Nota per una corretta lettura: Il testo coordinato della L.R. 23/1985 riporta in corsivo-nero le parti inserite con le L.R. 21/1986, L.R. 56/1986, L.R. 12/1987, L.R. 45/1989, L.R. 6/1992, L.R. 28/1998, L.R. 31/1998, L.R. 5/2003, L.R. 2/2007; in blu-normale le parti inserite con la L.R. 8/2015. Le parti sostituite sono indicate in nero–barrato. Le modifiche inserite con la L.R. 11/2017 in verde-normale. Le modifiche inserite con la L.R. 1/2019 in rosso. Le modifiche inserite con la L.R. 9/2023 in giallo senape. Le modifiche inserite con il Salva Casa Sardegna L.R. 18/2025 in blu.
Sentenza della Corte Costituzionale n.86/2026
Giudizio: GIUDIZIO DI LEGITTIMITร COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente: AMOROSO – Redattrice: SANDULLI M. A.
Udienza Pubblica del 25/03/2026; Decisione del 25/03/2026
Deposito del 21/05/2026; Pubblicazione in G. U. 27/05/2026
Norme impugnate: Artt. 2, 4, 6, 7, c. 1ยฐ, lett. d), 12, 14, 15, 18, c. 1ยฐ, lett. a), e 19 della legge della Regione Sardegna 17/06/2025, n. 18
Le parti dichiarate costituzionalmente illegittime a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale 86/2026 sono indicate in barrato.
LEGGE REGIONALE 23 del 11 OTTOBRE 1985, testo coordinato con L.R. 21/1986, L.R. 56/1986, L.R. 12/1987, L.R. 45/1989, L.R. 6/1992, L.R. 28/1998, L.R. 31/1998, L.R. 5/2003, L.R. 2/2007, L.R. 8/2015 , L.R. 11/2017, L.R. 1/2019, L.R. 1/2021, L.R.9/2023, L.R. 18/2025
Testo Coordinato Legge Regionale 23/1985
Norme in materia di controllo dellโattivitร urbanistico-edilizia, di risanamento urbanistico e di sanatoria di insediamenti ed opere abusive, di snellimento ed accelerazione delle procedure espropriative.
Art.1 – Finalitร
La legislazione vigente in materia urbanistica รจ modificata ed integrata con le norme della presente legge, dirette al conseguimento delle seguenti finalitร :
- controllo dellโattivitร urbanistico – edilizia;
- snellimento ed accelerazione delle procedure espropriative;
- risanamento urbanistico e sanatoria delle opere abusive.
CAPO I
(CONTROLLO DELLโATTIVITAโURBANISTICO – EDILIZIA E SANZIONI AMMINISTRATIVE)
Art.2 – Campo di applicazione
1. Sono soggette alle disposizioni del presente capo le opere abusive eseguite successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
1-bis. Le norme del presente capo prevalgono sulle eventuali disposizioni difformi contenute negli strumenti urbanistici vigenti, fatte salve specifiche previsioni contenute nel capo afferenti allโautonoma valutazione dei comuni. (inserito con l’art. 1 della L.R. 18/2025)
Art. 2-bis – Definizione degli interventi edilizi (inserito con l’art. 2 della L.R. 18/2025)
- In materia di definizione degli interventi edilizi trova applicazione l’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), e successive modifiche ed integrazioni.
- Fino all’approvazione della direttiva recante il regolamento edilizio unico regionale ai sensi dell’articolo 5, comma 8-ter, della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45 (Norme per l’uso e la tutela del territorio regionale), e successive modifiche ed integrazioni, si applicano le definizioni contenute nell’Allegato A โ Quadro delle definizioni uniformi, dell’intesa sottoscritta il 20 ottobre 2016 tra il Governo, le regioni e i comuni, in sede di Conferenza unificata, concernente l’adozione del regolamento edilizio tipo e pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 268 del 16 novembre 2016, nonchรฉ le definizioni e le modalitร di calcolo contenute nel decreto dell’Assessore regionale dell’urbanistica del 20 dicembre 1983, n. 2266/U, nella Circolare dell’Assessore regionale degli enti locali, finanze e urbanistica n. 1 del 10 maggio 1984 e nella Circolare dell’Assessore regionale degli enti locali, finanze e urbanistica n. 2/A del 20 marzo 1978.
