Nuovo Piano Casa Sardegna 2023 2024 2025

nuovo piano casa sardegna 2023 2024

Di seguito trovate il testo del Nuovo Piano Casa Sardegna, approvato con il collegato alla finanziaria nel Settembre 2023.

Il testo sotto riportato รจ stato integrato con le modifiche introdotte dalla L.R. 19/12/2023, n. 17, e con le dichiarazioni di illegittimitร  costituzionale a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 142/2024. In calce si riporta la decisione della Corte, in modo sintetico.

Il testo รจ stato coordinato in data 11/11/2024 con la pronuncia della Corte Costituzionale Sentenza n.174/2024

Nuovo Piano Casa Sardegna 2023 2024 2025

PUBBLICATA SUL BURAS – BOLLETTINO N.54 – PARTE I E II DEL 24/10/2023

Legge regionale 23 ottobre 2023, n. 9

Capo XI – Norme in materia di recupero del patrimonio edilizio e urbanistica

Art. 123 – Interventi per il riuso e per il recupero con incremento volumetrico dei sottotetti esistenti

  1. Ai fini del presente articolo si definiscono sottotetti gli spazi e i volumi compresi tra l’estradosso della chiusura orizzontale superiore, anche non calpestabile, dell’ultimo livello agibile e l’intradosso delle falde della copertura a tetto, localizzati all’interno della sagoma dell’edificio regolarmente approvata con titolo abilitativo, ove prescritto.
  2. Nelle zone urbanistiche A, B, C, E ed F sono consentiti gli interventi di riuso dei sottotetti esistenti per il solo scopo abitativo. Il riuso dei sottotetti, con conseguente ottenimento dell’agibilitร , รจ consentito purchรฉ siano rispettate tutte le prescrizioni igienico-sanitarie riguardanti le condizioni di agibilitร  previste dai regolamenti vigenti, e, relativamente alle altezze, sia assicurata, per ogni singolo vano di ogni unitร  immobiliare, un’altezza media ponderale uguale o maggiore a 2,40 metri per gli spazi ad uso abitativo, ridotta a 2,20 metri per spazi accessori e servizi; per i comuni posti a quote superiori a 600 metri di altitudine sul livello del mare รจ consentita, rispettivamente, la riduzione a 2,20 metri per spazi ad uso abitazione e a 2,00 metri per accessori e servizi.
  3. Ai fini del riuso dei sottotetti sono consentite modifiche interne consistenti nello spostamento o nella realizzazione di solai intermedi e modifiche esterne consistenti nell’apertura di finestre e lucernari, necessari ad assicurare l’osservanza dei requisiti di aeroilluminazione dei nuovi vani. Nella zona urbanistica A tali modifiche devono essere tipologicamente compatibili con i caratteri costruttivi ed architettonici degli edifici interessati.
  4. Ai fini dell’ammissibilitร  degli interventi di cui ai commi 2 e 3, in presenza di un unico livello agibile, รจ considerato sottotetto il volume compreso tra l’estradosso della chiusura orizzontale inferiore e l’intradosso delle falde di copertura a tetto, localizzato all’interno della sagoma dell’edificio regolarmente approvata con titolo abilitativo, se prescritto.
  5. Ai fini dell’ammissibilitร  degli interventi di cui ai commi 2 e 3 costituiscono quindi sottotetti:
    • a) gli spazi e i volumi delimitati inferiormente dall’ultimo solaio di chiusura di un volume urbanisticamente rilevante (residenziale o con altra destinazione compatibile con la destinazione della zona omogenea) e il solaio di copertura dell’immobile o dell’unitร  immobiliare, indipendentemente dall’attuale destinazione di tale spazio o volume come desumibile dall’ultimo titolo edilizio rilasciato per lo stesso;
    • b) le terrazze coperte e aperte su uno, due, tre o quattro lati, non rilevanti ai fini volumetrici dalle vigenti disposizioni di legge regionali e regolamenti comunali; (abrogato dall’art. 31 della L.R. 18/2025)
    • c) gli spazi e i volumi delimitati da altezza di imposta delle falde nulla.
  6. Al fine di ridurre il consumo di suolo e consentire il rispetto di tutte le prescrizioni igienicosanitarie e delle altezze medie ponderali riguardanti le condizioni di agibilitร  previste dai regolamenti vigenti, sugli edifici ad uso residenziale con copertura a falde sono consentite modifiche esterne alle unitร  immobiliari esistenti, strettamente limitate al raggiungimento dei requisiti minimi di agibilitร , nella misura massima di 50 centimetri di altezza all’imposta interna della falda, ferma restando la quota massima del colmo, e con pendenza massima ammissibile del 30 per cento.
  7. Nelle zone urbanistiche A dotate di Piano particolareggiato adeguato al Piano paesaggistico regionale, e nelle zone B, C e F, sono consentiti gli interventi di recupero con incremento volumetrico dei sottotetti esistenti per il solo scopo abitativo. Il recupero con incremento volumetrico dei sottotetti รจ consentito purchรฉ siano rispettate tutte le prescrizioni igienico-sanitarie riguardanti le condizioni di agibilitร  previste dai regolamenti vigenti e, relativamente alle altezze, sia assicurata, per ogni singolo vano di ogni unitร  immobiliare, un’altezza media ponderale uguale o maggiore a 2,70 metri per gli spazi ad uso abitativo, ridotta a 2,40 metri per spazi accessori e servizi; per i comuni posti a quote superiori a 600 metri di altitudine sul livello del mare รจ consentita rispettivamente la riduzione a 2,55 metri per spazi ad uso abitativo e a 2,25 metri per accessori e servizi.
  8. Ai fini del recupero con incremento volumetrico dei sottotetti sono consentite modifiche interne, consistenti nello spostamento di solai intermedi, e modifiche esterne, consistenti nella variazione delle altezze di colmo e di gronda, delle linee di pendenza delle falde e quelle per l’apertura di finestre e lucernari, necessarie ad assicurare l’osservanza dei requisiti di aeroilluminazione dei nuovi vani. I valori massimi raggiungibili di altezza interna sono fissati, rispettivamente, in 3,60 metri per l’altezza al colmo e in 1,80 metri per l’altezza alla gronda; in caso di arretramento dell’ampliamento rispetto al filo della facciata dell’edificio รจ consentito l’aumento dell’altezza interna misurata alla gronda del sottotetto ampliato fino ad un massimo di 2,20 metri, proporzionalmente alla pendenza della falda dell’ampliamento.
  9. Il recupero con incremento volumetrico dei sottotetti รจ consentito unicamente per i sottotetti che rispettino una delle seguenti condizioni:
    • a) abbiano un’altezza interna alla gronda non inferiore a 0,60 metri e falde con una pendenza minima del 20 per cento;
    • b) abbiano falde con una pendenza minima del 25 per cento.

      (abrogato dall’art. 31 della L.R. 18/2025)
  10. L’altezza media ponderale รจ calcolata dividendo il volume della parte di sottotetto la cui altezza superi 1,50 metri per la superficie relativa; gli eventuali spazi di altezza inferiore a 1,50 metri devono essere chiusi mediante opere murarie o arredi fissi e puรฒ esserne consentito l’uso come spazio di servizio destinato a guardaroba e ripostiglio; in corrispondenza delle fonti di luce la chiusura di tali spazi non รจ prescrittiva.
  11. Nei sottotetti oggetto degli interventi previsti nel presente articolo il volume urbanistico รจ determinato dal volume geometrico del sottotetto, misurato all’esterno delle pareti perimetrali e all’intradosso del solaio di copertura, ed รจ ammesso anche mediante il superamento degli indici volumetrici e (dichiarata l’illegittimitร  costituzionale con la Sentenza C.C. 142/2024) dei limiti di altezza previsti dalle vigenti disposizioni comunali e regionali. (soppresse dall’art. 31 della L.R. 18/2025)

Art. 124 – Interventi di recupero dei seminterrati, dei piani pilotis e dei locali al piano terra

  1. Ai fini del presente articolo si definiscono:
    • a) seminterrati: i piani siti alla base dell’edificio e realizzati parzialmente fuori terra, quando la
      superficie delle pareti perimetrali comprese al di sopra della linea di terra รจ superiore al 50 per
      cento della superficie totale delle stesse pareti perimetrali;
    • b) piani pilotis: le superfici aperte, a piano terra o piano rialzato, delimitate da colonne portanti, la
      cui estensione complessiva รจ non inferiore ai due terzi della superficie coperta;
    • c) piano terra: piano completamente fuori terra, posto allo stesso livello del piano di campagna o di
      sistemazione definitiva del terreno.
  2. Negli immobili destinati ad uso abitativo sono consentiti, anche mediante il superamento degli indici volumetrici e dei limiti di altezza e numero dei piani previsti dalle vigenti disposizioni urbanistico-edilizie comunali e regionali, gli interventi di riuso dei seminterrati, piani pilotis e locali al piano terra esistenti con l’obiettivo di contenere il consumo di nuovo territorio e di favorire la messa in opera di interventi tecnologici per il contenimento dei consumi energetici. (modificato dallโ€™art. 4, comma 1, della L.R. 19/12/2023, n. 17. – le parti in barrato sono state dichiarate illegittime con la Sentenza n. 174/2024 della Corte Costituzionale)
  3. Per i piani pilotis รจ ammesso il riuso solamente se esteso all’intero piano e purchรฉ siano comunque rispettate le superfici minime destinate a parcheggi previste dall’articolo 41 sexies della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica) per le unitร  immobiliari preesistenti, per le quali non รจ ammesso il ricorso alla monetizzazione prevista dall’articolo 128, comma 3. (modificato dallโ€™art. 4, comma 1, della L.R. 19/12/2023, n. 17.)
  4. Il recupero dei seminterrati รจ consentito ad uso residenziale, direzionale e commerciale, ed a condizione che abbiano, alla data di entrata in vigore della presente legge, un’altezza minima non inferiore a metri 2,40, previo ottenimento di idoneo titolo abilitativo e nel rispetto delle seguenti condizioni:
    • a) le aperture per la ventilazione naturale non siano inferiori a 1/8 della superficie utile, oppure si preveda la realizzazione di un impianto di ventilazione meccanica per un ricambio d’aria almeno pari a quello richiesto per la ventilazione naturale;
    • b) vi siano adeguati livelli di illuminazione, raggiungibili anche mediante sistemi artificiali.
  5. Il recupero dei porticati e dei locali a piano terra o piano rialzato รจ consentito ad uso direzionale, commerciale e residenziale a condizione che rispettino un’altezza minima interna di 2,40 metri.
  6. Il recupero a fini abitativi dei piani e locali di cui al presente articolo รจ vietato nelle aree dichiarate, ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 18 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo), di pericolositร  idraulica elevata o molto elevata (Hi3 o Hi4) ovvero in aree di pericolositร  da frana elevata o molto elevata (Hg3 o Hg4).

Art. 125 – Interventi per il riuso degli spazi di grande altezza

  1. Nelle zone urbanistiche A, B, C, D, E ed F, in queste ultime oltre la fascia dei 300 metri dalla battigia marina, รจ sempre consentita la realizzazione di soppalchi, a condizione che non pregiudichino la statica dell’edificio. I soppalchi possono essere ottenuti anche attraverso la traslazione di partizioni interne orizzontali, diverse dai solai di calpestio, non piรน funzionali all’organismo edilizio, quali solai di controsoffitto privi di qualsiasi valore artistico, decorativo, costruttivo e materico.
  2. I soppalchi sono ammessi per non piรน del 40 per cento della superficie sottostante e per le unitร  abitative che abbiano altezze libere di interpiano minime di 4,10 metri, tali da permettere una ripartizione delle altezze, per gli spazi sottostanti, non inferiore a 2,40 metri e, per la parte soprastante, una altezza media non inferiore a 2,00 metri.
  3. Nei vani individuati con la nuova ripartizione, sia al piano inferiore che a quello superiore, sono rispettate le altre prescrizioni igienico-sanitarie previste dallo strumento urbanistico comunale.
  4. Le nuove superfici in aumento individuate con la realizzazione dei soppalchi rientrano nel calcolo delle superfici finestrate. Nelle zone urbanistiche A sono ammesse nuove aperture finestrate solo se previste in sede di piano particolareggiato adeguato al Piano paesaggistico regionale. Per le altre zone urbanistiche l’apertura di eventuali nuove superfici finestrate รจ ammessa nel rispetto delle regole compositive del prospetto originario.
  5. Il soppalco รจ realizzato in arretramento rispetto alle pareti esterne del prospetto principale.
    La ripartizione in nessun caso si addossa a finestre e/o aperture esistenti per non alterare di riflesso l’originaria ripartizione orizzontale del manufatto sul prospetto.
  6. La realizzazione di un soppalco non determina la realizzazione di un nuovo volume urbanistico e, in caso di destinazione d’uso residenziale, non richiede nuove aree per parcheggio. (modificato dallโ€™art. 4, comma 1, della L.R. 19/12/2023, n. 17.)
  7. In caso di realizzazione di spazi di grande altezza in edifici esistenti, mediante la demolizione parziale di solaio intermedio, รจ escluso il ricalcolo del volume urbanistico dell’edificio o della porzione di edificio, anche in caso di riutilizzo di spazi sottotetto che originariamente non realizzano cubatura, a condizione che non si realizzino mutamenti nella sagoma dell’edificio o nella porzione di edificio.

Art. 126 – Interventi nelle strutture destinate all’esercizio di attivitร  turistico-ricettive

  1. Ai fini dell’allungamento della stagione turistica e del necessario adeguamento delle strutture ricettive alberghiere esistenti originariamente realizzate per un utilizzo prevalentemente estivo รจ consentita, per un periodo non superiore a duecentoquaranta giorni, la chiusura con elementi amovibili, anche a tenuta, delle verande e tettoie coperte giร  legittimamente autorizzate nelle singole strutture turistiche ricettive.
  2. Dopo la lettera m) del comma 2 dell’articolo 15 della legge regionale 11 ottobre 1985, n. 23 (Norme in materia di controllo dell’attivitร  urbanistico-edilizia, di risanamento urbanistico e di sanatoria di insediamenti ed opere abusive, di snellimento ed accelerazione delle procedure espropriative), รจ aggiunta la seguente:
    “m bis) le coperture leggere e rimovibili per piscine e campi sportivi.”.

Art. 127 – Disposizioni edilizie in favore dei portatori di handicap gravi

  1. Nelle more dell’approvazione di un’organica legge regionale in materia edilizia e urbanistica, al fine di assicurare la massima fruibilitร  degli spazi destinati ad abitazione principale dei disabili gravi, negli edifici a destinazione residenziale ricompresi nelle zone A e nelle restanti zone omogenee di cui al decreto assessoriale 20 dicembre 1983, n. 2266/U, se legittimamente realizzati, sono consentiti anche in deroga alle norme previste negli strumenti urbanistici vigenti, purchรฉ nel rispetto delle disposizioni del Codice civile, interventi funzionali di ampliamento volumetrico realizzati in continuitร  all’unitร  immobiliare interessata per un massimo di 120 mc.
  2. L’istanza volta all’ottenimento del titolo abilitativo รจ corredata da:
    • a) una certificazione medica rilasciata dalla competente azienda sanitaria, attestante la situazione di handicap grave non emendabile ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), e successive modifiche ed integrazioni, della persona ivi residente;
    • b) una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato, accompagnata da idonea rappresentazione grafica dello stato di fatto;
    • c) il progetto del nuovo volume che evidenzi le soluzioni tecniche adottate per il conseguimento delle speciali finalitร  dell’intervento nel rispetto della normativa vigente.
  3. All’atto del rilascio del titolo abilitativo sulle nuove volumetrie รจ istituito un vincolo quinquennale di non variazione della destinazione d’uso, di non alienazione e non locazione a soggetti non portatori di handicap, da trascriversi presso la conservatoria dei registri immobiliari.
  4. L’istruttoria delle pratiche relative all’esecuzione delle opere previste dal presente articolo riveste carattere di assoluta prioritร  nei confronti delle altre normali pratiche edilizie.
  5. Non possono usufruire dell’ampliamento di cui al presente, articolo gli immobili che hanno giร  beneficiato della disposizione di cui all’articolo 17 della legge regionale n. 2 del 2007, dell’articolo 30, comma 8, e dell’articolo 36, comma 15 bis, della legge regionale 23 aprile 2015, n. 8 (Norme per la semplificazione e il riordino di disposizioni in materia urbanistica ed edilizia e per il miglioramento del patrimonio edilizio).

Art. 128 – Condizioni di ammissibilitร  degli interventi e disposizioni comuni

  1. Gli interventi di cui agli articoli da 123 a 127 non sono ammessi:
    • a) negli edifici o nelle unitร  immobiliari privi di titolo abilitativo, ove prescritto; qualora le unitร  immobiliari siano difformi da quanto assentito con regolare titolo abilitativo, la richiesta per gli interventi di cui ai presenti articoli รจ ammissibile a condizione che per le difformitร  siano conclusi positivamente i procedimenti di condono o (dichiarata l’illegittimitร  costituzionale con la Sentenza C.C. 142/2024) accertamento di conformitร , anche a seguito di accertamento di compatibilitร  paesaggistica, ove previsto;
    • b) negli edifici completati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, come risultante dalla comunicazione di fine lavori o da perizia giurata di un tecnico abilitato, che attesti il completamento dell’ingombro volumetrico con realizzazione delle murature perimetrali e della copertura;
    • c) negli edifici e nelle unitร  immobiliari esistenti, ma non compatibili con la destinazione di zona urbanistica di cui al decreto assessoriale n. 2266/U del 1983;
    • d) negli edifici di interesse artistico, storico, archeologico o etno-antropologico vincolati ai sensi della parte II del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), e successive modifiche ed integrazioni;
    • e) negli edifici di interesse identitario individuati nel Piano paesaggistico regionale ed inclusi nel Repertorio del mosaico;
    • f) negli edifici e nelle unitร  immobiliari collocati in aree dichiarate, ai sensi del vigente Piano stralcio per l’assetto idrogeologico (PAI), da strumenti di pianificazione regionale o comunale, di pericolositร  idraulica elevata o molto elevata (Hi3 – Hi4) e di pericolositร  da frana elevata o molto elevata (Hg3 – Hg4), fatta eccezione per la tipologia di interventi specificamente prevista, in tali aree, dalle norme tecniche di attuazione del PAI;
    • g) negli edifici e nelle unitร  immobiliari ricadenti nei centri di antica e prima formazione ricompresi in zone urbanistiche omogenee diverse dalla A, ad eccezione di quelli che non conservano rilevanti tracce dell’assetto storico e che siano riconosciuti, dal piano particolareggiato o con deliberazione del consiglio comunale, in contrasto con i caratteri architettonici e tipologici del contesto; la deliberazione deve riguardare l’intero centro di antica e prima formazione, esplicitare i criteri seguiti nell’analisi ed essere adottata in data anteriore a qualsiasi intervento richiesto ai sensi dell’articolo 123, commi 7, 8, 9 e 10; tale deliberazione รจ soggetta ad approvazione ai sensi dell’articolo 9 della legge regionale 12 agosto 1998, n. 28 (Norme per l’esercizio delle competenze in materia di tutela paesistica trasferite alla Regione autonoma della Sardegna con l’art. 6 del D.P.R. 22 maggio 1975, n. 480, e delegate con l’art. 57 del D.P.R. 19 giugno 1979, n. 348), e successive modifiche ed integrazioni. La presente disposizione non si applica agli interventi di cui all’articolo 123, commi 2 e 3, e articolo 125, per la cui ammissibilitร  devono essere verificati la compatibilitร  tipologica con i caratteri costruttivi ed architettonici degli edifici interessati e il rispetto delle regole compositive del prospetto originario nel caso in cui alterino l’aspetto esteriore dell’edificio.
  2. Gli incrementi volumetrici previsti dagli articoli 123 e 125 non possono essere oggetto, successivamente alla loro realizzazione, di cambio di destinazione d’uso.

    2-bis. Tenuto conto delle finalitร  ed obiettivi che sottendono gli interventi sul patrimonio esistente previsti dalle norme del presente capo, gli incrementi volumetrici previsti dagli articoli da 123 a 127, ove realizzati in deroga agli indici volumetrici previsti dalle vigenti disposizioni urbanistico-edilizie comunali e regionali, non possono essere utilizzati in caso di successivi interventi di demolizione e ricostruzione dell’edificio. (inserito dallโ€™art. 4, comma 1, della L.R. 19/12/2023, n. 17.)
  3. L’incremento volumetrico derivante dagli interventi di cui agli articoli da 123 a 127 รจ subordinato al reperimento degli spazi per parcheggi previsti dall’articolo 41 sexies della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica), e successive modifiche ed integrazioni o, in alternativa, al pagamento di una somma equivalente alla monetizzazione delle aree per parcheggi, da determinarsi con deliberazione del consiglio comunale. I relativi introiti costituiscono entrate vincolate per la realizzazione di nuove aree da destinare a parcheggio pubblico, da individuarsi con deliberazione del consiglio comunale.

    3. Gli interventi di cui agli articoli 123, 124 e 125 sono subordinati al reperimento degli spazi per parcheggi previsti dall’articolo 41 sexies della legge n. 1150 del 1942, e successive modifiche ed integrazioni, nonchรฉ degli spazi pubblici previsti dagli articoli 6, 7 e 8 del decreto assessoriale n. 2266/U del 1983. Qualora sia dimostrata l’impossibilitร  di reperire la quantitร  minima di aree da destinare alle suddette finalitร  e non sia possibile soddisfare altrimenti i relativi fabbisogni, i soggetti interessati si obbligano a corrispondere al comune una somma pari al valore di mercato di aree con caratteristiche simili a quelle che avrebbero dovuto reperire, da determinarsi con deliberazione del consiglio comunale, nei tempi e secondo i criteri e le garanzie fideiussorie stabiliti dallo stesso ente locale. I relativi introiti costituiscono entrate vincolate per l’acquisizione di aree da destinare a standard urbanistici o per aumentare gli standard esistenti, da individuarsi con deliberazione del consiglio comunale. (sostituito dallโ€™art. 4, comma 1, della L.R. 19/12/2023, n. 17.)

Art. 129 – Procedure

  1. Agli interventi previsti dagli articoli da 123 a 127 si applica la procedura prevista dagli articoli da 29 a 38 della legge regionale 20 ottobre 2016, n. 24 (Norme sulla qualitร  della regolazione e di semplificazione dei procedimenti amministrativi) e dalle direttive in materia previste dall’articolo 9, comma 4, della medesima legge regionale n. 24 del 2016. In particolare gli interventi di recupero con incremento volumetrico dei sottotetti esistenti, di riuso dei sottotetti esistenti mediante chiusura di terrazze coperte, di recupero dei piani pilotis, di ampliamento volumetrico degli spazi destinati ad abitazione principale dei disabili gravi, sono attuati con ricorso al procedimento in autocertificazione a trenta giorni ai sensi dell’articolo 34 della legge regionale n. 24 del 2016, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 37 della medesima legge. Gli interventi di temporanea chiusura con elementi amovibili, anche a tenuta, delle verande e tettoie coperte di cui all’articolo 126 e quelli di riuso dei sottotetti esistenti, recupero dei piani seminterrati e locali al piano terra, riuso degli spazi di grande altezza, sono attuati con ricorso al procedimento in autocertificazione ad immediato avvio ai sensi del medesimo articolo 34, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 37 della medesima legge. (modificato dallโ€™art. 4, comma 1, della L.R. 19/12/2023, n. 17.)
  2. L’autorizzazione paesaggistica per tutti gli interventi previsti dagli articoli da 123 a 127 รจ rilasciata dall’ente delegato ai sensi della legge regionale n. 28 del 1998, e successive modifiche ed integrazioni.
  3. La dichiarazione autocertificativa o l’istanza volta all’ottenimento del permesso di costruire possono essere presentate anche contestualmente alle eventuali istanze di accertamento di conformitร  e di compatibilitร  paesaggistica dell’unitร  immobiliare oggetto dell’intervento. L’efficacia della dichiarazione autocertificativa รจ comunque subordinata alla positiva definizione del procedimento di accertamento di conformitร  e di compatibilitร  paesaggistica.

Art. 130 – Modifica dell’articolo 39 della legge regionale n. 8 del 2015 in materia di demolizione e ricostruzione

  1. All’articolo 39 della legge regionale n. 8 del 2015 sono apportate le seguenti modifiche:
    • a) nel comma 15 il periodo “La ricostruzione dell’intera volumetria รจ assentibile unicamente ove il nuovo fabbricato determini un minore impatto paesaggistico secondo le indicazioni impartite dall’Amministrazione regionale con apposite linee guida adottate dalla Giunta regionale con atto n. 18 del 5 aprile 2016” รจ sostituito dal seguente: “La ricostruzione dell’intera volumetria รจ assentibile unicamente ove il nuovo fabbricato determini un minore impatto paesaggistico secondo le indicazioni impartite dall’Amministrazione regionale con apposite linee guida adottate dalla Giunta regionale con deliberazione n. 18/15 del 5 aprile 2016 e, qualora l’edificio ricada nelle ipotesi di esclusione di cui all’articolo 10 bis, comma 2, della legge regionale n. 45 del 1989, e in aree tutelate ai sensi degli articoli 136, comma 1, lettere c) e d), e 142 del medesimo decreto legislativo, anche senza il mantenimento di sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell’edificio preesistente”; (abrogata dallโ€™art. 4, comma 1, della L.R. 19/12/2023, n. 17.)
    • b) al comma 15 bis le parole “per la realizzazione di un corpo di fabbrica separato” sono sostituite dalle parole: “per la realizzazione di corpi di fabbrica separati”.

Art. 131 – Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 23 del 1985 in materia di edilizia libera, sanzioni e piani di risanamento

  1. Alla legge regionale n. 23 del 1985, e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate
    le seguenti modifiche:
    • a) al comma 1 dell’articolo 15:
      • 1) dopo la lettera f) รจ aggiunta la seguente:
        “f bis) interventi finalizzati al posizionamento di pergole bioclimatiche, intese come (dichiarata l’illegittimitร  costituzionale con la Sentenza C.C. 142/2024) pergole aperte almeno su tre lati, coperte con elementi retraibili tipo teli o lamelle anche orientabili e motorizzabili, per consentire il controllo dell’apertura e della chiusura, tanto in aderenza a fabbricato esistente che isolate.”;
      • 2) dopo la lettera j quater) รจ aggiunta la seguente:
        “j quater bis) gli interventi di realizzazione e installazione di vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti, cosiddette VEPA, dirette ad assolvere a funzioni temporanee di protezione dagli agenti atmosferici, miglioramento delle prestazioni acustiche ed energetiche, riduzione delle dispersioni termiche, parziale impermeabilizzazione dalle acque meteoriche dei balconi aggettanti dal corpo dell’edificio o di logge rientranti all’interno dell’edificio, purchรฉ tali elementi non configurino spazi stabilmente chiusi con conseguente variazione di volumi e di superfici, come definiti dal regolamento edilizio-comunale, che possano generare nuova volumetria o comportare il mutamento della destinazione d’uso dell’immobile anche da superficie accessoria a superficie utile. Tali strutture devono favorire una naturale microaerazione che consenta la circolazione di un costante flusso di aria a garanzia della salubritร  dei vani interni domestici ed avere caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l’impatto visivo e l’ingombro apparente e da non modificare le preesistenti linee architettoniche.”;
    • b) dopo il comma 2 dell’articolo 19 รจ aggiunto il seguente:
      “2 bis. Le sanzioni di cui al comma 1 non si applicano per tutta la durata dello stato di emergenza sanitaria da Covid-19.”;
    • c) dopo il comma 8 dell’articolo 37 รจ aggiunto il seguente:
      “8 bis. All’interno di tutti i piani di risanamento urbanistico, nell’ambito dell’edilizia contrattata e previa richiesta degli interessati, รจ consentita la sostituzione dei lotti destinati a standard urbanistici con lotti edificabili, a condizione che il lotto edificabile da sostituire come standard abbia maggiore o uguale superficie e che tale sostituzione non comporti aumento di volumetrie rispetto a quanto previsto dal piano attuativo, senza limiti di distanza.”.

Art. 132 – Integrazioni all’articolo 6 della legge regionale n. 8 del 2004 di riordino in materia urbanistica ed edilizia delle zone costiere

  1. Dopo il comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale 25 novembre 2004, n. 8 (Norme urgenti di provvisoria salvaguardia per la pianificazione paesaggistica e la tutela del territorio regionale) sono aggiunti i seguenti:
    “1 bis. I comuni, nell’adeguamento degli strumenti urbanistici al Piano paesaggistico regionale, favoriscono la riqualificazione degli insediamenti costieri esistenti sotto il profilo architettonico, paesaggistico ed ambientale, il riequilibrio tra la funzione residenziale e la funzione alberghiera nonchรฉ il rafforzamento e la diversificazione dell’offerta turistica. A tal fine la capacitร  massima insediabile nelle zone F, calcolata ai sensi del comma 1, puรฒ essere incrementata fino al 25 per cento della stessa per i seguenti scopi:
    a) per la realizzazione di nuovi alberghi a 5 stelle o superiori, purchรฉ localizzati oltre la fascia dei
    300 metri dalla linea battigia marina, ridotta a 150 metri per le isole minori, prioritariamente su aree
    intercluse o all’interno di aree parzialmente edificate o compromesse se ubicate all’interno della fascia
    costiera come individuata dall’articolo 17, comma 3, lettera a) delle NTA del Piano paesaggistico
    regionale. La previsione delle nuove strutture รจ subordinata alla dimostrazione del fabbisogno di
    ulteriori posti letto, alla verifica della compatibilitร  del carico sostenibile del litorale, anche al fine di
    modulare la pressione antropica sullo stesso mediante diversificazione ed incentivazione di forme di
    turismo alternative, in coerenza con il Piano strategico regionale del turismo;
    b) per il miglioramento dell’offerta turistica delle strutture ricettive esistenti, a prescindere dalla loro
    classificazione, sino ad un massimo del 15 per cento del volume legittimamente realizzato dalla
    singola struttura ricettiva in forza del titolo abilitativo originario, senza aumento dei posti letto. La
    disposizione si applica anche alle strutture ricadenti nelle aree di cui all’articolo 10 bis, comma 1, lettera a), della legge regionale n. 45 del 1989, purchรฉ escluse dal vincolo ai sensi del comma 2 dello stesso
    articolo. L’intervento รจ ammissibile a condizione che:
    1) sia finalizzato alla riqualificazione generale del complesso edilizio esistente e delle relative aree
    di pertinenza, senza incremento delle superfici impermeabili;
    2) sia realizzato in arretramento rispetto all’edificio preesistente e non verso il mare;
    3) sia realizzato nel rispetto del limite fondiario massimo e della dotazione degli spazi pubblici per
    le zone F previsti dall’articolo 4 e dall’articolo 7 del decreto assessoriale n. 2266/U del 20 dicembre
    1983.
    Qualora le volumetrie giร  legittimamente realizzate nelle zone F abbiano superato la capacitร  massima
    stabilita al comma 1, l’incremento di cui al presente comma รจ calcolato sulla sola quota residua, data
    dalla differenza tra la capacitร  insediativa massima di cui all’articolo 4 del decreto assessoriale
    n. 2266/U del 1983 e la volumetria giร  legittimamente realizzata.
    1 ter. L’Assessore competente in materia di urbanistica e paesaggio detta gli indirizzi applicativi
    relativi alle previsioni di cui al comma 1 bis, determinando i parametri urbanistici da utilizzare per il
    calcolo della capacitร  insediativa massima nelle zone F costiere di cui all’articolo 4 del decreto assessoriale n. 2266/U del 1983, nonchรฉ le caratteristiche paesaggistiche delle aree utilizzabili per i nuovi
    insediamenti e le modalitร  di preservazione dei specifici valori riconosciuti dai provvedimenti di tutela
    vigenti relativi aree di notevole interesse pubblico sotto il profilo paesaggistico e alla tutela del
    patrimonio architettonico ed archeologico, in ragione delle differenti classificazioni delle strutture
    ricettive, della sostenibilitร  del carico del litorale, dell’innalzamento dell’offerta turistica e della
    prioritaria esigenza di contribuire a riqualificare gli insediamenti esistenti, della prioritaria esigenza
    della tutela del contesto paesaggistico. Prima dell’approvazione, la proposta di indirizzi deve ottenere
    il parere positivo del Comitato tecnico per la collaborazione istituzionale previsto dall’articolo 9 del
    Disciplinare tecnico di attuazione del protocollo di intesa fra Ministero per i beni e le attivitร  culturali
    e la Regione autonoma della Sardegna sottoscritto il 18 aprile 2018. Fino all’approvazione dei suddetti
    indirizzi non si applicano le disposizioni di cui al comma 1 bis.”.

Art. 133 – Valorizzazione degli immobili della borgata di pescatori di Marceddรฌ

  1. Al fine del riordino e della valorizzazione degli immobili della borgata dei pescatori di Marceddรฌ, oggetto a partire dagli anni 1950-1970 di edilizia spontanea su aree demaniali successivamente trasferite in proprietร  alla Regione e devolute al suo patrimonio, la Regione predispone e propone al Comune di Terralba, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un Programma integrato di riordino urbano di cui all’articolo 40 della legge regionale n. 8 del 2015. A seguito dell’approvazione dello stesso, l’Assessorato regionale competente in materia di patrimonio procede, nel rispetto della normativa vigente, all’avvio delle procedure di regolarizzazione dell’assetto occupativo degli immobili.

Art. 134 – Modifiche alla legge regionale n. 29 del 1998 in materia di programmi pluriennali dei centri storici e di interventi finanziabili

  1. Nella legge regionale 13 ottobre 1998, n. 29 (Tutela e valorizzazione dei centri storici della
    Sardegna), sono apportate le seguenti modifiche:
    a) nel comma 4 dell’articolo 6:
    1) le parole “entro trentasei mesi” sono sostituite dalle parole: “entro quarantotto mesi”;
    2) le parole “fino ad un periodo massimo di quarantotto mesi” sono sostituite dalle parole: “fino
    ad un periodo massimo di sessanta mesi”;
    b) nel comma 2 dell’articolo 8 le parole “fino al 60 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “fino al
    90 per cento”.
    Art. 135
    Premio per i Programmi integrati per il paesaggio. Autorizzazioni di spesa per perenzioni cancellate
  2. รˆ autorizzata, per l’anno 2023, la spesa di euro 300.000 per le attivitร  relative alla proposta
    selezionata nell’ambito del concorso “Premio per i programmi integrati per il paesaggio” di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 56/38 del 29 dicembre 2009, rimodulata con determinazione
    n. 607 del 17 giugno 2020 del Servizio osservatorio del paesaggio e delle trasformazioni territoriali
    (missione 08 – programma 01 – titolo 1).

Espressione della Corte Costituzionale con la Sentenza 142/2024

Per Questi Motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni di legittimitร  costituzionale promosse con il ricorso indicato in epigrafe;

1) dichiara lโ€™illegittimitร  costituzionale dellโ€™art. 123, comma 11, della legge della Regione Sardegna 23 ottobre 2023, n. 9 (Disposizioni di carattere istituzionale, ordinamentale e finanziario su varie materie), limitatamente allโ€™inciso ยซdegli indici volumetrici eยป;

2) dichiara lโ€™illegittimitร  costituzionale dellโ€™art. 128, comma 1, lettera a), della legge reg. Sardegna n. 9 del 2023, limitatamente allโ€™inciso ยซcondono oยป;

3) dichiara lโ€™illegittimitร  costituzionale dellโ€™art. 131, comma 1, lettera a), della legge reg. Sardegna n. 9 del 2023, nella parte in cui aggiunge la lettera f-bis) allโ€™art. 15, comma 1, della legge della Regione Sardegna 11 ottobre 1985, n. 23 (Norme in materia di controllo dellโ€™attivitร  urbanistico-edilizia, di risanamento urbanistico e di sanatoria di insediamenti ed opere abusive, di snellimento ed accelerazione delle procedure espropriative) limitatamente allโ€™inciso ยซpergole bioclimatiche, intese comeยป;

4) dichiara inammissibili le questioni di legittimitร  costituzionale dellโ€™art. 123, commi 1, 2, 3 e 4, della legge reg. Sardegna n. 9 del 2023, promosse, in riferimento agli artt. 9, secondo comma, 117, secondo comma, lettera s), e 120 della Costituzione, e allโ€™art. 3, primo comma, lettera f), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;

5) dichiara inammissibili le questioni di legittimitร  costituzionale degli artt. 123, commi 5, 6, 7 e 11; 124, commi 1, 2, 3 e 4; 125, comma 7; 126, comma 1; 127, comma 1; 128, comma 1, lettere a) e b); 131, comma 1, lettera a), e 133 della legge reg. Sardegna n. 9 del 2023, promosse, in riferimento allโ€™art. 117, terzo comma, Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;

6) dichiara inammissibili le questioni di legittimitร  costituzionale degli artt. 123, commi 5, 6, 7 e 11; 124, commi 1, 2, 3, e 4; 125, comma 7; 126, comma 1; 127, comma 1; 128, comma 1, lettere a) e b); 131, comma 1, lettera a), e 133 della legge reg. Sardegna n. 9 del 2023, promosse, in riferimento allโ€™art. 120 Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;

7) dichiara inammissibili le questioni di legittimitร  costituzionale degli artt. 125, comma 7; 127, comma 1, e 128, comma 1, lettera b), della legge reg. Sardegna n. 9 del 2023, promosse, in riferimento agli artt. 9, secondo comma, e 117, secondo comma, lettera s), Cost. e allโ€™art. 3, primo comma, lettera f), dello statuto speciale, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;

8) dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimitร  costituzionale degli artt. 123, commi 5, 6 e 7; 124, commi 1, 2, 3 e 4; 126, comma 1, e 133 della legge reg. Sardegna n. 9 del 2023, promosse, in riferimento agli artt. 9, secondo comma, e 117, secondo comma, lettera s), Cost. e allโ€™art. 3, primo comma, lettera f), dello statuto speciale, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.

Cosรฌ deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, lโ€™8 maggio 2024.

    Legge Regionale 11 gennaio 2019, n.1

    Legge Regionale 1 2019 - Legge Semplificazione 2018

    Legge di Semplificazione 2018

    Titolo I Riduzione del numero delle leggi regionali

    Capo I Modifiche e abrogazione di leggi regionali

    Art. 1 Riduzione del numero delle leggi regionali

    1. In attuazione dell’articolo 4 della legge regionale 20 ottobre 2016, n. 24 (Norme sulla qualitร  della regolazione e di semplificazione dei procedimenti amministrativi), l’allegato A alla presente legge reca l’elenco delle disposizioni di legge regionali per le quali รจ necessaria l’abrogazione espressa.
    2. Le disposizioni abrogate con la presente legge continuano ad applicarsi per la disciplina dei rapporti sorti nel periodo della loro vigenza e per l’esecuzione degli impegni di spesa assunti in base alle disposizioni medesime.
    3. Ai sensi dell’articolo 15 delle disposizioni preliminari al Codice civile restano comunque fermi gli effetti delle abrogazioni implicite di disposizioni regionali non comprese nell’allegato A.

    Titolo II Disposizioni in materia di agriturismo e di pesca

    Capo I Disposizioni in materia di agriturismo e di pesca

    Art. 2 Modifiche alla legge regionale n. 11 del 2015 (Misure straordinarie di accoglienza)

    1. Alla legge regionale 11 maggio 2015, n. 11 (Norme in materia di agriturismo, ittiturismo, pescaturismo, fattoria didattica e sociale e
    abrogazione della legge regionale n. 18 del 1998),
    sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:
    a) dopo il comma 7 dell’articolo 4 รจ inserito il
    seguente:
    “7 bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nell’ipotesi in cui la somministrazione di
    alimenti e bevande sia svolta nell’ambito dell’attivitร  di
    accoglienza straordinaria di cui all’articolo 11 del
    decreto legislativo n. 142 del 2015.”;
    b) dopo il comma 4 dell’articolo 7 รจ inserito il
    seguente:
    “4 bis. Fermo restando il rapporto di connessione e
    complementarietร  di cui all’articolo 20, il limite di cui al
    comma 1, lettera a), non si applica nell’ambito
    dell’attivitร  di accoglienza straordinaria di cui
    all’articolo 11 del decreto legislativo n. 142 del 2015.”;
    c) al comma 3 dell’articolo 26 le parole “e al rilascio
    del relativo attestato di iscrizione” sono soppresse;
    d) alla lettera e) del comma 1 dell’articolo 28 le
    parole “l’attestato di iscrizione all’Albo regionale della
    multifunzionalitร ” sono soppresse.

    Art. 3 Modifiche all’articolo 3 della legge regionale
    n. 9 del 2018 (Disposizioni in materia di licenze di pesca
    nelle acque interne)

    1. All’articolo 3 della legge regionale 20 marzo 2018,
    n. 9 (Disposizioni in materia di pesca), sono apportate
    le seguenti modifiche:
    a) il comma 2 รจ sostituito dal seguente:
    “2. A decorrere dal 1ยฐ gennaio 2020 la licenza di
    pesca di tipo A รจ costituita dalla ricevuta di versamento
    della tassa di concessione regionale su cui sono
    riportati i dati anagrafici del pescatore e la causale del
    versamento, da esibire unitamente a un documento di
    identitร  valido ed alla attestazione di avvenuta
    presentazione della comunicazione di inizio attivitร .”;
    b) il comma 4 รจ sostituito dal seguente:
    “4. Con decreto del Presidente della Regione, previa
    deliberazione della Giunta regionale, su proposta
    dell’Assessore regionale competente in materia di
    pesca, sono stabiliti:
    a) i requisiti e le modalitร  di presentazione della
    comunicazione di inizio attivitร  per l’esercizio della
    pesca professionale nelle acque interne e le modalitร 
    per la relativa verifica;
    b) l’importo, le modalitร  ed i tempi di versamento
    della tassa di concessione regionale dovuta per
    l’esercizio della pesca professionale nelle acque
    interne, a titolo di rimborso delle spese istruttorie;
    c) l’importo, le modalitร  ed i tempi di versamento
    della tassa di concessione regionale dovuta per le licenze di tipo B e C a titolo di partecipazione alle
    spese di gestione della banca dati delle comunicazioni
    di esercizio della pesca sportiva nelle acque interne;
    d) le modalitร  della comunicazione di esercizio della
    pesca sportiva nelle acque interne della Sardegna.”.

    Titolo III Disposizioni in materia ambientale

    Capo I Disposizioni in materia di aree naturali protette, tutela
    della fauna selvatica e regolamentazione dell’attivitร  venatoria

    Art. 4 Modifiche alla legge regionale n. 20 del 2014 (Parco di Gutturu Mannu)

    1. Alla legge regionale 24 ottobre 2014, n. 20
    (Istituzione del Parco naturale regionale di Gutturu
    Mannu), sono apportate le seguenti modifiche:
    a) la lettera c) del comma 2 dell’articolo 3 รจ sostituita
    dalla seguente:
    “c) il revisore dei conti.”;
    b) l’articolo 7 รจ sostituito dal seguente:
    “Art. 7 (Organo di controllo)
    1. I poteri di controllo sulla gestione e sulla
    contabilitร  del parco sono esercitati da un revisore dei
    conti, scelto dall’assemblea del parco tra i revisori
    legali iscritti nei registri previsti dalla normativa
    vigente.
    2. Il revisore dei conti รจ nominato con decreto
    dell’Assessore regionale della difesa dell’ambiente.
    3. Il revisore esercita la vigilanza sulla regolaritร 
    contabile e finanziaria della gestione del parco con le
    modalitร  previste dalla normativa contabile degli enti
    pubblici e sulla base dei regolamenti dell’ente parco.
    4. Il revisore dei conti dura in carica tre anni.”;
    c) l’articolo 8 รจ sostituito dal seguente:
    “Art. 8 (Direttore del parco)
    1. Il direttore del parco, di seguito denominato
    direttore, assicura la gestione amministrativa
    complessiva dell’ente, cura l’attuazione dei programmi
    e il conseguimento degli obiettivi fissati
    dall’assemblea. Al direttore spetta l’adozione dei
    connessi atti a rilevanza esterna.
    2. Il direttore รจ nominato dall’assemblea del parco
    all’interno di una rosa di tre candidati, a seguito di
    selezione ad evidenza pubblica, tra persone in
    possesso del diploma di laurea e dei requisiti per
    l’accesso alla dirigenza pubblica di comprovata
    professionalitร  ed esperienza almeno quinquennale
    nel coordinamento di strutture organizzative presso organismi privati o enti pubblici, e con esperienze
    maturate nella gestione di progetti volti alla tutela e
    alla valorizzazione ambientale.
    3. Le procedure di selezione per la nomina del primo
    direttore del parco sono gestite da uno dei comuni
    appartenenti al parco. Successivamente provvede una
    apposita commissione nominata dall’assemblea del
    parco. Lo statuto disciplina i casi di incompatibilitร .
    4. Il direttore รจ incaricato per un periodo di cinque
    anni, prorogabile una sola volta.
    5. Al direttore spetta il trattamento economico
    stabilito dall’assemblea del parco, che non รจ
    comunque superiore a quello stabilito per i dirigenti
    degli enti locali.
    6. Il direttore ha la responsabilitร  gestionale in
    relazione agli obiettivi dell’ente e quella della
    correttezza dell’azione amministrativa.”;
    d) il comma 1 dell’articolo 18 รจ sostituito dal
    seguente:
    “1. Nelle aree del parco รจ prescritto, per lo
    svolgimento di determinate attivitร  indicate dal piano e
    dal regolamento del parco, fatto salvo quanto previsto
    dagli articoli 22 e 146 del decreto legislativo 22
    gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del
    paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio
    2002, n. 137), il preventivo nulla osta da parte dell’ente
    parco. Il nulla osta รจ rilasciato dal direttore del parco, a
    richiesta dell’interessato, entro sessanta giorni. Il
    direttore del parco, nello stesso termine, puรฒ
    richiedere integrazioni per una sola volta e rinviare di
    ulteriori trenta giorni dalla ricezione delle stesse i
    termini di rilascio del nulla osta.”;
    e) l’articolo 21 รจ sostituito dal seguente:
    “Art. 21 (Norme di salvaguardia provvisorie)
    1. Fino all’approvazione del piano del parco e dei
    relativi regolamenti, fermi restando eventuali vincoli
    maggiormente restrittivi, sono vietate le seguenti
    attivitร :
    a) effettuare dicioccamenti, dissodamenti,
    decespugliamenti, arature in terreni con pendenze
    superiori al 35 per cento e comunque l’asportazione di
    massa vegetale evoluta, in grado di proteggere
    adeguatamente il suolo; raccogliere fossili, minerali e
    concrezioni, anche in grotta;
    b) effettuare nuovi interventi che modificano le
    caratteristiche idrogeologiche delle acque; sono
    ammesse le opere in alveo e gli interventi idraulici di
    messa in sicurezza per la mitigazione del rischio
    idraulico, sulla base di piani, programmi e progetti
    disposti dalle autoritร  preposte e nel rispetto delle
    normative vigenti, in materia di tutela delle acque,
    sicurezza idraulica, salvaguardia delle caratteristiche
    naturali dell’alveo e mantenimento della varietร  e
    molteplicitร  delle biocenosi fluviali e riparie;
    c) creare ogni forma di discarica di rifiuti solidi e
    liquidi non prevista dai piani e programmi regionali;
    d) realizzare nuovi insediamenti che diano luogo ad immissioni in atmosfera, fatta eccezione per quanto
    previsto dai piani e programmi regionali.
    2. Nel medesimo termine di cui al comma 1, รจ
    consentito l’uso di fuochi all’aperto in conformitร 
    all’articolo 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3
    aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), ai
    piani di gestione di cui al decreto del Presidente della
    Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento
    recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa
    alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali,
    nonchรฉ della flora e della fauna selvatiche), e alle
    prescrizioni di cui all’articolo 3, comma 3, lettera f),
    della legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge quadro
    in materia di incendi boschivi).
    3. Nel medesimo termine di cui al comma 1, รจ
    consentita l’introduzione e il trasporto da parte di
    privati, in possesso di regolare licenza, di armi,
    munizioni da caccia o altri mezzi di prelievo venatorio
    permessi dalla legge, in conformitร  a quanto previsto
    dall’articolo 21, comma 1, lettera g) della legge 11
    febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della
    fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio),
    e dall’articolo 61, comma 1, lettera h) della legge
    regionale 29 luglio 1998, n. 23 (Norme per la
    protezione della fauna selvatica e per l’esercizio della
    caccia in Sardegna).
    4. Previo nulla osta della Giunta regionale sono
    comunque consentite le opere funzionali alla
    realizzazione di impianti per la produzione di energie
    alternative.
    5. Nelle aree perimetrate dal Piano stralcio assetto
    idrogeologico (PAI), approvato con decreto del
    Presidente della Giunta regionale n. 67 del 10 luglio
    2006, si fa riferimento alle norme tecniche di
    attuazione dello stesso.
    6. Per quanto riguarda il patrimonio edilizio, valgono
    le prescrizioni degli strumenti urbanistici dei comuni
    interessati.”.

    Art. 5 Modifiche alla legge regionale n. 21 del 2014 (Parco di Tepilora)

    1. Alla legge regionale 24 ottobre 2014, n. 21
    (Istituzione del Parco naturale regionale di Tepilora),
    sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:
    a) la lettera c) del comma 2 dell’articolo 3 รจ sostituita
    dalla seguente:
    “c) il revisore dei conti.”;
    b) l’articolo 7 รจ sostituito dal seguente:
    “Art. 7 (Organo di controllo)
    1. I poteri di controllo sulla gestione e sulla
    contabilitร  del parco sono esercitati da un revisore dei
    conti, scelto dall’assemblea del parco tra i revisori
    legali iscritti nei registri previsti dalla normativa
    vigente. 2. Il revisore dei conti รจ nominato con decreto
    dell’Assessore regionale della difesa dell’ambiente.
    3. Il revisore esercita la vigilanza sulla regolaritร 
    contabile e finanziaria della gestione del parco con le
    modalitร  previste dalla normativa contabile degli enti
    pubblici e sulla base dei regolamenti dell’ente parco.
    4. Il revisore dei conti dura in carica tre anni.”;
    c) il comma 3 dell’articolo 8 รจ sostituito dai seguenti:
    “3. Il direttore del parco, di seguito denominato
    direttore, assicura la gestione amministrativa
    complessiva dell’ente, cura l’attuazione dei programmi
    e il conseguimento degli obiettivi fissati dall’assemblea
    dei soci. Al direttore spetta l’adozione dei connessi atti
    a rilevanza esterna.
    3 bis. Il direttore รจ nominato dal presidente all’interno
    di una rosa di tre candidati, a seguito di selezione ad
    evidenza pubblica, tra persone in possesso del
    diploma di laurea e dei requisiti per l’accesso alla
    dirigenza pubblica di comprovata professionalitร  ed
    esperienza almeno quinquennale nel coordinamento di
    strutture organizzative presso organismi privati o enti
    pubblici e con esperienze maturate nella gestione di
    progetti volti alla tutela e alla valorizzazione
    ambientale.
    3 ter. Le procedure di selezione per la nomina del
    primo direttore del parco sono gestite da uno dei
    comuni appartenenti al parco. Successivamente
    provvede una apposita commissione nominata dal
    presidente. Lo statuto disciplina i casi di
    incompatibilitร .
    3 quater. Il direttore รจ incaricato per un periodo di
    cinque anni, prorogabile una sola volta.
    3 quinquies. Al direttore spetta il trattamento
    economico stabilito dall’assemblea del parco, che non
    รฉ comunque superiore a quello stabilito per i dirigenti
    degli enti locali.
    3 sexies. Il direttore ha la responsabilitร  gestionale in
    relazione agli obiettivi dell’ente e quella della
    correttezza dell’azione amministrativa.”;
    d) il comma 1 dell’articolo 18 รจ sostituito dal
    seguente:
    “1. Nelle aree del parco รจ prescritto, per lo
    svolgimento di determinate attivitร  indicate dal piano e
    dal regolamento del parco, fatto salvo quanto previsto
    dagli articoli 22 e 146 del decreto legislativo n. 42 del
    2004, il preventivo nulla osta da parte dell’ente parco.
    Il nulla osta รจ rilasciato dal direttore del parco, a
    richiesta dell’interessato, entro sessanta giorni. Il
    direttore del parco, nello stesso termine, puรฒ
    richiedere integrazioni per una sola volta e rinviare, di
    ulteriori trenta giorni dalla ricezione delle stesse, i
    termini di rilascio del nulla osta.”;
    e) dopo il comma 1 dell’articolo 21 รจ aggiunto il
    seguente:
    “1 bis. Nel medesimo termine di cui al comma 1 รจ
    consentito l’uso di fuochi all’aperto in conformitร  all’articolo 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3
    aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), ai
    piani di gestione di cui al decreto del Presidente della
    Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento
    recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa
    alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali,
    nonchรฉ della flora e della fauna selvatiche), e alle
    prescrizioni di cui all’articolo 3, comma 3, lettera f),
    della legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge quadro
    in materia di incendi boschivi).”.

    Capo II Disposizioni in materia forestale

    Art. 6 Modifiche alla legge regionale n. 8 del 2016 (Razionalizzazione delle procedure di approvazione dei piani forestali)

    1. Alla legge regionale 27 aprile 2016, n. 8 (Legge
    forestale della Sardegna) sono apportate le seguenti
    modifiche ed integrazioni;
    a) dopo la lettera b) del comma 6 dell’articolo 4 รจ
    aggiunta le seguente:
    “b bis) i cespugliati di cisto derivanti dalla
    colonizzazione di pascoli erbacei, che danno una
    copertura del suolo inferiore al 50 per cento.”;
    b) all’articolo 9:
    1) il comma 2 รจ cosรฌ modificato:
    “2. Il PFP รจ redatto in coerenza con la vigente
    pianificazione forestale di livello superiore e con gli
    indirizzi delineati dal Piano forestale di distretto, su
    iniziativa del proprietario, pubblico o privato, o del
    soggetto gestore dei terreni interessati. Il PFP
    sostituisce le Prescrizioni di massima e di polizia
    forestale di cui al regio decreto 16 maggio 1926, n.
    1126 (Approvazione del regolamento per l’applicazione
    del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267,
    concernente il riordinamento e la riforma della
    legislazione in materia di boschi e di terreni montani)
    ed รจ approvato dal servizio territoriale del Corpo
    forestale e di vigilanza ambientale.”;
    2) dopo il comma 2 รจ aggiunto il seguente:
    “2 bis. Fino a quando il PFP definitivo o quello
    provvisorio non รจ reso esecutivo, i tagli dei boschi
    pubblici sono autorizzati dal Servizio territoriale del
    Corpo forestale e di vigilanza ambientale. I piani e gli
    interventi di cui al presente comma sono autorizzati
    nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto
    legislativo n. 42 del 2004; a tal fine il Servizio
    territoriale del Corpo forestale formula in favore
    dell’autoritร  competente al rilascio dell’autorizzazione
    paesaggistica un parere sulla sussistenza delle
    fattispecie di cui all’articolo 149, comma 1, lettere b) e
    c) del medesimo decreto legislativo n. 42 del 2004.”;
    c) dopo il comma 5 dell’articolo 19 sono inseriti i
    seguenti:
    “5 bis. Il Corpo forestale e di vigilanza ambientale
    autorizza gli interventi in zone sottoposte a vincolo
    idrogeologico e, in presenza di istanze finalizzate
    all’esecuzione di interventi di cui all’articolo 149,
    comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 42 del
    2004, contestualmente comunica la non necessitร  di
    autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’articolo 146
    del medesimo decreto legislativo. Restano ferme nelle
    restanti ipotesi le attribuzioni agli altri rami
    dell’Amministrazione regionale e agli enti delegati
    competenti al rilascio dell’autorizzazione
    paesaggistica.
    5 ter. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 7, comma
    13, del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 (Testo
    unico in materia di foreste e filiere forestali) il Corpo
    forestale e di vigilanza ambientale certifica che le
    pratiche selvicolturali, i trattamenti e i tagli selvicolturali
    di cui all’articolo 3, comma 2, lettera c) del medesimo
    decreto legislativo n. 34 del 2018, sono eseguiti in
    conformitร  alle disposizioni del medesimo decreto ed
    alle norme regionali.”.

    Art. 7 Gestione dei terreni da parte dell’Agenzia Forestas

    1. I terreni pubblici del Monte Pascoli di cui alla
    legge regionale 6 settembre 1976, n. 44 (Riforma
    dell’assetto agro-pastorale) per i quali siano
    intervenute le scadenze dei contratti di affitto alla data
    del 31 ottobre 2018, in base all’articolo 17, comma 5,
    della legge regionale n. 8 del 2016, passano alla
    gestione dell’Agenzia Forestas, che ne acquisisce i
    terreni, le strutture, le attrezzature presenti.
    2. Al fine di garantire la continuitร  gestionale dei
    terreni e delle strutture l’Agenzia Forestas รจ
    autorizzata ad inquadrare temporaneamente nel
    proprio organico il personale impegnato dagli affittuari
    fino alla data di risoluzione del contratto anche
    attraverso un percorso triennale di utilizzo, nell’ambito
    delle risorse disponibili nel proprio bilancio e nel
    rispetto delle vigenti facoltร  assunzionali.

    Art. 8 Indennitร  per miglioramenti sui fondi

    1. Per le finalitร  di cui all’articolo 17, comma 4, della
    legge regionale 30 giugno 2011, n. 12 (Disposizioni nei
    vari settori di intervento), ai fini della corresponsione
    delle indennitร  previste dall’articolo 17 della legge 3
    maggio 1982, n. 203 (Norme sui contratti agrari), una
    quota pari ad euro 350.000 del contributo annuo all’Agenzia Forestas (missione 09 – programma 02 –
    titolo 1 – capitolo SC04.1918) รจ destinata per l’anno
    2019 in favore degli affittuari dei terreni del Monte
    Pascoli di cui alla legge regionale n. 44 del 1976, che
    abbiano cessato il contratto di affitto alla data del 31
    ottobre 2018 quale indennitร  sui miglioramenti eseguiti
    sul fondo.

    Capo III Disposizioni in materia di VIA e VINCA

    Art. 9 Procedure di valutazione di progetti ricadenti all’interno dei siti della Rete natura 2000

    1. Nell’articolo 5, comma 24, della legge regionale 7
    agosto 2009, n. 3 (Disposizioni urgenti nei settori
    economico e sociale), le parole “I progetti riportati
    all’allegato IV del decreto legislativo n. 4 del 2008
    ricadenti anche parzialmente all’interno dei siti della
    Rete natura 2000 sono assoggettati alla procedura di
    valutazione di impatto ambientale”, sono cosรฌ
    modificate: “I progetti riportati nell’allegato IV alla parte
    seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
    (Norme in materia ambientale) ricadenti anche
    parzialmente all’interno dei della Rete natura 2000
    sono assoggettati alla procedura di verifica di
    assoggettabilitร  a VIA ai sensi dell’articolo 10, comma
    3, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e alla
    procedura di valutazione di incidenza ai sensi del
    decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre
    1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della
    direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli
    habitat naturali e seminaturali, nonchรฉ della flora e
    della fauna selvatiche).”.

    Art. 10 Modifiche alla legge regionale n. 9 del 2006 (Aree protette e Rete natura 2000. Conferimenti agli enti locali)

    1. All’articolo 47 della legge regionale 12 giugno
    2006, n. 9 (Conferimento di funzioni e compiti agli enti
    locali), sono apportate le seguenti modifiche:
    a) al comma 3 le parole “alle province” sono
    sostituite dalle seguenti: “alle province, anche
    associate con i comuni interessati; ai comuni e loro
    forme associative; agli enti gestori di aree naturali
    protette”;
    b) al comma 4 le parole “alle province” sono
    sostituite dalle seguenti: “alle province e agli enti
    gestori di aree naturali protette”.

    Capo IV Disposizioni in materia di semplificazione e digitalizzazione dei procedimenti in materia ambientale

    Art. 11 Modifiche all’articolo 47 della legge regionale n. 24 del 2016 (Digitalizzazione e semplificazione dei procedimenti ambientali)

    1. Dopo il comma 2 dell’articolo 47 della legge
    regionale n. 24 del 2016, รจ inserito il seguente:
    “2 bis. Per i procedimenti in materia ambientale
    rientranti nella competenza del SIRA, le comunicazioni
    tra enti pubblici avvengono mediante l’utilizzo della
    piattaforma informatica del SIRA. L’istanza e la relativa
    documentazione utili ai fini dello svolgimento
    dell’istruttoria, dell’emissione di pareri o determinazioni
    sono rese disponibili agli enti coinvolti nel fascicolo
    virtuale della pratica creata nel SIRA.”.

    Titolo IV Disposizioni in materia di enti locali e urbanistica

    Capo I Disposizioni in materia di risorse idriche e difesa del suolo

    Art. 12 Modifiche all’articolo 61 della legge regionale n. 9 del 2006 (Risorse idriche e difesa del suolo)

    1. Dopo la lettera a) del comma 3 dell’articolo 61
    della legge regionale n. 9 del 2006, sono aggiunte le
    seguenti:
    “a bis) rilascio di autorizzazioni al
    prelievo/asportazione di materiale legnoso trasportato
    dalla piena dei fiumi, quando compatibile con i progetti
    di manutenzione e con i limiti quantitativi di cui alla
    Direttiva per la manutenzione degli alvei e la gestione
    dei sedimenti, e con totale compensazione fra costi
    sostenuti e valore di legnatico. La compensazione non
    opera quando l’attivitร  di prelievo/asportazione รจ
    eseguita con continuitร  e/o a fini produttivi;
    a ter) rilascio di autorizzazioni e/o concessioni per i
    tagli controllati di vegetazione lungo gli alvei di
    proprietร  demaniale (sfalcio d’erba, taglio piante, taglio
    canne) quando compatibili con i progetti di
    manutenzione e previa acquisizione dei pareri di tutti
    gli enti competenti in materia idraulica e di tutela del
    patrimonio ambientale e naturalistico e nulla osta
    dell’Assessorato regionale degli enti locali, finanze ed
    urbanistica, in ordine alla sola titolaritร  del diritto
    dominicale sul bene demaniale. Gli oneri concessori
    per il materiale prelevato possono essere introitati dagli enti preposti alla manutenzione e utilizzati
    esclusivamente per operazioni di ripristino della
    funzionalitร  idraulica, previa approvazione del progetto
    di manutenzione.”.

    Capo II Modifiche alla legge regionale n. 23 del 1985 (Norme in materia di controllo dell’attivitร  urbanistica ed edilizia)

    Art. 13 Modifiche all’articolo 7 bis della legge regionale n. 23 del 1985 (Tolleranze edilizie)

    1. Dopo il comma 1 dell’articolo 7 bis della legge
    regionale 11 ottobre 1985, n. 23 (Norme in materia di
    controllo dell’attivitร  urbanistico-edilizia, di risanamento
    urbanistico e di sanatoria di insediamenti ed opere
    abusive, di snellimento ed accelerazione delle
    procedure espropriative), รจ aggiunto il seguente:
    “1 bis. La disposizione di cui al comma 1 si applica
    anche nei casi in cui le previsioni legislative o
    regolamentari, comprese le disposizioni in materia di
    distanze e di requisiti igienico-sanitari, individuano
    misure minime.”.

    Art. 14 Modifiche all’articolo 7 ter della legge regionale n. 23 del 1985 (Varianti in corso d’opera)

    1. La lettera d) del comma 2 dell’articolo 7 ter della
    legge regionale n. 23 del 1985 รจ sostituita dalla
    seguente:
    “d) prevedono interventi in difformitร  dalle eventuali
    prescrizioni contenute nel progetto approvato.”.
    2. Dopo l’articolo 7 ter della legge regionale n. 23 del
    1985 รจ inserito il seguente:
    “Art. 7 quater (Agibilitร  degli immobili)
    1. Ai fini dell’agibilitร  sono ammesse, in deroga alle
    previsioni degli strumenti urbanistici comunali, deroghe
    ai requisiti di altezza minima e rapporti aero-illuminanti
    previsti dal decreto del Ministro della sanitร  5 luglio
    1975 (Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20
    giugno 1896 relativamente all’altezza minima ed ai
    requisiti igienico sanitari principali dei locali
    d’abitazione), per gli immobili:
    a) esistenti alla data di entrata in vigore del decreto
    ministeriale 5 luglio 1975 che abbiano mantenuto le
    caratteristiche originarie, adeguatamente
    documentate, e che presentino caratteristiche
    tipologiche specifiche del luogo meritevoli di
    conservazione, nei quali siano effettuati interventi
    finalizzati al recupero del patrimonio edilizio oppure,
    ove ammessi dalla disciplina vigente, di ampliamento
    o di ristrutturazione edilizia;
    b) sottoposti a vincolo ai sensi della parte II del
    decreto legislativo n. 42 del 2004, nei quali siano
    effettuati gli stessi interventi previsti alla lettera a);
    c) ubicati all’interno della zona urbanistica
    omogenea A, dei centri di antica e prima formazione,
    dei centri specializzati del lavoro o dell’insediamento
    rurale sparso di cui all’articolo 51 delle Norme tecniche
    di attuazione del Piano paesaggistico regionale, nei
    quali siano effettuati interventi, ove ammessi dalla
    disciplina vigente, di nuova costruzione o di
    ristrutturazione edilizia, anche con demolizione e
    ricostruzione.
    2. La deroga relativa alle altezze minime รจ limitata ai
    soli casi in cui sia necessario mantenere l’allineamento
    con gli orizzontamenti contigui e preesistenti oppure
    sia necessario riproporre le caratteristiche originarie
    del fabbricato demolito. La deroga nel caso dei
    rapporti aero-illuminanti รจ limitata solo quando non sia
    possibile modificare le caratteristiche originarie delle
    bucature o realizzarne di nuove.
    3. La deroga รจ applicabile purchรฉ, a giudizio del
    Servizio sanitario competente, sia dimostrata, in
    relazione alla destinazione d’uso, al numero degli
    occupanti e ad ogni altra circostanza, l’esistenza di
    idonee o equivalenti condizioni igienico-sanitarie
    dell’immobile, anche mediante l’adozione di misure
    compensative.
    4. Nel caso di locali adibiti a luogo di lavoro sono
    comunque assicurati i parametri minimi previsti dalla
    normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul
    lavoro.”.

    Art. 15 Modifiche all’articolo 10 bis della legge regionale n. 23 del 1985 (Opere soggette a SCIA)

    1. Nell’articolo 10 bis della legge regionale n. 23 del
    1985, sono apportate le seguenti modifiche ed
    integrazioni:
    a) al comma 1:
    1) alla lettera e) dopo le parole “tettoie di copertura”
    sono inserite le seguenti: “di superficie non superiore a
    30 mq”;
    2) alla lettera j) le parole “e di strutture di qualsiasi
    genere che siano utilizzati come ambienti di lavoro,
    depositi, magazzini e simili”, sono sostituite dalle
    seguenti: “amovibili, che siano utilizzati come ambienti
    di lavoro, depositi, magazzini e simili, di superficie non
    superiore a 15 mq”;
    3) dopo la lettera j) รจ inserita la seguente:
    “j bis) interventi edilizi di qualsiasi natura che
    prevedano la realizzazione di volumetrie all’interno
    delle aree cimiteriali.”;
    b) dopo il comma 3 รจ inserito il seguente: “3 bis. La SCIA costituisce titolo per l’esecuzione dei
    lavori dalla data della presentazione ed รจ sottoposta a
    termini di efficacia per l’inizio e la fine dei lavori pari a
    quelli del permesso di costruire.”.

    Art. 16 Modifiche all’articolo 11 della legge regionale n. 23 del 1985 (Categorie funzionali urbanisticamente rilevanti e destinazione d’uso)

    1. Nell’articolo 11 della legge regionale n. 23 del
    1985, sono apportate le seguenti modifiche:
    a) dopo il comma 1 รจ inserito il seguente:
    “1 bis. La destinazione d’uso di un fabbricato o di
    una unitร  immobiliare รจ quella prevalente in termini di
    superficie utile.”;
    b) al comma 2 รจ aggiunto, in fine, il seguente
    periodo: “La dotazione minima di servizi strettamente
    connessi alla residenza da assicurare nella formazione
    dei piani attuativi รจ pari al 5 per cento del volume
    complessivamente previsto dal piano attuativo.”;
    c) dopo il comma 2 รจ inserito il seguente:
    “2 bis. Nelle zone urbanistiche omogenee A, B e C
    all’interno dei piani attuativi approvati e, se di iniziativa
    privata, convenzionati, รจ consentita la modifica della
    destinazione delle volumetrie per servizi connessi alla
    residenza nel rispetto delle previsioni di cui al comma
    2 e a condizione che siano state ottemperate tutte le
    disposizioni convenzionali. La modifica รจ subordinata
    alla positiva valutazione del consiglio comunale, da
    rendersi entro sessanta giorni dalla richiesta con
    apposita deliberazione, che costituisce variante allo
    strumento urbanistico generale e al relativo piano
    attuativo.”;
    d) il comma 5 รจ sostituito dal seguente:
    “5. Il mutamento della destinazione d’uso di cui al
    comma 3 รจ sempre ammesso, salvo espresse
    previsioni dello strumento urbanistico introdotte
    successivamente all’entrata in vigore della legge
    regionale 3 luglio 2017, n. 11 (Disposizioni urgenti in
    materia urbanistica ed edilizia. Modifiche alla legge
    regionale n. 23 del 1985, alla legge regionale n. 45 del
    1989, alla legge regionale n. 8 del 2015, alla legge
    regionale n. 28 del 1998, alla legge regionale n. 9 del
    2006, alla legge regionale n. 22 del 1984 e alla legge
    regionale n. 12 del 1994).”;
    e) al comma 11, dopo le parole “รˆ consentito” sono
    aggiunte le parole: “, in aggiunta ai casi previsti dai
    commi 2 bis, 5, 7 e 9,”;
    f) al comma 13 dopo le parole “eseguito in assenza”
    รจ inserita la parola “di”;
    g) dopo il comma 13 รจ inserito il seguente:
    “13 bis. Nei casi di mutamento di destinazione d’uso
    eseguito in assenza di SCIA o comunicazione, fino
    all’irrogazione della sanzione pecuniaria, puรฒ essere
    ottenuto l’accertamento di conformitร , al ricorrere delle
    condizioni di cui all’articolo 16, comma 1. La sanatoria
    รจ subordinata alla presentazione della
    documentazione progettuale prevista e al pagamento
    degli oneri di concessione dovuti in conformitร  alla
    normativa vigente, in misura doppia, ovvero, in caso di
    gratuitร  a norma di legge, in misura pari a quella
    prevista dall’articolo 16 del decreto del Presidente
    della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico
    delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
    edilizia), e, comunque, in entrambi i casi, in misura
    non inferiore a euro 500.”.

    Art. 17 Modifiche all’articolo 14 della legge regionale n. 23 del 1985 (Opere eseguite in assenza di SCIA o in difformitร  da essa)

    1. L’articolo 14 della legge regionale n. 23 del 1985 รจ
    sostituito dal seguente:
    “Art. 14 (Opere eseguite in assenza di SCIA o in
    difformitร  da essa)
    1. La realizzazione degli interventi edilizi previsti
    dall’articolo 10 bis, comma 1, lettere a), b), d), e), j), e
    k), in assenza di SCIA o in difformitร  da essa,
    comporta, salvo quanto previsto al comma 6,
    l’applicazione di una sanzione pecuniaria di euro 1.000
    qualora le opere eseguite siano conformi alla disciplina
    urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della
    realizzazione dell’intervento sia al momento
    dell’accertamento della violazione. La sanatoria รจ
    condizionata alla presentazione della documentazione
    prevista dall’articolo 10 bis, comma 2, al pagamento
    della sanzione prevista e al pagamento degli oneri di
    costruzione ove dovuti.
    2. Negli stessi casi di cui al comma 1, prima
    dell’accertamento dell’esecuzione delle opere in
    assenza di SCIA o in difformitร  da essa, puรฒ essere
    trasmessa una comunicazione di mancata SCIA
    corredata di tutti gli elaborati previsti dall’articolo 10
    bis, comma 2; in tal caso la sanatoria รจ condizionata al
    pagamento di una sanzione pecuniaria di euro 500 e
    al pagamento degli oneri di costruzione ove dovuti.
    Fatta salva l’applicazione dell’articolo 7 ter, comma 6,
    la SCIA, spontaneamente effettuata quando
    l’intervento รจ in corso di esecuzione, comporta
    l’applicazione di una sanzione di euro 250.
    3. Nel caso di opere eseguite in assenza dei
    presupposti legittimanti la SCIA o nel caso di opere
    rientranti nella disciplina della SCIA, ma non conformi
    alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al
    momento della realizzazione dell’intervento, si
    applicano le sole sanzioni previste dagli articoli 6 e 7.
    4. Se le opere sono eseguite in assenza di SCIA o in difformitร  da essa su immobili comunque vincolati da
    norme statali e regionali, si applicano le misure
    sanzionatorie previste dalle vigenti disposizioni che,
    nel solo caso di sanzioni pecuniarie, si sommano alla
    sanzione di cui ai commi 1 e 2.
    5. Se le opere sono eseguite in assenza di SCIA o in
    difformitร  da essa in dipendenza di calamitร  naturali o
    di avversitร  atmosferiche dichiarate di carattere
    eccezionale, la sanzione pecuniaria di cui ai commi 1
    e 2 non si applica.
    6. Nei casi di SCIA di cui all’articolo 10 bis, comma
    1, lettere c), f), g), h) e i), le sanzioni per opere
    eseguite in assenza e/o in difformitร  dalla SCIA sono
    quelle previste dalle vigenti disposizioni per le opere
    eseguite in assenza e/o in difformitร  dal permesso di
    costruire.”.

    Art. 18 Modifiche all’articolo 15 della legge regionale n. 23 del 1985 (Interventi di edilizia libera)

    1. Nell’articolo 15 della legge regionale n. 23 del
    1985, sono apportate le seguenti modifiche ed
    integrazioni:
    a) al comma 1:
    1) alla lettera a) dopo la parola “disposizioni” รจ
    inserita la seguente: “legislative”;
    2) alla lettera g), le parole “e di manufatti accessori
    entrambi” sono soppresse;
    3) alla lettera h), dopo le parole “di spazi esterni”
    sono inserite le seguenti: “delle aree pertinenziali degli
    edifici esistenti”;
    4) alla lettera j), dopo le parole “aree ludiche” sono
    inserite le seguenti: “senza fini di lucro”;
    5) dopo la lettera j) sono aggiunte le seguenti:
    “j bis) interventi edilizi di qualsiasi natura che non
    prevedano la realizzazione di volumetrie all’interno
    delle aree cimiteriali;
    j ter) gli interventi d’installazione delle pompe di
    calore aria-aria di potenza termica utile nominale
    inferiore a 12 kw;
    j quater) i pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli
    edifici, da realizzare al di fuori della zona A di cui al
    decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968,
    n. 1444 (Limiti inderogabili di densitร  edilizia, di
    altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi
    tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e
    produttivi e spazi pubblici o riservati alle attivitร 
    collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da
    osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti
    urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi
    dell’articolo 17 della legge n. 765 del 1967).”;
    b) dopo la lettera j) del comma 2, sono aggiunte le
    seguenti:
    “j bis) realizzazione di manufatti accessori con
    volume vuoto per pieno non superiore a 10 mc;
    j ter) installazione di cartellonistica stradale, anche
    pubblicitaria e realizzazione di cavalcafossi;
    j quater) interventi di demolizione senza
    ricostruzione;”;
    c) al comma 5, il periodo “Per gli interventi di cui al
    comma 2, lettere a), b), c) e d)” รจ sostituito dal
    seguente: “Per gli interventi di cui al comma 2, lettere
    a), b), c), d) e j quater)”.

    Art. 19 Modifiche all’articolo 15 quater legge regionale n. 23 del 1985 (Parcheggi privati)

    1. Nell’articolo 15 quater della legge regionale n. 23
    del 1985, sono apportate le seguenti modifiche ed
    integrazioni:
    a) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
    “1 bis. Con apposita direttiva, da approvare secondo
    le modalitร  di cui all’articolo 5, comma 8, della legge
    regionale 22 dicembre 1989, n. 45 (Norme per l’uso e
    la tutela del territorio regionale), la Regione disciplina
    le dotazioni di parcheggi in funzione delle categorie
    funzionali urbanisticamente rilevanti di cui all’articolo
    11.
    1 ter. Nelle more dell’approvazione della direttiva di
    cui al comma 1 bis, nei cambi di destinazione d’uso
    anche urbanisticamente rilevanti ai sensi dell’articolo
    11 verso la destinazione d’uso turistico-ricettiva, la
    dotazione minima di aree per parcheggi pubblici o ad
    uso pubblico รจ pari ad 1 mq ogni 40 mc di volume
    urbanistico della costruzione nel caso di unitร 
    immobiliari ricadenti all’interno delle zone urbanistiche
    omogenee A, B e nelle zone urbanistiche omogenee
    C, D, e G purchรฉ attuate, e di 1 mq ogni 15 mc di
    volume urbanistico della costruzione negli altri casi.
    Non รจ richiesta alcuna dotazione ulteriore di parcheggi
    pubblici o privati quando la nuova destinazione
    turistico ricettiva, ancorchรฉ urbanisticamente rilevante,
    non comporti variazioni in aumento dei limiti e dei
    rapporti previsti dal decreto assessoriale n. 2266/U del
    1983. Qualora, per gli immobili ricadenti all’interno
    delle zone urbanistiche omogenee A, B e nelle zone
    urbanistiche omogenee C, D, e G purchรฉ attuate, sia
    dimostrata l’impossibilitร  di reperire spazi idonei da
    destinare al soddisfacimento dei fabbisogni per
    parcheggi, รจ consentita, nei cambi di destinazione
    d’uso di cui al presente comma, la monetizzazione
    delle aree per parcheggi.”;
    b) al comma 2:
    1) le parole “legittimamente realizzati” sono sostituite
    dalle seguenti: “legittimamente realizzate”;
    2) รจ aggiunto in fine il seguente periodo: “, fatto
    salvo un diverso accordo tra le parti proprietarie”.
    2. Dopo l’articolo 15 quater della legge regionale n.
    23 del 1985 รจ inserito il seguente: “Art. 15 quinquies (Disposizioni in materia di aree
    per la sosta di veicoli)
    1. La realizzazione, in ambito extraurbano, delle
    aree ad uso pubblico per la sosta di veicoli, anche
    temporanee, e di quelle previste dall’articolo 21 della
    legge regionale 28 luglio 2017, n. 16 (Norme in
    materia di turismo) e, all’interno della fascia dei 2.000
    metri dalla linea di battigia marina, di quelle dirette a
    soddisfare esigenze non legate all’uso del mare, รจ
    subordinata all’adozione di apposita deliberazione
    consiliare che, ferme le previsioni dell’articolo 22 bis
    della legge regionale n. 45 del 1989 e nel rispetto delle
    altre disposizioni vigenti e degli atti di pianificazione
    sovraordinati, detta i criteri per la loro individuazione e
    ne regolamenta l’uso. Sono escluse le aree
    pertinenziali destinate al soddisfacimento dei
    fabbisogni di aree di sosta delle attivitร  commerciali,
    turistico-ricettive, direzionali, industriali o artigianali.”.

    Art. 20 Modifiche all’articolo 16 della legge regionale n. 23 del 1985 (Accertamento di conformitร )

    1. Al comma 4 dell’articolo 16 della legge regionale
    n. 23 del 1985, dopo le parole “in misura doppia” sono
    aggiunte le seguenti: “, oppure, in caso di gratuitร  a
    norma di legge, in misura pari a quella prevista
    dall’articolo 16 del decreto del Presidente della
    Repubblica n. 380 del 2001, e successive modifiche e
    integrazioni e comunque, in entrambi i casi, in misura
    non inferiore a euro 500.”.

    Capo III Modifiche alla legge regionale n. 45 del 1989 (Norme per l’uso del territorio regionale)

    Art. 21 Modifiche all’articolo 2 della legge regionale n. 45 del 1989 (Soggetti)

    1. Dopo l’articolo 2 della legge regionale 22
    dicembre 1989, n. 45 (Norme per l’uso e la tutela del
    territorio regionale) รจ aggiunto il seguente:
    “Art. 2 bis (Conferenza di copianificazione)
    1. La conferenza di copianificazione รจ la sede in cui
    gli enti competenti si esprimono sugli strumenti di
    pianificazione del territorio di competenza dei soggetti
    della pianificazione territoriale al fine di:
    a) verificare il rispetto delle previsioni della legge e
    della normativa vigente in materia urbanistica edilizia e
    paesaggistica;
    b) verificare l’adeguamento e la conformitร  agli
    strumenti di pianificazione sovraordinati o agli altri atti
    adottati a tutela di rilevanti interessi pubblici in materia
    di paesaggio, ambiente, assetto idrogeologico e
    adattamento ai cambiamenti climatici;
    c) esprimere le valutazioni in merito agli aspetti
    connessi all’assetto idrogeologico;
    d) esprimere le valutazioni in merito agli aspetti
    connessi alla Valutazione ambientale strategica (VAS);
    e) esprimere le valutazioni in merito agli aspetti
    connessi alla Valutazione di incidenza ambientale
    (VINCA);
    f) assicurare il coordinamento delle politiche
    territoriali con le politiche dell’Unione europea, statali e
    regionali.
    2. La conferenza di copianificazione acquisisce,
    coordinandole nelle diverse fasi di approvazione degli
    atti di governo del territorio, le risultanze degli
    endoprocedimenti relativi alla VAS, alla VINCA,
    all’adeguamento al Piano di assetto idrogeologico e
    alla copianificazione dei beni di cui all’articolo 49 delle
    Norme tecniche di attuazione (NTA) del PPR, come
    giร  disciplinati dalle specifiche disposizioni che
    regolano le relative procedure.
    3. Alla conferenza di copianificazione si applicano
    per quanto compatibili le norme della conferenza dei
    servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241
    (Nuove norme sul procedimento amministrativo).
    4. Nella prima seduta della conferenza di
    copianificazione รจ approvata la calendarizzazione
    delle sedute successive, che stabilisce il termine entro
    il quale si concludono i lavori e l’organizzazione degli
    stessi e che tiene conto delle interrelazioni tra le
    valutazioni di competenza dei vari enti coinvolti.
    5. La conferenza di copianificazione รจ convocata,
    salvo diversa disposizione, dal soggetto che svolge la
    funzione pianificatoria. Alla conferenza partecipano:
    a) i rappresentanti dell’Amministrazione regionale
    competenti alla verifica di coerenza degli atti di
    pianificazione con le vigenti disposizioni in materia di
    governo del territorio e con gli atti di pianificazione
    sovraordinati;
    b) i rappresentanti dell’Amministrazione regionale
    competenti all’approvazione degli studi di assetto
    idrogeologico redatti a livello comunale;
    c) i rappresentanti dell’Amministrazione regionale
    competenti in materia di VINCA, nel caso in cui il
    territorio oggetto di pianificazione comprenda o
    proponga Siti di importanza comunitaria (SIC), Zone
    speciali di conservazione (ZSC) e Zone di protezione
    speciale (ZPS);
    d) l’autoritร  competente in materia ambientale;
    e) i rappresentanti dell’Agenzia regionale per la
    protezione dell’ambiente della Sardegna (ARPAS).
    6. Alla conferenza di copianificazione sono invitate a
    partecipare le amministrazioni statali preposte alla
    tutela del paesaggio.
    7. In sede di conferenza di copianificazione i
    partecipanti si esprimono attraverso osservazioni,
    intese, concerti, pareri, ivi compresi quelli sulla coerenza con gli strumenti sovraordinati di governo del
    territorio, con il quadro legislativo e con le direttive
    regionali, nulla osta o atti di assenso comunque
    denominati previsti dalle vigenti disposizioni.
    8. Le valutazioni espresse ai sensi del comma 1
    nelle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d), e) e f) sono
    vincolanti.
    9. La conferenza di copianificazione si conclude,
    salvo diversa disposizione, con un verbale, sottoscritto
    dai partecipanti, contenente l’acquisizione di intese,
    concerti, pareri, ivi compresi quelli sulla coerenza con
    gli strumenti sovraordinati di governo del territorio, con
    il quadro legislativo e con le direttive regionali, nulla
    osta o atti di assenso comunque denominati previsti
    dalla legislazione vigente e rilasciati dalle
    amministrazioni pubbliche nella conferenza di
    copianificazione.”.
    2. Con deliberazione della Giunta regionale sono
    definite, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore
    della presente legge, le modalitร  per correlare e
    coordinare, in coerenza con gli articoli 2 bis, 20 e 21
    della legge regionale n. 45 del 1989, i diversi
    procedimenti propedeutici all’approvazione degli atti di
    governo del territorio e sono delineate le modalitร  di
    conclusione dei procedimenti in corso, che possono
    seguire anche le procedure previgenti in ragione del
    loro differente stato di definizione.

    Art. 22 Integrazioni all’articolo 5 della legge regionale n. 45 del 1989 (Regolamento edilizio unico)

    1. Dopo il comma 8 bis dell’articolo 5 della legge
    regionale n. 45 del 1989 รจ aggiunto il seguente:
    “8 ter. La Regione, a recepimento dell’intesa
    sottoscritta il 20 ottobre 2016 tra il Governo, le regioni
    e i comuni, in sede di Conferenza unificata,
    concernente l’adozione del regolamento edilizio tipo e
    previa intesa da acquisire in sede di Conferenza
    permanente Regione-enti locali approva, con la
    procedura prevista dal comma 8, una direttiva sul
    Regolamento edilizio unico, contenente le definizioni
    tecniche uniformi e le altre disposizioni aventi
    incidenza sull’attivitร  urbanistico-edilizia da uniformare
    a livello regionale, che devono essere recepite nei
    regolamenti edilizi comunali. I comuni, con
    deliberazione di consiglio comunale da trasmettere
    alla Regione, conformano i regolamenti edilizi, di cui
    all’articolo 19, comma 1, lettera l), della legge
    regionale n. 45 del 1989, alla suddetta direttiva nel
    termine di centottanta giorni dalla data della sua
    pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione
    autonoma della Sardegna (BURAS), decorsi i quali i
    contenuti trovano diretta applicazione, prevalendo
    sulle disposizioni comunali difformi. Nel rispetto
    dell’autonomia regolamentare dei comuni, il
    regolamento puรฒ individuare gli argomenti sui quali il
    testo approvato dal consiglio comunale puรฒ scostarsi
    da quello del Regolamento tipo senza che ciรฒ ne
    invalidi l’efficacia. Resta ferma l’autonomia
    regolamentare dei comuni negli argomenti non
    specificamente trattati dalla direttiva.”.

    Art. 23 Modifiche all’articolo 20 della legge regionale n. 45 del 1989 (Formazione, adozione ed approvazione del piano urbanistico comunale e intercomunale)

    1. L’articolo 20 della legge regionale n. 45 del 1989 รจ
    cosรฌ sostituito:
    “Art. 20 (Procedura di approvazione del piano
    urbanistico comunale o intercomunale)
    1. Entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della
    Legge di semplificazione 2018, i comuni, singoli o
    associati, deliberano l’avvio del procedimento per la
    formazione del PUC. Contestualmente i comuni,
    singoli o associati, comunicano all’autoritร  competente
    in materia ambientale l’avvio del processo di VAS del
    PUC e, laddove non si sia ancora dato corso, avviano
    l’elaborazione dello Studio comunale di assetto
    idrogeologico ai sensi degli articoli 8 e 37 delle Norme
    tecniche di attuazione del Piano di assetto
    idrogeologico (PAI). La mancata deliberazione di avvio
    del procedimento determina la decadenza
    dall’erogazione dei contributi economici di cui
    all’articolo 41 della legge regionale n. 45 del 1989.
    2. Il PUC, nella sua stesura preliminare, รจ presentato
    dal sindaco al consiglio comunale entro i successivi
    centottanta giorni. Il Piano urbanistico preliminare
    contiene gli indirizzi per la pianificazione, le analisi e le
    valutazioni preliminari inerenti agli aspetti relativi
    all’assetto idrogeologico, agli aspetti paesaggistici,
    ambientali, storico-culturali e insediativi, richieste ai fini
    dell’adeguamento al PPR e il Rapporto ambientale
    preliminare comprendente le informazioni richieste
    dall’Allegato VI alla parte II del decreto legislativo n.
    152 del 2006.
    3. Entro gli stessi termini il consiglio comunale adotta
    lo Studio comunale di assetto idrogeologico, di cui al
    comma l, e lo sottopone alla procedura di
    approvazione da parte del Comitato istituzionale
    dell’Autoritร  di bacino di cui all’articolo 7 della legge
    regionale 6 dicembre 2006, n. 19 (Disposizioni in
    materia di risorse idriche e bacini idrografici). In attesa
    dell’adozione dello studio comunale di assetto
    idrogeologico da parte dell’Autoritร  di bacino
    regionale, nelle nuove aree di pericolositร  il consiglio
    comunale prevede, quali misure di salvaguardia di cui
    al comma 7 dell’articolo 65 del decreto legislativo n.
    152 del 2006, l’applicazione delle relative norme del 4. Il consiglio comunale, entro i successivi trenta
    giorni, delibera sul Piano urbanistico preliminare e lo
    trasmette all’autoritร  competente in materia
    ambientale. Il Piano รจ pubblicato sul sito internet
    istituzionale del comune, dell’autoritร  competente in
    materia ambientale e della Regione, ai fini della
    consultazione preliminare di cui all’articolo 13 del
    decreto legislativo n. 152 del 2006, ed รจ presentato,
    unitamente all’autoritร  competente in materia
    ambientale, in apposite sedute di consultazione
    pubblica.
    5. L’adozione preliminare dello Studio comunale di
    assetto idrogeologico da parte del Comitato
    istituzionale dell’Autoritร  di bacino costituisce l’atto
    necessario per la prosecuzione dell’iter approvativo del
    PUC.
    6. Il comune predispone il PUC nel termine di
    centottanta giorni dalla approvazione del Piano
    preliminare. Il PUC รจ adottato con deliberazione del
    consiglio comunale .
    7. Entro quindici giorni dall’adozione il PUC,
    corredato della deliberazione del Comitato istituzionale
    dell’Autoritร  di bacino relativa alla adozione
    preliminare della variante ai sensi dell’articolo 37 delle
    Norme di attuazione del PAI, del Rapporto ambientale,
    della sintesi non tecnica e, qualora necessario, dello
    Studio di incidenza ambientale, รจ depositato a
    disposizione del pubblico presso la segreteria del
    comune e presso la sede dell’autoritร  competente in
    materia ambientale anche ai fini del decreto legislativo
    n. 152 del 2006 e dell’articolo 37 delle Norme di
    attuazione del PAI. Dell’avvenuta adozione e del
    deposito รจ data notizia mediante pubblicazione di un
    avviso sul BURAS e sul sito internet istituzionale del
    comune, dell’autoritร  competente in materia
    ambientale e della Regione.
    8. I piani urbanistici comunali adottati in assenza
    anche di uno dei sopracitati documenti, nonchรฉ della
    deliberazione del Comitato istituzionale dell’Autoritร  di
    bacino relativa alla adozione preliminare della variante
    ai sensi dell’articolo 37 delle Norme di attuazione del
    PAI, sono improcedibili e non possono essere
    sottoposti alla conferenza di copianificazione di cui al
    comma 9.
    9. Entro il termine di sessanta giorni dalla
    pubblicazione dell’avviso di cui al comma 7 sul
    BURAS, chiunque puรฒ prendere visione del PUC
    adottato e presentare osservazioni in forma scritta.
    Entro lo stesso termine il comune convoca, ai sensi
    dell’articolo 2 bis, la conferenza di copianificazione.
    10. Alla scadenza dei sessanta giorni dal deposito,
    l’Autoritร  di bacino convoca, laddove non si sia giร 
    proceduto, la conferenza programmatica finalizzata
    all’acquisizione dei pareri e all’esame e valutazione
    delle eventuali osservazioni pervenute in merito ai
    contenuti della variante di cui all’articolo 37 delle
    Norme di attuazione del PAI.
    11. Il Comitato istituzionale dell’Autoritร  di bacino,
    anche sulla base delle risultanze della conferenza
    programmatica, delibera l’approvazione della variante
    al PAI, che viene successivamente approvata con
    decreto del Presidente della Regione, previa
    deliberazione della Giunta regionale. La variante al
    PAI diventa esecutiva alla data di pubblicazione sul
    BURAS del decreto del Presidente della Regione.
    12. Entro quarantacinque giorni dalla scadenza del
    termine di cui al comma 9, il comune provvede ad una
    istruttoria preliminare delle osservazioni pervenute. Gli
    esiti della istruttoria preliminare sono trasmessi,
    unitamente ad una copia di tutte le osservazioni
    pervenute, all’autoritร  competente in materia
    ambientale e ai rappresentanti dell’Amministrazione
    regionale competenti alla verifica di coerenza degli atti
    di pianificazione, i quali si esprimono in sede di
    conferenza di copianificazione. Qualora il comune non
    provveda all’invio dell’istruttoria preliminare entro il
    termine indicato, i tempi del procedimento possono
    essere sospesi per un massimo di trenta giorni.
    13. Entro il termine di centoventi giorni dalla
    scadenza del termine di cui al comma 9, le autoritร 
    competenti in materia ambientale, i rappresentanti
    dell’Amministrazione regionale competenti alla verifica
    di coerenza degli atti di pianificazione e i
    rappresentanti degli organi ministeriali preposti alla
    tutela del paesaggio esprimono, in sede di conferenza
    di copianificazione, il proprio parere motivato sul piano
    adottato e sugli effetti derivanti dall’accoglimento o
    rigetto delle osservazioni. Su richiesta motivata
    dell’autoritร  competente in materia ambientale o della
    Regione il termine della conferenza di copianificazione
    puรฒ essere prorogato per non piรน di trenta giorni.
    14. Il consiglio comunale approva con propria
    deliberazione le proposte motivate di accoglimento o
    rigetto delle osservazioni, conformandosi ai pareri
    espressi in sede di conferenza di copianificazione, e
    provvede alle opportune revisioni del piano.
    15. Il PUC รจ approvato in via definitiva con
    deliberazione del consiglio comunale, entro il termine
    di quattro mesi dalla data di conclusione dei lavori
    della conferenza di copianificazione. Il piano รจ
    trasmesso alla struttura dell’Amministrazione regionale
    competente per la verifica di coerenza con le vigenti
    disposizioni in materia di governo del territorio.
    16. La Direzione generale competente in materia di
    pianificazione urbanistica e paesaggistica accerta, nel
    termine di sessanta giorni, l’avvenuto recepimento nel
    piano delle osservazioni, prescrizioni e condizioni
    formulate nella conferenza di copianificazione e, al fine
    di valutare gli effetti derivanti dall’accoglimento delle
    osservazioni, convoca, ove necessario, una seconda
    conferenza di copianificazione.
    17. In caso di mancato o incompleto recepimento
    delle osservazioni, prescrizioni e condizioni formulate
    nella seconda conferenza di copianificazione o qualora emergano nuovi elementi derivanti dall’accoglimento
    delle osservazioni, il comune รจ invitato, con
    provvedimento della Direzione generale della Regione
    competente in materia di pianificazione urbanistica e
    paesaggistica, a conformarsi ai pareri espressi entro il
    termine perentorio di trenta giorni provvedendo, con
    apposita deliberazione del consiglio comunale, ad
    integrare gli elaborati del piano. Il piano modificato รจ
    inoltrato alla Direzione generale della Regione
    competente in materia di pianificazione urbanistica e
    paesaggistica, che con propria determinazione
    riscontra l’adeguamento e procede alla pubblicazione
    di cui al comma 19.
    18. Decorsi inutilmente i termini di cui al comma 17,
    o in caso di mancato adeguamento, la Direzione
    generale della Regione competente in materia di
    pianificazione urbanistica e paesaggistica provvede
    direttamente alla correzione degli elaborati di piano e
    alla pubblicazione di cui al comma 19.
    19. Il PUC entra in vigore il giorno successivo alla
    pubblicazione sul BURAS da parte della Regione della
    deliberazione del consiglio comunale di approvazione
    definitiva e della determinazione di positiva
    conclusione della procedura di cui al comma 17. Il
    comune, l’autoritร  competente in materia ambientale e
    la Regione provvedono alla pubblicazione sui propri
    siti internet istituzionali del Piano, dei pareri espressi,
    della Dichiarazione di sintesi di cui all’articolo 17 del
    decreto legislativo n. 152 del 2006 e delle misure
    adottate in merito al monitoraggio di cui all’articolo 18
    del decreto legislativo n. 152 del 2006.
    20. In caso di mancata approvazione definitiva del
    Piano urbanistico da parte del consiglio comunale
    entro un anno dall’adozione, ovvero in caso di
    mancato svolgimento della conferenza di
    copianificazione di cui al comma 9 entro i nove mesi
    successivi, il Presidente della Regione esercita il
    potere sostitutivo previsto dall’articolo 9 della legge
    regionale 12 giugno 2006, n. 9 (Conferimento di
    funzioni e compiti agli enti locali), nominando, nei
    successivi trenta giorni, un commissario ad acta per
    l’espletamento di tutte le attivitร  di competenza
    comunale che ancora non siano state effettuate.
    21. Il piano urbanistico comunale o intercomunale รจ
    sottoposto a monitoraggio e a verifica con periodicitร 
    almeno triennale, al fine di verificare lo stato di
    attuazione delle relative previsioni e la necessitร  o
    meno di variarlo o sostituirlo.
    22. Le modifiche degli elaborati e delle norme di
    attuazione costituiscono varianti al piano urbanistico.
    23. Sono varianti sostanziali al PUC quelle che:
    a) interessano l’intero territorio o modificano
    l’impianto complessivo del piano;
    b) incrementano la previsione insediativa;
    c) modificano la qualificazione degli ambiti territoriali
    individuati;
    d) adeguano o conformano il piano al PPR o
    modificano le norme di tutela e salvaguardia afferenti
    ai beni paesaggistici.
    24. L’autoritร  procedente sottopone le varianti a
    preventiva verifica di assoggettabilitร  alla VAS presso
    l’autoritร  competente.
    25. Non costituiscono varianti al piano le modifiche
    che:
    a) correggono errori materiali;
    b) eliminano contrasti fra enunciazioni dello stesso
    strumento quando sia evidente e univoco il rimedio;
    c) correggono o adeguano gli elaborati del piano per
    assicurare chiarezza e univocitร  senza incidere sulle
    scelte di pianificazione;
    d) aggiornano, con finalitร  di riordino, gli elaborati
    cartografici e normativi del piano in recepimento di
    varianti giร  approvate conseguenti all’approvazione di
    opere pubbliche o di pubblica utilitร , alla sottoscrizione
    di accordi di programma o di pianificazione, alle intese
    Stato-Regione nell’ambito delle procedure di
    localizzazione di opere di interesse statale o in
    recepimento di variazioni automatiche previste dalle
    vigenti disposizioni nazionali e regionali.
    26. I casi diversi da quelli elencati nei commi 23 e 25
    sono varianti non sostanziali.
    27. Le varianti sostanziali al piano urbanistico,
    comunale o intercomunale, sono adottate e approvate
    con il procedimento ordinario previsto dai commi dall’1
    al 20, per quanto compatibili.
    28. Le varianti non sostanziali al piano urbanistico,
    comunale o intercomunale, sono adottate con
    deliberazione del consiglio comunale nella quale sono
    puntualmente indicate le condizioni che determinano
    la classificazione della variante come non sostanziale.
    29. Il comune, entro quindici giorni dall’adozione
    della variante non sostanziale, trasmette alla Regione
    la deliberazione unitamente ai relativi allegati, inclusivi
    di un prospetto dal quale emerga il raffronto tra il piano
    vigente e la variante relativamente al
    dimensionamento, all’allocazione delle relative
    previsioni insediative, al rispetto degli standard. Entro
    il termine di quindici giorni la Regione puรฒ segnalare al
    comune la necessitร  di sottoporre la variante al
    procedimento ordinario previsto dai commi dall’1 al 20,
    per quanto compatibili.
    30. Entro quindici giorni dal termine di cui al comma
    29, la variante non sostanziale รจ depositata a
    disposizione del pubblico presso la segreteria del
    comune. Dell’avvenuta adozione e del deposito รจ data
    notizia mediante pubblicazione di un avviso sul
    BURAS e sul sito internet istituzionale del comune. Ai
    fini della piena conoscibilitร  la variante, completa di
    tutti gli elaborati, รจ pubblicata sul sito internet
    istituzionale del comune.
    31. Entro il termine di trenta giorni dalla
    pubblicazione dell’avviso sul BURAS chiunque puรฒ
    prendere visione della variante e presentare
    osservazioni in forma scritta.

    32. Nei trenta giorni successivi al termine di cui al
    comma 31, la variante รจ approvata, previo esame
    delle osservazioni pervenute, con deliberazione del
    consiglio comunale pubblicata unitamente ai relativi
    allegati nel sito internet istituzionale del comune e per
    estratto sul BURAS.
    33. Il comune invia alla Regione la comunicazione
    dell’approvazione della variante non sostanziale,
    unitamente agli elaborati cartografici e normativi, in
    formato cartaceo e digitale.
    34. In caso di sottoposizione alla VAS della variante
    non sostanziale si applica il procedimento ordinario
    previsto dai commi dall’1 al 20, per quanto
    compatibili.”.

    Art. 24 Modifiche all’articolo 20 bis della legge regionale n. 45 del 1989 (Accelerazione e semplificazione delle procedure di adeguamento del Piano urbanistico comunale al Piano paesaggistico regionale)

    1. L’articolo 20 bis della legge regionale n. 45 del
    1989 รจ cosรฌ sostituito:
    “Art. 20 bis (Adeguamento degli strumenti di
    pianificazione al Piano paesaggistico regionale)
    1. I comuni adeguano i propri strumenti urbanistici al
    PPR nei termini in esso stabiliti che non devono
    essere superiori a ventiquattro mesi dall’entrata in
    vigore della Legge di semplificazione 2018, se
    ricompresi nel primo ambito omogeneo del PPR o,
    negli altri casi, dall’entrata in vigore del PPR relativo al
    proprio ambito di appartenenza.
    2. Sino all’adeguamento del proprio strumento
    urbanistico generale al PPR, i comuni tenuti
    all’adeguamento non possono adottare e approvare
    qualsiasi variante agli strumenti generali vigenti, fatti
    salvi gli atti di pianificazione:
    a) finalizzati al ripristino delle originarie destinazioni
    agricole o all’introduzione di aree di salvaguardia o di
    disposizioni di maggiore tutela e salvaguardia del
    territorio;
    b) connessi alla realizzazione di opere pubbliche o
    dichiarate dรฌ pubblica utilitร  da disposizioni normative
    statali;
    c) connessi alla realizzazione di interventi
    riconosciuti con deliberazione della Giunta regionale di
    preminente interesse generale e di rilevanza
    regionale;
    d) aventi ad oggetto la realizzazione di interventi tesi
    a garantire i servizi pubblici, la sicurezza pubblica e la
    protezione civile, l’esercizio della libertร  di religione e
    di espressione etico-sociale;
    e) finalizzati all’attuazione del PPR e previsti dalle
    disposizioni in esso contenute;
    f) finalizzati al recepimento delle sopravvenute
    disposizioni normative;
    g) correlati alla variazione della qualificazione delle
    aree standard e alla correzione di errori materiali;
    h) correlati all’attuazione dei programmi integrati di
    cui all’articolo 40 della legge regionale 23 aprile 2015,
    n. 8 (Norme per la semplificazione e il riordino di
    disposizioni in materia urbanistica ed edilizia e per il
    miglioramento del patrimonio edilizio) o all’attuazione
    dei piani di risanamento urbanistico di cui all’articolo
    32 della legge regionale 11 ottobre 1985, n. 23 (Norme
    in materia di controllo dell’attivitร  urbanistico-edilizia, di
    risanamento urbanistico e di sanatoria di insediamenti
    ed opere abusive, di snellimento ed accelerazione
    delle procedure espropriative);
    i) aventi a oggetto modifiche delle norme tecniche di
    attuazione che non comportano un incremento al
    dimensionamento complessivo del piano e non
    riducono le dotazioni territoriali essenziali.
    3. Le varianti di cui al presente articolo, se adottate
    definitivamente, costituiscono parziale adeguamento
    del piano urbanistico comunale al PPR. In tal caso
    sono consentiti interventi di trasformazione del
    territorio e degli edifici esistenti e la predisposizione e
    approvazione degli eventuali strumenti attuativi. Le
    varianti giร  approvate di cui al comma 2, ove verificate
    coerenti, sono attuabili.”.

