodo: “Sono fatti i salvi i casi di cui all’articolo 7
quater della legge regionale n. 23 del 1985, per i quali
si applica il procedimento di cui all’articolo 37.”.
7. Dopo l’articolo 39 della legge regionale n. 24 del
2016 è aggiunto il seguente:
“Art. 39 bis (Rinnovi)
1. In caso di rinnovo periodico o di presentazione di
una dichiarazione autocertificativa per l’ottenimento di
un titolo abilitativo precedentemente acquisito e la cui
efficacia temporale è scaduta, qualora non siano
mutate le condizioni e il quadro normativo di
riferimento, non possono essere richiesti all’interessato
asseverazioni e allegati che siano già stati prodotti
all’atto dell’acquisizione del titolo abilitativo originario.
Per i titoli abilitativi formati in origine a seguito di
asseverazione tecnica è richiesta un’asseverazione di
situazione non mutata resa da un tecnico abilitato.
2. I titoli abilitativi per l’esercizio delle attività
economiche e produttive di beni e servizi rientranti
nella competenza legislativa regionale sono validi a
tempo indeterminato e non sono assoggettati a
rinnovo periodico né all’obbligo di comunicare
periodicamente la prosecuzione dell’attività o la
permanenza dei requisiti di esercizio. Le direttive di cui
all’articolo 29, comma 4, contengono la ricognizione
dei titoli abilitativi a cui si applica la presente
disposizione.
3. La disposizione di cui al comma 2 si applica
anche ai titoli abilitativi in corso di validità alla data di
entrata in vigore della legge di semplificazione 2018.”.
8. All’articolo 40 della legge regionale n. 24 del 2016,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 è sostituito dai seguenti:
“1. Per i procedimenti di accertamento di conformità
e di sanatoria che si perfezionano attraverso il rilascio
di un provvedimento espresso, è esclusa
l’applicazione del procedimento di cui agli articoli 31 e
seguenti; in tali casi il SUAPE trasmette la
documentazione agli uffici coinvolti, i quali operano
secondo quanto previsto dalle norme settoriali.
1 bis. Alle sanatorie che si perfezionano attraverso la
trasmissione di una dichiarazione autocertificativa ed il
versamento di una sanzione ad effetto sanante di
importo predeterminato, si applica il procedimento di
cui all’articolo 34, a condizione che la ricevuta del
versamento della sanzione prevista dalle norme
vigenti sia allegata alla dichiarazione autocertificativa.
1 ter. Nei casi di cui al comma 1 bis, il titolo
abilitativo per l’effettuazione di qualsiasi intervento
edilizio può essere acquisito anche contestualmente a
quello per la sanatoria, attraverso la presentazione di
un’unica dichiarazione autocertificativa.”;
b) al comma 2 i primi due periodi sono sostituiti dai
seguenti: “La possibilità di presentare una
dichiarazione autocertificativa al SUAPE non può
essere subordinata alla preventiva acquisizione di atti
di assenso di qualsiasi genere al di fuori del
procedimento unico. In deroga ai termini previsti per i
procedimenti in conferenza di servizi di cui all’articolo
37, per l’emissione della determinazione motivata di
conclusione del procedimento unico è, comunque,
necessario attendere il perfezionamento delle seguenti
tipologie di atti di assenso:”.
9. L’articolo 42 della legge regionale n. 24 del 2016 è
sostituito dal seguente:
“Art. 42 (Oneri istruttori e tariffe)
1. In relazione ai procedimenti disciplinati nel
presente titolo, sono posti a carico dell’interessato le
spese e i diritti previsti da disposizioni di leggi statali e
regionali vigenti nelle misure stabilite dalle stesse.
Possono essere, altresì, previsti diritti di istruttoria per
l’attività propria del SUAPE la cui misura non sia
superiore a quella stabilita con deliberazione della
Giunta regionale, nella quale sono previsti importi
massimi differenziati a seconda dei tempi medi di
conclusione del procedimento da parte del SUAPE.
2. In relazione ai contributi di costruzione previsti dal
decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del
2001, la Giunta regionale, nel rispetto delle
competenze delle autonomie locali, dispone gli indirizzi
per la loro determinazione.
3. La Regione favorisce la riduzione degli oneri a
carico dei cittadini anche con l’attribuzione di
premialità sui finanziamenti regionali agli enti locali.
4. Per i procedimenti conclusi con oltre quindici
giorni di ritardo l’interessato ha diritto al rimborso
integrale dei diritti di istruttoria corrisposti per l’attività
propria del SUAPE.”.

Capo III Disposizioni in materia di prestazioni energetiche

Sezione I Prestazioni energetiche in edilizia

Art. 49 Attestati di prestazione energetica degli edifici

1. L’obbligo di dotazione e allegazione dell’Attestato
di prestazione energetica degli edifici è escluso per i
casi di cui all’appendice A dell’Allegato 1 del decreto
interministeriale 26 giugno 2015 (Adeguamento del
decreto Ministero dello sviluppo economico, 26 giugno
2009 – Linee guida nazionali per la certificazione
energetica degli edifici) e di cui ai seguenti punti:
a) i trasferimenti a titolo oneroso, verso chiunque, di
quote immobiliari indivise e di autonomo trasferimento
del diritto di nuda proprietà o di diritti reali parziari, e
nei casi di fusione, di scissione societaria, di atti
divisionali;
b) gli edifici o le singole unità immobiliari oggetto di
atti di donazione, comodato d’uso o trasferimenti,
comunque denominati, a titolo gratuito;
c) i provvedimenti di assegnazione della proprietà o
di altro diritto reale conseguenti a procedure esecutive
singole o concorsuali;
d) gli edifici dichiarati inagibili;
e) gli edifici o le singole unità immobiliari di edilizia
residenziale pubblica esistenti concessi in locazione
abitativa;
f) la locazione di porzioni di unità immobiliari.

Art. 50 Impianti termici

1. I generatori di calore alimentati a biomasse
combustibili solide rispettano i valori minimi di
rendimento e di emissione corrispondenti:
a) alla classe 3 stelle di cui alla tabella 1 dell’allegato
1 al decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare 7 novembre 2017, n. 186
(Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle
procedure e delle competenze per il rilascio di una
certificazione dei generatori di calore alimentati a
biomasse combustibili solide) se installati dal 1°
gennaio 2019;
b) alla classe 4 stelle di cui alla tabella 1 dell’allegato
1 al decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare n. 186 del 2017 se installati dal
1° gennaio 2020.

Art. 51 Controlli sugli attestati di prestazione energetica degli edifici

1. Sono di competenza della Regione i controlli sulla
qualità del servizio di certificazione energetica degli
edifici.

Sezione II Infrastrutture

Art. 52 Misure per la diffusione dell’utilizzo del GNC, del GNL e dell’elettricità nel trasporto stradale

1. In applicazione dell’articolo 18 del decreto
legislativo 16 dicembre 2016, n. 257 (Disciplina di
attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla
realizzazione di una infrastruttura per i combustibili
alternativi) il presente articolo reca disposizioni per la
diffusione del gas naturale compresso (GNC), del gas
naturale liquefatto (GNL) e dell’elettricità nel trasporto
stradale.
2. Nel caso di autorizzazione alla realizzazione di
nuovi impianti di distribuzione carburanti e di
ristrutturazione totale degli impianti di distribuzione
carburanti esistenti è fatto obbligo di dotare i medesimi
di infrastrutture di ricarica elettrica di potenza elevata
almeno veloce di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e),
punto 1), del decreto legislativo n. 257 del 2016 e di
rifornimento di GNC o GNL anche in esclusiva
modalità self service. Non sono soggetti a tale obbligo
gli impianti di distribuzione carburanti localizzati nelle
aree svantaggiate già individuate dalle disposizioni
regionali di settore. Ove ricorrono
contemporaneamente le impossibilità tecniche di cui al
comma 5, lettere a), b) e c) è fatto obbligo di dotare gli
impianti di distribuzione di infrastrutture di rifornimento
del GPL.
3. Per tutti gli impianti di distribuzione di carburanti
stradali già esistenti al 31 dicembre 2015, che hanno
erogato nel corso del 2015 un quantitativo di benzina e
gasolio superiore a 10 milioni di litri e che si trovano
nel territorio delle province i cui capoluoghi hanno
superato il limite delle concentrazioni di PM10 per
almeno due anni su sei negli anni dal 2009 al 2014 di
cui all’allegato IV del decreto legislativo n. 257 del
2016, è fatto obbligo di presentare entro il 31 dicembre
2018 un progetto al fine di dotarsi di infrastrutture di
ricarica elettrica e di distribuzione di GNC o GNL, da
realizzare nei successivi ventiquattro mesi dalla data
di presentazione del progetto.
4. Per tutti gli impianti di distribuzione di carburanti
stradali esistenti al 31 dicembre 2017 che abbiano
erogato nel corso del 2017 un quantitativo di benzina e
gasolio superiore a 5 milioni di litri e che si trovano nel
territorio delle province i cui capoluoghi hanno
superato il limite delle concentrazioni di PM10 per
almeno due anni su sei negli anni dal 2009 al 2014 di
cui all’allegato IV del decreto legislativo n. 257 del
2016, è fatto l’obbligo di presentare entro il 31
dicembre 2020 un progetto al fine di dotarsi di
infrastrutture di ricarica elettrica e di distribuzione di
GNC o GNL, da realizzare nei successivi ventiquattro
mesi dalla data di presentazione del progetto.
5. Gli obblighi di cui ai commi 2, 3 e 4 sono
compatibili con altre forme di incentivazione e si
applicano, fatta salva la sussistenza di una delle
seguenti impossibilità tecniche fatte valere dai titolari
degli impianti di distribuzione e verificate e certificate
dall’ente che rilascia l’autorizzazione all’esercizio
dell’impianto di distribuzione dei carburanti:
a) accessi e spazi insufficienti per motivi di sicurezza
ai sensi della normativa antincendio, esclusivamente
per gli impianti già autorizzati alla data di entrata in
vigore del decreto legislativo n. 257 del 2016;
b) per il GNC: lunghezza delle tubazioni per
l’allacciamento superiore a 1.000 metri tra la rete del
gas naturale e il punto di stoccaggio del GNC e
pressione della rete del gas naturale inferiore a 3 bar;
c) distanza dal più vicino deposito di
approvvigionamento del GNL via terra superiore a
1.000 chilometri.
6. Al fine di promuovere l’uso di carburanti a basso
impatto ambientale nel settore dei trasporti, è
consentita l’apertura di nuovi impianti di distribuzione
mono-prodotto, ad uso pubblico, che erogano gas
naturale, compreso il biometano, sia in forma
compressa (GNC), sia in forma liquida (GNL), e di
nuovi punti di ricarica di potenza elevata almeno
veloce di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e), punto
1) del decreto legislativo n. 257 del 2016.
7. Fermi restando i termini di cui al presente articolo,
per ottemperare agli obblighi di cui ai commi 3 e 4, il
titolare dell’impianto di distribuzione carburanti può
dotare del prodotto GNC o GNL e di ricarica elettrica di
potenza elevata almeno veloce di cui all’articolo 2,
comma 1, lettera e), punto 1) del decreto legislativo n.
257 del 2016 un altro impianto nuovo o già nella sua
titolarità, ma non soggetto ad obbligo, purché sito
nell’ambito territoriale della stessa provincia e in
coerenza con le disposizioni della programmazione
regionale.

Titolo VI Disposizioni in materia di sanità e politiche sociali

Capo I Disposizioni in materia di sanità e politiche sociali

Art. 53 Durata delle attestazioni o certificazioni di malattie croniche

1. Le attestazioni o le certificazioni di malattie
croniche o di condizioni di salute necessarie al fine di
ottenere prestazioni sanitarie, socio-sanitarie o sociali
nel territorio regionale producono effetti sino
all’eventuale regressione della malattia o della
condizione di salute ad un livello non più compatibile
con l’ottenimento della prestazione.
2. L’eventuale regressione delle malattie o delle
condizioni di salute di cui al comma 1 è comunicata
dal medico curante alle pubbliche amministrazioni
erogatrici della prestazione.
3. La Giunta regionale, su proposta dell’Assessore
competente in materia di sanità, individua le malattie e
le condizioni di salute di cui al comma 1, inserendole
in un apposito elenco da pubblicarsi sul Bollettino
ufficiale della Regione autonoma della Sardegna
(BURAS).

Titolo VII Disposizioni in materia di turismo, commercio e artigianato

Capo I Disposizioni in materia di turismo, commercio e artigianato

Art. 54 Affidamento in gestione dei distributori di carburanti

1. L’affidamento in gestione di un impianto per la
distribuzione di carburanti non costituisce subingresso
nell’autorizzazione di cui all’articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32
(Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei
carburanti, a norma dell’articolo 4, comma 4, lettera c),
della legge 15 marzo 1997, n. 59), ed è soggetto a
comunicazione al comune competente per territorio.

Art. 55 Forme speciali di vendita

1. Per l’esercizio del commercio al dettaglio
mediante forme speciali di vendita di cui all’articolo 3,
comma 8, della legge regionale 18 maggio 2006, n. 5
(Disciplina generale delle attività commerciali) non è
dovuto alcun titolo abilitativo aggiuntivo in tutti i casi in
cui tale forma di vendita sia accessoria ad altra
modalità di commercio al dettaglio per la quale la
medesima ditta sia in possesso di regolare titolo
abilitativo.

Art. 56 Modifiche alla legge regionale n. 9 del 1999 (Registro regionale degli operatori del turismo subacqueo)

1. Dopo il comma 2 dell’articolo 5 della legge
regionale 26 febbraio 1999, n. 9 (Norme per la
disciplina dell’attività degli operatori del turismo
subacqueo), è aggiunto il seguente:
“2 bis. L’iscrizione all’Elenco regionale degli
Operatori del turismo subacqueo – Sezione centri di
immersione subacquea, non necessita di rinnovo.”.

Titolo VIII Disposizioni in materia di politiche del lavoro e formazione professionale

Art. 57 Modifiche all’articolo 34 della legge regionale n. 9 del 2016 (Modalità attuative)

1. Nell’articolo 34 della legge regionale 17 maggio
2016, n. 9 (Disciplina dei servizi e delle politiche per il
lavoro), l’ultimo periodo è sostituito dal seguente:
“Decorsi tali termini il parere si intende favorevolmente
espresso e la Giunta regionale provvede ad adottare
gli atti definitivi.”.

Art. 58 Modifiche all’articolo 37 della legge regionale n. 9 del 2016 (Personale)

1. Dopo il comma 10 dell’articolo 37 della legge
regionale n. 9 del 2016, è aggiunto il seguente:
“10 bis. A valere sulle risorse stanziate nella
missione 15 – programma 01 – titolo 1 il personale di
cui al comma 1 è inquadrato nei ruoli regionali nelle
categorie e nei livelli retributivi corrispondenti alla
professionalità posseduta al momento del passaggio
dalle province alla Regione, con la salvaguardia della
retribuzione individuale di anzianità maturata e degli
assegni personali in godimento.”.

Art. 59 Disposizioni in materia di formazione professionale

1. I soggetti ricompresi nell’elenco di cui alla
determinazione n. 4578 prot. n. 43229 del 4 ottobre
2018 del Direttore generale dell’Assessorato regionale
del lavoro, formazione professionale, cooperazione e
sicurezza sociale che, alla data del 15 dicembre 2018,
abbiano fatto ricorso al Tribunale amministrativo
regionale avverso la medesima determinazione, sono
iscritti d’ufficio alla lista speciale ad esaurimento di cui
all’articolo 6, comma 1, lettera f) della legge regionale
5 marzo 2008, n. 3 (legge finanziaria 2008), degli
aventi diritto ai sensi dell’articolo 11, comma 4, della
legge regionale 11 gennaio 2018, n. 1 (Legge di
stabilità 2018).

Titolo IX Disposizioni in materia di organizzazione regionale

Capo I Disposizioni in materia di organizzazione regionale

Art. 60 Ufficio per l’attuazione del programma ENI CBC Bacino del Mediterraneo

1. L’ufficio di cui all’articolo 6, comma 17, della legge
regionale n. 2 del 2007, come modificata dall’articolo 2
della legge regionale 4 agosto 2011, n. 16 (Norme in
materia di organizzazione e personale), prosegue la
sua attività a supporto dell’attuazione del programma
ENI CBC Bacino del Mediterraneo secondo criteri e
modalità definiti dalla Giunta regionale nel rispetto
della normativa comunitaria vigente.
2. L’Amministrazione regionale attua la presente
legge senza ulteriori oneri a carico della finanza
regionale per gli anni 2019-2021, mediante impiego di
risorse già stanziate con il bilancio regionale per gli
stessi anni.

Art. 61 Progressioni professionali

1. Al personale del comparto di contrattazione
regionale che abbia maturato i requisiti per le
progressioni professionali per l’anno 2018 e non sia
transitato nel livello economico superiore, sono
riconosciuti gli effetti giuridici della progressione con
decorrenza dal 1° gennaio 2018. Tale decorrenza ha
valore ai fini del calcolo della permanenza effettiva in
servizio nel livello retributivo.

Art. 62 Modifiche all’articolo 3 della legge regionale n. 29 del 2018 (Processo di inserimento)

1. Al comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 2
agosto 2018, n. 29 (Disposizioni in materia di
personale della categoria “assuntori” operante in
Sardegna in base alla legge n. 14 del 1965 e
costituzione della “Lista ad esaurimento assuntori”), la
frase “tramite bando pubblico” è soppressa.

Art. 63 Contratti di locazione degli immobili di proprietà regionale

1. Ai nuovi contratti di locazione di immobili di
proprietà regionale adibiti ad uso diverso da quello
abitativo si applica l’articolo 38 della legge 27 luglio
1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili
urbani), e successive modifiche ed integrazioni. Ai
medesimi contratti, in caso di rinnovo o nuova
locazione, una volta esperite le preliminari indagini di
mercato secondo le modalità previste dall’articolo 2 del
decreto del presidente della Repubblica 13 settembre
2005, n. 296 (Regolamento concernente i criteri e le
modalità di concessione in uso e in locazione dei beni
immobili appartenenti allo Stato), si applica l’articolo 40
della legge n. 392 del 1978, e successive modifiche ed
integrazioni.

Titolo X Istituzione della Fondazione circuito multidisciplinare per lo spettacolo dal vivo

Capo I Istituzione della Fondazione circuito multidisciplinare per lo spettacolo dal vivo

Art. 64 Istituzione della Fondazione circuito multidisciplinare per lo spettacolo dal vivo

1. A fine di promuovere lo sviluppo e la diffusione del
teatro, della danza, della musica e del circo
contemporaneo e per il conseguimento delle finalità
previste dall’articolo 1 della legge regionale 6
dicembre 2006, n. 18 (Disciplina delle attività di
spettacolo in Sardegna) è costituita, per iniziativa della
Regione, che ne è socio fondatore, la “Fondazione
circuito multidisciplinare per lo spettacolo dal vivo”, di
seguito Fondazione, quale ente non avente scopo di
lucro con sede in Cagliari, costituita con atto pubblico
secondo le procedure fissate dal Codice civile entro
sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente
legge.
2. Alla Fondazione possono partecipare in qualità di
soci altri soggetti e organismi pubblici o privati che
svolgono la propria attività nell’ambito delle finalità
della Fondazione previste dal comma 4 e che ne
facciano richiesta secondo le modalità previste nello
statuto della Fondazione e dal Codice civile.
3. La Fondazione acquisisce l’attuale organismo di
spettacolo per l’organizzazione del Circuito regionale
multidisciplinare della Sardegna di cui all’articolo 37 e
seguenti del decreto ministeriale 27 luglio 2017
(Ce.D.A.C.) e può acquisire rami di azienda, e/o
subentrare in tutti i rapporti giuridici patrimoniali di altre
associazioni, fondazioni e cooperative sociali già
operanti nel settore dello spettacolo dal vivo nel
rispetto delle disposizioni previste nello statuto e nel
Codice civile.
4. La partecipazione della Regione è subordinata
alla condizione che la Fondazione persegua i seguenti
scopi principali:
a) organizzare e gestire il Circuito regionale
multidisciplinare della Sardegna di cui all’articolo 37 e
seguenti del decreto ministeriale 27 luglio 2017
razionalizzando i servizi di distribuzione dello
spettacolo dal vivo in collegamento con le linee
programmatiche e le politiche del Ministero dei beni e
delle attività culturali province e dei comuni della
Sardegna;
b) agire come struttura stabile professionalmente
qualificata per la distribuzione sui territorio regionale di
manifestazioni culturali e di pubblico spettacolo con
particolare riferimento alla diffusione e decentramento
di spettacoli teatrali di prosa musica e danza
instaurando rapporti di collaborazione con enti singoli
o consorziati pubblici e privati;
c) favorire l’attività del teatro e dello spettacolo in
genere apportando contributi tecnico organizzativi e
promuovendo la formazione, la qualificazione e
l’aggiornamento professionale;
d) promuovere rassegne di spettacoli, festival,
manifestazioni straordinarie residenze artistiche e
progetti speciali;
e) agevolare e sostenere produzioni di compagnie
locali di livello professionale, anche attraverso forme di
compartecipazione agli allestimenti;
f) promuovere la diffusione della cultura teatrale,
coreutica e musicale nelle scuole di ogni ordine o
grado anche con laboratori e master;
g) promuovere mostre pubblicazioni convegni
seminari e iniziative di studio e ricerca anche in
collaborazione con università e istituti specializzati;
h) promuovere incontri con il pubblico anche
mediante formule associative e di gestione partecipata
delle attività.
5. La Fondazione dispone di un proprio statuto
approvato dalla Giunta regionale con propria
deliberazione previo parere della Commissione
consiliare competente in materia di cultura, che si
esprime entro venti giorni. Con la medesima
deliberazione la Giunta regionale autorizza il
Presidente della Regione o un suo delegato a
sottoscrivere l’atto costitutivo e a compiere tutti gli atti
necessari al fine di perfezionare la partecipazione
della Regione alla Fondazione.
6. Lo statuto disciplina le finalità, il patrimonio e le
modalità di finanziamento delle attività, la
composizione, i modi di formazione e il funzionamento
degli organi sociali, le modalità di esercizio del
controllo e della vigilanza della Regione e gli altri
aspetti previsti dalle norme del Codice civile. Lo
statuto può attribuire alla Fondazione ulteriori finalità,
strumentali e accessorie al raggiungimento dei propri
scopi purché compatibili con quelle indicate dal
presente articolo.
7. La Giunta regionale, inoltre, designa, con propria
deliberazione, i rappresentanti della Regione negli
organi della Fondazione secondo quanto previsto nel
suo statuto e nel rispetto della normativa vigente.
8. La Fondazione presenta, entro il 30 novembre
dell’anno precedente a quello a cui si riferisce
l’esercizio, il proprio programma di attività corredato
dalla quantificazione delle esigenze finanziarie
necessarie al raggiungimento degli obiettivi annuali.
Entro il 30 aprile di ogni anno, la Fondazione presenta
alla Giunta regionale una relazione sull’attività svolta
nell’anno precedente e sui risultati ottenuti.
9. La Regione partecipa alla Fondazione con un
contributo per lo svolgimento delle attività istituzionali
determinato in euro 700.000 annui.
10. Il contributo di cui al comma 8 attualmente
erogato ai sensi dell’articolo 8, comma 8, lettera a)
della legge regionale n. 1 del 2018, è erogato a favore
della Fondazione a decorrere dalla sua costituzione.
La Regione sospende l’erogazione del contributo per
gravi e reiterate violazioni dello statuto della
Fondazione.
11. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente
articolo, determinati in euro 700.000 annui a decorrere
dall’anno 2019, si provvede per gli anni 2019, 2020 e
2021 mediante utilizzo delle risorse stanziate per le
stesse finalità in conto della missione 05 – programma
02 – titolo 1 – capitolo SC05.0923 del bilancio di
previsione della Regione 2019-2021 e, a decorrere
dall’anno 2022, con legge di bilancio dei singoli
esercizi finanziari.


La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino
ufficiale della Regione.


E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di
farla osservare come legge della Regione.


Data a Cagliari, addì 11 gennaio 2019
Pigliaru


Allegato A

Leggi regionali espressamente abrogate

legge regionale 19 dicembre 1988, n. 45 (Disciplina della distribuzione dei  carburanti in Sardegna)

Legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45 – Norme per l’uso e la tutela del territorio regionale

(Pubblicata sul BURAS n. 48 del 22 dicembre 1989)

Titolo I – Finalità, soggetti, strumenti della pianificazione

(Ai sensi dell’articolo 9, comma 2, della legge regionale 25 novembre 2004, n. 8, tutti i riferimenti contenuti nella presente legge ai “piani territoriali paesistici” sono sostituiti dal riferimento al “Piano paesaggistico regionale”.)

(Ai sensi dell’articolo 2, comma 1, della legge regionale 23 aprile 2015, n. 8, tutti i riferimenti contenuti nella presente legge alle parole “concessione” o “concessione edilizia” sono sostituiti dal riferimento al “permesso di costruire”.)

Art. 1. Finalità

1 – La Regione autonoma della Sardegna, in attuazione dell’articolo 3, lettera f), dello Statuto speciale approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, disciplina le attività di uso e tutela del territorio regionale secondo le norme della presente legge della legge regionale 11 ottobre 1985, n. 23 e successive modifiche, in collaborazione e d’intesa con gli enti locali territoriali.

2 – A tal fine i soggetti della pianificazione di cui al successivo articolo 2:

a) pianificano l’uso delle risorse territoriali e regolamentano gli interventi di modificazione delle destinazioni d’uso del territorio;

b) coordinano la pianificazione dell’uso del territorio con gli indirizzi, gli obiettivi e gli atti della programmazione economica nazionale e regionale;

c) assicurano la più rigorosa tutela delle risorse territoriali, con particolare riguardo alla salvaguardia del patrimonio naturale, ambientale, artistico culturale, ai fini della loro valorizzazione;

d) verificano periodicamente e adeguano i piani e programmi pubblici concernenti l’uso e la tutela del territorio ai diversi livelli.

Art. 2. – Soggetti

1 – I soggetti della pianificazione territoriale sono:

a) la Regione;

[ b) le Province;] (Lettera soppressa dall’articolo 75, comma 1, lettera a), della legge regionale 4 febbraio 2016, n. 6.)

c) i Comuni singoli o associati.

Art. 3. – Strumenti e livelli della pianificazione territoriale

1 – Sono strumenti per l’uso e la tutela del territorio:

a) a livello regionale:

  1. (i piani territoriali paesistici) il Piano paesaggistico regionale;
  2. le direttive ed i vincoli, gli schemi di assetto territoriale. Le direttive ed i vincoli possono trovare espressione coordinata in piani e schemi di assetto relativi a determinati settori d’intervento e/o a determinate zone del territorio regionale. Il sistema di tali atti e piani costituisce il quadro regionale di coordinamento territoriale.

[ b) a livello provinciale:

1) i piani urbanistici provinciali o sub-provinciali.]

(Lettera b soppressa dall’articolo 75, comma 1, lettera a), della legge regionale 4 febbraio 2016, n. 6.)

c – a livello comunale:

  1. i piani urbanistici comunali;
  2. i piani urbanistici intercomunali.

Art. 4. – Ambiti di competenza degli strumenti

1 – La Regione, [le Province,] i Comuni singoli o associati e le Comunità montane per quanto previsto dall’articolo 7 della legge 3 dicembre 1971, n. 1192, esercitano, negli ambiti delle rispettive competenze definiti dalla presente legge, le funzioni relative alla pianificazione urbanistica concernenti la disciplina dell’uso del territorio e di salvaguardia ambientale.

(Comma modificato dall’articolo 75, comma 1, lettera a), della legge regionale 4 febbraio 2016, n. 6, che ha soppresso le parole “le Province,”.)

2 – In particolare:

a) la Regione con le direttive e i vincoli e con gli schemi di assetto territoriale disciplina l’uso del territorio e detta norme per la predisposizione dei piani urbanistici delle Province, delle Comunità montane e dei Comuni singoli o associati; con (i piani territoriali paesistici) il Piano paesaggistico regionale individua le zone di particolare pregio naturalistico e ambientale e ne detta le norme d’uso;

b) la Provincia, con il piano urbanistico provinciale esteso all’intero territorio o diviso in più ambiti sempre compresi nella circoscrizione amministrativa, assicura, per le materie di cui al successivo articolo 16, la coerenza degli interventi alle direttive e vincoli regionali e (ai piani territoriali paesistici) al Piano paesaggistico regionale; (Lettera soppressa dall’articolo 75, comma 1, lettera a), della legge regionale 4 febbraio 2016, n. 6.)

c) la Comunità montana, in coerenza con la pianificazione regionale e con il piano urbanistico provinciale, può redigere un piano urbanistico di cui all’articolo 7 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102;

d) il Comune, con il piano urbanistico comunale o i intercomunale, assicura la equilibrata espansione dei centri abitati in coerenza con le direttive e i vincoli regionali; in conformità alle previsioni del piano urbanistico provinciale regola l’uso del territorio agricolo e delle parti destinate allo sviluppo turistico e produttivo industriale-artigianale, detta norma per il recupero e l’uso del patrimonio edilizio esistente, per una adeguata dotazione di servizi sociali e di carattere infrastrutturale del territorio comunale.

Titolo II – La pianificazione regionale

Art. 5. – Direttive e vincoli regionali e schemi di assetto territoriale

  1. Allo scopo di orientare e coordinare l’attivi urbanistica, la Regione emana direttive per la formazione, l’adeguamento, la gestione degli strumenti urbanistici.
  2. Le direttive stabiliscono criteri e modalità per il dimensionamento dei piani di cui all’articolo 4.
  3. Le direttive inoltre prevedono: i limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza tra fabbricati nonché i rapporti massimi tra spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico a parcheggi da osservarsi all’atto della formazione degli strumenti di pianificazione urbanistica.
  4. Fino all’approvazione delle direttive di cui al presente articolo rimangono in vigore le norme di cui al decreto dell’Assessore regionale dell’urbanistica del 20 dicembre 1983, n. 2266/U.
  5. La Regione stabilisce, in riferimento a determinate zone del territorio, particolari e specifici vincoli urbanistici necessari al conseguimento di obiettivi in materia di difesa del suolo, conservazione, tutela ed utilizzazione delle risorse naturali, ambientali e culturali, di localizzazione di infrastrutture, attrezzature e servizi di interesse generale.
  6. È in facoltà della Regione di dotarsi di uno o più schemi di assetto territoriale come espressione coordinata delle direttive e dei vincoli, per settori di intervento e per determinate zone del territorio regionale.
  7. Gli schemi di assetto territoriale potranno prevedere, tra l’altro: la determinazione del fabbisogno abitativo; la rete delle principali linee di comunicazione di interesse regionale; i criteri per la scelta delle aree da destinare ad insediamenti residenziali, produttivi, artigianali, commerciali e turistici o da tutelare sotto il profilo paesaggistico e ambientale.
  8. Le direttive, i vincoli regionali e gli schemi di assetto territoriale sono approvati con deliberazione della Giunta regionale, previo parere espresso dalla Commissione consiliare competente in materia di governo del territorio entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, e resi esecutivi con decreto del Presidente della Regione. [7]

(L’originario comma 8 è stato sostituito dagli attuali commi 8 e 8-bis dall’articolo 16 della legge regionale 23 aprile 2015, n. 8. Il testo del precedente comma 8 era così formulato: “Le direttive, i vincoli regionali e gli schemi di assetto territoriale sono approvati dal Consiglio regionale previa deliberazione della Giunta regionale e sono resi esecutivi con decreto del Presidente della Giunta regionale”.)

8.bis. Le direttive, i vincoli regionali e gli schemi di assetto territoriale di cui ai commi 1, 2, 3, 5, 6 e 7 prevalgono sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi. (L’originario comma 8 è stato sostituito dagli attuali commi 8 e 8-bis dall’articolo 16 della legge regionale 23 aprile 2015, n. 8. Il testo del precedente comma 8 era così formulato: “Le direttive, i vincoli regionali e gli schemi di assetto territoriale sono approvati dal Consiglio regionale previa deliberazione della Giunta regionale e sono resi esecutivi con decreto del Presidente della Giunta regionale”.)

Art. 6. – Servizi per la pianificazione regionale

(Articolo abrogato dall’articolo 80, comma 5, lettera l), della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, con effetto dalla data di entrata in vigore del decreto di ridefinizione dei servizi previsto dal comma 5 dell’articolo 71 della stessa legge.)

[1. Sono istituiti, in soprannumero rispetto a quanto fissato dagli articoli 5 e 6 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, presso l’Assessorato regionale competente in materia urbanistica:

a) il servizio per la predisposizione e la gestione degli strumenti della pianificazione urbanistica regionale;

b) il servizio informativo e cartografico regionale.

2- Ogni servizio è articolato in due settori.

3 – Il servizio di cui al punto a) svolge le funzioni relative all’istruttoria, definizione e verifica degli atti connessi alla redazione degli strumenti e della pianificazione regionale.

4 – Il servizio di cui al punto b) svolge le funzioni relative alla predisposizione del materiale informativo, cartografico di base per la pianificazione territoriale.

5 – La Giunta regionale, su proposta dell’Assessore competente per il perseguimento delle finalità di cui ai commi precedenti, può attivare convenzioni con le Università sarde e con professionisti competenti in materia urbanistica.]

Art. 7. – Direttiva per i centri storici

1 – Al fine di tutelare i valori della identità regionale depositati nell’insediamento storico, la Giunta regionale, su proposta dell’Assessore competente, entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge, con apposita direttiva istituisce e coordina presso gli enti locali «laboratori per il recupero» anche attraverso il ricorso a professionisti e tecnici esterni all’Amministrazione.

2 – Il laboratorio per il recupero dei centri antichi e dell’insediamento minore ha compiti di:

a) catalogazione e definizione delle tecnologie edilizi in funzione della predisposizione di tecniche di recupero relativamente alla struttura fisica degli abitati:

b) formulazione di modelli, progetti di settore e procedure di intervento rapportate alle tipologie edilizie, ai materiali ed agli elementi di arredo urbano;

c) indagine tipologica e funzionale dei manufatti in relazione alle trasformazioni storicamente intervenute ed alle modificazioni possibili;

d) predisposizione di tipologie di intervento standard e di contratti-tipo.

Art. 8. – Direttiva per le zone agricole

  1. Entro sei mesi dall’approvazione della presente legge, la Regione emana apposita direttiva di salvaguardia del territorio agricolo che individui quelle parti nelle quali gli interventi sono subordinati a pianificazione paesistica.
  2. Fino alla predisposizione (dei piani paesistici) del Piano paesaggistico regionale valgono, per le aree individuate così come stabilito al comma precedente, le norme di salvaguardia di cui all’articolo 12.

Art. 9. – Direttiva per le aree urbane

1 – La Giunta regionale, sentiti gli enti locali interessati, individua e norma con apposita direttiva le aree urbane che, per la loro complessità strutturale, per la loro composizione amministrativa e per la loro rilevanza, all’interno del territorio regionale, necessitano di coordinamento sovracomunale.

2 – La direttiva dovrà individuare i perimetri provvisori di tali aree urbane; stabilire i criteri e le norme di pianificazione; designare il soggetto amministrativo per la redazione e la gestione dello schema di assetto dell’area urbana.

Art. 10. – Piani territoriali paesistici: contenuti

[1. I piani territoriali paesistici, redatti sulla base delle disposizioni di omogeneizzazione e di coordinamento approvate dal Consiglio regionale, devono contenere:

a) l’analisi storico – morfologica del territorio e delle strutture del paesaggio;

b) l’individuazione degli scenari paesaggistici e delle varie scale di fruizione di essi;

c) la definizione degli ambiti spaziali compresi negli scenari di cui sopra e dei criteri di utilizzazione compatibili. In particolare si dovranno prevedere:

  1. gli ambiti nei quali deve essere garantita la conservazione integrale dei singoli caratteri naturalistici, storico – morfologici e dei rispettivi insiemi:
  2. gli ambiti per i quali sono ammessi interventi di trasformazione specificandone i limiti, i criteri, nonché le volumetrie massime edificabili;
  3. gli ambiti per i quali risultano necessari interventi di restauro e recupero ambientale, specificandone le caratteristiche;

d) la definizione degli ambiti spaziali per i quali la trasformazione del territorio e gli interventi attivi di conservazione e restauro sono subordinati all’assunzione di atti di pianificazione provinciale;

e) i criteri e le norme di attuazione.

2 – Per i territori definiti parchi e riserve naturali, il piano territoriale paesistico è sostituito dal piano del parco o della riserva naturale. Qualora, per le aree considerate, il piano territoriale paesistico non sia già stato approvato, il piano del parco o della riserva naturale deve assumere i contenuti di cui al presente articolo e deve essere adottato secondo le procedure di cui al successivo articolo 11.

3 – I piani territoriali paesistici debbono essere redatti:

a) per l’intero ambito territoriale costiero ai sensi degli articoli 12 e 13 della presente legge;

b) per gli ambiti territoriali individuati ai sensi delle leggi 29 giugno 1939, n. 1497 e 8 agosto 1985, n. 431.

Essi possono, altresì, essere estesi ad ulteriori ambiti territoriali.]

( Articolo abrogato dall’articolo 9, comma 1, della legge regionale 25 novembre 2004, n. 8. L’articolo originario era così formulato:

Art. 10. Piani territoriali paesistici: contenuti.

1 – I piani territoriali paesistici debbono contenere:

a) l’analisi storico – morfologica del territorio e della struttura del paesaggio;

b) l’individuazione degli scenari paesaggistici e delle varie scale di fruizione di essi;

c) la definizione degli ambienti spaziali compresi negli scenari di cui sopra e dei criteri di utilizzazione compatibili. In particolare si dovranno prevedere:

  1. gli ambiti nei quali deve essere garantita la conservazione integrale dei singoli caratteri naturalistici, storico – morfologici e dei rispettivi insiemi;
  2. gli ambiti per i quali sono ammessi interventi di trasformazione specificandone i limiti, i criteri, nonché le volumetrie massime edificabili;
  3. gli ambiti per i quali risultano necessari interventi di restauro e recupero ambientale, specificandone le caratteristiche;

d) la definizione degli ambiti spaziali per i quali le trasformazioni del territorio e gli interventi attivi di conservazione e restauro sono subordinati all’assunzione di atti di pianificazione provinciale;

e) i criteri e le norme di attuazione.

2 – Per i territori definiti parchi e riserve naturali, il piano territoriale paesistico è sostituito dal piano del parco e della riserva naturale. Qualora, per le aree considerate, il piano territoriale paesistico non sia già stato approvato, il piano del parco o della riserva naturale deve assumere i contenuti di cui al presente articolo e deve essere adottato secondo le procedure di cui al successivo articolo 11.

La legge regionale 1 luglio 1991, n. 20, con l’articolo 6, comma 3, aveva aggiunto il seguente comma 3:

3 – I piani territoriali paesistici debbono essere redatti:

a) per l’intero ambito territoriale costiero ai sensi degli articoli 12 e 13 della presente legge;

b) per gli ambiti territoriali individuati ai sensi delle leggi 29 giugno 1939, n. 1497, e 8 agosto 1985, n. 431. Essi possono, altresì, essere estesi ad ulteriori ambiti territoriali

La legge regionale 7 maggio 1993, n. 23, con l’articolo 1 aveva sostituito l’intero articolo con quello poi abrogato dall’articolo 9, comma 1, della legge regionale 25 novembre 2004, n. 8. )

Art. 10-bis – (Piani territoriali paesistici) Piano paesaggistico regionale: tutela delle zone di rilevante interesse paesistico-ambientale

(Articolo inserito dall’articolo 2, comma 1, della legge regionale 7 maggio 1993, n. 23.)

1 – Sono dichiarati inedificabili in quanto sottoposti a vincolo di integrale conservazione dei singoli caratteri naturalistici, storico-morfologici e dei rispettivi insiemi: (Periodo modificato dall’articolo 17, comma 1, lettera a), della legge regionale 23 aprile 2015, n. 8, che ha soppresso le parole “ricompresi tra gli ambiti di cui all’articolo 10, comma 1, lettera c), n. 1, e pertanto sono”. Il testo precedente era così formulato: “Sono ricompresi tra gli ambiti di cui all’articolo 10, comma 1, lettera c), n. 1, e pertanto sono dichiarati inedificabili in quanto sottoposti a vincolo di integrale conservazione dei singoli caratteri naturalistici, storico – morfologici e dei rispettivi insiemi:”.)

a) i terreni costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea della battigia, anche se elevati sul mare, con esclusione di quelli ricadenti nelle zone omogenee A, B, e D, nonché nelle zone C e G contermini agli abitati, tutte come individuate negli strumenti urbanistici vigenti in base al decreto assessoriale 20 dicembre 1983, n. 2266/U;

b) le zone umide incluse nell’elenco di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448;

c) i fiumi compresi in un apposito elenco approvato dalla Giunta regionale tra quelli iscritti negli elenchi di cui al Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, approvato con Regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 e le relative sponde o piede degli argini, per una fascia di 150 metri ciascuna;

d) i territori con termini ai laghi naturali compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche se elevati sui laghi;

e) le zone di interesse archeologico;

f) le isole minori della Sardegna, con esclusione di quelle indicate alla lettera g) del successivo comma:

g) le spiagge, i compendi sabbiosi, i lidi in genere e le immediate adiacenze funzionalmente connesse alla tutela del bene principale.

2 – Sono esclusi dal vincolo di cui comma al 1:

a) i Comuni i cui centri abitati, così come storicamente sviluppatisi e come individuati dai rispettivi strumenti urbanistici vigenti, siano contermini al mare e ai fiumi; tali Comuni possono pertanto individuare, nei rispettivi PUC e solo nelle aree contermini ai centri abitati, anche entro la fascia dei 300 metri dal mare e dai fiumi, zone C, D, G e H, e dettare norme per le zone A e B, nel rispetto delle prescrizioni del decreto assessoriale n. 2266/U del 1983;

b) le aree interessate da piani attuativi già convenzionati, che abbiano avviato la realizzazione delle opere di urbanizzazione alla data del 17 novembre 1989;

c) gli interventi in attuazione dei piani e progetti di opere pubbliche o di iniziativa pubblica, con particolare riferimento alle varianti di opere pubbliche e di pubblica necessità di cui alla legge 3 gennaio 1978, n. 1;

d) gli interventi di prevenzione e tutela della salute pubblica e della qualità dell’ambiente

e) gli interventi in attuazione dei piani di risanamento urbanistico di cui alla legge regionale 11 ottobre 1985, n. 23 e successive modifiche;

f) gli interventi di razionalizzazione e sistemazione edilizio-urbanistica dei preesistenti agglomerati;

g) le isole di S. Antioco, S. Pietro, La Maddalena e S. Stefano nelle quali il vincolo di inedificabilità si riferisce alle aree comprese nella fascia di 150 metri dalla linea di battigia fermi restando gli interventi di cui alla precedente lettera a) del presente comma;

h) i preesistenti insediamenti ricettivo-alberghieri classificati secondo la legge regionale 14 maggio 1984, n. 22, per i quali sono consentite, non verso il mare, anche entro la fascia dei 300 metri dal mare attività di ristrutturazione, di razionalizzazione e di incremento delle volumetrie strettamente funzionali a tali attività, purché attigue alle preesistenze, compatibili con gli strumenti urbanistici comunali, nella misura non superiore al 25 per cento delle volumetrie dagli stessi già realizzate;

i) gli interventi relativi alla realizzazione delle pertinenze di cui all’articolo 817 del Codice civile, quelli di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e le volumetrie preesistenti nonché le strutture strettamente necessarie agli impianti di acquicoltura e, comunque, di utilizzazione produttiva del mare, degli stagni e dei fiumi. (Lettera modificata dall’articolo 5, comma 7, della legge regionale 7 agosto 2009, n. 3, che ha inserito le parole “relativi alla realizzazione delle pertinenze di cui all’articolo 817 del Codice civile, quelli”. Il testo precedente era così formulato: “i) gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e le volumetrie preesistenti nonché le strutture strettamente necessarie agli impianti di acquicoltura e, comunque, di utilizzazione produttiva del mare, degli stagni e dei fiumi”.)

i-bis) gli interventi relativi alla realizzazione di parcheggi che non determinino alterazione permanente e irreversibile dello stato dei luoghi e di strutture di facile rimozione a servizio della balneazione e della ristorazione, preparazione e somministrazione di bevande e alimenti, e finalizzate all’esercizio di attività sportive, ludico-ricreative direttamente connesse all’uso del mare e delle acque interne; (Lettera aggiunta dall’articolo 13, comma 1, della legge regionale 3 luglio 2017, n. 11.)

i-ter) le infrastrutture puntuali di facile rimozione a servizio delle strutture di interesse turistico- ricreativo dedicate alla nautica. (Lettera aggiunta dall’articolo 13, comma 1, della legge regionale 3 luglio 2017, n. 11.)

[2-bis. Nell’ambito territoriale disciplinato dal Piano di utilizzo dei litorali (PUL) e, comunque, non oltre la fascia dei 2.000 metri dalla linea di battigia marina, è consentita la realizzazione di parcheggi che, se collocati nella fascia dei 300 metri dalla linea di battigia marina, non determinino alterazione permanente e irreversibile dello stato dei luoghi, e di strutture di facile rimozione a servizio della balneazione, indipendenti dalla destinazione di zona urbanistica, non vincolata al rispetto dei relativi parametri di zona, regolamentata per dimensione, tipologia e posizione dal PUL e non soggetta al vincolo di integrale conservazione di cui al comma 1. Il posizionamento delle strutture a servizio della balneazione è ammesso nei litorali urbani senza limiti temporali, e nel periodo compreso tra i mesi di aprile e ottobre negli altri casi. In assenza del PUL è ammesso, per una durata non superiore a novanta giorni, il posizionamento di strutture amovibili a servizio della balneazione nella fascia dei 300 metri dalla linea di battigia marina e negli ambiti contigui ai litorali, ricompresi nella fascia dei 2.000 metri dalla linea di battigia marina. Si definiscono “urbani” i litorali ricompresi nei territori dei comuni indicati al comma 2, lettera a), e inseriti o contigui a grandi centri abitati, caratterizzati da un’alta frequentazione dell’utenza durante tutto l’anno e da interventi edilizi ed infrastrutturali tali da aver profondamente alterato gli originari caratteri di naturalità. Tali litorali sono individuati, anche cartograficamente, con deliberazione della Giunta regionale, previo parere espresso dalla Commissione consiliare competente in materia di governo del territorio entro i ltermine di trenta giorni dalla richiesta, e resa esecutiva con decreto del Presidente della Regione.]

(Comma dapprima aggiunto dall’articolo 17, comma 1, lettera b), della legge regionale 23 aprile 2015, n. 8 e successivamente abrogato dall’articolo 41, comma 1, lettera b), della legge regionale 3 luglio 2017, n. 11.)

[13]

[14]

[15]

[16]

Art. 11. – Piano Paesaggistico Regionale – Procedure

(Articolo sostituito dall’articolo 2, comma 1, lettera b), della legge regionale 25 novembre 2004, n. 8. L’articolo originario era così formulato:

Art. 11. Piani territoriali paesistici – Procedure

  1. I piani territoriali paesistici di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed alla legge 8 agosto 1985, n. 431, sono, di norma, redatti dalla Giunta regionale. Eccezionalmente e su motivata richiesta dell’ente interessato, gli studi e la redazione dei piani possono essere affidati, con deliberazione della Giunta regionale, alle Province, alle Comunità montane, ai Comuni singoli o associati.
  2. In tal caso la proposta di piano territoriale paesistico predisposta dai suindicati enti locali è trasmessa alla Giunta regionale, per il successivo iter di approvazione.
  3. La proposta di piano territoriale paesistico è pubblicata per un periodo di sessanta giorni all’albo di tutti i Comuni interessati con l’indicazione della sede presso cui chiunque può prendere visione dei relativi elaborati. Della pubblicazione è dato avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna.
  4. Entro trenta giorni, decorrenti dall’ultimo di deposito, chiunque può presentare osservazioni indirizzate al Presidente della Giunta regionale.
  5. Trascorso tale termine la Giunta regionale, previo esame delle osservazioni, delibera, sentito il Comitato tecnico urbanistico regionale di cui al successivo articolo 31, l’adozione definitiva della proposta di piano e la trasmette al Consiglio regionale che approva definitivamente il piano territoriale paesistico. Il piano territoriale paesistico è reso esecutivo con decreto del Presidente della Giunta regionale.
  6. L’approvazione del piano territoriale paesistico è effettuata anche ai fini della legge 8 agosto 1985, n. 431.
  7. Entro sei mesi dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna del piano territoriale paesistico, tutti gli strumenti di pianificazione urbanistica vigenti nel territorio compreso dal piano debbono essere adeguati alle sue norme e previsioni.

La legge regionale 22 giugno 1992, n. 11, con l’articolo 1 ha sostituito il comma 5 in “Trascorso tale termine, la Giunta regionale esamina le osservazioni e, sentito il comitato tecnico urbanistico regionale di cui al successivo articolo 31, delibera l’adozione del Piano territoriale paesistico e lo trasmette al Consiglio regionale che lo approva in via definitiva. Il Piano territoriale paesistico adottato dalla Giunta regionale viene, contestualmente, trasmesso ai Comuni interessati, ai fini della sua pubblicazione nell’Albo pretorio, per la durata di 15 giorni. Dalla data di pubblicazione e fino all’approvazione definitiva del Piano territoriale paesistico da parte del Consiglio regionale, trovano applicazione le misure di salvaguardia di cui alla legge 3 novembre 1952, n. 1902 e successive modificazioni. Il piano territoriale paesistico è reso esecutivo con decreto del Presidente della Giunta regionale” e con l’articolo 2 ha sostituito il comma 7 in “Entro dodici mesi dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma della Sardegna del decreto del Presidente della Giunta regionale di approvazione del Piano territoriale paesistico, tutti gli strumenti di pianificazione urbanistica vigenti nel territorio compreso dal Piano debbono essere adeguati alle sue norme e previsioni.”

La legge regionale 29 dicembre 1992, n. 22, con l’articolo 1 ha modificato il comma 5 in “Trascorso tale termine, la Giunta regionale esamina le osservazioni e, sentito il comitato tecnico urbanistico regionale di cui al successivo articolo 31, delibera l’adozione del Piano territoriale paesistico e lo trasmette al Consiglio regionale che lo approva in via definitiva. Il Piano territoriale paesistico adottato dalla Giunta regionale viene, contestualmente, trasmesso ai Comuni interessati, ai fini della sua pubblicazione nell’Albo pretorio, per la durata di 15 giorni. Dalla data di adozione e fino all’approvazione definitiva del piano territoriale paesistico da parte del Consiglio regionale, trovano applicazione le misure di salvaguardia di cui alla legge 3 novembre 1952, n. 1902 e successive modificazioni, e fino alla data del 30 aprile 1993 le norme di cui agli articoli 12 e 13 della legge regionale n. 45/1989. Il piano territoriale paesistico è reso esecutivo con decreto del Presidente della Giunta regionale”.

La legge regionale 7 maggio 1993, n. 23, con l’articolo 3 ha sostituito l’intero articolo in:

Art. 11. Piani territoriali paesistici – Procedure

  1. I piani territoriali paesistici di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed alla legge 8 agosto 1985, n. 431, sono, di norma, redatti dalla Giunta regionale. Eccezionalmente e su motivata richiesta dell’ente interessato, gli studi e la redazione dei piani possono essere affidati, con deliberazione della Giunta regionale, alle Province, alle Comunità montane, ai Comuni singoli o associati.
  2. In tal caso la proposta di piani territoriali paesistici predisposta dai suindicati enti locali trasmessa alla Giunta regionale, per il successivo iter di approvazione.
  3. La proposta di piani territoriali paesistici pubblicata per un periodo di sessanta giorni all’albo di tutti i Comuni interessati con l’indicazione della sede presso cui chiunque può prendere visione dei relativi elaborati. Della pubblicazione è dato avviso sul Bollettino Ufficiale della regione autonoma della Sardegna.
  4. Entro trenta giorni, decorrenti dall’ultimo di deposito, chiunque può presentare osservazioni indirizzate al Presidente della Giunta regionale.
  5. Trascorso tale termine, la Giunta regionale esamina le osservazioni e sentito il CRTU di cui al successivo articolo 31, delibera l’adozione dei piani territoriali paesistici e li trasmette al Consiglio regionale, nonché ai Comuni interessati ai fini della pubblicazione dell’albo pretorio per la durata di quindici giorni.
  6. La Commissione consiliare competente in materia urbanistica esprime, entro quattro mesi, sul piano stesso il proprio parere, che viene trasmesso alla Giunta regionale.
  7. Acquisito tale parere la Giunta regionale approva in via definitiva i piani territoriali paesistici, entro i successivi due mesi.
  8. Dalla data di adozione e fino all’approvazione definitiva da parte della Giunta regionale, trovano applicazione le misure di salvaguardia di cui alla legge 3 novembre 2952, n. 1902 e successive modifiche

La legge regionale 12 dicembre 1994, n. 36, con l’articolo 21, comma 2, ha sostituito il comma 7 in “Entro ventiquattro mesi dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del decreto del Presidente della Giunta regionale di approvazione del Piano territoriale paesistico, tutti gli strumenti di pianificazione urbanistica vigente nel territorio compreso dal Piano devono essere adeguati alle sue norme e previsioni

  1. La proposta di PPR è pubblicata, per un periodo di sessanta giorni, all’albo di tutti i comuni interessati. Al fine di assicurare la concertazione istituzionale e la partecipazione di tutti i soggetti interessati e delle associazioni costituite per la tutela degli interessi diffusi, individuate ai sensi dell’articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, il Presidente della Regione, entro i sessanta giorni di pubblicazione presso i Comuni svolge l’istruttoria pubblica ai sensi dell’articolo 18 della legge regionale 22 agosto 1990, n. 40, nella quale illustra la proposta di Piano.
  2. Entro trenta giorni, decorrenti dall’ultimo di deposito, chiunque può presentare osservazioni indirizzate al Presidente della Regione.
  3. Trascorso tale termine la Giunta regionale esamina le osservazioni e, sentito il Comitato tecnico regionale per l’urbanistica, delibera l’adozione del PPR e lo trasmette al Consiglio regionale nonché ai Comuni interessati ai fini della pubblicazione all’albo pretorio per la durata di quindici giorni.
  4. La Commissione consiliare competente in materia di urbanistica esprime, entro due mesi, sul piano stesso il proprio parere che viene trasmesso alla Giunta regionale.
  5. Acquisito tale parere, la Giunta regionale approva in via definitiva il PPR entro i successivi trenta giorni.

Art. 12. – Norme di salvaguardia

(Articolo abrogato dall’articolo 9, comma 1, della legge regionale 25 novembre 2004, n. 8)

[1. Nei territori compresi entro una fascia di due chilometri dal mare, fino all’approvazione dei piani territoriali paesistici di cui ai precedenti articoli 10 e 11 e per un periodo non superiore a trenta mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è vietato realizzare opere nuove soggette a concessione edilizia, ad autorizzazione, nonché ogni nuova modificazione dell’assetto del territorio con esclusione delle opere ricadenti nelle zone classificate A, B, C e D negli strumenti urbanistici vigenti ai sensi del decreto dell’Assessore regionale dell’urbanistica del 20 dicembre 1983, n. 2266/U. È altresì vietato procedere all’adozione di nuove varianti agli strumenti urbanistici vigenti. Le varianti sono ammesse, previo nullaosta della Giunta regionale, quando riguardino la realizzazione di opere pubbliche e quando non rappresentino modifiche sostanziali. (Periodo modificato dall’articolo 1, comma 1, della legge regionale 18 dicembre 1991, n. 37, che ha sostituito le parole “due anni” con le parole “trenta mesi”. Il testo precedente era così formulato: “Nei territori compresi entro una fascia di due chilometri dal mare, fino all’approvazione dei piani territoriali paesistici di cui ai precedenti articoli 10 e 11 e per un periodo non superiore a due anni …”)

2 – Sono comunque consentiti:

a) gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e le volumetrie preesistenti;

b) gli interventi agro-silvo-pastorali anche comportanti manufatti edilizi e modeste modificazioni dell’assetto idrogeologico del territorio, conformi all’attuale destinazione ed indispensabili ad una corretta conduzione dei fondi, con esclusione degli impianti di forestazione produttiva per i quali è richiesta espressa deroga;

c) gli interventi di prevenzione e tutela della salute pubblica e della qualità dell’ambiente;

d) gli interventi in attuazione dei piani e progetti di opere pubbliche o di iniziativa pubblica con particolare riferimento alle varianti di opere pubbliche e di pubblica necessità di cui alla legge 3 gennaio 1978, n. 1;

e) gli interventi in attuazione dei piani di risanamento urbanistico di cui alla legge regionale 11 ottobre 1985, n. 23 e successive modifiche;

f) gli interventi relativi alla ricostruzione di abitati.

3 – Eventuali deroghe sono accordate dal sindaco, previa deliberazione del consiglio comunale e nulla-osta della Giunta regionale, sentito il CTRU, nonché previa autorizzazione di cui all’articolo 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

4 – Sono fatte salve le opere di urbanizzazione e di servizio pubblico o comunque di preminente interesse pubblico. Sono altresì fatti salvi gli alberghi così come definiti nella legge regionale 14 maggio 1984, n. 22, sempre che nella costruzione dell’opera venga rispettato il rapporto di almeno 100 metri cubi per posto letto. Sono altresì fatte salve le opere ricadenti nella fascia compresa tra i 500 e 2000 metri dal mare, previste dai piani attuativi già convenzionati che abbiano avviato la realizzazione delle opere di urbanizzazione alla data del 17 novembre 1989, previa autorizzazione di cui all’articolo 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497. (Comma sostituito dall’articolo 3, comma 1, della legge regionale 22 giugno 1992, n. 11. Il testo precedente era così formulato: “Sono fatte salve le opere di urbanizzazione e di servizio pubblico o comunque di preminente interesse pubblico comprese le opere alberghiere ricettive così come definite nella legge regionale 14 maggio 1984, n. 22, e le opere ricadenti nella fascia compresa fra i 500 e i 2000 metri dal mare, previste da piani attuativi già convenzionati che abbiano avviato la realizzazione delle opere urbanistiche di cui all’articolo 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497”)

5 – Nelle isole minori della Sardegna le norme di cui al presente articolo si applicano su tutto il territorio.

6 – Salvo che per la esecuzione delle opere di cui ai precedenti punti non è ammesso il rilascio di ulteriori concessioni od autorizzazioni edilizie. Eventuali concessioni ed autorizzazioni rilasciate in data successiva alla entrata in vigore della presente legge sono comunque sospese sino all’approvazione ed alla verifica di compatibilità col piano territoriale paesistico e per un periodo non superiore ai due anni.]

Art. 13 – Tutela delle fasce costiere. Norme di salvaguardia e di utilizzazione

(Articolo abrogato dall’articolo 9, comma 1, della legge regionale 25 novembre 2004, n. 8)

[1. Fino all’approvazione dei piani territoriali paesistici, e per un periodo non superiore a trenta mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, (Periodo modificato dall’articolo 1, comma 1, della legge regionale 18 dicembre 1991, n. 37, che ha sostituito le parole “due anni” con le parole “trenta mesi”. Il testo precedente era così formulato: “Fino all’approvazione dei piani territoriali paesistici, e per un periodo non superiore a due anni …”.)

  • sul mare territoriale,
  • sulla fascia di 500 metri dal mare,

valgono le norme di cui all’articolo precedente con le seguenti prescrizioni:

a) divieto di procedere alla predisposizione di varianti agli strumenti urbanistici vigenti;

b) divieto di realizzazione delle opere consentite di cui al secondo comma dell’articolo precedente fatta eccezione per le opere di cui al punto a);

c) sono fatte salve le opere di urbanizzazione e di servizio pubblico o comunque di preminente interesse pubblico.  (Lettera dapprima sostituita dall’articolo 7, comma 1, della legge regionale 1 luglio 1991, n. 20. Il testo precedente era così formulato: “c) sono fatte salve le opere di urbanizzazione e di servizio pubblico o comunque di preminente interesse pubblico. Sono altresì fatte salve le opere alberghiere ricettive così come definite nella legge regionale 14 maggio 1984, n. 22, purché ricadenti oltre la fascia di 150 metri dal mare, e previo nulla – osta della Giunta regionale ed autorizzazione di cui all’articolo 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.”.Lettera successivamente sostituita dall’articolo 4, comma 1, della legge regionale 22 giugno 1992, n. 11. Il testo precedente era così formulato: “c) sono fatte salve le opere di urbanizzazione e di servizio pubblico o comunque di preminente interesse pubblico. Sono altresì fatte salve le opere alberghiere ricettive così come definite nella legge regionale 14 maggio 1984, n. 22, purché ricadenti oltre la fascia di 150 metri dal mare, previo nulla osta della Giunta regionale ed autorizzazione di cui all’articolo 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497. Il nulla osta della Giunta regionale, relativo alle opere alberghiere ricettive, così come definite nella legge regionale 14 maggio 1984, n. 22, è rilasciato, su proposta dell’Assessore dell’urbanistica, previo parere dell’Assessorato del turismo.”)

2. Dopo l’approvazione dei piani territoriali paesistici, per le aree ricomprese all’interno della fascia costiera di 500 metri dal mare, è consentito stipulare accordi di programma secondo i contenuti e le procedure di cui all’articolo 28. (Comma sostituito dall’articolo 4, comma 1, della legge regionale 7 maggio 1993, n. 23. Il testo precedente era così formulato: “Dopo l’approvazione dei piani territoriali paesistici e nel rispetto di essi, per le aree classificate edificabili da detti piani e ricadenti all’interno della fascia costiera di 500 metri dal mare, gli interventi ammessi sono consentiti nell’ambito degli strumenti e nel rispetto delle procedure di cui all’articolo 28.”.) ]

Art. 14.Procedimenti cautelari

  1. Per comprovati motivi di urgenza ed in relazione alle finalità di cui all’articolo 1, la Giunta regionale può deliberare provvedimenti idonei ad inibire o a sospendere, per un periodo non superiore a tre mesi, non rinnovabili, trasformazioni di destinazioni d’uso e costruzioni su aree pubbliche o private, anche se consentite dagli strumenti urbanistici vigenti.
  2. Il provvedimento della Giunta regionale deve essere immediatamente trasmesso al Consiglio regionale che può aumentare il periodo di inibizione o sospensione fino a sei mesi.
  3. La deliberazione della Giunta deve essere esplicitamente motivata e deve indicare i beni oggetto del provvedimento.

Art. 15. – Esecuzione delle ordinanze di demolizione

  1. L’Assessorato regionale competente in materia urbanistica è autorizzato a concedere, ai Comuni che ne facciano richiesta, l’utilizzazione dei mezzi meccanici di proprietà della Regione e degli enti ed organi strumentali della stessa, con relativo personale addetto, per l’esecuzione delle ordinanze di demolizione di opere eseguite in violazione della disciplina urbanistica vigente.
  2. Nei casi di interventi sostitutivi previsti dalle disposizioni vigenti, l’Assessorato regionale competente in materia urbanistica dispone direttamente l’utilizzazione dei mezzi meccanici suddetti.
  3. Per i fini di cui sopra l’Assessore competente in materia urbanistica è altresì autorizzato a stipulare apposite convenzioni annuali con imprese specializzate per l’effettuazione dei lavori sopra indicati.

3 – bis. L’Amministrazione regionale è autorizzata ad anticipare le spese relative alla esecuzione delle ordinanze di demolizione di cui al comma 1 (UPB S04.061 – Cap. 04187). (Comma aggiunto dall’articolo 1, comma 17, della legge regionale 22 aprile 2002, n. 7)

Titolo III – La pianificazione provinciale

Art. 16. – Pianificazione provinciale

(Articolo abrogato dall’articolo 75, comma 1, lettera a), della legge regionale 4 febbraio 2016, n. 6)

[1. La Provincia, con il piano urbanistico provinciale, redatto anche per settori di intervento, nel rispetto della pianificazione regionale, individua specifiche normative di coordinamento con riferimento ad ambiti territoriali omogenei:

a) per l’uso del territorio agricolo e costiero;

b) per la salvaguardia attiva dei beni ambientali e culturali;

c) per l’individuazione e regolamentazione dell’uso delle zone destinate ad attività produttive industriali, artigianali e commerciali di interesse sovracomunale;

d) per le attività ed i servizi che per norma regionale necessitano di coordinamento sovracomunale;

e) per la viabilità di interesse provinciale;

f) per le procedure relative alla determinazione della compatibilità ambientale dei progetti che prevedono trasformazioni del territorio.2. La pianificazione provinciale è subordinata agli atti di pianificazione regionale e non ha corso in assenza di essi.]

Art. 17. – Procedura di approvazione del piano urbanistico provinciale

(Articolo abrogato dall’articolo 75, comma 1, lettera a), della legge regionale 4 febbraio 2016, n. 6)

  1. Il piano urbanistico provinciale e adottato dal Consiglio provinciale.
  2. Il piano è depositato presso la segreteria della Provincia ed in quella dei Comuni interessati per un periodo di trenta giorni. Dell’avvenuto deposito è data notizia mediante avviso pubblico all’Albo della Provincia ed in quello di ogni suo Comune, nonché mediante avviso sui maggiori quotidiani dell’Isola.
  3. Durante il periodo di deposito chiunque può prendere visione del piano. Nei trenta giorni successivi i Comuni, le Comunità montane, le organizzazioni sociali e sindacali, i cittadini possono presentare osservazioni alla Provincia.
  4. Il Consiglio provinciale, accolte o respinte le osservazioni presentate, con motivato parere, delibera l’approvazione del piano.
  5. La deliberazione di approvazione è sottoposta al controllo di legittimità di cui al successivo articolo 30.
  6. Il piano urbanistico provinciale entra in vigore il giorno della pubblicazione della delibera di approvazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna.

Art. 18. – Piano urbanistico della Comunità montana

[1. Le Comunità montane, in armonia e nel rispetto (dei piani territoriali paesistici) del Piano paesaggistico regionale, delle direttive e dei vincoli di cui all’articolo 5 e della pianificazione provinciale, possono dotarsi dei piani di cui alla legge 3 dicembre 1971, n. 1102.

2 – I piani di cui al comma precedente seguono le modalità di formazione, pubblicazione ed approvazione dettate per i piani urbanistici provinciali; a tal fine le funzioni del consiglio provinciale sono esercitate dal consiglio della Comunità montana.

3 – Il controllo sulla legittimità delle deliberazioni della Comunità montana in materia urbanistica è esercitato ai sensi dell’articolo 30.]

Articolo abrogato dall’articolo 75, comma 1, lettera a), della legge regionale 4 febbraio 2016, n. 6.

Titolo IV La pianificazione comunale

Art. 19. Contenuti del piano urbanistico comunale

1 – Il piano urbanistico comunale prevede:

a) un’analisi della popolazione con l’indicazione delle possibili soluzioni assunte a base della pianificazione;

b) le attività produttive insediate nel territorio comunale con la relativa dotazione di servizi;

c) la prospettiva del fabbisogno abitativo;

d) la rete delle infrastrutture e delle principali opere di urbanizzazione primaria e secondaria;

e) la normativa di uso del territorio per le diverse destinazioni di zona;

f) l’individuazione delle unità territoriali minime da assoggettare unitariamente alla pianificazione attuativa anche in accordo con il successivo punto i);

g) l’individuazione delle porzioni di territorio comunale da sottoporre a speciali norme di tutela e di salvaguardia;

h) l’individuazione degli ambiti territoriali ove si renda opportuno il recupero del patrimonio edilizio ed urbanistico esistente, nonché dei manufatti e complessi di importanza storico- artistica ed ambientale, anche non vincolati dalla legge 1 giugno 1939, n. 1089 e dalla legge 29 giugno 1939, n. 1487;

i) le norme e le procedure per misurare la compatibilità ambientale dei progetti di trasformazione urbanistica e territoriale, ricadenti nel territorio comunale;l) il regolamento edilizio. (Lettera aggiunta dall’articolo 8 della legge regionale 1 luglio 1991, n. 20)

2 – Il piano deve considerare l’intero territorio comunale e può prevedere vincoli su aree e beni determinati per la razionale e coordinata sistemazione di spazi destinati ad uso pubblico e per la realizzazione di opere, impianti ed attrezzature di interesse pubblico.

Art. 20. Formazione, adozione ed approvazione del piano urbanistico comunale e intercomunale

1 – Il piano urbanistico comunale è adottato dal Consiglio comunale.

2 – Entro quindici giorni dall’adozione, il piano urbanistico comunale è depositato a disposizione del pubblico presso la segreteria del comune e pubblicato sul sito web istituzionale; dell’avvenuto deposito è data notizia mediante affissione di manifesti e mediante la pubblicazione di idoneo avviso nell’albo pretorio on line del comune, nella pagina iniziale del sito web istituzionale e nel BURAS, anche ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), e successive modifiche ed integrazioni. (Comma sostituito dall’articolo 18, comma 1, lettera a), della legge regionale 23 aprile 2015, n. 8. Il testo precedente era così formulato: “Entro quindici giorni il piano urbanistico comunale è depositato a disposizione del pubblico per trenta giorni presso la segreteria del Comune; dell’avvenuto deposito è data notizia mediante avviso pubblicato all’albo del Comune e mediante l’affissione di manifesti e avviso in almeno uno dei quotidiani dell’Isola”.)

3 – Entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione dell’avviso sul BURAS, chiunque può prendere visione del piano adottato e presentare proprie osservazioni in forma scritta. (Comma sostituito dall’articolo 18, comma 1, lettera a), della legge regionale 23 aprile 2015, n. 8. Il testo precedente era così formulato: “Chiunque può formulare, entro trenta giorni a decorrere dall’ultimo giorno di pubblicazione, osservazioni al piano adottato”.)

4 – Il consiglio comunale accoglie o respinge le osservazioni presentate, con parere motivato e, tenuto conto di esse, delibera l’adozione definitiva del piano urbanistico comunale entro il termine di dodici mesi dalla data di adozione di cui al comma 1. (Lettera modificata dall’articolo 18, comma 46, lettera a), della legge regionale 30 giugno 2011, n. 12, che dopo le parole “piano‌urbanistico comunale” ha aggiunto le parole “entro il termine di dodici mesi dalla data di adozione di cui al comma 1”. Il testo precedente era così formulato: “Il consiglio comunale accoglie o respinge le osservazioni presentate, con parere motivato e, tenuto conto di esse, delibera l’adozione definitiva del piano urbanistico comunale”)

4 – bis. Decorso il termine di cui al comma 4, la Giunta regionale esercita il potere sostitutivo previsto dall’articolo 9 della legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 (Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali). (Comma inserito dall’articolo 18, comma 46, lettera b), della legge regionale 30 giugno 2011, n. 12)

4-ter. In caso di mancato completamento dell’iter di approvazione del piano urbanistico comunale adottato in adeguamento al Piano paesaggistico regionale (PPR), l’Assessore regionale competente in materia di governo del territorio assegna al consiglio comunale un termine di tempo non superiore a sessanta giorni per provvedere. Decorso inutilmente tale termine, ove il mancato completamento non sia imputabile a ritardi o inadempimenti di altre amministrazioni, il Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell’Assessore competente, nomina uno o più commissari che provvedono in via sostitutiva. In sede di prima applicazione della presente disposizione gli atti di diffida sono adottati entro il termine del 30 giugno 2015. (Comma inserito dall’articolo 18, comma 1, lettera b), della legge regionale 23 aprile 2015, n. 8.)

5 – La deliberazione di approvazione è sottoposta alla verifica di coerenza di cui all’articolo 31 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 7 (legge finanziaria 2002), con gli strumenti sovraordinati di governo del territorio, inclusi il Piano paesaggistico regionale e il Piano stralcio per l’assetto idrogeologico del bacino unico regionale, e con le disposizioni normative e le direttive regionali in materia urbanistica ed edilizia. (Comma sostituito dall’articolo 14, comma 1, lettera a), della legge regionale 3 luglio 2017, n. 11. Il testo precedente era così formulato: “La delibera di approvazione è sottoposta al controllo di legittimità di cui al successivo articolo 30”)

6 – Le varianti al piano sono approvate con il medesimo procedimento di cui ai commi da 1 a 5. É fatta salva l’applicazione delle disposizioni legislative, regionali e nazionali, che attribuiscono all’autorizzazione o all’approvazione di progetti l’effetto di variante allo strumento urbanistico. In tali casi la coerenza di cui al comma 5 è espressa dai rappresentanti della Regione in conferenza di servizi, senza necessità di acquisizione del parere del Comitato tecnico regionale per l’urbanistica (Comma sostituito dall’articolo 14, comma 1, lettera b), della legge regionale 3 luglio 2017, n. 11. Il testo precedente era così formulato: “Le varianti al piano sono approvate con lo stesso procedimento.”.)

6-bis. Le varianti connesse all’approvazione di opere pubbliche o finalizzate al ripristino delle originarie destinazioni agricole, all’introduzione di aree di salvaguardia, alla variazione della qualificazione delle aree standard, alla correzione di errori materiali o alla modifica del regolamento edilizio, sono oggetto di verifica di coerenza senza necessità di acquisizione del parere del comitato tecnico regionale per l’urbanistica. (Comma inserito dall’articolo 14, comma 1, lettera c), della legge regionale 3 luglio 2017, n. 11.)

7 – Dalla data di adozione del piano di cui al comma 1 si applicano le norme di salvaguardia di cui all’articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. Testo A). (Comma sostituito dall’articolo 18, comma 46, lettera c), della legge regionale 30 giugno 2011, n. 12. Il testo precedente era così formulato: “Dalla data di adozione del piano di cui al primo comma si applicano le norme di salvaguardia di cui alla legge 3 novembre 1952, n. 1902 e successive modificazioni.)

8 – Il piano urbanistico comunale entra in vigore il giorno della pubblicazione del provvedimento di approvazione definitiva nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna.

9 – Il piano urbanistico intercomunale è adottato con deliberazione di ciascuno dei consigli comunali dei Comuni compresi nel territorio interessato dal piano ed è approvato con la medesima procedura del piano urbanistico comunale.

9 – bis. Nelle more dell’adeguamento degli strumenti urbanistici generali comunali al Piano paesaggistico regionale è vietata l’adozione definitiva di varianti ai piani generali vigenti, fatti salvi gli atti di pianificazione:

  • finalizzati al ripristino delle originarie destinazioni agricole, o all’introduzione di aree di salvaguardia, o di disposizioni di maggiore tutela e salvaguardia del territorio;
  • connessi alla realizzazione di opere pubbliche o dichiarate di pubblica utilità da disposizioni nazionali in attuazione di principi comunitari;
  • connessi alla realizzazione di interventi riconosciuti con deliberazione della Giunta regionale di preminente interesse generale e di rilevanza regionale;
  • aventi ad oggetto la realizzazione di interventi tesi a garantire i servizi pubblici, la sicurezza pubblica e la protezione civile, l’esercizio della libertà di religione e di espressione etico-sociale;
  • finalizzati all’attuazione del Piano paesaggistico regionale e previsti dalle disposizioni in esso contenute;
  • finalizzati al recepimento delle sopravvenute disposizioni normative.

Le varianti di cui al presente comma sono da assoggettare comunque alla verifica di coerenza di cui all’articolo 31 della legge regionale n. 7 del 2002, che, se positiva, costituisce parziale adeguamento del piano urbanistico comunale al Piano paesaggistico regionale. In tal caso sono consentiti interventi di trasformazione del territorio e degli edifici esistenti. Le varianti già approvate, aventi ad oggetto gli interventi previsti nel presente comma, ove verificate coerenti, sono attuabili.

(Comma aggiunto dall’articolo 18, comma 1, lettera c), della legge regionale 23 aprile 2015, n. 8 e successivamente sostituito dall’articolo 14, comma 1, lettera d), della legge regionale 3 luglio 2017, n. 11. Il testo precedente era così formulato:

9 – bis. Nelle more dell’adeguamento degli strumenti urbanistici generali comunali al Piano paesaggistico regionale è vietata l’adozione definitiva di varianti ai piani generali vigenti, fatti salvi gli atti di pianificazione:

  1. finalizzati al ripristino delle originarie destinazioni agricole o all’introduzione di aree di salvaguardia;
  2. connessi alla realizzazione di opere pubbliche o dichiarate di pubblica utilità da disposizioni nazionali in attuazione di principi comunitari;
  3. di interventi localizzati in aree contigue ad insediamenti esistenti o ad essi integrate, riconosciuti con deliberazione della Giunta regionale di preminente interesse generale e di rilevanza regionale.

Le varianti di cui ai punti 1, 2 e 3, sono da assoggettare comunque alla verifica di coerenza di cui all’articolo 31 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 7 (legge finanziaria 2002). Possono essere inoltre adottate varianti ai piani generali vigenti da parte dei comuni che abbiano adottato in via preliminare il piano urbanistico comunale in adeguamento al Piano paesaggistico regionale, ove il mancato completamento dell’iter non sia imputabile all’amministrazione comunale. È inoltre consentita l’adozione degli atti finalizzati all’attuazione del Piano paesaggistico regionale e previsti dalle disposizioni in esso contenute.)

Art. 20-bis. – Accelerazione e semplificazione delle procedure di adeguamento del piano urbanistico comunale al Piano paesaggistico regionale

(Articolo inserito dall’articolo 19, comma 1, della legge regionale 23 aprile 2015, n. 8.)

  1. I comuni tenuti all’adeguamento dello strumento urbanistico comunale generale al Piano paesaggistico regionale devono presentare il piano adottato a tutte le amministrazioni competenti all’espressione di nulla osta, pareri o atti di assenso comunque denominati.
  2. Ai fini di cui al comma 1 e in coordinamento con i tempi e le procedure previste dal decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modifiche ed integrazioni, le amministrazioni competenti esprimono il proprio parere, nulla osta o atto di assenso, pronunciandosi, in assenza di differenti termini previsti dalle vigenti disposizioni nazionali, entro il termine perentorio di novanta giorni.
  3. Il termine di cui al comma 2 può essere sospeso ai fini dell’acquisizione di chiarimenti o integrazioni, per una sola volta e per non più di sessanta giorni.
  4. Sul piano adottato devono essere formulate tutte le osservazioni necessarie al suo pieno adeguamento alle previsioni del Piano paesaggistico regionale e al rispetto delle vigenti disposizioni in materia di governo del territorio, che i comuni recepiscono in sede di adozione definitiva.
  5. Le parti del piano non interessate da comunicazioni di esigenze istruttorie, da richieste di modifica o osservazioni, non sono oggetto di ulteriori interventi nel procedimento di adozione e approvazione del piano urbanistico comunale da parte delle amministrazioni competenti. Sono fatti salvi gli interventi straordinari e motivati, in autotutela, quando le stesse osservazioni evidenzino incoerenze con il Piano paesaggistico regionale e contrasti con le disposizioni normative in materia di urbanistica e sicurezza.
  6. A seguito dell’adozione definitiva il piano è trasmesso per la verifica di coerenza di cui all’articolo 31 della legge regionale n. 7 del 2002.
  7. Alla seduta del Comitato tecnico regionale per l’urbanistica partecipano anche l’autorità competente in materia di valutazione ambientale strategica e l’Agenzia del distretto idrografico della Sardegna.
  8. Il rispetto della procedura di cui al presente articolo costituisce obiettivo di valutazione annuale delle performance individuale e organizzativa, anche al fine dell’erogazione della retribuzione di risultato in favore dei dirigenti dell’Amministrazione regionale.

Art. 21. Strumenti di attuazione del piano urbanistico comunale

1 – Gli strumenti di attuazione del piano urbanistico comunale o intercomunale sono:

a) il piano particolareggiato;

b) il piano di lottizzazione convenzionata;

c) il piano per gli insediamenti produttivi;

d) il piano per l’edilizia economica e popolare;

d-bis) piani di utilizzo del litorale; (Lettera inserita dall’articolo 20, comma 1, lettera a), della legge regionale 23 aprile 2015, n. 8.)

e) (le concessioni) il permesso di costruire ed autorizzazioni edilizie.