Ai fini di una corretta applicazione delle definizioni di cui al comma 1, la realizzazione di nuovo volume in una costruzione esistente รจ considerata ristrutturazione edilizia se avviene all’interno della sagoma esistente e nuova costruzione in caso contrario. (Illegittimitร costituzionale โ Sentenza della Corte Costituzionale 86/2026 Deposito del 21/05/2026; Pubblicazione in G. U. 27/05/2026)
- La realizzazione di un nuovo volume in sopraelevazione di un edificio esistente รจ consentita nel rispetto delle distanze legittimamente preesistenti e di tutti gli altri parametri urbanistico-edilizi previsti dai vigenti strumenti urbanistici, anche se tale nuovo volume non rispetta le distanze minime tra edifici, tra pareti finestrate, dalle strade e dai confini, previste dai vigenti strumenti urbanistici.
- Negli interventi, comunque denominati, che prevedano l’integrale demolizione di edifici preesistenti e la loro ricostruzione, qualora le dimensioni del lotto di pertinenza non consentano la modifica dell’area di sedime ai fini del rispetto delle distanze minime tra edifici, tra pareti finestrate, dalle strade e dai confini, la ricostruzione รจ consentita nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti di ciascuna parte dell’edificio preesistente. Nel caso di demolizione di parti di edifici preesistenti, la loro ricostruzione รจ consentita nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti, indipendentemente dalle dimensioni del lotto di pertinenza. Eventuali incrementi volumetrici possono essere realizzati anche con ampliamenti fuori sagoma, ma nei limiti della sagoma a terra dell’edificio preesistente, e possono comportare, nel rispetto delle altezze massime previste dai vigenti strumenti urbanistici, il superamento dell’altezza massima dell’edificio preesistente.
Art. 2-ter – Stato legittimo dell’immobile (inserito con l’art. 2 della L.R. 18/2025)
- In materia di definizione dello stato legittimo di un immobile trova applicazione l’articolo 9-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, e successive modifiche ed integrazioni.
- Negli immobili oggetto di condono edilizio realizzati in contrasto con le norme urbanistiche sono consentite, senza incremento volumetrico o di superficie coperta, unicamente opere di manutenzione ordinaria, di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia non comportanti demolizione e ricostruzione con differente sagoma. Sono fatte salve specifiche disposizioni normative aventi finalitร di rigenerazione e riqualificazione urbana nonchรฉ di rinnovamento del patrimonio edilizio. Per gli immobili di cui al primo periodo รจ, comunque, sempre consentita la demolizione e successiva ricostruzione nel rispetto delle norme edilizie e urbanistiche vigenti.
Art. 2-quater – Attivitร edilizia in assenza di pianificazione urbanistica (inserito con l’art. 2 della L.R. 18/2025)
- In materia di attivitร edilizia, in assenza di pianificazione urbanistica, trova applicazione l’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, e successive modifiche ed integrazioni.
- Nelle aree nelle quali non siano stati approvati gli strumenti urbanistici attuativi previsti dagli strumenti urbanistici generali come presupposto per l’edificazione, sono ammissibili tutti gli interventi previsti dall’articolo 2-bis, comma 1, che non comportino incremento volumetrico o di superficie coperta, e modifica di sagoma.
Art. 2-quinquies – Caratteristiche del titolo abilitativo (inserito con l’art. 2 della L.R. 18/2025)
- Agli interventi soggetti a permesso di costruire previsti nell’articolo 3 e agli interventi soggetti a SCIA previsti nell’articolo 10-bis, si applicano gli articoli 11, 12, 13 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, e successive modifiche ed integrazioni, nonchรฉ, relativamente al contributo di costruzione, gli articoli 16, 17, 18, 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, e successive modifiche ed integrazioni.
- In caso di intervento edilizio oneroso, il calcolo degli oneri di urbanizzazione e del contributo di costo di costruzione รจ allegato alla dichiarazione autocertificativa prevista nell’articolo 31, comma 4, della legge regionale 20 ottobre 2016, n. 24 (Norme sulla qualitร della regolazione e di semplificazione dei procedimenti amministrativi). In caso di formazione del titolo ai sensi dell’articolo 34 della legge regionale n. 24 del 2016, il mancato pagamento degli oneri, anche in modalitร rateale ove ammessa, comporta la sospensione dell’efficacia del titolo abilitativo. In ogni caso i termini temporali di validitร del titolo decorrono dalla data in cui l’intervento puรฒ essere iniziato secondo quanto disposto dall’articolo 34, comma 1, della legge regionale n. 24 del 2016. Nelle ipotesi di cui all’articolo 37 della legge regionale n. 24 del 2016, lo Sportello unico per le attivitร produttive, edilizia ed energia rinnovabile (SUAPEE) adotta il provvedimento finale condizionando l’efficacia del titolo alla presentazione della ricevuta di pagamento integrale o rateale degli oneri dovuti. In ogni caso i termini temporali di validitร del titolo decorrono dalla data di rilascio del provvedimento. Decorso un anno dal rilascio del provvedimento, questo decade in caso di mancato pagamento degli oneri. Per gli interventi edilizi per i quali non รจ necessario un provvedimento espresso, ma soggetti al pagamento degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione, i termini sanzionatori previsti dall’articolo 19 decorrono dal trentesimo giorno dall’efficacia del titolo.”.