    Art. 25 Modifiche all’articolo 21 della legge regionale n. 45 del 1989 (Strumenti di attuazione del piano urbanistico comunale)

    1. All’articolo 21 della legge regionale n. 45 del 1989
    sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:
    a) al comma 2 quinquies:
    1) dopo le parole “All’interno delle zone urbanistiche
    omogenee C, D e G,” sono inserite le seguenti:
    “qualora le esigenze di urbanizzazione possano
    essere soddisfatte con una modalitร  semplificata,”;
    2) le parole “possono essere realizzate previo
    rilascio del permesso di costruire convenzionato” sono
    sostituite dalle seguenti: “possono essere realizzati
    previo rilascio di un unico permesso di costruire
    convenzionato avente ad oggetto la realizzazione delle
    opere di urbanizzazione e degli edifici”;
    3) nella lettera a), le parole “il progetto” sono
    sostituite dalle seguenti: “l’areale oggetto di
    intervento”;
    4) nella lettera b), le parole “il comparto oggetto di
    intervento” sono sostituite dalle seguenti: “l’areale
    oggetto di intervento”;
    b) dopo il comma 2 septies, รจ inserito il seguente:
    “2 octies. Il rilascio del permesso di costruire
    convenzionato รจ preceduto da una fase di
    condivisione pubblica della proposta progettuale della
    durata di trenta giorni, durante la quale chiunque puรฒ
    prendere visione del progetto e presentare
    osservazioni in forma scritta. A tal fine il progetto รจ
    depositato a disposizione del pubblico presso la
    segreteria del comune e pubblicato sul sito internet del
    comune; dell’avvenuto deposito รจ data notizia
    mediante affissione di manifesti e mediante la
    pubblicazione di idoneo avviso nell’albo pretorio on
    line del comune e nella pagina iniziale del sito internet
    del comune. Nei sessanta giorni successivi il consiglio
    comunale esamina le osservazioni presentate e
    approva la convenzione di cui al comma 2 sexies.
    Decorso il predetto termine, in caso di inerzia, si
    applica il comma 2 ter.”.
    2. Gli strumenti di cui alle lettere a), b, c), d) e d bis)
    del comma 1 dell’articolo 21, della legge regionale n.
    45 del 1989 sono approvati, secondo le procedure di
    cui all’articolo 20, commi 6 secondo periodo, 7, 9
    primo periodo, 14, 15 primo periodo della medesima
    legge regionale n. 45 del 1989, per quanto
    compatibile, con deliberazione del consiglio comunale
    in conformitร  a quanto previsto dal piano urbanistico
    comunale e nel rispetto delle direttive emanate dalla
    Regione ai sensi dell’articolo 5 della legge regionale n.
    45 del 1989 e secondo i contenuti previsti dalla legge
    17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica), dalla
    legge 18 aprile 1962, n. 167 e dalla legge 22 ottobre
    1971, n. 865 (Programmi e coordinamento dell’edilizia
    residenziale pubblica; norme sull’espropriazione per
    pubblica utilitร ; modifiche ed integrazioni alla legge 17
    agosto 1942, n. 1150; alla legge 18 aprile 1962, n.
    167; alla legge 29 settembre 1964, n. 847; ed
    autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel
    settore dell’edilizia residenziale, agevolata e
    convenzionata), e successive modifiche ed
    integrazioni. I piani entrano in vigore il giorno
    successivo alla pubblicazione sul BURAS da
    effettuarsi a cura del comune.

    Art. 26 Modifiche all’articolo 29 della legge regionale n. 45 del 1989 (Condotta urbanistica)

    1. L’articolo 29 della legge regionale n. 45 del 1989 รจ
    cosi sostituito:
    “Art. 29 (Condotta urbanistica e paesaggistica)
    1. Le forme associative dei comuni, secondo i
    principi di collaborazione istituzionale, sussidiarietร ,
    differenziazione e adeguatezza, esercitano le funzioni
    urbanistiche e paesaggistiche previste dalle normative
    nazionali e regionali che disciplinano la materia.
    2. Le forme associative dei comuni, nelle modalitร 
    stabilite dalla Giunta regionale nella deliberazione di
    cui al comma 4, costituiscono la condotta urbanistica e
    paesaggistica con le seguenti finalitร :
    a) supportare le attivitร  di adeguamento e di
    gestione degli strumenti urbanistici generali al PPR;
    b) esercitare le funzioni paesaggistiche subdelegate
    ai sensi della legge regionale 12 agosto 1998, n. 28
    (Norme per l’esercizio delle competenze in materia di
    tutela paesistica trasferite alla Regione autonoma della
    Sardegna con l’art. 6 del D.P.R. 22 maggio 1975, n.
    480, e delegate con l’art. 57 del D.P.R. 19 giugno
    1979, n. 348), in attuazione degli articoli 146 e 159 del
    decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei
    beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10
    della legge 6 luglio 2002, n. 137), e successive
    modifiche ed integrazioni;
    c) esercitare le funzioni delegate in materia di
    assetto idrogeologico;
    d) garantire funzioni di servizio e supporto
    informativo per gli utenti interessati all’attivitร  di
    trasformazione urbanistica del territorio.
    3. La condotta urbanistica e paesaggistica รจ
    costituita da personale di ruolo dei comuni, singoli o
    associati, e da eventuali esperti esterni con
    competenze multidisciplinari.
    4. La Giunta regionale, con propria deliberazione,
    definisce i requisiti di organizzazione e di competenza
    tecnico-scientifica e i criteri di ripartizione dei contributi
    finanziari per il funzionamento della condotta.”.

    Art. 27 Abrogazione degli articoli 31 (Organi consultivi) e 32 (CTRU – Composizione e funzionamento) della legge regionale n. 45 del 1989

    1. Gli articoli 31 e 32 della legge regionale n. 45 del
    1989 sono abrogati e, di conseguenza, sono soppressi
    nelle disposizioni procedurali relative a piani e atti
    pianificatori, i riferimenti al Comitato tecnico regionale
    dell’urbanistica.

    Capo IV Modifiche alla legge regionale n. 7 del 2002 (Disposizioni sul controllo sugli atti degli enti locali)

    Art. 28 Modifiche all’articolo 31 della legge regionale n. 7 del 2002 (Disposizioni sul controllo sugli atti degli enti locali)

    1. All’articolo 31 della legge regionale 22 aprile 2002,
    n. 7 (legge finanziaria 2002) sono apportate le
    seguenti modifiche ed integrazioni:
    a) il comma 5 รจ sostituito dal seguente:
    “5. La verifica di coerenza รจ compiuta sugli atti di
    pianificazione sovracomunale e dei piani urbanistici
    generali degli enti locali, dalla Direzione generale della
    pianificazione urbanistica territoriale e d
    edilizia nell’ambito del procedimento approvativo in
    sede di conferenza di copianificazione. La verifica di
    coerenza consiste in un parere sulla coerenza con gli
    strumenti sovraordinati di governo del territorio, con il
    quadro legislativo e con le direttive regionali. Qualora il
    piano contrasti con gli strumenti sovraordinati di
    governo del territorio e con le direttive regionali, il
    piano รจ rimesso dal Direttore generale della
    pianificazione territoriale urbanistica all’autoritร 
    procedente per l’eliminazione dei vizi rilevati.
    La determinazione del direttore generale รจ assunta
    entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della
    deliberazione di adozione definitiva dell’atto di
    pianificazione sovracomunale o, nel caso di piano
    urbanistico generale degli enti locali, nell’ambito della
    procedura di cui all’articolo 20 della legge regionale n.
    45 del 1989. Ai fini della verifica di coerenza, l’autoritร 
    procedente trasmette gli atti di pianificazione e i relativi
    dati di analisi anche su supporto informatico, secondo
    direttive emanate dalla Giunta regionale.”;
    b) i commi 5 bis, 5 ter, 5 quater e 5 quinquies sono
    abrogati.

    Capo V Modifiche alla legge regionale n. 28 del 1998 (Norme per l’esercizio delle competenze in materia paesistica)

    Art. 29 Modifiche all’articolo 3 della legge regionale n. 28 del 1998 (Competenza del comune)

    1. Al comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale
    del 12 agosto 1998, n. 28 (Norme per l’esercizio delle
    competenze in materia di tutela paesistica trasferite
    alla Regione autonoma della Sardegna con l’articolo 6
    del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio
    1975, n. 480, e delegate con l’articolo 57 del decreto
    del Presidente della Repubblica 19 giugno 1975, n.
    348), sono apportate le seguenti modifiche ed
    integrazioni:
    a) alla lettera h ter) dopo le parole “le varianti in
    corso d’opera di cui all’articolo 7 ter della legge
    regionale n. 23 del 1985, ove il progetto originario sia
    stato autorizzato dall’ente delegato” sono aggiunte le
    seguenti: “e le varianti in corso d’opera che rientrano
    nell’Allegato B) del decreto del Presidente della
    Repubblica n. 31 del 2017;”;
    b) dopo la lettera h ter) รจ inserita la seguente:
    “h quater) gli interventi di cui al comma 2, lettere l) e
    m), dell’articolo 15 della legge regionale n. 23 del
    1985.”.

    Capo VI Modifiche alla legge regionale n. 12 del 2011 (Modifiche e integrazioni di disposizioni legislative vigenti)

    Art. 30 Modifiche all’articolo 18 della legge regionale n. 12 del 2011 (Piani attuativi assoggettati a convenzione)

    1. Il comma 32 dell’articolo 18 della legge regionale
    n. 12 del 2011, come modificato dal comma 1
    dell’articolo 21 della legge regionale 21 novembre
    2011, n. 21 (Modifiche e integrazioni alla legge
    regionale n. 4 del 2009, alla legge regionale n. 19 del
    2011, alla legge regionale n. 28 del 1998 e alla legge
    regionale n. 22 del 1984, ed altre norme di carattere
    urbanistico) e dal comma 1 dell’articolo 2 della legge
    regionale 2 agosto 2013, n. 19 (Norme urgenti in
    materia di usi civici, di pianificazione urbanistica, di
    beni paesaggistici e di impianti eolici), รจ soppresso.

    Capo VII Modifiche alla legge regionale n. 8 del 2015 (Norme di semplificazione in materia urbanistica ed edilizia)

    Art. 31 Modifiche all’articolo 26 della legge regionale n. 8 del 2015 (Disposizioni di salvaguardia dei territori rurali)

    1. Il comma 4 dell’articolo 26 della legge regionale
    23 aprile 2015 n. 8 (Norme per la semplificazione e il
    riordino di disposizioni in materia urbanistica ed
    edilizia e per il miglioramento del patrimonio edilizio), e
    successive modifiche ed integrazioni, รจ sostituito dal
    seguente:
    “4. Nelle more dell’aggiornamento della disciplina
    regionale delle trasformazioni ammesse nelle zone
    agricole E, l’edificazione di fabbricati รจ consentita per
    fini residenziali agli imprenditori agricoli professionali
    e/o ai coltivatori diretti con superficie minima di
    intervento fissata in tre ettari.”.

    Art. 32 Modifiche all’articolo 26 bis della legge regionale n. 8 del 2015 (Superamento delle condizioni di degrado dell’agro)

    1. All’articolo 26 bis della legge regionale n. 8 del
    2015, sono apportate le seguenti modifiche ed
    integrazioni:
    a) al comma 1 il periodo “, non puรฒ essere rinnovato
    a seguito dell’entrata in vigore dell’articolo 26″ รจ
    sostituito dal seguente: “e non puรฒ essere rinnovato a
    seguito dell’entrata in vigore di contrastanti
    disposizioni”;
    b) nel comma 2:
    1) nella lettera a) รจ aggiunto in fine il seguente
    periodo: “, salva la possibilitร  di regolarizzazione delle
    varianti classificabili come in corso d’opera o di
    ripristino delle originarie condizioni progettuali”;
    2) alla lettera b) dopo le parole “siano completati”
    sono aggiunte le parole “, anche se privi della sola
    copertura,”;
    c) al comma 3 le parole “realizzata e non finita “
    sono sostituite dalle seguenti “da realizzare”;
    d) al comma 7, il periodo “Sono consentiti, nel
    rispetto delle condizioni di cui al comma 2, lettere b),
    c) e d), gli interventi” รจ sostituito dal seguente: “In
    aggiunta alle ipotesi previste dai commi da 1 a 6, sono
    inoltre consentiti, nel rispetto delle condizioni di cui al
    comma 2, lettere a), c) e d), gli interventi”.

    Art. 33 Modifiche all’articolo 29 bis della legge regionale n. 8 del 2015 (Frazionamento di unitร  immobiliari a seguito degli interventi di incremento volumetrico di cui alla legge regionale n. 4 del 2009)

    1. Nel comma 1 dell’articolo 29 bis della legge
    regionale n. 8 del 2015, sono apportate le seguenti
    modifiche:
    a) dopo le parole “a uso residenziale” sono aggiunte
    le parole “commerciale o artigianale”;
    b) le parole “ricompresa nelle zone urbanistiche
    omogenee A, B e C” sono soppresse.

    Art. 34 Modifiche all’articolo 32 della legge regionale n. 8 del 2015 (Interventi per il riuso e per il recupero con incremento volumetrico dei sottotetti esistenti)

    1. Al comma 2 dell’articolo 32 della legge regionale
    n. 8 del 2015, le parole “Il riuso dei sottotetti รจ
    consentito”, sono sostituite dalle seguenti: “Il riuso dei
    sottotetti, con conseguente ottenimento dell’agibilitร , รจ
    consentito”.

    Art. 35 Modifiche all’articolo 33 della legge regionale n. 8 del 2015 (Interventi per il riuso degli spazi di grande altezza)

    1. Nel comma 2 dell’articolo 33 della legge regionale
    n. 8 del 2015, le parole “altezze libere di interpiano
    minime di 4,60 metri”, sono sostituite dalle parole:
    “altezze libere di interpiano minime di 4,10 metri”.

    Art. 36 Modifiche all’articolo 36 della legge regionale n. 8 del 2015  (Disposizioni comuni)

    1. Nell’articolo 36 della legge regionale n. 8 del 2015
    sono apportate le seguenti modifiche:
    a) il comma 2 รจ sostituito dal seguente:
    “2. I volumi oggetto di condono edilizio non sono
    computati nella determinazione del volume urbanistico
    cui parametrare l’incremento volumetrico.”;
    b) nel comma 8:
    1) dopo le parole “a uso residenziale” sono aggiunte
    le parole “commerciale o artigianale”;
    2) le parole “ricompresa nelle zone urbanistiche
    omogenee A, B e C” sono soppresse.

    Art. 37 Modifiche all’articolo 38 della legge regionale n. 8 del 2015 (Interventi di trasferimento volumetrico per la riqualificazione ambientale paesaggistica)

    1. Dopo il comma 13 dell’articolo 38 della legge
    regionale n. 8 del 2015, รจ inserito il seguente:
    “13 bis. Per gli interventi di cui al presente articolo
    l’autorizzazione paesaggistica, qualora necessaria, รจ
    rilasciata dalla Regione, ai sensi dell’articolo 9, comma
    1, della legge regionale n. 28 del 1998.”.

    Art. 38 Modifiche all’articolo 39 della legge regionale n. 8 del 2015 (Rinnovo del patrimonio edilizio con interventi di demolizione e ricostruzione)

    1. Nell’articolo 39 della legge regionale n. 8 del 2015
    sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:
    a) al comma 14 il periodo “Se l’intervento รจ
    localizzato in zone urbanistiche omogenee diverse
    dalla zona A, l’intervento รจ realizzabile unicamente nel
    caso in cui, con il piano particolareggiato del centro di
    antica e prima formazione, con la stessa deliberazione
    di cui al comma 2″ รจ sostituito dal seguente: “Se รจ
    localizzato in zone urbanistiche omogenee diverse
    dalla zona A, l’intervento รจ realizzabile unicamente nel
    caso in cui, con il piano particolareggiato del centro di
    antica e prima formazione o con la medesima
    deliberazione di cui al comma 2″;
    b) dopo il comma 15 quater รจ aggiunto il seguente:
    “15 quinquies. Per gli interventi di cui al presente
    articolo, ad eccezione di quelli del comma 5,
    l’autorizzazione paesaggistica, qualora necessaria, รจ
    rilasciata dalla Regione, ai sensi dell’articolo 9, comma
    1, della legge regionale n. 28 del 1998.”.

    Art. 39 Modifiche all’articolo 40 della legge regionale n. 8 del 2015 (Misure di promozione dei programmi integrati per il riordino urbano)

    1. Nell’articolo 40 della legge regionale n. 8 del
    2015, sono apportate le seguenti modifiche:
    a) la lettera d) del comma 5 รจ sostituita dalla
    seguente:
    “d) realizzati, per almeno il 50 per cento del computo
    metrico, con materiali ecocompatibili in possesso della
    dichiarazione ambientale di prodotto e certificati UNI
    EN ISO serie 14020, e con materiali ecologici per la
    bioedilizia o prodotti per la bioedilizia oggetto di
    certificazione da parte di istituti accreditati.”;
    b) la lettera d) del comma 6 รจ soppressa.

    Capo VIII Modifiche alla legge regionale n. 11 del 2017 (Disposizioni urgenti in materia urbanistica ed edilizia)

    Art. 40 Modifiche all’articolo 28 della legge regionale n. 11 del 2017 (Disposizioni comuni)

    1. Nella lettera c bis) del comma 1 dell’articolo 28
    della legge regionale 3 luglio 2017, n. 11 (Disposizioni
    urgenti in materia urbanistica ed edilizia. Modifiche alla
    legge regionale n. 23 del 1985, alla legge regionale n.
    45 del 1989, alla legge regionale n. 8 del 2015, alla
    legge regionale n. 28 del 1998, alla legge regionale n.
    9 del 2006, alla legge regionale n. 22 del 1984 e alla
    legge regionale n. 12 del 1994), le parole “purchรฉ
    superiore a un ettaro” sono sostituite dalle seguenti:
    “purchรฉ superiori a 2.500 metri quadri”.

    Art. 41 Modifiche all’articolo 43 della legge regionale n. 11 del 2017 (Entrata in vigore)

    1. Il comma 2 dell’articolo 43 della legge regionale n.
    11 del 2017, รจ sostituito dal seguente:
    “2. Le disposizioni dell’articolo 7 che introducono il
    comma 2 dell’articolo 11 della legge regionale n. 23 del
    1985 entrano in vigore dopo la specificazione dei dati
    dimensionali individuati con direttiva approvata con
    deliberazione della Giunta regionale, previo parere
    espresso dalla Commissione consiliare competente in
    materia di governo del territorio entro il termine di
    trenta giorni dalla richiesta, decorso il quale se ne
    prescinde ed รจ resa esecutiva con decreto del
    Presidente della Regione. Le modifiche della direttiva
    seguono la medesima procedura.”.

    Capo IX Modifiche alla legge regionale n. 16 del 2017 (Norme in materia di turismo)

    Art. 42 Modifiche all’articolo 14 della legge regionale n. 16 del 2017 (Alberghi rurali)

    1. La lettera c) del comma 3 dell’articolo all’articolo
    14 della legge regionale 28 luglio 2017, n. 16 (Norme
    in materia di turismo) รจ cosรฌ sostituita:
    “c) possono assumere la denominazione di “alberghi
    rurali” le strutture ricettive alberghiere ubicate in
    fabbricati rurali e complessi immobiliari rurali esistenti,
    o in strutture di nuova realizzazione, arredate nel
    rispetto delle tradizioni locali, nelle quali siano offerti
    vitto, con bevande e pietanze tipiche della Regione
    preparate prevalentemente con l’impiego di materie
    prime di produzione locale ed eventuali altri servizi
    finalizzati anche alla fruizione dell’ambiente, della
    cultura, delle tradizioni e dell’enogastronomia del
    luogo.”.

    Art. 43 Integrazioni alla legge regionale n. 16 del 2017 (Strutture degli alberghi rurali)

    1. Dopo l’articolo 14 della legge regionale n. 16 del
    2017, รจ inserito il seguente:
    “14 bis (Strutture degli alberghi rurali)
    1. Gli alberghi rurali di cui all’articolo 14, comma 3,
    lettera c), con i relativi servizi integrati, in caso di
    utilizzo di strutture di nuova realizzazione, devono
    essere obbligatoriamente localizzati in corpi aziendali
    di superficie non inferiore a 25 ettari ed hanno una
    ricettivitร  non superiore a 70 posti letto.
    2. La dotazione volumetrica per posto letto deve
    risultare pari almeno a 100 metri cubi per posto letto.
    Per i servizi integrati di supporto puรฒ prevedersi una
    volumetria aggiuntiva non superiore al 50 per cento di
    quella programmata per i posti letto.
    3. La volumetria รจ consentita, coerentemente a
    quanto previsto per i punti di ristoro dal decreto del
    Presidente della Giunta regionale 3 agosto 1994, n.
    228, con indice fondiario di 0,01 mc/mq incrementabile
    con deliberazione del Consiglio comunale fino a 0,10
    mc/mq.
    4. I comuni, entro centottanta giorni dalla data di
    entrata in vigore della legge regionale di
    semplificazione 2018, possono prevedere nei loro
    strumenti di pianificazione territoriale gli areali
    preferenziali in cui sono ammissibili le strutture di
    accoglienza e ospitalitร , fermo restando il rispetto delle
    disposizioni del decreto assessoriale 22 dicembre
    1983, n. 2266/U.
    5. Nelle more del recepimento nella strumentazione
    urbanistica comunale delle disposizioni di cui ai commi
    da 1 a 4, nei territori rurali รจ ammissibile la
    realizzazione di dette strutture di accoglienza e
    ospitalitร , con relativi servizi integrati, esclusivamente
    nei corpi aziendali di superficie non inferiore ai 35
    ettari.”.

    Art. 44 Modifiche all’articolo 16 della legge regionale n. 16 del 2017 (Attivitร  delle “Domo”)

    1. Al comma 2 dell’articolo 16 della legge regionale
    n. 16 del 2017 sono aggiunte in fine le seguenti parole
    “Le domo possono somministrare, limitatamente alle
    persone alloggiate, alimenti e bevande. L’attivitร  di
    domo puรฒ essere inoltre esercitata in modo
    complementare rispetto all’esercizio di ristorazione
    aperto al pubblico, qualora sia svolta da uno stesso
    titolare nello stesso stabile. In tal caso l’esercizio puรฒ
    assumere la denominazione di “locanda”.”.

    Titolo V Disposizioni in materia di industria

    Capo I Disposizioni in materia di attivitร  estrattive

    Art. 45 Modifiche alla legge regionale n. 5 del 2015 (Miniere dismesse)

    1. Nell’articolo 20 della legge regionale, 9 marzo
    2015, n. 5 (legge finanziaria 2015), sono apportate le
    seguenti modifiche ed integrazioni:
    a) il comma 5 รจ sostituito dal seguente:
    “5. Il patrimonio materiale e immateriale connesso
    alle miniere dismesse della Sardegna, incluso ai fini di
    conservazione e tutela nel Parco geominerario storico
    ambientale della Sardegna, riconosciuto
    dall’UNESCO, รจ valorizzato dalla Regione per
    favorirne il suo riutilizzo per fini produttivi diversi da
    quelli minerari, con particolare riferimento alle attivitร 
    di valorizzazione per scopi di ricerca scientifica e
    tecnologica, turistici, culturali e sociali.”;
    b) il comma 6 รจ abrogato;
    c) il comma 7 รจ sostituito dai seguenti:
    “7. Il riutilizzo dei siti minerari dismessi e delle
    relative pertinenze per lo svolgimento delle attivitร  di
    cui al comma 5, anche nell’ambito di una concessione
    mineraria vigente, รจ assoggettato ad autorizzazione
    regionale.
    7 bis. Gli interventi di riutilizzo del patrimonio
    minerario sono soggetti ad autorizzazione regionale da
    acquisire nell’ambito del procedimento unico SUAPE
    di cui all’articolo 37 della legge regionale 20 ottobre
    2016, n. 24 (Norme sulla qualitร  della regolazione e di
    semplificazione dei procedimenti amministrativi),
    anche in deroga all’articolo 40, comma 4, lettera a),
    della medesima legge regionale n. 24 del 2016.
    7 ter. Le modalitร  di rilascio dell’autorizzazione di cui
    al comma 7 bis sono definite dalla Giunta regionale.”;
    d) i commi 8 e 9 sono abrogati.

    Art. 46 Modifiche alla legge regionale n. 2 del 2007 (Luoghi di lavoro minerari)

    1. Il comma 12 dell’articolo 24 della legge regionale
    29 maggio 2007, n. 2 (legge finanziaria 2007), รจ
    sostituito dal seguente:
    “12. Le condizioni di sicurezza dei luoghi di lavoro
    minerari definiti dal comma 1, lettera a), dell’articolo 2
    del decreto legislativo n. 624 del 1996 sono sottoposte
    alla vigilanza della struttura dell’Amministrazione
    regionale competente in materia di miniere. Sono
    esclusi dall’applicazione del presente comma i luoghi
    di lavoro non riconducibili alle finalitร  di cui all’articolo
    1 del medesimo decreto legislativo n. 624 del 1996.”.

    Art. 47 Nomina di commissario liquidatore

    1. Al comma 50 dell’articolo 1 della legge regionale
    n. 1 del 2009 le parole: “dipendenti
    dell’Amministrazione regionale” sono sostituite dalle
    parole: “dipendenti di tutti gli organismi ricompresi nel
    sistema Regione di cui all’articolo 1, comma 2 bis,
    della legge regionale n. 31 del 1998″. La disposizione
    di cui al presente comma si applica anche agli
    incarichi in corso alla data di entrata in vigore della
    presente legge.

    Capo II Disposizioni in materia di SUAPE

    Art. 48 Modifiche alla legge regionale n. 24 del 2016 (Procedimento unico SUAPE)

    1. Dopo il comma 4 dell’articolo 31 della legge
    regionale n. 24 del 2016, รจ inserito il seguente:
    “4 bis. La pratica presentata al SUAPE e i documenti
    relativi al procedimento unico sono contrassegnati da
    un numero univoco di protocollo. La gestione dei flussi
    documentali รจ assicurata dal sistema informatico
    SUAPE nel rispetto della legislazione e delle regole
    tecniche vigenti, secondo le prescrizioni contenute
    nelle direttive di cui all’articolo 29, comma 4.”.
    2. All’articolo 34 della legge regionale n. 24 del 2016
    sono apportate le seguenti modifiche:
    a) al comma 1, lettera a), le parole “20 giorni solari”
    sono sostituite dalle seguenti: “trenta giorni solari”;
    b) al comma 2 le parole “, oltre a valere quale
    comunicazione di avvio del procedimento ai sensi
    degli articoli 7 e 8 della legge n. 241 del 1990,” sono
    soppresse;
    c) dopo il comma 2 รจ aggiunto il seguente:
    “2 bis. Qualora, trascorsi quindici giorni consecutivi
    dalla data di ricezione della dichiarazione
    autocertificativa, il SUAPE non abbia provveduto al
    rilascio della ricevuta definitiva o a dichiarare la pratica
    irricevibile ai sensi dell’articolo 33, comma 4, il sistema
    informatico regionale provvede automaticamente alla
    trasmissione secondo le modalitร  definite dalle
    direttive di cui all’articolo 29, comma 4. Decorso tale
    termine il SUAPE puรฒ dichiarare l’irricevibilitร  della
    pratica solo in presenza delle condizioni previste
    dall’articolo 21 nonies, comma 1, della legge n. 241 del
    1990.”.
    3. L’articolo 35 della legge regionale n. 24 del 2016 รจ
    sostituito dal seguente:
    “Art. 35 (Attivitร  istruttoria del SUAPE)
    1. Ricevuta la documentazione dal SUAPE, le
    pubbliche amministrazioni competenti effettuano le
    verifiche sulla conformitร  dell’intervento alla normativa
    vigente, concludendole entro i seguenti termini:
    a) nel caso in cui il procedimento unico comprenda
    un solo titolo abilitativo rientrante nel campo di
    applicazione del procedimento in autocertificazione di
    cui all’articolo 34:
    1) per i procedimenti di cui all’articolo 34, comma 1,
    lettera a), il termine รจ fissato in sessanta giorni;
    2) per i procedimenti di cui all’articolo 34, comma 1,
    lettera b), il termine coincide con quello fissato
    dall’articolo 19 della legge n. 241 del 1990;
    b) Nel caso in cui il procedimento unico comprenda
    piรน titoli abilitativi rientranti nel campo di applicazione
    del procedimento in autocertificazione di cui all’articolo
    34, il termine รจ fissato in cinquantacinque giorni.
    2. I termini di cui al comma 1 decorrono dalla data di
    trasmissione della documentazione di cui all’articolo
    34, commi 2 e 2 bis.
    3. Le pubbliche amministrazioni competenti, nei
    termini previsti dal comma 1, possono richiedere, per il
    tramite del SUAPE, l’integrazione dei dati o dei
    documenti necessari, senza che ciรฒ comporti la
    sospensione dell’efficacia del titolo abilitativo o
    dell’intervento avviato.
    4. Qualora le pubbliche amministrazioni competenti
    per le verifiche rilevino la carenza dei requisiti e dei
    presupposti di legge e non sussistano motivate ragioni
    di urgenza, prima dell’adozione di qualsiasi atto ed
    entro i termini di cui al comma 1, trasmettono
    all’interessato e al SUAPE la comunicazione di cui
    all’articolo 10 bis della legge n. 241 del 1990.
    5. Nel caso in cui il procedimento unico comprenda
    un solo titolo abilitativo rientrante nel campo di
    applicazione del procedimento in autocertificazione di
    cui all’articolo 34, l’ufficio competente adotta
    direttamente i provvedimenti di cui all’articolo 19,
    comma 3, della legge n. 241 del 1990 ritenuti
    necessari, trasmettendoli all’interessato e al SUAPE.
    6. Nel caso in cui il procedimento unico comprenda
    piรน titoli abilitativi rientranti nel campo di applicazione
    del procedimento in autocertificazione di cui all’articolo
    34, ove l’ufficio competente ritenga necessaria
    l’adozione di prescrizioni o misure interdittive,
    trasmette al SUAPE la proposta motivata di
    provvedimento di cui all’articolo 19, comma 3, della
    legge n. 241 del 1990. Tale proposta esplicita le
    eventuali modifiche da apportare al progetto o
    all’attivitร , il termine per la sua conformazione alla
    normativa vigente e l’eventuale obbligo di sospensione
    nelle more della conformazione stessa, che puรฒ
    essere disposta esclusivamente in caso di attestazioni
    non veritiere o pericolo per la tutela dell’ambiente, del
    paesaggio, dei beni culturali, della salute, della
    pubblica sicurezza e della difesa nazionale. Entro i
    cinque giorni successivi alla ricezione della proposta di
    provvedimento, il SUAPE adotta l’atto conseguente. Al
    fine di contemplare in un unico atto tutte le prescrizioni
    o le misure interdittive proposte dalle amministrazioni
    interessate, entro il medesimo termine il SUAPE puรฒ
    convocare una riunione tecnica ai sensi all’articolo 36,
    provvedendo all’adozione degli atti conseguenti entro
    cinque giorni dalla chiusura della riunione.
    7. Fatti salvi i casi di errore o di omissione materiale
    suscettibili di correzione o di integrazione, quando
    un’amministrazione accerti la falsitร  delle dichiarazioni
    autocertificative presentate nel corso del procedimento
    unico, oltre a quanto previsto dai commi 3 e 4,
    trasmette gli atti alla Procura della Repubblica e
    all’eventuale ordine professionale di appartenenza del
    soggetto che le ha sottoscritte.
    8. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 4 diventano
    efficaci dal momento del rilascio dell’aggiornamento
    del sistema informatico regionale, di cui รจ data notizia
    nel BURAS e nel portale della Regione con almeno
    quindici giorni di anticipo.”.
    4. All’articolo 37 della legge regionale n. 24 del 2016
    sono apportate le seguenti modifiche:
    a) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
    “2 bis. Per i procedimenti di cui al presente articolo
    la richiesta di regolarizzazione di cui all’articolo 33,
    comma 3, interrompe, per non piรน di trenta giorni
    consecutivi, i termini di conclusione del procedimento
    di cui al comma 15, i quali decorrono integralmente
    dalla data di piena regolarizzazione della
    documentazione o dal decorso infruttuoso del termine
    assegnato. L’interruzione dei termini puรฒ essere
    disposta esclusivamente nei quindici giorni successivi
    alla data di ricezione della dichiarazione
    autocertificativa.
    2 ter. Qualora, trascorsi quindici giorni consecutivi
    dalla data di ricezione della dichiarazione
    autocertificativa, il SUAPE non abbia provveduto a
    trasmettere la documentazione alle pubbliche
    amministrazioni competenti, o a richiedere la
    regolarizzazione di cui all’articolo 33, comma 3, o a
    dichiarare l’irricevibilitร  della pratica, il sistema
    informatico regionale provvede automaticamente alla
    trasmissione secondo le modalitร  definite dalle
    direttive in materia di SUAPE.
    2 quater. Dalla data di trasmissione della
    documentazione di cui ai commi 2 e 2 ter il SUAPE
    puรฒ dichiarare l’irricevibilitร  della pratica solo in caso di
    incompetenza.”;
    b) alla lettera a) del comma 4 la parola “dieci” รจ
    sostituita dalla seguente: “quindici”;
    c) alla lettera b) del comma 4 le parole “al comma 2”
    sono sostituite dalle seguenti: “ai commi 2 e 2 ter”;
    d) dopo il comma 15 sono aggiunti i seguenti:
    “15 bis. Fatte salve le eccezioni di cui all’articolo 20,
    comma 4, della legge n. 241 del 1990, la mancata
    conclusione del procedimento da parte del SUAPE nei
    termini di cui al comma 15 equivale a provvedimento
    di accoglimento della domanda. Il provvedimento di
    accoglimento si considera rilasciato alla scadenza dei
    termini di cui al comma 15 anche nel caso in cui gli
    enti titolari dei provvedimenti esclusi dall’applicazione
    dell’articolo 20 della legge n. 241 del 1990 abbiano
    trasmesso le proprie determinazioni favorevoli. Ogni
    successiva differente determinazione del SUAPE sul
    procedimento puรฒ essere adottata solo nell’esercizio
    del potere di autotutela, ove sussistano le condizioni
    previste dagli articoli 21 quinquies e 21 nonies della
    legge n. 241 del 1990.
    15 ter. Ai procedimenti di cui al presente articolo si
    applicano le disposizioni in materia di indennizzo da
    ritardo nella conclusione del procedimento di cui
    all’articolo 28 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69,
    convertito in legge 9 agosto 2013, n. 98 (Conversione
    in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21
    giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il
    rilancio dell’economia).”;
    e) al comma 17, รจ aggiunto in fine il seguente
    periodo: “, nonchรฉ l’ammontare dell’indennizzo a cui
    l’interessato ha diritto ai sensi del comma 15 quater e
    le modalitร  con cui รจ possibile richiederlo.”.
    5. L’efficacia dei commi dal 2 al 4 รจ sospesa fino
    all’approvazione, entro centottanta giorni dall’entrata in
    vigore della presente legge, delle conseguenti
    modifiche alle direttive SUAPE di cui alla legge
    regionale n. 24 del 2016.
    6. All’articolo 38 della legge regionale n. 24 del 2016
    sono apportate le seguenti modifiche:
    a) al comma 2, la parola “quindici” รจ sostituita dalla
    seguente: “trenta”;
    b) al comma 3, in fine รจ aggiunto il seguente
    periodo: “Sono fatti i salvi i casi di cui all’articolo 7
    quater della legge regionale n. 23 del 1985, per i quali
    si applica il procedimento di cui all’articolo 37.”.
    7. Dopo l’articolo 39 della legge regionale n. 24 del
    2016 รจ aggiunto il seguente:
    “Art. 39 bis (Rinnovi)
    1. In caso di rinnovo periodico o di presentazione di
    una dichiarazione autocertificativa per l’ottenimento di
    un titolo abilitativo precedentemente acquisito e la cui
    efficacia temporale รจ scaduta, qualora non siano
    mutate le condizioni e il quadro normativo di
    riferimento, non possono essere richiesti all’interessato
    asseverazioni e allegati che siano giร  stati prodotti
    all’atto dell’acquisizione del titolo abilitativo originario.
    Per i titoli abilitativi formati in origine a seguito di
    asseverazione tecnica รจ richiesta un’asseverazione di
    situazione non mutata resa da un tecnico abilitato.
    2. I titoli abilitativi per l’esercizio delle attivitร 
    economiche e produttive di beni e servizi rientranti
    nella competenza legislativa regionale sono validi a
    tempo indeterminato e non sono assoggettati a
    rinnovo periodico nรฉ all’obbligo di comunicare
    periodicamente la prosecuzione dell’attivitร  o la
    permanenza dei requisiti di esercizio. Le direttive di cui
    all’articolo 29, comma 4, contengono la ricognizione
    dei titoli abilitativi a cui si applica la presente
    disposizione.
    3. La disposizione di cui al comma 2 si applica
    anche ai titoli abilitativi in corso di validitร  alla data di
    entrata in vigore della legge di semplificazione 2018.”.
    8. All’articolo 40 della legge regionale n. 24 del 2016,
    sono apportate le seguenti modifiche:
    a) il comma 1 รจ sostituito dai seguenti:
    “1. Per i procedimenti di accertamento di conformitร 
    e di sanatoria che si perfezionano attraverso il rilascio
    di un provvedimento espresso, รจ esclusa
    l’applicazione del procedimento di cui agli articoli 31 e
    seguenti; in tali casi il SUAPE trasmette la
    documentazione agli uffici coinvolti, i quali operano
    secondo quanto previsto dalle norme settoriali.
    1 bis. Alle sanatorie che si perfezionano attraverso la
    trasmissione di una dichiarazione autocertificativa ed il
    versamento di una sanzione ad effetto sanante di
    importo predeterminato, si applica il procedimento di
    cui all’articolo 34, a condizione che la ricevuta del
    versamento della sanzione prevista dalle norme
    vigenti sia allegata alla dichiarazione autocertificativa.
    1 ter. Nei casi di cui al comma 1 bis, il titolo
    abilitativo per l’effettuazione di qualsiasi intervento
    edilizio puรฒ essere acquisito anche contestualmente a
    quello per la sanatoria, attraverso la presentazione di
    un’unica dichiarazione autocertificativa.”;
    b) al comma 2 i primi due periodi sono sostituiti dai
    seguenti: “La possibilitร  di presentare una
    dichiarazione autocertificativa al SUAPE non puรฒ
    essere subordinata alla preventiva acquisizione di atti
    di assenso di qualsiasi genere al di fuori del
    procedimento unico. In deroga ai termini previsti per i
    procedimenti in conferenza di servizi di cui all’articolo
    37, per l’emissione della determinazione motivata di
    conclusione del procedimento unico รจ, comunque,
    necessario attendere il perfezionamento delle seguenti
    tipologie di atti di assenso:”.
    9. L’articolo 42 della legge regionale n. 24 del 2016 รจ
    sostituito dal seguente:
    “Art. 42 (Oneri istruttori e tariffe)
    1. In relazione ai procedimenti disciplinati nel
    presente titolo, sono posti a carico dell’interessato le
    spese e i diritti previsti da disposizioni di leggi statali e
    regionali vigenti nelle misure stabilite dalle stesse.
    Possono essere, altresรฌ, previsti diritti di istruttoria per
    l’attivitร  propria del SUAPE la cui misura non sia
    superiore a quella stabilita con deliberazione della
    Giunta regionale, nella quale sono previsti importi
    massimi differenziati a seconda dei tempi medi di
    conclusione del procedimento da parte del SUAPE.
    2. In relazione ai contributi di costruzione previsti dal
    decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del
    2001, la Giunta regionale, nel rispetto delle
    competenze delle autonomie locali, dispone gli indirizzi
    per la loro determinazione.
    3. La Regione favorisce la riduzione degli oneri a
    carico dei cittadini anche con l’attribuzione di
    premialitร  sui finanziamenti regionali agli enti locali.
    4. Per i procedimenti conclusi con oltre quindici
    giorni di ritardo l’interessato ha diritto al rimborso
    integrale dei diritti di istruttoria corrisposti per l’attivitร 
    propria del SUAPE.”.

    Capo III Disposizioni in materia di prestazioni energetiche

    Sezione I Prestazioni energetiche in edilizia

    Art. 49 Attestati di prestazione energetica degli edifici

    1. L’obbligo di dotazione e allegazione dell’Attestato
    di prestazione energetica degli edifici รจ escluso per i
    casi di cui all’appendice A dell’Allegato 1 del decreto
    interministeriale 26 giugno 2015 (Adeguamento del
    decreto Ministero dello sviluppo economico, 26 giugno
    2009 – Linee guida nazionali per la certificazione
    energetica degli edifici) e di cui ai seguenti punti:
    a) i trasferimenti a titolo oneroso, verso chiunque, di
    quote immobiliari indivise e di autonomo trasferimento
    del diritto di nuda proprietร  o di diritti reali parziari, e
    nei casi di fusione, di scissione societaria, di atti
    divisionali;
    b) gli edifici o le singole unitร  immobiliari oggetto di
    atti di donazione, comodato d’uso o trasferimenti,
    comunque denominati, a titolo gratuito;
    c) i provvedimenti di assegnazione della proprietร  o
    di altro diritto reale conseguenti a procedure esecutive
    singole o concorsuali;
    d) gli edifici dichiarati inagibili;
    e) gli edifici o le singole unitร  immobiliari di edilizia
    residenziale pubblica esistenti concessi in locazione
    abitativa;
    f) la locazione di porzioni di unitร  immobiliari.

    Art. 50 Impianti termici

    1. I generatori di calore alimentati a biomasse
    combustibili solide rispettano i valori minimi di
    rendimento e di emissione corrispondenti:
    a) alla classe 3 stelle di cui alla tabella 1 dell’allegato
    1 al decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela
    del territorio e del mare 7 novembre 2017, n. 186
    (Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle
    procedure e delle competenze per il rilascio di una
    certificazione dei generatori di calore alimentati a
    biomasse combustibili solide) se installati dal 1ยฐ
    gennaio 2019;
    b) alla classe 4 stelle di cui alla tabella 1 dell’allegato
    1 al decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela
    del territorio e del mare n. 186 del 2017 se installati dal
    1ยฐ gennaio 2020.

    Art. 51 Controlli sugli attestati di prestazione energetica degli edifici

    1. Sono di competenza della Regione i controlli sulla
    qualitร  del servizio di certificazione energetica degli
    edifici.

    Sezione II Infrastrutture

    Art. 52 Misure per la diffusione dell’utilizzo del GNC, del GNL e dell’elettricitร  nel trasporto stradale

    1. In applicazione dell’articolo 18 del decreto
    legislativo 16 dicembre 2016, n. 257 (Disciplina di
    attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento
    europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla
    realizzazione di una infrastruttura per i combustibili
    alternativi) il presente articolo reca disposizioni per la
    diffusione del gas naturale compresso (GNC), del gas
    naturale liquefatto (GNL) e dell’elettricitร  nel trasporto
    stradale.
    2. Nel caso di autorizzazione alla realizzazione di
    nuovi impianti di distribuzione carburanti e di
    ristrutturazione totale degli impianti di distribuzione
    carburanti esistenti รจ fatto obbligo di dotare i medesimi
    di infrastrutture di ricarica elettrica di potenza elevata
    almeno veloce di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e),
    punto 1), del decreto legislativo n. 257 del 2016 e di
    rifornimento di GNC o GNL anche in esclusiva
    modalitร  self service. Non sono soggetti a tale obbligo
    gli impianti di distribuzione carburanti localizzati nelle
    aree svantaggiate giร  individuate dalle disposizioni
    regionali di settore. Ove ricorrono
    contemporaneamente le impossibilitร  tecniche di cui al
    comma 5, lettere a), b) e c) รจ fatto obbligo di dotare gli
    impianti di distribuzione di infrastrutture di rifornimento
    del GPL.
    3. Per tutti gli impianti di distribuzione di carburanti
    stradali giร  esistenti al 31 dicembre 2015, che hanno
    erogato nel corso del 2015 un quantitativo di benzina e
    gasolio superiore a 10 milioni di litri e che si trovano
    nel territorio delle province i cui capoluoghi hanno
    superato il limite delle concentrazioni di PM10 per
    almeno due anni su sei negli anni dal 2009 al 2014 di
    cui all’allegato IV del decreto legislativo n. 257 del
    2016, รจ fatto obbligo di presentare entro il 31 dicembre
    2018 un progetto al fine di dotarsi di infrastrutture di
    ricarica elettrica e di distribuzione di GNC o GNL, da
    realizzare nei successivi ventiquattro mesi dalla data
    di presentazione del progetto.
    4. Per tutti gli impianti di distribuzione di carburanti
    stradali esistenti al 31 dicembre 2017 che abbiano
    erogato nel corso del 2017 un quantitativo di benzina e
    gasolio superiore a 5 milioni di litri e che si trovano nel
    territorio delle province i cui capoluoghi hanno
    superato il limite delle concentrazioni di PM10 per
    almeno due anni su sei negli anni dal 2009 al 2014 di
    cui all’allegato IV del decreto legislativo n. 257 del
    2016, รจ fatto l’obbligo di presentare entro il 31
    dicembre 2020 un progetto al fine di dotarsi di
    infrastrutture di ricarica elettrica e di distribuzione di
    GNC o GNL, da realizzare nei successivi ventiquattro
    mesi dalla data di presentazione del progetto.
    5. Gli obblighi di cui ai commi 2, 3 e 4 sono
    compatibili con altre forme di incentivazione e si
    applicano, fatta salva la sussistenza di una delle
    seguenti impossibilitร  tecniche fatte valere dai titolari
    degli impianti di distribuzione e verificate e certificate
    dall’ente che rilascia l’autorizzazione all’esercizio
    dell’impianto di distribuzione dei carburanti:
    a) accessi e spazi insufficienti per motivi di sicurezza
    ai sensi della normativa antincendio, esclusivamente
    per gli impianti giร  autorizzati alla data di entrata in
    vigore del decreto legislativo n. 257 del 2016;
    b) per il GNC: lunghezza delle tubazioni per
    l’allacciamento superiore a 1.000 metri tra la rete del
    gas naturale e il punto di stoccaggio del GNC e
    pressione della rete del gas naturale inferiore a 3 bar;
    c) distanza dal piรน vicino deposito di
    approvvigionamento del GNL via terra superiore a
    1.000 chilometri.
    6. Al fine di promuovere l’uso di carburanti a basso
    impatto ambientale nel settore dei trasporti, รจ
    consentita l’apertura di nuovi impianti di distribuzione
    mono-prodotto, ad uso pubblico, che erogano gas
    naturale, compreso il biometano, sia in forma
    compressa (GNC), sia in forma liquida (GNL), e di
    nuovi punti di ricarica di potenza elevata almeno
    veloce di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e), punto
    1) del decreto legislativo n. 257 del 2016.
    7. Fermi restando i termini di cui al presente articolo,
    per ottemperare agli obblighi di cui ai commi 3 e 4, il
    titolare dell’impianto di distribuzione carburanti puรฒ
    dotare del prodotto GNC o GNL e di ricarica elettrica di
    potenza elevata almeno veloce di cui all’articolo 2,
    comma 1, lettera e), punto 1) del decreto legislativo n.
    257 del 2016 un altro impianto nuovo o giร  nella sua
    titolaritร , ma non soggetto ad obbligo, purchรฉ sito
    nell’ambito territoriale della stessa provincia e in
    coerenza con le disposizioni della programmazione
    regionale.

    Titolo VI Disposizioni in materia di sanitร  e politiche sociali

    Capo I Disposizioni in materia di sanitร  e politiche sociali

    Art. 53 Durata delle attestazioni o certificazioni di malattie croniche

    1. Le attestazioni o le certificazioni di malattie
    croniche o di condizioni di salute necessarie al fine di
    ottenere prestazioni sanitarie, socio-sanitarie o sociali
    nel territorio regionale producono effetti sino
    all’eventuale regressione della malattia o della
    condizione di salute ad un livello non piรน compatibile
    con l’ottenimento della prestazione.
    2. L’eventuale regressione delle malattie o delle
    condizioni di salute di cui al comma 1 รจ comunicata
    dal medico curante alle pubbliche amministrazioni
    erogatrici della prestazione.
    3. La Giunta regionale, su proposta dell’Assessore
    competente in materia di sanitร , individua le malattie e
    le condizioni di salute di cui al comma 1, inserendole
    in un apposito elenco da pubblicarsi sul Bollettino
    ufficiale della Regione autonoma della Sardegna
    (BURAS).

    Titolo VII Disposizioni in materia di turismo, commercio e artigianato

    Capo I Disposizioni in materia di turismo, commercio e artigianato

    Art. 54 Affidamento in gestione dei distributori di carburanti

    1. L’affidamento in gestione di un impianto per la
    distribuzione di carburanti non costituisce subingresso
    nell’autorizzazione di cui all’articolo 1, comma 2, del
    decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32
    (Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei
    carburanti, a norma dell’articolo 4, comma 4, lettera c),
    della legge 15 marzo 1997, n. 59), ed รจ soggetto a
    comunicazione al comune competente per territorio.

    Art. 55 Forme speciali di vendita

    1. Per l’esercizio del commercio al dettaglio
    mediante forme speciali di vendita di cui all’articolo 3,
    comma 8, della legge regionale 18 maggio 2006, n. 5
    (Disciplina generale delle attivitร  commerciali) non รจ
    dovuto alcun titolo abilitativo aggiuntivo in tutti i casi in
    cui tale forma di vendita sia accessoria ad altra
    modalitร  di commercio al dettaglio per la quale la
    medesima ditta sia in possesso di regolare titolo
    abilitativo.

    Art. 56 Modifiche alla legge regionale n. 9 del 1999 (Registro regionale degli operatori del turismo subacqueo)

    1. Dopo il comma 2 dell’articolo 5 della legge
    regionale 26 febbraio 1999, n. 9 (Norme per la
    disciplina dell’attivitร  degli operatori del turismo
    subacqueo), รจ aggiunto il seguente:
    “2 bis. L’iscrizione all’Elenco regionale degli
    Operatori del turismo subacqueo – Sezione centri di
    immersione subacquea, non necessita di rinnovo.”.

    Titolo VIII Disposizioni in materia di politiche del lavoro e formazione professionale

    Art. 57 Modifiche all’articolo 34 della legge regionale n. 9 del 2016 (Modalitร  attuative)

    1. Nell’articolo 34 della legge regionale 17 maggio
    2016, n. 9 (Disciplina dei servizi e delle politiche per il
    lavoro), l’ultimo periodo รจ sostituito dal seguente:
    “Decorsi tali termini il parere si intende favorevolmente
    espresso e la Giunta regionale provvede ad adottare
    gli atti definitivi.”.

    Art. 58 Modifiche all’articolo 37 della legge regionale n. 9 del 2016 (Personale)

    1. Dopo il comma 10 dell’articolo 37 della legge
    regionale n. 9 del 2016, รจ aggiunto il seguente:
    “10 bis. A valere sulle risorse stanziate nella
    missione 15 – programma 01 – titolo 1 il personale di
    cui al comma 1 รจ inquadrato nei ruoli regionali nelle
    categorie e nei livelli retributivi corrispondenti alla
    professionalitร  posseduta al momento del passaggio
    dalle province alla Regione, con la salvaguardia della
    retribuzione individuale di anzianitร  maturata e degli
    assegni personali in godimento.”.

    Art. 59 Disposizioni in materia di formazione professionale

    1. I soggetti ricompresi nell’elenco di cui alla
    determinazione n. 4578 prot. n. 43229 del 4 ottobre
    2018 del Direttore generale dell’Assessorato regionale
    del lavoro, formazione professionale, cooperazione e
    sicurezza sociale che, alla data del 15 dicembre 2018,
    abbiano fatto ricorso al Tribunale amministrativo
    regionale avverso la medesima determinazione, sono
    iscritti d’ufficio alla lista speciale ad esaurimento di cui
    all’articolo 6, comma 1, lettera f) della legge regionale
    5 marzo 2008, n. 3 (legge finanziaria 2008), degli
    aventi diritto ai sensi dell’articolo 11, comma 4, della
    legge regionale 11 gennaio 2018, n. 1 (Legge di
    stabilitร  2018).

    Titolo IX Disposizioni in materia di organizzazione regionale

    Capo I Disposizioni in materia di organizzazione regionale

    Art. 60 Ufficio per l’attuazione del programma ENI CBC Bacino del Mediterraneo

    1. L’ufficio di cui all’articolo 6, comma 17, della legge
    regionale n. 2 del 2007, come modificata dall’articolo 2
    della legge regionale 4 agosto 2011, n. 16 (Norme in
    materia di organizzazione e personale), prosegue la
    sua attivitร  a supporto dell’attuazione del programma
    ENI CBC Bacino del Mediterraneo secondo criteri e
    modalitร  definiti dalla Giunta regionale nel rispetto
    della normativa comunitaria vigente.
    2. L’Amministrazione regionale attua la presente
    legge senza ulteriori oneri a carico della finanza
    regionale per gli anni 2019-2021, mediante impiego di
    risorse giร  stanziate con il bilancio regionale per gli
    stessi anni.

    Art. 61 Progressioni professionali

    1. Al personale del comparto di contrattazione
    regionale che abbia maturato i requisiti per le
    progressioni professionali per l’anno 2018 e non sia
    transitato nel livello economico superiore, sono
    riconosciuti gli effetti giuridici della progressione con
    decorrenza dal 1ยฐ gennaio 2018. Tale decorrenza ha
    valore ai fini del calcolo della permanenza effettiva in
    servizio nel livello retributivo.

    Art. 62 Modifiche all’articolo 3 della legge regionale n. 29 del 2018 (Processo di inserimento)

    1. Al comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 2
    agosto 2018, n. 29 (Disposizioni in materia di
    personale della categoria “assuntori” operante in
    Sardegna in base alla legge n. 14 del 1965 e
    costituzione della “Lista ad esaurimento assuntori”), la
    frase “tramite bando pubblico” รจ soppressa.

    Art. 63 Contratti di locazione degli immobili di proprietร  regionale

    1. Ai nuovi contratti di locazione di immobili di
    proprietร  regionale adibiti ad uso diverso da quello
    abitativo si applica l’articolo 38 della legge 27 luglio
    1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili
    urbani), e successive modifiche ed integrazioni. Ai
    medesimi contratti, in caso di rinnovo o nuova
    locazione, una volta esperite le preliminari indagini di
    mercato secondo le modalitร  previste dall’articolo 2 del
    decreto del presidente della Repubblica 13 settembre
    2005, n. 296 (Regolamento concernente i criteri e le
    modalitร  di concessione in uso e in locazione dei beni
    immobili appartenenti allo Stato), si applica l’articolo 40
    della legge n. 392 del 1978, e successive modifiche ed
    integrazioni.

    Titolo X Istituzione della Fondazione circuito multidisciplinare per lo spettacolo dal vivo

    Capo I Istituzione della Fondazione circuito multidisciplinare per lo spettacolo dal vivo

    Art. 64 Istituzione della Fondazione circuito multidisciplinare per lo spettacolo dal vivo

    1. A fine di promuovere lo sviluppo e la diffusione del
    teatro, della danza, della musica e del circo
    contemporaneo e per il conseguimento delle finalitร 
    previste dall’articolo 1 della legge regionale 6
    dicembre 2006, n. 18 (Disciplina delle attivitร  di
    spettacolo in Sardegna) รจ costituita, per iniziativa della
    Regione, che ne รจ socio fondatore, la “Fondazione
    circuito multidisciplinare per lo spettacolo dal vivo”, di
    seguito Fondazione, quale ente non avente scopo di
    lucro con sede in Cagliari, costituita con atto pubblico
    secondo le procedure fissate dal Codice civile entro
    sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente
    legge.
    2. Alla Fondazione possono partecipare in qualitร  di
    soci altri soggetti e organismi pubblici o privati che
    svolgono la propria attivitร  nell’ambito delle finalitร 
    della Fondazione previste dal comma 4 e che ne
    facciano richiesta secondo le modalitร  previste nello
    statuto della Fondazione e dal Codice civile.
    3. La Fondazione acquisisce l’attuale organismo di
    spettacolo per l’organizzazione del Circuito regionale
    multidisciplinare della Sardegna di cui all’articolo 37 e
    seguenti del decreto ministeriale 27 luglio 2017
    (Ce.D.A.C.) e puรฒ acquisire rami di azienda, e/o
    subentrare in tutti i rapporti giuridici patrimoniali di altre
    associazioni, fondazioni e cooperative sociali giร 
    operanti nel settore dello spettacolo dal vivo nel
    rispetto delle disposizioni previste nello statuto e nel
    Codice civile.
    4. La partecipazione della Regione รจ subordinata
    alla condizione che la Fondazione persegua i seguenti
    scopi principali:
    a) organizzare e gestire il Circuito regionale
    multidisciplinare della Sardegna di cui all’articolo 37 e
    seguenti del decreto ministeriale 27 luglio 2017
    razionalizzando i servizi di distribuzione dello
    spettacolo dal vivo in collegamento con le linee
    programmatiche e le politiche del Ministero dei beni e
    delle attivitร  culturali province e dei comuni della
    Sardegna;
    b) agire come struttura stabile professionalmente
    qualificata per la distribuzione sui territorio regionale di
    manifestazioni culturali e di pubblico spettacolo con
    particolare riferimento alla diffusione e decentramento
    di spettacoli teatrali di prosa musica e danza
    instaurando rapporti di collaborazione con enti singoli
    o consorziati pubblici e privati;
    c) favorire l’attivitร  del teatro e dello spettacolo in
    genere apportando contributi tecnico organizzativi e
    promuovendo la formazione, la qualificazione e
    l’aggiornamento professionale;
    d) promuovere rassegne di spettacoli, festival,
    manifestazioni straordinarie residenze artistiche e
    progetti speciali;
    e) agevolare e sostenere produzioni di compagnie
    locali di livello professionale, anche attraverso forme di
    compartecipazione agli allestimenti;
    f) promuovere la diffusione della cultura teatrale,
    coreutica e musicale nelle scuole di ogni ordine o
    grado anche con laboratori e master;
    g) promuovere mostre pubblicazioni convegni
    seminari e iniziative di studio e ricerca anche in
    collaborazione con universitร  e istituti specializzati;
    h) promuovere incontri con il pubblico anche
    mediante formule associative e di gestione partecipata
    delle attivitร .
    5. La Fondazione dispone di un proprio statuto
    approvato dalla Giunta regionale con propria
    deliberazione previo parere della Commissione
    consiliare competente in materia di cultura, che si
    esprime entro venti giorni. Con la medesima
    deliberazione la Giunta regionale autorizza il
    Presidente della Regione o un suo delegato a
    sottoscrivere l’atto costitutivo e a compiere tutti gli atti
    necessari al fine di perfezionare la partecipazione
    della Regione alla Fondazione.
    6. Lo statuto disciplina le finalitร , il patrimonio e le
    modalitร  di finanziamento delle attivitร , la
    composizione, i modi di formazione e il funzionamento
    degli organi sociali, le modalitร  di esercizio del
    controllo e della vigilanza della Regione e gli altri
    aspetti previsti dalle norme del Codice civile. Lo
    statuto puรฒ attribuire alla Fondazione ulteriori finalitร ,
    strumentali e accessorie al raggiungimento dei propri
    scopi purchรฉ compatibili con quelle indicate dal
    presente articolo.
    7. La Giunta regionale, inoltre, designa, con propria
    deliberazione, i rappresentanti della Regione negli
    organi della Fondazione secondo quanto previsto nel
    suo statuto e nel rispetto della normativa vigente.
    8. La Fondazione presenta, entro il 30 novembre
    dell’anno precedente a quello a cui si riferisce
    l’esercizio, il proprio programma di attivitร  corredato
    dalla quantificazione delle esigenze finanziarie
    necessarie al raggiungimento degli obiettivi annuali.
    Entro il 30 aprile di ogni anno, la Fondazione presenta
    alla Giunta regionale una relazione sull’attivitร  svolta
    nell’anno precedente e sui risultati ottenuti.
    9. La Regione partecipa alla Fondazione con un
    contributo per lo svolgimento delle attivitร  istituzionali
    determinato in euro 700.000 annui.
    10. Il contributo di cui al comma 8 attualmente
    erogato ai sensi dell’articolo 8, comma 8, lettera a)
    della legge regionale n. 1 del 2018, รจ erogato a favore
    della Fondazione a decorrere dalla sua costituzione.
    La Regione sospende l’erogazione del contributo per
    gravi e reiterate violazioni dello statuto della
    Fondazione.
    11. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente
    articolo, determinati in euro 700.000 annui a decorrere
    dall’anno 2019, si provvede per gli anni 2019, 2020 e
    2021 mediante utilizzo delle risorse stanziate per le
    stesse finalitร  in conto della missione 05 – programma
    02 – titolo 1 – capitolo SC05.0923 del bilancio di
    previsione della Regione 2019-2021 e, a decorrere
    dall’anno 2022, con legge di bilancio dei singoli
    esercizi finanziari.


    La presente legge sarร  pubblicata nel Bollettino
    ufficiale della Regione.


    Eโ€™ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di
    farla osservare come legge della Regione.


    Data a Cagliari, addรฌ 11 gennaio 2019
    Pigliaru


    Allegato A

    Leggi regionali espressamente abrogate

    legge regionale 19 dicembre 1988, n. 45 (Disciplina della distribuzione dei  carburanti in Sardegna)

    Legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45 – Norme per lโ€™uso e la tutela del territorio regionale

    (Pubblicata sul BURAS n. 48 del 22 dicembre 1989)

    Titolo I – Finalitร , soggetti, strumenti della pianificazione

    (Ai sensi dellโ€™articolo 9, comma 2, della legge regionale 25 novembre 2004, n. 8, tutti i riferimenti contenuti nella presente legge ai โ€œpiani territoriali paesisticiโ€ sono sostituiti dal riferimento al โ€œPiano paesaggistico regionaleโ€.)

    (Ai sensi dellโ€™articolo 2, comma 1, della legge regionale 23 aprile 2015, n. 8, tutti i riferimenti contenuti nella presente legge alle parole โ€œconcessioneโ€ o โ€œconcessione ediliziaโ€ sono sostituiti dal riferimento al โ€œpermesso di costruireโ€.)

    Art. 1. Finalitร 

    1 – La Regione autonoma della Sardegna, in attuazione dellโ€™articolo 3, lettera f), dello Statuto speciale approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, disciplina le attivitร  di uso e tutela del territorio regionale secondo le norme della presente legge della legge regionale 11 ottobre 1985, n. 23 e successive modifiche, in collaborazione e dโ€™intesa con gli enti locali territoriali.

    2 – A tal fine i soggetti della pianificazione di cui al successivo articolo 2:

    a) pianificano lโ€™uso delle risorse territoriali e regolamentano gli interventi di modificazione delle destinazioni dโ€™uso del territorio;

    b) coordinano la pianificazione dellโ€™uso del territorio con gli indirizzi, gli obiettivi e gli atti della programmazione economica nazionale e regionale;

    c) assicurano la piรน rigorosa tutela delle risorse territoriali, con particolare riguardo alla salvaguardia del patrimonio naturale, ambientale, artistico culturale, ai fini della loro valorizzazione;

    d) verificano periodicamente e adeguano i piani e programmi pubblici concernenti lโ€™uso e la tutela del territorio ai diversi livelli.

    Art. 2. – Soggetti

    1 – I soggetti della pianificazione territoriale sono:

    a) la Regione;

    [ b) le Province;] (Lettera soppressa dallโ€™articolo 75, comma 1, lettera a), della legge regionale 4 febbraio 2016, n. 6.)

    c) i Comuni singoli o associati.

    Art. 3. – Strumenti e livelli della pianificazione territoriale

    1 – Sono strumenti per lโ€™uso e la tutela del territorio:

    a) a livello regionale:

    1. (i piani territoriali paesistici) il Piano paesaggistico regionale;
    2. le direttive ed i vincoli, gli schemi di assetto territoriale. Le direttive ed i vincoli possono trovare espressione coordinata in piani e schemi di assetto relativi a determinati settori dโ€™intervento e/o a determinate zone del territorio regionale. Il sistema di tali atti e piani costituisce il quadro regionale di coordinamento territoriale.

    [ b) a livello provinciale:

    1) i piani urbanistici provinciali o sub-provinciali.]

    (Lettera b soppressa dallโ€™articolo 75, comma 1, lettera a), della legge regionale 4 febbraio 2016, n. 6.)

    c – a livello comunale:

    1. i piani urbanistici comunali;
    2. i piani urbanistici intercomunali.

    Art. 4. – Ambiti di competenza degli strumenti

    1 – La Regione, [le Province,] i Comuni singoli o associati e le Comunitร  montane per quanto previsto dallโ€™articolo 7 della legge 3 dicembre 1971, n. 1192, esercitano, negli ambiti delle rispettive competenze definiti dalla presente legge, le funzioni relative alla pianificazione urbanistica concernenti la disciplina dellโ€™uso del territorio e di salvaguardia ambientale.

    (Comma modificato dallโ€™articolo 75, comma 1, lettera a), della legge regionale 4 febbraio 2016, n. 6, che ha soppresso le parole โ€œle Province,โ€.)

    2 – In particolare:

    a) la Regione con le direttive e i vincoli e con gli schemi di assetto territoriale disciplina lโ€™uso del territorio e detta norme per la predisposizione dei piani urbanistici delle Province, delle Comunitร  montane e dei Comuni singoli o associati; con (i piani territoriali paesistici) il Piano paesaggistico regionale individua le zone di particolare pregio naturalistico e ambientale e ne detta le norme dโ€™uso;

    b) la Provincia, con il piano urbanistico provinciale esteso allโ€™intero territorio o diviso in piรน ambiti sempre compresi nella circoscrizione amministrativa, assicura, per le materie di cui al successivo articolo 16, la coerenza degli interventi alle direttive e vincoli regionali e (ai piani territoriali paesistici) al Piano paesaggistico regionale; (Lettera soppressa dallโ€™articolo 75, comma 1, lettera a), della legge regionale 4 febbraio 2016, n. 6.)

    c) la Comunitร  montana, in coerenza con la pianificazione regionale e con il piano urbanistico provinciale, puรฒ redigere un piano urbanistico di cui allโ€™articolo 7 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102;

    d) il Comune, con il piano urbanistico comunale o i intercomunale, assicura la equilibrata espansione dei centri abitati in coerenza con le direttive e i vincoli regionali; in conformitร  alle previsioni del piano urbanistico provinciale regola lโ€™uso del territorio agricolo e delle parti destinate allo sviluppo turistico e produttivo industriale-artigianale, detta norma per il recupero e lโ€™uso del patrimonio edilizio esistente, per una adeguata dotazione di servizi sociali e di carattere infrastrutturale del territorio comunale.

    Titolo II – La pianificazione regionale

    Art. 5. – Direttive e vincoli regionali e schemi di assetto territoriale

    1. Allo scopo di orientare e coordinare lโ€™attivi urbanistica, la Regione emana direttive per la formazione, lโ€™adeguamento, la gestione degli strumenti urbanistici.
    2. Le direttive stabiliscono criteri e modalitร  per il dimensionamento dei piani di cui allโ€™articolo 4.
    3. Le direttive inoltre prevedono: i limiti inderogabili di densitร  edilizia, di altezza, di distanza tra fabbricati nonchรฉ i rapporti massimi tra spazi pubblici o riservati alle attivitร  collettive, a verde pubblico a parcheggi da osservarsi allโ€™atto della formazione degli strumenti di pianificazione urbanistica.
    4. Fino allโ€™approvazione delle direttive di cui al presente articolo rimangono in vigore le norme di cui al decreto dellโ€™Assessore regionale dellโ€™urbanistica del 20 dicembre 1983, n. 2266/U.
    5. La Regione stabilisce, in riferimento a determinate zone del territorio, particolari e specifici vincoli urbanistici necessari al conseguimento di obiettivi in materia di difesa del suolo, conservazione, tutela ed utilizzazione delle risorse naturali, ambientali e culturali, di localizzazione di infrastrutture, attrezzature e servizi di interesse generale.
    6. รˆ in facoltร  della Regione di dotarsi di uno o piรน schemi di assetto territoriale come espressione coordinata delle direttive e dei vincoli, per settori di intervento e per determinate zone del territorio regionale.
    7. Gli schemi di assetto territoriale potranno prevedere, tra lโ€™altro: la determinazione del fabbisogno abitativo; la rete delle principali linee di comunicazione di interesse regionale; i criteri per la scelta delle aree da destinare ad insediamenti residenziali, produttivi, artigianali, commerciali e turistici o da tutelare sotto il profilo paesaggistico e ambientale.
    8. Le direttive, i vincoli regionali e gli schemi di assetto territoriale sono approvati con deliberazione della Giunta regionale, previo parere espresso dalla Commissione consiliare competente in materia di governo del territorio entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, e resi esecutivi con decreto del Presidente della Regione. [7]

    (Lโ€™originario comma 8 รจ stato sostituito dagli attuali commi 8 e 8-bis dallโ€™articolo 16 della legge regionale 23 aprile 2015, n. 8. Il testo del precedente comma 8 era cosรฌ formulato: โ€œLe direttive, i vincoli regionali e gli schemi di assetto territoriale sono approvati dal Consiglio regionale previa deliberazione della Giunta regionale e sono resi esecutivi con decreto del Presidente della Giunta regionaleโ€.)

    8.bis. Le direttive, i vincoli regionali e gli schemi di assetto territoriale di cui ai commi 1, 2, 3, 5, 6 e 7 prevalgono sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi. (Lโ€™originario comma 8 รจ stato sostituito dagli attuali commi 8 e 8-bis dallโ€™articolo 16 della legge regionale 23 aprile 2015, n. 8. Il testo del precedente comma 8 era cosรฌ formulato: โ€œLe direttive, i vincoli regionali e gli schemi di assetto territoriale sono approvati dal Consiglio regionale previa deliberazione della Giunta regionale e sono resi esecutivi con decreto del Presidente della Giunta regionaleโ€.)

    Art. 6. – Servizi per la pianificazione regionale

    (Articolo abrogato dallโ€™articolo 80, comma 5, lettera l), della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, con effetto dalla data di entrata in vigore del decreto di ridefinizione dei servizi previsto dal comma 5 dellโ€™articolo 71 della stessa legge.)

    [1. Sono istituiti, in soprannumero rispetto a quanto fissato dagli articoli 5 e 6 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, presso lโ€™Assessorato regionale competente in materia urbanistica:

    a) il servizio per la predisposizione e la gestione degli strumenti della pianificazione urbanistica regionale;

    b) il servizio informativo e cartografico regionale.

    2- Ogni servizio รจ articolato in due settori.

    3 – Il servizio di cui al punto a) svolge le funzioni relative allโ€™istruttoria, definizione e verifica degli atti connessi alla redazione degli strumenti e della pianificazione regionale.

    4 – Il servizio di cui al punto b) svolge le funzioni relative alla predisposizione del materiale informativo, cartografico di base per la pianificazione territoriale.

    5 – La Giunta regionale, su proposta dellโ€™Assessore competente per il perseguimento delle finalitร  di cui ai commi precedenti, puรฒ attivare convenzioni con le Universitร  sarde e con professionisti competenti in materia urbanistica.]

    Art. 7. – Direttiva per i centri storici

    1 – Al fine di tutelare i valori della identitร  regionale depositati nellโ€™insediamento storico, la Giunta regionale, su proposta dellโ€™Assessore competente, entro un anno dallโ€™entrata in vigore della presente legge, con apposita direttiva istituisce e coordina presso gli enti locali ยซlaboratori per il recuperoยป anche attraverso il ricorso a professionisti e tecnici esterni allโ€™Amministrazione.

    2 – Il laboratorio per il recupero dei centri antichi e dellโ€™insediamento minore ha compiti di:

    a) catalogazione e definizione delle tecnologie edilizi in funzione della predisposizione di tecniche di recupero relativamente alla struttura fisica degli abitati:

    b) formulazione di modelli, progetti di settore e procedure di intervento rapportate alle tipologie edilizie, ai materiali ed agli elementi di arredo urbano;

    c) indagine tipologica e funzionale dei manufatti in relazione alle trasformazioni storicamente intervenute ed alle modificazioni possibili;

    d) predisposizione di tipologie di intervento standard e di contratti-tipo.

    Art. 8. – Direttiva per le zone agricole

    1. Entro sei mesi dallโ€™approvazione della presente legge, la Regione emana apposita direttiva di salvaguardia del territorio agricolo che individui quelle parti nelle quali gli interventi sono subordinati a pianificazione paesistica.
    2. Fino alla predisposizione (dei piani paesistici) del Piano paesaggistico regionale valgono, per le aree individuate cosรฌ come stabilito al comma precedente, le norme di salvaguardia di cui allโ€™articolo 12.

    Art. 9. – Direttiva per le aree urbane

    1 – La Giunta regionale, sentiti gli enti locali interessati, individua e norma con apposita direttiva le aree urbane che, per la loro complessitร  strutturale, per la loro composizione amministrativa e per la loro rilevanza, allโ€™interno del territorio regionale, necessitano di coordinamento sovracomunale.

    2 – La direttiva dovrร  individuare i perimetri provvisori di tali aree urbane; stabilire i criteri e le norme di pianificazione; designare il soggetto amministrativo per la redazione e la gestione dello schema di assetto dellโ€™area urbana.

    Art. 10. – Piani territoriali paesistici: contenuti

    [1. I piani territoriali paesistici, redatti sulla base delle disposizioni di omogeneizzazione e di coordinamento approvate dal Consiglio regionale, devono contenere:

    a) lโ€™analisi storico – morfologica del territorio e delle strutture del paesaggio;

    b) lโ€™individuazione degli scenari paesaggistici e delle varie scale di fruizione di essi;

    c) la definizione degli ambiti spaziali compresi negli scenari di cui sopra e dei criteri di utilizzazione compatibili. In particolare si dovranno prevedere:

    1. gli ambiti nei quali deve essere garantita la conservazione integrale dei singoli caratteri naturalistici, storico – morfologici e dei rispettivi insiemi:
    2. gli ambiti per i quali sono ammessi interventi di trasformazione specificandone i limiti, i criteri, nonchรฉ le volumetrie massime edificabili;
    3. gli ambiti per i quali risultano necessari interventi di restauro e recupero ambientale, specificandone le caratteristiche;

    d) la definizione degli ambiti spaziali per i quali la trasformazione del territorio e gli interventi attivi di conservazione e restauro sono subordinati allโ€™assunzione di atti di pianificazione provinciale;

    e) i criteri e le norme di attuazione.

    2 – Per i territori definiti parchi e riserve naturali, il piano territoriale paesistico รจ sostituito dal piano del parco o della riserva naturale. Qualora, per le aree considerate, il piano territoriale paesistico non sia giร  stato approvato, il piano del parco o della riserva naturale deve assumere i contenuti di cui al presente articolo e deve essere adottato secondo le procedure di cui al successivo articolo 11.

    3 – I piani territoriali paesistici debbono essere redatti:

    a) per lโ€™intero ambito territoriale costiero ai sensi degli articoli 12 e 13 della presente legge;

    b) per gli ambiti territoriali individuati ai sensi delle leggi 29 giugno 1939, n. 1497 e 8 agosto 1985, n. 431.

    Essi possono, altresรฌ, essere estesi ad ulteriori ambiti territoriali.]

    ( Articolo abrogato dallโ€™articolo 9, comma 1, della legge regionale 25 novembre 2004, n. 8. Lโ€™articolo originario era cosรฌ formulato:

    Art. 10. Piani territoriali paesistici: contenuti.

    1 – I piani territoriali paesistici debbono contenere:

    a) lโ€™analisi storico – morfologica del territorio e della struttura del paesaggio;

    b) lโ€™individuazione degli scenari paesaggistici e delle varie scale di fruizione di essi;

    c) la definizione degli ambienti spaziali compresi negli scenari di cui sopra e dei criteri di utilizzazione compatibili. In particolare si dovranno prevedere:

    1. gli ambiti nei quali deve essere garantita la conservazione integrale dei singoli caratteri naturalistici, storico – morfologici e dei rispettivi insiemi;
    2. gli ambiti per i quali sono ammessi interventi di trasformazione specificandone i limiti, i criteri, nonchรฉ le volumetrie massime edificabili;
    3. gli ambiti per i quali risultano necessari interventi di restauro e recupero ambientale, specificandone le caratteristiche;

    d) la definizione degli ambiti spaziali per i quali le trasformazioni del territorio e gli interventi attivi di conservazione e restauro sono subordinati allโ€™assunzione di atti di pianificazione provinciale;

    e) i criteri e le norme di attuazione.

    2 – Per i territori definiti parchi e riserve naturali, il piano territoriale paesistico รจ sostituito dal piano del parco e della riserva naturale. Qualora, per le aree considerate, il piano territoriale paesistico non sia giร  stato approvato, il piano del parco o della riserva naturale deve assumere i contenuti di cui al presente articolo e deve essere adottato secondo le procedure di cui al successivo articolo 11.

    La legge regionale 1 luglio 1991, n. 20, con lโ€™articolo 6, comma 3, aveva aggiunto il seguente comma 3:

    3 – I piani territoriali paesistici debbono essere redatti:

    a) per lโ€™intero ambito territoriale costiero ai sensi degli articoli 12 e 13 della presente legge;

    b) per gli ambiti territoriali individuati ai sensi delle leggi 29 giugno 1939, n. 1497, e 8 agosto 1985, n. 431. Essi possono, altresรฌ, essere estesi ad ulteriori ambiti territoriali

    La legge regionale 7 maggio 1993, n. 23, con lโ€™articolo 1 aveva sostituito lโ€™intero articolo con quello poi abrogato dallโ€™articolo 9, comma 1, della legge regionale 25 novembre 2004, n. 8. )

    Art. 10-bis – (Piani territoriali paesistici) Piano paesaggistico regionale: tutela delle zone di rilevante interesse paesistico-ambientale

    (Articolo inserito dallโ€™articolo 2, comma 1, della legge regionale 7 maggio 1993, n. 23.)

    1 – Sono dichiarati inedificabili in quanto sottoposti a vincolo di integrale conservazione dei singoli caratteri naturalistici, storico-morfologici e dei rispettivi insiemi: (Periodo modificato dallโ€™articolo 17, comma 1, lettera a), della legge regionale 23 aprile 2015, n. 8, che ha soppresso le parole โ€œricompresi tra gli ambiti di cui allโ€™articolo 10, comma 1, lettera c), n. 1, e pertanto sonoโ€. Il testo precedente era cosรฌ formulato: โ€œSono ricompresi tra gli ambiti di cui allโ€™articolo 10, comma 1, lettera c), n. 1, e pertanto sono dichiarati inedificabili in quanto sottoposti a vincolo di integrale conservazione dei singoli caratteri naturalistici, storico – morfologici e dei rispettivi insiemi:โ€.)

    a) i terreni costieri compresi in una fascia della profonditร  di 300 metri dalla linea della battigia, anche se elevati sul mare, con esclusione di quelli ricadenti nelle zone omogenee A, B, e D, nonchรฉ nelle zone C e G contermini agli abitati, tutte come individuate negli strumenti urbanistici vigenti in base al decreto assessoriale 20 dicembre 1983, n. 2266/U;

    b) le zone umide incluse nellโ€™elenco di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448;

    c) i fiumi compresi in un apposito elenco approvato dalla Giunta regionale tra quelli iscritti negli elenchi di cui al Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, approvato con Regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 e le relative sponde o piede degli argini, per una fascia di 150 metri ciascuna;

    d) i territori con termini ai laghi naturali compresi in una fascia della profonditร  di 300 metri dalla linea di battigia, anche se elevati sui laghi;

    e) le zone di interesse archeologico;

    f) le isole minori della Sardegna, con esclusione di quelle indicate alla lettera g) del successivo comma:

    g) le spiagge, i compendi sabbiosi, i lidi in genere e le immediate adiacenze funzionalmente connesse alla tutela del bene principale.

    2 – Sono esclusi dal vincolo di cui comma al 1:

    a) i Comuni i cui centri abitati, cosรฌ come storicamente sviluppatisi e come individuati dai rispettivi strumenti urbanistici vigenti, siano contermini al mare e ai fiumi; tali Comuni possono pertanto individuare, nei rispettivi PUC e solo nelle aree contermini ai centri abitati, anche entro la fascia dei 300 metri dal mare e dai fiumi, zone C, D, G e H, e dettare norme per le zone A e B, nel rispetto delle prescrizioni del decreto assessoriale n. 2266/U del 1983;

    b) le aree interessate da piani attuativi giร  convenzionati, che abbiano avviato la realizzazione delle opere di urbanizzazione alla data del 17 novembre 1989;

    c) gli interventi in attuazione dei piani e progetti di opere pubbliche o di iniziativa pubblica, con particolare riferimento alle varianti di opere pubbliche e di pubblica necessitร  di cui alla legge 3 gennaio 1978, n. 1;

    d) gli interventi di prevenzione e tutela della salute pubblica e della qualitร  dellโ€™ambiente

    e) gli interventi in attuazione dei piani di risanamento urbanistico di cui alla legge regionale 11 ottobre 1985, n. 23 e successive modifiche;

    f) gli interventi di razionalizzazione e sistemazione edilizio-urbanistica dei preesistenti agglomerati;

    g) le isole di S. Antioco, S. Pietro, La Maddalena e S. Stefano nelle quali il vincolo di inedificabilitร  si riferisce alle aree comprese nella fascia di 150 metri dalla linea di battigia fermi restando gli interventi di cui alla precedente lettera a) del presente comma;

    h) i preesistenti insediamenti ricettivo-alberghieri classificati secondo la legge regionale 14 maggio 1984, n. 22, per i quali sono consentite, non verso il mare, anche entro la fascia dei 300 metri dal mare attivitร  di ristrutturazione, di razionalizzazione e di incremento delle volumetrie strettamente funzionali a tali attivitร , purchรฉ attigue alle preesistenze, compatibili con gli strumenti urbanistici comunali, nella misura non superiore al 25 per cento delle volumetrie dagli stessi giร  realizzate;

    i) gli interventi relativi alla realizzazione delle pertinenze di cui allโ€™articolo 817 del Codice civile, quelli di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e le volumetrie preesistenti nonchรฉ le strutture strettamente necessarie agli impianti di acquicoltura e, comunque, di utilizzazione produttiva del mare, degli stagni e dei fiumi. (Lettera modificata dallโ€™articolo 5, comma 7, della legge regionale 7 agosto 2009, n. 3, che ha inserito le parole โ€œrelativi alla realizzazione delle pertinenze di cui allโ€™articolo 817 del Codice civile, quelliโ€. Il testo precedente era cosรฌ formulato: โ€œi) gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e le volumetrie preesistenti nonchรฉ le strutture strettamente necessarie agli impianti di acquicoltura e, comunque, di utilizzazione produttiva del mare, degli stagni e dei fiumiโ€.)

    i-bis) gli interventi relativi alla realizzazione di parcheggi che non determinino alterazione permanente e irreversibile dello stato dei luoghi e di strutture di facile rimozione a servizio della balneazione e della ristorazione, preparazione e somministrazione di bevande e alimenti, e finalizzate allโ€™esercizio di attivitร  sportive, ludico-ricreative direttamente connesse allโ€™uso del mare e delle acque interne; (Lettera aggiunta dallโ€™articolo 13, comma 1, della legge regionale 3 luglio 2017, n. 11.)

    i-ter) le infrastrutture puntuali di facile rimozione a servizio delle strutture di interesse turistico- ricreativo dedicate alla nautica. (Lettera aggiunta dallโ€™articolo 13, comma 1, della legge regionale 3 luglio 2017, n. 11.)

    [2-bis. Nellโ€™ambito territoriale disciplinato dal Piano di utilizzo dei litorali (PUL) e, comunque, non oltre la fascia dei 2.000 metri dalla linea di battigia marina, รจ consentita la realizzazione di parcheggi che, se collocati nella fascia dei 300 metri dalla linea di battigia marina, non determinino alterazione permanente e irreversibile dello stato dei luoghi, e di strutture di facile rimozione a servizio della balneazione, indipendenti dalla destinazione di zona urbanistica, non vincolata al rispetto dei relativi parametri di zona, regolamentata per dimensione, tipologia e posizione dal PUL e non soggetta al vincolo di integrale conservazione di cui al comma 1. Il posizionamento delle strutture a servizio della balneazione รจ ammesso nei litorali urbani senza limiti temporali, e nel periodo compreso tra i mesi di aprile e ottobre negli altri casi. In assenza del PUL รจ ammesso, per una durata non superiore a novanta giorni, il posizionamento di strutture amovibili a servizio della balneazione nella fascia dei 300 metri dalla linea di battigia marina e negli ambiti contigui ai litorali, ricompresi nella fascia dei 2.000 metri dalla linea di battigia marina. Si definiscono โ€œurbaniโ€ i litorali ricompresi nei territori dei comuni indicati al comma 2, lettera a), e inseriti o contigui a grandi centri abitati, caratterizzati da unโ€™alta frequentazione dellโ€™utenza durante tutto lโ€™anno e da interventi edilizi ed infrastrutturali tali da aver profondamente alterato gli originari caratteri di naturalitร . Tali litorali sono individuati, anche cartograficamente, con deliberazione della Giunta regionale, previo parere espresso dalla Commissione consiliare competente in materia di governo del territorio entro i ltermine di trenta giorni dalla richiesta, e resa esecutiva con decreto del Presidente della Regione.]

    (Comma dapprima aggiunto dallโ€™articolo 17, comma 1, lettera b), della legge regionale 23 aprile 2015, n. 8 e successivamente abrogato dallโ€™articolo 41, comma 1, lettera b), della legge regionale 3 luglio 2017, n. 11.)

    [13]

    [14]

    [15]

    [16]

    Art. 11. – Piano Paesaggistico Regionale – Procedure

    (Articolo sostituito dallโ€™articolo 2, comma 1, lettera b), della legge regionale 25 novembre 2004, n. 8. Lโ€™articolo originario era cosรฌ formulato:

    Art. 11. Piani territoriali paesistici – Procedure

    1. I piani territoriali paesistici di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed alla legge 8 agosto 1985, n. 431, sono, di norma, redatti dalla Giunta regionale. Eccezionalmente e su motivata richiesta dellโ€™ente interessato, gli studi e la redazione dei piani possono essere affidati, con deliberazione della Giunta regionale, alle Province, alle Comunitร  montane, ai Comuni singoli o associati.
    2. In tal caso la proposta di piano territoriale paesistico predisposta dai suindicati enti locali รจ trasmessa alla Giunta regionale, per il successivo iter di approvazione.
    3. La proposta di piano territoriale paesistico รจ pubblicata per un periodo di sessanta giorni allโ€™albo di tutti i Comuni interessati con lโ€™indicazione della sede presso cui chiunque puรฒ prendere visione dei relativi elaborati. Della pubblicazione รจ dato avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna.
    4. Entro trenta giorni, decorrenti dallโ€™ultimo di deposito, chiunque puรฒ presentare osservazioni indirizzate al Presidente della Giunta regionale.
    5. Trascorso tale termine la Giunta regionale, previo esame delle osservazioni, delibera, sentito il Comitato tecnico urbanistico regionale di cui al successivo articolo 31, lโ€™adozione definitiva della proposta di piano e la trasmette al Consiglio regionale che approva definitivamente il piano territoriale paesistico. Il piano territoriale paesistico รจ reso esecutivo con decreto del Presidente della Giunta regionale.
    6. Lโ€™approvazione del piano territoriale paesistico รจ effettuata anche ai fini della legge 8 agosto 1985, n. 431.
    7. Entro sei mesi dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna del piano territoriale paesistico, tutti gli strumenti di pianificazione urbanistica vigenti nel territorio compreso dal piano debbono essere adeguati alle sue norme e previsioni.

    La legge regionale 22 giugno 1992, n. 11, con lโ€™articolo 1 ha sostituito il comma 5 in โ€œTrascorso tale termine, la Giunta regionale esamina le osservazioni e, sentito il comitato tecnico urbanistico regionale di cui al successivo articolo 31, delibera lโ€™adozione del Piano territoriale paesistico e lo trasmette al Consiglio regionale che lo approva in via definitiva. Il Piano territoriale paesistico adottato dalla Giunta regionale viene, contestualmente, trasmesso ai Comuni interessati, ai fini della sua pubblicazione nellโ€™Albo pretorio, per la durata di 15 giorni. Dalla data di pubblicazione e fino allโ€™approvazione definitiva del Piano territoriale paesistico da parte del Consiglio regionale, trovano applicazione le misure di salvaguardia di cui alla legge 3 novembre 1952, n. 1902 e successive modificazioni. Il piano territoriale paesistico รจ reso esecutivo con decreto del Presidente della Giunta regionaleโ€ e con lโ€™articolo 2 ha sostituito il comma 7 in โ€œEntro dodici mesi dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma della Sardegna del decreto del Presidente della Giunta regionale di approvazione del Piano territoriale paesistico, tutti gli strumenti di pianificazione urbanistica vigenti nel territorio compreso dal Piano debbono essere adeguati alle sue norme e previsioni.โ€

    La legge regionale 29 dicembre 1992, n. 22, con lโ€™articolo 1 ha modificato il comma 5 in โ€œTrascorso tale termine, la Giunta regionale esamina le osservazioni e, sentito il comitato tecnico urbanistico regionale di cui al successivo articolo 31, delibera lโ€™adozione del Piano territoriale paesistico e lo trasmette al Consiglio regionale che lo approva in via definitiva. Il Piano territoriale paesistico adottato dalla Giunta regionale viene, contestualmente, trasmesso ai Comuni interessati, ai fini della sua pubblicazione nellโ€™Albo pretorio, per la durata di 15 giorni. Dalla data di adozione e fino allโ€™approvazione definitiva del piano territoriale paesistico da parte del Consiglio regionale, trovano applicazione le misure di salvaguardia di cui alla legge 3 novembre 1952, n. 1902 e successive modificazioni, e fino alla data del 30 aprile 1993 le norme di cui agli articoli 12 e 13 della legge regionale n. 45/1989. Il piano territoriale paesistico รจ reso esecutivo con decreto del Presidente della Giunta regionaleโ€.

    La legge regionale 7 maggio 1993, n. 23, con lโ€™articolo 3 ha sostituito lโ€™intero articolo in:

    Art. 11. Piani territoriali paesistici – Procedure

    1. I piani territoriali paesistici di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed alla legge 8 agosto 1985, n. 431, sono, di norma, redatti dalla Giunta regionale. Eccezionalmente e su motivata richiesta dellโ€™ente interessato, gli studi e la redazione dei piani possono essere affidati, con deliberazione della Giunta regionale, alle Province, alle Comunitร  montane, ai Comuni singoli o associati.
    2. In tal caso la proposta di piani territoriali paesistici predisposta dai suindicati enti locali trasmessa alla Giunta regionale, per il successivo iter di approvazione.
    3. La proposta di piani territoriali paesistici pubblicata per un periodo di sessanta giorni allโ€™albo di tutti i Comuni interessati con lโ€™indicazione della sede presso cui chiunque puรฒ prendere visione dei relativi elaborati. Della pubblicazione รจ dato avviso sul Bollettino Ufficiale della regione autonoma della Sardegna.
    4. Entro trenta giorni, decorrenti dallโ€™ultimo di deposito, chiunque puรฒ presentare osservazioni indirizzate al Presidente della Giunta regionale.
    5. Trascorso tale termine, la Giunta regionale esamina le osservazioni e sentito il CRTU di cui al successivo articolo 31, delibera lโ€™adozione dei piani territoriali paesistici e li trasmette al Consiglio regionale, nonchรฉ ai Comuni interessati ai fini della pubblicazione dellโ€™albo pretorio per la durata di quindici giorni.
    6. La Commissione consiliare competente in materia urbanistica esprime, entro quattro mesi, sul piano stesso il proprio parere, che viene trasmesso alla Giunta regionale.
    7. Acquisito tale parere la Giunta regionale approva in via definitiva i piani territoriali paesistici, entro i successivi due mesi.
    8. Dalla data di adozione e fino allโ€™approvazione definitiva da parte della Giunta regionale, trovano applicazione le misure di salvaguardia di cui alla legge 3 novembre 2952, n. 1902 e successive modifiche

    ๏ปฟLa legge regionale 12 dicembre 1994, n. 36, con lโ€™articolo 21, comma 2, ha sostituito il comma 7 in โ€œEntro ventiquattro mesi dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del decreto del Presidente della Giunta regionale di approvazione del Piano territoriale paesistico, tutti gli strumenti di pianificazione urbanistica vigente nel territorio compreso dal Piano devono essere adeguati alle sue norme e previsioniโ€

    1. La proposta di PPR รจ pubblicata, per un periodo di sessanta giorni, allโ€™albo di tutti i comuni interessati. Al fine di assicurare la concertazione istituzionale e la partecipazione di tutti i soggetti interessati e delle associazioni costituite per la tutela degli interessi diffusi, individuate ai sensi dellโ€™articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, il Presidente della Regione, entro i sessanta giorni di pubblicazione presso i Comuni svolge lโ€™istruttoria pubblica ai sensi dellโ€™articolo 18 della legge regionale 22 agosto 1990, n. 40, nella quale illustra la proposta di Piano.
    2. Entro trenta giorni, decorrenti dallโ€™ultimo di deposito, chiunque puรฒ presentare osservazioni indirizzate al Presidente della Regione.
    3. Trascorso tale termine la Giunta regionale esamina le osservazioni e, sentito il Comitato tecnico regionale per lโ€™urbanistica, delibera lโ€™adozione del PPR e lo trasmette al Consiglio regionale nonchรฉ ai Comuni interessati ai fini della pubblicazione allโ€™albo pretorio per la durata di quindici giorni.
    4. La Commissione consiliare competente in materia di urbanistica esprime, entro due mesi, sul piano stesso il proprio parere che viene trasmesso alla Giunta regionale.
    5. Acquisito tale parere, la Giunta regionale approva in via definitiva il PPR entro i successivi trenta giorni.

    Art. 12. – Norme di salvaguardia

    (Articolo abrogato dallโ€™articolo 9, comma 1, della legge regionale 25 novembre 2004, n. 8)

    [1. Nei territori compresi entro una fascia di due chilometri dal mare, fino allโ€™approvazione dei piani territoriali paesistici di cui ai precedenti articoli 10 e 11 e per un periodo non superiore a trenta mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, รจ vietato realizzare opere nuove soggette a concessione edilizia, ad autorizzazione, nonchรฉ ogni nuova modificazione dellโ€™assetto del territorio con esclusione delle opere ricadenti nelle zone classificate A, B, C e D negli strumenti urbanistici vigenti ai sensi del decreto dellโ€™Assessore regionale dellโ€™urbanistica del 20 dicembre 1983, n. 2266/U. รˆ altresรฌ vietato procedere allโ€™adozione di nuove varianti agli strumenti urbanistici vigenti. Le varianti sono ammesse, previo nullaosta della Giunta regionale, quando riguardino la realizzazione di opere pubbliche e quando non rappresentino modifiche sostanziali. (Periodo modificato dallโ€™articolo 1, comma 1, della legge regionale 18 dicembre 1991, n. 37, che ha sostituito le parole โ€œdue anniโ€ con le parole โ€œtrenta mesiโ€. Il testo precedente era cosรฌ formulato: โ€œNei territori compresi entro una fascia di due chilometri dal mare, fino allโ€™approvazione dei piani territoriali paesistici di cui ai precedenti articoli 10 e 11 e per un periodo non superiore a due anni โ€ฆโ€)

    2 – Sono comunque consentiti:

    a) gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e le volumetrie preesistenti;

    b) gli interventi agro-silvo-pastorali anche comportanti manufatti edilizi e modeste modificazioni dellโ€™assetto idrogeologico del territorio, conformi allโ€™attuale destinazione ed indispensabili ad una corretta conduzione dei fondi, con esclusione degli impianti di forestazione produttiva per i quali รจ richiesta espressa deroga;

    c) gli interventi di prevenzione e tutela della salute pubblica e della qualitร  dellโ€™ambiente;

    d) gli interventi in attuazione dei piani e progetti di opere pubbliche o di iniziativa pubblica con particolare riferimento alle varianti di opere pubbliche e di pubblica necessitร  di cui alla legge 3 gennaio 1978, n. 1;

    e) gli interventi in attuazione dei piani di risanamento urbanistico di cui alla legge regionale 11 ottobre 1985, n. 23 e successive modifiche;

    f) gli interventi relativi alla ricostruzione di abitati.

    3 – Eventuali deroghe sono accordate dal sindaco, previa deliberazione del consiglio comunale e nulla-osta della Giunta regionale, sentito il CTRU, nonchรฉ previa autorizzazione di cui allโ€™articolo 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

    4 – Sono fatte salve le opere di urbanizzazione e di servizio pubblico o comunque di preminente interesse pubblico. Sono altresรฌ fatti salvi gli alberghi cosรฌ come definiti nella legge regionale 14 maggio 1984, n. 22, sempre che nella costruzione dellโ€™opera venga rispettato il rapporto di almeno 100 metri cubi per posto letto. Sono altresรฌ fatte salve le opere ricadenti nella fascia compresa tra i 500 e 2000 metri dal mare, previste dai piani attuativi giร  convenzionati che abbiano avviato la realizzazione delle opere di urbanizzazione alla data del 17 novembre 1989, previa autorizzazione di cui allโ€™articolo 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497. (Comma sostituito dallโ€™articolo 3, comma 1, della legge regionale 22 giugno 1992, n. 11. Il testo precedente era cosรฌ formulato: โ€œSono fatte salve le opere di urbanizzazione e di servizio pubblico o comunque di preminente interesse pubblico comprese le opere alberghiere ricettive cosรฌ come definite nella legge regionale 14 maggio 1984, n. 22, e le opere ricadenti nella fascia compresa fra i 500 e i 2000 metri dal mare, previste da piani attuativi giร  convenzionati che abbiano avviato la realizzazione delle opere urbanistiche di cui allโ€™articolo 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497โ€)

    5 – Nelle isole minori della Sardegna le norme di cui al presente articolo si applicano su tutto il territorio.

    6 – Salvo che per la esecuzione delle opere di cui ai precedenti punti non รจ ammesso il rilascio di ulteriori concessioni od autorizzazioni edilizie. Eventuali concessioni ed autorizzazioni rilasciate in data successiva alla entrata in vigore della presente legge sono comunque sospese sino allโ€™approvazione ed alla verifica di compatibilitร  col piano territoriale paesistico e per un periodo non superiore ai due anni.]

    Art. 13 – Tutela delle fasce costiere. Norme di salvaguardia e di utilizzazione

    (Articolo abrogato dallโ€™articolo 9, comma 1, della legge regionale 25 novembre 2004, n. 8)

    [1. Fino allโ€™approvazione dei piani territoriali paesistici, e per un periodo non superiore a trenta mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, (Periodo modificato dallโ€™articolo 1, comma 1, della legge regionale 18 dicembre 1991, n. 37, che ha sostituito le parole โ€œdue anniโ€ con le parole โ€œtrenta mesiโ€. Il testo precedente era cosรฌ formulato: โ€œFino allโ€™approvazione dei piani territoriali paesistici, e per un periodo non superiore a due anni โ€ฆโ€.)

    • sul mare territoriale,
    • sulla fascia di 500 metri dal mare,

    valgono le norme di cui allโ€™articolo precedente con le seguenti prescrizioni:

    a) divieto di procedere alla predisposizione di varianti agli strumenti urbanistici vigenti;

    b) divieto di realizzazione delle opere consentite di cui al secondo comma dellโ€™articolo precedente fatta eccezione per le opere di cui al punto a);

    c) sono fatte salve le opere di urbanizzazione e di servizio pubblico o comunque di preminente interesse pubblico.  (Lettera dapprima sostituita dallโ€™articolo 7, comma 1, della legge regionale 1 luglio 1991, n. 20. Il testo precedente era cosรฌ formulato: โ€œc) sono fatte salve le opere di urbanizzazione e di servizio pubblico o comunque di preminente interesse pubblico. Sono altresรฌ fatte salve le opere alberghiere ricettive cosรฌ come definite nella legge regionale 14 maggio 1984, n. 22, purchรฉ ricadenti oltre la fascia di 150 metri dal mare, e previo nulla – osta della Giunta regionale ed autorizzazione di cui allโ€™articolo 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.โ€.Lettera successivamente sostituita dallโ€™articolo 4, comma 1, della legge regionale 22 giugno 1992, n. 11. Il testo precedente era cosรฌ formulato: โ€œc) sono fatte salve le opere di urbanizzazione e di servizio pubblico o comunque di preminente interesse pubblico. Sono altresรฌ fatte salve le opere alberghiere ricettive cosรฌ come definite nella legge regionale 14 maggio 1984, n. 22, purchรฉ ricadenti oltre la fascia di 150 metri dal mare, previo nulla osta della Giunta regionale ed autorizzazione di cui allโ€™articolo 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497. Il nulla osta della Giunta regionale, relativo alle opere alberghiere ricettive, cosรฌ come definite nella legge regionale 14 maggio 1984, n. 22, รจ rilasciato, su proposta dellโ€™Assessore dellโ€™urbanistica, previo parere dellโ€™Assessorato del turismo.โ€)

    2. Dopo lโ€™approvazione dei piani territoriali paesistici, per le aree ricomprese allโ€™interno della fascia costiera di 500 metri dal mare, รจ consentito stipulare accordi di programma secondo i contenuti e le procedure di cui allโ€™articolo 28. (Comma sostituito dallโ€™articolo 4, comma 1, della legge regionale 7 maggio 1993, n. 23. Il testo precedente era cosรฌ formulato: โ€œDopo lโ€™approvazione dei piani territoriali paesistici e nel rispetto di essi, per le aree classificate edificabili da detti piani e ricadenti allโ€™interno della fascia costiera di 500 metri dal mare, gli interventi ammessi sono consentiti nellโ€™ambito degli strumenti e nel rispetto delle procedure di cui allโ€™articolo 28.โ€.) ]

    Art. 14.Procedimenti cautelari

    1. Per comprovati motivi di urgenza ed in relazione alle finalitร  di cui allโ€™articolo 1, la Giunta regionale puรฒ deliberare provvedimenti idonei ad inibire o a sospendere, per un periodo non superiore a tre mesi, non rinnovabili, trasformazioni di destinazioni dโ€™uso e costruzioni su aree pubbliche o private, anche se consentite dagli strumenti urbanistici vigenti.
    2. Il provvedimento della Giunta regionale deve essere immediatamente trasmesso al Consiglio regionale che puรฒ aumentare il periodo di inibizione o sospensione fino a sei mesi.
    3. La deliberazione della Giunta deve essere esplicitamente motivata e deve indicare i beni oggetto del provvedimento.

    Art. 15. – Esecuzione delle ordinanze di demolizione

    1. Lโ€™Assessorato regionale competente in materia urbanistica รจ autorizzato a concedere, ai Comuni che ne facciano richiesta, lโ€™utilizzazione dei mezzi meccanici di proprietร  della Regione e degli enti ed organi strumentali della stessa, con relativo personale addetto, per lโ€™esecuzione delle ordinanze di demolizione di opere eseguite in violazione della disciplina urbanistica vigente.
    2. Nei casi di interventi sostitutivi previsti dalle disposizioni vigenti, lโ€™Assessorato regionale competente in materia urbanistica dispone direttamente lโ€™utilizzazione dei mezzi meccanici suddetti.
    3. Per i fini di cui sopra lโ€™Assessore competente in materia urbanistica รจ altresรฌ autorizzato a stipulare apposite convenzioni annuali con imprese specializzate per lโ€™effettuazione dei lavori sopra indicati.