Gli strumenti di cui ai punti a), b), c), d) e d-bis), sono approvati, secondo le procedure di cui all’articolo precedente, con deliberazione del consiglio comunale in conformità a quanto previsto dal piano urbanistico comunale e nel rispetto delle direttive emanate dalla Regione ai sensi dell’articolo 5 e secondo i contenuti previsti dalla legge 17 agosto 1942, n. 1150, dalla legge 18 aprile 1962, n. 167, e dalla legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modifiche ed integrazioni.

Periodo modificato dall’articolo 20, comma 1, lettera b), della legge regionale 23 aprile 2015, n. 8, con l’inserimento dopo le parole “a), b), c), d)” delle parole “e d-bis)”. Il testo precedente era così formulato: “Gli strumenti di cui ai punti a), b), c) e d) sono approvati …”. A seguito dell’inserimento dell’articolo 20, con il termine “precedente” si deve intendere l’articolo 20.

2-bis. Le varianti urbanistiche che non incidono sul dimensionamento volumetrico del piano attuativo e non comportano modifiche al perimetro, agli indici di fabbricabilità ed alle dotazioni di spazi pubblici o ad uso pubblico, o costituiscano adeguamento alle previsioni di cui all’articolo 41- quinquies della legge n. 1150 del 1942, introdotto dall’articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765, sono approvate con un’unica deliberazione, salva ogni altra autorizzazione necessaria, inderogabilmente entro sessanta giorni dal loro deposito, dai rispettivi consigli comunali. (Comma aggiunto dall’articolo 2, comma 2, lettera c), della legge regionale 2 agosto 2013, n. 19.)

2-ter. Nel caso in cui, trascorsi centottanta giorni dalla data di presentazione del piano di lottizzazione o dei documenti aggiuntivi richiesti, il consiglio comunale non abbia deliberato sulla lottizzazione, l’interessato può avanzare istanza alla Direzione generale competente in materia urbanistica per l’intervento sostitutivo. Entro dieci giorni dal ricevimento dell’istanza la Direzione generale competente in materia urbanistica invita l’amministrazione comunale a pronunciarsi nei successivi trenta giorni. Scaduto infruttuosamente detto termine, il dirigente regionale competente procede, nei dieci giorni successivi, alla nomina di un commissario ad acta che provvede a convocare il consiglio comunale per l’esame del piano e ad adottare gli ulteriori provvedimenti sostitutivi necessari, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento dell’incarico. (Comma aggiunto dall’articolo 20, comma 1, lettera c), della legge regionale 23 aprile 2015, n. 8.)

2-quater. Nel caso in cui, trascorsi sessanta giorni dal perfezionamento della procedura amministrativa di approvazione della lottizzazione, il comune non abbia provveduto alla stipula della relativa convenzione, l’interessato può avanzare istanza alla Direzione generale competente in materia urbanistica per l’intervento sostitutivo. Entro dieci giorni dal ricevimento dell’istanza il dirigente regionale competente invita il comune a pronunciarsi nei successivi trenta giorni. Scaduto infruttuosamente detto termine, il dirigente regionale competente, nei dieci giorni successivi, nomina un commissario ad acta che provvede alla stipula della convenzione, avvalendosi, ove necessario, dell’opera di un notaio libero professionista, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento dell’incarico. (Comma aggiunto dall’articolo 20, comma 1, lettera c), della legge regionale 23 aprile 2015, n. 8.)

2 – quinquies. All’interno delle zone urbanistiche omogenee C, D e G, in alternativa al piano urbanistico attuativo, gli interventi edificatori e le opere di urbanizzazione possono essere realizzate previo rilascio del permesso di costruire convenzionato ove ricorrano, anche alternativamente, le seguenti condizioni:

a) il progetto interessi l’intero comparto di zona urbanistica identificato in cartografia;

b) il comparto oggetto di intervento sia ricompreso all’interno dell’ambito urbano consolidato e sia delimitato su tutti i lati da elementi insediativi, aree trasformate e già edificate, o infrastrutturali. (Comma aggiunto dall’articolo 15, comma 1, della legge regionale 3 luglio 2017, n. 11.)

2 – sexies. La convenzione di cui al comma 2-quinquies, approvata con delibera del consiglio comunale prima del rilascio del permesso, specifica gli obblighi, funzionali al soddisfacimento di un interesse pubblico, che il soggetto attuatore si assume ai fini di poter conseguire il rilascio del titolo edilizio, il quale resta la fonte di regolamento degli interessi. Sono, in particolare, soggetti alla stipula di convenzione:

a) la cessione di aree;

b) la realizzazione di opere di urbanizzazione fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici);

c) le caratteristiche morfologiche degli interventi.

Il termine di validità del permesso di costruire convenzionato non può essere superiore ai cinque anni, in relazione a quanto previsto dalla convenzione, che può articolare l’attuazione in fasi, cui si collegano gli oneri e le opere di urbanizzazione da eseguire e le relative garanzie. (Comma aggiunto dall’articolo 15, comma 1, della legge regionale 3 luglio 2017, n. 11.)

2-septies. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni regionali e statali in materia di permesso di costruire. Alla convenzione si applica inoltre la disciplina dell’articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). (Comma aggiunto dall’articolo 15, comma 1, della legge regionale 3 luglio 2017, n. 11.)

Art. 22. Strumenti urbanistici attuativi – Norme particolari

  1. Il piano per l’edilizia economica e popolare di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modifiche, si attua sia in zone edificate che in zone non edificate con interventi di nuova costruzione e/o di recupero del patrimonio edilizio esistente. Nei PEEP che prevedono interventi di restauro, risanamento ristrutturazione di edifici o parti di edifici, il Comune può invitare i proprietari a realizzare gli interventi previsti sulla base di una convenzione ai sensi dell’articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865. Nell’ambito dei PEEP è consentita la previsione di attività produttive e terziarie convenzionate purché compatibili e commisurate con la residenza. Per quanto riguarda il dimensionamento del PEEP nonché le modalità di determinazione del prezzo di cessione delle aree si applicano le disposizioni dell’articolo 33 della legge regionale 11 ottobre 1985, n. 23 e successive modifiche.
  2. Il PIP di cui alla legge 22 ottobre 1971, n. 865, si forma sia in zone inedificate come in zone edificate. Per la determinazione del prezzo di cessione delle aree si applicano le disposizioni vigenti per il PEEP.
  3. Il piano di recupero di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457, è lo strumento per il recupero del patrimonio edilizio esistente nelle zone dichiarate degradate, in qualsiasi zona territoriale omogenea si trovino ubicate.

Art. 22-bis. – Piano di utilizzo dei litorali (PUL)

(Articolo inserito dall’articolo 16, comma 1, della legge regionale 3 luglio 2017, n. 11)

  1. Il Piano per l’utilizzo dei litorali (PUL) è lo strumento con cui i comuni disciplinano l’utilizzazione delle aree demaniali marittime con finalità turistico-ricreative e regolamentano l’organizzazione del territorio immediatamente contiguo ai litorali, compresa l’accessibilità viaria e pedonale delle aree nel loro complesso e dei singoli siti ai sensi dell’articolo 29 della legge regionale n. 23 del 1985, e successive modifiche ed integrazioni.
  2. Il PUL estende la propria disciplina anche ad ambiti contigui, ricompresi nella fascia dei 2.000 metri dalla linea di battigia, in funzione delle interrelazioni fra diversi elementi e componenti paesaggistico-ambientali, sociali, economiche che siano in stretta attinenza con i diversi gradi di antropizzazione rilevabili nel contesto e che abbiano influenza sulla strategia di utilizzazione degli ambiti demaniali. In caso di sovrapposizione con eventuali altri piani attuativi il piano urbanistico comunale garantisce il coordinamento delle relative previsioni, con conseguente motivata integrazione o modifica delle precedenti scelte pianificatorie.
  3. Il PUL è redatto sulla base delle direttive approvate dalla Giunta regionale e disciplina gli interventi volti alla realizzazione di parcheggi e di strutture di facile rimozione a servizio della balneazione e della ristorazione, preparazione e somministrazione di bevande ed alimenti, e finalizzate all’esercizio di attività sportive e ludico-ricreative direttamente connesse all’uso del mare.
  4. Gli interventi di cui al comma 3, come disciplinati dal PUL, sono compatibili con ogni destinazione di zona omogenea e non soggiacciono ai relativi parametri, previo rilascio, se necessario, dell’autorizzazione paesaggistica.
  5. Il posizionamento delle strutture disciplinate all’interno del PUL è ammesso nei litorali urbani e nei litorali metropolitani senza limiti temporali. Al di fuori dei litorali urbani e metropolitani il posizionamento delle strutture di facile rimozione a servizio della balneazione e della ristorazione, preparazione e somministrazione di bevande ed alimenti è ammesso nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 31 ottobre; nel caso le stesse siano connesse a strutture ricettive o sanitarie prossime ai litorali il posizionamento è ammesso per il periodo di esercizio della struttura principale. I parcheggi e il posizionamento delle strutture di facile rimozione finalizzate all’esercizio di attività sportive e ludico-ricreative direttamente connesse all’uso del mare sono ammessi senza limiti temporali.
  6. Nel PUL sono rappresentate le strutture già presenti con indicazione degli estremi dei titoli abilitativi, autorizzatori e concessori e della validità temporale degli stessi. Per le strutture legittime preesistenti non si applicano i limiti temporali di cui al comma 5.
  7. Si definiscono “urbani” i litorali ricompresi nei territori dei comuni indicati all’articolo 10-bis, comma 2, lettera a), e inseriti o contigui a grandi centri abitati, caratterizzati da un’alta frequentazione dell’utenza durante tutto l’anno e da interventi edilizi e infrastrutturali tali da aver profondamente alterato gli originari caratteri di naturalità. Tali litorali sono individuati, anche cartograficamente, con deliberazione della Giunta regionale, previo parere espresso dalla Commissione consiliare competente in materia di governo del territorio, entro trenta giorni dalla richiesta, decorsi i quali se ne prescinde, e resa esecutiva con decreto del Presidente della Regione da emanarsi entro quindici giorni dalla scadenza del termine suddetto. (I litorali urbani sono stati individuati con deliberazione della Giunta Regionale n. 32/12 del 23 giugno 2015, in riferimento al comma 2- bis dell’articolo 10-bis della presente legge.)
  8. Si definisce “metropolitano” il litorale che, anche prescindendo dalla compresenza dei requisiti di cui al comma 7, in ragione dell’estensione della sua linea di battigia superiore a cinque chilometri, svolge tradizionalmente o è idoneo a svolgere la funzione di litorale di riferimento, quanto a frequentazione durante tutto l’anno, della maggioranza dei residenti dei comuni facenti parte della città metropolitana e della maggioranza dei residenti dei comuni facenti parte della retemetropolitana, così come definite dalla legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2 (Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna). La Giunta regionale individua, con la medesima procedura di cui al comma 7, secondo periodo, sia per la città metropolitana che per la rete metropolitana il litorale più esteso avente le suddette caratteristiche. Non si procede all’individuazione se il litorale metropolitano è litorale urbano.
  9. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 entrano in vigore a far data dalla pubblicazione del PUL sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS) e in sua assenza la localizzazione delle strutture di cui al comma 3 è ammessa, compatibilmente con le previsioni contenute negli strumenti urbanistici comunali, per un periodo non superiore a quello della stagione balneare, salva la differente durata già prevista da legittimi titoli abilitativi, autorizzatori e concessori. In assenza di PUL è inoltre consentita la realizzazione, senza limiti temporali, di strutture di facile rimozione della superficie non superiore a 30 mq e connesse a corridoi di lancio, finalizzate all’esercizio di attività sportive direttamente connesse all’uso del mare; tali strutture sono compatibili con ogni destinazione di zona omogenea e non soggiacciono ai relativi parametri; rimane impregiudicata la possibilità del PUL di sopprimere o rivedere il posizionamento di tali strutture.

Art. 23 – Programma pluriennale di attuazione

  1. Le previsioni contenute negli strumenti generali di pianificazione urbanistica territoriale di scala comunale si attuano con le modalità e nei tempi fissati dai programmi pluriennali.
  2. Sono obbligati a dotarsi di programmi pluriennali di attuazione tutti i comuni della Sardegna inclusi in un apposito elenco allegato alle direttive di cui all’articolo 5.
  3. I Comuni non obbligati hanno facoltà di dotarsi del programma pluriennale di attuazione.

Art. 24. Contenuto e approvazione del programma pluriennale di attuazione

1 – Il programma pluriennale di attuazione deve contenere

a) una relazione sullo stato di attuazione dello strumento urbanistico vigente:

b) la descrizione delle opere pubbliche o di interesse generale da realizzarsi nel periodo di validità del programma;

c) la deliberazione degli ambiti e zone di intervento previste dal programma per le diverse funzioni urbane.

2 – Il programma è approvato con le modalità previste per il piano urbanistico comunale.

Art. 25. – (Concessione edilizia) Permesso di costruire

1 – Nei Comuni dotati di programma pluriennale di attuazione ai sensi del precedente articolo 23 (la concessione a edificare è data) il permesso di costruire è dato per le aree incluse nei programmi stessi.

2 – Nei Comuni obbligati a dotarsi del programma pluriennale di attuazione e fino alla sua approvazione (la concessione a edificare è rilasciata) il permesso di costruire è rilasciato solo su aree dotate di opere di urbanizzazione e se riferita a:

a) opere di urbanizzazione primaria e secondaria;

b) ampliamento di complessi produttivi esistenti nella misura massima del 30 per cento dei volumi o superfici esistenti;

c) altri interventi a questo fine meglio precisati dalle norme di attuazione degli strumenti urbanistici generali vigenti.

Art. 26. Esproprio delle aree

  1. Qualora entro i termini stabiliti dal programma pluriennale di attuazione gli aventi titolo, singolarmente o associati, non abbiano presentato istanza di (concessione) permesso di costruire o di lottizzazione corredata degli atti e documenti richiesti dalle disposizioni vigenti, il Comune procede, ai sensi dell’articolo 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, all’esproprio delle aree in base alle disposizioni contenute nella legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni.
  2. Le aree espropriate ai sensi del presente articolo vanno a far parte dei patrimoni comunali.

Art. 27. Comparto edificatorio

  1. Il comparto edificatorio definisce gli ambiti territoriali minimi entro cui l’intervento edilizio deve essere realizzato in modo unitario da più aventi titolo.
  2. Il comparto comprende uno o più edifici e/o aree da trasformare, e si realizza attraverso la costituzione di un consorzio e la presentazione di un’unica istanza di (concessione edilizia) permesso di costruire o di autorizzazione.
  3. La delimitazione dell’ambito territoriale del comparto ed i termini per la costituzione del consorzio e per la presentazione dell’istanza di (concessione) permesso di costruire o di autorizzazione sono deliberati dal consiglio comunale.

Art. 28. Accordo di programma

  1. I soggetti, singoli o associati, della pianificazione urbanistico-territoriale previsti dall’articolo 2 della presente legge, possono stipulare con soggetti pubblici e privati accordi di programma finalizzati alla realizzazione di un complesso di opere nei settori industriale, artigianale, agricolo, turistico, commerciale, residenziale e dei servizi.
  2. La serie di opere ed interventi oggetto dell’accordo di programma deve essere finalizzata all’obiettivo primario di crescita economica e produttiva del territorio interessato ed in particolare all’incremento della base occupativa diretta ed indiretta.
  3. L’accordo di programma, se accompagnato dagli elaborati tecnici necessari, è uno strumento attuativo della pianificazione urbanistica territoriale vigente. Esso, previa adozione del consiglio comunale competente per territorio, è approvato con deliberazione della Giunta regionale, sentito il CTRU di cui all’articolo 31.
  4. Qualora l’accordo di programma interessi territori di più Comuni, esso è adottato con deliberazione dei consigli comunali dei Comuni interessati.
  5. Il complesso degli interventi previsti dall’accordo di programma si attua con le stesse procedure del piano particolareggiato e del piano di lottizzazione convenzionata di cui all’articolo 21.
  6. Qualora il piano attuativo di cui al comma precedente comporti modifiche del piano urbanistico comunale, esso è soggetto alle procedure di approvazione proprie delle varianti di piano.

6-bis. L’accordo di programma e successivo e attuativo rispetto alla pianificazione paesistica del territorio interessato. Esso regola le modalità degli interventi relativi a dimensioni ampie di territorio attraverso l’individuazione preventiva e concordata dei criteri attraverso cui si realizzano: la pianificazione pluriennale degli interventi sul territorio, l’integrazione e l’intersettorialità degli interventi produttivi, le utilità generali ai fini dello sviluppo e della occupazione nell’ambito e in coerenza del piano generale di sviluppo della Regione. (Comma aggiunto dall’articolo 5, comma 1, della legge regionale 7 maggio 1993, n. 23.)

6-ter. Gli accordi di programma debbono risultare reciprocamente garantiti nei tempi, nelle modalità e nei risultati delle diverse fasi attuative. ( Comma aggiunto dall’articolo 5, comma 1, della legge regionale 7 maggio 1993, n. 23. )

6-quater. Il coordinamento generale dei soggetti pubblici e privati intervenienti è garantito dalla Regione, che opera con la partecipazione degli enti locali interessati. ( Comma aggiunto dall’articolo 5, comma 1, della legge regionale 7 maggio 1993, n. 23. )

Art. 28-bis. – Accordi di programma di particolare interesse economico e sociale

(Articolo inserito dall’articolo 6, comma 1, della legge regionale 7 maggio 1993, n. 23.)

1. Qualora l’accordo di programma, come definito nel precedente articolo 28, presupponga significative iniziative economiche, insistenti in ambiti di cospicua rilevanza comunale e sovracomunale, caratterizzate da un programma di investimenti produttivi a lungo termine, non solo nel settore edilizio, diretti allo sviluppo e alla valorizzazione delle risorse socio-economiche della Sardegna con particolare ricaduta economica e occupativa nell’area-programma in cui sono inserite, tale da determinare effetti sulla strumentazione programmatoria regionale, esso è approvato con apposito provvedimento di legge.

Art. 29. Condotta urbanistica

1 – Nei Comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti e nei consorzi fra gli stessi può essere istituita, previo nulla osta del competente Assessorato regionale, la condotta urbanistica. (Comma sostituito dall’articolo 9, comma 1, della legge regionale 1 luglio 1991, n. 20. Il testo precedente era così formulato: “Nei comuni con popolazione fino a 5’000 abitanti può essere istituita la condotta urbanistica”)

2 – La condotta urbanistica è un organo tecnico del Comune e svolge funzioni di consulenza e predisposizione di elaborati tecnici necessari per la pratica attuazione degli strumenti di pianificazione urbanistica. Inoltre svolge funzioni di servizio e supporto informativo per gli utenti interessati alla attività di trasformazione urbanistica del territorio.

3- La condotta urbanistica è composta da:

a) il capo dell’ufficio tecnico del Comune;

b) uno o più esperti in materia di pianificazione urbanistica e territoriale laureati in ingegneria o architettura o legislazione urbanistica;

c) da uno o più esperti di pianificazione urbanistica e territoriale laureati in ingegneria o architettura o in giurisprudenza ovvero in scienze agrarie o forestali o geologia; ( Lettera sostituita dall’articolo 9, comma 1, della legge regionale 1 luglio 1991, n. 20. Il testo precedente era così formulato: “b) uno o più esperti in materia di pianificazione urbanistica e territoriale laureati in ingegneria o architettura o legislazione urbanistica”. )

d) un impiegato del Comune con funzioni di segretario.

4 – Alle figure di cui ai punti a) e c) si provvede con personale di ruolo del Comune, per il punto b) il Comune attiva una consulenza a convenzione con uno o più professionisti specializzati iscritti al relativo ordine professionale. Questi ultimi non possono esercitare nel territorio comunale attività professionale in materia urbanistica per conto di soggetti privati per tutta la durata della convenzione

Titolo V – Organi di controllo e consultivi

Art. 30. Organi di controllo. Modifica all’articolo 23 della legge regionale 23 ottobre 1978, n. 62

(Articolo abrogato dall’articolo 4, comma 2, della legge regionale 13 dicembre 1994, n. 38.)

[1. Presso il Comitato regionale di controllo è istituita una Sezione specializzata in materia urbanistica, presieduta dal Presidente del Comitato regionale di controllo o suo delegato e composta da:

a) cinque esperti in urbanistica, tutela dell’ambiente e materie giuridiche, eletti dal Consiglio regionale con voto limitato a tre nominativi;

b) i soprintendenti per i beni architettonici ed artistici o loro delegati;

c) i soprintendenti per i beni archeologici o loro delegati.

2 – La sezione specializzata in materia urbanistica esercita in via esclusiva il controllo di legittimità e di conformità agli strumenti sovraordinati sugli atti delle Province e delle Comunità montane in materia urbanistica, compresi quelli contenenti normative a qualsiasi titolo riferite a strumenti urbanistici, e sul piano urbanistico comunale di cui all’articolo 19.

3 – Presso i Comitati circoscrizionali di controllo è istituita una sezione specializzata in materia urbanistica, presieduta al Presidente del Comitato, o suo delegato, e composta da:

a) cinque esperti in urbanistica, tutela dell’ambiente e materie giuridiche, eletti dal Consiglio regionale con voto limitato a tre nominativi;

b) i soprintendenti per i beni architettonici ed artistici o loro delegati;

c) i soprintendenti per i beni archeologici o loro delegati.

4 – La sezione specializzata in materia urbanistica esercita in via esclusiva il controllo di legittimità e di conformità agli strumenti sovraordinati sugli strumenti di attuazione del piano urbanistico comunale di cui agli articoli 21 e 22.

5 – Dopo il primo comma dell’articolo 23 della legge regionale 23 ottobre 1978, n. 62, concernente il controllo sugli atti degli enti locali, è inserito il seguente comma: “Sono comunque escluse dal controllo di merito le deliberazioni in materia urbanistica, comprese quelle contenenti normativa a qualsiasi titolo riferite a strumenti urbanistici”.

6 – Per quanto attiene all’insediamento, al funzionamento dell’organo ed alla procedura del controllo si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui alla legge regionale 23 ottobre 1978, n. 62.]

Art. 31 – Organi consultivi

1 – Sono istituiti:

a) il Comitato tecnico regionale per l’urbanistica (CTRU);

b) i Settori circoscrizionali del Servizio urbanistica e del Servizio regionale di vigilanza in materia edilizia, alle dipendenze dell’Assessorato regionale dell’Urbanistica. (Lettera sostituita dall’articolo 11, comma 1, della legge regionale 1 luglio 1991, n. 20. Il testo precedente era così formulato: “b) gli uffici provinciali della Sezione urbanistica regionale, alle dipendenze dell’Assessorato regionale all’urbanistica, con sede nei capoluoghi di Provincia.”.)

2 – Il CTRU, istituito presso l’Assessorato regionale competente in materia urbanistica, è un organo tecnico-consultivo della Giunta in materia urbanistica ed assetto del territorio.

3 – Il CTRU svolge inoltre le funzioni previste all’articolo 24 del regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357.

Art. 32.CTRU – Composizione e funzionamento

1 – Il CTRU è costituito da:

a) l’Assessore regionale competente in materia urbanistica o un funzionario dell’Assessorato suo delegato che lo presiede;

b) un funzionario per ogni Assessorato designato dal l’Assessore competente;

c) cinque esperti in materia urbanistica, paesistica, tutela dell’ambiente e materie giuridiche connesse designati dalla Giunta regionale; (Lettera sostituita dall’articolo 12, comma 1, della legge regionale 1 luglio 1991, n. 20. Il testo precedente era così formulato: “c) cinque esperti in urbanistica, tutela dell’ambiente e materie giuridiche designati dalla Giunta regionale”.)

d) i soprintendenti per i beni architettonici ed artistici o loro delegati;

e) i soprintendenti per i beni archeologici o loro delegati.

2 – Svolge le funzioni di segretario un impiegato amministrativo della VII fascia funzionale designato dall’Assessore competente in materia urbanistica.

3 – Previa conforme deliberazione della Giunta regionale, i componenti del CTRU sono nominati con decreto del Presidente della Regione e durano in carica per l’intera legislatura.

4 – Ai componenti il CTRU nonché ai segretari spettano i compensi e i rimborsi spese previsti dalla legge regionale 22 giugno 1987, n. 27.

Art. 32-bis. – Osservatorio regionale per l’urbanistica e l’edilizia

(Articolo inserito dall’articolo 17, comma 1, della legge regionale 3 luglio 2017, n. 11.)

  1. L’Osservatorio regionale per l’urbanistica e l’edilizia è un organo tecnico consultivo della Giunta regionale, istituito con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, con il compito di elaborare studi, analisi, formulare proposte in materia urbanistica ed edilizia, definire proposte di indirizzi, criteri e linee guida per il governo del territorio e per la semplificazione delle disposizioni vigenti.
  2. L’osservatorio è costituito dal direttore generale dell’Assessorato regionale competente in materia urbanistica, o suo delegato, dai direttori generali degli Assessorati regionali competenti in materia ambientale, politiche abitative, politiche sociali, turismo, commercio e industria, o loro delegati.
  3. L’osservatorio è integrato da un componente designato dall’Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) Sardegna, da tre componenti designati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro del settore edile maggiormente rappresentative nel territorio regionale, da tre componenti designati dagli ordini e collegi professionali i cui iscritti siano competenti nelle materie della legislazione sull’edilizia e urbanistica, sulla progettazione architettonica, sulla sostenibilità ambientale, tecnica e tecnologia delle costruzioni, tutela del paesaggio, e da un componente designato dalla commissione di cui all’articolo 32-ter.
  4. I componenti dell’osservatorio durano in carica per l’intera legislatura e svolgono il proprio compito a titolo gratuito.

Art. 32-ter. – Commissione permanente sulle problematiche edilizie e urbanistiche della disabilità

(Articolo inserito dall’articolo 18, comma 1, della legge regionale 3 luglio 2017, n. 11.)

  1. Al fine di monitorare le problematiche edilizie e urbanistiche della disabilità, di redigere linee guida per il loro superamento, di individuare le relative soluzioni e di proporre politiche di incentivazione della residenzialità, dei servizi e del turismo sostenibile e accessibile, è istituita la Commissione permanente sulle problematiche edilizie e urbanistiche in seno alla Regione.
  2. La commissione è costituita dal direttore generale dell’Assessorato regionale competente in materia urbanistica, o suo delegato, dai direttori generali degli Assessorati regionali competenti in materia di sanità e assistenza sociale, lavori pubblici, turismo, commercio, o loro delegati, dal direttore generale dell’Azienda per la tutela della salute (ATS), di cui all’articolo 1 della legge regionale 27 luglio 2016, n. 17 (Istituzione dell’Azienda per la tutela della salute (ATS) e disposizioni di adeguamento dell’assetto istituzionale e organizzativo del servizio sanitario regionale. Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2006, n. 10 (Tutela della salute e riordino del servizio sanitario della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 26 gennaio 1995, n. 5) e alla legge regionale 17 novembre 2014, n. 23 (Norme urgenti per la riforma del sistema sanitario regionale)), da un rappresentante nominato dalla Federazione tra le associazioni nazionali delle persone con disabilità (FAND) e da un rappresentante nominato dalla Federazione italiana per il superamento dell’handicap (FISH).
  3. I componenti della commissione durano in carica per l’intera legislatura e svolgono il proprio compito a titolo gratuito.

Titolo VI – Tutela del paesaggio e dei beni ambientali

(Rubrica modificata dall’articolo 13, comma 1, della legge regionale 1 luglio 1991, n. 20. Il testo precedente era così formulato: “Tutela delle bellezze naturali”.)

Art. 33. Commissioni provinciali per le bellezze naturali

[1. Presso l’Assessorato regionale competente in materia di bellezze naturali è istituito, in deroga all’articolo 5 della legge 17 agosto 1978, n. 51 il servizio per le bellezze naturali con il compito di curare le materie relative delegate alla Regione con l’articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348.] (Comma soppresso dall’articolo 80, comma 5, lettera l), della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, con effetto dalla data di entrata in vigore del decreto di ridefinizione dei servizi previsto dal comma 5 dell’articolo 71 della stessa legge.)

[2. Con le procedure previste dalla legge regionale del 17 agosto 1978, n. 51, sono istituiti i settori delle bellezze naturali con sede nei capoluoghi di Provincia. I Settori svolgono le funzioni già esercitate dalle sezioni delle bellezze naturali.] (Comma soppresso dall’articolo 80, comma 5, lettera l), della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, con effetto dalla data di entrata in vigore del decreto di ridefinizione dei servizi previsto dal comma 5 dell’articolo 71 della stessa legge.)

3 – Le commissioni provinciali di cui all’articolo 2 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e di cui all’articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, sono nominate con decreto del Presidente della Giunta regionale previa deliberazione della Giunta regionale, durano in carica cinque anni, operano presso gli uffici circoscrizionali dell’Assessorato regionale competente in materia di bellezze naturali e cessano dalle loro funzioni novanta giorni dopo l’insediamento del Consiglio regionale di nuova elezione.

4 – Le commissioni sono composte da:

a) l’Assessore regionale competente o un funzionario dell’Assessorato suo delegato, con funzioni di presidente;

b) il coordinatore del settore, competente per territorio, in materia di bellezze naturali;

c) il soprintendente per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici, o un suo delegato, competente per territorio;

d) il soprintendente per i beni archeologici, o suo delegato, competente per territorio;

e) tre esperti designati dal Consiglio regionale con voto limitato a due.

f) un funzionario designato dall’Assessorato regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica; (Lettera aggiunta dall’articolo 12, comma 1, della legge regionale 12 agosto 1998, n. 28.)

g) un funzionario designato dall’Assessorato regionale della difesa dell’ambiente; (Lettera aggiunta dall’articolo 12, comma 1, della legge regionale 12 agosto 1998, n. 28.)

h) un funzionario designato dall’Amministrazione provinciale. (Lettera aggiunta dall’articolo 12, comma 1, della legge regionale 12 agosto 1998, n. 28.)

5 – Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario dell’Assessorato regionale competente.

5-bis.- La composizione della Commissione, nel caso di deliberazioni relative a provvedimenti di cui agli articoli 1 e 2 della legge n. 1497 del 1939, ovvero di perimetrazione dei vincoli di cui all’articolo 1 della legge n. 431 del 1985, è integrata dal Sindaco del comune interessato o da un suo delegato. (Comma aggiunto dall’articolo 12, comma 2, della legge regionale 12 agosto 1998, n. 28.)

5-ter. Ai componenti delle Commissioni provinciali per la tutela del paesaggio nominati dal Consiglio regionale spetta il trattamento previsto per i componenti del Comitato tecnico amministrativo provinciale dei lavori pubblici. In caso di assenza ingiustificata per oltre tre sedute consecutive i componenti esterni di designazione consiliare sono dichiarati decaduti. (Comma aggiunto dall’articolo 12, comma 2, della legge regionale 12 agosto 1998, n. 28.)

Art. 34. Autorizzazioni

  1. Le richieste di autorizzazione da cui all’articolo 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sono esaminate e istruite dagli uffici provinciali previsti dal precedente articolo competenti per territorio entro sessanta giorni.
  2. Le richieste e gli atti istruttori sono sottoposti all’esame della commissione di cui al precedente articolo che esprime un voto consultivo.

Titolo VII – Norme regionali di attuazione di disposizioni statali

Art. 35. Contributo per la realizzazione delle opere di urbanizzazione

1. Le somme percepite dalle amministrazioni comunali a titolo di contributo per la realizzazione delle opere di urbanizzazione, secondo programmi riferiti all’intero territorio comunale e per la redazione di progetti e degli strumenti di pianificazione urbanistica, o di rivalsa per l’inadempienza degli obblighi derivanti dalle convenzioni relative ai piani di lottizzazione, costituiscono entrate con destinazione specifica.

Art. 36. Adempimenti dell’Amministrazione comunale

  1. L’amministrazione comunale deve adottare le deliberazioni di cui al primo comma dell’articolo 5 e al primo comma dell’articolo 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore delle tabelle parametriche regionali.
  2. Entro lo stesso termine l’amministrazione comunale adotta lo schema di convenzione ai sensi dell’articolo 7 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, in conformità alla convenzione tipo emanata dalla Regione.
  3. Le modalità di corresponsione del contributo afferente gli oneri di urbanizzazione di casi agli articoli 5 e 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, sono stabilite con deliberazione del consiglio comunale.
  4. Il pagamento a saldo degli oneri di cui al precedente comma dovrà comunque avvenire entro e non oltre ventiquattro mesi dalla ultimazione delle opere, ovvero dall’ultimazione dei lavori accertata dal Comune.

Titolo VIII Disposizioni transitorie e finali

Art. 37. Sezioni specializzate per il controllo degli atti in materia urbanistica

1. Fino alla costituzione delle sezioni specializzate per il controllo degli atti in materia urbanistica di cui all’articolo 30 le funzioni loro attribuite dalla presente legge sono esercitate rispettivamente dal Comitato regionale di controllo e dai Comitati circoscrizionali di controllo.

Art. 38. Strumenti urbanistici

1. Gli studi di disciplina delle zone F adottati ai sensi della legge regionale 19 maggio 1981, n. 17, restano in vigore come strumenti attuativi per le parti non in contrasto con le previsioni contenute negli strumenti di cui all’articolo 3, primo comma, lettera a).

Art. 39. Abrogazione di leggi regionali

1. La legge regionale 18 maggio 1981, n. 17 e la legge regionale 28 aprile 1978, n. 30, sono abrogate.

Art. 40. Modifica della legge regionale 11 ottobre 1985, n. 23

1. Il quinto comma dell’articolo 33 della legge regionale 11 ottobre 1985, n. 23, è sostituito dal seguente: “I Comuni della Sardegna, nell’approvare i piani attuativi interessanti zone residenziali, possono riservare da un minimo del quaranta per cento ad un massimo del settanta per cento della volumetria realizzabile ai piani per l’edilizia economica e popolare ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167 e successive modifiche”.

Art. 41 Contributi per la predisposizione degli strumenti urbanistici

1 – La Regione è autorizzata a concedere finanziamenti ai comuni e loro forme associative per la redazione di piani urbanistici generali e piani attuativi di iniziativa pubblica, come definiti dall’articolo 21, per un importo non superiore al 90 per cento della spesa sostenuta e ritenuta ammissibile, da erogarsi nel seguente modo:

a) un’anticipazione del contributo, in misura non superiore al 50 per cento della somma richiesta dal comune, ritenuta ammissibile dal competente ufficio regionale, previa presentazione della deliberazione di affidamento di incarico ai professionisti individuati e dell’attestazione di cofinanziamento comunale;

b) un’erogazione intermedia, in misura non superiore al 25 per cento e nei limiti del 90 per cento della spesa sostenuta e documentata, successivamente alla trasmissione della deliberazione di adozione definitiva del piano e, nei casi in cui siano dovuti, all’esito non negativo del parere preliminare di cui all’articolo 9 della legge regionale 12 agosto 1998,n. 28 (Norme per l’esercizio delle competenze in materia di tutela paesistica trasferite alla Regione autonoma della Sardegna con l’art. 6 del D.P.R. 22 maggio 1975, n. 480, e delegate con l’art. 57 del D.P.R. 19 giugno 1979, n. 348), e all’esito non negativo della verifica di coerenza di cui all’articolo 31 della legge regionale n. 7 del 2002;

c) pagamento del saldo, previa certificazione e rendicontazione delle spese sostenute, successivamente al completamento dell’iter di approvazione dello strumento urbanistico, comprensivo di tutte le autorizzazioni richieste, e, nei casi in cui sono dovuti, a seguito dell’approvazione di cui all’articolo 9 della legge regionale n. 28 del 1998 e dell’esito positivo della verifica di coerenza di cui all’articolo 31 della legge regionale n. 7 del 2002, e sua pubblicazione sul BURAS.

Articolo sostituito dall’articolo 19, comma 1, della legge regionale 3 luglio 2017, n. 11. L’articolo originario era così formulato:

Art. 41. Contributi per la predisposizione degli strumenti urbanistici

1 – La Regione, allo scopo di favorire la formazione e la revisione degli strumenti urbanistici locali ed il loro adeguamento alla pianificazione regionale, per la formazione dei piani di risanamento di cui all’articolo 35 della legge regionale 11 ottobre 1985,n. 23, nonché per la redazione dei piani di sviluppo e di adeguamento della rete di vendita di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, è autorizzata a concedere contributi sulle spese correnti.

2 – I contributi sono erogati con decreto dell’Assessore regionale competente in materia urbanistica, previa deliberazione della Giunta regionale, secondo le seguenti modalità:

a) anticipatamente per il cinquanta per cento delle spese previste nella richiesta di contributo deliberata dal Comune e ritenute ammissibili;

b) a seguito della presentazione della relativa documentazione per la restante parte, fino all’ammontare complessivo del novanta per cento delle spese effettivamente sostenute.

La legge regionale 1 luglio 1991, n. 20, con l’articolo 14, comma 1, ha aggiunto il comma 3: “I benefici di cui ai precedenti commi sono erogati a favore dei Comuni anche allo scopo di favorire il funzionamento delle condotte urbanistiche.”

La legge regionale 29 aprile 2003, n. 3, con l’articolo 18, comma 9, ha interamente sostituito l’articolo in tal modo:

Art. 41. Contributi per la predisposizione degli strumenti urbanistici

1 – La Regione è autorizzata a concedere finanziamenti ai comuni per la redazione di piani urbanistici generali e piani particolareggiati dei centri storici, per un importo non superiore al 90% della spesa sostenuta e ritenuta ammissibile, da erogarsi nel seguente modo:

a) un’anticipazione del contributo, in misura non superiore al 50% della somma richiesta dal comune, ritenuta ammissibile dal competente ufficio regionale, previa presentazione della delibera di affidamento di incarico al progettista;

b) pagamento del saldo, successivamente alla presentazione della documentazione comprovante l’approvazione del piano nei termini stabiliti.

La legge regionale 23 aprile 2015, n. 8, con l’articolo 14, comma 1, ha sostituito al comma 1 il periodo “piani particolareggiati dei centri storici” con “piani attuativi di iniziativa pubblica, come definiti dall’articolo 21”.

Art. 42.Potenziamento degli uffici periferici dell’Assessorato regionale competente in materia urbanistica

1 – Al fine di dare compiuta attuazione alle disposizioni di cui alla presente legge attraverso il potenziamento funzionale degli uffici periferici dell’Assessorato regionale competente in materia urbanistica, la dotazione organica del ruolo unico regionale prevista nella tabella A allegata alla legge regionale 14 novembre 1988, n. 42, è incrementata di dodici unità della VI qualifica funzionale e di venti unità della VII qualifica funzionale. ( Comma modificato dall’articolo 14, comma 1, della legge regionale 15 gennaio 1991, n. 6. Il testo precedente era così formulato: “Al fine di dare compiuta attuazione alle disposizioni di cui alla presente legge attraverso il potenziamento funzionale degli uffici periferici dell’Assessorato regionale competente in materia urbanistica, la dotazione organica del ruolo unico regionale prevista nella tabella A allegata alla legge regionale 14 novembre 1988, n. 42, è incrementata di dodici unità della VI fascia funzionale e di venti unità della VII fascia funzionale”.)

2 – Gli aumenti di organico di cui al precedente comma sono destinati esclusivamente ad incrementare i contingenti numerici di personale dell’area dei servizi tecnici nelle seguenti qualifiche funzionali:

a) nella VI qualifica funzionale:

  • dodici posti con profilo professionale di istruttore tecnico-geometra; (Lettera modificata dall’articolo 14, comma 2, della legge regionale 15 gennaio 1991, n. 6. Il testo precedente era così formulato: “otto posti con profilo professionale di istruttore tecnico-geometra”.)

b) nella VII qualifica funzionale:

  • dodici posti con profilo professionale di istruttore direttore tecnico-architetto;
  • otto posti con profilo professionale di istruttore direttore tecnico-ingegnere civile.

3 – Per la copertura dei posti istituiti col presente articolo si applica la disciplina vigente per l’accesso agli impieghi pubblici regionali.

Art. 43.Norma finanziaria

(omissis)

Art. 44. Entrata in vigore

La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione

Legge Regionale 11 del 03/07/2017 – Disposizioni Urgenti in Materia Urbanistica ed Edilzia

legge regionale 11 2017 disposizioni urgenti in materia urbanistica edilizia modifiche lr 23 85 lr 8 2015

Legge Regionale 11 del 03/07/2017 – Disposizioni urgenti in materia urbanistica ed edilizia. Modifiche alla legge regionale n. 23 del 1985, alla legge regionale n. 45 del 1989, alla legge regionale n. 8 del 2015, alla legge regionale n. 28 del 1998, alla legge regionale n. 9 del 2006, alla legge regionale n. 22 del 1984 e alla legge regionale n. 12 del 1994.

Autore: Presidenza della Regione
Pubblicato in: Bollettino n.31 – Parte I e II del 06/07/2017
Data di Pubblicazione: 06/07/2017
Materie: LEGGI REGIONALI

Capo I  Modifiche alla legge regionale n. 23 del 1985

Art. 1 Modifiche all’articolo 3 della legge regionale n. 23 del 1985 (Opere soggette a permesso di costruire)

1. L’articolo 3 della legge regionale 11 ottobre 1985, n. 23 (Norme in materia di controllo dell’attività urbanistico-edilizia, di risanamento urbanistico e di sanatoria di insediamenti e opere abusive, di snellimento e accelerazione delle procedure espropriative), e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

Art. 3 (Opere soggette a permesso di costruire)
1. Sono soggetti a permesso di costruire, salvo quanto previsto negli articoli 10 bis e 15:

a) gli interventi di ristrutturazione edilizia, come definiti dall’articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia – Testo A), e successive modifiche ed integrazioni;
b) gli interventi di nuova costruzione, come definiti dall’articolo 3, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, e successive modifiche ed integrazioni;
c) gli interventi di ristrutturazione urbanistica, come definiti dall’articolo 3, comma 1, lettera f), del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, e successive modifiche ed integrazioni;
d) gli interventi di cui all’articolo 2, comma 3, della legge regionale 2 agosto 2013, n. 19 (Norme urgenti in materia di usi civici, di pianificazione urbanistica, di beni paesaggistici e di impianti eolici).

2. Il permesso di costruire comporta la corresponsione degli oneri di urbanizzazione e del contributo di costo di costruzione, il cui calcolo è allegato alla dichiarazione autocertificativa. In caso di formazione del titolo ai sensi dell’articolo 34 della legge regionale 20 ottobre 2016, n. 24 (Norme sulla qualità della regolazione e di semplificazione dei procedimenti amministrativi), il mancato pagamento degli oneri, anche in modalità rateale ove ammessa, comporta la sospensione dell’efficacia del titolo abilitativo. In ogni caso i termini temporali di validità del titolo decorrono dalla data in cui l’intervento può essere iniziato secondo quanto disposto dall’articolo 34, comma 1, della legge regionale n. 24 del 2016. Nelle ipotesi di cui all’articolo 37 della legge regionale n. 24 del 2016, lo Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia (SUAPE) adotta il provvedimento finale condizionando l’efficacia del titolo alla presentazione della ricevuta di pagamento integrale o rateale degli oneri dovuti. In ogni caso i termini temporali di validità del titolo decorrono dalla data di rilascio del provvedimento.”.

Art. 2 Incentivazione degli interventi di riuso del patrimonio edilizio dismesso e per l’efficientamento energetico

1. Dopo l’articolo 3 della legge regionale n. 23 del 1985 è aggiunto il seguente:
3 bis (Incentivazione degli interventi di riuso del patrimonio edilizio dismesso e per l’efficientamento energetico)

1. Al fine di combattere il fenomeno dello spopolamento dei centri storici e dei centri di antica e prima formazione, i comuni possono prevedere la riduzione del contributo di costruzione nella misura massima del 60 per cento del contributo complessivo dovuto per le nuove costruzioni.

2. Al fine di incentivare gli interventi edilizi finalizzati al riuso, anche con mutamento di destinazione d’uso, del patrimonio edilizio esistente e dismesso, i comuni possono prevedere la riduzione del contributo di costruzione nella misura massima del 30 per cento del contributo complessivo dovuto per le nuove costruzioni. Se l’intervento include nuove costruzioni o ampliamenti, ai relativi volumi non si applica la riduzione di cui al presente comma.

3. Al fine di favorire gli interventi di edilizia bioclimatica o finalizzati al risparmio energetico, i comuni possono prevedere la riduzione del contributo di costruzione nella misura massima del 15 per cento.”.

Art. 3 Modifiche all’articolo 5 della legge regionale n. 23 del 1985 (Variazioni essenziali)

1. L’articolo 5 della legge regionale n. 23 del 1985 è sostituito dal seguente:
Art. 5 (Variazioni essenziali)

1. Per variazioni essenziali rispetto al progetto approvato si intendono quelle che, realizzate senza rispettare le disposizioni di cui all’articolo 7 ter, hanno determinato almeno una delle seguenti condizioni:

a) mutamento della destinazione d’uso incompatibile con la destinazione di zona o che implichi variazioni in aumento dei limiti e dei rapporti previsti dal decreto dell’Assessore degli enti locali, finanze e urbanistica 20 giugno 1983, n. 2266/U (Disciplina dei limiti e dei rapporti relativi alla formazione di nuovi strumenti urbanistici ed alla revisione di quelli esistenti nei Comuni della Sardegna) salvo che l’interessato non ceda ulteriori aree ad integrazione della quota prevista in rapporto alla mutata destinazione d’uso;
b) aumento superiore al 10 per cento della cubatura;
c) riduzione in misura superiore al 10 per cento di uno dei seguenti parametri:

1) distanza da altri fabbricati;
2) distanza dai confini di proprietà;
3) distanza dalle strade;

d) indipendentemente dalle previsioni di cui alle lettere a), b) e c), modifica della localizzazione dell’edificio all’interno del lotto urbanistico di pertinenza determinata a seguito di rotazione su qualunque asse o traslazione, quando la sovrapposizione della sagoma a terra dell’edificio autorizzato e di quello realizzato è inferiore al 50 per cento.

2. Non si ritengono, comunque, variazioni essenziali quelle che incidono sull’entità delle cubature accessorie, sui volumi tecnici e sulla distribuzione interna dei singoli immobili.

3. Gli interventi di cui al comma 1 effettuati su immobili sottoposti a vincolo storico, artistico, architettonico, archeologico, paesaggistico, ambientale e idrogeologico, e su immobili ricadenti nei parchi o in aree protette nazionali e regionali, sono considerati in totale difformità dal permesso se il titolo abilitativo è stato ottenuto dopo l’apposizione del vincolo. Tutti gli altri interventi sui medesimi immobili, ad eccezione di quanto previsto dal comma 2, sono considerati variazioni essenziali.”.

Art. 4 Modifiche all’articolo 6 della legge regionale n. 23 del 1985 (Sanzioni per interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali)

1. All’articolo 6 della legge regionale n. 23 del 1985 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 le parole “e, nel caso di mutamento di destinazione d’uso, il ripristino della destinazione originaria legittimamente autorizzata” sono soppresse;
b) al comma 8 la parola “ordinanza” è sostituita dalla parola “provvedimento”.

Art. 5 Varianti in corso d’opera

1. Dopo l’articolo 7 bis della legge regionale n. 23 del 1985 è inserito il seguente:
Art. 7 ter (Varianti in corso d’opera)

1. Sono varianti in corso d’opera le modifiche realizzate nel periodo di vigenza del titolo abilitativo.

2. Sono varianti in corso d’opera sostanziali le modifiche che:

a) alterano la sagoma dell’edificio;
b) modificano la categoria di intervento edilizio con riconducibilità dello stesso a quelli assoggettati a rilascio del permesso di costruire;
c) configurano una variazione essenziale ai sensi dell’articolo 5;
d) sono volte al superamento delle eventuali prescrizioni contenute nel progetto approvato, non suscettibili di esecuzione, per motivate ragioni di ordine tecnico e costruttivo.

3. Le varianti di cui al comma 2, lettera b), sono soggette a rilascio del permesso di costruire; le varianti di cui al comma 2, lettere a), c) e d) seguono il regime abilitativo dell’intervento originario.

4. Le varianti di cui al comma 2 sono assoggettate alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento del rilascio del titolo abilitativo previsto per l’esecuzione dell’intervento di variante.

5. Sono varianti in corso d’opera non sostanziali le modifiche non riconducibili alle categorie previste dal comma 2.

6. Le varianti di cui al comma 5 sono soggette a Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) da presentare prima della dichiarazione dell’ultimazione dei lavori, sono assoggettate alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento dell’ottenimento del titolo edilizio dell’intervento principale e i relativi atti costituiscono parte integrante della documentazione a corredo dell’atto autorizzativo dell’intervento principale.

7. Qualora la variante di cui al comma 5 non sia stata comunicata nel periodo di vigenza del titolo abilitativo, non si applicano le disposizioni in materia di parziale difformità, e la comunicazione dell’effettiva consistenza delle opere realizzate è effettuata previo versamento della sanzione per la comunicazione tardiva fissata in euro 500. Qualora le opere siano eseguite su immobili comunque vincolati da norme statali e regionali, è fatta salva l’applicazione delle misure sanzionatorie previste dalle vigenti disposizioni in materia.

8. Le varianti di cui al presente articolo possono essere attuate dopo l’acquisizione degli eventuali atti di assenso prescritti dalla normativa vigente sui vincoli paesaggistici, idrogeologici, ambientali, di tutela del patrimonio storico, artistico e archeologico e dalle altre normative di settore.”.

Art. 6 Modifiche all’articolo 10 bis della legge regionale n. 23 del 1985 (Opere soggette a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA))

1. L’articolo 10 bis della legge regionale n. 23 del 1985 è sostituito dal seguente :
Art. 10 bis (Opere soggette a Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA))

1. Sono soggetti a SCIA i seguenti interventi:

a) opere di manutenzione straordinaria riguardanti parti strutturali dell’edificio;
b) opere di restauro e di risanamento conservativo riguardanti le parti strutturali dell’edificio;
c) opere costituenti pertinenza ai sensi dell’articolo 817 del Codice civile;
d) serre provviste di strutture in muratura e serre fisse, funzionali allo svolgimento dell’attività agricola;
e) tettoie di copertura, anche dotate di pannelli per la produzione di energia elettrica;
f) interventi di ristrutturazione edilizia che non incidono sulla sagoma dell’organismo edilizio esistente o preesistente;
g) opere necessarie per il completamento di interventi già oggetto di concessione edilizia o permesso di costruire decaduti per decorrenza dei termini, fermo il rispetto del progetto originario e delle previsioni urbanistiche ed edilizie vigenti al momento della presentazione della segnalazione;
h) interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica disciplinati da piani attuativi comunque denominati, che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza è asseverata da progettista abilitato;
i) interventi di nuova costruzione qualora siano in diretta esecuzione di piani urbanistici comunali che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza è asseverata da progettista abilitato;
j) installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere che siano utilizzati come ambienti di lavoro, depositi, magazzini e simili.

2. La SCIA è accompagnata dalla documentazione prevista dai regolamenti edilizi comunali e da una specifica relazione, a firma di un progettista abilitato, che asseveri che le opere da realizzare sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e non in contrasto con quelli adottati e ai regolamenti edilizi vigenti e attesti il rispetto delle leggi di settore con particolare riferimento, laddove applicabili, alle norme di sicurezza statica, antisismica, antincendio, igienico-sanitarie, di sicurezza stradale, sulle barriere architettoniche.

3. L’avvio dei lavori è condizionato all’ottenimento di tutti gli atti di assenso, comunque denominati, necessari per l’intervento edilizio prescritti dalla normativa sui vincoli paesaggistici, idrogeologici, ambientali, di tutela del patrimonio storico, artistico e archeologico e dalle altre normative di settore, da acquisire per il tramite del SUAPE, ove costituito.

4. Nei casi di cui al comma 1, i lavori sono eseguiti sotto la supervisione del direttore dei lavori, che entro trenta giorni dalla conclusione degli stessi presenta apposita dichiarazione di fine lavori, attestante il rispetto di tutte le norme e delle previsioni della relazione di asseverazione. Il mancato invio della dichiarazione di fine lavori comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pari a euro 500 a carico del soggetto tenuto a effettuare la comunicazione.

5. Sulle asseverazioni di cui al comma 2 sono effettuati, nel rispetto dei tempi previsti dalle vigenti disposizioni in materia di SCIA, controlli a campione dal SUAPE. Il campionamento, da effettuarsi mediante sorteggio pubblico o attraverso strumenti informatici basati su un criterio di scelta casuale, ha a oggetto un numero non inferiore al 25 per cento delle istanze presentate e concerne la verifica dei presupposti e dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l’intervento edilizio, e della veridicità di tutte le dichiarazioni, certificazioni, attestazioni e asseverazioni allegate alla SCIA. È fatta salva la possibilità di verifiche in soprannumero secondo criteri definiti dalle singole amministrazioni comunali. Le asseverazioni relative agli interventi di cui al comma 1, lettera f), sono, in ogni caso, oggetto di controllo ove riguardino la ricostruzione di edifici crollati o demoliti.

6. Salvo sia intervenuta la conclusione del procedimento di irrogazione delle sanzioni, per gli interventi di cui al presente articolo realizzati in data anteriore al 30 aprile 2015 non si applicano le sanzioni precedentemente previste per l’assenza di permesso di costruire o per la difformità delle opere realizzate, ma le sanzioni di cui all’articolo 14.”.

Art. 7 Modifiche all’articolo 11 della legge regionale n. 23 del 1985 (Mutamenti della destinazione d’uso)

1. L’articolo 11 della legge regionale n. 23 del 1985 è sostituito dal seguente:

Art. 11 (Categorie funzionali urbanisticamente rilevanti e destinazione d’uso)

1. Sono individuate le seguenti categorie funzionali urbanisticamente rilevanti:

a) residenziale, compresi i servizi strettamente connessi alla residenza;
b) turistico-ricettiva;
c) artigianale e industriale;
d) direzionale, commerciale e socio-sanitaria;
e) agricolo-zootecnica.

2. Sono servizi strettamente connessi alla residenza gli usi ad essa complementari, destinati a garantire la qualità dell’abitare e lo sviluppo individuale e collettivo dei cittadini. Hanno tale destinazione gli edifici e le aree presenti nelle zone urbanistiche omogenee A, B e C e all’interno dei centri rurali, destinati a studi professionali, attività commerciali, artigianali, turistico-ricettive, di ristorazione, socio-sanitarie e uffici in genere. Non sono servizi connessi alla residenza i servizi pubblici o gli spazi pubblici o riservati ad attività collettive, a verde pubblico, a parcheggio, la cui dotazione deve essere garantita, nel rispetto delle vigenti disposizioni, in sede di pianificazione.

3. Costituisce mutamento della destinazione d’uso non rilevante a fini urbanistici ogni forma di utilizzo dell’unità immobiliare diversa da quella originaria, ancorché non accompagnata dall’esecuzione di opere edilizie, tale da comportare, all’interno della medesima categoria funzionale, l’assegnazione dell’unità immobiliare a una delle destinazioni ammissibili previste dallo strumento urbanistico.

4. Il mutamento della destinazione d’uso non rilevante a fini urbanistici è soggetto a comunicazione al SUAPE.

5. Il mutamento della destinazione d’uso di cui al comma 3 è sempre ammesso, salvo espresse previsioni dello strumento urbanistico. Nel caso di piani attuativi, il mutamento di destinazione d’uso all’interno della stessa categoria funzionale, che determini una modifica delle percentuali di ripartizione tra le varie destinazioni previste, è consentito previa deliberazione del consiglio comunale, quale variante in forma semplificata dello strumento generale e attuativo da adottarsi entro sessanta giorni dalla data della richiesta, anche mediante superamento dei parametri per le zone A, B e C previsti dall’articolo 4 del decreto assessoriale n. 2266/U del 1983.

6. Costituisce mutamento della destinazione d’uso rilevante ai fini urbanistici ogni forma di utilizzo dell’unità immobiliare diversa da quella originaria, ancorché non accompagnata dall’esecuzione di opere edilizie, purché tale da comportare l’assegnazione dell’unità immobiliare a una diversa categoria funzionale tra quelle indicate al comma 1.

7. Il mutamento della destinazione d’uso rilevante a fini urbanistici è soggetto a SCIA ed è regolamentato dallo strumento urbanistico generale comunale.

8. Il mutamento della destinazione d’uso che implichi variazioni in aumento dei limiti e dei rapporti previsti dal decreto assessoriale n. 2266/U del 1983 o dalle norme dello strumento urbanistico comunale è consentito solo se l’interessato, anche mediante la cessione di ulteriori aree, integri la quota prevista in rapporto alla mutata destinazione d’uso.

9. È sempre consentita, alle condizioni previste dal comma 8, la variazione di destinazione d’uso degli immobili per destinarli ad attività sportive.

10. Il mutamento di destinazione d’uso con opere è soggetto al titolo abilitativo previsto per l’intervento edilizio al quale è connesso.

11. È consentito il mutamento della destinazione d’uso di edifici che, per le loro particolari caratteristiche e in ragione di interessi meritevoli di tutela siano, con delibera del consiglio comunale, motivatamente giudicati compatibili con la zona urbanistica omogenea in cui si trova l’edificio interessato. In tal caso il mutamento della destinazione d’uso è assoggettato a permesso di costruire ed è subordinato alla corresponsione degli oneri di concessione dovuti in conformità alla normativa vigente, in misura doppia.

12. Al fine di favorire il recupero e la rivitalizzazione dei centri storici, nella zona omogenea A, fatto salvo il rispetto delle relative prescrizioni igienico-sanitarie e di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia, è sempre consentito il mutamento di destinazione d’uso tra le categorie funzionali di cui al comma 1, lettere a) e b).

13. Nei casi di mutamento di destinazione d’uso eseguito in assenza SCIA o comunicazione, il dirigente o il responsabile dell’ufficio comunale competente in materia edilizia ordina il ripristino della destinazione d’uso legittimamente autorizzata e irroga una sanzione pecuniaria pari al doppio del contributo di costruzione dovuto e comunque non inferiore a euro 500. In caso di inottemperanza entro novanta giorni, il dirigente o il responsabile dell’ufficio comunale competente ne dispone l’esecuzione d’ufficio e, se questa non sia possibile, irroga una sanzione pecuniaria pari al doppio dell’incremento del valore dell’immobile conseguente al mutamento della destinazione d’uso, calcolato secondo i valori correnti dell’Agenzia del territorio.

14. È fatta salva l’applicazione delle ulteriori sanzioni previste dagli articoli 6, 7 e 10 bis, relative alle eventuali opere eseguite in assenza o in difformità di permesso di costruire, SCIA, o comunicazione di inizio lavori.”.

Art. 8 Modifiche all’articolo 14 della legge regionale n. 23 del 1985 (Opere eseguite in assenza di SCIA)

1. L’articolo 14 della legge regionale n. 23 del 1985 è sostituito dal seguente:

Art. 14 (Opere eseguite in assenza di SCIA o in difformità da essa)

1. In caso di accertamento dell’esecuzione di opere in assenza di SCIA o in difformità da essa e di ricorrenza dei presupposti legittimanti la SCIA e/o di conformità alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dell’intervento sia al momento dell’accertamento della violazione, si applica una sanzione pecuniaria pari al doppio dell’aumento del valore venale dell’immobile conseguente alla realizzazione delle opere stesse e, comunque, non inferiore a euro 500. Il versamento della sanzione ha efficacia sanante.

2. Nei casi di cui al comma 1, fino all’irrogazione della sanzione pecuniaria, può essere ottenuto l’accertamento di conformità, al ricorrere delle condizioni di cui all’articolo 16, comma 1. A tal fine il responsabile dell’abuso o il proprietario dell’immobile trasmette una comunicazione di mancata SCIA corredata di tutti gli elaborati previsti dall’articolo 10 bis, comma 2. La sanatoria è condizionata al versamento di una somma pari all’aumento del valore venale dell’immobile conseguente alla realizzazione delle opere stesse e, comunque, non inferiore a euro 500.

3. Nel caso di opere eseguite in assenza dei presupposti legittimanti la SCIA e/o nel caso di non conformità alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento della realizzazione dell’intervento si applicano le sole sanzioni previste dagli articoli 6 e 7.

4. La SCIA, spontaneamente effettuata quando l’intervento è in corso di esecuzione, comporta l’applicazione di una sanzione pari a euro 500. È fatta salva l’applicazione dell’articolo 7 ter, comma 6.

5. Se le opere sono eseguite in assenza di SCIA o in difformità da essa su immobili comunque vincolati da norme statali e regionali, trovano applicazione le misure sanzionatorie previste dalle vigenti disposizioni, che nel solo caso di sanzioni pecuniarie si applicano cumulativamente alla sanzione di cui ai commi 1 e 2.

6. Se le opere sono eseguite in assenza di SCIA o in difformità da essa in dipendenza di calamità naturali o di avversità atmosferiche dichiarate di carattere eccezionale la sanzione pecuniaria di cui ai commi 1, 2 e 4 non si applica.

7. L’accertamento del valore di cui al comma 1 è effettuato secondo le disposizioni di cui all’articolo 7, commi 3, 4, 5 e 6.”.

Art. 9 Modifiche all’articolo 15 della legge regionale n. 23 del 1985 (Interventi di edilizia libera)

1. L’articolo 15 della legge regionale n. 23 del 1985 è sostituito dal seguente:
Art. 15 (Interventi di edilizia libera)

1. Nel rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica e delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), e successive modifiche ed integrazioni, i seguenti interventi sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo edilizio:

a) interventi di manutenzione ordinaria, inclusi quelli ricondotti a tale categoria di intervento da specifiche disposizioni nazionali;
b) interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che non alterino la sagoma dell’edificio;
c) opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato;
d) movimenti di terra strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola-zootecnica, artigianale, industriale e pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari;
e) installazione di serre mobili stagionali e piccoli loggiati amovibili di superficie non superiore a 30 mq entrambi sprovvisti di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell’attività agricola;
f) interventi finalizzati al posizionamento di tende, pergole, rastrelliere per biciclette;
g) interventi volti alla realizzazione di recinzioni prive di opere murarie, di barbecue e di manufatti accessori entrambi con volume vuoto per pieno non superiore a 10 mc;
h) opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l’indice di permeabilità stabilito dallo strumento urbanistico comunale;
i) installazione di elementi di arredo negli spazi esterni delle unità immobiliari e nelle aree pertinenziali degli edifici esistenti;
j) realizzazione di aree ludiche o destinate ad attività sportive senza creazione di volumetria.

2. Nel rispetto dei presupposti di cui al comma 1, previa comunicazione dell’avvio dei lavori, i seguenti interventi sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo edilizio:

a) interventi di restauro e risanamento conservativo che non riguardino le parti strutturali dell’edificio;
b) interventi di manutenzione straordinaria che non riguardino le parti strutturali dell’edificio;
c) interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche che comportano la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterano la sagoma dell’edificio;
d) interventi di risanamento dall’amianto;
e) opere oggettivamente precarie dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee tali da poter essere immediatamente rimosse alla cessazione della necessità e, comunque, entro un termine di utilizzazione non superiore a centoventi giorni;
f) opere oggettivamente precarie dirette a soddisfare obiettive esigenze eccezionali, contingenti e temporalmente determinate, anche di durata superiore a centoventi giorni, tali da poter essere rimosse immediatamente alla cessazione della necessità;
g) manufatti occorrenti per l’installazione dei cantieri temporanei finalizzati all’esecuzione di lavori da realizzare legittimamente;
h) vasche di approvvigionamento idrico e pozzi;
i) interventi volti all’efficientamento di impianti tecnologici esistenti al servizio di stabilimenti industriali;
j) muri di cinta e cancellate;
k) l’installazione di allestimenti mobili di pernottamento e di pertinenze ed accessori funzionali a strutture esistenti e legittimamente autorizzate destinate all’esercizio dell’attività ricettiva all’aria aperta nel rispetto delle condizioni di cui all’articolo 6, comma 4 bis della legge regionale 14 maggio 1984, n. 22 (Norme per la classificazione delle aziende ricettive);
l) l’installazione all’interno di specchi acquei demaniali di natanti, imbarcazioni, chiatte galleggianti o altre strutture al servizio della nautica destinate a finalità turistiche o turistico-ricettive a condizione che gli allestimenti non determinino il permanente collegamento con il terreno o il fondale e gli allacciamenti alle reti tecnologiche siano di facile rimozione;
m) la realizzazione delle strutture di interesse turistico-ricreativo dedicate alla nautica che non importino impianti di difficile rimozione, destinati all’ormeggio, alaggio, varo di piccole imbarcazioni e natanti da diporto, compresi i pontili galleggianti a carattere stagionale, pur se ricorrente, mediante impianti di ancoraggio con corpi morti e catenarie, collegamento con la terraferma e apprestamento di servizi complementari.

3. L’avvio dei lavori per l’esecuzione degli interventi di cui ai commi 1 e 2 è condizionato all’ottenimento di tutti gli atti di assenso, comunque denominati, necessari per l’intervento edilizio, da acquisire per il tramite del SUAPE, ove costituito.

4. Gli interventi di cui al comma 2, lettere d), e), f), k) ed m), compatibili con ogni destinazione di zona, sono sottratti al rispetto dei parametrici volumetrici.

5. Per gli interventi di cui al comma 2, lettere a), b), c) e d), la comunicazione di avvio dei lavori è accompagnata da una specifica relazione, a firma di un progettista abilitato, che asseveri che le opere da realizzare sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e non in contrasto con quelli adottati e ai regolamenti edilizi vigenti e attesti il rispetto della normativa antisismica, che non vi è interessamento delle parti strutturali dell’edificio e indichi i dati identificativi dell’impresa alla quale si intende affidare la realizzazione dei lavori. I lavori sono eseguiti sotto la supervisione del direttore dei lavori che entro trenta giorni dalla conclusione degli stessi presenta apposita dichiarazione di fine lavori, attestante il rispetto di tutte le norme e delle previsioni della relazione di asseverazione.

6. Limitatamente agli interventi di cui al comma 2, lettera f), la comunicazione di avvio dei lavori è accompagnata da specifica dichiarazione sostitutiva resa dal proponente l’intervento ai sensi del decreto del presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa – Testo A), e successive modifiche ed integrazioni, che asseveri con adeguata e documentata motivazione che le esigenze di installazione delle opere soddisfano le condizioni normativamente previste. Per gli stessi interventi e per quelli di cui al comma 2, lettera e), entro dieci giorni dallo scadere del tempo di permanenza delle opere temporanee, l’interessato, anche per via telematica, informa l’amministrazione comunale dell’avvenuta rimozione delle opere.

7. Il mancato invio della comunicazione di cui al comma 2 comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pari a euro 500. Tale sanzione è ridotta di due terzi se la comunicazione è effettuata spontaneamente quando l’intervento è in corso di esecuzione.

8. Il mancato invio della comunicazione di cui al comma 6 comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pari a euro 500.

9. Salvo sia intervenuta la conclusione del procedimento di irrogazione delle sanzioni, per gli interventi di cui al presente articolo realizzati in data anteriore al 30 aprile 2015, non si applicano le sanzioni precedentemente previste per l’assenza di titolo edilizio o per la difformità delle opere realizzate, ma le sanzioni di cui ai commi 7 e 8.”.

Art. 10 Modifiche all’articolo 15 quater della legge regionale n. 23 del 1985 (Parcheggi privati)

1. L’articolo 15 quater della legge regionale n. 23 del 1985 è sostituito dal seguente:
Art. 15 quater (Parcheggi privati)

1. Nelle nuove costruzioni e nelle modifiche di destinazione d’uso urbanisticamente rilevanti sono riservate aree per parcheggi privati nella misura minima di 1 metro quadro per ogni 10 metri cubi di costruzione e, comunque, in misura non inferiore a uno stallo di sosta per ogni unità immobiliare.

2. Nei frazionamenti di unità immobiliari legittimamente realizzati senza la dotazione minima di aree per parcheggi privati di 1 metro quadro ogni 10 metri cubi di costruzione, sono riservate, per ogni unità immobiliare ulteriore rispetto all’originaria, apposite aree per parcheggi privati nelle misure minime previste al comma 1. È considerata originaria l’unità immobiliare più grande derivante dal frazionamento.

3. Ai fini della determinazione delle superfici per parcheggi privati si computano anche gli spazi necessari alla manovra del veicolo.

4. Lo stallo di sosta deve avere dimensioni minime di 2,50 metri per 5,00 metri.

5. Le prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano agli immobili:

a) ubicati in zona urbanistica omogenea A;
b) ubicati all’interno dei centri di antica e prima formazione;
c) sottoposti a vincolo ai sensi della parte II del decreto legislativo n. 42 del 2004, e successive modifiche ed integrazioni.

6. Nel caso di modifiche di destinazioni d’uso urbanisticamente rilevanti e di frazionamento di unità immobiliari, per i fabbricati esistenti alla data del 7 aprile 1989, qualora sia dimostrata l’impossibilità di reperire spazi idonei da destinare al soddisfacimento dei requisiti previsti dai commi 1 e 2, l’intervento è consentito previo pagamento di una somma equivalente alla monetizzazione delle aree per parcheggi, da determinarsi con deliberazione del consiglio comunale. I relativi introiti costituiscono entrate vincolate per la realizzazione di nuove aree da destinare a parcheggio pubblico, da individuarsi con deliberazione del consiglio comunale.

7. Nel caso di nuovi frazionamenti e ai fini della conclusione dei procedimenti di accertamento di conformità di frazionamenti eseguiti in assenza di titolo, la monetizzazione di cui al comma 6 non è necessaria per la prima unità immobiliare ulteriore rispetto all’originaria purché di volume inferiore a 210 metri cubi. Sono fatte salve disposizioni più restrittive contenute negli strumenti urbanistici comunali.

8. Sono fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono ulteriori spazi per parcheggi, diversi da quelli disciplinati dal presente articolo, suscettibili di monetizzazione se previsto.”.

Art. 11 Modifiche all’articolo 16 della legge regionale n. 23 del 1985 (Accertamento di conformità)

1. All’articolo 16 della legge regionale n. 23 del 1985 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
“2 bis. La domanda di cui al comma 1 può essere accompagnata dal progetto delle opere necessarie a garantire il rispetto delle condizioni di conformità. Tali opere riguardano unicamente gli interventi per l’eliminazione delle parti o degli elementi incongrui e comunque non accertabili, e gli interventi volti alla modifica dell’esistente per ricondurlo alle soluzioni tipologico-architettoniche previste dallo strumento urbanistico vigente al momento della domanda di accertamento di conformità. È fatta salva l’applicazione delle disposizioni vigenti in materia paesaggistica.”;

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
“3 bis. In esito alle verifiche sulla domanda di cui al comma 2 bis, il responsabile del competente ufficio comunale, emana un permesso di costruire per i lavori necessari al ripristino delle condizioni di conformità, con eventualmente le ulteriori altre prescrizioni necessarie; nel permesso di costruire sono indicati i tempi necessari per l’esecuzione delle opere, che non possono essere superiori a un anno dalla data del rilascio, non prorogabili. L’accertamento di conformità di cui al comma 1 si forma solo a seguito della successiva verifica, con sopralluogo, dell’esecuzione delle opere nei tempi previsti dal permesso di costruire di cui al primo periodo. In caso di esito negativo l’accertamento di conformità oggetto della domanda di cui al comma 1, si intende respinto e il responsabile del competente ufficio comunale avvia immediatamente le procedure sanzionatorie previste dagli articoli 6 o 7.”.

Art. 12 Modifiche all’articolo 32 della legge regionale n. 23 del 1985 (Piani di risanamento urbanistico)

1. Al comma 3 dell’articolo 32 della legge regionale n. 23 del 1985, dopo le parole “a loro consorzi” sono aggiunte le parole “o ai consorzi dei proprietari di aree libere e fabbricati”.

Capo II Modifiche alla legge regionale n. 45 del 1989

Art. 13 Modifiche all’articolo 10 bis della legge regionale n. 45 del 1989 (Piano paesaggistico regionale: tutela delle zone di rilevante interesse paesistico-ambientale)

1. Dopo la lettera i) del comma 2 dell’articolo 10 bis della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45 (Norme per l’uso e la tutela del territorio regionale), sono aggiunte le seguenti:

“i bis) gli interventi relativi alla realizzazione di parcheggi che non determinino alterazione permanente e irreversibile dello stato dei luoghi e di strutture di facile rimozione a servizio della balneazione e della ristorazione, preparazione e somministrazione di bevande e alimenti, e finalizzate all’esercizio di attività sportive, ludico-ricreative direttamente connesse all’uso del mare e delle acque interne;
i ter) le infrastrutture puntuali di facile rimozione a servizio delle strutture di interesse turistico-ricreativo dedicate alla nautica.”.

Art. 14 Modifiche all’articolo 20 della legge regionale n. 45 del 1989 (Formazione, adozione e approvazione del piano urbanistico comunale e intercomunale)

1. All’articolo 20 della legge regionale n. 45 del 1989 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 5 è così sostituito:
“5. La deliberazione di approvazione è sottoposta alla verifica di coerenza di cui all’articolo 31 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 7 (legge finanziaria 2002), con gli strumenti sovraordinati di governo del territorio, inclusi il Piano paesaggistico regionale e il Piano stralcio per l’assetto idrogeologico del bacino unico regionale, e con le disposizioni normative e le direttive regionali in materia urbanistica ed edilizia.”;

b) il comma 6 è così sostituito:
“6. Le varianti al piano sono approvate con il medesimo procedimento di cui ai commi da 1 a 5. É fatta salva l’applicazione delle disposizioni legislative, regionali e nazionali, che attribuiscono all’autorizzazione o all’approvazione di progetti l’effetto di variante allo strumento urbanistico. In tali casi la coerenza di cui al comma 5 è espressa dai rappresentanti della Regione in conferenza di servizi, senza necessità di acquisizione del parere del Comitato tecnico regionale per l’urbanistica.”;

c) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
“6 bis. Le varianti connesse all’approvazione di opere pubbliche o finalizzate al ripristino delle originarie destinazioni agricole, all’introduzione di aree di salvaguardia, alla variazione della qualificazione delle aree standard, alla correzione di errori materiali o alla modifica del regolamento edilizio, sono oggetto di verifica di coerenza senza necessità di acquisizione del parere del comitato tecnico regionale per l’urbanistica.”;

d) il comma 9 bis è così sostituito:
“9 bis. Nelle more dell’adeguamento degli strumenti urbanistici generali comunali al Piano paesaggistico regionale è vietata l’adozione definitiva di varianti ai piani generali vigenti, fatti salvi gli atti di pianificazione:

1) finalizzati al ripristino delle originarie destinazioni agricole, o all’introduzione di aree di salvaguardia, o di disposizioni di maggiore tutela e salvaguardia del territorio;
2) connessi alla realizzazione di opere pubbliche o dichiarate di pubblica utilità da disposizioni nazionali in attuazione di principi comunitari;
3) connessi alla realizzazione di interventi riconosciuti con deliberazione della Giunta regionale di preminente interesse generale e di rilevanza regionale;
4) aventi ad oggetto la realizzazione di interventi tesi a garantire i servizi pubblici, la sicurezza pubblica e la protezione civile, l’esercizio della libertà di religione e di espressione etico-sociale;
5) finalizzati all’attuazione del Piano paesaggistico regionale e previsti dalle disposizioni in esso contenute;
6) finalizzati al recepimento delle sopravvenute disposizioni normative.

Le varianti di cui al presente comma sono da assoggettare comunque alla verifica di coerenza di cui all’articolo 31 della legge regionale n. 7 del 2002, che, se positiva, costituisce parziale adeguamento del piano urbanistico comunale al Piano paesaggistico regionale. In tal caso sono consentiti interventi di trasformazione del territorio e degli edifici esistenti. Le varianti già approvate, aventi ad oggetto gli interventi previsti nel presente comma, ove verificate coerenti, sono attuabili.”.

Art. 15 Modifiche all’articolo 21 della legge regionale n. 45 del 1989 (Strumenti di attuazione del Piano urbanistico comunale)

1. Dopo il comma 2 quater dell’articolo 21 delle legge regionale n. 45 del 1989 sono inseriti i seguenti:

“2 quinquies. All’interno delle zone urbanistiche omogenee C, D e G, in alternativa al piano urbanistico attuativo, gli interventi edificatori e le opere di urbanizzazione possono essere realizzate previo rilascio del permesso di costruire convenzionato ove ricorrano, anche alternativamente, le seguenti condizioni:

a) il progetto interessi l’intero comparto di zona urbanistica identificato in cartografia;
b) il comparto oggetto di intervento sia ricompreso all’interno dell’ambito urbano consolidato e sia delimitato su tutti i lati da elementi insediativi, aree trasformate e già edificate, o infrastrutturali.

2 sexies. La convenzione di cui al comma 2 quinquies, approvata con delibera del consiglio comunale prima del rilascio del permesso, specifica gli obblighi, funzionali al soddisfacimento di un interesse pubblico, che il soggetto attuatore si assume ai fini di poter conseguire il rilascio del titolo edilizio, il quale resta la fonte di regolamento degli interessi. Sono, in particolare, soggetti alla stipula di convenzione:

a) la cessione di aree;
b) la realizzazione di opere di urbanizzazione fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici);
c) le caratteristiche morfologiche degli interventi.

Il termine di validità del permesso di costruire convenzionato non può essere superiore ai cinque anni, in relazione a quanto previsto dalla convenzione, che può articolare l’attuazione in fasi, cui si collegano gli oneri e le opere di urbanizzazione da eseguire e le relative garanzie.

2 septies. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni regionali e statali in materia di permesso di costruire. Alla convenzione si applica inoltre la disciplina dell’articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).”.

Art. 16 Piano di utilizzo dei litorali (PUL)

1. Dopo l’articolo 22 della legge regionale n. 45 del 1989 è inserito il seguente:
Art. 22 bis (Piano di utilizzo dei litorali (PUL))

1. Il Piano per l’utilizzo dei litorali (PUL) è lo strumento con cui i comuni disciplinano l’utilizzazione delle aree demaniali marittime con finalità turistico-ricreative e regolamentano l’organizzazione del territorio immediatamente contiguo ai litorali, compresa l’accessibilità viaria e pedonale delle aree nel loro complesso e dei singoli siti ai sensi dell’articolo 29 della legge regionale n. 23 del 1985, e successive modifiche ed integrazioni.

2. Il PUL estende la propria disciplina anche ad ambiti contigui, ricompresi nella fascia dei 2.000 metri dalla linea di battigia, in funzione delle interrelazioni fra diversi elementi e componenti paesaggistico-ambientali, sociali, economiche che siano in stretta attinenza con i diversi gradi di antropizzazione rilevabili nel contesto e che abbiano influenza sulla strategia di utilizzazione degli ambiti demaniali. In caso di sovrapposizione con eventuali altri piani attuativi il piano urbanistico comunale garantisce il coordinamento delle relative previsioni, con conseguente motivata integrazione o modifica delle precedenti scelte pianificatorie.

3. Il PUL è redatto sulla base delle direttive approvate dalla Giunta regionale e disciplina gli interventi volti alla realizzazione di parcheggi e di strutture di facile rimozione a servizio della balneazione e della ristorazione, preparazione e somministrazione di bevande ed alimenti, e finalizzate all’esercizio di attività sportive e ludico-ricreative direttamente connesse all’uso del mare.

4. Gli interventi di cui al comma 3, come disciplinati dal PUL, sono compatibili con ogni destinazione di zona omogenea e non soggiacciono ai relativi parametri, previo rilascio, se necessario, dell’autorizzazione paesaggistica.

5. Il posizionamento delle strutture disciplinate all’interno del PUL è ammesso nei litorali urbani e nei litorali metropolitani senza limiti temporali. Al di fuori dei litorali urbani e metropolitani il posizionamento delle strutture di facile rimozione a servizio della balneazione e della ristorazione, preparazione e somministrazione di bevande ed alimenti è ammesso nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 31 ottobre; nel caso le stesse siano connesse a strutture ricettive o sanitarie prossime ai litorali il posizionamento è ammesso per il periodo di esercizio della struttura principale. I parcheggi e il posizionamento delle strutture di facile rimozione finalizzate all’esercizio di attività sportive e ludico-ricreative direttamente connesse all’uso del mare sono ammessi senza limiti temporali.