Art.3 – Opere soggette a concessione permesso di costruire
Lโesecuzione di opere comportanti trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale รจ soggetta, salvo quanto previsto negli articoli seguenti, a concessione permesso di costruire da parte del sindaco che la rilascia dietro corresponsione degli oneri ad essa relativi, in base alle vigenti leggi, costituiti da un contributo commisurato all’incidenza delle spese di urbanizzazione nonchรฉ al costo di costruzione. (sostituito dall’art. 1 della L.R. 11/2017)
Art. 3 – Opere soggette a permesso di costruire
1. Sono soggetti a permesso di costruire, salvo quanto previsto negli articoli 10 bis e 15:
gli interventi di ristrutturazione edilizia, come definiti dall’articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia – Testo A), e successive modifiche ed integrazioni;
gli interventi di nuova costruzione, come definiti dall’articolo 3, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, e successive modifiche ed integrazioni;
gli interventi di ristrutturazione urbanistica, come definiti dall’articolo 3, comma 1, lettera f), del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, e successive modifiche ed integrazioni;
gli interventi di cui all’articolo 2, comma 3, della legge regionale 2 agosto 2013, n. 19 (Norme urgenti in materia di usi civici, di pianificazione urbanistica, di beni paesaggistici e di impianti eolici).
2. Il permesso di costruire comporta la corresponsione degli oneri di urbanizzazione e del contributo di costo di costruzione, il cui calcolo รจ allegato alla dichiarazione autocertificativa. In caso di formazione del titolo ai sensi dell’articolo 34 della legge regionale 20 ottobre 2016, n. 24 (Norme sulla qualitร della regolazione e di semplificazione dei procedimenti amministrativi), il mancato pagamento degli oneri, anche in modalitร rateale ove ammessa, comporta la sospensione dell’efficacia del titolo abilitativo. In ogni caso i termini temporali di validitร del titolo decorrono dalla data in cui l’intervento puรฒ essere iniziato secondo quanto disposto dall’articolo 34, comma 1, della legge regionale n. 24 del 2016. Nelle ipotesi di cui all’articolo 37 della legge regionale n. 24 del 2016, lo Sportello unico per le attivitร produttive e per l’edilizia (SUAPE) adotta il provvedimento finale condizionando l’efficacia del titolo alla presentazione della ricevuta di pagamento integrale o rateale degli oneri dovuti. In ogni caso i termini temporali di validitร del titolo decorrono dalla data di rilascio del provvedimento. (sostituito con l’art. 3 della L.R. 18/2025)
Art. 3 – Opere soggette a permesso di costruire (inserito in sostituzione con l’art. 3 della L.R. 18/2025)
- Sono soggetti a permesso di costruire:
a) gli interventi di ristrutturazione edilizia;
b) gli interventi di nuova costruzione;
c) gli interventi di ristrutturazione urbanistica.”.
Art. 3 bis – Incentivazione degli interventi di riuso del patrimonio edilizio dismesso e per l’efficientamento energetico
1. Al fine di combattere il fenomeno dello spopolamento dei centri storici e dei centri di antica e prima formazione, i comuni possono prevedere la riduzione del contributo di costruzione nella misura massima del 60 per cento del contributo complessivo dovuto per le nuove costruzioni.
2. Al fine di incentivare gli interventi edilizi finalizzati al riuso, anche con mutamento di destinazione d’uso, del patrimonio edilizio esistente e dismesso, i comuni possono prevedere la riduzione del contributo di costruzione nella misura massima del 30 per cento del contributo complessivo dovuto per le nuove costruzioni. Se l’intervento include nuove costruzioni o ampliamenti, ai relativi volumi non si applica la riduzione di cui al presente comma.
3. Al fine di favorire gli interventi di edilizia bioclimatica o finalizzati al risparmio energetico, i comuni possono prevedere la riduzione del contributo di costruzione nella misura massima del 15 per cento.