    3 – bis. Lโ€™Amministrazione regionale รจ autorizzata ad anticipare le spese relative alla esecuzione delle ordinanze di demolizione di cui al comma 1 (UPB S04.061 – Cap. 04187). (Comma aggiunto dallโ€™articolo 1, comma 17, della legge regionale 22 aprile 2002, n. 7)

    Titolo III – La pianificazione provinciale

    Art. 16. – Pianificazione provinciale

    (Articolo abrogato dallโ€™articolo 75, comma 1, lettera a), della legge regionale 4 febbraio 2016, n. 6)

    [1. La Provincia, con il piano urbanistico provinciale, redatto anche per settori di intervento, nel rispetto della pianificazione regionale, individua specifiche normative di coordinamento con riferimento ad ambiti territoriali omogenei:

    a) per lโ€™uso del territorio agricolo e costiero;

    b) per la salvaguardia attiva dei beni ambientali e culturali;

    c) per lโ€™individuazione e regolamentazione dellโ€™uso delle zone destinate ad attivitร  produttive industriali, artigianali e commerciali di interesse sovracomunale;

    d) per le attivitร  ed i servizi che per norma regionale necessitano di coordinamento sovracomunale;

    e) per la viabilitร  di interesse provinciale;

    f) per le procedure relative alla determinazione della compatibilitร  ambientale dei progetti che prevedono trasformazioni del territorio.2. La pianificazione provinciale รจ subordinata agli atti di pianificazione regionale e non ha corso in assenza di essi.]

    Art. 17. – Procedura di approvazione del piano urbanistico provinciale

    (Articolo abrogato dallโ€™articolo 75, comma 1, lettera a), della legge regionale 4 febbraio 2016, n. 6)

    1. Il piano urbanistico provinciale e adottato dal Consiglio provinciale.
    2. Il piano รจ depositato presso la segreteria della Provincia ed in quella dei Comuni interessati per un periodo di trenta giorni. Dellโ€™avvenuto deposito รจ data notizia mediante avviso pubblico allโ€™Albo della Provincia ed in quello di ogni suo Comune, nonchรฉ mediante avviso sui maggiori quotidiani dellโ€™Isola.
    3. Durante il periodo di deposito chiunque puรฒ prendere visione del piano. Nei trenta giorni successivi i Comuni, le Comunitร  montane, le organizzazioni sociali e sindacali, i cittadini possono presentare osservazioni alla Provincia.
    4. Il Consiglio provinciale, accolte o respinte le osservazioni presentate, con motivato parere, delibera lโ€™approvazione del piano.
    5. La deliberazione di approvazione รจ sottoposta al controllo di legittimitร  di cui al successivo articolo 30.
    6. Il piano urbanistico provinciale entra in vigore il giorno della pubblicazione della delibera di approvazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna.

    Art. 18. – Piano urbanistico della Comunitร  montana

    [1. Le Comunitร  montane, in armonia e nel rispetto (dei piani territoriali paesistici) del Piano paesaggistico regionale, delle direttive e dei vincoli di cui allโ€™articolo 5 e della pianificazione provinciale, possono dotarsi dei piani di cui alla legge 3 dicembre 1971, n. 1102.

    2 – I piani di cui al comma precedente seguono le modalitร  di formazione, pubblicazione ed approvazione dettate per i piani urbanistici provinciali; a tal fine le funzioni del consiglio provinciale sono esercitate dal consiglio della Comunitร  montana.

    3 – Il controllo sulla legittimitร  delle deliberazioni della Comunitร  montana in materia urbanistica รจ esercitato ai sensi dellโ€™articolo 30.]

    Articolo abrogato dallโ€™articolo 75, comma 1, lettera a), della legge regionale 4 febbraio 2016, n. 6.

    Titolo IV La pianificazione comunale

    Art. 19. Contenuti del piano urbanistico comunale

    1 – Il piano urbanistico comunale prevede:

    a) unโ€™analisi della popolazione con lโ€™indicazione delle possibili soluzioni assunte a base della pianificazione;

    b) le attivitร  produttive insediate nel territorio comunale con la relativa dotazione di servizi;

    c) la prospettiva del fabbisogno abitativo;

    d) la rete delle infrastrutture e delle principali opere di urbanizzazione primaria e secondaria;

    e) la normativa di uso del territorio per le diverse destinazioni di zona;

    f) lโ€™individuazione delle unitร  territoriali minime da assoggettare unitariamente alla pianificazione attuativa anche in accordo con il successivo punto i);

    g) lโ€™individuazione delle porzioni di territorio comunale da sottoporre a speciali norme di tutela e di salvaguardia;

    h) lโ€™individuazione degli ambiti territoriali ove si renda opportuno il recupero del patrimonio edilizio ed urbanistico esistente, nonchรฉ dei manufatti e complessi di importanza storico- artistica ed ambientale, anche non vincolati dalla legge 1 giugno 1939, n. 1089 e dalla legge 29 giugno 1939, n. 1487;

    i) le norme e le procedure per misurare la compatibilitร  ambientale dei progetti di trasformazione urbanistica e territoriale, ricadenti nel territorio comunale;l) il regolamento edilizio. (Lettera aggiunta dallโ€™articolo 8 della legge regionale 1 luglio 1991, n. 20)

    2 – Il piano deve considerare lโ€™intero territorio comunale e puรฒ prevedere vincoli su aree e beni determinati per la razionale e coordinata sistemazione di spazi destinati ad uso pubblico e per la realizzazione di opere, impianti ed attrezzature di interesse pubblico.

    Art. 20. Formazione, adozione ed approvazione del piano urbanistico comunale e intercomunale

    1 – Il piano urbanistico comunale รจ adottato dal Consiglio comunale.

    2 – Entro quindici giorni dallโ€™adozione, il piano urbanistico comunale รจ depositato a disposizione del pubblico presso la segreteria del comune e pubblicato sul sito web istituzionale; dellโ€™avvenuto deposito รจ data notizia mediante affissione di manifesti e mediante la pubblicazione di idoneo avviso nellโ€™albo pretorio on line del comune, nella pagina iniziale del sito web istituzionale e nel BURAS, anche ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), e successive modifiche ed integrazioni. (Comma sostituito dallโ€™articolo 18, comma 1, lettera a), della legge regionale 23 aprile 2015, n. 8. Il testo precedente era cosรฌ formulato: โ€œEntro quindici giorni il piano urbanistico comunale รจ depositato a disposizione del pubblico per trenta giorni presso la segreteria del Comune; dellโ€™avvenuto deposito รจ data notizia mediante avviso pubblicato allโ€™albo del Comune e mediante lโ€™affissione di manifesti e avviso in almeno uno dei quotidiani dellโ€™Isolaโ€.)

    3 – Entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione dellโ€™avviso sul BURAS, chiunque puรฒ prendere visione del piano adottato e presentare proprie osservazioni in forma scritta. (Comma sostituito dallโ€™articolo 18, comma 1, lettera a), della legge regionale 23 aprile 2015, n. 8. Il testo precedente era cosรฌ formulato: โ€œChiunque puรฒ formulare, entro trenta giorni a decorrere dallโ€™ultimo giorno di pubblicazione, osservazioni al piano adottatoโ€.)

    4 – Il consiglio comunale accoglie o respinge le osservazioni presentate, con parere motivato e, tenuto conto di esse, delibera lโ€™adozione definitiva del piano urbanistico comunale entro il termine di dodici mesi dalla data di adozione di cui al comma 1. (Lettera modificata dallโ€™articolo 18, comma 46, lettera a), della legge regionale 30 giugno 2011, n. 12, che dopo le parole โ€œpianoโ€Œurbanistico comunaleโ€ ha aggiunto le parole โ€œentro il termine di dodici mesi dalla data di adozione di cui al comma 1โ€. Il testo precedente era cosรฌ formulato: โ€œIl consiglio comunale accoglie o respinge le osservazioni presentate, con parere motivato e, tenuto conto di esse, delibera lโ€™adozione definitiva del piano urbanistico comunaleโ€)

    4 – bis. Decorso il termine di cui al comma 4, la Giunta regionale esercita il potere sostitutivo previsto dallโ€™articolo 9 della legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 (Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali). (Comma inserito dallโ€™articolo 18, comma 46, lettera b), della legge regionale 30 giugno 2011, n. 12)

    4-ter. In caso di mancato completamento dellโ€™iter di approvazione del piano urbanistico comunale adottato in adeguamento al Piano paesaggistico regionale (PPR), lโ€™Assessore regionale competente in materia di governo del territorio assegna al consiglio comunale un termine di tempo non superiore a sessanta giorni per provvedere. Decorso inutilmente tale termine, ove il mancato completamento non sia imputabile a ritardi o inadempimenti di altre amministrazioni, il Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dellโ€™Assessore competente, nomina uno o piรน commissari che provvedono in via sostitutiva. In sede di prima applicazione della presente disposizione gli atti di diffida sono adottati entro il termine del 30 giugno 2015. (Comma inserito dallโ€™articolo 18, comma 1, lettera b), della legge regionale 23 aprile 2015, n. 8.)

    5 – La deliberazione di approvazione รจ sottoposta alla verifica di coerenza di cui allโ€™articolo 31 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 7 (legge finanziaria 2002), con gli strumenti sovraordinati di governo del territorio, inclusi il Piano paesaggistico regionale e il Piano stralcio per lโ€™assetto idrogeologico del bacino unico regionale, e con le disposizioni normative e le direttive regionali in materia urbanistica ed edilizia. (Comma sostituito dallโ€™articolo 14, comma 1, lettera a), della legge regionale 3 luglio 2017, n. 11. Il testo precedente era cosรฌ formulato: โ€œLa delibera di approvazione รจ sottoposta al controllo di legittimitร  di cui al successivo articolo 30โ€)

    6 – Le varianti al piano sono approvate con il medesimo procedimento di cui ai commi da 1 a 5. ร‰ fatta salva lโ€™applicazione delle disposizioni legislative, regionali e nazionali, che attribuiscono allโ€™autorizzazione o allโ€™approvazione di progetti lโ€™effetto di variante allo strumento urbanistico. In tali casi la coerenza di cui al comma 5 รจ espressa dai rappresentanti della Regione in conferenza di servizi, senza necessitร  di acquisizione del parere del Comitato tecnico regionale per lโ€™urbanistica (Comma sostituito dallโ€™articolo 14, comma 1, lettera b), della legge regionale 3 luglio 2017, n. 11. Il testo precedente era cosรฌ formulato: โ€œLe varianti al piano sono approvate con lo stesso procedimento.โ€.)

    6-bis. Le varianti connesse allโ€™approvazione di opere pubbliche o finalizzate al ripristino delle originarie destinazioni agricole, allโ€™introduzione di aree di salvaguardia, alla variazione della qualificazione delle aree standard, alla correzione di errori materiali o alla modifica del regolamento edilizio, sono oggetto di verifica di coerenza senza necessitร  di acquisizione del parere del comitato tecnico regionale per lโ€™urbanistica. (Comma inserito dallโ€™articolo 14, comma 1, lettera c), della legge regionale 3 luglio 2017, n. 11.)

    7 – Dalla data di adozione del piano di cui al comma 1 si applicano le norme di salvaguardia di cui allโ€™articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. Testo A). (Comma sostituito dallโ€™articolo 18, comma 46, lettera c), della legge regionale 30 giugno 2011, n. 12. Il testo precedente era cosรฌ formulato: โ€œDalla data di adozione del piano di cui al primo comma si applicano le norme di salvaguardia di cui alla legge 3 novembre 1952, n. 1902 e successive modificazioni.)

    8 – Il piano urbanistico comunale entra in vigore il giorno della pubblicazione del provvedimento di approvazione definitiva nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna.

    9 – Il piano urbanistico intercomunale รจ adottato con deliberazione di ciascuno dei consigli comunali dei Comuni compresi nel territorio interessato dal piano ed รจ approvato con la medesima procedura del piano urbanistico comunale.

    9 – bis. Nelle more dellโ€™adeguamento degli strumenti urbanistici generali comunali al Piano paesaggistico regionale รจ vietata lโ€™adozione definitiva di varianti ai piani generali vigenti, fatti salvi gli atti di pianificazione:

    • finalizzati al ripristino delle originarie destinazioni agricole, o allโ€™introduzione di aree di salvaguardia, o di disposizioni di maggiore tutela e salvaguardia del territorio;
    • connessi alla realizzazione di opere pubbliche o dichiarate di pubblica utilitร  da disposizioni nazionali in attuazione di principi comunitari;
    • connessi alla realizzazione di interventi riconosciuti con deliberazione della Giunta regionale di preminente interesse generale e di rilevanza regionale;
    • aventi ad oggetto la realizzazione di interventi tesi a garantire i servizi pubblici, la sicurezza pubblica e la protezione civile, lโ€™esercizio della libertร  di religione e di espressione etico-sociale;
    • finalizzati allโ€™attuazione del Piano paesaggistico regionale e previsti dalle disposizioni in esso contenute;
    • finalizzati al recepimento delle sopravvenute disposizioni normative.

    Le varianti di cui al presente comma sono da assoggettare comunque alla verifica di coerenza di cui allโ€™articolo 31 della legge regionale n. 7 del 2002, che, se positiva, costituisce parziale adeguamento del piano urbanistico comunale al Piano paesaggistico regionale. In tal caso sono consentiti interventi di trasformazione del territorio e degli edifici esistenti. Le varianti giร  approvate, aventi ad oggetto gli interventi previsti nel presente comma, ove verificate coerenti, sono attuabili.

    (Comma aggiunto dallโ€™articolo 18, comma 1, lettera c), della legge regionale 23 aprile 2015, n. 8 e successivamente sostituito dallโ€™articolo 14, comma 1, lettera d), della legge regionale 3 luglio 2017, n. 11. Il testo precedente era cosรฌ formulato:

    9 – bis. Nelle more dellโ€™adeguamento degli strumenti urbanistici generali comunali al Piano paesaggistico regionale รจ vietata lโ€™adozione definitiva di varianti ai piani generali vigenti, fatti salvi gli atti di pianificazione:

    1. finalizzati al ripristino delle originarie destinazioni agricole o allโ€™introduzione di aree di salvaguardia;
    2. connessi alla realizzazione di opere pubbliche o dichiarate di pubblica utilitร  da disposizioni nazionali in attuazione di principi comunitari;
    3. di interventi localizzati in aree contigue ad insediamenti esistenti o ad essi integrate, riconosciuti con deliberazione della Giunta regionale di preminente interesse generale e di rilevanza regionale.

    Le varianti di cui ai punti 1, 2 e 3, sono da assoggettare comunque alla verifica di coerenza di cui allโ€™articolo 31 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 7 (legge finanziaria 2002). Possono essere inoltre adottate varianti ai piani generali vigenti da parte dei comuni che abbiano adottato in via preliminare il piano urbanistico comunale in adeguamento al Piano paesaggistico regionale, ove il mancato completamento dellโ€™iter non sia imputabile allโ€™amministrazione comunale. รˆ inoltre consentita lโ€™adozione degli atti finalizzati allโ€™attuazione del Piano paesaggistico regionale e previsti dalle disposizioni in esso contenute.)

    Art. 20-bis. – Accelerazione e semplificazione delle procedure di adeguamento del piano urbanistico comunale al Piano paesaggistico regionale

    (Articolo inserito dallโ€™articolo 19, comma 1, della legge regionale 23 aprile 2015, n. 8.)

    1. I comuni tenuti allโ€™adeguamento dello strumento urbanistico comunale generale al Piano paesaggistico regionale devono presentare il piano adottato a tutte le amministrazioni competenti allโ€™espressione di nulla osta, pareri o atti di assenso comunque denominati.
    2. Ai fini di cui al comma 1 e in coordinamento con i tempi e le procedure previste dal decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modifiche ed integrazioni, le amministrazioni competenti esprimono il proprio parere, nulla osta o atto di assenso, pronunciandosi, in assenza di differenti termini previsti dalle vigenti disposizioni nazionali, entro il termine perentorio di novanta giorni.
    3. Il termine di cui al comma 2 puรฒ essere sospeso ai fini dellโ€™acquisizione di chiarimenti o integrazioni, per una sola volta e per non piรน di sessanta giorni.
    4. Sul piano adottato devono essere formulate tutte le osservazioni necessarie al suo pieno adeguamento alle previsioni del Piano paesaggistico regionale e al rispetto delle vigenti disposizioni in materia di governo del territorio, che i comuni recepiscono in sede di adozione definitiva.
    5. Le parti del piano non interessate da comunicazioni di esigenze istruttorie, da richieste di modifica o osservazioni, non sono oggetto di ulteriori interventi nel procedimento di adozione e approvazione del piano urbanistico comunale da parte delle amministrazioni competenti. Sono fatti salvi gli interventi straordinari e motivati, in autotutela, quando le stesse osservazioni evidenzino incoerenze con il Piano paesaggistico regionale e contrasti con le disposizioni normative in materia di urbanistica e sicurezza.
    6. A seguito dellโ€™adozione definitiva il piano รจ trasmesso per la verifica di coerenza di cui allโ€™articolo 31 della legge regionale n. 7 del 2002.
    7. Alla seduta del Comitato tecnico regionale per lโ€™urbanistica partecipano anche lโ€™autoritร  competente in materia di valutazione ambientale strategica e lโ€™Agenzia del distretto idrografico della Sardegna.
    8. Il rispetto della procedura di cui al presente articolo costituisce obiettivo di valutazione annuale delle performance individuale e organizzativa, anche al fine dellโ€™erogazione della retribuzione di risultato in favore dei dirigenti dellโ€™Amministrazione regionale.

    Art. 21. Strumenti di attuazione del piano urbanistico comunale

    1 – Gli strumenti di attuazione del piano urbanistico comunale o intercomunale sono:

    a) il piano particolareggiato;

    b) il piano di lottizzazione convenzionata;

    c) il piano per gli insediamenti produttivi;

    d) il piano per lโ€™edilizia economica e popolare;

    d-bis) piani di utilizzo del litorale; (Lettera inserita dallโ€™articolo 20, comma 1, lettera a), della legge regionale 23 aprile 2015, n. 8.)

    e) (le concessioni) il permesso di costruire ed autorizzazioni edilizie.

    Gli strumenti di cui ai punti a), b), c), d) e d-bis), sono approvati, secondo le procedure di cui allโ€™articolo precedente, con deliberazione del consiglio comunale in conformitร  a quanto previsto dal piano urbanistico comunale e nel rispetto delle direttive emanate dalla Regione ai sensi dellโ€™articolo 5 e secondo i contenuti previsti dalla legge 17 agosto 1942, n. 1150, dalla legge 18 aprile 1962, n. 167, e dalla legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modifiche ed integrazioni.

    Periodo modificato dallโ€™articolo 20, comma 1, lettera b), della legge regionale 23 aprile 2015, n. 8, con lโ€™inserimento dopo le parole โ€œa), b), c), d)โ€ delle parole โ€œe d-bis)โ€. Il testo precedente era cosรฌ formulato: โ€œGli strumenti di cui ai punti a), b), c) e d) sono approvati โ€ฆโ€. A seguito dellโ€™inserimento dellโ€™articolo 20, con il termine โ€œprecedenteโ€ si deve intendere lโ€™articolo 20.

    2-bis. Le varianti urbanistiche che non incidono sul dimensionamento volumetrico del piano attuativo e non comportano modifiche al perimetro, agli indici di fabbricabilitร  ed alle dotazioni di spazi pubblici o ad uso pubblico, o costituiscano adeguamento alle previsioni di cui allโ€™articolo 41- quinquies della legge n. 1150 del 1942, introdotto dallโ€™articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765, sono approvate con unโ€™unica deliberazione, salva ogni altra autorizzazione necessaria, inderogabilmente entro sessanta giorni dal loro deposito, dai rispettivi consigli comunali. (Comma aggiunto dallโ€™articolo 2, comma 2, lettera c), della legge regionale 2 agosto 2013, n. 19.)

    2-ter. Nel caso in cui, trascorsi centottanta giorni dalla data di presentazione del piano di lottizzazione o dei documenti aggiuntivi richiesti, il consiglio comunale non abbia deliberato sulla lottizzazione, lโ€™interessato puรฒ avanzare istanza alla Direzione generale competente in materia urbanistica per lโ€™intervento sostitutivo. Entro dieci giorni dal ricevimento dellโ€™istanza la Direzione generale competente in materia urbanistica invita lโ€™amministrazione comunale a pronunciarsi nei successivi trenta giorni. Scaduto infruttuosamente detto termine, il dirigente regionale competente procede, nei dieci giorni successivi, alla nomina di un commissario ad acta che provvede a convocare il consiglio comunale per lโ€™esame del piano e ad adottare gli ulteriori provvedimenti sostitutivi necessari, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento dellโ€™incarico. (Comma aggiunto dallโ€™articolo 20, comma 1, lettera c), della legge regionale 23 aprile 2015, n. 8.)

    2-quater. Nel caso in cui, trascorsi sessanta giorni dal perfezionamento della procedura amministrativa di approvazione della lottizzazione, il comune non abbia provveduto alla stipula della relativa convenzione, lโ€™interessato puรฒ avanzare istanza alla Direzione generale competente in materia urbanistica per lโ€™intervento sostitutivo. Entro dieci giorni dal ricevimento dellโ€™istanza il dirigente regionale competente invita il comune a pronunciarsi nei successivi trenta giorni. Scaduto infruttuosamente detto termine, il dirigente regionale competente, nei dieci giorni successivi, nomina un commissario ad acta che provvede alla stipula della convenzione, avvalendosi, ove necessario, dellโ€™opera di un notaio libero professionista, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento dellโ€™incarico. (Comma aggiunto dallโ€™articolo 20, comma 1, lettera c), della legge regionale 23 aprile 2015, n. 8.)

    2 – quinquies. Allโ€™interno delle zone urbanistiche omogenee C, D e G, in alternativa al piano urbanistico attuativo, gli interventi edificatori e le opere di urbanizzazione possono essere realizzate previo rilascio del permesso di costruire convenzionato ove ricorrano, anche alternativamente, le seguenti condizioni:

    a) il progetto interessi lโ€™intero comparto di zona urbanistica identificato in cartografia;

    b) il comparto oggetto di intervento sia ricompreso allโ€™interno dellโ€™ambito urbano consolidato e sia delimitato su tutti i lati da elementi insediativi, aree trasformate e giร  edificate, o infrastrutturali. (Comma aggiunto dallโ€™articolo 15, comma 1, della legge regionale 3 luglio 2017, n. 11.)

    2 – sexies. La convenzione di cui al comma 2-quinquies, approvata con delibera del consiglio comunale prima del rilascio del permesso, specifica gli obblighi, funzionali al soddisfacimento di un interesse pubblico, che il soggetto attuatore si assume ai fini di poter conseguire il rilascio del titolo edilizio, il quale resta la fonte di regolamento degli interessi. Sono, in particolare, soggetti alla stipula di convenzione:

    a) la cessione di aree;

    b) la realizzazione di opere di urbanizzazione fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici);

    c) le caratteristiche morfologiche degli interventi.

    Il termine di validitร  del permesso di costruire convenzionato non puรฒ essere superiore ai cinque anni, in relazione a quanto previsto dalla convenzione, che puรฒ articolare lโ€™attuazione in fasi, cui si collegano gli oneri e le opere di urbanizzazione da eseguire e le relative garanzie. (Comma aggiunto dallโ€™articolo 15, comma 1, della legge regionale 3 luglio 2017, n. 11.)

    2-septies. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni regionali e statali in materia di permesso di costruire. Alla convenzione si applica inoltre la disciplina dellโ€™articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). (Comma aggiunto dallโ€™articolo 15, comma 1, della legge regionale 3 luglio 2017, n. 11.)

    Art. 22. Strumenti urbanistici attuativi – Norme particolari

    1. Il piano per lโ€™edilizia economica e popolare di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modifiche, si attua sia in zone edificate che in zone non edificate con interventi di nuova costruzione e/o di recupero del patrimonio edilizio esistente. Nei PEEP che prevedono interventi di restauro, risanamento ristrutturazione di edifici o parti di edifici, il Comune puรฒ invitare i proprietari a realizzare gli interventi previsti sulla base di una convenzione ai sensi dellโ€™articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865. Nellโ€™ambito dei PEEP รจ consentita la previsione di attivitร  produttive e terziarie convenzionate purchรฉ compatibili e commisurate con la residenza. Per quanto riguarda il dimensionamento del PEEP nonchรฉ le modalitร  di determinazione del prezzo di cessione delle aree si applicano le disposizioni dellโ€™articolo 33 della legge regionale 11 ottobre 1985, n. 23 e successive modifiche.
    2. Il PIP di cui alla legge 22 ottobre 1971, n. 865, si forma sia in zone inedificate come in zone edificate. Per la determinazione del prezzo di cessione delle aree si applicano le disposizioni vigenti per il PEEP.
    3. Il piano di recupero di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457, รจ lo strumento per il recupero del patrimonio edilizio esistente nelle zone dichiarate degradate, in qualsiasi zona territoriale omogenea si trovino ubicate.

    Art. 22-bis. – Piano di utilizzo dei litorali (PUL)

    (Articolo inserito dallโ€™articolo 16, comma 1, della legge regionale 3 luglio 2017, n. 11)

    1. Il Piano per lโ€™utilizzo dei litorali (PUL) รจ lo strumento con cui i comuni disciplinano lโ€™utilizzazione delle aree demaniali marittime con finalitร  turistico-ricreative e regolamentano lโ€™organizzazione del territorio immediatamente contiguo ai litorali, compresa lโ€™accessibilitร  viaria e pedonale delle aree nel loro complesso e dei singoli siti ai sensi dellโ€™articolo 29 della legge regionale n. 23 del 1985, e successive modifiche ed integrazioni.
    2. Il PUL estende la propria disciplina anche ad ambiti contigui, ricompresi nella fascia dei 2.000 metri dalla linea di battigia, in funzione delle interrelazioni fra diversi elementi e componenti paesaggistico-ambientali, sociali, economiche che siano in stretta attinenza con i diversi gradi di antropizzazione rilevabili nel contesto e che abbiano influenza sulla strategia di utilizzazione degli ambiti demaniali. In caso di sovrapposizione con eventuali altri piani attuativi il piano urbanistico comunale garantisce il coordinamento delle relative previsioni, con conseguente motivata integrazione o modifica delle precedenti scelte pianificatorie.
    3. Il PUL รจ redatto sulla base delle direttive approvate dalla Giunta regionale e disciplina gli interventi volti alla realizzazione di parcheggi e di strutture di facile rimozione a servizio della balneazione e della ristorazione, preparazione e somministrazione di bevande ed alimenti, e finalizzate allโ€™esercizio di attivitร  sportive e ludico-ricreative direttamente connesse allโ€™uso del mare.
    4. Gli interventi di cui al comma 3, come disciplinati dal PUL, sono compatibili con ogni destinazione di zona omogenea e non soggiacciono ai relativi parametri, previo rilascio, se necessario, dellโ€™autorizzazione paesaggistica.
    5. Il posizionamento delle strutture disciplinate allโ€™interno del PUL รจ ammesso nei litorali urbani e nei litorali metropolitani senza limiti temporali. Al di fuori dei litorali urbani e metropolitani il posizionamento delle strutture di facile rimozione a servizio della balneazione e della ristorazione, preparazione e somministrazione di bevande ed alimenti รจ ammesso nel periodo compreso tra il 1ยฐ aprile e il 31 ottobre; nel caso le stesse siano connesse a strutture ricettive o sanitarie prossime ai litorali il posizionamento รจ ammesso per il periodo di esercizio della struttura principale. I parcheggi e il posizionamento delle strutture di facile rimozione finalizzate allโ€™esercizio di attivitร  sportive e ludico-ricreative direttamente connesse allโ€™uso del mare sono ammessi senza limiti temporali.
    6. Nel PUL sono rappresentate le strutture giร  presenti con indicazione degli estremi dei titoli abilitativi, autorizzatori e concessori e della validitร  temporale degli stessi. Per le strutture legittime preesistenti non si applicano i limiti temporali di cui al comma 5.
    7. Si definiscono โ€œurbaniโ€ i litorali ricompresi nei territori dei comuni indicati allโ€™articolo 10-bis, comma 2, lettera a), e inseriti o contigui a grandi centri abitati, caratterizzati da unโ€™alta frequentazione dellโ€™utenza durante tutto lโ€™anno e da interventi edilizi e infrastrutturali tali da aver profondamente alterato gli originari caratteri di naturalitร . Tali litorali sono individuati, anche cartograficamente, con deliberazione della Giunta regionale, previo parere espresso dalla Commissione consiliare competente in materia di governo del territorio, entro trenta giorni dalla richiesta, decorsi i quali se ne prescinde, e resa esecutiva con decreto del Presidente della Regione da emanarsi entro quindici giorni dalla scadenza del termine suddetto. (I litorali urbani sono stati individuati con deliberazione della Giunta Regionale n. 32/12 del 23 giugno 2015, in riferimento al comma 2- bis dellโ€™articolo 10-bis della presente legge.)
    8. Si definisce โ€œmetropolitanoโ€ il litorale che, anche prescindendo dalla compresenza dei requisiti di cui al comma 7, in ragione dellโ€™estensione della sua linea di battigia superiore a cinque chilometri, svolge tradizionalmente o รจ idoneo a svolgere la funzione di litorale di riferimento, quanto a frequentazione durante tutto lโ€™anno, della maggioranza dei residenti dei comuni facenti parte della cittร  metropolitana e della maggioranza dei residenti dei comuni facenti parte della retemetropolitana, cosรฌ come definite dalla legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2 (Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna). La Giunta regionale individua, con la medesima procedura di cui al comma 7, secondo periodo, sia per la cittร  metropolitana che per la rete metropolitana il litorale piรน esteso avente le suddette caratteristiche. Non si procede allโ€™individuazione se il litorale metropolitano รจ litorale urbano.
    9. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 entrano in vigore a far data dalla pubblicazione del PUL sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS) e in sua assenza la localizzazione delle strutture di cui al comma 3 รจ ammessa, compatibilmente con le previsioni contenute negli strumenti urbanistici comunali, per un periodo non superiore a quello della stagione balneare, salva la differente durata giร  prevista da legittimi titoli abilitativi, autorizzatori e concessori. In assenza di PUL รจ inoltre consentita la realizzazione, senza limiti temporali, di strutture di facile rimozione della superficie non superiore a 30 mq e connesse a corridoi di lancio, finalizzate allโ€™esercizio di attivitร  sportive direttamente connesse allโ€™uso del mare; tali strutture sono compatibili con ogni destinazione di zona omogenea e non soggiacciono ai relativi parametri; rimane impregiudicata la possibilitร  del PUL di sopprimere o rivedere il posizionamento di tali strutture.

    Art. 23 – Programma pluriennale di attuazione

    1. Le previsioni contenute negli strumenti generali di pianificazione urbanistica territoriale di scala comunale si attuano con le modalitร  e nei tempi fissati dai programmi pluriennali.
    2. Sono obbligati a dotarsi di programmi pluriennali di attuazione tutti i comuni della Sardegna inclusi in un apposito elenco allegato alle direttive di cui allโ€™articolo 5.
    3. I Comuni non obbligati hanno facoltร  di dotarsi del programma pluriennale di attuazione.

    Art. 24. Contenuto e approvazione del programma pluriennale di attuazione

    1 – Il programma pluriennale di attuazione deve contenere

    a) una relazione sullo stato di attuazione dello strumento urbanistico vigente:

    b) la descrizione delle opere pubbliche o di interesse generale da realizzarsi nel periodo di validitร  del programma;

    c) la deliberazione degli ambiti e zone di intervento previste dal programma per le diverse funzioni urbane.

    2 – Il programma รจ approvato con le modalitร  previste per il piano urbanistico comunale.

    Art. 25. – (Concessione edilizia) Permesso di costruire

    1 – Nei Comuni dotati di programma pluriennale di attuazione ai sensi del precedente articolo 23 (la concessione a edificare รจ data) il permesso di costruire รจ dato per le aree incluse nei programmi stessi.

    2 – Nei Comuni obbligati a dotarsi del programma pluriennale di attuazione e fino alla sua approvazione (la concessione a edificare รจ rilasciata) il permesso di costruire รจ rilasciato solo su aree dotate di opere di urbanizzazione e se riferita a:

    a) opere di urbanizzazione primaria e secondaria;

    b) ampliamento di complessi produttivi esistenti nella misura massima del 30 per cento dei volumi o superfici esistenti;

    c) altri interventi a questo fine meglio precisati dalle norme di attuazione degli strumenti urbanistici generali vigenti.

    Art. 26. Esproprio delle aree

    1. Qualora entro i termini stabiliti dal programma pluriennale di attuazione gli aventi titolo, singolarmente o associati, non abbiano presentato istanza di (concessione) permesso di costruire o di lottizzazione corredata degli atti e documenti richiesti dalle disposizioni vigenti, il Comune procede, ai sensi dellโ€™articolo 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, allโ€™esproprio delle aree in base alle disposizioni contenute nella legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni.
    2. Le aree espropriate ai sensi del presente articolo vanno a far parte dei patrimoni comunali.

    Art. 27. Comparto edificatorio

    1. Il comparto edificatorio definisce gli ambiti territoriali minimi entro cui lโ€™intervento edilizio deve essere realizzato in modo unitario da piรน aventi titolo.
    2. Il comparto comprende uno o piรน edifici e/o aree da trasformare, e si realizza attraverso la costituzione di un consorzio e la presentazione di unโ€™unica istanza di (concessione edilizia) permesso di costruire o di autorizzazione.
    3. La delimitazione dellโ€™ambito territoriale del comparto ed i termini per la costituzione del consorzio e per la presentazione dellโ€™istanza di (concessione) permesso di costruire o di autorizzazione sono deliberati dal consiglio comunale.

    Art. 28. Accordo di programma

    1. I soggetti, singoli o associati, della pianificazione urbanistico-territoriale previsti dallโ€™articolo 2 della presente legge, possono stipulare con soggetti pubblici e privati accordi di programma finalizzati alla realizzazione di un complesso di opere nei settori industriale, artigianale, agricolo, turistico, commerciale, residenziale e dei servizi.
    2. La serie di opere ed interventi oggetto dellโ€™accordo di programma deve essere finalizzata allโ€™obiettivo primario di crescita economica e produttiva del territorio interessato ed in particolare allโ€™incremento della base occupativa diretta ed indiretta.
    3. Lโ€™accordo di programma, se accompagnato dagli elaborati tecnici necessari, รจ uno strumento attuativo della pianificazione urbanistica territoriale vigente. Esso, previa adozione del consiglio comunale competente per territorio, รจ approvato con deliberazione della Giunta regionale, sentito il CTRU di cui allโ€™articolo 31.
    4. Qualora lโ€™accordo di programma interessi territori di piรน Comuni, esso รจ adottato con deliberazione dei consigli comunali dei Comuni interessati.
    5. Il complesso degli interventi previsti dallโ€™accordo di programma si attua con le stesse procedure del piano particolareggiato e del piano di lottizzazione convenzionata di cui allโ€™articolo 21.
    6. Qualora il piano attuativo di cui al comma precedente comporti modifiche del piano urbanistico comunale, esso รจ soggetto alle procedure di approvazione proprie delle varianti di piano.

    6-bis. Lโ€™accordo di programma e successivo e attuativo rispetto alla pianificazione paesistica del territorio interessato. Esso regola le modalitร  degli interventi relativi a dimensioni ampie di territorio attraverso lโ€™individuazione preventiva e concordata dei criteri attraverso cui si realizzano: la pianificazione pluriennale degli interventi sul territorio, lโ€™integrazione e lโ€™intersettorialitร  degli interventi produttivi, le utilitร  generali ai fini dello sviluppo e della occupazione nellโ€™ambito e in coerenza del piano generale di sviluppo della Regione. (Comma aggiunto dallโ€™articolo 5, comma 1, della legge regionale 7 maggio 1993, n. 23.)

    6-ter. Gli accordi di programma debbono risultare reciprocamente garantiti nei tempi, nelle modalitร  e nei risultati delle diverse fasi attuative. ( Comma aggiunto dallโ€™articolo 5, comma 1, della legge regionale 7 maggio 1993, n. 23. )

    6-quater. Il coordinamento generale dei soggetti pubblici e privati intervenienti รจ garantito dalla Regione, che opera con la partecipazione degli enti locali interessati. ( Comma aggiunto dallโ€™articolo 5, comma 1, della legge regionale 7 maggio 1993, n. 23. )

    Art. 28-bis. – Accordi di programma di particolare interesse economico e sociale

    (Articolo inserito dallโ€™articolo 6, comma 1, della legge regionale 7 maggio 1993, n. 23.)

    1. Qualora lโ€™accordo di programma, come definito nel precedente articolo 28, presupponga significative iniziative economiche, insistenti in ambiti di cospicua rilevanza comunale e sovracomunale, caratterizzate da un programma di investimenti produttivi a lungo termine, non solo nel settore edilizio, diretti allo sviluppo e alla valorizzazione delle risorse socio-economiche della Sardegna con particolare ricaduta economica e occupativa nellโ€™area-programma in cui sono inserite, tale da determinare effetti sulla strumentazione programmatoria regionale, esso รจ approvato con apposito provvedimento di legge.

    Art. 29. Condotta urbanistica

    1 – Nei Comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti e nei consorzi fra gli stessi puรฒ essere istituita, previo nulla osta del competente Assessorato regionale, la condotta urbanistica. (Comma sostituito dallโ€™articolo 9, comma 1, della legge regionale 1 luglio 1991, n. 20. Il testo precedente era cosรฌ formulato: โ€œNei comuni con popolazione fino a 5โ€™000 abitanti puรฒ essere istituita la condotta urbanisticaโ€)

    2 – La condotta urbanistica รจ un organo tecnico del Comune e svolge funzioni di consulenza e predisposizione di elaborati tecnici necessari per la pratica attuazione degli strumenti di pianificazione urbanistica. Inoltre svolge funzioni di servizio e supporto informativo per gli utenti interessati alla attivitร  di trasformazione urbanistica del territorio.

    3- La condotta urbanistica รจ composta da:

    a) il capo dellโ€™ufficio tecnico del Comune;

    b) uno o piรน esperti in materia di pianificazione urbanistica e territoriale laureati in ingegneria o architettura o legislazione urbanistica;

    c) da uno o piรน esperti di pianificazione urbanistica e territoriale laureati in ingegneria o architettura o in giurisprudenza ovvero in scienze agrarie o forestali o geologia; ( Lettera sostituita dallโ€™articolo 9, comma 1, della legge regionale 1 luglio 1991, n. 20. Il testo precedente era cosรฌ formulato: โ€œb) uno o piรน esperti in materia di pianificazione urbanistica e territoriale laureati in ingegneria o architettura o legislazione urbanisticaโ€. )

    d) un impiegato del Comune con funzioni di segretario.

    4 – Alle figure di cui ai punti a) e c) si provvede con personale di ruolo del Comune, per il punto b) il Comune attiva una consulenza a convenzione con uno o piรน professionisti specializzati iscritti al relativo ordine professionale. Questi ultimi non possono esercitare nel territorio comunale attivitร  professionale in materia urbanistica per conto di soggetti privati per tutta la durata della convenzione

    Titolo V – Organi di controllo e consultivi

    Art. 30. Organi di controllo. Modifica allโ€™articolo 23 della legge regionale 23 ottobre 1978, n. 62

    (Articolo abrogato dallโ€™articolo 4, comma 2, della legge regionale 13 dicembre 1994, n. 38.)

    [1. Presso il Comitato regionale di controllo รจ istituita una Sezione specializzata in materia urbanistica, presieduta dal Presidente del Comitato regionale di controllo o suo delegato e composta da:

    a) cinque esperti in urbanistica, tutela dellโ€™ambiente e materie giuridiche, eletti dal Consiglio regionale con voto limitato a tre nominativi;

    b) i soprintendenti per i beni architettonici ed artistici o loro delegati;

    c) i soprintendenti per i beni archeologici o loro delegati.

    2 – La sezione specializzata in materia urbanistica esercita in via esclusiva il controllo di legittimitร  e di conformitร  agli strumenti sovraordinati sugli atti delle Province e delle Comunitร  montane in materia urbanistica, compresi quelli contenenti normative a qualsiasi titolo riferite a strumenti urbanistici, e sul piano urbanistico comunale di cui allโ€™articolo 19.

    3 – Presso i Comitati circoscrizionali di controllo รจ istituita una sezione specializzata in materia urbanistica, presieduta al Presidente del Comitato, o suo delegato, e composta da:

    a) cinque esperti in urbanistica, tutela dellโ€™ambiente e materie giuridiche, eletti dal Consiglio regionale con voto limitato a tre nominativi;

    b) i soprintendenti per i beni architettonici ed artistici o loro delegati;

    c) i soprintendenti per i beni archeologici o loro delegati.

    4 – La sezione specializzata in materia urbanistica esercita in via esclusiva il controllo di legittimitร  e di conformitร  agli strumenti sovraordinati sugli strumenti di attuazione del piano urbanistico comunale di cui agli articoli 21 e 22.

    5 – Dopo il primo comma dellโ€™articolo 23 della legge regionale 23 ottobre 1978, n. 62, concernente il controllo sugli atti degli enti locali, รจ inserito il seguente comma: โ€œSono comunque escluse dal controllo di merito le deliberazioni in materia urbanistica, comprese quelle contenenti normativa a qualsiasi titolo riferite a strumenti urbanisticiโ€.

    6 – Per quanto attiene allโ€™insediamento, al funzionamento dellโ€™organo ed alla procedura del controllo si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui alla legge regionale 23 ottobre 1978, n. 62.]

    Art. 31 – Organi consultivi

    1 – Sono istituiti:

    a) il Comitato tecnico regionale per lโ€™urbanistica (CTRU);

    b) i Settori circoscrizionali del Servizio urbanistica e del Servizio regionale di vigilanza in materia edilizia, alle dipendenze dellโ€™Assessorato regionale dellโ€™Urbanistica. (Lettera sostituita dallโ€™articolo 11, comma 1, della legge regionale 1 luglio 1991, n. 20. Il testo precedente era cosรฌ formulato: โ€œb) gli uffici provinciali della Sezione urbanistica regionale, alle dipendenze dellโ€™Assessorato regionale allโ€™urbanistica, con sede nei capoluoghi di Provincia.โ€.)

    2 – Il CTRU, istituito presso lโ€™Assessorato regionale competente in materia urbanistica, รจ un organo tecnico-consultivo della Giunta in materia urbanistica ed assetto del territorio.

    3 – Il CTRU svolge inoltre le funzioni previste allโ€™articolo 24 del regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357.

    Art. 32.CTRU – Composizione e funzionamento

    1 – Il CTRU รจ costituito da:

    a) lโ€™Assessore regionale competente in materia urbanistica o un funzionario dellโ€™Assessorato suo delegato che lo presiede;

    b) un funzionario per ogni Assessorato designato dal lโ€™Assessore competente;

    c) cinque esperti in materia urbanistica, paesistica, tutela dellโ€™ambiente e materie giuridiche connesse designati dalla Giunta regionale; (Lettera sostituita dallโ€™articolo 12, comma 1, della legge regionale 1 luglio 1991, n. 20. Il testo precedente era cosรฌ formulato: โ€œc) cinque esperti in urbanistica, tutela dellโ€™ambiente e materie giuridiche designati dalla Giunta regionaleโ€.)

    d) i soprintendenti per i beni architettonici ed artistici o loro delegati;

    e) i soprintendenti per i beni archeologici o loro delegati.

    2 – Svolge le funzioni di segretario un impiegato amministrativo della VII fascia funzionale designato dallโ€™Assessore competente in materia urbanistica.

    3 – Previa conforme deliberazione della Giunta regionale, i componenti del CTRU sono nominati con decreto del Presidente della Regione e durano in carica per lโ€™intera legislatura.

    4 – Ai componenti il CTRU nonchรฉ ai segretari spettano i compensi e i rimborsi spese previsti dalla legge regionale 22 giugno 1987, n. 27.

    Art. 32-bis. – Osservatorio regionale per lโ€™urbanistica e lโ€™edilizia

    (Articolo inserito dallโ€™articolo 17, comma 1, della legge regionale 3 luglio 2017, n. 11.)

    1. Lโ€™Osservatorio regionale per lโ€™urbanistica e lโ€™edilizia รจ un organo tecnico consultivo della Giunta regionale, istituito con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, con il compito di elaborare studi, analisi, formulare proposte in materia urbanistica ed edilizia, definire proposte di indirizzi, criteri e linee guida per il governo del territorio e per la semplificazione delle disposizioni vigenti.
    2. Lโ€™osservatorio รจ costituito dal direttore generale dellโ€™Assessorato regionale competente in materia urbanistica, o suo delegato, dai direttori generali degli Assessorati regionali competenti in materia ambientale, politiche abitative, politiche sociali, turismo, commercio e industria, o loro delegati.
    3. Lโ€™osservatorio รจ integrato da un componente designato dallโ€™Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) Sardegna, da tre componenti designati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro del settore edile maggiormente rappresentative nel territorio regionale, da tre componenti designati dagli ordini e collegi professionali i cui iscritti siano competenti nelle materie della legislazione sullโ€™edilizia e urbanistica, sulla progettazione architettonica, sulla sostenibilitร  ambientale, tecnica e tecnologia delle costruzioni, tutela del paesaggio, e da un componente designato dalla commissione di cui allโ€™articolo 32-ter.
    4. I componenti dellโ€™osservatorio durano in carica per lโ€™intera legislatura e svolgono il proprio compito a titolo gratuito.

    Art. 32-ter. – Commissione permanente sulle problematiche edilizie e urbanistiche della disabilitร 

    (Articolo inserito dallโ€™articolo 18, comma 1, della legge regionale 3 luglio 2017, n. 11.)

    1. Al fine di monitorare le problematiche edilizie e urbanistiche della disabilitร , di redigere linee guida per il loro superamento, di individuare le relative soluzioni e di proporre politiche di incentivazione della residenzialitร , dei servizi e del turismo sostenibile e accessibile, รจ istituita la Commissione permanente sulle problematiche edilizie e urbanistiche in seno alla Regione.
    2. La commissione รจ costituita dal direttore generale dellโ€™Assessorato regionale competente in materia urbanistica, o suo delegato, dai direttori generali degli Assessorati regionali competenti in materia di sanitร  e assistenza sociale, lavori pubblici, turismo, commercio, o loro delegati, dal direttore generale dellโ€™Azienda per la tutela della salute (ATS), di cui allโ€™articolo 1 della legge regionale 27 luglio 2016, n. 17 (Istituzione dellโ€™Azienda per la tutela della salute (ATS) e disposizioni di adeguamento dellโ€™assetto istituzionale e organizzativo del servizio sanitario regionale. Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2006, n. 10 (Tutela della salute e riordino del servizio sanitario della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 26 gennaio 1995, n. 5) e alla legge regionale 17 novembre 2014, n. 23 (Norme urgenti per la riforma del sistema sanitario regionale)), da un rappresentante nominato dalla Federazione tra le associazioni nazionali delle persone con disabilitร  (FAND) e da un rappresentante nominato dalla Federazione italiana per il superamento dellโ€™handicap (FISH).
    3. I componenti della commissione durano in carica per lโ€™intera legislatura e svolgono il proprio compito a titolo gratuito.

    Titolo VI – Tutela del paesaggio e dei beni ambientali

    (Rubrica modificata dallโ€™articolo 13, comma 1, della legge regionale 1 luglio 1991, n. 20. Il testo precedente era cosรฌ formulato: โ€œTutela delle bellezze naturaliโ€.)

    Art. 33. Commissioni provinciali per le bellezze naturali

    [1. Presso lโ€™Assessorato regionale competente in materia di bellezze naturali รจ istituito, in deroga allโ€™articolo 5 della legge 17 agosto 1978, n. 51 il servizio per le bellezze naturali con il compito di curare le materie relative delegate alla Regione con lโ€™articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348.] (Comma soppresso dallโ€™articolo 80, comma 5, lettera l), della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, con effetto dalla data di entrata in vigore del decreto di ridefinizione dei servizi previsto dal comma 5 dellโ€™articolo 71 della stessa legge.)

    [2. Con le procedure previste dalla legge regionale del 17 agosto 1978, n. 51, sono istituiti i settori delle bellezze naturali con sede nei capoluoghi di Provincia. I Settori svolgono le funzioni giร  esercitate dalle sezioni delle bellezze naturali.] (Comma soppresso dallโ€™articolo 80, comma 5, lettera l), della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, con effetto dalla data di entrata in vigore del decreto di ridefinizione dei servizi previsto dal comma 5 dellโ€™articolo 71 della stessa legge.)

    3 – Le commissioni provinciali di cui allโ€™articolo 2 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e di cui allโ€™articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, sono nominate con decreto del Presidente della Giunta regionale previa deliberazione della Giunta regionale, durano in carica cinque anni, operano presso gli uffici circoscrizionali dellโ€™Assessorato regionale competente in materia di bellezze naturali e cessano dalle loro funzioni novanta giorni dopo lโ€™insediamento del Consiglio regionale di nuova elezione.

    4 – Le commissioni sono composte da:

    a) lโ€™Assessore regionale competente o un funzionario dellโ€™Assessorato suo delegato, con funzioni di presidente;

    b) il coordinatore del settore, competente per territorio, in materia di bellezze naturali;

    c) il soprintendente per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici, o un suo delegato, competente per territorio;

    d) il soprintendente per i beni archeologici, o suo delegato, competente per territorio;

    e) tre esperti designati dal Consiglio regionale con voto limitato a due.

    f) un funzionario designato dallโ€™Assessorato regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica; (Lettera aggiunta dallโ€™articolo 12, comma 1, della legge regionale 12 agosto 1998, n. 28.)

    g) un funzionario designato dallโ€™Assessorato regionale della difesa dellโ€™ambiente; (Lettera aggiunta dallโ€™articolo 12, comma 1, della legge regionale 12 agosto 1998, n. 28.)

    h) un funzionario designato dallโ€™Amministrazione provinciale. (Lettera aggiunta dallโ€™articolo 12, comma 1, della legge regionale 12 agosto 1998, n. 28.)

    5 – Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario dellโ€™Assessorato regionale competente.

    5-bis.- La composizione della Commissione, nel caso di deliberazioni relative a provvedimenti di cui agli articoli 1 e 2 della legge n. 1497 del 1939, ovvero di perimetrazione dei vincoli di cui allโ€™articolo 1 della legge n. 431 del 1985, รจ integrata dal Sindaco del comune interessato o da un suo delegato. (Comma aggiunto dallโ€™articolo 12, comma 2, della legge regionale 12 agosto 1998, n. 28.)

    5-ter. Ai componenti delle Commissioni provinciali per la tutela del paesaggio nominati dal Consiglio regionale spetta il trattamento previsto per i componenti del Comitato tecnico amministrativo provinciale dei lavori pubblici. In caso di assenza ingiustificata per oltre tre sedute consecutive i componenti esterni di designazione consiliare sono dichiarati decaduti. (Comma aggiunto dallโ€™articolo 12, comma 2, della legge regionale 12 agosto 1998, n. 28.)

    Art. 34. Autorizzazioni

    1. Le richieste di autorizzazione da cui allโ€™articolo 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sono esaminate e istruite dagli uffici provinciali previsti dal precedente articolo competenti per territorio entro sessanta giorni.
    2. Le richieste e gli atti istruttori sono sottoposti allโ€™esame della commissione di cui al precedente articolo che esprime un voto consultivo.

    Titolo VII – Norme regionali di attuazione di disposizioni statali

    Art. 35. Contributo per la realizzazione delle opere di urbanizzazione

    1. Le somme percepite dalle amministrazioni comunali a titolo di contributo per la realizzazione delle opere di urbanizzazione, secondo programmi riferiti allโ€™intero territorio comunale e per la redazione di progetti e degli strumenti di pianificazione urbanistica, o di rivalsa per lโ€™inadempienza degli obblighi derivanti dalle convenzioni relative ai piani di lottizzazione, costituiscono entrate con destinazione specifica.

    Art. 36. Adempimenti dellโ€™Amministrazione comunale

    1. Lโ€™amministrazione comunale deve adottare le deliberazioni di cui al primo comma dellโ€™articolo 5 e al primo comma dellโ€™articolo 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore delle tabelle parametriche regionali.
    2. Entro lo stesso termine lโ€™amministrazione comunale adotta lo schema di convenzione ai sensi dellโ€™articolo 7 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, in conformitร  alla convenzione tipo emanata dalla Regione.
    3. Le modalitร  di corresponsione del contributo afferente gli oneri di urbanizzazione di casi agli articoli 5 e 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, sono stabilite con deliberazione del consiglio comunale.
    4. Il pagamento a saldo degli oneri di cui al precedente comma dovrร  comunque avvenire entro e non oltre ventiquattro mesi dalla ultimazione delle opere, ovvero dallโ€™ultimazione dei lavori accertata dal Comune.

    Titolo VIII Disposizioni transitorie e finali

    Art. 37. Sezioni specializzate per il controllo degli atti in materia urbanistica

    1. Fino alla costituzione delle sezioni specializzate per il controllo degli atti in materia urbanistica di cui allโ€™articolo 30 le funzioni loro attribuite dalla presente legge sono esercitate rispettivamente dal Comitato regionale di controllo e dai Comitati circoscrizionali di controllo.

    Art. 38. Strumenti urbanistici

    1. Gli studi di disciplina delle zone F adottati ai sensi della legge regionale 19 maggio 1981, n. 17, restano in vigore come strumenti attuativi per le parti non in contrasto con le previsioni contenute negli strumenti di cui allโ€™articolo 3, primo comma, lettera a).

    Art. 39. Abrogazione di leggi regionali

    1. La legge regionale 18 maggio 1981, n. 17 e la legge regionale 28 aprile 1978, n. 30, sono abrogate.

    Art. 40. Modifica della legge regionale 11 ottobre 1985, n. 23

    1. Il quinto comma dellโ€™articolo 33 della legge regionale 11 ottobre 1985, n. 23, รจ sostituito dal seguente: โ€œI Comuni della Sardegna, nellโ€™approvare i piani attuativi interessanti zone residenziali, possono riservare da un minimo del quaranta per cento ad un massimo del settanta per cento della volumetria realizzabile ai piani per lโ€™edilizia economica e popolare ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167 e successive modificheโ€.

    Art. 41 Contributi per la predisposizione degli strumenti urbanistici

    1 – La Regione รจ autorizzata a concedere finanziamenti ai comuni e loro forme associative per la redazione di piani urbanistici generali e piani attuativi di iniziativa pubblica, come definiti dallโ€™articolo 21, per un importo non superiore al 90 per cento della spesa sostenuta e ritenuta ammissibile, da erogarsi nel seguente modo:

    a) unโ€™anticipazione del contributo, in misura non superiore al 50 per cento della somma richiesta dal comune, ritenuta ammissibile dal competente ufficio regionale, previa presentazione della deliberazione di affidamento di incarico ai professionisti individuati e dellโ€™attestazione di cofinanziamento comunale;

    b) unโ€™erogazione intermedia, in misura non superiore al 25 per cento e nei limiti del 90 per cento della spesa sostenuta e documentata, successivamente alla trasmissione della deliberazione di adozione definitiva del piano e, nei casi in cui siano dovuti, allโ€™esito non negativo del parere preliminare di cui allโ€™articolo 9 della legge regionale 12 agosto 1998,n. 28 (Norme per lโ€™esercizio delle competenze in materia di tutela paesistica trasferite alla Regione autonoma della Sardegna con lโ€™art. 6 del D.P.R. 22 maggio 1975, n. 480, e delegate con lโ€™art. 57 del D.P.R. 19 giugno 1979, n. 348), e allโ€™esito non negativo della verifica di coerenza di cui allโ€™articolo 31 della legge regionale n. 7 del 2002;

    c) pagamento del saldo, previa certificazione e rendicontazione delle spese sostenute, successivamente al completamento dellโ€™iter di approvazione dello strumento urbanistico, comprensivo di tutte le autorizzazioni richieste, e, nei casi in cui sono dovuti, a seguito dellโ€™approvazione di cui allโ€™articolo 9 della legge regionale n. 28 del 1998 e dellโ€™esito positivo della verifica di coerenza di cui allโ€™articolo 31 della legge regionale n. 7 del 2002, e sua pubblicazione sul BURAS.

    Articolo sostituito dallโ€™articolo 19, comma 1, della legge regionale 3 luglio 2017, n. 11. Lโ€™articolo originario era cosรฌ formulato:

    Art. 41. Contributi per la predisposizione degli strumenti urbanistici

    1 – La Regione, allo scopo di favorire la formazione e la revisione degli strumenti urbanistici locali ed il loro adeguamento alla pianificazione regionale, per la formazione dei piani di risanamento di cui allโ€™articolo 35 della legge regionale 11 ottobre 1985,n. 23, nonchรฉ per la redazione dei piani di sviluppo e di adeguamento della rete di vendita di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, รจ autorizzata a concedere contributi sulle spese correnti.

    2 – I contributi sono erogati con decreto dellโ€™Assessore regionale competente in materia urbanistica, previa deliberazione della Giunta regionale, secondo le seguenti modalitร :

    a) anticipatamente per il cinquanta per cento delle spese previste nella richiesta di contributo deliberata dal Comune e ritenute ammissibili;

    b) a seguito della presentazione della relativa documentazione per la restante parte, fino allโ€™ammontare complessivo del novanta per cento delle spese effettivamente sostenute.

    La legge regionale 1 luglio 1991, n. 20, con lโ€™articolo 14, comma 1, ha aggiunto il comma 3: โ€œI benefici di cui ai precedenti commi sono erogati a favore dei Comuni anche allo scopo di favorire il funzionamento delle condotte urbanistiche.โ€

    La legge regionale 29 aprile 2003, n. 3, con lโ€™articolo 18, comma 9, ha interamente sostituito lโ€™articolo in tal modo:

    Art. 41. Contributi per la predisposizione degli strumenti urbanistici

    1 – La Regione รจ autorizzata a concedere finanziamenti ai comuni per la redazione di piani urbanistici generali e piani particolareggiati dei centri storici, per un importo non superiore al 90% della spesa sostenuta e ritenuta ammissibile, da erogarsi nel seguente modo:

    a) unโ€™anticipazione del contributo, in misura non superiore al 50% della somma richiesta dal comune, ritenuta ammissibile dal competente ufficio regionale, previa presentazione della delibera di affidamento di incarico al progettista;

    b) pagamento del saldo, successivamente alla presentazione della documentazione comprovante lโ€™approvazione del piano nei termini stabiliti.

    La legge regionale 23 aprile 2015, n. 8, con lโ€™articolo 14, comma 1, ha sostituito al comma 1 il periodo โ€œpiani particolareggiati dei centri storiciโ€ con โ€œpiani attuativi di iniziativa pubblica, come definiti dallโ€™articolo 21โ€.

    Art. 42.Potenziamento degli uffici periferici dellโ€™Assessorato regionale competente in materia urbanistica

    1 – Al fine di dare compiuta attuazione alle disposizioni di cui alla presente legge attraverso il potenziamento funzionale degli uffici periferici dellโ€™Assessorato regionale competente in materia urbanistica, la dotazione organica del ruolo unico regionale prevista nella tabella A allegata alla legge regionale 14 novembre 1988, n. 42, รจ incrementata di dodici unitร  della VI qualifica funzionale e di venti unitร  della VII qualifica funzionale. ( Comma modificato dallโ€™articolo 14, comma 1, della legge regionale 15 gennaio 1991, n. 6. Il testo precedente era cosรฌ formulato: โ€œAl fine di dare compiuta attuazione alle disposizioni di cui alla presente legge attraverso il potenziamento funzionale degli uffici periferici dellโ€™Assessorato regionale competente in materia urbanistica, la dotazione organica del ruolo unico regionale prevista nella tabella A allegata alla legge regionale 14 novembre 1988, n. 42, รจ incrementata di dodici unitร  della VI fascia funzionale e di venti unitร  della VII fascia funzionaleโ€.)

    2 – Gli aumenti di organico di cui al precedente comma sono destinati esclusivamente ad incrementare i contingenti numerici di personale dellโ€™area dei servizi tecnici nelle seguenti qualifiche funzionali:

    a) nella VI qualifica funzionale:

    • dodici posti con profilo professionale di istruttore tecnico-geometra; (Lettera modificata dallโ€™articolo 14, comma 2, della legge regionale 15 gennaio 1991, n. 6. Il testo precedente era cosรฌ formulato: โ€œotto posti con profilo professionale di istruttore tecnico-geometraโ€.)

    b) nella VII qualifica funzionale:

    • dodici posti con profilo professionale di istruttore direttore tecnico-architetto;
    • otto posti con profilo professionale di istruttore direttore tecnico-ingegnere civile.

    3 – Per la copertura dei posti istituiti col presente articolo si applica la disciplina vigente per lโ€™accesso agli impieghi pubblici regionali.

    Art. 43.Norma finanziaria

    (omissis)

    Art. 44. Entrata in vigore

    La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione

    Legge Regionale 11 del 03/07/2017 – Disposizioni Urgenti in Materia Urbanistica ed Edilzia

    legge regionale 11 2017 disposizioni urgenti in materia urbanistica edilizia modifiche lr 23 85 lr 8 2015

    Legge Regionale 11 del 03/07/2017 – Disposizioni urgenti in materia urbanistica ed edilizia. Modifiche alla legge regionale n. 23 del 1985, alla legge regionale n. 45 del 1989, alla legge regionale n. 8 del 2015, alla legge regionale n. 28 del 1998, alla legge regionale n. 9 del 2006, alla legge regionale n. 22 del 1984 e alla legge regionale n. 12 del 1994.

    Autore: Presidenza della Regione
    Pubblicato in: Bollettino n.31 – Parte I e II del 06/07/2017
    Data di Pubblicazione: 06/07/2017
    Materie: LEGGI REGIONALI

    Capo I  Modifiche alla legge regionale n. 23 del 1985

    Art. 1 Modifiche all’articolo 3 della legge regionale n. 23 del 1985 (Opere soggette a permesso di costruire)

    1. L’articolo 3 della legge regionale 11 ottobre 1985, n. 23 (Norme in materia di controllo dell’attivitร  urbanistico-edilizia, di risanamento urbanistico e di sanatoria di insediamenti e opere abusive, di snellimento e accelerazione delle procedure espropriative), e successive modifiche ed integrazioni, รจ sostituito dal seguente:

    Art. 3 (Opere soggette a permesso di costruire)
    1. Sono soggetti a permesso di costruire, salvo quanto previsto negli articoli 10 bis e 15:

    a) gli interventi di ristrutturazione edilizia, come definiti dall’articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia – Testo A), e successive modifiche ed integrazioni;
    b) gli interventi di nuova costruzione, come definiti dall’articolo 3, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, e successive modifiche ed integrazioni;
    c) gli interventi di ristrutturazione urbanistica, come definiti dall’articolo 3, comma 1, lettera f), del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, e successive modifiche ed integrazioni;
    d) gli interventi di cui all’articolo 2, comma 3, della legge regionale 2 agosto 2013, n. 19 (Norme urgenti in materia di usi civici, di pianificazione urbanistica, di beni paesaggistici e di impianti eolici).

    2. Il permesso di costruire comporta la corresponsione degli oneri di urbanizzazione e del contributo di costo di costruzione, il cui calcolo รจ allegato alla dichiarazione autocertificativa. In caso di formazione del titolo ai sensi dell’articolo 34 della legge regionale 20 ottobre 2016, n. 24 (Norme sulla qualitร  della regolazione e di semplificazione dei procedimenti amministrativi), il mancato pagamento degli oneri, anche in modalitร  rateale ove ammessa, comporta la sospensione dell’efficacia del titolo abilitativo. In ogni caso i termini temporali di validitร  del titolo decorrono dalla data in cui l’intervento puรฒ essere iniziato secondo quanto disposto dall’articolo 34, comma 1, della legge regionale n. 24 del 2016. Nelle ipotesi di cui all’articolo 37 della legge regionale n. 24 del 2016, lo Sportello unico per le attivitร  produttive e per l’edilizia (SUAPE) adotta il provvedimento finale condizionando l’efficacia del titolo alla presentazione della ricevuta di pagamento integrale o rateale degli oneri dovuti. In ogni caso i termini temporali di validitร  del titolo decorrono dalla data di rilascio del provvedimento.”.

    Art. 2 Incentivazione degli interventi di riuso del patrimonio edilizio dismesso e per l’efficientamento energetico

    1. Dopo l’articolo 3 della legge regionale n. 23 del 1985 รจ aggiunto il seguente:
    3 bis (Incentivazione degli interventi di riuso del patrimonio edilizio dismesso e per l’efficientamento energetico)

    1. Al fine di combattere il fenomeno dello spopolamento dei centri storici e dei centri di antica e prima formazione, i comuni possono prevedere la riduzione del contributo di costruzione nella misura massima del 60 per cento del contributo complessivo dovuto per le nuove costruzioni.

    2. Al fine di incentivare gli interventi edilizi finalizzati al riuso, anche con mutamento di destinazione d’uso, del patrimonio edilizio esistente e dismesso, i comuni possono prevedere la riduzione del contributo di costruzione nella misura massima del 30 per cento del contributo complessivo dovuto per le nuove costruzioni. Se l’intervento include nuove costruzioni o ampliamenti, ai relativi volumi non si applica la riduzione di cui al presente comma.

    3. Al fine di favorire gli interventi di edilizia bioclimatica o finalizzati al risparmio energetico, i comuni possono prevedere la riduzione del contributo di costruzione nella misura massima del 15 per cento.”.

    Art. 3 Modifiche all’articolo 5 della legge regionale n. 23 del 1985 (Variazioni essenziali)

    1. L’articolo 5 della legge regionale n. 23 del 1985 รจ sostituito dal seguente:
    Art. 5 (Variazioni essenziali)

    1. Per variazioni essenziali rispetto al progetto approvato si intendono quelle che, realizzate senza rispettare le disposizioni di cui all’articolo 7 ter, hanno determinato almeno una delle seguenti condizioni:

    a) mutamento della destinazione d’uso incompatibile con la destinazione di zona o che implichi variazioni in aumento dei limiti e dei rapporti previsti dal decreto dell’Assessore degli enti locali, finanze e urbanistica 20 giugno 1983, n. 2266/U (Disciplina dei limiti e dei rapporti relativi alla formazione di nuovi strumenti urbanistici ed alla revisione di quelli esistenti nei Comuni della Sardegna) salvo che l’interessato non ceda ulteriori aree ad integrazione della quota prevista in rapporto alla mutata destinazione d’uso;
    b) aumento superiore al 10 per cento della cubatura;
    c) riduzione in misura superiore al 10 per cento di uno dei seguenti parametri:

    1) distanza da altri fabbricati;
    2) distanza dai confini di proprietร ;
    3) distanza dalle strade;

    d) indipendentemente dalle previsioni di cui alle lettere a), b) e c), modifica della localizzazione dell’edificio all’interno del lotto urbanistico di pertinenza determinata a seguito di rotazione su qualunque asse o traslazione, quando la sovrapposizione della sagoma a terra dell’edificio autorizzato e di quello realizzato รจ inferiore al 50 per cento.

    2. Non si ritengono, comunque, variazioni essenziali quelle che incidono sull’entitร  delle cubature accessorie, sui volumi tecnici e sulla distribuzione interna dei singoli immobili.

    3. Gli interventi di cui al comma 1 effettuati su immobili sottoposti a vincolo storico, artistico, architettonico, archeologico, paesaggistico, ambientale e idrogeologico, e su immobili ricadenti nei parchi o in aree protette nazionali e regionali, sono considerati in totale difformitร  dal permesso se il titolo abilitativo รจ stato ottenuto dopo l’apposizione del vincolo. Tutti gli altri interventi sui medesimi immobili, ad eccezione di quanto previsto dal comma 2, sono considerati variazioni essenziali.”.

    Art. 4 Modifiche all’articolo 6 della legge regionale n. 23 del 1985 (Sanzioni per interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformitร  o con variazioni essenziali)

    1. All’articolo 6 della legge regionale n. 23 del 1985 sono apportate le seguenti modifiche:
    a) al comma 1 le parole “e, nel caso di mutamento di destinazione d’uso, il ripristino della destinazione originaria legittimamente autorizzata” sono soppresse;
    b) al comma 8 la parola “ordinanza” รจ sostituita dalla parola “provvedimento”.

    Art. 5 Varianti in corso d’opera

    1. Dopo l’articolo 7 bis della legge regionale n. 23 del 1985 รจ inserito il seguente:
    Art. 7 ter (Varianti in corso d’opera)

    1. Sono varianti in corso d’opera le modifiche realizzate nel periodo di vigenza del titolo abilitativo.

    2. Sono varianti in corso d’opera sostanziali le modifiche che:

    a) alterano la sagoma dell’edificio;
    b) modificano la categoria di intervento edilizio con riconducibilitร  dello stesso a quelli assoggettati a rilascio del permesso di costruire;
    c) configurano una variazione essenziale ai sensi dell’articolo 5;
    d) sono volte al superamento delle eventuali prescrizioni contenute nel progetto approvato, non suscettibili di esecuzione, per motivate ragioni di ordine tecnico e costruttivo.

    3. Le varianti di cui al comma 2, lettera b), sono soggette a rilascio del permesso di costruire; le varianti di cui al comma 2, lettere a), c) e d) seguono il regime abilitativo dell’intervento originario.

    4. Le varianti di cui al comma 2 sono assoggettate alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento del rilascio del titolo abilitativo previsto per l’esecuzione dell’intervento di variante.

    5. Sono varianti in corso d’opera non sostanziali le modifiche non riconducibili alle categorie previste dal comma 2.

    6. Le varianti di cui al comma 5 sono soggette a Segnalazione certificata di inizio attivitร  (SCIA) da presentare prima della dichiarazione dell’ultimazione dei lavori, sono assoggettate alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento dell’ottenimento del titolo edilizio dell’intervento principale e i relativi atti costituiscono parte integrante della documentazione a corredo dell’atto autorizzativo dell’intervento principale.

    7. Qualora la variante di cui al comma 5 non sia stata comunicata nel periodo di vigenza del titolo abilitativo, non si applicano le disposizioni in materia di parziale difformitร , e la comunicazione dell’effettiva consistenza delle opere realizzate รจ effettuata previo versamento della sanzione per la comunicazione tardiva fissata in euro 500. Qualora le opere siano eseguite su immobili comunque vincolati da norme statali e regionali, รจ fatta salva l’applicazione delle misure sanzionatorie previste dalle vigenti disposizioni in materia.

    8. Le varianti di cui al presente articolo possono essere attuate dopo l’acquisizione degli eventuali atti di assenso prescritti dalla normativa vigente sui vincoli paesaggistici, idrogeologici, ambientali, di tutela del patrimonio storico, artistico e archeologico e dalle altre normative di settore.”.

    Art. 6 Modifiche all’articolo 10 bis della legge regionale n. 23 del 1985 (Opere soggette a segnalazione certificata di inizio attivitร  (SCIA))

    1. L’articolo 10 bis della legge regionale n. 23 del 1985 รจ sostituito dal seguente :
    Art. 10 bis (Opere soggette a Segnalazione certificata di inizio attivitร  (SCIA))

    1. Sono soggetti a SCIA i seguenti interventi:

    a) opere di manutenzione straordinaria riguardanti parti strutturali dell’edificio;
    b) opere di restauro e di risanamento conservativo riguardanti le parti strutturali dell’edificio;
    c) opere costituenti pertinenza ai sensi dell’articolo 817 del Codice civile;
    d) serre provviste di strutture in muratura e serre fisse, funzionali allo svolgimento dell’attivitร  agricola;
    e) tettoie di copertura, anche dotate di pannelli per la produzione di energia elettrica;
    f) interventi di ristrutturazione edilizia che non incidono sulla sagoma dell’organismo edilizio esistente o preesistente;
    g) opere necessarie per il completamento di interventi giร  oggetto di concessione edilizia o permesso di costruire decaduti per decorrenza dei termini, fermo il rispetto del progetto originario e delle previsioni urbanistiche ed edilizie vigenti al momento della presentazione della segnalazione;
    h) interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica disciplinati da piani attuativi comunque denominati, che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza รจ asseverata da progettista abilitato;
    i) interventi di nuova costruzione qualora siano in diretta esecuzione di piani urbanistici comunali che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza รจ asseverata da progettista abilitato;
    j) installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere che siano utilizzati come ambienti di lavoro, depositi, magazzini e simili.

    2. La SCIA รจ accompagnata dalla documentazione prevista dai regolamenti edilizi comunali e da una specifica relazione, a firma di un progettista abilitato, che asseveri che le opere da realizzare sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e non in contrasto con quelli adottati e ai regolamenti edilizi vigenti e attesti il rispetto delle leggi di settore con particolare riferimento, laddove applicabili, alle norme di sicurezza statica, antisismica, antincendio, igienico-sanitarie, di sicurezza stradale, sulle barriere architettoniche.

    3. L’avvio dei lavori รจ condizionato all’ottenimento di tutti gli atti di assenso, comunque denominati, necessari per l’intervento edilizio prescritti dalla normativa sui vincoli paesaggistici, idrogeologici, ambientali, di tutela del patrimonio storico, artistico e archeologico e dalle altre normative di settore, da acquisire per il tramite del SUAPE, ove costituito.

    4. Nei casi di cui al comma 1, i lavori sono eseguiti sotto la supervisione del direttore dei lavori, che entro trenta giorni dalla conclusione degli stessi presenta apposita dichiarazione di fine lavori, attestante il rispetto di tutte le norme e delle previsioni della relazione di asseverazione. Il mancato invio della dichiarazione di fine lavori comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pari a euro 500 a carico del soggetto tenuto a effettuare la comunicazione.

    5. Sulle asseverazioni di cui al comma 2 sono effettuati, nel rispetto dei tempi previsti dalle vigenti disposizioni in materia di SCIA, controlli a campione dal SUAPE. Il campionamento, da effettuarsi mediante sorteggio pubblico o attraverso strumenti informatici basati su un criterio di scelta casuale, ha a oggetto un numero non inferiore al 25 per cento delle istanze presentate e concerne la verifica dei presupposti e dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l’intervento edilizio, e della veridicitร  di tutte le dichiarazioni, certificazioni, attestazioni e asseverazioni allegate alla SCIA. รˆ fatta salva la possibilitร  di verifiche in soprannumero secondo criteri definiti dalle singole amministrazioni comunali. Le asseverazioni relative agli interventi di cui al comma 1, lettera f), sono, in ogni caso, oggetto di controllo ove riguardino la ricostruzione di edifici crollati o demoliti.

    6. Salvo sia intervenuta la conclusione del procedimento di irrogazione delle sanzioni, per gli interventi di cui al presente articolo realizzati in data anteriore al 30 aprile 2015 non si applicano le sanzioni precedentemente previste per l’assenza di permesso di costruire o per la difformitร  delle opere realizzate, ma le sanzioni di cui all’articolo 14.”.

    Art. 7 Modifiche all’articolo 11 della legge regionale n. 23 del 1985 (Mutamenti della destinazione d’uso)

    1. L’articolo 11 della legge regionale n. 23 del 1985 รจ sostituito dal seguente:

    Art. 11 (Categorie funzionali urbanisticamente rilevanti e destinazione d’uso)

    1. Sono individuate le seguenti categorie funzionali urbanisticamente rilevanti:

    a) residenziale, compresi i servizi strettamente connessi alla residenza;
    b) turistico-ricettiva;
    c) artigianale e industriale;
    d) direzionale, commerciale e socio-sanitaria;
    e) agricolo-zootecnica.

    2. Sono servizi strettamente connessi alla residenza gli usi ad essa complementari, destinati a garantire la qualitร  dell’abitare e lo sviluppo individuale e collettivo dei cittadini. Hanno tale destinazione gli edifici e le aree presenti nelle zone urbanistiche omogenee A, B e C e all’interno dei centri rurali, destinati a studi professionali, attivitร  commerciali, artigianali, turistico-ricettive, di ristorazione, socio-sanitarie e uffici in genere. Non sono servizi connessi alla residenza i servizi pubblici o gli spazi pubblici o riservati ad attivitร  collettive, a verde pubblico, a parcheggio, la cui dotazione deve essere garantita, nel rispetto delle vigenti disposizioni, in sede di pianificazione.

    3. Costituisce mutamento della destinazione d’uso non rilevante a fini urbanistici ogni forma di utilizzo dell’unitร  immobiliare diversa da quella originaria, ancorchรฉ non accompagnata dall’esecuzione di opere edilizie, tale da comportare, all’interno della medesima categoria funzionale, l’assegnazione dell’unitร  immobiliare a una delle destinazioni ammissibili previste dallo strumento urbanistico.

    4. Il mutamento della destinazione d’uso non rilevante a fini urbanistici รจ soggetto a comunicazione al SUAPE.

    5. Il mutamento della destinazione d’uso di cui al comma 3 รจ sempre ammesso, salvo espresse previsioni dello strumento urbanistico. Nel caso di piani attuativi, il mutamento di destinazione d’uso all’interno della stessa categoria funzionale, che determini una modifica delle percentuali di ripartizione tra le varie destinazioni previste, รจ consentito previa deliberazione del consiglio comunale, quale variante in forma semplificata dello strumento generale e attuativo da adottarsi entro sessanta giorni dalla data della richiesta, anche mediante superamento dei parametri per le zone A, B e C previsti dall’articolo 4 del decreto assessoriale n. 2266/U del 1983.

    6. Costituisce mutamento della destinazione d’uso rilevante ai fini urbanistici ogni forma di utilizzo dell’unitร  immobiliare diversa da quella originaria, ancorchรฉ non accompagnata dall’esecuzione di opere edilizie, purchรฉ tale da comportare l’assegnazione dell’unitร  immobiliare a una diversa categoria funzionale tra quelle indicate al comma 1.

    7. Il mutamento della destinazione d’uso rilevante a fini urbanistici รจ soggetto a SCIA ed รจ regolamentato dallo strumento urbanistico generale comunale.

    8. Il mutamento della destinazione d’uso che implichi variazioni in aumento dei limiti e dei rapporti previsti dal decreto assessoriale n. 2266/U del 1983 o dalle norme dello strumento urbanistico comunale รจ consentito solo se l’interessato, anche mediante la cessione di ulteriori aree, integri la quota prevista in rapporto alla mutata destinazione d’uso.

    9. รˆ sempre consentita, alle condizioni previste dal comma 8, la variazione di destinazione d’uso degli immobili per destinarli ad attivitร  sportive.

    10. Il mutamento di destinazione d’uso con opere รจ soggetto al titolo abilitativo previsto per l’intervento edilizio al quale รจ connesso.

    11. รˆ consentito il mutamento della destinazione d’uso di edifici che, per le loro particolari caratteristiche e in ragione di interessi meritevoli di tutela siano, con delibera del consiglio comunale, motivatamente giudicati compatibili con la zona urbanistica omogenea in cui si trova l’edificio interessato. In tal caso il mutamento della destinazione d’uso รจ assoggettato a permesso di costruire ed รจ subordinato alla corresponsione degli oneri di concessione dovuti in conformitร  alla normativa vigente, in misura doppia.

    12. Al fine di favorire il recupero e la rivitalizzazione dei centri storici, nella zona omogenea A, fatto salvo il rispetto delle relative prescrizioni igienico-sanitarie e di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attivitร  edilizia, รจ sempre consentito il mutamento di destinazione d’uso tra le categorie funzionali di cui al comma 1, lettere a) e b).

    13. Nei casi di mutamento di destinazione d’uso eseguito in assenza SCIA o comunicazione, il dirigente o il responsabile dell’ufficio comunale competente in materia edilizia ordina il ripristino della destinazione d’uso legittimamente autorizzata e irroga una sanzione pecuniaria pari al doppio del contributo di costruzione dovuto e comunque non inferiore a euro 500. In caso di inottemperanza entro novanta giorni, il dirigente o il responsabile dell’ufficio comunale competente ne dispone l’esecuzione d’ufficio e, se questa non sia possibile, irroga una sanzione pecuniaria pari al doppio dell’incremento del valore dell’immobile conseguente al mutamento della destinazione d’uso, calcolato secondo i valori correnti dell’Agenzia del territorio.

    14. รˆ fatta salva l’applicazione delle ulteriori sanzioni previste dagli articoli 6, 7 e 10 bis, relative alle eventuali opere eseguite in assenza o in difformitร  di permesso di costruire, SCIA, o comunicazione di inizio lavori.”.

    Art. 8 Modifiche all’articolo 14 della legge regionale n. 23 del 1985 (Opere eseguite in assenza di SCIA)

    1. L’articolo 14 della legge regionale n. 23 del 1985 รจ sostituito dal seguente:

    Art. 14 (Opere eseguite in assenza di SCIA o in difformitร  da essa)

    1. In caso di accertamento dell’esecuzione di opere in assenza di SCIA o in difformitร  da essa e di ricorrenza dei presupposti legittimanti la SCIA e/o di conformitร  alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dell’intervento sia al momento dell’accertamento della violazione, si applica una sanzione pecuniaria pari al doppio dell’aumento del valore venale dell’immobile conseguente alla realizzazione delle opere stesse e, comunque, non inferiore a euro 500. Il versamento della sanzione ha efficacia sanante.

    2. Nei casi di cui al comma 1, fino all’irrogazione della sanzione pecuniaria, puรฒ essere ottenuto l’accertamento di conformitร , al ricorrere delle condizioni di cui all’articolo 16, comma 1. A tal fine il responsabile dell’abuso o il proprietario dell’immobile trasmette una comunicazione di mancata SCIA corredata di tutti gli elaborati previsti dall’articolo 10 bis, comma 2. La sanatoria รจ condizionata al versamento di una somma pari all’aumento del valore venale dell’immobile conseguente alla realizzazione delle opere stesse e, comunque, non inferiore a euro 500.

    3. Nel caso di opere eseguite in assenza dei presupposti legittimanti la SCIA e/o nel caso di non conformitร  alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento della realizzazione dell’intervento si applicano le sole sanzioni previste dagli articoli 6 e 7.

    4. La SCIA, spontaneamente effettuata quando l’intervento รจ in corso di esecuzione, comporta l’applicazione di una sanzione pari a euro 500. รˆ fatta salva l’applicazione dell’articolo 7 ter, comma 6.

    5. Se le opere sono eseguite in assenza di SCIA o in difformitร  da essa su immobili comunque vincolati da norme statali e regionali, trovano applicazione le misure sanzionatorie previste dalle vigenti disposizioni, che nel solo caso di sanzioni pecuniarie si applicano cumulativamente alla sanzione di cui ai commi 1 e 2.

    6. Se le opere sono eseguite in assenza di SCIA o in difformitร  da essa in dipendenza di calamitร  naturali o di avversitร  atmosferiche dichiarate di carattere eccezionale la sanzione pecuniaria di cui ai commi 1, 2 e 4 non si applica.

    7. L’accertamento del valore di cui al comma 1 รจ effettuato secondo le disposizioni di cui all’articolo 7, commi 3, 4, 5 e 6.”.

    Art. 9 Modifiche all’articolo 15 della legge regionale n. 23 del 1985 (Interventi di edilizia libera)

    1. L’articolo 15 della legge regionale n. 23 del 1985 รจ sostituito dal seguente:
    Art. 15 (Interventi di edilizia libera)

    1. Nel rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attivitร  edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica e delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), e successive modifiche ed integrazioni, i seguenti interventi sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo edilizio:

    a) interventi di manutenzione ordinaria, inclusi quelli ricondotti a tale categoria di intervento da specifiche disposizioni nazionali;
    b) interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che non alterino la sagoma dell’edificio;
    c) opere temporanee per attivitร  di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attivitร  di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato;
    d) movimenti di terra strettamente pertinenti all’esercizio dell’attivitร  agricola-zootecnica, artigianale, industriale e pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari;
    e) installazione di serre mobili stagionali e piccoli loggiati amovibili di superficie non superiore a 30 mq entrambi sprovvisti di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell’attivitร  agricola;
    f) interventi finalizzati al posizionamento di tende, pergole, rastrelliere per biciclette;
    g) interventi volti alla realizzazione di recinzioni prive di opere murarie, di barbecue e di manufatti accessori entrambi con volume vuoto per pieno non superiore a 10 mc;
    h) opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l’indice di permeabilitร  stabilito dallo strumento urbanistico comunale;
    i) installazione di elementi di arredo negli spazi esterni delle unitร  immobiliari e nelle aree pertinenziali degli edifici esistenti;
    j) realizzazione di aree ludiche o destinate ad attivitร  sportive senza creazione di volumetria.

    2. Nel rispetto dei presupposti di cui al comma 1, previa comunicazione dell’avvio dei lavori, i seguenti interventi sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo edilizio:

    a) interventi di restauro e risanamento conservativo che non riguardino le parti strutturali dell’edificio;
    b) interventi di manutenzione straordinaria che non riguardino le parti strutturali dell’edificio;
    c) interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche che comportano la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterano la sagoma dell’edificio;
    d) interventi di risanamento dall’amianto;
    e) opere oggettivamente precarie dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee tali da poter essere immediatamente rimosse alla cessazione della necessitร  e, comunque, entro un termine di utilizzazione non superiore a centoventi giorni;
    f) opere oggettivamente precarie dirette a soddisfare obiettive esigenze eccezionali, contingenti e temporalmente determinate, anche di durata superiore a centoventi giorni, tali da poter essere rimosse immediatamente alla cessazione della necessitร ;
    g) manufatti occorrenti per l’installazione dei cantieri temporanei finalizzati all’esecuzione di lavori da realizzare legittimamente;
    h) vasche di approvvigionamento idrico e pozzi;
    i) interventi volti all’efficientamento di impianti tecnologici esistenti al servizio di stabilimenti industriali;
    j) muri di cinta e cancellate;
    k) l’installazione di allestimenti mobili di pernottamento e di pertinenze ed accessori funzionali a strutture esistenti e legittimamente autorizzate destinate all’esercizio dell’attivitร  ricettiva all’aria aperta nel rispetto delle condizioni di cui all’articolo 6, comma 4 bis della legge regionale 14 maggio 1984, n. 22 (Norme per la classificazione delle aziende ricettive);
    l) l’installazione all’interno di specchi acquei demaniali di natanti, imbarcazioni, chiatte galleggianti o altre strutture al servizio della nautica destinate a finalitร  turistiche o turistico-ricettive a condizione che gli allestimenti non determinino il permanente collegamento con il terreno o il fondale e gli allacciamenti alle reti tecnologiche siano di facile rimozione;
    m) la realizzazione delle strutture di interesse turistico-ricreativo dedicate alla nautica che non importino impianti di difficile rimozione, destinati all’ormeggio, alaggio, varo di piccole imbarcazioni e natanti da diporto, compresi i pontili galleggianti a carattere stagionale, pur se ricorrente, mediante impianti di ancoraggio con corpi morti e catenarie, collegamento con la terraferma e apprestamento di servizi complementari.

    3. L’avvio dei lavori per l’esecuzione degli interventi di cui ai commi 1 e 2 รจ condizionato all’ottenimento di tutti gli atti di assenso, comunque denominati, necessari per l’intervento edilizio, da acquisire per il tramite del SUAPE, ove costituito.

    4. Gli interventi di cui al comma 2, lettere d), e), f), k) ed m), compatibili con ogni destinazione di zona, sono sottratti al rispetto dei parametrici volumetrici.

    5. Per gli interventi di cui al comma 2, lettere a), b), c) e d), la comunicazione di avvio dei lavori รจ accompagnata da una specifica relazione, a firma di un progettista abilitato, che asseveri che le opere da realizzare sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e non in contrasto con quelli adottati e ai regolamenti edilizi vigenti e attesti il rispetto della normativa antisismica, che non vi รจ interessamento delle parti strutturali dell’edificio e indichi i dati identificativi dell’impresa alla quale si intende affidare la realizzazione dei lavori. I lavori sono eseguiti sotto la supervisione del direttore dei lavori che entro trenta giorni dalla conclusione degli stessi presenta apposita dichiarazione di fine lavori, attestante il rispetto di tutte le norme e delle previsioni della relazione di asseverazione.

    6. Limitatamente agli interventi di cui al comma 2, lettera f), la comunicazione di avvio dei lavori รจ accompagnata da specifica dichiarazione sostitutiva resa dal proponente l’intervento ai sensi del decreto del presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa – Testo A), e successive modifiche ed integrazioni, che asseveri con adeguata e documentata motivazione che le esigenze di installazione delle opere soddisfano le condizioni normativamente previste. Per gli stessi interventi e per quelli di cui al comma 2, lettera e), entro dieci giorni dallo scadere del tempo di permanenza delle opere temporanee, l’interessato, anche per via telematica, informa l’amministrazione comunale dell’avvenuta rimozione delle opere.

    7. Il mancato invio della comunicazione di cui al comma 2 comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pari a euro 500. Tale sanzione รจ ridotta di due terzi se la comunicazione รจ effettuata spontaneamente quando l’intervento รจ in corso di esecuzione.

    8. Il mancato invio della comunicazione di cui al comma 6 comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pari a euro 500.

    9. Salvo sia intervenuta la conclusione del procedimento di irrogazione delle sanzioni, per gli interventi di cui al presente articolo realizzati in data anteriore al 30 aprile 2015, non si applicano le sanzioni precedentemente previste per l’assenza di titolo edilizio o per la difformitร  delle opere realizzate, ma le sanzioni di cui ai commi 7 e 8.”.

    Art. 10 Modifiche all’articolo 15 quater della legge regionale n. 23 del 1985 (Parcheggi privati)

    1. L’articolo 15 quater della legge regionale n. 23 del 1985 รจ sostituito dal seguente:
    Art. 15 quater (Parcheggi privati)

    1. Nelle nuove costruzioni e nelle modifiche di destinazione d’uso urbanisticamente rilevanti sono riservate aree per parcheggi privati nella misura minima di 1 metro quadro per ogni 10 metri cubi di costruzione e, comunque, in misura non inferiore a uno stallo di sosta per ogni unitร  immobiliare.

    2. Nei frazionamenti di unitร  immobiliari legittimamente realizzati senza la dotazione minima di aree per parcheggi privati di 1 metro quadro ogni 10 metri cubi di costruzione, sono riservate, per ogni unitร  immobiliare ulteriore rispetto all’originaria, apposite aree per parcheggi privati nelle misure minime previste al comma 1. รˆ considerata originaria l’unitร  immobiliare piรน grande derivante dal frazionamento.

    3. Ai fini della determinazione delle superfici per parcheggi privati si computano anche gli spazi necessari alla manovra del veicolo.

    4. Lo stallo di sosta deve avere dimensioni minime di 2,50 metri per 5,00 metri.

    5. Le prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano agli immobili:

    a) ubicati in zona urbanistica omogenea A;
    b) ubicati all’interno dei centri di antica e prima formazione;
    c) sottoposti a vincolo ai sensi della parte II del decreto legislativo n. 42 del 2004, e successive modifiche ed integrazioni.

    6. Nel caso di modifiche di destinazioni d’uso urbanisticamente rilevanti e di frazionamento di unitร  immobiliari, per i fabbricati esistenti alla data del 7 aprile 1989, qualora sia dimostrata l’impossibilitร  di reperire spazi idonei da destinare al soddisfacimento dei requisiti previsti dai commi 1 e 2, l’intervento รจ consentito previo pagamento di una somma equivalente alla monetizzazione delle aree per parcheggi, da determinarsi con deliberazione del consiglio comunale. I relativi introiti costituiscono entrate vincolate per la realizzazione di nuove aree da destinare a parcheggio pubblico, da individuarsi con deliberazione del consiglio comunale.

    7. Nel caso di nuovi frazionamenti e ai fini della conclusione dei procedimenti di accertamento di conformitร  di frazionamenti eseguiti in assenza di titolo, la monetizzazione di cui al comma 6 non รจ necessaria per la prima unitร  immobiliare ulteriore rispetto all’originaria purchรฉ di volume inferiore a 210 metri cubi. Sono fatte salve disposizioni piรน restrittive contenute negli strumenti urbanistici comunali.

    8. Sono fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono ulteriori spazi per parcheggi, diversi da quelli disciplinati dal presente articolo, suscettibili di monetizzazione se previsto.”.

    Art. 11 Modifiche all’articolo 16 della legge regionale n. 23 del 1985 (Accertamento di conformitร )

    1. All’articolo 16 della legge regionale n. 23 del 1985 sono apportate le seguenti modifiche:

    a) dopo il comma 2 รจ inserito il seguente:
    “2 bis. La domanda di cui al comma 1 puรฒ essere accompagnata dal progetto delle opere necessarie a garantire il rispetto delle condizioni di conformitร . Tali opere riguardano unicamente gli interventi per l’eliminazione delle parti o degli elementi incongrui e comunque non accertabili, e gli interventi volti alla modifica dell’esistente per ricondurlo alle soluzioni tipologico-architettoniche previste dallo strumento urbanistico vigente al momento della domanda di accertamento di conformitร . รˆ fatta salva l’applicazione delle disposizioni vigenti in materia paesaggistica.”;

    b) dopo il comma 3 รจ inserito il seguente:
    “3 bis. In esito alle verifiche sulla domanda di cui al comma 2 bis, il responsabile del competente ufficio comunale, emana un permesso di costruire per i lavori necessari al ripristino delle condizioni di conformitร , con eventualmente le ulteriori altre prescrizioni necessarie; nel permesso di costruire sono indicati i tempi necessari per l’esecuzione delle opere, che non possono essere superiori a un anno dalla data del rilascio, non prorogabili. L’accertamento di conformitร  di cui al comma 1 si forma solo a seguito della successiva verifica, con sopralluogo, dell’esecuzione delle opere nei tempi previsti dal permesso di costruire di cui al primo periodo. In caso di esito negativo l’accertamento di conformitร  oggetto della domanda di cui al comma 1, si intende respinto e il responsabile del competente ufficio comunale avvia immediatamente le procedure sanzionatorie previste dagli articoli 6 o 7.”.

    Art. 12 Modifiche all’articolo 32 della legge regionale n. 23 del 1985 (Piani di risanamento urbanistico)

    1. Al comma 3 dell’articolo 32 della legge regionale n. 23 del 1985, dopo le parole “a loro consorzi” sono aggiunte le parole “o ai consorzi dei proprietari di aree libere e fabbricati”.

    Capo II Modifiche alla legge regionale n. 45 del 1989

    Art. 13 Modifiche all’articolo 10 bis della legge regionale n. 45 del 1989 (Piano paesaggistico regionale: tutela delle zone di rilevante interesse paesistico-ambientale)

    1. Dopo la lettera i) del comma 2 dell’articolo 10 bis della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45 (Norme per l’uso e la tutela del territorio regionale), sono aggiunte le seguenti:

    “i bis) gli interventi relativi alla realizzazione di parcheggi che non determinino alterazione permanente e irreversibile dello stato dei luoghi e di strutture di facile rimozione a servizio della balneazione e della ristorazione, preparazione e somministrazione di bevande e alimenti, e finalizzate all’esercizio di attivitร  sportive, ludico-ricreative direttamente connesse all’uso del mare e delle acque interne;
    i ter) le infrastrutture puntuali di facile rimozione a servizio delle strutture di interesse turistico-ricreativo dedicate alla nautica.”.

    Art. 14 Modifiche all’articolo 20 della legge regionale n. 45 del 1989 (Formazione, adozione e approvazione del piano urbanistico comunale e intercomunale)

    1. All’articolo 20 della legge regionale n. 45 del 1989 sono apportate le seguenti modifiche:

    a) il comma 5 รจ cosรฌ sostituito:
    “5. La deliberazione di approvazione รจ sottoposta alla verifica di coerenza di cui all’articolo 31 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 7 (legge finanziaria 2002), con gli strumenti sovraordinati di governo del territorio, inclusi il Piano paesaggistico regionale e il Piano stralcio per l’assetto idrogeologico del bacino unico regionale, e con le disposizioni normative e le direttive regionali in materia urbanistica ed edilizia.”;

    b) il comma 6 รจ cosรฌ sostituito:
    “6. Le varianti al piano sono approvate con il medesimo procedimento di cui ai commi da 1 a 5. ร‰ fatta salva l’applicazione delle disposizioni legislative, regionali e nazionali, che attribuiscono all’autorizzazione o all’approvazione di progetti l’effetto di variante allo strumento urbanistico. In tali casi la coerenza di cui al comma 5 รจ espressa dai rappresentanti della Regione in conferenza di servizi, senza necessitร  di acquisizione del parere del Comitato tecnico regionale per l’urbanistica.”;

    c) dopo il comma 6 รจ aggiunto il seguente:
    “6 bis. Le varianti connesse all’approvazione di opere pubbliche o finalizzate al ripristino delle originarie destinazioni agricole, all’introduzione di aree di salvaguardia, alla variazione della qualificazione delle aree standard, alla correzione di errori materiali o alla modifica del regolamento edilizio, sono oggetto di verifica di coerenza senza necessitร  di acquisizione del parere del comitato tecnico regionale per l’urbanistica.”;

    d) il comma 9 bis รจ cosรฌ sostituito:
    “9 bis. Nelle more dell’adeguamento degli strumenti urbanistici generali comunali al Piano paesaggistico regionale รจ vietata l’adozione definitiva di varianti ai piani generali vigenti, fatti salvi gli atti di pianificazione:

    1) finalizzati al ripristino delle originarie destinazioni agricole, o all’introduzione di aree di salvaguardia, o di disposizioni di maggiore tutela e salvaguardia del territorio;
    2) connessi alla realizzazione di opere pubbliche o dichiarate di pubblica utilitร  da disposizioni nazionali in attuazione di principi comunitari;
    3) connessi alla realizzazione di interventi riconosciuti con deliberazione della Giunta regionale di preminente interesse generale e di rilevanza regionale;
    4) aventi ad oggetto la realizzazione di interventi tesi a garantire i servizi pubblici, la sicurezza pubblica e la protezione civile, l’esercizio della libertร  di religione e di espressione etico-sociale;
    5) finalizzati all’attuazione del Piano paesaggistico regionale e previsti dalle disposizioni in esso contenute;
    6) finalizzati al recepimento delle sopravvenute disposizioni normative.

    Le varianti di cui al presente comma sono da assoggettare comunque alla verifica di coerenza di cui all’articolo 31 della legge regionale n. 7 del 2002, che, se positiva, costituisce parziale adeguamento del piano urbanistico comunale al Piano paesaggistico regionale. In tal caso sono consentiti interventi di trasformazione del territorio e degli edifici esistenti. Le varianti giร  approvate, aventi ad oggetto gli interventi previsti nel presente comma, ove verificate coerenti, sono attuabili.”.

    Art. 15 Modifiche all’articolo 21 della legge regionale n. 45 del 1989 (Strumenti di attuazione del Piano urbanistico comunale)

    1. Dopo il comma 2 quater dell’articolo 21 delle legge regionale n. 45 del 1989 sono inseriti i seguenti:

    “2 quinquies. All’interno delle zone urbanistiche omogenee C, D e G, in alternativa al piano urbanistico attuativo, gli interventi edificatori e le opere di urbanizzazione possono essere realizzate previo rilascio del permesso di costruire convenzionato ove ricorrano, anche alternativamente, le seguenti condizioni:

    a) il progetto interessi l’intero comparto di zona urbanistica identificato in cartografia;
    b) il comparto oggetto di intervento sia ricompreso all’interno dell’ambito urbano consolidato e sia delimitato su tutti i lati da elementi insediativi, aree trasformate e giร  edificate, o infrastrutturali.

    2 sexies. La convenzione di cui al comma 2 quinquies, approvata con delibera del consiglio comunale prima del rilascio del permesso, specifica gli obblighi, funzionali al soddisfacimento di un interesse pubblico, che il soggetto attuatore si assume ai fini di poter conseguire il rilascio del titolo edilizio, il quale resta la fonte di regolamento degli interessi. Sono, in particolare, soggetti alla stipula di convenzione:

    a) la cessione di aree;
    b) la realizzazione di opere di urbanizzazione fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici);
    c) le caratteristiche morfologiche degli interventi.

    Il termine di validitร  del permesso di costruire convenzionato non puรฒ essere superiore ai cinque anni, in relazione a quanto previsto dalla convenzione, che puรฒ articolare l’attuazione in fasi, cui si collegano gli oneri e le opere di urbanizzazione da eseguire e le relative garanzie.

    2 septies. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni regionali e statali in materia di permesso di costruire. Alla convenzione si applica inoltre la disciplina dell’articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).”.

    Art. 16 Piano di utilizzo dei litorali (PUL)

    1. Dopo l’articolo 22 della legge regionale n. 45 del 1989 รจ inserito il seguente:
    Art. 22 bis (Piano di utilizzo dei litorali (PUL))

    1. Il Piano per l’utilizzo dei litorali (PUL) รจ lo strumento con cui i comuni disciplinano l’utilizzazione delle aree demaniali marittime con finalitร  turistico-ricreative e regolamentano l’organizzazione del territorio immediatamente contiguo ai litorali, compresa l’accessibilitร  viaria e pedonale delle aree nel loro complesso e dei singoli siti ai sensi dell’articolo 29 della legge regionale n. 23 del 1985, e successive modifiche ed integrazioni.

    2. Il PUL estende la propria disciplina anche ad ambiti contigui, ricompresi nella fascia dei 2.000 metri dalla linea di battigia, in funzione delle interrelazioni fra diversi elementi e componenti paesaggistico-ambientali, sociali, economiche che siano in stretta attinenza con i diversi gradi di antropizzazione rilevabili nel contesto e che abbiano influenza sulla strategia di utilizzazione degli ambiti demaniali. In caso di sovrapposizione con eventuali altri piani attuativi il piano urbanistico comunale garantisce il coordinamento delle relative previsioni, con conseguente motivata integrazione o modifica delle precedenti scelte pianificatorie.

    3. Il PUL รจ redatto sulla base delle direttive approvate dalla Giunta regionale e disciplina gli interventi volti alla realizzazione di parcheggi e di strutture di facile rimozione a servizio della balneazione e della ristorazione, preparazione e somministrazione di bevande ed alimenti, e finalizzate all’esercizio di attivitร  sportive e ludico-ricreative direttamente connesse all’uso del mare.

    4. Gli interventi di cui al comma 3, come disciplinati dal PUL, sono compatibili con ogni destinazione di zona omogenea e non soggiacciono ai relativi parametri, previo rilascio, se necessario, dell’autorizzazione paesaggistica.

    5. Il posizionamento delle strutture disciplinate all’interno del PUL รจ ammesso nei litorali urbani e nei litorali metropolitani senza limiti temporali. Al di fuori dei litorali urbani e metropolitani il posizionamento delle strutture di facile rimozione a servizio della balneazione e della ristorazione, preparazione e somministrazione di bevande ed alimenti รจ ammesso nel periodo compreso tra il 1ยฐ aprile e il 31 ottobre; nel caso le stesse siano connesse a strutture ricettive o sanitarie prossime ai litorali il posizionamento รจ ammesso per il periodo di esercizio della struttura principale. I parcheggi e il posizionamento delle strutture di facile rimozione finalizzate all’esercizio di attivitร  sportive e ludico-ricreative direttamente connesse all’uso del mare sono ammessi senza limiti temporali.

    6. Nel PUL sono rappresentate le strutture giร  presenti con indicazione degli estremi dei titoli abilitativi, autorizzatori e concessori e della validitร  temporale degli stessi. Per le strutture legittime preesistenti non si applicano i limiti temporali di cui al comma 5.

    7. Si definiscono “urbani” i litorali ricompresi nei territori dei comuni indicati all’articolo 10 bis, comma 2, lettera a), e inseriti o contigui a grandi centri abitati, caratterizzati da un’alta frequentazione dell’utenza durante tutto l’anno e da interventi edilizi e infrastrutturali tali da aver profondamente alterato gli originari caratteri di naturalitร . Tali litorali sono individuati, anche cartograficamente, con deliberazione della Giunta regionale, previo parere espresso dalla Commissione consiliare competente in materia di governo del territorio, entro trenta giorni dalla richiesta, decorsi i quali se ne prescinde, e resa esecutiva con decreto del Presidente della Regione da emanarsi entro quindici giorni dalla scadenza del termine suddetto.