6. Nel PUL sono rappresentate le strutture già presenti con indicazione degli estremi dei titoli abilitativi, autorizzatori e concessori e della validità temporale degli stessi. Per le strutture legittime preesistenti non si applicano i limiti temporali di cui al comma 5.

7. Si definiscono “urbani” i litorali ricompresi nei territori dei comuni indicati all’articolo 10 bis, comma 2, lettera a), e inseriti o contigui a grandi centri abitati, caratterizzati da un’alta frequentazione dell’utenza durante tutto l’anno e da interventi edilizi e infrastrutturali tali da aver profondamente alterato gli originari caratteri di naturalità. Tali litorali sono individuati, anche cartograficamente, con deliberazione della Giunta regionale, previo parere espresso dalla Commissione consiliare competente in materia di governo del territorio, entro trenta giorni dalla richiesta, decorsi i quali se ne prescinde, e resa esecutiva con decreto del Presidente della Regione da emanarsi entro quindici giorni dalla scadenza del termine suddetto.

8. Si definisce “metropolitano” il litorale che, anche prescindendo dalla compresenza dei requisiti di cui al comma 7, in ragione dell’estensione della sua linea di battigia superiore a cinque chilometri, svolge tradizionalmente o è idoneo a svolgere la funzione di litorale di riferimento, quanto a frequentazione durante tutto l’anno, della maggioranza dei residenti dei comuni facenti parte della città metropolitana e della maggioranza dei residenti dei comuni facenti parte della rete metropolitana, così come definite dalla legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2 (Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna). La Giunta regionale individua, con la medesima procedura di cui al comma 7, secondo periodo, sia per la città metropolitana che per la rete metropolitana il litorale più esteso avente le suddette caratteristiche. Non si procede all’individuazione se il litorale metropolitano è litorale urbano.
9. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 entrano in vigore a far data dalla pubblicazione del PUL sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS) e in sua assenza la localizzazione delle strutture di cui al comma 3 è ammessa, compatibilmente con le previsioni contenute negli strumenti urbanistici comunali, per un periodo non superiore a quello della stagione balneare, salva la differente durata già prevista da legittimi titoli abilitativi, autorizzatori e concessori. In assenza di PUL è inoltre consentita la realizzazione, senza limiti temporali, di strutture di facile rimozione della superficie non superiore a 30 mq e connesse a corridoi di lancio, finalizzate all’esercizio di attività sportive direttamente connesse all’uso del mare; tali strutture sono compatibili con ogni destinazione di zona omogenea e non soggiacciono ai relativi parametri; rimane impregiudicata la possibilità del PUL di sopprimere o rivedere il posizionamento di tali strutture.”.

Art. 17 Osservatorio regionale per l’urbanistica e l’edilizia

1. Dopo l’articolo 32 della legge regionale n. 45 del 1989 è aggiunto il seguente:
Art. 32 bis (Osservatorio regionale per l’urbanistica e l’edilizia)

1. L’Osservatorio regionale per l’urbanistica e l’edilizia è un organo tecnico consultivo della Giunta regionale, istituito con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, con il compito di elaborare studi, analisi, formulare proposte in materia urbanistica ed edilizia, definire proposte di indirizzi, criteri e linee guida per il governo del territorio e per la semplificazione delle disposizioni vigenti.

2. L’osservatorio è costituito dal direttore generale dell’Assessorato regionale competente in materia urbanistica, o suo delegato, dai direttori generali degli Assessorati regionali competenti in materia ambientale, politiche abitative, politiche sociali, turismo, commercio e industria, o loro delegati.

3. L’osservatorio è integrato da un componente designato dall’Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) Sardegna, da tre componenti designati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro del settore edile maggiormente rappresentative nel territorio regionale, da tre componenti designati dagli ordini e collegi professionali i cui iscritti siano competenti nelle materie della legislazione sull’edilizia e urbanistica, sulla progettazione architettonica, sulla sostenibilità ambientale, tecnica e tecnologia delle costruzioni, tutela del paesaggio, e da un componente designato dalla commissione di cui all’articolo 32 ter.

4. I componenti dell’osservatorio durano in carica per l’intera legislatura e svolgono il proprio compito a titolo gratuito.”.

Art. 18 Commissione permanente sulle problematiche edilizie e urbanistiche della disabilità

1. Dopo l’articolo 32 bis della legge regionale n. 45 del 1989, come introdotto dalla presente legge, è aggiunto il seguente:
Art. 32 ter (Commissione permanente sulle problematiche edilizie e urbanistiche della disabilità)

1. Al fine di monitorare le problematiche edilizie e urbanistiche della disabilità, di redigere linee guida per il loro superamento, di individuare le relative soluzioni e di proporre politiche di incentivazione della residenzialità, dei servizi e del turismo sostenibile e accessibile, è istituita la Commissione permanente sulle problematiche edilizie e urbanistiche in seno alla Regione.

2. La commissione è costituita dal direttore generale dell’Assessorato regionale competente in materia urbanistica, o suo delegato, dai direttori generali degli Assessorati regionali competenti in materia di sanità e assistenza sociale, lavori pubblici, turismo, commercio, o loro delegati, dal direttore generale dell’Azienda per la tutela della salute (ATS), di cui all’articolo 1 della legge regionale 27 luglio 2016, n. 17 (Istituzione dell’Azienda per la tutela della salute (ATS) e disposizioni di adeguamento dell’assetto istituzionale e organizzativo del servizio sanitario regionale. Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2006, n. 10 (Tutela della salute e riordino del servizio sanitario della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 26 gennaio 1995, n. 5) e alla legge regionale 17 novembre 2014, n. 23 (Norme urgenti per la riforma del sistema sanitario regionale)), da un rappresentante nominato dalla Federazione tra le associazioni nazionali delle persone con disabilità (FAND) e da un rappresentante nominato dalla Federazione italiana per il superamento dell’handicap (FISH).

3. I componenti della commissione durano in carica per l’intera legislatura e svolgono il proprio compito a titolo gratuito.”.

Art. 19 Modifiche all’articolo 41 della legge regionale n. 45 del 1989 (Contributi per la predisposizione degli strumenti urbanistici)

1. L’articolo 41 della legge regionale n. 45 del 1989, è sostituito dal seguente:
Art. 41 (Contributi per la predisposizione degli strumenti urbanistici)

1. La Regione è autorizzata a concedere finanziamenti ai comuni e loro forme associative per la redazione di piani urbanistici generali e piani attuativi di iniziativa pubblica, come definiti dall’articolo 21, per un importo non superiore al 90 per cento della spesa sostenuta e ritenuta ammissibile, da erogarsi nel seguente modo:

a) un’anticipazione del contributo, in misura non superiore al 50 per cento della somma richiesta dal comune, ritenuta ammissibile dal competente ufficio regionale, previa presentazione della deliberazione di affidamento di incarico ai professionisti individuati e dell’attestazione di cofinanziamento comunale;
b) un’erogazione intermedia, in misura non superiore al 25 per cento e nei limiti del 90 per cento della spesa sostenuta e documentata, successivamente alla trasmissione della deliberazione di adozione definitiva del piano e, nei casi in cui siano dovuti, all’esito non negativo del parere preliminare di cui all’articolo 9 della legge regionale 12 agosto 1998, n. 28 (Norme per l’esercizio delle competenze in materia di tutela paesistica trasferite alla Regione autonoma della Sardegna con l’art. 6 del D.P.R. 22 maggio 1975, n. 480, e delegate con l’art. 57 del D.P.R. 19 giugno 1979, n. 348), e all’esito non negativo della verifica di coerenza di cui all’articolo 31 della legge regionale n. 7 del 2002;
c) pagamento del saldo, previa certificazione e rendicontazione delle spese sostenute, successivamente al completamento dell’iter di approvazione dello strumento urbanistico, comprensivo di tutte le autorizzazioni richieste, e, nei casi in cui sono dovuti, a seguito dell’approvazione di cui all’articolo 9 della legge regionale n. 28 del 1998 e dell’esito positivo della verifica di coerenza di cui all’articolo 31 della legge regionale n. 7 del 2002, e sua pubblicazione sul Buras.”.

Capo III Modifiche alla legge regionale n. 8 del 2015

Art. 20 Modifiche all’articolo 26 della legge regionale n. 8 del 2015
(Disposizioni di salvaguardia dei territori rurali)

1. L’articolo 26 della legge regionale 23 aprile 2015, n. 8 (Norme per la semplificazione e il riordino di disposizioni in materia urbanistica ed edilizia e per il miglioramento del patrimonio edilizio) è sostituito dal seguente:
Art. 26 (Disposizioni di salvaguardia dei territori rurali)

1. Fatte salve le ulteriori e specifiche disposizioni dettate dal Piano paesaggistico regionale, al fine di consentire un corretto e razionale utilizzo del territorio agricolo che miri a contemperare l’esigenza di salvaguardia delle aree agricole da un improprio sfruttamento, in tutte le zone urbanistiche omogenee E del territorio regionale si applica il decreto del Presidente della Giunta regionale 3 agosto 1994, n. 228 (Direttive per le zone agricole), integrato dai commi successivi.

2. In sede di redazione dello strumento urbanistico comunale i comuni definiscono la zonizzazione del territorio agricolo in funzione delle caratteristiche agro-pedologiche e della capacità d’uso dei suoli e stabiliscono, conseguentemente, i parametri urbanistico-edilizi per la realizzazione degli interventi consentiti nelle sottozone agricole individuate.

3. Ai fini della realizzazione degli interventi previsti dal decreto del Presidente della Giunta regionale n. 228 del 1994, gli strumenti urbanistici comunali disciplinano la possibilità di raggiungere la superficie minima di intervento con l’utilizzo di più corpi aziendali che, in caso di edificazione a fini residenziali, devono essere contigui. Il volume realizzabile è, in ogni caso, calcolato utilizzando esclusivamente la superficie effettiva del fondo sul quale si edifica, ferma la possibilità di utilizzare particelle catastali contigue.

4. Per la realizzazione di fabbricati aziendali non residenziali è ammesso, ai fini del calcolo della superficie minima di intervento e delle volumetrie e nel rispetto dei parametri urbanistici previsti dal proprio strumento urbanistico, l’utilizzo di particelle catastali contigue che insistono su terreni di comuni limitrofi. La richiesta del titolo edilizio deve essere inoltrata a tutti i comuni interessati, che, nei tempi normativamente previsti, si esprimono in merito; l’utilizzo edificatorio delle varie particelle deve essere oggetto di trascrizione ai sensi dell’articolo 2643, comma 2 bis, del Codice civile, e gli atti relativi alla trascrizione devono far parte della documentazione a corredo della segnalazione certificata di agibilità prevista dall’articolo 24, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, pena la nullità della segnalazione.

5. Nelle more dell’aggiornamento della disciplina regionale delle trasformazioni ammesse nelle zone agricole, l’edificazione per fini residenziali nelle zone urbanistiche omogenee E del territorio regionale è consentita unicamente agli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della L. 7 marzo 2003, n. 38), e successive modifiche ed integrazioni, e la superficie minima di intervento è fissata in tre ettari.

6. Nei centri rurali individuati ai sensi dell’articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 228 del 1994, dai piani urbanistici comunali in adeguamento al Piano paesaggistico regionale che hanno concluso positivamente la procedura di verifica di coerenza di cui all’articolo 31 della legge regionale n. 7 del 2002, non si applicano le limitazioni del comma 5.

7. Negli ambiti di paesaggio costieri, fino all’adeguamento dei piani urbanistici comunali al Piano paesaggistico regionale, non è consentita la realizzazione dei punti di ristoro di cui all’articolo 10 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 228 del 1994.

8. Per l’esercizio del turismo sostenibile e per lo sviluppo turistico del territorio extraurbano possono essere utilizzati edifici preesistenti e dismessi di proprietà pubblica o non utilizzati da almeno dieci anni se di proprietà privata, da adibire a punti di ristoro di cui all’articolo 10 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 228 del 1994, anche in attesa dell’adeguamento dei piani urbanistici comunali al Piano paesaggistico regionale. Gli interventi di rifunzionalizzazione non devono determinare opere di urbanizzazione a rete.

9. Le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Giunta regionale n. 228 del 1994, integrate da quelle di cui ai commi da 2 a 8 sono di immediata applicazione e prevalgono sulle disposizioni contenute negli strumenti urbanistici comunali, salvo che queste ultime non siano più restrittive nella fissazione dei parametri o delle condizioni per la realizzazione degli interventi.”.

Art. 21 Superamento delle condizioni di degrado dell’agro

1. Dopo l’articolo 26 della legge regionale n. 8 del 2015, è aggiunto il seguente:
Art. 26 bis (Superamento delle condizioni di degrado dell’agro)

1. Al fine di superare le situazioni di degrado legate alla presenza, all’interno delle zone urbanistiche omogenee agricole, di costruzioni non ultimate e prive di carattere compiuto, alle condizioni di cui al presente articolo, è consentito il completamento degli edifici, le cui opere sono state legittimamente avviate e il cui titolo abilitativo è scaduto o dichiarato decaduto, non può essere rinnovato a seguito dell’entrata in vigore dell’articolo 26.

2. Il completamento è ammesso a condizione che gli edifici:

a) siano per la parte realizzata conformi al progetto approvato;
b) siano completati nell’ossatura strutturale, o nelle murature nel caso di edifici in muratura portante;
c) non ricadano in aree dichiarate, ai sensi del vigente Piano stralcio per l’assetto idrogeologico del bacino unico regionale (PAI), da strumenti di pianificazione regionale o comunale, di pericolosità idraulica elevata o molto elevata (Hi3 – Hi4) e di pericolosità da frana elevata o molto elevata (Hg3 – Hg4);
d) non ricadano in aree di inedificabilità assoluta così qualificate da disposizioni legislative e regolamentari statali e regionali;
e) rispettino i parametri individuati dal decreto del Presidente della Giunta regionale n. 228 del 1994.

3. Il completamento ha ad oggetto unicamente i lavori necessari a rendere finito e agibile l’edificio nella consistenza volumetrica realizzata e non finita, anche se inferiore a quella di progetto.

4. Il completamento è soggetto a permesso di costruire, da richiedersi, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre 2020. Il permesso di costruire è subordinato al rispetto dei requisiti tecnici e all’acquisizione degli eventuali atti di assenso relativi a vincoli paesaggistici, idrogeologici, ambientali, di tutela del patrimonio storico, artistico e archeologico e dalle altre normative di settore, previsti dalla normativa vigente all’atto della presentazione della nuova istanza.

5. A parità di volume, possono essere concesse variazioni migliorative del decoro architettonico al progetto originariamente approvato.

6. Il mancato completamento entro il termine di validità del titolo di cui al comma 4 determina l’irrogazione delle sanzioni di cui all’articolo 6 della legge regionale n. 23 del 1985 per edifici eseguiti in totale difformità.

7. Sono consentiti, nel rispetto delle condizioni di cui al comma 2, lettere b), c) e d), gli interventi di completamento degli edifici esistenti nei quali sia stato completato l’ingombro volumetrico con la realizzazione delle murature perimetrali e della copertura, purché il titolo abilitativo originario sia stato rilasciato nel rispetto delle disposizioni previste dallo strumento urbanistico comunale.”.

Art. 22 Frazionamento di unità immobiliari a seguito degli interventi di incremento volumetrico

1. Dopo l’articolo 29 della legge regionale n. 8 del 2015 è inserito il seguente:
Art. 29 bis (Frazionamento di unità immobiliari a seguito degli interventi di incremento volumetrico di cui alla legge regionale n. 4 del 2009)

1. L’unità immobiliare a uso residenziale risultante da incremento volumetrico previsto dalla legge regionale 23 ottobre 2009, n. 4 (Disposizioni straordinarie per il sostegno dell’economia mediante il rilancio del settore edilizio e per la promozione di interventi e programmi di valenza strategica per lo sviluppo), ricompresa nelle zone urbanistiche omogenee A, B e C, può essere frazionata solo se la più piccola delle unità derivate ha una superficie lorda superiore a 50 metri quadri. Negli altri casi l’incremento volumetrico non può essere utilizzato per generare ulteriori unità immobiliari e non può essere alienato separatamente dall’unità che lo ha generato. Il vincolo di non alienazione ha durata decennale ed è trascritto nei registri immobiliari.”.

Art. 23 Modifiche all’articolo 30 della legge regionale n. 8 del 2015 (Interventi di incremento volumetrico del patrimonio edilizio esistente)

1. All’articolo 30 della legge regionale n. 8 del 2015 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
“3. Nelle zone urbanistiche B e C l’incremento volumetrico può essere realizzato, per ciascuna unità immobiliare, nella misura massima del 30 per cento del volume urbanistico esistente, fino a un massimo di 120 metri cubi.”;

b) al comma 8 è aggiunto il seguente periodo: “L’istruttoria delle pratiche relative all’esecuzione delle opere previste dal presente comma riveste carattere di assoluta priorità nei confronti delle altre ordinarie pratiche edilizie”.

Art. 24 Modifiche all’articolo 31 della legge regionale n. 8 del 2015 (Interventi di incremento volumetrico delle strutture destinate all’esercizio di attività turistico-ricettive)

1. All’articolo 31 della legge regionale n. 8 del 2015 sono apportate le seguenti modifiche:

a) nel comma 1, dopo le parole “ricadenti nelle zone urbanistiche omogenee”, è inserita la frase “A, alle condizioni di cui al primo periodo del comma 2 dell’articolo 30,”;

b) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
“5 bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli edifici che sono stati destinati all’esercizio delle attività turistico-ricettive in data successiva all’entrata in vigore della presente legge.”.

Art. 25 Modifiche all’articolo 32 della legge regionale n. 8 del 2015 (Interventi per il riuso e per il recupero con incremento volumetrico dei sottotetti esistenti)

1. Dopo il comma 3 dell’articolo 32 della legge regionale n. 8 del 2015, è inserito il seguente:
“3 bis. Ai fini dell’ammissibilità degli interventi di cui ai commi 2 e 3, in presenza di un unico livello agibile, è considerato sottotetto il volume compreso tra l’estradosso della chiusura orizzontale inferiore e l’intradosso delle falde di copertura a tetto, localizzato all’interno della sagoma dell’edificio regolarmente approvata con titolo abilitativo, se prescritto.”.

Art. 26 Modifiche all’articolo 33 della legge regionale n. 8 del 2015 (Interventi per il riuso degli spazi di grande altezza)

1. Al comma 5 dell’articolo 33 della legge regionale n. 8 del 2015 le parole “di almeno 2,00 metri” sono soppresse.

Art. 27 Modifiche all’articolo 34 della legge regionale n. 8 del 2015 (Condizioni di ammissibilità degli interventi)

1. Al comma 1 dell’articolo 34 della legge regionale n. 8 del 2015 sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera b) le parole “e nelle unità immobiliari” sono soppresse;
b) la lettera c) è soppressa;
c) alla lettera e) dopo le parole “e successive modifiche ed integrazioni” sono aggiunte le seguenti: “salva la possibilità di utilizzare l’incremento volumetrico per la realizzazione di corpi di fabbrica separati, realizzabili, nel caso in cui gli edifici facciano parte di un unico complesso o nucleo insediativo, anche mediante cumulo dei singoli crediti edilizi;”.

Art. 28 Modifiche all’articolo 36 della legge regionale n. 8 del 2015 (Disposizioni comuni)

1. All’articolo 36 della legge regionale n. 8 del 2015 sono apportate le seguenti modifiche:
a) la lettera b) del comma 3 è così sostituita:
“b) inserirsi in modo organico e coerente con i caratteri formali, architettonici, paesaggistici e ambientali del contesto qualora l’intervento sia attuato mediante la realizzazione di corpi di fabbrica separati;”;
b) dopo la lettera c) del comma 3 è aggiunta la seguente:
“c bis) è consentito nella zona urbanistica omogenea E, indipendentemente dal possesso dei requisiti soggettivi di cui all’articolo 26, mediante il superamento della superficie minima di intervento prevista dalle vigenti disposizioni regionali e comunali, purché superiore a un ettaro purché superiori a 2.500 metri quadri (modificato dall’art. 40 della L.R. 2/2019) , non raggiungibile con l’utilizzo di più corpi aziendali separati e ferme le eventuali ulteriori limitazioni derivanti dalle vigenti disposizioni paesaggistiche;”;
c) al comma 5 le parole “previsti dall’articolo 30” sono sostituite dalle seguenti “previsti dagli articoli 30 e 31”.

Art. 29 Modifiche all’articolo 38 della legge regionale n. 8 del 2015 (Interventi di trasferimento volumetrico per la riqualificazione ambientale e paesaggistica)

1. All’articolo 38 della legge regionale n. 8 del 2015 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera a) del comma 1 è sostituita dalla seguente:
“a) in aree ricadenti all’interno delle zone urbanistiche omogenee E ed H ed interne al perimetro dei beni paesaggistici di cui all’articolo 142, comma 1, lettere a), b), c), ed i) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), e successive modifiche ed integrazioni;”;

b) dopo la lettera e) del comma 1 sono aggiunte le seguenti:
“e bis) all’interno del perimetro di tutela integrale e della fascia di rispetto condizionata dei beni dell’assetto storico culturale del Piano paesaggistico regionale;
e ter) nelle ulteriori aree a tal fine individuate dal comune.”;

c) al comma 8, dopo le parole “finalità pubbliche”, sono aggiunte le seguenti: “La demolizione non è necessaria nei casi previsti dal comma 1, lettera b), qualora l’amministrazione comunale ritenga più favorevole l’acquisizione al patrimonio del manufatto edilizio e non delle aree libere.”;

d) la lettera d) del comma 9 è così sostituita:
“d) è realizzato, per almeno il 50 per cento del computo metrico, con materiali ecocompatibili in possesso della dichiarazione ambientale di prodotto e certificati UNI EN ISO serie 14020, e con materiali ecologici per la bioedilizia o prodotti per la bioedilizia oggetto di certificazione da parte di istituti accreditati.”.

Art. 30 Modifiche all’articolo 39 della legge regionale n. 8 del 2015 (Rinnovo del patrimonio edilizio con interventi di demolizione e ricostruzione)

1. All’articolo 39 della legge regionale n. 8 del 2015 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3 le parole “soli indici volumetrici previsti” sono sostituite con le parole “parametri volumetrici e dell’altezza previsti dalle vigenti disposizioni comunali e regionali”;

b) la lettera d) del comma 10 è così sostituita:
“d) è realizzato, per almeno il 50 per cento del computo metrico, con materiali ecocompatibili in possesso della dichiarazione ambientale di prodotto e certificati UNI EN ISO serie 14020, e con materiali ecologici per la bioedilizia o prodotti per la bioedilizia oggetto di certificazione da parte di istituti accreditati.”;

c) alla lettera d) del comma 13 dopo le parole “battigia marina” sono aggiunte le parole “ridotti a 150 metri nelle Isole di Sant’Antioco, San Pietro, La Maddalena e Santo Stefano,”;

d) al comma 15 dopo il secondo periodo che si conclude con le parole “presente legge” è aggiunto il seguente: “La disposizione si applica anche nella fascia di 150 metri dalla linea di battigia marina nelle Isole di Sant’Antioco, San Pietro, La Maddalena e Santo Stefano e nell’intero territorio delle restanti isole minori della Sardegna.”;

e) dopo il comma 15 sono aggiunti i seguenti:
“15 bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche in caso di demolizione parziale, che per motivate e comprovate ragioni tecniche può anche essere posticipata rispetto alla ricostruzione. Se il credito volumetrico è utilizzato per la realizzazione di un corpo di fabbrica separato, lo stesso è parametrato al volume oggetto di demolizione. L’edificio originario è oggetto di riqualificazione in funzione della tipologia edilizia e del contesto.
15 ter. Gli interventi di demolizione e ricostruzione previsti dal presente articolo, relativi alla zona omogenea A o localizzati all’interno dei centri di antica e prima formazione, non sono soggetti al reperimento di ulteriori spazi per parcheggi oltre a quelli già presenti nelle costruzioni da demolire o nelle aree di pertinenza delle stesse, né alla loro monetizzazione, purché venga dimostrata, attraverso una specifica relazione a firma di un progettista abilitato, l’impossibilità tecnica derivata dalle caratteristiche del lotto urbanistico.
15 quater. Gli interventi di demolizione e ricostruzione previsti dal presente articolo sono soggetti al pagamento del contributo di cui all’articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001. Il costo di costruzione da utilizzare per la determinazione dei relativi oneri è determinato detraendo i costi di smaltimento e/o trattamento occorrenti per la demolizione del fabbricato esistente.”.

Art. 31 Modifiche all’articolo 40 della legge regionale n. 8 del 2015 (Misure di promozione dei programmi integrati per il riordino urbano)

1. All’articolo 40 della legge regionale n. 8 del 2015 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera d) del comma 6 è così sostituita:
“d) è realizzato, per almeno il 50 per cento del computo metrico, con materiali ecocompatibili in possesso della dichiarazione ambientale di prodotto e certificati UNI EN ISO serie 14020, e con materiali ecologici per la bioedilizia o prodotti per la bioedilizia oggetto di certificazione da parte di istituti accreditati.”;

b) al comma 7 dopo le parole “gli interventi previsti” sono inserite le parole “dai programmi per il riordino urbano,”;

c) al comma 10, alla fine del periodo, dopo le parole “presente articolo” è aggiunto l’inciso “e la restante parte delle risorse a programmi di riqualificazione urbanistica di aree a valenza ambientale caratterizzate dalla presenza di elementi infrastrutturali e insediativi.”.

Art. 32 Modifiche all’articolo 41 della legge regionale n. 8 del 2015 (Disposizioni transitorie della legge regionale n. 4 del 2009)

1. All’articolo 41 della legge regionale n. 8 del 2015 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 4, dopo le parole “della presente legge” sono aggiunte le seguenti: “in attuazione dell’articolo 13, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 4 del 2009, e successive modifiche ed integrazioni”;

b) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
“4 bis. È consentito, al ricorrere delle ulteriori condizioni previste dagli articoli 38 o 39, il rilascio del titolo necessario all’esecuzione di varianti in corso d’opera sostanziali a progetti assentiti ai sensi dell’articolo 5 della legge regionale n. 4 del 2009, e successive modifiche ed integrazioni, anche nel caso in cui alla data di presentazione dell’istanza l’edificio originario sia stato oggetto di integrale demolizione.”.

Capo IV Modifiche alla legge regionale n. 28 del 1998, alla legge regionale n. 9 del 2006 e alla legge regionale n. 22 del 1984

Art. 33 Modifiche all’articolo 3 della legge regionale n. 28 del 1998 (Competenza del comune)

1. Al comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 12 agosto 1998, n. 28 (Norme per l’esercizio delle competenze in materia di tutela paesistica trasferite alla Regione autonoma della Sardegna con l’articolo 6 del DPR 22 maggio 1975, n. 480, e delegate con l’articolo 57 del DPR 19 giugno 1979, n. 348 e alla legge regionale n. 12 del 1994), sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
“a) interventi su edifici privati riguardanti le categorie di opere di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia – Testo A), e successive modifiche ed integrazioni, con esclusione di quelli ricadenti su edifici in aree di centro storico (zona urbanistica A) non soggette a disciplina di piano particolareggiato o comunque attuativo, oppure quando tale piano non sia stato precedentemente approvato ai sensi dell’articolo 9;”;

b) le lettere d) e f) sono soppresse;

c) alla lettera h) le parole “e delle opere di rimboschimento interessanti superfici superiori a 2 Ha” sono sostituite con le parole “interessanti superfici superiori a 2 Ha e delle opere di rimboschimento interessanti superfici superiori a 4 Ha;”;

d) dopo la lettera h bis) è aggiunta la seguente:
“h ter) le varianti in corso d’opera di cui all’articolo 7 ter della legge regionale n. 23 del 1985, ove il progetto originario sia stato autorizzato dall’ente delegato.”.

Art. 34 Modifiche alla legge regionale n. 9 del 2006 (Demanio marittimo – funzioni dei comuni)

1. Dopo la lettera c) del comma 1 dell’articolo 41 della legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 (Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali), è aggiunta la seguente:

“c bis) concessioni demaniali sulle aree e specchi acquei necessari per la realizzazione delle strutture di interesse turistico-ricreativo dedicate alla nautica che non importino impianti di difficile rimozione, destinati all’ormeggio, alaggio, varo e rimessaggio di piccole imbarcazioni e natanti da diporto, compresi i pontili galleggianti a carattere stagionale, pur se ricorrente, mediante impianti di ancoraggio con corpi morti e catenarie, collegamento con la terraferma e apprestamento di servizi complementari.”.

Art.35 Modifiche all’articolo 5 della legge regionale n. 22 del 1984 (Casi consentiti di promiscuità)

1. Al comma 4 dell’articolo 6 della legge regionale 14 maggio 1984, n. 22 (Norme per la classificazione delle aziende ricettive) le parole “nel limite di una capacità ricettiva non superiore al 25 per cento di quella complessiva dell’esercizio” sono sostituite dalle seguenti: “nel limite di una capacità ricettiva non superiore al 40 per cento di quella complessiva dell’esercizio”.

Capo V Modifiche alla legge regionale n. 12 del 1994

Art. 36 Modifiche all’articolo 12 della legge regionale n. 12 del 1994 (Regolamento di gestione dei terreni civici)

1. Dopo il comma 2 dell’articolo 12 della legge regionale 14 marzo 1994, n. 12 (Norme in materia di usi civici. Modifica della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1 concernente l’organizzazione amministrativa della Regione sarda) è aggiunto il seguente:

“2 bis. Anche in assenza del regolamento di cui al comma 2, sui terreni ad uso civico, previo l’ottenimento dei necessari atti autorizzatori, sono in ogni caso ammessi interventi esclusivamente volti al ripristino dei valori paesaggistici e ambientali, di messa in sicurezza del territorio e difesa del suolo, di bonifica ambientale, di mitigazione del rischio idrogeologico. Trattandosi di interventi a tutela degli interessi della collettività e di diritti fondamentali di rilevanza costituzionale, le istanze finalizzate all’attuazione degli stessi possono essere presentate dai soggetti che hanno il possesso delle aree, senza che ciò implichi alcun effetto sanante degli atti di disposizione e trasformazione intervenuti in violazione delle disposizioni normative vigenti.”.

Art. 37 Modifiche all’articolo 18 della legge regionale n. 12 del 1994 (Permuta ed alienazione di terreni civici)

1. Dopo il comma 3 dell’articolo 18 sono aggiunti i seguenti:

“3 bis. Ai fini della valutazione degli aspetti paesaggistici la Regione e il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo effettuano le analisi e le verifiche di competenza in occasione dell’elaborazione congiunta del Piano paesaggistico regionale o, in fase anticipata, attraverso singoli accordi di copianifìcazione adottati, nel termine di novanta giorni dalla deliberazione del consiglio comunale, ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), e successive modifiche ed integrazioni. Sino alla sottoscrizione dell’accordo che riconosce l’assenza di valori paesaggistici determinati dall’uso civico, il decreto di cui all’articolo 15, comma 3, non può essere adottato. Decorso inutilmente il termine sopraindicato il Ministero provvede in via sostitutiva ai sensi dell’articolo 156, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).

3 ter. Ove il decreto di cui all’articolo 15, comma 3, autorizzi la permuta dalla data della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (Buras) i terreni di nuova acquisizione sono vincolati ai sensi dell’articolo 142, comma 1, lettera h), del decreto legislativo n. 42 del 2004.”.

Art. 38 Modifiche all’articolo 18 ter della legge regionale n. 12 del 1994 (Trasferimento dei diritti di uso civico su altri terreni comunali)

1. L’articolo 18 ter è così sostituito:

“Art. 18 ter (Trasferimento dei diritti di uso civico su altri terreni comunali)

1. I comuni, quando ciò comporti un reale beneficio per i propri amministrati, possono richiedere il trasferimento dei diritti di uso civico dai terreni interessati in altri terreni di proprietà comunale, ove esistenti, idonei all’esercizio dei diritti di uso civico nelle forme tradizionali e non tradizionali.

2. La richiesta di trasferimento è deliberata dal consiglio comunale con le modalità di cui all’articolo 18 quater, commi 4, 6, 7 e 8.

3. Ai fini della valutazione degli aspetti paesaggistici la Regione e il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo effettuano le analisi e le verifiche di competenza in occasione dell’elaborazione congiunta del Piano paesaggistico regionale o, in fase anticipata, attraverso singoli accordi di copianificazione adottati, nel termine di novanta giorni dalla deliberazione del consiglio comunale, ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge n. 241 del 1990, e successive modifiche ed integrazioni. Sino alla sottoscrizione dell’accordo che riconosce l’assenza di valori paesaggistici determinati dall’uso civico, il decreto di cui al comma 4 non può essere adottato. Decorso inutilmente il termine sopraindicato il Ministero provvede in via sostitutiva ai sensi dell’articolo 156, comma 1, del decreto legislativo n. 42 del 2004.

4. Il trasferimento dei diritti di uso civico è disposto con decreto dell’Assessore regionale dell’agricoltura e riforma agro-pastorale. Il decreto assessoriale è pubblicato con le formalità previste dall’articolo 19.

5. Dalla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 4 sul Buras i terreni sui quali sono trasferiti i diritti d’uso civico sono vincolati ai sensi dell’articolo 142, comma 1, lettera h), del decreto legislativo n. 42 del 2004.”.

Art. 39 Sdemanializzazione e trasferimento dei diritti di usi civico

1. Dopo l’articolo 18 ter della legge regionale n. 12 del 1994 è aggiunto il seguente:
Art. 18 quater (Sdemanializzazione dei terreni civici e trasferimento dei diritti di uso civico su altri terreni)

1. Possono essere oggetto di sdemanializzazione i terreni soggetti a uso civico appartenenti ai demani civici a condizione che:

a) abbiano irreversibilmente perso la conformazione fisica o la destinazione funzionale di terreni agrari, ovvero boschivi o pascolativi per oggettiva trasformazione;
b) siano stati alienati, prima dell’entrata in vigore della legge 8 agosto 1985, n. 431 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 27 giugno 1985, n. 312, recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale. Integrazioni dell’art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n. 616), da parte dei comuni mediante atti posti in essere senza il rispetto della normativa di cui alla legge n. 1766 del 1927;
c) non siano stati utilizzati in difformità alla pianificazione urbanistica;
d) non siano stati trasformati in assenza o in difformità dall’autorizzazione paesaggistica, fatta salva l’applicazione dell’articolo 167 del decreto legislativo n. 42 del 2004.

2. La richiesta di sdemanializzazione di terreni appartenenti ai demani civici è, a pena di improcedibilità e salvo quanto previsto dal comma 3, corredata dalla proposta di trasferimento dei diritti di uso civico in altri terreni di proprietà comunale idonei all’esercizio dei diritti di uso civico, agrario, boschivo o pascolativo, quantomeno di analoga estensione e valore paesaggistico. La Regione, su richiesta del comune interessato e previa conforme deliberazione della Giunta regionale, può concorrere all’integrazione dei terreni ove trasferire i diritti di uso civico con terreni appartenenti al patrimonio regionale e degli enti, aziende e società controllati dalla stessa Regione.

3. La richiesta di sdemanializzazione non è corredata dalla proposta di trasferimento ove i terreni di cui al comma 1 siano stati utilizzati per finalità di pubblico interesse connesse alla realizzazione di opere pubbliche, all’attuazione di piani territoriali o comunali di sviluppo industriale e produttivo del territorio o all’attuazione di piani di edilizia economica popolare.

4. La richiesta di sdemanializzazione di cui ai commi 2 e 3 è deliberata dal consiglio comunale a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.

5. Qualora trattasi di terreni di pertinenza frazionale, la deliberazione contiene il parere obbligatorio positivo del consiglio comunale dell’amministrazione separata frazionale, ove esistente, da esprimersi entro il termine di trenta giorni dalla presentazione dell’istanza.

6. Entro quindici giorni la deliberazione è depositata a disposizione del pubblico per trenta giorni presso la segreteria del comune, mediante l’affissione di manifesti e pubblicata sull’albo pretorio comunale.

7. Chiunque può formulare, entro trenta giorni a decorrere dall’ultimo giorno di pubblicazione, osservazioni alla deliberazione.

8. Il consiglio comunale accoglie o respinge le osservazioni presentate, con parere motivato e, tenuto conto di esse, delibera a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti l’adozione definitiva della richiesta di sdemanializzazione e di contestuale trasferimento dei diritti di uso civico.

9. Ai fini della valutazione degli aspetti paesaggistici la Regione e il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo effettuano le analisi e le verifiche di competenza in occasione dell’elaborazione congiunta del Piano paesaggistico regionale o, in fase anticipata ed entro il termine di novanta giorni dall’adozione della deliberazione di cui al comma 4, attraverso singoli accordi di copianificazione adottati ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge n. 241 del 1990, e successive modifiche ed integrazioni. Sino alla sottoscrizione dell’accordo che riconosce l’assenza di valori paesaggistici determinati dall’uso civico, il decreto di cui al comma 10 non può essere adottato. Decorso inutilmente il termine sopraindicato il Ministero provvede in via sostitutiva ai sensi all’articolo 156, comma 1, del decreto legislativo n. 42 del 2004.

10. La sdemanializzazione di cui ai commi 2 e 3 è disposta con decreto dell’Assessore regionale dell’agricoltura e riforma agro-pastorale, previo accertamento della esistenza delle condizioni indicate nel comma 1 ed è pubblicato nel Buras e, per almeno trenta giorni, nell’albo pretorio del comune interessato. Dalla data di pubblicazione sul Buras i terreni sui quali sono stati trasferiti i diritti di uso civico sono vincolati ai sensi dell’articolo 142, comma 1, lettera h), del decreto legislativo n. 42 del 2004.

11. Al completamento delle procedure di cui al presente articolo i comuni valutano la stipulazione di appositi atti di transazione con gli aventi causa individuati negli atti di alienazione di cui al comma 1, lettera b), o loro eventuali successori. Al ricorrere delle condizioni di cui al comma 3 i comuni trasferiscono a prezzo simbolico i terreni oggetto di sdemanializzazione agli aventi causa individuati negli atti di alienazione di cui al comma 1, lettera b), o loro eventuali successori.”.

Art. 40 Normativa transitoria e di rinvio

1. Dopo l’articolo 22 della legge regionale n. 12 del 1994 sono aggiunti i seguenti:
Art. 22 bis (Norma transitoria)

1. Le procedure avviate ai sensi dell’articolo 18 bis possono essere concluse previa integrazione della richiesta con la proposta di trasferimento dei diritti di uso civico in altri terreni, ai sensi dell’articolo 18 quater, comma 2. La proposta è deliberata dal consiglio comunale e pubblicata sull’albo pretorio comunale per trenta giorni, decorsi i quali è trasmessa all’Assessorato regionale dell’agricoltura e riforma agro-pastorale ai fini dell’adozione del provvedimento finale secondo quanto previsto dall’articolo 18 quater, comma 10, e previo completamento della procedura di cui all’articolo 18 quater, comma 9.

2. L’integrazione non è richiesta ove i terreni siano stati utilizzati per finalità di pubblico interesse connesse alla realizzazione di opere pubbliche, all’attuazione di piani territoriali o comunali di sviluppo industriale e produttivo del territorio o all’attuazione di piani di edilizia economica popolare. In tale ipotesi, verificata la ricorrenza delle condizioni di cui all’articolo 18 quater, comma l, l’Assessore regionale dell’agricoltura e riforma agro-pastorale adotta il provvedimento finale secondo quanto previsto dall’articolo 18 quater, comma 10, e previo completamento della procedura di cui all’articolo 18 quater, comma 9.

Art. 22 ter (Rinvio a norme statali)

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni contenute nella legislazione statale.”.

Capo VI Disposizioni finali

Art. 41 Abrogazioni

1. Sono abrogati:

a) l’articolo 10 della legge regionale n. 23 del 1985;
b) il comma 2 bis dell’articolo 10 bis della legge regionale n. 45 del 1989; sono fatti salvi gli effetti dei PUL approvati ai sensi delle previgenti disposizioni;
c) l’articolo 18 bis della legge regionale n. 12 del 1994;
d) l’articolo 2 della legge regionale 4 aprile 1996, n. 18 (Integrazioni e modifiche alla legge regionale 14 marzo 1994, n. 12 «Norme in materia di usi civici. Modifiche alla legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, concernente l’organizzazione amministrativa della Regione sarda»), e le successive proroghe dei termini.

Art. 42 Norma finanziaria

1. Dall’attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale e alla loro attuazione si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 43 Entrata in vigore

1 La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (Buras).

2. Le disposizioni di cui all’articolo 7, che introducono il comma 2 dell’articolo 11 della legge regionale n. 23 del 1985, entrano in vigore dopo la specificazione dei dati dimensionali individuati con direttiva approvata dal Consiglio regionale, previa deliberazione della Giunta regionale, e resa esecutiva con decreto del Presidente della Regione.

2. Le disposizioni dell’articolo 7 che introducono il comma 2 dell’articolo 11 della legge regionale n. 23 del 1985 entrano in vigore dopo la specificazione dei dati dimensionali individuati con direttiva approvata con deliberazione della Giunta regionale, previo parere espresso dalla Commissione consiliare competente in materia di governo del territorio entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, decorso il quale se ne
prescinde ed è resa esecutiva con decreto del Presidente della Regione. Le modifiche della direttiva seguono la medesima procedura. (inserito dall’art. 41 della L.R. 1/2019)

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 3 luglio 2017
Pigliaru

[formcraft id=’8′]

Linee Guida Interventi di Demolizione e Ricostruzione nei 300 m

linee-guida-demolizione-ricostruzione-300-m

Allegato alla Delib.G.R. n. 18/15 del 5.4.2016

Linee guida la determinazione del minore impatto paesaggistico degli interventi di demolizione e ricostruzione di cui all’articolo 39 comma 15 della legge regionale n. 8 del 23 aprile 2015.

PREMESSA

Con il presente documento si intendono fornire Linee guida per l’attuazione dell’art. 39, comma 15, della legge regionale n. 8, approvata il 23 aprile 2015 dal Consiglio regionale della Sardegna e pubblicata sul BURAS n. 19 del 30 aprile 2015.

 

QUADRO NORMATIVO GENERALE

La legge regionale 23 aprile 2015 n. 8, recante “Norme per la semplificazione e il riordino di disposizioni in materia urbanistica ed edilizia e per il miglioramento del patrimonio edilizio”, all’art. 39, disciplina gli interventi volti a promuovere il rinnovamento del patrimonio edilizio esistente, mediante opere che comportano l’integrale demolizione e la successiva ricostruzione di edifici che
necessitano di essere adeguati a nuovi stardard qualitativi, architettonici, energetici, tecnologici, di sicurezza strutturale e di superamento delle barriere architettoniche.

In particolare, l’ultimo comma del citato articolo ammette la demolizione e ricostruzione degli edifici esistenti, ricadenti nella fascia dei 300 metri dalla linea di battigia marina e ubicati nelle zone urbanistiche E (Agricole), F (Turistiche) ed H (Salvaguardia), nonché nella zona urbanistica G (Servizi generali) non contermini all’abitato.

La disposizione prevede che l’assentibilità di tali interventi sia subordinata alla condizione che il nuovo fabbricato, la cui ricostruzione deve avvenire nel rispetto della volumetria legittimamente esistente, senza incrementi volumetrici, determini un minore impatto paesaggistico rispetto alla preesistente edificazione, secondo le indicazioni contenute in apposite Linee guida.

Il presente documento, fatte salve le puntuali valutazioni di competenza degli enti preposti alla tutela dei beni paesaggistici, si propone di definire una linea comune capace di garantire un adeguato inserimento nel paesaggio e una corretta articolazione architettonica e una interpretazione estetica, morfologica e materica degli interventi di ricostruzione delle volumetrie a seguito di demolizione.

 

PRINCIPI E FINALITÀ

La demolizione e riedificazione dei volumi entro la fascia dei 300 metri è un’operazione di riconversione architettonica e paesaggistica, che porta alla costituzione di un nuovo edificio architettonico di maggiore qualità rispetto al precedente. Risulta, pertanto, fondamentale coniugare aspetti tecnici e funzionali relativi all’architettura dei nuovi volumi, con una maggiore attenzione a costituire un dialogo verso il contesto locale col quale inevitabilmente la nuova costruzione si relaziona.

In tale prospettiva è stato individuato un percorso metodologico con indirizzi progettuali, articolati su tre livelli di analisi, che offrono, rispetto ad alcune questioni chiave, possibili soluzioni tese al perseguimento di un positivo incremento qualitativo che le nuove riedificazioni devono generare.

Il progetto di riedificazione, al fine di realizzare interventi compatibili capaci di integrarsi valorizzando il contesto paesaggistico di riferimento, dovrà quindi rapportarsi con i tre livelli di analisi e valutazione di seguito elencati:

  1. Architettonico;
  2. Di prossimità;
  3. Globale.

 

LINEE GUIDA PER LA RIEDIFICAZIONE DEI VOLUMI

Fermo il rispetto della libertà e autonomia del progettista nell’individuazione delle scelte compositive, che dovranno essere – all’interno della relazione paesaggistica – esaurientemente illustrate e rappresentate attraverso idonea documentazione grafica che consenta la chiara comprensione delle indicazioni formali, architettoniche e costruttive, la riedificazione delle volumetrie dovrà rispettare gli indirizzi di seguito riportati o motivarne lo scostamento.

Livello Architettonico
Oggetto Finalità Indirizzi
Scelta dei materiali Traspirabilità, riciclabilità Utilizzare materiali ecologici e relativi alla bioedilizia. Utilizzare materiali durevoli, resistenti all’azione degli agenti atmosferici e di facile manutenzione
Recinzioni e confini Continuità visiva Evitare la realizzazione di recinzioni che possano rappresentare un elemento di discontinuità con il contesto per forme e materiali adoperati
Strutture portanti Reversibilità delle strutture Prediligere le realizzazione di strutture che per materiali, modalità di assemblaggio o sistemi costruttivi siano in grado di assicurare un elevato grado di reversibilità dell’intervento
Strutture di copertura Compatibilità di forme e materiali Prediligere la realizzazione di manti di copertura con materiali compatibili per tipologia e cromia con il contesto ambientale e paesaggistico, facendo riferimento, ove presente, alla tradizione locale. Valutare l’impiego di coperture a verde, ispirandosi alla flora locale e valorizzando l’integrazione con il paesaggio circostante. Valutare la possibilità di inserimento di sistemi atti al riutilizzo delle acque piovane
Involucro Efficienza Energetica Nella scelta di materiali, p.e. schermatura delle aperture, ricercare soluzioni che perseguano l’obiettivo di un miglioramento energetico
Impiantistica Mitigazione e integrazione degli elementi Integrare i sistemi tecnologici dell’edificio in modo da minimizzare il loro impatto visivo, attraverso l’inserimento degli elementi senza interrompere la continuità, la completezza e gli equilibri fra gli elementi compositivi e architettonici
Volumi Distribuzione delle volumetrie Nella scelta distributiva delle nuove volumetrie tenere in considerazione le emergenze paesaggistiche del contesto evitando eventuali schermature e discontinuità visive
Finiture Compatibilità dei colori Evitare l’impiego di colori accesi e artificiali, in forte contrasto con il contesto, favorendo invece nella loro scelta il minor impatto visivo possibile, attraverso l’uso di colori della cultura locale o in armonia con i colori rilevati nel paesaggio circostante, in particolare fra i colori delle terre del luogo
Fruibilità Superamento barriere architettoniche Nella fase di progettazione dei volumi da ricostruire, evitare la generazione di barriere architettoniche o prevedere il loro superamento tramite strutture leggere, reversibili e poco impattanti.

 

Livello di Prossimità
Oggetto Finalità Indirizzi
Lotto Compatibilità localizzativa Evitare di ricostruire il volume nella stessa area di sedime qualora sia possibile individuare una nuova localizzazione che permetta una maggiore integrazione con il contesto a livello visivo e orografico. Garantire nel caso di ricostruzione in differente localizzazione la riqualificazione ambientale e paesaggistica degli spazi lasciati liberi.
Rapporti con l’esistente Continuità e omogeneizzazione Qualora nell’ambito del lotto di intervento siano presenti ulteriori edifici non oggetto di demolizione, si dovrà tendere verso la massima continuità di insieme perseguendo un aspetto integrato e coerente, anche tramite interventi di miglioramento della qualità delle volumetrie non oggetto di demolizione.
Coni visuali Integrazione spazio pubblico e privato Nella collocazione dei nuovi volumi, evitare l’interruzione della continuità visiva generata da strade e corti, tutelando le visuali esistenti: In caso di ricostruzione in differente localizzazione privilegiare soluzioni che creino nuovi coni visuali formati dalla linea di costa e dalle linee di sviluppo del panorama.
Limiti Permeabilità visiva dei limiti Minimizzare la schermatura visiva generata dagli elementi di chiusura, garantendo un dialogo con le componenti paesaggistiche al contorno sia con elementi vegetali che con le recinzioni artificiali.
Spazi esterni Integrabilità dell’intervento sui suoli Evitare una forte diffusione della superficie impermeabilizzata (pavimentazioni) sviluppando un equilibrato rapporto tra superficie coperta e libera, impermeabile e permeabile, elementi artificiali e naturali.

 

Livello Globale
Oggetto Finalità Indirizzi
Suolo Integrazione orografica Evitare la realizzazione di sbancamenti o rinterri che, alterando la conformazione del terreno, generino incompatibilità con le visuali paesaggistiche, con i sistemi orografici e di deflusso delle acque.
Dimensioni Equilibrato rapporto di scala Evitare dimensioni che possano innescare rapporti fuori scala con il contesto, come altezze, masse volumetriche e superfici planimetriche fuori equilibrio
Forme e colori Compatibilità Evitare discontinuità delle forme e alterazione della gamma cromatica del luogo, al fine di tutelare l’immagine complessiva del paesaggio percepito a distanza.
Vegetazione Compatibilità Evitare l’utilizzo di specie non autoctone ed esotiche al fine di rafforzare il legame con i luoghi e il ruolo che la vegetazione ha nel paesaggio di riferimento.

ULTERIORI INDICAZIONI RELATIVE ALLE ZONE URBANISTICHE

Gli interventi di riedificazione devono instaurare relazioni capaci di valorizzare il contesto paesaggistico nel quale si inseriscono anche in riferimento alla zonizzazione urbanistica in cui ricadono.

Si riportano pertanto alcuni fattori che dovranno guidare gli interventi in riferimento alle quattro zone identificate dalla norma.

Zona E
Nella individuazione delle nuove ricostruzioni legate alla conduzione del fondo, favorire l’accostamento (giustapposizione) dei nuovi volumi rispetto quelli esistenti per successione e raddoppi lineari, attraverso la realizzazione di volumi semplici ed elementari, tipici delle architetture rurali della Sardegna, sempre nel rispetto delle differenti tipologie architettoniche che possono rilevarsi nelle differenti regioni geografiche. zona e accostamento volumi
Nei progetti di riedificazione incentivare l’aggregazione volumetrica per il completamento di corti o piccoli nuclei esistenti, arginando così il fenomeno dell’edificazione diffusa in agro e mantenendo inalterato l’equilibrio tra l’insediamento ed il contesto ambientale. Evitare di collocare edifici in luoghi o posizioni che compromettano l’uso agricolo- produttivo dei fondi. zona e aggregazione volumetrica

 

Zona F
Nella scelta del trasferimento dei volumi di maggior impatto verso aree più idonee, mantenere in forte considerazione il rapporto con gli elementi ambientali dominanti presenti nel paesaggio, quali masse vegetali, roccia affiorante (D1), compluvi, limiti naturali (D2), suoli fertili (D3), etc. zona f rapporto elementi dominanti ambientali
Promuovere gli interventi edilizi di completamento del sistema insediativo esistente per garantire la continuità di insieme e favorire la continuità dei vuoti presenti nell’insediamento, così da costituire una maglia di corridoi ecologici. zona f completamento

 

Zona G
Promuovere la valorizzazione dell’ambiente naturale e del paesaggio configurando, nella localizzazione delle ricostruzioni volumetriche, una continuità con il sito. Le zone urbanistiche identificate a servizi generali svolgono ruoli molto differenti fra loro (direzionali, servizi per aree con valenza storico culturale, istruzione, etc.); in tutti i casi le soluzioni progettuali devono dimostrare di rapportarsi con gli elementi naturali del luogo, ricostruendo quelle parti che hanno perso la loro continuità (percorsi naturali, filari, siepi, permeabilità dei suoli, etc), garantendo il loro funzionamento ecologico. zona g valorizzazione ambiente
Favorire negli interventi architettonici la riduzione dell’impatto visivo esistente dato dalle grandi strutture che possono essere riconfigurate, limitando lo sviluppo complessivo in altezza e l’interferenza con elementi di valore ambientale o storico culturale. zona g riduzione impatto visivo

 

Zona H
Favorire Il contenimento volumetrico strettamente limitato alle necessità funzionali e in rapporto con l’orografia, la vegetazione e gli elementi naturali presenti. Favorire la realizzazione di architetture semplici ed elementari che permettano la reversibilità dei luoghi e l’assenza di interferenza con elementi di valore ambientale o storico culturale. Ridurre l’impatto volumetrico con elementi aperti permeabili allo sguardo. zona h contenimento volumetrico
Incentivare l’inclusione dei nuovi volumi con il contesto: instaurare un dialogo con le forme che si rilevano nel contesto, come linee sinusoidali, creste, guglie; utilizzare i materiali di base del paesaggio, quali legno e materiali lapidei; tutelare gli elementi paesaggistici, quali filari di alberi, vegetazione fluviale, margini dei campi, siepi vive, aree boscate, conformazioni a macchia mediterranea, etc. zona h inclusione volumi nel contesto

ELABORATI PROGETTUALI

Al fine di consentire l’applicazione dei principi progettuali esplicitati nel presente documento, è necessario che i progetti siano supportati da:

  • adeguata documentazione fotografica con rappresentazione esauriente dei rapporti con il contesto;
  • elaborati grafici con rappresentazione dei prospetti in scala 1:100, con la definizione di tutti gli elementi compositivi dell’edificio, quali i comignoli, pluviali, coperture, etc. e l’indicazione, con particolari in scala 1:20, dei materiali e delle finiture cromatiche relativi a partiti di fondo, rilievi, serramenti, nonché di ogni ulteriore elemento utile alla definizione del progetto;
  • repertorio di ogni elemento naturalistico, storicamente e artisticamente significativo, relativo allo spazio esterno (alberature, siepi, giardini, arboreti,etc.).

Gli elaborati progettuali dovranno essere prodotti sia per lo stato di fatto che per quello di progetto. In ogni caso, per ogni intervento di modificazione dell’esistente dovranno essere prodotti tutti gli elaborati necessari ad illustrare le risposte progettuali proposte in funzione degli indirizzi sopra riportati, così da rendere chiaro il percorso effettuato per garantire il raggiungimento di un livello di qualità più elevato in tutte le sue parti.

 

ASPETTI PROCEDURALI

Con riferimento alla procedura di riferimento le disposizioni prevedono quale titolo abilitativo il permesso di costruire, che dovrà essere preceduto, poiché trattasi di interventi ricadenti in ambiti paesaggisticamente vincolati, dall’autorizzazione paesaggistica.

È fatta salva l’acquisizione di ulteriori nulla osta, pareri o atti di assenso richiesti dalle ulteriori normative di settore.

 

Scarica Allegato alla Delib.G.R. n. 18-15 del 5.4.2016 in pdf

Delibera Indirizzi Applicativi Incremento Volumetrico Strutture Turistiche Ricettive

Delibera Indirizzi Applicativi Incremento Volumetrico Strutture Turistiche Ricettive

Delibera Indirizzi Applicativi Incremento Volumetrico Strutture Turistiche Ricettive

Ecco il testo della Delibera contenente gli indirizzi applicativi per gli “Interventi di incremento volumetrico delle strutture destinate all’esercizio di attività turistico-ricettive

DELIBERAZIONE N. 36/12 DEL 14.7.2015

Oggetto: Indirizzi applicativi per gli interventi di cui all’articolo 31 della legge regionale n. 8 del 23 aprile 2015 avente ad oggetto “Interventi di incremento volumetrico delle
strutture destinate all’esercizio di attività turistico-ricettive”.

L’Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio, di concerto con l’Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, ricorda che con la legge regionale n. 8 del 23 aprile 2015 sono stati, tra l’altro, disciplinati gli interventi di incremento volumetrico delle strutture destinate all’esercizio di attività turistico-ricettive.

In particolare l’articolo 31 della legge regionale n. 8 del 2015 disciplina gli interventi di
ristrutturazione e rinnovamento con incremento volumetrico delle strutture destinate all’esercizio di attività turistico ricettive.

Il comma 6 del citato articolo rinvia l’assentibilità degli interventi all’approvazione di una deliberazione contenenti gli indirizzi applicativi, che esemplifichi gli interventi ammessi e il loro adeguato inserimento nel paesaggio.

Preliminarmente l’Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio e l’Assessore degli Enti Locali,  Finanze e Urbanistica ritengono opportuno richiamare i contenuti della previsione normativa.

Gli interventi devono essere finalizzati alla riqualificazione e all’accrescimento delle potenzialità delle strutture e, quindi, concorrere al perseguimento degli obiettivi di destagionalizzazione dei flussi turistici, nonché ad accrescere le potenzialità turistiche ed attrattive delle strutture, così da attrarre nuovi segmenti di domanda. Con riferimento alla procedura di riferimento le disposizioni prevedono quale titolo abilitativo il permesso di costruire, che dovrà essere preceduto, in caso di interventi ricadenti in ambiti paesaggisticamente vincolati, dall’autorizzazione paesaggistica. Ove l’intervento in aree non vincolate paesaggisticamente il rilascio del permesso di costruire è condizionato alla positiva valutazione di coerenza in merito al rispetto delle condizioni di cui all’articolo 36, comma 3, della legge regionale n. 8 del 2015. È fatta salva l’acquisizione di ulteriori nulla osta, pareri o atti di assenso richiesti dalle ulteriori normative di settore.

L’Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio illustra l’allegato predisposto in attuazione del comma 6 dell’articolo 31 della legge regionale n. 8 del 2015, contenente alcuni casi esemplificativi degli interventi ammessi, senza pretesa di esaustività, nonché gli indirizzi per il conseguimento di una migliore qualità architettonica e del coerente inserimento nel paesaggio degli interventi, che non hanno valore prescrittivo, ma di orientamento delle scelte progettuali.

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio, di concerto con l’Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, constatato che il Direttore generale del Turismo, Artigianato e Commercio e il Direttore generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia hanno espresso il parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame

 DELIBERA

− di approvare, ai sensi dell’articolo 31, comma 6, della legge regionale n. 8 del 23 aprile 2015, l’allegato contenente gli indirizzi applicativi per la progettazione degli interventi di incremento volumetrico delle strutture destinate all’esercizio di attività turistico-ricettive;

− di dare atto che la presente deliberazione, unitamente al relativo allegato, sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna e nel portale tematico del sito istituzionale dell’amministrazione regionale “Sardegnaterritorio”.
Il Direttore Generale Alessandro De Martini

Il Presidente Francesco Pigliaru

Allegato alla Delib.G.R. n. 36/12 del 14.7.2015

Indirizzi applicativi per gli interventi di cui all’articolo 31 della legge regionale n. 8 del 23 aprile 2015, avente ad oggetto “interventi di incremento volumetrico delle strutture destinate all’esercizio di attività turistico-ricettive”

PREMESSA

Il presente documento contiene gli indirizzi applicativi per l’attuazione dell’articolo 31 della legge regionale n. 8 del 23 aprile 2015, pubblicata sul BURAS n. 19 del 30 aprile 2015.

Fatte salve le normative vigenti nei vari settori, i presenti indirizzi applicativi sono redatti per definire una linea comune capace di garantire un adeguato inserimento nel paesaggio e una corretta articolazione architettonica, interpretazione estetica, morfologica, materica degli interventi di ampliamento relativi alle strutture destinate all’esercizio di attività turistico-ricettive.

QUADRO NORMATIVO GENERALE

Gli interventi devono riferirsi a strutture destinate all’esercizio di attività turistico-ricettive, ossia alle aziende ricettive alberghiere ed extra alberghiere, rispettivamente disciplinate dalla legge regionale n. 22 del 14 maggio 1984 e dalla legge regionale n. 27 del 12 agosto 1998 e successive modifiche e integrazioni.

Gli interventi non sono ammessi, salvo le eccezioni di cui si dirà, nel caso in cui la struttura ricada nella fascia dei 300 metri dalla linea di battigia marina, ossia all’interno del vincolo paesaggistico di cui all’articolo 142, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 42 del 2004. Con riferimento all’estensione dei territori costieri l’Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica rammenta che con la circolare interassessoriale n. 16210 approvata dalla Giunta regionale in data 24 giugno 1986 è stato stabilito che le sponde degli stagni appartenenti al demanio marittimo rientrano nella categoria dei beni vincolati ai sensi dell’allora vigente articolo 1, comma 1, lettera a), della legge n. 431 del 1985 (oggi articolo 142, comma 1, lett. a), del citato D.Lgs. n. 42 del 2004).

Nel caso di complessi di immobili adibiti a struttura turistico-ricettiva, in parte ricadenti all’interno della fascia dei 300 metri, ai fini dell’ammissibilità dell’intervento lo stesso dovrà riguardare unicamente i corpi di fabbrica situati oltre la predetta fascia, e ai fini della determinazione dell’incremento volumetrico non potranno essere utilizzati i volumi localizzati all’interno della stessa.

Il comma 3, in via eccezionale, prevede l’ammissibilità degli interventi aventi ad oggetto strutture localizzate nella fascia dei 300 metri unicamente ove la stessa struttura ricada nelle zone urbanistiche omogenee A e B o nelle aree individuate ai sensi dell’articolo 10-bis, comma 2, lettera a), della legge regionale n. 45 del 1989, e successive modifiche e integrazioni, ovvero nelle aree contigue ai centri abitati dei Comuni contermini al mare, classificate dagli strumenti urbanistici come zone omogenee C, D, G e H. Nel primo caso le vigenti disposizioni prevedono l’esclusione dal vincolo paesaggistico, nel secondo caso l’esclusione dal vincolo integrale di conservazione e di conseguente inedificabilità.

Gli interventi possono comportare un incremento volumetrico, in deroga agli indici previsti dalle vigenti disposizioni comunali e regionali, della misura massima del 25 per cento dei volumi legittimamente esistenti. I volumi derivanti dall’incremento non sono computati nel dimensionamento di cui all’articolo 6 della legge regionale n. 8 del 2004.

Quota parte dell’incremento concesso può essere destinato per adeguare la dimensione delle stanze, senza aumento del numero complessivo delle stesse. A tal fine può essere destinato al massimo il 30 per cento dell’incremento volumetrico concesso, la cui misura massima è come detto fissata nel 25 per cento dei volumi legittimamente esistenti.

Gli incrementi volumetrici di cui all’articolo 31 non sono cumulabili con gli ulteriori incrementi previsti dalla legge regionale n. 8 del 2015, né con gli incrementi volumetrici previsti dal capo I e dall’articolo 13, comma 1, lettera e), della legge regionale 4 del 2009. È, quindi, consentito l’utilizzo dell’incremento volumetrico fino al raggiungimento della percentuale massima del 25 per cento.

I volumi realizzati usufruendo degli incrementi volumetrici previsti dalle disposizioni contenute nella citata legge n. 4 non possono essere oggetto degli interventi di cui all’articolo 31.

Con riferimento alle strutture turistico-ricettive di cui alla legge regionale n. 22 del 1984, per le quali il sopra citato l’articolo 10-bis prevedeva la possibilità di incrementare le volumetrie esistenti nella misura del 25 per cento, è consentito l’utilizzo dell’incremento volumetrico residuo, fino al raggiungimento della percentuale massima del 25 per cento del volume originariamente esistente.

È consentito l’utilizzo di quota parte, fino a un massimo del 30 per cento, dell’incremento volumetrico concesso per adeguare la superficie delle stanze, senza aumento del numero complessivo delle stesse.

PRINCIPI E FINALITÀ

Ogni intervento capace di modificare un luogo produce effetti, presenti e futuri, sul contesto territoriale, paesaggistico, ambientale e urbano in cui è inserito. Detto contesto costituisce un bene comune rappresentativo dell’identità propria di ogni luogo. Pertanto, la qualità delle opere che intervengono nel territorio urbano, in quello periurbano e nell’ambiente naturale assume una propria rilevanza e i progettisti devono far sì che le opere:

  • siano compatibili e diventino parte integrante del complesso cui afferiscono;
  • concorrano a qualificare il carattere dei luoghi aggiungendo nuovi significati e nuovi valori attraverso l’uso sapiente del linguaggio architettonico proprio della contemporaneità, evitando accuratamente di indulgere in formalismi convenzionali che prescindono dai luoghi.

Le soluzioni progettuali dovranno rendere evidente come si intende raggiungere gli obiettivi prefissati, anche attraverso schemi, diagrammi, visualizzazioni e descrizioni sintetiche.

LINEE GUIDA PER LA CONFIGURAZIONE DEGLI INCREMENTI VOLUMETRICI RISPETTO AL CORPO DI FABBRICA ESISTENTE

Ferme restando l’autonomia delle scelte progettuali, il progetto degli interventi di ampliamento deve essere orientato al rispetto dei criteri di progettazione di massima di seguito sinteticamente illustrati.

Tipologie funzionali degli interventi ammessi

Gli interventi devono essere finalizzati alla riqualificazione e all’accrescimento delle potenzialità delle strutture e, quindi, concorrere al perseguimento degli obiettivi di destagionalizzazione dei flussi turistici, nonché ad accrescere le potenzialità turistiche ed attrattive delle strutture, così da attrarre nuovi segmenti di domanda.

A titolo esemplificativo è ammessa la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento di:

− ristoranti, sale per ricevimenti e sale per la prima colazione;

− bar e chioschi;

− aree benessere, spa, beauty farm;

− impianti ricreativi, palestre, sale relax;

− servizi per attività sportive;

− piscine coperte;

− business centre;

− sale conferenze, multimediali, polifunzionali;

− biblioteca e sala lettura;

− reception e desk;

− spazi attrezzati per i disabili;

− spazi attrezzati per i bambini;

− spazi attrezzati per animali;

− cucine, lavanderie e depositi.

È, inoltre, ammesso utilizzare quota parte dell’incremento volumetrico consentito, fino a un massimo del 30 per cento, per adeguare la superficie delle stanze per gli ospiti, di tutte o di parte, a uno standard non inferiore a 19 mq (bagno incluso) o i relativi bagni a uno standard non inferiore a 5 mq.

Incrementi in aderenza

In termini di orientamento generale, le soluzioni progettuali, in caso di incremento volumetrico realizzato in aderenza alle strutture esistenti, devono:

1. ricercare un congruo rapporto con i caratteri del fabbricato preesistente e del paesaggio circostante, valorizzando gli immobili esistenti o parti di essi, considerando non solo l’edificio, ma anche le aree scoperte di pertinenza e l’intorno di cui sono parte e su cui insistono;

2. integrare le nuove volumetrie con le strutture esistenti attraverso un processo di armonizzazione formale e materico, privilegiando tutte quelle soluzioni che evitino un eccessivo consumo di suolo. Maggiore attenzione è richiesta nei casi in cui la struttura esistente sia localizzata all’interno di un contesto paesaggistico di particolare pregio e sensibilità ambientale e per gli interventi ammessi nelle strutture localizzate nella fascia dei 300 metri dalla linea di battigia marina ove consentiti;

3. configurare le nuove volumetrie in aderenza a partire dagli allineamenti e dalle geometrie dei volumi esistenti, sia dal punto di vista planimetrico che altimetrico. In particolare:

− per la configurazione dei prospetti dovrebbero essere ricercate, in prima analisi, tutte le soluzioni che possano utilizzare le forme, il ritmo e il rapporto pieni e vuoti delle aperture esistenti;

− per la configurazione planimetrica, dovrebbero essere ricercate, in prima analisi, tutte le soluzioni che possano costituire un assetto complessivo coerente con le geometrie planimetriche dei volumi esistenti;

Qualora l’intervento edilizio preveda anche la ristrutturazione edilizia con modifica dei prospetti esistenti, il progetto degli incrementi volumetrici deve prevedere un disegno integrato e coerente con quello proposto per le volumetrie esistenti.

4. rispettare il reticolo strutturale e la tipologia di struttura esistente con il quale dovrà, laddove possibile, raccordarsi;

5. privilegiare i materiali e le finiture già presenti negli involucri edilizi esistenti, ovvero, proporre nuove soluzioni estetiche, che prevedano eventualmente la sostituzione dei materiali e delle finiture esistenti, ma che propongano una configurazione finale che privilegi l’integrazione tra i volumi (nuovi ed esistenti) e un loro coerente inserimento nel contesto paesaggistico circostante;

6. utilizzare materiali, componenti e soluzioni finalizzati a diminuire l’apporto energetico necessario per il soddisfacimento delle esigenze di riscaldamento e di raffreddamento o materiali ecologici per la bioedilizia o prodotti per la bioedilizia oggetto di certificazione da parte di istituti accreditati, per almeno il 50 per cento del computo metrico.

Le soluzioni potranno inoltre:

1. riconfigurare, anche in parte, le partizioni verticali o orizzontali dei fabbricato esistente;

2. prevedere la chiusura dei vuoti nei volumi esistenti. Nella definizione di vuoto vanno annoverati gli spazi ricompresi tra i piani di un edificio, quali terrazze a livello, nicchie ed incavi e, più in generale, spazi che si presentano in arretramento rispetto alle pareti principali e più esterne dell’edificio.

Incrementi con corpo edilizio separato

In termini di orientamento generale, le soluzioni progettuali, in caso di incremento volumetrico realizzato attraverso la costruzione di un corpo edilizio separato, devono:

1. analizzare le caratteristiche delle volumetrie esistenti, con particolare attenzione ai caratteri architettonici alle distanze e alle proporzioni geometriche delle stesse, proponendo nuove volumetrie che siano coerenti con questi aspetti;

2. proporre un incremento volumetrico che risulti coerente con i profili, le altezze e le proporzioni dei prospetti e le bucature degli stessi, previamente analizzando la conformazione altimetrica delle strutture esistenti;

3. inserire le nuove volumetrie nel paesaggio con l’obiettivo di preservarne i caratteri nel caso di contesti di particolare rilievo o di riqualificarne i caratteri nel caso di degrado;

4. privilegiare i materiali e le finiture già presenti negli involucri edilizi esistenti, ovvero, proporre nuove soluzioni estetiche che propongano una configurazione finale che privilegi l’integrazione tra i volumi (nuovi ed esistenti) e un loro coerente inserimento nel contesto paesaggistico circostante;

5. utilizzare materiali, componenti e soluzioni tecnologiche finalizzati a diminuire l’apporto energetico necessario per il soddisfacimento delle esigenze di riscaldamento e di raffreddamento. Ricorrere all’uso di materiali ecologici per la bioedilizia e prodotti per la bioedilizia, oggetto di certificazione da parte di istituti accreditati, per almeno il 50 per cento del computo metrico;

È ammesso un incremento volumetrico intenzionalmente dissonante rispetto alle caratteristiche volumetriche e materiche dei fabbricati esistenti e che non segua i criteri precedentemente elencati, a condizione che sia garantito il coerente  inserimento nel contesto paesaggistico e che tale dissonanza sia motivata da particolari esigenze compositive.

Incrementi con corpo edilizio parte in aderenza e parte separato

L’intervento può essere realizzato anche attraverso volumi in parte in aderenza e in parte separati dai corpi edilizi esistenti. In tali ipotesi valgono gli orientamenti precedenti espressi per le due modalità di intervento.

INSERIMENTO DEGLI INCREMENTI VOLUMETRICI NEL CONTESTO PAESAGGISTICO

La soluzione progettuale deve instaurare relazioni che valorizzino il contesto paesaggistico nel quale l’intervento inserisce. Sarà necessario osservare da lontano (insediamenti sparsi) e da vicino (interventi puntuali sul tessuto urbano) la compatibilità dell’intervento con il contesto. Tale valutazione dovrà essere realizzata attraversa le due scale di analisi:

Scala globale, intesa come punto di osservazione da lontano degli interventi, in cui è possibile percepire le relazioni tra il manufatto e il paesaggio (plano-volumetrico).

Scala di prossimità, intesa come punto di osservazione ravvicinato delle relazioni che si instaurano tra il manufatto e gli elementi ad esso prossimi, in cui è possibile identificare il contesto urbano.

La lettura delle due scale di analisi permette di interpretare il “segno” sul paesaggio che l’ampliamento andrà a creare.

Tali valutazioni hanno il fine di individuare una “compatibilità” dell’intervento il cui fine è quello di tutelare gli elementi costitutivi del paesaggio.

Ambito di valutazione: Scala di prossimità

1 - integrare

1. Integrare. Integrare i nuovi ampliamenti attraverso il dialogo tra i colori e le rifiniture dell’intervento e gli elementi vegetazionali al contorno, al fine di creare visuali e prospettive utili ad armonizzare e qualificare il luogo.

2 - Qualificare

2. Qualificare. Qualificare le relazioni esistenti tra architettura e contesto di riferimento, tra insediamento urbano e paesaggio, specie nei casi di ampliamento di quei manufatti posti ai confini dei due ambiti: urbano e extraurbano. Qualificare le relazioni spaziali, fisiche, ecologiche, ambientali attraverso interventi mirati e complementari all’intervento edilizio.

3 - Tutelare

3. Tutelare. Salvaguardare le visuali che dall’interno dei contesti urbani si aprono verso il paesaggio, evitando che l’ampliamento possa diventare un elemento di interruzione.

4 - Riequilibrare

4. Riequilibrare. Ricucire le possibili relazioni tra costruito e territorio, prevedendo una possibile contestualizzazione a verde dell’intervento di ampliamento nella sistemazione planimetrica o in alzato.

5 - Valorizzare

5. Valorizzare. Valorizzare attraverso l’intervento di ampliamento, il rapporto biunivoco tra costruito e ambiente, valorizzando le lunghe prospettive e visuali che permettono tale interazione.

Ambito di valutazione: Scala globale

6 - Caratterizzare

6. Caratterizzare. Ricercare un congruo rapporto volumetrico e compositivo dell’intervento capace di privilegiare il dialogo con i caratteri ambientali rilevabili nel contesto di riferimento.

7 - Attrarre

7. Attrarre. L’attrazione presuppone un dialogo verso gli elementi compositivi al contorno, attraverso interventi di ampliamento che rispettano un equilibrio con il contesto e manifestano un senso di completezza.

8 - Connettere

8. Connettere. Preservare le percezioni visive del paesaggio attraverso una ponderata valutazione dell’ampliamento capace di valorizzare le linee di forza del paesaggio, tutelando lo skyline e la continuità dell’orizzonte.

9 - Privilegiare

9. Privilegiare. Favorire una distribuzione dell’ampliamento capace di valorizzare gli assi e le trame del paesaggio, evitando la frammentazione e garantendo la continuità ecologica ambientale.

10 - Diversificare

10. Diversificare. Rispettare e incentivare la diversità dei paesaggi. Differenziare e caratterizzare l’ampliamento in relazione alle diversità dei paesaggi. L’intervento dovrà distinguersi per la ricchezza di avvicendamenti con cui riesce a instaurare un dialogo verso i diversi fattori che caratterizzano il sito.

ELABORATI PROGETTUALI

Al fine di consentire l’applicazione dei principi progettuali esplicitati nel presente documento, è necessario che i progetti vengano redatti seguendo metodi e criteri appropriati ed efficaci.

In particolare, oltre alla documentazione già prescritta dal Regolamento edilizio si precisa quanto segue:

− la documentazione fotografica dovrà sempre rappresentare in modo esauriente, con prese idonee per numero, dimensioni e qualità di stampa, sia l’intero complesso edilizio esistente che il contesto più ampio nel quale dovrà inserirsi l’ampliamento;

− gli elaborati grafici con rappresentati i prospetti, in scala 1:100, dovranno sempre riportare tutti gli elementi compositivi dell’edificio quali i comignoli, pluviali, coperture, etc. e l’indicazione, con particolari in scala 1:20, dei materiali e delle finiture cromatiche relativi a partiti di fondo, rilievi, serramenti, nonché di ogni ulteriore elemento utile alla definizione del progetto;

− dovrà essere redatto un repertorio di ogni elemento naturalistico, storicamente e artisticamente significativo, relativo allo spazio esterno (alberature, siepi, giardini, arboreti, etc.), localizzati in apposita planimetria in scala 1:100, e riferiti con apposita numerazione ad uno specifico repertorio fotografico.

Gli elaborati progettuali dovranno essere prodotti sia per lo stato di fatto che per quello di progetto, unitamente alle tavole comparative con evidenziate in colore rosso le costruzioni e in colore giallo le eventuali demolizioni.

In ogni caso, per ogni intervento di modificazione dell’esistente dovranno essere prodotti tutti gli elaborati necessari ad illustrare compiutamente l’intervento richiesto ed il relativo contesto.

Nel caso di interventi ricadenti in ambito vincolato paesaggisticamente gli elaborati progettuali dovranno includere quanto richiesto dalle vigenti disposizioni per il previo ottenimento della autorizzazione paesaggistica.

ASPETTI PROCEDURALI

Con riferimento alla procedura di riferimento le disposizioni prevedono quale titolo abilitativo il permesso di costruire, che dovrà essere preceduto, in caso di interventi ricadenti in ambiti paesaggisticamente vincolati, dall’autorizzazione paesaggistica.

Ove l’intervento in aree non vincolate paesaggisticamente il rilascio del permesso di costruire è condizionato alla positiva valutazione di coerenza in merito al rispetto delle condizioni di cui all’articolo 36 comma 3 della legge regionale n. 8 del 2015.

È fatta salva l’acquisizione di ulteriori nulla osta, pareri o atti di assenso richiesti dalle ulteriori normative di settore.

DELIBERAZIONE N. 36-12 DEL 14.7.2015

ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 36-12 DEL 14.7.2015

Testo Coordinato L.R. 23/1985 con L.R. 12/1987 L.R. 5/2003 L.R. 8/2015 L.R. 11/2017 L.R. 1/2019 L.R.1/2021 L.R. 9/2023

Nota per una corretta lettura: Il testo coordinato della L.R. 23/1985 riporta in corsivo-nero le parti inserite con le L.R. 21/1986, L.R. 56/1986, L.R. 12/1987, L.R. 45/1989, L.R. 6/1992, L.R. 28/1998, L.R. 31/1998, L.R. 5/2003, L.R. 2/2007; in blu-normale le parti inserite con la L.R. 8/2015. Le parti sostituite sono indicate in nerobarrato. Le modifiche inserite con la L.R. 11/2017 in verde-normale. Le modifiche inserite con la L.R. 1/2019 in rosso

LEGGE REGIONALE 23 del 11 OTTOBRE 1985, testo coordinato con L.R. 21/1986, L.R. 56/1986, L.R. 12/1987, L.R. 45/1989, L.R. 6/1992, L.R. 28/1998, L.R. 31/1998, L.R. 5/2003, L.R. 2/2007L.R. 8/2015 , L.R. 11/2017, L.R. 1/2019, L.R. 1/2021, L.R.9/2023

Testo Coordinato Legge Regionale 23/1985

Norme in materia di controllo dell’attività urbanistico-edilizia, di risanamento urbanistico e di sanatoria di insediamenti ed opere abusive, di snellimento ed accelerazione delle procedure espropriative.

Art.1 – Finalità

La legislazione vigente in materia urbanistica è modificata ed integrata con le norme della presente legge, dirette al conseguimento delle seguenti finalità:

  1. controllo dell’attività urbanistico – edilizia;
  2. snellimento ed accelerazione delle procedure espropriative;
  3. risanamento urbanistico e sanatoria delle opere abusive.

CAPO I
(CONTROLLO DELL’ATTIVITA’URBANISTICO – EDILIZIA E SANZIONI AMMINISTRATIVE)

Art.2 – Campo di applicazione

Sono soggette alle disposizioni del presente capo le opere abusive eseguite successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art.3 – Opere soggette a concessione permesso di costruire

L’esecuzione di opere comportanti trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale è soggetta, salvo quanto previsto negli articoli seguenti, a concessione permesso di costruire da parte del sindaco che la rilascia dietro corresponsione degli oneri ad essa relativi, in base alle vigenti leggi, costituiti da un contributo commisurato all’incidenza delle spese di urbanizzazione nonché al costo di costruzione. (sostituito dall’art. 1 della L.R. 11/2017)

Art. 3 – Opere soggette a permesso di costruire

1. Sono soggetti a permesso di costruire, salvo quanto previsto negli articoli 10 bis e 15:

  1. gli interventi di ristrutturazione edilizia, come definiti dall’articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia – Testo A), e successive modifiche ed integrazioni;
  2. gli interventi di nuova costruzione, come definiti dall’articolo 3, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, e successive modifiche ed integrazioni;
  3. gli interventi di ristrutturazione urbanistica, come definiti dall’articolo 3, comma 1, lettera f), del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, e successive modifiche ed integrazioni;
  4. gli interventi di cui all’articolo 2, comma 3, della legge regionale 2 agosto 2013, n. 19 (Norme urgenti in materia di usi civici, di pianificazione urbanistica, di beni paesaggistici e di impianti eolici).

2. Il permesso di costruire comporta la corresponsione degli oneri di urbanizzazione e del contributo di costo di costruzione, il cui calcolo è allegato alla dichiarazione autocertificativa. In caso di formazione del titolo ai sensi dell’articolo 34 della legge regionale 20 ottobre 2016, n. 24 (Norme sulla qualità della regolazione e di semplificazione dei procedimenti amministrativi), il mancato pagamento degli oneri, anche in modalità rateale ove ammessa, comporta la sospensione dell’efficacia del titolo abilitativo. In ogni caso i termini temporali di validità del titolo decorrono dalla data in cui l’intervento può essere iniziato secondo quanto disposto dall’articolo 34, comma 1, della legge regionale n. 24 del 2016. Nelle ipotesi di cui all’articolo 37 della legge regionale n. 24 del 2016, lo Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia (SUAPE) adotta il provvedimento finale condizionando l’efficacia del titolo alla presentazione della ricevuta di pagamento integrale o rateale degli oneri dovuti. In ogni caso i termini temporali di validità del titolo decorrono dalla data di rilascio del provvedimento.

Art. 3 bis – Incentivazione degli interventi di riuso del patrimonio edilizio dismesso e per l’efficientamento energetico
1. Al fine di combattere il fenomeno dello spopolamento dei centri storici e dei centri di antica e prima formazione, i comuni possono prevedere la riduzione del contributo di costruzione nella misura massima del 60 per cento del contributo complessivo dovuto per le nuove costruzioni.
2. Al fine di incentivare gli interventi edilizi finalizzati al riuso, anche con mutamento di destinazione d’uso, del patrimonio edilizio esistente e dismesso, i comuni possono prevedere la riduzione del contributo di costruzione nella misura massima del 30 per cento del contributo complessivo dovuto per le nuove costruzioni. Se l’intervento include nuove costruzioni o ampliamenti, ai relativi volumi non si applica la riduzione di cui al presente comma.
3. Al fine di favorire gli interventi di edilizia bioclimatica o finalizzati al risparmio energetico, i comuni possono prevedere la riduzione del contributo di costruzione nella misura massima del 15 per cento.

Art.4 – Opere eseguite in totale difformità dalla concessione permesso di costruire

Sono opere eseguite in totale difformità dalla concessione permesso di costruire quelle che comportano la realizzazione di un organismo edilizio integralmente diverso per caratteristiche tipologiche, planovolumetriche o di utilizzazione da quello soggetto della concessione permesso di costruire stessa, ovvero l’esecuzione di volumi edilizi oltre i limiti indicati nel progetto e tali da costituire un organismo edilizio o parte di esso con specifica rilevanza ed autonomamente utilizzabile.

Art.5 – Variazioni essenziali

1 . Per variazioni essenziali rispetto al progetto approvato, si intendono quelle che si realizzano quando si verifica almeno una delle seguenti condizioni:

  1. mutamento della destinazione d’uso incompatibile con la destinazione di zona o che implichi variazioni in aumento dei limiti e dei rapporti previsti dal decreto regionale di cui all’articolo 4 della legge regionale 19 maggio 1981, n. 17, salvo che l’interessato non ceda ulteriori aree ad integrazione della quota prevista in rapporto alla mutata destinazione di uso;
  2. aumento superiore al 10 per cento della cubatura prevista dal progetto approvato.

2. Non possono ritenersi, comunque, variazioni essenziali quelle che incidono sull’entità delle cubature accessorie, sui volumi tecnici e sulla distribuzione interna dei singoli immobili. (sostituito dall’art. 3 della L.R. 11/2017)

Art. 5 – Variazioni essenziali

1. Per variazioni essenziali rispetto al progetto approvato si intendono quelle che, realizzate senza rispettare le disposizioni di cui all’articolo 7 ter, hanno determinato almeno una delle seguenti condizioni:

a) mutamento della destinazione d’uso incompatibile con la destinazione di zona o che implichi variazioni in aumento dei limiti e dei rapporti previsti dal decreto dell’Assessore degli enti locali, finanze e urbanistica 20 giugno 1983, n. 2266/U (Disciplina dei limiti e dei rapporti relativi alla formazione di nuovi strumenti urbanistici ed alla revisione di quelli esistenti nei Comuni della Sardegna) salvo che l’interessato non ceda ulteriori aree ad integrazione della quota prevista in rapporto alla mutata destinazione d’uso;
b) aumento superiore al 10 per cento della cubatura;
c) riduzione in misura superiore al 10 per cento di uno dei seguenti parametri:

1) distanza da altri fabbricati;
2) distanza dai confini di proprietà;
3) distanza dalle strade;

d) indipendentemente dalle previsioni di cui alle lettere a), b) e c), modifica della localizzazione dell’edificio all’interno del lotto urbanistico di pertinenza determinata a seguito di rotazione su qualunque asse o traslazione, quando la sovrapposizione della sagoma a terra dell’edificio autorizzato e di quello realizzato è inferiore al 50 per cento.

2. Non si ritengono, comunque, variazioni essenziali quelle che incidono sull’entità delle cubature accessorie, sui volumi tecnici e sulla distribuzione interna dei singoli immobili.

3. Gli interventi di cui al comma 1 effettuati su immobili sottoposti a vincolo storico, artistico, architettonico, archeologico, paesaggistico, ambientale e idrogeologico, e su immobili ricadenti nei parchi o in aree protette nazionali e regionali, sono considerati in totale difformità dal permesso se il titolo abilitativo è stato ottenuto dopo l’apposizione del vincolo. Tutti gli altri interventi sui medesimi immobili, ad eccezione di quanto previsto dal comma 2, sono considerati variazioni essenziali.

Art.6 – Sanzioni per le opere eseguite in assenza di concessione, in totale difformità o con variazioni essenziali (Sostituito dall’art. 3 della L.R. 8/2005)

  1. Le opere realizzate in assenza di concessione, in totale difformità dalla medesima ovvero con variazioni essenziali, sono di diritto acquisite gratuitamente al patrimonio indisponibile del comune, previa diffida a demolire.
  2. La diffida di cui al comma precedente è disposta dal sindaco con apposita ordinanza di demolizione e ripristino dei luoghi o della destinazione di uso originaria da attuarsi entro il termine perentorio di novanta giorni.
  3. Il sindaco, qualora accerti la prosecuzione dei lavori da parte del proprietario dell’opera abusivamente iniziata, nonostante l’ordinanza di sospensione, può disporre d’ufficio la demolizione e il ripristino dei luoghi a spese dei responsabili dell’abuso.
  4. In caso contrario, alla scadenza del termine di cui al secondo comma e con effetto da tale data, ove vi sia stata inottemperanza all’ordinanza predetta, l’opera abusivamente costruita e la relativa area di sedime sono, di diritto, acquisite gratuitamente al patrimonio del comune.
  5. Sono altresì, di diritto, contestualmente acquisite al patrimonio del comune le aree adiacenti di proprietà degli stessi titolari dell’area abusivamente edificata, occorrenti a garantire un funzionale accesso all’area medesima, nonché una pertinenza di superficie pari ad almeno tre volte l’area di sedime e che garantisca attorno alla costruzione una fascia larga metà dell’altezza dell’opera e comunque non inferiore a metri 5.
  6. Qualora la parte residua di area non risulti funzionalmente utilizzabile dal privato, può essere acquisita in tutto, o in parte, dietro corresponsione di una somma pari all’indennità di esproprio, su richiesta del proprietario.
  7. L’accertamento dell’inottemperanza dell’ingiunzione a demolire nei termini indicati nei precedenti commi, costituisce titolo per l’immissione in possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari.
  8. Il sindaco accerta l’avvenuta acquisizione e dispone l’immissione nel possesso degli immobili acquisiti al patrimonio del comune con la contestuale redazione, da parte di tecnici incaricati, dello stato di consistenza degli immobili, previ gli adempimenti e con le modalità di cui all’articolo 3, terzo e quarto comma, della legge 3 gennaio 1978, n. 1.
  9. Il sindaco dispone la pubblicazione del predetto provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna, parte III, lo notifica agli interessati nelle forme previste per gli atti processuali civili e nel chiede la trascrizione nei registri immobiliari, corredandolo del verbale di immissione in possesso e dello stato di consistenza, non appena espletate tali ultime formalità.
  10. Il sindaco richiede, quindi, all’Ufficio tecnico erariale le conseguenti volturazioni catastali.
  11. Il consiglio comunale, qualora le opere acquisite non contrastino con rilevanti interessi urbanistici od ambientali e sussistano prevalenti interessi pubblici alla conservazione ed utilizzazione, ne definisce la destinazione d’uso.
  12. Ove non ricorrano le condizioni di cui al comma precedente, le opere abusive sono demolite a cura e spese dell’amministrazione comunale.
  13. Qualora l’amministrazione comunale non provveda agli adempimenti di cui ai commi settimo e seguenti del presente articolo entro novanta giorni, l’Assessore regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica adotta, previa diffida, i necessari provvedimenti sostitutivi.
  14. Per le opere abusivamente eseguite su terreni sottoposti, in base a leggi statali o regionali a vincolo di inedificabilità, l’acquisizione nel caso di inottemperanza all’ingiunzione di demolizione, si verifica di diritto a favore delle amministrazioni cui compete la vigilanza sull’osservanza del vincolo. Tali amministrazioni provvedono alla demolizione delle opere abusive ed al ripristino dello stato dei luoghi. Nella ipotesi di concorso dei vincoli, l’acquisizione si verifica a favore del patrimonio del comune.
  15. E’ abrogato l’articolo 19 della legge regionale 19 maggio 1981, n. 17.

Art. 6 (Sanzioni per interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali)

1. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, accertata l’esecuzione di interventi in assenza di permesso di costruire, in totale difformità dal medesimo, ovvero con variazioni essenziali, ingiunge al proprietario e al responsabile dell’abuso la sospensione dei lavori, la rimozione o la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi e, nel caso di mutamento di destinazione d’uso, il ripristino della destinazione originaria legittimamente autorizzata, indicando nel provvedimento l’area che viene acquisita di diritto, ai sensi del comma 4.

2. Entro quindici giorni dalla notifica della sospensione il dirigente o il responsabile dell’ufficio può richiedere all’autorità competente il sequestro del cantiere. Nell’ipotesi di accertata prosecuzione dei lavori in violazione della sospensione, è disposta la demolizione immediata delle opere abusive.

3. Entro il termine di quarantacinque giorni dalla sospensione sono adottati e notificati i provvedimenti di rimozione, demolizione e ripristino di cui al comma 1.

4. Se il responsabile dell’abuso non provvede alla rimozione o alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall’ingiunzione, il bene e l’area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive, sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune. L’area acquisita non può comunque essere superiore a 10 volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita.

5. L’accertamento dell’inottemperanza alla ingiunzione a demolire nel termine di cui al comma 4, da notificarsi all’interessato e trasmettersi all’autorità giudiziaria competente per territorio ed all’Assessorato regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica, costituisce titolo per l’immissione nel possesso e, previa redazione dello stato di consistenza, per la trascrizione nei registri immobiliari, che deve essere eseguita gratuitamente.

6. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, constatata l’inottemperanza di cui al comma 4, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra euro 2.000 ed euro 20.000, salva l’applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti. La sanzione, in caso di abusi realizzati sulle aree e sugli edifici di cui all’articolo 27, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A)), e successive modifiche ed integrazioni, ivi comprese le aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, è sempre irrogata nella misura massima. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento sanzionatorio, fatte salve le responsabilità penali, costituisce elemento di valutazione della performance individuale nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente.

7. I proventi delle sanzioni di cui al comma 6 spettano al comune e sono destinati esclusivamente alla demolizione e rimessione in pristino delle opere abusive e/o all’acquisizione e all’allestimento di aree destinate a verde pubblico.

8. L’opera acquisita è rimossa o demolita e i luoghi sono ripristinati, nel termine di sei mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 4, con ordinanza provvedimento del dirigente o del responsabile del competente ufficio comunale a spese dei responsabili dell’abuso, salvo che, entro lo stesso termine, con deliberazione consiliare non si dichiari l’esistenza di prevalenti interessi pubblici e sempre che l’opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici o ambientali.

9. Per gli interventi abusivamente eseguiti su terreni sottoposti, in base a leggi statali o regionali, a vincolo di inedificabilità, l’acquisizione gratuita, nel caso di inottemperanza all’ingiunzione di demolizione, si verifica di diritto a favore delle amministrazioni cui compete la vigilanza sull’osservanza del vincolo. Tali amministrazioni provvedono alla demolizione delle opere abusive ed al ripristino dello stato dei luoghi a spese dei responsabili dell’abuso. Nell’ipotesi di concorso dei vincoli, l’acquisizione si verifica a favore del patrimonio del comune.

10. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 8 senza che il comune abbia adempiuto, la Regione, previa diffida con assegnazione dell’ulteriore termine di trenta giorni, attiva le procedure per l’esecuzione dell’ordinanza di demolizione. I poteri sostitutivi sono esercitati nel successivo termine di trenta giorni.

11. Nell’ipotesi di esercizio del potere sostitutivo, di cui al comma 10, la Regione si rivale nei confronti del comune per il recupero delle somme anticipate ai fini dell’esecuzione dell’intervento.

Art.7 – Opere eseguite in parziale difformità

1. Le opere eseguite in parziale difformità dalla concessione permesso di costruire, che non costituiscono variazioni essenziali, sono demolite a cura e spese dei responsabili dell’abuso entro il termine fissato dal sindaco con propria ordinanza.

2. In caso di inottemperanza all’ordinanza predetta, il sindaco ordina la demolizione d’ufficio delle opere a spese del responsabile dell’abuso, ovvero applica una sanzione pecunaria pari al doppio del valore delle parti abusive, qualora queste ultime non possano essere demolite senza pregiudizio della parte eseguita in conformità.

3. L’accertamento del valore di cui al comma precedente è effettuato, entro 90 giorni, dall’ufficio tecnico comunale o da periti incaricati dall’amministrazione comunale, sulla base del costo di produzione stabilito dalla legge 27 luglio 1978, n. 392, per gli interventi di edilizia residenziale o sulla base del valore venale delle opere qualora si tratti di edifici adibiti ad usi diversi da quello residenziale.

4. Le spese per l’accertamento del valore sono a carico del responsabile dell’abuso e vengono determinate secondo tariffe stabilite in sede comunale, sentiti gli Ordini professionali.

5. La relazione d’accertamento del valore è trasmessa all’Ufficio tecnico erariale, per un parere di congruità.

6. Qualora l’Ufficio tecnico erariale non si pronunci entro 60 giorni dalla data della richiesta comunale, il comune applica la sanzione pecuniaria sulla base del valore determinato dall’amministrazione comunale.

Art. 7 bis (Tolleranze edilizie)

1. Sono considerate tolleranze edilizie, con conseguente inapplicabilità delle disposizioni in materia di parziale difformità, le violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che non eccedano per singola unità immobiliare il 2 per cento delle misure progettuali

1 bis. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche nei casi in cui le previsioni legislative o regolamentari, comprese le disposizioni in materia di distanze e di requisiti igienico-sanitari, individuano misure minime. (inserito con art. 13 della L.r. 1/2019)

1 ter. Per i fabbricati realizzati con licenza di costruzione antecedente all’entrata in vigore della presente legge, sono considerate tolleranze edilizie, con conseguente inapplicabilità delle disposizioni in materia di parziale difformità, le violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che non eccedano per singola unità immobiliare il 5 per cento delle misure progettuali. – non vigente a seguito della Sentenza della C.C. 24/2022

1 quater. Nell’osservanza del principio di certezza delle posizioni giuridiche e di tutela dell’affidamento dei
privati, costituiscono inoltre tolleranze edilizie le parziali difformità, realizzate nel passato durante i lavori per l’esecuzione di un titolo abilitativo cui sia seguita, previo sopralluogo o ispezione da parte di funzionari incaricati, la certificazione di conformità edilizia e di agibilità nelle forme previste dalla legge e le parziali difformità rispetto al titolo abilitativo legittimamente rilasciato, che l’amministrazione comunale abbia espressamente accertato nell’ambito di un procedimento edilizio e che non abbia contestato come abuso edilizio o che non abbia considerato rilevanti ai fini dell’agibilità dell’immobile. È fatta salva la possibilità di assumere i provvedimenti di cui all’articolo 21 nonies della legge n. 241 del 1990, nei limiti e condizioni ivi previsti.
non vigente a seguito della Sentenza della C.C. 24/2022

Art. 7 ter – Varianti in corso d’opera

1. Sono varianti in corso d’opera le modifiche realizzate nel periodo di vigenza del titolo abilitativo.

2. Sono varianti in corso d’opera sostanziali le modifiche che:

a) alterano la sagoma dell’edificio;
b) modificano la categoria di intervento edilizio con riconducibilità dello stesso a quelli assoggettati a rilascio del permesso di costruire;
c) configurano una variazione essenziale ai sensi dell’articolo 5;
d) sono volte al superamento delle eventuali prescrizioni contenute nel progetto approvato, non suscettibili di esecuzione, per motivate ragioni di ordine tecnico e costruttivo
d) prevedono interventi in difformità dalle eventuali prescrizioni contenute nel progetto approvato. (inserito dall’art 14 c.1 della L.R. 1/2019)

3. Le varianti di cui al comma 2, lettera b), sono soggette a rilascio del permesso di costruire; le varianti di cui al comma 2, lettere a), c) e d) seguono il regime abilitativo dell’intervento originario.

4. Le varianti di cui al comma 2 sono assoggettate alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento del rilascio del titolo abilitativo previsto per l’esecuzione dell’intervento di variante.

5. Sono varianti in corso d’opera non sostanziali le modifiche non riconducibili alle categorie previste dal comma 2.

6. Le varianti di cui al comma 5 sono soggette a Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) da presentare prima della dichiarazione dell’ultimazione dei lavori, sono assoggettate alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento dell’ottenimento del titolo edilizio dell’intervento principale e i relativi atti costituiscono parte integrante della documentazione a corredo dell’atto autorizzativo dell’intervento principale.

7. Qualora la variante di cui al comma 5 non sia stata comunicata nel periodo di vigenza del titolo abilitativo, non si applicano le disposizioni in materia di parziale difformità, e la comunicazione dell’effettiva consistenza delle opere realizzate è effettuata previo versamento della sanzione per la comunicazione tardiva fissata in euro 500. Qualora le opere siano eseguite su immobili comunque vincolati da norme statali e regionali, è fatta salva l’applicazione delle misure sanzionatorie previste dalle vigenti disposizioni in materia.

8. Le varianti di cui al presente articolo possono essere attuate dopo l’acquisizione degli eventuali atti di assenso prescritti dalla normativa vigente sui vincoli paesaggistici, idrogeologici, ambientali, di tutela del patrimonio storico, artistico e archeologico e dalle altre normative di settore.

Art. 7 quater – Agibilità degli immobili (inserito con art 14 c.2 L.R. 1/2019)

1. Ai fini dell’agibilità sono ammesse, in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici comunali, deroghe ai requisiti di altezza minima e rapporti aero-illuminanti previsti dal decreto del Ministro della sanità 5 luglio 1975 (Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896 relativamente all’altezza minima ed ai requisiti igienico sanitari principali dei locali d’abitazione), per gli immobili:

a) esistenti alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale 5 luglio 1975 che abbiano mantenuto le caratteristiche originarie, adeguatamente
documentate, e che presentino caratteristiche tipologiche specifiche del luogo meritevoli di conservazione, nei quali siano effettuati interventi
finalizzati al recupero del patrimonio edilizio oppure, ove ammessi dalla disciplina vigente, di ampliamento o di ristrutturazione edilizia;

b) sottoposti a vincolo ai sensi della parte II del decreto legislativo n. 42 del 2004, nei quali siano effettuati gli stessi interventi previsti alla lettera a);

c) ubicati all’interno della zona urbanistica omogenea A, dei centri di antica e prima formazione, dei centri specializzati del lavoro o dell’insediamento rurale sparso di cui all’articolo 51 delle Norme tecniche
di attuazione del Piano paesaggistico regionale, nei quali siano effettuati interventi, ove ammessi dalla disciplina vigente, di nuova costruzione o di
ristrutturazione edilizia, anche con demolizione e ricostruzione.

2. La deroga relativa alle altezze minime è limitata ai soli casi in cui sia necessario mantenere l’allineamento con gli orizzontamenti contigui e preesistenti oppure sia necessario riproporre le caratteristiche originarie
del fabbricato demolito. La deroga nel caso dei rapporti aero-illuminanti è limitata solo quando non sia possibile modificare le caratteristiche originarie delle bucature o realizzarne di nuove.

3. La deroga è applicabile purché, a giudizio del Servizio sanitario competente, sia dimostrata, in relazione alla destinazione d’uso, al numero degli occupanti e ad ogni altra circostanza, l’esistenza di idonee o equivalenti condizioni igienico-sanitarie dell’immobile, anche mediante l’adozione di misure compensative.

4. Nel caso di locali adibiti a luogo di lavoro sono comunque assicurati i parametri minimi previsti dalla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Art.8 – Annullamento della concessione permesso di costruire

In caso di annullamento della concessione permesso di costruire, qualora non sia possibile la rimozione dei vizi delle procedure amministrative o la restituzione in pristino, il sindaco applica una sanzione pecuniaria pari al valore venale delle opere o loro parti abusivamente eseguite, accertato secondo le disposizioni di cui ai commi terzo e seguenti dell’articolo 7 della presente legge.

Art.9 – Opere eseguite sui suoli di proprietà dello Stato, della Regione o di enti pubblici

1. Qualora soggetti diversi dalle amministrazioni statali abbiano eseguito, su suoli del demanio o del patrimonio dello Stato, della Regione o di enti pubblici, opere in assenza di concessione permesso di costruire, ovvero in totale o parziale difformità della medesima, ovvero con variazioni essenziali, il sindaco, previa diffida non rinnovabile al responsabile dell’abuso, ordina la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi, dandone comunicazione all’ente proprietario del suolo.

2. La demolizione è eseguita a cura del comune ed a spese dei responsabili dell’abuso.

Art.10 – Interventi di ristrutturazione edilizia

1. Le opere di ristrutturazione edilizia, come definite dalla lettera d) del primo comma dell’articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457 lettera d) del comma 1 dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, e successive modifiche, eseguite in assenza di concessione permesso di costruire o in totale difformità da essa, sono demolite ovvero rimosse e gli edifici sono resi conformi alle prescrizioni degli strumenti urbanistico – edilizi entro il termine stabilito dal sindaco con propria ordinanza, decorso il quale l’ordinanza stessa è eseguita a cura dell’amministrazione comunale e spese dei responsabili dell’abuso.

2. Qualora, sulla base di motivato accertamento dell’ufficio tecnico – comunale, il ripristino dello stato dei luoghi non sia possibile, il sindaco irroga una sanzione pecuniaria pari al doppio dell’aumento di valore dell’immobile conseguente alla realizzazione delle opere.

3. L’accertamento del valore di cui al precedente comma è effettuato secondo le disposizioni di cui ai commi terzo e seguenti del precedente articolo 7.

4. E’ comunque dovuto il contributo di concessione permesso di costruire di cui agli articoli 3, 5, 6 e 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

5. Quando le opere vengono eseguite senza concessione permesso di costruire su immobili comunque vincolati da leggi statali e regionali nonché dalle altre norme urbanistiche vigenti, il sindaco, su parere vincolante dell’amministrazione competente a vigilare sull’osservanza del vincolo, ordina la restituzione in pristino a cura e spese del responsabile dell’abuso, indicando criteri e modalità diretti a ricostituire l’originario organismo edilizio e irroga una sanzione pecuniaria da lire un milione a lire dieci milioni oltre a quella di cui al secondo comma del presente articolo.

6. Qualora l’amministrazione competente a vigilare nell’osservanza del vincolo non si pronunci entro 120 giorni, il sindaco provvede direttamente.

Art. 10 bis (Opere soggette a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA))

1. Sono soggetti a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) i seguenti interventi:

a) opere di manutenzione straordinaria;

b) opere di restauro non comportanti interventi ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della legge regionale 2 agosto 2013, n. 19 (Norme urgenti in materia di usi civici, di pianificazione urbanistica, di beni paesaggistici e di impianti eolici) e di risanamento conservativo;

c) opere di eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti, consistenti in rampe o ascensori esterni, ovvero in manufatti che alterino la sagoma dell’edificio;

d) aree destinate ad attività sportive e ricreative senza creazione di volumetria;

e) opere costituenti pertinenza ai sensi dell’articolo 817 del Codice civile;

f) revisione o installazione di impianti tecnologici al servizio di edifici o di attrezzature esistenti e realizzazione di volumi tecnici che si rendano indispensabili, sulla base di nuove disposizioni;

g) varianti a permessi di costruire già rilasciati che non incidano sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non cambino la destinazione d’uso e la categoria edilizia e non alterino la sagoma e non violino le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire;

h) opere oggettivamente precarie, tali da poter essere immediatamente rimosse alla cessazione della necessità, dirette a soddisfare obiettive esigenze di carattere non ordinario e temporalmente definite;

i) serre provviste di strutture in muratura e serre fisse, funzionali allo svolgimento dell’attività agricola;

j) tettoie di copertura, anche dotate di pannelli per la produzione di energia elettrica.

2. La SCIA è accompagnata dalla documentazione prevista dai regolamenti edilizi comunali e da una specifica relazione, a firma di un progettista abilitato, che asseveri che le opere da realizzare sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e non in contrasto con quelli adottati e ai regolamenti edilizi vigenti e attesti il rispetto delle leggi di settore con particolare riferimento, laddove applicabili, alle norme di sicurezza statica, antisismica, antincendio, igienico-sanitarie, sicurezza stradale, barriere architettoniche.

3. L’avvio dei lavori è condizionato all’ottenimento di tutti gli atti di assenso, comunque denominati, necessari per l’intervento edilizio prescritti dalla normativa sui vincoli paesaggistici, idrogeologici, ambientali, di tutela del patrimonio storico, artistico ed archeologico e dalle altre normative di settore, da acquisire per il tramite dello Sportello unico per l’edilizia, ove costituito.

4. Nei casi di cui al comma 1, lettere a), b), c), e), g), h), i) e j), i lavori sono eseguiti sotto la supervisione del direttore dei lavori, che entro trenta giorni dalla conclusione degli stessi presenta apposita dichiarazione di fine lavori, attestante il rispetto di tutte le norme e delle previsioni della relazione di asseverazione. Il mancato invio della dichiarazione di fine lavori comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pari a euro 500 a carico del direttore dei lavori.

5. Nei casi di cui al comma 1, lettera g), la SCIA è presentata prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori oggetto del permesso di costruire. (sostituito dall’art. 6 della L.R. 11/2017)

Art. 10 bis – Opere soggette a Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)

1. Sono soggetti a SCIA i seguenti interventi:

a) opere di manutenzione straordinaria riguardanti parti strutturali dell’edificio;
b) opere di restauro e di risanamento conservativo riguardanti le parti strutturali dell’edificio;
c) opere costituenti pertinenza ai sensi dell’articolo 817 del Codice civile;
d) serre provviste di strutture in muratura e serre fisse, funzionali allo svolgimento dell’attività agricola;
e) tettoie di copertura di superficie non superiore a 30 mq (inserito con art. 15 c.1 L.R. 1/2019), anche dotate di pannelli per la produzione di energia elettrica;
f) interventi di ristrutturazione edilizia che non incidono sulla sagoma dell’organismo edilizio esistente o preesistente;
g) opere necessarie per il completamento di interventi già oggetto di concessione edilizia o permesso di costruire decaduti per decorrenza dei termini, fermo il rispetto del progetto originario e delle previsioni urbanistiche ed edilizie vigenti al momento della presentazione della segnalazione;
h) interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica disciplinati da piani attuativi comunque denominati, che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza è asseverata da progettista abilitato;
i) interventi di nuova costruzione qualora siano in diretta esecuzione di piani urbanistici comunali che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza è asseverata da progettista abilitato;
j) installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere che siano utilizzati come ambienti di lavoro, depositi, magazzini e simili amovibili, che siano utilizzati come ambienti di lavoro, depositi, magazzini e simili, di superficie non superiore a 15 mq
(inserito con art. 15 c.1 L.R. 1/2019) ;
j bis) interventi edilizi di qualsiasi natura che prevedano la realizzazione di volumetrie all’interno delle aree cimiteriali (inserito con art. 15 c.1 L.R. 1/2019).

2. La SCIA è accompagnata dalla documentazione prevista dai regolamenti edilizi comunali e da una specifica relazione, a firma di un progettista abilitato, che asseveri che le opere da realizzare sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e non in contrasto con quelli adottati e ai regolamenti edilizi vigenti e attesti il rispetto delle leggi di settore con particolare riferimento, laddove applicabili, alle norme di sicurezza statica, antisismica, antincendio, igienico-sanitarie, di sicurezza stradale, sulle barriere architettoniche.

3. L’avvio dei lavori è condizionato all’ottenimento di tutti gli atti di assenso, comunque denominati, necessari per l’intervento edilizio prescritti dalla normativa sui vincoli paesaggistici, idrogeologici, ambientali, di tutela del patrimonio storico, artistico e archeologico e dalle altre normative di settore, da acquisire per il tramite del SUAPE, ove costituito.

3 bis. La SCIA costituisce titolo per l’esecuzione dei lavori dalla data della presentazione ed è sottoposta a termini di efficacia per l’inizio e la fine dei lavori pari a quelli del permesso di costruire. (inserito con art. 15 c.1 L.R. 1/2019)

4. Nei casi di cui al comma 1, i lavori sono eseguiti sotto la supervisione del direttore dei lavori, che entro trenta giorni dalla conclusione degli stessi presenta apposita dichiarazione di fine lavori, attestante il rispetto di tutte le norme e delle previsioni della relazione di asseverazione. Il mancato invio della dichiarazione di fine lavori comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pari a euro 500 a carico del soggetto tenuto a effettuare la comunicazione.

5. Sulle asseverazioni di cui al comma 2 sono effettuati, nel rispetto dei tempi previsti dalle vigenti disposizioni in materia di SCIA, controlli a campione dal SUAPE. Il campionamento, da effettuarsi mediante sorteggio pubblico o attraverso strumenti informatici basati su un criterio di scelta casuale, ha a oggetto un numero non inferiore al 25 per cento delle istanze presentate e concerne la verifica dei presupposti e dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l’intervento edilizio, e della veridicità di tutte le dichiarazioni, certificazioni, attestazioni e asseverazioni allegate alla SCIA. È fatta salva la possibilità di verifiche in soprannumero secondo criteri definiti dalle singole amministrazioni comunali. Le asseverazioni relative agli interventi di cui al comma 1, lettera f), sono, in ogni caso, oggetto di controllo ove riguardino la ricostruzione di edifici crollati o demoliti.

6. Salvo sia intervenuta la conclusione del procedimento di irrogazione delle sanzioni, per gli interventi di cui al presente articolo realizzati in data anteriore al 30 aprile 2015 non si applicano le sanzioni precedentemente previste per l’assenza di permesso di costruire o per la difformità delle opere realizzate, ma le sanzioni di cui all’articolo 14.

Art.11 – Mutamenti di destinazione d’uso (Sostituito dall’art. 7 della L.R. 8/2005)

  1. Il mutamento della destinazione d’uso è soggetto ad autorizzazione nel caso di variazione da residenza ad altre destinazioni, ovvero quando riguarda edifici siti in zone vincolate ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, o in quelle altre parti del territorio comunale motivatamente indicate dal consiglio comunale.
  2. Non sono consentiti mutamenti di destinazione d’uso che implichino variazioni in aumento dei limiti e dei rapporti previsti dal decreto regionale di cui all’articolo 4 della legge regionale 19 maggio 1981, n. 17, o che siano in contrasto con la normativa comunale prevista dai regolamenti edilizi e dalle norme di attuazione dei piani urbanistici, salvo che l’interessato non ceda ulteriori aree ad integrazione della quota prevista in rapporto alla mutata destinazione d’uso.
  3. Con autorizzazione del sindaco, previa deliberazione del consiglio comunale, sono comunque possibili i mutamenti di destinazione d’uso che per le loro particolari caratteristiche siano motivatamente giudicati compatibili con le zone in cui si trovano gli edifici interessati; in tal caso il mutamento è subordinato alla corresponsione dell’importo, determinato dall’amministrazione comunale, in misura corrispondente all’eventuale maggiore valore dell’immobile a seguito della variazione.
  4. Nei casi non previsti dai precedenti commi i mutamenti di destinazione possono avvenire con l’invio al sindaco di una relazione predisposta ai sensi del successivo articolo 15.

Art. 11 (Mutamenti della destinazione d’uso)

1. Relativamente alle destinazioni d’uso sono individuate le seguenti categorie funzionali:

a) residenziale, ivi compresi i servizi strettamente connessi alla residenza;

b) turistico-ricettiva;

c) artigianale e industriale;

d) direzionale, commerciale e socio-sanitaria;

e) agricolo-zootecnica.

2. La destinazione d’uso di un fabbricato o di una unità immobiliare è quella prevalente in termini di superficie utile.

3. Costituisce mutamento rilevante della destinazione d’uso ai fini urbanistici ogni forma di utilizzo di un immobile o di una singola unità immobiliare diversa da quella originaria, ancorché non accompagnata dall’esecuzione di opere edilizie, purché tale da comportare l’assegnazione dell’immobile o dell’unità immobiliare a una diversa categoria funzionale tra quelle indicate al comma 1.

4. Il mutamento della destinazione d’uso all’interno della stessa categoria funzionale è sempre consentito.

5. Il mutamento della destinazione d’uso da una categoria funzionale all’altra è regolamentato dallo strumento urbanistico generale comunale.

6. Il mutamento della destinazione d’uso che implichi variazioni in aumento dei limiti e dei rapporti previsti dal decreto assessoriale 23 dicembre 1983, n. 2266/U o dalle norme dello strumento urbanistico comunale è consentito solo ove l’interessato, anche mediante la cessione di ulteriori aree, integri la quota prevista in rapporto alla mutata destinazione d’uso.

7. Il mutamento della destinazione d’uso con opere esterne e quello rilevante a fini urbanistici, di cui ai commi 3 e 5, è soggetto a permesso di costruire. Nelle restanti ipotesi il mutamento della destinazione d’uso è soggetto a SCIA.

8. È consentito il mutamento della destinazione d’uso di edifici che, per le loro particolari caratteristiche e in ragione di interessi meritevoli di tutela siano, con delibera del consiglio comunale, motivatamente giudicati compatibili con la zona urbanistica omogenea in cui si trova l’edificio interessato. In tal caso il mutamento della destinazione d’uso è assoggettato a permesso di costruire ed è subordinato alla corresponsione degli oneri di concessione dovuti in conformità alla normativa vigente, in misura tripla.

9. Al fine di favorire il recupero e la rivitalizzazione dei centri storici, nella zona omogenea A, fatto salvo il rispetto delle relative prescrizioni igienico-sanitarie e di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia, è sempre consentito il mutamento di destinazione d’uso da residenziale a turistico-ricettiva. Nel caso tali mutamenti non comportino l’esecuzione di opere edilizie soggette a permesso di costruire non si applicano i commi 3 e 5 e si realizzano mediante SCIA.

10. Nel caso di mutamento di destinazione d’uso, anche senza opere edilizie, che implichi variazioni in aumento dei limiti e dei rapporti previsti dal decreto assessoriale n. 2266/U del 1983 o dalle norme dello strumento urbanistico comunale, inquadrabili come variazioni essenziali, si applicano le sanzioni previste dall’articolo 6.

11. Nei restanti casi di mutamento di destinazione d’uso eseguito in assenza del permesso di costruire, il dirigente o il responsabile dell’ufficio comunale competente in materia edilizia ordina il ripristino della destinazione d’uso legittimamente autorizzata e irroga una sanzione pecuniaria pari al doppio del contributo di costruzione dovuto e comunque non inferiore a 500 euro. In caso di inottemperanza entro novanta giorni, il dirigente o il responsabile dell’ufficio comunale competente ne dispone l’esecuzione d’ufficio e, ove questa non sia possibile, irroga una sanzione pecuniaria pari al doppio dell’incremento del valore dell’immobile conseguente al mutamento della destinazione d’uso, calcolato secondo i valori correnti dell’Agenzia del territorio.

12. Nel caso di mutamento di destinazione d’uso eseguito in assenza di SCIA si applicano le sanzioni previste all’articolo 14.  (sostituito dall’art. 7 della L.R. 11/2017)

Art. 11 – Categorie funzionali urbanisticamente rilevanti e destinazione d’uso

1. Sono individuate le seguenti categorie funzionali urbanisticamente rilevanti:

a) residenziale, compresi i servizi strettamente connessi alla residenza;
b) turistico-ricettiva;
c) artigianale e industriale;
d) direzionale, commerciale e socio-sanitaria;
e) agricolo-zootecnica.

1 bis. La destinazione d’uso di un fabbricato o di una unità immobiliare è quella prevalente in termini di superficie utile. (inserito con art 16 c.1 L.R. 1/2019)

2. Sono servizi strettamente connessi alla residenza gli usi ad essa complementari, destinati a garantire la qualità dell’abitare e lo sviluppo individuale e collettivo dei cittadini. Hanno tale destinazione gli edifici e le aree presenti nelle zone urbanistiche omogenee A, B e C e all’interno dei centri rurali, destinati a studi professionali, attività commerciali, artigianali, turistico-ricettive, di ristorazione, socio-sanitarie e uffici in genere. Non sono servizi connessi alla residenza i servizi pubblici o gli spazi pubblici o riservati ad attività collettive, a verde pubblico, a parcheggio, la cui dotazione deve essere garantita, nel rispetto delle vigenti disposizioni, in sede di pianificazione.
La dotazione minima di servizi strettamente connessi alla residenza da assicurare nella formazione dei piani attuativi è pari al 5 per cento del volume complessivamente previsto dal piano attuativo. (inserito con art. 16 c.1 L.R. 1/2019)

2 bis. Nelle zone urbanistiche omogenee A, B e Call’interno dei piani attuativi approvati e, se di iniziativa privata, convenzionati, è consentita la modifica della destinazione delle volumetrie per servizi connessi alla residenza nel rispetto delle previsioni di cui al comma 2 e a condizione che siano state ottemperate tutte le disposizioni convenzionali. La modifica è subordinata alla positiva valutazione del consiglio comunale, da rendersi entro sessanta giorni dalla richiesta con apposita deliberazione, che costituisce variante allo strumento urbanistico generale e al relativo piano attuativo.(inserito con art. 16 c.1 L.R. 1/2019)

2 ter. Nei piani attuativi già convenzionati è consentito, in tutto o in parte, convertire le volumetrie destinate a servizi connessi alla residenza di cui all’articolo 4 del decreto assessoriale n. 2266/U del 20 dicembre 1983, sia realizzate che da realizzare, in volumetrie residenziali, a condizione che le unità abitative così realizzate o da realizzare siano cedute a soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla legge regionale 30 dicembre 1985, n. 32 (Fondo per l’edilizia abitativa), o dalla legge regionale 5 marzo 2008, n. 3
(Legge finanziaria 2008) in materia di edilizia agevolata. Tale disposizione si applica a condizione che siano state effettuate le cessioni di legge, ovvero
ottemperate tutte le disposizioni convenzionali. La modifica è subordinata alla positiva valutazione del consiglio comunale, da rendersi con apposita deliberazione entro sessanta giorni dalla richiesta, che costituisce variante allo strumento urbanistico generale e al relativo piano attuativo

3. Costituisce mutamento della destinazione d’uso non rilevante a fini urbanistici ogni forma di utilizzo dell’unità immobiliare diversa da quella originaria, ancorché non accompagnata dall’esecuzione di opere edilizie, tale da comportare, all’interno della medesima categoria funzionale, l’assegnazione dell’unità immobiliare a una delle destinazioni ammissibili previste dallo strumento urbanistico.

4. Il mutamento della destinazione d’uso non rilevante a fini urbanistici è soggetto a comunicazione al SUAPE.

5. Il mutamento della destinazione d’uso di cui al comma 3 è sempre ammesso, salvo espresse previsioni dello strumento urbanistico. Nel caso di piani attuativi, il mutamento di destinazione d’uso all’interno della stessa categoria funzionale, che determini una modifica delle percentuali di ripartizione tra le varie destinazioni previste, è consentito previa deliberazione del consiglio comunale, quale variante in forma semplificata dello strumento generale e attuativo da adottarsi entro sessanta giorni dalla data della richiesta, anche mediante superamento dei parametri per le zone A, B e C previsti dall’articolo 4 del decreto assessoriale n. 2266/U del 1983. (sostituito dall’art. 16 c.1 della L.R. 1/2019)

5. Il mutamento della destinazione d’uso di cui al comma 3 è sempre ammesso, salvo espresse previsioni dello strumento urbanistico introdotte successivamente all’entrata in vigore della legge regionale 3 luglio 2017, n. 11 (Disposizioni urgenti in materia urbanistica ed edilizia. Modifiche alla legge regionale n. 23 del 1985, alla legge regionale n. 45 del 1989, alla legge regionale n. 8 del 2015, alla legge regionale n. 28 del 1998, alla legge regionale n. 9 del 2006, alla legge regionale n. 22 del 1984 e alla legge regionale n. 12 del 1994). (inserito con art. 16 c.1 L.R. 1/2019)

6. Costituisce mutamento della destinazione d’uso rilevante ai fini urbanistici ogni forma di utilizzo dell’unità immobiliare diversa da quella originaria, ancorché non accompagnata dall’esecuzione di opere edilizie, purché tale da comportare l’assegnazione dell’unità immobiliare a una diversa categoria funzionale tra quelle indicate al comma 1.

7. Il mutamento della destinazione d’uso rilevante a fini urbanistici è soggetto a SCIA ed è regolamentato dallo strumento urbanistico generale comunale.

8. Il mutamento della destinazione d’uso che implichi variazioni in aumento dei limiti e dei rapporti previsti dal decreto assessoriale n. 2266/U del 1983 o dalle norme dello strumento urbanistico comunale è consentito solo se l’interessato, anche mediante la cessione di ulteriori aree, integri la quota prevista in rapporto alla mutata destinazione d’uso.

9. È sempre consentita, alle condizioni previste dal comma 8, la variazione di destinazione d’uso degli immobili per destinarli ad attività sportive.

10. Il mutamento di destinazione d’uso con opere è soggetto al titolo abilitativo previsto per l’intervento edilizio al quale è connesso.

11. È consentito, in aggiunta ai casi previsti dal comma 2 bis, 5, 7 e 9, (inserito con l’art 16 c.1 della L.R. 1/2019) il mutamento della destinazione d’uso di edifici che, per le loro particolari caratteristiche e in ragione di interessi meritevoli di tutela siano, con delibera del consiglio comunale, motivatamente giudicati compatibili con la zona urbanistica omogenea in cui si trova l’edificio interessato. In tal caso il mutamento della destinazione d’uso è assoggettato a permesso di costruire ed è subordinato alla corresponsione degli oneri di concessione dovuti in conformità alla normativa vigente, in misura doppia.

12. Al fine di favorire il recupero e la rivitalizzazione dei centri storici, nella zona omogenea A, fatto salvo il rispetto delle relative prescrizioni igienico-sanitarie e di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia, è sempre consentito il mutamento di destinazione d’uso tra le categorie funzionali di cui al comma 1, lettere a) e b).

13. Nei casi di mutamento di destinazione d’uso eseguito in assenza di SCIA o comunicazione, il dirigente o il responsabile dell’ufficio comunale competente in materia edilizia ordina il ripristino della destinazione d’uso legittimamente autorizzata e irroga una sanzione pecuniaria pari al doppio del contributo di costruzione dovuto e comunque non inferiore a euro 500. In caso di inottemperanza entro novanta giorni, il dirigente o il responsabile dell’ufficio comunale competente ne dispone l’esecuzione d’ufficio e, se questa non sia possibile, irroga una sanzione pecuniaria pari al doppio dell’incremento del valore dell’immobile conseguente al mutamento della destinazione d’uso, calcolato secondo i valori correnti dell’Agenzia del territorio.

13 bis. Nei casi di mutamento di destinazione d’uso eseguito in assenza di SCIA o comunicazione, fino all’irrogazione della sanzione pecuniaria, può essere ottenuto l’accertamento di conformità, al ricorrere delle condizioni di cui all’articolo 16, comma 1. La sanatoria è subordinata alla presentazione della documentazione progettuale prevista e al pagamento degli oneri di concessione dovuti in conformità alla normativa vigente, in misura doppia, ovvero, in caso di gratuità a norma di legge, in misura pari a quella prevista dall’articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), e, comunque, in entrambi i casi, in misura non inferiore a euro 500 (inserito con art. 16 c.1 L.R. 1/2019)

14. È fatta salva l’applicazione delle ulteriori sanzioni previste dagli articoli 6, 7 e 10 bis, relative alle eventuali opere eseguite in assenza o in difformità di permesso di costruire, SCIA, o comunicazione di inizio lavori.

Art.12 – Sanzioni per illegittimo mutamento della destinazione d’uso (Abrogato dall’art. 44 della L.R. 8/2005)

1. Se viene attuato un mutamento della destinazione d’uso in casi nei quali, secondo le disposizioni di cui al precedente articolo 11, non è consentito, il sindaco, qualora non venga rispettata la diffida a ripristinare entro novanta giorni la destinazione originaria, ne dispone l’esecuzione d’ufficio o, in caso di impossibilità irroga una sanzione pecuniaria pari al doppio all’incremento di valore dell’immobile conseguente al mutamento di destinazione d’uso.

2. L’accertamento di tale incremento di valore è effettuato dall’Ufficio tecnico comunale o da periti incaricati dall’amministrazione comunale.

3. Nei casi in cui il mutamento di destinazione d’uso è consentito, la mancata richiesta dell’autorizzazione comporta, oltre alla corresponsione dell’eventuale contributo dovuto, ai sensi del terzo comma del successivo articolo 13, l’applicazione di una pena pecuniaria che, nei casi di autorizzazione onerosa, corrisponde al medesimo contributo e comunque non può essere inferiore a lire cinquecentomila. Nelle ipotesi di autorizzazione gratuita si applica una sanzione da lire cinquecentomila a lire duemilioni.

Art.13 – Opere soggette ad autorizzazione (Abrogato dall’art. 44 della L.R. 8/2005)

1. Sono soggette ad autorizzazione del sindaco le opere di manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo. (Sostituito dall’art. 1 L.R. 5/2003)

1.  Sono soggetti ad autorizzazione comunale i seguenti interventi, previo parere del solo Ufficio tecnico comunale:

a) opere di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo;

b) opere di eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti consistenti in rampe o ascensori esterni, ovvero in manufatti che alterino la sagoma dell’edificio;

c) muri di cinta e cancellate;

d) aree destinate ad attività sportive e ricreative senza creazione di volumetria;

e) le opere costituenti pertinenza ai sensi dell’articolo 817 del Codice Civile;

f) revisione o installazione di impianti tecnologici al servizio di edifici o di attrezzature esistenti e realizzazione di volumi tecnici che si rendano indispensabili, sulla base di nuove disposizioni;

g) varianti a concessioni edilizie già rilasciate che non incidano sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non cambino la destinazione d’uso e la categoria edilizia e non alterino la sagoma e non violino le eventuali prescrizioni contenute nella concessione permesso di costruire edilizia;

h) parcheggi di pertinenza nel sottosuolo del lotto su cui insiste il fabbricato;

i) le opere di demolizione, i reinterri e gli scavi finalizzati ad attività edilizia;

l) le vasche di approvvigionamento idrico ed i pozzi;

m) le opere oggettivamente precarie e temporanee;

n) i pergolati e i grigliati;

o) le occupazioni stabili di suolo a titolo espositivo di stoccaggio a cielo aperto;

p) l’installazione di palloni pressostatici a carattere stagionale.

Sono altresì soggette ad autorizzazione le recinzioni di terreni, le opere costituenti pertinenza ai sensi dell’articolo 817 del codice civile, quelle costituenti impianti tecnologici al servizio di edifici già esistenti e quelle occorrenti per la loro installazione, le opere di demolizione, i reinterri e gli scavi finalizzati ad attività edilizia, le occupazioni stabili di suolo a titolo espositivo e di stoccaggio a cielo aperto, l’installazione di palloni pressostatici a carattere stagionale, le vasche di approvvigionamento idrico, ed i pozzi, i forni all’aperto, le opere oggettivamente precarie e temporanee. (Sostituito dall’art. 1 L.R. 5/2003)

2. Le semplici recinzioni ed i barbecue di minime dimensioni sono opere urbanisticamente non rilevanti, qualora realizzate in aree non soggette a vincoli..

3. L’autorizzazione è gratuita; nei casi in cui le opere creino un aumento della superficie o della cubatura deve essere corrisposto un contributo da determinarsi secondo tabelle stabilite dal consiglio comunale.

4. Le opere soggette ad autorizzazione possono essere realizzate, decorso il termine di sessanta giorni dalla data di presentazione della richiesta, salvo espresso divieto notificato dal sindaco al richiedente e a meno che non si tratti di immobili vincolati ai sensi della legge 1º giugno 1939, n. 1089.

5. L’inizio dei lavori deve essere comunicato al sindaco e deve essere accompagnato dal contestuale versamento del contributo minimo nel caso di autorizzazione onerosa.

Art.14 – Opere eseguite senza autorizzazione  (Sostituito dall’art. 8 della L.R. 8/2005)

  1. L’esecuzione di opere in assenza di autorizzazione o in difformità da essa comporta l’applicazione di una sanzione pecuniaria pari al doppio dell’aumento del valore venale dell’immobile conseguente alla realizzazione delle opere stesse e, comunque, in misura non inferiore a lire cinquecentomila.
  2. In caso di esecuzione di opere in assenza di autorizzazione, nei casi i cui è prescritta ed avrebbe potuto essere rilasciata, si applica una sanzione amministrativa da lire trecentomila a lire un milione, quando l’autorizzazione è gratuita, o pari al doppio dell’importo dovuto, nei casi di autorizzazione onerosa.
  3. Quando le opere vengono eseguite senza autorizzazione su immobili comunque vincolati da leggi statali e regionali nonché dalle altre norme urbanistiche vigenti, salva l’applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti, si applica una sanzione pecuniaria da lire un milione a lire venti milioni.
  4. Qualora le opere siano eseguite in assenza di autorizzazione in dipendenza di calamità naturali o di avversità atmosferiche dichiarate di carattere eccezionale la sanzione non è dovuta.
  5. Le sanzioni pecuniarie di cui ai commi precedenti si applicano sempreché le opere eseguite non contrastino con prevalenti interessi pubblici. La valutazione è di competenza dell’amministrazione comunale, su parere vincolante dell’amministrazione competente a vigilare sull’osservanza del vincolo nei casi di cui al precedente terzo comma.
  6. Nel caso in cui le opere eseguite senza autorizzazione, che non riguardino lavori di manutenzione, contrastino con prevalenti interessi pubblici, il sindaco ne ordina la demolizione e rimessa in pristino a cura e spese del responsabile dell’abuso.
  7. L’accertamento del valore di cui al precedente primo comma è effettuato secondo le disposizioni di cui ai commi terzo e seguenti del precedente articolo 7.

Art. 14 (Opere eseguite in assenza di SCIA)

1. L’esecuzione di opere in assenza di SCIA o in difformità da essa comporta l’applicazione di una sanzione pecuniaria pari al doppio dell’aumento del valore venale dell’immobile conseguente alla realizzazione delle opere stesse e, comunque, in misura non inferiore a euro 1.000.

2. In caso di esecuzione di opere in assenza di SCIA, nei casi in cui è prescritta ed avrebbe potuto essere rilasciata, si applica una sanzione amministrativa pari a euro 500, quando la SCIA è gratuita, o pari al doppio dell’importo dovuto, nei casi di SCIA onerosa. In tali casi, il richiedente trasmette una comunicazione di mancata SCIA corredata di tutti gli elaborati previsti. La SCIA spontaneamente effettuata quando l’intervento è in corso di esecuzione comporta il pagamento, a titolo di sanzione, della somma di euro 500.

3. Quando le opere sono eseguite senza SCIA su immobili comunque vincolati da leggi statali e regionali, nonché dalle altre norme urbanistiche vigenti, salva l’applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti, l’autorità competente a vigilare sull’osservanza del vincolo ordina la rimessione in pristino a cura e spese del responsabile ed irroga una sanzione pecuniaria da euro 500 a euro 10.000.

4. Qualora le opere siano eseguite in assenza di SCIA in dipendenza di calamità naturali o di avversità atmosferiche dichiarate di carattere eccezionale la sanzione non è dovuta.

5. Le sanzioni pecuniarie di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano sempreché le opere eseguite non contrastino con prevalenti interessi pubblici. La valutazione è di competenza dell’amministrazione comunale, su parere vincolante dell’amministrazione competente a vigilare sull’osservanza del vincolo nei casi di cui al comma 3.

6. Nel caso in cui le opere eseguite senza SCIA contrastino con prevalenti interessi pubblici, il comune ne ordina la demolizione e rimessione in pristino a cura e spese del responsabile dell’abuso.

7. L’accertamento del valore di cui al comma 1 è effettuato secondo le disposizioni di cui all’articolo 7, commi 3, 4, 5 e 6.  (sostituito dall’art. 8 della L.R. 11/2017)

Art. 14 (Opere eseguite in assenza di SCIA o in difformità da essa) (sostituito dall’art 17 della L.R. 1/2019)

1. In caso di accertamento dell’esecuzione di opere in assenza di SCIA o in difformità da essa e di ricorrenza dei presupposti legittimanti la SCIA e/o di conformità alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dell’intervento sia al momento dell’accertamento della violazione, si applica una sanzione pecuniaria pari al doppio dell’aumento del valore venale dell’immobile conseguente alla realizzazione delle opere stesse e, comunque, non inferiore a euro 500. Il versamento della sanzione ha efficacia sanante.

2. Nei casi di cui al comma 1, fino all’irrogazione della sanzione pecuniaria, può essere ottenuto l’accertamento di conformità, al ricorrere delle condizioni di cui all’articolo 16, comma 1. A tal fine il responsabile dell’abuso o il proprietario dell’immobile trasmette una comunicazione di mancata SCIA corredata di tutti gli elaborati previsti dall’articolo 10 bis, comma 2. La sanatoria è condizionata al versamento di una somma pari all’aumento del valore venale dell’immobile conseguente alla realizzazione delle opere stesse e, comunque, non inferiore a euro 500.

3. Nel caso di opere eseguite in assenza dei presupposti legittimanti la SCIA e/o nel caso di non conformità alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento della realizzazione dell’intervento si applicano le sole sanzioni previste dagli articoli 6 e 7.

4. La SCIA, spontaneamente effettuata quando l’intervento è in corso di esecuzione, comporta l’applicazione di una sanzione pari a euro 500. È fatta salva l’applicazione dell’articolo 7 ter, comma 6.

5. Se le opere sono eseguite in assenza di SCIA o in difformità da essa su immobili comunque vincolati da norme statali e regionali, trovano applicazione le misure sanzionatorie previste dalle vigenti disposizioni, che nel solo caso di sanzioni pecuniarie si applicano cumulativamente alla sanzione di cui ai commi 1 e 2.

6. Se le opere sono eseguite in assenza di SCIA o in difformità da essa in dipendenza di calamità naturali o di avversità atmosferiche dichiarate di carattere eccezionale la sanzione pecuniaria di cui ai commi 1, 2 e 4 non si applica.

7. L’accertamento del valore di cui al comma 1 è effettuato secondo le disposizioni di cui all’articolo 7, commi 3, 4, 5 e 6.

Art. 14 – Opere eseguite in assenza di SCIA o in difformità da essa (inserito con l’art. 17 della L.R. 1/2019)

  1. La realizzazione degli interventi edilizi previsti dall’articolo 10 bis, comma 1, lettere a), b), d), e), j), e k), in assenza di SCIA o in difformità da essa,comporta, salvo quanto previsto al comma 6,l’applicazione di una sanzione pecuniaria di euro 1.000 qualora le opere eseguite siano conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dell’intervento sia al momento dell’accertamento della violazione. La sanatoria è condizionata alla presentazione della documentazione prevista dall’articolo 10 bis, comma 2, al pagamento della sanzione prevista e al pagamento degli oneri di costruzione ove dovuti.
  2. Negli stessi casi di cui al comma 1, prima dell’accertamento dell’esecuzione delle opere in assenza di SCIA o in difformità da essa, può essere trasmessa una comunicazione di mancata SCIA corredata di tutti gli elaborati previsti dall’articolo 10 bis, comma 2; in tal caso la sanatoria è condizionata al pagamento di una sanzione pecuniaria di euro 500 e al pagamento degli oneri di costruzione ove dovuti. Fatta salva l’applicazione dell’articolo 7 ter, comma 6, la SCIA, spontaneamente effettuata quando l’intervento è in corso di esecuzione, comporta l’applicazione di una sanzione di euro 250.
  3. Nel caso di opere eseguite in assenza dei presupposti legittimanti la SCIA o nel caso di opere rientranti nella disciplina della SCIA, ma non conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento della realizzazione dell’intervento, si applicano le sole sanzioni previste dagli articoli 6 e 7.
  4. Se le opere sono eseguite in assenza di SCIA o in difformità da essa su immobili comunque vincolati da norme statali e regionali, si applicano le misure sanzionatorie previste dalle vigenti disposizioni che, nel solo caso di sanzioni pecuniarie, si sommano alla sanzione di cui ai commi 1 e 2.
  5. Se le opere sono eseguite in assenza di SCIA o in difformità da essa in dipendenza di calamità naturali o di avversità atmosferiche dichiarate di carattere eccezionale, la sanzione pecuniaria di cui ai commi 1 e 2 non si applica.
  6. Nei casi di SCIA di cui all’articolo 10 bis, comma 1, lettere c), f), g), h) e i), le sanzioni per opere eseguite in assenza e/o in difformità dalla SCIA son quelle previste dalle vigenti disposizioni per le opere eseguite in assenza e/o in difformità dal permesso di costruire.

Art.14 bis – Denuncia di inizio attività. (Abrogato dall’art. 44 della L.R. 8/2005)

1. E’ data facoltà di attivare gli interventi di cui all’articolo 13, con esclusione degli interventi di cui alle lettere i), o) e p) del comma 1, anche con denuncia di inizio di attività alle condizioni e secondo le modalità e le prescrizioni di cui alla normativa statale vigente, fatto salvo quanto stabilito nei seguenti commi

L’esecuzione di opere in assenza della denuncia di cui al comma 1, o in difformità da essa, comporta l’applicazione delle sanzioni previste dal comma 1 dell’articolo 14 della presente legge.

La facoltà di procedere con denuncia dì inizio attività non si applica agli immobili assoggettati, con specifico provvedimento amministrativo, dalle competenti autorità ai vincoli di carattere storico – artistico, ambientale e paesaggistico, salvo preventiva acquisizione dell’autorizzazione rilasciata dalle competenti autorità preposte alla tutela del vincolo.

Le norme di cui al presente articolo prevalgono sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi comunali in materia di procedimento.

Art.15 – Opere interne (Sostituito dall’art. 8 della L.R. 8/2005)

1.Non sono soggette a concessione, nè ad autorizzazione le opere di manutenzione ordinaria, le opere di adattamento e di arredo di aree di pertinenza di edifici esistenti, la posizione di tende a servizio di edifici esistenti, manufatti occorrenti per l’installazione dei cantieri temporanei finalizzati all’esecuzione di lavori da realizzare legittimamente e le opere interne.

2. Sono opere interne quelle realizzate in costruzioni esistenti che non siano in contrasto con gli strumenti urbanistici adottati o approvati e con i regolamenti edilizi vigenti, non comportino modifiche della sagome nè aumento delle superfici utili e del numero delle unità immobiliari, non modifichino la destinazione d’uso delle costruzioni e delle singole unità immobiliari, non rechino pregiudizio alla statica dell’immobile e, per quanto riguarda gli immobili compresi nelle zone territoriali omogenee classificate “A” dal decreto assessoriale di cui all’articolo 4 della legge regionale 19 maggio 1981, n. 17, rispecchino le originarie caratteristiche costruttive.

3. Nei casi di cui al comma precedente, contestualmente all’inizio dei lavori, il proprietario dell’unità immobiliare deve presentare al sindaco una relazione a firma di un professionista abilitato alla progettazione, che asseveri le opere da compiersi ed il rispetto delle norme di sicurezza, delle norme igienico – sanitarie vigenti e delle prescrizioni di cui al comma precedente.

4. Il mancato invio della relazione di cui al comma precedente comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa da lire duecentomila e lire un milione.

Art. 15 (Interventi di edilizia libera)

1. Nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica nonché delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), e successive modifiche ed integrazioni, i seguenti interventi sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo:

a) interventi di manutenzione ordinaria, ivi inclusi quelli ricondotti a tale categoria di intervento da specifiche disposizioni nazionali;

b) interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che non alterino la sagoma dell’edificio;

c) opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato;

d) movimenti di terra strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola-zootecnica, artigianale, industriale e pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari;

e) serre mobili e piccoli loggiati amovibili entrambi sprovvisti di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell’attività agricola;

f) interventi finalizzati al posizionamento di tende, pergole, rastrelliere per biciclette;

g) interventi volti alla realizzazione di semplici recinzioni e di barbecue di minime dimensioni.

2. Nel rispetto dei presupposti di cui al comma 1, previa comunicazione dell’avvio dei lavori, i seguenti interventi sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo:

a) opere oggettivamente precarie dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee tali da poter essere immediatamente rimosse alla cessazione della necessità e, comunque, entro un termine di utilizzazione non superiore a centottanta giorni;

b) opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l’indice di permeabilità stabilito dallo strumento urbanistico comunale;

c) elementi di arredo di aree di pertinenza degli edifici esistenti;

d) manufatti occorrenti per l’installazione dei cantieri temporanei finalizzati all’esecuzione di lavori da realizzare legittimamente;

e) vasche di approvvigionamento idrico e pozzi;

f) interventi volti all’efficientamento di impianti tecnologici esistenti al servizio di stabilimenti industriali;

g) muri di cinta e cancellate.

3. L’avvio dei lavori per l’esecuzione degli interventi di cui ai commi 1 e 2 è condizionato all’ottenimento di tutti gli atti di assenso, comunque denominati, necessari per l’intervento edilizio, da acquisire per il tramite dello sportello unico per l’edilizia, ove costituito.

4. Limitatamente agli interventi di cui al comma 2, lettera a), entro dieci giorni dallo scadere della durata del tempo di permanenza delle opere temporanee, l’interessato, anche per via telematica, informa l’amministrazione comunale dell’avvenuta rimozione delle opere.

5. Il mancato invio della comunicazione di cui al comma 2 comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pari a euro 500. Tale sanzione è ridotta di due terzi se la comunicazione è effettuata spontaneamente quando l’intervento è in corso di esecuzione.

6. Il mancato invio della comunicazione di cui al comma 4 comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pari a euro 500.  (sostituito dall’art. 9 della L.R. 11/2017)

Art. 15 – Interventi di edilizia libera

1. Nel rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica e delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), e successive modifiche ed integrazioni, i seguenti interventi sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo edilizio:

a) interventi di manutenzione ordinaria, inclusi quelli ricondotti a tale categoria di intervento da specifiche disposizioni legislative nazionali;
b) interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che non alterino la sagoma dell’edificio;
c) opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato;
d) movimenti di terra strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola-zootecnica, artigianale, industriale e pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari;
e) installazione di serre mobili stagionali e piccoli loggiati amovibili di superficie non superiore a 30 mq entrambi sprovvisti di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell’attività agricola;
f) interventi finalizzati al posizionamento di tende, pergole, rastrelliere per biciclette;
f bis) interventi finalizzati al posizionamento di pergole bioclimatiche, intese come pergole aperte almeno su tre lati, coperte con elementi retraibili tipo teli o lamelle anche orientabili e motorizzabili, per consentire il controllo dell’apertura e della chiusura, tanto in aderenza a fabbricato esistente che isolate.
g) interventi volti alla realizzazione di recinzioni prive di opere murarie, di barbecue e di manufatti accessori entrambi con volume vuoto per pieno non superiore a 10 mc;
h) opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni delle aree pertinenziali degli edifici esistenti, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l’indice di permeabilità stabilito dallo strumento urbanistico comunale;
i) installazione di elementi di arredo negli spazi esterni delle unità immobiliari e nelle aree pertinenziali degli edifici esistenti;
j) realizzazione di aree ludiche senza fini di lucro o destinate ad attività sportive senza creazione di volumetria.
j bis) interventi edilizi di qualsiasi natura che non prevedano la realizzazione di volumetrie all’interno di elle aree cimiteriali;
j ter) gli interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW;
j quater) i pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968,n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell’articolo 17 della legge n. 765 del 1967).

j quater bis) gli interventi di realizzazione e installazione di vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti, cosiddette VEPA, dirette ad assolvere a funzioni temporanee di protezione dagli agenti atmosferici, miglioramento delle prestazioni acustiche ed energetiche, riduzione delle dispersioni termiche, parziale impermeabilizzazione dalle acque meteoriche dei balconi aggettanti dal corpo dell’edificio o di logge rientranti all’interno dell’edificio, purché tali elementi non configurino spazi stabilmente chiusi con conseguente variazione di volumi e di superfici, come definiti dal regolamento edilizio-comunale, che possano generare nuova volumetria o comportare il mutamento della destinazione d’uso dell’immobile anche da superficie accessoria a superficie utile. Tali strutture devono favorire una naturale microaerazione che consenta la circolazione di un costante flusso di aria a garanzia della salubrità dei vani interni domestici ed avere caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l’impatto visivo e l’ingombro apparente e da non modificare le preesistenti linee architettoniche.
(modifiche inserite con l’art. 18 c.1 della L.R.1/2019modifiche introdotte dall’art. 131 della L.R. 9/2023)

2. Nel rispetto dei presupposti di cui al comma 1, previa comunicazione dell’avvio dei lavori, i seguenti interventi sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo edilizio:

a) interventi di restauro e risanamento conservativo che non riguardino le parti strutturali dell’edificio;
b) interventi di manutenzione straordinaria che non riguardino le parti strutturali dell’edificio;
c) interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche che comportano la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterano la sagoma dell’edificio;
d) interventi di risanamento dall’amianto;
e) opere oggettivamente precarie dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee tali da poter essere immediatamente rimosse alla cessazione della necessità e, comunque, entro un termine di utilizzazione non superiore a centoventi giorni;
f) opere oggettivamente precarie dirette a soddisfare obiettive esigenze eccezionali, contingenti e temporalmente determinate, anche di durata superiore a centoventi giorni, tali da poter essere rimosse immediatamente alla cessazione della necessità;
g) manufatti occorrenti per l’installazione dei cantieri temporanei finalizzati all’esecuzione di lavori da realizzare legittimamente;
h) vasche di approvvigionamento idrico e pozzi;
i) interventi volti all’efficientamento di impianti tecnologici esistenti al servizio di stabilimenti industriali;
j) muri di cinta e cancellate;
j bis) realizzazione di manufatti accessori con volume vuoto per pieno non superiore a 10 mc;
j ter) installazione di cartellonistica stradale, anche pubblicitaria e realizzazione di cavalcafossi;
j quater) interventi di demolizione senza ricostruzione;

k) l’installazione di allestimenti mobili di pernottamento e di pertinenze ed accessori funzionali a strutture esistenti e legittimamente autorizzate destinate all’esercizio dell’attività ricettiva all’aria aperta nel rispetto delle condizioni di cui all’articolo 6, comma 4 bis della legge regionale 14 maggio 1984, n. 22 (Norme per la classificazione delle aziende ricettive);
l) l’installazione all’interno di specchi acquei demaniali di natanti, imbarcazioni, chiatte galleggianti o altre strutture al servizio della nautica destinate a finalità turistiche o turistico-ricettive a condizione che gli allestimenti non determinino il permanente collegamento con il terreno o il fondale e gli allacciamenti alle reti tecnologiche siano di facile rimozione;
m) la realizzazione delle strutture di interesse turistico-ricreativo dedicate alla nautica che non importino impianti di difficile rimozione, destinati all’ormeggio, alaggio, varo di piccole imbarcazioni e natanti da diporto, compresi i pontili galleggianti a carattere stagionale, pur se ricorrente, mediante impianti di ancoraggio con corpi morti e catenarie, collegamento con la terraferma e apprestamento di servizi complementari.
(modificato con l’articolo 18 c.1 della L.R. 1/2019)

3. L’avvio dei lavori per l’esecuzione degli interventi di cui ai commi 1 e 2 è condizionato all’ottenimento di tutti gli atti di assenso, comunque denominati, necessari per l’intervento edilizio, da acquisire per il tramite del SUAPE, ove costituito.

4. Gli interventi di cui al comma 2, lettere d), e), f), k) ed m), compatibili con ogni destinazione di zona, sono sottratti al rispetto dei parametrici volumetrici.

5. Per gli interventi di cui al comma 2, lettere a), b), c) e d), Per gli interventi di cui al comma 2, lettere a), b), c), d) e j quater) (modificato con l’art. 18 c.2 della L.R. 1/2019) la comunicazione di avvio dei lavori è accompagnata da una specifica relazione, a firma di un progettista abilitato, che asseveri che le opere da realizzare sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e non in contrasto con quelli adottati e ai regolamenti edilizi vigenti e attesti il rispetto della normativa antisismica, che non vi è interessamento delle parti strutturali dell’edificio e indichi i dati identificativi dell’impresa alla quale si intende affidare la realizzazione dei lavori. I lavori sono eseguiti sotto la supervisione del direttore dei lavori che entro trenta giorni dalla conclusione degli stessi presenta apposita dichiarazione di fine lavori, attestante il rispetto di tutte le norme e delle previsioni della relazione di asseverazione.

6. Limitatamente agli interventi di cui al comma 2, lettera f), la comunicazione di avvio dei lavori è accompagnata da specifica dichiarazione sostitutiva resa dal proponente l’intervento ai sensi del decreto del presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa – Testo A), e successive modifiche ed integrazioni, che asseveri con adeguata e documentata motivazione che le esigenze di installazione delle opere soddisfano le condizioni normativamente previste. Per gli stessi interventi e per quelli di cui al comma 2, lettera e), entro dieci giorni dallo scadere del tempo di permanenza delle opere temporanee, l’interessato, anche per via telematica, informa l’amministrazione comunale dell’avvenuta rimozione delle opere.

7. Il mancato invio della comunicazione di cui al comma 2 comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pari a euro 500. Tale sanzione è ridotta di due terzi se la comunicazione è effettuata spontaneamente quando l’intervento è in corso di esecuzione.

8. Il mancato invio della comunicazione di cui al comma 6 comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pari a euro 500.

9. Salvo sia intervenuta la conclusione del procedimento di irrogazione delle sanzioni, per gli interventi di cui al presente articolo realizzati in data anteriore al 30 aprile 2015, non si applicano le sanzioni precedentemente previste per l’assenza di titolo edilizio o per la difformità delle opere realizzate, ma le sanzioni di cui ai commi 7 e 8.

Art. 15 bis (Sportello unico per l’edilizia)

1. Le amministrazioni comunali, nell’ambito della propria autonomia organizzativa costituiscono, anche in forma associata, un ufficio denominato Sportello unico per l’edilizia, che cura tutti i rapporti fra il privato, l’amministrazione e, ove occorra, le altre amministrazioni tenute a pronunciarsi in ordine ad ogni intervento edilizio, salva la competenza dello Sportello unico per le attività produttive (SUAP) definita dalla legge regionale 5 marzo 2008, n. 3 (legge finanziaria 2008), e successive modifiche ed integrazioni.

2. Lo sportello unico per l’edilizia costituisce l’unico punto di accesso per il privato interessato in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti l’intervento edilizio, e fornisce una risposta tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni, comunque coinvolte, acquisendo presso le amministrazioni competenti, anche mediante conferenza di servizi, gli atti di assenso, comunque denominati, delle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità.

3. Le comunicazioni al richiedente sono trasmesse esclusivamente dallo sportello unico per l’edilizia che provvede, inoltre, alla trasmissione delle comunicazioni agli altri uffici comunali e alle altre amministrazioni pubbliche interessati al procedimento. Le comunicazioni avvengono mediante posta elettronica certificata nei confronti dei professionisti, delle altre pubbliche amministrazioni e del richiedente, qualora ne indichi gli estremi nella domanda. È vietato agli altri uffici comunali e alle altre amministrazioni pubbliche trasmettere al richiedente atti autorizzatori, nulla osta, pareri o atti di consenso, anche a contenuto negativo, comunque denominati; essi trasmettono immediatamente allo sportello unico per l’edilizia le denunce, le domande, le segnalazioni, gli atti e la documentazione ad esse eventualmente presentati, dandone comunicazione al richiedente.

4. È in ogni caso vietato allo sportello unico per l’edilizia chiedere integrazioni relative a documenti già in possesso dell’amministrazione competente al rilascio del permesso di costruire o di amministrazioni comunque coinvolte nel procedimento. È inoltre vietato allo sportello unico per l’edilizia chiedere integrazioni o chiarimenti per più di una volta.

5. Lo sportello unico per l’edilizia provvede, in particolare:

a) alla ricezione delle domande per il rilascio di permessi di costruire, della SCIA e di ogni altro atto di assenso comunque denominato in materia di attività edilizia, ivi compreso il certificato di agibilità, nonché dei progetti approvati dalla soprintendenza ai sensi e per gli effetti degli articoli 23, 33 e 39, del decreto legislativo n. 42 del 2004, e successive modifiche ed integrazioni;

b) alla ricezione, ove dovute, delle comunicazioni di avvio lavori nell’ipotesi di interventi di edilizia libera;

c) all’acquisizione, direttamente o tramite conferenza di servizi, ai sensi dell’articolo 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), e successive modifiche ed integrazioni, degli atti di assenso, comunque denominati, necessari ai fini della realizzazione dell’intervento edilizio;

d) al rilascio dei permessi di costruire, dei certificati di agibilità, nonché delle certificazioni attestanti le prescrizioni normative e le determinazioni provvedimentali a carattere urbanistico, paesaggistico-ambientale, edilizio e di qualsiasi altro tipo comunque rilevanti ai fini degli interventi di trasformazione edilizia del territorio;

e) alla tempestiva comunicazione all’interessato dell’intervenuta acquisizione degli atti di assenso, comunque denominati, necessari all’avvio dei lavori in caso di SCIA e per gli interventi di edilizia libera;

f) all’adozione del provvedimento finale a seguito della conclusione dei lavori della conferenza di servizi;

g) alla cura dei rapporti tra l’amministrazione comunale, il privato e le altre amministrazioni chiamate a pronunciarsi in ordine all’intervento edilizio oggetto dell’istanza;

h) a fornire informazioni, anche mediante predisposizione di un archivio informatico, sugli adempimenti necessari per lo svolgimento delle procedure inerenti l’esecuzione di interventi edilizi e sullo stato dei procedimenti;

i) al rilascio del certificato di destinazione urbanistica;

j) all’adozione dei provvedimenti in tema di accesso ai documenti amministrativi in favore di chiunque vi abbia interesse ai sensi delle vigenti disposizioni.

6. I tempi dei singoli procedimenti sono, comunque, disciplinati dalle disposizioni vigenti.

7. Lo sportello unico per l’edilizia accetta le domande, le segnalazioni, le comunicazioni e i relativi elaborati tecnici o allegati presentati dal richiedente con modalità telematica e trasmette, in via telematica, la documentazione alle altre amministrazioni che intervengono nel procedimento, le quali adottano modalità telematiche di ricevimento e di trasmissione in conformità alle modalità tecniche individuate ai sensi dell’articolo 34 quinquies del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4 (Misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione), convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80. Tali modalità assicurano l’interoperabilità con le regole tecniche definite dal regolamento adottato ai sensi dell’articolo 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

8. La Regione adotta le soluzioni tecniche necessarie ai fini del soddisfacimento dei requisiti di cui al comma 7, e si dota di una piattaforma unica telematica per l’interscambio dei documenti e per gli ulteriori adempimenti previsti dal presente articolo, alla quale i soggetti di cui al comma 1 sono obbligati ad aderire o, comunque, a garantire l’interscambio dei dati.

9. In sede di monitoraggio dello stato di attuazione dello sportello unico per l’edilizia, la Regione segnala agli organi di controllo le amministrazioni comunali non aderenti alla piattaforma unica telematica che utilizzino risorse finanziarie proprie per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente articolo.

10 Sino alla costituzione dello sportello unico per l’edilizia le relative funzioni sono esercitate dal competente ufficio tecnico.

Art. 15 ter (Procedura di rilascio, efficacia e durata dei titoli abilitativi)

1. Per quanto non disposto dalla presente legge, relativamente alle procedure, all’efficacia e alla durata dei titoli abilitativi, si applicano le disposizioni contenute nella legislazione statale vigente.

2. In ogni caso di mancato rispetto dei termini per il rilascio del permesso di costruire, si forma il silenzio inadempimento e l’interessato può avanzare istanza alla direzione generale competente in materia urbanistica della Regione per l’intervento sostitutivo. Entro quindici giorni dal ricevimento dell’istanza il dirigente regionale competente invita il comune a pronunciarsi nei successivi quindici giorni. Scaduto infruttuosamente detto termine, il dirigente regionale competente, nei dieci giorni successivi, nomina un commissario ad acta che si pronuncia sulla domanda di permesso di costruire, entro trenta giorni dalla data del ricevimento dell’incarico.

Art. 15 quater (Parcheggi privati)

1. Nelle nuove costruzioni, nel riattamento di fabbricati in disuso da più di dieci anni e nelle modifiche di destinazione d’uso urbanisticamente rilevanti, devono essere riservate aree per parcheggi privati nella misura minima di 1 metro quadro per ogni 10 metri cubi di costruzione e, comunque, in misura non inferiore a uno stallo di sosta per ogni unità immobiliare.

2. Nei frazionamenti di unità immobiliari esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, devono essere riservate aree per parcheggi privati nella misura minima di 1 metro quadro per ogni 10 metri cubi di costruzione e, comunque, in misura non inferiore a uno stallo di sosta per ogni unità immobiliare ulteriore rispetto all’originaria.

3. Ai fini della determinazione delle superfici per parcheggi privati si computano anche gli spazi necessari alla manovra del veicolo.

4. Lo stallo di sosta deve avere dimensioni minime di 2,50 metri per 5,00 metri.

5. Le prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano agli immobili esistenti ubicati in zona urbanistica omogenea A.