    8. Si definisce “metropolitano” il litorale che, anche prescindendo dalla compresenza dei requisiti di cui al comma 7, in ragione dell’estensione della sua linea di battigia superiore a cinque chilometri, svolge tradizionalmente o รจ idoneo a svolgere la funzione di litorale di riferimento, quanto a frequentazione durante tutto l’anno, della maggioranza dei residenti dei comuni facenti parte della cittร  metropolitana e della maggioranza dei residenti dei comuni facenti parte della rete metropolitana, cosรฌ come definite dalla legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2 (Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna). La Giunta regionale individua, con la medesima procedura di cui al comma 7, secondo periodo, sia per la cittร  metropolitana che per la rete metropolitana il litorale piรน esteso avente le suddette caratteristiche. Non si procede all’individuazione se il litorale metropolitano รจ litorale urbano.
    9. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 entrano in vigore a far data dalla pubblicazione del PUL sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS) e in sua assenza la localizzazione delle strutture di cui al comma 3 รจ ammessa, compatibilmente con le previsioni contenute negli strumenti urbanistici comunali, per un periodo non superiore a quello della stagione balneare, salva la differente durata giร  prevista da legittimi titoli abilitativi, autorizzatori e concessori. In assenza di PUL รจ inoltre consentita la realizzazione, senza limiti temporali, di strutture di facile rimozione della superficie non superiore a 30 mq e connesse a corridoi di lancio, finalizzate all’esercizio di attivitร  sportive direttamente connesse all’uso del mare; tali strutture sono compatibili con ogni destinazione di zona omogenea e non soggiacciono ai relativi parametri; rimane impregiudicata la possibilitร  del PUL di sopprimere o rivedere il posizionamento di tali strutture.”.

    Art. 17 Osservatorio regionale per l’urbanistica e l’edilizia

    1. Dopo l’articolo 32 della legge regionale n. 45 del 1989 รจ aggiunto il seguente:
    Art. 32 bis (Osservatorio regionale per l’urbanistica e l’edilizia)

    1. L’Osservatorio regionale per l’urbanistica e l’edilizia รจ un organo tecnico consultivo della Giunta regionale, istituito con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, con il compito di elaborare studi, analisi, formulare proposte in materia urbanistica ed edilizia, definire proposte di indirizzi, criteri e linee guida per il governo del territorio e per la semplificazione delle disposizioni vigenti.

    2. L’osservatorio รจ costituito dal direttore generale dell’Assessorato regionale competente in materia urbanistica, o suo delegato, dai direttori generali degli Assessorati regionali competenti in materia ambientale, politiche abitative, politiche sociali, turismo, commercio e industria, o loro delegati.

    3. L’osservatorio รจ integrato da un componente designato dall’Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) Sardegna, da tre componenti designati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro del settore edile maggiormente rappresentative nel territorio regionale, da tre componenti designati dagli ordini e collegi professionali i cui iscritti siano competenti nelle materie della legislazione sull’edilizia e urbanistica, sulla progettazione architettonica, sulla sostenibilitร  ambientale, tecnica e tecnologia delle costruzioni, tutela del paesaggio, e da un componente designato dalla commissione di cui all’articolo 32 ter.

    4. I componenti dell’osservatorio durano in carica per l’intera legislatura e svolgono il proprio compito a titolo gratuito.”.

    Art. 18 Commissione permanente sulle problematiche edilizie e urbanistiche della disabilitร 

    1. Dopo l’articolo 32 bis della legge regionale n. 45 del 1989, come introdotto dalla presente legge, รจ aggiunto il seguente:
    Art. 32 ter (Commissione permanente sulle problematiche edilizie e urbanistiche della disabilitร )

    1. Al fine di monitorare le problematiche edilizie e urbanistiche della disabilitร , di redigere linee guida per il loro superamento, di individuare le relative soluzioni e di proporre politiche di incentivazione della residenzialitร , dei servizi e del turismo sostenibile e accessibile, รจ istituita la Commissione permanente sulle problematiche edilizie e urbanistiche in seno alla Regione.

    2. La commissione รจ costituita dal direttore generale dell’Assessorato regionale competente in materia urbanistica, o suo delegato, dai direttori generali degli Assessorati regionali competenti in materia di sanitร  e assistenza sociale, lavori pubblici, turismo, commercio, o loro delegati, dal direttore generale dell’Azienda per la tutela della salute (ATS), di cui all’articolo 1 della legge regionale 27 luglio 2016, n. 17 (Istituzione dell’Azienda per la tutela della salute (ATS) e disposizioni di adeguamento dell’assetto istituzionale e organizzativo del servizio sanitario regionale. Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2006, n. 10 (Tutela della salute e riordino del servizio sanitario della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 26 gennaio 1995, n. 5) e alla legge regionale 17 novembre 2014, n. 23 (Norme urgenti per la riforma del sistema sanitario regionale)), da un rappresentante nominato dalla Federazione tra le associazioni nazionali delle persone con disabilitร  (FAND) e da un rappresentante nominato dalla Federazione italiana per il superamento dell’handicap (FISH).

    3. I componenti della commissione durano in carica per l’intera legislatura e svolgono il proprio compito a titolo gratuito.”.

    Art. 19 Modifiche all’articolo 41 della legge regionale n. 45 del 1989 (Contributi per la predisposizione degli strumenti urbanistici)

    1. L’articolo 41 della legge regionale n. 45 del 1989, รจ sostituito dal seguente:
    Art. 41 (Contributi per la predisposizione degli strumenti urbanistici)

    1. La Regione รจ autorizzata a concedere finanziamenti ai comuni e loro forme associative per la redazione di piani urbanistici generali e piani attuativi di iniziativa pubblica, come definiti dall’articolo 21, per un importo non superiore al 90 per cento della spesa sostenuta e ritenuta ammissibile, da erogarsi nel seguente modo:

    a) un’anticipazione del contributo, in misura non superiore al 50 per cento della somma richiesta dal comune, ritenuta ammissibile dal competente ufficio regionale, previa presentazione della deliberazione di affidamento di incarico ai professionisti individuati e dell’attestazione di cofinanziamento comunale;
    b) un’erogazione intermedia, in misura non superiore al 25 per cento e nei limiti del 90 per cento della spesa sostenuta e documentata, successivamente alla trasmissione della deliberazione di adozione definitiva del piano e, nei casi in cui siano dovuti, all’esito non negativo del parere preliminare di cui all’articolo 9 della legge regionale 12 agosto 1998, n. 28 (Norme per l’esercizio delle competenze in materia di tutela paesistica trasferite alla Regione autonoma della Sardegna con l’art. 6 del D.P.R. 22 maggio 1975, n. 480, e delegate con l’art. 57 del D.P.R. 19 giugno 1979, n. 348), e all’esito non negativo della verifica di coerenza di cui all’articolo 31 della legge regionale n. 7 del 2002;
    c) pagamento del saldo, previa certificazione e rendicontazione delle spese sostenute, successivamente al completamento dell’iter di approvazione dello strumento urbanistico, comprensivo di tutte le autorizzazioni richieste, e, nei casi in cui sono dovuti, a seguito dell’approvazione di cui all’articolo 9 della legge regionale n. 28 del 1998 e dell’esito positivo della verifica di coerenza di cui all’articolo 31 della legge regionale n. 7 del 2002, e sua pubblicazione sul Buras.”.

    Capo III Modifiche alla legge regionale n. 8 del 2015

    Art. 20 Modifiche all’articolo 26 della legge regionale n. 8 del 2015
    (Disposizioni di salvaguardia dei territori rurali)

    1. L’articolo 26 della legge regionale 23 aprile 2015, n. 8 (Norme per la semplificazione e il riordino di disposizioni in materia urbanistica ed edilizia e per il miglioramento del patrimonio edilizio) รจ sostituito dal seguente:
    Art. 26 (Disposizioni di salvaguardia dei territori rurali)

    1. Fatte salve le ulteriori e specifiche disposizioni dettate dal Piano paesaggistico regionale, al fine di consentire un corretto e razionale utilizzo del territorio agricolo che miri a contemperare l’esigenza di salvaguardia delle aree agricole da un improprio sfruttamento, in tutte le zone urbanistiche omogenee E del territorio regionale si applica il decreto del Presidente della Giunta regionale 3 agosto 1994, n. 228 (Direttive per le zone agricole), integrato dai commi successivi.

    2. In sede di redazione dello strumento urbanistico comunale i comuni definiscono la zonizzazione del territorio agricolo in funzione delle caratteristiche agro-pedologiche e della capacitร  d’uso dei suoli e stabiliscono, conseguentemente, i parametri urbanistico-edilizi per la realizzazione degli interventi consentiti nelle sottozone agricole individuate.

    3. Ai fini della realizzazione degli interventi previsti dal decreto del Presidente della Giunta regionale n. 228 del 1994, gli strumenti urbanistici comunali disciplinano la possibilitร  di raggiungere la superficie minima di intervento con l’utilizzo di piรน corpi aziendali che, in caso di edificazione a fini residenziali, devono essere contigui. Il volume realizzabile รจ, in ogni caso, calcolato utilizzando esclusivamente la superficie effettiva del fondo sul quale si edifica, ferma la possibilitร  di utilizzare particelle catastali contigue.

    4. Per la realizzazione di fabbricati aziendali non residenziali รจ ammesso, ai fini del calcolo della superficie minima di intervento e delle volumetrie e nel rispetto dei parametri urbanistici previsti dal proprio strumento urbanistico, l’utilizzo di particelle catastali contigue che insistono su terreni di comuni limitrofi. La richiesta del titolo edilizio deve essere inoltrata a tutti i comuni interessati, che, nei tempi normativamente previsti, si esprimono in merito; l’utilizzo edificatorio delle varie particelle deve essere oggetto di trascrizione ai sensi dell’articolo 2643, comma 2 bis, del Codice civile, e gli atti relativi alla trascrizione devono far parte della documentazione a corredo della segnalazione certificata di agibilitร  prevista dall’articolo 24, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, pena la nullitร  della segnalazione.

    5. Nelle more dell’aggiornamento della disciplina regionale delle trasformazioni ammesse nelle zone agricole, l’edificazione per fini residenziali nelle zone urbanistiche omogenee E del territorio regionale รจ consentita unicamente agli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (Disposizioni in materia di soggetti e attivitร , integritร  aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della L. 7 marzo 2003, n. 38), e successive modifiche ed integrazioni, e la superficie minima di intervento รจ fissata in tre ettari.

    6. Nei centri rurali individuati ai sensi dell’articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 228 del 1994, dai piani urbanistici comunali in adeguamento al Piano paesaggistico regionale che hanno concluso positivamente la procedura di verifica di coerenza di cui all’articolo 31 della legge regionale n. 7 del 2002, non si applicano le limitazioni del comma 5.

    7. Negli ambiti di paesaggio costieri, fino all’adeguamento dei piani urbanistici comunali al Piano paesaggistico regionale, non รจ consentita la realizzazione dei punti di ristoro di cui all’articolo 10 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 228 del 1994.

    8. Per l’esercizio del turismo sostenibile e per lo sviluppo turistico del territorio extraurbano possono essere utilizzati edifici preesistenti e dismessi di proprietร  pubblica o non utilizzati da almeno dieci anni se di proprietร  privata, da adibire a punti di ristoro di cui all’articolo 10 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 228 del 1994, anche in attesa dell’adeguamento dei piani urbanistici comunali al Piano paesaggistico regionale. Gli interventi di rifunzionalizzazione non devono determinare opere di urbanizzazione a rete.

    9. Le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Giunta regionale n. 228 del 1994, integrate da quelle di cui ai commi da 2 a 8 sono di immediata applicazione e prevalgono sulle disposizioni contenute negli strumenti urbanistici comunali, salvo che queste ultime non siano piรน restrittive nella fissazione dei parametri o delle condizioni per la realizzazione degli interventi.”.

    Art. 21 Superamento delle condizioni di degrado dell’agro

    1. Dopo l’articolo 26 della legge regionale n. 8 del 2015, รจ aggiunto il seguente:
    Art. 26 bis (Superamento delle condizioni di degrado dell’agro)

    1. Al fine di superare le situazioni di degrado legate alla presenza, all’interno delle zone urbanistiche omogenee agricole, di costruzioni non ultimate e prive di carattere compiuto, alle condizioni di cui al presente articolo, รจ consentito il completamento degli edifici, le cui opere sono state legittimamente avviate e il cui titolo abilitativo รจ scaduto o dichiarato decaduto, non puรฒ essere rinnovato a seguito dell’entrata in vigore dell’articolo 26.

    2. Il completamento รจ ammesso a condizione che gli edifici:

    a) siano per la parte realizzata conformi al progetto approvato;
    b) siano completati nell’ossatura strutturale, o nelle murature nel caso di edifici in muratura portante;
    c) non ricadano in aree dichiarate, ai sensi del vigente Piano stralcio per l’assetto idrogeologico del bacino unico regionale (PAI), da strumenti di pianificazione regionale o comunale, di pericolositร  idraulica elevata o molto elevata (Hi3 – Hi4) e di pericolositร  da frana elevata o molto elevata (Hg3 – Hg4);
    d) non ricadano in aree di inedificabilitร  assoluta cosรฌ qualificate da disposizioni legislative e regolamentari statali e regionali;
    e) rispettino i parametri individuati dal decreto del Presidente della Giunta regionale n. 228 del 1994.

    3. Il completamento ha ad oggetto unicamente i lavori necessari a rendere finito e agibile l’edificio nella consistenza volumetrica realizzata e non finita, anche se inferiore a quella di progetto.

    4. Il completamento รจ soggetto a permesso di costruire, da richiedersi, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre 2020. Il permesso di costruire รจ subordinato al rispetto dei requisiti tecnici e all’acquisizione degli eventuali atti di assenso relativi a vincoli paesaggistici, idrogeologici, ambientali, di tutela del patrimonio storico, artistico e archeologico e dalle altre normative di settore, previsti dalla normativa vigente all’atto della presentazione della nuova istanza.

    5. A paritร  di volume, possono essere concesse variazioni migliorative del decoro architettonico al progetto originariamente approvato.

    6. Il mancato completamento entro il termine di validitร  del titolo di cui al comma 4 determina l’irrogazione delle sanzioni di cui all’articolo 6 della legge regionale n. 23 del 1985 per edifici eseguiti in totale difformitร .

    7. Sono consentiti, nel rispetto delle condizioni di cui al comma 2, lettere b), c) e d), gli interventi di completamento degli edifici esistenti nei quali sia stato completato l’ingombro volumetrico con la realizzazione delle murature perimetrali e della copertura, purchรฉ il titolo abilitativo originario sia stato rilasciato nel rispetto delle disposizioni previste dallo strumento urbanistico comunale.”.

    Art. 22 Frazionamento di unitร  immobiliari a seguito degli interventi di incremento volumetrico

    1. Dopo l’articolo 29 della legge regionale n. 8 del 2015 รจ inserito il seguente:
    Art. 29 bis (Frazionamento di unitร  immobiliari a seguito degli interventi di incremento volumetrico di cui alla legge regionale n. 4 del 2009)

    1. L’unitร  immobiliare a uso residenziale risultante da incremento volumetrico previsto dalla legge regionale 23 ottobre 2009, n. 4 (Disposizioni straordinarie per il sostegno dell’economia mediante il rilancio del settore edilizio e per la promozione di interventi e programmi di valenza strategica per lo sviluppo), ricompresa nelle zone urbanistiche omogenee A, B e C, puรฒ essere frazionata solo se la piรน piccola delle unitร  derivate ha una superficie lorda superiore a 50 metri quadri. Negli altri casi l’incremento volumetrico non puรฒ essere utilizzato per generare ulteriori unitร  immobiliari e non puรฒ essere alienato separatamente dall’unitร  che lo ha generato. Il vincolo di non alienazione ha durata decennale ed รจ trascritto nei registri immobiliari.”.

    Art. 23 Modifiche all’articolo 30 della legge regionale n. 8 del 2015 (Interventi di incremento volumetrico del patrimonio edilizio esistente)

    1. All’articolo 30 della legge regionale n. 8 del 2015 sono apportate le seguenti modifiche:

    a) il comma 3 รจ sostituito dal seguente:
    “3. Nelle zone urbanistiche B e C l’incremento volumetrico puรฒ essere realizzato, per ciascuna unitร  immobiliare, nella misura massima del 30 per cento del volume urbanistico esistente, fino a un massimo di 120 metri cubi.”;

    b) al comma 8 รจ aggiunto il seguente periodo: “L’istruttoria delle pratiche relative all’esecuzione delle opere previste dal presente comma riveste carattere di assoluta prioritร  nei confronti delle altre ordinarie pratiche edilizie”.

    Art. 24 Modifiche all’articolo 31 della legge regionale n. 8 del 2015 (Interventi di incremento volumetrico delle strutture destinate all’esercizio di attivitร  turistico-ricettive)

    1. All’articolo 31 della legge regionale n. 8 del 2015 sono apportate le seguenti modifiche:

    a) nel comma 1, dopo le parole “ricadenti nelle zone urbanistiche omogenee”, รจ inserita la frase “A, alle condizioni di cui al primo periodo del comma 2 dell’articolo 30,”;

    b) dopo il comma 5 รจ aggiunto il seguente:
    “5 bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli edifici che sono stati destinati all’esercizio delle attivitร  turistico-ricettive in data successiva all’entrata in vigore della presente legge.”.

    Art. 25 Modifiche all’articolo 32 della legge regionale n. 8 del 2015 (Interventi per il riuso e per il recupero con incremento volumetrico dei sottotetti esistenti)

    1. Dopo il comma 3 dell’articolo 32 della legge regionale n. 8 del 2015, รจ inserito il seguente:
    “3 bis. Ai fini dell’ammissibilitร  degli interventi di cui ai commi 2 e 3, in presenza di un unico livello agibile, รจ considerato sottotetto il volume compreso tra l’estradosso della chiusura orizzontale inferiore e l’intradosso delle falde di copertura a tetto, localizzato all’interno della sagoma dell’edificio regolarmente approvata con titolo abilitativo, se prescritto.”.

    Art. 26 Modifiche all’articolo 33 della legge regionale n. 8 del 2015 (Interventi per il riuso degli spazi di grande altezza)

    1. Al comma 5 dell’articolo 33 della legge regionale n. 8 del 2015 le parole “di almeno 2,00 metri” sono soppresse.

    Art. 27 Modifiche all’articolo 34 della legge regionale n. 8 del 2015 (Condizioni di ammissibilitร  degli interventi)

    1. Al comma 1 dell’articolo 34 della legge regionale n. 8 del 2015 sono apportate le seguenti modifiche:
    a) alla lettera b) le parole “e nelle unitร  immobiliari” sono soppresse;
    b) la lettera c) รจ soppressa;
    c) alla lettera e) dopo le parole “e successive modifiche ed integrazioni” sono aggiunte le seguenti: “salva la possibilitร  di utilizzare l’incremento volumetrico per la realizzazione di corpi di fabbrica separati, realizzabili, nel caso in cui gli edifici facciano parte di un unico complesso o nucleo insediativo, anche mediante cumulo dei singoli crediti edilizi;”.

    Art. 28 Modifiche all’articolo 36 della legge regionale n. 8 del 2015 (Disposizioni comuni)

    1. All’articolo 36 della legge regionale n. 8 del 2015 sono apportate le seguenti modifiche:
    a) la lettera b) del comma 3 รจ cosรฌ sostituita:
    “b) inserirsi in modo organico e coerente con i caratteri formali, architettonici, paesaggistici e ambientali del contesto qualora l’intervento sia attuato mediante la realizzazione di corpi di fabbrica separati;”;
    b) dopo la lettera c) del comma 3 รจ aggiunta la seguente:
    “c bis) รจ consentito nella zona urbanistica omogenea E, indipendentemente dal possesso dei requisiti soggettivi di cui all’articolo 26, mediante il superamento della superficie minima di intervento prevista dalle vigenti disposizioni regionali e comunali, purchรฉ superiore a un ettaro purchรฉ superiori a 2.500 metri quadri (modificato dall’art. 40 della L.R. 2/2019) , non raggiungibile con l’utilizzo di piรน corpi aziendali separati e ferme le eventuali ulteriori limitazioni derivanti dalle vigenti disposizioni paesaggistiche;”;
    c) al comma 5 le parole “previsti dall’articolo 30” sono sostituite dalle seguenti “previsti dagli articoli 30 e 31”.

    Art. 29 Modifiche all’articolo 38 della legge regionale n. 8 del 2015 (Interventi di trasferimento volumetrico per la riqualificazione ambientale e paesaggistica)

    1. All’articolo 38 della legge regionale n. 8 del 2015 sono apportate le seguenti modifiche:

    a) la lettera a) del comma 1 รจ sostituita dalla seguente:
    “a) in aree ricadenti all’interno delle zone urbanistiche omogenee E ed H ed interne al perimetro dei beni paesaggistici di cui all’articolo 142, comma 1, lettere a), b), c), ed i) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), e successive modifiche ed integrazioni;”;

    b) dopo la lettera e) del comma 1 sono aggiunte le seguenti:
    “e bis) all’interno del perimetro di tutela integrale e della fascia di rispetto condizionata dei beni dell’assetto storico culturale del Piano paesaggistico regionale;
    e ter) nelle ulteriori aree a tal fine individuate dal comune.”;

    c) al comma 8, dopo le parole “finalitร  pubbliche”, sono aggiunte le seguenti: “La demolizione non รจ necessaria nei casi previsti dal comma 1, lettera b), qualora l’amministrazione comunale ritenga piรน favorevole l’acquisizione al patrimonio del manufatto edilizio e non delle aree libere.”;

    d) la lettera d) del comma 9 รจ cosรฌ sostituita:
    “d) รจ realizzato, per almeno il 50 per cento del computo metrico, con materiali ecocompatibili in possesso della dichiarazione ambientale di prodotto e certificati UNI EN ISO serie 14020, e con materiali ecologici per la bioedilizia o prodotti per la bioedilizia oggetto di certificazione da parte di istituti accreditati.”.

    Art. 30 Modifiche all’articolo 39 della legge regionale n. 8 del 2015 (Rinnovo del patrimonio edilizio con interventi di demolizione e ricostruzione)

    1. All’articolo 39 della legge regionale n. 8 del 2015 sono apportate le seguenti modifiche:

    a) al comma 3 le parole “soli indici volumetrici previsti” sono sostituite con le parole “parametri volumetrici e dell’altezza previsti dalle vigenti disposizioni comunali e regionali”;

    b) la lettera d) del comma 10 รจ cosรฌ sostituita:
    “d) รจ realizzato, per almeno il 50 per cento del computo metrico, con materiali ecocompatibili in possesso della dichiarazione ambientale di prodotto e certificati UNI EN ISO serie 14020, e con materiali ecologici per la bioedilizia o prodotti per la bioedilizia oggetto di certificazione da parte di istituti accreditati.”;

    c) alla lettera d) del comma 13 dopo le parole “battigia marina” sono aggiunte le parole “ridotti a 150 metri nelle Isole di Sant’Antioco, San Pietro, La Maddalena e Santo Stefano,”;

    d) al comma 15 dopo il secondo periodo che si conclude con le parole “presente legge” รจ aggiunto il seguente: “La disposizione si applica anche nella fascia di 150 metri dalla linea di battigia marina nelle Isole di Sant’Antioco, San Pietro, La Maddalena e Santo Stefano e nell’intero territorio delle restanti isole minori della Sardegna.”;

    e) dopo il comma 15 sono aggiunti i seguenti:
    “15 bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche in caso di demolizione parziale, che per motivate e comprovate ragioni tecniche puรฒ anche essere posticipata rispetto alla ricostruzione. Se il credito volumetrico รจ utilizzato per la realizzazione di un corpo di fabbrica separato, lo stesso รจ parametrato al volume oggetto di demolizione. L’edificio originario รจ oggetto di riqualificazione in funzione della tipologia edilizia e del contesto.
    15 ter. Gli interventi di demolizione e ricostruzione previsti dal presente articolo, relativi alla zona omogenea A o localizzati all’interno dei centri di antica e prima formazione, non sono soggetti al reperimento di ulteriori spazi per parcheggi oltre a quelli giร  presenti nelle costruzioni da demolire o nelle aree di pertinenza delle stesse, nรฉ alla loro monetizzazione, purchรฉ venga dimostrata, attraverso una specifica relazione a firma di un progettista abilitato, l’impossibilitร  tecnica derivata dalle caratteristiche del lotto urbanistico.
    15 quater. Gli interventi di demolizione e ricostruzione previsti dal presente articolo sono soggetti al pagamento del contributo di cui all’articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001. Il costo di costruzione da utilizzare per la determinazione dei relativi oneri รจ determinato detraendo i costi di smaltimento e/o trattamento occorrenti per la demolizione del fabbricato esistente.”.

    Art. 31 Modifiche all’articolo 40 della legge regionale n. 8 del 2015 (Misure di promozione dei programmi integrati per il riordino urbano)

    1. All’articolo 40 della legge regionale n. 8 del 2015 sono apportate le seguenti modifiche:

    a) la lettera d) del comma 6 รจ cosรฌ sostituita:
    “d) รจ realizzato, per almeno il 50 per cento del computo metrico, con materiali ecocompatibili in possesso della dichiarazione ambientale di prodotto e certificati UNI EN ISO serie 14020, e con materiali ecologici per la bioedilizia o prodotti per la bioedilizia oggetto di certificazione da parte di istituti accreditati.”;

    b) al comma 7 dopo le parole “gli interventi previsti” sono inserite le parole “dai programmi per il riordino urbano,”;

    c) al comma 10, alla fine del periodo, dopo le parole “presente articolo” รจ aggiunto l’inciso “e la restante parte delle risorse a programmi di riqualificazione urbanistica di aree a valenza ambientale caratterizzate dalla presenza di elementi infrastrutturali e insediativi.”.

    Art. 32 Modifiche all’articolo 41 della legge regionale n. 8 del 2015 (Disposizioni transitorie della legge regionale n. 4 del 2009)

    1. All’articolo 41 della legge regionale n. 8 del 2015 sono apportate le seguenti modifiche:

    a) al comma 4, dopo le parole “della presente legge” sono aggiunte le seguenti: “in attuazione dell’articolo 13, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 4 del 2009, e successive modifiche ed integrazioni”;

    b) dopo il comma 4 รจ aggiunto il seguente:
    “4 bis. รˆ consentito, al ricorrere delle ulteriori condizioni previste dagli articoli 38 o 39, il rilascio del titolo necessario all’esecuzione di varianti in corso d’opera sostanziali a progetti assentiti ai sensi dell’articolo 5 della legge regionale n. 4 del 2009, e successive modifiche ed integrazioni, anche nel caso in cui alla data di presentazione dell’istanza l’edificio originario sia stato oggetto di integrale demolizione.”.

    Capo IV Modifiche alla legge regionale n. 28 del 1998, alla legge regionale n. 9 del 2006 e alla legge regionale n. 22 del 1984

    Art. 33 Modifiche all’articolo 3 della legge regionale n. 28 del 1998 (Competenza del comune)

    1. Al comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 12 agosto 1998, n. 28 (Norme per l’esercizio delle competenze in materia di tutela paesistica trasferite alla Regione autonoma della Sardegna con l’articolo 6 del DPR 22 maggio 1975, n. 480, e delegate con l’articolo 57 del DPR 19 giugno 1979, n. 348 e alla legge regionale n. 12 del 1994), sono apportate le seguenti modifiche:

    a) la lettera a) รจ sostituita dalla seguente:
    “a) interventi su edifici privati riguardanti le categorie di opere di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia – Testo A), e successive modifiche ed integrazioni, con esclusione di quelli ricadenti su edifici in aree di centro storico (zona urbanistica A) non soggette a disciplina di piano particolareggiato o comunque attuativo, oppure quando tale piano non sia stato precedentemente approvato ai sensi dell’articolo 9;”;

    b) le lettere d) e f) sono soppresse;

    c) alla lettera h) le parole “e delle opere di rimboschimento interessanti superfici superiori a 2 Ha” sono sostituite con le parole “interessanti superfici superiori a 2 Ha e delle opere di rimboschimento interessanti superfici superiori a 4 Ha;”;

    d) dopo la lettera h bis) รจ aggiunta la seguente:
    “h ter) le varianti in corso d’opera di cui all’articolo 7 ter della legge regionale n. 23 del 1985, ove il progetto originario sia stato autorizzato dall’ente delegato.”.

    Art. 34 Modifiche alla legge regionale n. 9 del 2006 (Demanio marittimo – funzioni dei comuni)

    1. Dopo la lettera c) del comma 1 dell’articolo 41 della legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 (Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali), รจ aggiunta la seguente:

    “c bis) concessioni demaniali sulle aree e specchi acquei necessari per la realizzazione delle strutture di interesse turistico-ricreativo dedicate alla nautica che non importino impianti di difficile rimozione, destinati all’ormeggio, alaggio, varo e rimessaggio di piccole imbarcazioni e natanti da diporto, compresi i pontili galleggianti a carattere stagionale, pur se ricorrente, mediante impianti di ancoraggio con corpi morti e catenarie, collegamento con la terraferma e apprestamento di servizi complementari.”.

    Art.35 Modifiche all’articolo 5 della legge regionale n. 22 del 1984 (Casi consentiti di promiscuitร )

    1. Al comma 4 dell’articolo 6 della legge regionale 14 maggio 1984, n. 22 (Norme per la classificazione delle aziende ricettive) le parole “nel limite di una capacitร  ricettiva non superiore al 25 per cento di quella complessiva dell’esercizio” sono sostituite dalle seguenti: “nel limite di una capacitร  ricettiva non superiore al 40 per cento di quella complessiva dell’esercizio”.

    Capo V Modifiche alla legge regionale n. 12 del 1994

    Art. 36 Modifiche all’articolo 12 della legge regionale n. 12 del 1994 (Regolamento di gestione dei terreni civici)

    1. Dopo il comma 2 dell’articolo 12 della legge regionale 14 marzo 1994, n. 12 (Norme in materia di usi civici. Modifica della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1 concernente l’organizzazione amministrativa della Regione sarda) รจ aggiunto il seguente:

    “2 bis. Anche in assenza del regolamento di cui al comma 2, sui terreni ad uso civico, previo l’ottenimento dei necessari atti autorizzatori, sono in ogni caso ammessi interventi esclusivamente volti al ripristino dei valori paesaggistici e ambientali, di messa in sicurezza del territorio e difesa del suolo, di bonifica ambientale, di mitigazione del rischio idrogeologico. Trattandosi di interventi a tutela degli interessi della collettivitร  e di diritti fondamentali di rilevanza costituzionale, le istanze finalizzate all’attuazione degli stessi possono essere presentate dai soggetti che hanno il possesso delle aree, senza che ciรฒ implichi alcun effetto sanante degli atti di disposizione e trasformazione intervenuti in violazione delle disposizioni normative vigenti.”.

    Art. 37 Modifiche all’articolo 18 della legge regionale n. 12 del 1994 (Permuta ed alienazione di terreni civici)

    1. Dopo il comma 3 dell’articolo 18 sono aggiunti i seguenti:

    “3 bis. Ai fini della valutazione degli aspetti paesaggistici la Regione e il Ministero dei beni e delle attivitร  culturali e del turismo effettuano le analisi e le verifiche di competenza in occasione dell’elaborazione congiunta del Piano paesaggistico regionale o, in fase anticipata, attraverso singoli accordi di copianifรฌcazione adottati, nel termine di novanta giorni dalla deliberazione del consiglio comunale, ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), e successive modifiche ed integrazioni. Sino alla sottoscrizione dell’accordo che riconosce l’assenza di valori paesaggistici determinati dall’uso civico, il decreto di cui all’articolo 15, comma 3, non puรฒ essere adottato. Decorso inutilmente il termine sopraindicato il Ministero provvede in via sostitutiva ai sensi dell’articolo 156, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).

    3 ter. Ove il decreto di cui all’articolo 15, comma 3, autorizzi la permuta dalla data della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (Buras) i terreni di nuova acquisizione sono vincolati ai sensi dell’articolo 142, comma 1, lettera h), del decreto legislativo n. 42 del 2004.”.

    Art. 38 Modifiche all’articolo 18 ter della legge regionale n. 12 del 1994 (Trasferimento dei diritti di uso civico su altri terreni comunali)

    1. L’articolo 18 ter รจ cosรฌ sostituito:

    “Art. 18 ter (Trasferimento dei diritti di uso civico su altri terreni comunali)

    1. I comuni, quando ciรฒ comporti un reale beneficio per i propri amministrati, possono richiedere il trasferimento dei diritti di uso civico dai terreni interessati in altri terreni di proprietร  comunale, ove esistenti, idonei all’esercizio dei diritti di uso civico nelle forme tradizionali e non tradizionali.

    2. La richiesta di trasferimento รจ deliberata dal consiglio comunale con le modalitร  di cui all’articolo 18 quater, commi 4, 6, 7 e 8.

    3. Ai fini della valutazione degli aspetti paesaggistici la Regione e il Ministero dei beni e delle attivitร  culturali e del turismo effettuano le analisi e le verifiche di competenza in occasione dell’elaborazione congiunta del Piano paesaggistico regionale o, in fase anticipata, attraverso singoli accordi di copianificazione adottati, nel termine di novanta giorni dalla deliberazione del consiglio comunale, ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge n. 241 del 1990, e successive modifiche ed integrazioni. Sino alla sottoscrizione dell’accordo che riconosce l’assenza di valori paesaggistici determinati dall’uso civico, il decreto di cui al comma 4 non puรฒ essere adottato. Decorso inutilmente il termine sopraindicato il Ministero provvede in via sostitutiva ai sensi dell’articolo 156, comma 1, del decreto legislativo n. 42 del 2004.

    4. Il trasferimento dei diritti di uso civico รจ disposto con decreto dell’Assessore regionale dell’agricoltura e riforma agro-pastorale. Il decreto assessoriale รจ pubblicato con le formalitร  previste dall’articolo 19.

    5. Dalla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 4 sul Buras i terreni sui quali sono trasferiti i diritti d’uso civico sono vincolati ai sensi dell’articolo 142, comma 1, lettera h), del decreto legislativo n. 42 del 2004.”.

    Art. 39 Sdemanializzazione e trasferimento dei diritti di usi civico

    1. Dopo l’articolo 18 ter della legge regionale n. 12 del 1994 รจ aggiunto il seguente:
    Art. 18 quater (Sdemanializzazione dei terreni civici e trasferimento dei diritti di uso civico su altri terreni)

    1. Possono essere oggetto di sdemanializzazione i terreni soggetti a uso civico appartenenti ai demani civici a condizione che:

    a) abbiano irreversibilmente perso la conformazione fisica o la destinazione funzionale di terreni agrari, ovvero boschivi o pascolativi per oggettiva trasformazione;
    b) siano stati alienati, prima dell’entrata in vigore della legge 8 agosto 1985, n. 431 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 27 giugno 1985, n. 312, recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale. Integrazioni dell’art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n. 616), da parte dei comuni mediante atti posti in essere senza il rispetto della normativa di cui alla legge n. 1766 del 1927;
    c) non siano stati utilizzati in difformitร  alla pianificazione urbanistica;
    d) non siano stati trasformati in assenza o in difformitร  dall’autorizzazione paesaggistica, fatta salva l’applicazione dell’articolo 167 del decreto legislativo n. 42 del 2004.

    2. La richiesta di sdemanializzazione di terreni appartenenti ai demani civici รจ, a pena di improcedibilitร  e salvo quanto previsto dal comma 3, corredata dalla proposta di trasferimento dei diritti di uso civico in altri terreni di proprietร  comunale idonei all’esercizio dei diritti di uso civico, agrario, boschivo o pascolativo, quantomeno di analoga estensione e valore paesaggistico. La Regione, su richiesta del comune interessato e previa conforme deliberazione della Giunta regionale, puรฒ concorrere all’integrazione dei terreni ove trasferire i diritti di uso civico con terreni appartenenti al patrimonio regionale e degli enti, aziende e societร  controllati dalla stessa Regione.

    3. La richiesta di sdemanializzazione non รจ corredata dalla proposta di trasferimento ove i terreni di cui al comma 1 siano stati utilizzati per finalitร  di pubblico interesse connesse alla realizzazione di opere pubbliche, all’attuazione di piani territoriali o comunali di sviluppo industriale e produttivo del territorio o all’attuazione di piani di edilizia economica popolare.

    4. La richiesta di sdemanializzazione di cui ai commi 2 e 3 รจ deliberata dal consiglio comunale a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.

    5. Qualora trattasi di terreni di pertinenza frazionale, la deliberazione contiene il parere obbligatorio positivo del consiglio comunale dell’amministrazione separata frazionale, ove esistente, da esprimersi entro il termine di trenta giorni dalla presentazione dell’istanza.

    6. Entro quindici giorni la deliberazione รจ depositata a disposizione del pubblico per trenta giorni presso la segreteria del comune, mediante l’affissione di manifesti e pubblicata sull’albo pretorio comunale.

    7. Chiunque puรฒ formulare, entro trenta giorni a decorrere dall’ultimo giorno di pubblicazione, osservazioni alla deliberazione.

    8. Il consiglio comunale accoglie o respinge le osservazioni presentate, con parere motivato e, tenuto conto di esse, delibera a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti l’adozione definitiva della richiesta di sdemanializzazione e di contestuale trasferimento dei diritti di uso civico.

    9. Ai fini della valutazione degli aspetti paesaggistici la Regione e il Ministero dei beni e delle attivitร  culturali e del turismo effettuano le analisi e le verifiche di competenza in occasione dell’elaborazione congiunta del Piano paesaggistico regionale o, in fase anticipata ed entro il termine di novanta giorni dall’adozione della deliberazione di cui al comma 4, attraverso singoli accordi di copianificazione adottati ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge n. 241 del 1990, e successive modifiche ed integrazioni. Sino alla sottoscrizione dell’accordo che riconosce l’assenza di valori paesaggistici determinati dall’uso civico, il decreto di cui al comma 10 non puรฒ essere adottato. Decorso inutilmente il termine sopraindicato il Ministero provvede in via sostitutiva ai sensi all’articolo 156, comma 1, del decreto legislativo n. 42 del 2004.

    10. La sdemanializzazione di cui ai commi 2 e 3 รจ disposta con decreto dell’Assessore regionale dell’agricoltura e riforma agro-pastorale, previo accertamento della esistenza delle condizioni indicate nel comma 1 ed รจ pubblicato nel Buras e, per almeno trenta giorni, nell’albo pretorio del comune interessato. Dalla data di pubblicazione sul Buras i terreni sui quali sono stati trasferiti i diritti di uso civico sono vincolati ai sensi dell’articolo 142, comma 1, lettera h), del decreto legislativo n. 42 del 2004.

    11. Al completamento delle procedure di cui al presente articolo i comuni valutano la stipulazione di appositi atti di transazione con gli aventi causa individuati negli atti di alienazione di cui al comma 1, lettera b), o loro eventuali successori. Al ricorrere delle condizioni di cui al comma 3 i comuni trasferiscono a prezzo simbolico i terreni oggetto di sdemanializzazione agli aventi causa individuati negli atti di alienazione di cui al comma 1, lettera b), o loro eventuali successori.”.

    Art. 40 Normativa transitoria e di rinvio

    1. Dopo l’articolo 22 della legge regionale n. 12 del 1994 sono aggiunti i seguenti:
    Art. 22 bis (Norma transitoria)

    1. Le procedure avviate ai sensi dell’articolo 18 bis possono essere concluse previa integrazione della richiesta con la proposta di trasferimento dei diritti di uso civico in altri terreni, ai sensi dell’articolo 18 quater, comma 2. La proposta รจ deliberata dal consiglio comunale e pubblicata sull’albo pretorio comunale per trenta giorni, decorsi i quali รจ trasmessa all’Assessorato regionale dell’agricoltura e riforma agro-pastorale ai fini dell’adozione del provvedimento finale secondo quanto previsto dall’articolo 18 quater, comma 10, e previo completamento della procedura di cui all’articolo 18 quater, comma 9.

    2. L’integrazione non รจ richiesta ove i terreni siano stati utilizzati per finalitร  di pubblico interesse connesse alla realizzazione di opere pubbliche, all’attuazione di piani territoriali o comunali di sviluppo industriale e produttivo del territorio o all’attuazione di piani di edilizia economica popolare. In tale ipotesi, verificata la ricorrenza delle condizioni di cui all’articolo 18 quater, comma l, l’Assessore regionale dell’agricoltura e riforma agro-pastorale adotta il provvedimento finale secondo quanto previsto dall’articolo 18 quater, comma 10, e previo completamento della procedura di cui all’articolo 18 quater, comma 9.

    Art. 22 ter (Rinvio a norme statali)

    1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni contenute nella legislazione statale.”.

    Capo VI Disposizioni finali

    Art. 41 Abrogazioni

    1. Sono abrogati:

    a) l’articolo 10 della legge regionale n. 23 del 1985;
    b) il comma 2 bis dell’articolo 10 bis della legge regionale n. 45 del 1989; sono fatti salvi gli effetti dei PUL approvati ai sensi delle previgenti disposizioni;
    c) l’articolo 18 bis della legge regionale n. 12 del 1994;
    d) l’articolo 2 della legge regionale 4 aprile 1996, n. 18 (Integrazioni e modifiche alla legge regionale 14 marzo 1994, n. 12 ยซNorme in materia di usi civici. Modifiche alla legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, concernente l’organizzazione amministrativa della Regione sardaยป), e le successive proroghe dei termini.

    Art. 42 Norma finanziaria

    1. Dall’attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale e alla loro attuazione si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

    Art. 43 Entrata in vigore

    1 La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (Buras).

    2. Le disposizioni di cui all’articolo 7, che introducono il comma 2 dell’articolo 11 della legge regionale n. 23 del 1985, entrano in vigore dopo la specificazione dei dati dimensionali individuati con direttiva approvata dal Consiglio regionale, previa deliberazione della Giunta regionale, e resa esecutiva con decreto del Presidente della Regione.

    2. Le disposizioni dell’articolo 7 che introducono il comma 2 dell’articolo 11 della legge regionale n. 23 del 1985 entrano in vigore dopo la specificazione dei dati dimensionali individuati con direttiva approvata con deliberazione della Giunta regionale, previo parere espresso dalla Commissione consiliare competente in materia di governo del territorio entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, decorso il quale se ne prescinde ed รจ resa esecutiva con decreto del Presidente della Regione. Le modifiche della direttiva seguono la medesima procedura. (inserito dall’art. 41 della L.R. 1/2019) (abrogato dall’art. 31 della L.R. 18/2025)

    La presente legge sarร  pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.
    Eโ€™ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

    Data a Cagliari, addรฌ 3 luglio 2017
    Pigliaru

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    Linee Guida Interventi di Demolizione e Ricostruzione nei 300 m

    linee-guida-demolizione-ricostruzione-300-m

    Allegato alla Delib.G.R. n. 18/15 del 5.4.2016

    Linee guida la determinazione del minore impatto paesaggistico degli interventi diย demolizione e ricostruzione di cui all’articolo 39 comma 15 della legge regionale n. 8 del 23ย aprile 2015.

    PREMESSA

    Con il presente documento si intendono fornire Linee guida per l’attuazione dellโ€™art. 39, commaย 15, della legge regionale n. 8, approvata il 23 aprile 2015 dal Consiglio regionale della Sardegnaย e pubblicata sul BURAS n. 19 del 30 aprile 2015.

     

    QUADRO NORMATIVO GENERALE

    La legge regionale 23 aprile 2015 n. 8, recante โ€œNorme per la semplificazione e il riordino diย disposizioni in materia urbanistica ed edilizia e per il miglioramento del patrimonio edilizioโ€, allโ€™art.ย 39, disciplina gli interventi volti a promuovere il rinnovamento del patrimonio edilizio esistente,ย mediante opere che comportano lโ€™integrale demolizione e la successiva ricostruzione di edifici che
    necessitano di essere adeguati a nuovi stardard qualitativi, architettonici, energetici, tecnologici, diย sicurezza strutturale e di superamento delle barriere architettoniche.

    In particolare, lโ€™ultimo comma del citato articolo ammette la demolizione e ricostruzione degliย edifici esistenti, ricadenti nella fascia dei 300 metri dalla linea di battigia marina e ubicati nelleย zone urbanistiche E (Agricole), F (Turistiche) ed H (Salvaguardia), nonchรฉ nella zona urbanisticaย G (Servizi generali) non contermini all’abitato.

    La disposizione prevede che l’assentibilitร  di tali interventi sia subordinata alla condizione che ilย nuovo fabbricato, la cui ricostruzione deve avvenire nel rispetto della volumetria legittimamenteย esistente, senza incrementi volumetrici, determini un minore impatto paesaggistico rispetto allaย preesistente edificazione, secondo le indicazioni contenute in apposite Linee guida.

    Il presente documento, fatte salve le puntuali valutazioni di competenza degli enti preposti allaย tutela dei beni paesaggistici, si propone di definire una linea comune capace di garantire unย adeguato inserimento nel paesaggio e una corretta articolazione architettonica e unaย interpretazione estetica, morfologica e materica degli interventi di ricostruzione delle volumetrie aย seguito di demolizione.

     

    PRINCIPI E FINALITร€

    La demolizione e riedificazione dei volumi entro la fascia dei 300 metri รจ unโ€™operazione diย riconversione architettonica e paesaggistica, che porta alla costituzione di un nuovo edificioย architettonico di maggiore qualitร  rispetto al precedente. Risulta, pertanto, fondamentaleย coniugare aspetti tecnici e funzionali relativi all’architettura dei nuovi volumi, con una maggioreย attenzione a costituire un dialogo verso il contesto locale col quale inevitabilmente la nuovaย costruzione si relaziona.

    In tale prospettiva รจ stato individuato un percorso metodologico con indirizzi progettuali, articolatiย su tre livelli di analisi, che offrono, rispetto ad alcune questioni chiave, possibili soluzioni tese alย perseguimento di un positivo incremento qualitativo che le nuove riedificazioni devono generare.

    Il progetto di riedificazione, al fine di realizzare interventi compatibili capaci di integrarsiย valorizzando il contesto paesaggistico di riferimento, dovrร  quindi rapportarsi con i tre livelli diย analisi e valutazione di seguito elencati:

    1. Architettonico;
    2. Di prossimitร ;
    3. Globale.

     

    LINEE GUIDA PER LA RIEDIFICAZIONE DEI VOLUMI

    Fermo il rispetto della libertร  e autonomia del progettista nell’individuazione delle scelteย compositive, che dovranno essere – all’interno della relazione paesaggistica – esaurientementeย illustrate e rappresentate attraverso idonea documentazione grafica che consenta la chiaraย comprensione delle indicazioni formali, architettoniche e costruttive, la riedificazione delleย volumetrie dovrร  rispettare gli indirizzi di seguito riportati o motivarne lo scostamento.

    Livello Architettonico
    Oggetto Finalitร  Indirizzi
    Scelta dei materiali Traspirabilitร , riciclabilitร  Utilizzare materiali ecologici e relativi alla bioedilizia. Utilizzare materiali durevoli, resistenti allโ€™azione degli agenti atmosferici e di facile manutenzione
    Recinzioni e confini Continuitร  visiva Evitare la realizzazione di recinzioni che possano rappresentare un elemento di discontinuitร  con il contesto per forme e materiali adoperati
    Strutture portanti Reversibilitร  delle strutture Prediligere le realizzazione di strutture che per materiali, modalitร  di assemblaggio o sistemi costruttivi siano in grado di assicurare un elevato grado di reversibilitร  dellโ€™intervento
    Strutture di copertura Compatibilitร  di forme e materiali Prediligere la realizzazione di manti di copertura con materiali compatibili per tipologia e cromia con il contesto ambientale e paesaggistico, facendo riferimento, ove presente, alla tradizione locale. Valutare lโ€™impiego di coperture a verde, ispirandosi alla flora locale e valorizzando lโ€™integrazione con il paesaggio circostante. Valutare la possibilitร  di inserimento di sistemi atti al riutilizzo delle acque piovane
    Involucro Efficienza Energetica Nella scelta di materiali, p.e. schermatura delle aperture, ricercare soluzioni che perseguano lโ€™obiettivo di un miglioramento energetico
    Impiantistica Mitigazione e integrazione degli elementi Integrare i sistemi tecnologici dellโ€™edificio in modo da minimizzare il loro impatto visivo, attraverso lโ€™inserimento degli elementi senza interrompere la continuitร , la completezza e gli equilibri fra gli elementi compositivi e architettonici
    Volumi Distribuzione delle volumetrie Nella scelta distributiva delle nuove volumetrie tenere in considerazione le emergenze paesaggistiche del contesto evitando eventuali schermature e discontinuitร  visive
    Finiture Compatibilitร  dei colori Evitare lโ€™impiego di colori accesi e artificiali, in forte contrasto con il contesto, favorendo invece nella loro scelta il minor impatto visivo possibile, attraverso lโ€™uso di colori della cultura locale o in armonia con i colori rilevati nel paesaggio circostante, in particolare fra i colori delle terre del luogo
    Fruibilitร  Superamento barriere architettoniche Nella fase di progettazione dei volumi da ricostruire, evitare la generazione di barriere architettoniche o prevedere il loro superamento tramite strutture leggere, reversibili e poco impattanti.

     

    Livelloย di Prossimitร 
    Oggetto Finalitร  Indirizzi
    Lotto Compatibilitร  localizzativa Evitare di ricostruire il volume nella stessa area di sedime qualora sia possibile individuare una nuova localizzazione che permetta una maggiore integrazione con il contesto a livello visivo e orografico. Garantire nel caso di ricostruzione in differente localizzazione la riqualificazione ambientale e paesaggistica degli spazi lasciati liberi.
    Rapporti con lโ€™esistente Continuitร  e omogeneizzazione Qualora nell’ambito del lotto di intervento siano presenti ulteriori edifici non oggetto di demolizione, si dovrร  tendere verso la massima continuitร  di insieme perseguendo un aspetto integrato e coerente, anche tramite interventi di miglioramento della qualitร  delle volumetrie non oggetto di demolizione.
    Coni visuali Integrazione spazio pubblico e privato Nella collocazione dei nuovi volumi, evitare lโ€™interruzione della continuitร  visiva generata da strade e corti, tutelando le visuali esistenti: In caso di ricostruzione in differente localizzazione privilegiare soluzioni che creino nuovi coni visuali formati dalla linea di costa e dalle linee di sviluppo del panorama.
    Limiti Permeabilitร  visiva dei limiti Minimizzare la schermatura visiva generata dagli elementi di chiusura, garantendo un dialogo con le componenti paesaggistiche al contorno sia con elementi vegetali che con le recinzioni artificiali.
    Spazi esterni Integrabilitร  dellโ€™intervento sui suoli Evitare una forte diffusione della superficie impermeabilizzata (pavimentazioni) sviluppando un equilibrato rapporto tra superficie coperta e libera, impermeabile e permeabile, elementi artificiali e naturali.

     

    Livello Globale
    Oggetto Finalitร  Indirizzi
    Suolo Integrazione orografica Evitare la realizzazione di sbancamenti o rinterri che, alterando la conformazione del terreno, generino incompatibilitร  con le visuali paesaggistiche, con i sistemi orografici e di deflusso delle acque.
    Dimensioni Equilibrato rapporto di scala Evitare dimensioni che possano innescare rapporti fuori scala con il contesto, come altezze, masse volumetriche e superfici planimetriche fuori equilibrio
    Forme e colori Compatibilitร  Evitare discontinuitร  delle forme e alterazione della gamma cromatica del luogo, al fine di tutelare lโ€™immagine complessiva del paesaggio percepito a distanza.
    Vegetazione Compatibilitร  Evitare lโ€™utilizzo di specie non autoctone ed esotiche al fine di rafforzare il legame con i luoghi e il ruolo che la vegetazione ha nel paesaggio di riferimento.

    ULTERIORI INDICAZIONI RELATIVE ALLE ZONE URBANISTICHE

    Gli interventi di riedificazione devono instaurare relazioni capaci di valorizzare il contestoย paesaggistico nel quale si inseriscono anche in riferimento alla zonizzazione urbanistica in cuiย ricadono.

    Si riportano pertanto alcuni fattori che dovranno guidare gli interventi in riferimento alle quattroย zone identificate dalla norma.

    Zona E
    Nella individuazione delle nuove ricostruzioni legate alla conduzione del fondo, favorire lโ€™accostamento (giustapposizione) dei nuovi volumi rispetto quelli esistenti per successione e raddoppi lineari, attraverso la realizzazione di volumi semplici ed elementari, tipici delle architetture rurali della Sardegna, sempre nel rispetto delle differenti tipologie architettoniche che possono rilevarsi nelle differenti regioni geografiche. zona e accostamento volumi
    Nei progetti di riedificazione incentivare lโ€™aggregazione volumetrica per il completamento di corti o piccoli nuclei esistenti, arginando cosรฌ il fenomeno dellโ€™edificazione diffusa in agro e mantenendo inalterato lโ€™equilibrio tra lโ€™insediamento ed il contesto ambientale. Evitare di collocare edifici in luoghi o posizioni che compromettano lโ€™uso agricolo- produttivo dei fondi. zona e aggregazione volumetrica

     

    Zonaย F
    Nella scelta del trasferimento dei volumi di maggior impatto verso aree piรน idonee, mantenere in forte considerazione il rapporto con gli elementi ambientali dominanti presenti nel paesaggio, quali masse vegetali, roccia affiorante (D1), compluvi, limiti naturali (D2), suoli fertili (D3), etc. zona f rapporto elementi dominanti ambientali
    Promuovere gli interventi edilizi di completamento del sistema insediativo esistente per garantire la continuitร  di insieme e favorire la continuitร  dei vuoti presenti nell’insediamento, cosรฌ da costituire una maglia di corridoi ecologici. zona f completamento

     

    Zonaย G
    Promuovere la valorizzazione dellโ€™ambiente naturale e del paesaggio configurando, nella localizzazione delle ricostruzioni volumetriche, una continuitร  con il sito. Le zone urbanistiche identificate a servizi generali svolgono ruoli molto differenti fra loro (direzionali, servizi per aree con valenza storico culturale, istruzione, etc.); in tutti i casi le soluzioni progettuali devono dimostrare di rapportarsi con gli elementi naturali del luogo, ricostruendo quelle parti che hanno perso la loro continuitร  (percorsi naturali, filari, siepi, permeabilitร  dei suoli, etc), garantendo il loro funzionamento ecologico. zona g valorizzazione ambiente
    Favorire negli interventi architettonici la riduzione dellโ€™impatto visivo esistente dato dalle grandi strutture che possono essere riconfigurate, limitando lo sviluppo complessivo in altezza e lโ€™interferenza con elementi di valore ambientale o storico culturale. zona g riduzione impatto visivo

     

    Zona H
    Favorire Il contenimento volumetrico strettamente limitato alle necessitร  funzionali e in rapporto con lโ€™orografia, la vegetazione e gli elementi naturali presenti. Favorire la realizzazione di architetture semplici ed elementari che permettano la reversibilitร  dei luoghi e lโ€™assenza di interferenza con elementi di valore ambientale o storico culturale. Ridurre lโ€™impatto volumetrico con elementi aperti permeabili allo sguardo. zona h contenimento volumetrico
    Incentivare lโ€™inclusione dei nuovi volumi con il contesto: instaurare un dialogo con le forme che si rilevano nel contesto, come linee sinusoidali, creste, guglie; utilizzare i materiali di base del paesaggio, quali legno e materiali lapidei; tutelare gli elementi paesaggistici, quali filari di alberi, vegetazione fluviale, margini dei campi, siepi vive, aree boscate, conformazioni a macchia mediterranea, etc. zona h inclusione volumi nel contesto

    ELABORATI PROGETTUALI

    Al fine di consentire lโ€™applicazione dei principi progettuali esplicitati nel presente documento, รจย necessario che i progetti siano supportati da:

    • adeguata documentazione fotografica con rappresentazione esauriente dei rapporti con ilย contesto;
    • elaborati grafici con rappresentazione dei prospetti in scala 1:100, con la definizione di tuttiย gli elementi compositivi dellโ€™edificio, quali i comignoli, pluviali, coperture, etc. e lโ€™indicazione,ย con particolari in scala 1:20, dei materiali e delle finiture cromatiche relativi a partiti di fondo,ย rilievi, serramenti, nonchรฉ di ogni ulteriore elemento utile alla definizione del progetto;
    • repertorio di ogni elemento naturalistico, storicamente e artisticamente significativo, relativoย allo spazio esterno (alberature, siepi, giardini, arboreti,etc.).

    Gli elaborati progettuali dovranno essere prodotti sia per lo stato di fatto che per quello diย progetto. In ogni caso, per ogni intervento di modificazione dellโ€™esistente dovranno essere prodottiย tutti gli elaborati necessari ad illustrare le risposte progettuali proposte in funzione degli indirizziย sopra riportati, cosรฌ da rendere chiaro il percorso effettuato per garantire il raggiungimento di unย livello di qualitร  piรน elevato in tutte le sue parti.

     

    ASPETTI PROCEDURALI

    Con riferimento alla procedura di riferimento le disposizioni prevedono quale titolo abilitativo ilย permesso di costruire, che dovrร  essere preceduto, poichรฉ trattasi di interventi ricadenti in ambitiย paesaggisticamente vincolati, dall’autorizzazione paesaggistica.

    รˆ fatta salva lโ€™acquisizione di ulteriori nulla osta, pareri o atti di assenso richiesti dalle ulterioriย normative di settore.

     

    Scarica Allegato alla Delib.G.R. n. 18-15 del 5.4.2016ย in pdf

    Delibera Indirizzi Applicativi Incremento Volumetrico Strutture Turistiche Ricettive

    Delibera Indirizzi Applicativi Incremento Volumetrico Strutture Turistiche Ricettive

    Delibera Indirizzi Applicativi Incremento Volumetrico Strutture Turistiche Ricettive

    Ecco il testo della Delibera contenente gli indirizzi applicativi per gli “Interventi di incremento volumetrico delle strutture destinate all’esercizio di attivitร  turistico-ricettive

    DELIBERAZIONE N. 36/12 DEL 14.7.2015

    Oggetto: Indirizzi applicativi per gli interventi di cui all’articolo 31 della legge regionale n. 8 del 23 aprile 2015 avente ad oggetto โ€œInterventi di incremento volumetrico delle
    strutture destinate all’esercizio di attivitร  turistico-ricettiveโ€.

    Lโ€™Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio, di concerto con lโ€™Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, ricorda che con la legge regionale n. 8 del 23 aprile 2015 sono stati, tra lโ€™altro, disciplinati gli interventi di incremento volumetrico delle strutture destinate all’esercizio di attivitร  turistico-ricettive.

    In particolare lโ€™articolo 31 della legge regionale n. 8 del 2015 disciplina gli interventi di
    ristrutturazione e rinnovamento con incremento volumetrico delle strutture destinate all’esercizio di attivitร  turistico ricettive.

    Il comma 6 del citato articolo rinvia l’assentibilitร  degli interventi all’approvazione di una deliberazione contenenti gli indirizzi applicativi, che esemplifichi gli interventi ammessi e il loro adeguato inserimento nel paesaggio.

    Preliminarmente lโ€™Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio e lโ€™Assessore degli Enti Locali,  Finanze e Urbanistica ritengono opportuno richiamare i contenuti della previsione normativa.

    Gli interventi devono essere finalizzati alla riqualificazione e all’accrescimento delle potenzialitร  delle strutture e, quindi, concorrere al perseguimento degli obiettivi di destagionalizzazione dei flussi turistici, nonchรฉ ad accrescere le potenzialitร  turistiche ed attrattive delle strutture, cosรฌ da attrarre nuovi segmenti di domanda. Con riferimento alla procedura di riferimento le disposizioni prevedono quale titolo abilitativo il permesso di costruire, che dovrร  essere preceduto, in caso di interventi ricadenti in ambiti paesaggisticamente vincolati, dall’autorizzazione paesaggistica. Ove lโ€™intervento in aree non vincolate paesaggisticamente il rilascio del permesso di costruire รจ condizionato alla positiva valutazione di coerenza in merito al rispetto delle condizioni di cui all’articolo 36, comma 3, della legge regionale n. 8 del 2015. รˆ fatta salva lโ€™acquisizione di ulteriori nulla osta, pareri o atti di assenso richiesti dalle ulteriori normative di settore.

    Lโ€™Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio illustra lโ€™allegato predisposto in attuazione del comma 6 dellโ€™articolo 31 della legge regionale n. 8 del 2015, contenente alcuni casi esemplificativi degli interventi ammessi, senza pretesa di esaustivitร , nonchรฉ gli indirizzi per il conseguimento di una migliore qualitร  architettonica e del coerente inserimento nel paesaggio degli interventi, che non hanno valore prescrittivo, ma di orientamento delle scelte progettuali.

    La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio, di concerto con lโ€™Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, constatato che il Direttore generale del Turismo, Artigianato e Commercio e il Direttore generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia hanno espresso il parere favorevole di legittimitร  sulla proposta in esame

     DELIBERA

    โˆ’ di approvare, ai sensi dellโ€™articolo 31, comma 6, della legge regionale n. 8 del 23 aprile 2015, lโ€™allegato contenente gli indirizzi applicativi per la progettazione degli interventi di incremento volumetrico delle strutture destinate all’esercizio di attivitร  turistico-ricettive;

    โˆ’ di dare atto che la presente deliberazione, unitamente al relativo allegato, sarร  pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna e nel portale tematico del sito istituzionale dellโ€™amministrazione regionale “Sardegnaterritorio”.
    Il Direttore Generale Alessandro De Martini

    Il Presidente Francesco Pigliaru

    Allegato alla Delib.G.R. n. 36/12 del 14.7.2015

    Indirizzi applicativi per gli interventi di cui allโ€™articolo 31 della legge regionale n. 8 del 23 aprile 2015, avente ad oggetto โ€œinterventi di incremento volumetrico delle strutture destinate all’esercizio di attivitร  turistico-ricettive”

    PREMESSA

    Il presente documento contiene gli indirizzi applicativi per l’attuazione dellโ€™articolo 31 della legge regionale n. 8 del 23 aprile 2015, pubblicata sul BURAS n. 19 del 30 aprile 2015.

    Fatte salve le normative vigenti nei vari settori, i presenti indirizzi applicativi sono redatti per definire una linea comune capace di garantire un adeguato inserimento nel paesaggio e una corretta articolazione architettonica, interpretazione estetica, morfologica, materica degli interventi di ampliamento relativi alle strutture destinate all’esercizio di attivitร  turistico-ricettive.

    QUADRO NORMATIVO GENERALE

    Gli interventi devono riferirsi a strutture destinate all’esercizio di attivitร  turistico-ricettive, ossia alle aziende ricettive alberghiere ed extra alberghiere, rispettivamente disciplinate dalla legge regionale n. 22 del 14 maggio 1984 e dalla legge regionale n. 27 del 12 agosto 1998 e successive modifiche e integrazioni.

    Gli interventi non sono ammessi, salvo le eccezioni di cui si dirร , nel caso in cui la struttura ricada nella fascia dei 300 metri dalla linea di battigia marina, ossia all’interno del vincolo paesaggistico di cui all’articolo 142, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 42 del 2004. Con riferimento all’estensione dei territori costieri lโ€™Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica rammenta che con la circolare interassessoriale n. 16210 approvata dalla Giunta regionale in data 24 giugno 1986 รจ stato stabilito che le sponde degli stagni appartenenti al demanio marittimo rientrano nella categoria dei beni vincolati ai sensi dellโ€™allora vigente articolo 1, comma 1, lettera a), della legge n. 431 del 1985 (oggi articolo 142, comma 1, lett. a), del citato D.Lgs. n. 42 del 2004).

    Nel caso di complessi di immobili adibiti a struttura turistico-ricettiva, in parte ricadenti all’interno della fascia dei 300 metri, ai fini dellโ€™ammissibilitร  dellโ€™intervento lo stesso dovrร  riguardare unicamente i corpi di fabbrica situati oltre la predetta fascia, e ai fini della determinazione dellโ€™incremento volumetrico non potranno essere utilizzati i volumi localizzati all’interno della stessa.

    Il comma 3, in via eccezionale, prevede lโ€™ammissibilitร  degli interventi aventi ad oggetto strutture localizzate nella fascia dei 300 metri unicamente ove la stessa struttura ricada nelle zone urbanistiche omogenee A e B o nelle aree individuate ai sensi dell’articolo 10-bis, comma 2, lettera a), della legge regionale n. 45 del 1989, e successive modifiche e integrazioni, ovvero nelle aree contigue ai centri abitati dei Comuni contermini al mare, classificate dagli strumenti urbanistici come zone omogenee C, D, G e H. Nel primo caso le vigenti disposizioni prevedono lโ€™esclusione dal vincolo paesaggistico, nel secondo caso lโ€™esclusione dal vincolo integrale di conservazione e di conseguente inedificabilitร .

    Gli interventi possono comportare un incremento volumetrico, in deroga agli indici previsti dalle vigenti disposizioni comunali e regionali, della misura massima del 25 per cento dei volumi legittimamente esistenti. I volumi derivanti dallโ€™incremento non sono computati nel dimensionamento di cui all’articolo 6 della legge regionale n. 8 del 2004.

    Quota parte dellโ€™incremento concesso puรฒ essere destinato per adeguare la dimensione delle stanze, senza aumento del numero complessivo delle stesse. A tal fine puรฒ essere destinato al massimo il 30 per cento dellโ€™incremento volumetrico concesso, la cui misura massima รจ come detto fissata nel 25 per cento dei volumi legittimamente esistenti.

    Gli incrementi volumetrici di cui allโ€™articolo 31 non sono cumulabili con gli ulteriori incrementi previsti dalla legge regionale n. 8 del 2015, nรฉ con gli incrementi volumetrici previsti dal capo I e dall’articolo 13, comma 1, lettera e), della legge regionale 4 del 2009. รˆ, quindi, consentito l’utilizzo dellโ€™incremento volumetrico fino al raggiungimento della percentuale massima del 25 per cento.

    I volumi realizzati usufruendo degli incrementi volumetrici previsti dalle disposizioni contenute nella citata legge n. 4 non possono essere oggetto degli interventi di cui allโ€™articolo 31.

    Con riferimento alle strutture turistico-ricettive di cui alla legge regionale n. 22 del 1984, per le quali il sopra citato lโ€™articolo 10-bis prevedeva la possibilitร  di incrementare le volumetrie esistenti nella misura del 25 per cento, รจ consentito l’utilizzo dellโ€™incremento volumetrico residuo, fino al raggiungimento della percentuale massima del 25 per cento del volume originariamente esistente.

    รˆ consentito lโ€™utilizzo di quota parte, fino a un massimo del 30 per cento, dellโ€™incremento volumetrico concesso per adeguare la superficie delle stanze, senza aumento del numero complessivo delle stesse.

    PRINCIPI E FINALITร€

    Ogni intervento capace di modificare un luogo produce effetti, presenti e futuri, sul contesto territoriale, paesaggistico, ambientale e urbano in cui รจ inserito. Detto contesto costituisce un bene comune rappresentativo dellโ€™identitร  propria di ogni luogo. Pertanto, la qualitร  delle opere che intervengono nel territorio urbano, in quello periurbano e nellโ€™ambiente naturale assume una propria rilevanza e i progettisti devono far sรฌ che le opere:

    • siano compatibili e diventino parte integrante del complesso cui afferiscono;
    • concorrano a qualificare il carattere dei luoghi aggiungendo nuovi significati e nuovi valoriย attraverso lโ€™uso sapiente del linguaggio architettonico proprio della contemporaneitร , evitandoย accuratamente di indulgere in formalismi convenzionali che prescindono dai luoghi.

    Le soluzioni progettuali dovranno rendere evidente come si intende raggiungere gli obiettivi prefissati, anche attraverso schemi, diagrammi, visualizzazioni e descrizioni sintetiche.

    LINEE GUIDA PER LA CONFIGURAZIONE DEGLI INCREMENTI VOLUMETRICI RISPETTO AL CORPO DI FABBRICA ESISTENTE

    Ferme restando lโ€™autonomia delle scelte progettuali, il progetto degli interventi di ampliamento deve essere orientato al rispetto dei criteri di progettazione di massima di seguito sinteticamente illustrati.

    Tipologie funzionali degli interventi ammessi

    Gli interventi devono essere finalizzati alla riqualificazione e all’accrescimento delle potenzialitร  delle strutture e, quindi, concorrere al perseguimento degli obiettivi di destagionalizzazione dei flussi turistici, nonchรฉ ad accrescere le potenzialitร  turistiche ed attrattive delle strutture, cosรฌ da attrarre nuovi segmenti di domanda.

    A titolo esemplificativo รจ ammessa la realizzazione, lโ€™ampliamento o lโ€™adeguamento di:

    โˆ’ ristoranti, sale per ricevimenti e sale per la prima colazione;

    โˆ’ bar e chioschi;

    โˆ’ aree benessere, spa, beauty farm;

    โˆ’ impianti ricreativi, palestre, sale relax;

    โˆ’ servizi per attivitร  sportive;

    โˆ’ piscine coperte;

    โˆ’ business centre;

    โˆ’ sale conferenze, multimediali, polifunzionali;

    โˆ’ biblioteca e sala lettura;

    โˆ’ reception e desk;

    โˆ’ spazi attrezzati per i disabili;

    โˆ’ spazi attrezzati per i bambini;

    โˆ’ spazi attrezzati per animali;

    โˆ’ cucine, lavanderie e depositi.

    รˆ, inoltre, ammesso utilizzare quota parte dellโ€™incremento volumetrico consentito, fino a un massimo del 30 per cento, per adeguare la superficie delle stanze per gli ospiti, di tutte o di parte, a uno standard non inferiore a 19 mq (bagno incluso) o i relativi bagni a uno standard non inferiore a 5 mq.

    Incrementi in aderenza

    In termini di orientamento generale, le soluzioni progettuali, in caso di incremento volumetrico realizzato in aderenza alle strutture esistenti, devono:

    1. ricercare un congruo rapporto con i caratteri del fabbricato preesistente e del paesaggio circostante, valorizzando gli immobili esistenti o parti di essi, considerando non solo lโ€™edificio, ma anche le aree scoperte di pertinenza e lโ€™intorno di cui sono parte e su cui insistono;

    2. integrare le nuove volumetrie con le strutture esistenti attraverso un processo di armonizzazione formale e materico, privilegiando tutte quelle soluzioni che evitino un eccessivo consumo di suolo. Maggiore attenzione รจ richiesta nei casi in cui la struttura esistente sia localizzata allโ€™interno di un contesto paesaggistico di particolare pregio e sensibilitร  ambientale e per gli interventi ammessi nelle strutture localizzate nella fascia dei 300 metri dalla linea di battigia marina ove consentiti;

    3. configurare le nuove volumetrie in aderenza a partire dagli allineamenti e dalle geometrie dei volumi esistenti, sia dal punto di vista planimetrico che altimetrico. In particolare:

    โˆ’ per la configurazione dei prospetti dovrebbero essere ricercate, in prima analisi, tutte le soluzioni che possano utilizzare le forme, il ritmo e il rapporto pieni e vuoti delle aperture esistenti;

    โˆ’ per la configurazione planimetrica, dovrebbero essere ricercate, in prima analisi, tutte le soluzioni che possano costituire un assetto complessivo coerente con le geometrie planimetriche dei volumi esistenti;

    Qualora lโ€™intervento edilizio preveda anche la ristrutturazione edilizia con modifica dei prospetti esistenti, il progetto degli incrementi volumetrici deve prevedere un disegno integrato e coerente con quello proposto per le volumetrie esistenti.

    4. rispettare il reticolo strutturale e la tipologia di struttura esistente con il quale dovrร , laddove possibile, raccordarsi;

    5. privilegiare i materiali e le finiture giร  presenti negli involucri edilizi esistenti, ovvero, proporre nuove soluzioni estetiche, che prevedano eventualmente la sostituzione dei materiali e delle finiture esistenti, ma che propongano una configurazione finale che privilegi lโ€™integrazione tra i volumi (nuovi ed esistenti) e un loro coerente inserimento nel contesto paesaggistico circostante;

    6. utilizzare materiali, componenti e soluzioni finalizzati a diminuire l’apporto energetico necessario per il soddisfacimento delle esigenze di riscaldamento e di raffreddamento o materiali ecologici per la bioedilizia o prodotti per la bioedilizia oggetto di certificazione da parte di istituti accreditati, per almeno il 50 per cento del computo metrico.

    Le soluzioni potranno inoltre:

    1. riconfigurare, anche in parte, le partizioni verticali o orizzontali dei fabbricato esistente;

    2. prevedere la chiusura dei vuoti nei volumi esistenti. Nella definizione di vuoto vanno annoverati gli spazi ricompresi tra i piani di un edificio, quali terrazze a livello, nicchie ed incavi e, piรน in generale, spazi che si presentano in arretramento rispetto alle pareti principali e piรน esterne dellโ€™edificio.

    Incrementi con corpo edilizio separato

    In termini di orientamento generale, le soluzioni progettuali, in caso di incremento volumetrico realizzato attraverso la costruzione di un corpo edilizio separato, devono:

    1. analizzare le caratteristiche delle volumetrie esistenti, con particolare attenzione ai caratteri architettonici alle distanze e alle proporzioni geometriche delle stesse, proponendo nuove volumetrie che siano coerenti con questi aspetti;

    2. proporre un incremento volumetrico che risulti coerente con i profili, le altezze e le proporzioni dei prospetti e le bucature degli stessi, previamente analizzando la conformazione altimetrica delle strutture esistenti;

    3. inserire le nuove volumetrie nel paesaggio con lโ€™obiettivo di preservarne i caratteri nel caso di contesti di particolare rilievo o di riqualificarne i caratteri nel caso di degrado;

    4. privilegiare i materiali e le finiture giร  presenti negli involucri edilizi esistenti, ovvero, proporre nuove soluzioni estetiche che propongano una configurazione finale che privilegi lโ€™integrazione tra i volumi (nuovi ed esistenti) e un loro coerente inserimento nel contesto paesaggistico circostante;

    5. utilizzare materiali, componenti e soluzioni tecnologiche finalizzati a diminuire l’apporto energetico necessario per il soddisfacimento delle esigenze di riscaldamento e di raffreddamento. Ricorrere allโ€™uso di materiali ecologici per la bioedilizia e prodotti per la bioedilizia, oggetto di certificazione da parte di istituti accreditati, per almeno il 50 per cento del computo metrico;

    รˆ ammesso un incremento volumetrico intenzionalmente dissonante rispetto alle caratteristiche volumetriche e materiche dei fabbricati esistenti e che non segua i criteri precedentemente elencati, a condizione che sia garantito il coerente  inserimento nel contesto paesaggistico e che tale dissonanza sia motivata da particolari esigenze compositive.

    Incrementi con corpo edilizio parte in aderenza e parte separato

    Lโ€™intervento puรฒ essere realizzato anche attraverso volumi in parte in aderenza e in parte separati dai corpi edilizi esistenti. In tali ipotesi valgono gli orientamenti precedenti espressi per le due modalitร  di intervento.

    INSERIMENTO DEGLI INCREMENTI VOLUMETRICI NEL CONTESTO PAESAGGISTICO

    La soluzione progettuale deve instaurare relazioni che valorizzino il contesto paesaggistico nel quale lโ€™intervento inserisce. Sarร  necessario osservare da lontano (insediamenti sparsi) e da vicino (interventi puntuali sul tessuto urbano) la compatibilitร  dellโ€™intervento con il contesto. Tale valutazione dovrร  essere realizzata attraversa le due scale di analisi:

    โˆ’ Scala globale, intesa come punto di osservazione da lontano degli interventi, in cui รจ possibile percepire le relazioni tra il manufatto e il paesaggio (plano-volumetrico).

    โˆ’ Scala di prossimitร , intesa come punto di osservazione ravvicinato delle relazioni che si instaurano tra il manufatto e gli elementi ad esso prossimi, in cui รจ possibile identificare il contesto urbano.

    La lettura delle due scale di analisi permette di interpretare il โ€œsegnoโ€ sul paesaggio che lโ€™ampliamento andrร  a creare.

    Tali valutazioni hanno il fine di individuare una โ€œcompatibilitร โ€ dellโ€™intervento il cui fine รจ quello di tutelare gli elementi costitutivi del paesaggio.

    Ambito di valutazione: Scala di prossimitร 

    1 - integrare

    1. Integrare. Integrare i nuovi ampliamenti attraverso il dialogo tra i colori e le rifiniture dellโ€™intervento e gli elementi vegetazionali al contorno, al fine di creare visuali e prospettive utili ad armonizzare e qualificare il luogo.

    2 - Qualificare

    2. Qualificare. Qualificare le relazioni esistenti tra architettura e contesto di riferimento, tra insediamento urbano e paesaggio, specie nei casi di ampliamento di quei manufatti posti ai confini dei due ambiti: urbano e extraurbano. Qualificare le relazioni spaziali, fisiche, ecologiche, ambientali attraverso interventi mirati e complementari allโ€™intervento edilizio.

    3 - Tutelare

    3. Tutelare. Salvaguardare le visuali che dallโ€™interno dei contesti urbani si aprono verso il paesaggio, evitando che lโ€™ampliamento possa diventare un elemento di interruzione.

    4 - Riequilibrare

    4. Riequilibrare. Ricucire le possibili relazioni tra costruito e territorio, prevedendo una possibile contestualizzazione a verde dellโ€™intervento di ampliamento nella sistemazione planimetrica o in alzato.

    5 - Valorizzare

    5. Valorizzare. Valorizzare attraverso lโ€™intervento di ampliamento, il rapporto biunivoco tra costruito e ambiente, valorizzando le lunghe prospettive e visuali che permettono tale interazione.

    Ambito di valutazione: Scala globale

    6 - Caratterizzare

    6. Caratterizzare. Ricercare un congruo rapporto volumetrico e compositivo dellโ€™intervento capace di privilegiare il dialogo con i caratteri ambientali rilevabili nel contesto di riferimento.

    7 - Attrarre

    7. Attrarre. Lโ€™attrazione presuppone un dialogo verso gli elementi compositivi al contorno, attraverso interventi di ampliamento che rispettano un equilibrio con il contesto e manifestano un senso di completezza.

    8 - Connettere

    8. Connettere. Preservare le percezioni visive del paesaggio attraverso una ponderata valutazione dellโ€™ampliamento capace di valorizzare le linee di forza del paesaggio, tutelando lo skyline e la continuitร  dellโ€™orizzonte.

    9 - Privilegiare

    9. Privilegiare. Favorire una distribuzione dellโ€™ampliamento capace di valorizzare gli assi e le trame del paesaggio, evitando la frammentazione e garantendo la continuitร  ecologica ambientale.

    10 - Diversificare

    10. Diversificare. Rispettare e incentivare la diversitร  dei paesaggi. Differenziare e caratterizzare lโ€™ampliamento in relazione alle diversitร  dei paesaggi. Lโ€™intervento dovrร  distinguersi per la ricchezza di avvicendamenti con cui riesce a instaurare un dialogo verso i diversi fattori che caratterizzano il sito.

    ELABORATI PROGETTUALI

    Al fine di consentire lโ€™applicazione dei principi progettuali esplicitati nel presente documento, รจ necessario che i progetti vengano redatti seguendo metodi e criteri appropriati ed efficaci.

    In particolare, oltre alla documentazione giร  prescritta dal Regolamento edilizio si precisa quanto segue:

    โˆ’ la documentazione fotografica dovrร  sempre rappresentare in modo esauriente, con prese idonee per numero, dimensioni e qualitร  di stampa, sia lโ€™intero complesso edilizio esistente che il contesto piรน ampio nel quale dovrร  inserirsi lโ€™ampliamento;

    โˆ’ gli elaborati grafici con rappresentati i prospetti, in scala 1:100, dovranno sempre riportare tutti gli elementi compositivi dellโ€™edificio quali i comignoli, pluviali, coperture, etc. e lโ€™indicazione, con particolari in scala 1:20, dei materiali e delle finiture cromatiche relativi a partiti di fondo, rilievi, serramenti, nonchรฉ di ogni ulteriore elemento utile alla definizione del progetto;

    โˆ’ dovrร  essere redatto un repertorio di ogni elemento naturalistico, storicamente e artisticamente significativo, relativo allo spazio esterno (alberature, siepi, giardini, arboreti, etc.), localizzati in apposita planimetria in scala 1:100, e riferiti con apposita numerazione ad uno specifico repertorio fotografico.

    Gli elaborati progettuali dovranno essere prodotti sia per lo stato di fatto che per quello di progetto, unitamente alle tavole comparative con evidenziate in colore rosso le costruzioni e in colore giallo le eventuali demolizioni.

    In ogni caso, per ogni intervento di modificazione dellโ€™esistente dovranno essere prodotti tutti gli elaborati necessari ad illustrare compiutamente lโ€™intervento richiesto ed il relativo contesto.

    Nel caso di interventi ricadenti in ambito vincolato paesaggisticamente gli elaborati progettuali dovranno includere quanto richiesto dalle vigenti disposizioni per il previo ottenimento della autorizzazione paesaggistica.

    ASPETTI PROCEDURALI

    Con riferimento alla procedura di riferimento le disposizioni prevedono quale titolo abilitativo il permesso di costruire, che dovrร  essere preceduto, in caso di interventi ricadenti in ambiti paesaggisticamente vincolati, dallโ€™autorizzazione paesaggistica.

    Ove lโ€™intervento in aree non vincolate paesaggisticamente il rilascio del permesso di costruire รจ condizionato alla positiva valutazione di coerenza in merito al rispetto delle condizioni di cui allโ€™articolo 36 comma 3 della legge regionale n. 8 del 2015.

    รˆ fatta salva lโ€™acquisizione di ulteriori nulla osta, pareri o atti di assenso richiesti dalle ulteriori normative di settore.

    DELIBERAZIONE N. 36-12 DEL 14.7.2015

    ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 36-12 DEL 14.7.2015

      Testo Coordinato L.R. 23/1985 con L.R. 12/1987 L.R. 5/2003 L.R. 8/2015 L.R. 11/2017 L.R. 1/2019 L.R.1/2021 L.R. 9/2023, L.R. 18/2025

      Nota per una corretta lettura: Il testo coordinato della L.R. 23/1985 riporta in corsivo-nero le parti inserite con le L.R. 21/1986, L.R. 56/1986, L.R. 12/1987, L.R. 45/1989, L.R. 6/1992, L.R. 28/1998, L.R. 31/1998, L.R. 5/2003, L.R. 2/2007; in blu-normale le parti inserite con la L.R. 8/2015. Le parti sostituite sono indicate in nerobarrato. Le modifiche inserite con la L.R. 11/2017 in verde-normale. Le modifiche inserite con la L.R. 1/2019 in rosso. Le modifiche inserite con la L.R. 9/2023 in giallo senape. Le modifiche inserite con il Salva Casa Sardegna L.R. 18/2025 in blu.

      Sentenza della Corte Costituzionale n.86/2026
      Giudizio: GIUDIZIO DI LEGITTIMITร€ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
      Presidente: AMOROSO – Redattrice: SANDULLI M. A.
      Udienza Pubblica del 25/03/2026; Decisione del 25/03/2026
      Deposito del 21/05/2026; Pubblicazione in G. U. 27/05/2026
      Norme impugnate: Artt. 2, 4, 6, 7, c. 1ยฐ, lett. d), 12, 14, 15, 18, c. 1ยฐ, lett. a), e 19 della legge della Regione Sardegna 17/06/2025, n. 18

      Le parti dichiarate costituzionalmente illegittime a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale 86/2026 sono indicate in barrato.

      LEGGE REGIONALE 23 del 11 OTTOBRE 1985, testo coordinato con L.R. 21/1986, L.R. 56/1986, L.R. 12/1987, L.R. 45/1989, L.R. 6/1992, L.R. 28/1998, L.R. 31/1998, L.R. 5/2003, L.R. 2/2007L.R. 8/2015 , L.R. 11/2017, L.R. 1/2019, L.R. 1/2021, L.R.9/2023, L.R. 18/2025

      Testo Coordinato Legge Regionale 23/1985

      Norme in materia di controllo dellโ€™attivitร  urbanistico-edilizia, di risanamento urbanistico e di sanatoria di insediamenti ed opere abusive, di snellimento ed accelerazione delle procedure espropriative.

      Art.1 – Finalitร 

      La legislazione vigente in materia urbanistica รจ modificata ed integrata con le norme della presente legge, dirette al conseguimento delle seguenti finalitร :

      1. controllo dellโ€™attivitร  urbanistico – edilizia;
      2. snellimento ed accelerazione delle procedure espropriative;
      3. risanamento urbanistico e sanatoria delle opere abusive.

      CAPO I
      (CONTROLLO DELLโ€™ATTIVITAโ€™URBANISTICO – EDILIZIA E SANZIONI AMMINISTRATIVE)

      Art.2 – Campo di applicazione

      1. Sono soggette alle disposizioni del presente capo le opere abusive eseguite successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

      Art.3 – Opere soggette a concessione permesso di costruire

      Lโ€™esecuzione di opere comportanti trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale รจ soggetta, salvo quanto previsto negli articoli seguenti, a concessione permesso di costruire da parte del sindaco che la rilascia dietro corresponsione degli oneri ad essa relativi, in base alle vigenti leggi, costituiti da un contributo commisurato all’incidenza delle spese di urbanizzazione nonchรฉ al costo di costruzione. (sostituito dall’art. 1 della L.R. 11/2017)

      Art. 3 – Opere soggette a permesso di costruire

      1. Sono soggetti a permesso di costruire, salvo quanto previsto negli articoli 10 bis e 15:

      1. gli interventi di ristrutturazione edilizia, come definiti dall’articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia – Testo A), e successive modifiche ed integrazioni;
      2. gli interventi di nuova costruzione, come definiti dall’articolo 3, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, e successive modifiche ed integrazioni;
      3. gli interventi di ristrutturazione urbanistica, come definiti dall’articolo 3, comma 1, lettera f), del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, e successive modifiche ed integrazioni;
      4. gli interventi di cui all’articolo 2, comma 3, della legge regionale 2 agosto 2013, n. 19 (Norme urgenti in materia di usi civici, di pianificazione urbanistica, di beni paesaggistici e di impianti eolici).

      2. Il permesso di costruire comporta la corresponsione degli oneri di urbanizzazione e del contributo di costo di costruzione, il cui calcolo รจ allegato alla dichiarazione autocertificativa. In caso di formazione del titolo ai sensi dell’articolo 34 della legge regionale 20 ottobre 2016, n. 24 (Norme sulla qualitร  della regolazione e di semplificazione dei procedimenti amministrativi), il mancato pagamento degli oneri, anche in modalitร  rateale ove ammessa, comporta la sospensione dell’efficacia del titolo abilitativo. In ogni caso i termini temporali di validitร  del titolo decorrono dalla data in cui l’intervento puรฒ essere iniziato secondo quanto disposto dall’articolo 34, comma 1, della legge regionale n. 24 del 2016. Nelle ipotesi di cui all’articolo 37 della legge regionale n. 24 del 2016, lo Sportello unico per le attivitร  produttive e per l’edilizia (SUAPE) adotta il provvedimento finale condizionando l’efficacia del titolo alla presentazione della ricevuta di pagamento integrale o rateale degli oneri dovuti. In ogni caso i termini temporali di validitร  del titolo decorrono dalla data di rilascio del provvedimento. (sostituito con l’art. 3 della L.R. 18/2025)

      Art. 3 bis – Incentivazione degli interventi di riuso del patrimonio edilizio dismesso e per l’efficientamento energetico

      1. Al fine di combattere il fenomeno dello spopolamento dei centri storici e dei centri di antica e prima formazione, i comuni possono prevedere la riduzione del contributo di costruzione nella misura massima del 60 per cento del contributo complessivo dovuto per le nuove costruzioni.

      2. Al fine di incentivare gli interventi edilizi finalizzati al riuso, anche con mutamento di destinazione d’uso, del patrimonio edilizio esistente e dismesso, i comuni possono prevedere la riduzione del contributo di costruzione nella misura massima del 30 per cento del contributo complessivo dovuto per le nuove costruzioni. Se l’intervento include nuove costruzioni o ampliamenti, ai relativi volumi non si applica la riduzione di cui al presente comma.

      3. Al fine di favorire gli interventi di edilizia bioclimatica o finalizzati al risparmio energetico, i comuni possono prevedere la riduzione del contributo di costruzione nella misura massima del 15 per cento.

      Art.4 – Opere eseguite in totale difformitร  dalla concessione permesso di costruire

      Sono opere eseguite in totale difformitร  dalla concessione permesso di costruire quelle che comportano la realizzazione di un organismo edilizio integralmente diverso per caratteristiche tipologiche, planovolumetriche o di utilizzazione da quello soggetto della concessione permesso di costruire stessa, ovvero lโ€™esecuzione di volumi edilizi oltre i limiti indicati nel progetto e tali da costituire un organismo edilizio o parte di esso con specifica rilevanza ed autonomamente utilizzabile. (sostituito dall’art. 6 della L.R. 18/2025)

      Art.5 – Variazioni essenziali

      1 . Per variazioni essenziali rispetto al progetto approvato, si intendono quelle che si realizzano quando si verifica almeno una delle seguenti condizioni:

      1. mutamento della destinazione dโ€™uso incompatibile con la destinazione di zona o che implichi variazioni in aumento dei limiti e dei rapporti previsti dal decreto regionale di cui allโ€™articolo 4 della legge regionale 19 maggio 1981, n. 17, salvo che lโ€™interessato non ceda ulteriori aree ad integrazione della quota prevista in rapporto alla mutata destinazione di uso;
      2. aumento superiore al 10 per cento della cubatura prevista dal progetto approvato.

      2. Non possono ritenersi, comunque, variazioni essenziali quelle che incidono sullโ€™entitร  delle cubature accessorie, sui volumi tecnici e sulla distribuzione interna dei singoli immobili. (sostituito dall’art. 3 della L.R. 11/2017)

      Art. 5 Variazioni essenziali Variazioni essenziali e parziali difformitร  (modificato dall’art. 7 della L.R. 18/2025)

      1. Per variazioni essenziali rispetto al progetto approvato si intendono quelle che, realizzate senza rispettare le disposizioni di cui all’articolo 7 ter, hanno determinato almeno una delle seguenti condizioni:

      a) mutamento della destinazione d’uso incompatibile con la destinazione di zona o che implichi variazioni in aumento dei limiti e dei rapporti previsti dal decreto dell’Assessore degli enti locali, finanze e urbanistica 20 giugno 1983, n. 2266/U (Disciplina dei limiti e dei rapporti relativi alla formazione di nuovi strumenti urbanistici ed alla revisione di quelli esistenti nei Comuni della Sardegna) salvo che l’interessato non ceda ulteriori aree ad integrazione della quota prevista in rapporto alla mutata destinazione d’uso;

      b) aumento superiore al 10 per cento della cubatura; (sostituito dall’art. 7 della L.R. 18/2025)

      b) aumento superiore al 20 per cento della cubatura o della superficie coperta, per i soli fabbricati esistenti alla data del 24 maggio 2024, e del 10 per cento, in tutti gli altri casi; (inserito in sostituzione dall’art. 7 della LR. 18/2025)

      c) riduzione in misura superiore al 10 per cento di uno dei seguenti parametri:

      1) distanza da altri fabbricati;
      2) distanza dai confini di proprietร ;
      3) distanza dalle strade;
      (sostituito dall’art. 7 della L.R. 18/2025)

      d) indipendentemente dalle previsioni di cui alle lettere a), b) e c), modifica della localizzazione dell’edificio all’interno del lotto urbanistico di pertinenza determinata a seguito di rotazione su qualunque asse o traslazione, quando la sovrapposizione della sagoma a terra dell’edificio autorizzato e di quello realizzato รจ inferiore al 50 per cento.

      2. Non si ritengono, comunque, variazioni essenziali quelle in diminuzione rispetto ai volumi assentiti nonchรฉ quelle (inserito dall’art. 7 della LR. 18/2025) che incidono sull’entitร  delle cubature accessorie, sui volumi tecnici e sulla distribuzione interna dei singoli immobili.

      3. Gli interventi di cui al comma 1 effettuati su immobili sottoposti a vincolo storico, artistico, architettonico, archeologico, paesaggistico, ambientale e idrogeologico, e su immobili ricadenti nei parchi o in aree protette nazionali e regionali, sono considerati in totale difformitร  dal permesso se il titolo abilitativo รจ stato ottenuto dopo l’apposizione del vincolo. Tutti gli altri interventi sui medesimi immobili, ad eccezione di quanto previsto dal comma 2, sono considerati variazioni essenziali. (periodo soppresso con l’art. 7 della L.R. 18/2025)

      Art.6 – Sanzioni per le opere eseguite in assenza di concessione, in totale difformitร  o con variazioni essenziali (Sostituito dallโ€™art. 3 della L.R. 8/2005)

      1. Le opere realizzate in assenza di concessione, in totale difformitร  dalla medesima ovvero con variazioni essenziali, sono di diritto acquisite gratuitamente al patrimonio indisponibile del comune, previa diffida a demolire.
      2. La diffida di cui al comma precedente รจ disposta dal sindaco con apposita ordinanza di demolizione e ripristino dei luoghi o della destinazione di uso originaria da attuarsi entro il termine perentorio di novanta giorni.
      3. Il sindaco, qualora accerti la prosecuzione dei lavori da parte del proprietario dellโ€™opera abusivamente iniziata, nonostante lโ€™ordinanza di sospensione, puรฒ disporre dโ€™ufficio la demolizione e il ripristino dei luoghi a spese dei responsabili dellโ€™abuso.
      4. In caso contrario, alla scadenza del termine di cui al secondo comma e con effetto da tale data, ove vi sia stata inottemperanza allโ€™ordinanza predetta, lโ€™opera abusivamente costruita e la relativa area di sedime sono, di diritto, acquisite gratuitamente al patrimonio del comune.
      5. Sono altresรฌ, di diritto, contestualmente acquisite al patrimonio del comune le aree adiacenti di proprietร  degli stessi titolari dellโ€™area abusivamente edificata, occorrenti a garantire un funzionale accesso allโ€™area medesima, nonchรฉ una pertinenza di superficie pari ad almeno tre volte lโ€™area di sedime e che garantisca attorno alla costruzione una fascia larga metร  dellโ€™altezza dellโ€™opera e comunque non inferiore a metri 5.
      6. Qualora la parte residua di area non risulti funzionalmente utilizzabile dal privato, puรฒ essere acquisita in tutto, o in parte, dietro corresponsione di una somma pari allโ€™indennitร  di esproprio, su richiesta del proprietario.
      7. Lโ€™accertamento dellโ€™inottemperanza dellโ€™ingiunzione a demolire nei termini indicati nei precedenti commi, costituisce titolo per lโ€™immissione in possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari.
      8. Il sindaco accerta lโ€™avvenuta acquisizione e dispone lโ€™immissione nel possesso degli immobili acquisiti al patrimonio del comune con la contestuale redazione, da parte di tecnici incaricati, dello stato di consistenza degli immobili, previ gli adempimenti e con le modalitร  di cui allโ€™articolo 3, terzo e quarto comma, della legge 3 gennaio 1978, n. 1.
      9. Il sindaco dispone la pubblicazione del predetto provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna, parte III, lo notifica agli interessati nelle forme previste per gli atti processuali civili e nel chiede la trascrizione nei registri immobiliari, corredandolo del verbale di immissione in possesso e dello stato di consistenza, non appena espletate tali ultime formalitร .
      10. Il sindaco richiede, quindi, allโ€™Ufficio tecnico erariale le conseguenti volturazioni catastali.
      11. Il consiglio comunale, qualora le opere acquisite non contrastino con rilevanti interessi urbanistici od ambientali e sussistano prevalenti interessi pubblici alla conservazione ed utilizzazione, ne definisce la destinazione dโ€™uso.
      12. Ove non ricorrano le condizioni di cui al comma precedente, le opere abusive sono demolite a cura e spese dellโ€™amministrazione comunale.
      13. Qualora lโ€™amministrazione comunale non provveda agli adempimenti di cui ai commi settimo e seguenti del presente articolo entro novanta giorni, lโ€™Assessore regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica adotta, previa diffida, i necessari provvedimenti sostitutivi.
      14. Per le opere abusivamente eseguite su terreni sottoposti, in base a leggi statali o regionali a vincolo di inedificabilitร , lโ€™acquisizione nel caso di inottemperanza allโ€™ingiunzione di demolizione, si verifica di diritto a favore delle amministrazioni cui compete la vigilanza sullโ€™osservanza del vincolo. Tali amministrazioni provvedono alla demolizione delle opere abusive ed al ripristino dello stato dei luoghi. Nella ipotesi di concorso dei vincoli, lโ€™acquisizione si verifica a favore del patrimonio del comune.
      15. Eโ€™ abrogato lโ€™articolo 19 della legge regionale 19 maggio 1981, n. 17.

      Art. 6 (Sanzioni per interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformitร  o con variazioni essenziali)

      1. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, accertata lโ€™esecuzione di interventi in assenza di permesso di costruire, in totale difformitร  dal medesimo, ovvero con variazioni essenziali, ingiunge al proprietario e al responsabile dellโ€™abuso la sospensione dei lavori, la rimozione o la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi e, nel caso di mutamento di destinazione dโ€™uso, il ripristino della destinazione originaria legittimamente autorizzata, indicando nel provvedimento lโ€™area che viene acquisita di diritto, ai sensi del comma 4. (abrogato dall’art. 8 della L.R.18/2025)

      2. Entro quindici giorni dalla notifica della sospensione il dirigente o il responsabile dellโ€™ufficio puรฒ richiedere allโ€™autoritร  competente il sequestro del cantiere. Nellโ€™ipotesi di accertata prosecuzione dei lavori in violazione della sospensione, รจ disposta la demolizione immediata delle opere abusive. (abrogato dall’art. 8 della L.R.18/2025)

      3. Entro il termine di quarantacinque giorni dalla sospensione sono adottati e notificati i provvedimenti di rimozione, demolizione e ripristino di cui al comma 1. (abrogato dall’art. 8 della L.R.18/2025)

      4. Se il responsabile dellโ€™abuso non provvede alla rimozione o alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dallโ€™ingiunzione, il bene e lโ€™area di sedime, nonchรฉ quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive, sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune. Lโ€™area acquisita non puรฒ comunque essere superiore a 10 volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita. (abrogato dall’art. 8 della L.R.18/2025)

      5. Lโ€™accertamento dellโ€™inottemperanza alla ingiunzione a demolire nel termine di cui al comma 4, da notificarsi allโ€™interessato e trasmettersi allโ€™autoritร  giudiziaria competente per territorio ed allโ€™Assessorato regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica, costituisce titolo per lโ€™immissione nel possesso e, previa redazione dello stato di consistenza, per la trascrizione nei registri immobiliari, che deve essere eseguita gratuitamente. (abrogato dall’art. 8 della L.R.18/2025)

      6. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, constatata lโ€™inottemperanza di cui al comma 4, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra euro 2.000 ed euro 20.000, salva lโ€™applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti. La sanzione, in caso di abusi realizzati sulle aree e sugli edifici di cui allโ€™articolo 27, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A)), e successive modifiche ed integrazioni, ivi comprese le aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, รจ sempre irrogata nella misura massima. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento sanzionatorio, fatte salve le responsabilitร  penali, costituisce elemento di valutazione della performance individuale nonchรฉ di responsabilitร  disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente. (abrogato dall’art. 8 della L.R.18/2025)

      7. I proventi delle sanzioni di cui al comma 6 spettano al comune e sono destinati esclusivamente alla demolizione e rimessione in pristino delle opere abusive e/o allโ€™acquisizione e allโ€™allestimento di aree destinate a verde pubblico. (sostituito dall’art. 8 della L.R.18/2025)

      7. In materia di sanzioni per interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformitร  o con variazioni essenziali, trova applicazione l’articolo 31, escluso il comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, e successive modifiche ed integrazioni. (inserito in sostituzione dall’art. 8 della L.R.18/2025)

      8. Lโ€™opera acquisita รจ rimossa o demolita e i luoghi sono ripristinati, nel termine di sei mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 4 assegnato per la demolizione (modificato con l’art. 8 della L.R. 18/2025), con ordinanza provvedimento del dirigente o del responsabile del competente ufficio comunale a spese dei responsabili dellโ€™abuso, salvo che, entro lo stesso termine, con deliberazione consiliare non si dichiari lโ€™esistenza di prevalenti interessi pubblici e sempre che lโ€™opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici o ambientali.

      9. Per gli interventi abusivamente eseguiti su terreni sottoposti, in base a leggi statali o regionali, a vincolo di inedificabilitร , lโ€™acquisizione gratuita, nel caso di inottemperanza allโ€™ingiunzione di demolizione, si verifica di diritto a favore delle amministrazioni cui compete la vigilanza sullโ€™osservanza del vincolo. Tali amministrazioni provvedono alla demolizione delle opere abusive ed al ripristino dello stato dei luoghi a spese dei responsabili dellโ€™abuso. Nellโ€™ipotesi di concorso dei vincoli, lโ€™acquisizione si verifica a favore del patrimonio del comune.

      10. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 8 senza che il comune abbia adempiuto, la Regione, previa diffida con assegnazione dellโ€™ulteriore termine di trenta giorni, attiva le procedure per lโ€™esecuzione dellโ€™ordinanza di demolizione. I poteri sostitutivi sono esercitati nel successivo termine di trenta giorni.

      11. Nellโ€™ipotesi di esercizio del potere sostitutivo, di cui al comma 10, la Regione si rivale nei confronti del comune per il recupero delle somme anticipate ai fini dellโ€™esecuzione dellโ€™intervento.

      Art.7 – Opere eseguite in parziale difformitร 

      1. Le opere eseguite in parziale difformitร  dalla concessione permesso di costruire, che non costituiscono variazioni essenziali, sono demolite a cura e spese dei responsabili dellโ€™abuso entro il termine fissato dal sindaco con propria ordinanza. (abrogato dall’art. 9 della L.R.18/2025)

      2. In caso di inottemperanza allโ€™ordinanza predetta, il sindaco ordina la demolizione dโ€™ufficio delle opere a spese del responsabile dellโ€™abuso, ovvero applica una sanzione pecunaria pari al doppio del valore delle parti abusive, qualora queste ultime non possano essere demolite senza pregiudizio della parte eseguita in conformitร . (abrogato dall’art. 9 della L.R.18/2025)

      3. Lโ€™accertamento del valore di cui al comma precedente รจ effettuato, entro 90 giorni, dallโ€™ufficio tecnico comunale o da periti incaricati dallโ€™amministrazione comunale, sulla base del costo di produzione stabilito dalla legge 27 luglio 1978, n. 392, per gli interventi di edilizia residenziale o sulla base del valore venale delle opere qualora si tratti di edifici adibiti ad usi diversi da quello residenziale. (sostituito dall’art. 9 della L.R.18/2025)

      3. In materia di opere eseguite in parziale difformitร  trovano applicazione gli articoli 34 e 34-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, e successive modifiche ed integrazioni. (inserito in sostituzione dall’art. 9 della L.R.18/2025)

      4. Le spese per lโ€™accertamento del valore sono a carico del responsabile dellโ€™abuso e vengono determinate secondo tariffe stabilite in sede comunale, sentiti gli Ordini professionali.

      5. La relazione dโ€™accertamento del valore รจ trasmessa allโ€™Ufficio tecnico erariale, per un parere di congruitร .

      6. Qualora lโ€™Ufficio tecnico erariale non si pronunci entro 60 giorni dalla data della richiesta comunale, il comune applica la sanzione pecuniaria sulla base del valore determinato dallโ€™amministrazione comunale.