6. Nel caso di modifiche di destinazioni d’uso e di frazionamento di unità immobiliari, per i fabbricati esistenti alla data del 7 aprile 1989, qualora sia dimostrata l’impossibilità di reperire spazi idonei da destinare al soddisfacimento dei requisiti previsti dai commi 1 e 2, l’intervento è consentito previo pagamento di una somma equivalente alla monetizzazione delle aree per parcheggi, da determinarsi con deliberazione del consiglio comunale. I relativi introiti costituiscono entrate vincolate per la realizzazione di nuove aree da destinare a parcheggio pubblico, da individuarsi con deliberazione del consiglio comunale.  (sostituito dall’art. 10 della L.R. 11/2017)

Art. 15 quater – Parcheggi privati

1. Nelle nuove costruzioni e nelle modifiche di destinazione d’uso urbanisticamente rilevanti sono riservate aree per parcheggi privati nella misura minima di 1 metro quadro per ogni 10 metri cubi di costruzione e, comunque, in misura non inferiore a uno stallo di sosta per ogni unità immobiliare.

1 bis. Con apposita direttiva, da approvare secondo le modalità di cui all’articolo 5, comma 8, della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45 (Norme per l’uso e la tutela del territorio regionale), la Regione disciplinale dotazioni di parcheggi in funzione delle categorie funzionali urbanisticamente rilevanti di cui all’articolo 11. (inserito con l’art. 19 c.1 della L.R. 1/2019)

1 ter. Nelle more dell’approvazione della direttiva di cui al comma 1 bis, nei cambi di destinazione d’uso anche urbanisticamente rilevanti ai sensi dell’articolo 11 verso la destinazione d’uso turistico-ricettiva, la dotazione minima di aree per parcheggi pubblici o ad uso pubblico è pari ad 1 mq ogni 40 mc di volume urbanistico della costruzione nel caso di unità immobiliari ricadenti all’interno delle zone urbanistiche omogenee A, B e nelle zone urbanistiche omogenee C, D, e G purché attuate, e di 1 mq ogni 15 mc di volume urbanistico della costruzione negli altri casi. Non è richiesta alcuna dotazione ulteriore di parcheggi pubblici o privati quando la nuova destinazione turistico ricettiva, ancorché urbanisticamente rilevante,non comporti variazioni in aumento dei limiti e dei rapporti previsti dal decreto assessoriale n. 2266/U del 1983. Qualora, per gli immobili ricadenti all’interno delle zone urbanistiche omogenee A, B e nelle zone urbanistiche omogenee C, D, e G purché attuate, sia dimostrata l’impossibilità di reperire spazi idonei da destinare al soddisfacimento dei fabbisogni per parcheggi, è consentita, nei cambi di destinazione d’uso di cui al presente comma, la monetizzazione delle aree per parcheggi. (inserito con l’art. 19 c.1 della L.R. 1/2019)

2. Nei frazionamenti di unità immobiliari legittimamente realizzati
legittimamente realizzate senza la dotazione minima di aree per parcheggi privati di 1 metro quadro ogni 10 metri cubi di costruzione, sono riservate, per ogni unità immobiliare ulteriore rispetto all’originaria, apposite aree per parcheggi privati nelle misure minime previste al comma 1. È considerata originaria l’unità immobiliare più grande derivante dal frazionamento, fatto salvo un diverso accordo tra le parti proprietarie. (modificato con l’art. 19 c.1 della L.R. 1/2019)

3. Ai fini della determinazione delle superfici per parcheggi privati si computano anche gli spazi necessari alla manovra del veicolo.

4. Lo stallo di sosta deve avere dimensioni minime di 2,50 metri per 5,00 metri.

5. Le prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano agli immobili:

a) ubicati in zona urbanistica omogenea A;
b) ubicati all’interno dei centri di antica e prima formazione;
c) sottoposti a vincolo ai sensi della parte II del decreto legislativo n. 42 del 2004, e successive modifiche ed integrazioni.

6. Nel caso di modifiche di destinazioni d’uso urbanisticamente rilevanti e di frazionamento di unità immobiliari, per i fabbricati esistenti alla data del 7 aprile 1989, qualora sia dimostrata l’impossibilità di reperire spazi idonei da destinare al soddisfacimento dei requisiti previsti dai commi 1 e 2, l’intervento è consentito previo pagamento di una somma equivalente alla monetizzazione delle aree per parcheggi, da determinarsi con deliberazione del consiglio comunale. I relativi introiti costituiscono entrate vincolate per la realizzazione di nuove aree da destinare a parcheggio pubblico, da individuarsi con deliberazione del consiglio comunale.

7. Nel caso di nuovi frazionamenti e ai fini della conclusione dei procedimenti di accertamento di conformità di frazionamenti eseguiti in assenza di titolo, la monetizzazione di cui al comma 6 non è necessaria per la prima unità immobiliare ulteriore rispetto all’originaria purché di volume inferiore a 210 metri cubi. Sono fatte salve disposizioni più restrittive contenute negli strumenti urbanistici comunali.

8. Sono fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono ulteriori spazi per parcheggi, diversi da quelli disciplinati dal presente articolo, suscettibili di monetizzazione se previsto.

Art. 15 quinquies – Disposizioni in materia di aree per la sosta di veicoli (inserito dall’art. 19 c.2 della L.R. 1/2019)

  1. La realizzazione, in ambito extraurbano, delle aree ad uso pubblico per la sosta di veicoli, anche temporanee, e di quelle previste dall’articolo 21 della legge regionale 28 luglio 2017, n. 16 (Norme in materia di turismo) e, all’interno della fascia dei 2.000 metri dalla linea di battigia marina, di quelle dirette a soddisfare esigenze non legate all’uso del mare, è subordinata all’adozione di apposita deliberazione consiliare che, ferme le previsioni dell’articolo 22 bis della legge regionale n. 45 del 1989 e nel rispetto delle altre disposizioni vigenti e degli atti di pianificazione sovraordinati, detta i criteri per la loro individuazione e ne regolamenta l’uso. Sono escluse le aree pertinenziali destinate al soddisfacimento dei fabbisogni di aree di sosta delle attività commerciali,turistico-ricettive, direzionali, industriali o artigianali.

Art.16 – Accertamento di conformità

1. Le opere realizzate in assenza di concessione permesso di costruire, in totale o parziale difformità, con variazioni essenziali, in assenza di autorizzazione possono ottenere la concessione permesso di costruire o l’autorizzazione in sanatoria, quando siano conformi agli strumenti urbanistici generali o attuativi approvati e non in contrasto con quelli adottati sia al momento della realizzazione dell’opera che al momento della presentazione della domanda.

1 bis. Fatti salvi gli effetti penali dell’illecito, il permesso di costruire o l’autorizzazione all’accertamento di conformità possono essere ottenuti, ai soli fini amministrativi, qualora gli interventi risultino conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento della presentazione della domanda inefficace per la Sentenza CC 24/2022

2. A tal fine, il responsabile dell’abuso deve presentare apposita richiesta al sindaco, prima della scadenza dei termini di cui agli articoli 6, secondo comma, e 7, primo comma, della presente legge.

2 bis. La domanda di cui al comma 1 può essere accompagnata dal progetto delle opere necessarie a garantire il rispetto delle condizioni di conformità. Tali opere riguardano unicamente gli interventi per l’eliminazione delle parti o degli elementi incongrui e comunque non accertabili, e gli interventi volti alla modifica dell’esistente per ricondurlo alle soluzioni tipologico-architettoniche previste dallo strumento urbanistico vigente al momento della domanda di accertamento di conformità. È fatta salva l’applicazione delle disposizioni vigenti in materia paesaggistica.

3. La richiesta di sanatoria s’intende respinta qualora il sindaco non si pronunci entro sessanta giorni.

3 bis. In esito alle verifiche sulla domanda di cui al comma 2 bis, il responsabile del competente ufficio comunale, emana un permesso di costruire per i lavori necessari al ripristino delle condizioni di conformità, con eventualmente le ulteriori altre prescrizioni necessarie; nel permesso di costruire sono indicati i tempi necessari per l’esecuzione delle opere, che non possono essere superiori a un anno dalla data del rilascio, non prorogabili. L’accertamento di conformità di cui al comma 1 si forma solo a seguito della successiva verifica, con sopralluogo, dell’esecuzione delle opere nei tempi previsti dal permesso di costruire di cui al primo periodo. In caso di esito negativo l’accertamento di conformità oggetto della domanda di cui al comma 1, si intende respinto e il responsabile del competente ufficio comunale avvia immediatamente le procedure sanzionatorie previste dagli articoli 6 o 7.

4. Il rilascio della concessione permesso di costruire in sanatoria è subordinato al pagamento degli oneri di concessione permesso di costruire dovuti in conformità alla normativa vigente, in misura doppia, oppure, in caso di gratuità a norma di legge, in misura pari a quella prevista dall’articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, e successive modifiche e integrazioni e comunque, in entrambi i casi, in misura non inferiore a euro 500. (inserito dall’art. 20 della L.R. 1/2019)

Art.17 – Lottizzazioni abusive

Si ha lottizzazione abusiva di terreni a scopo edificatorio quando vengano iniziate opere che comportino trasformazione urbanistica od edilizia dei terreni stessi in violazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici, vigenti o adottati, o comunque stabilite dalle leggi statali o regionali o senza la prescritta autorizzazione; nonché quando tale trasformazione venga predisposta attraverso il frazionamento e la vendita, o atti equivalenti, del terreno in lotti che, per le loro caratteristiche quali la dimensione in relazione alla natura del terreno e alla sua destinazione secondo gli strumenti urbanistici, il numero, l’ubicazione o la eventuale previsione di opere di urbanizzazione ed in rapporto ad elementi riferiti agli acquirenti, denunciano in modo non equivoco la destinazione a scopo edificatorio.

Art.18 – Sanzioni per le lottizzazioni abusive

1. Nel caso in cui il sindaco accerti l’effettuazione di lottizzazioni abusive di terreni a scopo edificatorio ne dispone la sospensione con ordinanza da trascriversi nei registri immobiliari e da notificare ai proprietari delle aree.

2. Trascorsi novanta giorni, ove non intervenga la revoca del provvedimento di cui al comma precedente, le aree lottizzate sono acquisite di diritto al patrimonio del comune con effetto dalla data del provvedimento di sospensione.

3. Il sindaco rende noto l’elenco delle aree acquisite e dispone l’immissione in possesso.

4. Per l’ulteriore procedimento si applicano le norme contenute nel precedente articolo 6, nono, decimo e undicesimo comma.

5. Ove richiesto il certificato di destinazione urbanistica contenente tutte le prescrizioni urbanistiche relative all’area interessata, quando esso riguardi aree situate in zona C, D, F o G deve precisare l’esistenza o meno di uno strumento attuativo approvato.

Art.19 – Ritardato o omesso versamento del contributo

1. Il mancato versamento, nei termini di legge, del contributo di concessione permesso di costruire di cui agli articoli 3, 5 e 6 e 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 108 comporta:

  1. l’aumento del contributo in misura pari al 20 per cento, qualora il versamento sia effettuato nei successivi centoventi giorni;
  2. l’aumento del contributo in misura pari al 50 per cento, qualora il versamento sia effettuato nei sessanta giorni successivi al termine di cui alla lettera a);
  3. l’aumento del contributo in misura pari al 100 per cento, qualora il versamento sia effettuato nei sessanta giorni successivi al termine di cui alla lettera b).

2. Le misure di cui alle lettere precedenti non si cumulano.

2 bis. Le sanzioni di cui al comma 1 non si applicano per tutta la durata dello stato di emergenza sanitaria da Covid-19. (modifiche introdotte dall’art. 131 della L.R. 9/2023)

3. Nel caso di pagamento rateizzato le norme di cui al primo comma si applicano ai ritardi nei pagamenti delle singole rate.

4. Decorso inutilmente il termine di cui alla lettera c), del primo comma, il comune provvede alla riscossione coattiva con ingiunzione emessa dal sindaco a norma degli articoli 2 e seguenti del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Art.20 – Vigilanza e controllo sull’attività urbanistico – edilizia  (Sostituito dall’art. 13 della L.R. 8/2005)

  1. Il sindaco esercita la vigilanza sull’attività urbanistico – edilizia nel territorio comunale.
  2. L’accertamento delle opere abusive è effettuato da:
  • funzionari degli uffici tecnici comunali;
  • vigili urbani.
  1. L’accertamento di cui sopra può essere effettuato anche dalla Regione attraverso il Servizio regionale di vigilanza in materia edilizia, di cui al successivo articolo 21, in collaborazione con le amministrazioni comunali.
  2. Il verbale di accertamento di opere abusive deve essere inviato al sindaco del comune interessato, all’autorità giudiziaria competente per territorio, all’Intendenza di finanza ed all’Assessorato regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica per i rispettivi provvedimenti di competenza.
  3. Nel verbale di accertamento devono essere indicati il titolare del’immobile l’assuntore dei lavori, il progettista ed il direttore dei lavori.
  4. Gli organi preposti alla vigilanza ed all’accertamento segnalano, inoltre, i nomi del progettista e del direttore dei lavori ai competenti ordini e collegi professionali, ai fini dell’applicazione delle sanzioni disciplinari.
  5. Gli stessi organi di cui al comma precedente segnalano, altresì, le imprese responsabili di costruzione abusiva all’Assessore regionale dei lavori pubblici, che provvede all’assunzione dei provvedimenti sanzionatori di propria competenza.
  6. Qualora sia constatata dai competenti uffici comunali l’inosservanza delle norme di legge e di regolamento, delle prescrizioni degli strumenti urbanistici e delle modalità esecutive fissate nella concessione o nell’autorizzazione, il sindaco ordina l’immediata sospensione dei lavori che ha effetto fino all’adozione dei provvedimenti definitivi, da adottare e notificare entro 45 giorni dall’ordine di sospensione dei lavori.
  7. Nei casi in cui il comune debba provvedere alla demolizione di opere abusive, i relativi lavori sono affidati anche a trattativa privata.
  8. Nel caso di impossibilità di affidamento dei lavori, il sindaco ne dà notizia all’Assessore regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica, il quale adotta i necessari provvedimenti sostitutivi.
  9. Il rifiuto ingiustificato di eseguire i lavori da parte di imprese iscritte all’albo regionale degli appaltatori di opere pubbliche comporta la sospensione dall’albo per un anno, ai sensi dell’articolo 10 della legge regionale 27 aprile 1984, n. 13.

Art. 20 (Vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia)

1. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale esercita, anche secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell’ente, la vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia nel territorio comunale per assicurarne la rispondenza alle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi e provvede all’accertamento delle violazioni riscontrate.

2. La funzione di vigilanza è, inoltre, esercitata nei casi di segnalazione effettuata dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria ai sensi delle vigenti disposizioni statali.

3. L’accertamento di cui al comma 1 può essere effettuato anche dalla Regione attraverso il servizio competente in materia di vigilanza edilizia e il Corpo forestale e di vigilanza ambientale, in collaborazione con le amministrazioni comunali.

4. Il verbale di accertamento è inviato con immediatezza all’amministrazione comunale interessata, all’autorità giudiziaria competente per territorio ed all’Assessorato regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica per i rispettivi provvedimenti di competenza, e indica il proprietario dell’immobile, l’esecutore dei lavori, il progettista ed il direttore dei lavori.

5. Gli organi preposti alla vigilanza ed all’accertamento segnalano i nomi del progettista e del direttore dei lavori ai competenti ordini e collegi professionali e trasmettono i dati relativi alle imprese esecutrici all’Amministrazione regionale per l’adozione dei provvedimenti sanzionatori di rispettiva competenza.

6. Il comune pubblica mensilmente nel proprio albo pretorio on line i dati relativi agli immobili e alle opere realizzati abusivamente ed effettua le trasmissioni previste dalle vigenti disposizioni statali.

Art.21 – Servizio regionale di vigilanza in materia edilizia

1. E’ istituito, anche in soprannumero rispetto a quanto fissato dagli articoli 5 e 6 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, presso l’Assessorato degli enti locali, finanze ed urbanistica il servizio regionale di vigilanza in materia edilizia, ripartito in un settore tecnico ed in uno amministrativo.

2. L’Amministrazione regionale, in materia di vigilanza edilizia, esercita i seguenti compiti:

  1. vigilanza sull’attività edilizia e sulla corretta attuazione dei piani urbanistici nonché accertamento e segnalazione dell’insorgere di fenomeni di abusivismo, in collaborazione con l’amministrazione comunale, al fine di prevenire la realizzazione di opere edilizie in contrasto con le norme urbanistiche;
  2. rilevamento, accertamento e censimento delle opere abusive, in collaborazione con i comuni interessati, anche avvalendosi di collaborazioni esterne mediante convenzionamento a tempo determinato;
  3. realizzazione di rilevamenti aereofotogrammetrici con particolare riguardo alle zone costiere, ai centri storici ed alle aree contermini ai centri urbani di maggiore rilevanza;
  4. promozione della conoscenza diffusa delle norme urbanistiche che regolano l’attività edilizia, la disciplina e l’uso del territorio;
  5. attività istruttoria degli atti di competenza regionale relativi alla repressione degli abusi edilizi;
  6. ogni altra attività attinente la prevenzione e repressione dell’abusivismo edilizio;
  7. indirizzo e coordinamento dell’attività di enti ed amministrazioni pubbliche in materia di edilizia ed urbanistica.

Art.22 – Adempimenti regionali (Sostituito dall’art. 13 della L.R. 8/2005)

  1. All’Assessore regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica competono gli adempimenti regionali in materia di disciplina e controllo dell’attività urbanistico – edilizia e di applicazione delle relative sanzioni.
  2. Al medesimo Assessore compete altresì l’annullamento delle licenze e concessioni edilizie illegittime ai sensi dell’articolo 27 della legge 17 agosto 1942, n. 1150.

Art. 22 (Annullamento del permesso di costruire da parte della Regione)

1. Entro dieci anni dalla loro adozione i provvedimenti comunali che autorizzano interventi non conformi a prescrizioni degli strumenti urbanistici o dei regolamenti edilizi o comunque in contrasto con la normativa urbanistico-edilizia vigente al momento della loro adozione, possono essere annullati dalla Regione.

2. Il provvedimento di annullamento è emesso entro diciotto mesi dall’accertamento delle violazioni di cui al comma 1, ed è preceduto dalla contestazione delle violazioni stesse al titolare del permesso di costruire, al proprietario della costruzione, al progettista e al comune, con l’invito a presentare controdeduzioni entro un termine all’uopo prefissato.

3. In pendenza delle procedure di annullamento può essere ordinata la sospensione dei lavori, con provvedimento da notificare a mezzo di ufficiale giudiziario, nelle forme e con le modalità previste dal codice di procedura civile, ai soggetti di cui al comma 2 e da comunicare al comune. L’ordine di sospensione cessa di avere efficacia se, entro sei mesi dalla sua notificazione, non sia stato emesso il decreto di annullamento di cui al comma 1.

4. Entro sei mesi dalla data di adozione del provvedimento di annullamento è adottato il provvedimento di demolizione delle opere eseguite in base al titolo annullato.

5. I provvedimenti di sospensione dei lavori e di annullamento sono resi noti al pubblico mediante l’affissione, nell’albo pretorio del comune, dei dati relativi agli immobili e alle opere realizzate.

6. La competenza all’adozione dei provvedimenti di cui al presente articolo è attribuita alla Direzione generale competente in materia urbanistica.

CAPO II
(SNELLIMENTO ED ACCELERAZIONE DELLE PROCEDURE ESPROPRIATIVE)

 Art.23 – Delega di funzioni in materia di espropriazioni

1. L’articolo 21 della legge regionale 6 settembre 1976, n. 45, l’articolo 5 della legge regionale 21 luglio 1976, n. 39, e l’articolo 28 della legge regionale 19 maggio 1981, n. 17, sono abrogati e sostituiti dalle seguenti norme.

2. Ai sensi dell’articolo 44 dello Statuto speciale per la Sardegna e dell’articolo 3, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979,n. 348 è rispettivamente delegata e subdelegata, ai sindaci dei comuni interessati, la competenza ad emettere il provvedimento di autorizzazione ad introdursi, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 7 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, negli immobili suscettibili di esproprio per l’esecuzione di tutte le opere di urbanizzazione primaria e secondaria definite dall’articolo 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, e dall’articolo 44 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e di tutte le opere e gli interventi da realizzare in attuazione degli strumenti urbanistici generali e di attuazione, ivi compresi tra gli altri, i piani per l’edilizia economica e popolare di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni, le localizzazione di cui all’articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, i piani per insediamenti produttivi di cui all’articolo 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, i piani di risanamento urbanistico di cui alla presente legge, nonché i piani di recupero di cui agli articoli 27 e seguenti della legge 5 agosto 1978, n. 457.

3. Ai sindaci dei comuni interessati è, altresì, delegata e subdelegata la competenza relativa all’adozione, ai sensi dell’articolo 20 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modifiche, del provvedimento di occupazione d’urgenza degli immobili occorrenti per la realizzazione delle opere e degli interventi previsti nel secondo comma del presente articolo.

4. I provvedimenti di cui ai commi precedenti devono essere emanati entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento delle istanze degli enti pubblici interessati, sempreché siano complete dell’occorrente documentazione e regolari ai sensi di legge.

5. Scaduto infruttuosamente il termine di cui al comma precedente, i provvedimenti sono adottati dal Presidente della Giunta regionale competente in materia di espropriazioni per causa di pubblica utilità.

Art.24 – Accelerazione delle procedure espropriative

1. In caso di esproprio preordinato alla realizzazione delle opere e degli interventi di cui al precedente articolo 23, l’ente espropriante deposita presso la segreteria del comune, unitamente alla documentazione di cui all’articolo 10 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, un elenco degli immobili recante l’indicazione delle indennità determinate ai sensi delle norme vigenti.

2. Ove l’indennità sia riferita a manufatti edificati od a suoli diversi da quelli agricoli, unitamente all’elenco predetto l’ente espropriante deposita anche il parere di congruità preventivamente formulato dal competente Ufficio tecnico erariale.

3. Nel termine di trenta giorni dalla data di inserzione nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna, parte III, dell’avviso di cui al secondo comma dell’articolo 10 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, i proprietari interessati dichiarano la loro disponibilità a stipulare la cessione volontaria di cui agli articoli 12, primo comma, e 17, primo comma, della legge 22 ottobre 1971, n. 865, ovvero manifestano la loro volontà di accettare, o meno, puramente e semplicemente, l’indennità loro offerta dall’ente espropriante. In caso di mancata accettazione i proprietari interessati possono presentare le loro osservazioni corredandole di una perizia redatta da un tecnico ed asseverata presso la cancelleria di un ufficio giudiziario.

4. Decorso il termine di cui al comma precedente, il sindaco, entro i successivi quindici giorni, trasmette all’ente espropriante la documentazione depositata, ivi comprese le eventuali osservazioni degli interessati e le eventuali deduzioni del comune.

5. L’ente espropriante, entro i successivi novanta giorni, provvede direttamente alla stipulazione delle eventuali cessioni volontarie nonché al pagamento delle indennità accettate puramente e semplicemente ed al deposito, nella Cassa depositi e prestiti, delle indennità non accettate.

6. Decorso tale ultimo termine, nei successivi trenta giorni, l’ente espropriante trasmette al Presidente della Giunta regionale gli atti relativi agli immobili dei quali non vi sia in corso l’acquisizione mediante cessione volontaria, fornendo prova dell’avvenuto pagamento o deposito delle indennità accettate o rifiutate.

7. Il Presidente della Giunta regionale, con unico provvedimento definitivo che sostituisce i provvedimenti di cui agli articoli 11, 13 e 15 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modifiche, anche ai fini di cui all’articolo 19 della medesima legge, decide sulle osservazioni presentate, ridetermina le indennità non accettate sentito, ove opportuno od ove l’importo unitario delle indennità stesse superi la somma di lire cento milioni, il Comitato tecnico regionale dei lavori pubblici e pronuncia l’espropriazione.

8. Il decreto è pubblicato, per estratto, nel Bollettino ufficiale della Regione, parte II; è notificato agli interessati a cura dell’ente espropriante nelle forme previste per la notificazione degli atti processuali civili ed è depositato presso la segreteria del comune previa affissione dell’avviso di deposito all’albo del comune medesimo per trenta giorni consecutivi dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

9. Da tale ultima data decorre il termine di cui all’articolo 19 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modifiche.

10. Il provvedimento di cui al precedente settimo comma è trascritto d’urgenza nei registri immobiliari a cura dell’ente espropriante il quale provvede, altresì, a richiedere le conseguenti volturazioni catastali.

11. Restano ferme, per quanto compatibili con quelle contenute nel presente articolo, le norme contenute nella legge 22 ottobre 19771, n. 865 e successive modificazioni.

11 bis. Allo scopo di favorire la realizzazione degli interventi di cui all’ articolo 21 della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45 e successive modificazioni ed integrazioni, per le occupazioni d’urgenza in corso al 1° dicembre 2005, la scadenza del termine di cui al secondo comma dell’articolo 20 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 , è prorogata di due anni. (Inserito dall’art. 13 della L.R. 2/2007)

Art.25 – Servizio regionale delle espropriazioni

1. Al fine di assicurare il coordinamento e l’omogeneizzazione operativa di enti ed amministrazioni operanti in Sardegna nella materia delle espropriazioni per pubblica utilità e per espletare adempimenti attinenti alla materia stessa, di competenza dell’Amministrazione regionale, è istituito anche in soprannumero rispetto a quanto fissato dagli articoli 5 e 6 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, presso la Presidenza della Giunta regionale, il ripartito in un settore amministrativo ed in un settore tecnico.

2. Il svolge le funzioni già espletate dall’Ufficio regionale delle espropriazioni relative all’esercizio delle attribuzioni, in materia espropriativa, di competenza del Presidente della Giunta regionale.

3. Adempie, altresì, alla funzione di consulenza tecnico – giuridica a supporto degli enti ed amministrazioni operanti nella materia delle espropriazioni per pubblica utilità e di divulgazione, a livello locale, della conoscenza delle norme e delle procedure espropriative, con comunicati, circolari interpretative e con ogni altro utile mezzo.

4. Al fine di rendere disponibile un utile strumento di conoscenza della dimensione dell’attività espropriativi in Sardegna e degli oneri economici derivanti dalla stessa in dipendenza dell’applicazione delle norme vigenti in materia, al è, altresì affidato il compito di curare l’acquisizione di dati statistici inerenti agli interventi espropriativi, ai tempi procedurali di definizione degli interventi stessi e delle indennità corrisposte agli interessati, nonché di provvedere alla pubblicazione dei dati medesimi. (Abrogato dall’art. 80 della L.R. 31/1998)

CAPO III (PIANI DI RISANAMENTO URBANISTICO E SANATORIA DELLE OPERE ABUSIVE)

Art.26 – Opere abusive ammesse a sanatoria

1. Il presente capo definisce le norme per il rilascio della concessione permesso di costruire edilizia o dell’autorizzazione in sanatoria per le opere abusive di cui sia stato completato l’ingombro volumetrico con la realizzazione delle murature perimetrali e della copertura per gli edifici e siano state completate funzionalmente negli altri casi, entro la data del 1º ottobre 1983.

2. La concessione Il permesso di costruire o l’autorizzazione in sanatoria è rilasciata al proprietario dell’opera abusiva, ovvero a coloro che ne hanno titolo ai sensi della normativa vigente nonché ad ogni altro soggetto interessato al conseguimento della sanatoria medesima.

Art.27 – Opere minori ammesse a sanatoria

1. Le opere meramente interne alle costruzioni che non interessino le facciate esterne dell’edificio e non comportino modifiche alla sagoma, sono sanabili senza che occorra il nulla osta delle autorità competenti anche quando sono relative ad edifici, non vincolati ai sensi della legge 1º giugno 1939, n. 1089, che si trovano in zone vincolate.

2. Le opere di cui al comma precedente che non siano in contrasto con gli strumenti urbanistici adottati o approvati, non comportino aumento delle superfici utili, non modifichino la destinazione d’uso delle costruzioni, e delle singole unità immobiliari e non rechino pregiudizio alla statica dell’immobile sono sanate con l’invio al comune, entro il 31 dicembre 1985 30 giugno 1986 30 settembre 1986, da parte del proprietario dell’immobile o di chi ne ha comunque titolo, di una relazione a firma di un professionista abilitato alla progettazione che asseveri che le opere compiute hanno le caratteristiche indicate in questo e nel precedente comma.

3. Le altre opere intere, così come definite dal primo comma del presente articolo e che, ferma restando la cubatura, non siano conformi alle prescrizioni di cui al precedente comma sono egualmente ammesse a sanatoria, purché non rechino pregiudizio alla statica dell’immobile con l’invio al sindaco entro il 30 giugno 1986 entro il 30 settembre 1986 di una relazione a firma di un professionista abilitato alla progettazione che asseveri il rispetto delle prescrizioni indicate nel presente comma.

4. In tal caso, alla relazione deve essere allegata la prova dell’avvenuto versamento a favore del comune di una somma pari a lire seimila per ogni metro quadrato di superficie a titolo di contributo di concessione permesso di costruire.

5. Sono ammesse alle sanatorie di cui ai precedenti commi le opere minori realizzate prima dell’entrata in vigore della presente legge o in corso di realizzazione alla medesima data. Alle opere interne definite nei precedenti commi è equiparata, ai fini della procedura per la sanatoria, la chiusura di verande, balconi o terrazze con strutture precarie per la quale è ugualmente dovuto il versamento di lire 6.000 per ogni metro quadro realizzato ( Inserito dall’art. 3 della L.R. 21/1986 )

Art.28 – Opere abusive escluse dalla sanatoria

1. Non possono conseguire il rilascio della concessione permesso di costruire o dell’autorizzazione in sanatoria le opere abusive, realizzate dopo l’apposizione del vincolo che si trovino:

a) entro la fascia di rispetto costiero dei 150 metri dal mare, di cui all’articolo 14, lettera b), della legge regionale 19 maggio 1981, n. 17, per le quali non sia ammessa la deroga ai sensi dell’articolo 18 della medesima legge regionale;

b) in contrasto con le prescrizioni urbanistiche che prevedano la destinazione delle aree su cui insistono a sede viaria pubblica o a spazi, edifici e servizi pubblici;

c) in contrasto con le norme poste a salvaguardia del nastro stradale o ferroviario. Qualora le opere stesse non costituiscano minaccia alla sicurezza del traffico, la sanatoria è ammessa sentito il parere dell’amministrazione competente;

d) in zone soggette a vincoli posti a tutela di preminenti interessi pubblici ovvero su aree di proprietà dello Stato o di enti pubblici, a meno che l’amministrazione competente, ivi inclusa la soprintendenza competente, dichiari il non pregiudizio degli interessi pubblici tutelati, ovvero conceda l’uso del suolo.

2. Non possono altresì conseguire il rilascio della concessione permesso di costruire o dell’autorizzazione in sanatoria le opere relative a manufatti produttivi industriali, commerciali e direzionali e le opere connesse, anche quando siano situate nelle zone agricole, a meno che sia garantita l’autonomia funzionale del complesso, nel rispetto di tutte le norme di legge ed assicurata la compatibilità con la destinazione prevalente del territorio limitrofo.

3. Alle opere abusive non ammissibili a sanatoria, si applicano le sanzioni amministrative previste dal Capo I della presente legge.

Art.29 – Accessi al mare

1. Per garantire la fruibilità pubblica del litorale le amministrazioni comunali il cui territorio comprende zone costiere sono tenute a dotarsi, entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, di un piano che individui i necessari accessi pubblici al mare mediante opportuni tracciati viari e pedonali.

2. Il piano di cui al comma precedente e le relative varianti sono soggetti alle procedure previste per l’approvazione dei piani particolareggiati.

3. Gli accessi al mare individuati dal piano devono essere tracciati nel modo più agevole, preferendo le distanze minime tra litorale ed assetto viario principale.

4. In prossimità degli accessi ed al di fuori della fascia di rispetto di 150 metri dal mare, di cui all’articolo 14, lettera b), della legge regionale 19 maggio 1981, n. 17, devono essere previsti adeguati parcheggi pubblici, dimensionali in funzione della potenzialità di balneazione delle località interessate.

5. Il piano deve assicurare nelle zone “F” il rispetto di una fascia di 150 metri dal mare, garantendo la fruizione collettiva e l’accesso al mare preferibilmente per mezzo di sentieri pedonali e di strade campestri esistenti, con esclusione del traffico automobilistico.

Art.30 – Opere eseguite sui suoli di proprietà dello Stato, della Regione o di enti pubblici

Qualora soggetti diversi dalle amministrazioni statali abbiano eseguito, su suoli del demanio o del patrimonio dello Stato, della Regione o di enti pubblici, opere in assenza di concessione permesso di costruire, ovvero con variazioni essenziali si applicano le disposizioni previste dall’articolo 9 della presente legge.

Art.31 – Complessi produttivi

Limitatamente ai fini di cui al precedente articolo 28, la deroga di cui all’articolo 18 della legge regionale 19 maggio 1981, n. 17, può essere estesa ai complessi produttivi esistenti.

Art.32 – Piani di risanamento urbanistico

1. Qualora un insediamento edilizio sia stato realizzato in tutto o in parte abusivamente, il rilascio della concessione permesso di costruire in sanatoria per le opere in esso comprese è subordinato all’approvazione di un piano di risanamento urbanistico, che può essere adottato anche in variante allo strumento urbanistico generale.

2. I proprietari di immobili abusivi e i proprietari di superfici territoriali non edificate ricadenti all’interno della perimetrazione degli insediamenti abusivi di cui all’articolo 33, possono riunirsi in consorzio volontario per partecipare all’attuazione, anche parziale, dei piani di risanamento urbanistico; tale partecipazione deve essere definita per gli aspetti tecnico – urbanistici e finanziari derivanti dalla presente legge attraverso apposita convenzione da stipularsi con il comune nei modi previsti per i piani attuativi di iniziativa privata.

3. La redazione e l’attuazione dei piani di risanamento urbanistico possono essere assegnate in concessione permesso di costruire ad imprese o ad associazioni di imprese o a loro consorzi o ai consorzi dei proprietari di aree libere e fabbricati; tale concessione permesso di costruire è accompagnata da apposita convenzione nella quale sono tra l’altro precisati i contenuti economici e finanziari degli interventi di recupero urbanistico.

4. Si considera in via generale, insediamento edilizio ai fini del precedente primo comma, l’insieme di unità immobiliari la cui densità superi l’indice territoriale di 0,40 mc/mq.

Art.33 – Reperimento aree per l’edilizia economica e popolare

1. Contestualmente al piano di risanamento urbanistico finalizzato al recupero del patrimonio edilizio esistente, deve essere adottato apposito piano per l’edilizia economica e popolare, in conformità alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modifiche ed integrazioni, che soddisfi un fabbisogno di edilizia abitativa pari possibilmente a quello dei volumi realizzati abusivamente dei soggetti aventi titolo per l’accesso all’edilizia economica e popolare e che sia dimensionato tenendo conto della eventuale disponibilità di aree in altri piani di zona vigenti.

2. Non sussiste obbligo di adottare il piano di zona nel caso in cui il piano di risanamento interessi aree classificate “F” e “D” ai sensi del decreto di cui all’articolo 4 della legge regionale 19 maggio 1981, n. 17.

3. Nel caso in cui il piano di zona non superi, in termini volumetrici, il 50 per cento della capacità insediativa delle zone di espansione previste dallo strumento urbanistico generale, le Amministrazioni comunali non sono tenute a produrre alcuna documentazione per il dimensionamento del piano in relazione al fabbisogno abitativo.

4. La norma di cui ai commi precedenti di cui al comma precedente si applica anche ai piani di zona non collegati con piani di risanamento urbanistico.

5. Nei comuni classificati di I e II classe ai sensi dell’articolo 2 del decreto di cui all’articolo 4 della legge regionale 19 maggio 1981, n. 17, i piani attuativi interessanti zone residenziali devono riservare il 40 per cento della volumetria realizzabile a piano per l’edilizia economica e popolare ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167; e successive modifiche. ( Sostituito dall’art. 40 della L.R. 45/1989 )

5. I Comuni della Sardegna, nell’ approvare i piani attuativi interessanti zone residenziali, possono riservare da un minimo del 40 per cento ad un massimo del 70 per cento della volumetria realizzabile ai piani per l’ edilizia economica e popolare ai sensi della legge 18 – 4 – 1962 n. 167 e successive modifiche ( Inserito dall’art. 40 della L.R. 45/1989 )

6. Qualora il piano attuativo sia d’iniziativa privata, i proponenti dovranno prevedere, per la finalità di cui al precedente comma, in aggiunta alle aree per standards urbanistici, quelle necessarie a realizzare la suddetta percentuale di volumetria da destinarsi a piano di zona.

6.bis Le disposizioni di cui ai precedenti quinto e sesto comma non si applicano ai piani particolareggiati adottati, ed ai piani di lottizzazione formalmente presentati al Comune entro la data del 15 ottobre 1985 ( Inserito dall’art. 6 della L.R. 21/1986 )

7. La valutazione del costo di tali aree è effettuata secondo le disposizioni vigenti in materia di espropriazione e di relativo importo viene compensato fino alla concorrenza con gli oneri di urbanizzazione secondaria dovuti dai proponenti.

8. I finanziamenti di cui alla legge regionale 6 settembre 1976, n. 45, possono essere utilizzati anche per l’acquisizione di aree edificabili, nonché per l’esecuzione di opere di urbanizzazione primaria nei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167.

9. I comuni determinano l’incidenza dei costi delle opere di urbanizzazione ai fini della determinazione del prezzo di cessione delle aree dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167.

10. I proprietari di terreni interessati da piani di edilizia economica e popolare coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale, possono chiedere al comune, in luogo della indennità di esproprio, l’assegnazione in proprietà di equivalenti terreni, facenti parte del patrimonio disponibile delle singole amministrazioni comunali, per continuare l’esercizio dell’attività agricola.

Art.34 – Piani di recupero

1. Nei comuni ove esiste un patrimonio abitativo vetusto da rinnovare per uso residenziale, unitamente ai piani di edilizia economica e popolare di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, possono essere approvati piani di recupero d’iniziativa pubblica e privata in conformità alla legge 5 agosto 1978, n. 457.

2. Qualora almeno il 50 per cento dei proprietari e dei destinatari degli alloggi da risanare abbia i requisiti per l’accesso ai benefici dell’edilizia economica e popolare, l’intervento è ammesso alle agevolazioni di cui al presente articolo.

3. La tipologia dell’intervento deve privilegiare la domanda di alloggi possibilmente riconducibili per dimensioni agli standards dell’edilizia economica e popolare, in relazione alla adattabilità della riconversione tipologica dell’habitat edilizio preesistente.

4. Per gli immobili compresi nelle zone omogenee classificate “A” ai sensi del decreto di cui all’articolo 4 della legge regionale 19 maggio 1981, n. 17, la riconversione tipologica deve tendere alla salvaguardia delle strutture distributive e ambientali esistenti.

5. I piani di recupero operano pure in assenza di piani particolareggiati di attuazione, anche dove diversamente specificato dagli strumenti urbanistici vigenti.

6. I piani riguardanti zone classificate “A” sono soggetti all’approvazione regionale qualora prevedano mutamenti dei rapporti preesistenti nelle destinazioni d’uso.

7. I proprietari di immobili situati all’interno delle aree soggette a piani di recupero, riuniti in consorzio volontario od in cooperativa, possono partecipare all’attuazione anche parziale del piano di recupero; in tal caso la partecipazione deve essere regolamentata per gli aspetti derivanti dalla presente legge e dalla legge 5 agosto 1978, n. 457, attraverso apposita convenzione da stipularsi con il comune interessato.

8. Allo scopo di incentivare gli interventi sul patrimonio edilizio esistente nei piani di recupero, la Regione, di intesa con i comuni interessati, è autorizzata a concedere contributi sugli interessi sino ad un massimo del 5 per cento sui mutui concessi, ai soggetti di cui al comma precedente, dagli istituti e dalle sezioni di credito fondiario ed edilizio, aventi una durata massima di anni venti.

9. Per la determinazione del mutuo concedibile ai soggetti aventi i requisiti necessari, si fa riferimento al limite massimo previsto dalla normativa vigente al momento della deliberazione del provvedimento regionale.

10. Una quota pari, di norma, al 10 per cento degli stanziamenti annuali destinati all’attuazione della presente legge è riservata ai fini di cui al precedente ottavo comma.

11. All’erogazione di detti contributi può procedersi in un’unica soluzione, previa attualizzazione delle rispettive quote annuali.

12. L’Assessore regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica, di concerto con l’Assessore regionale dei lavori pubblici, disciplina con proprio decreto i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo.

Art.35 – Anticipazioni e mutui regionali ai comuni

1. L’Assessore regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica è autorizzato a concedere anticipazioni ai comuni per la formazione e l’attuazione dei piani di risanamento nella misura non superiore al 50 per cento della spesa prevista e riconosciuta ammissibile.

2. Alla determinazione dell’anticipazione ed all’assunzione del relativo impegno di spesa provvede, su domanda del comune, l’Assessore regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica, il quale ne dispone altresì l’accreditamento non appena approvati dai competenti organi i piani di risanamento di cui al precedente articolo 34.

3. I comuni devono rimborsare la quota capitale ottenuta, in un arco di tempo non superiore a cinque anni, deducendo la somma necessaria per assicurare la copertura finanziaria tra il tasso ufficiale praticato dagli istituti di credito e l’interesse legale.

4. In alternativa alle precedenti disposizioni i comuni classificati di classe I e II ai sensi dell’articolo 2 del decreto dell’Assessore regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica 20 dicembre 1983, n. 2266/U, possono accedere a mutui presso gli istituti di credito autorizzati e che abbiano stipulato apposita convenzione con la Regione per l’importo riconosciuto ammissibile, restando a carico del comune il rimborso della quota capitale e dell’interesse legale, mentre sarà a carico della Regione nei limiti della disponibilità di cui al precedente articolo 34, decimo comma, la copertura finanziaria tra il tasso ufficiale concordato dagli istituti di credito e l’interesse legale.

5. All’erogazione di detti contributi può procedersi in unica soluzione previa attualizzazione delle rispettive quote annuali.

Art.36 – Contributi ai comuni per l’attuazione della presente legge

L’Assessore regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica è autorizzato a concedere ai comuni per il ripiano del disavanzo finanziario dovuto al minore introito derivante dalle riduzioni previste dagli articoli 43 e 44 della presente legge.

Art.37 – Contenuto ed efficacia dei piani di risanamento urbanistico

1. I piani di risanamento di iniziativa pubblica o privata hanno contenuto, valore ed efficacia di piano attuativo.

2. I piani di risanamento devono prevedere le aree per gli standards urbanistici le quali, nel caso che dette aree non siano interamente reperibili all’interno dell’insediamento abusivo, devono essere individuate nelle immediate adiacenze.

3. I piani di risanamento debbono altresì contenere le previsioni di spesa relative alle opere di urbanizzazione primaria necessaria e quelle occorrenti per l’acquisizione delle aree per standards urbanistici per l’attuazione dei servizi previsti dall’art. 3 della legge regionale 19 maggio 1981, n. 17.

4. Gli oneri finanziari di cui sopra devono essere ripartiti proporzionalmente alla volumetria da autorizzare in sanatoria ed a quella ancora da realizzare fra tutti i proprietari interessati, secondo i criteri e le modalità indicate nei successivi articoli.

5. Nei casi in cui l’attuazione dei piani di risanamento è prevista con carattere pluriennale, deve essere predisposto un programma finanziario articolato per fasi di intervento.

6. In caso di piani di risanamento urbanistico di iniziativa privata, qualora non sia possibile ai proponenti reperire in tutto o in parte le aree di cessione per standards urbanistici, esse potranno essere sostituite da un corrispettivo monetario pari al valore delle aree da espropriare. Detto importo è stabilito nelle previsioni di spesa allegate al piano di risanamento nella misura prevista dalle disposizioni vigenti in materia di indennità espropriativa.

7. Qualora i piani proposti non prevedano per intero le aree per i servizi, l’amministrazione comunale provvede, in sede di approvazione all’integrazione.

8. I piani particolareggiati approvati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge e finalizzati al recupero del patrimonio edilizio ed infrastrutturale esistente, conservano la loro validità e le opere abusive in essi ricomprese possono conseguire la concessione permesso di costruire o l’autorizzazione in sanatoria secondo le modalità previste dalla presente legge.

8 bis. All’interno di tutti i piani di risanamento urbanistico, nell’ambito dell’edilizia contrattata e previa richiesta degli interessati, è consentita la sostituzione dei lotti destinati a standard urbanistici con lotti edificabili, a condizione che il lotto edificabile da sostituire come standard abbia maggiore o uguale superficie e che tale sostituzione non comporti aumento di volumetrie rispetto a quanto previsto dal piano attuativo, senza limiti di distanza. (modifiche introdotte dall’art. 131 della L.R. 9/2023)

Art.38 – Termini per l’adozione dei piani di risanamento

1. A decorrere dall’entrata in vigore della presente legge i comuni devono provvedere:

  1. entro novanta giorni all’individuazione e perimetrazione degli insediamenti da assoggettare a risanamento urbanistico;
  2. entro nove mesi all’adozione dei piani di risanamento urbanistico.

2. Decorsi inutilmente i termini di cui al comma precedente, il competente Comitato di controllo sugli atti degli enti locali provvede alla nomina di un Commissario ad acta entro trenta giorni perché adotti i necessari provvedimenti sostitutivi, dandone contemporaneamente notizia all’Assessore regionale degli enti locali.

Art.39 – Facoltà ed obblighi dei comuni

1. In luogo della indennità di esproprio, i proprietari di lotti di terreno vincolati a destinazioni pubbliche a seguito dei piani di risanamento di cui agli articoli precedenti, possono chiedere che vengano loro assegnati equivalenti lotti disponibili dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, per costruirvi, singolarmente o riuniti in cooperativa, la propria prima abitazione.

2. Per i fini previsti dal primo e dal terzo comma del presente articolo, i comuni che procedono all’adozione dei piani di risanamento di cui agli articoli precedenti devono comunque provvedere, anche se non obbligati ai sensi delle norme vigenti, alla formazione dei piani di zona previsti dalla legge 18 aprile 1962, n. 167, senza tener conto del limite minimo del quaranta per cento di cui all’articolo 2, terzo comma, della legge 28 gennaio 1977, n. 10, ovvero procedere agli opportuni ampliamenti dei piani già approvati.

3. I proprietari degli edifici per i quali è prevista la demolizione possono chiedere l’assegnazione di un lotto nell’ambito dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, per costruirvi la propria prima abitazione.

4. I soggetti abitanti, a titolo di proprietà o di locazione decorrente da data certa, anteriore all’entrata in vigore della presente legge, in edifici ultimati ai sensi dell’articolo 26 della presente legge, alla data del 1 ottobre 1983, dei quali è prevista la demolizione a seguito dell’approvazione degli strumenti di risanamento urbanistico, sono preferiti, purché abbiano versato i contributi ex GESCAL per almeno cinque anni, a parità di punteggio nella graduatoria di assegnazione in locazione di alloggi cui abbiano titolo a norma di legge.

Art.40 – Domanda e procedimento della concessione permesso di costruire in sanatoria

1. La domanda di concessione o di autorizzazione in sanatoria deve essere presentata entro il termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. (Sostituito dall’art. 1 della L.R. 21/1986 )

1. La domanda di concessione o di autorizzazione in sanatoria deve essere presentata entro il termine del 31 marzo 1986 (Inserito dall’art. 1 della L.R. 21/1986 )

2. Per le costruzioni ed altre opere ultimate entro il 1 ottobre 1983, la cui licenza, concessione permesso di costruire od autorizzazione venga annullata, ovvero dichiarata decaduta o inefficace successivamente all’entrata in vigore della presente legge, il termine di presentazione della domanda è fissato in centoventi giorni dalla notificazione o comunicazione alla parte interessata del relativo provvedimento.

3. Alla domanda, corredata della prova dell’eseguito pagamento degli importi previsti dalle vigenti disposizioni, deve essere allegata la seguente documentazione:

1. una descrizione sommaria delle opere per le quali si chiede la concessione permesso di costruire in sanatoria;

2. il progetto delle opere di completamento e di adeguamento statico, eventualmente necessarie;

3. un’apposita dichiarazione, corredata da documentazione fotografica, dalla quale risulti lo stato dei lavori pubblici, una perizia sulle dimensioni e sullo stato delle opere redatta da un tecnico abilitato all’esercizio della professione dalla quale risulti la idoneità statica e funzionale delle opere eseguite e l’esistenza degli indispensabili requisiti d’ordine igienico sanitario;

4. un certificato di residenza, di data non anteriore a tre mesi nonché copia della dichiarazione dei redditi al fine di ottenere le riduzioni previste dalla presente legge;

5. e) un certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, industria, artigianato ed agricoltura, di data non anteriore a tre mesi, da cui risulti la sede dell’impresa; un eventuale atto di notorietà dal quale risulti che l’attività di impresa è esercitata nei locali per i quali si chiede la concessione permesso di costruire in sanatoria, nel caso in cui questi ultimi non coincidano con la sede della impresa;

6. la prova dell’avvenuta presentazione all’ufficio del catasto della documentazione necessaria ai fini dell’accatastamento;

7. il parere delle competenti amministrazioni statali o regionali nel caso in cui gli immobili siano gravati da vincoli imposti da leggi statali o regionali; qualora non ancora espresso, il parere è sostituito da copia della domanda presentata all’amministrazione interessata;

8. un atto di notorietà dal quale risulti il tempo in cui la costruzione è stata iniziata ed ultimata, qualora non risulti altrimenti.

4. Gli atti di notorietà di cui ai precedenti punti e) ed h) possono essere contestuali.

5. Le opere di completamento e di adeguamento statico, eventualmente necessarie, di cui alla lettera b) del precedente terzo comma, potranno essere eseguite successivamente al rilascio della concessione o dell’autorizzazione in sanatoria. (Sostituito dall’art. 6 della L.R. 12/1987)

5. Su richiesta dell’interessato, il Sindaco può rilasciare apposita certificazione, della sussistenza dei requisiti necessari per ottenere la concessione o l’autorizzazione in sanatoria. Comunque, il richiedente la concessione  permesso di costruire o autorizzazione in sanatoria, dopo il pagamento – come acconto – dei due terzi degli oneri previsti dalle vigenti disposizioni, può completare le opere di cui all’articolo 26, primo comma, relativamente alle case di abitazione e con esclusione delle zone turistiche, non comprese tra quelle indicate al precedente articolo 28 nè ricadenti in zona assoggettata ai piani di risanamento di cui all’articolo 32.
A tal fine l’interessato comunica al comune il proprio intendimento con le procedure previste dall’articolo 15, terzo comma, ed inizia i lavori di completamento funzionale, non prima di trenta giorni dalla data della suddetta comunicazione. I lavori sono effettuati sotto la responsabilità dell’interessato unitamente al tecnico incaricato della direzione dei lavori, e comunque i lavori compiuti non possono costituire in nessun momento pregiudizio alcuno dei diritti e delle ragioni della pubblica amministrazione.
L’avvenuto espletamento delle suddette procedure abilita gli Istituti di credito a concedere mutui fondiari ed edilizia sia per le opere eseguite, sia per quelle di completamento.
I lavori di completamento delle opere eseguite su aree sottoposte a vincolo possono essere eseguiti solo a condizione che siano stati espressi positivamente i necessari pareri ed autorizzazioni delle competenti amministrazioni ( Inserito dall’art.6 della L.R. 12/1987 )

6. Il richiedente la sanatoria, quando sia pendente un procedimento giurisdizionale avverso provvedimenti sanzionatori emessi dal comune o dalla Regione, deve darne atto nella domanda precisando contestualmente se intenda rinunziare al ricorso, in caso di rilascio del provvedimento di sanatoria richiesto.

Art.41 – Certificato di abitabilità e di agibilità

1. A seguito del rilascio della concessione permesso di costruire o autorizzazione in sanatoria, viene altresì rilasciato il certificato di abitabilità o di agibilità anche in carenza degli ulteriori requisiti fissati da norme regolamentari, qualora le opere sanate non contrastino con le disposizioni vigenti in materia di sicurezza statica e di prevenzione degli infortuni.

2. Il certificato di abitabilità o di agibilità per edifici legittimamente realizzati si intende rilasciato decorsi novanta giorni dalla richiesta dell’interessato con cui sia documentata la sussistenza delle condizioni di cui al comma precedente attraverso la relazione di un professionista abilitato alla progettazione.

Art.42 – Oneri per il rilascio della concessione permesso di costruire o dell’autorizzazione in sanatoria

1. Il beneficiario della sanatoria deve corrispondere al comune gli oneri di concessione permesso di costruire secondo le modalità di cui ai successivi commi.

2. Il costo convenzionale base per la determinazione degli oneri di urbanizzazione di cui all’articolo 5 del decreto assessoriale 31 gennaio 1978, n. 70/U è incrementato dagli interessi legali, fermi restando i parametri correttivi di cui alle tabelle allegate al richiamato decreto assessoriale del 31 gennaio 1978, n. 70/u.

3. Il suddetto costo convenzionale è moltiplicato rispettivamente per il coefficiente 1,2 per i comuni della classe III, 1,4 per i comuni della classe II e 1,6 per i comuni della classe I, così come individuati dall’articolo 2 del decreto dell’Assessore degli enti locali, finanze e urbanistica 20 dicembre 1983, n. 2266/u.

4. Ai fini dell’applicazione della presente legge le frazioni, con esclusione di quelle residenziali turistiche, sono assimilate ai comuni di pari popolazione massima insediabile prevista dallo strumento urbanistico.

5. Gli oneri di concessione permesso di costruire non sono dovuti:

  • per le opere realizzate nel periodo antecendente al 1 gennaio 1970 e per le opere che hanno i requisiti per la concessione permesso di costruire gratuita ai sensi dell’articolo 9 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, semprechè sia stato rispettato l’indice fondiario previsto dallo strumento urbanistico vigente alla data di realizzazione dell’opera;
  • per le opere realizzate in assenza di autorizzazione o n difformità da essa.

6. Il contributo di concessione  di cui al precedente primo comma è ridotto al 50 per cento per le opere realizzate nel periodo dal 1 gennaio 1970 al 29 gennaio 1977. (sostituito dall’art. 7 della L.R. 21/1986 )

6. Per le opere realizzate nel periodo dal 1º gennaio 1970 al 29 gennaio 1977 gli oneri di urbanizzazione sono ridotti al 50 per cento e l’onere relativo al costo di costruzione non è dovuto (inserito dall’art. 7 della L.R. 21/1986 )

7. Le disposizioni di cui ai precedenti quinto e sesto comma non si applicano ai piani particolareggiati adottati, ed ai piani di lottizzazione formalmente presentati al Comune entro la data del 15 ottobre 1985 (inserito dall’art. 6 della L.R. 21/1986 )

Art.43 – Condizioni di sanatoria per i cittadini meno abbienti che abbiano realizzato la prima casa

1. Il richiedente la sanatoria in possesso dei requisiti per l’assegnazione di un alloggio di edilizia economica e popolare, che abbia realizzato un alloggio convenzionabile ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e che procede alla stipula della relativa convenzione anche in zona “E”, è tenuto a corrispondere il contributo di concessione permesso di costruire nella misura stabilita dall’amministrazione comunale per le zone classificate “B” ai sensi del decreto di cui all’articolo 4 della legge regionale 19 maggio 1981, n. 17. Tale onere è incrementato degli interessi legali.

2. Le agevolazioni di cui al precedente comma sono estese alle opere abusive realizzate o acquistate per essere adibite a prima abitazione di parenti di primo grado del richiedente. La domanda di sanatoria può essere presentata, oltre che dal proprietario dell’immobile, anche da parenti di primo grado purchè in possesso dei requisiti indicati al primo comma del presente articolo. (Inserito dall’art. 4 della L.R. 12/1987)

Art.44 – Riduzioni e maggiorazioni del contributo di concessione permesso di costruire

1. Devono corrispondere gli oneri di urbanizzazione nella misura del 70 per cento:

  • coloro che siano in possesso del solo requisito soggettivo per l’assegnazione di un alloggio di edilizia economica e popolare che abbiano realizzato un alloggio di superficie superiore di non oltre il 30 per cento rispetto a quella stabilita come convenzionabile;
  • coloro che siano in possesso del requisito oggettivo richiesto per l’edilizia convenzionata ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10, ed il cui reddito non superi il limite previsto per l’accesso all’edilizia agevolata.

2. In assenza dei predetti requisiti, qualora l’opera abusiva costituisca la prima abitazione del nucleo familiare dell’interessato, gli oneri di urbanizzazione sono ridotti del 20 per cento.

3. Qualora le opere eseguite abbiano una superficie di oltre 500 mq, oppure di oltre 1.000 mq, l’onere è moltiplicato rispettivamente per 2 ovvero per 3.

4. Per l’attività artigianale e commerciale a prevalente conduzione familiare gli oneri di urbanizzazione sono ridotti del 20 per cento.

5. In caso di chiusura di balconi o terrazzi gli oneri sono ridotti del 70 per cento qualora il manufatto sia stato realizzato con elementi lignei o metallici e del 30 per cento negli altri casi. (sostituito dall’art. 8 della L.R. 21/1986)

5. In caso di chiusura di verande, balconi o terrazze con strutture stabili e non con le strutture precarie di cui al precedente articolo 27 sesto quinto comma, il contributo di concessione è ridotto del 30 per cento . (Inserito dall’art. 8 della L.R. 21/1986)

6. Le somme da corrispondere per i titoli sopra indicati sono ridotte del 60 per cento nel caso di opere di ristrutturazione edilizia come definite dall’articolo 31, lettera d), della legge 5 agosto 1975, n. 457.

7. In presenza di piano di risanamento l’amministrazione comunale deve indicare nel quadro finanziario annesso le fonti finanziarie attraverso cui far fronte al diminuito introito derivante dalle eventuali riduzioni di cui ai precedenti commi ed al precedente articolo 42.

Art.45 – Fondi da destinare al riequilibrio e al recupero urbanistico

1. Per il riequilibrio ed il recupero urbanistico delle zone compromesse sono destinati oltre agli stanziamenti statali aventi tale destinazione anche fondi regionali.

2. Gli stanziamenti regionali sono adeguati di anno in anno tenendo conto delle esigenze finanziarie derivanti dai piani di recupero urbanistico approvati e concretamente realizzati.

Art.46 – Pagamento dei contributi afferenti la concessione permesso di costruire in sanatoria

1. Entro la data di presentazione della domanda di cui al precedente articolo 40, devono essere versati al comune a titolo di acconto la somma di lire 50.000 per le opere di urbanizzazione primaria e di lire 100.000 per quelle secondarie, semprechè il contributo di concessione permesso di costruire sia dovuto.

2. La restante parte del contributo di concessione permesso di costruire da corrispondere al comune ai sensi della presente legge può essere rateizzata con deliberazione del Consiglio comunale, applicando l’interesse legale.

3. La prima rata deve essere versata al comune all’atto del rilascio della concessione permesso di costruire e non deve comunque essere inferiore al 30 per cento dell’intero importo; le rate rimanenti ed i relativi interessi devono essere corrisposti entro i successivi tre anni, con le modalità e garanzie stabilite dall’amministrazione comunale.

4. Il consiglio comunale può deliberare forme di rateizzazione più favorevoli per il concessionario che sia in possesso dei requisiti per l’assegnazione di un alloggio di edilizia economica popolare e che abbia realizzato un’abitazione convenzionabile ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, purché l’importo sia interamente corrisposto entro il termine di 5 anni.

5. Il mancato versamento nei termini previsti comporta la riscossione mediante l’ingiunzione prevista dall’articolo 2 del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emessa dal sindaco del comune interessato.

6. Le somme percepite dai comuni ai sensi della presente legge hanno la destinazione specifica prevista dalle disposizioni di cui all’articolo 12 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, ed all’articolo 12 della legge regionale 19 maggio 1981, n. 17.

Art.47 – Piani di lottizzazione non convenzionati

1. Le opere realizzate in assenza di concessione permesso di costruire in conformità a piani di lottizzazione, relativi a zone classificate B, C o D, ai sensi del decreto di cui al l’art. 4 della legge regionale 19 maggio 1981, n. 17, già approvati dal consiglio comunale e muniti di nulla osta regionale ma non convenzionati, possono essere sanate purché la domanda venga presentata e la relativa convenzione stipulata entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge entro il termine del 30 settembre 1986 31 marzo 1987.

2. Il rilascio della concessione permesso di costruire in sanatoria è subordinato al pagamento degli oneri di urbanizzazione in conformità a quanto previsto in convenzione e della quota del costo di costruzione, ove dovuta.

3. Le somme da corrispondere al comune sono aggiornate degli interessi legali maturati dalla data del decreto regionale di nulla osta a quella di entrata in vigore della presente legge.

Art.48 – Sospensione dei procedimenti e mancata presentazione della domanda

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e sino alla scadenza del termine di cui al primo comma del precedente articolo 40, sono sospesi i procedimenti amministrativi per l’applicazione delle sanzioni e la loro esecuzione.

2. La presentazione della domanda di sanatoria proroga la sospensione di cui al comma precedente sino al rilascio ovvero al diniego della concessione permesso di costruire o autorizzazione in sanatoria.

3. Qualora la domanda non venga presentata nei termini previsti dal primo comma, si applicano le sanzioni amministrative previste dal Capo I della presente legge(Eliminato dall’art. 2 della L.R. 21/1986)

3. E’ comunque consentito presentare la domanda di sanatoria, con gli effetti di cui al precedente secondo comma, anche successivamente il 31 marzo 1986, purchè entro il termine del 30 settembre 1986. In tal caso il contributo di concessione è maggiorato del cinque per cento.
Se nel termine prescritto non viene presentata la domanda di sanatoria per opere abusive realizzate in totale difformità o in assenza della licenza o concessione, ovvero se la domanda presentata, per la rilevanza delle omissioni o delle inesattezze riscontrate, deve ritenersi dolosamente infedele, si applicano le sanzioni amministrative previste dal Capo I della presente legge.
In ogni altra diversa ipotesi di abusivismo, la tardiva presentazione della domanda, comunque non oltre il 31 marzo 1987, comporta il pagamento al comune del contributo di concessione maggiorato del dieci per cento. (Inserito dall’art. 2 della L.R. 21/1986)

4. Le disposizioni di cui al primo e secondo comma del presente articolo non si applicano alle opere abusive non ammesse a sanatoria ai sensi dell’articolo 28 della presente legge.

Art.49 – Norma finanziaria

Nel bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario 1985 sono introdotte le seguenti variazioni:
STATO DI PREVISIONE DELL’ENTRATA
In aumento
Capitolo 12204 –
Tasse sulle concessioni governative (art. 8, LC 26 febbraio 1948, n. 3, e art. 34 DPR 19 maggio 1949, n. 250)
lire 1.000.000.000
Capitolo 24110 –
(nuova istituzione) 2.4.1. – Sovvenzioni statali per i controlli periodici dell’attività urbanistica ed edilizia (art. 23, legge 28 febbraio 1985, n. 47)
pm.
Capitolo 36214 –
(Nuova istituzione) 3.6.2. – Rimborsi dei comuni in conto delle anticipazioni concesse dalla Regione per la formazione dei piani di risanamento urbanistico (art. 35, terzo comma, della presente legge).
pm.
Capitolo 02016 –
Stipendi, paghe, indennità ed altri assegni al personale dell’Amministrazione regionale( LR 17 agosto 1978, n. 51; LR 4 settembre 1978, n. 57; LR 1º giugno 1979, n. 47, LR 28 febbraio 1981, n. 10; LR 28 luglio 1981, n. 25; LR 28 novembre 1981, n. 39); LR 19 novembre 1982, n. 42 e LR 8 maggio 1984, n. 18) (spese obbligatoria)
lire 30.000.000
STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DELL’ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO ED ASSETTO DEL TERRITORIO
In diminuzione
Capitolo 03016 –
Fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative (art. 33 LR 5 maggio 1983, n. 11, e art. 3 della legge finanziaria)
lire 2.930.000.000
mediante riduzione delle riserve dei seguenti punti della tabella A allegata alla legge finanziaria 1985:
1. applicazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 348 del 1979
lire 930.000.000
2. riforma assistenza
lire 2.000.000.000
STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DELL’ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA
In aumento
Capitolo 04160/01 –
( Cat. prog. 12) (nuova istituzione)
2.1.2.7.4.3.07.27 – Anticipazioni ai comuni per la predisposizione e l’attuazione dei piani di risanamento urbanistico (art. 35, primo comma, della presente legge)
lire 1.500.000.000
Capitolo 04160/02 –
(Cat. prog. 12) (nuova istituzione)
1.1.1.4.1.2.07.27 – Spese necessarie per il censimento, accertamento e controllo sull’attività urbanistico – edilizia, anche mediante rilievi aerofotogrammetrici, e per la pubblicazione, diffusione conoscitiva della normativa urbanistico – edilizia regionale (artt. 21 e 22 della presente legge)
lire 1.000.000.000
Capitolo 04160/03 –
(Cat. prog. 12) (nuova istituzione)
2.1.2.3.2.4.07.27 – Concorsi sugli interessi dei mutui contratti dai comuni per l’attuazione dei piani di risanamento urbanistico; contributi ai comuni per il ripiano del disavanzo finanziario derivante dalle riduzioni dei contributi di concessione permesso di costruire (artt. 36, 43 e 44 della presente legge) lire 500.000.000
Capitolo 04160/04 –
(Cat. prog. 12) (nuova istituzione)
2.1.2.4.3.4.07.27 – Concorso sugli interessi dei mutui contratti dai consorzi volontari o dalle cooperative edilizie per l’attuazione anche parziale, dei piani di recupero (art. 34, ottavo comma, della presente legge)
lire 700.000.000
Capitolo 04161 –
Spese per oneri derivanti dalla stipula di convenzioni con imprese specializzate per provvedere alla demolizione di opere eseguite in violazione delle norme urbanistiche (art. 20, ultimo comma, della LR 19 maggio 1981, n. 17, e artt. 6, tredicesimo comma, e 20, decimo comma (della presente legge)
lire 200.000.000
2. Le spese derivanti dall’applicazione dell’articolo legge gravano sui precitati capitoli 02016, 04160/01, 04160/02, 04160/03, 04160/04 e 04161 del bilancio della Regione per l’anno 1985 e su quelli corrispondenti degli anni successivi.
3. All’onere derivante dall’applicazione dell’articolo 35, terzo comma, valutato in annue lire duecento milioni si fa fronte a partire dal 1986, con l’incremento del gettito dell’imposta sul reddito delle persone fisiche derivante dal suo naturale incremento.

Art.50 – Rinvio a norme statali

Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni contenute nella legislazione statale e regionale vigente.

Art.51 – Entrata in vigore

La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 11 ottobre 1985

Legge Regionale 16 maggio 2003, n. 5

Legge Regionale 16 maggio 2003, n. 5

Modifica e integrazione della legge regionale 11 ottobre 1985, n. 23, concernente: “Norme in materia di controllo dell’attività urbanistico-edilizia, di risanamento urbanistico e di sanatoria e di insediamenti ed opere abusive, di snellimento ed accelerazione delle procedure espropriative” – Denuncia di inizio attività.

Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Regione promulga la seguente legge:

Art.1

1. I commi 1 e 2 dell’articolo 13 della legge regionale 11 ottobre 1985, n. 23, sono sostituiti dai seguenti:
“1. Sono soggetti ad autorizzazione comunale i seguenti interventi, previo parere del solo Ufficio tecnico comunale:

a) opere di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo;

b) opere di eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti consistenti in rampe o ascensori esterni, ovvero in manufatti che alterino la sagoma dell’edificio;

c) muri di cinta e cancellate;

d) aree destinate ad attività sportive e ricreative senza creazione di volumetria;

e) le opere costituenti pertinenza ai sensi dell’articolo 817 del Codice Civile;

f) revisione o installazione di impianti tecnologici al servizio di edifici o di attrezzature esistenti e realizzazione di volumi tecnici che si rendano indispensabili, sulla base di nuove disposizioni;

g) varianti a concessioni edilizie già rilasciate che non incidano sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non cambino la destinazione d’uso e la categoria edilizia e non alterino la sagoma e non violino le eventuali prescrizioni contenute nella concessione edilizia;

h) parcheggi di pertinenza nel sottosuolo del lotto su cui insiste il fabbricato;

i) le opere di demolizione, i reinterri e gli scavi finalizzati ad attività edilizia;

l) le vasche di approvvigionamento idrico ed i pozzi;

m) le opere oggettivamente precarie e temporanee;

n) i pergolati e i grigliati;

o) le occupazioni stabili di suolo a titolo espositivo di stoccaggio a cielo aperto;

p) l’installazione di palloni pressostatici a carattere stagionale.

2. Le semplici recinzioni ed i barbecue di minime dimensioni sono opere urbanisticamente non rilevanti, qualora realizzate in aree non soggette a vincoli.”.

Art.2

1. Dopo l’articolo 14 della legge regionale n. 23 del 1985 è introdotto il seguente:
Art.14 bis – Denuncia di inizio attività.

1. E’ data facoltà di attivare gli interventi di cui all’articolo 13, con esclusione degli interventi di cui alle lettere i), o) e p) del comma 1, anche con denuncia di inizio di attività alle condizioni e secondo le modalità e le prescrizioni di cui alla normativa statale vigente, fatto salvo quanto stabilito nei seguenti commi

2. L’esecuzione di opere in assenza della denuncia di cui al comma 1, o in difformità da essa, comporta l’applicazione delle sanzioni previste dal comma 1 dell’articolo 14 della presente legge.

3. La facoltà di procedere con denuncia dì inizio attività non si applica agli immobili assoggettati, con specifico provvedimento amministrativo, dalle competenti autorità ai vincoli di carattere storico – artistico, ambientale e paesaggistico, salvo preventiva acquisizione dell’autorizzazione rilasciata dalle competenti autorità preposte alla tutela del vincolo.

4. Le norme di cui al presente articolo prevalgono sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi comunali in materia di procedimento.”.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e dì farla osservare come legge della Regione.
Data a Cagliari, addì 16 maggio 2003

Pili

Piano Casa Sardegna 2015 2022 – L.R. 8-2015 e L.R. 11-2017 – L.R. 1-2019 – L.R. 1/2021

piano-casa-sardegna-2017-2018-lr-8-2015-lr-11-2017

Piano Casa Sardegna 2015 2022

L.R. 8/2015 Pubblicata sul Buras 19 del 30/04/2015

L.R. 11/2017 Pubblicata sul Buras 31 del 06/07/2017

L.R. 1/2019 Pubblicata sul Buras 4 del 17/01/2019 (vigente dal 01/02/2019)

L.R. 1/2021  Pubblicata sul Buras 5 del 19/01/2021

Gli articoli/commi dichiarati incostituzionali a seguito della pronuncia della Sentenza della Corte Costituzionale 24/2022, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il giorno 03/02/2022 sono riportati in grassetto e in barrato.

— IMPORTANTE — Si Riporta il comma 2 dell’art. 30 della L.R. 1/2021-  2. Gli articoli della presente legge, trattandosi di disposizioni straordinarie per il sostegno dell’economia mediante il rilancio del settore edilizio coniugate con la riqualificazione, la razionalizzazione ed il miglioramento della qualità architettonica e abitativa, della sicurezza strutturale, della compatibilità paesaggistica e dell’efficienza energetica del patrimonio edilizio esistente nel territorio regionale, anche attraverso la semplificazione delle procedure, sono cogenti e di immediata applicazione e prevalgono sugli atti di pianificazione, anche settoriale, sugli strumenti urbanistici generali e attuativi e sulle altre vigenti disposizioni normative regionali. – INCOSTITUZIONALE Sentenza CC 24/2022

Si riporta anche l’art. 18 della L.R. 1/2021 Norma transitoria, di “passaggio” dalla L.R. 8/2015 alle modifiche introdotte con la L.R.1/2021 1. Sono fatte salve le richieste di titoli abilitativi di cui alla legge regionale n. 8 del 2015 e successive proroghe, presentate fino alla data del 31 dicembre 2020, per le quali continua ad applicarsi la normativa suddetta. In relazione ad esse, resta validamente compiuta anche l’attività eventualmente svolta e gli atti adottati dagli uffici pubblici statali, regionali o comunali. 2. Qualora i soggetti richiedenti intendano usufruire delle modifiche introdotte con la presente legge, ove più favorevoli, presentano esclusivamente le integrazioni o modifiche alla documentazione già presentata. 3. Le eventuali richieste di titoli abilitativi presentate tra il 1° gennaio 2021 e la data di entrata in vigore della presente legge sono ripresentate a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. – INCOSTITUZIONALE Sentenza CC 24/2022


LEGGE REGIONALE 8 del 23 APRILE 2015

Norme per la semplificazione e il riordino di disposizioni in materia urbanistica ed edilizia e per il miglioramento del patrimonio edilizio


Titolo I Disposizioni generali e norme di semplificazione e riordino in materia urbanistico-edilizia

Capo I – Disposizioni generali

Art. 1 – Finalità

1. La presente legge contiene disposizioni di semplificazione delle procedure in materia edilizia, urbanistica e paesaggistica e di riordino normativo.

2. La Regione autonoma della Sardegna promuove, inoltre, la riqualificazione e il miglioramento della qualità architettonica ed abitativa, dell’efficienza energetica del patrimonio edilizio esistente, la limitazione del consumo del suolo e la riqualificazione dei contesti paesaggistici e ambientali compromessi esistenti nel territorio regionale.

Capo II Modifiche alla legge regionale n. 23 del 1985

Art. 2 – Titoli abilitativi

1. Nella legge regionale 11 ottobre 1985, n. 23 (Norme regionali di controllo dell’attività urbanistico-edilizia), e successive modifiche ed integrazioni, e in tutte le altre disposizioni legislative regionali in materia urbanistico-edilizia, le parole “concessione” e “concessione edilizia” sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle parole: “permesso di costruire”.

Art. 3 – Sostituzione dell’articolo 6 della legge regionale n. 23 del 1985 (Sanzioni per le opere eseguite in assenza di concessione, in totale difformità o con variazioni essenziali)

1. L’articolo 6 della legge regionale n. 23 del 1985, è sostituito dal seguente: “Art. 6 (Sanzioni per interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali)

1. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, accertata l’esecuzione di interventi in assenza di permesso di costruire, in totale difformità dal medesimo, ovvero con variazioni essenziali, ingiunge al proprietario e al responsabile dell’abuso la sospensione dei lavori, la rimozione o la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi e, nel caso di mutamento di destinazione d’uso, il ripristino della destinazione originaria legittimamente autorizzata, indicando nel provvedimento l’area che viene acquisita di diritto, ai sensi del comma 4.

2. Entro quindici giorni dalla notifica della sospensione il dirigente o il responsabile dell’ufficio può richiedere all’autorità competente il sequestro del cantiere. Nell’ipotesi di accertata prosecuzione dei lavori in violazione della sospensione, è disposta la demolizione immediata delle opere abusive.

3. Entro il termine di quarantacinque giorni dalla sospensione sono adottati e notificati i provvedimenti di rimozione, demolizione e ripristino di cui al comma 1.

4. Se il responsabile dell’abuso non provvede alla rimozione o alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall’ingiunzione, il bene e l’area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive, sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune. L’area acquisita non può comunque essere superiore a 10 volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita.

5. L’accertamento dell’inottemperanza alla ingiunzione a demolire nel termine di cui al comma 4, da notificarsi all’interessato e trasmettersi all’autorità giudiziaria competente per territorio ed all’Assessorato regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica, costituisce titolo per l’immissione nel possesso e, previa redazione dello stato di consistenza, per la trascrizione nei registri immobiliari, che deve essere eseguita gratuitamente.

6. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, constatata l’inottemperanza di cui al comma 4, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra euro 2.000 ed euro 20.000, salva l’applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti. La sanzione, in caso di abusi realizzati sulle aree e sugli edifici di cui all’articolo 27, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A)), e successive modifiche ed integrazioni, ivi comprese le aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, è sempre irrogata nella misura massima. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento sanzionatorio, fatte salve le responsabilità penali, costituisce elemento di valutazione della performance individuale nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente.

7. I proventi delle sanzioni di cui al comma 6 spettano al comune e sono destinati esclusivamente alla demolizione e rimessione in pristino delle opere abusive e/o all’acquisizione e all’allestimento di aree destinate a verde pubblico.

8. L’opera acquisita è rimossa o demolita e i luoghi sono ripristinati, nel termine di sei mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 4, con ordinanza del dirigente o del responsabile del competente ufficio comunale a spese dei responsabili dell’abuso, salvo che, entro lo stesso termine, con deliberazione consiliare non si dichiari l’esistenza di prevalenti interessi pubblici e sempre che l’opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici o ambientali.

9. Per gli interventi abusivamente eseguiti su terreni sottoposti, in base a leggi statali o regionali, a vincolo di inedificabilità, l’acquisizione gratuita, nel caso di inottemperanza all’ingiunzione di demolizione, si verifica di diritto a favore delle amministrazioni cui compete la vigilanza sull’osservanza del vincolo. Tali amministrazioni provvedono alla demolizione delle opere abusive ed al ripristino dello stato dei luoghi a spese dei responsabili dell’abuso. Nell’ipotesi di concorso dei vincoli, l’acquisizione si verifica a favore del patrimonio del comune.

10. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 8 senza che il comune abbia adempiuto, la Regione, previa diffida con assegnazione dell’ulteriore termine di trenta giorni, attiva le procedure per l’esecuzione dell’ordinanza di demolizione. I poteri sostitutivi sono esercitati nel successivo termine di trenta giorni.

11. Nell’ipotesi di esercizio del potere sostitutivo, di cui al comma 10, la Regione si rivale nei confronti del comune per il recupero delle somme anticipate ai fini dell’esecuzione dell’intervento.”.

Art. 4 – Integrazione all’articolo 7 della legge regionale n. 23 del 1985 (Opere eseguite in parziale difformità)

1. Dopo l’articolo 7 della legge regionale n. 23 del 1985, è aggiunto il seguente:

“Art. 7 bis (Tolleranze edilizie) 1. Sono considerate tolleranze edilizie, con conseguente inapplicabilità delle disposizioni in materia di parziale difformità, le violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che non eccedano per singola unità immobiliare il 2 per cento delle misure progettuali.”.

Art. 5 – Modifiche all’articolo 10 della legge regionale n. 23 del 1985 (Interventi di ristrutturazione edilizia)

1. All’articolo 10, comma 1, della legge regionale n. 23 del 1985, le parole “lett. d) del primo comma dell’articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457” sono sostituite dalle seguenti “lettera d) del comma 1 dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, e successive modifiche”.

Art. 6 – Integrazioni all’articolo 10 della legge regionale n. 23 del 1985 (Opere soggette a Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA))

1. Dopo l’articolo 10 della legge regionale n. 23 del 1985, è aggiunto il seguente: “Art. 10 bis (Opere soggette a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)) 1. Sono soggetti a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) i seguenti interventi:

  • a) opere di manutenzione straordinaria;
  • b) opere di restauro non comportanti interventi ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della legge regionale 2 agosto 2013, n. 19 (Norme urgenti in materia di usi civici, di pianificazione urbanistica, di beni paesaggistici e di impianti eolici) e di risanamento conservativo;
  • c) opere di eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti, consistenti in rampe o ascensori esterni, ovvero in manufatti che alterino la sagoma dell’edificio;
  • d) aree destinate ad attività sportive e ricreative senza creazione di volumetria;
  • e) opere costituenti pertinenza ai sensi dell’articolo 817 del Codice civile;
  • f) revisione o installazione di impianti tecnologici al servizio di edifici o di attrezzature esistenti e realizzazione di volumi tecnici che si rendano indispensabili, sulla base di nuove disposizioni;
  • g) varianti a permessi di costruire già rilasciati che non incidano sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non cambino la destinazione d’uso e la categoria edilizia e non alterino la sagoma e non violino le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire;
  • h) opere oggettivamente precarie, tali da poter essere immediatamente rimosse alla cessazione della necessità, dirette a soddisfare obiettive esigenze di carattere non ordinario e temporalmente definite;
  • i) serre provviste di strutture in muratura e serre fisse, funzionali allo svolgimento dell’attività agricola;
  • j) tettoie di copertura, anche dotate di pannelli per la produzione di energia elettrica.

2. La SCIA è accompagnata dalla documentazione prevista dai regolamenti edilizi comunali e da una specifica relazione, a firma di un progettista abilitato, che asseveri che le opere da realizzare sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e non in contrasto con quelli adottati e ai regolamenti edilizi vigenti e attesti il rispetto delle leggi di settore con particolare riferimento, laddove applicabili, alle norme di sicurezza statica, antisismica, antincendio, igienico-sanitarie, sicurezza stradale, barriere architettoniche.

3. L’avvio dei lavori è condizionato all’ottenimento di tutti gli atti di assenso, comunque denominati, necessari per l’intervento edilizio prescritti dalla normativa sui vincoli paesaggistici, idrogeologici, ambientali, di tutela del patrimonio storico, artistico ed archeologico e dalle altre normative di settore, da acquisire per il tramite dello Sportello unico per l’edilizia, ove costituito.

4. Nei casi di cui al comma 1, lettere a), b), c), e), g), h), i) e j), i lavori sono eseguiti sotto la supervisione del direttore dei lavori, che entro trenta giorni dalla conclusione degli stessi presenta apposita dichiarazione di fine lavori, attestante il rispetto di tutte le norme e delle previsioni della relazione di asseverazione. Il mancato invio della dichiarazione di fine lavori comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pari a euro 500 a carico del direttore dei lavori.

5. Nei casi di cui al comma 1, lettera g), la SCIA è presentata prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori oggetto del permesso di costruire.”.

Art. 7 – Modifiche all’articolo 11 della legge regionale n. 23 del 1985 (Mutamenti di destinazione d’uso)

1. L’articolo 11 della legge regionale n. 23 del 1985 è sostituito dal seguente: “Art. 11 (Mutamenti della destinazione d’uso)

1. Relativamente alle destinazioni d’uso sono individuate le seguenti categorie funzionali:

a) residenziale, ivi compresi i servizi strettamente connessi alla residenza; b) turistico-ricettiva; c) artigianale e industriale; d) direzionale, commerciale e socio-sanitaria; e) agricolo-zootecnica.

2. La destinazione d’uso di un fabbricato o di una unità immobiliare è quella prevalente in termini di superficie utile.

3. Costituisce mutamento rilevante della destinazione d’uso ai fini urbanistici ogni forma di utilizzo di un immobile o di una singola unità immobiliare diversa da quella originaria, ancorché non accompagnata dall’esecuzione di opere edilizie, purché tale da comportare l’assegnazione dell’immobile o dell’unità immobiliare a una diversa categoria funzionale tra quelle indicate al comma 1.

4. Il mutamento della destinazione d’uso all’interno della stessa categoria funzionale è sempre consentito.

5. Il mutamento della destinazione d’uso da una categoria funzionale all’altra è regolamentato dallo strumento urbanistico generale comunale.

6. Il mutamento della destinazione d’uso che implichi variazioni in aumento dei limiti e dei rapporti previsti dal decreto assessoriale 23 dicembre 1983, n. 2266/U o dalle norme dello strumento urbanistico comunale è consentito solo ove l’interessato, anche mediante la cessione di ulteriori aree, integri la quota prevista in rapporto alla mutata destinazione d’uso.

7. Il mutamento della destinazione d’uso con opere esterne e quello rilevante a fini urbanistici, di cui ai commi 3 e 5, è soggetto a permesso di costruire. Nelle restanti ipotesi il mutamento della destinazione d’uso è soggetto a SCIA.

8. È consentito il mutamento della destinazione d’uso di edifici che, per le loro particolari caratteristiche e in ragione di interessi meritevoli di tutela siano, con delibera del consiglio comunale, motivatamente giudicati compatibili con la zona urbanistica omogenea in cui si trova l’edificio interessato. In tal caso il mutamento della destinazione d’uso è assoggettato a permesso di costruire ed è subordinato alla corresponsione degli oneri di concessione dovuti in conformità alla normativa vigente, in misura tripla.

9. Al fine di favorire il recupero e la rivitalizzazione dei centri storici, nella zona omogenea A, fatto salvo il rispetto delle relative prescrizioni igienico-sanitarie e di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia, è sempre consentito il mutamento di destinazione d’uso da residenziale a turistico-ricettiva. Nel caso tali mutamenti non comportino l’esecuzione di opere edilizie soggette a permesso di costruire non si applicano i commi 3 e 5 e si realizzano mediante SCIA.

10. Nel caso di mutamento di destinazione d’uso, anche senza opere edilizie, che implichi variazioni in aumento dei limiti e dei rapporti previsti dal decreto assessoriale n. 2266/U del 1983 o dalle norme dello strumento urbanistico comunale, inquadrabili come variazioni essenziali, si applicano le sanzioni previste dall’articolo 6.

11. Nei restanti casi di mutamento di destinazione d’uso eseguito in assenza del permesso di costruire, il dirigente o il responsabile dell’ufficio comunale competente in materia edilizia ordina il ripristino della destinazione d’uso legittimamente autorizzata e irroga una sanzione pecuniaria pari al doppio del contributo di costruzione dovuto e comunque non inferiore a 500 euro. In caso di inottemperanza entro novanta giorni, il dirigente o il responsabile dell’ufficio comunale competente ne dispone l’esecuzione d’ufficio e, ove questa non sia possibile, irroga una sanzione pecuniaria pari al doppio dell’incremento del valore dell’immobile conseguente al mutamento della destinazione d’uso, calcolato secondo i valori correnti dell’Agenzia del territorio.

12. Nel caso di mutamento di destinazione d’uso eseguito in assenza di SCIA si applicano le sanzioni previste all’articolo 14.”.

Art. 8 – Sostituzione dell’articolo 14 della legge regionale n. 23 del 1985 (Opere eseguite senza autorizzazione)

1. L’articolo 14 della legge regionale n. 23 del 1985 è sostituito dal seguente:

“Art. 14 (Opere eseguite in assenza di SCIA)

1. L’esecuzione di opere in assenza di SCIA o in difformità da essa comporta l’applicazione di una sanzione pecuniaria pari al doppio dell’aumento del valore venale dell’immobile conseguente alla realizzazione delle opere stesse e, comunque, in misura non inferiore a euro 1.000.

2. In caso di esecuzione di opere in assenza di SCIA, nei casi in cui è prescritta ed avrebbe potuto essere rilasciata, si applica una sanzione amministrativa pari a euro 500, quando la SCIA è gratuita, o pari al doppio dell’importo dovuto, nei casi di SCIA onerosa. In tali casi, il richiedente trasmette una comunicazione di mancata SCIA corredata di tutti gli elaborati previsti. La SCIA spontaneamente effettuata quando l’intervento è in corso di esecuzione comporta il pagamento, a titolo di sanzione, della somma di euro 500.

3. Quando le opere sono eseguite senza SCIA su immobili comunque vincolati da leggi statali e regionali, nonché dalle altre norme urbanistiche vigenti, salva l’applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti, l’autorità competente a vigilare sull’osservanza del vincolo ordina la rimessione in pristino a cura e spese del responsabile ed irroga una sanzione pecuniaria da euro 500 a euro 10.000.

4. Qualora le opere siano eseguite in assenza di SCIA in dipendenza di calamità naturali o di avversità atmosferiche dichiarate di carattere eccezionale la sanzione non è dovuta.

5. Le sanzioni pecuniarie di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano sempreché le opere eseguite non contrastino con prevalenti interessi pubblici. La valutazione è di competenza dell’amministrazione comunale, su parere vincolante dell’amministrazione competente a vigilare sull’osservanza del vincolo nei casi di cui al comma 3.

6. Nel caso in cui le opere eseguite senza SCIA contrastino con prevalenti interessi pubblici, il comune ne ordina la demolizione e rimessione in pristino a cura e spese del responsabile dell’abuso.

7. L’accertamento del valore di cui al comma 1 è effettuato secondo le disposizioni di cui all’articolo 7, commi 3, 4, 5 e 6.”.

Art. 9 – Sostituzione dell’articolo 15 della legge regionale n. 23 del 1985 (Opere interne)

1. L’articolo 15 della legge regionale n. 23 del 1985, è sostituito dal seguente:

“Art. 15 (Interventi di edilizia libera)

1. Nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica nonché delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), e successive modifiche ed integrazioni, i seguenti interventi sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo:

a) interventi di manutenzione ordinaria, ivi inclusi quelli ricondotti a tale categoria di intervento da specifiche disposizioni nazionali;

b) interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che non alterino la sagoma dell’edificio;

c) opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato;

d) movimenti di terra strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola-zootecnica, artigianale, industriale e pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari;

e) serre mobili e piccoli loggiati amovibili entrambi sprovvisti di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell’attività agricola;

f) interventi finalizzati al posizionamento di tende, pergole, rastrelliere per biciclette;

g) interventi volti alla realizzazione di semplici recinzioni e di barbecue di minime dimensioni.

2. Nel rispetto dei presupposti di cui al comma 1, previa comunicazione dell’avvio dei lavori, i seguenti interventi sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo:

a) opere oggettivamente precarie dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee tali da poter essere immediatamente rimosse alla cessazione della necessità e, comunque, entro un termine di utilizzazione non superiore a centottanta giorni;

b) opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l’indice di permeabilità stabilito dallo strumento urbanistico comunale;

c) elementi di arredo di aree di pertinenza degli edifici esistenti;

d) manufatti occorrenti per l’installazione dei cantieri temporanei finalizzati all’esecuzione di lavori da realizzare legittimamente;

e) vasche di approvvigionamento idrico e pozzi;

f) interventi volti all’efficientamento di impianti tecnologici esistenti al servizio di stabilimenti industriali;

g) muri di cinta e cancellate.

3. L’avvio dei lavori per l’esecuzione degli interventi di cui ai commi 1 e 2 è condizionato all’ottenimento di tutti gli atti di assenso, comunque denominati, necessari per l’intervento edilizio, da acquisire per il tramite dello sportello unico per l’edilizia, ove costituito.

4. Limitatamente agli interventi di cui al comma 2, lettera a), entro dieci giorni dallo scadere della durata del tempo di permanenza delle opere temporanee, l’interessato, anche per via telematica, informa l’amministrazione comunale dell’avvenuta rimozione delle opere.

5. Il mancato invio della comunicazione di cui al comma 2 comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pari a euro 500. Tale sanzione è ridotta di due terzi se la comunicazione è effettuata spontaneamente quando l’intervento è in corso di esecuzione.

6. Il mancato invio della comunicazione di cui al comma 4 comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pari a euro 500.”.

Art. 10 – Integrazioni all’articolo 15 della legge regionale n. 23 del 1985 (Sportello unico per l’edilizia)

1. Dopo l’articolo 15 della legge regionale n. 23 del 1985, è aggiunto il seguente:

“Art. 15 bis (Sportello unico per l’edilizia)

1. Le amministrazioni comunali, nell’ambito della propria autonomia organizzativa costituiscono, anche in forma associata, un ufficio denominato Sportello unico per l’edilizia, che cura tutti i rapporti fra il privato, l’amministrazione e, ove occorra, le altre amministrazioni tenute a pronunciarsi in ordine ad ogni intervento edilizio, salva la competenza dello Sportello unico per le attività produttive (SUAP) definita dalla legge regionale 5 marzo 2008, n. 3 (legge finanziaria 2008), e successive modifiche ed integrazioni.

2. Lo sportello unico per l’edilizia costituisce l’unico punto di accesso per il privato interessato in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti l’intervento edilizio, e fornisce una risposta tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni, comunque coinvolte, acquisendo presso le amministrazioni competenti, anche mediante conferenza di servizi, gli atti di assenso, comunque denominati, delle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità.

3. Le comunicazioni al richiedente sono trasmesse esclusivamente dallo sportello unico per l’edilizia che provvede, inoltre, alla trasmissione delle comunicazioni agli altri uffici comunali e alle altre amministrazioni pubbliche interessati al procedimento. Le comunicazioni avvengono mediante posta elettronica certificata nei confronti dei professionisti, delle altre pubbliche amministrazioni e del richiedente, qualora ne indichi gli estremi nella domanda. È vietato agli altri uffici comunali e alle altre amministrazioni pubbliche trasmettere al richiedente atti autorizzatori, nulla osta, pareri o atti di consenso, anche a contenuto negativo, comunque denominati; essi trasmettono immediatamente allo sportello unico per l’edilizia le denunce, le domande, le segnalazioni, gli atti e la documentazione ad esse eventualmente presentati, dandone comunicazione al richiedente.

4. È in ogni caso vietato allo sportello unico per l’edilizia chiedere integrazioni relative a documenti già in possesso dell’amministrazione competente al rilascio del permesso di costruire o di amministrazioni comunque coinvolte nel procedimento. È inoltre vietato allo sportello unico per l’edilizia chiedere integrazioni o chiarimenti per più di una volta.

5. Lo sportello unico per l’edilizia provvede, in particolare:

a) alla ricezione delle domande per il rilascio di permessi di costruire, della SCIA e di ogni altro atto di assenso comunque denominato in materia di attività edilizia, ivi compreso il certificato di agibilità, nonché dei progetti approvati dalla soprintendenza ai sensi e per gli effetti degli articoli 23, 33 e 39, del decreto legislativo n. 42 del 2004, e successive modifiche ed integrazioni;

b) alla ricezione, ove dovute, delle comunicazioni di avvio lavori nell’ipotesi di interventi di edilizia libera;

c) all’acquisizione, direttamente o tramite conferenza di servizi, ai sensi dell’articolo 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), e successive modifiche ed integrazioni, degli atti di assenso, comunque denominati, necessari ai fini della realizzazione dell’intervento edilizio;

d) al rilascio dei permessi di costruire, dei certificati di agibilità, nonché delle certificazioni attestanti le prescrizioni normative e le determinazioni provvedimentali a carattere urbanistico, paesaggistico-ambientale, edilizio e di qualsiasi altro tipo comunque rilevanti ai fini degli interventi di trasformazione edilizia del territorio;

e) alla tempestiva comunicazione all’interessato dell’intervenuta acquisizione degli atti di assenso, comunque denominati, necessari all’avvio dei lavori in caso di SCIA e per gli interventi di edilizia libera;

f) all’adozione del provvedimento finale a seguito della conclusione dei lavori della conferenza di servizi;

g) alla cura dei rapporti tra l’amministrazione comunale, il privato e le altre amministrazioni chiamate a pronunciarsi in ordine all’intervento edilizio oggetto dell’istanza;

h) a fornire informazioni, anche mediante predisposizione di un archivio informatico, sugli adempimenti necessari per lo svolgimento delle procedure inerenti l’esecuzione di interventi edilizi e sullo stato dei procedimenti;

i) al rilascio del certificato di destinazione urbanistica;

j) all’adozione dei provvedimenti in tema di accesso ai documenti amministrativi in favore di chiunque vi abbia interesse ai sensi delle vigenti disposizioni.

6. I tempi dei singoli procedimenti sono, comunque, disciplinati dalle disposizioni vigenti.

7. Lo sportello unico per l’edilizia accetta le domande, le segnalazioni, le comunicazioni e i relativi elaborati tecnici o allegati presentati dal richiedente con modalità telematica e trasmette, in via telematica, la documentazione alle altre amministrazioni che intervengono nel procedimento, le quali adottano modalità telematiche di ricevimento e di trasmissione in conformità alle modalità tecniche individuate ai sensi dell’articolo 34 quinquies del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4 (Misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione), convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80. Tali modalità assicurano l’interoperabilità con le regole tecniche definite dal regolamento adottato ai sensi dell’articolo 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

8. La Regione adotta le soluzioni tecniche necessarie ai fini del soddisfacimento dei requisiti di cui al comma 7, e si dota di una piattaforma unica telematica per l’interscambio dei documenti e per gli ulteriori adempimenti previsti dal presente articolo, alla quale i soggetti di cui al comma 1 sono obbligati ad aderire o, comunque, a garantire l’interscambio dei dati.

9. In sede di monitoraggio dello stato di attuazione dello sportello unico per l’edilizia, la Regione segnala agli organi di controllo le amministrazioni comunali non aderenti alla piattaforma unica telematica che utilizzino risorse finanziarie proprie per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente articolo.

10. Sino alla costituzione dello sportello unico per l’edilizia le relative funzioni sono esercitate dal competente ufficio tecnico.”.

Art. 11 – Integrazioni all’articolo 15 bis della legge regionale n. 23 del 1985 (Procedura di rilascio, efficacia e durata dei titoli abilitativi)

1. Dopo l’articolo 15 bis della legge regionale n. 23 del 1985, come introdotto dalla presente legge, è aggiunto il seguente:

“Art. 15 ter (Procedura di rilascio, efficacia e durata dei titoli abilitativi)

1. Per quanto non disposto dalla presente legge, relativamente alle procedure, all’efficacia e alla durata dei titoli abilitativi, si applicano le disposizioni contenute nella legislazione statale vigente.

2. In ogni caso di mancato rispetto dei termini per il rilascio del permesso di costruire, si forma il silenzio inadempimento e l’interessato può avanzare istanza alla direzione generale competente in materia urbanistica della Regione per l’intervento sostitutivo. Entro quindici giorni dal ricevimento dell’istanza il dirigente regionale competente invita il comune a pronunciarsi nei successivi quindici giorni. Scaduto infruttuosamente detto termine, il dirigente regionale competente, nei dieci giorni successivi, nomina un commissario ad acta che si pronuncia sulla domanda di permesso di costruire, entro trenta giorni dalla data del ricevimento dell’incarico.”.

Art. 12 – Integrazioni all’articolo 15 ter della legge regionale n. 23 del 1985 (Parcheggi privati)

1. Dopo l’articolo 15 ter della legge regionale n. 23 del 1985, come introdotto dalla presente legge, è aggiunto il seguente:

“Art. 15 quater (Parcheggi privati)

1. Nelle nuove costruzioni, nel riattamento di fabbricati in disuso da più di dieci anni e nelle modifiche di destinazione d’uso urbanisticamente rilevanti, devono essere riservate aree per parcheggi privati nella misura minima di 1 metro quadro per ogni 10 metri cubi di costruzione e, comunque, in misura non inferiore a uno stallo di sosta per ogni unità immobiliare.

2. Nei frazionamenti di unità immobiliari esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, devono essere riservate aree per parcheggi privati nella misura minima di 1 metro quadro per ogni 10 metri cubi di costruzione e, comunque, in misura non inferiore a uno stallo di sosta per ogni unità immobiliare ulteriore rispetto all’originaria.

3. Ai fini della determinazione delle superfici per parcheggi privati si computano anche gli spazi necessari alla manovra del veicolo.

4. Lo stallo di sosta deve avere dimensioni minime di 2,50 metri per 5,00 metri.

5. Le prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano agli immobili esistenti ubicati in zona urbanistica omogenea A.

6. Nel caso di modifiche di destinazioni d’uso e di frazionamento di unità immobiliari, per i fabbricati esistenti alla data del 7 aprile 1989, qualora sia dimostrata l’impossibilità di reperire spazi idonei da destinare al soddisfacimento dei requisiti previsti dai commi 1 e 2, l’intervento è consentito previo pagamento di una somma equivalente alla monetizzazione delle aree per parcheggi, da determinarsi con deliberazione del consiglio comunale. I relativi introiti costituiscono entrate vincolate per la realizzazione di nuove aree da destinare a parcheggio pubblico, da individuarsi con deliberazione del consiglio comunale.”.

Art. 13 – Sostituzione dell’articolo 20 della legge regionale n. 23 del 1985  (Vigilanza e controllo sull’attività urbanistico-edilizia)

1. L’articolo 20 della legge regionale n. 23 del 1985, è sostituito dal seguente:

“Art. 20 (Vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia)

1. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale esercita, anche secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell’ente, la vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia nel territorio comunale per assicurarne la rispondenza alle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi e provvede all’accertamento delle violazioni riscontrate.

2. La funzione di vigilanza è, inoltre, esercitata nei casi di segnalazione effettuata dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria ai sensi delle vigenti disposizioni statali.

3. L’accertamento di cui al comma 1 può essere effettuato anche dalla Regione attraverso il servizio competente in materia di vigilanza edilizia e il Corpo forestale e di vigilanza ambientale, in collaborazione con le amministrazioni comunali.

4. Il verbale di accertamento è inviato con immediatezza all’amministrazione comunale interessata, all’autorità giudiziaria competente per territorio ed all’Assessorato regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica per i rispettivi provvedimenti di competenza, e indica il proprietario dell’immobile, l’esecutore dei lavori, il progettista ed il direttore dei lavori.

5. Gli organi preposti alla vigilanza ed all’accertamento segnalano i nomi del progettista e del direttore dei lavori ai competenti ordini e collegi professionali e trasmettono i dati relativi alle imprese esecutrici all’Amministrazione regionale per l’adozione dei provvedimenti sanzionatori di rispettiva competenza.

6. Il comune pubblica mensilmente nel proprio albo pretorio on line i dati relativi agli immobili e alle opere realizzati abusivamente ed effettua le trasmissioni previste dalle vigenti disposizioni statali.”.

Art. 14 – Sostituzione dell’articolo 22 della legge regionale n. 23 del 1985 (Adempimenti regionali)

1. L’articolo 22 della legge regionale n. 23 del 1985, è sostituito dal seguente:

“Art. 22 (Annullamento del permesso di costruire da parte della Regione)

1. Entro dieci anni dalla loro adozione i provvedimenti comunali che autorizzano interventi non conformi a prescrizioni degli strumenti urbanistici o dei regolamenti edilizi o comunque in contrasto con la normativa urbanistico-edilizia vigente al momento della loro adozione, possono essere annullati dalla Regione.

2. Il provvedimento di annullamento è emesso entro diciotto mesi dall’accertamento delle violazioni di cui al comma 1, ed è preceduto dalla contestazione delle violazioni stesse al titolare del permesso di costruire, al proprietario della costruzione, al progettista e al comune, con l’invito a presentare controdeduzioni entro un termine all’uopo prefissato.

3. In pendenza delle procedure di annullamento può essere ordinata la sospensione dei lavori, con provvedimento da notificare a mezzo di ufficiale giudiziario, nelle forme e con le modalità previste dal codice di procedura civile, ai soggetti di cui al comma 2 e da comunicare al comune. L’ordine di sospensione cessa di avere efficacia se, entro sei mesi dalla sua notificazione, non sia stato emesso il decreto di annullamento di cui al comma 1.

4. Entro sei mesi dalla data di adozione del provvedimento di annullamento è adottato il provvedimento di demolizione delle opere eseguite in base al titolo annullato.

5. I provvedimenti di sospensione dei lavori e di annullamento sono resi noti al pubblico mediante l’affissione, nell’albo pretorio del comune, dei dati relativi agli immobili e alle opere realizzate.

6. La competenza all’adozione dei provvedimenti di cui al presente articolo è attribuita alla Direzione generale competente in materia urbanistica.”.

Art. 15 – Modifiche all’articolo 28 della legge regionale n. 23 del 1985 (Opere abusive escluse dalla sanatoria)

1. All’articolo 28, comma 1, lettera d), della legge regionale n. 23 del 1985, dopo le parole “l’amministrazione competente” sono aggiunte le seguenti “, ivi inclusa la soprintendenza competente,”.

Capo III Modifiche alla legge regionale n. 45 del 1989 e alla legge regionale n. 7 del 2002

Art. 16 Modifiche all’articolo 5 della legge regionale n. 45 del 1989  (Direttive e vincoli regionali e schemi di assetto territoriale)

1. Il comma 8 dell’articolo 5 della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45 (Norme per l’uso e la tutela del territorio regionale), è sostituito dai seguenti:

“8. Le direttive, i vincoli regionali e gli schemi di assetto territoriale sono approvati con deliberazione della Giunta regionale, previo parere espresso dalla Commissione consiliare competente in materia di governo del territorio entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, e resi esecutivi con decreto del Presidente della Regione.

8 bis. Le direttive, i vincoli regionali e gli schemi di assetto territoriale di cui ai commi 1, 2, 3, 5, 6 e 7 prevalgono sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi.”.

Art. 17 – Modifiche all’articolo 10 bis della legge regionale n. 45 del 1989 (Tutela delle zone di rilevante interesse paesaggistico-ambientale)

1. All’articolo 10 bis della legge regionale n. 45 del 1989 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole “ricompresi tra gli ambiti di cui all’articolo 10, comma 1, lettera c), n. 1, e pertanto sono” sono soppresse;

b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

“2 bis. Nell’ambito territoriale disciplinato dal Piano di utilizzo dei litorali (PUL) e, comunque, non oltre la fascia dei 2.000 metri dalla linea di battigia marina, è consentita la realizzazione di parcheggi che, se collocati nella fascia dei 300 metri dalla linea di battigia marina, non determinino alterazione permanente e irreversibile dello stato dei luoghi, e di strutture di facile rimozione a servizio della balneazione, indipendenti dalla destinazione di zona urbanistica, non vincolata al rispetto dei relativi parametri di zona, regolamentata per dimensione, tipologia e posizione dal PUL e non soggetta al vincolo di integrale conservazione di cui al comma 1. Il posizionamento delle strutture a servizio della balneazione è ammesso nei litorali urbani senza limiti temporali, e nel periodo compreso tra i mesi di aprile e ottobre negli altri casi. In assenza del PUL è ammesso, per una durata non superiore a novanta giorni, il posizionamento di strutture amovibili a servizio della balneazione nella fascia dei 300 metri dalla linea di battigia marina e negli ambiti contigui ai litorali, ricompresi nella fascia dei 2.000 metri dalla linea di battigia marina. Si definiscono “urbani” i litorali ricompresi nei territori dei comuni indicati al comma 2, lettera a), e inseriti o contigui a grandi centri abitati, caratterizzati da un’alta frequentazione dell’utenza durante tutto l’anno e da interventi edilizi ed infrastrutturali tali da aver profondamente alterato gli originari caratteri di naturalità. Tali litorali sono individuati, anche cartograficamente, con deliberazione della Giunta regionale, previo parere espresso dalla Commissione consiliare competente in materia di governo del territorio entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, e resa esecutiva con decreto del Presidente della Regione.”.

Art. 18 – Modifiche all’articolo 20 della legge regionale n. 45 del 1989 (Formazione, adozione ed approvazione del Piano urbanistico comunale)

1. All’articolo 20 della legge regionale n. 45 del 1989 sono apportate le seguenti modifiche: a) i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

“2. Entro quindici giorni dall’adozione, il piano urbanistico comunale è depositato a disposizione del pubblico presso la segreteria del comune e pubblicato sul sito web istituzionale; dell’avvenuto deposito è data notizia mediante affissione di manifesti e mediante la pubblicazione di idoneo avviso nell’albo pretorio on line del comune, nella pagina iniziale del sito web istituzionale e nel Buras, anche ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), e successive modifiche ed integrazioni.

3. Entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione dell’avviso sul Buras, chiunque può prendere visione del piano adottato e presentare proprie osservazioni in forma scritta.”;

b) dopo il comma 4-bis è aggiunto il seguente:

“4-ter. In caso di mancato completamento dell’iter di approvazione del piano urbanistico comunale adottato in adeguamento al Piano paesaggistico regionale (PPR), l’Assessore regionale competente in materia di governo del territorio assegna al consiglio comunale un termine di tempo non superiore a sessanta giorni per provvedere. Decorso inutilmente tale termine, ove il mancato completamento non sia imputabile a ritardi o inadempimenti di altre amministrazioni, il Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell’Assessore competente, nomina uno o più commissari che provvedono in via sostitutiva. In sede di prima applicazione della presente disposizione gli atti di diffida sono adottati entro il termine del 30 giugno 2015.”;

c) dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

“9-bis. Nelle more dell’adeguamento degli strumenti urbanistici generali comunali al Piano paesaggistico regionale è vietata l’adozione definitiva di varianti ai piani generali vigenti, fatti salvi gli atti di pianificazione: 1) finalizzati al ripristino delle originarie destinazioni agricole o all’introduzione di aree di salvaguardia; 2) connessi alla realizzazione di opere pubbliche o dichiarate di pubblica utilità da disposizioni nazionali in attuazione di principi comunitari; 3) di interventi localizzati in aree contigue ad insediamenti esistenti o ad essi integrate, riconosciuti con deliberazione della Giunta regionale di preminente interesse generale e di rilevanza regionale. Le varianti di cui ai punti 1, 2 e 3, sono da assoggettare comunque alla verifica di coerenza di cui all’articolo 31 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 7 (legge finanziaria 2002). Possono essere inoltre adottate varianti ai piani generali vigenti da parte dei comuni che abbiano adottato in via preliminare il piano urbanistico comunale in adeguamento al Piano paesaggistico regionale, ove il mancato completamento dell’iter non sia imputabile all’amministrazione comunale. È inoltre consentita l’adozione degli atti finalizzati all’attuazione del Piano paesaggistico regionale e previsti dalle disposizioni in esso contenute.”.

Art. 19 – Integrazioni alla legge regionale n. 45 del 1989 in materia di adeguamento del piano urbanistico comunale al Piano paesaggistico regionale

1. Dopo l’articolo 20 della legge regionale n. 45 del 1989 è inserito il seguente: “Art. 20 bis (Accelerazione e semplificazione delle procedure di adeguamento del piano urbanistico comunale al Piano paesaggistico regionale)

1. I comuni tenuti all’adeguamento dello strumento urbanistico comunale generale al Piano paesaggistico regionale devono presentare il piano adottato a tutte le amministrazioni competenti all’espressione di nulla osta, pareri o atti di assenso comunque denominati.

2. Ai fini di cui al comma 1 e in coordinamento con i tempi e le procedure previste dal decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modifiche ed integrazioni, le amministrazioni competenti esprimono il proprio parere, nulla osta o atto di assenso, pronunciandosi, in assenza di differenti termini previsti dalle vigenti disposizioni nazionali, entro il termine perentorio di novanta giorni.

3. Il termine di cui al comma 2 può essere sospeso ai fini dell’acquisizione di chiarimenti o integrazioni, per una sola volta e per non più di sessanta giorni.

4. Sul piano adottato devono essere formulate tutte le osservazioni necessarie al suo pieno adeguamento alle previsioni del Piano paesaggistico regionale e al rispetto delle vigenti disposizioni in materia di governo del territorio, che i comuni recepiscono in sede di adozione definitiva.

5. Le parti del piano non interessate da comunicazioni di esigenze istruttorie, da richieste di modifica o osservazioni, non sono oggetto di ulteriori interventi nel procedimento di adozione e approvazione del piano urbanistico comunale da parte delle amministrazioni competenti. Sono fatti salvi gli interventi straordinari e motivati, in autotutela, quando le stesse osservazioni evidenzino incoerenze con il Piano paesaggistico regionale e contrasti con le disposizioni normative in materia di urbanistica e sicurezza.

6. A seguito dell’adozione definitiva il piano è trasmesso per la verifica di coerenza di cui all’articolo 31 della legge regionale n. 7 del 2002.

7. Alla seduta del Comitato tecnico regionale per l’urbanistica partecipano anche l’autorità competente in materia di valutazione ambientale strategica e l’Agenzia del distretto idrografico della Sardegna.

8. Il rispetto della procedura di cui al presente articolo costituisce obiettivo di valutazione annuale delle performance individuale e organizzativa, anche al fine dell’erogazione della retribuzione di risultato in favore dei dirigenti dell’Amministrazione regionale.”.

Art. 20 – Modifiche all’articolo 21 della legge regionale n. 45 del 1989  (Strumenti di attuazione del piano urbanistico comunale)

1. All’articolo 21 della legge regionale n. 45 del 1989 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo la lettera d) del comma 1 è aggiunta la seguente:

“d bis) piani di utilizzo del litorale.”;

b) al comma 2, le parole “a), b), c), e d)” sono sostituite dalle parole: “a), b), c), d) e d bis)”;

c) dopo il comma 2 bis sono aggiunti i seguenti:

“2 ter. Nel caso in cui, trascorsi centottanta giorni dalla data di presentazione del piano di lottizzazione o dei documenti aggiuntivi richiesti, il consiglio comunale non abbia deliberato sulla lottizzazione, l’interessato può avanzare istanza alla Direzione generale competente in materia urbanistica per l’intervento sostitutivo. Entro dieci giorni dal ricevimento dell’istanza la Direzione generale competente in materia urbanistica invita l’amministrazione comunale a pronunciarsi nei successivi trenta giorni. Scaduto infruttuosamente detto termine, il dirigente regionale competente procede, nei dieci giorni successivi, alla nomina di un commissario ad acta che provvede a convocare il consiglio comunale per l’esame del piano e ad adottare gli ulteriori provvedimenti sostitutivi necessari, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento dell’incarico.

2 quater. Nel caso in cui, trascorsi sessanta giorni dal perfezionamento della procedura amministrativa di approvazione della lottizzazione, il comune non abbia provveduto alla stipula della relativa convenzione, l’interessato può avanzare istanza alla Direzione generale competente in materia urbanistica per l’intervento sostitutivo. Entro dieci giorni dal ricevimento dell’istanza il dirigente regionale competente invita il comune a pronunciarsi nei successivi trenta giorni. Scaduto infruttuosamente detto termine, il dirigente regionale competente, nei dieci giorni successivi, nomina un commissario ad acta che provvede alla stipula della convenzione, avvalendosi, ove necessario, dell’opera di un notaio libero professionista, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento dell’incarico.”.

Art. 21 – Modifiche all’articolo 41 della legge regionale n. 45 del 1989  (Contributi per la predisposizione degli strumenti urbanistici)

1. All’articolo 41, comma 1, della legge regionale n. 45 del 1989, il periodo “piani particolareggiati dei centri storici” è sostituito dal periodo “piani attuativi di iniziativa pubblica, come definiti dall’articolo 21.”.

Art. – 22 Modifiche all’articolo 31 della legge regionale n. 7 del 2002  (Disposizioni sul controllo sugli atti degli enti locali)

1. Dopo il comma 5 quater dell’articolo 31 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 7 (legge finanziaria 2002), e successive modifiche ed integrazioni, è aggiunto il seguente:

“5 quinquies. Salva l’ipotesi di cui al comma 5 ter, la pubblicazione del provvedimento di approvazione definitiva del piano sul Buras, in assenza di positiva conclusione del procedimento di cui al comma 5, determina l’annullabilità del piano per violazione di legge.”.

Capo IV Modifiche alla legge regionale n. 28 del 1998, alla legge regionale n. 8 del 2004  e alla legge regionale n. 4 del 2009

Art. 23 – Modifiche all’articolo 3 della legge regionale n. 28 del 1998 (Competenze del comune)

1. All’articolo 3, comma 1, lettera e) della legge regionale 12 agosto 1998, n. 28 (Norme per l’esercizio delle competenze in materia di tutela paesistica trasferite alla Regione autonoma della Sardegna con l’art. 6 del D.P.R. 22 maggio 1975, n. 480, e delegate con l’art. 57 del D.P.R. 19 giugno 1979, n. 348), dopo le parole “linee elettriche di bassa tensione”, sono aggiunte le parole “e linee elettriche di media tensione interrate su viabilità esistente o in corso di realizzazione”.

Art. 24 – Modifiche all’articolo 6 della legge regionale n. 8 del 2004 (Zone F turistiche)

1. All’articolo 6, comma 1, della legge regionale 25 novembre 2004, n. 8 (Norme urgenti di provvisoria salvaguardia per la pianificazione paesaggistica e la tutela del territorio regionale), sono apportate le seguenti modifiche: la parola “ammissibile” è sostituita dalla parola “ammissibili” e le parole “per la suddetta zona” sono sostituite dalle parole “per il calcolo della fruibilità ottimale del litorale”.

Art. 25 – Modifiche all’articolo 7 della legge regionale n. 4 del 2009 (Commissione regionale per il paesaggio e la qualità architettonica)

1. All’articolo 7 della legge regionale n. 4 del 2009 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica è così sostituita “Commissione regionale”;

b) il comma 1 è soppresso;

c) al comma 2 dopo la parola “Commissione” è aggiunta la parola “regionale” e sono soppresse le parole “e svolge altresì le funzioni di cui al comma 1”;

d) al comma 3 sono soppresse le parole “per il paesaggio e la qualità architettonica”.

Capo V Salvaguardia dei territori rurali e disposizioni relative all’estensione del vincolo paesaggistico

Art. 26 – Disposizioni di salvaguardia dei territori rurali (sostituito dall’art. 20 della L.R. 11/2017 )

1. Fatte salve le ulteriori e specifiche disposizioni dettate dal Piano paesaggistico regionale, al fine di consentire un corretto e razionale utilizzo del territorio agricolo che miri a contemperare l’esigenza di salvaguardia delle aree agricole da un improprio sfruttamento, in tutte le zone urbanistiche omogenee E del territorio regionale si applica il decreto del Presidente della Giunta regionale 3 agosto 1994, n. 228 (Direttive per le zone agricole), come integrato dalle disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6.

2. In sede di redazione dello strumento urbanistico comunale i comuni definiscono la zonizzazione del territorio agricolo in funzione delle caratteristiche agro-pedologiche e della capacità d’uso dei suoli e stabiliscono, conseguentemente, i parametri urbanistico-edilizi per la realizzazione degli interventi consentiti nelle sottozone agricole individuate.

3. Ai fini della realizzazione degli interventi previsti dalle Direttive per le zone agricole, gli strumenti urbanistici comunali disciplinano la possibilità di raggiungere la superficie minima di intervento con l’utilizzo di più corpi aziendali che, in caso di edificazione a fini residenziali, devono essere contigui. Il volume realizzabile è, in ogni caso, calcolato utilizzando esclusivamente la superficie effettiva del fondo sul quale si edifica, ferma la possibilità di utilizzare particelle catastali contigue.

4. Nelle more dell’aggiornamento della disciplina delle trasformazioni ammesse nelle zone agricole, l’edificazione per fini residenziali nelle zone urbanistiche omogenee E del territorio regionale è consentita unicamente agli imprenditori agricoli e alle aziende svolgenti effettiva e prevalente attività agricola e la superficie minima di intervento è fissata in tre ettari.

5. Negli ambiti di paesaggio costieri, fino all’adeguamento dei piani urbanistici comunali al Piano paesaggistico regionale, non è consentita la realizzazione dei punti di ristoro di cui all’articolo 10 delle Direttive per le zone agricole.

6. Le disposizioni contenute nelle Direttive per le zone agricole, come integrate dalle disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5, sono di immediata applicazione e prevalgono sulle disposizioni contenute negli strumenti urbanistici comunali, salvo che queste ultime non siano più restrittive nella fissazione dei parametri o delle condizioni per la realizzazione degli interventi.

Art. 26 (Disposizioni di salvaguardia dei territori rurali) (sostituito dall’art. 1 della L.R. 1/2021 )

1. Fatte salve le ulteriori e specifiche disposizioni dettate dal Piano paesaggistico regionale, al fine di consentire un corretto e razionale utilizzo del territorio agricolo che miri a contemperare l’esigenza di salvaguardia delle aree agricole da un improprio sfruttamento, in tutte le zone urbanistiche omogenee E del territorio regionale si applica il decreto del Presidente della Giunta regionale 3 agosto 1994, n. 228 (Direttive per le zone agricole), integrato dai commi successivi.

2. In sede di redazione dello strumento urbanistico comunale i comuni definiscono la zonizzazione del territorio agricolo in funzione delle caratteristiche agro-pedologiche e della capacità d’uso dei suoli e stabiliscono, conseguentemente, i parametri urbanistico-edilizi per la realizzazione degli interventi consentiti nelle sottozone agricole individuate.

3. Ai fini della realizzazione degli interventi previsti dal decreto del Presidente della Giunta regionale n. 228 del 1994, gli strumenti urbanistici comunali disciplinano la possibilità di raggiungere la superficie minima di intervento con l’utilizzo di più corpi aziendali che, in caso di edificazione a fini residenziali, devono essere contigui. Il volume realizzabile è, in ogni caso, calcolato utilizzando esclusivamente la superficie effettiva del fondo sul quale si edifica, ferma la possibilità di utilizzare particelle catastali contigue.

4. Per la realizzazione di fabbricati aziendali non residenziali è ammesso, ai fini del calcolo della superficie minima di intervento e delle volumetrie e nel rispetto dei parametri urbanistici previsti dal proprio strumento urbanistico, l’utilizzo di particelle catastali contigue che insistono su terreni di comuni limitrofi. La richiesta del titolo edilizio deve essere inoltrata a tutti i comuni interessati, che, nei tempi normativamente previsti, si esprimono in merito; l’utilizzo edificatorio delle varie particelle deve essere oggetto di trascrizione ai sensi dell’articolo 2643, comma 2 bis, del Codice civile, e gli atti relativi alla trascrizione devono far parte della documentazione a corredo della segnalazione certificata di agibilità prevista dall’articolo 24, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, pena la nullità della segnalazione.

5. Nelle more dell’aggiornamento della disciplina regionale delle trasformazioni ammesse nelle zone agricole, l’edificazione per fini residenziali nelle zone urbanistiche omogenee E del territorio regionale è consentita unicamente agli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della L. 7 marzo 2003, n. 38), e successive modifiche ed integrazioni, e la superficie minima di intervento è fissata in tre ettari. (Comma sostituito dall’articolo 31, comma 1, della legge regionale 11 gennaio 2019, n. 1, come da avviso di rettifica pubblicato sul BURAS n. 8 del 14.02.2019)

5. Nelle more dell’aggiornamento della disciplina regionale delle trasformazioni ammesse nelle zone agricole E, l’edificazione di fabbricati è consentita per fini residenziali agli imprenditori agricoli professionali e/o ai coltivatori diretti con superficie minima di intervento fissata in tre ettari. 

6. Nei centri rurali individuati ai sensi dell’articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 228 del 1994, dai piani urbanistici comunali in adeguamento al Piano paesaggistico regionale che hanno concluso positivamente la procedura di verifica di coerenza di cui all’articolo 31 della legge regionale n. 7 del 2002, non si applicano le limitazioni del comma 5.

7. Negli ambiti di paesaggio costieri, fino all’adeguamento dei piani urbanistici comunali al Piano paesaggistico regionale, non è consentita la realizzazione dei punti di ristoro di cui all’articolo 10 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 228 del 1994.

8. Per l’esercizio del turismo sostenibile e per lo sviluppo turistico del territorio extraurbano possono essere utilizzati edifici preesistenti e dismessi di proprietà pubblica o non utilizzati da almeno dieci anni se di proprietà privata, da adibire a punti di ristoro di cui all’articolo 10 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 228 del 1994, anche in attesa dell’adeguamento dei piani urbanistici comunali al Piano paesaggistico regionale. Gli interventi di rifunzionalizzazione non devono determinare opere di urbanizzazione a rete.

9. Le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Giunta regionale n. 228 del 1994, integrate da quelle di cui ai commi da 2 a 8 sono di immediata applicazione e prevalgono sulle disposizioni contenute negli strumenti urbanistici comunali, salvo che queste ultime non siano più restrittive nella fissazione dei parametri o delle condizioni per la realizzazione degli interventi.

Art. 26 – (Disposizioni di salvaguardia dei territori rurali)

1. Nelle more dell’aggiornamento della disciplina regionale delle trasformazioni ammesse nelle zone agricole E, al fine di consentire un corretto e razionale utilizzo del territorio agricolo che miri a contemperare l’esigenza di salvaguardia delle aree agricole da un improprio sfruttamento, in tutte le zone urbanistiche omogenee E del territorio regionale si applica il decreto del Presidente della Giunta regionale 3 agosto 1994, n. 228 (Direttive per le zone agricole), salvo quanto disposto nel comma 2.

2. Nella fascia di 1.000 metri dalla linea di battigia marina l’edificazione di fabbricati per fini residenziali è riservata agli imprenditori agricoli a titolo professionale.

3. Con le limitazioni di cui al comma 2, è consentito il cambio di destinazione d’uso, nel rispetto della superficie minima di intervento e dell’indice massimo di fabbricabilità, per gli edifici regolarmente autorizzati e accatastati alla data di entrata in vigore della presente modifica legislativa, aventi destinazione d’uso diversa dalla residenza in edifici ad uso residenziale. I cambi di destinazione d’uso non devono determinare opere di urbanizzazione a rete. (— inserito con l’errata corrige pubblicata sul Buras n. 8 del 04/02/2021 –)

Art. 26 bis – Superamento delle condizioni di degrado dell’agro

1. Al fine di superare le situazioni di degrado legate alla presenza, all’interno delle zone urbanistiche omogenee agricole, di costruzioni non ultimate e prive di carattere compiuto, alle condizioni di cui al presente articolo, è consentito il completamento degli edifici, le cui opere sono state legittimamente avviate e il cui titolo abilitativo è scaduto o dichiarato decaduto, non può essere rinnovato a seguito dell’entrata in vigore dell’articolo 26 e non può essere rinnovato a seguito dell’entrata in vigore di contrastanti disposizioni. (inserito dall’art. 32 della L.R. 1/2019)

2. Il completamento è ammesso a condizione che gli edifici:

a) siano per la parte realizzata conformi al progetto approvato, salva la possibilità di regolarizzazione delle varianti classificabili come in corso d’opera o di ripristino delle originarie condizioni progettuali; b) siano completati, anche se privi della sola copertura, nell’ossatura strutturale, o nelle murature nel caso di edifici in muratura portante; c) non ricadano in aree dichiarate, ai sensi del vigente Piano stralcio per l’assetto idrogeologico del bacino unico regionale (PAI), da strumenti di pianificazione regionale o comunale, di pericolosità idraulica elevata o molto elevata (Hi3 – Hi4) e di pericolosità da frana elevata o molto elevata (Hg3 – Hg4); d) non ricadano in aree di inedificabilità assoluta così qualificate da disposizioni legislative e regolamentari statali e regionali; e) rispettino i parametri individuati dal decreto del Presidente della Giunta regionale n. 228 del 1994.

3. Il completamento ha ad oggetto unicamente i lavori necessari a rendere finito e agibile l’edificio nella consistenza volumetrica realizzata e non finita da realizzare, anche se inferiore a quella di progetto.

4. Il completamento è soggetto a permesso di costruire, da richiedersi, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre 2020 31 dicembre 2023 (modificato con l’art. 2 della L.R. 1/2021) Sentenza CC 24/2022.  . Il permesso di costruire è subordinato al rispetto dei requisiti tecnici e all’acquisizione degli eventuali atti di assenso relativi a vincoli paesaggistici, idrogeologici, ambientali, di tutela del patrimonio storico, artistico e archeologico e dalle altre normative di settore, previsti dalla normativa vigente all’atto della presentazione della nuova istanza.

5. A parità di volume, possono essere concesse variazioni migliorative del decoro architettonico al progetto originariamente approvato.

6. Il mancato completamento entro il termine di validità del titolo di cui al comma 4 determina l’irrogazione delle sanzioni di cui all’articolo 6 della legge regionale n. 23 del 1985 per edifici eseguiti in totale difformità.

7. Sono consentiti, nel rispetto delle condizioni di cui al comma 2, lettere b), c) e d), gli interventi In aggiunta alle ipotesi previste dai commi da 1 a 6, sono inoltre consentiti, nel rispetto delle condizioni di cui al comma 2, lettere a), c) e d), gli interventi di completamento degli edifici esistenti nei quali sia stato completato l’ingombro volumetrico con la realizzazione delle murature perimetrali e della copertura, purché il titolo abilitativo originario sia stato rilasciato nel rispetto delle disposizioni previste dallo strumento urbanistico comunale.

(modificato dall’art. 32 della L.R. 1/2019 e con l’art. 2 della L.R. 1/2021)

Art. 26 ter- Pianificazione del sistema delle scuderie della Sartiglia di Oristano (inserito con l’art. 3 della L.R. 1/2021)

1. La Regione riconosce la valenza storica, culturale e turistica che la Sartiglia riveste per l’intero territorio regionale, ed in particolare per la Città di Oristano.

2. Al fine di organizzare e valorizzare dal punto di vista paesaggistico le scuderie, intese quali strutture di supporto indispensabili per la valorizzazione della antica giostra equestre, della cultura del cavallo e delle attività sportive ad esso correlate, nelle zone classificate E1, E2, E3 ed E4 dell’agro del territorio comunale di Oristano, nei singoli lotti di superficie superiore a 1.000 metri quadri e inferiore ad un ettaro, è consentita l’edificazione di una struttura zootecnica (box per cavalli, fienile, deposito, vano appoggio), da autorizzarsi nei limiti volumetrici di cui all’articolo 3 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 228 del 1994 ovvero 0,2 mc/mq e con un massimo di mc 500, da realizzarsi secondo la tipologia, le dimensioni e i materiali stabiliti dall’Amministrazione comunale con apposita integrazione delle norme tecniche di attuazione del vigente PUC, nell’ottica della tutela e valorizzazione dell’ambiente e del paesaggio.

Art. 27 – Estensione del vincolo paesaggistico

1. Sono beni paesaggistici le zone umide di cui all’articolo 17, comma 3, lettera g) delle Norme tecniche di attuazione del Piano paesaggistico regionale, individuate e rappresentate nella cartografia di piano nella loro dimensione spaziale. Il vincolo paesaggistico non si estende, oltre il perimetro individuato, alla fascia di tutela dei 300 metri dalla linea di battigia, riferita ai soli laghi naturali e invasi artificiali. (abrogato con l’art. 28 della L.R. 1/2021)

— IMPORTANTE — si riporta il testo dell’art. 27 della L.R 1/2021  Disposizioni di salvaguardia delle zone umide   —- 1. Fino all’adeguamento del PPR e delle relative NTA il vincolo paesaggistico relativo alle zone umide di cui all’articolo 17, comma 3, delle vigenti NTA si interpreta sistematicamente con l’articolo 18 delle medesime NTA nel senso che le zone umide rappresentano beni paesaggistici oggetto di conservazione e tutela per l’intera fascia di 300 metri dalla linea di battigia dei laghi naturali, degli stagni, delle lagune e degli invasi artificiali, a prescindere dalle perimetrazioni operate sulle relative cartografie in misura inferiore. 2. Nelle zone urbanistiche A, B, C, D, E ed F dei comuni che non abbiano provveduto all’adeguamento del piano urbanistico comunale al PPR, le aree libere da volumi regolarmente accatastati alla data di approvazione della presente legge, che ricadano nella fascia di tutela di cui al comma 1, sono inedificabili e non possono essere oggetto di alcuna trasformazione urbanistica o edilizia. 3. Sugli edifici esistenti nella fascia di tutela di cui al comma 1 restano consentiti gli interventi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) e d) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A)), e successive modifiche ed integrazioni.

Capo VI Disposizioni diverse

Art. 28 – Direttive in materia di prestazioni acustiche

1. La Regione, con apposita deliberazione della Giunta regionale, da emanarsi entro centocinquanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, modifica, in attuazione delle norme UNI, le direttive vigenti in materia di prestazioni acustiche passive degli edifici e definisce le classi acustiche delle unità immobiliari.

Art. 29 – Disposizioni in materia di aree per la sosta di autocaravan e caravan

1. Sono aree di sosta di autocaravan e di caravan omologati a norma delle disposizioni vigenti le aree destinate esclusivamente al parcheggio degli stessi mezzi per un periodo massimo di quarantotto ore consecutive.

2. Sono aree attrezzate per la sosta di autocaravan e di caravan omologati a norma delle disposizioni vigenti le aree dotate di appositi impianti di smaltimento igienico-sanitario, atti ad accogliere i residui organici e le acque chiare e luride raccolte negli appositi impianti interni di detti veicoli e a consentire il soggiorno dei turisti.

3. I comuni, nel rispetto delle disposizioni vigenti e degli atti di pianificazione sovraordinati, individuano e regolamentano all’interno del proprio territorio le aree per la sosta e le aree per la sosta attrezzata di autocaravan e caravan.

Art. 29 bis – Frazionamento di unità immobiliari a seguito degli interventi di incremento volumetrico di cui alla legge regionale n. 4 del 2009

1. L’unità immobiliare a uso residenziale commerciale o artigianale risultante da incremento volumetrico previsto dalla legge regionale 23 ottobre 2009, n. 4 (Disposizioni straordinarie per il sostegno dell’economia mediante il rilancio del settore edilizio e per la promozione di interventi e programmi di valenza strategica per lo sviluppo), ricompresa nelle zone urbanistiche omogenee A, B e C, può essere frazionata solo se la più piccola delle unità derivate ha una superficie lorda superiore a 50 metri quadri. Negli altri casi l’incremento volumetrico non può essere utilizzato per generare ulteriori unità immobiliari e non può essere alienato separatamente dall’unità che lo ha generato. Il vincolo di non alienazione ha durata decennale ed è trascritto nei registri immobiliari. (modificato dall’art. 33 della L.R. 1/2019)

Titolo II Norme per il miglioramento del patrimonio esistente

Capo I Norme per il miglioramento del patrimonio esistente

Art. 30 – Interventi di incremento volumetrico del patrimonio edilizio esistente

1. È consentito, nel rispetto delle condizioni previste dal presente capo, l’incremento volumetrico degli edifici esistenti nelle zone urbanistiche omogenee A, B, C, D, E, F e G.

2. Nella zona urbanistica A l’incremento volumetrico può essere realizzato unicamente negli edifici che non conservano rilevanti tracce dell’assetto storico e che siano in contrasto con i caratteri architettonici e tipologici del contesto, previa approvazione di un Piano particolareggiato adeguato al Piano paesaggistico regionale ed esteso all’intera zona urbanistica o previa verifica di cui all’articolo 2 della legge regionale 4 agosto 2008, n. 13 (Norme urgenti in materia di beni paesaggistici e delimitazione dei centri storici e dei perimetri cautelari dei beni paesaggistici e identitari), e successive modifiche ed integrazioni. Gli interventi sono ispirati al principio dell’armonizzazione delle architetture e delle facciate con il contesto e possono determinare, per ciascuna unità immobiliare, un incremento volumetrico massimo del 20 per cento 25 per cento del volume urbanistico esistente, fino a un massimo di 70 metri cubi 90 metri cubi.

3. Nelle zone urbanistiche B e C l’incremento volumetrico può essere realizzato, per ciascuna unità immobiliare, nella misura massima:

a) del 20 per cento del volume urbanistico esistente, fino a un massimo di 90 metri cubi, nei comuni inclusi negli ambiti di paesaggio costieri che non hanno adeguato il piano urbanistico comunale al Piano paesaggistico regionale;

b) del 30 per cento del volume urbanistico esistente, fino a un massimo di 120 metri cubi, nei comuni che hanno adeguato il piano urbanistico comunale al Piano paesaggistico regionale e nei comuni non inclusi negli ambiti di paesaggio costieri. (comma sostituito dall’art. 23 della L.r. 11/2017)

3. Nelle zone urbanistiche B e C l’incremento volumetrico può essere realizzato, per ciascuna unità immobiliare, nella misura massima del 30 per cento del volume urbanistico esistente, fino a un massimo di 120 180 metri cubi.

4. Nei casi previsti dal comma 3 è concesso un ulteriore incremento volumetrico del 5 per cento 10 per cento del volume urbanistico esistente, con conseguente proporzionale aumento della soglia volumetrica massima, nelle seguenti ipotesi alternative in almeno una delle seguenti ipotesi alternative:

a) l’intervento determini l’efficientamento energetico dell’intera unità immobiliare, nel rispetto dei parametri di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva n. 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia), e successive modifiche ed integrazioni;

b) l’intervento includa soluzioni finalizzate alla riduzione degli effetti delle “isole di calore”, inclusa la realizzazione di tetti verdi e di giardini verticali;

c) l’intervento includa soluzioni per il riutilizzo delle acque meteoriche e delle acque reflue.

c bis) l’intervento preveda l’impiego di materiali primari prodotti in Sardegna nella misura di almeno il 35 per cento;

c ter) l’intervento preveda l’impiego di tecniche costruttive che consentano, nei casi di demolizione e ristrutturazione, il recupero e riutilizzo di componenti costituenti l’edificio nella misura di almeno il 20 per cento; 

c quater) l’intervento preveda l’utilizzo di materiali di bioedilizia e derivati da lana e sughero, prodotti in Sardegna nella misura di almeno il 35 per cento;

c quinquies) l’intervento preveda l’impiego di manufatti realizzati in Sardegna nella misura di almeno il 35 per cento;

c sexies) l’intervento preveda l’eliminazione di pavimentazioni impermeabili delle aree cortilizie o di altre superfici scoperte di pertinenza dell’immobile.

4 bis. Nei casi previsti dal comma 3 i crediti volumetrici possono essere ceduti con atto pubblico di asservimento dai proprietari aventi diritto ai proprietari di altre unità immobiliari, in almeno una delle seguenti condizioni:

a) facenti parte dello stesso edificio o dello stesso complesso edilizio;

b) ricadenti in diversi comparti facenti parte della stessa lottizzazione.

In ogni caso, per la fattispecie di cui alla lettera b), l’ampliamento complessivo non può essere superiore al 50 per cento della volumetria legittimamente realizzata.

5. Nella zona urbanistica D con destinazione industriale o artigianale l’incremento volumetrico può essere realizzato esclusivamente se strettamente connesso alle predette destinazioni, con esclusione di qualunque destinazione abitativa, residenziale o commerciale, nella misura massima, per ciascuna unità immobiliare, del 25 per cento del volume urbanistico esistente. Nei fabbricati residenziali esistenti adibiti come prima casa del titolare dell’impresa o del custode sono consentiti gli incrementi volumetrici di cui al comma 3.

5 bis. Nei capannoni con destinazione industriale o artigianale ubicati nella zona urbanistica D, in alternativa agli incrementi volumetrici del 25 per cento di cui al comma 5, sono ammessi incrementi della superficie utile nella misura del 40 per cento che prevedano la realizzazione di un solaio interno oppure incrementi misti, di volume e di superficie, a condizione che l’incremento complessivo della superficie utile non ecceda il 40 per cento di quella originaria.

6. Nella zona urbanistica D con destinazione commerciale e nella zona urbanistica G, l’incremento volumetrico può essere realizzato, con esclusione di qualunque destinazione abitativa e residenziale, nella misura massima, per ciascuna unità immobiliare, del 20 per cento del volume urbanistico esistente, fino a un massimo di 400 metri cubi. Nei fabbricati residenziali esistenti adibiti come prima casa del titolare dell’impresa o del custode sono consentiti gli incrementi volumetrici di cui al comma 3.

6 bis. Nei capannoni con destinazione commerciale ubicati nella zona urbanistica D, in alternativa agli incrementi del 25 per cento di cui al comma 5, sono ammessi incrementi della superficie utile nella misura del 30 per cento che prevedano la realizzazione di un solaio interno oppure incrementi misti, di volume e di superficie, a condizione che l’incremento complessivo della superficie utile non ecceda il 30 per cento di quella originaria.

7. Nella zona urbanistica E, oltre la fascia di 1.000 metri dalla linea di battigia marina, ridotti a 300 metri nelle isole minori, è consentito l’incremento volumetrico di cui al comma 3 dei fabbricati aventi destinazione abitativa o produttiva.

7 bis. Nelle zone urbanistiche B, C ed F è consentita la realizzazione o l’ampliamento delle verande coperte fino ad un massimo di 1/3 della superficie coperta realizzabile.

8. Nella zona urbanistica A, nonché nelle zone urbanistiche B e C e negli edifici con destinazione residenziale legittimamente realizzati in altre zone urbanistiche, è altresì consentito l’incremento volumetrico, non cumulabile con quelli previsti dai commi 2, 3 e 4, necessario a garantire la massima fruibilità degli spazi destinati ad abitazione principale dei disabili, nella misura massima, per ciascuna unità immobiliare, di 120 150 metri cubi.

9. Nella zona urbanistica A o all’interno del centro di antica e prima formazione, in assenza di piano particolareggiato adeguato al Piano paesaggistico regionale, oltre agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia interna, è consentito l’intervento di “ristrutturazione edilizia di tipo conservativo” che mantiene immutati alcuni elementi strutturali qualificanti, con possibili integrazioni funzionali e strutturali, senza incrementi di superficie, di volume e variazioni della sagoma storicamente esistente.

9 bis. Negli ambiti extraurbani, così come individuati dagli strumenti urbanistici vigenti, classificati quali zone urbanistiche omogenee F, gli incrementi volumetrici per le strutture residenziali possono essere realizzati  esclusivamente oltre i 300 metri dalla linea di battigia marina e non possono superare il 35 per cento del volume urbanistico legittimamente esistente e comunque sino ad un massimo di 150 metri cubi, compresi quelli già realizzati in ottemperanza all’articolo 5 della legge regionale n. 4 del 2009, e successive modifiche ed integrazioni.

9 ter. È consentito, per le abitazioni ricadenti in aree prive di pianificazione e regolarmente realizzate, l’incremento volumetrico previsto per le zone E.

(modificato dall’art. 4 della L.R. 1/2021)

Art. 31 – Interventi di incremento volumetrico delle strutture destinate all’esercizio di attività turistico-ricettive

1. Ai fini della riqualificazione e dell’accrescimento delle potenzialità delle strutture destinate all’esercizio di attività turistico-ricettive e sanitarie e socio-sanitarie ricadenti nelle zone urbanistiche omogenee A, alle condizioni di cui al primo periodo del comma 2 dell’articolo 30, B, C, F e G, purché al di fuori della fascia dei 300 metri dalla linea di battigia marina, possono essere autorizzati interventi di ristrutturazione e rinnovamento comportanti incrementi volumetrici, anche mediante la realizzazione di corpi di fabbrica separati, destinabili anche, nella misura massima del 30 per cento dell’incremento volumetrico concesso, all’adeguamento delle camere agli standard internazionali, senza incremento del numero complessivo delle stanze possono essere autorizzati interventi di ristrutturazione e rinnovamento comportanti incrementi volumetrici, anche mediante la realizzazione di corpi di fabbrica separati, nella misura massima del 50 per cento del volume urbanistico esistente e per le attività turistico-ricettive secondo la seguente articolazione:

a) il 25 per cento riservato all’adeguamento delle camere agli standard internazionali, senza incremento del numero complessivo delle stanze;

b) il 15 per cento riservato all’incremento del numero complessivo delle stanze;

c) il 10 per cento riservato al miglioramento del livello di classificazione ai sensi dell’articolo 17 della legge regionale 28 luglio 2017, n. 16 (Norme in materia di turismo);

d) in alternativa o in aggiunta ad una o più delle lettere a), b) e c), e comunque fino alla concorrenza massima del 50 per cento del volume urbanistico esistente, è consentito l’ampliamento delle zone comuni nelle strutture ricettive turistico-alberghiere quali hall, sale convegni e spazi comuni; tali ampliamenti sono consentiti anche per le strutture socio-assistenziali quali le comunità integrate e le comunità alloggio, per la realizzazione di idonei spazi protetti e delle cosiddette “zone di isolamento”; dopo l’espressione della Sentenza CC 24/2022, le modifiche sono state dichiarate non costituzionali; viene ripristinato il testo precedente, con eccezione della sola Zona A, fatta salva.

2. Gli incrementi volumetrici:

a) sono ammessi nella percentuale massima del 25 per cento dei volumi legittimamente esistenti;

b) sono consentiti mediante il superamento degli indici volumetrici previsti dalle vigenti disposizioni comunali e regionali;

c) non sono computati nel dimensionamento di cui all’articolo 6 della legge regionale n. 8 del 2004, e successive modifiche ed integrazioni, così come integrato dall’articolo 24.

c bis) i crediti volumetrici possono essere ceduti, con atto pubblico di asservimento, dai proprietari aventi diritto ai proprietari di altre unità immobiliari oggetto degli interventi di incremento di cui al presente articolo qualora ricorra almeno una delle seguenti ipotesi:

1) facciano parte dello stesso edificio o dello stesso complesso edilizio o di altro edificio o complesso edilizio siti nella medesima zona omogenea ad una distanza in linea d’aria non superiore a metri 300, e fatti salvi i limiti di altezza posti dalla vigente normativa;

2) ricadano in diversi comparti, facenti parte della stessa lottizzazione.

In ogni caso, per le fattispecie di cui ai punti 1) e 2) l’ampliamento complessivo non può essere superiore al 50 per cento della volumetria legittimamente realizzata.

3. Gli interventi di cui al comma 1 sono ammessi anche nelle strutture localizzate nella fascia dei 300 metri dalla linea di battigia marina purché ricadenti nelle zone urbanistiche omogenee A e B o nelle aree individuate ai sensi dell’articolo 10 bis, comma 2, lettera a) della legge regionale n. 45 del 1989, e successive modifiche e integrazioni.

3 bis. Nei casi previsti dal comma 1 è concesso un incremento volumetrico del 10 per cento del volume urbanistico esistente così suddiviso: 5 per cento per i casi di cui alla lettera a); 3 per cento per i casi di cui alla lettera b); 2 per cento per i casi di cui alla lettera c) e comunque nella misura massima del 50 per cento del volume urbanistico esistente qualora si verifichino almeno due delle seguenti ipotesi:

a) l’intervento determini l’efficientamento energetico dell’intera unità immobiliare, nel rispetto dei parametri di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/844, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell’edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica, della direttiva 2010/31/UE, sulla prestazione energetica nell’edilizia, e della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia);

b) l’intervento includa soluzioni finalizzate alla riduzione degli effetti delle “isole di calore”, inclusa la realizzazione di tetti verdi e di giardini verticali;

c) l’intervento includa soluzioni per il riutilizzo delle acque meteoriche e delle acque reflue;

d) l’intervento preveda l’impiego di materiali primari prodotti in Sardegna nella misura di almeno il 35 per cento;

e) l’intervento preveda l’impiego di tecniche costruttive che consentano, nei casi di demolizione e ristrutturazione, il recupero e riutilizzo di componenti costituenti l’edificio nella misura di almeno il 20 per cento;

f) l’intervento preveda l’utilizzo di materiali di bioedilizia e derivati da lana e sughero, prodotti in Sardegna nella misura di almeno il 35 per cento;

g) l’intervento preveda l’impiego di manufatti realizzati in Sardegna nella misura di almeno il 35 per cento;

h) l’intervento preveda la riqualificazione ambientale delle aree pertinenziali;

i) l’intervento preveda l’eliminazione di pavimentazioni impermeabili delle aree cortilizie o di altre superfici scoperte di pertinenza dell’immobile.

4. Possono usufruire degli incrementi volumetrici previsti nel presente articolo anche le strutture turistico-ricettive che abbiano già usufruito degli incrementi previsti dall’articolo 10 bis della legge regionale n. 45 del 1989, e successive modifiche ed integrazioni, fino al concorrere del 25 per cento del volume originario.

5. Gli incrementi volumetrici previsti nei commi 1 e 2 commi 1, 2, 3 e 3 bis non sono cumulabili con gli ulteriori incrementi previsti dal presente capo.

5 bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli edifici che sono stati destinati all’esercizio delle attività turistico-ricettive in data successiva all’entrata in vigore della presente legge.

5 ter. Le strutture destinate ad ospitare servizi turistici ed attività ad essi complementari possono usufruire di incrementi volumetrici nella misura massima del 25 per cento del volume urbanistico esistente. Per “servizi turistici ed attività ad essi complementari” si intende l’equivalente, in zona urbanistica F, dei servizi connessi alla residenza previsti nelle zone residenziali.

6. La Giunta regionale, su proposta dell’Assessore del turismo, artigianato e commercio, di concerto con l’Assessore competente al governo del territorio, approva, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, una deliberazione contenente gli indirizzi applicativi per l’attuazione del presente articolo, con esemplificazione degli interventi ammessi e loro adeguato inserimento nel paesaggio. Fino all’approvazione degli indirizzi applicativi, gli interventi previsti nel presente articolo non possono essere assentiti. (abrogato dall’art. 6 della L.R. 1/2021)

7. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 3 e 3 bis è escluso ogni intervento di cui ai commi 1 e 2 per le strutture destinate all’esercizio di attività turistico-ricettive ricadenti nella fascia dei 300 metri dalla linea di battigia marina fino alla definizione delle specifiche norme stabilite dalla nuova legge regionale in materia di governo del territorio.

7 bis. Ai fini dell’allungamento della stagione turistica e del necessario adeguamento delle strutture ricettive alberghiere esistenti originariamente realizzate per un utilizzo prevalentemente estivo è consentita, per un periodo non superiore a duecentoquaranta giorni, la chiusura con elementi amovibili, anche a tenuta, delle verande coperte già legittimamente autorizzate nelle singole strutture turistiche ricettive.

7 ter. Le coperture per piscine sono assimilate alle opere di edilizia libera di cui all’articolo 15 della legge regionale 11 ottobre 1985, n. 23 (Norme in materia di controllo dell’attività urbanistico-edilizia, di risanamento urbanistico e di sanatoria di insediamenti ed opere abusive, di snellimento ed accelerazione delle procedure espropriative) e non incidono sulla volumetria e sulla superficie coperta.

7 quater. Ai fini della riqualificazione e dell’accrescimento delle potenzialità delle strutture destinate all’esercizio di attività di turismo rurale ricadenti nelle zone E, purché al di fuori della fascia dei 300 metri dalla linea di battigia marina, possono essere autorizzati interventi di ristrutturazione e rinnovamento comportanti incrementi volumetrici, nella misura massima del 50 per cento del volume urbanistico esistente, anche mediante la realizzazione di corpi di fabbrica separati, destinabili all’adeguamento delle camere agli standard internazionali, con incremento del numero complessivo delle stanze, in deroga ai limiti massimi previsti all’esercizio stabiliti dalla legge regionale 12 agosto 1998, n. 27 (Disciplina delle strutture ricettive extra alberghiere, integrazioni modifiche alla legge regionale 14 maggio 1984, n. 22, concernente: “Norme per la
classificazione delle aziende ricettive” e abrogazione della legge regionale 22 aprile 1987, n. 21), e dal decreto del Presidente della Giunta regionale n. 228 del 1994 o, se più restrittivi, dagli strumenti urbanistici comunali, fino al raggiungimento di 80 posti letto massimi. dopo l’espressione della Sentenza CC 24/2022, con eccezione della sola zona A.

(modificato con l’art. 5 della L.R. 1/2021)

Art. 32 – Interventi per il riuso e per il recupero con incremento volumetrico dei sottotetti esistenti

1. Ai fini del presente articolo si definiscono sottotetti gli spazi e i volumi compresi tra l’estradosso della chiusura orizzontale superiore, anche non calpestabile, dell’ultimo livello agibile e l’intradosso delle falde della copertura a tetto, localizzati all’interno della sagoma dell’edificio regolarmente approvata con titolo abilitativo, ove prescritto.

2. Nelle zone urbanistiche A, B e C A, B, C, E ed F sono consentiti gli interventi di riuso dei sottotetti esistenti per il solo scopo abitativo. Il riuso dei sottotetti è consentito Il riuso dei sottotetti, con conseguente ottenimento dell’agibilità, è consentito (modificato dall’art. 34 della L.R. 1/2019) purché siano rispettate tutte le prescrizioni igienico-sanitarie riguardanti le condizioni di agibilità previste dai regolamenti vigenti, e, relativamente alle altezze, sia assicurata per ogni singolo vano di ogni unità immobiliare un’altezza media ponderale uguale o maggiore a 2,40 metri per gli spazi ad uso abitativo, ridotta a 2,20 metri per spazi accessori e servizi; per i comuni posti a quote superiori a 600 metri di altitudine sul livello del mare è consentita rispettivamente la riduzione a 2,20 metri per spazi ad uso abitazione e a 2,00 metri per accessori e servizi.

3. Ai fini del riuso dei sottotetti sono consentite modifiche interne consistenti nello spostamento o nella realizzazione di solai intermedi e modifiche esterne consistenti nell’apertura di finestre e lucernari, necessari ad assicurare l’osservanza dei requisiti di aeroilluminazione dei nuovi vani. Nella zona urbanistica A tali modifiche devono essere tipologicamente compatibili con i caratteri costruttivi ed architettonici degli edifici interessati.

3 bis. Ai fini dell’ammissibilità degli interventi di cui ai commi 2 e 3, in presenza di un unico livello agibile, è considerato sottotetto il volume compreso tra l’estradosso della chiusura orizzontale inferiore e l’intradosso delle falde di copertura a tetto, localizzato all’interno della sagoma dell’edificio regolarmente approvata con titolo abilitativo, se prescritto.

3 ter. Ai fini dell’ammissibilità degli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 costituiscono quindi sottotetti:

a) gli spazi e i volumi delimitati inferiormente dall’ultimo solaio di chiusura di un volume urbanisticamente rilevante (residenziale o con altra destinazione compatibile con la destinazione della zona omogenea) e il solaio di copertura dell’immobile o dell’unità immobiliare, indipendentemente dall’attuale destinazione di tale spazio o volume come desumibile dall’ultimo titolo edilizio rilasciato per lo stesso;

 b) le terrazze coperte e aperte su uno, due, tre o quattro lati, non rilevanti ai fini volumetrici dalle vigenti disposizioni di legge regionali e regolamenti comunali;

c) gli spazi e i volumi, anche non urbanisticamente rilevanti, come previsti dai vigenti strumenti urbanistici comunali;

d) gli spazi e i volumi delimitati da altezza di imposta delle falde nulla.

3 quater. Al fine di ridurre il consumo di suolo e consentire il rispetto di tutte le prescrizioni igienico-sanitarie e delle altezze medie ponderali riguardanti le condizioni di agibilità previste dai regolamenti vigenti, sugli edifici ad uso residenziale con copertura a falde sono consentite modifiche esterne alle unità immobiliari esistenti, strettamente limitate al raggiungimento dei requisiti minimi di agibilità, nella misura massima di 50 centimetri di altezza all’imposta interna della falda, ferma restando la quota massima del colmo e con pendenza massima ammissibile del 30 per cento.

4. Nelle zone urbanistiche B e C A, per gli edifici di cui al primo periodo dell’articolo 30, comma 2, B, C e F sono consentiti gli interventi di recupero con incremento volumetrico dei sottotetti esistenti per il solo scopo abitativo. Il recupero con incremento volumetrico dei sottotetti è consentito purché siano rispettate tutte le prescrizioni igienico-sanitarie riguardanti le condizioni di agibilità previste dai regolamenti vigenti e, relativamente alle altezze, sia assicurata per ogni singolo vano di ogni unità immobiliare un’altezza media ponderale uguale o maggiore a 2,70 metri per gli spazi ad uso abitativo, ridotta a 2,40 metri per spazi accessori e servizi; per i comuni posti a quote superiori a 600 metri di altitudine sul livello del mare è consentita rispettivamente la riduzione a 2,55 metri per spazi ad uso abitativo e a 2,25 metri per accessori e servizi.

5. Ai fini del recupero con incremento volumetrico dei sottotetti sono consentite modifiche interne consistenti nello spostamento di solai intermedi e modifiche esterne consistenti nella variazione delle altezze di colmo e di gronda, delle linee di pendenza delle falde e quelle per l’apertura di finestre e lucernari, necessarie ad assicurare l’osservanza dei requisiti di aeroilluminazione dei nuovi vani. I valori massimi raggiungibili di altezza interna sono fissati rispettivamente in 3,60 metri per l’altezza al colmo e in 1,80 metri per l’altezza alla gronda; in caso di arretramento dell’ampliamento rispetto al filo della facciata dell’edificio è consentito l’aumento dell’altezza interna misurata alla gronda del sottotetto ampliato fino ad un massimo di 2,20 metri, proporzionalmente alla pendenza della falda dell’ampliamento.

6. Il recupero con incremento volumetrico dei sottotetti è consentito unicamente per i sottotetti che rispettino una delle seguenti condizioni:

a) abbiano un’altezza interna alla gronda non inferiore a 0,60 metri e falde con una pendenza minima del 20 per cento;

b) abbiano falde con un pendenza minima del 25 per cento e purché il nuovo volume non determini il superamento dell’altezza massima consentita dallo strumento urbanistico per il lotto. (soppresse con l’art. 6 della L.R. 1/2021)

7. L’altezza media ponderale è calcolata dividendo il volume della parte di sottotetto la cui altezza superi 1,50 metri per la superficie relativa; gli eventuali spazi di altezza inferiore a 1,50 metri devono essere chiusi mediante opere murarie o arredi fissi e può esserne consentito l’uso come spazio di servizio destinato a guardaroba e ripostiglio; in corrispondenza delle fonti di luce la chiusura di tali spazi non è prescrittiva.

8. Nei sottotetti oggetto degli interventi previsti nel presente articolo il volume urbanistico è determinato dal volume geometrico del sottotetto, misurato all’esterno delle pareti perimetrali e all’intradosso del solaio di copertura, ed è ammesso anche mediante:

a) il superamento degli indici volumetrici e dei limiti di altezza previsti dalle vigenti disposizioni comunali e regionali;

b) il superamento dei limiti di distanza da fabbricati, da pareti finestrate e dai confini previsti nelle vigenti disposizioni urbanistico-edilizie comunali e regionali, fino ai limiti previsti dal Codice civile, solo se realizzato in prosecuzione delle murature perimetrali dell’edificio. (abrogata con l’art. 6 della L.R. 1/2021)

(modificato dall’art. 6 della L.R. 1/2021)

Art. 32 bis – (Interventi di recupero dei seminterrati, del piani pilotis e dei locali al piano terra)

1. Ai fini del presente articolo si definiscono:

a) seminterrati: i piani siti al piede dell’edificio e parzialmente interrati, quando la superficie delle pareti  perimetrali comprese al di sotto della linea di terra è superiore al 50 per cento della superficie totale delle stesse pareti perimetrali;

b) piani pilotis: le superfici aperte, a piano terra o piano rialzato, delimitate da colonne portanti, la cui
estensione complessiva è non inferiore ai due terzi della superficie coperta;

c) piano terra: piano completamente fuori terra, posto allo stesso livello del piano di campagna o di
sistemazione definitiva del terreno.

2. Negli immobili destinati ad uso abitativo sono consentiti gli interventi di riuso dei seminterrati, piani pilotis e locali al piano terra esistenti con l’obiettivo di contenere il consumo di nuovo territorio e di favorire la messa in opera di interventi tecnologici per il contenimento del consumi energetici.

3. Per i piani pilotis è ammesso il riuso solamente se esteso all’intero piano e purché siano comunque rispettate le superfici minime destinate a parcheggio; in alternativa, è sempre possibile la monetizzazione delle superfici di parcheggio non rinvenibili all’interno del lotto.

4. Il recupero dei seminterrati è consentito ad uso residenziale o direzionale, commerciale ed a condizione che abbiano, alla data di entrata in vigore della presente legge, un’altezza minima non inferiore a metri 2,40, con una tolleranza massima del 2 per cento, previo ottenimento di idoneo titolo abilitativo e nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) le aperture per la ventilazione naturale non siano inferiori a 1/8 della superficie utile, oppure si preveda la realizzazione di un impianto di ventilazione meccanica per un ricambio d’aria almeno pari a quello richiesto per la ventilazione naturale;

b) vi siano adeguati livelli di illuminazione, raggiungibili anche mediante sistemi artificiali.

5. Il recupero dei porticati e dei locali a piano terra o piano rialzato è consentito ad uso direzionale, commerciale, socio-sanitario e residenziale a condizione che rispettino un’altezza minima interna di 2,40 metri.

6. Il recupero a fini abitativi dei piani e locali di cui al presente articolo è vietato nelle aree dichiarate, ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo), di pericolosità idraulica elevata o molto elevata (Hi3 o Hi4) ovvero in aree di pericolosità da frana elevata o molto elevata (Hg3 o Hg4).

Art. 33 – Interventi per il riuso degli spazi di grande altezza

1. Nelle zone urbanistiche A, B e C A, B, C, D, E ed F, in queste ultime oltre la fascia dei 300 metri dalla linea di battigia marina è sempre consentita la realizzazione di soppalchi a condizione che non pregiudichino la statica dell’edificio. I soppalchi possono essere ottenuti anche attraverso la traslazione di partizioni interne orizzontali, diverse dai solai di calpestio, non più funzionali all’organismo edilizio, quali solai di controsoffitto privi di qualsiasi valore artistico, decorativo, costruttivo e materico.