      Art. 7 bis – Tolleranze edilizie (sostituito dall’art. 10 della L.R. 18/2025)

      1. Sono considerate tolleranze edilizie, con conseguente inapplicabilitร  delle disposizioni in materia di parziale difformitร , le violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che non eccedano per singola unitร  immobiliare il 2 per cento delle misure progettuali

      1 bis. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche nei casi in cui le previsioni legislative o regolamentari, comprese le disposizioni in materia di distanze e di requisiti igienico-sanitari, individuano misure minime. (inserito con art. 13 della L.r. 1/2019)

      1 ter. Per i fabbricati realizzati con licenza di costruzione antecedente all’entrata in vigore della presente legge, sono considerate tolleranze edilizie, con conseguente inapplicabilitร  delle disposizioni in materia di parziale difformitร , le violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che non eccedano per singola unitร  immobiliare il 5 per cento delle misure progettuali. – non vigente a seguito della Sentenza della C.C. 24/2022

      1 quater. Nell’osservanza del principio di certezza delle posizioni giuridiche e di tutela dell’affidamento dei
      privati, costituiscono inoltre tolleranze edilizie le parziali difformitร , realizzate nel passato durante i lavori per l’esecuzione di un titolo abilitativo cui sia seguita, previo sopralluogo o ispezione da parte di funzionari incaricati, la certificazione di conformitร  edilizia e di agibilitร  nelle forme previste dalla legge e le parziali difformitร  rispetto al titolo abilitativo legittimamente rilasciato, che l’amministrazione comunale abbia espressamente accertato nell’ambito di un procedimento edilizio e che non abbia contestato come abuso edilizio o che non abbia considerato rilevanti ai fini dell’agibilitร  dell’immobile. รˆ fatta salva la possibilitร  di assumere i provvedimenti di cui all’articolo 21 nonies della legge n. 241 del 1990, nei limiti e condizioni ivi previsti.
      non vigente a seguito della Sentenza della C.C. 24/2022

      Art. 7 ter – Varianti in corso d’opera

      1. Sono varianti in corso d’opera le modifiche realizzate nel periodo di vigenza del titolo abilitativo.

      2. Sono varianti in corso d’opera sostanziali le modifiche che:

      a) alterano la sagoma dell’edificio;
      b) modificano la categoria di intervento edilizio con riconducibilitร  dello stesso a quelli assoggettati a rilascio del permesso di costruire;
      c) configurano una variazione essenziale ai sensi dell’articolo 5;
      d) sono volte al superamento delle eventuali prescrizioni contenute nel progetto approvato, non suscettibili di esecuzione, per motivate ragioni di ordine tecnico e costruttivo
      d) prevedono interventi in difformitร  dalle eventuali prescrizioni contenute nel progetto approvato. (inserito dall’art 14 c.1 della L.R. 1/2019)

      3. Le varianti di cui al comma 2, lettera b), sono soggette a rilascio del permesso di costruire; le varianti di cui al comma 2, lettere a), c) e d) seguono il regime abilitativo dell’intervento originario.

      4. Le varianti di cui al comma 2 sono assoggettate alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento del rilascio del titolo abilitativo previsto per l’esecuzione dell’intervento di variante.

      5. Sono varianti in corso d’opera non sostanziali le modifiche non riconducibili alle categorie previste dal comma 2.

      6. Le varianti di cui al comma 5 sono soggette a Segnalazione certificata di inizio attivitร  (SCIA) da presentare prima della dichiarazione dell’ultimazione dei lavori, sono assoggettate alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento dell’ottenimento del titolo edilizio abilitativo (modificato con l’art. 11 della L.R. 18/2025) dell’intervento principale e i relativi atti costituiscono parte integrante della documentazione a corredo dell’atto autorizzativo dell’intervento principale.

      7. Qualora la variante di cui al comma 5 non sia stata comunicata nel periodo di vigenza del titolo abilitativo, non si applicano le disposizioni in materia di parziale difformitร , e la comunicazione dell’effettiva consistenza delle opere realizzate รจ effettuata previo versamento della sanzione per la comunicazione tardiva fissata in euro 500. Qualora le opere siano eseguite su immobili comunque vincolati da norme statali e regionali, รจ fatta salva l’applicazione delle misure sanzionatorie previste dalle vigenti disposizioni in materia.

      8. Le varianti di cui al presente articolo possono essere attuate dopo l’acquisizione degli eventuali atti di assenso prescritti dalla normativa vigente sui vincoli paesaggistici, idrogeologici, ambientali, di tutela del patrimonio storico, artistico e archeologico e dalle altre normative di settore.

      Art. 7 quater – Agibilitร  degli immobili (inserito con art 14 c.2 L.R. 1/2019) (sostituto con l’art 12 della L.R. 18/2025)

      1. Ai fini dell’agibilitร  sono ammesse, in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici comunali, deroghe ai requisiti di altezza minima e rapporti aero-illuminanti previsti dal decreto del Ministro della sanitร  5 luglio 1975 (Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896 relativamente all’altezza minima ed ai requisiti igienico sanitari principali dei locali d’abitazione), per gli immobili:

      a) esistenti alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale 5 luglio 1975 che abbiano mantenuto le caratteristiche originarie, adeguatamente documentate, e che presentino caratteristiche tipologiche specifiche del luogo meritevoli di conservazione, nei quali siano effettuati interventi finalizzati al recupero del patrimonio edilizio oppure, ove ammessi dalla disciplina vigente, di ampliamento o di ristrutturazione edilizia;

      b) sottoposti a vincolo ai sensi della parte II del decreto legislativo n. 42 del 2004, nei quali siano effettuati gli stessi interventi previsti alla lettera a);

      c) ubicati all’interno della zona urbanistica omogenea A, dei centri di antica e prima formazione, dei centri specializzati del lavoro o dell’insediamento rurale sparso di cui all’articolo 51 delle Norme tecniche di attuazione del Piano paesaggistico regionale, nei quali siano effettuati interventi, ove ammessi dalla disciplina vigente, di nuova costruzione o di ristrutturazione edilizia, anche con demolizione e ricostruzione.

      2. La deroga relativa alle altezze minime รจ limitata ai soli casi in cui sia necessario mantenere l’allineamento con gli orizzontamenti contigui e preesistenti oppure sia necessario riproporre le caratteristiche originarie del fabbricato demolito. La deroga nel caso dei rapporti aero-illuminanti รจ limitata solo quando non sia possibile modificare le caratteristiche originarie delle bucature o realizzarne di nuove.

      3. La deroga รจ applicabile purchรฉ, a giudizio del Servizio sanitario competente, sia dimostrata, in relazione alla destinazione d’uso, al numero degli occupanti e ad ogni altra circostanza, l’esistenza di idonee o equivalenti condizioni igienico-sanitarie dell’immobile, anche mediante l’adozione di misure compensative.

      4. Nel caso di locali adibiti a luogo di lavoro sono comunque assicurati i parametri minimi previsti dalla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro

      Art.8 – Annullamento della concessione permesso di costruire

      In caso di annullamento della concessione permesso di costruire, qualora non sia possibile la rimozione dei vizi delle procedure amministrative o la restituzione in pristino, il sindaco applica una sanzione pecuniaria pari al valore venale delle opere o loro parti abusivamente eseguite, accertato secondo le disposizioni di cui ai commi terzo e seguenti dellโ€™articolo 7 della presente legge.

      Art.9 – Opere eseguite sui suoli di proprietร  dello Stato, della Regione o di enti pubblici

      1. Qualora soggetti diversi dalle amministrazioni statali abbiano eseguito, su suoli del demanio o del patrimonio dello Stato, della Regione o di enti pubblici, opere in assenza di concessione permesso di costruire, ovvero in totale o parziale difformitร  della medesima, ovvero con variazioni essenziali, il sindaco, previa diffida non rinnovabile al responsabile dellโ€™abuso, ordina la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi, dandone comunicazione allโ€™ente proprietario del suolo.

      2. La demolizione รจ eseguita a cura del comune ed a spese dei responsabili dellโ€™abuso.

      Art.10 – Interventi di ristrutturazione edilizia (abrogato dallโ€™articolo 41, comma 1, lettera a), della legge regionale 3 luglio 2017, n. 11)

      1. Le opere di ristrutturazione edilizia, come definite dalla lettera d) del primo comma dellโ€™articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457 lettera d) del comma 1 dellโ€™articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, e successive modifiche, eseguite in assenza di concessione permesso di costruire o in totale difformitร  da essa, sono demolite ovvero rimosse e gli edifici sono resi conformi alle prescrizioni degli strumenti urbanistico – edilizi entro il termine stabilito dal sindaco con propria ordinanza, decorso il quale lโ€™ordinanza stessa รจ eseguita a cura dellโ€™amministrazione comunale e spese dei responsabili dellโ€™abuso.

      2. Qualora, sulla base di motivato accertamento dellโ€™ufficio tecnico – comunale, il ripristino dello stato dei luoghi non sia possibile, il sindaco irroga una sanzione pecuniaria pari al doppio dellโ€™aumento di valore dellโ€™immobile conseguente alla realizzazione delle opere.

      3. Lโ€™accertamento del valore di cui al precedente comma รจ effettuato secondo le disposizioni di cui ai commi terzo e seguenti del precedente articolo 7.

      4. Eโ€™ comunque dovuto il contributo di concessione permesso di costruire di cui agli articoli 3, 5, 6 e 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

      5. Quando le opere vengono eseguite senza concessione permesso di costruire su immobili comunque vincolati da leggi statali e regionali nonchรฉ dalle altre norme urbanistiche vigenti, il sindaco, su parere vincolante dellโ€™amministrazione competente a vigilare sullโ€™osservanza del vincolo, ordina la restituzione in pristino a cura e spese del responsabile dellโ€™abuso, indicando criteri e modalitร  diretti a ricostituire lโ€™originario organismo edilizio e irroga una sanzione pecuniaria da lire un milione a lire dieci milioni oltre a quella di cui al secondo comma del presente articolo.

      6. Qualora lโ€™amministrazione competente a vigilare nellโ€™osservanza del vincolo non si pronunci entro 120 giorni, il sindaco provvede direttamente.

      Art. 10 bis (Opere soggette a segnalazione certificata di inizio attivitร  (SCIA))

      1. Sono soggetti a segnalazione certificata di inizio attivitร  (SCIA) i seguenti interventi:

      a) opere di manutenzione straordinaria;

      b) opere di restauro non comportanti interventi ai sensi dellโ€™articolo 2, comma 3, della legge regionale 2 agosto 2013, n. 19 (Norme urgenti in materia di usi civici, di pianificazione urbanistica, di beni paesaggistici e di impianti eolici) e di risanamento conservativo;

      c) opere di eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti, consistenti in rampe o ascensori esterni, ovvero in manufatti che alterino la sagoma dellโ€™edificio;

      d) aree destinate ad attivitร  sportive e ricreative senza creazione di volumetria;

      e) opere costituenti pertinenza ai sensi dellโ€™articolo 817 del Codice civile;

      f) revisione o installazione di impianti tecnologici al servizio di edifici o di attrezzature esistenti e realizzazione di volumi tecnici che si rendano indispensabili, sulla base di nuove disposizioni;

      g) varianti a permessi di costruire giร  rilasciati che non incidano sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non cambino la destinazione dโ€™uso e la categoria edilizia e non alterino la sagoma e non violino le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire;

      h) opere oggettivamente precarie, tali da poter essere immediatamente rimosse alla cessazione della necessitร , dirette a soddisfare obiettive esigenze di carattere non ordinario e temporalmente definite;

      i) serre provviste di strutture in muratura e serre fisse, funzionali allo svolgimento dellโ€™attivitร  agricola;

      j) tettoie di copertura, anche dotate di pannelli per la produzione di energia elettrica.

      2. La SCIA รจ accompagnata dalla documentazione prevista dai regolamenti edilizi comunali e da una specifica relazione, a firma di un progettista abilitato, che asseveri che le opere da realizzare sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e non in contrasto con quelli adottati e ai regolamenti edilizi vigenti e attesti il rispetto delle leggi di settore con particolare riferimento, laddove applicabili, alle norme di sicurezza statica, antisismica, antincendio, igienico-sanitarie, sicurezza stradale, barriere architettoniche.

      3. Lโ€™avvio dei lavori รจ condizionato allโ€™ottenimento di tutti gli atti di assenso, comunque denominati, necessari per lโ€™intervento edilizio prescritti dalla normativa sui vincoli paesaggistici, idrogeologici, ambientali, di tutela del patrimonio storico, artistico ed archeologico e dalle altre normative di settore, da acquisire per il tramite dello Sportello unico per lโ€™edilizia, ove costituito.

      4. Nei casi di cui al comma 1, lettere a), b), c), e), g), h), i) e j), i lavori sono eseguiti sotto la supervisione del direttore dei lavori, che entro trenta giorni dalla conclusione degli stessi presenta apposita dichiarazione di fine lavori, attestante il rispetto di tutte le norme e delle previsioni della relazione di asseverazione. Il mancato invio della dichiarazione di fine lavori comporta lโ€™applicazione di una sanzione amministrativa pari a euro 500 a carico del direttore dei lavori.

      5. Nei casi di cui al comma 1, lettera g), la SCIA รจ presentata prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori oggetto del permesso di costruire. (sostituito dall’art. 6 della L.R. 11/2017)

      Art. 10 bis – Opere soggette a Segnalazione certificata di inizio attivitร  (SCIA)

      1. Sono soggetti a SCIA i seguenti interventi:

      a) opere di manutenzione straordinaria riguardanti che alterino (modifica dall’art. 13 della L.R. 18/2025) parti strutturali dell’edificio;
      b) opere di restauro e di risanamento conservativo riguardanti che alterino (modifica dall’art. 13 della L.R. 18/2025) le parti strutturali dell’edificio;
      c) opere costituenti pertinenza ai sensi dell’articolo 817 del Codice civile;
      c)  opere  costituenti  pertinenza  urbanistica, nonchรฉ, se di dimensioni inferiori o uguali a 30 mq, piscine, vasche di raccolta acque e simili; (sostituito dall’art. 13 della L.R. 18/2025)
      d) serre provviste di strutture in muratura e serre fisse, funzionali allo svolgimento dell’attivitร  agricola;
      e) tettoie di copertura di superficie non superiore a 30 mq (inserito con art. 15 c.1 L.R. 1/2019), anche dotate di pannelli per la produzione di energia elettrica;
      e-bis) realizzazione di manufatti accessori con volume vuoto per pieno non superiore a 10 mc; (inserito dall’art. 13 della L.R. 18/2025)
      f) interventi di ristrutturazione edilizia che non incidono sulla sagoma dell’organismo edilizio esistente o preesistente;
      g) opere necessarie per il completamento di interventi giร  oggetto di concessione edilizia o permesso di costruire decaduti per decorrenza dei termini, fermo il rispetto del progetto originario e delle previsioni urbanistiche ed edilizie vigenti al momento della presentazione della segnalazione;
      h) interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica disciplinati da piani attuativi comunque denominati, che contengano precise e vincolanti (inserito dall’art. 13 della L.R. 18/2025) disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza รจ asseverata da progettista abilitato;
      i) interventi di nuova costruzione qualora siano in diretta esecuzione di piani urbanistici comunali che contengano precise e vincolanti (inserito dall’art. 13 della L.R. 18/2025) disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza รจ asseverata da progettista abilitato;
      j) installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere che siano utilizzati come ambienti di lavoro, depositi, magazzini e simili amovibili, che siano utilizzati come ambienti di lavoro, depositi, magazzini e simili, di superficie non superiore a 15 mq
      (inserito con art. 15 c.1 L.R. 1/2019) ;
      j bis) interventi edilizi di qualsiasi natura che prevedano la realizzazione di volumetrie all’interno delle aree cimiteriali (inserito con art. 15 c.1 L.R. 1/2019).

      2. La SCIA รจ accompagnata dalla documentazione prevista dai regolamenti edilizi comunali e da una specifica relazione, a firma di un progettista abilitato, che asseveri che le opere da realizzare sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e non in contrasto con quelli adottati e ai regolamenti edilizi vigenti e attesti il rispetto delle leggi di settore con particolare riferimento, laddove applicabili, alle norme di sicurezza statica, antisismica, antincendio, igienico-sanitarie, di sicurezza stradale, sulle barriere architettoniche. (sostituito dall’art. 13 della L.R. 18/2025)

      3. L’avvio dei lavori รจ condizionato all’ottenimento di tutti gli atti di assenso, comunque denominati, necessari per l’intervento edilizio prescritti dalla normativa sui vincoli paesaggistici, idrogeologici, ambientali, di tutela del patrimonio storico, artistico e archeologico e dalle altre normative di settore, da acquisire per il tramite del SUAPE, ove costituito.

      3 bis. La SCIA costituisce titolo per l’esecuzione dei lavori dalla data della presentazione ed รจ sottoposta a termini di efficacia per l’inizio e la fine dei lavori pari a quelli del permesso di costruire. (inserito con art. 15 c.1 L.R. 1/2019)

      4. Nei casi di cui al comma 1, i lavori sono eseguiti sotto la supervisione del direttore dei lavori, che entro trenta giorni dalla conclusione degli stessi presenta apposita dichiarazione di fine lavori, attestante il rispetto di tutte le norme e delle previsioni della relazione di asseverazione. Il mancato invio della dichiarazione di fine lavori comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pari a euro 500 a carico del soggetto tenuto a effettuare la comunicazione.

      5. Sulle asseverazioni di cui al comma 2 sono effettuati, nel rispetto dei tempi previsti dalle vigenti disposizioni in materia di SCIA, controlli a campione dal SUAPE. Il campionamento, da effettuarsi mediante sorteggio pubblico o attraverso strumenti informatici basati su un criterio di scelta casuale, ha a oggetto un numero non inferiore al 25 per cento delle istanze presentate e concerne la verifica dei presupposti e dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l’intervento edilizio, e della veridicitร  di tutte le dichiarazioni, certificazioni, attestazioni e asseverazioni allegate alla SCIA. รˆ fatta salva la possibilitร  di verifiche in soprannumero secondo criteri definiti dalle singole amministrazioni comunali. Le asseverazioni relative agli interventi di cui al comma 1, lettera f), sono, in ogni caso, oggetto di controllo ove riguardino la ricostruzione di edifici crollati o demoliti.

      6. Salvo sia intervenuta la conclusione del procedimento di irrogazione delle sanzioni, per gli interventi di cui al presente articolo realizzati in data anteriore al 30 aprile 2015 non si applicano le sanzioni precedentemente previste per l’assenza di permesso di costruire o per la difformitร  delle opere realizzate, ma le sanzioni di cui all’articolo 14.

      Art.11 – Mutamenti di destinazione dโ€™uso (Sostituito dallโ€™art. 7 della L.R. 8/2005)

      1. Il mutamento della destinazione dโ€™uso รจ soggetto ad autorizzazione nel caso di variazione da residenza ad altre destinazioni, ovvero quando riguarda edifici siti in zone vincolate ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, o in quelle altre parti del territorio comunale motivatamente indicate dal consiglio comunale.
      2. Non sono consentiti mutamenti di destinazione dโ€™uso che implichino variazioni in aumento dei limiti e dei rapporti previsti dal decreto regionale di cui allโ€™articolo 4 della legge regionale 19 maggio 1981, n. 17, o che siano in contrasto con la normativa comunale prevista dai regolamenti edilizi e dalle norme di attuazione dei piani urbanistici, salvo che lโ€™interessato non ceda ulteriori aree ad integrazione della quota prevista in rapporto alla mutata destinazione dโ€™uso.
      3. Con autorizzazione del sindaco, previa deliberazione del consiglio comunale, sono comunque possibili i mutamenti di destinazione dโ€™uso che per le loro particolari caratteristiche siano motivatamente giudicati compatibili con le zone in cui si trovano gli edifici interessati; in tal caso il mutamento รจ subordinato alla corresponsione dellโ€™importo, determinato dallโ€™amministrazione comunale, in misura corrispondente allโ€™eventuale maggiore valore dellโ€™immobile a seguito della variazione.
      4. Nei casi non previsti dai precedenti commi i mutamenti di destinazione possono avvenire con lโ€™invio al sindaco di una relazione predisposta ai sensi del successivo articolo 15.

      Art. 11 (Mutamenti della destinazione dโ€™uso)

      1. Relativamente alle destinazioni dโ€™uso sono individuate le seguenti categorie funzionali:

      a) residenziale, ivi compresi i servizi strettamente connessi alla residenza;

      b) turistico-ricettiva;

      c) artigianale e industriale;

      d) direzionale, commerciale e socio-sanitaria;

      e) agricolo-zootecnica.

      2. La destinazione dโ€™uso di un fabbricato o di una unitร  immobiliare รจ quella prevalente in termini di superficie utile.

      3. Costituisce mutamento rilevante della destinazione dโ€™uso ai fini urbanistici ogni forma di utilizzo di un immobile o di una singola unitร  immobiliare diversa da quella originaria, ancorchรฉ non accompagnata dallโ€™esecuzione di opere edilizie, purchรฉ tale da comportare lโ€™assegnazione dellโ€™immobile o dellโ€™unitร  immobiliare a una diversa categoria funzionale tra quelle indicate al comma 1.

      4. Il mutamento della destinazione dโ€™uso allโ€™interno della stessa categoria funzionale รจ sempre consentito.

      5. Il mutamento della destinazione dโ€™uso da una categoria funzionale allโ€™altra รจ regolamentato dallo strumento urbanistico generale comunale.

      6. Il mutamento della destinazione dโ€™uso che implichi variazioni in aumento dei limiti e dei rapporti previsti dal decreto assessoriale 23 dicembre 1983, n. 2266/U o dalle norme dello strumento urbanistico comunale รจ consentito solo ove lโ€™interessato, anche mediante la cessione di ulteriori aree, integri la quota prevista in rapporto alla mutata destinazione dโ€™uso.

      7. Il mutamento della destinazione dโ€™uso con opere esterne e quello rilevante a fini urbanistici, di cui ai commi 3 e 5, รจ soggetto a permesso di costruire. Nelle restanti ipotesi il mutamento della destinazione dโ€™uso รจ soggetto a SCIA.

      8. รˆ consentito il mutamento della destinazione dโ€™uso di edifici che, per le loro particolari caratteristiche e in ragione di interessi meritevoli di tutela siano, con delibera del consiglio comunale, motivatamente giudicati compatibili con la zona urbanistica omogenea in cui si trova lโ€™edificio interessato. In tal caso il mutamento della destinazione dโ€™uso รจ assoggettato a permesso di costruire ed รจ subordinato alla corresponsione degli oneri di concessione dovuti in conformitร  alla normativa vigente, in misura tripla.

      9. Al fine di favorire il recupero e la rivitalizzazione dei centri storici, nella zona omogenea A, fatto salvo il rispetto delle relative prescrizioni igienico-sanitarie e di settore aventi incidenza sulla disciplina dellโ€™attivitร  edilizia, รจ sempre consentito il mutamento di destinazione dโ€™uso da residenziale a turistico-ricettiva. Nel caso tali mutamenti non comportino lโ€™esecuzione di opere edilizie soggette a permesso di costruire non si applicano i commi 3 e 5 e si realizzano mediante SCIA.

      10. Nel caso di mutamento di destinazione dโ€™uso, anche senza opere edilizie, che implichi variazioni in aumento dei limiti e dei rapporti previsti dal decreto assessoriale n. 2266/U del 1983 o dalle norme dello strumento urbanistico comunale, inquadrabili come variazioni essenziali, si applicano le sanzioni previste dallโ€™articolo 6.

      11. Nei restanti casi di mutamento di destinazione dโ€™uso eseguito in assenza del permesso di costruire, il dirigente o il responsabile dellโ€™ufficio comunale competente in materia edilizia ordina il ripristino della destinazione dโ€™uso legittimamente autorizzata e irroga una sanzione pecuniaria pari al doppio del contributo di costruzione dovuto e comunque non inferiore a 500 euro. In caso di inottemperanza entro novanta giorni, il dirigente o il responsabile dellโ€™ufficio comunale competente ne dispone lโ€™esecuzione dโ€™ufficio e, ove questa non sia possibile, irroga una sanzione pecuniaria pari al doppio dellโ€™incremento del valore dellโ€™immobile conseguente al mutamento della destinazione dโ€™uso, calcolato secondo i valori correnti dellโ€™Agenzia del territorio.

      12. Nel caso di mutamento di destinazione dโ€™uso eseguito in assenza di SCIA si applicano le sanzioni previste allโ€™articolo 14.  (sostituito dall’art. 7 della L.R. 11/2017)

      Art. 11 – Categorie funzionali urbanisticamente rilevanti e destinazione d’uso

      1. Sono individuate le seguenti categorie funzionali urbanisticamente rilevanti:

      a) residenziale, compresi i servizi strettamente connessi alla residenza;
      b) turistico-ricettiva;
      c) artigianale e industriale;
      d) direzionale, commerciale e socio-sanitaria;
      e) agricolo-zootecnica.

      1 bis. La destinazione d’uso di un fabbricato o di una unitร  immobiliare รจ quella prevalente in termini di superficie utile. (inserito con art 16 c.1 L.R. 1/2019) (sostituito dall’art. 14 della L.R. 18/2025)

      2. Sono servizi strettamente connessi alla residenza gli usi ad essa complementari, destinati a garantire la qualitร  dell’abitare e lo sviluppo individuale e collettivo dei cittadini. Hanno tale destinazione gli edifici e le aree presenti nelle zone urbanistiche omogenee A, B e C e all’interno dei centri rurali, destinati a studi professionali, attivitร  commerciali, artigianali, turistico-ricettive, di ristorazione, socio-sanitarie e uffici in genere. Non sono servizi connessi alla residenza i servizi pubblici o gli spazi pubblici o riservati ad attivitร  collettive, a verde pubblico, a parcheggio, la cui dotazione deve essere garantita, nel rispetto delle vigenti disposizioni, in sede di pianificazione.
      La dotazione minima di servizi strettamente connessi alla residenza da assicurare nella formazione dei piani attuativi di zona urbanistica C (inserito con l’art. 14 della L.R. 18/2025) รจ pari al 5 per cento del volume complessivamente previsto dal piano attuativo. (inserito con art. 16 c.1 L.R. 1/2019)

      2 bis. Nelle zone urbanistiche omogenee A, B e (soppresse dall’art. 14 della L.R. 18/2025) C all’interno dei piani attuativi approvati e, se di iniziativa privata, convenzionati, รจ consentita la modifica della destinazione delle volumetrie per servizi connessi alla residenza, sia realizzate che da realizzare, (inserite dall’art. 14 della L.R. 18/2025) nel rispetto delle previsioni di cui al comma 2 e a condizione che siano state ottemperate tutte le disposizioni convenzionali. La modifica รจ subordinata alla positiva valutazione del consiglio comunale, da rendersi entro sessanta giorni dalla richiesta con apposita deliberazione, che costituisce variante allo strumento urbanistico generale e al relativo piano attuativo.(inserito con art. 16 c.1 L.R. 1/2019)

      2 ter. Nei piani attuativi giร  convenzionati รจ consentito, in tutto o in parte, convertire le volumetrie destinate a servizi connessi alla residenza di cui all’articolo 4 del decreto assessoriale n. 2266/U del 20 dicembre 1983, sia realizzate che da realizzare, in volumetrie residenziali, a condizione che le unitร  abitative cosรฌ realizzate o da realizzare siano cedute a soggetti utilizzate da soggetti (sostituito con l’art. 14 della L.R. 18/2025) in possesso dei requisiti previsti dalla legge regionale 30 dicembre 1985, n. 32 (Fondo per l’edilizia abitativa), o dalla legge regionale 5 marzo 2008, n. 3 (Legge finanziaria 2008) in materia di edilizia agevolata. Tale disposizione si applica a condizione che siano state effettuate le cessioni di legge, ovvero ottemperate tutte le disposizioni convenzionali. La modifica รจ subordinata alla positiva valutazione del consiglio comunale, da rendersi con apposita deliberazione entro sessanta giorni dalla richiesta, che costituisce variante allo strumento urbanistico generale e al relativo piano attuativo.

      3. Costituisce mutamento della destinazione d’uso non rilevante a fini urbanistici ogni forma di utilizzo dell’unitร  immobiliare diversa da quella originaria, ancorchรฉ non accompagnata dall’esecuzione di opere edilizie, tale da comportare, all’interno della medesima categoria funzionale, l’assegnazione dell’unitร  immobiliare a una delle destinazioni ammissibili previste dallo strumento urbanistico.

      4. Il mutamento della destinazione d’uso non rilevante a fini urbanistici รจ soggetto a comunicazione al SUAPE, salvo per i casi di piani attuativi di cui ai commi 2-bis e 2-ter, per i quali รจ necessaria la SCIA.(inserito con l’art. 14 della L.R. 18/2025)

      5. Il mutamento della destinazione d’uso di cui al comma 3 รจ sempre ammesso, salvo espresse previsioni dello strumento urbanistico. Nel caso di piani attuativi, il mutamento di destinazione d’uso all’interno della stessa categoria funzionale, che determini una modifica delle percentuali di ripartizione tra le varie destinazioni previste, รจ consentito previa deliberazione del consiglio comunale, quale variante in forma semplificata dello strumento generale e attuativo da adottarsi entro sessanta giorni dalla data della richiesta, anche mediante superamento dei parametri per le zone A, B e C previsti dall’articolo 4 del decreto assessoriale n. 2266/U del 1983. (sostituito dall’art. 16 c.1 della L.R. 1/2019)

      5. Il mutamento della destinazione d’uso di cui al comma 3 รจ sempre ammesso, salvo espresse previsioni dello strumento urbanistico introdotte successivamente all’entrata in vigore della legge regionale 3 luglio 2017, n. 11 (Disposizioni urgenti in materia urbanistica ed edilizia. Modifiche alla legge regionale n. 23 del 1985, alla legge regionale n. 45 del 1989, alla legge regionale n. 8 del 2015, alla legge regionale n. 28 del 1998, alla legge regionale n. 9 del 2006, alla legge regionale n. 22 del 1984 e alla legge regionale n. 12 del 1994). (inserito con art. 16 c.1 L.R. 1/2019) (abrogato con l’art. 14 della L.R. 18/2025)

      6. Costituisce mutamento della destinazione d’uso rilevante ai fini urbanistici ogni forma di utilizzo dell’unitร  immobiliare diversa da quella originaria, ancorchรฉ non accompagnata dall’esecuzione di opere edilizie, purchรฉ tale da comportare l’assegnazione dell’unitร  immobiliare a una diversa categoria funzionale tra quelle indicate al comma 1.

      7. Il mutamento della destinazione d’uso rilevante a fini urbanistici รจ soggetto a SCIA ed รจ regolamentato dallo strumento urbanistico generale comunale. (sostituito dall’art. 14 della L.R. 18/2025)

      8. Il mutamento della destinazione d’uso che implichi variazioni in aumento dei limiti e dei rapporti previsti dal decreto assessoriale n. 2266/U del 1983 o dalle norme dello strumento urbanistico comunale รจ consentito solo se l’interessato, anche mediante la cessione di ulteriori aree, integri la quota prevista in rapporto alla mutata destinazione d’uso. (sostituito dall’art. 14 della L.R. 18/2025)

      9. รˆ sempre consentita, alle condizioni previste dal comma 8, la variazione di destinazione d’uso degli immobili per destinarli ad attivitร  sportive. (abrogato con l’art. 14 della L.R. 18/2025)

      10. Il mutamento di destinazione d’uso con opere รจ soggetto al titolo abilitativo previsto per l’intervento edilizio al quale รจ connesso.

      11. รˆ consentito, in aggiunta ai casi previsti dal comma 2 bis, 5, 7 e 9, (abrogato con l’art. 14 della L.R. 18/2025) (inserito con l’art 16 c.1 della L.R. 1/2019) il mutamento della destinazione d’uso di edifici che, per le loro particolari caratteristiche tipologiche, architettoniche o storico-culturali (inserito con l’art. 14 della L.R. 18/2025) e in ragione di interessi meritevoli di tutela siano, con delibera del consiglio comunale, motivatamente giudicati compatibili con la zona urbanistica omogenea in cui si trova l’edificio interessato. In tal caso il mutamento della destinazione d’uso รจ assoggettato a permesso di costruire ed รจ subordinato alla corresponsione degli oneri di concessione dovuti in conformitร  alla normativa vigente, in misura doppia.

      12. Al fine di favorire il recupero e la rivitalizzazione dei centri storici, nella zona omogenea A, fatto salvo il rispetto delle relative prescrizioni igienico-sanitarie e di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attivitร  edilizia, รจ sempre consentito il mutamento di destinazione d’uso tra le categorie funzionali di cui al comma 1, lettere a) e b).

      13. Nei casi di mutamento di destinazione d’uso eseguito in assenza di SCIA o comunicazione, il dirigente o il responsabile dell’ufficio comunale competente in materia edilizia ordina il ripristino della destinazione d’uso legittimamente autorizzata e irroga una sanzione pecuniaria pari al doppio del contributo di costruzione dovuto e comunque non inferiore a euro 500. In caso di inottemperanza entro novanta giorni, il dirigente o il responsabile dell’ufficio comunale competente ne dispone l’esecuzione d’ufficio e, se questa non sia possibile, irroga una sanzione pecuniaria pari al doppio dell’incremento del valore dell’immobile conseguente al mutamento della destinazione d’uso, calcolato secondo i valori correnti dell’Agenzia del territorio.

      13 bis. Nei casi di mutamento di destinazione d’uso eseguito in assenza di SCIA o comunicazione, fino all’irrogazione della sanzione pecuniaria, puรฒ essere ottenuto l’accertamento di conformitร , al ricorrere delle condizioni di cui all’articolo 16, comma 1. La sanatoria รจ subordinata alla presentazione della documentazione progettuale prevista e al pagamento degli oneri di concessione dovuti in conformitร  alla normativa vigente, in misura doppia, ovvero, in caso di gratuitร  a norma di legge, in misura pari a quella prevista dall’articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), e, comunque, in entrambi i casi, in misura non inferiore a euro 500 (inserito con art. 16 c.1 L.R. 1/2019)

      14. รˆ fatta salva l’applicazione delle ulteriori sanzioni previste dagli articoli 6, 7 e 10 bis, relative alle eventuali opere eseguite in assenza o in difformitร  di permesso di costruire, SCIA, o comunicazione di inizio lavori.

      Art.12 – Sanzioni per illegittimo mutamento della destinazione dโ€™uso (Abrogato dallโ€™art. 44 della L.R. 8/2005)

      1. Se viene attuato un mutamento della destinazione dโ€™uso in casi nei quali, secondo le disposizioni di cui al precedente articolo 11, non รจ consentito, il sindaco, qualora non venga rispettata la diffida a ripristinare entro novanta giorni la destinazione originaria, ne dispone lโ€™esecuzione dโ€™ufficio o, in caso di impossibilitร  irroga una sanzione pecuniaria pari al doppio allโ€™incremento di valore dellโ€™immobile conseguente al mutamento di destinazione dโ€™uso.

      2. Lโ€™accertamento di tale incremento di valore รจ effettuato dallโ€™Ufficio tecnico comunale o da periti incaricati dallโ€™amministrazione comunale.

      3. Nei casi in cui il mutamento di destinazione dโ€™uso รจ consentito, la mancata richiesta dellโ€™autorizzazione comporta, oltre alla corresponsione dellโ€™eventuale contributo dovuto, ai sensi del terzo comma del successivo articolo 13, lโ€™applicazione di una pena pecuniaria che, nei casi di autorizzazione onerosa, corrisponde al medesimo contributo e comunque non puรฒ essere inferiore a lire cinquecentomila. Nelle ipotesi di autorizzazione gratuita si applica una sanzione da lire cinquecentomila a lire duemilioni.

      Art.13 – Opere soggette ad autorizzazione (Abrogato dallโ€™art. 44 della L.R. 8/2005)

      1. Sono soggette ad autorizzazione del sindaco le opere di manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo. (Sostituito dallโ€™art. 1 L.R. 5/2003)

      1.  Sono soggetti ad autorizzazione comunale i seguenti interventi, previo parere del solo Ufficio tecnico comunale:

      a) opere di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo;

      b) opere di eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti consistenti in rampe o ascensori esterni, ovvero in manufatti che alterino la sagoma dellโ€™edificio;

      c) muri di cinta e cancellate;

      d) aree destinate ad attivitร  sportive e ricreative senza creazione di volumetria;

      e) le opere costituenti pertinenza ai sensi dellโ€™articolo 817 del Codice Civile;

      f) revisione o installazione di impianti tecnologici al servizio di edifici o di attrezzature esistenti e realizzazione di volumi tecnici che si rendano indispensabili, sulla base di nuove disposizioni;

      g) varianti a concessioni edilizie giร  rilasciate che non incidano sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non cambino la destinazione dโ€™uso e la categoria edilizia e non alterino la sagoma e non violino le eventuali prescrizioni contenute nella concessione permesso di costruire edilizia;

      h) parcheggi di pertinenza nel sottosuolo del lotto su cui insiste il fabbricato;

      i) le opere di demolizione, i reinterri e gli scavi finalizzati ad attivitร  edilizia;

      l) le vasche di approvvigionamento idrico ed i pozzi;

      m) le opere oggettivamente precarie e temporanee;

      n) i pergolati e i grigliati;

      o) le occupazioni stabili di suolo a titolo espositivo di stoccaggio a cielo aperto;

      p) lโ€™installazione di palloni pressostatici a carattere stagionale.

      Sono altresรฌ soggette ad autorizzazione le recinzioni di terreni, le opere costituenti pertinenza ai sensi dellโ€™articolo 817 del codice civile, quelle costituenti impianti tecnologici al servizio di edifici giร  esistenti e quelle occorrenti per la loro installazione, le opere di demolizione, i reinterri e gli scavi finalizzati ad attivitร  edilizia, le occupazioni stabili di suolo a titolo espositivo e di stoccaggio a cielo aperto, lโ€™installazione di palloni pressostatici a carattere stagionale, le vasche di approvvigionamento idrico, ed i pozzi, i forni allโ€™aperto, le opere oggettivamente precarie e temporanee. (Sostituito dallโ€™art. 1 L.R. 5/2003)

      2. Le semplici recinzioni ed i barbecue di minime dimensioni sono opere urbanisticamente non rilevanti, qualora realizzate in aree non soggette a vincoli..

      3. Lโ€™autorizzazione รจ gratuita; nei casi in cui le opere creino un aumento della superficie o della cubatura deve essere corrisposto un contributo da determinarsi secondo tabelle stabilite dal consiglio comunale.

      4. Le opere soggette ad autorizzazione possono essere realizzate, decorso il termine di sessanta giorni dalla data di presentazione della richiesta, salvo espresso divieto notificato dal sindaco al richiedente e a meno che non si tratti di immobili vincolati ai sensi della legge 1ยบ giugno 1939, n. 1089.

      5. Lโ€™inizio dei lavori deve essere comunicato al sindaco e deve essere accompagnato dal contestuale versamento del contributo minimo nel caso di autorizzazione onerosa.

      Art.14 – Opere eseguite senza autorizzazione  (Sostituito dallโ€™art. 8 della L.R. 8/2005)

      1. Lโ€™esecuzione di opere in assenza di autorizzazione o in difformitร  da essa comporta lโ€™applicazione di una sanzione pecuniaria pari al doppio dellโ€™aumento del valore venale dellโ€™immobile conseguente alla realizzazione delle opere stesse e, comunque, in misura non inferiore a lire cinquecentomila.
      2. In caso di esecuzione di opere in assenza di autorizzazione, nei casi i cui รจ prescritta ed avrebbe potuto essere rilasciata, si applica una sanzione amministrativa da lire trecentomila a lire un milione, quando lโ€™autorizzazione รจ gratuita, o pari al doppio dellโ€™importo dovuto, nei casi di autorizzazione onerosa.
      3. Quando le opere vengono eseguite senza autorizzazione su immobili comunque vincolati da leggi statali e regionali nonchรฉ dalle altre norme urbanistiche vigenti, salva lโ€™applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti, si applica una sanzione pecuniaria da lire un milione a lire venti milioni.
      4. Qualora le opere siano eseguite in assenza di autorizzazione in dipendenza di calamitร  naturali o di avversitร  atmosferiche dichiarate di carattere eccezionale la sanzione non รจ dovuta.
      5. Le sanzioni pecuniarie di cui ai commi precedenti si applicano semprechรฉ le opere eseguite non contrastino con prevalenti interessi pubblici. La valutazione รจ di competenza dellโ€™amministrazione comunale, su parere vincolante dellโ€™amministrazione competente a vigilare sullโ€™osservanza del vincolo nei casi di cui al precedente terzo comma.
      6. Nel caso in cui le opere eseguite senza autorizzazione, che non riguardino lavori di manutenzione, contrastino con prevalenti interessi pubblici, il sindaco ne ordina la demolizione e rimessa in pristino a cura e spese del responsabile dellโ€™abuso.
      7. Lโ€™accertamento del valore di cui al precedente primo comma รจ effettuato secondo le disposizioni di cui ai commi terzo e seguenti del precedente articolo 7.

      Art. 14 (Opere eseguite in assenza di SCIA)

      1. Lโ€™esecuzione di opere in assenza di SCIA o in difformitร  da essa comporta lโ€™applicazione di una sanzione pecuniaria pari al doppio dellโ€™aumento del valore venale dellโ€™immobile conseguente alla realizzazione delle opere stesse e, comunque, in misura non inferiore a euro 1.000.

      2. In caso di esecuzione di opere in assenza di SCIA, nei casi in cui รจ prescritta ed avrebbe potuto essere rilasciata, si applica una sanzione amministrativa pari a euro 500, quando la SCIA รจ gratuita, o pari al doppio dellโ€™importo dovuto, nei casi di SCIA onerosa. In tali casi, il richiedente trasmette una comunicazione di mancata SCIA corredata di tutti gli elaborati previsti. La SCIA spontaneamente effettuata quando lโ€™intervento รจ in corso di esecuzione comporta il pagamento, a titolo di sanzione, della somma di euro 500.

      3. Quando le opere sono eseguite senza SCIA su immobili comunque vincolati da leggi statali e regionali, nonchรฉ dalle altre norme urbanistiche vigenti, salva lโ€™applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti, lโ€™autoritร  competente a vigilare sullโ€™osservanza del vincolo ordina la rimessione in pristino a cura e spese del responsabile ed irroga una sanzione pecuniaria da euro 500 a euro 10.000.

      4. Qualora le opere siano eseguite in assenza di SCIA in dipendenza di calamitร  naturali o di avversitร  atmosferiche dichiarate di carattere eccezionale la sanzione non รจ dovuta.

      5. Le sanzioni pecuniarie di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano semprechรฉ le opere eseguite non contrastino con prevalenti interessi pubblici. La valutazione รจ di competenza dellโ€™amministrazione comunale, su parere vincolante dellโ€™amministrazione competente a vigilare sullโ€™osservanza del vincolo nei casi di cui al comma 3.

      6. Nel caso in cui le opere eseguite senza SCIA contrastino con prevalenti interessi pubblici, il comune ne ordina la demolizione e rimessione in pristino a cura e spese del responsabile dellโ€™abuso.

      7. Lโ€™accertamento del valore di cui al comma 1 รจ effettuato secondo le disposizioni di cui allโ€™articolo 7, commi 3, 4, 5 e 6.  (sostituito dall’art. 8 della L.R. 11/2017)

      Art. 14 (Opere eseguite in assenza di SCIA o in difformitร  da essa) (sostituito dall’art 17 della L.R. 1/2019)

      1. In caso di accertamento dell’esecuzione di opere in assenza di SCIA o in difformitร  da essa e di ricorrenza dei presupposti legittimanti la SCIA e/o di conformitร  alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dell’intervento sia al momento dell’accertamento della violazione, si applica una sanzione pecuniaria pari al doppio dell’aumento del valore venale dell’immobile conseguente alla realizzazione delle opere stesse e, comunque, non inferiore a euro 500. Il versamento della sanzione ha efficacia sanante.

      2. Nei casi di cui al comma 1, fino all’irrogazione della sanzione pecuniaria, puรฒ essere ottenuto l’accertamento di conformitร , al ricorrere delle condizioni di cui all’articolo 16, comma 1. A tal fine il responsabile dell’abuso o il proprietario dell’immobile trasmette una comunicazione di mancata SCIA corredata di tutti gli elaborati previsti dall’articolo 10 bis, comma 2. La sanatoria รจ condizionata al versamento di una somma pari all’aumento del valore venale dell’immobile conseguente alla realizzazione delle opere stesse e, comunque, non inferiore a euro 500.

      3. Nel caso di opere eseguite in assenza dei presupposti legittimanti la SCIA e/o nel caso di non conformitร  alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento della realizzazione dell’intervento si applicano le sole sanzioni previste dagli articoli 6 e 7.

      4. La SCIA, spontaneamente effettuata quando l’intervento รจ in corso di esecuzione, comporta l’applicazione di una sanzione pari a euro 500. รˆ fatta salva l’applicazione dell’articolo 7 ter, comma 6.

      5. Se le opere sono eseguite in assenza di SCIA o in difformitร  da essa su immobili comunque vincolati da norme statali e regionali, trovano applicazione le misure sanzionatorie previste dalle vigenti disposizioni, che nel solo caso di sanzioni pecuniarie si applicano cumulativamente alla sanzione di cui ai commi 1 e 2.

      6. Se le opere sono eseguite in assenza di SCIA o in difformitร  da essa in dipendenza di calamitร  naturali o di avversitร  atmosferiche dichiarate di carattere eccezionale la sanzione pecuniaria di cui ai commi 1, 2 e 4 non si applica.

      7. L’accertamento del valore di cui al comma 1 รจ effettuato secondo le disposizioni di cui all’articolo 7, commi 3, 4, 5 e 6.

      Art. 14 – Opere eseguite in assenza di SCIA o in difformitร  da essa (inserito con l’art. 17 della L.R. 1/2019)

      1. La realizzazione degli interventi edilizi previsti dall’articolo 10 bis, comma 1, lettere a), b), d), e), j), e k), in assenza di SCIA o in difformitร  da essa, comporta, salvo quanto previsto al comma 6,l’applicazione di una sanzione pecuniaria di euro 1.000 qualora le opere eseguite siano conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dell’intervento sia al momento dell’accertamento della violazione. La sanatoria รจ condizionata alla presentazione della documentazione prevista dall’articolo 10 bis, comma 2, al pagamento della sanzione prevista e al pagamento degli oneri di costruzione ove dovuti. (abrogato con l’art. 14 della L.R. 18/2025)
      1. Negli stessi casi di cui al comma 1, prima dell’accertamento dell’esecuzione delle opere in assenza di SCIA o in difformitร  da essa, puรฒ essere trasmessa una comunicazione di mancata SCIA corredata di tutti gli elaborati previsti dall’articolo 10 bis, comma 2; in tal caso la sanatoria รจ condizionata al pagamento di una sanzione pecuniaria di euro 500 e al pagamento degli oneri di costruzione ove dovuti. Fatta salva l’applicazione dell’articolo 7 ter, comma 6, la SCIA, spontaneamente effettuata quando l’intervento รจ in corso di esecuzione, comporta l’applicazione di una sanzione di euro 250.
      2. Nel caso di opere eseguite in assenza dei presupposti legittimanti la SCIA o nel caso di opere rientranti nella disciplina della SCIA, ma non conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento della realizzazione dell’intervento, si applicano le sole sanzioni previste dagli articoli 6 e 7. (abrogato con l’art. 15 della L.R. 18/2025)
      3. Se le opere sono eseguite in assenza di SCIA o in difformitร  da essa su immobili comunque vincolati da norme statali e regionali, si applicano le misure sanzionatorie previste dalle vigenti disposizioni che, nel solo caso di sanzioni pecuniarie, si sommano alla sanzione di cui ai commi 1 e 2.
      4. Se le opere sono eseguite in assenza di SCIA o in difformitร  da essa in dipendenza di calamitร  naturali o di avversitร  atmosferiche dichiarate di carattere eccezionale, la sanzione pecuniaria di cui ai commi 1 e 2 non si applica.
      5. Nei casi di SCIA di cui all’articolo 10 bis, comma 1, lettere c), f), g), h) e i), le sanzioni lettere c), e-bis), g), h) e i), le sanzioni e relative possibilitร  di sanatoria (sostituito dall’art. 15 della L.R. 18/2025) per opere eseguite in assenza e/o in difformitร  dalla SCIA son quelle previste dalle vigenti disposizioni per le opere eseguite in assenza e/o in difformitร  dal permesso di costruire.

      Art.14 bis – Denuncia di inizio attivitร . (Abrogato dallโ€™art. 44 della L.R. 8/2005)

      1. Eโ€™ data facoltร  di attivare gli interventi di cui allโ€™articolo 13, con esclusione degli interventi di cui alle lettere i), o) e p) del comma 1, anche con denuncia di inizio di attivitร  alle condizioni e secondo le modalitร  e le prescrizioni di cui alla normativa statale vigente, fatto salvo quanto stabilito nei seguenti commi

      2. Lโ€™esecuzione di opere in assenza della denuncia di cui al comma 1, o in difformitร  da essa, comporta lโ€™applicazione delle sanzioni previste dal comma 1 dellโ€™articolo 14 della presente legge.

      3. La facoltร  di procedere con denuncia dรฌ inizio attivitร  non si applica agli immobili assoggettati, con specifico provvedimento amministrativo, dalle competenti autoritร  ai vincoli di carattere storico – artistico, ambientale e paesaggistico, salvo preventiva acquisizione dellโ€™autorizzazione rilasciata dalle competenti autoritร  preposte alla tutela del vincolo.

      4. Le norme di cui al presente articolo prevalgono sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi comunali in materia di procedimento.

      Art.15 – Opere interne (Sostituito dallโ€™art. 8 della L.R. 8/2005)

      1.Non sono soggette a concessione, nรจ ad autorizzazione le opere di manutenzione ordinaria, le opere di adattamento e di arredo di aree di pertinenza di edifici esistenti, la posizione di tende a servizio di edifici esistenti, manufatti occorrenti per lโ€™installazione dei cantieri temporanei finalizzati allโ€™esecuzione di lavori da realizzare legittimamente e le opere interne.

      2. Sono opere interne quelle realizzate in costruzioni esistenti che non siano in contrasto con gli strumenti urbanistici adottati o approvati e con i regolamenti edilizi vigenti, non comportino modifiche della sagome nรจ aumento delle superfici utili e del numero delle unitร  immobiliari, non modifichino la destinazione dโ€™uso delle costruzioni e delle singole unitร  immobiliari, non rechino pregiudizio alla statica dellโ€™immobile e, per quanto riguarda gli immobili compresi nelle zone territoriali omogenee classificate “A” dal decreto assessoriale di cui allโ€™articolo 4 della legge regionale 19 maggio 1981, n. 17, rispecchino le originarie caratteristiche costruttive.

      3. Nei casi di cui al comma precedente, contestualmente allโ€™inizio dei lavori, il proprietario dellโ€™unitร  immobiliare deve presentare al sindaco una relazione a firma di un professionista abilitato alla progettazione, che asseveri le opere da compiersi ed il rispetto delle norme di sicurezza, delle norme igienico – sanitarie vigenti e delle prescrizioni di cui al comma precedente.

      4. Il mancato invio della relazione di cui al comma precedente comporta lโ€™applicazione di una sanzione amministrativa da lire duecentomila e lire un milione.

      Art. 15 (Interventi di edilizia libera)

      1. Nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dellโ€™attivitร  edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative allโ€™efficienza energetica nonchรฉ delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dellโ€™articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), e successive modifiche ed integrazioni, i seguenti interventi sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo:

      a) interventi di manutenzione ordinaria, ivi inclusi quelli ricondotti a tale categoria di intervento da specifiche disposizioni nazionali;

      b) interventi volti allโ€™eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che non alterino la sagoma dellโ€™edificio;

      c) opere temporanee per attivitร  di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attivitร  di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato;

      d) movimenti di terra strettamente pertinenti allโ€™esercizio dellโ€™attivitร  agricola-zootecnica, artigianale, industriale e pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari;

      e) serre mobili e piccoli loggiati amovibili entrambi sprovvisti di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dellโ€™attivitร  agricola;

      f) interventi finalizzati al posizionamento di tende, pergole, rastrelliere per biciclette;

      g) interventi volti alla realizzazione di semplici recinzioni e di barbecue di minime dimensioni.

      2. Nel rispetto dei presupposti di cui al comma 1, previa comunicazione dellโ€™avvio dei lavori, i seguenti interventi sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo:

      a) opere oggettivamente precarie dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee tali da poter essere immediatamente rimosse alla cessazione della necessitร  e, comunque, entro un termine di utilizzazione non superiore a centottanta giorni;

      b) opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro lโ€™indice di permeabilitร  stabilito dallo strumento urbanistico comunale;

      c) elementi di arredo di aree di pertinenza degli edifici esistenti;

      d) manufatti occorrenti per lโ€™installazione dei cantieri temporanei finalizzati allโ€™esecuzione di lavori da realizzare legittimamente;

      e) vasche di approvvigionamento idrico e pozzi;

      f) interventi volti allโ€™efficientamento di impianti tecnologici esistenti al servizio di stabilimenti industriali;

      g) muri di cinta e cancellate.

      3. Lโ€™avvio dei lavori per lโ€™esecuzione degli interventi di cui ai commi 1 e 2 รจ condizionato allโ€™ottenimento di tutti gli atti di assenso, comunque denominati, necessari per lโ€™intervento edilizio, da acquisire per il tramite dello sportello unico per lโ€™edilizia, ove costituito.

      4. Limitatamente agli interventi di cui al comma 2, lettera a), entro dieci giorni dallo scadere della durata del tempo di permanenza delle opere temporanee, lโ€™interessato, anche per via telematica, informa lโ€™amministrazione comunale dellโ€™avvenuta rimozione delle opere.

      5. Il mancato invio della comunicazione di cui al comma 2 comporta lโ€™applicazione di una sanzione amministrativa pari a euro 500. Tale sanzione รจ ridotta di due terzi se la comunicazione รจ effettuata spontaneamente quando lโ€™intervento รจ in corso di esecuzione.

      6. Il mancato invio della comunicazione di cui al comma 4 comporta lโ€™applicazione di una sanzione amministrativa pari a euro 500.  (sostituito dall’art. 9 della L.R. 11/2017)

      Art. 15 – Interventi di edilizia libera

      1. Nel rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attivitร  edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica e delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), e successive modifiche ed integrazioni, i seguenti interventi sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo edilizio:

      a) interventi di manutenzione ordinaria, inclusi quelli ricondotti a tale categoria di intervento da specifiche disposizioni legislative (modifiche inserite con l’art. 18 c.1 della L.R.1/2019) nazionali;
      b) interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che non alterino che non comportino la realizzazione di manufatti che alterino (sostituito con l’art. 16 della L.R. 18/2025) la sagoma dell’edificio;
      c) opere temporanee per attivitร  di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attivitร  di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato;
      d) movimenti di terra strettamente pertinenti all’esercizio dell’attivitร  agricola-zootecnica, artigianale, industriale e pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari; (sostituito con l’art. 16 della L.R. 18/2025)
      d) movimenti di terra strettamente pertinenti all’esercizio dell’attivitร  agricola-zootecnica e le pratiche agro-silvo pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari, nonchรฉ i movimenti di terra pertinenti all’attivitร  artigianale e industriale entro i lotti urbanistici in cui si svolge l’attivitร  regolarmente autorizzata; (inserito in sostituzione dall’art. 16 della L.R. 18/2025)
      e) installazione di serre mobili stagionali e piccoli loggiati amovibili di superficie non superiore a 30 mq entrambi sprovvisti di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell’attivitร  agricola;
      f) interventi finalizzati al posizionamento di strutture facilmente amovibili quali (inserito dall’art. 16 della L.R. 18/2025) tende, pergole, rastrelliere per biciclette;
      f bis) interventi finalizzati al posizionamento di pergole bioclimatiche, intese come pergole aperte almeno su tre lati, coperte con elementi retraibili tipo teli o lamelle anche orientabili e motorizzabili, per consentire il controllo dellโ€™apertura e della chiusura, tanto in aderenza a fabbricato esistente che isolate. (modifiche introdotte dall’art. 131 della L.R. 9/2023) (sostituito dall’art. 16 della L.R. 18/2025)
      f-bis) interventi finalizzati al posizionamento di pergotende, intese come pergole aperte almeno su tre lati, anche coperte con elementi retraibili tipo teli o lamelle anche orientabili e motorizzabili, per consentire il controllo dell’apertura e della chiusura, tanto in aderenza a fabbricato esistente che isolate. Le opere di cui alla presente lettera non possono determinare la creazione di uno spazio stabilmente chiuso, con conseguente variazione di volumi e di superfici, devono avere caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l’impatto visivo e l’ingombro apparente e devono armonizzarsi alle preesistenti linee architettoniche; (inserito in sostituzione dall’art. 16 della L.R. 18/2025)
      g) interventi volti alla realizzazione di recinzioni prive di opere murarie, di barbecue e di manufatti accessori entrambi con volume vuoto per pieno non superiore a 10 mc;
      h) opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni delle aree pertinenziali degli edifici esistenti (modifiche inserite con l’art. 18 c.1 della L.R.1/2019), anche per aree di sosta, che siano contenute entro l’indice di permeabilitร  stabilito dallo strumento urbanistico comunale;
      i) installazione di elementi di arredo negli spazi esterni delle unitร  immobiliari e nelle aree pertinenziali degli edifici esistenti;
      j) realizzazione di aree ludiche senza fini di lucro o destinate ad attivitร  sportive senza creazione di volumetria.
      j bis) interventi edilizi di qualsiasi natura che non prevedano la realizzazione di volumetrie all’interno di elle aree cimiteriali; (modifiche inserite con l’art. 18 c.1 della L.R.1/2019)
      j ter) gli interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW; (modifiche inserite con l’art. 18 c.1 della L.R.1/2019)

      j quater) i pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968,n. 1444 (Limiti inderogabili di densitร  edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attivitร  collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell’articolo 17 della legge n. 765 del 1967). (modifiche inserite con l’art. 18 c.1 della L.R.1/2019)
      j-quater) i pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A di cui al decreto assessoriale 20 giugno 1983, n. 2266/U (Disciplina dei limiti e dei rapporti relativi alla formazione di nuovi strumenti urbanistici ed alla revisione di quelli esistenti nei comuni della Sardegna). (Si richiama lโ€™avviso di rettifica pubblicato sul BURAS n. 8 del 14.02.2019 che ha precisato che ยซil riferimento al โ€œdecreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densitร  edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attivitร  collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dellโ€™articolo 17 della legge n. 765 del 1967)โ€ presente nella lettera j quater) del novellato articolo 15, comma 1, della legge regionale n. 23 del 1985, รจ da intendersi correttamente: โ€œdecreto assessoriale 20 giugno 1983, n. 2266/U (Disciplina dei limiti e dei rapporti relativi alla formazione di nuovi strumenti urbanistici ed alla revisione di quelli esistenti nei comuni della Sardegna)
      j quater bis) gli interventi di realizzazione e installazione di vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti, cosiddette VEPA, dirette ad assolvere a funzioni temporanee di protezione dagli agenti atmosferici, miglioramento delle prestazioni acustiche ed energetiche, riduzione delle dispersioni termiche, parziale impermeabilizzazione dalle acque meteoriche dei balconi aggettanti dal corpo dellโ€™edificio o di logge rientranti allโ€™interno dellโ€™edificio parziale impermeabilizzazione dalle acque meteoriche dei balconi aggettanti dal corpo dell’edificio, di logge rientranti all’interno dell’edificio o di porticati, a eccezione dei porticati gravati, in tutto o in parte, da diritti di uso pubblico o collocati nei fronti esterni dell’edificio prospicienti aree pubbliche (sostituito dall’art. 16 della L.R. 18/2025), purchรฉ tali elementi non configurino spazi stabilmente chiusi con conseguente variazione di volumi e di superfici, come definiti dal regolamento edilizio-comunale, che possano generare nuova volumetria o comportare il mutamento della destinazione dโ€™uso dellโ€™immobile anche da superficie accessoria a superficie utile. Tali strutture devono favorire una naturale microaerazione che consenta la circolazione di un costante flusso di aria a garanzia della salubritร  dei vani interni domestici ed avere caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo lโ€™impatto visivo e lโ€™ingombro apparente e da non modificare le preesistenti linee architettoniche. (modifiche introdotte dall’art. 131 della L.R. 9/2023)

      2. Nel rispetto dei presupposti di cui al comma 1, previa comunicazione dell’avvio dei lavori, i seguenti interventi sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo edilizio:

      a) interventi di restauro e risanamento conservativo che non riguardino alterino (sostituito dall’art. 16 della L.R. 18/2025) le parti strutturali dell’edificio;
      b) interventi di manutenzione straordinaria che non riguardino alterino (sostituito dall’art. 16 della L.R. 18/2025) le parti strutturali dell’edificio;
      c) interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche che comportano la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterano comportino la realizzazione di manufatti che alterino (sostituito dall’art. 16 della L.R. 18/2025) la sagoma dell’edificio;
      d) interventi di risanamento dall’amianto;
      e) opere oggettivamente precarie dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee tali da poter essere immediatamente rimosse alla cessazione della necessitร  e, comunque, entro un termine di utilizzazione non superiore a centoventi giorni;
      f) opere oggettivamente precarie dirette a soddisfare obiettive esigenze eccezionali, contingenti e temporalmente determinate, anche di durata superiore a centoventi giorni, tali da poter essere rimosse immediatamente alla cessazione della necessitร ;
      g) manufatti occorrenti per l’installazione dei cantieri temporanei finalizzati all’esecuzione di lavori da realizzare legittimamente; (abrogato dall’art. 16 della L.R. 18/2025)
      h) vasche di approvvigionamento idrico e pozzi;
      i) interventi volti all’efficientamento di impianti tecnologici esistenti al servizio di stabilimenti industriali;
      j) muri di cinta e cancellate;
      j bis) realizzazione di manufatti accessori con volume vuoto per pieno non superiore a 10 mc; (modificato con l’articolo 18 c.1 della L.R. 1/2019) (abrogato dall’art. 16 della L.R. 18/2025)
      j ter) installazione di cartellonistica stradale, anche pubblicitaria e realizzazione di cavalcafossi; (modificato con l’articolo 18 c.1 della L.R. 1/2019)
      j quater) interventi di demolizione senza ricostruzione
      , compresa la demolizione di porzioni di edificio realizzate in assenza di titolo abilitativo (inserito dall’art. 16 della L.R. 18/2025) (modificato con l’articolo 18 c.1 della L.R. 1/2019);
      k) l’installazione di allestimenti mobili di pernottamento e di pertinenze ed accessori funzionali a strutture esistenti e legittimamente autorizzate destinate all’esercizio dell’attivitร  ricettiva all’aria aperta nel rispetto delle condizioni di cui all’articolo 6, comma 4 bis della legge regionale 14 maggio 1984, n. 22 (Norme per la classificazione delle aziende ricettive) di cui all’articolo 15, comma 4, della legge regionale 28 luglio 2017, n. 16 (Norme in materia di turismo); (sostituito dall’art. 16 della L.R. 18/2025)
      l) l’installazione all’interno di specchi acquei demaniali di natanti, imbarcazioni, chiatte galleggianti o altre strutture al servizio della nautica destinate a finalitร  turistiche o turistico-ricettive a condizione che gli allestimenti non determinino il permanente collegamento con il terreno o il fondale e gli allacciamenti alle reti tecnologiche siano di facile rimozione;
      m) la realizzazione delle strutture di interesse turistico-ricreativo dedicate alla nautica che non importino impianti di difficile rimozione, destinati all’ormeggio, alaggio, varo di piccole imbarcazioni e natanti da diporto, compresi i pontili galleggianti a carattere stagionale, pur se ricorrente, mediante impianti di ancoraggio con corpi morti e catenarie, collegamento con la terraferma e apprestamento di servizi complementari. (sostituito dall’art. 16 della L.R. 18/2025)
      m) la realizzazione dei punti di ormeggio di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509 (Regolamento recante disciplina del procedimento di concessione di beni del demanio marittimo per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto, a norma dell’articolo 20, comma 8, della L. 15 marzo 1997, n. 59), ivi compresi i pontili galleggianti a carattere stagionale, pur se ricorrente, realizzati mediante impianti di ancoraggio con corpi morti e catenarie, dotati di collegamento con la terraferma e apprestamento di servizi complementari di limitate dimensioni e non aperti al pubblico esterno; (inserito in sostituzione dall’art. 16 della L.R. 18/2025)
      m-bis) le coperture leggere e rimovibili per piscine e campi sportivi. (Lettera inserita dallโ€™articolo 126, comma 2, della L.R. 9/2023)

      3. L’avvio dei lavori per l’esecuzione degli interventi di cui ai commi 1 e 2 รจ condizionato all’ottenimento di tutti gli atti di assenso, comunque denominati, necessari per l’intervento edilizio, da acquisire per il tramite del SUAPE, ove costituito.

      4. Gli interventi di cui al comma 2, lettere d), e), f), k) ed m), compatibili con ogni destinazione di zona, lettere d), e), f), ed m), limitatamente ai pontili galleggianti stagionali, sono compatibili con ogni destinazione di zona e (sostituito dall’art. 16 della L.R. 18/2025) sono sottratti al rispetto dei parametrici volumetrici.

      5. Per gli interventi di cui al comma 2, lettere a), b), c) e d), Per gli interventi di cui al comma 2, lettere a), b), c), d) e j quater) (modificato con l’art. 18 c.2 della L.R. 1/2019) la comunicazione di avvio dei lavori รจ accompagnata da una specifica relazione, a firma di un progettista abilitato, che asseveri che le opere da realizzare sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e non in contrasto con quelli adottati e ai regolamenti edilizi vigenti e attesti il rispetto della normativa antisismica, che non vi รจ interessamento delle parti strutturali dell’edificio e indichi i dati identificativi dell’impresa alla quale si intende affidare la realizzazione dei lavori. I lavori sono eseguiti sotto la supervisione del direttore dei lavori che entro trenta giorni dalla conclusione degli stessi presenta apposita dichiarazione di fine lavori, attestante il rispetto di tutte le norme e delle previsioni della relazione di asseverazione. (sostituito dall’art. 16 della L.R. 18/2025)

      6. Limitatamente agli interventi di cui al comma 2, lettera f), la comunicazione di avvio dei lavori รจ accompagnata da specifica dichiarazione sostitutiva resa dal proponente l’intervento ai sensi del decreto del presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa – Testo A), e successive modifiche ed integrazioni, che asseveri con adeguata e documentata motivazione che le esigenze di installazione delle opere soddisfano le condizioni normativamente previste. Per gli stessi interventi e per quelli di cui al comma 2, lettera e), entro dieci giorni dallo scadere del tempo di permanenza delle opere temporanee, l’interessato, anche per via telematica, informa l’amministrazione comunale dell’avvenuta rimozione delle opere.

      7. Il mancato invio della comunicazione di cui al comma 2 comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pari a euro 500. Tale sanzione รจ ridotta di due terzi se la comunicazione รจ effettuata spontaneamente quando l’intervento รจ in corso di esecuzione.

      8. Il mancato invio della comunicazione di cui al comma 6 comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pari a euro 500.

      9. Salvo sia intervenuta la conclusione del procedimento di irrogazione delle sanzioni, per gli interventi di cui al presente articolo realizzati in data anteriore al 30 aprile 2015, non si applicano le sanzioni precedentemente previste per l’assenza di titolo edilizio abilitativo (sostituito dall’art. 16 della L.R. 18/2025) o per la difformitร  delle opere realizzate, ma le sanzioni di cui ai commi 7 e 8.

      Art. 15 bis (Sportello unico per lโ€™edilizia) (sostituito dallโ€™articolo 29, comma 5, della legge regionale n. 24 del 20 ottobre 2016.)

      1. Le amministrazioni comunali, nellโ€™ambito della propria autonomia organizzativa costituiscono, anche in forma associata, un ufficio denominato Sportello unico per lโ€™edilizia, che cura tutti i rapporti fra il privato, lโ€™amministrazione e, ove occorra, le altre amministrazioni tenute a pronunciarsi in ordine ad ogni intervento edilizio, salva la competenza dello Sportello unico per le attivitร  produttive (SUAP) definita dalla legge regionale 5 marzo 2008, n. 3 (legge finanziaria 2008), e successive modifiche ed integrazioni.

      2. Lo sportello unico per lโ€™edilizia costituisce lโ€™unico punto di accesso per il privato interessato in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti lโ€™intervento edilizio, e fornisce una risposta tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni, comunque coinvolte, acquisendo presso le amministrazioni competenti, anche mediante conferenza di servizi, gli atti di assenso, comunque denominati, delle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumitร .

      3. Le comunicazioni al richiedente sono trasmesse esclusivamente dallo sportello unico per lโ€™edilizia che provvede, inoltre, alla trasmissione delle comunicazioni agli altri uffici comunali e alle altre amministrazioni pubbliche interessati al procedimento. Le comunicazioni avvengono mediante posta elettronica certificata nei confronti dei professionisti, delle altre pubbliche amministrazioni e del richiedente, qualora ne indichi gli estremi nella domanda. รˆ vietato agli altri uffici comunali e alle altre amministrazioni pubbliche trasmettere al richiedente atti autorizzatori, nulla osta, pareri o atti di consenso, anche a contenuto negativo, comunque denominati; essi trasmettono immediatamente allo sportello unico per lโ€™edilizia le denunce, le domande, le segnalazioni, gli atti e la documentazione ad esse eventualmente presentati, dandone comunicazione al richiedente.

      4. รˆ in ogni caso vietato allo sportello unico per lโ€™edilizia chiedere integrazioni relative a documenti giร  in possesso dellโ€™amministrazione competente al rilascio del permesso di costruire o di amministrazioni comunque coinvolte nel procedimento. รˆ inoltre vietato allo sportello unico per lโ€™edilizia chiedere integrazioni o chiarimenti per piรน di una volta.

      5. Lo sportello unico per lโ€™edilizia provvede, in particolare:

      a) alla ricezione delle domande per il rilascio di permessi di costruire, della SCIA e di ogni altro atto di assenso comunque denominato in materia di attivitร  edilizia, ivi compreso il certificato di agibilitร , nonchรฉ dei progetti approvati dalla soprintendenza ai sensi e per gli effetti degli articoli 23, 33 e 39, del decreto legislativo n. 42 del 2004, e successive modifiche ed integrazioni;

      b) alla ricezione, ove dovute, delle comunicazioni di avvio lavori nellโ€™ipotesi di interventi di edilizia libera;

      c) allโ€™acquisizione, direttamente o tramite conferenza di servizi, ai sensi dellโ€™articolo 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), e successive modifiche ed integrazioni, degli atti di assenso, comunque denominati, necessari ai fini della realizzazione dellโ€™intervento edilizio;

      d) al rilascio dei permessi di costruire, dei certificati di agibilitร , nonchรฉ delle certificazioni attestanti le prescrizioni normative e le determinazioni provvedimentali a carattere urbanistico, paesaggistico-ambientale, edilizio e di qualsiasi altro tipo comunque rilevanti ai fini degli interventi di trasformazione edilizia del territorio;

      e) alla tempestiva comunicazione allโ€™interessato dellโ€™intervenuta acquisizione degli atti di assenso, comunque denominati, necessari allโ€™avvio dei lavori in caso di SCIA e per gli interventi di edilizia libera;

      f) allโ€™adozione del provvedimento finale a seguito della conclusione dei lavori della conferenza di servizi;

      g) alla cura dei rapporti tra lโ€™amministrazione comunale, il privato e le altre amministrazioni chiamate a pronunciarsi in ordine allโ€™intervento edilizio oggetto dellโ€™istanza;

      h) a fornire informazioni, anche mediante predisposizione di un archivio informatico, sugli adempimenti necessari per lo svolgimento delle procedure inerenti lโ€™esecuzione di interventi edilizi e sullo stato dei procedimenti;

      i) al rilascio del certificato di destinazione urbanistica;

      j) allโ€™adozione dei provvedimenti in tema di accesso ai documenti amministrativi in favore di chiunque vi abbia interesse ai sensi delle vigenti disposizioni.

      6. I tempi dei singoli procedimenti sono, comunque, disciplinati dalle disposizioni vigenti.

      7. Lo sportello unico per lโ€™edilizia accetta le domande, le segnalazioni, le comunicazioni e i relativi elaborati tecnici o allegati presentati dal richiedente con modalitร  telematica e trasmette, in via telematica, la documentazione alle altre amministrazioni che intervengono nel procedimento, le quali adottano modalitร  telematiche di ricevimento e di trasmissione in conformitร  alle modalitร  tecniche individuate ai sensi dellโ€™articolo 34 quinquies del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4 (Misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione), convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80. Tali modalitร  assicurano lโ€™interoperabilitร  con le regole tecniche definite dal regolamento adottato ai sensi dellโ€™articolo 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivitร , la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

      8. La Regione adotta le soluzioni tecniche necessarie ai fini del soddisfacimento dei requisiti di cui al comma 7, e si dota di una piattaforma unica telematica per lโ€™interscambio dei documenti e per gli ulteriori adempimenti previsti dal presente articolo, alla quale i soggetti di cui al comma 1 sono obbligati ad aderire o, comunque, a garantire lโ€™interscambio dei dati.

      9. In sede di monitoraggio dello stato di attuazione dello sportello unico per lโ€™edilizia, la Regione segnala agli organi di controllo le amministrazioni comunali non aderenti alla piattaforma unica telematica che utilizzino risorse finanziarie proprie per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente articolo.

      10 Sino alla costituzione dello sportello unico per lโ€™edilizia le relative funzioni sono esercitate dal competente ufficio tecnico.

      Art. 15-bis. Attribuzione delle funzioni dello Sportello unico dellโ€™edilizia allo Sportello unico per le attivitร  produttive e per lโ€™attivitร  edilizia (inserito in sostituzione dallโ€™articolo 29, comma 5, della legge regionale n. 24 del 20 ottobre 2016.)

      1. Le funzioni esercitate dallo Sportello unico dellโ€™edilizia (SUE) sono attribuite allo Sportello unico per le attivitร  produttive e per lโ€™attivitร  edilizia (SUAPE) secondo le norme sul procedimento unico previste dalla legge regionale che disciplina il SUAPE.

      Art. 15 ter – Procedura di rilascio, efficacia e durata dei titoli abilitativi (sostituito dall’art. 17 della L.R. 18/2025)

      1. Per quanto non disposto dalla presente legge, relativamente alle procedure, allโ€™efficacia e alla durata dei titoli abilitativi, si applicano le disposizioni contenute nella legislazione statale vigente.

      2. In ogni caso di mancato rispetto dei termini per il rilascio del permesso di costruire, si forma il silenzio inadempimento e lโ€™interessato puรฒ avanzare istanza alla direzione generale competente in materia urbanistica della Regione per lโ€™intervento sostitutivo. Entro quindici giorni dal ricevimento dellโ€™istanza il dirigente regionale competente invita il comune a pronunciarsi nei successivi quindici giorni. Scaduto infruttuosamente detto termine, il dirigente regionale competente, nei dieci giorni successivi, nomina un commissario ad acta che si pronuncia sulla domanda di permesso di costruire, entro trenta giorni dalla data del ricevimento dellโ€™incarico.

      Art. 15 quater (Parcheggi privati)

      1. Nelle nuove costruzioni, nel riattamento di fabbricati in disuso da piรน di dieci anni e nelle modifiche di destinazione dโ€™uso urbanisticamente rilevanti, devono essere riservate aree per parcheggi privati nella misura minima di 1 metro quadro per ogni 10 metri cubi di costruzione e, comunque, in misura non inferiore a uno stallo di sosta per ogni unitร  immobiliare.

      2. Nei frazionamenti di unitร  immobiliari esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, devono essere riservate aree per parcheggi privati nella misura minima di 1 metro quadro per ogni 10 metri cubi di costruzione e, comunque, in misura non inferiore a uno stallo di sosta per ogni unitร  immobiliare ulteriore rispetto allโ€™originaria.

      3. Ai fini della determinazione delle superfici per parcheggi privati si computano anche gli spazi necessari alla manovra del veicolo.

      4. Lo stallo di sosta deve avere dimensioni minime di 2,50 metri per 5,00 metri.

      5. Le prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano agli immobili esistenti ubicati in zona urbanistica omogenea A.

      6. Nel caso di modifiche di destinazioni dโ€™uso e di frazionamento di unitร  immobiliari, per i fabbricati esistenti alla data del 7 aprile 1989, qualora sia dimostrata lโ€™impossibilitร  di reperire spazi idonei da destinare al soddisfacimento dei requisiti previsti dai commi 1 e 2, lโ€™intervento รจ consentito previo pagamento di una somma equivalente alla monetizzazione delle aree per parcheggi, da determinarsi con deliberazione del consiglio comunale. I relativi introiti costituiscono entrate vincolate per la realizzazione di nuove aree da destinare a parcheggio pubblico, da individuarsi con deliberazione del consiglio comunale.  (sostituito dall’art. 10 della L.R. 11/2017)

      Art. 15 quater – Parcheggi privati

      1. Nelle nuove costruzioni e nelle modifiche di destinazione d’uso urbanisticamente rilevanti sono riservate aree per parcheggi privati nella misura minima di 1 metro quadro per ogni 10 metri cubi di costruzione e, comunque, in misura non inferiore a uno stallo di sosta per ogni unitร  immobiliare. Nelle modifiche di destinazione d’uso urbanisticamente non rilevanti, fermo il rispetto degli spazi per parcheggi previsti da specifiche normative di settore, lo strumento urbanistico comunale determina gli spazi per parcheggio eventualmente ritenuti necessari. (inserito dall’art. 18 della L.R. 18/2025) (Illegittimitร  costituzionale โ€“ Sentenza della Corte Costituzionale 86/2026 Deposito del 21/05/2026; Pubblicazione in G. U. 27/05/2026)

      1 bis. Con apposita direttiva, da approvare secondo le modalitร  di cui all’articolo 5, comma 8, della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45 (Norme per l’uso e la tutela del territorio regionale), la Regione disciplinale dotazioni di parcheggi in funzione delle categorie funzionali urbanisticamente rilevanti di cui all’articolo 11. (inserito con l’art. 19 c.1 della L.R. 1/2019)

      1 ter. Nelle more dell’approvazione della direttiva di cui al comma 1 bis, nei cambi di destinazione d’uso anche urbanisticamente rilevanti ai sensi dell’articolo 11 verso la destinazione d’uso turistico-ricettiva, la dotazione minima di aree per parcheggi pubblici o ad uso pubblico รจ pari ad 1 mq ogni 40 mc di volume urbanistico della costruzione nel caso di unitร  immobiliari ricadenti all’interno delle zone urbanistiche omogenee A, B e nelle zone urbanistiche omogenee C, D, e G purchรฉ attuate, e di 1 mq ogni 15 mc di volume urbanistico della costruzione negli altri casi. Non รจ richiesta alcuna dotazione ulteriore di parcheggi pubblici o privati quando la nuova destinazione turistico ricettiva, ancorchรฉ urbanisticamente rilevante, non comporti variazioni in aumento dei limiti e dei rapporti previsti dal decreto assessoriale n. 2266/U del 1983. Qualora, per gli immobili ricadenti all’interno delle zone urbanistiche omogenee A, B e nelle zone urbanistiche omogenee C, D, e G purchรฉ attuate, sia dimostrata l’impossibilitร  di reperire spazi idonei da destinare al soddisfacimento dei fabbisogni per parcheggi, รจ consentita, nei cambi di destinazione d’uso di cui al presente comma, la monetizzazione delle aree per parcheggi. (inserito con l’art. 19 c.1 della L.R. 1/2019)

      2. Nei frazionamenti di unitร  immobiliari legittimamente realizzati legittimamente realizzate senza la dotazione minima di aree per parcheggi privati di 1 metro quadro ogni 10 metri cubi di costruzione, sono riservate, per ogni unitร  immobiliare ulteriore rispetto all’originaria, apposite aree per parcheggi privati nelle misure minime previste al comma 1. รˆ considerata originaria l’unitร  immobiliare piรน grande derivante dal frazionamento, fatto salvo un diverso accordo tra le parti proprietarie. (modificato con l’art. 19 c.1 della L.R. 1/2019)

      3. Ai fini della determinazione delle superfici per parcheggi privati si computano anche gli spazi necessari alla manovra del veicolo.

      4. Lo stallo di sosta deve avere dimensioni minime di 2,50 metri per 5,00 metri e, nel caso di edifici esistenti puรฒ essere localizzato, anche all’esterno del lotto in cui sorge l’edificio, in aree asservite entro un raggio di 300 metri dall’unitร  immobiliare di riferimento. (inserito dall’art. 18 della L.R. 18/2025)

      5. Le prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano agli immobili:

      a) ubicati in zona urbanistica omogenea A;
      b) ubicati all’interno dei centri di antica e prima formazione;
      c) sottoposti a vincolo ai sensi della parte II del decreto legislativo n. 42 del 2004, e successive modifiche ed integrazioni.

      6. Nel caso di modifiche di destinazioni d’uso urbanisticamente rilevanti e di frazionamento di unitร  immobiliari, per i fabbricati esistenti alla data del 7 aprile 1989, nonchรฉ per quelli realizzati successivamente che non possono garantire la dotazione di uno stallo di sosta per ogni unitร  immobiliare, (inserito dall’art. 18 della L.R. 18/2025) qualora sia dimostrata l’impossibilitร  di reperire spazi idonei da destinare al soddisfacimento dei requisiti previsti dai commi 1 e 2, l’intervento รจ consentito previo pagamento di una somma equivalente alla monetizzazione delle aree per parcheggi, da determinarsi con deliberazione del consiglio comunale. I relativi introiti costituiscono entrate vincolate per la realizzazione di nuove aree da destinare a parcheggio pubblico, da individuarsi con deliberazione del consiglio comunale.

      7. Nel caso di nuovi frazionamenti e ai fini della conclusione dei procedimenti di accertamento di conformitร  di frazionamenti eseguiti in assenza di titolo, la monetizzazione di cui al comma 6 non รจ necessaria per la prima unitร  immobiliare ulteriore rispetto all’originaria purchรฉ di volume inferiore a 210 metri cubi. Sono fatte salve disposizioni piรน restrittive contenute negli strumenti urbanistici comunali.

      8. Sono fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono ulteriori spazi per parcheggi, diversi da quelli disciplinati dal presente articolo, suscettibili di monetizzazione se previsto.

      Art. 15 quinquies – Disposizioni in materia di aree per la sosta di veicoli (inserito dall’art. 19 c.2 della L.R. 1/2019)

      1. La realizzazione, in ambito extraurbano, delle aree ad uso pubblico per la sosta di veicoli, anche temporanee, e di quelle previste dall’articolo 21 della legge regionale 28 luglio 2017, n. 16 (Norme in materia di turismo) e, all’interno della fascia dei 2.000 metri dalla linea di battigia marina, di quelle dirette a soddisfare esigenze non legate all’uso del mare, รจ subordinata all’adozione di apposita deliberazione consiliare che, ferme le previsioni dell’articolo 22 bis della legge regionale n. 45 del 1989 e nel rispetto delle altre disposizioni vigenti e degli atti di pianificazione sovraordinati, detta i criteri per la loro individuazione e ne regolamenta l’uso. Sono escluse le aree pertinenziali destinate al soddisfacimento dei fabbisogni di aree di sosta delle attivitร  commerciali, turistico-ricettive, direzionali, industriali o artigianali.

      Art.16 – Accertamento di conformitร  (sostituito dall’art. 19 della L.R. 18/2025)

      1. Le opere realizzate in assenza di concessione permesso di costruire, in totale o parziale difformitร , con variazioni essenziali, in assenza di autorizzazione possono ottenere la concessione permesso di costruire o lโ€™autorizzazione in sanatoria, quando siano conformi agli strumenti urbanistici generali o attuativi approvati e non in contrasto con quelli adottati sia al momento della realizzazione dellโ€™opera che al momento della presentazione della domanda.

      1 bis. Fatti salvi gli effetti penali dell’illecito, il permesso di costruire o l’autorizzazione all’accertamento di conformitร  possono essere ottenuti, ai soli fini amministrativi, qualora gli interventi risultino conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento della presentazione della domanda inefficace per la Sentenza CC 24/2022

      2. A tal fine, il responsabile dellโ€™abuso deve presentare apposita richiesta al sindaco, prima della scadenza dei termini di cui agli articoli 6, secondo comma, e 7, primo comma, della presente legge.

      2 bis. La domanda di cui al comma 1 puรฒ essere accompagnata dal progetto delle opere necessarie a garantire il rispetto delle condizioni di conformitร . Tali opere riguardano unicamente gli interventi per l’eliminazione delle parti o degli elementi incongrui e comunque non accertabili, e gli interventi volti alla modifica dell’esistente per ricondurlo alle soluzioni tipologico-architettoniche previste dallo strumento urbanistico vigente al momento della domanda di accertamento di conformitร . รˆ fatta salva l’applicazione delle disposizioni vigenti in materia paesaggistica.

      3. La richiesta di sanatoria sโ€™intende respinta qualora il sindaco non si pronunci entro sessanta giorni.

      3 bis. In esito alle verifiche sulla domanda di cui al comma 2 bis, il responsabile del competente ufficio comunale, emana un permesso di costruire per i lavori necessari al ripristino delle condizioni di conformitร , con eventualmente le ulteriori altre prescrizioni necessarie; nel permesso di costruire sono indicati i tempi necessari per l’esecuzione delle opere, che non possono essere superiori a un anno dalla data del rilascio, non prorogabili. L’accertamento di conformitร  di cui al comma 1 si forma solo a seguito della successiva verifica, con sopralluogo, dell’esecuzione delle opere nei tempi previsti dal permesso di costruire di cui al primo periodo. In caso di esito negativo l’accertamento di conformitร  oggetto della domanda di cui al comma 1, si intende respinto e il responsabile del competente ufficio comunale avvia immediatamente le procedure sanzionatorie previste dagli articoli 6 o 7.

      4. Il rilascio della concessione permesso di costruire in sanatoria รจ subordinato al pagamento degli oneri di concessione permesso di costruire dovuti in conformitร  alla normativa vigente, in misura doppia, oppure, in caso di gratuitร  a norma di legge, in misura pari a quella prevista dall’articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, e successive modifiche e integrazioni e comunque, in entrambi i casi, in misura non inferiore a euro 500. (inserito dall’art. 20 della L.R. 1/2019)

      Art.17 – Lottizzazioni abusive (sostituito dall’art. 21 della L.R. 18/2025)

      1. Si ha lottizzazione abusiva di terreni a scopo edificatorio quando vengano iniziate opere che comportino trasformazione urbanistica od edilizia dei terreni stessi in violazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici, vigenti o adottati, o comunque stabilite dalle leggi statali o regionali o senza la prescritta autorizzazione; nonchรฉ quando tale trasformazione venga predisposta attraverso il frazionamento e la vendita, o atti equivalenti, del terreno in lotti che, per le loro caratteristiche quali la dimensione in relazione alla natura del terreno e alla sua destinazione secondo gli strumenti urbanistici, il numero, lโ€™ubicazione o la eventuale previsione di opere di urbanizzazione ed in rapporto ad elementi riferiti agli acquirenti, denunciano in modo non equivoco la destinazione a scopo edificatorio.

      Art.18 – Sanzioni per le lottizzazioni abusive (abrogato dall’art. 22 della L.R. 18/2025)

      1. Nel caso in cui il sindaco accerti lโ€™effettuazione di lottizzazioni abusive di terreni a scopo edificatorio ne dispone la sospensione con ordinanza da trascriversi nei registri immobiliari e da notificare ai proprietari delle aree.

      2. Trascorsi novanta giorni, ove non intervenga la revoca del provvedimento di cui al comma precedente, le aree lottizzate sono acquisite di diritto al patrimonio del comune con effetto dalla data del provvedimento di sospensione.

      3. Il sindaco rende noto lโ€™elenco delle aree acquisite e dispone lโ€™immissione in possesso.

      4. Per lโ€™ulteriore procedimento si applicano le norme contenute nel precedente articolo 6, nono, decimo e undicesimo comma.

      5. Ove richiesto il certificato di destinazione urbanistica contenente tutte le prescrizioni urbanistiche relative allโ€™area interessata, quando esso riguardi aree situate in zona C, D, F o G deve precisare lโ€™esistenza o meno di uno strumento attuativo approvato.

      Art.19 – Ritardato o omesso versamento del contributo

      1. Il mancato versamento, nei termini di legge, del contributo di concessione permesso di costruire di cui agli articoli 3, 5 e 6 e 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 108 comporta:

      1. lโ€™aumento del contributo in misura pari al 20 per cento 10 per cento (sostituito dall’art. 23 della L.R. 18/2025), qualora il versamento sia effettuato nei successivi centoventi giorni;
      2. lโ€™aumento del contributo in misura pari al 50 per cento 20 per cento (sostituito dall’art. 23 della L.R. 18/2025), qualora il versamento sia effettuato nei sessanta giorni successivi al termine di cui alla lettera a);
      3. lโ€™aumento del contributo in misura pari al 100 per cento 50 per cento (sostituito dall’art. 23 della L.R. 18/2025), qualora il versamento sia effettuato nei sessanta giorni successivi al termine di cui alla lettera b).

      2. Le misure di cui alle lettere precedenti non si cumulano.

      2 bis. Le sanzioni di cui al comma 1 non si applicano per tutta la durata dello stato di emergenza sanitaria da Covid-19. (modifiche introdotte dall’art. 131 della L.R. 9/2023)

      3. Nel caso di pagamento rateizzato le norme di cui al primo comma si applicano ai ritardi nei pagamenti delle singole rate.

      4. Decorso inutilmente il termine di cui alla lettera c), del primo comma, il comune provvede alla riscossione coattiva con ingiunzione emessa dal sindaco a norma degli articoli 2 e seguenti del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

      Art.20 – Vigilanza e controllo sullโ€™attivitร  urbanistico โ€“ edilizia  (Sostituito dallโ€™art. 13 della L.R. 8/2005)

      1. Il sindaco esercita la vigilanza sullโ€™attivitร  urbanistico – edilizia nel territorio comunale.
      2. Lโ€™accertamento delle opere abusive รจ effettuato da:
      • funzionari degli uffici tecnici comunali;
      • vigili urbani.
      1. Lโ€™accertamento di cui sopra puรฒ essere effettuato anche dalla Regione attraverso il Servizio regionale di vigilanza in materia edilizia, di cui al successivo articolo 21, in collaborazione con le amministrazioni comunali.
      2. Il verbale di accertamento di opere abusive deve essere inviato al sindaco del comune interessato, allโ€™autoritร  giudiziaria competente per territorio, allโ€™Intendenza di finanza ed allโ€™Assessorato regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica per i rispettivi provvedimenti di competenza.
      3. Nel verbale di accertamento devono essere indicati il titolare delโ€™immobile lโ€™assuntore dei lavori, il progettista ed il direttore dei lavori.
      4. Gli organi preposti alla vigilanza ed allโ€™accertamento segnalano, inoltre, i nomi del progettista e del direttore dei lavori ai competenti ordini e collegi professionali, ai fini dellโ€™applicazione delle sanzioni disciplinari.
      5. Gli stessi organi di cui al comma precedente segnalano, altresรฌ, le imprese responsabili di costruzione abusiva allโ€™Assessore regionale dei lavori pubblici, che provvede allโ€™assunzione dei provvedimenti sanzionatori di propria competenza.
      6. Qualora sia constatata dai competenti uffici comunali lโ€™inosservanza delle norme di legge e di regolamento, delle prescrizioni degli strumenti urbanistici e delle modalitร  esecutive fissate nella concessione o nellโ€™autorizzazione, il sindaco ordina lโ€™immediata sospensione dei lavori che ha effetto fino allโ€™adozione dei provvedimenti definitivi, da adottare e notificare entro 45 giorni dallโ€™ordine di sospensione dei lavori.
      7. Nei casi in cui il comune debba provvedere alla demolizione di opere abusive, i relativi lavori sono affidati anche a trattativa privata.
      8. Nel caso di impossibilitร  di affidamento dei lavori, il sindaco ne dร  notizia allโ€™Assessore regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica, il quale adotta i necessari provvedimenti sostitutivi.
      9. Il rifiuto ingiustificato di eseguire i lavori da parte di imprese iscritte allโ€™albo regionale degli appaltatori di opere pubbliche comporta la sospensione dallโ€™albo per un anno, ai sensi dellโ€™articolo 10 della legge regionale 27 aprile 1984, n. 13.

      Art. 20 – Vigilanza sullโ€™attivitร  urbanistico-edilizia Vigilanza sull’attivitร  urbanistico-edilizia e responsabilitร  (modificato con l’art. 24 della L.R. 18/2025)

      1. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale esercita, anche secondo le modalitร  stabilite dallo statuto o dai regolamenti dellโ€™ente, la vigilanza sullโ€™attivitร  urbanistico-edilizia nel territorio comunale per assicurarne la rispondenza alle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed alle modalitร  esecutive fissate nei titoli abilitativi e provvede allโ€™accertamento delle violazioni riscontrate. (sostituito dall’art. 24 della L.R. 18/2025)

      2. La funzione di vigilanza รจ, inoltre, esercitata nei casi di segnalazione effettuata dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria ai sensi delle vigenti disposizioni statali.

      3. Lโ€™accertamento di cui al comma 1 puรฒ essere effettuato L’attivitร  di vigilanza di cui al comma 1 puรฒ essere effettuata (sostituito con l’art. 24 della L.R. 18/2025) anche dalla Regione attraverso il servizio competente in materia di vigilanza edilizia e il Corpo forestale e di vigilanza ambientale, in collaborazione con le amministrazioni comunali.

      4. Il verbale di accertamento รจ inviato con immediatezza allโ€™amministrazione comunale interessata, allโ€™autoritร  giudiziaria competente per territorio ed allโ€™Assessorato regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica per i rispettivi provvedimenti di competenza, e indica il proprietario dellโ€™immobile, lโ€™esecutore dei lavori, il progettista ed il direttore dei lavori.

      5. Gli organi preposti alla vigilanza ed allโ€™accertamento segnalano i nomi del progettista e del direttore dei lavori ai competenti ordini e collegi professionali e trasmettono i dati relativi alle imprese esecutrici allโ€™Amministrazione regionale per lโ€™adozione dei provvedimenti sanzionatori di rispettiva competenza.

      6. Il comune pubblica mensilmente nel proprio albo pretorio on line i dati relativi agli immobili e alle opere realizzati abusivamente ed effettua le trasmissioni previste dalle vigenti disposizioni statali.

      Art.21 – Servizio regionale di vigilanza in materia edilizia (Articolo abrogato dallโ€™articolo 80 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, con effetto dalla data di entrata in vigore del decreto di ridefinizione dei servizi previsto dal comma 5 dellโ€™articolo 71 della stessa legge.)

      1. Eโ€™ istituito, anche in soprannumero rispetto a quanto fissato dagli articoli 5 e 6 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, presso lโ€™Assessorato degli enti locali, finanze ed urbanistica il servizio regionale di vigilanza in materia edilizia, ripartito in un settore tecnico ed in uno amministrativo.

      2. Lโ€™Amministrazione regionale, in materia di vigilanza edilizia, esercita i seguenti compiti:

      1. vigilanza sullโ€™attivitร  edilizia e sulla corretta attuazione dei piani urbanistici nonchรฉ accertamento e segnalazione dellโ€™insorgere di fenomeni di abusivismo, in collaborazione con lโ€™amministrazione comunale, al fine di prevenire la realizzazione di opere edilizie in contrasto con le norme urbanistiche;
      2. rilevamento, accertamento e censimento delle opere abusive, in collaborazione con i comuni interessati, anche avvalendosi di collaborazioni esterne mediante convenzionamento a tempo determinato;
      3. realizzazione di rilevamenti aereofotogrammetrici con particolare riguardo alle zone costiere, ai centri storici ed alle aree contermini ai centri urbani di maggiore rilevanza;
      4. promozione della conoscenza diffusa delle norme urbanistiche che regolano lโ€™attivitร  edilizia, la disciplina e lโ€™uso del territorio;
      5. attivitร  istruttoria degli atti di competenza regionale relativi alla repressione degli abusi edilizi;
      6. ogni altra attivitร  attinente la prevenzione e repressione dellโ€™abusivismo edilizio;
      7. indirizzo e coordinamento dellโ€™attivitร  di enti ed amministrazioni pubbliche in materia di edilizia ed urbanistica.

      Art.22 – Adempimenti regionali (Sostituito dallโ€™art. 13 della L.R. 8/2005)

      1. Allโ€™Assessore regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica competono gli adempimenti regionali in materia di disciplina e controllo dellโ€™attivitร  urbanistico – edilizia e di applicazione delle relative sanzioni.
      2. Al medesimo Assessore compete altresรฌ lโ€™annullamento delle licenze e concessioni edilizie illegittime ai sensi dellโ€™articolo 27 della legge 17 agosto 1942, n. 1150.

      Art. 22 (Annullamento del permesso di costruire da parte della Regione)

      1. Entro dieci anni dalla loro adozione i provvedimenti comunali che autorizzano interventi non conformi a prescrizioni degli strumenti urbanistici o dei regolamenti edilizi o comunque in contrasto con la normativa urbanistico-edilizia vigente al momento della loro adozione, possono essere annullati dalla Regione.

      2. Il provvedimento di annullamento รจ emesso entro diciotto mesi dallโ€™accertamento delle violazioni di cui al comma 1, ed รจ preceduto dalla contestazione delle violazioni stesse al titolare del permesso di costruire, al proprietario della costruzione, al progettista e al comune, con lโ€™invito a presentare controdeduzioni entro un termine allโ€™uopo prefissato.

      3. In pendenza delle procedure di annullamento puรฒ essere ordinata la sospensione dei lavori, con provvedimento da notificare a mezzo di ufficiale giudiziario, nelle forme e con le modalitร  previste dal codice di procedura civile, ai soggetti di cui al comma 2 e da comunicare al comune. Lโ€™ordine di sospensione cessa di avere efficacia se, entro sei mesi dalla sua notificazione, non sia stato emesso il decreto di annullamento di cui al comma 1.

      4. Entro sei mesi dalla data di adozione del provvedimento di annullamento รจ adottato il provvedimento di demolizione delle opere eseguite in base al titolo annullato.

      5. I provvedimenti di sospensione dei lavori e di annullamento sono resi noti al pubblico mediante lโ€™affissione, nellโ€™albo pretorio del comune, dei dati relativi agli immobili e alle opere realizzate.

      6. La competenza allโ€™adozione dei provvedimenti di cui al presente articolo รจ attribuita alla Direzione generale competente in materia urbanistica.

      CAPO II
      (SNELLIMENTO ED ACCELERAZIONE DELLE PROCEDURE ESPROPRIATIVE)

       Art.23 – Delega di funzioni in materia di espropriazioni

      1. Lโ€™articolo 21 della legge regionale 6 settembre 1976, n. 45, lโ€™articolo 5 della legge regionale 21 luglio 1976, n. 39, e lโ€™articolo 28 della legge regionale 19 maggio 1981, n. 17, sono abrogati e sostituiti dalle seguenti norme.

      2. Ai sensi dellโ€™articolo 44 dello Statuto speciale per la Sardegna e dellโ€™articolo 3, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979,n. 348 รจ rispettivamente delegata e subdelegata, ai sindaci dei comuni interessati, la competenza ad emettere il provvedimento di autorizzazione ad introdursi, ai sensi e per gli effetti dellโ€™articolo 7 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, negli immobili suscettibili di esproprio per lโ€™esecuzione di tutte le opere di urbanizzazione primaria e secondaria definite dallโ€™articolo 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, e dallโ€™articolo 44 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e di tutte le opere e gli interventi da realizzare in attuazione degli strumenti urbanistici generali e di attuazione, ivi compresi tra gli altri, i piani per lโ€™edilizia economica e popolare di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni, le localizzazione di cui allโ€™articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, i piani per insediamenti produttivi di cui allโ€™articolo 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, i piani di risanamento urbanistico di cui alla presente legge, nonchรฉ i piani di recupero di cui agli articoli 27 e seguenti della legge 5 agosto 1978, n. 457.

      3. Ai sindaci dei comuni interessati รจ, altresรฌ, delegata e subdelegata la competenza relativa allโ€™adozione, ai sensi dellโ€™articolo 20 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modifiche, del provvedimento di occupazione dโ€™urgenza degli immobili occorrenti per la realizzazione delle opere e degli interventi previsti nel secondo comma del presente articolo.

      4. I provvedimenti di cui ai commi precedenti devono essere emanati entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento delle istanze degli enti pubblici interessati, semprechรฉ siano complete dellโ€™occorrente documentazione e regolari ai sensi di legge.

      5. Scaduto infruttuosamente il termine di cui al comma precedente, i provvedimenti sono adottati dal Presidente della Giunta regionale competente in materia di espropriazioni per causa di pubblica utilitร .

      Art.24 – Accelerazione delle procedure espropriative

      1. In caso di esproprio preordinato alla realizzazione delle opere e degli interventi di cui al precedente articolo 23, lโ€™ente espropriante deposita presso la segreteria del comune, unitamente alla documentazione di cui allโ€™articolo 10 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, un elenco degli immobili recante lโ€™indicazione delle indennitร  determinate ai sensi delle norme vigenti.

      2. Ove lโ€™indennitร  sia riferita a manufatti edificati od a suoli diversi da quelli agricoli, unitamente allโ€™elenco predetto lโ€™ente espropriante deposita anche il parere di congruitร  preventivamente formulato dal competente Ufficio tecnico erariale.

      3. Nel termine di trenta giorni dalla data di inserzione nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna, parte III, dellโ€™avviso di cui al secondo comma dellโ€™articolo 10 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, i proprietari interessati dichiarano la loro disponibilitร  a stipulare la cessione volontaria di cui agli articoli 12, primo comma, e 17, primo comma, della legge 22 ottobre 1971, n. 865, ovvero manifestano la loro volontร  di accettare, o meno, puramente e semplicemente, lโ€™indennitร  loro offerta dallโ€™ente espropriante. In caso di mancata accettazione i proprietari interessati possono presentare le loro osservazioni corredandole di una perizia redatta da un tecnico ed asseverata presso la cancelleria di un ufficio giudiziario.

      4. Decorso il termine di cui al comma precedente, il sindaco, entro i successivi quindici giorni, trasmette allโ€™ente espropriante la documentazione depositata, ivi comprese le eventuali osservazioni degli interessati e le eventuali deduzioni del comune.

      5. Lโ€™ente espropriante, entro i successivi novanta giorni, provvede direttamente alla stipulazione delle eventuali cessioni volontarie nonchรฉ al pagamento delle indennitร  accettate puramente e semplicemente ed al deposito, nella Cassa depositi e prestiti, delle indennitร  non accettate.

      6. Decorso tale ultimo termine, nei successivi trenta giorni, lโ€™ente espropriante trasmette al Presidente della Giunta regionale gli atti relativi agli immobili dei quali non vi sia in corso lโ€™acquisizione mediante cessione volontaria, fornendo prova dellโ€™avvenuto pagamento o deposito delle indennitร  accettate o rifiutate.

      7. Il Presidente della Giunta regionale, con unico provvedimento definitivo che sostituisce i provvedimenti di cui agli articoli 11, 13 e 15 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modifiche, anche ai fini di cui allโ€™articolo 19 della medesima legge, decide sulle osservazioni presentate, ridetermina le indennitร  non accettate sentito, ove opportuno od ove lโ€™importo unitario delle indennitร  stesse superi la somma di lire cento milioni, il Comitato tecnico regionale dei lavori pubblici e pronuncia lโ€™espropriazione.

      8. Il decreto รจ pubblicato, per estratto, nel Bollettino ufficiale della Regione, parte II; รจ notificato agli interessati a cura dellโ€™ente espropriante nelle forme previste per la notificazione degli atti processuali civili ed รจ depositato presso la segreteria del comune previa affissione dellโ€™avviso di deposito allโ€™albo del comune medesimo per trenta giorni consecutivi dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

      9. Da tale ultima data decorre il termine di cui allโ€™articolo 19 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modifiche.

      10. Il provvedimento di cui al precedente settimo comma รจ trascritto dโ€™urgenza nei registri immobiliari a cura dellโ€™ente espropriante il quale provvede, altresรฌ, a richiedere le conseguenti volturazioni catastali.

      11. Restano ferme, per quanto compatibili con quelle contenute nel presente articolo, le norme contenute nella legge 22 ottobre 19771, n. 865 e successive modificazioni.

      11 bis. Allo scopo di favorire la realizzazione degli interventi di cui all’ articolo 21 della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45 e successive modificazioni ed integrazioni, per le occupazioni d’urgenza in corso al 1ยฐ dicembre 2005, la scadenza del termine di cui al secondo comma dell’articolo 20 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 , รจ prorogata di due anni. (Inserito dallโ€™art. 13 della L.R. 2/2007)

      Art.25 – Servizio regionale delle espropriazioni

      1. Al fine di assicurare il coordinamento e lโ€™omogeneizzazione operativa di enti ed amministrazioni operanti in Sardegna nella materia delle espropriazioni per pubblica utilitร  e per espletare adempimenti attinenti alla materia stessa, di competenza dellโ€™Amministrazione regionale, รจ istituito anche in soprannumero rispetto a quanto fissato dagli articoli 5 e 6 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, presso la Presidenza della Giunta regionale, il ripartito in un settore amministrativo ed in un settore tecnico.