2. I soppalchi sono ammessi per non più del 40 per cento della superficie sottostante e per le unità abitative che abbiano altezze libere di interpiano minime di 4,60 metri altezze libere di interpiano minime di 4,10 metri (modificato dall’art. 35 della L.R. 1/2019), tali da permettere una ripartizione delle altezze per gli spazi sottostanti non inferiore a 2,40 metri e per la parte soprastante una altezza media non inferiore a 2,00 metri.

3. Nei vani individuati con la nuova ripartizione, sia al piano inferiore che a quello superiore, sono rispettate le altre prescrizioni igienico-sanitarie previste dallo strumento urbanistico comunale.

4. Le nuove superfici in aumento individuate con la realizzazione dei soppalchi rientrano nel calcolo delle superfici finestrate. Nelle zone urbanistiche A sono ammesse nuove aperture finestrate solo se previste in sede di piano particolareggiato adeguato al Piano paesaggistico regionale. Per le altre zone urbanistiche l’apertura di eventuali nuove superfici finestrate è ammessa nel rispetto delle regole compositive del prospetto originario.

5. Il soppalco è realizzato in arretramento rispetto alle pareti esterne del prospetto principale di almeno 2,00 metri (soppresse dall’art. 26 della L.R. 11/2017). La ripartizione in nessun caso si addossa a finestre e/o aperture esistenti per non alterare di riflesso l’originaria ripartizione orizzontale del manufatto sul prospetto.

6. La realizzazione di un soppalco non determina la realizzazione di un nuovo volume urbanistico e non richiede nuove aree per parcheggio.

6 bis. In caso di realizzazione di spazi di grande altezza in edifici esistenti, mediante la demolizione parziale di solaio intermedio, è escluso il ricalcolo del volume urbanistico dell’edificio o della porzione di edificio, anche in caso di riutilizzo di spazi sottotetto che originariamente non realizzano cubatura, a condizione che non si realizzino mutamenti nella sagoma dell’edificio o nella porzione di edificio.

Art. 34 – Condizioni di ammissibilità degli interventi

1. Gli interventi di cui al presente capo non sono ammessi:

a) negli edifici o nelle unità immobiliari prive di titolo abilitativo, ove prescritto; qualora le unità immobiliari siano difformi da quanto assentito con regolare titolo abilitativo, la richiesta per gli interventi di cui al presente capo è ammissibile a condizione che per le difformità siano conclusi positivamente i procedimenti di condono o accertamento di conformità, anche a seguito di accertamento di compatibilità paesaggistica, ove previsto;

b) negli edifici e nelle unità immobiliari (soppresse dall’art. 27 della L.R. 11/2017) completati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, come risultante dalla comunicazione di fine lavori o da perizia giurata di un tecnico abilitato che attesti il completamento dell’ingombro volumetrico con realizzazione delle murature perimetrali e della copertura;

—- IMPORTANTE l’art. 17 della L.R. 1/2021, al comma 1 indica “I termini temporali di cui all’articolo 34, comma 1, lettera b), e di cui all’articolo 41, comma 4, della legge regionale n. 8 del 2015, sono differiti alla data di entrata in vigore della presente legge. — (“ovvero al 19/01/2021”, ndr)

c) salvo le strutture ricettive di cui all’articolo 31, negli edifici e nelle unità immobiliari ricadenti nelle zone urbanistiche C, D e G non oggetto, ove prevista, di pianificazione attuativa approvata e, se di iniziativa privata, convenzionata; (soppresse dall’art. 27 della L.R. 11/2017)

d) negli edifici e nelle unità immobiliari esistenti ma non compatibili con la destinazione di zona urbanistica di cui al decreto assessoriale 23 dicembre 1983, n. 2266/U;

e) negli edifici di interesse artistico, storico, archeologico o etno-antropologico vincolati ai sensi della parte II del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), e successive modifiche ed integrazioni salva la possibilità di utilizzare l’incremento volumetrico per la realizzazione di corpi di fabbrica separati, realizzabili, nel caso in cui gli edifici facciano parte di un unico complesso o nucleo insediativo, anche mediante cumulo dei singoli crediti edilizi;;

f) negli edifici di interesse paesaggistico o identitario individuati nel Piano paesaggistico regionale ed inclusi nel Repertorio del mosaico e negli edifici individuati dal piano urbanistico comunale ai sensi dell’articolo 19, comma 1, lettera h), della legge regionale n. 45 del 1989; (soppresse dall’art. 9 della L.R. 1/2021)

g) negli edifici e nelle unità immobiliari collocati in aree dichiarate, ai sensi del vigente Piano stralcio per l’assetto idrogeologico (PAI), da strumenti di pianificazione regionale o comunale, di pericolosità idraulica elevata o molto elevata (Hi3 – Hi4) e di pericolosità da frana elevata o molto elevata (Hg3 – Hg4), fatta eccezione per la tipologia di interventi specificamente prevista, in tali aree, dalle norme tecniche di attuazione del PAI;

h) negli edifici e nelle unità immobiliari ricadenti nei centri di antica e prima formazione ricompresi in zone urbanistiche omogenee diverse dalla A, ad eccezione di quelli che non conservano rilevanti tracce dell’assetto storico e che siano riconosciuti, dal piano particolareggiato o con deliberazione del consiglio comunale, in contrasto con i caratteri architettonici e tipologici del contesto; la deliberazione deve riguardare l’intero centro di antica e prima formazione, esplicitare i criteri seguiti nell’analisi ed essere adottata in data anteriore a qualsiasi intervento di ampliamento richiesto ai sensi degli articoli 30, 31 e 32, commi 4, 5, 6 e 7; tale delibera è soggetta ad approvazione ai sensi dell’articolo 9 della legge regionale n. 28 del 1998, e successive modifiche ed integrazioni. La presente disposizione non si applica agli interventi di cui agli articoli 32, commi 2 e 3, e 33, per la cui ammissibilità devono essere verificati la compatibilità tipologica con i caratteri costruttivi ed architettonici degli edifici interessati e il rispetto delle regole compositive del prospetto originario nel caso in cui alterino l’aspetto esteriore dell’edificio; (soppresso dall’art. 9 della L.R. 1/2021) – soppressione illegittima per la Sentenza CC 24/2022

i) negli edifici, nelle unità immobiliari e in specifici ambiti territoriali di particolare qualità storica, architettonica o urbanistica per i quali il consiglio comunale, con propria deliberazione, abbia limitato o escluso l’applicazione delle disposizioni di cui al presente capo; la delibera è assunta entro il termine perentorio di centoventi giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge, trascorso il quale non è più possibile procedere alla individuazione di ambiti di esclusione; (soppresso dall’art. 9 della L.R. 1/2021)

j) negli edifici e nelle unità immobiliari che hanno già usufruito degli incrementi volumetrici previsti dal capo I e dall’articolo 13, comma 1, lettera e) della legge regionale 23 ottobre 2009, n. 4 (Disposizioni straordinarie per il sostegno dell’economia mediante il rilancio del settore edilizio e per la promozione di interventi e programmi di valenza strategica per lo sviluppo), e successive modifiche ed integrazioni, o nei volumi realizzati usufruendo delle disposizioni contenute nella citata legge; è consentito l’utilizzo delle premialità volumetriche fino al raggiungimento delle percentuali massime e soglie previste al presente capo.

Art. 35 – Procedure

1. Gli interventi previsti negli articoli 30, 32 e 33 sono realizzati mediante Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA). Gli interventi previsti nell’articolo 31 sono soggetti a permesso di costruire.

1. Gli interventi previsti negli articoli 30, 32 e 33 sono regolati dell’articolo 10 bis della legge regionale n. 23 del 1985. Gli interventi previsti nell’articolo 31 sono regolati dell’articolo 3 della legge regionale n. 23 del 1985.

2. L’avvio dei lavori di incremento volumetrico di cui agli articoli 30 e 32 e il rilascio del permesso di costruire per i casi di cui all’articolo 31 sono condizionati alla positiva valutazione di coerenza in merito al rispetto delle condizioni di cui all’articolo 36, comma 3, lettere a) e b).

2. Gli interventi previsti dalla presente legge sono disciplinati, sotto il profilo procedurale, dagli articoli da 29 a 38 della legge regionale 20 ottobre 2016, n. 24 (Norme sulla qualità della regolazione e di semplificazione dei procedimenti amministrativi) e dalle direttive in materia previste dall’articolo 29, comma 4, della medesima legge regionale n. 24 del 2016.

3. La valutazione di coerenza di cui al comma 2 è resa con parere motivato dall’ufficio competente al rilascio dei titoli abilitativi. Per gli interventi previsti negli articoli 30 e 32, decorso inutilmente il termine di quarantacinque giorni dalla data di presentazione della SCIA, si intende formato il silenzio assenso.

4. Qualora l’intervento sia soggetto ad autorizzazione paesaggistica, questa assorbe la valutazione di coerenza di cui al comma 2.

5. L’autorizzazione paesaggistica per tutti gli interventi previsti dal presente capo è rilasciata dall’ente delegato ai sensi della legge regionale n. 28 del 1998, e successive modifiche ed integrazioni.

6. La SCIA dichiarazione autocertificativa o l’istanza volta all’ottenimento del permesso di costruire possono essere presentate anche contestualmente alle eventuali istanze di accertamento di conformità e/o di compatibilità paesaggistica dell’unità immobiliare oggetto dell’intervento. L’efficacia della SCIA dichiarazione autocertificativa è comunque subordinata alla positiva definizione del procedimento di accertamento di conformità e/o di compatibilità paesaggistica.

7. Nei casi disciplinati dall’articolo 30, comma 4, la presenza dei requisiti necessari al rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo n. 192 del 2005, e successive modifiche ed integrazioni, è dichiarata nella documentazione allegata alla SCIA dichiarazione autocertificativa o all’istanza volta all’ottenimento del permesso di costruire e successivamente attestata dal direttore dei lavori secondo le procedure indicate dall’articolo 8 dello stesso decreto legislativo n. 192 del 2005, e successive modifiche ed integrazioni.

8. Nei casi disciplinati dall’articolo 30, comma 8, la SCIA dichiarazione autocertificativa è corredata di:

a) certificazione medica rilasciata dalla competente azienda sanitaria, attestante la situazione di handicap grave non emendabile ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992 n. 104 (Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), e successive modifiche ed integrazioni, della persona ivi residente;

b) progetto del nuovo volume che evidenzi le soluzioni tecniche adottate per il conseguimento delle speciali finalità dell’intervento nel rispetto della normativa vigente.

(modificato dall’art. 10 della L.R. 1/2021)

Art. 36 – Disposizioni comuni

1. Ai fini della determinazione del volume urbanistico cui parametrare l’incremento volumetrico si applicano le disposizioni previste dal decreto assessoriale n. 2266/U del 1983.

2. I volumi oggetto di condono edilizio sono computati nella determinazione del volume urbanistico cui parametrare l’incremento volumetrico, ma sono detratti dall’ammontare complessivo dell’incremento volumetrico calcolato. (sostituito dall’art. 36 c.1 della L.R. 1/2019) 

2. I volumi oggetto di condono edilizio non (parola soppressa dall’art. 11 della L.R. 1/2021 – soppressione dichiarata incostituzionale dalla Sentenza C.C. 24/2022) sono computati nella determinazione del volume urbanistico cui parametrare l’incremento volumetrico. (inserito dall’art. 36 c.1 della L.R. 1/2019) 

3. L’incremento volumetrico è realizzato nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) inserirsi in modo organico e coerente con i caratteri formali e architettonici dell’edificio esistente e perseguire la riqualificazione dell’edificio in funzione della tipologia edilizia e del contesto; qualora l’intervento ricada in ambiti territoriali in cui gli strumenti urbanistici abbiano definito una tipologia edilizia, il riferimento per la valutazione di coerenza è la tipologia edilizia prevista;

b) garantire una compiuta soluzione architettonica della facciata, eventualmente mediante l’arretramento dai fili delle facciate prospicienti spazi pubblici; (sostituita dall’art. 28 della L.R. 11/2017)

b) inserirsi in modo organico e coerente con i caratteri formali, architettonici, paesaggistici e ambientali del contesto qualora l’intervento sia attuato mediante la realizzazione di corpi di fabbrica separati;

c) utilizzare materiali, componenti e soluzioni finalizzati a diminuire l’apporto energetico necessario per il soddisfacimento delle esigenze di riscaldamento e di raffreddamento o materiali ecologici per la bioedilizia o prodotti per la bioedilizia oggetto di certificazione da parte di istituti accreditati, per almeno il 50 per cento del computo metrico;

c bis) è consentito nella zona urbanistica omogenea E, indipendentemente dal possesso dei requisiti soggettivi di cui all’articolo 26, mediante il superamento della superficie minima di intervento prevista dalle vigenti disposizioni regionali e comunali, purché superiore a un ettaro purché superiori a 2.500 metri quadri (modificato dall’art. 40 della L.R. 1/2019), non raggiungibile con l’utilizzo di più corpi aziendali separati e ferme le eventuali ulteriori limitazioni derivanti dalle vigenti disposizioni paesaggistiche;

d) utilizzare tecniche costruttive e materiali locali tradizionali ove l’intervento riguardi edifici tipici dell’architettura locale.

4. L’incremento volumetrico:

a) è consentito mediante il superamento degli indici volumetrici previsti dalle vigenti disposizioni comunali e regionali;

b) può comportare il superamento dei limiti di altezza e del numero dei piani dei fabbricati e di superficie coperta previsti nelle vigenti disposizioni urbanistico-edilizie comunali e regionali;

c) può comportare il superamento dei limiti di distanza da fabbricati, da pareti finestrate e dai confini previsti nelle vigenti disposizioni urbanistico-edilizie comunali e regionali, fino ai limiti previsti dal Codice civile, solamente nei casi in cui l’incremento volumetrico sia realizzato internamente al perimetro determinato dalla sagoma più esterna dell’edificio, computata tenendo conto di balconi e aggetti di qualsiasi tipo.

5. Gli incrementi volumetrici previsti dall’articolo 30 (modificate con l’art.28 della L.R. 11/2017) previsti dagli articoli 30 e 31 possono essere oggetto, successivamente alla loro realizzazione, di cambio di destinazione d’uso in conformità a quanto già previsto dagli strumenti urbanistici comunali, salvo che lo stesso non comporti elusione delle disposizioni contenute nell’articolo 30.

6. Sulle nuove volumetrie realizzate ai sensi dell’articolo 30, comma 8, è istituito un vincolo quinquennale di non variazione della destinazione d’uso e di non alienazione a soggetti non disabili, da trascriversi nei registri immobiliari ai sensi dell’articolo 2645 quater del Codice civile.

7. Gli incrementi volumetrici previsti dagli articoli 32 e 33 non possono essere oggetto, successivamente alla loro realizzazione, di cambio di destinazione d’uso.

8. L’unità immobiliare ad uso residenziale commerciale o artigianale risultante dall’incremento volumetrico previsto dall’articolo 30 ricompresa nelle zone urbanistiche omogenee A, B e C, può essere frazionata solo se la più piccola delle unità derivate ha una superficie lorda superiore a 70 metri quadri 40 metri quadri nelle aree
A, B e C e 70 metri quadri nelle zone F. Negli altri casi l’incremento volumetrico non può essere utilizzato per generare ulteriori unità immobiliari e non può essere alienato separatamente dall’unità che lo ha generato; il vincolo di non alienazione ha durata decennale ed è trascritto nei registri immobiliari ai sensi dell’articolo 2645 quater del Codice civile. (modificato dall’art. 36 c.1 della L.R. 1/2019 e dall’art. 11 della L.R 1/2021) 

9. La distanza dalla linea di battigia marina si misura dal punto più esterno del perimetro del manufatto al punto della linea di battigia marina più prossimo all’edificio. La linea di battigia marina è quella rappresentata nella specifica cartografia pubblicata nel sito web istituzionale della Regione.

10. Nelle isole minori i limiti previsti di 300 metri di distanza dalla linea di battigia marina sono ridotti a 150 metri.

11. L’incremento volumetrico è subordinato al reperimento degli spazi per parcheggi previsti dall’articolo 41 sexies della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica), e successive modifiche ed integrazioni. Nell’ipotesi in cui la superficie da adibire a parcheggio generata dall’incremento sia inferiore a 20 metri quadri o qualora sia dimostrata l’impossibilità dovuta alla mancanza di spazi idonei da destinare al soddisfacimento di tale obbligo, l’intervento è consentito previo pagamento di una somma equivalente alla monetizzazione delle aree per parcheggi, da determinarsi con deliberazione del consiglio comunale. I relativi introiti costituiscono entrate vincolate per la realizzazione di nuove aree da destinare a parcheggio pubblico, da individuarsi con deliberazione del consiglio comunale.

11. L’incremento volumetrico è subordinato al reperimento degli spazi per parcheggi previsti dall’articolo 41 sexies della legge 17 agosto 1942, n. 11 (Legge urbanistica), e successive modifiche ed integrazioni o, in alternativa, al pagamento di una somma equivalente alla monetizzazione delle aree per parcheggi, da determinarsi con deliberazione del consiglio comunale. I relativi introiti costituiscono entrate vincolate per la realizzazione di nuove aree da destinare a parcheggio pubblico, da individuarsi con deliberazione del consiglio comunale.

12. L’incremento volumetrico è subordinato al reperimento degli spazi per parcheggi previsti dall’articolo 8 del decreto assessoriale n. 2266/U del 1983. Nell’ipotesi in cui la superficie da adibire a parcheggio generata dall’incremento sia inferiore a 50 metri quadri o qualora sia dimostrata l’impossibilità dovuta alla mancanza di spazi idonei da destinare al soddisfacimento di tale obbligo, l’intervento è consentito previo pagamento di una somma equivalente alla monetizzazione delle aree per parcheggi, da determinarsi con deliberazione del consiglio comunale è sempre consentita la monetizzazione nel caso di recupero dei seminterrati, dei piani pilotis e dei locali al piano terra ad uso direzionale, commerciale, sociosanitario e residenziale. I relativi introiti costituiscono entrate vincolate per la realizzazione di nuove aree da destinare a parcheggio pubblico, da individuarsi con deliberazione del consiglio comunale.

13. L’incremento volumetrico previsto dagli articoli 30, 31 e 32, salvi i limiti di cui all’articolo 10 bis della legge regionale n. 45 del 1989 e all’articolo 6 della legge regionale n. 8 del 2004, può cumularsi con le ordinarie potenzialità volumetriche residue del lotto previste dagli strumenti urbanistici comunali. Ferma restando la possibilità di realizzare le volumetrie in tempi diversi e il rispetto delle disposizioni previste nei relativi strumenti urbanistici per i volumi ordinari, la soluzione architettonica inserita nella proposta progettuale deve interessare l’intera volumetria assentibile.

14. Gli interventi realizzati ai sensi delle disposizioni inserite all’interno del presente capo sono soggetti agli oneri concessori come determinati in via ordinaria dall’amministrazione comunale. Gli oneri concessori sono ridotti del 40 per cento se relativi a prima abitazione. Una percentuale del 30 per cento degli oneri concessori dovuti è vincolata alla realizzazione di significative opere di compensazione ecologico-paesaggistica da effettuarsi a cura e spese dell’amministrazione comunale.

15. Il termine ordinario per l’ultimazione dei lavori può essere prorogato di due anni a seguito di comunicazione dell’interessato a titolo gratuito qualora siano completamente ultimate le lavorazioni sulle facciate esterne e nelle restanti ipotesi previo versamento di una sanzione pecuniaria pari al 20 per cento degli oneri concessori complessivamente dovuti.

15 bis. Nelle zone urbanistiche A, B e C e negli edifici con destinazione residenziale legittimamente realizzati in altre zone urbanistiche, è inoltre consentito l’incremento volumetrico, cumulabile con quelli già previsti dalla presente legge, necessario a garantire la massima fruibilità degli spazi destinati ad abitazione principale per disabili, nella misura massima, per ciascuna unità immobiliare, del 35 per cento del volume urbanistico esistente, fino ad un massimo di 150 metri cubi.

15 ter. All’interno di tutti i piani di risanamento urbanistico, nell’ambito dell’edilizia contrattata e previa richiesta degli interessati, è consentita la sostituzione dei lotti destinati a standard urbanistici con lotti edificabili, a condizione che il lotto edificabile da sostituire come standard abbia maggiore o uguale superficie e che tale sostituzione non comporti aumento di volumetrie rispetto a quanto previsto dal piano attuativo, senza limiti di distanza.

Art. 37 – Efficacia, durata e valutazione degli effetti

1. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano fino all’entrata in vigore della nuova legge regionale in materia di governo del territorio e comunque non oltre il 31 dicembre 2016 e comunque non oltre il 31 dicembre 2017 (modifica con L.R. 33 del 7/12/2016 ) e comunque non oltre il 30 giugno 2019 (modifica con L.R. 26 del 14/12/2017 ). e comunque non oltre il 31 dicembre 2019 (modifica con L.R. 8 del 21/06/2019 – BURAS n. 29 del 27/06/2019 ). e comunque non oltre il 30 giugno 2020 (modifica con L.R. 22 del 20/12/2019 – BURAS n. 56 del 27/12/2019)e comunque non oltre il 31 dicembre 2020 (modifica con L.R. 17 del 24/06/2020 – BURAS n. 36 del 25/06/2020) —- IMPORTANTE l’art. 17 della L.R. 1/2021, al comma 2 indica “Il termine previsto dall’articolo 37, comma 1, della legge regionale n. 8 del 2015 e successive modifiche ed integrazioni, è differito al 31 dicembre 2023 e opera conseguentemente la reviviscenza della disciplina del capo I del titolo II della legge regionale n. 8 del 2015, così come modificata dalla presente legge, che mantiene la sua vigenza sino a tale data.” Effetti della Sentenza CC 24/2022. Il termine del 31/12/2023 è stato dichiarato illegittimo.

2. La Commissione consiliare competente in materia di governo del territorio valuta, periodicamente, gli effetti della regolazione sui destinatari e le eventuali difficoltà emerse in fase di applicazione, avvalendosi delle informazioni acquisite ai sensi del comma 4 e delle ulteriori informazioni messe a disposizione dal competente Assessorato regionale.

3. Le amministrazioni comunali, al fine del monitoraggio degli interventi di cui al presente capo e delle conseguenti trasformazioni urbanistiche ed edilizie del territorio, pubblicano obbligatoriamente in apposita sezione del proprio sito web istituzionale le relative informazioni consistenti, per ciascun tipo di intervento, nella localizzazione del fabbricato oggetto di incremento volumetrico con relativi dati catastali, nella entità del volume originario e nella consistenza dell’incremento volumetrico autorizzato. Nel sito web istituzionale sono, inoltre, pubblicate le modalità di utilizzo delle risorse di cui all’articolo 36, comma 14, terzo periodo. La mancata od incompleta pubblicazione delle informazioni comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 46 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), e successive modifiche ed integrazioni.

4. La Giunta regionale, su proposta dell’Assessore competente in materia di governo del territorio, approva, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, una deliberazione contenente le modalità di trasmissione delle informazioni di cui al comma 3. Tali informazioni sono comunque trasmesse all’Assessorato regionale competente con periodicità almeno quadrimestrale.

Capo II Disposizioni urbanistiche per il trasferimento e il rinnovamento del patrimonio edilizio e per la promozione dei programmi integrati per il riordino urbano

Art. 38 – Interventi di trasferimento volumetrico per la riqualificazione ambientale e paesaggistica

1. La Regione promuove, al fine di conseguire la riqualificazione del contesto, il miglioramento della qualità dell’abitare e la messa in sicurezza del territorio, il trasferimento del patrimonio edilizio esistente mediante interventi di demolizione e ricostruzione con differente localizzazione degli edifici ricadenti:

a) in aree di particolare valore paesaggistico; (sostituita dall’art. 29 della L.R. 11/2017)

a) in aree ricadenti all’interno delle zone urbanistiche omogenee E ed H ed interne al perimetro dei beni paesaggistici di cui all’articolo 142, comma 1, lettere a), b), c), ed i) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), e successive modifiche ed integrazioni;

b).in aree necessarie per garantire spazi pubblici finalizzati all’incremento della qualità dell’abitare, come spazi a verde, spazi a parcheggio e centri di aggregazione sociale;

c).in aree dichiarate ad elevata o molto elevata pericolosità idrogeologica;

d).in prossimità di emergenze ambientali, architettoniche, archeologiche o storico-artistiche;

e).all’interno di aree di rispetto inedificabili;

e bis) all’interno del perimetro di tutela integrale e della fascia di rispetto condizionata dei beni dell’assetto storico culturale del Piano paesaggistico regionale;

e ter) nelle ulteriori aree a tal fine individuate dal comune.

2. Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1, è consentita la concessione di un credito volumetrico massimo (soppressa dall’art.12 della L.R. 1/2021) pari al volume dell’edificio demolito maggiorato del 40 per cento, da determinarsi con apposita deliberazione del consiglio comunale.

3. L’amministrazione comunale, in sede di redazione dello strumento urbanistico generale o di una sua variante, anche su proposta del privato interessato, individua gli edifici che si trovano nelle condizioni previste dal comma 1, determina il credito volumetrico di cui al comma 2 e individua, nel rispetto dei parametri urbanistici ed edilizi previsti dalle disposizioni regionali, una idonea localizzazione per il trasferimento dei volumi. (sostituito dall’art.12 della L.R. 1/2021)

3. Per il conseguimento dell’incremento volumetrico del 40 per cento è consentita, qualora necessaria, la variante allo strumento urbanistico generale, anche su proposta del privato interessato che individua, nel rispetto dei parametri urbanistici ed edilizi previsti dalle disposizioni regionali, una idonea localizzazione per il trasferimento dei volumi, anche se provenienti da diverse zone omogenee e senza limiti di distanza tra le medesime. Nelle zone E ed H non è ammesso il trasferimento dei volumi. Nelle zone F il trasferimento dei volumi è ammesso nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 38, comma 4.

4. Le aree di localizzazione per il trasferimento dei volumi possono essere sia pubbliche che private, sono individuate al di fuori delle aree di cui al comma 1 e, comunque, oltre la fascia dei 300 metri dalla linea di battigia marina, ridotta a 150 metri per le isole minori.

5. Qualora le aree in cui deve avvenire la ricostruzione dei volumi siano già classificate dallo strumento urbanistico comunale come trasformabili e dotate di propria capacità edificatoria, il credito volumetrico di cui al comma 2 può sommarsi alle ordinarie capacità edificatorie residue del lotto fino al raggiungimento dei limiti massimi stabiliti dalla normativa regionale.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli edifici legittimamente realizzati entro la data di entrata in vigore della presente legge, nonché nei casi di edifici successivamente legittimati a seguito di positiva conclusione del procedimento di condono o di accertamento di conformità e, ove necessario, dell’accertamento di compatibilità paesaggistica.

7. Ai fini della determinazione del volume urbanistico cui parametrare il credito volumetrico si applicano le disposizioni previste dal decreto assessoriale n. 2266/U del 1983. Nel caso di demolizione di edifici con altezze funzionali a originari cicli produttivi e ricostruzione con mutamento di destinazione d’uso, la determinazione del volume è effettuata ragguagliando l’altezza al valore di 3,00 metri per ogni livello fuori terra esistente per le destinazioni residenziale, turistico-ricettiva, direzionale e sociosanitaria ed al valore di 4,50 metri per le  destinazioni artigianale e industriale, commerciale e agricolo-zootecnica.

8. L’intervento di trasferimento volumetrico prevede necessariamente l’integrale demolizione degli edifici esistenti nell’area originaria, la sistemazione dell’area a cura e spese del privato e, infine, la cessione dell’area originaria all’amministrazione comunale per destinarla a finalità pubbliche. La demolizione non è necessaria nei casi previsti dal comma 1, lettera b), qualora l’amministrazione comunale ritenga più favorevole l’acquisizione al patrimonio del manufatto edilizio e non delle aree libere.

9. L’edificio da costruire:

a).è ad energia quasi zero (nzeb) come definito dal decreto legislativo n. 192 del 2005, e successive modifiche ed integrazioni;

b).è dotato di idonei sistemi per il riutilizzo delle acque piovane e delle acque reflue;

c).è dotato di un idoneo impianto di elevazione per il trasporto verticale delle persone, qualora pluri-immobiliare con almeno due tre livelli fuori terra;

d).è realizzato con materiali ecologici per la bioedilizia o prodotti per la bioedilizia oggetto di certificazione da parte di istituti accreditati per almeno il 50 per cento del computo metrico.  (sostituita dall’art. 29 della L.R. 11/2017)

d) è realizzato, per almeno il 50 per cento del computo metrico, con materiali ecocompatibili in possesso della dichiarazione ambientale di prodotto e certificati UNI EN ISO serie 14020, e con materiali ecologici per la bioedilizia o prodotti per la bioedilizia oggetto di certificazione da parte di istituti accreditati.

10. Per il conseguimento delle finalità di cui al presente articolo, l’amministrazione comunale può prevedere forme di incentivazione quali il trasferimento di aree comunali, anche a titolo gratuito, la riduzione degli oneri concessori e delle imposte comunali e ogni altra forma di agevolazione ritenuta utile nel rispetto delle disposizioni vigenti.

11. La proposta del privato interessato è costituita da elaborati tecnico-grafici di livello pari allo studio di fattibilità di un’opera pubblica, evidenzia le soluzioni planivolumetriche e architettoniche adottate per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1, e deve ottenere, prima della delibera del consiglio comunale di assegnazione del credito, la positiva valutazione tecnico-economica dell’ufficio comunale competente in materia di urbanistica ed edilizia privata.

12. Ove la demolizione riguardi edifici inclusi nel centro di antica e prima formazione, l’intervento è realizzabile se localizzato nella zona urbanistica A unicamente previa approvazione di un piano particolareggiato adeguato al Piano paesaggistico regionale ed esteso all’intera zona urbanistica. Se è localizzato in zone urbanistiche omogenee diverse dalla zona A, l’intervento è realizzabile unicamente nel caso in cui, con il piano particolareggiato del centro di antica e prima formazione o con la stessa deliberazione di cui al comma 2, il consiglio comunale riconosca che l’edificio è in contrasto con i caratteri architettonici e tipologici del contesto, esplicitando i criteri seguiti nell’analisi. Tale deliberazione è soggetta ad approvazione ai sensi dell’articolo 9 della legge regionale n. 28 del 1998, e successive modifiche ed integrazioni. Analogamente si procede ove la localizzazione dell’intervento di ricostruzione ricada nel centro di antica e prima formazione.

13. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche in caso di edifici in corso di realizzazione o realizzabili in virtù di titolo abilitativo legittimo ed efficace alla data di presentazione dell’istanza da parte del privato o alla data di adozione della deliberazione del consiglio comunale di cui al comma 3.

13 bis. Per gli interventi di cui al presente articolo l’autorizzazione paesaggistica, qualora necessaria, è rilasciata dalla Regione, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, della legge regionale n. 28 del 1998. (inserito dall’art. 37 della L.R. 1/2019)

Art 38 bis (Trasferimento del volumi realizzabili ricadenti nelle zone Hi4, Hi3, Hg4 ed Hg3 del Piano stralcio per l’assetto idrogeologico (PAI)) (inserito con l’art. 13 della L.R. 1/2021) – Sentenza CC 24/2022

1. Al fine di conseguire la riqualificazione dei relativi contesti e la messa in sicurezza del territorio, la Regione promuove ed incentiva interventi di trasferimento dei volumi previsti come realizzabili previa approvazione di piani attuativi nelle zone urbanistiche C, D e G ricadenti nelle zone Hi3, Hi4, Hg3 ed Hg4 del PAI. Nei limiti di cui al presente articolo, la Regione promuove analoghi interventi di trasferimento dei volumi previsti come realizzabili nelle zone urbanistiche B ricadenti nelle zone Hi3, Hi4, Hg3 ed Hg4 del PAI.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono estesi ai volumi esistenti, legittimamente realizzati nelle zone urbanistiche B, C, D, F e G ricadenti nelle zone Hi3, Hi4, Hg3 ed Hg4 del PAI per i quali è consentito il trasferimento, previa approvazione di piani attuativi, in altre zone urbanistiche B, C, D, F e G del territorio comunale situate al fuori delle aree a rischio idraulico o geologico, con incremento del volume del 35 per cento. I lavori di realizzazione dei volumi trasferiti possono avere inizio solo dopo l’avvenuta demolizione dell’edificio esistente.

3. In attesa della realizzazione e collaudo delle opere di mitigazione, i volumi previsti come realizzabili previa approvazione di piani attuativi nelle zone urbanistiche C, D e G ricadenti nelle zone Hi3, Hi4, Hg3 ed Hg4 del PAI, possono essere trasferiti e realizzati in altre zone urbanistiche C, D e G del territorio comunale situate al di fuori dalle aree a rischio idraulico o geologico, senza alcun incremento di volume.

4. I volumi trasferiti si sommano a quelli realizzabili nelle zone omogenee analoghe situate al di fuori dalle aree a rischio idraulico o geologico.

5. Le opere di urbanizzazione sono eseguite in proporzione ai volumi complessivamente realizzabili.

6. I volumi previsti come realizzabili nelle zone urbanistiche B ricadenti nelle zone Hi3, Hi4, Hg3 ed Hg4 del PAI possono essere trasferiti nelle zone urbanistiche C del territorio comunale al di fuori dalle aree a rischio idraulico o geologico, nei limiti del doppio degli indici ivi previsti.

7. I volumi previsti come realizzabili nelle zone urbanistiche C ricadenti nelle zone Hi3, Hi4, Hg3 ed Hg4 del PAI possono essere trasferiti nelle zone urbanistiche B del territorio comunale al di fuori dalle aree a rischio idraulico o geologico, nei limiti della metà degli indici ivi previsti.

8. Le opere di urbanizzazione per le cubature trasferite dalla zona urbanistica B a quella C si considerano già esistenti, a condizione che l’area a rischio sia interamente ceduta gratuitamente al comune. Gli oneri di  urbanizzazione per tali cubature sono corrisposti al comune nella misura prevista per l’area a rischio.

9. I volumi possono essere realizzati in deroga agli indici previsti dagli strumenti urbanistici generali e dalle vigenti disposizioni regionali, eccezion fatta per le distanze tra fabbricati o pareti finestrate. È consentita l’applicazione del secondo periodo dell’ultimo comma dell’articolo 9 del decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agii insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistico o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell’articolo 17 della legge n. 765 del 1967) anche se non prevista o non consentita dallo strumento urbanistico.

10. I volumi previsti come realizzabili nelle zone urbanistiche B ricadenti nelle zone Hi3, Hi4, Hg3 e Hg4 del PAI, possono essere trasferiti in altre aree libere nelle zone urbanistiche B del territorio comunale al di fuori dalle aree a rischio idraulico o geologico, nei limiti dell’indice massimo di 7 mc/mq. Tali volumi possono essere realizzati in deroga agli indici previsti dagli strumenti urbanistici generali e dalle vigenti disposizioni regionali, eccezion fatta per le distanze tra fabbricati o pareti finestrate.

11. Il comune può denegare l’autorizzazione al trasferimento delle cubature da zona B ad altra zona B nel caso di insufficienza delle opere di urbanizzazione primaria presenti nell’area di destinazione, con particolare riferimento alla viabilità ed ai servizi essenziali (energia, acqua potabile, fognatura e telecomunicazioni), a meno che l’istante non si offra di integrarli a scomputo degli oneri di urbanizzazione, prescindendo dal loro costo reale.

12. Ai trasferimenti di cubatura di cui al presente articolo si applica la seguente procedura:

a) il titolare delle aree a rischio idraulico o geologico manifesta al comune la sua intenzione di trasferire le cubature;

b) il comune, in sede di accordo preliminare ai sensi dell’articolo 11 della legge 7 agosto 1990 n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo), contenente tutti gli elementi della proposta, rilascia all’istante i crediti volumetrici corrispondenti;

c) successivamente l’istante presenta al comune la proposta di localizzazione delle cubature, cui si applica l’articolo 38, comma 11;

d) previa istruttoria, disciplinata sotto il profilo procedurale dagli articoli 29 e seguenti della legge regionale n. 24 del 2016 e dalle direttive in materia previste dall’articolo 29, comma 4, della legge regionale n. 24 del 2016, tra l’istante ed il comune si stipula un accordo definitivo ai sensi dell’articolo 11 della legge regionale n. 241 del 1990, equivalente ad una variante non sostanziale di cui ai commi 26, 28 e seguenti dell’articolo 20 della legge regionale n. 45 del 1989, di cui segue l’iter di approvazione.

13. Le Norme tecniche di attuazione del PAI sono modificate in conformità agli interventi ammessi dal presente articolo.

Art. 39 – Rinnovo del patrimonio edilizio con interventi di demolizione e ricostruzione

1. La Regione promuove il rinnovamento del patrimonio edilizio esistente mediante interventi di integrale demolizione e successiva ricostruzione degli edifici esistenti che necessitino di essere adeguati in relazione ai requisiti qualitativi, architettonici, energetici, tecnologici, di sicurezza strutturale e per il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche.

2. Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1, su proposta del privato interessato, è consentita la demolizione dei fabbricati esistenti e successiva ricostruzione con la concessione di un credito volumetrico massimo pari al volume dell’edificio demolito maggiorato del 30 per cento, da determinarsi con apposita deliberazione del consiglio comunale determinazione dell’ufficio tecnico comunale.

3. Nelle ipotesi di cui al comma 2, ove l’intervento preveda la ricostruzione nel medesimo lotto urbanistico, il consiglio comunale l’ufficio tecnico comunale, con la stessa deliberazione determinazione di cui al comma 2, stabilisce i parametri urbanistico-edilizi dell’intervento nel rispetto delle vigenti disposizioni, con eventuale superamento dei soli indici volumetrici previsti parametri volumetrici e dell’altezza previsti dalle vigenti disposizioni comunali e regionali. Nelle zone urbanistiche E ed H non è ammessa deroga alle vigenti disposizioni regionali.

4. Nelle ipotesi di cui al comma 2, ove l’intervento preveda la ricostruzione in diverso lotto urbanistico, il consiglio comunale, con la stessa deliberazione di cui al comma 2, individua l’area di trasferimento delle volumetrie e determina i parametri urbanistico-edilizi dell’intervento, nel rispetto delle vigenti disposizioni. Ove necessario, è consentita la variante allo strumento urbanistico generale, ferma l’impossibilità di modificare la destinazione della zona urbanistica E, non contigua al centro urbano, e della zona urbanistica H, nelle quali non è ammessa la localizzazione degli interventi di ricostruzione.

5. Nel caso di edifici che insistono su lotti urbanistici non superiori a 500 metri quadri o che hanno un volume non superiore a 2.000 metri cubi, in alternativa a quanto previsto al comma 2, su istanza del privato interessato è consentita la demolizione con successiva ricostruzione nel medesimo lotto urbanistico o in diverso lotto urbanistico, purché all’interno della stessa lottizzazione o zona omogenea oppure in  diverso lotto urbanistico, posto ad una distanza non superiore a 300 metri, purché i due lotti siano serviti dalle medesime opere di urbanizzazione con la concessione di un bonus volumetrico pari al 15 per cento dell’edificio demolito e il superamento dei parametri volumetrici di superficie coperta, dei rapporti di copertura e dell’altezza previsti dalle vigenti disposizioni comunali e regionali. Nelle zone urbanistiche E ed H non è ammessa deroga alle vigenti disposizioni regionali.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli edifici legittimamente realizzati entro la data di entrata in vigore della presente legge entro il 31 dicembre 2020, nonché nei casi di edifici successivamente legittimati a seguito di positiva conclusione del procedimento di condono o di accertamento di conformità e, ove necessario, dell’accertamento di compatibilità paesaggistica.

7. Ai fini della determinazione del volume urbanistico cui parametrare il credito volumetrico si applicano le disposizioni previste dal decreto assessoriale n. 2266/U del 1983. Nel caso di demolizione di edifici con altezze funzionali a originari cicli produttivi e ricostruzione con mutamento di destinazione d’uso, la determinazione del volume è effettuata ragguagliando l’altezza al valore di 3 metri per ogni livello fuori terra esistente.

8. Nelle ipotesi di demolizione con ricostruzione nel medesimo lotto l’intervento prevede la sistemazione degli eventuali ulteriori manufatti presenti, secondo le indicazioni impartite dall’amministrazione comunale.

9. Nelle ipotesi di demolizione con ricostruzione in diverso lotto, il soggetto interessato garantisce, a propria cura e spese, la sistemazione dell’area originaria, secondo le indicazioni impartite dall’amministrazione comunale.

10. L’edificio da costruire:

a) è ad energia quasi zero (nzeb) come definito dal decreto legislativo n. 192 del 2005, e successive modifiche ed integrazioni;

b) è dotato di idonei sistemi per il riutilizzo delle acque piovane e delle acque reflue;

c) è dotato di un idoneo impianto di elevazione per il trasporto verticale delle persone, qualora pluri-immobiliare con almeno due tre livelli fuori terra;

d) è realizzato con materiali ecologici per la bioedilizia o prodotti per la bioedilizia oggetto di certificazione da parte di istituti accreditati per almeno il 50 per cento del computo metrico. (sostituito dall’art. 30 della L.R. 11/2017)

d) è realizzato, per almeno il 50 per cento del computo metrico, con materiali ecocompatibili in possesso della dichiarazione ambientale di prodotto e certificati UNI EN ISO serie 14020, e con materiali ecologici per la bioedilizia o prodotti per la bioedilizia oggetto di certificazione da parte di istituti accreditati.

11. Qualora le aree in cui avviene la ricostruzione dei volumi siano già classificate dallo strumento urbanistico comunale come trasformabili e dotate di propria capacità edificatoria, il credito volumetrico può sommarsi alle ordinarie capacità edificatorie residue del lotto fino al raggiungimento dei limiti massimi stabiliti dalla normativa regionale.

12. La proposta del privato interessato è costituita da elaborati tecnico-grafici di livello pari allo studio di fattibilità di un’opera pubblica, evidenzia le soluzioni planivolumetriche e architettoniche adottate per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1, e deve ottenere, prima della delibera del consiglio comunale di assegnazione del credito, la positiva valutazione tecnico-economica dell’ufficio comunale competente in materia di urbanistica ed edilizia privata.

13. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli edifici:

a) che successivamente all’entrata in vigore della presente legge sono stati oggetto di opere che ne abbiamo mutato i caratteri strutturali, architettonici e tipologici in forza di interventi radicali di nuova costruzione, ovvero di ristrutturazione edilizia, ai sensi delle lettere d) ed e) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A)), e successive modifiche ed integrazioni;

b) che hanno già usufruito dell’articolo 5 della legge regionale n. 4 del 2009, e successive modifiche ed integrazioni;

c) per i quali il consiglio comunale, con apposita deliberazione, ha previsto la limitazione o l’esclusione, in ragione di particolari qualità storiche, architettoniche o urbanistiche da salvaguardare;

d) che ricadono nella fascia dei 300 metri dalla linea di battigia marina ridotti a 150 metri nelle Isole di Sant’Antioco, San Pietro, La Maddalena e Santo Stefano, con esclusione di quelli ubicati nelle zone omogenee A, B, C e D, nonché nelle zone G contermini all’abitato;

e) che ricadono nelle aree di cui all’articolo 38, comma 1 se già individuate con apposito provvedimento regolamentare o normativo prima della presentazione dell’istanza del richiedente.

14. Ove la demolizione riguardi edifici inclusi nel centro di antica e prima formazione, l’intervento è realizzabile se localizzato nella zona urbanistica A, unicamente previa approvazione di un piano particolareggiato adeguato al Piano paesaggistico regionale ed esteso all’intera zona urbanistica. Se l’intervento è localizzato in zone urbanistiche omogenee diverse dalla zona A, l’intervento è realizzabile unicamente nel caso in cui, con il piano particolareggiato del centro di antica e prima formazione, con la stessa deliberazione di cui al comma 2 Se è localizzato in zone urbanistiche omogenee diverse dalla zona A, l’intervento è realizzabile unicamente nel caso in cui, con il piano particolareggiato del centro di antica e prima formazione o con la medesima deliberazione di cui al comma 2 (modificato dall’art. 38 della L.R. 1/2019), il consiglio comunale riconosca che l’edificio è in contrasto con i caratteri architettonici e tipologici del contesto, esplicitando i criteri seguiti nell’analisi. Tale deliberazione è soggetta ad approvazione ai sensi dell’articolo 9 della legge regionale n. 28 del 1998, e successive modifiche ed integrazioni. Analogamente si procede ove la localizzazione dell’intervento di ricostruzione ricada nel centro di antica e prima formazione.

15. È consentita la demolizione degli edifici esistenti nella fascia dei 300 metri dalla linea di battigia marina e ricadenti nelle zone urbanistiche E, F ed H, nonché nelle zone urbanistiche G non contermini all’abitato. La ricostruzione dell’intera volumetria è assentibile senza l’obbligo del rispetto dell’ubicazione, della sagoma e della forma del fabbricato da demolire unicamente ove il nuovo fabbricato determini un minore impatto paesaggistico secondo le indicazioni impartite dall’Amministrazione regionale con apposite linee guida da adottarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente leggeadottate dalla Giunta regionale con atto n. 18 del 5 aprile 2016. 

La ricostruzione dell’intera volumetria è assentibile unicamente ove il nuovo fabbricato determini un minore impatto paesaggistico secondo le indicazioni impartite dall’Amministrazione regionale con apposite linee guida adottate dalla Giunta regionale con deliberazione n. 18/15 del 5 aprile 2016 e, qualora l’edificio ricada nelle ipotesi di esclusione di cui all’articolo 10 bis, comma 2, della legge regionale n. 45 del 1989, e in aree tutelate ai sensi degli articoli 136, comma 1, lettere c) e d), e 142 del medesimo decreto legislativo, anche senza il mantenimento di sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell’edificio preesistente (modifica introdotta dall’art. 130 della L.R. 9/2023). La disposizione si applica anche nella fascia di 150 metri dalla linea di battigia marina nelle Isole di Sant’Antioco, San Pietro, La Maddalena e Santo Stefano e nell’intero territorio delle restanti isole minori della Sardegna. Alternativamente è consentito utilizzare la volumetria risultante dalla demolizione degli edifici, esistenti nella fascia dei 300 metri dalla linea di battigia marina e ricadenti nelle zone urbanistiche F ed H, per trasferirla ad incremento di quella di uno o più edifici con destinazione turistico-ricettiva, all’interno dello stesso comune o in comune limitrofo; l’area di risulta dalla demolizione è acquisita automaticamente al patrimonio indisponibile del comune per destinarla a finalità pubbliche.

15 bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche in caso di demolizione parziale, che per motivate e comprovate ragioni tecniche può anche essere posticipata rispetto alla ricostruzione. Se il credito volumetrico è utilizzato per la realizzazione di un corpo di fabbrica separato per la realizzazione di corpi di fabbrica separati (modifica introdotta dall’art. 130 della L.R. 9/2023), lo stesso è parametrato al volume oggetto di demolizione. L’edificio originario è oggetto di riqualificazione in funzione della tipologia edilizia e del contesto.

15 ter. Gli interventi di demolizione e ricostruzione previsti dal presente articolo, relativi alla zona omogenea A o localizzati all’interno dei centri di antica e prima formazione, non sono soggetti al reperimento di ulteriori spazi per parcheggi oltre a quelli già presenti nelle costruzioni da demolire o nelle aree di pertinenza delle stesse, né alla loro monetizzazione, purché venga dimostrata, attraverso una specifica relazione a firma di un progettista abilitato, l’impossibilità tecnica derivata dalle caratteristiche del lotto urbanistico.

15 quater. Gli interventi di demolizione e ricostruzione previsti dal presente articolo sono soggetti al pagamento del contributo di cui all’articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001. Il costo di costruzione da utilizzare per la determinazione dei relativi oneri è determinato detraendo i costi di smaltimento e/o trattamento occorrenti per la demolizione del fabbricato esistente.

15 quinquies. Per gli interventi di cui al presente articolo, ad eccezione di quelli del comma 5, l’autorizzazione paesaggistica, qualora necessaria, è rilasciata dalla Regione, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, della legge regionale n. 28 del 1998. (inserito dall’art. 38 della L.R. 1/2019)

15 sexies. Il superamento dei limiti di altezza previsti dalle vigenti disposizioni comunali e regionali è consentito anche in deroga alle eventuali limitazioni del numero dei piani. (inserito con l’art. 14 della L.R. 1/2021)

15 septies. Nelle zone urbanistiche B è consentita, ai fini di incrementare la disponibilità di parcheggi, in deroga alla normativa regionale e comunale, la realizzazione di edifici su piani pilotis (inserito con l’art. 14 della L.R. 1/2021)

Art. 40 – Misure di promozione dei programmi integrati per il riordino urbano

1. La Regione promuove il ricorso a programmi integrati per il riordino urbano, di cui alla legge regionale 29 aprile 1994, n. 16 (Programmi integrati di riqualificazione urbanistica, edilizia e ambientale, in attuazione dell’articolo 16 della legge 17 febbraio 1992, n. 179), al fine di conseguire la riqualificazione degli ambiti urbani e delle periferie caratterizzati dalla presenza di pluralità di funzioni e di tessuti edilizi disorganici, incompiuti, parzialmente utilizzati o degradati, favorendo il miglioramento della qualità dell’abitare, anche attraverso l’incremento della dotazione degli standard.

2. Il programma integrato, di iniziativa pubblica o privata, può essere esteso ad areali, urbani e non, di complessa configurazione, può interessare comparti a diversa destinazione urbanistica, e prevede interventi di riqualificazione, di sostituzione edilizia, di modifica di destinazione d’uso di aree e di immobili con un incremento volumetrico massimo del 40 per cento della volumetria demolita, con conseguente adeguamento della dotazione di standard urbanistici. Ove la sostituzione edilizia con mutamento di destinazione riguardi edifici con altezze funzionali a originari cicli produttivi, la determinazione del volume è effettuata ragguagliando l’altezza al valore di 3 metri , per le destinazioni residenziale, turistico-ricettiva, direzionale e socio-sanitaria, ed al valore di 4,50 metri per le destinazioni artigianale e industriale, commerciale e agricolo-zootecnica per ogni livello fuori terra esistente.

3. La volumetria complessivamente prevista dal programma integrato è ulteriormente incrementata, fino ad un massimo del 30 per cento della volumetria già prevista dal programma, al ricorrere di una o più delle seguenti condizioni e secondo la graduazione e il peso attribuito dal consiglio comunale con la deliberazione di cui al comma 7:

a).riduzione della superficie impermeabilizzata rispetto allo stato di fatto;

b) dotazione aggiuntiva, rispetto alle quantità minime previste dalle vigenti disposizioni, di standard urbanistici e di opere di urbanizzazione, quali verde pubblico, parcheggi entro e/o fuori terra;

c) destinazione di parte dei volumi per l’edilizia residenziale sociale;

d) valorizzazione dei beni paesaggistici e identitari o degli elementi di valore storico-culturale presenti all’interno dell’area di intervento o nelle sue immediate adiacenze;

e) eliminazione dei detrattori ambientali e paesaggistici presenti nell’area di intervento o nelle sue immediate adiacenze.

4. Il programma integrato nel suo complesso è realizzato nel rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di sostenibilità energetico-ambientale e di bioedilizia e, in particolare, dal decreto legislativo n. 192 del 2005, e successive modifiche ed integrazioni, e in modo che la prestazione energetica complessiva risulti inferiore del 10 per cento rispetto al valore prestazionale misurato e certificato anteriormente all’intervento.

5. I nuovi edifici previsti dal programma integrato sono:

a) ad energia quasi zero (nzeb) come definito dal decreto legislativo n. 192 del 2005, e successive modifiche ed integrazioni;

b) dotati di idonei sistemi per il riutilizzo delle acque piovane e delle acque reflue;

c) dotati di un idoneo impianto di elevazione per il trasporto verticale delle persone, qualora pluri-immobiliare con almeno due livelli fuori terra;

d) realizzati con materiali ecologici per la bioedilizia o prodotti per la bioedilizia oggetto di certificazione da parte di istituti accreditati per almeno il 50 per cento del computo metrico.

d) realizzati, per almeno il 50 per cento del computo metrico, con materiali ecocompatibili in possesso della dichiarazione ambientale di prodotto e certificati UNI EN ISO serie 14020, e con materiali ecologici per la bioedilizia o prodotti per la bioedilizia oggetto di certificazione da parte di istituti accreditati. (inserito dall’art. 40 della L.R. 1/2019)

6. Gli spazi pubblici e collettivi previsti dal programma integrato sono:

a) improntati a soluzioni di sostenibilità ambientale e gestionale;

b) idonei all’accesso e all’utilizzo da parte di soggetti anziani e diversamente abili;

c) improntati al rispetto delle direttive e dei criteri ambientali in materia di green public procurement;

d) realizzati con materiali ecologici per la bioedilizia o prodotti per la bioedilizia oggetto di certificazione da parte di istituti accreditati per almeno il 50 per cento del computo metrico.  (sostituito dall’art. 31 della L.R. 11/2017)

d) è realizzato, per almeno il 50 per cento del computo metrico, con materiali ecocompatibili in possesso della dichiarazione ambientale di prodotto e certificati UNI EN ISO serie 14020, e con materiali ecologici per la bioedilizia o prodotti per la bioedilizia oggetto di certificazione da parte di istituti accreditati.

7. I comuni, con deliberazione del consiglio comunale, individuano, con riferimento alle destinazioni dello strumento urbanistico vigente ed in conformità con il Piano paesaggistico regionale, gli ambiti territoriali nei quali realizzare gli interventi previsti dai programmi per il riordino urbano, localizzandoli prioritariamente nelle zone urbanistiche omogenee C contigue all’ambito urbano e, quindi, nelle zone D e G contigue all’ambito urbano e non completate o dismesse. Sono esclusi dall’ambito di intervento i centri di antica e prima formazione e le zone urbanistiche omogenee E e H. Nessuna zona urbanistica omogenea è aprioristicamente esclusa.

8. I programmi integrati hanno valenza di piani attuativi e, qualora necessario, la relativa adozione è deliberata contestualmente alla variante allo strumento urbanistico generale.

9. La Regione ed il sistema degli enti locali promuovono, nelle zone urbanistiche A e B, il ricorso a programmi integrati per il riordino urbano finalizzati al recupero e valorizzazione di immobili non utilizzati o sottoutilizzati, devoluti a prezzo simbolico dai proprietari al soggetto attuatore individuato dal programma. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana specifiche direttive attuative relative ai programmi integrati di cui al presente comma.

10. Ai fini del perseguimento delle finalità di cui al presente articolo la Giunta regionale, su proposta dell’Assessore degli enti locali, finanze e urbanistica, destina parte delle somme stanziate nel capitolo SC04.2774 (UPB S04.10.006) e nel capitolo SC04.2630 (UPB S04.10.001), alla formazione e attuazione, in via sperimentale, di programmi integrati per il riordino urbano di cui al presente articolo e la restante parte delle risorse a programmi di riqualificazione urbanistica di aree a valenza ambientale caratterizzate dalla presenza di elementi infrastrutturali e insediativi..

Titolo III Disposizioni transitorie, abrogazioni e disposizioni finali

Capo I Disposizioni transitorie della legge regionale n. 4 del 2009

Art. 41 – Disposizioni transitorie della legge regionale n. 4 del 2009

1. Le disposizioni di cui al capo I della legge regionale n. 4 del 2009, e successive modifiche ed integrazioni, continuano ad applicarsi per l’espletamento e fino alla conclusione solamente per i procedimenti instaurati dalla presentazione, entro il termine del 29 novembre 2014, della denuncia di inizio di attività o dell’istanza volta all’ottenimento della concessione edilizia, ancorché le disposizioni medesime siano divenute inefficaci o siano state modificate al tempo della loro applicazione.

2. Ai fini dell’esecuzione degli interventi di cui all’articolo 2, comma 5, articolo 3, comma 3, articolo 4, comma 1, della legge regionale n. 4 del 2009, e successive modifiche ed integrazioni, non è più richiesto il parere della Commissione regionale per il paesaggio e la qualità architettonica ed è sufficiente la sola autorizzazione paesaggistica.

3. È consentita l’attuazione degli interventi previsti dalle disposizioni di cui all’articolo 13, comma 1, lettera e) lettere d) ed e), della legge regionale n. 4 del 2009, e successive modifiche ed integrazioni, per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia stata positivamente conclusa la verifica di cui all’articolo 13, comma 2, della legge regionale n 4 del 2009, con l’intervenuta sottoscrizione del verbale del tavolo tecnico.

4. Nei comuni dotati di piano urbanistico comunale ai sensi della legge regionale n. 45 del 1989, e successive modifiche ed integrazioni, è consentita l’attuazione degli interventi localizzati nelle zone urbanistiche omogenee C, D e G, tutte contigue al centro urbano, e previsti nei piani attuativi adottati alla data di entrata in vigore della presente legge in attuazione dell’articolo 13, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 4 del 2009, e successive modifiche ed integrazioni. (soppressioni con l’art. 16 della L.R. 1/2021) —- IMPORTANTE l’art. 17 della L.R. 1/2021, al comma 1 indica “I termini temporali di cui all’articolo 34, comma 1, lettera b), e di cui all’articolo 41, comma 4, della legge regionale n. 8 del 2015, sono differiti alla data di entrata in vigore della presente legge.

4 bis. È consentito, al ricorrere delle ulteriori condizioni previste dagli articoli 38 o 39, il rilascio del titolo necessario all’esecuzione di varianti in corso d’opera sostanziali a progetti assentiti ai sensi dell’articolo 5 della legge regionale n. 4 del 2009, e successive modifiche ed integrazioni, anche nel caso in cui alla data di presentazione dell’istanza l’edificio originario sia stato oggetto di integrale demolizione.

Capo II Disposizioni transitorie in materia di impianti eolici

Art. 42 – Disposizioni transitorie in materia di impianti eolici

1. Nelle more della revisione del Piano paesaggistico regionale, conformemente ai principi espressi dalla Corte costituzionale, secondo cui nella localizzazione degli impianti da fonti rinnovabili non è consentito adottare misure volte a precluderne in maniera generalizzata la realizzazione, non trova applicazione l’articolo 112, secondo comma, delle Norme tecniche di attuazione del Piano paesaggistico regionale, primo ambito omogeneo.

2. La Giunta regionale approva, entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge, una deliberazione contenente l’individuazione delle aree e dei siti non idonei all’installazione degli impianti eolici e le linee guida per il loro corretto inserimento nel paesaggio.

Capo III Posizionamento delle strutture al servizio della balneazione

Art. 43 – Posizionamento delle strutture al servizio della balneazione

1. Le disposizioni di cui all’articolo 18 regolanti il posizionamento delle strutture a servizio della balneazione in assenza di PUL entrano in vigore dal 31 dicembre 2016 31 dicembre 2018 (modifica con L.R. 33 del 7/12/2016 ).

2. In via transitoria il permesso di costruire per la realizzazione delle strutture di cui al comma 1 non può avere durata superiore a quella della stagione balneare.

Capo IV Abrogazioni e disposizioni finali

Art. 44 – Abrogazioni

1. Gli articoli 12, 13 e 14 bis della legge regionale n. 23 del 1985 sono abrogati.

2. Gli articoli 4 e 5 della legge regionale 1° luglio 1991, n. 20 (Norme integrative per l’attuazione della legge regionale n. 45 del 1989, concernente: “Norme per l’uso e la tutela del territorio regionale”), e successive modifiche ed integrazioni, sono abrogati.

3. I commi 1, 1 bis e 2 dell’articolo 10, e gli articoli 12, 13, 13 bis, 15 e 15 bis della legge regionale n. 4 del 2009, e successive modifiche ed integrazioni, sono abrogati.

4. L’articolo 17 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 (legge finanziaria 2007), e successive modifiche ed integrazioni, è abrogato.

5. La legge regionale 21 settembre 2011, n. 19 (Provvidenze per lo sviluppo del turismo golfistico), e successive modifiche ed integrazioni, è abrogata.

6. Le disposizioni che prevedono il rilascio del parere regionale previsto dall’articolo 4 del decreto assessoriale n. 2266/U del 1983, per la realizzazione di edifici in agro “con indici superiori a quelli sopraindicati, o comunque con volumi superiori a 3.000 mc, o con numero di addetti superiore a 20 unità, o con numero di capi bovini superiore alle 100 unità (o numero equivalente di capi di altra specie)” sono abrogate.

Art. 45 – Disposizioni finali, di entrata in vigore e di redazione di un testo coordinato

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (Buras).

2. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge il Presidente della Regione provvede ai soli fini conoscitivi, su proposta dell’Assessore regionale degli enti locali, finanze e urbanistica, alla pubblicazione nel Buras di un testo coordinato delle leggi regionali modificate.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 23 aprile 2015

Nuovo Piano Casa Sardegna 2015 2016 – Legge Regionale 8 del 23 Aprile 2015

 

[popuppress id=”690″]


Nuovo Piano Casa Sardegna 2015 2016 – Legge Regionale 8 del 23 Aprile 2015

 

Pubblicato sul Buras 19 del 30/04/2015


LEGGE REGIONALE 8 del 23 APRILE 2015

Norme per la semplificazione e il riordino di disposizioni in materia urbanistica ed edilizia e per il miglioramento del patrimonio edilizio


 

Titolo I
Disposizioni generali e norme di semplificazione e riordino in materia urbanistico-edilizia

Capo I – Disposizioni generali

Art. 1 – Finalità

1. La presente legge contiene disposizioni di semplificazione delle procedure in materia edilizia, urbanistica e paesaggistica e di riordino normativo.

2. La Regione autonoma della Sardegna promuove, inoltre, la riqualificazione e il miglioramento della qualità architettonica ed abitativa, dell’efficienza energetica del patrimonio edilizio esistente, la limitazione del consumo del suolo e la riqualificazione dei contesti paesaggistici e ambientali compromessi esistenti nel territorio regionale.

Capo II
Modifiche alla legge regionale n. 23 del 1985

Art. 2 – Titoli abilitativi

1. Nella legge regionale 11 ottobre 1985, n. 23 (Norme regionali di controllo dell’attività urbanistico-edilizia), e successive modifiche ed integrazioni, e in tutte le altre disposizioni legislative regionali in materia urbanistico-edilizia, le parole “concessione” e “concessione edilizia” sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle parole: “permesso di costruire”.

Art. 3 – Sostituzione dell’articolo 6 della legge regionale n. 23 del 1985 (Sanzioni per le opere eseguite in assenza di concessione, in totale difformità o con variazioni essenziali)

1. L’articolo 6 della legge regionale n. 23 del 1985, è sostituito dal seguente:
“Art. 6 (Sanzioni per interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali)

1. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, accertata l’esecuzione di interventi in assenza di permesso di costruire, in totale difformità dal medesimo, ovvero con variazioni essenziali, ingiunge al proprietario e al responsabile dell’abuso la sospensione dei lavori, la rimozione o la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi e, nel caso di mutamento di destinazione d’uso, il ripristino della destinazione originaria legittimamente autorizzata, indicando nel provvedimento l’area che viene acquisita di diritto, ai sensi del comma 4.

2. Entro quindici giorni dalla notifica della sospensione il dirigente o il responsabile dell’ufficio può richiedere all’autorità competente il sequestro del cantiere. Nell’ipotesi di accertata prosecuzione dei lavori in violazione della sospensione, è disposta la demolizione immediata delle opere abusive.

3. Entro il termine di quarantacinque giorni dalla sospensione sono adottati e notificati i provvedimenti di rimozione, demolizione e ripristino di cui al comma 1.

4. Se il responsabile dell’abuso non provvede alla rimozione o alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall’ingiunzione, il bene e l’area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive, sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune. L’area acquisita non può comunque essere superiore a 10 volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita.

5. L’accertamento dell’inottemperanza alla ingiunzione a demolire nel termine di cui al comma 4, da notificarsi all’interessato e trasmettersi all’autorità giudiziaria competente per territorio ed all’Assessorato regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica, costituisce titolo per l’immissione nel possesso e, previa redazione dello stato di consistenza, per la trascrizione nei registri immobiliari, che deve essere eseguita gratuitamente.

6. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, constatata l’inottemperanza di cui al comma 4, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra euro 2.000 ed euro 20.000, salva l’applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti. La sanzione, in caso di abusi realizzati sulle aree e sugli edifici di cui all’articolo 27, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A)), e successive modifiche ed integrazioni, ivi comprese le aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, è sempre irrogata nella misura massima. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento sanzionatorio, fatte salve le responsabilità penali, costituisce elemento di valutazione della performance individuale nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente.

7. I proventi delle sanzioni di cui al comma 6 spettano al comune e sono destinati esclusivamente alla demolizione e rimessione in pristino delle opere abusive e/o all’acquisizione e all’allestimento di aree destinate a verde pubblico.

8. L’opera acquisita è rimossa o demolita e i luoghi sono ripristinati, nel termine di sei mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 4, con ordinanza del dirigente o del responsabile del competente ufficio comunale a spese dei responsabili dell’abuso, salvo che, entro lo stesso termine, con deliberazione consiliare non si dichiari l’esistenza di prevalenti interessi pubblici e sempre che l’opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici o ambientali.

9. Per gli interventi abusivamente eseguiti su terreni sottoposti, in base a leggi statali o regionali, a vincolo di inedificabilità, l’acquisizione gratuita, nel caso di inottemperanza all’ingiunzione di demolizione, si verifica di diritto a favore delle amministrazioni cui compete la vigilanza sull’osservanza del vincolo. Tali amministrazioni provvedono alla demolizione delle opere abusive ed al ripristino dello stato dei luoghi a spese dei responsabili dell’abuso. Nell’ipotesi di concorso dei vincoli, l’acquisizione si verifica a favore del patrimonio del comune.

10. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 8 senza che il comune abbia adempiuto, la Regione, previa diffida con assegnazione dell’ulteriore termine di trenta giorni, attiva le procedure per l’esecuzione dell’ordinanza di demolizione. I poteri sostitutivi sono esercitati nel successivo termine di trenta giorni.

11. Nell’ipotesi di esercizio del potere sostitutivo, di cui al comma 10, la Regione si rivale nei confronti del comune per il recupero delle somme anticipate ai fini dell’esecuzione dell’intervento.”.

Art. 4 – Integrazione all’articolo 7 della legge regionale n. 23 del 1985 (Opere eseguite in parziale difformità)

1. Dopo l’articolo 7 della legge regionale n. 23 del 1985, è aggiunto il seguente:

“Art. 7 bis (Tolleranze edilizie)
1. Sono considerate tolleranze edilizie, con conseguente inapplicabilità delle disposizioni in materia di parziale difformità, le violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che non eccedano per singola unità immobiliare il 2 per cento delle misure progettuali.”.

Art. 5 – Modifiche all’articolo 10 della legge regionale n. 23 del 1985 (Interventi di ristrutturazione edilizia)

1. All’articolo 10, comma 1, della legge regionale n. 23 del 1985, le parole “lett. d) del primo comma dell’articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457” sono sostituite dalle seguenti “lettera d) del comma 1 dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, e successive modifiche”.

Art. 6 – Integrazioni all’articolo 10 della legge regionale n. 23 del 1985 (Opere soggette a Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA))

1. Dopo l’articolo 10 della legge regionale n. 23 del 1985, è aggiunto il seguente:
“Art. 10 bis (Opere soggette a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA))
1. Sono soggetti a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) i seguenti interventi:

  • a) opere di manutenzione straordinaria;
  • b) opere di restauro non comportanti interventi ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della legge regionale 2 agosto 2013, n. 19 (Norme urgenti in materia di usi civici, di pianificazione urbanistica, di beni paesaggistici e di impianti eolici) e di risanamento conservativo;
  • c) opere di eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti, consistenti in rampe o ascensori esterni, ovvero in manufatti che alterino la sagoma dell’edificio;
  • d) aree destinate ad attività sportive e ricreative senza creazione di volumetria;
  • e) opere costituenti pertinenza ai sensi dell’articolo 817 del Codice civile;
  • f) revisione o installazione di impianti tecnologici al servizio di edifici o di attrezzature esistenti e realizzazione di volumi tecnici che si rendano indispensabili, sulla base di nuove disposizioni;
  • g) varianti a permessi di costruire già rilasciati che non incidano sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non cambino la destinazione d’uso e la categoria edilizia e non alterino la sagoma e non violino le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire;
  • h) opere oggettivamente precarie, tali da poter essere immediatamente rimosse alla cessazione della necessità, dirette a soddisfare obiettive esigenze di carattere non ordinario e temporalmente definite;
  • i) serre provviste di strutture in muratura e serre fisse, funzionali allo svolgimento dell’attività agricola;
  • j) tettoie di copertura, anche dotate di pannelli per la produzione di energia elettrica.

2. La SCIA è accompagnata dalla documentazione prevista dai regolamenti edilizi comunali e da una specifica relazione, a firma di un progettista abilitato, che asseveri che le opere da realizzare sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e non in contrasto con quelli adottati e ai regolamenti edilizi vigenti e attesti il rispetto delle leggi di settore con particolare riferimento, laddove applicabili, alle norme di sicurezza statica, antisismica, antincendio, igienico-sanitarie, sicurezza stradale, barriere architettoniche.

3. L’avvio dei lavori è condizionato all’ottenimento di tutti gli atti di assenso, comunque denominati, necessari per l’intervento edilizio prescritti dalla normativa sui vincoli paesaggistici, idrogeologici, ambientali, di tutela del patrimonio storico, artistico ed archeologico e dalle altre normative di settore, da acquisire per il tramite dello Sportello unico per l’edilizia, ove costituito.

4. Nei casi di cui al comma 1, lettere a), b), c), e), g), h), i) e j), i lavori sono eseguiti sotto la supervisione del direttore dei lavori, che entro trenta giorni dalla conclusione degli stessi presenta apposita dichiarazione di fine lavori, attestante il rispetto di tutte le norme e delle previsioni della relazione di asseverazione. Il mancato invio della dichiarazione di fine lavori comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pari a euro 500 a carico del direttore dei lavori.

5. Nei casi di cui al comma 1, lettera g), la SCIA è presentata prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori oggetto del permesso di costruire.”.

Art. 7 – Modifiche all’articolo 11 della legge regionale n. 23 del 1985 (Mutamenti di destinazione d’uso)

1. L’articolo 11 della legge regionale n. 23 del 1985 è sostituito dal seguente:
“Art. 11 (Mutamenti della destinazione d’uso)

1. Relativamente alle destinazioni d’uso sono individuate le seguenti categorie funzionali:

a) residenziale, ivi compresi i servizi strettamente connessi alla residenza;
b) turistico-ricettiva;
c) artigianale e industriale;
d) direzionale, commerciale e socio-sanitaria;
e) agricolo-zootecnica.

2. La destinazione d’uso di un fabbricato o di una unità immobiliare è quella prevalente in termini di superficie utile.

3. Costituisce mutamento rilevante della destinazione d’uso ai fini urbanistici ogni forma di utilizzo di un immobile o di una singola unità immobiliare diversa da quella originaria, ancorché non accompagnata dall’esecuzione di opere edilizie, purché tale da comportare l’assegnazione dell’immobile o dell’unità immobiliare a una diversa categoria funzionale tra quelle indicate al comma 1.

4. Il mutamento della destinazione d’uso all’interno della stessa categoria funzionale è sempre consentito.

5. Il mutamento della destinazione d’uso da una categoria funzionale all’altra è regolamentato dallo strumento urbanistico generale comunale.

6. Il mutamento della destinazione d’uso che implichi variazioni in aumento dei limiti e dei rapporti previsti dal decreto assessoriale 23 dicembre 1983, n. 2266/U o dalle norme dello strumento urbanistico comunale è consentito solo ove l’interessato, anche mediante la cessione di ulteriori aree, integri la quota prevista in rapporto alla mutata destinazione d’uso.

7. Il mutamento della destinazione d’uso con opere esterne e quello rilevante a fini urbanistici, di cui ai commi 3 e 5, è soggetto a permesso di costruire. Nelle restanti ipotesi il mutamento della destinazione d’uso è soggetto a SCIA.

8. È consentito il mutamento della destinazione d’uso di edifici che, per le loro particolari caratteristiche e in ragione di interessi meritevoli di tutela siano, con delibera del consiglio comunale, motivatamente giudicati compatibili con la zona urbanistica omogenea in cui si trova l’edificio interessato. In tal caso il mutamento della destinazione d’uso è assoggettato a permesso di costruire ed è subordinato alla corresponsione degli oneri di concessione dovuti in conformità alla normativa vigente, in misura tripla.

9. Al fine di favorire il recupero e la rivitalizzazione dei centri storici, nella zona omogenea A, fatto salvo il rispetto delle relative prescrizioni igienico-sanitarie e di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia, è sempre consentito il mutamento di destinazione d’uso da residenziale a turistico-ricettiva. Nel caso tali mutamenti non comportino l’esecuzione di opere edilizie soggette a permesso di costruire non si applicano i commi 3 e 5 e si realizzano mediante SCIA.

10. Nel caso di mutamento di destinazione d’uso, anche senza opere edilizie, che implichi variazioni in aumento dei limiti e dei rapporti previsti dal decreto assessoriale n. 2266/U del 1983 o dalle norme dello strumento urbanistico comunale, inquadrabili come variazioni essenziali, si applicano le sanzioni previste dall’articolo 6.

11. Nei restanti casi di mutamento di destinazione d’uso eseguito in assenza del permesso di costruire, il dirigente o il responsabile dell’ufficio comunale competente in materia edilizia ordina il ripristino della destinazione d’uso legittimamente autorizzata e irroga una sanzione pecuniaria pari al doppio del contributo di costruzione dovuto e comunque non inferiore a 500 euro. In caso di inottemperanza entro novanta giorni, il dirigente o il responsabile dell’ufficio comunale competente ne dispone l’esecuzione d’ufficio e, ove questa non sia possibile, irroga una sanzione pecuniaria pari al doppio dell’incremento del valore dell’immobile conseguente al mutamento della destinazione d’uso, calcolato secondo i valori correnti dell’Agenzia del territorio.

12. Nel caso di mutamento di destinazione d’uso eseguito in assenza di SCIA si applicano le sanzioni previste all’articolo 14.”.

Art. 8 – Sostituzione dell’articolo 14 della legge regionale n. 23 del 1985 (Opere eseguite senza autorizzazione)

1. L’articolo 14 della legge regionale n. 23 del 1985 è sostituito dal seguente:

“Art. 14 (Opere eseguite in assenza di SCIA)

1. L’esecuzione di opere in assenza di SCIA o in difformità da essa comporta l’applicazione di una sanzione pecuniaria pari al doppio dell’aumento del valore venale dell’immobile conseguente alla realizzazione delle opere stesse e, comunque, in misura non inferiore a euro 1.000.

2. In caso di esecuzione di opere in assenza di SCIA, nei casi in cui è prescritta ed avrebbe potuto essere rilasciata, si applica una sanzione amministrativa pari a euro 500, quando la SCIA è gratuita, o pari al doppio dell’importo dovuto, nei casi di SCIA onerosa. In tali casi, il richiedente trasmette una comunicazione di mancata SCIA corredata di tutti gli elaborati previsti. La SCIA spontaneamente effettuata quando l’intervento è in corso di esecuzione comporta il pagamento, a titolo di sanzione, della somma di euro 500.

3. Quando le opere sono eseguite senza SCIA su immobili comunque vincolati da leggi statali e regionali, nonché dalle altre norme urbanistiche vigenti, salva l’applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti, l’autorità competente a vigilare sull’osservanza del vincolo ordina la rimessione in pristino a cura e spese del responsabile ed irroga una sanzione pecuniaria da euro 500 a euro 10.000.

4. Qualora le opere siano eseguite in assenza di SCIA in dipendenza di calamità naturali o di avversità atmosferiche dichiarate di carattere eccezionale la sanzione non è dovuta.

5. Le sanzioni pecuniarie di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano sempreché le opere eseguite non contrastino con prevalenti interessi pubblici. La valutazione è di competenza dell’amministrazione comunale, su parere vincolante dell’amministrazione competente a vigilare sull’osservanza del vincolo nei casi di cui al comma 3.

6. Nel caso in cui le opere eseguite senza SCIA contrastino con prevalenti interessi pubblici, il comune ne ordina la demolizione e rimessione in pristino a cura e spese del responsabile dell’abuso.

7. L’accertamento del valore di cui al comma 1 è effettuato secondo le disposizioni di cui all’articolo 7, commi 3, 4, 5 e 6.”.

Art. 9 – Sostituzione dell’articolo 15 della legge regionale n. 23 del 1985 (Opere interne)

1. L’articolo 15 della legge regionale n. 23 del 1985, è sostituito dal seguente:

“Art. 15 (Interventi di edilizia libera)

1. Nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica nonché delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), e successive modifiche ed integrazioni, i seguenti interventi sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo:

a) interventi di manutenzione ordinaria, ivi inclusi quelli ricondotti a tale categoria di intervento da specifiche disposizioni nazionali;

b) interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che non alterino la sagoma dell’edificio;

c) opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato;

d) movimenti di terra strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola-zootecnica, artigianale, industriale e pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari;

e) serre mobili e piccoli loggiati amovibili entrambi sprovvisti di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell’attività agricola;

f) interventi finalizzati al posizionamento di tende, pergole, rastrelliere per biciclette;

g) interventi volti alla realizzazione di semplici recinzioni e di barbecue di minime dimensioni.

2. Nel rispetto dei presupposti di cui al comma 1, previa comunicazione dell’avvio dei lavori, i seguenti interventi sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo:

a) opere oggettivamente precarie dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee tali da poter essere immediatamente rimosse alla cessazione della necessità e, comunque, entro un termine di utilizzazione non superiore a centottanta giorni;

b) opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l’indice di permeabilità stabilito dallo strumento urbanistico comunale;

c) elementi di arredo di aree di pertinenza degli edifici esistenti;

d) manufatti occorrenti per l’installazione dei cantieri temporanei finalizzati all’esecuzione di lavori da realizzare legittimamente;

e) vasche di approvvigionamento idrico e pozzi;

f) interventi volti all’efficientamento di impianti tecnologici esistenti al servizio di stabilimenti industriali;

g) muri di cinta e cancellate.

3. L’avvio dei lavori per l’esecuzione degli interventi di cui ai commi 1 e 2 è condizionato all’ottenimento di tutti gli atti di assenso, comunque denominati, necessari per l’intervento edilizio, da acquisire per il tramite dello sportello unico per l’edilizia, ove costituito.

4. Limitatamente agli interventi di cui al comma 2, lettera a), entro dieci giorni dallo scadere della durata del tempo di permanenza delle opere temporanee, l’interessato, anche per via telematica, informa l’amministrazione comunale dell’avvenuta rimozione delle opere.

5. Il mancato invio della comunicazione di cui al comma 2 comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pari a euro 500. Tale sanzione è ridotta di due terzi se la comunicazione è effettuata spontaneamente quando l’intervento è in corso di esecuzione.

6. Il mancato invio della comunicazione di cui al comma 4 comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pari a euro 500.”.

Art. 10 – Integrazioni all’articolo 15 della legge regionale n. 23 del 1985 (Sportello unico per l’edilizia)

1. Dopo l’articolo 15 della legge regionale n. 23 del 1985, è aggiunto il seguente:

“Art. 15 bis (Sportello unico per l’edilizia)

1. Le amministrazioni comunali, nell’ambito della propria autonomia organizzativa costituiscono, anche in forma associata, un ufficio denominato Sportello unico per l’edilizia, che cura tutti i rapporti fra il privato, l’amministrazione e, ove occorra, le altre amministrazioni tenute a pronunciarsi in ordine ad ogni intervento edilizio, salva la competenza dello Sportello unico per le attività produttive (SUAP) definita dalla legge regionale 5 marzo 2008, n. 3 (legge finanziaria 2008), e successive modifiche ed integrazioni.

2. Lo sportello unico per l’edilizia costituisce l’unico punto di accesso per il privato interessato in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti l’intervento edilizio, e fornisce una risposta tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni, comunque coinvolte, acquisendo presso le amministrazioni competenti, anche mediante conferenza di servizi, gli atti di assenso, comunque denominati, delle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità.

3. Le comunicazioni al richiedente sono trasmesse esclusivamente dallo sportello unico per l’edilizia che provvede, inoltre, alla trasmissione delle comunicazioni agli altri uffici comunali e alle altre amministrazioni pubbliche interessati al procedimento. Le comunicazioni avvengono mediante posta elettronica certificata nei confronti dei professionisti, delle altre pubbliche amministrazioni e del richiedente, qualora ne indichi gli estremi nella domanda. È vietato agli altri uffici comunali e alle altre amministrazioni pubbliche trasmettere al richiedente atti autorizzatori, nulla osta, pareri o atti di consenso, anche a contenuto negativo, comunque denominati; essi trasmettono immediatamente allo sportello unico per l’edilizia le denunce, le domande, le segnalazioni, gli atti e la documentazione ad esse eventualmente presentati, dandone comunicazione al richiedente.

4. È in ogni caso vietato allo sportello unico per l’edilizia chiedere integrazioni relative a documenti già in possesso dell’amministrazione competente al rilascio del permesso di costruire o di amministrazioni comunque coinvolte nel procedimento. È inoltre vietato allo sportello unico per l’edilizia chiedere integrazioni o chiarimenti per più di una volta.

5. Lo sportello unico per l’edilizia provvede, in particolare:

a) alla ricezione delle domande per il rilascio di permessi di costruire, della SCIA e di ogni altro atto di assenso comunque denominato in materia di attività edilizia, ivi compreso il certificato di agibilità, nonché dei progetti approvati dalla soprintendenza ai sensi e per gli effetti degli articoli 23, 33 e 39, del decreto legislativo n. 42 del 2004, e successive modifiche ed integrazioni;

b) alla ricezione, ove dovute, delle comunicazioni di avvio lavori nell’ipotesi di interventi di edilizia libera;

c) all’acquisizione, direttamente o tramite conferenza di servizi, ai sensi dell’articolo 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), e successive modifiche ed integrazioni, degli atti di assenso, comunque denominati, necessari ai fini della realizzazione dell’intervento edilizio;

d) al rilascio dei permessi di costruire, dei certificati di agibilità, nonché delle certificazioni attestanti le prescrizioni normative e le determinazioni provvedimentali a carattere urbanistico, paesaggistico-ambientale, edilizio e di qualsiasi altro tipo comunque rilevanti ai fini degli interventi di trasformazione edilizia del territorio;

e) alla tempestiva comunicazione all’interessato dell’intervenuta acquisizione degli atti di assenso, comunque denominati, necessari all’avvio dei lavori in caso di SCIA e per gli interventi di edilizia libera;

f) all’adozione del provvedimento finale a seguito della conclusione dei lavori della conferenza di servizi;

g) alla cura dei rapporti tra l’amministrazione comunale, il privato e le altre amministrazioni chiamate a pronunciarsi in ordine all’intervento edilizio oggetto dell’istanza;

h) a fornire informazioni, anche mediante predisposizione di un archivio informatico, sugli adempimenti necessari per lo svolgimento delle procedure inerenti l’esecuzione di interventi edilizi e sullo stato dei procedimenti;

i) al rilascio del certificato di destinazione urbanistica;

j) all’adozione dei provvedimenti in tema di accesso ai documenti amministrativi in favore di chiunque vi abbia interesse ai sensi delle vigenti disposizioni.

6. I tempi dei singoli procedimenti sono, comunque, disciplinati dalle disposizioni vigenti.

7. Lo sportello unico per l’edilizia accetta le domande, le segnalazioni, le comunicazioni e i relativi elaborati tecnici o allegati presentati dal richiedente con modalità telematica e trasmette, in via telematica, la documentazione alle altre amministrazioni che intervengono nel procedimento, le quali adottano modalità telematiche di ricevimento e di trasmissione in conformità alle modalità tecniche individuate ai sensi dell’articolo 34 quinquies del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4 (Misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione), convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80. Tali modalità assicurano l’interoperabilità con le regole tecniche definite dal regolamento adottato ai sensi dell’articolo 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

8. La Regione adotta le soluzioni tecniche necessarie ai fini del soddisfacimento dei requisiti di cui al comma 7, e si dota di una piattaforma unica telematica per l’interscambio dei documenti e per gli ulteriori adempimenti previsti dal presente articolo, alla quale i soggetti di cui al comma 1 sono obbligati ad aderire o, comunque, a garantire l’interscambio dei dati.

9. In sede di monitoraggio dello stato di attuazione dello sportello unico per l’edilizia, la Regione segnala agli organi di controllo le amministrazioni comunali non aderenti alla piattaforma unica telematica che utilizzino risorse finanziarie proprie per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente articolo.

10. Sino alla costituzione dello sportello unico per l’edilizia le relative funzioni sono esercitate dal competente ufficio tecnico.”.

Art. 11 – Integrazioni all’articolo 15 bis della legge regionale n. 23 del 1985 (Procedura di rilascio, efficacia e durata dei titoli abilitativi)

1. Dopo l’articolo 15 bis della legge regionale n. 23 del 1985, come introdotto dalla presente legge, è aggiunto il seguente:

“Art. 15 ter (Procedura di rilascio, efficacia e durata dei titoli abilitativi)

1. Per quanto non disposto dalla presente legge, relativamente alle procedure, all’efficacia e alla durata dei titoli abilitativi, si applicano le disposizioni contenute nella legislazione statale vigente.

2. In ogni caso di mancato rispetto dei termini per il rilascio del permesso di costruire, si forma il silenzio inadempimento e l’interessato può avanzare istanza alla direzione generale competente in materia urbanistica della Regione per l’intervento sostitutivo. Entro quindici giorni dal ricevimento dell’istanza il dirigente regionale competente invita il comune a pronunciarsi nei successivi quindici giorni. Scaduto infruttuosamente detto termine, il dirigente regionale competente, nei dieci giorni successivi, nomina un commissario ad acta che si pronuncia sulla domanda di permesso di costruire, entro trenta giorni dalla data del ricevimento dell’incarico.”.

Art. 12 – Integrazioni all’articolo 15 ter della legge regionale n. 23 del 1985 (Parcheggi privati)

1. Dopo l’articolo 15 ter della legge regionale n. 23 del 1985, come introdotto dalla presente legge, è aggiunto il seguente:

“Art. 15 quater (Parcheggi privati)

1. Nelle nuove costruzioni, nel riattamento di fabbricati in disuso da più di dieci anni e nelle modifiche di destinazione d’uso urbanisticamente rilevanti, devono essere riservate aree per parcheggi privati nella misura minima di 1 metro quadro per ogni 10 metri cubi di costruzione e, comunque, in misura non inferiore a uno stallo di sosta per ogni unità immobiliare.

2. Nei frazionamenti di unità immobiliari esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, devono essere riservate aree per parcheggi privati nella misura minima di 1 metro quadro per ogni 10 metri cubi di costruzione e, comunque, in misura non inferiore a uno stallo di sosta per ogni unità immobiliare ulteriore rispetto all’originaria.

3. Ai fini della determinazione delle superfici per parcheggi privati si computano anche gli spazi necessari alla manovra del veicolo.

4. Lo stallo di sosta deve avere dimensioni minime di 2,50 metri per 5,00 metri.

5. Le prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano agli immobili esistenti ubicati in zona urbanistica omogenea A.

6. Nel caso di modifiche di destinazioni d’uso e di frazionamento di unità immobiliari, per i fabbricati esistenti alla data del 7 aprile 1989, qualora sia dimostrata l’impossibilità di reperire spazi idonei da destinare al soddisfacimento dei requisiti previsti dai commi 1 e 2, l’intervento è consentito previo pagamento di una somma equivalente alla monetizzazione delle aree per parcheggi, da determinarsi con deliberazione del consiglio comunale. I relativi introiti costituiscono entrate vincolate per la realizzazione di nuove aree da destinare a parcheggio pubblico, da individuarsi con deliberazione del consiglio comunale.”.

Art. 13 – Sostituzione dell’articolo 20 della legge regionale n. 23 del 1985  (Vigilanza e controllo sull’attività urbanistico-edilizia)

1. L’articolo 20 della legge regionale n. 23 del 1985, è sostituito dal seguente:

“Art. 20 (Vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia)

1. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale esercita, anche secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell’ente, la vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia nel territorio comunale per assicurarne la rispondenza alle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi e provvede all’accertamento delle violazioni riscontrate.

2. La funzione di vigilanza è, inoltre, esercitata nei casi di segnalazione effettuata dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria ai sensi delle vigenti disposizioni statali.

3. L’accertamento di cui al comma 1 può essere effettuato anche dalla Regione attraverso il servizio competente in materia di vigilanza edilizia e il Corpo forestale e di vigilanza ambientale, in collaborazione con le amministrazioni comunali.

4. Il verbale di accertamento è inviato con immediatezza all’amministrazione comunale interessata, all’autorità giudiziaria competente per territorio ed all’Assessorato regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica per i rispettivi provvedimenti di competenza, e indica il proprietario dell’immobile, l’esecutore dei lavori, il progettista ed il direttore dei lavori.

5. Gli organi preposti alla vigilanza ed all’accertamento segnalano i nomi del progettista e del direttore dei lavori ai competenti ordini e collegi professionali e trasmettono i dati relativi alle imprese esecutrici all’Amministrazione regionale per l’adozione dei provvedimenti sanzionatori di rispettiva competenza.

6. Il comune pubblica mensilmente nel proprio albo pretorio on line i dati relativi agli immobili e alle opere realizzati abusivamente ed effettua le trasmissioni previste dalle vigenti disposizioni statali.”.

Art. 14 – Sostituzione dell’articolo 22 della legge regionale n. 23 del 1985 (Adempimenti regionali)

1. L’articolo 22 della legge regionale n. 23 del 1985, è sostituito dal seguente:

“Art. 22 (Annullamento del permesso di costruire da parte della Regione)

1. Entro dieci anni dalla loro adozione i provvedimenti comunali che autorizzano interventi non conformi a prescrizioni degli strumenti urbanistici o dei regolamenti edilizi o comunque in contrasto con la normativa urbanistico-edilizia vigente al momento della loro adozione, possono essere annullati dalla Regione.

2. Il provvedimento di annullamento è emesso entro diciotto mesi dall’accertamento delle violazioni di cui al comma 1, ed è preceduto dalla contestazione delle violazioni stesse al titolare del permesso di costruire, al proprietario della costruzione, al progettista e al comune, con l’invito a presentare controdeduzioni entro un termine all’uopo prefissato.

3. In pendenza delle procedure di annullamento può essere ordinata la sospensione dei lavori, con provvedimento da notificare a mezzo di ufficiale giudiziario, nelle forme e con le modalità previste dal codice di procedura civile, ai soggetti di cui al comma 2 e da comunicare al comune. L’ordine di sospensione cessa di avere efficacia se, entro sei mesi dalla sua notificazione, non sia stato emesso il decreto di annullamento di cui al comma 1.

4. Entro sei mesi dalla data di adozione del provvedimento di annullamento è adottato il provvedimento di demolizione delle opere eseguite in base al titolo annullato.

5. I provvedimenti di sospensione dei lavori e di annullamento sono resi noti al pubblico mediante l’affissione, nell’albo pretorio del comune, dei dati relativi agli immobili e alle opere realizzate.

6. La competenza all’adozione dei provvedimenti di cui al presente articolo è attribuita alla Direzione generale competente in materia urbanistica.”.

Art. 15 – Modifiche all’articolo 28 della legge regionale n. 23 del 1985 (Opere abusive escluse dalla sanatoria)

1. All’articolo 28, comma 1, lettera d), della legge regionale n. 23 del 1985, dopo le parole “l’amministrazione competente” sono aggiunte le seguenti “, ivi inclusa la soprintendenza competente,”.

Capo III
Modifiche alla legge regionale n. 45 del 1989 e alla legge regionale n. 7 del 2002

Art. 16 Modifiche all’articolo 5 della legge regionale n. 45 del 1989  (Direttive e vincoli regionali e schemi di assetto territoriale)

1. Il comma 8 dell’articolo 5 della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45 (Norme per l’uso e la tutela del territorio regionale), è sostituito dai seguenti:

“8. Le direttive, i vincoli regionali e gli schemi di assetto territoriale sono approvati con deliberazione della Giunta regionale, previo parere espresso dalla Commissione consiliare competente in materia di governo del territorio entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, e resi esecutivi con decreto del Presidente della Regione.

8 bis. Le direttive, i vincoli regionali e gli schemi di assetto territoriale di cui ai commi 1, 2, 3, 5, 6 e 7 prevalgono sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi.”.

Art. 17 – Modifiche all’articolo 10 bis della legge regionale n. 45 del 1989 (Tutela delle zone di rilevante interesse paesaggistico-ambientale)

1. All’articolo 10 bis della legge regionale n. 45 del 1989 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole “ricompresi tra gli ambiti di cui all’articolo 10, comma 1, lettera c), n. 1, e pertanto sono” sono soppresse;

b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

“2 bis. Nell’ambito territoriale disciplinato dal Piano di utilizzo dei litorali (PUL) e, comunque, non oltre la fascia dei 2.000 metri dalla linea di battigia marina, è consentita la realizzazione di parcheggi che, se collocati nella fascia dei 300 metri dalla linea di battigia marina, non determinino alterazione permanente e irreversibile dello stato dei luoghi, e di strutture di facile rimozione a servizio della balneazione, indipendenti dalla destinazione di zona urbanistica, non vincolata al rispetto dei relativi parametri di zona, regolamentata per dimensione, tipologia e posizione dal PUL e non soggetta al vincolo di integrale conservazione di cui al comma 1. Il posizionamento delle strutture a servizio della balneazione è ammesso nei litorali urbani senza limiti temporali, e nel periodo compreso tra i mesi di aprile e ottobre negli altri casi. In assenza del PUL è ammesso, per una durata non superiore a novanta giorni, il posizionamento di strutture amovibili a servizio della balneazione nella fascia dei 300 metri dalla linea di battigia marina e negli ambiti contigui ai litorali, ricompresi nella fascia dei 2.000 metri dalla linea di battigia marina. Si definiscono “urbani” i litorali ricompresi nei territori dei comuni indicati al comma 2, lettera a), e inseriti o contigui a grandi centri abitati, caratterizzati da un’alta frequentazione dell’utenza durante tutto l’anno e da interventi edilizi ed infrastrutturali tali da aver profondamente alterato gli originari caratteri di naturalità. Tali litorali sono individuati, anche cartograficamente, con deliberazione della Giunta regionale, previo parere espresso dalla Commissione consiliare competente in materia di governo del territorio entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, e resa esecutiva con decreto del Presidente della Regione.”.

Art. 18 – Modifiche all’articolo 20 della legge regionale n. 45 del 1989 (Formazione, adozione ed approvazione del Piano urbanistico comunale)

1. All’articolo 20 della legge regionale n. 45 del 1989 sono apportate le seguenti modifiche:
a) i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

“2. Entro quindici giorni dall’adozione, il piano urbanistico comunale è depositato a disposizione del pubblico presso la segreteria del comune e pubblicato sul sito web istituzionale; dell’avvenuto deposito è data notizia mediante affissione di manifesti e mediante la pubblicazione di idoneo avviso nell’albo pretorio on line del comune, nella pagina iniziale del sito web istituzionale e nel Buras, anche ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), e successive modifiche ed integrazioni.

3. Entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione dell’avviso sul Buras, chiunque può prendere visione del piano adottato e presentare proprie osservazioni in forma scritta.”;

b) dopo il comma 4-bis è aggiunto il seguente:

“4-ter. In caso di mancato completamento dell’iter di approvazione del piano urbanistico comunale adottato in adeguamento al Piano paesaggistico regionale (PPR), l’Assessore regionale competente in materia di governo del territorio assegna al consiglio comunale un termine di tempo non superiore a sessanta giorni per provvedere. Decorso inutilmente tale termine, ove il mancato completamento non sia imputabile a ritardi o inadempimenti di altre amministrazioni, il Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell’Assessore competente, nomina uno o più commissari che provvedono in via sostitutiva. In sede di prima applicazione della presente disposizione gli atti di diffida sono adottati entro il termine del 30 giugno 2015.”;

c) dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

“9-bis. Nelle more dell’adeguamento degli strumenti urbanistici generali comunali al Piano paesaggistico regionale è vietata l’adozione definitiva di varianti ai piani generali vigenti, fatti salvi gli atti di pianificazione:
1) finalizzati al ripristino delle originarie destinazioni agricole o all’introduzione di aree di salvaguardia;
2) connessi alla realizzazione di opere pubbliche o dichiarate di pubblica utilità da disposizioni nazionali in attuazione di principi comunitari;
3) di interventi localizzati in aree contigue ad insediamenti esistenti o ad essi integrate, riconosciuti con deliberazione della Giunta regionale di preminente interesse generale e di rilevanza regionale.
Le varianti di cui ai punti 1, 2 e 3, sono da assoggettare comunque alla verifica di coerenza di cui all’articolo 31 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 7 (legge finanziaria 2002).
Possono essere inoltre adottate varianti ai piani generali vigenti da parte dei comuni che abbiano adottato in via preliminare il piano urbanistico comunale in adeguamento al Piano paesaggistico regionale, ove il mancato completamento dell’iter non sia imputabile all’amministrazione comunale. È inoltre consentita l’adozione degli atti finalizzati all’attuazione del Piano paesaggistico regionale e previsti dalle disposizioni in esso contenute.”.

Art. 19 – Integrazioni alla legge regionale n. 45 del 1989 in materia di adeguamento del piano urbanistico comunale al Piano paesaggistico regionale

1. Dopo l’articolo 20 della legge regionale n. 45 del 1989 è inserito il seguente:
“Art. 20 bis (Accelerazione e semplificazione delle procedure di adeguamento del piano urbanistico comunale al Piano paesaggistico regionale)

1. I comuni tenuti all’adeguamento dello strumento urbanistico comunale generale al Piano paesaggistico regionale devono presentare il piano adottato a tutte le amministrazioni competenti all’espressione di nulla osta, pareri o atti di assenso comunque denominati.

2. Ai fini di cui al comma 1 e in coordinamento con i tempi e le procedure previste dal decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modifiche ed integrazioni, le amministrazioni competenti esprimono il proprio parere, nulla osta o atto di assenso, pronunciandosi, in assenza di differenti termini previsti dalle vigenti disposizioni nazionali, entro il termine perentorio di novanta giorni.

3. Il termine di cui al comma 2 può essere sospeso ai fini dell’acquisizione di chiarimenti o integrazioni, per una sola volta e per non più di sessanta giorni.

4. Sul piano adottato devono essere formulate tutte le osservazioni necessarie al suo pieno adeguamento alle previsioni del Piano paesaggistico regionale e al rispetto delle vigenti disposizioni in materia di governo del territorio, che i comuni recepiscono in sede di adozione definitiva.

5. Le parti del piano non interessate da comunicazioni di esigenze istruttorie, da richieste di modifica o osservazioni, non sono oggetto di ulteriori interventi nel procedimento di adozione e approvazione del piano urbanistico comunale da parte delle amministrazioni competenti. Sono fatti salvi gli interventi straordinari e motivati, in autotutela, quando le stesse osservazioni evidenzino incoerenze con il Piano paesaggistico regionale e contrasti con le disposizioni normative in materia di urbanistica e sicurezza.

6. A seguito dell’adozione definitiva il piano è trasmesso per la verifica di coerenza di cui all’articolo 31 della legge regionale n. 7 del 2002.

7. Alla seduta del Comitato tecnico regionale per l’urbanistica partecipano anche l’autorità competente in materia di valutazione ambientale strategica e l’Agenzia del distretto idrografico della Sardegna.

8. Il rispetto della procedura di cui al presente articolo costituisce obiettivo di valutazione annuale delle performance individuale e organizzativa, anche al fine dell’erogazione della retribuzione di risultato in favore dei dirigenti dell’Amministrazione regionale.”.

Art. 20 – Modifiche all’articolo 21 della legge regionale n. 45 del 1989  (Strumenti di attuazione del piano urbanistico comunale)

1. All’articolo 21 della legge regionale n. 45 del 1989 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo la lettera d) del comma 1 è aggiunta la seguente:

“d bis) piani di utilizzo del litorale.”;

b) al comma 2, le parole “a), b), c), e d)” sono sostituite dalle parole: “a), b), c), d) e d bis)”;

c) dopo il comma 2 bis sono aggiunti i seguenti:

“2 ter. Nel caso in cui, trascorsi centottanta giorni dalla data di presentazione del piano di lottizzazione o dei documenti aggiuntivi richiesti, il consiglio comunale non abbia deliberato sulla lottizzazione, l’interessato può avanzare istanza alla Direzione generale competente in materia urbanistica per l’intervento sostitutivo. Entro dieci giorni dal ricevimento dell’istanza la Direzione generale competente in materia urbanistica invita l’amministrazione comunale a pronunciarsi nei successivi trenta giorni. Scaduto infruttuosamente detto termine, il dirigente regionale competente procede, nei dieci giorni successivi, alla nomina di un commissario ad acta che provvede a convocare il consiglio comunale per l’esame del piano e ad adottare gli ulteriori provvedimenti sostitutivi necessari, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento dell’incarico.

2 quater. Nel caso in cui, trascorsi sessanta giorni dal perfezionamento della procedura amministrativa di approvazione della lottizzazione, il comune non abbia provveduto alla stipula della relativa convenzione, l’interessato può avanzare istanza alla Direzione generale competente in materia urbanistica per l’intervento sostitutivo. Entro dieci giorni dal ricevimento dell’istanza il dirigente regionale competente invita il comune a pronunciarsi nei successivi trenta giorni. Scaduto infruttuosamente detto termine, il dirigente regionale competente, nei dieci giorni successivi, nomina un commissario ad acta che provvede alla stipula della convenzione, avvalendosi, ove necessario, dell’opera di un notaio libero professionista, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento dell’incarico.”.

Art. 21 – Modifiche all’articolo 41 della legge regionale n. 45 del 1989  (Contributi per la predisposizione degli strumenti urbanistici)

1. All’articolo 41, comma 1, della legge regionale n. 45 del 1989, il periodo “piani particolareggiati dei centri storici” è sostituito dal periodo “piani attuativi di iniziativa pubblica, come definiti dall’articolo 21.”.

Art. – 22 Modifiche all’articolo 31 della legge regionale n. 7 del 2002  (Disposizioni sul controllo sugli atti degli enti locali)

1. Dopo il comma 5 quater dell’articolo 31 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 7 (legge finanziaria 2002), e successive modifiche ed integrazioni, è aggiunto il seguente:

“5 quinquies. Salva l’ipotesi di cui al comma 5 ter, la pubblicazione del provvedimento di approvazione definitiva del piano sul Buras, in assenza di positiva conclusione del procedimento di cui al comma 5, determina l’annullabilità del piano per violazione di legge.”.

Capo IV
Modifiche alla legge regionale n. 28 del 1998, alla legge regionale n. 8 del 2004  e alla legge regionale n. 4 del 2009

Art. 23 – Modifiche all’articolo 3 della legge regionale n. 28 del 1998 (Competenze del comune)

1. All’articolo 3, comma 1, lettera e) della legge regionale 12 agosto 1998, n. 28 (Norme per l’esercizio delle competenze in materia di tutela paesistica trasferite alla Regione autonoma della Sardegna con l’art. 6 del D.P.R. 22 maggio 1975, n. 480, e delegate con l’art. 57 del D.P.R. 19 giugno 1979, n. 348), dopo le parole “linee elettriche di bassa tensione”, sono aggiunte le parole “e linee elettriche di media tensione interrate su viabilità esistente o in corso di realizzazione”.

Art. 24 – Modifiche all’articolo 6 della legge regionale n. 8 del 2004 (Zone F turistiche)

1. All’articolo 6, comma 1, della legge regionale 25 novembre 2004, n. 8 (Norme urgenti di provvisoria salvaguardia per la pianificazione paesaggistica e la tutela del territorio regionale), sono apportate le seguenti modifiche: la parola “ammissibile” è sostituita dalla parola “ammissibili” e le parole “per la suddetta zona” sono sostituite dalle parole “per il calcolo della fruibilità ottimale del litorale”.

Art. 25 – Modifiche all’articolo 7 della legge regionale n. 4 del 2009 (Commissione regionale per il paesaggio e la qualità architettonica)

1. All’articolo 7 della legge regionale n. 4 del 2009 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica è così sostituita “Commissione regionale”;

b) il comma 1 è soppresso;

c) al comma 2 dopo la parola “Commissione” è aggiunta la parola “regionale” e sono soppresse le parole “e svolge altresì le funzioni di cui al comma 1”;

d) al comma 3 sono soppresse le parole “per il paesaggio e la qualità architettonica”.

Capo V
Salvaguardia dei territori rurali e disposizioni relative all’estensione del vincolo paesaggistico

Art. 26 – Disposizioni di salvaguardia dei territori rurali

1. Fatte salve le ulteriori e specifiche disposizioni dettate dal Piano paesaggistico regionale, al fine di consentire un corretto e razionale utilizzo del territorio agricolo che miri a contemperare l’esigenza di salvaguardia delle aree agricole da un improprio sfruttamento, in tutte le zone urbanistiche omogenee E del territorio regionale si applica il decreto del Presidente della Giunta regionale 3 agosto 1994, n. 228 (Direttive per le zone agricole), come integrato dalle disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6.

2. In sede di redazione dello strumento urbanistico comunale i comuni definiscono la zonizzazione del territorio agricolo in funzione delle caratteristiche agro-pedologiche e della capacità d’uso dei suoli e stabiliscono, conseguentemente, i parametri urbanistico-edilizi per la realizzazione degli interventi consentiti nelle sottozone agricole individuate.

3. Ai fini della realizzazione degli interventi previsti dalle Direttive per le zone agricole, gli strumenti urbanistici comunali disciplinano la possibilità di raggiungere la superficie minima di intervento con l’utilizzo di più corpi aziendali che, in caso di edificazione a fini residenziali, devono essere contigui. Il volume realizzabile è, in ogni caso, calcolato utilizzando esclusivamente la superficie effettiva del fondo sul quale si edifica, ferma la possibilità di utilizzare particelle catastali contigue.

4. Nelle more dell’aggiornamento della disciplina delle trasformazioni ammesse nelle zone agricole, l’edificazione per fini residenziali nelle zone urbanistiche omogenee E del territorio regionale è consentita unicamente agli imprenditori agricoli e alle aziende svolgenti effettiva e prevalente attività agricola e la superficie minima di intervento è fissata in tre ettari.

5. Negli ambiti di paesaggio costieri, fino all’adeguamento dei piani urbanistici comunali al Piano paesaggistico regionale, non è consentita la realizzazione dei punti di ristoro di cui all’articolo 10 delle Direttive per le zone agricole.

6. Le disposizioni contenute nelle Direttive per le zone agricole, come integrate dalle disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5, sono di immediata applicazione e prevalgono sulle disposizioni contenute negli strumenti urbanistici comunali, salvo che queste ultime non siano più restrittive nella fissazione dei parametri o delle condizioni per la realizzazione degli interventi.

Art. 27 – Estensione del vincolo paesaggistico

1. Sono beni paesaggistici le zone umide di cui all’articolo 17, comma 3, lettera g) delle Norme tecniche di attuazione del Piano paesaggistico regionale, individuate e rappresentate nella cartografia di piano nella loro dimensione spaziale. Il vincolo paesaggistico non si estende, oltre il perimetro individuato, alla fascia di tutela dei 300 metri dalla linea di battigia, riferita ai soli laghi naturali e invasi artificiali.

Capo VI
Disposizioni diverse

Art. 28 – Direttive in materia di prestazioni acustiche

1. La Regione, con apposita deliberazione della Giunta regionale, da emanarsi entro centocinquanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, modifica, in attuazione delle norme UNI, le direttive vigenti in materia di prestazioni acustiche passive degli edifici e definisce le classi acustiche delle unità immobiliari.

Art. 29 – Disposizioni in materia di aree per la sosta di autocaravan e caravan

1. Sono aree di sosta di autocaravan e di caravan omologati a norma delle disposizioni vigenti le aree destinate esclusivamente al parcheggio degli stessi mezzi per un periodo massimo di quarantotto ore consecutive.

2. Sono aree attrezzate per la sosta di autocaravan e di caravan omologati a norma delle disposizioni vigenti le aree dotate di appositi impianti di smaltimento igienico-sanitario, atti ad accogliere i residui organici e le acque chiare e luride raccolte negli appositi impianti interni di detti veicoli e a consentire il soggiorno dei turisti.

3. I comuni, nel rispetto delle disposizioni vigenti e degli atti di pianificazione sovraordinati, individuano e regolamentano all’interno del proprio territorio le aree per la sosta e le aree per la sosta attrezzata di autocaravan e caravan.

Titolo II
Norme per il miglioramento del patrimonio esistente

Capo I
Norme per il miglioramento del patrimonio esistente

Art. 30 – Interventi di incremento volumetrico del patrimonio edilizio esistente

1. È consentito, nel rispetto delle condizioni previste dal presente capo, l’incremento volumetrico degli edifici esistenti nelle zone urbanistiche omogenee A, B, C, D, E, F e G.

2. Nella zona urbanistica A l’incremento volumetrico può essere realizzato unicamente negli edifici che non conservano rilevanti tracce dell’assetto storico e che siano in contrasto con i caratteri architettonici e tipologici del contesto, previa approvazione di un Piano particolareggiato adeguato al Piano paesaggistico regionale ed esteso all’intera zona urbanistica o previa verifica di cui all’articolo 2 della legge regionale 4 agosto 2008, n. 13 (Norme urgenti in materia di beni paesaggistici e delimitazione dei centri storici e dei perimetri cautelari dei beni paesaggistici e identitari), e successive modifiche ed integrazioni. Gli interventi sono ispirati al principio dell’armonizzazione delle architetture e delle facciate con il contesto e possono determinare, per ciascuna unità immobiliare, un incremento volumetrico massimo del 20 per cento del volume urbanistico esistente, fino a un massimo di 70 metri cubi.

3. Nelle zone urbanistiche B e C l’incremento volumetrico può essere realizzato, per ciascuna unità immobiliare, nella misura massima:

a) del 20 per cento del volume urbanistico esistente, fino a un massimo di 90 metri cubi, nei comuni inclusi negli ambiti di paesaggio costieri che non hanno adeguato il piano urbanistico comunale al Piano paesaggistico regionale;

b) del 30 per cento del volume urbanistico esistente, fino a un massimo di 120 metri cubi, nei comuni che hanno adeguato il piano urbanistico comunale al Piano paesaggistico regionale e nei comuni non inclusi negli ambiti di paesaggio costieri.

4. Nei casi previsti dal comma 3 è concesso un ulteriore incremento volumetrico del 5 per cento del volume urbanistico esistente, con conseguente proporzionale aumento della soglia volumetrica massima, nelle seguenti ipotesi alternative:

a) l’intervento determini l’efficientamento energetico dell’intera unità immobiliare, nel rispetto dei parametri di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva n. 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia), e successive modifiche ed integrazioni;

b) l’intervento includa soluzioni finalizzate alla riduzione degli effetti delle “isole di calore”, inclusa la realizzazione di tetti verdi e di giardini verticali;

c) l’intervento includa soluzioni per il riutilizzo delle acque meteoriche e delle acque reflue.

5. Nella zona urbanistica D con destinazione industriale o artigianale l’incremento volumetrico può essere realizzato esclusivamente se strettamente connesso alle predette destinazioni, con esclusione di qualunque destinazione abitativa, residenziale o commerciale, nella misura massima, per ciascuna unità immobiliare, del 25 per cento del volume urbanistico esistente. Nei fabbricati residenziali esistenti adibiti come prima casa del titolare dell’impresa o del custode sono consentiti gli incrementi volumetrici di cui al comma 3.

6. Nella zona urbanistica D con destinazione commerciale e nella zona urbanistica G, l’incremento volumetrico può essere realizzato, con esclusione di qualunque destinazione abitativa e residenziale, nella misura massima, per ciascuna unità immobiliare, del 20 per cento del volume urbanistico esistente, fino a un massimo di 400 metri cubi. Nei fabbricati residenziali esistenti adibiti come prima casa del titolare dell’impresa o del custode sono consentiti gli incrementi volumetrici di cui al comma 3.

7. Nella zona urbanistica E, oltre la fascia di 1.000 metri dalla linea di battigia marina, ridotti a 300 metri nelle isole minori, è consentito l’incremento volumetrico di cui al comma 3 dei fabbricati aventi destinazione abitativa o produttiva.

8. Nella zona urbanistica A, nonché nelle zone urbanistiche B e C e negli edifici con destinazione residenziale legittimamente realizzati in altre zone urbanistiche, è altresì consentito l’incremento volumetrico, non cumulabile con quelli previsti dai commi 2, 3 e 4, necessario a garantire la massima fruibilità degli spazi destinati ad abitazione principale dei disabili, nella misura massima, per ciascuna unità immobiliare, di 120 metri cubi.

9. Nella zona urbanistica A o all’interno del centro di antica e prima formazione, in assenza di piano particolareggiato adeguato al Piano paesaggistico regionale, oltre agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia interna, è consentito l’intervento di “ristrutturazione edilizia di tipo conservativo” che mantiene immutati alcuni elementi strutturali qualificanti, con possibili integrazioni funzionali e strutturali, senza incrementi di superficie, di volume e variazioni della sagoma storicamente esistente.

Art. 31 – Interventi di incremento volumetrico delle strutture destinate all’esercizio di attività turistico-ricettive

1. Ai fini della riqualificazione e dell’accrescimento delle potenzialità delle strutture destinate all’esercizio di attività turistico-ricettive ricadenti nelle zone urbanistiche omogenee B, C, F e G, purché al di fuori della fascia dei 300 metri dalla linea di battigia marina, possono essere autorizzati interventi di ristrutturazione e rinnovamento comportanti incrementi volumetrici, anche mediante la realizzazione di corpi di fabbrica separati, destinabili anche, nella misura massima del 30 per cento dell’incremento volumetrico concesso, all’adeguamento delle camere agli standard internazionali, senza incremento del numero complessivo delle stanze.

2. Gli incrementi volumetrici:

a) sono ammessi nella percentuale massima del 25 per cento dei volumi legittimamente esistenti;

b) sono consentiti mediante il superamento degli indici volumetrici previsti dalle vigenti disposizioni comunali e regionali;

c) non sono computati nel dimensionamento di cui all’articolo 6 della legge regionale n. 8 del 2004, e successive modifiche ed integrazioni, così come integrato dall’articolo 24.

3. Gli interventi di cui al comma 1 sono ammessi anche nelle strutture localizzate nella fascia dei 300 metri dalla linea di battigia marina purché ricadenti nelle zone urbanistiche omogenee A e B o nelle aree individuate ai sensi dell’articolo 10 bis, comma 2, lettera a) della legge regionale n. 45 del 1989, e successive modifiche e integrazioni.

4. Possono usufruire degli incrementi volumetrici previsti nel presente articolo anche le strutture turistico-ricettive che abbiano già usufruito degli incrementi previsti dall’articolo 10 bis della legge regionale n. 45 del 1989, e successive modifiche ed integrazioni, fino al concorrere del 25 per cento del volume originario.

5. Gli incrementi volumetrici previsti nei commi 1 e 2 non sono cumulabili con gli ulteriori incrementi previsti dal presente capo.

6. La Giunta regionale, su proposta dell’Assessore del turismo, artigianato e commercio, di concerto con l’Assessore competente al governo del territorio, approva, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, una deliberazione contenente gli indirizzi applicativi per l’attuazione del presente articolo, con esemplificazione degli interventi ammessi e loro adeguato inserimento nel paesaggio. Fino all’approvazione degli indirizzi applicativi, gli interventi previsti nel presente articolo non possono essere assentiti.

7. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 3 è escluso ogni intervento di cui ai commi 1 e 2 per le strutture destinate all’esercizio di attività turistico-ricettive ricadenti nella fascia dei 300 metri dalla linea di battigia marina fino alla definizione delle specifiche norme stabilite dalla nuova legge regionale in materia di governo del territorio.

Art. 32 – Interventi per il riuso e per il recupero con incremento volumetrico dei sottotetti esistenti

1. Ai fini del presente articolo si definiscono sottotetti i volumi compresi tra l’estradosso della chiusura orizzontale superiore, anche non calpestabile, dell’ultimo livello agibile e l’intradosso delle falde della copertura a tetto, localizzati all’interno della sagoma dell’edificio regolarmente approvata con titolo abilitativo, ove prescritto.

2. Nelle zone urbanistiche A, B e C sono consentiti gli interventi di riuso dei sottotetti esistenti per il solo scopo abitativo. Il riuso dei sottotetti è consentito purché siano rispettate tutte le prescrizioni igienico-sanitarie riguardanti le condizioni di agibilità previste dai regolamenti vigenti, e, relativamente alle altezze, sia assicurata per ogni singolo vano di ogni unità immobiliare un’altezza media ponderale uguale o maggiore a 2,40 metri per gli spazi ad uso abitativo, ridotta a 2,20 metri per spazi accessori e servizi; per i comuni posti a quote superiori a 600 metri di altitudine sul livello del mare è consentita rispettivamente la riduzione a 2,20 metri per spazi ad uso abitazione e a 2,00 metri per accessori e servizi.

3. Ai fini del riuso dei sottotetti sono consentite modifiche interne consistenti nello spostamento o nella realizzazione di solai intermedi e modifiche esterne consistenti nell’apertura di finestre e lucernari, necessari ad assicurare l’osservanza dei requisiti di aeroilluminazione dei nuovi vani. Nella zona urbanistica A tali modifiche devono essere tipologicamente compatibili con i caratteri costruttivi ed architettonici degli edifici interessati.

4. Nelle zone urbanistiche B e C sono consentiti gli interventi di recupero con incremento volumetrico dei sottotetti esistenti per il solo scopo abitativo. Il recupero con incremento volumetrico dei sottotetti è consentito purché siano rispettate tutte le prescrizioni igienico-sanitarie riguardanti le condizioni di agibilità previste dai regolamenti vigenti e, relativamente alle altezze, sia assicurata per ogni singolo vano di ogni unità immobiliare un’altezza media ponderale uguale o maggiore a 2,70 metri per gli spazi ad uso abitativo, ridotta a 2,40 metri per spazi accessori e servizi; per i comuni posti a quote superiori a 600 metri di altitudine sul livello del mare è consentita rispettivamente la riduzione a 2,55 metri per spazi ad uso abitativo e a 2,25 metri per accessori e servizi.

5. Ai fini del recupero con incremento volumetrico dei sottotetti sono consentite modifiche interne consistenti nello spostamento di solai intermedi e modifiche esterne consistenti nella variazione delle altezze di colmo e di gronda, delle linee di pendenza delle falde e quelle per l’apertura di finestre e lucernari, necessarie ad assicurare l’osservanza dei requisiti di aeroilluminazione dei nuovi vani. I valori massimi raggiungibili di altezza interna sono fissati rispettivamente in 3,60 metri per l’altezza al colmo e in 1,80 metri per l’altezza alla gronda; in caso di arretramento dell’ampliamento rispetto al filo della facciata dell’edificio è consentito l’aumento dell’altezza interna misurata alla gronda del sottotetto ampliato fino ad un massimo di 2,20 metri, proporzionalmente alla pendenza della falda dell’ampliamento.

6. Il recupero con incremento volumetrico dei sottotetti è consentito unicamente per i sottotetti che rispettino una delle seguenti condizioni:

a) abbiano un’altezza interna alla gronda non inferiore a 0,60 metri e falde con una pendenza minima del 20 per cento;

b) abbiano falde con un pendenza minima del 25 per cento e purché il nuovo volume non determini il superamento dell’altezza massima consentita dallo strumento urbanistico per il lotto.

7. L’altezza media ponderale è calcolata dividendo il volume della parte di sottotetto la cui altezza superi 1,50 metri per la superficie relativa; gli eventuali spazi di altezza inferiore a 1,50 metri devono essere chiusi mediante opere murarie o arredi fissi e può esserne consentito l’uso come spazio di servizio destinato a guardaroba e ripostiglio; in corrispondenza delle fonti di luce la chiusura di tali spazi non è prescrittiva.

8. Nei sottotetti oggetto degli interventi previsti nel presente articolo il volume urbanistico è determinato dal volume geometrico del sottotetto, misurato all’esterno delle pareti perimetrali e all’intradosso del solaio di copertura, ed è ammesso anche mediante:

a) il superamento degli indici volumetrici e dei limiti di altezza previsti dalle vigenti disposizioni comunali e regionali;

b) il superamento dei limiti di distanza da fabbricati, da pareti finestrate e dai confini previsti nelle vigenti disposizioni urbanistico-edilizie comunali e regionali, fino ai limiti previsti dal Codice civile, solo se realizzato in prosecuzione delle murature perimetrali dell’edificio.

Art. 33 – Interventi per il riuso degli spazi di grande altezza

1. Nelle zone urbanistiche A, B e C è sempre consentita la realizzazione di soppalchi a condizione che non pregiudichino la statica dell’edificio. I soppalchi possono essere ottenuti anche attraverso la traslazione di partizioni interne orizzontali, diverse dai solai di calpestio, non più funzionali all’organismo edilizio, quali solai di controsoffitto privi di qualsiasi valore artistico, decorativo, costruttivo e materico.

2. I soppalchi sono ammessi per non più del 40 per cento della superficie sottostante e per le unità abitative che abbiano altezze libere di interpiano minime di 4,60 metri, tali da permettere una ripartizione delle altezze per gli spazi sottostanti non inferiore a 2,40 metri e per la parte soprastante una altezza media non inferiore a 2,00 metri.

3. Nei vani individuati con la nuova ripartizione, sia al piano inferiore che a quello superiore, sono rispettate le altre prescrizioni igienico-sanitarie previste dallo strumento urbanistico comunale.

4. Le nuove superfici in aumento individuate con la realizzazione dei soppalchi rientrano nel calcolo delle superfici finestrate. Nelle zone urbanistiche A sono ammesse nuove aperture finestrate solo se previste in sede di piano particolareggiato adeguato al Piano paesaggistico regionale. Per le altre zone urbanistiche l’apertura di eventuali nuove superfici finestrate è ammessa nel rispetto delle regole compositive del prospetto originario.

5. Il soppalco è realizzato in arretramento rispetto alle pareti esterne del prospetto principale di almeno 2,00 metri. La ripartizione in nessun caso si addossa a finestre e/o aperture esistenti per non alterare di riflesso l’originaria ripartizione orizzontale del manufatto sul prospetto.

6. La realizzazione di un soppalco non determina la realizzazione di un nuovo volume urbanistico e non richiede nuove aree per parcheggio.

Art. 34 – Condizioni di ammissibilità degli interventi

1. Gli interventi di cui al presente capo non sono ammessi:

a) negli edifici o nelle unità immobiliari prive di titolo abilitativo, ove prescritto; qualora le unità immobiliari siano difformi da quanto assentito con regolare titolo abilitativo, la richiesta per gli interventi di cui al presente capo è ammissibile a condizione che per le difformità siano conclusi positivamente i procedimenti di condono o accertamento di conformità, anche a seguito di accertamento di compatibilità paesaggistica, ove previsto;

b) negli edifici e nelle unità immobiliari completati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, come risultante dalla comunicazione di fine lavori o da perizia giurata di un tecnico abilitato che attesti il completamento dell’ingombro volumetrico con realizzazione delle murature perimetrali e della copertura;

c) salvo le strutture ricettive di cui all’articolo 31, negli edifici e nelle unità immobiliari ricadenti nelle zone urbanistiche C, D e G non oggetto, ove prevista, di pianificazione attuativa approvata e, se di iniziativa privata, convenzionata;

d) negli edifici e nelle unità immobiliari esistenti ma non compatibili con la destinazione di zona urbanistica di cui al decreto assessoriale 23 dicembre 1983, n. 2266/U;

e) negli edifici di interesse artistico, storico, archeologico o etno-antropologico vincolati ai sensi della parte II del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), e successive modifiche ed integrazioni;

f) negli edifici di interesse paesaggistico o identitario individuati nel Piano paesaggistico regionale ed inclusi nel Repertorio del mosaico e negli edifici individuati dal piano urbanistico comunale ai sensi dell’articolo 19, comma 1, lettera h), della legge regionale n. 45 del 1989;

g) negli edifici e nelle unità immobiliari collocati in aree dichiarate, ai sensi del vigente Piano stralcio per l’assetto idrogeologico (PAI), da strumenti di pianificazione regionale o comunale, di pericolosità idraulica elevata o molto elevata (Hi3 – Hi4) e di pericolosità da frana elevata o molto elevata (Hg3 – Hg4), fatta eccezione per la tipologia di interventi specificamente prevista, in tali aree, dalle norme tecniche di attuazione del PAI;

h) negli edifici e nelle unità immobiliari ricadenti nei centri di antica e prima formazione ricompresi in zone urbanistiche omogenee diverse dalla A, ad eccezione di quelli che non conservano rilevanti tracce dell’assetto storico e che siano riconosciuti, dal piano particolareggiato o con deliberazione del consiglio comunale, in contrasto con i caratteri architettonici e tipologici del contesto; la deliberazione deve riguardare l’intero centro di antica e prima formazione, esplicitare i criteri seguiti nell’analisi ed essere adottata in data anteriore a qualsiasi intervento di ampliamento richiesto ai sensi degli articoli 30, 31 e 32, commi 4, 5, 6 e 7; tale delibera è soggetta ad approvazione ai sensi dell’articolo 9 della legge regionale n. 28 del 1998, e successive modifiche ed integrazioni. La presente disposizione non si applica agli interventi di cui agli articoli 32, commi 2 e 3, e 33, per la cui ammissibilità devono essere verificati la compatibilità tipologica con i caratteri costruttivi ed architettonici degli edifici interessati e il rispetto delle regole compositive del prospetto originario nel caso in cui alterino l’aspetto esteriore dell’edificio;

i) negli edifici, nelle unità immobiliari e in specifici ambiti territoriali di particolare qualità storica, architettonica o urbanistica per i quali il consiglio comunale, con propria deliberazione, abbia limitato o escluso l’applicazione delle disposizioni di cui al presente capo; la delibera è assunta entro il termine perentorio di centoventi giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge, trascorso il quale non è più possibile procedere alla individuazione di ambiti di esclusione;

j) negli edifici e nelle unità immobiliari che hanno già usufruito degli incrementi volumetrici previsti dal capo I e dall’articolo 13, comma 1, lettera e) della legge regionale 23 ottobre 2009, n. 4 (Disposizioni straordinarie per il sostegno dell’economia mediante il rilancio del settore edilizio e per la promozione di interventi e programmi di valenza strategica per lo sviluppo), e successive modifiche ed integrazioni, o nei volumi realizzati usufruendo delle disposizioni contenute nella citata legge; è consentito l’utilizzo delle premialità volumetriche fino al raggiungimento delle percentuali massime e soglie previste al presente capo.

Art. 35 – Procedure

1. Gli interventi previsti negli articoli 30, 32 e 33 sono realizzati mediante Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA). Gli interventi previsti nell’articolo 31 sono soggetti a permesso di costruire.
2. L’avvio dei lavori di incremento volumetrico di cui agli articoli 30 e 32 e il rilascio del permesso di costruire per i casi di cui all’articolo 31 sono condizionati alla positiva valutazione di coerenza in merito al rispetto delle condizioni di cui all’articolo 36, comma 3, lettere a) e b).

3. La valutazione di coerenza di cui al comma 2 è resa con parere motivato dall’ufficio competente al rilascio dei titoli abilitativi. Per gli interventi previsti negli articoli 30 e 32, decorso inutilmente il termine di quarantacinque giorni dalla data di presentazione della SCIA, si intende formato il silenzio assenso.

4. Qualora l’intervento sia soggetto ad autorizzazione paesaggistica, questa assorbe la valutazione di coerenza di cui al comma 2.

5. L’autorizzazione paesaggistica per tutti gli interventi previsti dal presente capo è rilasciata dall’ente delegato ai sensi della legge regionale n. 28 del 1998, e successive modifiche ed integrazioni.

6. La SCIA o l’istanza volta all’ottenimento del permesso di costruire possono essere presentate anche contestualmente alle eventuali istanze di accertamento di conformità e/o di compatibilità paesaggistica dell’unità immobiliare oggetto dell’intervento. L’efficacia della SCIA è comunque subordinata alla positiva definizione del procedimento di accertamento di conformità e/o di compatibilità paesaggistica.

7. Nei casi disciplinati dall’articolo 30, comma 4, la presenza dei requisiti necessari al rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo n. 192 del 2005, e successive modifiche ed integrazioni, è dichiarata nella documentazione allegata alla SCIA o all’istanza volta all’ottenimento del permesso di costruire e successivamente attestata dal direttore dei lavori secondo le procedure indicate dall’articolo 8 dello stesso decreto legislativo n. 192 del 2005, e successive modifiche ed integrazioni.

8. Nei casi disciplinati dall’articolo 30, comma 8, la SCIA è corredata di:

a) certificazione medica rilasciata dalla competente azienda sanitaria, attestante la situazione di handicap grave non emendabile ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992 n. 104 (Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), e successive modifiche ed integrazioni, della persona ivi residente;

b) progetto del nuovo volume che evidenzi le soluzioni tecniche adottate per il conseguimento delle speciali finalità dell’intervento nel rispetto della normativa vigente.

Art. 36 – Disposizioni comuni

1. Ai fini della determinazione del volume urbanistico cui parametrare l’incremento volumetrico si applicano le disposizioni previste dal decreto assessoriale n. 2266/U del 1983.

2. I volumi oggetto di condono edilizio sono computati nella determinazione del volume urbanistico cui parametrare l’incremento volumetrico, ma sono detratti dall’ammontare complessivo dell’incremento volumetrico calcolato.

3. L’incremento volumetrico è realizzato nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) inserirsi in modo organico e coerente con i caratteri formali e architettonici dell’edificio esistente e perseguire la riqualificazione dell’edificio in funzione della tipologia edilizia e del contesto; qualora l’intervento ricada in ambiti territoriali in cui gli strumenti urbanistici abbiano definito una tipologia edilizia, il riferimento per la valutazione di coerenza è la tipologia edilizia prevista;

b) garantire una compiuta soluzione architettonica della facciata, eventualmente mediante l’arretramento dai fili delle facciate prospicienti spazi pubblici;

c) utilizzare materiali, componenti e soluzioni finalizzati a diminuire l’apporto energetico necessario per il soddisfacimento delle esigenze di riscaldamento e di raffreddamento o materiali ecologici per la bioedilizia o prodotti per la bioedilizia oggetto di certificazione da parte di istituti accreditati, per almeno il 50 per cento del computo metrico;

d) utilizzare tecniche costruttive e materiali locali tradizionali ove l’intervento riguardi edifici tipici dell’architettura locale.

4. L’incremento volumetrico:

a) è consentito mediante il superamento degli indici volumetrici previsti dalle vigenti disposizioni comunali e regionali;

b) può comportare il superamento dei limiti di altezza dei fabbricati e di superficie coperta previsti nelle vigenti disposizioni urbanistico-edilizie comunali e regionali;

c) può comportare il superamento dei limiti di distanza da fabbricati, da pareti finestrate e dai confini previsti nelle vigenti disposizioni urbanistico-edilizie comunali e regionali, fino ai limiti previsti dal Codice civile, solamente nei casi in cui l’incremento volumetrico sia realizzato internamente al perimetro determinato dalla sagoma più esterna dell’edificio, computata tenendo conto di balconi e aggetti di qualsiasi tipo.

5. Gli incrementi volumetrici previsti dall’articolo 30 possono essere oggetto, successivamente alla loro realizzazione, di cambio di destinazione d’uso in conformità a quanto già previsto dagli strumenti urbanistici comunali, salvo che lo stesso non comporti elusione delle disposizioni contenute nell’articolo 30.

6. Sulle nuove volumetrie realizzate ai sensi dell’articolo 30, comma 8, è istituito un vincolo quinquennale di non variazione della destinazione d’uso e di non alienazione a soggetti non disabili, da trascriversi nei registri immobiliari.

7. Gli incrementi volumetrici previsti dagli articoli 32 e 33 non possono essere oggetto, successivamente alla loro realizzazione, di cambio di destinazione d’uso.

8. L’unità immobiliare ad uso residenziale risultante dall’incremento volumetrico previsto dall’articolo 30 ricompresa nelle zone urbanistiche omogenee A, B e C, può essere frazionata solo se la più piccola delle unità derivate ha una superficie lorda superiore a 70 metri quadri. Negli altri casi l’incremento volumetrico non può essere utilizzato per generare ulteriori unità immobiliari e non può essere alienato separatamente dall’unità che lo ha generato; il vincolo di non alienazione ha durata decennale ed è trascritto nei registri immobiliari.

9. La distanza dalla linea di battigia marina si misura dal punto più esterno del perimetro del manufatto al punto della linea di battigia marina più prossimo all’edificio. La linea di battigia marina è quella rappresentata nella specifica cartografia pubblicata nel sito web istituzionale della Regione.
10. Nelle isole minori i limiti previsti di 300 metri di distanza dalla linea di battigia marina sono ridotti a 150 metri.

11. L’incremento volumetrico è subordinato al reperimento degli spazi per parcheggi previsti dall’articolo 41 sexies della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica), e successive modifiche ed integrazioni. Nell’ipotesi in cui la superficie da adibire a parcheggio generata dall’incremento sia inferiore a 20 metri quadri o qualora sia dimostrata l’impossibilità dovuta alla mancanza di spazi idonei da destinare al soddisfacimento di tale obbligo, l’intervento è consentito previo pagamento di una somma equivalente alla monetizzazione delle aree per parcheggi, da determinarsi con deliberazione del consiglio comunale. I relativi introiti costituiscono entrate vincolate per la realizzazione di nuove aree da destinare a parcheggio pubblico, da individuarsi con deliberazione del consiglio comunale.

12. L’incremento volumetrico è subordinato al reperimento degli spazi per parcheggi previsti dall’articolo 8 del decreto assessoriale n. 2266/U del 1983. Nell’ipotesi in cui la superficie da adibire a parcheggio generata dall’incremento sia inferiore a 50 metri quadri o qualora sia dimostrata l’impossibilità dovuta alla mancanza di spazi idonei da destinare al soddisfacimento di tale obbligo, l’intervento è consentito previo pagamento di una somma equivalente alla monetizzazione delle aree per parcheggi, da determinarsi con deliberazione del consiglio comunale. I relativi introiti costituiscono entrate vincolate per la realizzazione di nuove aree da destinare a parcheggio pubblico, da individuarsi con deliberazione del consiglio comunale.

13. L’incremento volumetrico previsto dagli articoli 30, 31 e 32, salvi i limiti di cui all’articolo 10 bis della legge regionale n. 45 del 1989 e all’articolo 6 della legge regionale n. 8 del 2004, può cumularsi con le ordinarie potenzialità volumetriche residue del lotto previste dagli strumenti urbanistici comunali. Ferma restando la possibilità di realizzare le volumetrie in tempi diversi e il rispetto delle disposizioni previste nei relativi strumenti urbanistici per i volumi ordinari, la soluzione architettonica inserita nella proposta progettuale deve interessare l’intera volumetria assentibile.

14. Gli interventi realizzati ai sensi delle disposizioni inserite all’interno del presente capo sono soggetti agli oneri concessori come determinati in via ordinaria dall’amministrazione comunale. Gli oneri concessori sono ridotti del 40 per cento se relativi a prima abitazione. Una percentuale del 30 per cento degli oneri concessori dovuti è vincolata alla realizzazione di significative opere di compensazione ecologico-paesaggistica da effettuarsi a cura e spese dell’amministrazione comunale.

15. Il termine ordinario per l’ultimazione dei lavori può essere prorogato di due anni a seguito di comunicazione dell’interessato a titolo gratuito qualora siano completamente ultimate le lavorazioni sulle facciate esterne e nelle restanti ipotesi previo versamento di una sanzione pecuniaria pari al 20 per cento degli oneri concessori complessivamente dovuti.

Art. 37 – Efficacia, durata e valutazione degli effetti

1. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano fino all’entrata in vigore della nuova legge regionale in materia di governo del territorio e comunque non oltre il 31 dicembre 2016 e comunque non oltre il 31 dicembre 2017 (modifica con L.R. 33 del 7/12/2016 ).

2. La Commissione consiliare competente in materia di governo del territorio valuta, periodicamente, gli effetti della regolazione sui destinatari e le eventuali difficoltà emerse in fase di applicazione, avvalendosi delle informazioni acquisite ai sensi del comma 4 e delle ulteriori informazioni messe a disposizione dal competente Assessorato regionale.

3. Le amministrazioni comunali, al fine del monitoraggio degli interventi di cui al presente capo e delle conseguenti trasformazioni urbanistiche ed edilizie del territorio, pubblicano obbligatoriamente in apposita sezione del proprio sito web istituzionale le relative informazioni consistenti, per ciascun tipo di intervento, nella localizzazione del fabbricato oggetto di incremento volumetrico con relativi dati catastali, nella entità del volume originario e nella consistenza dell’incremento volumetrico autorizzato. Nel sito web istituzionale sono, inoltre, pubblicate le modalità di utilizzo delle risorse di cui all’articolo 36, comma 14, terzo periodo. La mancata od incompleta pubblicazione delle informazioni comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 46 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), e successive modifiche ed integrazioni.

4. La Giunta regionale, su proposta dell’Assessore competente in materia di governo del territorio, approva, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, una deliberazione contenente le modalità di trasmissione delle informazioni di cui al comma 3. Tali informazioni sono comunque trasmesse all’Assessorato regionale competente con periodicità almeno quadrimestrale.

Capo II
Disposizioni urbanistiche per il trasferimento e il rinnovamento del patrimonio edilizio e per la promozione dei programmi integrati per il riordino urbano

Art. 38 – Interventi di trasferimento volumetrico per la riqualificazione ambientale e paesaggistica

1. La Regione promuove, al fine di conseguire la riqualificazione del contesto, il miglioramento della qualità dell’abitare e la messa in sicurezza del territorio, il trasferimento del patrimonio edilizio esistente mediante interventi di demolizione e ricostruzione con differente localizzazione degli edifici ricadenti:

a) in aree di particolare valore paesaggistico;

b).in aree necessarie per garantire spazi pubblici finalizzati all’incremento della qualità dell’abitare, come spazi a verde, spazi a parcheggio e centri di aggregazione sociale;

c).in aree dichiarate ad elevata o molto elevata pericolosità idrogeologica;

d).in prossimità di emergenze ambientali, architettoniche, archeologiche o storico-artistiche;

e).all’interno di aree di rispetto inedificabili.

2. Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1, è consentita la concessione di un credito volumetrico massimo pari al volume dell’edificio demolito maggiorato del 40 per cento, da determinarsi con apposita deliberazione del consiglio comunale.

3. L’amministrazione comunale, in sede di redazione dello strumento urbanistico generale o di una sua variante, anche su proposta del privato interessato, individua gli edifici che si trovano nelle condizioni previste dal comma 1, determina il credito volumetrico di cui al comma 2 e individua, nel rispetto dei parametri urbanistici ed edilizi previsti dalle disposizioni regionali, una idonea localizzazione per il trasferimento dei volumi.

4. Le aree di localizzazione per il trasferimento dei volumi possono essere sia pubbliche che private, sono individuate al di fuori delle aree di cui al comma 1 e, comunque, oltre la fascia dei 300 metri dalla linea di battigia marina, ridotta a 150 metri per le isole minori.

5. Qualora le aree in cui deve avvenire la ricostruzione dei volumi siano già classificate dallo strumento urbanistico comunale come trasformabili e dotate di propria capacità edificatoria, il credito volumetrico di cui al comma 2 può sommarsi alle ordinarie capacità edificatorie residue del lotto fino al raggiungimento dei limiti massimi stabiliti dalla normativa regionale.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli edifici legittimamente realizzati entro la data di entrata in vigore della presente legge, nonché nei casi di edifici successivamente legittimati a seguito di positiva conclusione del procedimento di condono o di accertamento di conformità e, ove necessario, dell’accertamento di compatibilità paesaggistica.

7. Ai fini della determinazione del volume urbanistico cui parametrare il credito volumetrico si applicano le disposizioni previste dal decreto assessoriale n. 2266/U del 1983. Nel caso di demolizione di edifici con altezze funzionali a originari cicli produttivi e ricostruzione con mutamento di destinazione d’uso, la determinazione del volume è effettuata ragguagliando l’altezza al valore di 3,00 metri per ogni livello fuori terra esistente.

8. L’intervento di trasferimento volumetrico prevede necessariamente l’integrale demolizione degli edifici esistenti nell’area originaria, la sistemazione dell’area a cura e spese del privato e, infine, la cessione dell’area originaria all’amministrazione comunale per destinarla a finalità pubbliche.

9. L’edificio da costruire:

a).è ad energia quasi zero (nzeb) come definito dal decreto legislativo n. 192 del 2005, e successive modifiche ed integrazioni;

b).è dotato di idonei sistemi per il riutilizzo delle acque piovane e delle acque reflue;

c).è dotato di un idoneo impianto di elevazione per il trasporto verticale delle persone, qualora pluri-immobiliare con almeno due livelli fuori terra;

d).è realizzato con materiali ecologici per la bioedilizia o prodotti per la bioedilizia oggetto di certificazione da parte di istituti accreditati per almeno il 50 per cento del computo metrico.

10. Per il conseguimento delle finalità di cui al presente articolo, l’amministrazione comunale può prevedere forme di incentivazione quali il trasferimento di aree comunali, anche a titolo gratuito, la riduzione degli oneri concessori e delle imposte comunali e ogni altra forma di agevolazione ritenuta utile nel rispetto delle disposizioni vigenti.

11. La proposta del privato interessato è costituita da elaborati tecnico-grafici di livello pari allo studio di fattibilità di un’opera pubblica, evidenzia le soluzioni planivolumetriche e architettoniche adottate per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1, e deve ottenere, prima della delibera del consiglio comunale di assegnazione del credito, la positiva valutazione tecnico-economica dell’ufficio comunale competente in materia di urbanistica ed edilizia privata.

12. Ove la demolizione riguardi edifici inclusi nel centro di antica e prima formazione, l’intervento è realizzabile se localizzato nella zona urbanistica A unicamente previa approvazione di un piano particolareggiato adeguato al Piano paesaggistico regionale ed esteso all’intera zona urbanistica. Se è localizzato in zone urbanistiche omogenee diverse dalla zona A, l’intervento è realizzabile unicamente nel caso in cui, con il piano particolareggiato del centro di antica e prima formazione o con la stessa deliberazione di cui al comma 2, il consiglio comunale riconosca che l’edificio è in contrasto con i caratteri architettonici e tipologici del contesto, esplicitando i criteri seguiti nell’analisi. Tale deliberazione è soggetta ad approvazione ai sensi dell’articolo 9 della legge regionale n. 28 del 1998, e successive modifiche ed integrazioni. Analogamente si procede ove la localizzazione dell’intervento di ricostruzione ricada nel centro di antica e prima formazione.

13. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche in caso di edifici in corso di realizzazione o realizzabili in virtù di titolo abilitativo legittimo ed efficace alla data di presentazione dell’istanza da parte del privato o alla data di adozione della deliberazione del consiglio comunale di cui al comma 3.

Art. 39 – Rinnovo del patrimonio edilizio con interventi di demolizione e ricostruzione

1. La Regione promuove il rinnovamento del patrimonio edilizio esistente mediante interventi di integrale demolizione e successiva ricostruzione degli edifici esistenti che necessitino di essere adeguati in relazione ai requisiti qualitativi, architettonici, energetici, tecnologici, di sicurezza strutturale e per il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche.

2. Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1, su proposta del privato interessato, è consentita la demolizione dei fabbricati esistenti e successiva ricostruzione con la concessione di un credito volumetrico massimo pari al volume dell’edificio demolito maggiorato del 30 per cento, da determinarsi con apposita deliberazione del consiglio comunale.

3. Nelle ipotesi di cui al comma 2, ove l’intervento preveda la ricostruzione nel medesimo lotto urbanistico, il consiglio comunale, con la stessa deliberazione di cui al comma 2, stabilisce i parametri urbanistico-edilizi dell’intervento nel rispetto delle vigenti disposizioni, con eventuale superamento dei soli indici volumetrici previsti. Nelle zone urbanistiche E ed H non è ammessa deroga alle vigenti disposizioni regionali.

4. Nelle ipotesi di cui al comma 2, ove l’intervento preveda la ricostruzione in diverso lotto urbanistico, il consiglio comunale, con la stessa deliberazione di cui al comma 2, individua l’area di trasferimento delle volumetrie e determina i parametri urbanistico-edilizi dell’intervento, nel rispetto delle vigenti disposizioni. Ove necessario, è consentita la variante allo strumento urbanistico generale, ferma l’impossibilità di modificare la destinazione della zona urbanistica E, non contigua al centro urbano, e della zona urbanistica H, nelle quali non è ammessa la localizzazione degli interventi di ricostruzione.

5. Nel caso di edifici che insistono su lotti urbanistici non superiori a 500 metri quadri o che hanno un volume non superiore a 2.000 metri cubi, in alternativa a quanto previsto al comma 2, su istanza del privato interessato è consentita la demolizione con successiva ricostruzione nel medesimo lotto urbanistico con la concessione di un bonus volumetrico pari al 15 per cento dell’edificio demolito e il superamento dei parametri volumetrici e dell’altezza previsti dalle vigenti disposizioni comunali e regionali. Nelle zone urbanistiche E ed H non è ammessa deroga alle vigenti disposizioni regionali.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli edifici legittimamente realizzati entro la data di entrata in vigore della presente legge, nonché nei casi di edifici successivamente legittimati a seguito di positiva conclusione del procedimento di condono o di accertamento di conformità e, ove necessario, dell’accertamento di compatibilità paesaggistica.

7. Ai fini della determinazione del volume urbanistico cui parametrare il credito volumetrico si applicano le disposizioni previste dal decreto assessoriale n. 2266/U del 1983. Nel caso di demolizione di edifici con altezze funzionali a originari cicli produttivi e ricostruzione con mutamento di destinazione d’uso, la determinazione del volume è effettuata ragguagliando l’altezza al valore di 3 metri per ogni livello fuori terra esistente.

8. Nelle ipotesi di demolizione con ricostruzione nel medesimo lotto l’intervento prevede la sistemazione degli eventuali ulteriori manufatti presenti, secondo le indicazioni impartite dall’amministrazione comunale.

9. Nelle ipotesi di demolizione con ricostruzione in diverso lotto, il soggetto interessato garantisce, a propria cura e spese, la sistemazione dell’area originaria, secondo le indicazioni impartite dall’amministrazione comunale.

10. L’edificio da costruire:

a) è ad energia quasi zero (nzeb) come definito dal decreto legislativo n. 192 del 2005, e successive modifiche ed integrazioni;

b) è dotato di idonei sistemi per il riutilizzo delle acque piovane e delle acque reflue;

c) è dotato di un idoneo impianto di elevazione per il trasporto verticale delle persone, qualora pluri-immobiliare con almeno due livelli fuori terra;

d) è realizzato con materiali ecologici per la bioedilizia o prodotti per la bioedilizia oggetto di certificazione da parte di istituti accreditati per almeno il 50 per cento del computo metrico.

11. Qualora le aree in cui avviene la ricostruzione dei volumi siano già classificate dallo strumento urbanistico comunale come trasformabili e dotate di propria capacità edificatoria, il credito volumetrico può sommarsi alle ordinarie capacità edificatorie residue del lotto fino al raggiungimento dei limiti massimi stabiliti dalla normativa regionale.

12. La proposta del privato interessato è costituita da elaborati tecnico-grafici di livello pari allo studio di fattibilità di un’opera pubblica, evidenzia le soluzioni planivolumetriche e architettoniche adottate per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1, e deve ottenere, prima della delibera del consiglio comunale di assegnazione del credito, la positiva valutazione tecnico-economica dell’ufficio comunale competente in materia di urbanistica ed edilizia privata.

13. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli edifici:

a) che successivamente all’entrata in vigore della presente legge sono stati oggetto di opere che ne abbiamo mutato i caratteri strutturali, architettonici e tipologici in forza di interventi radicali di nuova costruzione, ovvero di ristrutturazione edilizia, ai sensi delle lettere d) ed e) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A)), e successive modifiche ed integrazioni;

b) che hanno già usufruito dell’articolo 5 della legge regionale n. 4 del 2009, e successive modifiche ed integrazioni;

c) per i quali il consiglio comunale, con apposita deliberazione, ha previsto la limitazione o l’esclusione, in ragione di particolari qualità storiche, architettoniche o urbanistiche da salvaguardare;

d) che ricadono nella fascia dei 300 metri dalla linea di battigia marina, con esclusione di quelli ubicati nelle zone omogenee A, B, C e D, nonché nelle zone G contermini all’abitato;

e) che ricadono nelle aree di cui all’articolo 38, comma 1.

14. Ove la demolizione riguardi edifici inclusi nel centro di antica e prima formazione, l’intervento è realizzabile se localizzato nella zona urbanistica A, unicamente previa approvazione di un piano particolareggiato adeguato al Piano paesaggistico regionale ed esteso all’intera zona urbanistica. Se l’intervento è localizzato in zone urbanistiche omogenee diverse dalla zona A, l’intervento è realizzabile unicamente nel caso in cui, con il piano particolareggiato del centro di antica e prima formazione, con la stessa deliberazione di cui al comma 2, il consiglio comunale riconosca che l’edificio è in contrasto con i caratteri architettonici e tipologici del contesto, esplicitando i criteri seguiti nell’analisi. Tale deliberazione è soggetta ad approvazione ai sensi dell’articolo 9 della legge regionale n. 28 del 1998, e successive modifiche ed integrazioni. Analogamente si procede ove la localizzazione dell’intervento di ricostruzione ricada nel centro di antica e prima formazione.

15. È consentita la demolizione degli edifici esistenti nella fascia dei 300 metri dalla linea di battigia marina e ricadenti nelle zone urbanistiche E, F ed H, nonché nelle zone urbanistiche G non contermini all’abitato. La ricostruzione dell’intera volumetria è assentibile unicamente ove il nuovo fabbricato determini un minore impatto paesaggistico secondo le indicazioni impartite dall’Amministrazione regionale con apposite linee guida da adottarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 40 – Misure di promozione dei programmi integrati per il riordino urbano

1. La Regione promuove il ricorso a programmi integrati per il riordino urbano, di cui alla legge regionale 29 aprile 1994, n. 16 (Programmi integrati di riqualificazione urbanistica, edilizia e ambientale, in attuazione dell’articolo 16 della legge 17 febbraio 1992, n. 179), al fine di conseguire la riqualificazione degli ambiti urbani e delle periferie caratterizzati dalla presenza di pluralità di funzioni e di tessuti edilizi disorganici, incompiuti, parzialmente utilizzati o degradati, favorendo il miglioramento della qualità dell’abitare, anche attraverso l’incremento della dotazione degli standard.

2. Il programma integrato, di iniziativa pubblica o privata, prevede interventi di riqualificazione, di sostituzione edilizia, di modifica di destinazione d’uso di aree e di immobili con un incremento volumetrico massimo del 40 per cento della volumetria demolita, con conseguente adeguamento della dotazione di standard urbanistici. Ove la sostituzione edilizia con mutamento di destinazione riguardi edifici con altezze funzionali a originari cicli produttivi, la determinazione del volume è effettuata ragguagliando l’altezza al valore di 3 metri per ogni livello fuori terra esistente.

3. La volumetria complessivamente prevista dal programma integrato è ulteriormente incrementata, fino ad un massimo del 30 per cento della volumetria già prevista dal programma, al ricorrere di una o più delle seguenti condizioni e secondo la graduazione e il peso attribuito dal consiglio comunale con la deliberazione di cui al comma 7:

a).riduzione della superficie impermeabilizzata rispetto allo stato di fatto;

b) dotazione aggiuntiva, rispetto alle quantità minime previste dalle vigenti disposizioni, di standard urbanistici e di opere di urbanizzazione, quali verde pubblico, parcheggi entro e/o fuori terra;

c) destinazione di parte dei volumi per l’edilizia residenziale sociale;

d) valorizzazione dei beni paesaggistici e identitari o degli elementi di valore storico-culturale presenti all’interno dell’area di intervento o nelle sue immediate adiacenze;

e) eliminazione dei detrattori ambientali e paesaggistici presenti nell’area di intervento o nelle sue immediate adiacenze.

4. Il programma integrato nel suo complesso è realizzato nel rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di sostenibilità energetico-ambientale e di bioedilizia e, in particolare, dal decreto legislativo n. 192 del 2005, e successive modifiche ed integrazioni, e in modo che la prestazione energetica complessiva risulti inferiore del 10 per cento rispetto al valore prestazionale misurato e certificato anteriormente all’intervento.

5. I nuovi edifici previsti dal programma integrato sono:

a) ad energia quasi zero (nzeb) come definito dal decreto legislativo n. 192 del 2005, e successive modifiche ed integrazioni;

b) dotati di idonei sistemi per il riutilizzo delle acque piovane e delle acque reflue;

c) dotati di un idoneo impianto di elevazione per il trasporto verticale delle persone, qualora pluri-immobiliare con almeno due livelli fuori terra;

d) realizzati con materiali ecologici per la bioedilizia o prodotti per la bioedilizia oggetto di certificazione da parte di istituti accreditati per almeno il 50 per cento del computo metrico.

6. Gli spazi pubblici e collettivi previsti dal programma integrato sono:

a) improntati a soluzioni di sostenibilità ambientale e gestionale;

b) idonei all’accesso e all’utilizzo da parte di soggetti anziani e diversamente abili;

c) improntati al rispetto delle direttive e dei criteri ambientali in materia di green public procurement;

d) realizzati con materiali ecologici per la bioedilizia o prodotti per la bioedilizia oggetto di certificazione da parte di istituti accreditati per almeno il 50 per cento del computo metrico.

7. I comuni, con deliberazione del consiglio comunale, individuano, con riferimento alle destinazioni dello strumento urbanistico vigente ed in conformità con il Piano paesaggistico regionale, gli ambiti territoriali nei quali realizzare gli interventi previsti, localizzandoli prioritariamente nelle zone urbanistiche omogenee C contigue all’ambito urbano e, quindi, nelle zone D e G contigue all’ambito urbano e non completate o dismesse. Sono esclusi dall’ambito di intervento i centri di antica e prima formazione e le zone urbanistiche omogenee E e H.

8. I programmi integrati hanno valenza di piani attuativi e, qualora necessario, la relativa adozione è deliberata contestualmente alla variante allo strumento urbanistico generale.

9. La Regione ed il sistema degli enti locali promuovono, nelle zone urbanistiche A e B, il ricorso a programmi integrati per il riordino urbano finalizzati al recupero e valorizzazione di immobili non utilizzati o sottoutilizzati, devoluti a prezzo simbolico dai proprietari al soggetto attuatore individuato dal programma. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana specifiche direttive attuative relative ai programmi integrati di cui al presente comma.

10. Ai fini del perseguimento delle finalità di cui al presente articolo la Giunta regionale, su proposta dell’Assessore degli enti locali, finanze e urbanistica, destina parte delle somme stanziate nel capitolo SC04.2774 (UPB S04.10.006) e nel capitolo SC04.2630 (UPB S04.10.001), alla formazione e attuazione, in via sperimentale, di programmi integrati per il riordino urbano di cui al presente articolo.

Titolo III
Disposizioni transitorie, abrogazioni e disposizioni finali

Capo I
Disposizioni transitorie della legge regionale n. 4 del 2009

Art. 41 – Disposizioni transitorie della legge regionale n. 4 del 2009

1. Le disposizioni di cui al capo I della legge regionale n. 4 del 2009, e successive modifiche ed integrazioni, continuano ad applicarsi per l’espletamento e fino alla conclusione solamente per i procedimenti instaurati dalla presentazione, entro il termine del 29 novembre 2014, della denuncia di inizio di attività o dell’istanza volta all’ottenimento della concessione edilizia, ancorché le disposizioni medesime siano divenute inefficaci o siano state modificate al tempo della loro applicazione.

2. Ai fini dell’esecuzione degli interventi di cui all’articolo 2, comma 5, articolo 3, comma 3, articolo 4, comma 1, della legge regionale n. 4 del 2009, e successive modifiche ed integrazioni, non è più richiesto il parere della Commissione regionale per il paesaggio e la qualità architettonica ed è sufficiente la sola autorizzazione paesaggistica.

3. È consentita l’attuazione degli interventi previsti dalle disposizioni di cui all’articolo 13, comma 1, lettera e), della legge regionale n. 4 del 2009, e successive modifiche ed integrazioni, per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia stata positivamente conclusa la verifica di cui all’articolo 13, comma 2, della legge regionale n 4 del 2009, con l’intervenuta sottoscrizione del verbale del tavolo tecnico.

4. Nei comuni dotati di piano urbanistico comunale ai sensi della legge regionale n. 45 del 1989, e successive modifiche ed integrazioni, è consentita l’attuazione degli interventi localizzati nelle zone urbanistiche omogenee C, D e G, tutte contigue al centro urbano, e previsti nei piani attuativi adottati alla data di entrata in vigore della presente legge.

Capo II
Disposizioni transitorie in materia di impianti eolici

Art. 42 – Disposizioni transitorie in materia di impianti eolici

1. Nelle more della revisione del Piano paesaggistico regionale, conformemente ai principi espressi dalla Corte costituzionale, secondo cui nella localizzazione degli impianti da fonti rinnovabili non è consentito adottare misure volte a precluderne in maniera generalizzata la realizzazione, non trova applicazione l’articolo 112, secondo comma, delle Norme tecniche di attuazione del Piano paesaggistico regionale, primo ambito omogeneo.

2. La Giunta regionale approva, entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge, una deliberazione contenente l’individuazione delle aree e dei siti non idonei all’installazione degli impianti eolici e le linee guida per il loro corretto inserimento nel paesaggio.

Capo III
Posizionamento delle strutture al servizio della balneazione

Art. 43 – Posizionamento delle strutture al servizio della balneazione

1. Le disposizioni di cui all’articolo 18 regolanti il posizionamento delle strutture a servizio della balneazione in assenza di PUL entrano in vigore dal 31 dicembre 2016 31 dicembre 2018 (modifica con L.R. 33 del 7/12/2016 ).

2. In via transitoria il permesso di costruire per la realizzazione delle strutture di cui al comma 1 non può avere durata superiore a quella della stagione balneare.

Capo IV
Abrogazioni e disposizioni finali

Art. 44 – Abrogazioni

1. Gli articoli 12, 13 e 14 bis della legge regionale n. 23 del 1985 sono abrogati.

2. Gli articoli 4 e 5 della legge regionale 1° luglio 1991, n. 20 (Norme integrative per l’attuazione della legge regionale n. 45 del 1989, concernente: “Norme per l’uso e la tutela del territorio regionale”), e successive modifiche ed integrazioni, sono abrogati.

3. I commi 1, 1 bis e 2 dell’articolo 10, e gli articoli 12, 13, 13 bis, 15 e 15 bis della legge regionale n. 4 del 2009, e successive modifiche ed integrazioni, sono abrogati.

4. L’articolo 17 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 (legge finanziaria 2007), e successive modifiche ed integrazioni, è abrogato.

5. La legge regionale 21 settembre 2011, n. 19 (Provvidenze per lo sviluppo del turismo golfistico), e successive modifiche ed integrazioni, è abrogata.

6. Le disposizioni che prevedono il rilascio del parere regionale previsto dall’articolo 4 del decreto assessoriale n. 2266/U del 1983, per la realizzazione di edifici in agro “con indici superiori a quelli sopraindicati, o comunque con volumi superiori a 3.000 mc, o con numero di addetti superiore a 20 unità, o con numero di capi bovini superiore alle 100 unità (o numero equivalente di capi di altra specie)” sono abrogate.

Art. 45 – Disposizioni finali, di entrata in vigore e di redazione di un testo coordinato

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (Buras).

2. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge il Presidente della Regione provvede ai soli fini conoscitivi, su proposta dell’Assessore regionale degli enti locali, finanze e urbanistica, alla pubblicazione nel Buras di un testo coordinato delle leggi regionali modificate.

 

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 23 aprile 2015