      2. Il svolge le funzioni giร  espletate dallโ€™Ufficio regionale delle espropriazioni relative allโ€™esercizio delle attribuzioni, in materia espropriativa, di competenza del Presidente della Giunta regionale.

      3. Adempie, altresรฌ, alla funzione di consulenza tecnico – giuridica a supporto degli enti ed amministrazioni operanti nella materia delle espropriazioni per pubblica utilitร  e di divulgazione, a livello locale, della conoscenza delle norme e delle procedure espropriative, con comunicati, circolari interpretative e con ogni altro utile mezzo.

      4. Al fine di rendere disponibile un utile strumento di conoscenza della dimensione dellโ€™attivitร  espropriativi in Sardegna e degli oneri economici derivanti dalla stessa in dipendenza dellโ€™applicazione delle norme vigenti in materia, al รจ, altresรฌ affidato il compito di curare lโ€™acquisizione di dati statistici inerenti agli interventi espropriativi, ai tempi procedurali di definizione degli interventi stessi e delle indennitร  corrisposte agli interessati, nonchรฉ di provvedere alla pubblicazione dei dati medesimi. (Abrogato dallโ€™art. 80 della L.R. 31/1998)

      CAPO III (PIANI DI RISANAMENTO URBANISTICO E SANATORIA DELLE OPERE ABUSIVE)

      Art.26 – Opere abusive ammesse a sanatoria

      1. Il presente capo definisce le norme per il rilascio della concessione permesso di costruire edilizia o dellโ€™autorizzazione in sanatoria per le opere abusive di cui sia stato completato lโ€™ingombro volumetrico con la realizzazione delle murature perimetrali e della copertura per gli edifici e siano state completate funzionalmente negli altri casi, entro la data del 1ยบ ottobre 1983.

      2. La concessione Il permesso di costruire o lโ€™autorizzazione in sanatoria รจ rilasciata al proprietario dellโ€™opera abusiva, ovvero a coloro che ne hanno titolo ai sensi della normativa vigente nonchรฉ ad ogni altro soggetto interessato al conseguimento della sanatoria medesima.

      Art.27 – Opere minori ammesse a sanatoria

      1. Le opere meramente interne alle costruzioni che non interessino le facciate esterne dellโ€™edificio e non comportino modifiche alla sagoma, sono sanabili senza che occorra il nulla osta delle autoritร  competenti anche quando sono relative ad edifici, non vincolati ai sensi della legge 1ยบ giugno 1939, n. 1089, che si trovano in zone vincolate.

      2. Le opere di cui al comma precedente che non siano in contrasto con gli strumenti urbanistici adottati o approvati, non comportino aumento delle superfici utili, non modifichino la destinazione dโ€™uso delle costruzioni, e delle singole unitร  immobiliari e non rechino pregiudizio alla statica dellโ€™immobile sono sanate con lโ€™invio al comune, entro il 31 dicembre 1985 30 giugno 1986 30 settembre 1986, da parte del proprietario dellโ€™immobile o di chi ne ha comunque titolo, di una relazione a firma di un professionista abilitato alla progettazione che asseveri che le opere compiute hanno le caratteristiche indicate in questo e nel precedente comma.

      3. Le altre opere intere, cosรฌ come definite dal primo comma del presente articolo e che, ferma restando la cubatura, non siano conformi alle prescrizioni di cui al precedente comma sono egualmente ammesse a sanatoria, purchรฉ non rechino pregiudizio alla statica dellโ€™immobile con lโ€™invio al sindaco entro il 30 giugno 1986 entro il 30 settembre 1986 di una relazione a firma di un professionista abilitato alla progettazione che asseveri il rispetto delle prescrizioni indicate nel presente comma.

      4. In tal caso, alla relazione deve essere allegata la prova dellโ€™avvenuto versamento a favore del comune di una somma pari a lire seimila per ogni metro quadrato di superficie a titolo di contributo di concessione permesso di costruire.

      5. Sono ammesse alle sanatorie di cui ai precedenti commi le opere minori realizzate prima dellโ€™entrata in vigore della presente legge o in corso di realizzazione alla medesima data. Alle opere interne definite nei precedenti commi รจ equiparata, ai fini della procedura per la sanatoria, la chiusura di verande, balconi o terrazze con strutture precarie per la quale รจ ugualmente dovuto il versamento di lire 6.000 per ogni metro quadro realizzato ( Inserito dallโ€™art. 3 della L.R. 21/1986 )

      Art.28 – Opere abusive escluse dalla sanatoria

      1. Non possono conseguire il rilascio della concessione permesso di costruire o dellโ€™autorizzazione in sanatoria le opere abusive, realizzate dopo lโ€™apposizione del vincolo che si trovino:

      a) entro la fascia di rispetto costiero dei 150 metri dal mare, di cui allโ€™articolo 14, lettera b), della legge regionale 19 maggio 1981, n. 17, per le quali non sia ammessa la deroga ai sensi dellโ€™articolo 18 della medesima legge regionale;

      b) in contrasto con le prescrizioni urbanistiche che prevedano la destinazione delle aree su cui insistono a sede viaria pubblica o a spazi, edifici e servizi pubblici;

      c) in contrasto con le norme poste a salvaguardia del nastro stradale o ferroviario. Qualora le opere stesse non costituiscano minaccia alla sicurezza del traffico, la sanatoria รจ ammessa sentito il parere dellโ€™amministrazione competente;

      d) in zone soggette a vincoli posti a tutela di preminenti interessi pubblici ovvero su aree di proprietร  dello Stato o di enti pubblici, a meno che lโ€™amministrazione competente, ivi inclusa la soprintendenza competente, dichiari il non pregiudizio degli interessi pubblici tutelati, ovvero conceda lโ€™uso del suolo.

      2. Non possono altresรฌ conseguire il rilascio della concessione permesso di costruire o dellโ€™autorizzazione in sanatoria le opere relative a manufatti produttivi industriali, commerciali e direzionali e le opere connesse, anche quando siano situate nelle zone agricole, a meno che sia garantita lโ€™autonomia funzionale del complesso, nel rispetto di tutte le norme di legge ed assicurata la compatibilitร  con la destinazione prevalente del territorio limitrofo.

      3. Alle opere abusive non ammissibili a sanatoria, si applicano le sanzioni amministrative previste dal Capo I della presente legge.

      Art.29 – Accessi al mare

      1. Per garantire la fruibilitร  pubblica del litorale le amministrazioni comunali il cui territorio comprende zone costiere sono tenute a dotarsi, entro centottanta giorni dallโ€™entrata in vigore della presente legge, di un piano che individui i necessari accessi pubblici al mare mediante opportuni tracciati viari e pedonali.

      2. Il piano di cui al comma precedente e le relative varianti sono soggetti alle procedure previste per lโ€™approvazione dei piani particolareggiati.

      3. Gli accessi al mare individuati dal piano devono essere tracciati nel modo piรน agevole, preferendo le distanze minime tra litorale ed assetto viario principale.

      4. In prossimitร  degli accessi ed al di fuori della fascia di rispetto di 150 metri dal mare, di cui allโ€™articolo 14, lettera b), della legge regionale 19 maggio 1981, n. 17, devono essere previsti adeguati parcheggi pubblici, dimensionali in funzione della potenzialitร  di balneazione delle localitร  interessate.

      5. Il piano deve assicurare nelle zone “F” il rispetto di una fascia di 150 metri dal mare, garantendo la fruizione collettiva e lโ€™accesso al mare preferibilmente per mezzo di sentieri pedonali e di strade campestri esistenti, con esclusione del traffico automobilistico.

      Art.30 – Opere eseguite sui suoli di proprietร  dello Stato, della Regione o di enti pubblici

      1. Qualora soggetti diversi dalle amministrazioni statali abbiano eseguito, su suoli del demanio o del patrimonio dello Stato, della Regione o di enti pubblici, opere in assenza di concessione permesso di costruire, ovvero con variazioni essenziali si applicano le disposizioni previste dallโ€™articolo 9 della presente legge.

      Art.31 – Complessi produttivi

      1. Limitatamente ai fini di cui al precedente articolo 28, la deroga di cui allโ€™articolo 18 della legge regionale 19 maggio 1981, n. 17, puรฒ essere estesa ai complessi produttivi esistenti.

      Art.32 – Piani di risanamento urbanistico

      1. Qualora un insediamento edilizio sia stato realizzato in tutto o in parte abusivamente, il rilascio della concessione permesso di costruire in sanatoria per le opere in esso comprese รจ subordinato allโ€™approvazione di un piano di risanamento urbanistico, che puรฒ essere adottato anche in variante allo strumento urbanistico generale.

      2. I proprietari di immobili abusivi e i proprietari di superfici territoriali non edificate ricadenti allโ€™interno della perimetrazione degli insediamenti abusivi di cui allโ€™articolo 33, possono riunirsi in consorzio volontario per partecipare allโ€™attuazione, anche parziale, dei piani di risanamento urbanistico; tale partecipazione deve essere definita per gli aspetti tecnico โ€“ urbanistici e finanziari derivanti dalla presente legge attraverso apposita convenzione da stipularsi con il comune nei modi previsti per i piani attuativi di iniziativa privata.

      3. La redazione e lโ€™attuazione dei piani di risanamento urbanistico possono essere assegnate in concessione permesso di costruire ad imprese o ad associazioni di imprese o a loro consorzi o ai consorzi dei proprietari di aree libere e fabbricati; tale concessione permesso di costruire รจ accompagnata da apposita convenzione nella quale sono tra lโ€™altro precisati i contenuti economici e finanziari degli interventi di recupero urbanistico.

      4. Si considera in via generale, insediamento edilizio ai fini del precedente primo comma, lโ€™insieme di unitร  immobiliari la cui densitร  superi lโ€™indice territoriale di 0,40 mc/mq.

      Art.33 – Reperimento aree per lโ€™edilizia economica e popolare

      1. Contestualmente al piano di risanamento urbanistico finalizzato al recupero del patrimonio edilizio esistente, deve essere adottato apposito piano per lโ€™edilizia economica e popolare, in conformitร  alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modifiche ed integrazioni, che soddisfi un fabbisogno di edilizia abitativa pari possibilmente a quello dei volumi realizzati abusivamente dei soggetti aventi titolo per lโ€™accesso allโ€™edilizia economica e popolare e che sia dimensionato tenendo conto della eventuale disponibilitร  di aree in altri piani di zona vigenti.

      2. Non sussiste obbligo di adottare il piano di zona nel caso in cui il piano di risanamento interessi aree classificate “F” e “D” ai sensi del decreto di cui allโ€™articolo 4 della legge regionale 19 maggio 1981, n. 17.

      3. Nel caso in cui il piano di zona non superi, in termini volumetrici, il 50 per cento della capacitร  insediativa delle zone di espansione previste dallo strumento urbanistico generale, le Amministrazioni comunali non sono tenute a produrre alcuna documentazione per il dimensionamento del piano in relazione al fabbisogno abitativo.

      4. La norma di cui ai commi precedenti di cui al comma precedente si applica anche ai piani di zona non collegati con piani di risanamento urbanistico.

      5. Nei comuni classificati di I e II classe ai sensi dellโ€™articolo 2 del decreto di cui allโ€™articolo 4 della legge regionale 19 maggio 1981, n. 17, i piani attuativi interessanti zone residenziali devono riservare il 40 per cento della volumetria realizzabile a piano per lโ€™edilizia economica e popolare ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167; e successive modifiche. ( Sostituito dallโ€™art. 40 della L.R. 45/1989 )

      5. I Comuni della Sardegna, nell’ approvare i piani attuativi interessanti zone residenziali, possono riservare da un minimo del 40 per cento ad un massimo del 70 per cento della volumetria realizzabile ai piani per l’ edilizia economica e popolare ai sensi della legge 18 – 4 – 1962 n. 167 e successive modifiche ( Inserito dallโ€™art. 40 della L.R. 45/1989 )

      6. Qualora il piano attuativo sia dโ€™iniziativa privata, i proponenti dovranno prevedere, per la finalitร  di cui al precedente comma, in aggiunta alle aree per standards urbanistici, quelle necessarie a realizzare la suddetta percentuale di volumetria da destinarsi a piano di zona.

      6.bis Le disposizioni di cui ai precedenti quinto e sesto comma non si applicano ai piani particolareggiati adottati, ed ai piani di lottizzazione formalmente presentati al Comune entro la data del 15 ottobre 1985 ( Inserito dallโ€™art. 6 della L.R. 21/1986 )

      7. La valutazione del costo di tali aree รจ effettuata secondo le disposizioni vigenti in materia di espropriazione e di relativo importo viene compensato fino alla concorrenza con gli oneri di urbanizzazione secondaria dovuti dai proponenti.

      8. I finanziamenti di cui alla legge regionale 6 settembre 1976, n. 45, possono essere utilizzati anche per lโ€™acquisizione di aree edificabili, nonchรฉ per lโ€™esecuzione di opere di urbanizzazione primaria nei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167.

      9. I comuni determinano lโ€™incidenza dei costi delle opere di urbanizzazione ai fini della determinazione del prezzo di cessione delle aree dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167.

      10. I proprietari di terreni interessati da piani di edilizia economica e popolare coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale, possono chiedere al comune, in luogo della indennitร  di esproprio, lโ€™assegnazione in proprietร  di equivalenti terreni, facenti parte del patrimonio disponibile delle singole amministrazioni comunali, per continuare lโ€™esercizio dellโ€™attivitร  agricola.

      Art.34 – Piani di recupero

      1. Nei comuni ove esiste un patrimonio abitativo vetusto da rinnovare per uso residenziale, unitamente ai piani di edilizia economica e popolare di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, possono essere approvati piani di recupero dโ€™iniziativa pubblica e privata in conformitร  alla legge 5 agosto 1978, n. 457.

      2. Qualora almeno il 50 per cento dei proprietari e dei destinatari degli alloggi da risanare abbia i requisiti per lโ€™accesso ai benefici dellโ€™edilizia economica e popolare, lโ€™intervento รจ ammesso alle agevolazioni di cui al presente articolo.

      3. La tipologia dellโ€™intervento deve privilegiare la domanda di alloggi possibilmente riconducibili per dimensioni agli standards dellโ€™edilizia economica e popolare, in relazione alla adattabilitร  della riconversione tipologica dellโ€™habitat edilizio preesistente.

      4. Per gli immobili compresi nelle zone omogenee classificate “A” ai sensi del decreto di cui allโ€™articolo 4 della legge regionale 19 maggio 1981, n. 17, la riconversione tipologica deve tendere alla salvaguardia delle strutture distributive e ambientali esistenti.

      5. I piani di recupero operano pure in assenza di piani particolareggiati di attuazione, anche dove diversamente specificato dagli strumenti urbanistici vigenti.

      6. I piani riguardanti zone classificate “A” sono soggetti allโ€™approvazione regionale qualora prevedano mutamenti dei rapporti preesistenti nelle destinazioni dโ€™uso.

      7. I proprietari di immobili situati allโ€™interno delle aree soggette a piani di recupero, riuniti in consorzio volontario od in cooperativa, possono partecipare allโ€™attuazione anche parziale del piano di recupero; in tal caso la partecipazione deve essere regolamentata per gli aspetti derivanti dalla presente legge e dalla legge 5 agosto 1978, n. 457, attraverso apposita convenzione da stipularsi con il comune interessato.

      8. Allo scopo di incentivare gli interventi sul patrimonio edilizio esistente nei piani di recupero, la Regione, di intesa con i comuni interessati, รจ autorizzata a concedere contributi sugli interessi sino ad un massimo del 5 per cento sui mutui concessi, ai soggetti di cui al comma precedente, dagli istituti e dalle sezioni di credito fondiario ed edilizio, aventi una durata massima di anni venti.

      9. Per la determinazione del mutuo concedibile ai soggetti aventi i requisiti necessari, si fa riferimento al limite massimo previsto dalla normativa vigente al momento della deliberazione del provvedimento regionale.

      10. Una quota pari, di norma, al 10 per cento degli stanziamenti annuali destinati allโ€™attuazione della presente legge รจ riservata ai fini di cui al precedente ottavo comma.

      11. Allโ€™erogazione di detti contributi puรฒ procedersi in unโ€™unica soluzione, previa attualizzazione delle rispettive quote annuali.

      12. Lโ€™Assessore regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica, di concerto con lโ€™Assessore regionale dei lavori pubblici, disciplina con proprio decreto i criteri e le modalitร  di attuazione del presente articolo.

      Art.35 – Anticipazioni e mutui regionali ai comuni

      1. Lโ€™Assessore regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica รจ autorizzato a concedere anticipazioni ai comuni per la formazione e lโ€™attuazione dei piani di risanamento nella misura non superiore al 50 per cento della spesa prevista e riconosciuta ammissibile.

      2. Alla determinazione dellโ€™anticipazione ed allโ€™assunzione del relativo impegno di spesa provvede, su domanda del comune, lโ€™Assessore regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica, il quale ne dispone altresรฌ lโ€™accreditamento non appena approvati dai competenti organi i piani di risanamento di cui al precedente articolo 34.

      3. I comuni devono rimborsare la quota capitale ottenuta, in un arco di tempo non superiore a cinque anni, deducendo la somma necessaria per assicurare la copertura finanziaria tra il tasso ufficiale praticato dagli istituti di credito e lโ€™interesse legale.

      4. In alternativa alle precedenti disposizioni i comuni classificati di classe I e II ai sensi dellโ€™articolo 2 del decreto dellโ€™Assessore regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica 20 dicembre 1983, n. 2266/U, possono accedere a mutui presso gli istituti di credito autorizzati e che abbiano stipulato apposita convenzione con la Regione per lโ€™importo riconosciuto ammissibile, restando a carico del comune il rimborso della quota capitale e dellโ€™interesse legale, mentre sarร  a carico della Regione nei limiti della disponibilitร  di cui al precedente articolo 34, decimo comma, la copertura finanziaria tra il tasso ufficiale concordato dagli istituti di credito e lโ€™interesse legale.

      5. Allโ€™erogazione di detti contributi puรฒ procedersi in unica soluzione previa attualizzazione delle rispettive quote annuali.

      Art.36 – Contributi ai comuni per lโ€™attuazione della presente legge

      1. Lโ€™Assessore regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica รจ autorizzato a concedere ai comuni per il ripiano del disavanzo finanziario dovuto al minore introito derivante dalle riduzioni previste dagli articoli 43 e 44 della presente legge.

      Art.37 – Contenuto ed efficacia dei piani di risanamento urbanistico

      1. I piani di risanamento di iniziativa pubblica o privata hanno contenuto, valore ed efficacia di piano attuativo.

      2. I piani di risanamento devono prevedere le aree per gli standards urbanistici le quali, nel caso che dette aree non siano interamente reperibili allโ€™interno dellโ€™insediamento abusivo, devono essere individuate nelle immediate adiacenze.

      3. I piani di risanamento debbono altresรฌ contenere le previsioni di spesa relative alle opere di urbanizzazione primaria necessaria e quelle occorrenti per lโ€™acquisizione delle aree per standards urbanistici per lโ€™attuazione dei servizi previsti dallโ€™art. 3 della legge regionale 19 maggio 1981, n. 17.

      4. Gli oneri finanziari di cui sopra devono essere ripartiti proporzionalmente alla volumetria da autorizzare in sanatoria ed a quella ancora da realizzare fra tutti i proprietari interessati, secondo i criteri e le modalitร  indicate nei successivi articoli.

      5. Nei casi in cui lโ€™attuazione dei piani di risanamento รจ prevista con carattere pluriennale, deve essere predisposto un programma finanziario articolato per fasi di intervento.

      6. In caso di piani di risanamento urbanistico di iniziativa privata, qualora non sia possibile ai proponenti reperire in tutto o in parte le aree di cessione per standards urbanistici, esse potranno essere sostituite da un corrispettivo monetario pari al valore delle aree da espropriare. Detto importo รจ stabilito nelle previsioni di spesa allegate al piano di risanamento nella misura prevista dalle disposizioni vigenti in materia di indennitร  espropriativa.

      7. Qualora i piani proposti non prevedano per intero le aree per i servizi, lโ€™amministrazione comunale provvede, in sede di approvazione allโ€™integrazione.

      8. I piani particolareggiati approvati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge e finalizzati al recupero del patrimonio edilizio ed infrastrutturale esistente, conservano la loro validitร  e le opere abusive in essi ricomprese possono conseguire la concessione permesso di costruire o lโ€™autorizzazione in sanatoria secondo le modalitร  previste dalla presente legge.

      8-bis. Nelle more dellโ€™approvazione dei Piani di risanamento urbanistico, dellโ€™adeguamento del Piano urbanistico comunale al Piano paesaggistico regionale, ed entro ventiquattro mesi dalla adozione dellโ€™atto di cui alla lettera c), i comuni possono rilasciare ai richiedenti che ne facciano specifica istanza, il permesso di costruire o lโ€™autorizzazione in sanatoria alle seguenti condizioni:
      a)che sussistano tutti gli altri presupposti di legge;
      b) che gli insediamenti da assoggettare a risanamento urbanistico siano stati individuati e perimetrati ai sensi dellโ€™articolo 38, comma 1 lettera a);
      c) che il comune, con apposito atto, stabilisca:
      1) i criteri ed i parametri di predeterminazione del costo presuntivo delle opere di urbanizzazione primaria; lโ€™importo non puรฒ essere inferiore a quello determinabile in base al prezziario regionale dei lavori pubblici di cui allโ€™articolo 22 della legge regionale 13 marzo 2018, n. 8 (Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture), diminuito del ribasso medio per opere della stessa categoria appaltate nel comune o in comuni viciniori nellโ€™ultimo triennio;
      2) i criteri ed i parametri di predeterminazione del costo presuntivo dellโ€™espropriazione delle aree occorrenti per le opere di urbanizzazione secondaria; lโ€™importo non puรฒ essere inferiore ai valori medi in comune commercio determinati ai sensi dellโ€™articolo 59, comma 1, lettera g) del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 (Istituzione dellโ€™imposta regionale sulle attivitร  produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dellโ€™Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonchรฉ riordino della disciplina dei tributi locali);
      3) le modalitร  procedimentali ed operative per:
      1.1) il pagamento di cui alla lettera d);
      1.2) la costituzione della garanzia di cui alla lettera e);
      1.3) lโ€™assunzione, tramite atto unilaterale dโ€™obbligo, dellโ€™obbligazione di corrispondere lโ€™eventuale maggiore importo a consuntivo dei costi di cui alle lettere c1) e c2);
      d) che lโ€™istante versi, oltre quanto dovuto, il 70 per cento del costo delle opere di urbanizzazione primaria e di quello dellโ€™espropriazione delle aree occorrenti per le opere di urbanizzazione secondaria;
      e) che lโ€™istante costituisca una garanzia reale o assicurativa per il pagamento del residuo 30 per cento e dellโ€™eventuale maggiore importo a consuntivo dei costi di cui alle lettere c1) e c2).

      8-ter. Gli importi incassati dalla monetizzazione di cui al comma 8-bis, sono a destinazione vincolata e sono spesi per lโ€™acquisizione delle aree e per la realizzazione delle opere attinenti il territorio del corrispondente piano di risanamento urbanistico, ancorchรฉ non ancora approvato ma comunque individuato e delimitato.

      8-bis. All’interno di tutti i piani di risanamento urbanistico, nell’ambito dell’edilizia contrattata e previa richiesta degli interessati, รจ consentita la sostituzione dei lotti destinati a standard urbanistici con lotti edificabili, a condizione che il lotto edificabile da sostituire come standard abbia maggiore o uguale superficie e che tale sostituzione non comporti aumento di volumetrie rispetto a quanto previsto dal piano attuativo, senza limiti di distanza. (Comma inserito dallโ€™articolo 131, comma 1, lettera c), della legge regionale 23 ottobre 2023, n. 9. Per errore di coordinamento tale comma รจ stato indicato come 8-bis, mentre piรน propriamente doveva essere indicato come 8-quater.)

      Art.38 – Termini per lโ€™adozione dei piani di risanamento

      1. A decorrere dallโ€™entrata in vigore della presente legge i comuni devono provvedere:

      1. entro novanta giorni allโ€™individuazione e perimetrazione degli insediamenti da assoggettare a risanamento urbanistico;
      2. entro nove mesi allโ€™adozione dei piani di risanamento urbanistico.

      2. Decorsi inutilmente i termini di cui al comma precedente, il competente Comitato di controllo sugli atti degli enti locali provvede alla nomina di un Commissario ad acta entro trenta giorni perchรฉ adotti i necessari provvedimenti sostitutivi, dandone contemporaneamente notizia allโ€™Assessore regionale degli enti locali.

      Art.39 – Facoltร  ed obblighi dei comuni

      1. In luogo della indennitร  di esproprio, i proprietari di lotti di terreno vincolati a destinazioni pubbliche a seguito dei piani di risanamento di cui agli articoli precedenti, possono chiedere che vengano loro assegnati equivalenti lotti disponibili dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, per costruirvi, singolarmente o riuniti in cooperativa, la propria prima abitazione.

      2. Per i fini previsti dal primo e dal terzo comma del presente articolo, i comuni che procedono allโ€™adozione dei piani di risanamento di cui agli articoli precedenti devono comunque provvedere, anche se non obbligati ai sensi delle norme vigenti, alla formazione dei piani di zona previsti dalla legge 18 aprile 1962, n. 167, senza tener conto del limite minimo del quaranta per cento di cui allโ€™articolo 2, terzo comma, della legge 28 gennaio 1977, n. 10, ovvero procedere agli opportuni ampliamenti dei piani giร  approvati.

      3. I proprietari degli edifici per i quali รจ prevista la demolizione possono chiedere lโ€™assegnazione di un lotto nellโ€™ambito dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, per costruirvi la propria prima abitazione.

      4. I soggetti abitanti, a titolo di proprietร  o di locazione decorrente da data certa, anteriore allโ€™entrata in vigore della presente legge, in edifici ultimati ai sensi dellโ€™articolo 26 della presente legge, alla data del 1 ottobre 1983, dei quali รจ prevista la demolizione a seguito dellโ€™approvazione degli strumenti di risanamento urbanistico, sono preferiti, purchรฉ abbiano versato i contributi ex GESCAL per almeno cinque anni, a paritร  di punteggio nella graduatoria di assegnazione in locazione di alloggi cui abbiano titolo a norma di legge.

      Art.40 – Domanda e procedimento della concessione permesso di costruire in sanatoria

      1. La domanda di concessione o di autorizzazione in sanatoria deve essere presentata entro il termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. (Sostituito dallโ€™art. 1 della L.R. 21/1986 )

      1. La domanda di concessione o di autorizzazione in sanatoria deve essere presentata entro il termine del 31 marzo 1986 (Inserito dallโ€™art. 1 della L.R. 21/1986 )

      2. Per le costruzioni ed altre opere ultimate entro il 1 ottobre 1983, la cui licenza, concessione permesso di costruire od autorizzazione venga annullata, ovvero dichiarata decaduta o inefficace successivamente allโ€™entrata in vigore della presente legge, il termine di presentazione della domanda รจ fissato in centoventi giorni dalla notificazione o comunicazione alla parte interessata del relativo provvedimento.

      3. Alla domanda, corredata della prova dellโ€™eseguito pagamento degli importi previsti dalle vigenti disposizioni, deve essere allegata la seguente documentazione:

      a. una descrizione sommaria delle opere per le quali si chiede la concessione permesso di costruire in sanatoria;

      b. il progetto delle opere di completamento e di adeguamento statico, eventualmente necessarie;

      c. unโ€™apposita dichiarazione, corredata da documentazione fotografica, dalla quale risulti lo stato dei lavori pubblici, una perizia sulle dimensioni e sullo stato delle opere redatta da un tecnico abilitato allโ€™esercizio della professione dalla quale risulti la idoneitร  statica e funzionale delle opere eseguite e lโ€™esistenza degli indispensabili requisiti dโ€™ordine igienico sanitario;

      d. un certificato di residenza, di data non anteriore a tre mesi nonchรฉ copia della dichiarazione dei redditi al fine di ottenere le riduzioni previste dalla presente legge;

      e. un certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, industria, artigianato ed agricoltura, di data non anteriore a tre mesi, da cui risulti la sede dellโ€™impresa; un eventuale atto di notorietร  dal quale risulti che lโ€™attivitร  di impresa รจ esercitata nei locali per i quali si chiede la concessione permesso di costruire in sanatoria, nel caso in cui questi ultimi non coincidano con la sede della impresa;

      f. la prova dellโ€™avvenuta presentazione allโ€™ufficio del catasto della documentazione necessaria ai fini dellโ€™accatastamento;

      g. il parere delle competenti amministrazioni statali o regionali nel caso in cui gli immobili siano gravati da vincoli imposti da leggi statali o regionali; qualora non ancora espresso, il parere รจ sostituito da copia della domanda presentata allโ€™amministrazione interessata;

      h. un atto di notorietร  dal quale risulti il tempo in cui la costruzione รจ stata iniziata ed ultimata, qualora non risulti altrimenti.

      4. Gli atti di notorietร  di cui ai precedenti punti e) ed h) possono essere contestuali.

      5. Le opere di completamento e di adeguamento statico, eventualmente necessarie, di cui alla lettera b) del precedente terzo comma, potranno essere eseguite successivamente al rilascio della concessione o dellโ€™autorizzazione in sanatoria. (Sostituito dallโ€™art. 6 della L.R. 12/1987)

      5. Su richiesta dellโ€™interessato, il Sindaco puรฒ rilasciare apposita certificazione, della sussistenza dei requisiti necessari per ottenere la concessione o lโ€™autorizzazione in sanatoria. Comunque, il richiedente la concessione  permesso di costruire o autorizzazione in sanatoria, dopo il pagamento – come acconto – dei due terzi degli oneri previsti dalle vigenti disposizioni, puรฒ completare le opere di cui allโ€™articolo 26, primo comma, relativamente alle case di abitazione e con esclusione delle zone turistiche, non comprese tra quelle indicate al precedente articolo 28 nรจ ricadenti in zona assoggettata ai piani di risanamento di cui allโ€™articolo 32.

      5.bis- A tal fine lโ€™interessato comunica al comune il proprio intendimento con le procedure previste dallโ€™articolo 15, terzo comma, ed inizia i lavori di completamento funzionale, non prima di trenta giorni dalla data della suddetta comunicazione. I lavori sono effettuati sotto la responsabilitร  dellโ€™interessato unitamente al tecnico incaricato della direzione dei lavori, e comunque i lavori compiuti non possono costituire in nessun momento pregiudizio alcuno dei diritti e delle ragioni della pubblica amministrazione.

      5-ter. Lโ€™avvenuto espletamento delle suddette procedure abilita gli Istituti di credito a concedere mutui fondiari ed edilizia sia per le opere eseguite, sia per quelle di completamento.

      5-quater – I lavori di completamento delle opere eseguite su aree sottoposte a vincolo possono essere eseguiti solo a condizione che siano stati espressi positivamente i necessari pareri ed autorizzazioni delle competenti amministrazioni 

      6. Il richiedente la sanatoria, quando sia pendente un procedimento giurisdizionale avverso provvedimenti sanzionatori emessi dal comune o dalla Regione, deve darne atto nella domanda precisando contestualmente se intenda rinunziare al ricorso, in caso di rilascio del provvedimento di sanatoria richiesto.

      Art.41 – Certificato di abitabilitร  e di agibilitร 

      1. A seguito del rilascio della concessione permesso di costruire o autorizzazione in sanatoria, viene altresรฌ rilasciato il certificato di abitabilitร  o di agibilitร  anche in carenza degli ulteriori requisiti fissati da norme regolamentari, qualora le opere sanate non contrastino con le disposizioni vigenti in materia di sicurezza statica e di prevenzione degli infortuni.

      2. Il certificato di abitabilitร  o di agibilitร  per edifici legittimamente realizzati si intende rilasciato decorsi novanta giorni dalla richiesta dellโ€™interessato con cui sia documentata la sussistenza delle condizioni di cui al comma precedente attraverso la relazione di un professionista abilitato alla progettazione. (abrogato con l’art. 26 della L.R. 18/2025)

      Art.42 – Oneri per il rilascio della concessione permesso di costruire o dellโ€™autorizzazione in sanatoria

      1. Il beneficiario della sanatoria deve corrispondere al comune gli oneri di concessione permesso di costruire secondo le modalitร  di cui ai successivi commi.

      2. Il costo convenzionale base per la determinazione degli oneri di urbanizzazione di cui allโ€™articolo 5 del decreto assessoriale 31 gennaio 1978, n. 70/U รจ incrementato dagli interessi legali, fermi restando i parametri correttivi di cui alle tabelle allegate al richiamato decreto assessoriale del 31 gennaio 1978, n. 70/u.

      3. Il suddetto costo convenzionale รจ moltiplicato rispettivamente per il coefficiente 1,2 per i comuni della classe III, 1,4 per i comuni della classe II e 1,6 per i comuni della classe I, cosรฌ come individuati dallโ€™articolo 2 del decreto dellโ€™Assessore degli enti locali, finanze e urbanistica 20 dicembre 1983, n. 2266/u.

      4. Ai fini dellโ€™applicazione della presente legge le frazioni, con esclusione di quelle residenziali turistiche, sono assimilate ai comuni di pari popolazione massima insediabile prevista dallo strumento urbanistico.

      5. Gli oneri di concessione permesso di costruire non sono dovuti:

      • per le opere realizzate nel periodo antecendente al 1 gennaio 1970 e per le opere che hanno i requisiti per la concessione permesso di costruire gratuita ai sensi dellโ€™articolo 9 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, semprechรจ sia stato rispettato lโ€™indice fondiario previsto dallo strumento urbanistico vigente alla data di realizzazione dellโ€™opera;
      • per le opere realizzate in assenza di autorizzazione o n difformitร  da essa.

      6. Il contributo di concessione  di cui al precedente primo comma รจ ridotto al 50 per cento per le opere realizzate nel periodo dal 1 gennaio 1970 al 29 gennaio 1977. (sostituito dallโ€™art. 7 della L.R. 21/1986 )

      6. Per le opere realizzate nel periodo dal 1ยบ gennaio 1970 al 29 gennaio 1977 gli oneri di urbanizzazione sono ridotti al 50 per cento e lโ€™onere relativo al costo di costruzione non รจ dovuto (inserito dallโ€™art. 7 della L.R. 21/1986 )

      Art.43 – Condizioni di sanatoria per i cittadini meno abbienti che abbiano realizzato la prima casa

      1. Il richiedente la sanatoria in possesso dei requisiti per lโ€™assegnazione di un alloggio di edilizia economica e popolare, che abbia realizzato un alloggio convenzionabile ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e che procede alla stipula della relativa convenzione anche in zona “E”, รจ tenuto a corrispondere il contributo di concessione permesso di costruire nella misura stabilita dallโ€™amministrazione comunale per le zone classificate “B” ai sensi del decreto di cui allโ€™articolo 4 della legge regionale 19 maggio 1981, n. 17. Tale onere รจ incrementato degli interessi legali.

      2. Le agevolazioni di cui al precedente comma sono estese alle opere abusive realizzate o acquistate per essere adibite a prima abitazione di parenti di primo grado del richiedente. La domanda di sanatoria puรฒ essere presentata, oltre che dal proprietario dellโ€™immobile, anche da parenti di primo grado purchรจ in possesso dei requisiti indicati al primo comma del presente articolo. (Inserito dallโ€™art. 4 della L.R. 12/1987)

      Art.44 – Riduzioni e maggiorazioni del contributo di concessione permesso di costruire

      1. Devono corrispondere gli oneri di urbanizzazione nella misura del 70 per cento:

      • coloro che siano in possesso del solo requisito soggettivo per lโ€™assegnazione di un alloggio di edilizia economica e popolare che abbiano realizzato un alloggio di superficie superiore di non oltre il 30 per cento rispetto a quella stabilita come convenzionabile;
      • coloro che siano in possesso del requisito oggettivo richiesto per lโ€™edilizia convenzionata ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10, ed il cui reddito non superi il limite previsto per lโ€™accesso allโ€™edilizia agevolata.

      2. In assenza dei predetti requisiti, qualora lโ€™opera abusiva costituisca la prima abitazione del nucleo familiare dellโ€™interessato, gli oneri di urbanizzazione sono ridotti del 20 per cento.

      3. Qualora le opere eseguite abbiano una superficie di oltre 500 mq, oppure di oltre 1.000 mq, lโ€™onere รจ moltiplicato rispettivamente per 2 ovvero per 3.

      4. Per lโ€™attivitร  artigianale e commerciale a prevalente conduzione familiare gli oneri di urbanizzazione sono ridotti del 20 per cento.

      5. In caso di chiusura di balconi o terrazzi gli oneri sono ridotti del 70 per cento qualora il manufatto sia stato realizzato con elementi lignei o metallici e del 30 per cento negli altri casi. (sostituito dallโ€™art. 8 della L.R. 21/1986)

      5. In caso di chiusura di verande, balconi o terrazze con strutture stabili e non con le strutture precarie di cui al precedente articolo 27 sesto quinto comma, il contributo di concessione รจ ridotto del 30 per cento . (Inserito dallโ€™art. 8 della L.R. 21/1986)

      6. Le somme da corrispondere per i titoli sopra indicati sono ridotte del 60 per cento nel caso di opere di ristrutturazione edilizia come definite dallโ€™articolo 31, lettera d), della legge 5 agosto 1975, n. 457.

      7. In presenza di piano di risanamento lโ€™amministrazione comunale deve indicare nel quadro finanziario annesso le fonti finanziarie attraverso cui far fronte al diminuito introito derivante dalle eventuali riduzioni di cui ai precedenti commi ed al precedente articolo 42.

      Art.45 – Fondi da destinare al riequilibrio e al recupero urbanistico

      1. Per il riequilibrio ed il recupero urbanistico delle zone compromesse sono destinati oltre agli stanziamenti statali aventi tale destinazione anche fondi regionali.

      2. Gli stanziamenti regionali sono adeguati di anno in anno tenendo conto delle esigenze finanziarie derivanti dai piani di recupero urbanistico approvati e concretamente realizzati.

      Art.46 – Pagamento dei contributi afferenti la concessione permesso di costruire in sanatoria

      1. Entro la data di presentazione della domanda di cui al precedente articolo 40, devono essere versati al comune a titolo di acconto la somma di lire 50.000 per le opere di urbanizzazione primaria e di lire 100.000 per quelle secondarie, semprechรจ il contributo di concessione permesso di costruire sia dovuto.

      2. La restante parte del contributo di concessione permesso di costruire da corrispondere al comune ai sensi della presente legge puรฒ essere rateizzata con deliberazione del Consiglio comunale, applicando lโ€™interesse legale.

      3. La prima rata deve essere versata al comune allโ€™atto del rilascio della concessione permesso di costruire e non deve comunque essere inferiore al 30 per cento dellโ€™intero importo; le rate rimanenti ed i relativi interessi devono essere corrisposti entro i successivi tre anni, con le modalitร  e garanzie stabilite dallโ€™amministrazione comunale.

      4. Il consiglio comunale puรฒ deliberare forme di rateizzazione piรน favorevoli per il concessionario che sia in possesso dei requisiti per lโ€™assegnazione di un alloggio di edilizia economica popolare e che abbia realizzato unโ€™abitazione convenzionabile ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, purchรฉ lโ€™importo sia interamente corrisposto entro il termine di 5 anni.

      5. Il mancato versamento nei termini previsti comporta la riscossione mediante lโ€™ingiunzione prevista dallโ€™articolo 2 del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emessa dal sindaco del comune interessato.

      6. Le somme percepite dai comuni ai sensi della presente legge hanno la destinazione specifica prevista dalle disposizioni di cui allโ€™articolo 12 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, ed allโ€™articolo 12 della legge regionale 19 maggio 1981, n. 17.

      Art.47 – Piani di lottizzazione non convenzionati

      1. Le opere realizzate in assenza di concessione permesso di costruire in conformitร  a piani di lottizzazione, relativi a zone classificate B, C o D, ai sensi del decreto di cui al lโ€™art. 4 della legge regionale 19 maggio 1981, n. 17, giร  approvati dal consiglio comunale e muniti di nulla osta regionale ma non convenzionati, possono essere sanate purchรฉ la domanda venga presentata e la relativa convenzione stipulata entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge entro il termine del 30 settembre 1986 31 marzo 1987.

      2. Il rilascio della concessione permesso di costruire in sanatoria รจ subordinato al pagamento degli oneri di urbanizzazione in conformitร  a quanto previsto in convenzione e della quota del costo di costruzione, ove dovuta.

      3. Le somme da corrispondere al comune sono aggiornate degli interessi legali maturati dalla data del decreto regionale di nulla osta a quella di entrata in vigore della presente legge.

      Art.48 – Sospensione dei procedimenti e mancata presentazione della domanda

      1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e sino alla scadenza del termine di cui al primo comma del precedente articolo 40, sono sospesi i procedimenti amministrativi per lโ€™applicazione delle sanzioni e la loro esecuzione.

      2. La presentazione della domanda di sanatoria proroga la sospensione di cui al comma precedente sino al rilascio ovvero al diniego della concessione permesso di costruire o autorizzazione in sanatoria.

      3. Qualora la domanda non venga presentata nei termini previsti dal primo comma, si applicano le sanzioni amministrative previste dal Capo I della presente legge(Eliminato dallโ€™art. 2 della L.R. 21/1986)

      4. Le disposizioni di cui al primo e secondo comma del presente articolo non si applicano alle opere abusive non ammesse a sanatoria ai sensi dellโ€™articolo 28 della presente legge.

      5. รˆ comunque consentito presentare la domanda di sanatoria, con gli effetti di cui al precedente secondo comma, anche successivamente il 31 marzo 1986, purchรฉ entro il termine del 31 marzo 1987. In tal caso il contributo di concessione รจ maggiorato del 5 per cento. (Comma aggiunto dallโ€™articolo 2 della legge regionale 19 febbraio 1986, n. 21. Nel comma originario la entro cui dovevano essere presentate le domande era il 30 settembre 1986. Tale data รจ stata modificata in 31 marzo 1987 dallโ€™articolo 1 della legge regionale 9 aprile 1987, n. 12.)

      6. Se nel termine prescritto non viene presentata la domanda di sanatoria per opere abusive realizzate in totale difformitร  o in assenza della licenza o concessione, ovvero se la domanda presentata, per la rilevanza delle omissioni o delle inesattezze riscontrate, deve ritenersi dolosamente infedele, si applicano le sanzioni amministrative previste dal Capo I della presente legge. (Comma aggiunto dallโ€™articolo 2 della legge regionale 19 febbraio 1986, n. 21)

      7. In ogni altra diversa ipotesi di abusivismo, la tardiva presentazione della domanda, comunque non oltre il 31 marzo 1987, comporta il pagamento al comune del contributo di concessione maggiorato del 10 per cento. (Comma aggiunto dallโ€™articolo 2 della legge regionale 19 febbraio 1986, n. 21)

      Art.49 – Norma finanziaria

      Nel bilancio di previsione della Regione per lโ€™anno finanziario 1985 sono introdotte le seguenti variazioni:
      STATO DI PREVISIONE DELLโ€™ENTRATA
      In aumento
      Capitolo 12204 –
      Tasse sulle concessioni governative (art. 8, LC 26 febbraio 1948, n. 3, e art. 34 DPR 19 maggio 1949, n. 250)
      lire 1.000.000.000
      Capitolo 24110 –
      (nuova istituzione) 2.4.1. – Sovvenzioni statali per i controlli periodici dellโ€™attivitร  urbanistica ed edilizia (art. 23, legge 28 febbraio 1985, n. 47)
      pm.
      Capitolo 36214 –
      (Nuova istituzione) 3.6.2. – Rimborsi dei comuni in conto delle anticipazioni concesse dalla Regione per la formazione dei piani di risanamento urbanistico (art. 35, terzo comma, della presente legge).
      pm.
      Capitolo 02016 –
      Stipendi, paghe, indennitร  ed altri assegni al personale dellโ€™Amministrazione regionale( LR 17 agosto 1978, n. 51; LR 4 settembre 1978, n. 57; LR 1ยบ giugno 1979, n. 47, LR 28 febbraio 1981, n. 10; LR 28 luglio 1981, n. 25; LR 28 novembre 1981, n. 39); LR 19 novembre 1982, n. 42 e LR 8 maggio 1984, n. 18) (spese obbligatoria)
      lire 30.000.000
      STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DELLโ€™ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO ED ASSETTO DEL TERRITORIO
      In diminuzione
      Capitolo 03016 –
      Fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative (art. 33 LR 5 maggio 1983, n. 11, e art. 3 della legge finanziaria)
      lire 2.930.000.000
      mediante riduzione delle riserve dei seguenti punti della tabella A allegata alla legge finanziaria 1985:
      1. applicazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 348 del 1979
      lire 930.000.000
      2. riforma assistenza
      lire 2.000.000.000
      STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DELLโ€™ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA
      In aumento
      Capitolo 04160/01 –
      ( Cat. prog. 12) (nuova istituzione)
      2.1.2.7.4.3.07.27 – Anticipazioni ai comuni per la predisposizione e lโ€™attuazione dei piani di risanamento urbanistico (art. 35, primo comma, della presente legge)
      lire 1.500.000.000
      Capitolo 04160/02 –
      (Cat. prog. 12) (nuova istituzione)
      1.1.1.4.1.2.07.27 – Spese necessarie per il censimento, accertamento e controllo sullโ€™attivitร  urbanistico – edilizia, anche mediante rilievi aerofotogrammetrici, e per la pubblicazione, diffusione conoscitiva della normativa urbanistico – edilizia regionale (artt. 21 e 22 della presente legge)
      lire 1.000.000.000
      Capitolo 04160/03 –
      (Cat. prog. 12) (nuova istituzione)
      2.1.2.3.2.4.07.27 – Concorsi sugli interessi dei mutui contratti dai comuni per lโ€™attuazione dei piani di risanamento urbanistico; contributi ai comuni per il ripiano del disavanzo finanziario derivante dalle riduzioni dei contributi di concessione permesso di costruire (artt. 36, 43 e 44 della presente legge) lire 500.000.000
      Capitolo 04160/04 –
      (Cat. prog. 12) (nuova istituzione)
      2.1.2.4.3.4.07.27 – Concorso sugli interessi dei mutui contratti dai consorzi volontari o dalle cooperative edilizie per lโ€™attuazione anche parziale, dei piani di recupero (art. 34, ottavo comma, della presente legge)
      lire 700.000.000
      Capitolo 04161 –
      Spese per oneri derivanti dalla stipula di convenzioni con imprese specializzate per provvedere alla demolizione di opere eseguite in violazione delle norme urbanistiche (art. 20, ultimo comma, della LR 19 maggio 1981, n. 17, e artt. 6, tredicesimo comma, e 20, decimo comma (della presente legge)
      lire 200.000.000
      2. Le spese derivanti dallโ€™applicazione dellโ€™articolo legge gravano sui precitati capitoli 02016, 04160/01, 04160/02, 04160/03, 04160/04 e 04161 del bilancio della Regione per lโ€™anno 1985 e su quelli corrispondenti degli anni successivi.
      3. Allโ€™onere derivante dallโ€™applicazione dellโ€™articolo 35, terzo comma, valutato in annue lire duecento milioni si fa fronte a partire dal 1986, con lโ€™incremento del gettito dellโ€™imposta sul reddito delle persone fisiche derivante dal suo naturale incremento.

      Art.50 – Rinvio a norme statali

      Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni contenute nella legislazione statale e regionale vigente.

      Art.51 – Entrata in vigore

      La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

      La presente legge sarร  pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
      Eโ€™ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

      Data a Cagliari, addรฌ 11 ottobre 1985

      Legge Regionale 16 maggio 2003, n. 5

      Legge Regionale 16 maggio 2003, n. 5

      Modifica e integrazione della legge regionale 11 ottobre 1985, n. 23, concernente: โ€œNorme in materia di controllo dellโ€™attivitร  urbanistico-edilizia, di risanamento urbanistico e di sanatoria e di insediamenti ed opere abusive, di snellimento ed accelerazione delle procedure espropriativeโ€ – Denuncia di inizio attivitร .

      Il Consiglio Regionale ha approvato
      Il Presidente della Regione promulga la seguente legge:

      Art.1

      1. I commi 1 e 2 dellโ€™articolo 13 della legge regionale 11 ottobre 1985, n. 23, sono sostituiti dai seguenti:
      โ€œ1. Sono soggetti ad autorizzazione comunale i seguenti interventi, previo parere del solo Ufficio tecnico comunale:

      a) opere di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo;

      b) opere di eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti consistenti in rampe o ascensori esterni, ovvero in manufatti che alterino la sagoma dellโ€™edificio;

      c) muri di cinta e cancellate;

      d) aree destinate ad attivitร  sportive e ricreative senza creazione di volumetria;

      e) le opere costituenti pertinenza ai sensi dellโ€™articolo 817 del Codice Civile;

      f) revisione o installazione di impianti tecnologici al servizio di edifici o di attrezzature esistenti e realizzazione di volumi tecnici che si rendano indispensabili, sulla base di nuove disposizioni;

      g) varianti a concessioni edilizie giร  rilasciate che non incidano sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non cambino la destinazione dโ€™uso e la categoria edilizia e non alterino la sagoma e non violino le eventuali prescrizioni contenute nella concessione edilizia;

      h) parcheggi di pertinenza nel sottosuolo del lotto su cui insiste il fabbricato;

      i) le opere di demolizione, i reinterri e gli scavi finalizzati ad attivitร  edilizia;

      l) le vasche di approvvigionamento idrico ed i pozzi;

      m) le opere oggettivamente precarie e temporanee;

      n) i pergolati e i grigliati;

      o) le occupazioni stabili di suolo a titolo espositivo di stoccaggio a cielo aperto;

      p) lโ€™installazione di palloni pressostatici a carattere stagionale.

      2. Le semplici recinzioni ed i barbecue di minime dimensioni sono opere urbanisticamente non rilevanti, qualora realizzate in aree non soggette a vincoli.โ€.

      Art.2

      1. Dopo lโ€™articolo 14 della legge regionale n. 23 del 1985 รจ introdotto il seguente:
      โ€œArt.14 bis – Denuncia di inizio attivitร .

      1. Eโ€™ data facoltร  di attivare gli interventi di cui allโ€™articolo 13, con esclusione degli interventi di cui alle lettere i), o) e p) del comma 1, anche con denuncia di inizio di attivitร  alle condizioni e secondo le modalitร  e le prescrizioni di cui alla normativa statale vigente, fatto salvo quanto stabilito nei seguenti commi

      2. Lโ€™esecuzione di opere in assenza della denuncia di cui al comma 1, o in difformitร  da essa, comporta lโ€™applicazione delle sanzioni previste dal comma 1 dellโ€™articolo 14 della presente legge.

      3. La facoltร  di procedere con denuncia dรฌ inizio attivitร  non si applica agli immobili assoggettati, con specifico provvedimento amministrativo, dalle competenti autoritร  ai vincoli di carattere storico – artistico, ambientale e paesaggistico, salvo preventiva acquisizione dellโ€™autorizzazione rilasciata dalle competenti autoritร  preposte alla tutela del vincolo.

      4. Le norme di cui al presente articolo prevalgono sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi comunali in materia di procedimento.โ€.

      La presente legge sarร  pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
      Eโ€™ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e dรฌ farla osservare come legge della Regione.
      Data a Cagliari, addรฌ 16 maggio 2003

      Pili

      Piano Casa Sardegna 2015 2022 – L.R. 8-2015 e L.R. 11-2017 – L.R. 1-2019 – L.R. 1/2021

      piano-casa-sardegna-2017-2018-lr-8-2015-lr-11-2017

      Piano Casa Sardegna 2015 2022

      L.R. 8/2015 Pubblicata sul Buras 19 del 30/04/2015

      L.R. 11/2017 Pubblicata sul Buras 31 del 06/07/2017

      L.R. 1/2019 Pubblicata sul Buras 4 del 17/01/2019 (vigente dal 01/02/2019)

      L.R. 1/2021  Pubblicata sul Buras 5 del 19/01/2021

      Gli articoli/commi dichiarati incostituzionali a seguito della pronuncia della Sentenza della Corte Costituzionale 24/2022, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il giorno 03/02/2022 sono riportati in grassetto e in barrato.

      — IMPORTANTE — Si Riporta il comma 2 dell’art. 30 della L.R. 1/2021-  2. Gli articoli della presente legge, trattandosi di disposizioni straordinarie per il sostegno dell’economia mediante il rilancio del settore edilizio coniugate con la riqualificazione, la razionalizzazione ed il miglioramento della qualitร  architettonica e abitativa, della sicurezza strutturale, della compatibilitร  paesaggistica e dell’efficienza energetica del patrimonio edilizio esistente nel territorio regionale, anche attraverso la semplificazione delle procedure, sono cogenti e di immediata applicazione e prevalgono sugli atti di pianificazione, anche settoriale, sugli strumenti urbanistici generali e attuativi e sulle altre vigenti disposizioni normative regionali. – INCOSTITUZIONALE Sentenza CC 24/2022

      Si riporta anche lโ€™art. 18 della L.R. 1/2021 Norma transitoria, di “passaggio” dalla L.R. 8/2015 alle modifiche introdotte con la L.R.1/2021 1. Sono fatte salve le richieste di titoli abilitativi di cui alla legge regionale n. 8 del 2015 e successive proroghe, presentate fino alla data del 31 dicembre 2020, per le quali continua ad applicarsi la normativa suddetta. In relazione ad esse, resta validamente compiuta anche l’attivitร  eventualmente svolta e gli atti adottati dagli uffici pubblici statali, regionali o comunali. 2. Qualora i soggetti richiedenti intendano usufruire delle modifiche introdotte con la presente legge, ove piรน favorevoli, presentano esclusivamente le integrazioni o modifiche alla documentazione giร  presentata. 3. Le eventuali richieste di titoli abilitativi presentate tra il 1ยฐ gennaio 2021 e la data di entrata in vigore della presente legge sono ripresentate a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. – INCOSTITUZIONALE Sentenza CC 24/2022


      LEGGE REGIONALE 8 del 23 APRILE 2015

      Norme per la semplificazione e il riordino di disposizioni in materia urbanistica ed edilizia e per il miglioramento del patrimonio edilizio


      Titolo I Disposizioni generali e norme di semplificazione e riordino in materia urbanistico-edilizia

      Capo I – Disposizioni generali

      Art. 1 – Finalitร 

      1. La presente legge contiene disposizioni di semplificazione delle procedure in materia edilizia, urbanistica e paesaggistica e di riordino normativo.

      2. La Regione autonoma della Sardegna promuove, inoltre, la riqualificazione e il miglioramento della qualitร  architettonica ed abitativa, dell’efficienza energetica del patrimonio edilizio esistente, la limitazione del consumo del suolo e la riqualificazione dei contesti paesaggistici e ambientali compromessi esistenti nel territorio regionale.

      Capo II Modifiche alla legge regionale n. 23 del 1985

      Art. 2 – Titoli abilitativi

      1. Nella legge regionale 11 ottobre 1985, n. 23 (Norme regionali di controllo dell’attivitร  urbanistico-edilizia), e successive modifiche ed integrazioni, e in tutte le altre disposizioni legislative regionali in materia urbanistico-edilizia, le parole “concessione” e “concessione edilizia” sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle parole: “permesso di costruire”.

      Art. 3 – Sostituzione dell’articolo 6 della legge regionale n. 23 del 1985 (Sanzioni per le opere eseguite in assenza di concessione, in totale difformitร  o con variazioni essenziali)

      1. L’articolo 6 della legge regionale n. 23 del 1985, รจ sostituito dal seguente: “Art. 6 (Sanzioni per interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformitร  o con variazioni essenziali)

      1. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, accertata l’esecuzione di interventi in assenza di permesso di costruire, in totale difformitร  dal medesimo, ovvero con variazioni essenziali, ingiunge al proprietario e al responsabile dell’abuso la sospensione dei lavori, la rimozione o la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi e, nel caso di mutamento di destinazione d’uso, il ripristino della destinazione originaria legittimamente autorizzata, indicando nel provvedimento l’area che viene acquisita di diritto, ai sensi del comma 4.

      2. Entro quindici giorni dalla notifica della sospensione il dirigente o il responsabile dell’ufficio puรฒ richiedere all’autoritร  competente il sequestro del cantiere. Nell’ipotesi di accertata prosecuzione dei lavori in violazione della sospensione, รจ disposta la demolizione immediata delle opere abusive.

      3. Entro il termine di quarantacinque giorni dalla sospensione sono adottati e notificati i provvedimenti di rimozione, demolizione e ripristino di cui al comma 1.

      4. Se il responsabile dell’abuso non provvede alla rimozione o alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall’ingiunzione, il bene e l’area di sedime, nonchรฉ quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive, sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune. L’area acquisita non puรฒ comunque essere superiore a 10 volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita.

      5. L’accertamento dell’inottemperanza alla ingiunzione a demolire nel termine di cui al comma 4, da notificarsi all’interessato e trasmettersi all’autoritร  giudiziaria competente per territorio ed all’Assessorato regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica, costituisce titolo per l’immissione nel possesso e, previa redazione dello stato di consistenza, per la trascrizione nei registri immobiliari, che deve essere eseguita gratuitamente.

      6. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, constatata l’inottemperanza di cui al comma 4, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra euro 2.000 ed euro 20.000, salva l’applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti. La sanzione, in caso di abusi realizzati sulle aree e sugli edifici di cui all’articolo 27, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A)), e successive modifiche ed integrazioni, ivi comprese le aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, รจ sempre irrogata nella misura massima. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento sanzionatorio, fatte salve le responsabilitร  penali, costituisce elemento di valutazione della performance individuale nonchรฉ di responsabilitร  disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente.

      7. I proventi delle sanzioni di cui al comma 6 spettano al comune e sono destinati esclusivamente alla demolizione e rimessione in pristino delle opere abusive e/o all’acquisizione e all’allestimento di aree destinate a verde pubblico.

      8. L’opera acquisita รจ rimossa o demolita e i luoghi sono ripristinati, nel termine di sei mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 4, con ordinanza del dirigente o del responsabile del competente ufficio comunale a spese dei responsabili dell’abuso, salvo che, entro lo stesso termine, con deliberazione consiliare non si dichiari l’esistenza di prevalenti interessi pubblici e sempre che l’opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici o ambientali.

      9. Per gli interventi abusivamente eseguiti su terreni sottoposti, in base a leggi statali o regionali, a vincolo di inedificabilitร , l’acquisizione gratuita, nel caso di inottemperanza all’ingiunzione di demolizione, si verifica di diritto a favore delle amministrazioni cui compete la vigilanza sull’osservanza del vincolo. Tali amministrazioni provvedono alla demolizione delle opere abusive ed al ripristino dello stato dei luoghi a spese dei responsabili dell’abuso. Nell’ipotesi di concorso dei vincoli, l’acquisizione si verifica a favore del patrimonio del comune.

      10. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 8 senza che il comune abbia adempiuto, la Regione, previa diffida con assegnazione dell’ulteriore termine di trenta giorni, attiva le procedure per l’esecuzione dell’ordinanza di demolizione. I poteri sostitutivi sono esercitati nel successivo termine di trenta giorni.

      11. Nell’ipotesi di esercizio del potere sostitutivo, di cui al comma 10, la Regione si rivale nei confronti del comune per il recupero delle somme anticipate ai fini dell’esecuzione dell’intervento.”.

      Art. 4 – Integrazione all’articolo 7 della legge regionale n. 23 del 1985 (Opere eseguite in parziale difformitร )

      1. Dopo l’articolo 7 della legge regionale n. 23 del 1985, รจ aggiunto il seguente:

      “Art. 7 bis (Tolleranze edilizie) 1. Sono considerate tolleranze edilizie, con conseguente inapplicabilitร  delle disposizioni in materia di parziale difformitร , le violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che non eccedano per singola unitร  immobiliare il 2 per cento delle misure progettuali.”.

      Art. 5 – Modifiche all’articolo 10 della legge regionale n. 23 del 1985 (Interventi di ristrutturazione edilizia)

      1. All’articolo 10, comma 1, della legge regionale n. 23 del 1985, le parole “lett. d) del primo comma dell’articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457” sono sostituite dalle seguenti “lettera d) del comma 1 dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, e successive modifiche”.

      Art. 6 – Integrazioni all’articolo 10 della legge regionale n. 23 del 1985 (Opere soggette a Segnalazione certificata di inizio attivitร  (SCIA))

      1. Dopo l’articolo 10 della legge regionale n. 23 del 1985, รจ aggiunto il seguente: “Art. 10 bis (Opere soggette a segnalazione certificata di inizio attivitร  (SCIA)) 1. Sono soggetti a segnalazione certificata di inizio attivitร  (SCIA) i seguenti interventi:

      • a) opere di manutenzione straordinaria;
      • b) opere di restauro non comportanti interventi ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della legge regionale 2 agosto 2013, n. 19 (Norme urgenti in materia di usi civici, di pianificazione urbanistica, di beni paesaggistici e di impianti eolici) e di risanamento conservativo;
      • c) opere di eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti, consistenti in rampe o ascensori esterni, ovvero in manufatti che alterino la sagoma dell’edificio;
      • d) aree destinate ad attivitร  sportive e ricreative senza creazione di volumetria;
      • e) opere costituenti pertinenza ai sensi dell’articolo 817 del Codice civile;
      • f) revisione o installazione di impianti tecnologici al servizio di edifici o di attrezzature esistenti e realizzazione di volumi tecnici che si rendano indispensabili, sulla base di nuove disposizioni;
      • g) varianti a permessi di costruire giร  rilasciati che non incidano sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non cambino la destinazione d’uso e la categoria edilizia e non alterino la sagoma e non violino le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire;
      • h) opere oggettivamente precarie, tali da poter essere immediatamente rimosse alla cessazione della necessitร , dirette a soddisfare obiettive esigenze di carattere non ordinario e temporalmente definite;
      • i) serre provviste di strutture in muratura e serre fisse, funzionali allo svolgimento dell’attivitร  agricola;
      • j) tettoie di copertura, anche dotate di pannelli per la produzione di energia elettrica.

      2. La SCIA รจ accompagnata dalla documentazione prevista dai regolamenti edilizi comunali e da una specifica relazione, a firma di un progettista abilitato, che asseveri che le opere da realizzare sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e non in contrasto con quelli adottati e ai regolamenti edilizi vigenti e attesti il rispetto delle leggi di settore con particolare riferimento, laddove applicabili, alle norme di sicurezza statica, antisismica, antincendio, igienico-sanitarie, sicurezza stradale, barriere architettoniche.

      3. L’avvio dei lavori รจ condizionato all’ottenimento di tutti gli atti di assenso, comunque denominati, necessari per l’intervento edilizio prescritti dalla normativa sui vincoli paesaggistici, idrogeologici, ambientali, di tutela del patrimonio storico, artistico ed archeologico e dalle altre normative di settore, da acquisire per il tramite dello Sportello unico per l’edilizia, ove costituito.

      4. Nei casi di cui al comma 1, lettere a), b), c), e), g), h), i) e j), i lavori sono eseguiti sotto la supervisione del direttore dei lavori, che entro trenta giorni dalla conclusione degli stessi presenta apposita dichiarazione di fine lavori, attestante il rispetto di tutte le norme e delle previsioni della relazione di asseverazione. Il mancato invio della dichiarazione di fine lavori comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pari a euro 500 a carico del direttore dei lavori.

      5. Nei casi di cui al comma 1, lettera g), la SCIA รจ presentata prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori oggetto del permesso di costruire.”.

      Art. 7 – Modifiche all’articolo 11 della legge regionale n. 23 del 1985 (Mutamenti di destinazione d’uso)

      1. L’articolo 11 della legge regionale n. 23 del 1985 รจ sostituito dal seguente: “Art. 11 (Mutamenti della destinazione d’uso)

      1. Relativamente alle destinazioni d’uso sono individuate le seguenti categorie funzionali:

      a) residenziale, ivi compresi i servizi strettamente connessi alla residenza; b) turistico-ricettiva; c) artigianale e industriale; d) direzionale, commerciale e socio-sanitaria; e) agricolo-zootecnica.

      2. La destinazione d’uso di un fabbricato o di una unitร  immobiliare รจ quella prevalente in termini di superficie utile.

      3. Costituisce mutamento rilevante della destinazione d’uso ai fini urbanistici ogni forma di utilizzo di un immobile o di una singola unitร  immobiliare diversa da quella originaria, ancorchรฉ non accompagnata dall’esecuzione di opere edilizie, purchรฉ tale da comportare l’assegnazione dell’immobile o dell’unitร  immobiliare a una diversa categoria funzionale tra quelle indicate al comma 1.

      4. Il mutamento della destinazione d’uso all’interno della stessa categoria funzionale รจ sempre consentito.

      5. Il mutamento della destinazione d’uso da una categoria funzionale all’altra รจ regolamentato dallo strumento urbanistico generale comunale.

      6. Il mutamento della destinazione d’uso che implichi variazioni in aumento dei limiti e dei rapporti previsti dal decreto assessoriale 23 dicembre 1983, n. 2266/U o dalle norme dello strumento urbanistico comunale รจ consentito solo ove l’interessato, anche mediante la cessione di ulteriori aree, integri la quota prevista in rapporto alla mutata destinazione d’uso.

      7. Il mutamento della destinazione d’uso con opere esterne e quello rilevante a fini urbanistici, di cui ai commi 3 e 5, รจ soggetto a permesso di costruire. Nelle restanti ipotesi il mutamento della destinazione d’uso รจ soggetto a SCIA.

      8. รˆ consentito il mutamento della destinazione d’uso di edifici che, per le loro particolari caratteristiche e in ragione di interessi meritevoli di tutela siano, con delibera del consiglio comunale, motivatamente giudicati compatibili con la zona urbanistica omogenea in cui si trova l’edificio interessato. In tal caso il mutamento della destinazione d’uso รจ assoggettato a permesso di costruire ed รจ subordinato alla corresponsione degli oneri di concessione dovuti in conformitร  alla normativa vigente, in misura tripla.

      9. Al fine di favorire il recupero e la rivitalizzazione dei centri storici, nella zona omogenea A, fatto salvo il rispetto delle relative prescrizioni igienico-sanitarie e di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attivitร  edilizia, รจ sempre consentito il mutamento di destinazione d’uso da residenziale a turistico-ricettiva. Nel caso tali mutamenti non comportino l’esecuzione di opere edilizie soggette a permesso di costruire non si applicano i commi 3 e 5 e si realizzano mediante SCIA.

      10. Nel caso di mutamento di destinazione d’uso, anche senza opere edilizie, che implichi variazioni in aumento dei limiti e dei rapporti previsti dal decreto assessoriale n. 2266/U del 1983 o dalle norme dello strumento urbanistico comunale, inquadrabili come variazioni essenziali, si applicano le sanzioni previste dall’articolo 6.

      11. Nei restanti casi di mutamento di destinazione d’uso eseguito in assenza del permesso di costruire, il dirigente o il responsabile dell’ufficio comunale competente in materia edilizia ordina il ripristino della destinazione d’uso legittimamente autorizzata e irroga una sanzione pecuniaria pari al doppio del contributo di costruzione dovuto e comunque non inferiore a 500 euro. In caso di inottemperanza entro novanta giorni, il dirigente o il responsabile dell’ufficio comunale competente ne dispone l’esecuzione d’ufficio e, ove questa non sia possibile, irroga una sanzione pecuniaria pari al doppio dell’incremento del valore dell’immobile conseguente al mutamento della destinazione d’uso, calcolato secondo i valori correnti dell’Agenzia del territorio.

      12. Nel caso di mutamento di destinazione d’uso eseguito in assenza di SCIA si applicano le sanzioni previste all’articolo 14.”.

      Art. 8 – Sostituzione dell’articolo 14 della legge regionale n. 23 del 1985 (Opere eseguite senza autorizzazione)

      1. L’articolo 14 della legge regionale n. 23 del 1985 รจ sostituito dal seguente:

      “Art. 14 (Opere eseguite in assenza di SCIA)

      1. L’esecuzione di opere in assenza di SCIA o in difformitร  da essa comporta l’applicazione di una sanzione pecuniaria pari al doppio dell’aumento del valore venale dell’immobile conseguente alla realizzazione delle opere stesse e, comunque, in misura non inferiore a euro 1.000.

      2. In caso di esecuzione di opere in assenza di SCIA, nei casi in cui รจ prescritta ed avrebbe potuto essere rilasciata, si applica una sanzione amministrativa pari a euro 500, quando la SCIA รจ gratuita, o pari al doppio dell’importo dovuto, nei casi di SCIA onerosa. In tali casi, il richiedente trasmette una comunicazione di mancata SCIA corredata di tutti gli elaborati previsti. La SCIA spontaneamente effettuata quando l’intervento รจ in corso di esecuzione comporta il pagamento, a titolo di sanzione, della somma di euro 500.

      3. Quando le opere sono eseguite senza SCIA su immobili comunque vincolati da leggi statali e regionali, nonchรฉ dalle altre norme urbanistiche vigenti, salva l’applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti, l’autoritร  competente a vigilare sull’osservanza del vincolo ordina la rimessione in pristino a cura e spese del responsabile ed irroga una sanzione pecuniaria da euro 500 a euro 10.000.

      4. Qualora le opere siano eseguite in assenza di SCIA in dipendenza di calamitร  naturali o di avversitร  atmosferiche dichiarate di carattere eccezionale la sanzione non รจ dovuta.

      5. Le sanzioni pecuniarie di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano semprechรฉ le opere eseguite non contrastino con prevalenti interessi pubblici. La valutazione รจ di competenza dell’amministrazione comunale, su parere vincolante dell’amministrazione competente a vigilare sull’osservanza del vincolo nei casi di cui al comma 3.

      6. Nel caso in cui le opere eseguite senza SCIA contrastino con prevalenti interessi pubblici, il comune ne ordina la demolizione e rimessione in pristino a cura e spese del responsabile dell’abuso.

      7. L’accertamento del valore di cui al comma 1 รจ effettuato secondo le disposizioni di cui all’articolo 7, commi 3, 4, 5 e 6.”.

      Art. 9 – Sostituzione dell’articolo 15 della legge regionale n. 23 del 1985 (Opere interne)

      1. L’articolo 15 della legge regionale n. 23 del 1985, รจ sostituito dal seguente:

      “Art. 15 (Interventi di edilizia libera)

      1. Nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attivitร  edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica nonchรฉ delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), e successive modifiche ed integrazioni, i seguenti interventi sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo:

      a) interventi di manutenzione ordinaria, ivi inclusi quelli ricondotti a tale categoria di intervento da specifiche disposizioni nazionali;

      b) interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che non alterino la sagoma dell’edificio;

      c) opere temporanee per attivitร  di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attivitร  di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato;

      d) movimenti di terra strettamente pertinenti all’esercizio dell’attivitร  agricola-zootecnica, artigianale, industriale e pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari;

      e) serre mobili e piccoli loggiati amovibili entrambi sprovvisti di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell’attivitร  agricola;

      f) interventi finalizzati al posizionamento di tende, pergole, rastrelliere per biciclette;

      g) interventi volti alla realizzazione di semplici recinzioni e di barbecue di minime dimensioni.

      2. Nel rispetto dei presupposti di cui al comma 1, previa comunicazione dell’avvio dei lavori, i seguenti interventi sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo:

      a) opere oggettivamente precarie dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee tali da poter essere immediatamente rimosse alla cessazione della necessitร  e, comunque, entro un termine di utilizzazione non superiore a centottanta giorni;

      b) opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l’indice di permeabilitร  stabilito dallo strumento urbanistico comunale;

      c) elementi di arredo di aree di pertinenza degli edifici esistenti;

      d) manufatti occorrenti per l’installazione dei cantieri temporanei finalizzati all’esecuzione di lavori da realizzare legittimamente;

      e) vasche di approvvigionamento idrico e pozzi;

      f) interventi volti all’efficientamento di impianti tecnologici esistenti al servizio di stabilimenti industriali;

      g) muri di cinta e cancellate.

      3. L’avvio dei lavori per l’esecuzione degli interventi di cui ai commi 1 e 2 รจ condizionato all’ottenimento di tutti gli atti di assenso, comunque denominati, necessari per l’intervento edilizio, da acquisire per il tramite dello sportello unico per l’edilizia, ove costituito.

      4. Limitatamente agli interventi di cui al comma 2, lettera a), entro dieci giorni dallo scadere della durata del tempo di permanenza delle opere temporanee, l’interessato, anche per via telematica, informa l’amministrazione comunale dell’avvenuta rimozione delle opere.

      5. Il mancato invio della comunicazione di cui al comma 2 comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pari a euro 500. Tale sanzione รจ ridotta di due terzi se la comunicazione รจ effettuata spontaneamente quando l’intervento รจ in corso di esecuzione.

      6. Il mancato invio della comunicazione di cui al comma 4 comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pari a euro 500.”.

      Art. 10 – Integrazioni all’articolo 15 della legge regionale n. 23 del 1985 (Sportello unico per l’edilizia)

      1. Dopo l’articolo 15 della legge regionale n. 23 del 1985, รจ aggiunto il seguente:

      “Art. 15 bis (Sportello unico per l’edilizia)

      1. Le amministrazioni comunali, nell’ambito della propria autonomia organizzativa costituiscono, anche in forma associata, un ufficio denominato Sportello unico per l’edilizia, che cura tutti i rapporti fra il privato, l’amministrazione e, ove occorra, le altre amministrazioni tenute a pronunciarsi in ordine ad ogni intervento edilizio, salva la competenza dello Sportello unico per le attivitร  produttive (SUAP) definita dalla legge regionale 5 marzo 2008, n. 3 (legge finanziaria 2008), e successive modifiche ed integrazioni.

      2. Lo sportello unico per l’edilizia costituisce l’unico punto di accesso per il privato interessato in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti l’intervento edilizio, e fornisce una risposta tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni, comunque coinvolte, acquisendo presso le amministrazioni competenti, anche mediante conferenza di servizi, gli atti di assenso, comunque denominati, delle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumitร .

      3. Le comunicazioni al richiedente sono trasmesse esclusivamente dallo sportello unico per l’edilizia che provvede, inoltre, alla trasmissione delle comunicazioni agli altri uffici comunali e alle altre amministrazioni pubbliche interessati al procedimento. Le comunicazioni avvengono mediante posta elettronica certificata nei confronti dei professionisti, delle altre pubbliche amministrazioni e del richiedente, qualora ne indichi gli estremi nella domanda. รˆ vietato agli altri uffici comunali e alle altre amministrazioni pubbliche trasmettere al richiedente atti autorizzatori, nulla osta, pareri o atti di consenso, anche a contenuto negativo, comunque denominati; essi trasmettono immediatamente allo sportello unico per l’edilizia le denunce, le domande, le segnalazioni, gli atti e la documentazione ad esse eventualmente presentati, dandone comunicazione al richiedente.

      4. รˆ in ogni caso vietato allo sportello unico per l’edilizia chiedere integrazioni relative a documenti giร  in possesso dell’amministrazione competente al rilascio del permesso di costruire o di amministrazioni comunque coinvolte nel procedimento. รˆ inoltre vietato allo sportello unico per l’edilizia chiedere integrazioni o chiarimenti per piรน di una volta.

      5. Lo sportello unico per l’edilizia provvede, in particolare:

      a) alla ricezione delle domande per il rilascio di permessi di costruire, della SCIA e di ogni altro atto di assenso comunque denominato in materia di attivitร  edilizia, ivi compreso il certificato di agibilitร , nonchรฉ dei progetti approvati dalla soprintendenza ai sensi e per gli effetti degli articoli 23, 33 e 39, del decreto legislativo n. 42 del 2004, e successive modifiche ed integrazioni;

      b) alla ricezione, ove dovute, delle comunicazioni di avvio lavori nell’ipotesi di interventi di edilizia libera;

      c) all’acquisizione, direttamente o tramite conferenza di servizi, ai sensi dell’articolo 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), e successive modifiche ed integrazioni, degli atti di assenso, comunque denominati, necessari ai fini della realizzazione dell’intervento edilizio;

      d) al rilascio dei permessi di costruire, dei certificati di agibilitร , nonchรฉ delle certificazioni attestanti le prescrizioni normative e le determinazioni provvedimentali a carattere urbanistico, paesaggistico-ambientale, edilizio e di qualsiasi altro tipo comunque rilevanti ai fini degli interventi di trasformazione edilizia del territorio;

      e) alla tempestiva comunicazione all’interessato dell’intervenuta acquisizione degli atti di assenso, comunque denominati, necessari all’avvio dei lavori in caso di SCIA e per gli interventi di edilizia libera;

      f) all’adozione del provvedimento finale a seguito della conclusione dei lavori della conferenza di servizi;

      g) alla cura dei rapporti tra l’amministrazione comunale, il privato e le altre amministrazioni chiamate a pronunciarsi in ordine all’intervento edilizio oggetto dell’istanza;

      h) a fornire informazioni, anche mediante predisposizione di un archivio informatico, sugli adempimenti necessari per lo svolgimento delle procedure inerenti l’esecuzione di interventi edilizi e sullo stato dei procedimenti;

      i) al rilascio del certificato di destinazione urbanistica;

      j) all’adozione dei provvedimenti in tema di accesso ai documenti amministrativi in favore di chiunque vi abbia interesse ai sensi delle vigenti disposizioni.

      6. I tempi dei singoli procedimenti sono, comunque, disciplinati dalle disposizioni vigenti.

      7. Lo sportello unico per l’edilizia accetta le domande, le segnalazioni, le comunicazioni e i relativi elaborati tecnici o allegati presentati dal richiedente con modalitร  telematica e trasmette, in via telematica, la documentazione alle altre amministrazioni che intervengono nel procedimento, le quali adottano modalitร  telematiche di ricevimento e di trasmissione in conformitร  alle modalitร  tecniche individuate ai sensi dell’articolo 34 quinquies del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4 (Misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione), convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80. Tali modalitร  assicurano l’interoperabilitร  con le regole tecniche definite dal regolamento adottato ai sensi dell’articolo 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivitร , la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

      8. La Regione adotta le soluzioni tecniche necessarie ai fini del soddisfacimento dei requisiti di cui al comma 7, e si dota di una piattaforma unica telematica per l’interscambio dei documenti e per gli ulteriori adempimenti previsti dal presente articolo, alla quale i soggetti di cui al comma 1 sono obbligati ad aderire o, comunque, a garantire l’interscambio dei dati.

      9. In sede di monitoraggio dello stato di attuazione dello sportello unico per l’edilizia, la Regione segnala agli organi di controllo le amministrazioni comunali non aderenti alla piattaforma unica telematica che utilizzino risorse finanziarie proprie per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente articolo.

      10. Sino alla costituzione dello sportello unico per l’edilizia le relative funzioni sono esercitate dal competente ufficio tecnico.”.

      Art. 11 – Integrazioni all’articolo 15 bis della legge regionale n. 23 del 1985 (Procedura di rilascio, efficacia e durata dei titoli abilitativi)

      1. Dopo l’articolo 15 bis della legge regionale n. 23 del 1985, come introdotto dalla presente legge, รจ aggiunto il seguente:

      “Art. 15 ter (Procedura di rilascio, efficacia e durata dei titoli abilitativi)

      1. Per quanto non disposto dalla presente legge, relativamente alle procedure, all’efficacia e alla durata dei titoli abilitativi, si applicano le disposizioni contenute nella legislazione statale vigente.

      2. In ogni caso di mancato rispetto dei termini per il rilascio del permesso di costruire, si forma il silenzio inadempimento e l’interessato puรฒ avanzare istanza alla direzione generale competente in materia urbanistica della Regione per l’intervento sostitutivo. Entro quindici giorni dal ricevimento dell’istanza il dirigente regionale competente invita il comune a pronunciarsi nei successivi quindici giorni. Scaduto infruttuosamente detto termine, il dirigente regionale competente, nei dieci giorni successivi, nomina un commissario ad acta che si pronuncia sulla domanda di permesso di costruire, entro trenta giorni dalla data del ricevimento dell’incarico.”.

      Art. 12 – Integrazioni all’articolo 15 ter della legge regionale n. 23 del 1985 (Parcheggi privati)

      1. Dopo l’articolo 15 ter della legge regionale n. 23 del 1985, come introdotto dalla presente legge, รจ aggiunto il seguente:

      “Art. 15 quater (Parcheggi privati)

      1. Nelle nuove costruzioni, nel riattamento di fabbricati in disuso da piรน di dieci anni e nelle modifiche di destinazione d’uso urbanisticamente rilevanti, devono essere riservate aree per parcheggi privati nella misura minima di 1 metro quadro per ogni 10 metri cubi di costruzione e, comunque, in misura non inferiore a uno stallo di sosta per ogni unitร  immobiliare.

      2. Nei frazionamenti di unitร  immobiliari esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, devono essere riservate aree per parcheggi privati nella misura minima di 1 metro quadro per ogni 10 metri cubi di costruzione e, comunque, in misura non inferiore a uno stallo di sosta per ogni unitร  immobiliare ulteriore rispetto all’originaria.

      3. Ai fini della determinazione delle superfici per parcheggi privati si computano anche gli spazi necessari alla manovra del veicolo.

      4. Lo stallo di sosta deve avere dimensioni minime di 2,50 metri per 5,00 metri.

      5. Le prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano agli immobili esistenti ubicati in zona urbanistica omogenea A.

      6. Nel caso di modifiche di destinazioni d’uso e di frazionamento di unitร  immobiliari, per i fabbricati esistenti alla data del 7 aprile 1989, qualora sia dimostrata l’impossibilitร  di reperire spazi idonei da destinare al soddisfacimento dei requisiti previsti dai commi 1 e 2, l’intervento รจ consentito previo pagamento di una somma equivalente alla monetizzazione delle aree per parcheggi, da determinarsi con deliberazione del consiglio comunale. I relativi introiti costituiscono entrate vincolate per la realizzazione di nuove aree da destinare a parcheggio pubblico, da individuarsi con deliberazione del consiglio comunale.”.

      Art. 13 – Sostituzione dell’articolo 20 della legge regionale n. 23 del 1985  (Vigilanza e controllo sull’attivitร  urbanistico-edilizia)

      1. L’articolo 20 della legge regionale n. 23 del 1985, รจ sostituito dal seguente:

      “Art. 20 (Vigilanza sull’attivitร  urbanistico-edilizia)

      1. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale esercita, anche secondo le modalitร  stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell’ente, la vigilanza sull’attivitร  urbanistico-edilizia nel territorio comunale per assicurarne la rispondenza alle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed alle modalitร  esecutive fissate nei titoli abilitativi e provvede all’accertamento delle violazioni riscontrate.

      2. La funzione di vigilanza รจ, inoltre, esercitata nei casi di segnalazione effettuata dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria ai sensi delle vigenti disposizioni statali.

      3. L’accertamento di cui al comma 1 puรฒ essere effettuato anche dalla Regione attraverso il servizio competente in materia di vigilanza edilizia e il Corpo forestale e di vigilanza ambientale, in collaborazione con le amministrazioni comunali.

      4. Il verbale di accertamento รจ inviato con immediatezza all’amministrazione comunale interessata, all’autoritร  giudiziaria competente per territorio ed all’Assessorato regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica per i rispettivi provvedimenti di competenza, e indica il proprietario dell’immobile, l’esecutore dei lavori, il progettista ed il direttore dei lavori.

      5. Gli organi preposti alla vigilanza ed all’accertamento segnalano i nomi del progettista e del direttore dei lavori ai competenti ordini e collegi professionali e trasmettono i dati relativi alle imprese esecutrici all’Amministrazione regionale per l’adozione dei provvedimenti sanzionatori di rispettiva competenza.

      6. Il comune pubblica mensilmente nel proprio albo pretorio on line i dati relativi agli immobili e alle opere realizzati abusivamente ed effettua le trasmissioni previste dalle vigenti disposizioni statali.”.

      Art. 14 – Sostituzione dell’articolo 22 della legge regionale n. 23 del 1985 (Adempimenti regionali)

      1. L’articolo 22 della legge regionale n. 23 del 1985, รจ sostituito dal seguente:

      “Art. 22 (Annullamento del permesso di costruire da parte della Regione)

      1. Entro dieci anni dalla loro adozione i provvedimenti comunali che autorizzano interventi non conformi a prescrizioni degli strumenti urbanistici o dei regolamenti edilizi o comunque in contrasto con la normativa urbanistico-edilizia vigente al momento della loro adozione, possono essere annullati dalla Regione.

      2. Il provvedimento di annullamento รจ emesso entro diciotto mesi dall’accertamento delle violazioni di cui al comma 1, ed รจ preceduto dalla contestazione delle violazioni stesse al titolare del permesso di costruire, al proprietario della costruzione, al progettista e al comune, con l’invito a presentare controdeduzioni entro un termine all’uopo prefissato.

      3. In pendenza delle procedure di annullamento puรฒ essere ordinata la sospensione dei lavori, con provvedimento da notificare a mezzo di ufficiale giudiziario, nelle forme e con le modalitร  previste dal codice di procedura civile, ai soggetti di cui al comma 2 e da comunicare al comune. L’ordine di sospensione cessa di avere efficacia se, entro sei mesi dalla sua notificazione, non sia stato emesso il decreto di annullamento di cui al comma 1.

      4. Entro sei mesi dalla data di adozione del provvedimento di annullamento รจ adottato il provvedimento di demolizione delle opere eseguite in base al titolo annullato.

      5. I provvedimenti di sospensione dei lavori e di annullamento sono resi noti al pubblico mediante l’affissione, nell’albo pretorio del comune, dei dati relativi agli immobili e alle opere realizzate.

      6. La competenza all’adozione dei provvedimenti di cui al presente articolo รจ attribuita alla Direzione generale competente in materia urbanistica.”.

      Art. 15 – Modifiche all’articolo 28 della legge regionale n. 23 del 1985 (Opere abusive escluse dalla sanatoria)

      1. All’articolo 28, comma 1, lettera d), della legge regionale n. 23 del 1985, dopo le parole “l’amministrazione competente” sono aggiunte le seguenti “, ivi inclusa la soprintendenza competente,”.

      Capo III Modifiche alla legge regionale n. 45 del 1989 e alla legge regionale n. 7 del 2002

      Art. 16 Modifiche all’articolo 5 della legge regionale n. 45 del 1989  (Direttive e vincoli regionali e schemi di assetto territoriale)

      1. Il comma 8 dell’articolo 5 della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45 (Norme per l’uso e la tutela del territorio regionale), รจ sostituito dai seguenti:

      “8. Le direttive, i vincoli regionali e gli schemi di assetto territoriale sono approvati con deliberazione della Giunta regionale, previo parere espresso dalla Commissione consiliare competente in materia di governo del territorio entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, e resi esecutivi con decreto del Presidente della Regione.

      8 bis. Le direttive, i vincoli regionali e gli schemi di assetto territoriale di cui ai commi 1, 2, 3, 5, 6 e 7 prevalgono sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi.”.

      Art. 17 – Modifiche all’articolo 10 bis della legge regionale n. 45 del 1989 (Tutela delle zone di rilevante interesse paesaggistico-ambientale)

      1. All’articolo 10 bis della legge regionale n. 45 del 1989 sono apportate le seguenti modifiche:

      a) al comma 1 le parole “ricompresi tra gli ambiti di cui all’articolo 10, comma 1, lettera c), n. 1, e pertanto sono” sono soppresse;

      b) dopo il comma 2 รจ aggiunto il seguente:

      “2 bis. Nell’ambito territoriale disciplinato dal Piano di utilizzo dei litorali (PUL) e, comunque, non oltre la fascia dei 2.000 metri dalla linea di battigia marina, รจ consentita la realizzazione di parcheggi che, se collocati nella fascia dei 300 metri dalla linea di battigia marina, non determinino alterazione permanente e irreversibile dello stato dei luoghi, e di strutture di facile rimozione a servizio della balneazione, indipendenti dalla destinazione di zona urbanistica, non vincolata al rispetto dei relativi parametri di zona, regolamentata per dimensione, tipologia e posizione dal PUL e non soggetta al vincolo di integrale conservazione di cui al comma 1. Il posizionamento delle strutture a servizio della balneazione รจ ammesso nei litorali urbani senza limiti temporali, e nel periodo compreso tra i mesi di aprile e ottobre negli altri casi. In assenza del PUL รจ ammesso, per una durata non superiore a novanta giorni, il posizionamento di strutture amovibili a servizio della balneazione nella fascia dei 300 metri dalla linea di battigia marina e negli ambiti contigui ai litorali, ricompresi nella fascia dei 2.000 metri dalla linea di battigia marina. Si definiscono “urbani” i litorali ricompresi nei territori dei comuni indicati al comma 2, lettera a), e inseriti o contigui a grandi centri abitati, caratterizzati da un’alta frequentazione dell’utenza durante tutto l’anno e da interventi edilizi ed infrastrutturali tali da aver profondamente alterato gli originari caratteri di naturalitร . Tali litorali sono individuati, anche cartograficamente, con deliberazione della Giunta regionale, previo parere espresso dalla Commissione consiliare competente in materia di governo del territorio entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, e resa esecutiva con decreto del Presidente della Regione.”.

      Art. 18 – Modifiche all’articolo 20 della legge regionale n. 45 del 1989 (Formazione, adozione ed approvazione del Piano urbanistico comunale)

      1. All’articolo 20 della legge regionale n. 45 del 1989 sono apportate le seguenti modifiche: a) i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

      “2. Entro quindici giorni dall’adozione, il piano urbanistico comunale รจ depositato a disposizione del pubblico presso la segreteria del comune e pubblicato sul sito web istituzionale; dell’avvenuto deposito รจ data notizia mediante affissione di manifesti e mediante la pubblicazione di idoneo avviso nell’albo pretorio on line del comune, nella pagina iniziale del sito web istituzionale e nel Buras, anche ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), e successive modifiche ed integrazioni.

      3. Entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione dell’avviso sul Buras, chiunque puรฒ prendere visione del piano adottato e presentare proprie osservazioni in forma scritta.”;

      b) dopo il comma 4-bis รจ aggiunto il seguente:

      “4-ter. In caso di mancato completamento dell’iter di approvazione del piano urbanistico comunale adottato in adeguamento al Piano paesaggistico regionale (PPR), l’Assessore regionale competente in materia di governo del territorio assegna al consiglio comunale un termine di tempo non superiore a sessanta giorni per provvedere. Decorso inutilmente tale termine, ove il mancato completamento non sia imputabile a ritardi o inadempimenti di altre amministrazioni, il Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell’Assessore competente, nomina uno o piรน commissari che provvedono in via sostitutiva. In sede di prima applicazione della presente disposizione gli atti di diffida sono adottati entro il termine del 30 giugno 2015.”;

      c) dopo il comma 9 รจ aggiunto il seguente:

      “9-bis. Nelle more dell’adeguamento degli strumenti urbanistici generali comunali al Piano paesaggistico regionale รจ vietata l’adozione definitiva di varianti ai piani generali vigenti, fatti salvi gli atti di pianificazione: 1) finalizzati al ripristino delle originarie destinazioni agricole o all’introduzione di aree di salvaguardia; 2) connessi alla realizzazione di opere pubbliche o dichiarate di pubblica utilitร  da disposizioni nazionali in attuazione di principi comunitari; 3) di interventi localizzati in aree contigue ad insediamenti esistenti o ad essi integrate, riconosciuti con deliberazione della Giunta regionale di preminente interesse generale e di rilevanza regionale. Le varianti di cui ai punti 1, 2 e 3, sono da assoggettare comunque alla verifica di coerenza di cui all’articolo 31 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 7 (legge finanziaria 2002). Possono essere inoltre adottate varianti ai piani generali vigenti da parte dei comuni che abbiano adottato in via preliminare il piano urbanistico comunale in adeguamento al Piano paesaggistico regionale, ove il mancato completamento dell’iter non sia imputabile all’amministrazione comunale. รˆ inoltre consentita l’adozione degli atti finalizzati all’attuazione del Piano paesaggistico regionale e previsti dalle disposizioni in esso contenute.”.

      Art. 19 – Integrazioni alla legge regionale n. 45 del 1989 in materia di adeguamento del piano urbanistico comunale al Piano paesaggistico regionale

      1. Dopo l’articolo 20 della legge regionale n. 45 del 1989 รจ inserito il seguente: “Art. 20 bis (Accelerazione e semplificazione delle procedure di adeguamento del piano urbanistico comunale al Piano paesaggistico regionale)

      1. I comuni tenuti all’adeguamento dello strumento urbanistico comunale generale al Piano paesaggistico regionale devono presentare il piano adottato a tutte le amministrazioni competenti all’espressione di nulla osta, pareri o atti di assenso comunque denominati.

      2. Ai fini di cui al comma 1 e in coordinamento con i tempi e le procedure previste dal decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modifiche ed integrazioni, le amministrazioni competenti esprimono il proprio parere, nulla osta o atto di assenso, pronunciandosi, in assenza di differenti termini previsti dalle vigenti disposizioni nazionali, entro il termine perentorio di novanta giorni.

      3. Il termine di cui al comma 2 puรฒ essere sospeso ai fini dell’acquisizione di chiarimenti o integrazioni, per una sola volta e per non piรน di sessanta giorni.

      4. Sul piano adottato devono essere formulate tutte le osservazioni necessarie al suo pieno adeguamento alle previsioni del Piano paesaggistico regionale e al rispetto delle vigenti disposizioni in materia di governo del territorio, che i comuni recepiscono in sede di adozione definitiva.

      5. Le parti del piano non interessate da comunicazioni di esigenze istruttorie, da richieste di modifica o osservazioni, non sono oggetto di ulteriori interventi nel procedimento di adozione e approvazione del piano urbanistico comunale da parte delle amministrazioni competenti. Sono fatti salvi gli interventi straordinari e motivati, in autotutela, quando le stesse osservazioni evidenzino incoerenze con il Piano paesaggistico regionale e contrasti con le disposizioni normative in materia di urbanistica e sicurezza.

      6. A seguito dell’adozione definitiva il piano รจ trasmesso per la verifica di coerenza di cui all’articolo 31 della legge regionale n. 7 del 2002.

      7. Alla seduta del Comitato tecnico regionale per l’urbanistica partecipano anche l’autoritร  competente in materia di valutazione ambientale strategica e l’Agenzia del distretto idrografico della Sardegna.

      8. Il rispetto della procedura di cui al presente articolo costituisce obiettivo di valutazione annuale delle performance individuale e organizzativa, anche al fine dell’erogazione della retribuzione di risultato in favore dei dirigenti dell’Amministrazione regionale.”.

      Art. 20 – Modifiche all’articolo 21 della legge regionale n. 45 del 1989  (Strumenti di attuazione del piano urbanistico comunale)

      1. All’articolo 21 della legge regionale n. 45 del 1989 sono apportate le seguenti modifiche:

      a) dopo la lettera d) del comma 1 รจ aggiunta la seguente:

      “d bis) piani di utilizzo del litorale.”;

      b) al comma 2, le parole “a), b), c), e d)” sono sostituite dalle parole: “a), b), c), d) e d bis)”;

      c) dopo il comma 2 bis sono aggiunti i seguenti:

      “2 ter. Nel caso in cui, trascorsi centottanta giorni dalla data di presentazione del piano di lottizzazione o dei documenti aggiuntivi richiesti, il consiglio comunale non abbia deliberato sulla lottizzazione, l’interessato puรฒ avanzare istanza alla Direzione generale competente in materia urbanistica per l’intervento sostitutivo. Entro dieci giorni dal ricevimento dell’istanza la Direzione generale competente in materia urbanistica invita l’amministrazione comunale a pronunciarsi nei successivi trenta giorni. Scaduto infruttuosamente detto termine, il dirigente regionale competente procede, nei dieci giorni successivi, alla nomina di un commissario ad acta che provvede a convocare il consiglio comunale per l’esame del piano e ad adottare gli ulteriori provvedimenti sostitutivi necessari, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento dell’incarico.

      2 quater. Nel caso in cui, trascorsi sessanta giorni dal perfezionamento della procedura amministrativa di approvazione della lottizzazione, il comune non abbia provveduto alla stipula della relativa convenzione, l’interessato puรฒ avanzare istanza alla Direzione generale competente in materia urbanistica per l’intervento sostitutivo. Entro dieci giorni dal ricevimento dell’istanza il dirigente regionale competente invita il comune a pronunciarsi nei successivi trenta giorni. Scaduto infruttuosamente detto termine, il dirigente regionale competente, nei dieci giorni successivi, nomina un commissario ad acta che provvede alla stipula della convenzione, avvalendosi, ove necessario, dell’opera di un notaio libero professionista, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento dell’incarico.”.

      Art. 21 – Modifiche all’articolo 41 della legge regionale n. 45 del 1989  (Contributi per la predisposizione degli strumenti urbanistici)

      1. All’articolo 41, comma 1, della legge regionale n. 45 del 1989, il periodo “piani particolareggiati dei centri storici” รจ sostituito dal periodo “piani attuativi di iniziativa pubblica, come definiti dall’articolo 21.”.

      Art. – 22 Modifiche all’articolo 31 della legge regionale n. 7 del 2002  (Disposizioni sul controllo sugli atti degli enti locali)

      1. Dopo il comma 5 quater dell’articolo 31 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 7 (legge finanziaria 2002), e successive modifiche ed integrazioni, รจ aggiunto il seguente:

      “5 quinquies. Salva l’ipotesi di cui al comma 5 ter, la pubblicazione del provvedimento di approvazione definitiva del piano sul Buras, in assenza di positiva conclusione del procedimento di cui al comma 5, determina l’annullabilitร  del piano per violazione di legge.”.

      Capo IV Modifiche alla legge regionale n. 28 del 1998, alla legge regionale n. 8 del 2004  e alla legge regionale n. 4 del 2009

      Art. 23 – Modifiche all’articolo 3 della legge regionale n. 28 del 1998 (Competenze del comune)

      1. All’articolo 3, comma 1, lettera e) della legge regionale 12 agosto 1998, n. 28 (Norme per l’esercizio delle competenze in materia di tutela paesistica trasferite alla Regione autonoma della Sardegna con l’art. 6 del D.P.R. 22 maggio 1975, n. 480, e delegate con l’art. 57 del D.P.R. 19 giugno 1979, n. 348), dopo le parole “linee elettriche di bassa tensione”, sono aggiunte le parole “e linee elettriche di media tensione interrate su viabilitร  esistente o in corso di realizzazione”.

      Art. 24 – Modifiche all’articolo 6 della legge regionale n. 8 del 2004 (Zone F turistiche)

      1. All’articolo 6, comma 1, della legge regionale 25 novembre 2004, n. 8 (Norme urgenti di provvisoria salvaguardia per la pianificazione paesaggistica e la tutela del territorio regionale), sono apportate le seguenti modifiche: la parola “ammissibile” รจ sostituita dalla parola “ammissibili” e le parole “per la suddetta zona” sono sostituite dalle parole “per il calcolo della fruibilitร  ottimale del litorale”.

      Art. 25 – Modifiche all’articolo 7 della legge regionale n. 4 del 2009 (Commissione regionale per il paesaggio e la qualitร  architettonica)

      1. All’articolo 7 della legge regionale n. 4 del 2009 sono apportate le seguenti modifiche:

      a) la rubrica รจ cosรฌ sostituita “Commissione regionale”;

      b) il comma 1 รจ soppresso;

      c) al comma 2 dopo la parola “Commissione” รจ aggiunta la parola “regionale” e sono soppresse le parole “e svolge altresรฌ le funzioni di cui al comma 1”;

      d) al comma 3 sono soppresse le parole “per il paesaggio e la qualitร  architettonica”.

      Capo V Salvaguardia dei territori rurali e disposizioni relative all’estensione del vincolo paesaggistico

      Art. 26 – Disposizioni di salvaguardia dei territori rurali (sostituito dall’art. 20 della L.R. 11/2017 )

      1. Fatte salve le ulteriori e specifiche disposizioni dettate dal Piano paesaggistico regionale, al fine di consentire un corretto e razionale utilizzo del territorio agricolo che miri a contemperare l’esigenza di salvaguardia delle aree agricole da un improprio sfruttamento, in tutte le zone urbanistiche omogenee E del territorio regionale si applica il decreto del Presidente della Giunta regionale 3 agosto 1994, n. 228 (Direttive per le zone agricole), come integrato dalle disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6.

      2. In sede di redazione dello strumento urbanistico comunale i comuni definiscono la zonizzazione del territorio agricolo in funzione delle caratteristiche agro-pedologiche e della capacitร  d’uso dei suoli e stabiliscono, conseguentemente, i parametri urbanistico-edilizi per la realizzazione degli interventi consentiti nelle sottozone agricole individuate.

      3. Ai fini della realizzazione degli interventi previsti dalle Direttive per le zone agricole, gli strumenti urbanistici comunali disciplinano la possibilitร  di raggiungere la superficie minima di intervento con l’utilizzo di piรน corpi aziendali che, in caso di edificazione a fini residenziali, devono essere contigui. Il volume realizzabile รจ, in ogni caso, calcolato utilizzando esclusivamente la superficie effettiva del fondo sul quale si edifica, ferma la possibilitร  di utilizzare particelle catastali contigue.

      4. Nelle more dell’aggiornamento della disciplina delle trasformazioni ammesse nelle zone agricole, l’edificazione per fini residenziali nelle zone urbanistiche omogenee E del territorio regionale รจ consentita unicamente agli imprenditori agricoli e alle aziende svolgenti effettiva e prevalente attivitร  agricola e la superficie minima di intervento รจ fissata in tre ettari.

      5. Negli ambiti di paesaggio costieri, fino all’adeguamento dei piani urbanistici comunali al Piano paesaggistico regionale, non รจ consentita la realizzazione dei punti di ristoro di cui all’articolo 10 delle Direttive per le zone agricole.

      6. Le disposizioni contenute nelle Direttive per le zone agricole, come integrate dalle disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5, sono di immediata applicazione e prevalgono sulle disposizioni contenute negli strumenti urbanistici comunali, salvo che queste ultime non siano piรน restrittive nella fissazione dei parametri o delle condizioni per la realizzazione degli interventi.

      Art. 26 (Disposizioni di salvaguardia dei territori rurali) (sostituito dall’art. 1 della L.R. 1/2021 )

      1. Fatte salve le ulteriori e specifiche disposizioni dettate dal Piano paesaggistico regionale, al fine di consentire un corretto e razionale utilizzo del territorio agricolo che miri a contemperare l’esigenza di salvaguardia delle aree agricole da un improprio sfruttamento, in tutte le zone urbanistiche omogenee E del territorio regionale si applica il decreto del Presidente della Giunta regionale 3 agosto 1994, n. 228 (Direttive per le zone agricole), integrato dai commi successivi.

      2. In sede di redazione dello strumento urbanistico comunale i comuni definiscono la zonizzazione del territorio agricolo in funzione delle caratteristiche agro-pedologiche e della capacitร  d’uso dei suoli e stabiliscono, conseguentemente, i parametri urbanistico-edilizi per la realizzazione degli interventi consentiti nelle sottozone agricole individuate.

      3. Ai fini della realizzazione degli interventi previsti dal decreto del Presidente della Giunta regionale n. 228 del 1994, gli strumenti urbanistici comunali disciplinano la possibilitร  di raggiungere la superficie minima di intervento con l’utilizzo di piรน corpi aziendali che, in caso di edificazione a fini residenziali, devono essere contigui. Il volume realizzabile รจ, in ogni caso, calcolato utilizzando esclusivamente la superficie effettiva del fondo sul quale si edifica, ferma la possibilitร  di utilizzare particelle catastali contigue.

      4. Per la realizzazione di fabbricati aziendali non residenziali รจ ammesso, ai fini del calcolo della superficie minima di intervento e delle volumetrie e nel rispetto dei parametri urbanistici previsti dal proprio strumento urbanistico, l’utilizzo di particelle catastali contigue che insistono su terreni di comuni limitrofi. La richiesta del titolo edilizio deve essere inoltrata a tutti i comuni interessati, che, nei tempi normativamente previsti, si esprimono in merito; l’utilizzo edificatorio delle varie particelle deve essere oggetto di trascrizione ai sensi dell’articolo 2643, comma 2 bis, del Codice civile, e gli atti relativi alla trascrizione devono far parte della documentazione a corredo della segnalazione certificata di agibilitร  prevista dall’articolo 24, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, pena la nullitร  della segnalazione.

      5. Nelle more dell’aggiornamento della disciplina regionale delle trasformazioni ammesse nelle zone agricole, l’edificazione per fini residenziali nelle zone urbanistiche omogenee E del territorio regionale รจ consentita unicamente agli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (Disposizioni in materia di soggetti e attivitร , integritร  aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della L. 7 marzo 2003, n. 38), e successive modifiche ed integrazioni, e la superficie minima di intervento รจ fissata in tre ettari. (Comma sostituito dallโ€™articolo 31, comma 1, della legge regionale 11 gennaio 2019, n. 1, come da avviso di rettifica pubblicato sul BURAS n. 8 del 14.02.2019)

      5. Nelle more dell’aggiornamento della disciplina regionale delle trasformazioni ammesse nelle zone agricole E, l’edificazione di fabbricati รจ consentita per fini residenziali agli imprenditori agricoli professionali e/o ai coltivatori diretti con superficie minima di intervento fissata in tre ettari. 

      6. Nei centri rurali individuati ai sensi dell’articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 228 del 1994, dai piani urbanistici comunali in adeguamento al Piano paesaggistico regionale che hanno concluso positivamente la procedura di verifica di coerenza di cui all’articolo 31 della legge regionale n. 7 del 2002, non si applicano le limitazioni del comma 5.

      7. Negli ambiti di paesaggio costieri, fino all’adeguamento dei piani urbanistici comunali al Piano paesaggistico regionale, non รจ consentita la realizzazione dei punti di ristoro di cui all’articolo 10 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 228 del 1994.

      8. Per l’esercizio del turismo sostenibile e per lo sviluppo turistico del territorio extraurbano possono essere utilizzati edifici preesistenti e dismessi di proprietร  pubblica o non utilizzati da almeno dieci anni se di proprietร  privata, da adibire a punti di ristoro di cui all’articolo 10 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 228 del 1994, anche in attesa dell’adeguamento dei piani urbanistici comunali al Piano paesaggistico regionale. Gli interventi di rifunzionalizzazione non devono determinare opere di urbanizzazione a rete.

      9. Le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Giunta regionale n. 228 del 1994, integrate da quelle di cui ai commi da 2 a 8 sono di immediata applicazione e prevalgono sulle disposizioni contenute negli strumenti urbanistici comunali, salvo che queste ultime non siano piรน restrittive nella fissazione dei parametri o delle condizioni per la realizzazione degli interventi.

      Art. 26 – (Disposizioni di salvaguardia dei territori rurali)

      1. Nelle more dell’aggiornamento della disciplina regionale delle trasformazioni ammesse nelle zone agricole E, al fine di consentire un corretto e razionale utilizzo del territorio agricolo che miri a contemperare l’esigenza di salvaguardia delle aree agricole da un improprio sfruttamento, in tutte le zone urbanistiche omogenee E del territorio regionale si applica il decreto del Presidente della Giunta regionale 3 agosto 1994, n. 228 (Direttive per le zone agricole), salvo quanto disposto nel comma 2.

      2. Nella fascia di 1.000 metri dalla linea di battigia marina l’edificazione di fabbricati per fini residenziali รจ riservata agli imprenditori agricoli a titolo professionale.

      3. Con le limitazioni di cui al comma 2, รจ consentito il cambio di destinazione d’uso, nel rispetto della superficie minima di intervento e dell’indice massimo di fabbricabilitร , per gli edifici regolarmente autorizzati e accatastati alla data di entrata in vigore della presente modifica legislativa, aventi destinazione d’uso diversa dalla residenza in edifici ad uso residenziale. I cambi di destinazione d’uso non devono determinare opere di urbanizzazione a rete. (— inserito con l’errata corrige pubblicata sul Buras n. 8 del 04/02/2021 –)

      —————— l’Articolo 30 della L.R. 18/2025 riporta l’interpretazione autentica dell’articolo 26 della L.R. 8/2015 ——————

       Art. 30 Interpretazione autentica (L.R. 18/2025)

      1. Il comma 1 dell’articolo 26 della legge regionale 23 aprile 2015, n. 8 (Norme per la semplificazione e il riordino di disposizioni in materia urbanistica ed edilizia e per il miglioramento del patrimonio edilizio), e successive modifiche ed integrazioni, in conformitร  alla sentenza della Corte Costituzionale n. 24 del 28 gennaio 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, prima Serie speciale, n. 5 del 2 febbraio 2022, si interpreta nel senso che le previsioni del piano paesaggistico regionale prevalgono sulle disposizioni in esso previste.

      —————— fine inserimento – dell’Articolo 30 della L.R. 18/2025 riporta l’interpretazione autentica dell’articolo 26 della L.R. 8/2015 ——————

      Art. 26 bis – Superamento delle condizioni di degrado dell’agro

      1. Al fine di superare le situazioni di degrado legate alla presenza, all’interno delle zone urbanistiche omogenee agricole, di costruzioni non ultimate e prive di carattere compiuto, alle condizioni di cui al presente articolo, รจ consentito il completamento degli edifici, le cui opere sono state legittimamente avviate e il cui titolo abilitativo รจ scaduto o dichiarato decaduto, non puรฒ essere rinnovato a seguito dell’entrata in vigore dell’articolo 26 e non puรฒ essere rinnovato a seguito dell’entrata in vigore di contrastanti disposizioni. (inserito dall’art. 32 della L.R. 1/2019)

      2. Il completamento รจ ammesso a condizione che gli edifici:

      a) siano per la parte realizzata conformi al progetto approvato, salva la possibilitร  di regolarizzazione delle varianti classificabili come in corso d’opera o di ripristino delle originarie condizioni progettuali; b) siano completati, anche se privi della sola copertura, nell’ossatura strutturale, o nelle murature nel caso di edifici in muratura portante; c) non ricadano in aree dichiarate, ai sensi del vigente Piano stralcio per l’assetto idrogeologico del bacino unico regionale (PAI), da strumenti di pianificazione regionale o comunale, di pericolositร  idraulica elevata o molto elevata (Hi3 – Hi4) e di pericolositร  da frana elevata o molto elevata (Hg3 – Hg4); d) non ricadano in aree di inedificabilitร  assoluta cosรฌ qualificate da disposizioni legislative e regolamentari statali e regionali; e) rispettino i parametri individuati dal decreto del Presidente della Giunta regionale n. 228 del 1994.

      3. Il completamento ha ad oggetto unicamente i lavori necessari a rendere finito e agibile l’edificio nella consistenza volumetrica realizzata e non finita da realizzare, anche se inferiore a quella di progetto.

      4. Il completamento รจ soggetto a permesso di costruire, da richiedersi, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre 2020 31 dicembre 2023 (modificato con l’art. 2 della L.R. 1/2021) Sentenza CC 24/2022.  . Il permesso di costruire รจ subordinato al rispetto dei requisiti tecnici e all’acquisizione degli eventuali atti di assenso relativi a vincoli paesaggistici, idrogeologici, ambientali, di tutela del patrimonio storico, artistico e archeologico e dalle altre normative di settore, previsti dalla normativa vigente all’atto della presentazione della nuova istanza.

      5. A paritร  di volume, possono essere concesse variazioni migliorative del decoro architettonico al progetto originariamente approvato.

      6. Il mancato completamento entro il termine di validitร  del titolo di cui al comma 4 determina l’irrogazione delle sanzioni di cui all’articolo 6 della legge regionale n. 23 del 1985 per edifici eseguiti in totale difformitร .

      7. Sono consentiti, nel rispetto delle condizioni di cui al comma 2, lettere b), c) e d), gli interventi In aggiunta alle ipotesi previste dai commi da 1 a 6, sono inoltre consentiti, nel rispetto delle condizioni di cui al comma 2, lettere a), c) e d), gli interventi di completamento degli edifici esistenti nei quali sia stato completato l’ingombro volumetrico con la realizzazione delle murature perimetrali e della copertura, purchรฉ il titolo abilitativo originario sia stato rilasciato nel rispetto delle disposizioni previste dallo strumento urbanistico comunale.

      (modificato dall’art. 32 della L.R. 1/2019 e con l’art. 2 della L.R. 1/2021)

      Art. 26 ter- Pianificazione del sistema delle scuderie della Sartiglia di Oristano (inserito con l’art. 3 della L.R. 1/2021)

      1. La Regione riconosce la valenza storica, culturale e turistica che la Sartiglia riveste per l’intero territorio regionale, ed in particolare per la Cittร  di Oristano.

      2. Al fine di organizzare e valorizzare dal punto di vista paesaggistico le scuderie, intese quali strutture di supporto indispensabili per la valorizzazione della antica giostra equestre, della cultura del cavallo e delle attivitร  sportive ad esso correlate, nelle zone classificate E1, E2, E3 ed E4 dell’agro del territorio comunale di Oristano, nei singoli lotti di superficie superiore a 1.000 metri quadri e inferiore ad un ettaro, รจ consentita l’edificazione di una struttura zootecnica (box per cavalli, fienile, deposito, vano appoggio), da autorizzarsi nei limiti volumetrici di cui all’articolo 3 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 228 del 1994 ovvero 0,2 mc/mq e con un massimo di mc 500, da realizzarsi secondo la tipologia, le dimensioni e i materiali stabiliti dall’Amministrazione comunale con apposita integrazione delle norme tecniche di attuazione del vigente PUC, nell’ottica della tutela e valorizzazione dell’ambiente e del paesaggio.

      Art. 27 – Estensione del vincolo paesaggistico

      1. Sono beni paesaggistici le zone umide di cui all’articolo 17, comma 3, lettera g) delle Norme tecniche di attuazione del Piano paesaggistico regionale, individuate e rappresentate nella cartografia di piano nella loro dimensione spaziale. Il vincolo paesaggistico non si estende, oltre il perimetro individuato, alla fascia di tutela dei 300 metri dalla linea di battigia, riferita ai soli laghi naturali e invasi artificiali. (abrogato con l’art. 28 della L.R. 1/2021)

      — IMPORTANTE — si riporta il testo dell’art. 27 della L.R 1/2021  Disposizioni di salvaguardia delle zone umide   —- 1. Fino all’adeguamento del PPR e delle relative NTA il vincolo paesaggistico relativo alle zone umide di cui all’articolo 17, comma 3, delle vigenti NTA si interpreta sistematicamente con l’articolo 18 delle medesime NTA nel senso che le zone umide rappresentano beni paesaggistici oggetto di conservazione e tutela per l’intera fascia di 300 metri dalla linea di battigia dei laghi naturali, degli stagni, delle lagune e degli invasi artificiali, a prescindere dalle perimetrazioni operate sulle relative cartografie in misura inferiore. 2. Nelle zone urbanistiche A, B, C, D, E ed F dei comuni che non abbiano provveduto all’adeguamento del piano urbanistico comunale al PPR, le aree libere da volumi regolarmente accatastati alla data di approvazione della presente legge, che ricadano nella fascia di tutela di cui al comma 1, sono inedificabili e non possono essere oggetto di alcuna trasformazione urbanistica o edilizia. 3. Sugli edifici esistenti nella fascia di tutela di cui al comma 1 restano consentiti gli interventi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) e d) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A)), e successive modifiche ed integrazioni.

      Capo VI Disposizioni diverse

      Art. 28 – Direttive in materia di prestazioni acustiche

      1. La Regione, con apposita deliberazione della Giunta regionale, da emanarsi entro centocinquanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, modifica, in attuazione delle norme UNI, le direttive vigenti in materia di prestazioni acustiche passive degli edifici e definisce le classi acustiche delle unitร  immobiliari.

      Art. 29 – Disposizioni in materia di aree per la sosta di autocaravan e caravan

      1. Sono aree di sosta di autocaravan e di caravan omologati a norma delle disposizioni vigenti le aree destinate esclusivamente al parcheggio degli stessi mezzi per un periodo massimo di quarantotto ore consecutive.

      2. Sono aree attrezzate per la sosta di autocaravan e di caravan omologati a norma delle disposizioni vigenti le aree dotate di appositi impianti di smaltimento igienico-sanitario, atti ad accogliere i residui organici e le acque chiare e luride raccolte negli appositi impianti interni di detti veicoli e a consentire il soggiorno dei turisti.

      3. I comuni, nel rispetto delle disposizioni vigenti e degli atti di pianificazione sovraordinati, individuano e regolamentano all’interno del proprio territorio le aree per la sosta e le aree per la sosta attrezzata di autocaravan e caravan.

      Art. 29 bis – Frazionamento di unitร  immobiliari a seguito degli interventi di incremento volumetrico di cui alla legge regionale n. 4 del 2009

      1. L’unitร  immobiliare a uso residenziale commerciale o artigianale risultante da incremento volumetrico previsto dalla legge regionale 23 ottobre 2009, n. 4 (Disposizioni straordinarie per il sostegno dell’economia mediante il rilancio del settore edilizio e per la promozione di interventi e programmi di valenza strategica per lo sviluppo), ricompresa nelle zone urbanistiche omogenee A, B e C, puรฒ essere frazionata solo se la piรน piccola delle unitร  derivate ha una superficie lorda superiore a 50 metri quadri. Negli altri casi l’incremento volumetrico non puรฒ essere utilizzato per generare ulteriori unitร  immobiliari e non puรฒ essere alienato separatamente dall’unitร  che lo ha generato. Il vincolo di non alienazione ha durata decennale ed รจ trascritto nei registri immobiliari. (modificato dall’art. 33 della L.R. 1/2019)

      Titolo II Norme per il miglioramento del patrimonio esistente

      Capo I Norme per il miglioramento del patrimonio esistente

      Art. 30 – Interventi di incremento volumetrico del patrimonio edilizio esistente

      1. รˆ consentito, nel rispetto delle condizioni previste dal presente capo, l’incremento volumetrico degli edifici esistenti nelle zone urbanistiche omogenee A, B, C, D, E, F e G.

      2. Nella zona urbanistica A l’incremento volumetrico puรฒ essere realizzato unicamente negli edifici che non conservano rilevanti tracce dell’assetto storico e che siano in contrasto con i caratteri architettonici e tipologici del contesto, previa approvazione di un Piano particolareggiato adeguato al Piano paesaggistico regionale ed esteso all’intera zona urbanistica o previa verifica di cui all’articolo 2 della legge regionale 4 agosto 2008, n. 13 (Norme urgenti in materia di beni paesaggistici e delimitazione dei centri storici e dei perimetri cautelari dei beni paesaggistici e identitari), e successive modifiche ed integrazioni. Gli interventi sono ispirati al principio dell’armonizzazione delle architetture e delle facciate con il contesto e possono determinare, per ciascuna unitร  immobiliare, un incremento volumetrico massimo del 20 per cento 25 per cento del volume urbanistico esistente, fino a un massimo di 70 metri cubi 90 metri cubi.

      3. Nelle zone urbanistiche B e C l’incremento volumetrico puรฒ essere realizzato, per ciascuna unitร  immobiliare, nella misura massima:

      a) del 20 per cento del volume urbanistico esistente, fino a un massimo di 90 metri cubi, nei comuni inclusi negli ambiti di paesaggio costieri che non hanno adeguato il piano urbanistico comunale al Piano paesaggistico regionale;

      b) del 30 per cento del volume urbanistico esistente, fino a un massimo di 120 metri cubi, nei comuni che hanno adeguato il piano urbanistico comunale al Piano paesaggistico regionale e nei comuni non inclusi negli ambiti di paesaggio costieri. (comma sostituito dall’art. 23 della L.r. 11/2017)

      3. Nelle zone urbanistiche B e C l’incremento volumetrico puรฒ essere realizzato, per ciascuna unitร  immobiliare, nella misura massima del 30 per cento del volume urbanistico esistente, fino a un massimo di 120 180 metri cubi.

      4. Nei casi previsti dal comma 3 รจ concesso un ulteriore incremento volumetrico del 5 per cento 10 per cento del volume urbanistico esistente, con conseguente proporzionale aumento della soglia volumetrica massima, nelle seguenti ipotesi alternative in almeno una delle seguenti ipotesi alternative:

      a) l’intervento determini l’efficientamento energetico dell’intera unitร  immobiliare, nel rispetto dei parametri di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva n. 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia), e successive modifiche ed integrazioni;

      b) l’intervento includa soluzioni finalizzate alla riduzione degli effetti delle “isole di calore”, inclusa la realizzazione di tetti verdi e di giardini verticali;

      c) l’intervento includa soluzioni per il riutilizzo delle acque meteoriche e delle acque reflue.

      c bis) l’intervento preveda l’impiego di materiali primari prodotti in Sardegna nella misura di almeno il 35 per cento;

      c ter) l’intervento preveda l’impiego di tecniche costruttive che consentano, nei casi di demolizione e ristrutturazione, il recupero e riutilizzo di componenti costituenti l’edificio nella misura di almeno il 20 per cento; 

      c quater) l’intervento preveda l’utilizzo di materiali di bioedilizia e derivati da lana e sughero, prodotti in Sardegna nella misura di almeno il 35 per cento;

      c quinquies) l’intervento preveda l’impiego di manufatti realizzati in Sardegna nella misura di almeno il 35 per cento;

      c sexies) l’intervento preveda l’eliminazione di pavimentazioni impermeabili delle aree cortilizie o di altre superfici scoperte di pertinenza dell’immobile.

      4 bis. Nei casi previsti dal comma 3 i crediti volumetrici possono essere ceduti con atto pubblico di asservimento dai proprietari aventi diritto ai proprietari di altre unitร  immobiliari, in almeno una delle seguenti condizioni:

      a) facenti parte dello stesso edificio o dello stesso complesso edilizio;

      b) ricadenti in diversi comparti facenti parte della stessa lottizzazione.

      In ogni caso, per la fattispecie di cui alla lettera b), l’ampliamento complessivo non puรฒ essere superiore al 50 per cento della volumetria legittimamente realizzata.

      5. Nella zona urbanistica D con destinazione industriale o artigianale l’incremento volumetrico puรฒ essere realizzato esclusivamente se strettamente connesso alle predette destinazioni, con esclusione di qualunque destinazione abitativa, residenziale o commerciale, nella misura massima, per ciascuna unitร  immobiliare, del 25 per cento del volume urbanistico esistente. Nei fabbricati residenziali esistenti adibiti come prima casa del titolare dell’impresa o del custode sono consentiti gli incrementi volumetrici di cui al comma 3.

      5 bis. Nei capannoni con destinazione industriale o artigianale ubicati nella zona urbanistica D, in alternativa agli incrementi volumetrici del 25 per cento di cui al comma 5, sono ammessi incrementi della superficie utile nella misura del 40 per cento che prevedano la realizzazione di un solaio interno oppure incrementi misti, di volume e di superficie, a condizione che l’incremento complessivo della superficie utile non ecceda il 40 per cento di quella originaria.

      6. Nella zona urbanistica D con destinazione commerciale e nella zona urbanistica G, l’incremento volumetrico puรฒ essere realizzato, con esclusione di qualunque destinazione abitativa e residenziale, nella misura massima, per ciascuna unitร  immobiliare, del 20 per cento del volume urbanistico esistente, fino a un massimo di 400 metri cubi. Nei fabbricati residenziali esistenti adibiti come prima casa del titolare dell’impresa o del custode sono consentiti gli incrementi volumetrici di cui al comma 3.

      6 bis. Nei capannoni con destinazione commerciale ubicati nella zona urbanistica D, in alternativa agli incrementi del 25 per cento di cui al comma 5, sono ammessi incrementi della superficie utile nella misura del 30 per cento che prevedano la realizzazione di un solaio interno oppure incrementi misti, di volume e di superficie, a condizione che l’incremento complessivo della superficie utile non ecceda il 30 per cento di quella originaria.

      7. Nella zona urbanistica E, oltre la fascia di 1.000 metri dalla linea di battigia marina, ridotti a 300 metri nelle isole minori, รจ consentito l’incremento volumetrico di cui al comma 3 dei fabbricati aventi destinazione abitativa o produttiva.

      7 bis. Nelle zone urbanistiche B, C ed F รจ consentita la realizzazione o l’ampliamento delle verande coperte fino ad un massimo di 1/3 della superficie coperta realizzabile.

      8. Nella zona urbanistica A, nonchรฉ nelle zone urbanistiche B e C e negli edifici con destinazione residenziale legittimamente realizzati in altre zone urbanistiche, รจ altresรฌ consentito l’incremento volumetrico, non cumulabile con quelli previsti dai commi 2, 3 e 4, necessario a garantire la massima fruibilitร  degli spazi destinati ad abitazione principale dei disabili, nella misura massima, per ciascuna unitร  immobiliare, di 120 150 metri cubi.

      9. Nella zona urbanistica A o all’interno del centro di antica e prima formazione, in assenza di piano particolareggiato adeguato al Piano paesaggistico regionale, oltre agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia interna, รจ consentito l’intervento di “ristrutturazione edilizia di tipo conservativo” che mantiene immutati alcuni elementi strutturali qualificanti, con possibili integrazioni funzionali e strutturali, senza incrementi di superficie, di volume e variazioni della sagoma storicamente esistente.

      9 bis. Negli ambiti extraurbani, cosรฌ come individuati dagli strumenti urbanistici vigenti, classificati quali zone urbanistiche omogenee F, gli incrementi volumetrici per le strutture residenziali possono essere realizzati  esclusivamente oltre i 300 metri dalla linea di battigia marina e non possono superare il 35 per cento del volume urbanistico legittimamente esistente e comunque sino ad un massimo di 150 metri cubi, compresi quelli giร  realizzati in ottemperanza all’articolo 5 della legge regionale n. 4 del 2009, e successive modifiche ed integrazioni.

      9 ter. รˆ consentito, per le abitazioni ricadenti in aree prive di pianificazione e regolarmente realizzate, l’incremento volumetrico previsto per le zone E.

      (modificato dall’art. 4 della L.R. 1/2021)

      Art. 31 – Interventi di incremento volumetrico delle strutture destinate all’esercizio di attivitร  turistico-ricettive

      1. Ai fini della riqualificazione e dell’accrescimento delle potenzialitร  delle strutture destinate all’esercizio di attivitร  turistico-ricettive e sanitarie e socio-sanitarie ricadenti nelle zone urbanistiche omogenee A, alle condizioni di cui al primo periodo del comma 2 dell’articolo 30, B, C, F e G, purchรฉ al di fuori della fascia dei 300 metri dalla linea di battigia marina, possono essere autorizzati interventi di ristrutturazione e rinnovamento comportanti incrementi volumetrici, anche mediante la realizzazione di corpi di fabbrica separati, destinabili anche, nella misura massima del 30 per cento dell’incremento volumetrico concesso, all’adeguamento delle camere agli standard internazionali, senza incremento del numero complessivo delle stanze possono essere autorizzati interventi di ristrutturazione e rinnovamento comportanti incrementi volumetrici, anche mediante la realizzazione di corpi di fabbrica separati, nella misura massima del 50 per cento del volume urbanistico esistente e per le attivitร  turistico-ricettive secondo la seguente articolazione:

      a) il 25 per cento riservato all’adeguamento delle camere agli standard internazionali, senza incremento del numero complessivo delle stanze;

      b) il 15 per cento riservato all’incremento del numero complessivo delle stanze;

      c) il 10 per cento riservato al miglioramento del livello di classificazione ai sensi dell’articolo 17 della legge regionale 28 luglio 2017, n. 16 (Norme in materia di turismo);

      d) in alternativa o in aggiunta ad una o piรน delle lettere a), b) e c), e comunque fino alla concorrenza massima del 50 per cento del volume urbanistico esistente, รจ consentito l’ampliamento delle zone comuni nelle strutture ricettive turistico-alberghiere quali hall, sale convegni e spazi comuni; tali ampliamenti sono consentiti anche per le strutture socio-assistenziali quali le comunitร  integrate e le comunitร  alloggio, per la realizzazione di idonei spazi protetti e delle cosiddette “zone di isolamento”; dopo l’espressione della Sentenza CC 24/2022, le modifiche sono state dichiarate non costituzionali; viene ripristinato il testo precedente, con eccezione della sola Zona A, fatta salva.

      2. Gli incrementi volumetrici:

      a) sono ammessi nella percentuale massima del 25 per cento dei volumi legittimamente esistenti;

      b) sono consentiti mediante il superamento degli indici volumetrici previsti dalle vigenti disposizioni comunali e regionali;

      c) non sono computati nel dimensionamento di cui all’articolo 6 della legge regionale n. 8 del 2004, e successive modifiche ed integrazioni, cosรฌ come integrato dall’articolo 24.

      c bis) i crediti volumetrici possono essere ceduti, con atto pubblico di asservimento, dai proprietari aventi diritto ai proprietari di altre unitร  immobiliari oggetto degli interventi di incremento di cui al presente articolo qualora ricorra almeno una delle seguenti ipotesi:

      1) facciano parte dello stesso edificio o dello stesso complesso edilizio o di altro edificio o complesso edilizio siti nella medesima zona omogenea ad una distanza in linea d’aria non superiore a metri 300, e fatti salvi i limiti di altezza posti dalla vigente normativa;

      2) ricadano in diversi comparti, facenti parte della stessa lottizzazione.

      In ogni caso, per le fattispecie di cui ai punti 1) e 2) l’ampliamento complessivo non puรฒ essere superiore al 50 per cento della volumetria legittimamente realizzata.

      3. Gli interventi di cui al comma 1 sono ammessi anche nelle strutture localizzate nella fascia dei 300 metri dalla linea di battigia marina purchรฉ ricadenti nelle zone urbanistiche omogenee A e B o nelle aree individuate ai sensi dell’articolo 10 bis, comma 2, lettera a) della legge regionale n. 45 del 1989, e successive modifiche e integrazioni.

      3 bis. Nei casi previsti dal comma 1 รจ concesso un incremento volumetrico del 10 per cento del volume urbanistico esistente cosรฌ suddiviso: 5 per cento per i casi di cui alla lettera a); 3 per cento per i casi di cui alla lettera b); 2 per cento per i casi di cui alla lettera c) e comunque nella misura massima del 50 per cento del volume urbanistico esistente qualora si verifichino almeno due delle seguenti ipotesi:

      a) l’intervento determini l’efficientamento energetico dell’intera unitร  immobiliare, nel rispetto dei parametri di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/844, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell’edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica, della direttiva 2010/31/UE, sulla prestazione energetica nell’edilizia, e della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia);

      b) l’intervento includa soluzioni finalizzate alla riduzione degli effetti delle “isole di calore”, inclusa la realizzazione di tetti verdi e di giardini verticali;

      c) l’intervento includa soluzioni per il riutilizzo delle acque meteoriche e delle acque reflue;

      d) l’intervento preveda l’impiego di materiali primari prodotti in Sardegna nella misura di almeno il 35 per cento;

      e) l’intervento preveda l’impiego di tecniche costruttive che consentano, nei casi di demolizione e ristrutturazione, il recupero e riutilizzo di componenti costituenti l’edificio nella misura di almeno il 20 per cento;

      f) l’intervento preveda l’utilizzo di materiali di bioedilizia e derivati da lana e sughero, prodotti in Sardegna nella misura di almeno il 35 per cento;

      g) l’intervento preveda l’impiego di manufatti realizzati in Sardegna nella misura di almeno il 35 per cento;

      h) l’intervento preveda la riqualificazione ambientale delle aree pertinenziali;

      i) l’intervento preveda l’eliminazione di pavimentazioni impermeabili delle aree cortilizie o di altre superfici scoperte di pertinenza dell’immobile.

      4. Possono usufruire degli incrementi volumetrici previsti nel presente articolo anche le strutture turistico-ricettive che abbiano giร  usufruito degli incrementi previsti dall’articolo 10 bis della legge regionale n. 45 del 1989, e successive modifiche ed integrazioni, fino al concorrere del 25 per cento del volume originario.

      5. Gli incrementi volumetrici previsti nei commi 1 e 2 commi 1, 2, 3 e 3 bis non sono cumulabili con gli ulteriori incrementi previsti dal presente capo.

      5 bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli edifici che sono stati destinati all’esercizio delle attivitร  turistico-ricettive in data successiva all’entrata in vigore della presente legge.

      5 ter. Le strutture destinate ad ospitare servizi turistici ed attivitร  ad essi complementari possono usufruire di incrementi volumetrici nella misura massima del 25 per cento del volume urbanistico esistente. Per “servizi turistici ed attivitร  ad essi complementari” si intende l’equivalente, in zona urbanistica F, dei servizi connessi alla residenza previsti nelle zone residenziali.

      6. La Giunta regionale, su proposta dell’Assessore del turismo, artigianato e commercio, di concerto con l’Assessore competente al governo del territorio, approva, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, una deliberazione contenente gli indirizzi applicativi per l’attuazione del presente articolo, con esemplificazione degli interventi ammessi e loro adeguato inserimento nel paesaggio. Fino all’approvazione degli indirizzi applicativi, gli interventi previsti nel presente articolo non possono essere assentiti. (abrogato dall’art. 6 della L.R. 1/2021)

      7. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 3 e 3 bis รจ escluso ogni intervento di cui ai commi 1 e 2 per le strutture destinate all’esercizio di attivitร  turistico-ricettive ricadenti nella fascia dei 300 metri dalla linea di battigia marina fino alla definizione delle specifiche norme stabilite dalla nuova legge regionale in materia di governo del territorio.

      7 bis. Ai fini dell’allungamento della stagione turistica e del necessario adeguamento delle strutture ricettive alberghiere esistenti originariamente realizzate per un utilizzo prevalentemente estivo รจ consentita, per un periodo non superiore a duecentoquaranta giorni, la chiusura con elementi amovibili, anche a tenuta, delle verande coperte giร  legittimamente autorizzate nelle singole strutture turistiche ricettive.

      7 ter. Le coperture per piscine sono assimilate alle opere di edilizia libera di cui all’articolo 15 della legge regionale 11 ottobre 1985, n. 23 (Norme in materia di controllo dell’attivitร  urbanistico-edilizia, di risanamento urbanistico e di sanatoria di insediamenti ed opere abusive, di snellimento ed accelerazione delle procedure espropriative) e non incidono sulla volumetria e sulla superficie coperta.

      7 quater. Ai fini della riqualificazione e dell’accrescimento delle potenzialitร  delle strutture destinate all’esercizio di attivitร  di turismo rurale ricadenti nelle zone E, purchรฉ al di fuori della fascia dei 300 metri dalla linea di battigia marina, possono essere autorizzati interventi di ristrutturazione e rinnovamento comportanti incrementi volumetrici, nella misura massima del 50 per cento del volume urbanistico esistente, anche mediante la realizzazione di corpi di fabbrica separati, destinabili all’adeguamento delle camere agli standard internazionali, con incremento del numero complessivo delle stanze, in deroga ai limiti massimi previsti all’esercizio stabiliti dalla legge regionale 12 agosto 1998, n. 27 (Disciplina delle strutture ricettive extra alberghiere, integrazioni modifiche alla legge regionale 14 maggio 1984, n. 22, concernente: “Norme per la
      classificazione delle aziende ricettive” e abrogazione della legge regionale 22 aprile 1987, n. 21), e dal decreto del Presidente della Giunta regionale n. 228 del 1994 o, se piรน restrittivi, dagli strumenti urbanistici comunali, fino al raggiungimento di 80 posti letto massimi. dopo l’espressione della Sentenza CC 24/2022, con eccezione della sola zona A.

      (modificato con l’art. 5 della L.R. 1/2021)

      Art. 32 – Interventi per il riuso e per il recupero con incremento volumetrico dei sottotetti esistenti

      1. Ai fini del presente articolo si definiscono sottotetti gli spazi e i volumi compresi tra l’estradosso della chiusura orizzontale superiore, anche non calpestabile, dell’ultimo livello agibile e l’intradosso delle falde della copertura a tetto, localizzati all’interno della sagoma dell’edificio regolarmente approvata con titolo abilitativo, ove prescritto.

      2. Nelle zone urbanistiche A, B e C A, B, C, E ed F sono consentiti gli interventi di riuso dei sottotetti esistenti per il solo scopo abitativo. Il riuso dei sottotetti รจ consentito Il riuso dei sottotetti, con conseguente ottenimento dell’agibilitร , รจ consentito (modificato dall’art. 34 della L.R. 1/2019) purchรฉ siano rispettate tutte le prescrizioni igienico-sanitarie riguardanti le condizioni di agibilitร  previste dai regolamenti vigenti, e, relativamente alle altezze, sia assicurata per ogni singolo vano di ogni unitร  immobiliare un’altezza media ponderale uguale o maggiore a 2,40 metri per gli spazi ad uso abitativo, ridotta a 2,20 metri per spazi accessori e servizi; per i comuni posti a quote superiori a 600 metri di altitudine sul livello del mare รจ consentita rispettivamente la riduzione a 2,20 metri per spazi ad uso abitazione e a 2,00 metri per accessori e servizi.

      3. Ai fini del riuso dei sottotetti sono consentite modifiche interne consistenti nello spostamento o nella realizzazione di solai intermedi e modifiche esterne consistenti nell’apertura di finestre e lucernari, necessari ad assicurare l’osservanza dei requisiti di aeroilluminazione dei nuovi vani. Nella zona urbanistica A tali modifiche devono essere tipologicamente compatibili con i caratteri costruttivi ed architettonici degli edifici interessati.

      3 bis. Ai fini dell’ammissibilitร  degli interventi di cui ai commi 2 e 3, in presenza di un unico livello agibile, รจ considerato sottotetto il volume compreso tra l’estradosso della chiusura orizzontale inferiore e l’intradosso delle falde di copertura a tetto, localizzato all’interno della sagoma dell’edificio regolarmente approvata con titolo abilitativo, se prescritto.

      3 ter. Ai fini dell’ammissibilitร  degli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 costituiscono quindi sottotetti:

      a) gli spazi e i volumi delimitati inferiormente dall’ultimo solaio di chiusura di un volume urbanisticamente rilevante (residenziale o con altra destinazione compatibile con la destinazione della zona omogenea) e il solaio di copertura dell’immobile o dell’unitร  immobiliare, indipendentemente dall’attuale destinazione di tale spazio o volume come desumibile dall’ultimo titolo edilizio rilasciato per lo stesso;

       b) le terrazze coperte e aperte su uno, due, tre o quattro lati, non rilevanti ai fini volumetrici dalle vigenti disposizioni di legge regionali e regolamenti comunali;

      c) gli spazi e i volumi, anche non urbanisticamente rilevanti, come previsti dai vigenti strumenti urbanistici comunali;

      d) gli spazi e i volumi delimitati da altezza di imposta delle falde nulla.

      3 quater. Al fine di ridurre il consumo di suolo e consentire il rispetto di tutte le prescrizioni igienico-sanitarie e delle altezze medie ponderali riguardanti le condizioni di agibilitร  previste dai regolamenti vigenti, sugli edifici ad uso residenziale con copertura a falde sono consentite modifiche esterne alle unitร  immobiliari esistenti, strettamente limitate al raggiungimento dei requisiti minimi di agibilitร , nella misura massima di 50 centimetri di altezza all’imposta interna della falda, ferma restando la quota massima del colmo e con pendenza massima ammissibile del 30 per cento.

      4. Nelle zone urbanistiche B e C A, per gli edifici di cui al primo periodo dell’articolo 30, comma 2, B, C e F sono consentiti gli interventi di recupero con incremento volumetrico dei sottotetti esistenti per il solo scopo abitativo. Il recupero con incremento volumetrico dei sottotetti รจ consentito purchรฉ siano rispettate tutte le prescrizioni igienico-sanitarie riguardanti le condizioni di agibilitร  previste dai regolamenti vigenti e, relativamente alle altezze, sia assicurata per ogni singolo vano di ogni unitร  immobiliare un’altezza media ponderale uguale o maggiore a 2,70 metri per gli spazi ad uso abitativo, ridotta a 2,40 metri per spazi accessori e servizi; per i comuni posti a quote superiori a 600 metri di altitudine sul livello del mare รจ consentita rispettivamente la riduzione a 2,55 metri per spazi ad uso abitativo e a 2,25 metri per accessori e servizi.

      5. Ai fini del recupero con incremento volumetrico dei sottotetti sono consentite modifiche interne consistenti nello spostamento di solai intermedi e modifiche esterne consistenti nella variazione delle altezze di colmo e di gronda, delle linee di pendenza delle falde e quelle per l’apertura di finestre e lucernari, necessarie ad assicurare l’osservanza dei requisiti di aeroilluminazione dei nuovi vani. I valori massimi raggiungibili di altezza interna sono fissati rispettivamente in 3,60 metri per l’altezza al colmo e in 1,80 metri per l’altezza alla gronda; in caso di arretramento dell’ampliamento rispetto al filo della facciata dell’edificio รจ consentito l’aumento dell’altezza interna misurata alla gronda del sottotetto ampliato fino ad un massimo di 2,20 metri, proporzionalmente alla pendenza della falda dell’ampliamento.

      6. Il recupero con incremento volumetrico dei sottotetti รจ consentito unicamente per i sottotetti che rispettino una delle seguenti condizioni:

      a) abbiano un’altezza interna alla gronda non inferiore a 0,60 metri e falde con una pendenza minima del 20 per cento;

      b) abbiano falde con un pendenza minima del 25 per cento e purchรฉ il nuovo volume non determini il superamento dell’altezza massima consentita dallo strumento urbanistico per il lotto. (soppresse con l’art. 6 della L.R. 1/2021)

      7. L’altezza media ponderale รจ calcolata dividendo il volume della parte di sottotetto la cui altezza superi 1,50 metri per la superficie relativa; gli eventuali spazi di altezza inferiore a 1,50 metri devono essere chiusi mediante opere murarie o arredi fissi e puรฒ esserne consentito l’uso come spazio di servizio destinato a guardaroba e ripostiglio; in corrispondenza delle fonti di luce la chiusura di tali spazi non รจ prescrittiva.

      8. Nei sottotetti oggetto degli interventi previsti nel presente articolo il volume urbanistico รจ determinato dal volume geometrico del sottotetto, misurato all’esterno delle pareti perimetrali e all’intradosso del solaio di copertura, ed รจ ammesso anche mediante:

      a) il superamento degli indici volumetrici e dei limiti di altezza previsti dalle vigenti disposizioni comunali e regionali;

      b) il superamento dei limiti di distanza da fabbricati, da pareti finestrate e dai confini previsti nelle vigenti disposizioni urbanistico-edilizie comunali e regionali, fino ai limiti previsti dal Codice civile, solo se realizzato in prosecuzione delle murature perimetrali dell’edificio. (abrogata con l’art. 6 della L.R. 1/2021)

      (modificato dall’art. 6 della L.R. 1/2021)

      Art. 32 bis – (Interventi di recupero dei seminterrati, del piani pilotis e dei locali al piano terra)

      1. Ai fini del presente articolo si definiscono:

      a) seminterrati: i piani siti al piede dell’edificio e parzialmente interrati, quando la superficie delle pareti  perimetrali comprese al di sotto della linea di terra รจ superiore al 50 per cento della superficie totale delle stesse pareti perimetrali;

      b) piani pilotis: le superfici aperte, a piano terra o piano rialzato, delimitate da colonne portanti, la cui
      estensione complessiva รจ non inferiore ai due terzi della superficie coperta;

      c) piano terra: piano completamente fuori terra, posto allo stesso livello del piano di campagna o di
      sistemazione definitiva del terreno.

      2. Negli immobili destinati ad uso abitativo sono consentiti gli interventi di riuso dei seminterrati, piani pilotis e locali al piano terra esistenti con l’obiettivo di contenere il consumo di nuovo territorio e di favorire la messa in opera di interventi tecnologici per il contenimento del consumi energetici.

      3. Per i piani pilotis รจ ammesso il riuso solamente se esteso all’intero piano e purchรฉ siano comunque rispettate le superfici minime destinate a parcheggio; in alternativa, รจ sempre possibile la monetizzazione delle superfici di parcheggio non rinvenibili all’interno del lotto.

      4. Il recupero dei seminterrati รจ consentito ad uso residenziale o direzionale, commerciale ed a condizione che abbiano, alla data di entrata in vigore della presente legge, un’altezza minima non inferiore a metri 2,40, con una tolleranza massima del 2 per cento, previo ottenimento di idoneo titolo abilitativo e nel rispetto delle seguenti condizioni:

      a) le aperture per la ventilazione naturale non siano inferiori a 1/8 della superficie utile, oppure si preveda la realizzazione di un impianto di ventilazione meccanica per un ricambio d’aria almeno pari a quello richiesto per la ventilazione naturale;

      b) vi siano adeguati livelli di illuminazione, raggiungibili anche mediante sistemi artificiali.

      5. Il recupero dei porticati e dei locali a piano terra o piano rialzato รจ consentito ad uso direzionale, commerciale, socio-sanitario e residenziale a condizione che rispettino un’altezza minima interna di 2,40 metri.

      6. Il recupero a fini abitativi dei piani e locali di cui al presente articolo รจ vietato nelle aree dichiarate, ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo), di pericolositร  idraulica elevata o molto elevata (Hi3 o Hi4) ovvero in aree di pericolositร  da frana elevata o molto elevata (Hg3 o Hg4).

      Art. 33 – Interventi per il riuso degli spazi di grande altezza

      1. Nelle zone urbanistiche A, B e C A, B, C, D, E ed F, in queste ultime oltre la fascia dei 300 metri dalla linea di battigia marina รจ sempre consentita la realizzazione di soppalchi a condizione che non pregiudichino la statica dell’edificio. I soppalchi possono essere ottenuti anche attraverso la traslazione di partizioni interne orizzontali, diverse dai solai di calpestio, non piรน funzionali all’organismo edilizio, quali solai di controsoffitto privi di qualsiasi valore artistico, decorativo, costruttivo e materico.

      2. I soppalchi sono ammessi per non piรน del 40 per cento della superficie sottostante e per le unitร  abitative che abbiano altezze libere di interpiano minime di 4,60 metri altezze libere di interpiano minime di 4,10 metri (modificato dall’art. 35 della L.R. 1/2019), tali da permettere una ripartizione delle altezze per gli spazi sottostanti non inferiore a 2,40 metri e per la parte soprastante una altezza media non inferiore a 2,00 metri.

      3. Nei vani individuati con la nuova ripartizione, sia al piano inferiore che a quello superiore, sono rispettate le altre prescrizioni igienico-sanitarie previste dallo strumento urbanistico comunale.

      4. Le nuove superfici in aumento individuate con la realizzazione dei soppalchi rientrano nel calcolo delle superfici finestrate. Nelle zone urbanistiche A sono ammesse nuove aperture finestrate solo se previste in sede di piano particolareggiato adeguato al Piano paesaggistico regionale. Per le altre zone urbanistiche l’apertura di eventuali nuove superfici finestrate รจ ammessa nel rispetto delle regole compositive del prospetto originario.

      5. Il soppalco รจ realizzato in arretramento rispetto alle pareti esterne del prospetto principale di almeno 2,00 metri (soppresse dall’art. 26 della L.R. 11/2017). La ripartizione in nessun caso si addossa a finestre e/o aperture esistenti per non alterare di riflesso l’originaria ripartizione orizzontale del manufatto sul prospetto.

      6. La realizzazione di un soppalco non determina la realizzazione di un nuovo volume urbanistico e non richiede nuove aree per parcheggio.

      6 bis. In caso di realizzazione di spazi di grande altezza in edifici esistenti, mediante la demolizione parziale di solaio intermedio, รจ escluso il ricalcolo del volume urbanistico dell’edificio o della porzione di edificio, anche in caso di riutilizzo di spazi sottotetto che originariamente non realizzano cubatura, a condizione che non si realizzino mutamenti nella sagoma dell’edificio o nella porzione di edificio.

      Art. 34 – Condizioni di ammissibilitร  degli interventi

      1. Gli interventi di cui al presente capo non sono ammessi:

      a) negli edifici o nelle unitร  immobiliari prive di titolo abilitativo, ove prescritto; qualora le unitร  immobiliari siano difformi da quanto assentito con regolare titolo abilitativo, la richiesta per gli interventi di cui al presente capo รจ ammissibile a condizione che per le difformitร  siano conclusi positivamente i procedimenti di condono o accertamento di conformitร , anche a seguito di accertamento di compatibilitร  paesaggistica, ove previsto;

      b) negli edifici e nelle unitร  immobiliari (soppresse dall’art. 27 della L.R. 11/2017) completati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, come risultante dalla comunicazione di fine lavori o da perizia giurata di un tecnico abilitato che attesti il completamento dell’ingombro volumetrico con realizzazione delle murature perimetrali e della copertura;

      —- IMPORTANTE l’art. 17 della L.R. 1/2021, al comma 1 indica “I termini temporali di cui all’articolo 34, comma 1, lettera b), e di cui all’articolo 41, comma 4, della legge regionale n. 8 del 2015, sono differiti alla data di entrata in vigore della presente legge. — (“ovvero al 19/01/2021”, ndr)

      c) salvo le strutture ricettive di cui all’articolo 31, negli edifici e nelle unitร  immobiliari ricadenti nelle zone urbanistiche C, D e G non oggetto, ove prevista, di pianificazione attuativa approvata e, se di iniziativa privata, convenzionata; (soppresse dall’art. 27 della L.R. 11/2017)

      d) negli edifici e nelle unitร  immobiliari esistenti ma non compatibili con la destinazione di zona urbanistica di cui al decreto assessoriale 23 dicembre 1983, n. 2266/U;

      e) negli edifici di interesse artistico, storico, archeologico o etno-antropologico vincolati ai sensi della parte II del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), e successive modifiche ed integrazioni salva la possibilitร  di utilizzare l’incremento volumetrico per la realizzazione di corpi di fabbrica separati, realizzabili, nel caso in cui gli edifici facciano parte di un unico complesso o nucleo insediativo, anche mediante cumulo dei singoli crediti edilizi;;

      f) negli edifici di interesse paesaggistico o identitario individuati nel Piano paesaggistico regionale ed inclusi nel Repertorio del mosaico e negli edifici individuati dal piano urbanistico comunale ai sensi dell’articolo 19, comma 1, lettera h), della legge regionale n. 45 del 1989; (soppresse dall’art. 9 della L.R. 1/2021)

      g) negli edifici e nelle unitร  immobiliari collocati in aree dichiarate, ai sensi del vigente Piano stralcio per l’assetto idrogeologico (PAI), da strumenti di pianificazione regionale o comunale, di pericolositร  idraulica elevata o molto elevata (Hi3 – Hi4) e di pericolositร  da frana elevata o molto elevata (Hg3 – Hg4), fatta eccezione per la tipologia di interventi specificamente prevista, in tali aree, dalle norme tecniche di attuazione del PAI;

      h) negli edifici e nelle unitร  immobiliari ricadenti nei centri di antica e prima formazione ricompresi in zone urbanistiche omogenee diverse dalla A, ad eccezione di quelli che non conservano rilevanti tracce dell’assetto storico e che siano riconosciuti, dal piano particolareggiato o con deliberazione del consiglio comunale, in contrasto con i caratteri architettonici e tipologici del contesto; la deliberazione deve riguardare l’intero centro di antica e prima formazione, esplicitare i criteri seguiti nell’analisi ed essere adottata in data anteriore a qualsiasi intervento di ampliamento richiesto ai sensi degli articoli 30, 31 e 32, commi 4, 5, 6 e 7; tale delibera รจ soggetta ad approvazione ai sensi dell’articolo 9 della legge regionale n. 28 del 1998, e successive modifiche ed integrazioni. La presente disposizione non si applica agli interventi di cui agli articoli 32, commi 2 e 3, e 33, per la cui ammissibilitร  devono essere verificati la compatibilitร  tipologica con i caratteri costruttivi ed architettonici degli edifici interessati e il rispetto delle regole compositive del prospetto originario nel caso in cui alterino l’aspetto esteriore dell’edificio; (soppresso dall’art. 9 della L.R. 1/2021) – soppressione illegittima per la Sentenza CC 24/2022

      i) negli edifici, nelle unitร  immobiliari e in specifici ambiti territoriali di particolare qualitร  storica, architettonica o urbanistica per i quali il consiglio comunale, con propria deliberazione, abbia limitato o escluso l’applicazione delle disposizioni di cui al presente capo; la delibera รจ assunta entro il termine perentorio di centoventi giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge, trascorso il quale non รจ piรน possibile procedere alla individuazione di ambiti di esclusione; (soppresso dall’art. 9 della L.R. 1/2021)

      j) negli edifici e nelle unitร  immobiliari che hanno giร  usufruito degli incrementi volumetrici previsti dal capo I e dall’articolo 13, comma 1, lettera e) della legge regionale 23 ottobre 2009, n. 4 (Disposizioni straordinarie per il sostegno dell’economia mediante il rilancio del settore edilizio e per la promozione di interventi e programmi di valenza strategica per lo sviluppo), e successive modifiche ed integrazioni, o nei volumi realizzati usufruendo delle disposizioni contenute nella citata legge; รจ consentito l’utilizzo delle premialitร  volumetriche fino al raggiungimento delle percentuali massime e soglie previste al presente capo.

      Art. 35 – Procedure

      1. Gli interventi previsti negli articoli 30, 32 e 33 sono realizzati mediante Segnalazione certificata di inizio attivitร  (SCIA). Gli interventi previsti nell’articolo 31 sono soggetti a permesso di costruire.

      1. Gli interventi previsti negli articoli 30, 32 e 33 sono regolati dell’articolo 10 bis della legge regionale n. 23 del 1985. Gli interventi previsti nell’articolo 31 sono regolati dell’articolo 3 della legge regionale n. 23 del 1985.

      2. L’avvio dei lavori di incremento volumetrico di cui agli articoli 30 e 32 e il rilascio del permesso di costruire per i casi di cui all’articolo 31 sono condizionati alla positiva valutazione di coerenza in merito al rispetto delle condizioni di cui all’articolo 36, comma 3, lettere a) e b).

      2. Gli interventi previsti dalla presente legge sono disciplinati, sotto il profilo procedurale, dagli articoli da 29 a 38 della legge regionale 20 ottobre 2016, n. 24 (Norme sulla qualitร  della regolazione e di semplificazione dei procedimenti amministrativi) e dalle direttive in materia previste dall’articolo 29, comma 4, della medesima legge regionale n. 24 del 2016.

      3. La valutazione di coerenza di cui al comma 2 รจ resa con parere motivato dall’ufficio competente al rilascio dei titoli abilitativi. Per gli interventi previsti negli articoli 30 e 32, decorso inutilmente il termine di quarantacinque giorni dalla data di presentazione della SCIA, si intende formato il silenzio assenso.

      4. Qualora l’intervento sia soggetto ad autorizzazione paesaggistica, questa assorbe la valutazione di coerenza di cui al comma 2.

      5. L’autorizzazione paesaggistica per tutti gli interventi previsti dal presente capo รจ rilasciata dall’ente delegato ai sensi della legge regionale n. 28 del 1998, e successive modifiche ed integrazioni.

      6. La SCIA dichiarazione autocertificativa o l’istanza volta all’ottenimento del permesso di costruire possono essere presentate anche contestualmente alle eventuali istanze di accertamento di conformitร  e/o di compatibilitร  paesaggistica dell’unitร  immobiliare oggetto dell’intervento. L’efficacia della SCIA dichiarazione autocertificativa รจ comunque subordinata alla positiva definizione del procedimento di accertamento di conformitร  e/o di compatibilitร  paesaggistica.

      7. Nei casi disciplinati dall’articolo 30, comma 4, la presenza dei requisiti necessari al rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo n. 192 del 2005, e successive modifiche ed integrazioni, รจ dichiarata nella documentazione allegata alla SCIA dichiarazione autocertificativa o all’istanza volta all’ottenimento del permesso di costruire e successivamente attestata dal direttore dei lavori secondo le procedure indicate dall’articolo 8 dello stesso decreto legislativo n. 192 del 2005, e successive modifiche ed integrazioni.

      8. Nei casi disciplinati dall’articolo 30, comma 8, la SCIA dichiarazione autocertificativa รจ corredata di:

      a) certificazione medica rilasciata dalla competente azienda sanitaria, attestante la situazione di handicap grave non emendabile ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992 n. 104 (Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), e successive modifiche ed integrazioni, della persona ivi residente;

      b) progetto del nuovo volume che evidenzi le soluzioni tecniche adottate per il conseguimento delle speciali finalitร  dell’intervento nel rispetto della normativa vigente.

      (modificato dall’art. 10 della L.R. 1/2021)

      Art. 36 – Disposizioni comuni

      1. Ai fini della determinazione del volume urbanistico cui parametrare l’incremento volumetrico si applicano le disposizioni previste dal decreto assessoriale n. 2266/U del 1983.

      2. I volumi oggetto di condono edilizio sono computati nella determinazione del volume urbanistico cui parametrare l’incremento volumetrico, ma sono detratti dall’ammontare complessivo dell’incremento volumetrico calcolato. (sostituito dall’art. 36 c.1 della L.R. 1/2019) 

      2. I volumi oggetto di condono edilizio non (parola soppressa dall’art. 11 della L.R. 1/2021 – soppressione dichiarata incostituzionale dalla Sentenza C.C. 24/2022) sono computati nella determinazione del volume urbanistico cui parametrare l’incremento volumetrico. (inserito dall’art. 36 c.1 della L.R. 1/2019) 

      3. L’incremento volumetrico รจ realizzato nel rispetto delle seguenti condizioni:

      a) inserirsi in modo organico e coerente con i caratteri formali e architettonici dell’edificio esistente e perseguire la riqualificazione dell’edificio in funzione della tipologia edilizia e del contesto; qualora l’intervento ricada in ambiti territoriali in cui gli strumenti urbanistici abbiano definito una tipologia edilizia, il riferimento per la valutazione di coerenza รจ la tipologia edilizia prevista;

      b) garantire una compiuta soluzione architettonica della facciata, eventualmente mediante l’arretramento dai fili delle facciate prospicienti spazi pubblici; (sostituita dall’art. 28 della L.R. 11/2017)

      b) inserirsi in modo organico e coerente con i caratteri formali, architettonici, paesaggistici e ambientali del contesto qualora l’intervento sia attuato mediante la realizzazione di corpi di fabbrica separati;

      c) utilizzare materiali, componenti e soluzioni finalizzati a diminuire l’apporto energetico necessario per il soddisfacimento delle esigenze di riscaldamento e di raffreddamento o materiali ecologici per la bioedilizia o prodotti per la bioedilizia oggetto di certificazione da parte di istituti accreditati, per almeno il 50 per cento del computo metrico;

      c bis) รจ consentito nella zona urbanistica omogenea E, indipendentemente dal possesso dei requisiti soggettivi di cui all’articolo 26, mediante il superamento della superficie minima di intervento prevista dalle vigenti disposizioni regionali e comunali, purchรฉ superiore a un ettaro purchรฉ superiori a 2.500 metri quadri (modificato dall’art. 40 della L.R. 1/2019), non raggiungibile con l’utilizzo di piรน corpi aziendali separati e ferme le eventuali ulteriori limitazioni derivanti dalle vigenti disposizioni paesaggistiche;

      d) utilizzare tecniche costruttive e materiali locali tradizionali ove l’intervento riguardi edifici tipici dell’architettura locale.

      4. L’incremento volumetrico:

      a) รจ consentito mediante il superamento degli indici volumetrici previsti dalle vigenti disposizioni comunali e regionali;

      b) puรฒ comportare il superamento dei limiti di altezza e del numero dei piani dei fabbricati e di superficie coperta previsti nelle vigenti disposizioni urbanistico-edilizie comunali e regionali;

      c) puรฒ comportare il superamento dei limiti di distanza da fabbricati, da pareti finestrate e dai confini previsti nelle vigenti disposizioni urbanistico-edilizie comunali e regionali, fino ai limiti previsti dal Codice civile, solamente nei casi in cui l’incremento volumetrico sia realizzato internamente al perimetro determinato dalla sagoma piรน esterna dell’edificio, computata tenendo conto di balconi e aggetti di qualsiasi tipo.

      5. Gli incrementi volumetrici previsti dall’articolo 30 (modificate con l’art.28 della L.R. 11/2017) previsti dagli articoli 30 e 31 possono essere oggetto, successivamente alla loro realizzazione, di cambio di destinazione d’uso in conformitร  a quanto giร  previsto dagli strumenti urbanistici comunali, salvo che lo stesso non comporti elusione delle disposizioni contenute nell’articolo 30.

      6. Sulle nuove volumetrie realizzate ai sensi dell’articolo 30, comma 8, รจ istituito un vincolo quinquennale di non variazione della destinazione d’uso e di non alienazione a soggetti non disabili, da trascriversi nei registri immobiliari ai sensi dell’articolo 2645 quater del Codice civile.

      7. Gli incrementi volumetrici previsti dagli articoli 32 e 33 non possono essere oggetto, successivamente alla loro realizzazione, di cambio di destinazione d’uso.

      8. L’unitร  immobiliare ad uso residenziale commerciale o artigianale risultante dall’incremento volumetrico previsto dall’articolo 30 ricompresa nelle zone urbanistiche omogenee A, B e C, puรฒ essere frazionata solo se la piรน piccola delle unitร  derivate ha una superficie lorda superiore a 70 metri quadri 40 metri quadri nelle aree
      A, B e C e 70 metri quadri nelle zone F. Negli altri casi l’incremento volumetrico non puรฒ essere utilizzato per generare ulteriori unitร  immobiliari e non puรฒ essere alienato separatamente dall’unitร  che lo ha generato; il vincolo di non alienazione ha durata decennale ed รจ trascritto nei registri immobiliari ai sensi dell’articolo 2645 quater del Codice civile. (modificato dall’art. 36 c.1 della L.R. 1/2019 e dall’art. 11 della L.R 1/2021) 

      9. La distanza dalla linea di battigia marina si misura dal punto piรน esterno del perimetro del manufatto al punto della linea di battigia marina piรน prossimo all’edificio. La linea di battigia marina รจ quella rappresentata nella specifica cartografia pubblicata nel sito web istituzionale della Regione.

      10. Nelle isole minori i limiti previsti di 300 metri di distanza dalla linea di battigia marina sono ridotti a 150 metri.

      11. L’incremento volumetrico รจ subordinato al reperimento degli spazi per parcheggi previsti dall’articolo 41 sexies della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica), e successive modifiche ed integrazioni. Nell’ipotesi in cui la superficie da adibire a parcheggio generata dall’incremento sia inferiore a 20 metri quadri o qualora sia dimostrata l’impossibilitร  dovuta alla mancanza di spazi idonei da destinare al soddisfacimento di tale obbligo, l’intervento รจ consentito previo pagamento di una somma equivalente alla monetizzazione delle aree per parcheggi, da determinarsi con deliberazione del consiglio comunale. I relativi introiti costituiscono entrate vincolate per la realizzazione di nuove aree da destinare a parcheggio pubblico, da individuarsi con deliberazione del consiglio comunale.

      11. L’incremento volumetrico รจ subordinato al reperimento degli spazi per parcheggi previsti dall’articolo 41 sexies della legge 17 agosto 1942, n. 11 (Legge urbanistica), e successive modifiche ed integrazioni o, in alternativa, al pagamento di una somma equivalente alla monetizzazione delle aree per parcheggi, da determinarsi con deliberazione del consiglio comunale. I relativi introiti costituiscono entrate vincolate per la realizzazione di nuove aree da destinare a parcheggio pubblico, da individuarsi con deliberazione del consiglio comunale.

      12. L’incremento volumetrico รจ subordinato al reperimento degli spazi per parcheggi previsti dall’articolo 8 del decreto assessoriale n. 2266/U del 1983. Nell’ipotesi in cui la superficie da adibire a parcheggio generata dall’incremento sia inferiore a 50 metri quadri o qualora sia dimostrata l’impossibilitร  dovuta alla mancanza di spazi idonei da destinare al soddisfacimento di tale obbligo, l’intervento รจ consentito previo pagamento di una somma equivalente alla monetizzazione delle aree per parcheggi, da determinarsi con deliberazione del consiglio comunale รจ sempre consentita la monetizzazione nel caso di recupero dei seminterrati, dei piani pilotis e dei locali al piano terra ad uso direzionale, commerciale, sociosanitario e residenziale. I relativi introiti costituiscono entrate vincolate per la realizzazione di nuove aree da destinare a parcheggio pubblico, da individuarsi con deliberazione del consiglio comunale.

      13. L’incremento volumetrico previsto dagli articoli 30, 31 e 32, salvi i limiti di cui all’articolo 10 bis della legge regionale n. 45 del 1989 e all’articolo 6 della legge regionale n. 8 del 2004, puรฒ cumularsi con le ordinarie potenzialitร  volumetriche residue del lotto previste dagli strumenti urbanistici comunali. Ferma restando la possibilitร  di realizzare le volumetrie in tempi diversi e il rispetto delle disposizioni previste nei relativi strumenti urbanistici per i volumi ordinari, la soluzione architettonica inserita nella proposta progettuale deve interessare l’intera volumetria assentibile.

      14. Gli interventi realizzati ai sensi delle disposizioni inserite all’interno del presente capo sono soggetti agli oneri concessori come determinati in via ordinaria dall’amministrazione comunale. Gli oneri concessori sono ridotti del 40 per cento se relativi a prima abitazione. Una percentuale del 30 per cento degli oneri concessori dovuti รจ vincolata alla realizzazione di significative opere di compensazione ecologico-paesaggistica da effettuarsi a cura e spese dell’amministrazione comunale.

      15. Il termine ordinario per l’ultimazione dei lavori puรฒ essere prorogato di due anni a seguito di comunicazione dell’interessato a titolo gratuito qualora siano completamente ultimate le lavorazioni sulle facciate esterne e nelle restanti ipotesi previo versamento di una sanzione pecuniaria pari al 20 per cento degli oneri concessori complessivamente dovuti.

      15 bis. Nelle zone urbanistiche A, B e C e negli edifici con destinazione residenziale legittimamente realizzati in altre zone urbanistiche, รจ inoltre consentito l’incremento volumetrico, cumulabile con quelli giร  previsti dalla presente legge, necessario a garantire la massima fruibilitร  degli spazi destinati ad abitazione principale per disabili, nella misura massima, per ciascuna unitร  immobiliare, del 35 per cento del volume urbanistico esistente, fino ad un massimo di 150 metri cubi.

      15 ter. All’interno di tutti i piani di risanamento urbanistico, nell’ambito dell’edilizia contrattata e previa richiesta degli interessati, รจ consentita la sostituzione dei lotti destinati a standard urbanistici con lotti edificabili, a condizione che il lotto edificabile da sostituire come standard abbia maggiore o uguale superficie e che tale sostituzione non comporti aumento di volumetrie rispetto a quanto previsto dal piano attuativo, senza limiti di distanza.

      Art. 37 – Efficacia, durata e valutazione degli effetti

      1. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano fino all’entrata in vigore della nuova legge regionale in materia di governo del territorio e comunque non oltre il 31 dicembre 2016 e comunque non oltre il 31 dicembre 2017 (modifica con L.R. 33 del 7/12/2016 ) e comunque non oltre il 30 giugno 2019 (modifica con L.R. 26 del 14/12/2017 ). e comunque non oltre il 31 dicembre 2019 (modifica con L.R. 8 del 21/06/2019 – BURAS n. 29 del 27/06/2019 ). e comunque non oltre il 30 giugno 2020 (modifica con L.R. 22 del 20/12/2019 – BURAS n. 56 del 27/12/2019)e comunque non oltre il 31 dicembre 2020 (modifica con L.R. 17 del 24/06/2020 – BURAS n. 36 del 25/06/2020) —- IMPORTANTE l’art. 17 della L.R. 1/2021, al comma 2 indica “Il termine previsto dall’articolo 37, comma 1, della legge regionale n. 8 del 2015 e successive modifiche ed integrazioni, รจ differito al 31 dicembre 2023 e opera conseguentemente la reviviscenza della disciplina del capo I del titolo II della legge regionale n. 8 del 2015, cosรฌ come modificata dalla presente legge, che mantiene la sua vigenza sino a tale data.” Effetti della Sentenza CC 24/2022. Il termine del 31/12/2023 รจ stato dichiarato illegittimo.

      2. La Commissione consiliare competente in materia di governo del territorio valuta, periodicamente, gli effetti della regolazione sui destinatari e le eventuali difficoltร  emerse in fase di applicazione, avvalendosi delle informazioni acquisite ai sensi del comma 4 e delle ulteriori informazioni messe a disposizione dal competente Assessorato regionale.

      3. Le amministrazioni comunali, al fine del monitoraggio degli interventi di cui al presente capo e delle conseguenti trasformazioni urbanistiche ed edilizie del territorio, pubblicano obbligatoriamente in apposita sezione del proprio sito web istituzionale le relative informazioni consistenti, per ciascun tipo di intervento, nella localizzazione del fabbricato oggetto di incremento volumetrico con relativi dati catastali, nella entitร  del volume originario e nella consistenza dell’incremento volumetrico autorizzato. Nel sito web istituzionale sono, inoltre, pubblicate le modalitร  di utilizzo delle risorse di cui all’articolo 36, comma 14, terzo periodo. La mancata od incompleta pubblicazione delle informazioni comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 46 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicitร , trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), e successive modifiche ed integrazioni.

      4. La Giunta regionale, su proposta dell’Assessore competente in materia di governo del territorio, approva, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, una deliberazione contenente le modalitร  di trasmissione delle informazioni di cui al comma 3. Tali informazioni sono comunque trasmesse all’Assessorato regionale competente con periodicitร  almeno quadrimestrale.

      Capo II Disposizioni urbanistiche per il trasferimento e il rinnovamento del patrimonio edilizio e per la promozione dei programmi integrati per il riordino urbano

      Art. 38 – Interventi di trasferimento volumetrico per la riqualificazione ambientale e paesaggistica

      1. La Regione promuove, al fine di conseguire la riqualificazione del contesto, il miglioramento della qualitร  dell’abitare e la messa in sicurezza del territorio, il trasferimento del patrimonio edilizio esistente mediante interventi di demolizione e ricostruzione con differente localizzazione degli edifici ricadenti:

      a) in aree di particolare valore paesaggistico; (sostituita dall’art. 29 della L.R. 11/2017)

      a) in aree ricadenti all’interno delle zone urbanistiche omogenee E ed H ed interne al perimetro dei beni paesaggistici di cui all’articolo 142, comma 1, lettere a), b), c), ed i) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), e successive modifiche ed integrazioni;

      b).in aree necessarie per garantire spazi pubblici finalizzati all’incremento della qualitร  dell’abitare, come spazi a verde, spazi a parcheggio e centri di aggregazione sociale;

      c).in aree dichiarate ad elevata o molto elevata pericolositร  idrogeologica;

      d).in prossimitร  di emergenze ambientali, architettoniche, archeologiche o storico-artistiche;

      e).all’interno di aree di rispetto inedificabili;

      e bis) all’interno del perimetro di tutela integrale e della fascia di rispetto condizionata dei beni dell’assetto storico culturale del Piano paesaggistico regionale;

      e ter) nelle ulteriori aree a tal fine individuate dal comune.

      2. Per il conseguimento delle finalitร  di cui al comma 1, รจ consentita la concessione di un credito volumetrico massimo (soppressa dall’art.12 della L.R. 1/2021) pari al volume dell’edificio demolito maggiorato del 40 per cento, da determinarsi con apposita deliberazione del consiglio comunale.

      3. L’amministrazione comunale, in sede di redazione dello strumento urbanistico generale o di una sua variante, anche su proposta del privato interessato, individua gli edifici che si trovano nelle condizioni previste dal comma 1, determina il credito volumetrico di cui al comma 2 e individua, nel rispetto dei parametri urbanistici ed edilizi previsti dalle disposizioni regionali, una idonea localizzazione per il trasferimento dei volumi. (sostituito dall’art.12 della L.R. 1/2021)

      3. Per il conseguimento dell’incremento volumetrico del 40 per cento รจ consentita, qualora necessaria, la variante allo strumento urbanistico generale, anche su proposta del privato interessato che individua, nel rispetto dei parametri urbanistici ed edilizi previsti dalle disposizioni regionali, una idonea localizzazione per il trasferimento dei volumi, anche se provenienti da diverse zone omogenee e senza limiti di distanza tra le medesime. Nelle zone E ed H non รจ ammesso il trasferimento dei volumi. Nelle zone F il trasferimento dei volumi รจ ammesso nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 38, comma 4.

      4. Le aree di localizzazione per il trasferimento dei volumi possono essere sia pubbliche che private, sono individuate al di fuori delle aree di cui al comma 1 e, comunque, oltre la fascia dei 300 metri dalla linea di battigia marina, ridotta a 150 metri per le isole minori.

      5. Qualora le aree in cui deve avvenire la ricostruzione dei volumi siano giร  classificate dallo strumento urbanistico comunale come trasformabili e dotate di propria capacitร  edificatoria, il credito volumetrico di cui al comma 2 puรฒ sommarsi alle ordinarie capacitร  edificatorie residue del lotto fino al raggiungimento dei limiti massimi stabiliti dalla normativa regionale.

      6. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli edifici legittimamente realizzati entro la data di entrata in vigore della presente legge, nonchรฉ nei casi di edifici successivamente legittimati a seguito di positiva conclusione del procedimento di condono o di accertamento di conformitร  e, ove necessario, dell’accertamento di compatibilitร  paesaggistica.

      7. Ai fini della determinazione del volume urbanistico cui parametrare il credito volumetrico si applicano le disposizioni previste dal decreto assessoriale n. 2266/U del 1983. Nel caso di demolizione di edifici con altezze funzionali a originari cicli produttivi e ricostruzione con mutamento di destinazione d’uso, la determinazione del volume รจ effettuata ragguagliando l’altezza al valore di 3,00 metri per ogni livello fuori terra esistente per le destinazioni residenziale, turistico-ricettiva, direzionale e sociosanitaria ed al valore di 4,50 metri per le  destinazioni artigianale e industriale, commerciale e agricolo-zootecnica.

      8. L’intervento di trasferimento volumetrico prevede necessariamente l’integrale demolizione degli edifici esistenti nell’area originaria, la sistemazione dell’area a cura e spese del privato e, infine, la cessione dell’area originaria all’amministrazione comunale per destinarla a finalitร  pubbliche. La demolizione non รจ necessaria nei casi previsti dal comma 1, lettera b), qualora l’amministrazione comunale ritenga piรน favorevole l’acquisizione al patrimonio del manufatto edilizio e non delle aree libere.

      9. L’edificio da costruire:

      a).รจ ad energia quasi zero (nzeb) come definito dal decreto legislativo n. 192 del 2005, e successive modifiche ed integrazioni;

      b).รจ dotato di idonei sistemi per il riutilizzo delle acque piovane e delle acque reflue;

      c).รจ dotato di un idoneo impianto di elevazione per il trasporto verticale delle persone, qualora pluri-immobiliare con almeno due tre livelli fuori terra;

      d).รจ realizzato con materiali ecologici per la bioedilizia o prodotti per la bioedilizia oggetto di certificazione da parte di istituti accreditati per almeno il 50 per cento del computo metrico.  (sostituita dall’art. 29 della L.R. 11/2017)

      d) รจ realizzato, per almeno il 50 per cento del computo metrico, con materiali ecocompatibili in possesso della dichiarazione ambientale di prodotto e certificati UNI EN ISO serie 14020, e con materiali ecologici per la bioedilizia o prodotti per la bioedilizia oggetto di certificazione da parte di istituti accreditati.

      10. Per il conseguimento delle finalitร  di cui al presente articolo, l’amministrazione comunale puรฒ prevedere forme di incentivazione quali il trasferimento di aree comunali, anche a titolo gratuito, la riduzione degli oneri concessori e delle imposte comunali e ogni altra forma di agevolazione ritenuta utile nel rispetto delle disposizioni vigenti.

      11. La proposta del privato interessato รจ costituita da elaborati tecnico-grafici di livello pari allo studio di fattibilitร  di un’opera pubblica, evidenzia le soluzioni planivolumetriche e architettoniche adottate per il conseguimento delle finalitร  di cui al comma 1, e deve ottenere, prima della delibera del consiglio comunale di assegnazione del credito, la positiva valutazione tecnico-economica dell’ufficio comunale competente in materia di urbanistica ed edilizia privata.

      12. Ove la demolizione riguardi edifici inclusi nel centro di antica e prima formazione, l’intervento รจ realizzabile se localizzato nella zona urbanistica A unicamente previa approvazione di un piano particolareggiato adeguato al Piano paesaggistico regionale ed esteso all’intera zona urbanistica. Se รจ localizzato in zone urbanistiche omogenee diverse dalla zona A, l’intervento รจ realizzabile unicamente nel caso in cui, con il piano particolareggiato del centro di antica e prima formazione o con la stessa deliberazione di cui al comma 2, il consiglio comunale riconosca che l’edificio รจ in contrasto con i caratteri architettonici e tipologici del contesto, esplicitando i criteri seguiti nell’analisi. Tale deliberazione รจ soggetta ad approvazione ai sensi dell’articolo 9 della legge regionale n. 28 del 1998, e successive modifiche ed integrazioni. Analogamente si procede ove la localizzazione dell’intervento di ricostruzione ricada nel centro di antica e prima formazione.

      13. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche in caso di edifici in corso di realizzazione o realizzabili in virtรน di titolo abilitativo legittimo ed efficace alla data di presentazione dell’istanza da parte del privato o alla data di adozione della deliberazione del consiglio comunale di cui al comma 3.

      13 bis. Per gli interventi di cui al presente articolo l’autorizzazione paesaggistica, qualora necessaria, รจ rilasciata dalla Regione, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, della legge regionale n. 28 del 1998. (inserito dall’art. 37 della L.R. 1/2019)

      Art 38 bis (Trasferimento del volumi realizzabili ricadenti nelle zone Hi4, Hi3, Hg4 ed Hg3 del Piano stralcio per l’assetto idrogeologico (PAI)) (inserito con l’art. 13 della L.R. 1/2021) – Sentenza CC 24/2022

      1. Al fine di conseguire la riqualificazione dei relativi contesti e la messa in sicurezza del territorio, la Regione promuove ed incentiva interventi di trasferimento dei volumi previsti come realizzabili previa approvazione di piani attuativi nelle zone urbanistiche C, D e G ricadenti nelle zone Hi3, Hi4, Hg3 ed Hg4 del PAI. Nei limiti di cui al presente articolo, la Regione promuove analoghi interventi di trasferimento dei volumi previsti come realizzabili nelle zone urbanistiche B ricadenti nelle zone Hi3, Hi4, Hg3 ed Hg4 del PAI.

      2. Gli interventi di cui al comma 1 sono estesi ai volumi esistenti, legittimamente realizzati nelle zone urbanistiche B, C, D, F e G ricadenti nelle zone Hi3, Hi4, Hg3 ed Hg4 del PAI per i quali รจ consentito il trasferimento, previa approvazione di piani attuativi, in altre zone urbanistiche B, C, D, F e G del territorio comunale situate al fuori delle aree a rischio idraulico o geologico, con incremento del volume del 35 per cento. I lavori di realizzazione dei volumi trasferiti possono avere inizio solo dopo l’avvenuta demolizione dell’edificio esistente.

      3. In attesa della realizzazione e collaudo delle opere di mitigazione, i volumi previsti come realizzabili previa approvazione di piani attuativi nelle zone urbanistiche C, D e G ricadenti nelle zone Hi3, Hi4, Hg3 ed Hg4 del PAI, possono essere trasferiti e realizzati in altre zone urbanistiche C, D e G del territorio comunale situate al di fuori dalle aree a rischio idraulico o geologico, senza alcun incremento di volume.

      4. I volumi trasferiti si sommano a quelli realizzabili nelle zone omogenee analoghe situate al di fuori dalle aree a rischio idraulico o geologico.

      5. Le opere di urbanizzazione sono eseguite in proporzione ai volumi complessivamente realizzabili.

      6. I volumi previsti come realizzabili nelle zone urbanistiche B ricadenti nelle zone Hi3, Hi4, Hg3 ed Hg4 del PAI possono essere trasferiti nelle zone urbanistiche C del territorio comunale al di fuori dalle aree a rischio idraulico o geologico, nei limiti del doppio degli indici ivi previsti.

      7. I volumi previsti come realizzabili nelle zone urbanistiche C ricadenti nelle zone Hi3, Hi4, Hg3 ed Hg4 del PAI possono essere trasferiti nelle zone urbanistiche B del territorio comunale al di fuori dalle aree a rischio idraulico o geologico, nei limiti della metร  degli indici ivi previsti.

      8. Le opere di urbanizzazione per le cubature trasferite dalla zona urbanistica B a quella C si considerano giร  esistenti, a condizione che l’area a rischio sia interamente ceduta gratuitamente al comune. Gli oneri di  urbanizzazione per tali cubature sono corrisposti al comune nella misura prevista per l’area a rischio.

      9. I volumi possono essere realizzati in deroga agli indici previsti dagli strumenti urbanistici generali e dalle vigenti disposizioni regionali, eccezion fatta per le distanze tra fabbricati o pareti finestrate. รˆ consentita l’applicazione del secondo periodo dell’ultimo comma dell’articolo 9 del decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densitร  edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agii insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attivitร  collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistico o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell’articolo 17 della legge n. 765 del 1967) anche se non prevista o non consentita dallo strumento urbanistico.

      10. I volumi previsti come realizzabili nelle zone urbanistiche B ricadenti nelle zone Hi3, Hi4, Hg3 e Hg4 del PAI, possono essere trasferiti in altre aree libere nelle zone urbanistiche B del territorio comunale al di fuori dalle aree a rischio idraulico o geologico, nei limiti dell’indice massimo di 7 mc/mq. Tali volumi possono essere realizzati in deroga agli indici previsti dagli strumenti urbanistici generali e dalle vigenti disposizioni regionali, eccezion fatta per le distanze tra fabbricati o pareti finestrate.

      11. Il comune puรฒ denegare l’autorizzazione al trasferimento delle cubature da zona B ad altra zona B nel caso di insufficienza delle opere di urbanizzazione primaria presenti nell’area di destinazione, con particolare riferimento alla viabilitร  ed ai servizi essenziali (energia, acqua potabile, fognatura e telecomunicazioni), a meno che l’istante non si offra di integrarli a scomputo degli oneri di urbanizzazione, prescindendo dal loro costo reale.

      12. Ai trasferimenti di cubatura di cui al presente articolo si applica la seguente procedura:

      a) il titolare delle aree a rischio idraulico o geologico manifesta al comune la sua intenzione di trasferire le cubature;

      b) il comune, in sede di accordo preliminare ai sensi dell’articolo 11 della legge 7 agosto 1990 n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo), contenente tutti gli elementi della proposta, rilascia all’istante i crediti volumetrici corrispondenti;

      c) successivamente l’istante presenta al comune la proposta di localizzazione delle cubature, cui si applica l’articolo 38, comma 11;

      d) previa istruttoria, disciplinata sotto il profilo procedurale dagli articoli 29 e seguenti della legge regionale n. 24 del 2016 e dalle direttive in materia previste dall’articolo 29, comma 4, della legge regionale n. 24 del 2016, tra l’istante ed il comune si stipula un accordo definitivo ai sensi dell’articolo 11 della legge regionale n. 241 del 1990, equivalente ad una variante non sostanziale di cui ai commi 26, 28 e seguenti dell’articolo 20 della legge regionale n. 45 del 1989, di cui segue l’iter di approvazione.

      13. Le Norme tecniche di attuazione del PAI sono modificate in conformitร  agli interventi ammessi dal presente articolo.

      Art. 39 – Rinnovo del patrimonio edilizio con interventi di demolizione e ricostruzione

      1. La Regione promuove il rinnovamento del patrimonio edilizio esistente mediante interventi di integrale demolizione e successiva ricostruzione degli edifici esistenti che necessitino di essere adeguati in relazione ai requisiti qualitativi, architettonici, energetici, tecnologici, di sicurezza strutturale e per il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche.

      2. Per il conseguimento delle finalitร  di cui al comma 1, su proposta del privato interessato, รจ consentita la demolizione dei fabbricati esistenti e successiva ricostruzione con la concessione di un credito volumetrico massimo pari al volume dell’edificio demolito maggiorato del 30 per cento, da determinarsi con apposita deliberazione del consiglio comunale determinazione dell’ufficio tecnico comunale.

      3. Nelle ipotesi di cui al comma 2, ove l’intervento preveda la ricostruzione nel medesimo lotto urbanistico, il consiglio comunale l’ufficio tecnico comunale, con la stessa deliberazione determinazione di cui al comma 2, stabilisce i parametri urbanistico-edilizi dell’intervento nel rispetto delle vigenti disposizioni, con eventuale superamento dei soli indici volumetrici previsti parametri volumetrici e dell’altezza previsti dalle vigenti disposizioni comunali e regionali. Nelle zone urbanistiche E ed H non รจ ammessa deroga alle vigenti disposizioni regionali.

      4. Nelle ipotesi di cui al comma 2, ove l’intervento preveda la ricostruzione in diverso lotto urbanistico, il consiglio comunale, con la stessa deliberazione di cui al comma 2, individua l’area di trasferimento delle volumetrie e determina i parametri urbanistico-edilizi dell’intervento, nel rispetto delle vigenti disposizioni. Ove necessario, รจ consentita la variante allo strumento urbanistico generale, ferma l’impossibilitร  di modificare la destinazione della zona urbanistica E, non contigua al centro urbano, e della zona urbanistica H, nelle quali non รจ ammessa la localizzazione degli interventi di ricostruzione.

      5. Nel caso di edifici che insistono su lotti urbanistici non superiori a 500 metri quadri o che hanno un volume non superiore a 2.000 metri cubi, in alternativa a quanto previsto al comma 2, su istanza del privato interessato รจ consentita la demolizione con successiva ricostruzione nel medesimo lotto urbanistico o in diverso lotto urbanistico, purchรฉ all’interno della stessa lottizzazione o zona omogenea oppure in  diverso lotto urbanistico, posto ad una distanza non superiore a 300 metri, purchรฉ i due lotti siano serviti dalle medesime opere di urbanizzazione con la concessione di un bonus volumetrico pari al 15 per cento dell’edificio demolito e il superamento dei parametri volumetrici di superficie coperta, dei rapporti di copertura e dell’altezza previsti dalle vigenti disposizioni comunali e regionali. Nelle zone urbanistiche E ed H non รจ ammessa deroga alle vigenti disposizioni regionali.

      6. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli edifici legittimamente realizzati entro la data di entrata in vigore della presente legge entro il 31 dicembre 2020, nonchรฉ nei casi di edifici successivamente legittimati a seguito di positiva conclusione del procedimento di condono o di accertamento di conformitร  e, ove necessario, dell’accertamento di compatibilitร  paesaggistica.

      7. Ai fini della determinazione del volume urbanistico cui parametrare il credito volumetrico si applicano le disposizioni previste dal decreto assessoriale n. 2266/U del 1983. Nel caso di demolizione di edifici con altezze funzionali a originari cicli produttivi e ricostruzione con mutamento di destinazione d’uso, la determinazione del volume รจ effettuata ragguagliando l’altezza al valore di 3 metri per ogni livello fuori terra esistente.

      8. Nelle ipotesi di demolizione con ricostruzione nel medesimo lotto l’intervento prevede la sistemazione degli eventuali ulteriori manufatti presenti, secondo le indicazioni impartite dall’amministrazione comunale.

      9. Nelle ipotesi di demolizione con ricostruzione in diverso lotto, il soggetto interessato garantisce, a propria cura e spese, la sistemazione dell’area originaria, secondo le indicazioni impartite dall’amministrazione comunale.

      10. L’edificio da costruire:

      a) รจ ad energia quasi zero (nzeb) come definito dal decreto legislativo n. 192 del 2005, e successive modifiche ed integrazioni;

      b) รจ dotato di idonei sistemi per il riutilizzo delle acque piovane e delle acque reflue;

      c) รจ dotato di un idoneo impianto di elevazione per il trasporto verticale delle persone, qualora pluri-immobiliare con almeno due tre livelli fuori terra;

      d) รจ realizzato con materiali ecologici per la bioedilizia o prodotti per la bioedilizia oggetto di certificazione da parte di istituti accreditati per almeno il 50 per cento del computo metrico. (sostituito dall’art. 30 della L.R. 11/2017)

      d) รจ realizzato, per almeno il 50 per cento del computo metrico, con materiali ecocompatibili in possesso della dichiarazione ambientale di prodotto e certificati UNI EN ISO serie 14020, e con materiali ecologici per la bioedilizia o prodotti per la bioedilizia oggetto di certificazione da parte di istituti accreditati.

      11. Qualora le aree in cui avviene la ricostruzione dei volumi siano giร  classificate dallo strumento urbanistico comunale come trasformabili e dotate di propria capacitร  edificatoria, il credito volumetrico puรฒ sommarsi alle ordinarie capacitร  edificatorie residue del lotto fino al raggiungimento dei limiti massimi stabiliti dalla normativa regionale.

      12. La proposta del privato interessato รจ costituita da elaborati tecnico-grafici di livello pari allo studio di fattibilitร  di un’opera pubblica, evidenzia le soluzioni planivolumetriche e architettoniche adottate per il conseguimento delle finalitร  di cui al comma 1, e deve ottenere, prima della delibera del consiglio comunale di assegnazione del credito, la positiva valutazione tecnico-economica dell’ufficio comunale competente in materia di urbanistica ed edilizia privata.

      13. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli edifici:

      a) che successivamente all’entrata in vigore della presente legge sono stati oggetto di opere che ne abbiamo mutato i caratteri strutturali, architettonici e tipologici in forza di interventi radicali di nuova costruzione, ovvero di ristrutturazione edilizia, ai sensi delle lettere d) ed e) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A)), e successive modifiche ed integrazioni;

      b) che hanno giร  usufruito dell’articolo 5 della legge regionale n. 4 del 2009, e successive modifiche ed integrazioni;

      c) per i quali il consiglio comunale, con apposita deliberazione, ha previsto la limitazione o l’esclusione, in ragione di particolari qualitร  storiche, architettoniche o urbanistiche da salvaguardare;

      d) che ricadono nella fascia dei 300 metri dalla linea di battigia marina ridotti a 150 metri nelle Isole di Sant’Antioco, San Pietro, La Maddalena e Santo Stefano, con esclusione di quelli ubicati nelle zone omogenee A, B, C e D, nonchรฉ nelle zone G contermini all’abitato;

      e) che ricadono nelle aree di cui all’articolo 38, comma 1 se giร  individuate con apposito provvedimento regolamentare o normativo prima della presentazione dell’istanza del richiedente.

      14. Ove la demolizione riguardi edifici inclusi nel centro di antica e prima formazione, l’intervento รจ realizzabile se localizzato nella zona urbanistica A, unicamente previa approvazione di un piano particolareggiato adeguato al Piano paesaggistico regionale ed esteso all’intera zona urbanistica. Se l’intervento รจ localizzato in zone urbanistiche omogenee diverse dalla zona A, l’intervento รจ realizzabile unicamente nel caso in cui, con il piano particolareggiato del centro di antica e prima formazione, con la stessa deliberazione di cui al comma 2 Se รจ localizzato in zone urbanistiche omogenee diverse dalla zona A, l’intervento รจ realizzabile unicamente nel caso in cui, con il piano particolareggiato del centro di antica e prima formazione o con la medesima deliberazione di cui al comma 2 (modificato dall’art. 38 della L.R. 1/2019), il consiglio comunale riconosca che l’edificio รจ in contrasto con i caratteri architettonici e tipologici del contesto, esplicitando i criteri seguiti nell’analisi. Tale deliberazione รจ soggetta ad approvazione ai sensi dell’articolo 9 della legge regionale n. 28 del 1998, e successive modifiche ed integrazioni. Analogamente si procede ove la localizzazione dell’intervento di ricostruzione ricada nel centro di antica e prima formazione.

      15. รˆ consentita la demolizione degli edifici esistenti nella fascia dei 300 metri dalla linea di battigia marina e ricadenti nelle zone urbanistiche E, F ed H, nonchรฉ nelle zone urbanistiche G non contermini all’abitato. La ricostruzione dell’intera volumetria รจ assentibile senza l’obbligo del rispetto dell’ubicazione, della sagoma e della forma del fabbricato da demolire unicamente ove il nuovo fabbricato determini un minore impatto paesaggistico secondo le indicazioni impartite dall’Amministrazione regionale con apposite linee guida da adottarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente leggeadottate dalla Giunta regionale con atto n. 18 del 5 aprile 2016. 

      La ricostruzione dellโ€™intera volumetria รจ assentibile unicamente ove il nuovo fabbricato determini un minore impatto paesaggistico secondo le indicazioni impartite dallโ€™Amministrazione regionale con apposite linee guida adottate dalla Giunta regionale con deliberazione n. 18/15 del 5 aprile 2016 e, qualora lโ€™edificio ricada nelle ipotesi di esclusione di cui allโ€™articolo 10 bis, comma 2, della legge regionale n. 45 del 1989, e in aree tutelate ai sensi degli articoli 136, comma 1, lettere c) e d), e 142 del medesimo decreto legislativo, anche senza il mantenimento di sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dellโ€™edificio preesistente (modifica introdotta dall’art. 130 della L.R. 9/2023). La disposizione si applica anche nella fascia di 150 metri dalla linea di battigia marina nelle Isole di Sant’Antioco, San Pietro, La Maddalena e Santo Stefano e nell’intero territorio delle restanti isole minori della Sardegna. Alternativamente รจ consentito utilizzare la volumetria risultante dalla demolizione degli edifici, esistenti nella fascia dei 300 metri dalla linea di battigia marina e ricadenti nelle zone urbanistiche F ed H, per trasferirla ad incremento di quella di uno o piรน edifici con destinazione turistico-ricettiva, all’interno dello stesso comune o in comune limitrofo; l’area di risulta dalla demolizione รจ acquisita automaticamente al patrimonio indisponibile del comune per destinarla a finalitร  pubbliche.

      15 bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche in caso di demolizione parziale, che per motivate e comprovate ragioni tecniche puรฒ anche essere posticipata rispetto alla ricostruzione. Se il credito volumetrico รจ utilizzato per la realizzazione di un corpo di fabbrica separato per la realizzazione di corpi di fabbrica separati (modifica introdotta dall’art. 130 della L.R. 9/2023), lo stesso รจ parametrato al volume oggetto di demolizione. L’edificio originario รจ oggetto di riqualificazione in funzione della tipologia edilizia e del contesto.

      15 ter. Gli interventi di demolizione e ricostruzione previsti dal presente articolo, relativi alla zona omogenea A o localizzati all’interno dei centri di antica e prima formazione, non sono soggetti al reperimento di ulteriori spazi per parcheggi oltre a quelli giร  presenti nelle costruzioni da demolire o nelle aree di pertinenza delle stesse, nรฉ alla loro monetizzazione, purchรฉ venga dimostrata, attraverso una specifica relazione a firma di un progettista abilitato, l’impossibilitร  tecnica derivata dalle caratteristiche del lotto urbanistico.

      15 quater. Gli interventi di demolizione e ricostruzione previsti dal presente articolo sono soggetti al pagamento del contributo di cui all’articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001. Il costo di costruzione da utilizzare per la determinazione dei relativi oneri รจ determinato detraendo i costi di smaltimento e/o trattamento occorrenti per la demolizione del fabbricato esistente.

      15 quinquies. Per gli interventi di cui al presente articolo, ad eccezione di quelli del comma 5, l’autorizzazione paesaggistica, qualora necessaria, รจ rilasciata dalla Regione, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, della legge regionale n. 28 del 1998. (inserito dall’art. 38 della L.R. 1/2019)

      15 sexies. Il superamento dei limiti di altezza previsti dalle vigenti disposizioni comunali e regionali รจ consentito anche in deroga alle eventuali limitazioni del numero dei piani. (inserito con l’art. 14 della L.R. 1/2021)

      15 septies. Nelle zone urbanistiche B รจ consentita, ai fini di incrementare la disponibilitร  di parcheggi, in deroga alla normativa regionale e comunale, la realizzazione di edifici su piani pilotis (inserito con l’art. 14 della L.R. 1/2021)

      Art. 40 – Misure di promozione dei programmi integrati per il riordino urbano

      1. La Regione promuove il ricorso a programmi integrati per il riordino urbano, di cui alla legge regionale 29 aprile 1994, n. 16 (Programmi integrati di riqualificazione urbanistica, edilizia e ambientale, in attuazione dell’articolo 16 della legge 17 febbraio 1992, n. 179), al fine di conseguire la riqualificazione degli ambiti urbani e delle periferie caratterizzati dalla presenza di pluralitร  di funzioni e di tessuti edilizi disorganici, incompiuti, parzialmente utilizzati o degradati, favorendo il miglioramento della qualitร  dell’abitare, anche attraverso l’incremento della dotazione degli standard.

      2. Il programma integrato, di iniziativa pubblica o privata, puรฒ essere esteso ad areali, urbani e non, di complessa configurazione, puรฒ interessare comparti a diversa destinazione urbanistica, e prevede interventi di riqualificazione, di sostituzione edilizia, di modifica di destinazione d’uso di aree e di immobili con un incremento volumetrico massimo del 40 per cento della volumetria demolita, con conseguente adeguamento della dotazione di standard urbanistici. Ove la sostituzione edilizia con mutamento di destinazione riguardi edifici con altezze funzionali a originari cicli produttivi, la determinazione del volume รจ effettuata ragguagliando l’altezza al valore di 3 metri , per le destinazioni residenziale, turistico-ricettiva, direzionale e socio-sanitaria, ed al valore di 4,50 metri per le destinazioni artigianale e industriale, commerciale e agricolo-zootecnica per ogni livello fuori terra esistente.

      3. La volumetria complessivamente prevista dal programma integrato รจ ulteriormente incrementata, fino ad un massimo del 30 per cento della volumetria giร  prevista dal programma, al ricorrere di una o piรน delle seguenti condizioni e secondo la graduazione e il peso attribuito dal consiglio comunale con la deliberazione di cui al comma 7:

      a).riduzione della superficie impermeabilizzata rispetto allo stato di fatto;

      b) dotazione aggiuntiva, rispetto alle quantitร  minime previste dalle vigenti disposizioni, di standard urbanistici e di opere di urbanizzazione, quali verde pubblico, parcheggi entro e/o fuori terra;

      c) destinazione di parte dei volumi per l’edilizia residenziale sociale;

      d) valorizzazione dei beni paesaggistici e identitari o degli elementi di valore storico-culturale presenti all’interno dell’area di intervento o nelle sue immediate adiacenze;

      e) eliminazione dei detrattori ambientali e paesaggistici presenti nell’area di intervento o nelle sue immediate adiacenze.

      4. Il programma integrato nel suo complesso รจ realizzato nel rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di sostenibilitร  energetico-ambientale e di bioedilizia e, in particolare, dal decreto legislativo n. 192 del 2005, e successive modifiche ed integrazioni, e in modo che la prestazione energetica complessiva risulti inferiore del 10 per cento rispetto al valore prestazionale misurato e certificato anteriormente all’intervento.

      5. I nuovi edifici previsti dal programma integrato sono:

      a) ad energia quasi zero (nzeb) come definito dal decreto legislativo n. 192 del 2005, e successive modifiche ed integrazioni;

      b) dotati di idonei sistemi per il riutilizzo delle acque piovane e delle acque reflue;

      c) dotati di un idoneo impianto di elevazione per il trasporto verticale delle persone, qualora pluri-immobiliare con almeno due livelli fuori terra;

      d) realizzati con materiali ecologici per la bioedilizia o prodotti per la bioedilizia oggetto di certificazione da parte di istituti accreditati per almeno il 50 per cento del computo metrico.

      d) realizzati, per almeno il 50 per cento del computo metrico, con materiali ecocompatibili in possesso della dichiarazione ambientale di prodotto e certificati UNI EN ISO serie 14020, e con materiali ecologici per la bioedilizia o prodotti per la bioedilizia oggetto di certificazione da parte di istituti accreditati. (inserito dall’art. 40 della L.R. 1/2019)

      6. Gli spazi pubblici e collettivi previsti dal programma integrato sono:

      a) improntati a soluzioni di sostenibilitร  ambientale e gestionale;

      b) idonei all’accesso e all’utilizzo da parte di soggetti anziani e diversamente abili;

      c) improntati al rispetto delle direttive e dei criteri ambientali in materia di green public procurement;

      d) realizzati con materiali ecologici per la bioedilizia o prodotti per la bioedilizia oggetto di certificazione da parte di istituti accreditati per almeno il 50 per cento del computo metrico.  (sostituito dall’art. 31 della L.R. 11/2017)

      d) รจ realizzato, per almeno il 50 per cento del computo metrico, con materiali ecocompatibili in possesso della dichiarazione ambientale di prodotto e certificati UNI EN ISO serie 14020, e con materiali ecologici per la bioedilizia o prodotti per la bioedilizia oggetto di certificazione da parte di istituti accreditati.

      7. I comuni, con deliberazione del consiglio comunale, individuano, con riferimento alle destinazioni dello strumento urbanistico vigente ed in conformitร  con il Piano paesaggistico regionale, gli ambiti territoriali nei quali realizzare gli interventi previsti dai programmi per il riordino urbano, localizzandoli prioritariamente nelle zone urbanistiche omogenee C contigue all’ambito urbano e, quindi, nelle zone D e G contigue all’ambito urbano e non completate o dismesse. Sono esclusi dall’ambito di intervento i centri di antica e prima formazione e le zone urbanistiche omogenee E e H. Nessuna zona urbanistica omogenea รจ aprioristicamente esclusa.

      8. I programmi integrati hanno valenza di piani attuativi e, qualora necessario, la relativa adozione รจ deliberata contestualmente alla variante allo strumento urbanistico generale.

      9. La Regione ed il sistema degli enti locali promuovono, nelle zone urbanistiche A e B, il ricorso a programmi integrati per il riordino urbano finalizzati al recupero e valorizzazione di immobili non utilizzati o sottoutilizzati, devoluti a prezzo simbolico dai proprietari al soggetto attuatore individuato dal programma. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana specifiche direttive attuative relative ai programmi integrati di cui al presente comma.

      10. Ai fini del perseguimento delle finalitร  di cui al presente articolo la Giunta regionale, su proposta dell’Assessore degli enti locali, finanze e urbanistica, destina parte delle somme stanziate nel capitolo SC04.2774 (UPB S04.10.006) e nel capitolo SC04.2630 (UPB S04.10.001), alla formazione e attuazione, in via sperimentale, di programmi integrati per il riordino urbano di cui al presente articolo e la restante parte delle risorse a programmi di riqualificazione urbanistica di aree a valenza ambientale caratterizzate dalla presenza di elementi infrastrutturali e insediativi..

      Titolo III Disposizioni transitorie, abrogazioni e disposizioni finali

      Capo I Disposizioni transitorie della legge regionale n. 4 del 2009

      Art. 41 – Disposizioni transitorie della legge regionale n. 4 del 2009

      1. Le disposizioni di cui al capo I della legge regionale n. 4 del 2009, e successive modifiche ed integrazioni, continuano ad applicarsi per l’espletamento e fino alla conclusione solamente per i procedimenti instaurati dalla presentazione, entro il termine del 29 novembre 2014, della denuncia di inizio di attivitร  o dell’istanza volta all’ottenimento della concessione edilizia, ancorchรฉ le disposizioni medesime siano divenute inefficaci o siano state modificate al tempo della loro applicazione.

      2. Ai fini dell’esecuzione degli interventi di cui all’articolo 2, comma 5, articolo 3, comma 3, articolo 4, comma 1, della legge regionale n. 4 del 2009, e successive modifiche ed integrazioni, non รจ piรน richiesto il parere della Commissione regionale per il paesaggio e la qualitร  architettonica ed รจ sufficiente la sola autorizzazione paesaggistica.

      3. รˆ consentita l’attuazione degli interventi previsti dalle disposizioni di cui all’articolo 13, comma 1, lettera e) lettere d) ed e), della legge regionale n. 4 del 2009, e successive modifiche ed integrazioni, per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia stata positivamente conclusa la verifica di cui all’articolo 13, comma 2, della legge regionale n 4 del 2009, con l’intervenuta sottoscrizione del verbale del tavolo tecnico.

      4. Nei comuni dotati di piano urbanistico comunale ai sensi della legge regionale n. 45 del 1989, e successive modifiche ed integrazioni, รจ consentita l’attuazione degli interventi localizzati nelle zone urbanistiche omogenee C, D e G, tutte contigue al centro urbano, e previsti nei piani attuativi adottati alla data di entrata in vigore della presente legge in attuazione dell’articolo 13, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 4 del 2009, e successive modifiche ed integrazioni. (soppressioni con l’art. 16 della L.R. 1/2021) —- IMPORTANTE l’art. 17 della L.R. 1/2021, al comma 1 indica “I termini temporali di cui all’articolo 34, comma 1, lettera b), e di cui all’articolo 41, comma 4, della legge regionale n. 8 del 2015, sono differiti alla data di entrata in vigore della presente legge.

      4 bis. รˆ consentito, al ricorrere delle ulteriori condizioni previste dagli articoli 38 o 39, il rilascio del titolo necessario all’esecuzione di varianti in corso d’opera sostanziali a progetti assentiti ai sensi dell’articolo 5 della legge regionale n. 4 del 2009, e successive modifiche ed integrazioni, anche nel caso in cui alla data di presentazione dell’istanza l’edificio originario sia stato oggetto di integrale demolizione.

      Capo II Disposizioni transitorie in materia di impianti eolici

      Art. 42 – Disposizioni transitorie in materia di impianti eolici

      1. Nelle more della revisione del Piano paesaggistico regionale, conformemente ai principi espressi dalla Corte costituzionale, secondo cui nella localizzazione degli impianti da fonti rinnovabili non รจ consentito adottare misure volte a precluderne in maniera generalizzata la realizzazione, non trova applicazione l’articolo 112, secondo comma, delle Norme tecniche di attuazione del Piano paesaggistico regionale, primo ambito omogeneo.

      2. La Giunta regionale approva, entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge, una deliberazione contenente l’individuazione delle aree e dei siti non idonei all’installazione degli impianti eolici e le linee guida per il loro corretto inserimento nel paesaggio.

      Capo III Posizionamento delle strutture al servizio della balneazione

      Art. 43 – Posizionamento delle strutture al servizio della balneazione

      1. Le disposizioni di cui all’articolo 18 regolanti il posizionamento delle strutture a servizio della balneazione in assenza di PUL entrano in vigore dal 31 dicembre 2016 31 dicembre 2018 (modifica con L.R. 33 del 7/12/2016 ).

      2. In via transitoria il permesso di costruire per la realizzazione delle strutture di cui al comma 1 non puรฒ avere durata superiore a quella della stagione balneare.

      Capo IV Abrogazioni e disposizioni finali

      Art. 44 – Abrogazioni

      1. Gli articoli 12, 13 e 14 bis della legge regionale n. 23 del 1985 sono abrogati.

      2. Gli articoli 4 e 5 della legge regionale 1ยฐ luglio 1991, n. 20 (Norme integrative per l’attuazione della legge regionale n. 45 del 1989, concernente: “Norme per l’uso e la tutela del territorio regionale”), e successive modifiche ed integrazioni, sono abrogati.

      3. I commi 1, 1 bis e 2 dell’articolo 10, e gli articoli 12, 13, 13 bis, 15 e 15 bis della legge regionale n. 4 del 2009, e successive modifiche ed integrazioni, sono abrogati.

      4. L’articolo 17 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 (legge finanziaria 2007), e successive modifiche ed integrazioni, รจ abrogato.

      5. La legge regionale 21 settembre 2011, n. 19 (Provvidenze per lo sviluppo del turismo golfistico), e successive modifiche ed integrazioni, รจ abrogata.

      6. Le disposizioni che prevedono il rilascio del parere regionale previsto dall’articolo 4 del decreto assessoriale n. 2266/U del 1983, per la realizzazione di edifici in agro “con indici superiori a quelli sopraindicati, o comunque con volumi superiori a 3.000 mc, o con numero di addetti superiore a 20 unitร , o con numero di capi bovini superiore alle 100 unitร  (o numero equivalente di capi di altra specie)” sono abrogate.

      Art. 45 – Disposizioni finali, di entrata in vigore e di redazione di un testo coordinato

      1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (Buras).

      2. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge il Presidente della Regione provvede ai soli fini conoscitivi, su proposta dell’Assessore regionale degli enti locali, finanze e urbanistica, alla pubblicazione nel Buras di un testo coordinato delle leggi regionali modificate.

      La presente legge sarร  pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. Eโ€™ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

      Data a Cagliari, addรฌ 23 aprile 2015

        Nuovo Piano Casa Sardegna 2015 2016 – Legge Regionale 8 del 23 Aprile 2015

         

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        Nuovo Piano Casa Sardegna 2015 2016 – Legge Regionale 8 del 23 Aprile 2015

         

        Pubblicato sul Buras 19 del 30/04/2015


        LEGGE REGIONALE 8 del 23ย APRILE 2015

        Norme per la semplificazione e il riordino di disposizioni in materia urbanistica ed edilizia e per il miglioramento del patrimonio edilizio


         

        Titolo I
        Disposizioni generali e norme di semplificazione e riordino in materia urbanistico-edilizia

        Capo I –ย Disposizioni generali

        Art. 1 –ย Finalitร 

        1. La presente legge contiene disposizioni di semplificazione delle procedure in materia edilizia, urbanistica e paesaggistica e di riordino normativo.

        2. La Regione autonoma della Sardegna promuove, inoltre, la riqualificazione e il miglioramento della qualitร  architettonica ed abitativa, dell’efficienza energetica del patrimonio edilizio esistente, la limitazione del consumo del suolo e la riqualificazione dei contesti paesaggistici e ambientali compromessi esistenti nel territorio regionale.

        Capo II
        Modifiche alla legge regionale n. 23 del 1985

        Art. 2 –ย Titoli abilitativi

        1. Nella legge regionale 11 ottobre 1985, n. 23 (Norme regionali di controllo dell’attivitร  urbanistico-edilizia), e successive modifiche ed integrazioni, e in tutte le altre disposizioni legislative regionali in materia urbanistico-edilizia, le parole “concessione” e “concessione edilizia” sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle parole: “permesso di costruire”.

        Art. 3 –ย Sostituzione dell’articolo 6 della legge regionale n. 23 del 1985 (Sanzioni per le opere eseguite in assenza di concessione, in totale difformitร  o con variazioni essenziali)

        1. L’articolo 6 della legge regionale n. 23 del 1985, รจ sostituito dal seguente:
        “Art. 6 (Sanzioni per interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformitร  o con variazioni essenziali)

        1. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, accertata l’esecuzione di interventi in assenza di permesso di costruire, in totale difformitร  dal medesimo, ovvero con variazioni essenziali, ingiunge al proprietario e al responsabile dell’abuso la sospensione dei lavori, la rimozione o la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi e, nel caso di mutamento di destinazione d’uso, il ripristino della destinazione originaria legittimamente autorizzata, indicando nel provvedimento l’area che viene acquisita di diritto, ai sensi del comma 4.

        2. Entro quindici giorni dalla notifica della sospensione il dirigente o il responsabile dell’ufficio puรฒ richiedere all’autoritร  competente il sequestro del cantiere. Nell’ipotesi di accertata prosecuzione dei lavori in violazione della sospensione, รจ disposta la demolizione immediata delle opere abusive.

        3. Entro il termine di quarantacinque giorni dalla sospensione sono adottati e notificati i provvedimenti di rimozione, demolizione e ripristino di cui al comma 1.

        4. Se il responsabile dell’abuso non provvede alla rimozione o alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall’ingiunzione, il bene e l’area di sedime, nonchรฉ quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive, sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune. L’area acquisita non puรฒ comunque essere superiore a 10 volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita.

        5. L’accertamento dell’inottemperanza alla ingiunzione a demolire nel termine di cui al comma 4, da notificarsi all’interessato e trasmettersi all’autoritร  giudiziaria competente per territorio ed all’Assessorato regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica, costituisce titolo per l’immissione nel possesso e, previa redazione dello stato di consistenza, per la trascrizione nei registri immobiliari, che deve essere eseguita gratuitamente.

        6. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, constatata l’inottemperanza di cui al comma 4, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra euro 2.000 ed euro 20.000, salva l’applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti. La sanzione, in caso di abusi realizzati sulle aree e sugli edifici di cui all’articolo 27, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A)), e successive modifiche ed integrazioni, ivi comprese le aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, รจ sempre irrogata nella misura massima. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento sanzionatorio, fatte salve le responsabilitร  penali, costituisce elemento di valutazione della performance individuale nonchรฉ di responsabilitร  disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente.

        7. I proventi delle sanzioni di cui al comma 6 spettano al comune e sono destinati esclusivamente alla demolizione e rimessione in pristino delle opere abusive e/o all’acquisizione e all’allestimento di aree destinate a verde pubblico.

        8. L’opera acquisita รจ rimossa o demolita e i luoghi sono ripristinati, nel termine di sei mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 4, con ordinanza del dirigente o del responsabile del competente ufficio comunale a spese dei responsabili dell’abuso, salvo che, entro lo stesso termine, con deliberazione consiliare non si dichiari l’esistenza di prevalenti interessi pubblici e sempre che l’opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici o ambientali.

        9. Per gli interventi abusivamente eseguiti su terreni sottoposti, in base a leggi statali o regionali, a vincolo di inedificabilitร , l’acquisizione gratuita, nel caso di inottemperanza all’ingiunzione di demolizione, si verifica di diritto a favore delle amministrazioni cui compete la vigilanza sull’osservanza del vincolo. Tali amministrazioni provvedono alla demolizione delle opere abusive ed al ripristino dello stato dei luoghi a spese dei responsabili dell’abuso. Nell’ipotesi di concorso dei vincoli, l’acquisizione si verifica a favore del patrimonio del comune.

        10. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 8 senza che il comune abbia adempiuto, la Regione, previa diffida con assegnazione dell’ulteriore termine di trenta giorni, attiva le procedure per l’esecuzione dell’ordinanza di demolizione. I poteri sostitutivi sono esercitati nel successivo termine di trenta giorni.

        11. Nell’ipotesi di esercizio del potere sostitutivo, di cui al comma 10, la Regione si rivale nei confronti del comune per il recupero delle somme anticipate ai fini dell’esecuzione dell’intervento.”.

        Art. 4 –ย Integrazione all’articolo 7 della legge regionale n. 23 del 1985 (Opere eseguite in parziale difformitร )

        1. Dopo l’articolo 7 della legge regionale n. 23 del 1985, รจ aggiunto il seguente:

        “Art. 7 bis (Tolleranze edilizie)
        1. Sono considerate tolleranze edilizie, con conseguente inapplicabilitร  delle disposizioni in materia di parziale difformitร , le violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che non eccedano per singola unitร  immobiliare il 2 per cento delle misure progettuali.”.

        Art. 5 –ย Modifiche all’articolo 10 della legge regionale n. 23 del 1985 (Interventi di ristrutturazione edilizia)

        1. All’articolo 10, comma 1, della legge regionale n. 23 del 1985, le parole “lett. d) del primo comma dell’articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457” sono sostituite dalle seguenti “lettera d) del comma 1 dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, e successive modifiche”.

        Art. 6 –ย Integrazioni all’articolo 10 della legge regionale n. 23 del 1985 (Opere soggette a Segnalazione certificata di inizio attivitร  (SCIA))

        1. Dopo l’articolo 10 della legge regionale n. 23 del 1985, รจ aggiunto il seguente:
        “Art. 10 bis (Opere soggette a segnalazione certificata di inizio attivitร  (SCIA))
        1. Sono soggetti a segnalazione certificata di inizio attivitร  (SCIA) i seguenti interventi:

        • a) opere di manutenzione straordinaria;
        • b) opere di restauro non comportanti interventi ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della legge regionale 2 agosto 2013, n. 19 (Norme urgenti in materia di usi civici, di pianificazione urbanistica, di beni paesaggistici e di impianti eolici) e di risanamento conservativo;
        • c) opere di eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti, consistenti in rampe o ascensori esterni, ovvero in manufatti che alterino la sagoma dell’edificio;
        • d) aree destinate ad attivitร  sportive e ricreative senza creazione di volumetria;
        • e) opere costituenti pertinenza ai sensi dell’articolo 817 del Codice civile;
        • f) revisione o installazione di impianti tecnologici al servizio di edifici o di attrezzature esistenti e realizzazione di volumi tecnici che si rendano indispensabili, sulla base di nuove disposizioni;
        • g) varianti a permessi di costruire giร  rilasciati che non incidano sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non cambino la destinazione d’uso e la categoria edilizia e non alterino la sagoma e non violino le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire;
        • h) opere oggettivamente precarie, tali da poter essere immediatamente rimosse alla cessazione della necessitร , dirette a soddisfare obiettive esigenze di carattere non ordinario e temporalmente definite;
        • i) serre provviste di strutture in muratura e serre fisse, funzionali allo svolgimento dell’attivitร  agricola;
        • j) tettoie di copertura, anche dotate di pannelli per la produzione di energia elettrica.

        2. La SCIA รจ accompagnata dalla documentazione prevista dai regolamenti edilizi comunali e da una specifica relazione, a firma di un progettista abilitato, che asseveri che le opere da realizzare sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e non in contrasto con quelli adottati e ai regolamenti edilizi vigenti e attesti il rispetto delle leggi di settore con particolare riferimento, laddove applicabili, alle norme di sicurezza statica, antisismica, antincendio, igienico-sanitarie, sicurezza stradale, barriere architettoniche.

        3. L’avvio dei lavori รจ condizionato all’ottenimento di tutti gli atti di assenso, comunque denominati, necessari per l’intervento edilizio prescritti dalla normativa sui vincoli paesaggistici, idrogeologici, ambientali, di tutela del patrimonio storico, artistico ed archeologico e dalle altre normative di settore, da acquisire per il tramite dello Sportello unico per l’edilizia, ove costituito.

        4. Nei casi di cui al comma 1, lettere a), b), c), e), g), h), i) e j), i lavori sono eseguiti sotto la supervisione del direttore dei lavori, che entro trenta giorni dalla conclusione degli stessi presenta apposita dichiarazione di fine lavori, attestante il rispetto di tutte le norme e delle previsioni della relazione di asseverazione. Il mancato invio della dichiarazione di fine lavori comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pari a euro 500 a carico del direttore dei lavori.

        5. Nei casi di cui al comma 1, lettera g), la SCIA รจ presentata prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori oggetto del permesso di costruire.”.

        Art. 7 –ย Modifiche all’articolo 11 della legge regionale n. 23 del 1985 (Mutamenti di destinazione d’uso)

        1. L’articolo 11 della legge regionale n. 23 del 1985 รจ sostituito dal seguente:
        “Art. 11 (Mutamenti della destinazione d’uso)

        1. Relativamente alle destinazioni d’uso sono individuate le seguenti categorie funzionali:

        a) residenziale, ivi compresi i servizi strettamente connessi alla residenza;
        b) turistico-ricettiva;
        c) artigianale e industriale;
        d) direzionale, commerciale e socio-sanitaria;
        e) agricolo-zootecnica.

        2. La destinazione d’uso di un fabbricato o di una unitร  immobiliare รจ quella prevalente in termini di superficie utile.

        3. Costituisce mutamento rilevante della destinazione d’uso ai fini urbanistici ogni forma di utilizzo di un immobile o di una singola unitร  immobiliare diversa da quella originaria, ancorchรฉ non accompagnata dall’esecuzione di opere edilizie, purchรฉ tale da comportare l’assegnazione dell’immobile o dell’unitร  immobiliare a una diversa categoria funzionale tra quelle indicate al comma 1.

        4. Il mutamento della destinazione d’uso all’interno della stessa categoria funzionale รจ sempre consentito.

        5. Il mutamento della destinazione d’uso da una categoria funzionale all’altra รจ regolamentato dallo strumento urbanistico generale comunale.

        6. Il mutamento della destinazione d’uso che implichi variazioni in aumento dei limiti e dei rapporti previsti dal decreto assessoriale 23 dicembre 1983, n. 2266/U o dalle norme dello strumento urbanistico comunale รจ consentito solo ove l’interessato, anche mediante la cessione di ulteriori aree, integri la quota prevista in rapporto alla mutata destinazione d’uso.

        7. Il mutamento della destinazione d’uso con opere esterne e quello rilevante a fini urbanistici, di cui ai commi 3 e 5, รจ soggetto a permesso di costruire. Nelle restanti ipotesi il mutamento della destinazione d’uso รจ soggetto a SCIA.

        8. รˆ consentito il mutamento della destinazione d’uso di edifici che, per le loro particolari caratteristiche e in ragione di interessi meritevoli di tutela siano, con delibera del consiglio comunale, motivatamente giudicati compatibili con la zona urbanistica omogenea in cui si trova l’edificio interessato. In tal caso il mutamento della destinazione d’uso รจ assoggettato a permesso di costruire ed รจ subordinato alla corresponsione degli oneri di concessione dovuti in conformitร  alla normativa vigente, in misura tripla.

        9. Al fine di favorire il recupero e la rivitalizzazione dei centri storici, nella zona omogenea A, fatto salvo il rispetto delle relative prescrizioni igienico-sanitarie e di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attivitร  edilizia, รจ sempre consentito il mutamento di destinazione d’uso da residenziale a turistico-ricettiva. Nel caso tali mutamenti non comportino l’esecuzione di opere edilizie soggette a permesso di costruire non si applicano i commi 3 e 5 e si realizzano mediante SCIA.

        10. Nel caso di mutamento di destinazione d’uso, anche senza opere edilizie, che implichi variazioni in aumento dei limiti e dei rapporti previsti dal decreto assessoriale n. 2266/U del 1983 o dalle norme dello strumento urbanistico comunale, inquadrabili come variazioni essenziali, si applicano le sanzioni previste dall’articolo 6.

        11. Nei restanti casi di mutamento di destinazione d’uso eseguito in assenza del permesso di costruire, il dirigente o il responsabile dell’ufficio comunale competente in materia edilizia ordina il ripristino della destinazione d’uso legittimamente autorizzata e irroga una sanzione pecuniaria pari al doppio del contributo di costruzione dovuto e comunque non inferiore a 500 euro. In caso di inottemperanza entro novanta giorni, il dirigente o il responsabile dell’ufficio comunale competente ne dispone l’esecuzione d’ufficio e, ove questa non sia possibile, irroga una sanzione pecuniaria pari al doppio dell’incremento del valore dell’immobile conseguente al mutamento della destinazione d’uso, calcolato secondo i valori correnti dell’Agenzia del territorio.

        12. Nel caso di mutamento di destinazione d’uso eseguito in assenza di SCIA si applicano le sanzioni previste all’articolo 14.”.

        Art. 8 –ย Sostituzione dell’articolo 14 della legge regionale n. 23 del 1985 (Opere eseguite senza autorizzazione)

        1. L’articolo 14 della legge regionale n. 23 del 1985 รจ sostituito dal seguente:

        “Art. 14 (Opere eseguite in assenza di SCIA)

        1. L’esecuzione di opere in assenza di SCIA o in difformitร  da essa comporta l’applicazione di una sanzione pecuniaria pari al doppio dell’aumento del valore venale dell’immobile conseguente alla realizzazione delle opere stesse e, comunque, in misura non inferiore a euro 1.000.

        2. In caso di esecuzione di opere in assenza di SCIA, nei casi in cui รจ prescritta ed avrebbe potuto essere rilasciata, si applica una sanzione amministrativa pari a euro 500, quando la SCIA รจ gratuita, o pari al doppio dell’importo dovuto, nei casi di SCIA onerosa. In tali casi, il richiedente trasmette una comunicazione di mancata SCIA corredata di tutti gli elaborati previsti. La SCIA spontaneamente effettuata quando l’intervento รจ in corso di esecuzione comporta il pagamento, a titolo di sanzione, della somma di euro 500.

        3. Quando le opere sono eseguite senza SCIA su immobili comunque vincolati da leggi statali e regionali, nonchรฉ dalle altre norme urbanistiche vigenti, salva l’applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti, l’autoritร  competente a vigilare sull’osservanza del vincolo ordina la rimessione in pristino a cura e spese del responsabile ed irroga una sanzione pecuniaria da euro 500 a euro 10.000.

        4. Qualora le opere siano eseguite in assenza di SCIA in dipendenza di calamitร  naturali o di avversitร  atmosferiche dichiarate di carattere eccezionale la sanzione non รจ dovuta.

        5. Le sanzioni pecuniarie di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano semprechรฉ le opere eseguite non contrastino con prevalenti interessi pubblici. La valutazione รจ di competenza dell’amministrazione comunale, su parere vincolante dell’amministrazione competente a vigilare sull’osservanza del vincolo nei casi di cui al comma 3.

        6. Nel caso in cui le opere eseguite senza SCIA contrastino con prevalenti interessi pubblici, il comune ne ordina la demolizione e rimessione in pristino a cura e spese del responsabile dell’abuso.

        7. L’accertamento del valore di cui al comma 1 รจ effettuato secondo le disposizioni di cui all’articolo 7, commi 3, 4, 5 e 6.”.

        Art. 9 –ย Sostituzione dell’articolo 15 della legge regionale n. 23 del 1985 (Opere interne)

        1. L’articolo 15 della legge regionale n. 23 del 1985, รจ sostituito dal seguente:

        “Art. 15 (Interventi di edilizia libera)

        1. Nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attivitร  edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica nonchรฉ delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), e successive modifiche ed integrazioni, i seguenti interventi sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo:

        a) interventi di manutenzione ordinaria, ivi inclusi quelli ricondotti a tale categoria di intervento da specifiche disposizioni nazionali;

        b) interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che non alterino la sagoma dell’edificio;

        c) opere temporanee per attivitร  di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attivitร  di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato;

        d) movimenti di terra strettamente pertinenti all’esercizio dell’attivitร  agricola-zootecnica, artigianale, industriale e pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari;

        e) serre mobili e piccoli loggiati amovibili entrambi sprovvisti di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell’attivitร  agricola;

        f) interventi finalizzati al posizionamento di tende, pergole, rastrelliere per biciclette;

        g) interventi volti alla realizzazione di semplici recinzioni e di barbecue di minime dimensioni.

        2. Nel rispetto dei presupposti di cui al comma 1, previa comunicazione dell’avvio dei lavori, i seguenti interventi sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo:

        a) opere oggettivamente precarie dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee tali da poter essere immediatamente rimosse alla cessazione della necessitร  e, comunque, entro un termine di utilizzazione non superiore a centottanta giorni;

        b) opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l’indice di permeabilitร  stabilito dallo strumento urbanistico comunale;

        c) elementi di arredo di aree di pertinenza degli edifici esistenti;

        d) manufatti occorrenti per l’installazione dei cantieri temporanei finalizzati all’esecuzione di lavori da realizzare legittimamente;

        e) vasche di approvvigionamento idrico e pozzi;

        f) interventi volti all’efficientamento di impianti tecnologici esistenti al servizio di stabilimenti industriali;

        g) muri di cinta e cancellate.

        3. L’avvio dei lavori per l’esecuzione degli interventi di cui ai commi 1 e 2 รจ condizionato all’ottenimento di tutti gli atti di assenso, comunque denominati, necessari per l’intervento edilizio, da acquisire per il tramite dello sportello unico per l’edilizia, ove costituito.

        4. Limitatamente agli interventi di cui al comma 2, lettera a), entro dieci giorni dallo scadere della durata del tempo di permanenza delle opere temporanee, l’interessato, anche per via telematica, informa l’amministrazione comunale dell’avvenuta rimozione delle opere.

        5. Il mancato invio della comunicazione di cui al comma 2 comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pari a euro 500. Tale sanzione รจ ridotta di due terzi se la comunicazione รจ effettuata spontaneamente quando l’intervento รจ in corso di esecuzione.

        6. Il mancato invio della comunicazione di cui al comma 4 comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pari a euro 500.”.

        Art. 10 –ย Integrazioni all’articolo 15 della legge regionale n. 23 del 1985 (Sportello unico per l’edilizia)

        1. Dopo l’articolo 15 della legge regionale n. 23 del 1985, รจ aggiunto il seguente:

        “Art. 15 bis (Sportello unico per l’edilizia)

        1. Le amministrazioni comunali, nell’ambito della propria autonomia organizzativa costituiscono, anche in forma associata, un ufficio denominato Sportello unico per l’edilizia, che cura tutti i rapporti fra il privato, l’amministrazione e, ove occorra, le altre amministrazioni tenute a pronunciarsi in ordine ad ogni intervento edilizio, salva la competenza dello Sportello unico per le attivitร  produttive (SUAP) definita dalla legge regionale 5 marzo 2008, n. 3 (legge finanziaria 2008), e successive modifiche ed integrazioni.

        2. Lo sportello unico per l’edilizia costituisce l’unico punto di accesso per il privato interessato in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti l’intervento edilizio, e fornisce una risposta tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni, comunque coinvolte, acquisendo presso le amministrazioni competenti, anche mediante conferenza di servizi, gli atti di assenso, comunque denominati, delle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumitร .

        3. Le comunicazioni al richiedente sono trasmesse esclusivamente dallo sportello unico per l’edilizia che provvede, inoltre, alla trasmissione delle comunicazioni agli altri uffici comunali e alle altre amministrazioni pubbliche interessati al procedimento. Le comunicazioni avvengono mediante posta elettronica certificata nei confronti dei professionisti, delle altre pubbliche amministrazioni e del richiedente, qualora ne indichi gli estremi nella domanda. รˆ vietato agli altri uffici comunali e alle altre amministrazioni pubbliche trasmettere al richiedente atti autorizzatori, nulla osta, pareri o atti di consenso, anche a contenuto negativo, comunque denominati; essi trasmettono immediatamente allo sportello unico per l’edilizia le denunce, le domande, le segnalazioni, gli atti e la documentazione ad esse eventualmente presentati, dandone comunicazione al richiedente.

        4. รˆ in ogni caso vietato allo sportello unico per l’edilizia chiedere integrazioni relative a documenti giร  in possesso dell’amministrazione competente al rilascio del permesso di costruire o di amministrazioni comunque coinvolte nel procedimento. รˆ inoltre vietato allo sportello unico per l’edilizia chiedere integrazioni o chiarimenti per piรน di una volta.

        5. Lo sportello unico per l’edilizia provvede, in particolare:

        a) alla ricezione delle domande per il rilascio di permessi di costruire, della SCIA e di ogni altro atto di assenso comunque denominato in materia di attivitร  edilizia, ivi compreso il certificato di agibilitร , nonchรฉ dei progetti approvati dalla soprintendenza ai sensi e per gli effetti degli articoli 23, 33 e 39, del decreto legislativo n. 42 del 2004, e successive modifiche ed integrazioni;

        b) alla ricezione, ove dovute, delle comunicazioni di avvio lavori nell’ipotesi di interventi di edilizia libera;

        c) all’acquisizione, direttamente o tramite conferenza di servizi, ai sensi dell’articolo 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), e successive modifiche ed integrazioni, degli atti di assenso, comunque denominati, necessari ai fini della realizzazione dell’intervento edilizio;

        d) al rilascio dei permessi di costruire, dei certificati di agibilitร , nonchรฉ delle certificazioni attestanti le prescrizioni normative e le determinazioni provvedimentali a carattere urbanistico, paesaggistico-ambientale, edilizio e di qualsiasi altro tipo comunque rilevanti ai fini degli interventi di trasformazione edilizia del territorio;

        e) alla tempestiva comunicazione all’interessato dell’intervenuta acquisizione degli atti di assenso, comunque denominati, necessari all’avvio dei lavori in caso di SCIA e per gli interventi di edilizia libera;

        f) all’adozione del provvedimento finale a seguito della conclusione dei lavori della conferenza di servizi;

        g) alla cura dei rapporti tra l’amministrazione comunale, il privato e le altre amministrazioni chiamate a pronunciarsi in ordine all’intervento edilizio oggetto dell’istanza;

        h) a fornire informazioni, anche mediante predisposizione di un archivio informatico, sugli adempimenti necessari per lo svolgimento delle procedure inerenti l’esecuzione di interventi edilizi e sullo stato dei procedimenti;

        i) al rilascio del certificato di destinazione urbanistica;

        j) all’adozione dei provvedimenti in tema di accesso ai documenti amministrativi in favore di chiunque vi abbia interesse ai sensi delle vigenti disposizioni.

        6. I tempi dei singoli procedimenti sono, comunque, disciplinati dalle disposizioni vigenti.

        7. Lo sportello unico per l’edilizia accetta le domande, le segnalazioni, le comunicazioni e i relativi elaborati tecnici o allegati presentati dal richiedente con modalitร  telematica e trasmette, in via telematica, la documentazione alle altre amministrazioni che intervengono nel procedimento, le quali adottano modalitร  telematiche di ricevimento e di trasmissione in conformitร  alle modalitร  tecniche individuate ai sensi dell’articolo 34 quinquies del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4 (Misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione), convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80. Tali modalitร  assicurano l’interoperabilitร  con le regole tecniche definite dal regolamento adottato ai sensi dell’articolo 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivitร , la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

        8. La Regione adotta le soluzioni tecniche necessarie ai fini del soddisfacimento dei requisiti di cui al comma 7, e si dota di una piattaforma unica telematica per l’interscambio dei documenti e per gli ulteriori adempimenti previsti dal presente articolo, alla quale i soggetti di cui al comma 1 sono obbligati ad aderire o, comunque, a garantire l’interscambio dei dati.

        9. In sede di monitoraggio dello stato di attuazione dello sportello unico per l’edilizia, la Regione segnala agli organi di controllo le amministrazioni comunali non aderenti alla piattaforma unica telematica che utilizzino risorse finanziarie proprie per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente articolo.

        10. Sino alla costituzione dello sportello unico per l’edilizia le relative funzioni sono esercitate dal competente ufficio tecnico.”.

        Art. 11 –ย Integrazioni all’articolo 15 bis della legge regionale n. 23 del 1985 (Procedura di rilascio, efficacia e durata dei titoli abilitativi)

        1. Dopo l’articolo 15 bis della legge regionale n. 23 del 1985, come introdotto dalla presente legge, รจ aggiunto il seguente:

        “Art. 15 ter (Procedura di rilascio, efficacia e durata dei titoli abilitativi)

        1. Per quanto non disposto dalla presente legge, relativamente alle procedure, all’efficacia e alla durata dei titoli abilitativi, si applicano le disposizioni contenute nella legislazione statale vigente.

        2. In ogni caso di mancato rispetto dei termini per il rilascio del permesso di costruire, si forma il silenzio inadempimento e l’interessato puรฒ avanzare istanza alla direzione generale competente in materia urbanistica della Regione per l’intervento sostitutivo. Entro quindici giorni dal ricevimento dell’istanza il dirigente regionale competente invita il comune a pronunciarsi nei successivi quindici giorni. Scaduto infruttuosamente detto termine, il dirigente regionale competente, nei dieci giorni successivi, nomina un commissario ad acta che si pronuncia sulla domanda di permesso di costruire, entro trenta giorni dalla data del ricevimento dell’incarico.”.

        Art. 12 –ย Integrazioni all’articolo 15 ter della legge regionale n. 23 del 1985 (Parcheggi privati)

        1. Dopo l’articolo 15 ter della legge regionale n. 23 del 1985, come introdotto dalla presente legge, รจ aggiunto il seguente:

        “Art. 15 quater (Parcheggi privati)

        1. Nelle nuove costruzioni, nel riattamento di fabbricati in disuso da piรน di dieci anni e nelle modifiche di destinazione d’uso urbanisticamente rilevanti, devono essere riservate aree per parcheggi privati nella misura minima di 1 metro quadro per ogni 10 metri cubi di costruzione e, comunque, in misura non inferiore a uno stallo di sosta per ogni unitร  immobiliare.

        2. Nei frazionamenti di unitร  immobiliari esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, devono essere riservate aree per parcheggi privati nella misura minima di 1 metro quadro per ogni 10 metri cubi di costruzione e, comunque, in misura non inferiore a uno stallo di sosta per ogni unitร  immobiliare ulteriore rispetto all’originaria.

        3. Ai fini della determinazione delle superfici per parcheggi privati si computano anche gli spazi necessari alla manovra del veicolo.

        4. Lo stallo di sosta deve avere dimensioni minime di 2,50 metri per 5,00 metri.

        5. Le prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano agli immobili esistenti ubicati in zona urbanistica omogenea A.

        6. Nel caso di modifiche di destinazioni d’uso e di frazionamento di unitร  immobiliari, per i fabbricati esistenti alla data del 7 aprile 1989, qualora sia dimostrata l’impossibilitร  di reperire spazi idonei da destinare al soddisfacimento dei requisiti previsti dai commi 1 e 2, l’intervento รจ consentito previo pagamento di una somma equivalente alla monetizzazione delle aree per parcheggi, da determinarsi con deliberazione del consiglio comunale. I relativi introiti costituiscono entrate vincolate per la realizzazione di nuove aree da destinare a parcheggio pubblico, da individuarsi con deliberazione del consiglio comunale.”.

        Art. 13 –ย Sostituzione dell’articolo 20 della legge regionale n. 23 del 1985 ย (Vigilanza e controllo sull’attivitร  urbanistico-edilizia)

        1. L’articolo 20 della legge regionale n. 23 del 1985, รจ sostituito dal seguente:

        “Art. 20 (Vigilanza sull’attivitร  urbanistico-edilizia)

        1. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale esercita, anche secondo le modalitร  stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell’ente, la vigilanza sull’attivitร  urbanistico-edilizia nel territorio comunale per assicurarne la rispondenza alle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed alle modalitร  esecutive fissate nei titoli abilitativi e provvede all’accertamento delle violazioni riscontrate.

        2. La funzione di vigilanza รจ, inoltre, esercitata nei casi di segnalazione effettuata dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria ai sensi delle vigenti disposizioni statali.

        3. L’accertamento di cui al comma 1 puรฒ essere effettuato anche dalla Regione attraverso il servizio competente in materia di vigilanza edilizia e il Corpo forestale e di vigilanza ambientale, in collaborazione con le amministrazioni comunali.

        4. Il verbale di accertamento รจ inviato con immediatezza all’amministrazione comunale interessata, all’autoritร  giudiziaria competente per territorio ed all’Assessorato regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica per i rispettivi provvedimenti di competenza, e indica il proprietario dell’immobile, l’esecutore dei lavori, il progettista ed il direttore dei lavori.

        5. Gli organi preposti alla vigilanza ed all’accertamento segnalano i nomi del progettista e del direttore dei lavori ai competenti ordini e collegi professionali e trasmettono i dati relativi alle imprese esecutrici all’Amministrazione regionale per l’adozione dei provvedimenti sanzionatori di rispettiva competenza.

        6. Il comune pubblica mensilmente nel proprio albo pretorio on line i dati relativi agli immobili e alle opere realizzati abusivamente ed effettua le trasmissioni previste dalle vigenti disposizioni statali.”.

        Art. 14 –ย Sostituzione dell’articolo 22 della legge regionale n. 23 del 1985 (Adempimenti regionali)

        1. L’articolo 22 della legge regionale n. 23 del 1985, รจ sostituito dal seguente:

        “Art. 22 (Annullamento del permesso di costruire da parte della Regione)

        1. Entro dieci anni dalla loro adozione i provvedimenti comunali che autorizzano interventi non conformi a prescrizioni degli strumenti urbanistici o dei regolamenti edilizi o comunque in contrasto con la normativa urbanistico-edilizia vigente al momento della loro adozione, possono essere annullati dalla Regione.

        2. Il provvedimento di annullamento รจ emesso entro diciotto mesi dall’accertamento delle violazioni di cui al comma 1, ed รจ preceduto dalla contestazione delle violazioni stesse al titolare del permesso di costruire, al proprietario della costruzione, al progettista e al comune, con l’invito a presentare controdeduzioni entro un termine all’uopo prefissato.

        3. In pendenza delle procedure di annullamento puรฒ essere ordinata la sospensione dei lavori, con provvedimento da notificare a mezzo di ufficiale giudiziario, nelle forme e con le modalitร  previste dal codice di procedura civile, ai soggetti di cui al comma 2 e da comunicare al comune. L’ordine di sospensione cessa di avere efficacia se, entro sei mesi dalla sua notificazione, non sia stato emesso il decreto di annullamento di cui al comma 1.

        4. Entro sei mesi dalla data di adozione del provvedimento di annullamento รจ adottato il provvedimento di demolizione delle opere eseguite in base al titolo annullato.

        5. I provvedimenti di sospensione dei lavori e di annullamento sono resi noti al pubblico mediante l’affissione, nell’albo pretorio del comune, dei dati relativi agli immobili e alle opere realizzate.

        6. La competenza all’adozione dei provvedimenti di cui al presente articolo รจ attribuita alla Direzione generale competente in materia urbanistica.”.

        Art. 15 –ย Modifiche all’articolo 28 della legge regionale n. 23 del 1985 (Opere abusive escluse dalla sanatoria)

        1. All’articolo 28, comma 1, lettera d), della legge regionale n. 23 del 1985, dopo le parole “l’amministrazione competente” sono aggiunte le seguenti “, ivi inclusa la soprintendenza competente,”.

        Capo III
        Modifiche alla legge regionale n. 45 del 1989 e alla legge regionale n. 7 del 2002

        Art. 16ย Modifiche all’articolo 5 della legge regionale n. 45 del 1989 ย (Direttive e vincoli regionali e schemi di assetto territoriale)

        1. Il comma 8 dell’articolo 5 della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45 (Norme per l’uso e la tutela del territorio regionale), รจ sostituito dai seguenti:

        “8. Le direttive, i vincoli regionali e gli schemi di assetto territoriale sono approvati con deliberazione della Giunta regionale, previo parere espresso dalla Commissione consiliare competente in materia di governo del territorio entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, e resi esecutivi con decreto del Presidente della Regione.

        8 bis. Le direttive, i vincoli regionali e gli schemi di assetto territoriale di cui ai commi 1, 2, 3, 5, 6 e 7 prevalgono sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi.”.

        Art. 17 –ย Modifiche all’articolo 10 bis della legge regionale n. 45 del 1989 (Tutela delle zone di rilevante interesse paesaggistico-ambientale)

        1. All’articolo 10 bis della legge regionale n. 45 del 1989 sono apportate le seguenti modifiche:

        a) al comma 1 le parole “ricompresi tra gli ambiti di cui all’articolo 10, comma 1, lettera c), n. 1, e pertanto sono” sono soppresse;

        b) dopo il comma 2 รจ aggiunto il seguente:

        “2 bis. Nell’ambito territoriale disciplinato dal Piano di utilizzo dei litorali (PUL) e, comunque, non oltre la fascia dei 2.000 metri dalla linea di battigia marina, รจ consentita la realizzazione di parcheggi che, se collocati nella fascia dei 300 metri dalla linea di battigia marina, non determinino alterazione permanente e irreversibile dello stato dei luoghi, e di strutture di facile rimozione a servizio della balneazione, indipendenti dalla destinazione di zona urbanistica, non vincolata al rispetto dei relativi parametri di zona, regolamentata per dimensione, tipologia e posizione dal PUL e non soggetta al vincolo di integrale conservazione di cui al comma 1. Il posizionamento delle strutture a servizio della balneazione รจ ammesso nei litorali urbani senza limiti temporali, e nel periodo compreso tra i mesi di aprile e ottobre negli altri casi. In assenza del PUL รจ ammesso, per una durata non superiore a novanta giorni, il posizionamento di strutture amovibili a servizio della balneazione nella fascia dei 300 metri dalla linea di battigia marina e negli ambiti contigui ai litorali, ricompresi nella fascia dei 2.000 metri dalla linea di battigia marina. Si definiscono “urbani” i litorali ricompresi nei territori dei comuni indicati al comma 2, lettera a), e inseriti o contigui a grandi centri abitati, caratterizzati da un’alta frequentazione dell’utenza durante tutto l’anno e da interventi edilizi ed infrastrutturali tali da aver profondamente alterato gli originari caratteri di naturalitร . Tali litorali sono individuati, anche cartograficamente, con deliberazione della Giunta regionale, previo parere espresso dalla Commissione consiliare competente in materia di governo del territorio entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, e resa esecutiva con decreto del Presidente della Regione.”.

        Art. 18 –ย Modifiche all’articolo 20 della legge regionale n. 45 del 1989 (Formazione, adozione ed approvazione del Piano urbanistico comunale)

        1. All’articolo 20 della legge regionale n. 45 del 1989 sono apportate le seguenti modifiche:
        a) i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

        “2. Entro quindici giorni dall’adozione, il piano urbanistico comunale รจ depositato a disposizione del pubblico presso la segreteria del comune e pubblicato sul sito web istituzionale; dell’avvenuto deposito รจ data notizia mediante affissione di manifesti e mediante la pubblicazione di idoneo avviso nell’albo pretorio on line del comune, nella pagina iniziale del sito web istituzionale e nel Buras, anche ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), e successive modifiche ed integrazioni.

        3. Entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione dell’avviso sul Buras, chiunque puรฒ prendere visione del piano adottato e presentare proprie osservazioni in forma scritta.”;

        b) dopo il comma 4-bis รจ aggiunto il seguente:

        “4-ter. In caso di mancato completamento dell’iter di approvazione del piano urbanistico comunale adottato in adeguamento al Piano paesaggistico regionale (PPR), l’Assessore regionale competente in materia di governo del territorio assegna al consiglio comunale un termine di tempo non superiore a sessanta giorni per provvedere. Decorso inutilmente tale termine, ove il mancato completamento non sia imputabile a ritardi o inadempimenti di altre amministrazioni, il Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell’Assessore competente, nomina uno o piรน commissari che provvedono in via sostitutiva. In sede di prima applicazione della presente disposizione gli atti di diffida sono adottati entro il termine del 30 giugno 2015.”;

        c) dopo il comma 9 รจ aggiunto il seguente:

        “9-bis. Nelle more dell’adeguamento degli strumenti urbanistici generali comunali al Piano paesaggistico regionale รจ vietata l’adozione definitiva di varianti ai piani generali vigenti, fatti salvi gli atti di pianificazione:
        1) finalizzati al ripristino delle originarie destinazioni agricole o all’introduzione di aree di salvaguardia;
        2) connessi alla realizzazione di opere pubbliche o dichiarate di pubblica utilitร  da disposizioni nazionali in attuazione di principi comunitari;
        3) di interventi localizzati in aree contigue ad insediamenti esistenti o ad essi integrate, riconosciuti con deliberazione della Giunta regionale di preminente interesse generale e di rilevanza regionale.
        Le varianti di cui ai punti 1, 2 e 3, sono da assoggettare comunque alla verifica di coerenza di cui all’articolo 31 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 7 (legge finanziaria 2002).
        Possono essere inoltre adottate varianti ai piani generali vigenti da parte dei comuni che abbiano adottato in via preliminare il piano urbanistico comunale in adeguamento al Piano paesaggistico regionale, ove il mancato completamento dell’iter non sia imputabile all’amministrazione comunale. รˆ inoltre consentita l’adozione degli atti finalizzati all’attuazione del Piano paesaggistico regionale e previsti dalle disposizioni in esso contenute.”.

        Art. 19 –ย Integrazioni alla legge regionale n. 45 del 1989 in materia di adeguamento del piano urbanistico comunale al Piano paesaggistico regionale

        1. Dopo l’articolo 20 della legge regionale n. 45 del 1989 รจ inserito il seguente:
        “Art. 20 bis (Accelerazione e semplificazione delle procedure di adeguamento del piano urbanistico comunale al Piano paesaggistico regionale)

        1. I comuni tenuti all’adeguamento dello strumento urbanistico comunale generale al Piano paesaggistico regionale devono presentare il piano adottato a tutte le amministrazioni competenti all’espressione di nulla osta, pareri o atti di assenso comunque denominati.

        2. Ai fini di cui al comma 1 e in coordinamento con i tempi e le procedure previste dal decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modifiche ed integrazioni, le amministrazioni competenti esprimono il proprio parere, nulla osta o atto di assenso, pronunciandosi, in assenza di differenti termini previsti dalle vigenti disposizioni nazionali, entro il termine perentorio di novanta giorni.

        3. Il termine di cui al comma 2 puรฒ essere sospeso ai fini dell’acquisizione di chiarimenti o integrazioni, per una sola volta e per non piรน di sessanta giorni.

        4. Sul piano adottato devono essere formulate tutte le osservazioni necessarie al suo pieno adeguamento alle previsioni del Piano paesaggistico regionale e al rispetto delle vigenti disposizioni in materia di governo del territorio, che i comuni recepiscono in sede di adozione definitiva.

        5. Le parti del piano non interessate da comunicazioni di esigenze istruttorie, da richieste di modifica o osservazioni, non sono oggetto di ulteriori interventi nel procedimento di adozione e approvazione del piano urbanistico comunale da parte delle amministrazioni competenti. Sono fatti salvi gli interventi straordinari e motivati, in autotutela, quando le stesse osservazioni evidenzino incoerenze con il Piano paesaggistico regionale e contrasti con le disposizioni normative in materia di urbanistica e sicurezza.

        6. A seguito dell’adozione definitiva il piano รจ trasmesso per la verifica di coerenza di cui all’articolo 31 della legge regionale n. 7 del 2002.

        7. Alla seduta del Comitato tecnico regionale per l’urbanistica partecipano anche l’autoritร  competente in materia di valutazione ambientale strategica e l’Agenzia del distretto idrografico della Sardegna.

        8. Il rispetto della procedura di cui al presente articolo costituisce obiettivo di valutazione annuale delle performance individuale e organizzativa, anche al fine dell’erogazione della retribuzione di risultato in favore dei dirigenti dell’Amministrazione regionale.”.

        Art. 20 –ย Modifiche all’articolo 21 della legge regionale n. 45 del 1989 ย (Strumenti di attuazione del piano urbanistico comunale)

        1. All’articolo 21 della legge regionale n. 45 del 1989 sono apportate le seguenti modifiche:

        a) dopo la lettera d) del comma 1 รจ aggiunta la seguente:

        “d bis) piani di utilizzo del litorale.”;

        b) al comma 2, le parole “a), b), c), e d)” sono sostituite dalle parole: “a), b), c), d) e d bis)”;

        c) dopo il comma 2 bis sono aggiunti i seguenti:

        “2 ter. Nel caso in cui, trascorsi centottanta giorni dalla data di presentazione del piano di lottizzazione o dei documenti aggiuntivi richiesti, il consiglio comunale non abbia deliberato sulla lottizzazione, l’interessato puรฒ avanzare istanza alla Direzione generale competente in materia urbanistica per l’intervento sostitutivo. Entro dieci giorni dal ricevimento dell’istanza la Direzione generale competente in materia urbanistica invita l’amministrazione comunale a pronunciarsi nei successivi trenta giorni. Scaduto infruttuosamente detto termine, il dirigente regionale competente procede, nei dieci giorni successivi, alla nomina di un commissario ad acta che provvede a convocare il consiglio comunale per l’esame del piano e ad adottare gli ulteriori provvedimenti sostitutivi necessari, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento dell’incarico.

        2 quater. Nel caso in cui, trascorsi sessanta giorni dal perfezionamento della procedura amministrativa di approvazione della lottizzazione, il comune non abbia provveduto alla stipula della relativa convenzione, l’interessato puรฒ avanzare istanza alla Direzione generale competente in materia urbanistica per l’intervento sostitutivo. Entro dieci giorni dal ricevimento dell’istanza il dirigente regionale competente invita il comune a pronunciarsi nei successivi trenta giorni. Scaduto infruttuosamente detto termine, il dirigente regionale competente, nei dieci giorni successivi, nomina un commissario ad acta che provvede alla stipula della convenzione, avvalendosi, ove necessario, dell’opera di un notaio libero professionista, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento dell’incarico.”.

        Art. 21 –ย Modifiche all’articolo 41 della legge regionale n. 45 del 1989 ย (Contributi per la predisposizione degli strumenti urbanistici)

        1. All’articolo 41, comma 1, della legge regionale n. 45 del 1989, il periodo “piani particolareggiati dei centri storici” รจ sostituito dal periodo “piani attuativi di iniziativa pubblica, come definiti dall’articolo 21.”.

        Art. – 22ย Modifiche all’articolo 31 della legge regionale n. 7 del 2002 ย (Disposizioni sul controllo sugli atti degli enti locali)

        1. Dopo il comma 5 quater dell’articolo 31 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 7 (legge finanziaria 2002), e successive modifiche ed integrazioni, รจ aggiunto il seguente:

        “5 quinquies. Salva l’ipotesi di cui al comma 5 ter, la pubblicazione del provvedimento di approvazione definitiva del piano sul Buras, in assenza di positiva conclusione del procedimento di cui al comma 5, determina l’annullabilitร  del piano per violazione di legge.”.

        Capo IV
        Modifiche alla legge regionale n. 28 del 1998, alla legge regionale n. 8 del 2004 ย e alla legge regionale n. 4 del 2009

        Art. 23 –ย Modifiche all’articolo 3 della legge regionale n. 28 del 1998 (Competenze del comune)

        1. All’articolo 3, comma 1, lettera e) della legge regionale 12 agosto 1998, n. 28 (Norme per l’esercizio delle competenze in materia di tutela paesistica trasferite alla Regione autonoma della Sardegna con l’art. 6 del D.P.R. 22 maggio 1975, n. 480, e delegate con l’art. 57 del D.P.R. 19 giugno 1979, n. 348), dopo le parole “linee elettriche di bassa tensione”, sono aggiunte le parole “e linee elettriche di media tensione interrate su viabilitร  esistente o in corso di realizzazione”.

        Art. 24 –ย Modifiche all’articolo 6 della legge regionale n. 8 del 2004 (Zone F turistiche)

        1. All’articolo 6, comma 1, della legge regionale 25 novembre 2004, n. 8 (Norme urgenti di provvisoria salvaguardia per la pianificazione paesaggistica e la tutela del territorio regionale), sono apportate le seguenti modifiche: la parola “ammissibile” รจ sostituita dalla parola “ammissibili” e le parole “per la suddetta zona” sono sostituite dalle parole “per il calcolo della fruibilitร  ottimale del litorale”.

        Art. 25 –ย Modifiche all’articolo 7 della legge regionale n. 4 del 2009 (Commissione regionale per il paesaggio e la qualitร  architettonica)

        1. All’articolo 7 della legge regionale n. 4 del 2009 sono apportate le seguenti modifiche:

        a) la rubrica รจ cosรฌ sostituita “Commissione regionale”;

        b) il comma 1 รจ soppresso;

        c) al comma 2 dopo la parola “Commissione” รจ aggiunta la parola “regionale” e sono soppresse le parole “e svolge altresรฌ le funzioni di cui al comma 1”;

        d) al comma 3 sono soppresse le parole “per il paesaggio e la qualitร  architettonica”.

        Capo V
        Salvaguardia dei territori rurali e disposizioni relative all’estensione del vincolo paesaggistico

        Art. 26 –ย Disposizioni di salvaguardia dei territori rurali

        1. Fatte salve le ulteriori e specifiche disposizioni dettate dal Piano paesaggistico regionale, al fine di consentire un corretto e razionale utilizzo del territorio agricolo che miri a contemperare l’esigenza di salvaguardia delle aree agricole da un improprio sfruttamento, in tutte le zone urbanistiche omogenee E del territorio regionale si applica il decreto del Presidente della Giunta regionale 3 agosto 1994, n. 228 (Direttive per le zone agricole), come integrato dalle disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6.

        2. In sede di redazione dello strumento urbanistico comunale i comuni definiscono la zonizzazione del territorio agricolo in funzione delle caratteristiche agro-pedologiche e della capacitร  d’uso dei suoli e stabiliscono, conseguentemente, i parametri urbanistico-edilizi per la realizzazione degli interventi consentiti nelle sottozone agricole individuate.

        3. Ai fini della realizzazione degli interventi previsti dalle Direttive per le zone agricole, gli strumenti urbanistici comunali disciplinano la possibilitร  di raggiungere la superficie minima di intervento con l’utilizzo di piรน corpi aziendali che, in caso di edificazione a fini residenziali, devono essere contigui. Il volume realizzabile รจ, in ogni caso, calcolato utilizzando esclusivamente la superficie effettiva del fondo sul quale si edifica, ferma la possibilitร  di utilizzare particelle catastali contigue.

        4. Nelle more dell’aggiornamento della disciplina delle trasformazioni ammesse nelle zone agricole, l’edificazione per fini residenziali nelle zone urbanistiche omogenee E del territorio regionale รจ consentita unicamente agli imprenditori agricoli e alle aziende svolgenti effettiva e prevalente attivitร  agricola e la superficie minima di intervento รจ fissata in tre ettari.

        5. Negli ambiti di paesaggio costieri, fino all’adeguamento dei piani urbanistici comunali al Piano paesaggistico regionale, non รจ consentita la realizzazione dei punti di ristoro di cui all’articolo 10 delle Direttive per le zone agricole.

        6. Le disposizioni contenute nelle Direttive per le zone agricole, come integrate dalle disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5, sono di immediata applicazione e prevalgono sulle disposizioni contenute negli strumenti urbanistici comunali, salvo che queste ultime non siano piรน restrittive nella fissazione dei parametri o delle condizioni per la realizzazione degli interventi.

        Art. 27 –ย Estensione del vincolo paesaggistico

        1. Sono beni paesaggistici le zone umide di cui all’articolo 17, comma 3, lettera g) delle Norme tecniche di attuazione del Piano paesaggistico regionale, individuate e rappresentate nella cartografia di piano nella loro dimensione spaziale. Il vincolo paesaggistico non si estende, oltre il perimetro individuato, alla fascia di tutela dei 300 metri dalla linea di battigia, riferita ai soli laghi naturali e invasi artificiali.

        Capo VI
        Disposizioni diverse

        Art. 28 –ย Direttive in materia di prestazioni acustiche

        1. La Regione, con apposita deliberazione della Giunta regionale, da emanarsi entro centocinquanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, modifica, in attuazione delle norme UNI, le direttive vigenti in materia di prestazioni acustiche passive degli edifici e definisce le classi acustiche delle unitร  immobiliari.

        Art. 29 –ย Disposizioni in materia di aree per la sosta di autocaravan e caravan

        1. Sono aree di sosta di autocaravan e di caravan omologati a norma delle disposizioni vigenti le aree destinate esclusivamente al parcheggio degli stessi mezzi per un periodo massimo di quarantotto ore consecutive.

        2. Sono aree attrezzate per la sosta di autocaravan e di caravan omologati a norma delle disposizioni vigenti le aree dotate di appositi impianti di smaltimento igienico-sanitario, atti ad accogliere i residui organici e le acque chiare e luride raccolte negli appositi impianti interni di detti veicoli e a consentire il soggiorno dei turisti.

        3. I comuni, nel rispetto delle disposizioni vigenti e degli atti di pianificazione sovraordinati, individuano e regolamentano all’interno del proprio territorio le aree per la sosta e le aree per la sosta attrezzata di autocaravan e caravan.

        Titolo II
        Norme per il miglioramento del patrimonio esistente

        Capo I
        Norme per il miglioramento del patrimonio esistente

        Art. 30 –ย Interventi di incremento volumetrico del patrimonio edilizio esistente

        1. รˆ consentito, nel rispetto delle condizioni previste dal presente capo, l’incremento volumetrico degli edifici esistenti nelle zone urbanistiche omogenee A, B, C, D, E, F e G.

        2. Nella zona urbanistica A l’incremento volumetrico puรฒ essere realizzato unicamente negli edifici che non conservano rilevanti tracce dell’assetto storico e che siano in contrasto con i caratteri architettonici e tipologici del contesto, previa approvazione di un Piano particolareggiato adeguato al Piano paesaggistico regionale ed esteso all’intera zona urbanistica o previa verifica di cui all’articolo 2 della legge regionale 4 agosto 2008, n. 13 (Norme urgenti in materia di beni paesaggistici e delimitazione dei centri storici e dei perimetri cautelari dei beni paesaggistici e identitari), e successive modifiche ed integrazioni. Gli interventi sono ispirati al principio dell’armonizzazione delle architetture e delle facciate con il contesto e possono determinare, per ciascuna unitร  immobiliare, un incremento volumetrico massimo del 20 per cento del volume urbanistico esistente, fino a un massimo di 70 metri cubi.

        3. Nelle zone urbanistiche B e C l’incremento volumetrico puรฒ essere realizzato, per ciascuna unitร  immobiliare, nella misura massima:

        a) del 20 per cento del volume urbanistico esistente, fino a un massimo di 90 metri cubi, nei comuni inclusi negli ambiti di paesaggio costieri che non hanno adeguato il piano urbanistico comunale al Piano paesaggistico regionale;

        b) del 30 per cento del volume urbanistico esistente, fino a un massimo di 120 metri cubi, nei comuni che hanno adeguato il piano urbanistico comunale al Piano paesaggistico regionale e nei comuni non inclusi negli ambiti di paesaggio costieri.

        4. Nei casi previsti dal comma 3 รจ concesso un ulteriore incremento volumetrico del 5 per cento del volume urbanistico esistente, con conseguente proporzionale aumento della soglia volumetrica massima, nelle seguenti ipotesi alternative:

        a) l’intervento determini l’efficientamento energetico dell’intera unitร  immobiliare, nel rispetto dei parametri di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva n. 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia), e successive modifiche ed integrazioni;

        b) l’intervento includa soluzioni finalizzate alla riduzione degli effetti delle “isole di calore”, inclusa la realizzazione di tetti verdi e di giardini verticali;

        c) l’intervento includa soluzioni per il riutilizzo delle acque meteoriche e delle acque reflue.

        5. Nella zona urbanistica D con destinazione industriale o artigianale l’incremento volumetrico puรฒ essere realizzato esclusivamente se strettamente connesso alle predette destinazioni, con esclusione di qualunque destinazione abitativa, residenziale o commerciale, nella misura massima, per ciascuna unitร  immobiliare, del 25 per cento del volume urbanistico esistente. Nei fabbricati residenziali esistenti adibiti come prima casa del titolare dell’impresa o del custode sono consentiti gli incrementi volumetrici di cui al comma 3.

        6. Nella zona urbanistica D con destinazione commerciale e nella zona urbanistica G, l’incremento volumetrico puรฒ essere realizzato, con esclusione di qualunque destinazione abitativa e residenziale, nella misura massima, per ciascuna unitร  immobiliare, del 20 per cento del volume urbanistico esistente, fino a un massimo di 400 metri cubi. Nei fabbricati residenziali esistenti adibiti come prima casa del titolare dell’impresa o del custode sono consentiti gli incrementi volumetrici di cui al comma 3.

        7. Nella zona urbanistica E, oltre la fascia di 1.000 metri dalla linea di battigia marina, ridotti a 300 metri nelle isole minori, รจ consentito l’incremento volumetrico di cui al comma 3 dei fabbricati aventi destinazione abitativa o produttiva.

        8. Nella zona urbanistica A, nonchรฉ nelle zone urbanistiche B e C e negli edifici con destinazione residenziale legittimamente realizzati in altre zone urbanistiche, รจ altresรฌ consentito l’incremento volumetrico, non cumulabile con quelli previsti dai commi 2, 3 e 4, necessario a garantire la massima fruibilitร  degli spazi destinati ad abitazione principale dei disabili, nella misura massima, per ciascuna unitร  immobiliare, di 120 metri cubi.

        9. Nella zona urbanistica A o all’interno del centro di antica e prima formazione, in assenza di piano particolareggiato adeguato al Piano paesaggistico regionale, oltre agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia interna, รจ consentito l’intervento di “ristrutturazione edilizia di tipo conservativo” che mantiene immutati alcuni elementi strutturali qualificanti, con possibili integrazioni funzionali e strutturali, senza incrementi di superficie, di volume e variazioni della sagoma storicamente esistente.

        Art. 31 –ย Interventi di incremento volumetrico delle strutture destinate all’esercizio di attivitร  turistico-ricettive

        1. Ai fini della riqualificazione e dell’accrescimento delle potenzialitร  delle strutture destinate all’esercizio di attivitร  turistico-ricettive ricadenti nelle zone urbanistiche omogenee B, C, F e G, purchรฉ al di fuori della fascia dei 300 metri dalla linea di battigia marina, possono essere autorizzati interventi di ristrutturazione e rinnovamento comportanti incrementi volumetrici, anche mediante la realizzazione di corpi di fabbrica separati, destinabili anche, nella misura massima del 30 per cento dell’incremento volumetrico concesso, all’adeguamento delle camere agli standard internazionali, senza incremento del numero complessivo delle stanze.

        2. Gli incrementi volumetrici:

        a) sono ammessi nella percentuale massima del 25 per cento dei volumi legittimamente esistenti;

        b) sono consentiti mediante il superamento degli indici volumetrici previsti dalle vigenti disposizioni comunali e regionali;

        c) non sono computati nel dimensionamento di cui all’articolo 6 della legge regionale n. 8 del 2004, e successive modifiche ed integrazioni, cosรฌ come integrato dall’articolo 24.

        3. Gli interventi di cui al comma 1 sono ammessi anche nelle strutture localizzate nella fascia dei 300 metri dalla linea di battigia marina purchรฉ ricadenti nelle zone urbanistiche omogenee A e B o nelle aree individuate ai sensi dell’articolo 10 bis, comma 2, lettera a) della legge regionale n. 45 del 1989, e successive modifiche e integrazioni.

        4. Possono usufruire degli incrementi volumetrici previsti nel presente articolo anche le strutture turistico-ricettive che abbiano giร  usufruito degli incrementi previsti dall’articolo 10 bis della legge regionale n. 45 del 1989, e successive modifiche ed integrazioni, fino al concorrere del 25 per cento del volume originario.

        5. Gli incrementi volumetrici previsti nei commi 1 e 2 non sono cumulabili con gli ulteriori incrementi previsti dal presente capo.

        6. La Giunta regionale, su proposta dell’Assessore del turismo, artigianato e commercio, di concerto con l’Assessore competente al governo del territorio, approva, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, una deliberazione contenente gli indirizzi applicativi per l’attuazione del presente articolo, con esemplificazione degli interventi ammessi e loro adeguato inserimento nel paesaggio. Fino all’approvazione degli indirizzi applicativi, gli interventi previsti nel presente articolo non possono essere assentiti.

        7. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 3 รจ escluso ogni intervento di cui ai commi 1 e 2 per le strutture destinate all’esercizio di attivitร  turistico-ricettive ricadenti nella fascia dei 300 metri dalla linea di battigia marina fino alla definizione delle specifiche norme stabilite dalla nuova legge regionale in materia di governo del territorio.

        Art. 32 –ย Interventi per il riuso e per il recupero con incremento volumetrico dei sottotetti esistenti

        1. Ai fini del presente articolo si definiscono sottotetti i volumi compresi tra l’estradosso della chiusura orizzontale superiore, anche non calpestabile, dell’ultimo livello agibile e l’intradosso delle falde della copertura a tetto, localizzati all’interno della sagoma dell’edificio regolarmente approvata con titolo abilitativo, ove prescritto.

        2. Nelle zone urbanistiche A, B e C sono consentiti gli interventi di riuso dei sottotetti esistenti per il solo scopo abitativo. Il riuso dei sottotetti รจ consentito purchรฉ siano rispettate tutte le prescrizioni igienico-sanitarie riguardanti le condizioni di agibilitร  previste dai regolamenti vigenti, e, relativamente alle altezze, sia assicurata per ogni singolo vano di ogni unitร  immobiliare un’altezza media ponderale uguale o maggiore a 2,40 metri per gli spazi ad uso abitativo, ridotta a 2,20 metri per spazi accessori e servizi; per i comuni posti a quote superiori a 600 metri di altitudine sul livello del mare รจ consentita rispettivamente la riduzione a 2,20 metri per spazi ad uso abitazione e a 2,00 metri per accessori e servizi.

        3. Ai fini del riuso dei sottotetti sono consentite modifiche interne consistenti nello spostamento o nella realizzazione di solai intermedi e modifiche esterne consistenti nell’apertura di finestre e lucernari, necessari ad assicurare l’osservanza dei requisiti di aeroilluminazione dei nuovi vani. Nella zona urbanistica A tali modifiche devono essere tipologicamente compatibili con i caratteri costruttivi ed architettonici degli edifici interessati.

        4. Nelle zone urbanistiche B e C sono consentiti gli interventi di recupero con incremento volumetrico dei sottotetti esistenti per il solo scopo abitativo. Il recupero con incremento volumetrico dei sottotetti รจ consentito purchรฉ siano rispettate tutte le prescrizioni igienico-sanitarie riguardanti le condizioni di agibilitร  previste dai regolamenti vigenti e, relativamente alle altezze, sia assicurata per ogni singolo vano di ogni unitร  immobiliare un’altezza media ponderale uguale o maggiore a 2,70 metri per gli spazi ad uso abitativo, ridotta a 2,40 metri per spazi accessori e servizi; per i comuni posti a quote superiori a 600 metri di altitudine sul livello del mare รจ consentita rispettivamente la riduzione a 2,55 metri per spazi ad uso abitativo e a 2,25 metri per accessori e servizi.

        5. Ai fini del recupero con incremento volumetrico dei sottotetti sono consentite modifiche interne consistenti nello spostamento di solai intermedi e modifiche esterne consistenti nella variazione delle altezze di colmo e di gronda, delle linee di pendenza delle falde e quelle per l’apertura di finestre e lucernari, necessarie ad assicurare l’osservanza dei requisiti di aeroilluminazione dei nuovi vani. I valori massimi raggiungibili di altezza interna sono fissati rispettivamente in 3,60 metri per l’altezza al colmo e in 1,80 metri per l’altezza alla gronda; in caso di arretramento dell’ampliamento rispetto al filo della facciata dell’edificio รจ consentito l’aumento dell’altezza interna misurata alla gronda del sottotetto ampliato fino ad un massimo di 2,20 metri, proporzionalmente alla pendenza della falda dell’ampliamento.

        6. Il recupero con incremento volumetrico dei sottotetti รจ consentito unicamente per i sottotetti che rispettino una delle seguenti condizioni:

        a) abbiano un’altezza interna alla gronda non inferiore a 0,60 metri e falde con una pendenza minima del 20 per cento;

        b) abbiano falde con un pendenza minima del 25 per cento e purchรฉ il nuovo volume non determini il superamento dell’altezza massima consentita dallo strumento urbanistico per il lotto.

        7. L’altezza media ponderale รจ calcolata dividendo il volume della parte di sottotetto la cui altezza superi 1,50 metri per la superficie relativa; gli eventuali spazi di altezza inferiore a 1,50 metri devono essere chiusi mediante opere murarie o arredi fissi e puรฒ esserne consentito l’uso come spazio di servizio destinato a guardaroba e ripostiglio; in corrispondenza delle fonti di luce la chiusura di tali spazi non รจ prescrittiva.

        8. Nei sottotetti oggetto degli interventi previsti nel presente articolo il volume urbanistico รจ determinato dal volume geometrico del sottotetto, misurato all’esterno delle pareti perimetrali e all’intradosso del solaio di copertura, ed รจ ammesso anche mediante:

        a) il superamento degli indici volumetrici e dei limiti di altezza previsti dalle vigenti disposizioni comunali e regionali;

        b) il superamento dei limiti di distanza da fabbricati, da pareti finestrate e dai confini previsti nelle vigenti disposizioni urbanistico-edilizie comunali e regionali, fino ai limiti previsti dal Codice civile, solo se realizzato in prosecuzione delle murature perimetrali dell’edificio.

        Art. 33 –ย Interventi per il riuso degli spazi di grande altezza

        1. Nelle zone urbanistiche A, B e C รจ sempre consentita la realizzazione di soppalchi a condizione che non pregiudichino la statica dell’edificio. I soppalchi possono essere ottenuti anche attraverso la traslazione di partizioni interne orizzontali, diverse dai solai di calpestio, non piรน funzionali all’organismo edilizio, quali solai di controsoffitto privi di qualsiasi valore artistico, decorativo, costruttivo e materico.

        2. I soppalchi sono ammessi per non piรน del 40 per cento della superficie sottostante e per le unitร  abitative che abbiano altezze libere di interpiano minime di 4,60 metri, tali da permettere una ripartizione delle altezze per gli spazi sottostanti non inferiore a 2,40 metri e per la parte soprastante una altezza media non inferiore a 2,00 metri.

        3. Nei vani individuati con la nuova ripartizione, sia al piano inferiore che a quello superiore, sono rispettate le altre prescrizioni igienico-sanitarie previste dallo strumento urbanistico comunale.

        4. Le nuove superfici in aumento individuate con la realizzazione dei soppalchi rientrano nel calcolo delle superfici finestrate. Nelle zone urbanistiche A sono ammesse nuove aperture finestrate solo se previste in sede di piano particolareggiato adeguato al Piano paesaggistico regionale. Per le altre zone urbanistiche l’apertura di eventuali nuove superfici finestrate รจ ammessa nel rispetto delle regole compositive del prospetto originario.

        5. Il soppalco รจ realizzato in arretramento rispetto alle pareti esterne del prospetto principale di almeno 2,00 metri. La ripartizione in nessun caso si addossa a finestre e/o aperture esistenti per non alterare di riflesso l’originaria ripartizione orizzontale del manufatto sul prospetto.

        6. La realizzazione di un soppalco non determina la realizzazione di un nuovo volume urbanistico e non richiede nuove aree per parcheggio.

        Art. 34 –ย Condizioni di ammissibilitร  degli interventi

        1. Gli interventi di cui al presente capo non sono ammessi:

        a) negli edifici o nelle unitร  immobiliari prive di titolo abilitativo, ove prescritto; qualora le unitร  immobiliari siano difformi da quanto assentito con regolare titolo abilitativo, la richiesta per gli interventi di cui al presente capo รจ ammissibile a condizione che per le difformitร  siano conclusi positivamente i procedimenti di condono o accertamento di conformitร , anche a seguito di accertamento di compatibilitร  paesaggistica, ove previsto;

        b) negli edifici e nelle unitร  immobiliari completati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, come risultante dalla comunicazione di fine lavori o da perizia giurata di un tecnico abilitato che attesti il completamento dell’ingombro volumetrico con realizzazione delle murature perimetrali e della copertura;

        c) salvo le strutture ricettive di cui all’articolo 31, negli edifici e nelle unitร  immobiliari ricadenti nelle zone urbanistiche C, D e G non oggetto, ove prevista, di pianificazione attuativa approvata e, se di iniziativa privata, convenzionata;

        d) negli edifici e nelle unitร  immobiliari esistenti ma non compatibili con la destinazione di zona urbanistica di cui al decreto assessoriale 23 dicembre 1983, n. 2266/U;

        e) negli edifici di interesse artistico, storico, archeologico o etno-antropologico vincolati ai sensi della parte II del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), e successive modifiche ed integrazioni;

        f) negli edifici di interesse paesaggistico o identitario individuati nel Piano paesaggistico regionale ed inclusi nel Repertorio del mosaico e negli edifici individuati dal piano urbanistico comunale ai sensi dell’articolo 19, comma 1, lettera h), della legge regionale n. 45 del 1989;

        g) negli edifici e nelle unitร  immobiliari collocati in aree dichiarate, ai sensi del vigente Piano stralcio per l’assetto idrogeologico (PAI), da strumenti di pianificazione regionale o comunale, di pericolositร  idraulica elevata o molto elevata (Hi3 – Hi4) e di pericolositร  da frana elevata o molto elevata (Hg3 – Hg4), fatta eccezione per la tipologia di interventi specificamente prevista, in tali aree, dalle norme tecniche di attuazione del PAI;

        h) negli edifici e nelle unitร  immobiliari ricadenti nei centri di antica e prima formazione ricompresi in zone urbanistiche omogenee diverse dalla A, ad eccezione di quelli che non conservano rilevanti tracce dell’assetto storico e che siano riconosciuti, dal piano particolareggiato o con deliberazione del consiglio comunale, in contrasto con i caratteri architettonici e tipologici del contesto; la deliberazione deve riguardare l’intero centro di antica e prima formazione, esplicitare i criteri seguiti nell’analisi ed essere adottata in data anteriore a qualsiasi intervento di ampliamento richiesto ai sensi degli articoli 30, 31 e 32, commi 4, 5, 6 e 7; tale delibera รจ soggetta ad approvazione ai sensi dell’articolo 9 della legge regionale n. 28 del 1998, e successive modifiche ed integrazioni. La presente disposizione non si applica agli interventi di cui agli articoli 32, commi 2 e 3, e 33, per la cui ammissibilitร  devono essere verificati la compatibilitร  tipologica con i caratteri costruttivi ed architettonici degli edifici interessati e il rispetto delle regole compositive del prospetto originario nel caso in cui alterino l’aspetto esteriore dell’edificio;

        i) negli edifici, nelle unitร  immobiliari e in specifici ambiti territoriali di particolare qualitร  storica, architettonica o urbanistica per i quali il consiglio comunale, con propria deliberazione, abbia limitato o escluso l’applicazione delle disposizioni di cui al presente capo; la delibera รจ assunta entro il termine perentorio di centoventi giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge, trascorso il quale non รจ piรน possibile procedere alla individuazione di ambiti di esclusione;

        j) negli edifici e nelle unitร  immobiliari che hanno giร  usufruito degli incrementi volumetrici previsti dal capo I e dall’articolo 13, comma 1, lettera e) della legge regionale 23 ottobre 2009, n. 4 (Disposizioni straordinarie per il sostegno dell’economia mediante il rilancio del settore edilizio e per la promozione di interventi e programmi di valenza strategica per lo sviluppo), e successive modifiche ed integrazioni, o nei volumi realizzati usufruendo delle disposizioni contenute nella citata legge; รจ consentito l’utilizzo delle premialitร  volumetriche fino al raggiungimento delle percentuali massime e soglie previste al presente capo.

        Art. 35 –ย Procedure

        1. Gli interventi previsti negli articoli 30, 32 e 33 sono realizzati mediante Segnalazione certificata di inizio attivitร  (SCIA). Gli interventi previsti nell’articolo 31 sono soggetti a permesso di costruire.
        2. L’avvio dei lavori di incremento volumetrico di cui agli articoli 30 e 32 e il rilascio del permesso di costruire per i casi di cui all’articolo 31 sono condizionati alla positiva valutazione di coerenza in merito al rispetto delle condizioni di cui all’articolo 36, comma 3, lettere a) e b).

        3. La valutazione di coerenza di cui al comma 2 รจ resa con parere motivato dall’ufficio competente al rilascio dei titoli abilitativi. Per gli interventi previsti negli articoli 30 e 32, decorso inutilmente il termine di quarantacinque giorni dalla data di presentazione della SCIA, si intende formato il silenzio assenso.

        4. Qualora l’intervento sia soggetto ad autorizzazione paesaggistica, questa assorbe la valutazione di coerenza di cui al comma 2.

        5. L’autorizzazione paesaggistica per tutti gli interventi previsti dal presente capo รจ rilasciata dall’ente delegato ai sensi della legge regionale n. 28 del 1998, e successive modifiche ed integrazioni.

        6. La SCIA o l’istanza volta all’ottenimento del permesso di costruire possono essere presentate anche contestualmente alle eventuali istanze di accertamento di conformitร  e/o di compatibilitร  paesaggistica dell’unitร  immobiliare oggetto dell’intervento. L’efficacia della SCIA รจ comunque subordinata alla positiva definizione del procedimento di accertamento di conformitร  e/o di compatibilitร  paesaggistica.

        7. Nei casi disciplinati dall’articolo 30, comma 4, la presenza dei requisiti necessari al rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo n. 192 del 2005, e successive modifiche ed integrazioni, รจ dichiarata nella documentazione allegata alla SCIA o all’istanza volta all’ottenimento del permesso di costruire e successivamente attestata dal direttore dei lavori secondo le procedure indicate dall’articolo 8 dello stesso decreto legislativo n. 192 del 2005, e successive modifiche ed integrazioni.

        8. Nei casi disciplinati dall’articolo 30, comma 8, la SCIA รจ corredata di:

        a) certificazione medica rilasciata dalla competente azienda sanitaria, attestante la situazione di handicap grave non emendabile ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992 n. 104 (Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), e successive modifiche ed integrazioni, della persona ivi residente;

        b) progetto del nuovo volume che evidenzi le soluzioni tecniche adottate per il conseguimento delle speciali finalitร  dell’intervento nel rispetto della normativa vigente.

        Art. 36 –ย Disposizioni comuni

        1. Ai fini della determinazione del volume urbanistico cui parametrare l’incremento volumetrico si applicano le disposizioni previste dal decreto assessoriale n. 2266/U del 1983.

        2. I volumi oggetto di condono edilizio sono computati nella determinazione del volume urbanistico cui parametrare l’incremento volumetrico, ma sono detratti dall’ammontare complessivo dell’incremento volumetrico calcolato.

        3. L’incremento volumetrico รจ realizzato nel rispetto delle seguenti condizioni:

        a) inserirsi in modo organico e coerente con i caratteri formali e architettonici dell’edificio esistente e perseguire la riqualificazione dell’edificio in funzione della tipologia edilizia e del contesto; qualora l’intervento ricada in ambiti territoriali in cui gli strumenti urbanistici abbiano definito una tipologia edilizia, il riferimento per la valutazione di coerenza รจ la tipologia edilizia prevista;

        b) garantire una compiuta soluzione architettonica della facciata, eventualmente mediante l’arretramento dai fili delle facciate prospicienti spazi pubblici;

        c) utilizzare materiali, componenti e soluzioni finalizzati a diminuire l’apporto energetico necessario per il soddisfacimento delle esigenze di riscaldamento e di raffreddamento o materiali ecologici per la bioedilizia o prodotti per la bioedilizia oggetto di certificazione da parte di istituti accreditati, per almeno il 50 per cento del computo metrico;

        d) utilizzare tecniche costruttive e materiali locali tradizionali ove l’intervento riguardi edifici tipici dell’architettura locale.

        4. L’incremento volumetrico:

        a) รจ consentito mediante il superamento degli indici volumetrici previsti dalle vigenti disposizioni comunali e regionali;

        b) puรฒ comportare il superamento dei limiti di altezza dei fabbricati e di superficie coperta previsti nelle vigenti disposizioni urbanistico-edilizie comunali e regionali;

        c) puรฒ comportare il superamento dei limiti di distanza da fabbricati, da pareti finestrate e dai confini previsti nelle vigenti disposizioni urbanistico-edilizie comunali e regionali, fino ai limiti previsti dal Codice civile, solamente nei casi in cui l’incremento volumetrico sia realizzato internamente al perimetro determinato dalla sagoma piรน esterna dell’edificio, computata tenendo conto di balconi e aggetti di qualsiasi tipo.

        5. Gli incrementi volumetrici previsti dall’articolo 30 possono essere oggetto, successivamente alla loro realizzazione, di cambio di destinazione d’uso in conformitร  a quanto giร  previsto dagli strumenti urbanistici comunali, salvo che lo stesso non comporti elusione delle disposizioni contenute nell’articolo 30.

        6. Sulle nuove volumetrie realizzate ai sensi dell’articolo 30, comma 8, รจ istituito un vincolo quinquennale di non variazione della destinazione d’uso e di non alienazione a soggetti non disabili, da trascriversi nei registri immobiliari.

        7. Gli incrementi volumetrici previsti dagli articoli 32 e 33 non possono essere oggetto, successivamente alla loro realizzazione, di cambio di destinazione d’uso.

        8. L’unitร  immobiliare ad uso residenziale risultante dall’incremento volumetrico previsto dall’articolo 30 ricompresa nelle zone urbanistiche omogenee A, B e C, puรฒ essere frazionata solo se la piรน piccola delle unitร  derivate ha una superficie lorda superiore a 70 metri quadri. Negli altri casi l’incremento volumetrico non puรฒ essere utilizzato per generare ulteriori unitร  immobiliari e non puรฒ essere alienato separatamente dall’unitร  che lo ha generato; il vincolo di non alienazione ha durata decennale ed รจ trascritto nei registri immobiliari.

        9. La distanza dalla linea di battigia marina si misura dal punto piรน esterno del perimetro del manufatto al punto della linea di battigia marina piรน prossimo all’edificio. La linea di battigia marina รจ quella rappresentata nella specifica cartografia pubblicata nel sito web istituzionale della Regione.
        10. Nelle isole minori i limiti previsti di 300 metri di distanza dalla linea di battigia marina sono ridotti a 150 metri.

        11. L’incremento volumetrico รจ subordinato al reperimento degli spazi per parcheggi previsti dall’articolo 41 sexies della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica), e successive modifiche ed integrazioni. Nell’ipotesi in cui la superficie da adibire a parcheggio generata dall’incremento sia inferiore a 20 metri quadri o qualora sia dimostrata l’impossibilitร  dovuta alla mancanza di spazi idonei da destinare al soddisfacimento di tale obbligo, l’intervento รจ consentito previo pagamento di una somma equivalente alla monetizzazione delle aree per parcheggi, da determinarsi con deliberazione del consiglio comunale. I relativi introiti costituiscono entrate vincolate per la realizzazione di nuove aree da destinare a parcheggio pubblico, da individuarsi con deliberazione del consiglio comunale.

        12. L’incremento volumetrico รจ subordinato al reperimento degli spazi per parcheggi previsti dall’articolo 8 del decreto assessoriale n. 2266/U del 1983. Nell’ipotesi in cui la superficie da adibire a parcheggio generata dall’incremento sia inferiore a 50 metri quadri o qualora sia dimostrata l’impossibilitร  dovuta alla mancanza di spazi idonei da destinare al soddisfacimento di tale obbligo, l’intervento รจ consentito previo pagamento di una somma equivalente alla monetizzazione delle aree per parcheggi, da determinarsi con deliberazione del consiglio comunale. I relativi introiti costituiscono entrate vincolate per la realizzazione di nuove aree da destinare a parcheggio pubblico, da individuarsi con deliberazione del consiglio comunale.

        13. L’incremento volumetrico previsto dagli articoli 30, 31 e 32, salvi i limiti di cui all’articolo 10 bis della legge regionale n. 45 del 1989 e all’articolo 6 della legge regionale n. 8 del 2004, puรฒ cumularsi con le ordinarie potenzialitร  volumetriche residue del lotto previste dagli strumenti urbanistici comunali. Ferma restando la possibilitร  di realizzare le volumetrie in tempi diversi e il rispetto delle disposizioni previste nei relativi strumenti urbanistici per i volumi ordinari, la soluzione architettonica inserita nella proposta progettuale deve interessare l’intera volumetria assentibile.

        14. Gli interventi realizzati ai sensi delle disposizioni inserite all’interno del presente capo sono soggetti agli oneri concessori come determinati in via ordinaria dall’amministrazione comunale. Gli oneri concessori sono ridotti del 40 per cento se relativi a prima abitazione. Una percentuale del 30 per cento degli oneri concessori dovuti รจ vincolata alla realizzazione di significative opere di compensazione ecologico-paesaggistica da effettuarsi a cura e spese dell’amministrazione comunale.

        15. Il termine ordinario per l’ultimazione dei lavori puรฒ essere prorogato di due anni a seguito di comunicazione dell’interessato a titolo gratuito qualora siano completamente ultimate le lavorazioni sulle facciate esterne e nelle restanti ipotesi previo versamento di una sanzione pecuniaria pari al 20 per cento degli oneri concessori complessivamente dovuti.

        Art. 37 –ย Efficacia, durata e valutazione degli effetti

        1. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano fino all’entrata in vigore della nuova legge regionale in materia di governo del territorio e comunque non oltre il 31 dicembre 2016ย e comunque non oltre il 31 dicembre 2017 (modifica con L.R. 33 del 7/12/2016 ).

        2. La Commissione consiliare competente in materia di governo del territorio valuta, periodicamente, gli effetti della regolazione sui destinatari e le eventuali difficoltร  emerse in fase di applicazione, avvalendosi delle informazioni acquisite ai sensi del comma 4 e delle ulteriori informazioni messe a disposizione dal competente Assessorato regionale.

        3. Le amministrazioni comunali, al fine del monitoraggio degli interventi di cui al presente capo e delle conseguenti trasformazioni urbanistiche ed edilizie del territorio, pubblicano obbligatoriamente in apposita sezione del proprio sito web istituzionale le relative informazioni consistenti, per ciascun tipo di intervento, nella localizzazione del fabbricato oggetto di incremento volumetrico con relativi dati catastali, nella entitร  del volume originario e nella consistenza dell’incremento volumetrico autorizzato. Nel sito web istituzionale sono, inoltre, pubblicate le modalitร  di utilizzo delle risorse di cui all’articolo 36, comma 14, terzo periodo. La mancata od incompleta pubblicazione delle informazioni comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 46 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicitร , trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), e successive modifiche ed integrazioni.

        4. La Giunta regionale, su proposta dell’Assessore competente in materia di governo del territorio, approva, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, una deliberazione contenente le modalitร  di trasmissione delle informazioni di cui al comma 3. Tali informazioni sono comunque trasmesse all’Assessorato regionale competente con periodicitร  almeno quadrimestrale.

        Capo II
        Disposizioni urbanistiche per il trasferimento e il rinnovamento del patrimonio edilizio e per la promozione dei programmi integrati per il riordino urbano

        Art. 38 –ย Interventi di trasferimento volumetrico per la riqualificazione ambientale e paesaggistica

        1. La Regione promuove, al fine di conseguire la riqualificazione del contesto, il miglioramento della qualitร  dell’abitare e la messa in sicurezza del territorio, il trasferimento del patrimonio edilizio esistente mediante interventi di demolizione e ricostruzione con differente localizzazione degli edifici ricadenti:

        a) in aree di particolare valore paesaggistico;

        b).in aree necessarie per garantire spazi pubblici finalizzati all’incremento della qualitร  dell’abitare, come spazi a verde, spazi a parcheggio e centri di aggregazione sociale;

        c).in aree dichiarate ad elevata o molto elevata pericolositร  idrogeologica;

        d).in prossimitร  di emergenze ambientali, architettoniche, archeologiche o storico-artistiche;

        e).all’interno di aree di rispetto inedificabili.

        2. Per il conseguimento delle finalitร  di cui al comma 1, รจ consentita la concessione di un credito volumetrico massimo pari al volume dell’edificio demolito maggiorato del 40 per cento, da determinarsi con apposita deliberazione del consiglio comunale.

        3. L’amministrazione comunale, in sede di redazione dello strumento urbanistico generale o di una sua variante, anche su proposta del privato interessato, individua gli edifici che si trovano nelle condizioni previste dal comma 1, determina il credito volumetrico di cui al comma 2 e individua, nel rispetto dei parametri urbanistici ed edilizi previsti dalle disposizioni regionali, una idonea localizzazione per il trasferimento dei volumi.

        4. Le aree di localizzazione per il trasferimento dei volumi possono essere sia pubbliche che private, sono individuate al di fuori delle aree di cui al comma 1 e, comunque, oltre la fascia dei 300 metri dalla linea di battigia marina, ridotta a 150 metri per le isole minori.

        5. Qualora le aree in cui deve avvenire la ricostruzione dei volumi siano giร  classificate dallo strumento urbanistico comunale come trasformabili e dotate di propria capacitร  edificatoria, il credito volumetrico di cui al comma 2 puรฒ sommarsi alle ordinarie capacitร  edificatorie residue del lotto fino al raggiungimento dei limiti massimi stabiliti dalla normativa regionale.

        6. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli edifici legittimamente realizzati entro la data di entrata in vigore della presente legge, nonchรฉ nei casi di edifici successivamente legittimati a seguito di positiva conclusione del procedimento di condono o di accertamento di conformitร  e, ove necessario, dell’accertamento di compatibilitร  paesaggistica.

        7. Ai fini della determinazione del volume urbanistico cui parametrare il credito volumetrico si applicano le disposizioni previste dal decreto assessoriale n. 2266/U del 1983. Nel caso di demolizione di edifici con altezze funzionali a originari cicli produttivi e ricostruzione con mutamento di destinazione d’uso, la determinazione del volume รจ effettuata ragguagliando l’altezza al valore di 3,00 metri per ogni livello fuori terra esistente.

        8. L’intervento di trasferimento volumetrico prevede necessariamente l’integrale demolizione degli edifici esistenti nell’area originaria, la sistemazione dell’area a cura e spese del privato e, infine, la cessione dell’area originaria all’amministrazione comunale per destinarla a finalitร  pubbliche.

        9. L’edificio da costruire:

        a).รจ ad energia quasi zero (nzeb) come definito dal decreto legislativo n. 192 del 2005, e successive modifiche ed integrazioni;

        b).รจ dotato di idonei sistemi per il riutilizzo delle acque piovane e delle acque reflue;

        c).รจ dotato di un idoneo impianto di elevazione per il trasporto verticale delle persone, qualora pluri-immobiliare con almeno due livelli fuori terra;

        d).รจ realizzato con materiali ecologici per la bioedilizia o prodotti per la bioedilizia oggetto di certificazione da parte di istituti accreditati per almeno il 50 per cento del computo metrico.

        10. Per il conseguimento delle finalitร  di cui al presente articolo, l’amministrazione comunale puรฒ prevedere forme di incentivazione quali il trasferimento di aree comunali, anche a titolo gratuito, la riduzione degli oneri concessori e delle imposte comunali e ogni altra forma di agevolazione ritenuta utile nel rispetto delle disposizioni vigenti.

        11. La proposta del privato interessato รจ costituita da elaborati tecnico-grafici di livello pari allo studio di fattibilitร  di un’opera pubblica, evidenzia le soluzioni planivolumetriche e architettoniche adottate per il conseguimento delle finalitร  di cui al comma 1, e deve ottenere, prima della delibera del consiglio comunale di assegnazione del credito, la positiva valutazione tecnico-economica dell’ufficio comunale competente in materia di urbanistica ed edilizia privata.

        12. Ove la demolizione riguardi edifici inclusi nel centro di antica e prima formazione, l’intervento รจ realizzabile se localizzato nella zona urbanistica A unicamente previa approvazione di un piano particolareggiato adeguato al Piano paesaggistico regionale ed esteso all’intera zona urbanistica. Se รจ localizzato in zone urbanistiche omogenee diverse dalla zona A, l’intervento รจ realizzabile unicamente nel caso in cui, con il piano particolareggiato del centro di antica e prima formazione o con la stessa deliberazione di cui al comma 2, il consiglio comunale riconosca che l’edificio รจ in contrasto con i caratteri architettonici e tipologici del contesto, esplicitando i criteri seguiti nell’analisi. Tale deliberazione รจ soggetta ad approvazione ai sensi dell’articolo 9 della legge regionale n. 28 del 1998, e successive modifiche ed integrazioni. Analogamente si procede ove la localizzazione dell’intervento di ricostruzione ricada nel centro di antica e prima formazione.

        13. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche in caso di edifici in corso di realizzazione o realizzabili in virtรน di titolo abilitativo legittimo ed efficace alla data di presentazione dell’istanza da parte del privato o alla data di adozione della deliberazione del consiglio comunale di cui al comma 3.

        Art. 39 –ย Rinnovo del patrimonio edilizio con interventi di demolizione e ricostruzione

        1. La Regione promuove il rinnovamento del patrimonio edilizio esistente mediante interventi di integrale demolizione e successiva ricostruzione degli edifici esistenti che necessitino di essere adeguati in relazione ai requisiti qualitativi, architettonici, energetici, tecnologici, di sicurezza strutturale e per il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche.

        2. Per il conseguimento delle finalitร  di cui al comma 1, su proposta del privato interessato, รจ consentita la demolizione dei fabbricati esistenti e successiva ricostruzione con la concessione di un credito volumetrico massimo pari al volume dell’edificio demolito maggiorato del 30 per cento, da determinarsi con apposita deliberazione del consiglio comunale.

        3. Nelle ipotesi di cui al comma 2, ove l’intervento preveda la ricostruzione nel medesimo lotto urbanistico, il consiglio comunale, con la stessa deliberazione di cui al comma 2, stabilisce i parametri urbanistico-edilizi dell’intervento nel rispetto delle vigenti disposizioni, con eventuale superamento dei soli indici volumetrici previsti. Nelle zone urbanistiche E ed H non รจ ammessa deroga alle vigenti disposizioni regionali.

        4. Nelle ipotesi di cui al comma 2, ove l’intervento preveda la ricostruzione in diverso lotto urbanistico, il consiglio comunale, con la stessa deliberazione di cui al comma 2, individua l’area di trasferimento delle volumetrie e determina i parametri urbanistico-edilizi dell’intervento, nel rispetto delle vigenti disposizioni. Ove necessario, รจ consentita la variante allo strumento urbanistico generale, ferma l’impossibilitร  di modificare la destinazione della zona urbanistica E, non contigua al centro urbano, e della zona urbanistica H, nelle quali non รจ ammessa la localizzazione degli interventi di ricostruzione.

        5. Nel caso di edifici che insistono su lotti urbanistici non superiori a 500 metri quadri o che hanno un volume non superiore a 2.000 metri cubi, in alternativa a quanto previsto al comma 2, su istanza del privato interessato รจ consentita la demolizione con successiva ricostruzione nel medesimo lotto urbanistico con la concessione di un bonus volumetrico pari al 15 per cento dell’edificio demolito e il superamento dei parametri volumetrici e dell’altezza previsti dalle vigenti disposizioni comunali e regionali. Nelle zone urbanistiche E ed H non รจ ammessa deroga alle vigenti disposizioni regionali.

        6. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli edifici legittimamente realizzati entro la data di entrata in vigore della presente legge, nonchรฉ nei casi di edifici successivamente legittimati a seguito di positiva conclusione del procedimento di condono o di accertamento di conformitร  e, ove necessario, dell’accertamento di compatibilitร  paesaggistica.

        7. Ai fini della determinazione del volume urbanistico cui parametrare il credito volumetrico si applicano le disposizioni previste dal decreto assessoriale n. 2266/U del 1983. Nel caso di demolizione di edifici con altezze funzionali a originari cicli produttivi e ricostruzione con mutamento di destinazione d’uso, la determinazione del volume รจ effettuata ragguagliando l’altezza al valore di 3 metri per ogni livello fuori terra esistente.

        8. Nelle ipotesi di demolizione con ricostruzione nel medesimo lotto l’intervento prevede la sistemazione degli eventuali ulteriori manufatti presenti, secondo le indicazioni impartite dall’amministrazione comunale.

        9. Nelle ipotesi di demolizione con ricostruzione in diverso lotto, il soggetto interessato garantisce, a propria cura e spese, la sistemazione dell’area originaria, secondo le indicazioni impartite dall’amministrazione comunale.

        10. L’edificio da costruire:

        a) รจ ad energia quasi zero (nzeb) come definito dal decreto legislativo n. 192 del 2005, e successive modifiche ed integrazioni;

        b) รจ dotato di idonei sistemi per il riutilizzo delle acque piovane e delle acque reflue;

        c) รจ dotato di un idoneo impianto di elevazione per il trasporto verticale delle persone, qualora pluri-immobiliare con almeno due livelli fuori terra;

        d) รจ realizzato con materiali ecologici per la bioedilizia o prodotti per la bioedilizia oggetto di certificazione da parte di istituti accreditati per almeno il 50 per cento del computo metrico.

        11. Qualora le aree in cui avviene la ricostruzione dei volumi siano giร  classificate dallo strumento urbanistico comunale come trasformabili e dotate di propria capacitร  edificatoria, il credito volumetrico puรฒ sommarsi alle ordinarie capacitร  edificatorie residue del lotto fino al raggiungimento dei limiti massimi stabiliti dalla normativa regionale.

        12. La proposta del privato interessato รจ costituita da elaborati tecnico-grafici di livello pari allo studio di fattibilitร  di un’opera pubblica, evidenzia le soluzioni planivolumetriche e architettoniche adottate per il conseguimento delle finalitร  di cui al comma 1, e deve ottenere, prima della delibera del consiglio comunale di assegnazione del credito, la positiva valutazione tecnico-economica dell’ufficio comunale competente in materia di urbanistica ed edilizia privata.

        13. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli edifici:

        a) che successivamente all’entrata in vigore della presente legge sono stati oggetto di opere che ne abbiamo mutato i caratteri strutturali, architettonici e tipologici in forza di interventi radicali di nuova costruzione, ovvero di ristrutturazione edilizia, ai sensi delle lettere d) ed e) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A)), e successive modifiche ed integrazioni;

        b) che hanno giร  usufruito dell’articolo 5 della legge regionale n. 4 del 2009, e successive modifiche ed integrazioni;

        c) per i quali il consiglio comunale, con apposita deliberazione, ha previsto la limitazione o l’esclusione, in ragione di particolari qualitร  storiche, architettoniche o urbanistiche da salvaguardare;

        d) che ricadono nella fascia dei 300 metri dalla linea di battigia marina, con esclusione di quelli ubicati nelle zone omogenee A, B, C e D, nonchรฉ nelle zone G contermini all’abitato;

        e) che ricadono nelle aree di cui all’articolo 38, comma 1.

        14. Ove la demolizione riguardi edifici inclusi nel centro di antica e prima formazione, l’intervento รจ realizzabile se localizzato nella zona urbanistica A, unicamente previa approvazione di un piano particolareggiato adeguato al Piano paesaggistico regionale ed esteso all’intera zona urbanistica. Se l’intervento รจ localizzato in zone urbanistiche omogenee diverse dalla zona A, l’intervento รจ realizzabile unicamente nel caso in cui, con il piano particolareggiato del centro di antica e prima formazione, con la stessa deliberazione di cui al comma 2, il consiglio comunale riconosca che l’edificio รจ in contrasto con i caratteri architettonici e tipologici del contesto, esplicitando i criteri seguiti nell’analisi. Tale deliberazione รจ soggetta ad approvazione ai sensi dell’articolo 9 della legge regionale n. 28 del 1998, e successive modifiche ed integrazioni. Analogamente si procede ove la localizzazione dell’intervento di ricostruzione ricada nel centro di antica e prima formazione.

        15. รˆ consentita la demolizione degli edifici esistenti nella fascia dei 300 metri dalla linea di battigia marina e ricadenti nelle zone urbanistiche E, F ed H, nonchรฉ nelle zone urbanistiche G non contermini all’abitato. La ricostruzione dell’intera volumetria รจ assentibile unicamente ove il nuovo fabbricato determini un minore impatto paesaggistico secondo le indicazioni impartite dall’Amministrazione regionale con apposite linee guida da adottarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

        Art. 40 –ย Misure di promozione dei programmi integrati per il riordino urbano

        1. La Regione promuove il ricorso a programmi integrati per il riordino urbano, di cui alla legge regionale 29 aprile 1994, n. 16 (Programmi integrati di riqualificazione urbanistica, edilizia e ambientale, in attuazione dell’articolo 16 della legge 17 febbraio 1992, n. 179), al fine di conseguire la riqualificazione degli ambiti urbani e delle periferie caratterizzati dalla presenza di pluralitร  di funzioni e di tessuti edilizi disorganici, incompiuti, parzialmente utilizzati o degradati, favorendo il miglioramento della qualitร  dell’abitare, anche attraverso l’incremento della dotazione degli standard.

        2. Il programma integrato, di iniziativa pubblica o privata, prevede interventi di riqualificazione, di sostituzione edilizia, di modifica di destinazione d’uso di aree e di immobili con un incremento volumetrico massimo del 40 per cento della volumetria demolita, con conseguente adeguamento della dotazione di standard urbanistici. Ove la sostituzione edilizia con mutamento di destinazione riguardi edifici con altezze funzionali a originari cicli produttivi, la determinazione del volume รจ effettuata ragguagliando l’altezza al valore di 3 metri per ogni livello fuori terra esistente.

        3. La volumetria complessivamente prevista dal programma integrato รจ ulteriormente incrementata, fino ad un massimo del 30 per cento della volumetria giร  prevista dal programma, al ricorrere di una o piรน delle seguenti condizioni e secondo la graduazione e il peso attribuito dal consiglio comunale con la deliberazione di cui al comma 7:

        a).riduzione della superficie impermeabilizzata rispetto allo stato di fatto;

        b) dotazione aggiuntiva, rispetto alle quantitร  minime previste dalle vigenti disposizioni, di standard urbanistici e di opere di urbanizzazione, quali verde pubblico, parcheggi entro e/o fuori terra;

        c) destinazione di parte dei volumi per l’edilizia residenziale sociale;

        d) valorizzazione dei beni paesaggistici e identitari o degli elementi di valore storico-culturale presenti all’interno dell’area di intervento o nelle sue immediate adiacenze;

        e) eliminazione dei detrattori ambientali e paesaggistici presenti nell’area di intervento o nelle sue immediate adiacenze.

        4. Il programma integrato nel suo complesso รจ realizzato nel rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di sostenibilitร  energetico-ambientale e di bioedilizia e, in particolare, dal decreto legislativo n. 192 del 2005, e successive modifiche ed integrazioni, e in modo che la prestazione energetica complessiva risulti inferiore del 10 per cento rispetto al valore prestazionale misurato e certificato anteriormente all’intervento.

        5. I nuovi edifici previsti dal programma integrato sono:

        a) ad energia quasi zero (nzeb) come definito dal decreto legislativo n. 192 del 2005, e successive modifiche ed integrazioni;

        b) dotati di idonei sistemi per il riutilizzo delle acque piovane e delle acque reflue;

        c) dotati di un idoneo impianto di elevazione per il trasporto verticale delle persone, qualora pluri-immobiliare con almeno due livelli fuori terra;

        d) realizzati con materiali ecologici per la bioedilizia o prodotti per la bioedilizia oggetto di certificazione da parte di istituti accreditati per almeno il 50 per cento del computo metrico.

        6. Gli spazi pubblici e collettivi previsti dal programma integrato sono:

        a) improntati a soluzioni di sostenibilitร  ambientale e gestionale;

        b) idonei all’accesso e all’utilizzo da parte di soggetti anziani e diversamente abili;

        c) improntati al rispetto delle direttive e dei criteri ambientali in materia di green public procurement;

        d) realizzati con materiali ecologici per la bioedilizia o prodotti per la bioedilizia oggetto di certificazione da parte di istituti accreditati per almeno il 50 per cento del computo metrico.

        7. I comuni, con deliberazione del consiglio comunale, individuano, con riferimento alle destinazioni dello strumento urbanistico vigente ed in conformitร  con il Piano paesaggistico regionale, gli ambiti territoriali nei quali realizzare gli interventi previsti, localizzandoli prioritariamente nelle zone urbanistiche omogenee C contigue all’ambito urbano e, quindi, nelle zone D e G contigue all’ambito urbano e non completate o dismesse. Sono esclusi dall’ambito di intervento i centri di antica e prima formazione e le zone urbanistiche omogenee E e H.

        8. I programmi integrati hanno valenza di piani attuativi e, qualora necessario, la relativa adozione รจ deliberata contestualmente alla variante allo strumento urbanistico generale.

        9. La Regione ed il sistema degli enti locali promuovono, nelle zone urbanistiche A e B, il ricorso a programmi integrati per il riordino urbano finalizzati al recupero e valorizzazione di immobili non utilizzati o sottoutilizzati, devoluti a prezzo simbolico dai proprietari al soggetto attuatore individuato dal programma. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana specifiche direttive attuative relative ai programmi integrati di cui al presente comma.

        10. Ai fini del perseguimento delle finalitร  di cui al presente articolo la Giunta regionale, su proposta dell’Assessore degli enti locali, finanze e urbanistica, destina parte delle somme stanziate nel capitolo SC04.2774 (UPB S04.10.006) e nel capitolo SC04.2630 (UPB S04.10.001), alla formazione e attuazione, in via sperimentale, di programmi integrati per il riordino urbano di cui al presente articolo.

        Titolo III
        Disposizioni transitorie, abrogazioni e disposizioni finali

        Capo I
        Disposizioni transitorie della legge regionale n. 4 del 2009

        Art. 41 –ย Disposizioni transitorie della legge regionale n. 4 del 2009

        1. Le disposizioni di cui al capo I della legge regionale n. 4 del 2009, e successive modifiche ed integrazioni, continuano ad applicarsi per l’espletamento e fino alla conclusione solamente per i procedimenti instaurati dalla presentazione, entro il termine del 29 novembre 2014, della denuncia di inizio di attivitร  o dell’istanza volta all’ottenimento della concessione edilizia, ancorchรฉ le disposizioni medesime siano divenute inefficaci o siano state modificate al tempo della loro applicazione.

        2. Ai fini dell’esecuzione degli interventi di cui all’articolo 2, comma 5, articolo 3, comma 3, articolo 4, comma 1, della legge regionale n. 4 del 2009, e successive modifiche ed integrazioni, non รจ piรน richiesto il parere della Commissione regionale per il paesaggio e la qualitร  architettonica ed รจ sufficiente la sola autorizzazione paesaggistica.

        3. รˆ consentita l’attuazione degli interventi previsti dalle disposizioni di cui all’articolo 13, comma 1, lettera e), della legge regionale n. 4 del 2009, e successive modifiche ed integrazioni, per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia stata positivamente conclusa la verifica di cui all’articolo 13, comma 2, della legge regionale n 4 del 2009, con l’intervenuta sottoscrizione del verbale del tavolo tecnico.

        4. Nei comuni dotati di piano urbanistico comunale ai sensi della legge regionale n. 45 del 1989, e successive modifiche ed integrazioni, รจ consentita l’attuazione degli interventi localizzati nelle zone urbanistiche omogenee C, D e G, tutte contigue al centro urbano, e previsti nei piani attuativi adottati alla data di entrata in vigore della presente legge.

        Capo II
        Disposizioni transitorie in materia di impianti eolici

        Art. 42 –ย Disposizioni transitorie in materia di impianti eolici

        1. Nelle more della revisione del Piano paesaggistico regionale, conformemente ai principi espressi dalla Corte costituzionale, secondo cui nella localizzazione degli impianti da fonti rinnovabili non รจ consentito adottare misure volte a precluderne in maniera generalizzata la realizzazione, non trova applicazione l’articolo 112, secondo comma, delle Norme tecniche di attuazione del Piano paesaggistico regionale, primo ambito omogeneo.

        2. La Giunta regionale approva, entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge, una deliberazione contenente l’individuazione delle aree e dei siti non idonei all’installazione degli impianti eolici e le linee guida per il loro corretto inserimento nel paesaggio.

        Capo III
        Posizionamento delle strutture al servizio della balneazione

        Art. 43 –ย Posizionamento delle strutture al servizio della balneazione

        1. Le disposizioni di cui all’articolo 18 regolanti il posizionamento delle strutture a servizio della balneazione in assenza di PUL entrano in vigore dal 31 dicembre 2016 31 dicembre 2018ย (modifica con L.R. 33 del 7/12/2016 ).

        2. In via transitoria il permesso di costruire per la realizzazione delle strutture di cui al comma 1 non puรฒ avere durata superiore a quella della stagione balneare.

        Capo IV
        Abrogazioni e disposizioni finali

        Art. 44 –ย Abrogazioni

        1. Gli articoli 12, 13 e 14 bis della legge regionale n. 23 del 1985 sono abrogati.

        2. Gli articoli 4 e 5 della legge regionale 1ยฐ luglio 1991, n. 20 (Norme integrative per l’attuazione della legge regionale n. 45 del 1989, concernente: “Norme per l’uso e la tutela del territorio regionale”), e successive modifiche ed integrazioni, sono abrogati.

        3. I commi 1, 1 bis e 2 dell’articolo 10, e gli articoli 12, 13, 13 bis, 15 e 15 bis della legge regionale n. 4 del 2009, e successive modifiche ed integrazioni, sono abrogati.

        4. L’articolo 17 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 (legge finanziaria 2007), e successive modifiche ed integrazioni, รจ abrogato.

        5. La legge regionale 21 settembre 2011, n. 19 (Provvidenze per lo sviluppo del turismo golfistico), e successive modifiche ed integrazioni, รจ abrogata.

        6. Le disposizioni che prevedono il rilascio del parere regionale previsto dall’articolo 4 del decreto assessoriale n. 2266/U del 1983, per la realizzazione di edifici in agro “con indici superiori a quelli sopraindicati, o comunque con volumi superiori a 3.000 mc, o con numero di addetti superiore a 20 unitร , o con numero di capi bovini superiore alle 100 unitร  (o numero equivalente di capi di altra specie)” sono abrogate.

        Art. 45 –ย Disposizioni finali, di entrata in vigore e di redazione di un testo coordinato

        1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (Buras).

        2. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge il Presidente della Regione provvede ai soli fini conoscitivi, su proposta dell’Assessore regionale degli enti locali, finanze e urbanistica, alla pubblicazione nel Buras di un testo coordinato delle leggi regionali modificate.

         

        La presente legge sarร  pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.
        Eโ€™ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

        Data a Cagliari, addรฌ 23 aprile 2015