3-bis. Nel caso di interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti alla data del 24 maggio 2024, qualora l’intervento assicuri una riduzione minima del 10 per cento dei limiti di trasmittanza previsti dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/844, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell’edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica, della direttiva 2010/31/UE, sulla prestazione energetica nell’edilizia, e della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia), e successive modifiche ed integrazioni, certificata con le modalitร previste dal medesimo decreto legislativo, lo spessore delle murature esterne e degli elementi di chiusura superiori ed inferiori che racchiudono il volume riscaldato, non รจ computato nella determinazione dei volumi, delle altezze, delle superfici e dei rapporti di copertura, fino ad un massimo di 30 cm rispetto alla misura reale. La previsione di cui al periodo precedente si applica in deroga alle previsioni delle normative regionali e dei regolamenti edilizi comunali, nonchรฉ delle distanze minime tra edifici, delle distanze minime dai confini, delle distanze minime di protezione del nastro stradale e ferroviario (Illegittimitร costituzionale โ Sentenza della Corte Costituzionale 86/2026 Deposito del 21/05/2026; Pubblicazione in G. U. 27/05/2026) e simili. Le deroghe vanno esercitate nel rispetto delle distanze minime riportate nel codice civile. (integrato con l’art. 4 della L.R. 18/2025)
3-ter. Nel caso di edifici di nuova costruzione o ampliamento di quelli esistenti, qualora l’intervento assicuri una riduzione minima del 20 per cento dell’indice di prestazione energetica dell’intero edificio previsto per le nuove costruzioni dal decreto legislativo n. 192 del 2005, e successive modifiche ed integrazioni, certificata con le modalitร previste dal medesimo decreto legislativo, lo spessore delle murature esterne e degli elementi di chiusura superiori ed inferiori che racchiudono il volume riscaldato, nonchรฉ dei solai intermedi, non รจ computato nella determinazione dei volumi, dell’altezza massima dell’edificio, fermo restando il rispetto di allineamenti orizzontali previsti dagli strumenti urbanistici, delle superfici e dei rapporti di copertura, fino ad un massimo di 30 cm rispetto alla misura reale, per le murature esterne e gli elementi di chiusura, e di 15 cm, per i solai intermedi, con un minimo convenzionale di 30 cm. La previsione di cui al periodo precedente si applica in deroga alle previsioni delle normative regionali e dei regolamenti edilizi comunali, nonchรฉ delle distanze minime tra edifici, delle distanze minime dai confini, delle distanze minime di protezione del nastro stradale e ferroviario e simili. Le deroghe vanno esercitate nel rispetto delle distanze minime riportate nel codice civile. (integrato con l’art. 4 della L.R. 18/2025)
Art. 3-ter – Permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici (inserito con l’art. 5 della L.R. 18/2025)
- In materia di permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici trova applicazione l’articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, e successive modifiche ed integrazioni.
- Il rinvio operato dall’articolo 14, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, e successive modifiche ed integrazioni, agli articoli 7 e 8 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, si intende agli articoli 4 e 5 del decreto assessoriale n. 2266/U del 1983, nonchรฉ all’articolo 6 della legge regionale 25 novembre 2004, n. 8 (Norme urgenti di provvisoria salvaguardia per la pianificazione paesaggistica e la tutela del territorio regionale).”.
Sono opere eseguite in totale difformitร dalla concessione permesso di costruire quelle che comportano la realizzazione di un organismo edilizio integralmente diverso per caratteristiche tipologiche, planovolumetriche o di utilizzazione da quello soggetto della concessione permesso di costruire stessa, ovvero lโesecuzione di volumi edilizi oltre i limiti indicati nel progetto e tali da costituire un organismo edilizio o parte di esso con specifica rilevanza ed autonomamente utilizzabile. (sostituito dall’art. 6 della L.R. 18/2025)
Art. 4 – Opere eseguite in totale difformitร dal titolo abilitativo (inserito in sostituzione con l’art. 6 della L.R. 18/2025)
- Sono opere eseguite in totale difformitร dal titolo abilitativo quelle che comportano la realizzazione di un organismo edilizio integralmente diverso per caratteristiche tipologiche, plano-volumetriche o di utilizzazione da quello oggetto del titolo edilizio stesso, ovvero l’esecuzione di volumi edilizi oltre i limiti indicati nel progetto e tali da costituire un organismo edilizio o parte di esso con specifica rilevanza ed autonomamente utilizzabile.
Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 sono considerati in totale difformitร dal titolo abilitativo l’esecuzione di volumi edilizi o la realizzazione di superfici coperte oltre il 30 per cento, per i soli fabbricati esistenti alla data del 24 maggio 2024, e il 20 per cento, in tutti gli altri casi, dei limiti indicati nel progetto, nonchรฉ modifiche superiori al 50 per cento delle distanze da fabbricati, dai confini del lotto e dalle strade indicate nel progetto, o riduzioni di qualunque entitร che determinano distanze inferiori ai minimi previsti dalle vigenti disposizioni. Indipendentemente dalle previsioni di cui al primo periodo รจ considerata totale difformitร la modifica della localizzazione dell’edificio all’interno del lotto urbanistico di pertinenza quando non vi รจ alcuna sovrapposizione della sagoma a terra dell’edificio autorizzato e di quello realizzato.“. (Illegittimitร costituzionale โ Sentenza della Corte Costituzionale 86/2026 Deposito del 21/05/2026; Pubblicazione in G. U. 27/05/2026)
Art.5 – Variazioni essenziali
1 . Per variazioni essenziali rispetto al progetto approvato, si intendono quelle che si realizzano quando si verifica almeno una delle seguenti condizioni:
mutamento della destinazione dโuso incompatibile con la destinazione di zona o che implichi variazioni in aumento dei limiti e dei rapporti previsti dal decreto regionale di cui allโarticolo 4 della legge regionale 19 maggio 1981, n. 17, salvo che lโinteressato non ceda ulteriori aree ad integrazione della quota prevista in rapporto alla mutata destinazione di uso;
aumento superiore al 10 per cento della cubatura prevista dal progetto approvato.
2. Non possono ritenersi, comunque, variazioni essenziali quelle che incidono sullโentitร delle cubature accessorie, sui volumi tecnici e sulla distribuzione interna dei singoli immobili. (sostituito dall’art. 3 della L.R. 11/2017)
Art. 5 – Variazioni essenziali Variazioni essenziali e parziali difformitร (modificato dall’art. 7 della L.R. 18/2025)
1. Per variazioni essenziali rispetto al progetto approvato si intendono quelle che, realizzate senza rispettare le disposizioni di cui all’articolo 7 ter, hanno determinato almeno una delle seguenti condizioni:
a) mutamento della destinazione d’uso incompatibile con la destinazione di zona o che implichi variazioni in aumento dei limiti e dei rapporti previsti dal decreto dell’Assessore degli enti locali, finanze e urbanistica 20 giugno 1983, n. 2266/U (Disciplina dei limiti e dei rapporti relativi alla formazione di nuovi strumenti urbanistici ed alla revisione di quelli esistenti nei Comuni della Sardegna) salvo che l’interessato non ceda ulteriori aree ad integrazione della quota prevista in rapporto alla mutata destinazione d’uso;
b) aumento superiore al 10 per cento della cubatura; (sostituito dall’art. 7 della L.R. 18/2025)
b) aumento superiore al 20 per cento della cubatura o della superficie coperta, per i soli fabbricati esistenti alla data del 24 maggio 2024, e del 10 per cento, in tutti gli altri casi; (inserito in sostituzione dall’art. 7 della LR. 18/2025)
c) riduzione in misura superiore al 10 per cento di uno dei seguenti parametri:
1) distanza da altri fabbricati;
2) distanza dai confini di proprietร ;
3) distanza dalle strade; (sostituito dall’art. 7 della L.R. 18/2025)
c) riduzione in misura superiore al 20 per cento, per i soli fabbricati esistenti alla data del 24 maggio 2024, e del 10 per cento, in tutti gli altri casi, di uno dei seguenti parametri:
1) distanza da altri fabbricati;
2) distanza dai confini del lotto;
3) distanza dalle strade;
(inserito in sostituzione dall’art. 7 della L.R. 18/2025)
d) indipendentemente dalle previsioni di cui alle lettere a), b) e c), modifica della localizzazione dell’edificio all’interno del lotto urbanistico di pertinenza determinata a seguito di rotazione su qualunque asse o traslazione, quando la sovrapposizione della sagoma a terra dell’edificio autorizzato e di quello realizzato รจ inferiore al 50 per cento.
1-bis. Per parziali difformitร rispetto al progetto approvato si intendono le variazioni che non raggiungono i limiti di cui al comma 1 e, nel caso di cui al comma 1, lettera d), superiori al 50 per cento. (inserito dall’art. 7 della L.R. 18/2025) (Illegittimitร costituzionale โ Sentenza della Corte Costituzionale 86/2026 Deposito del 21/05/2026; Pubblicazione in G. U. 27/05/2026)
2. Non si ritengono, comunque, variazioni essenziali quelle in diminuzione rispetto ai volumi assentiti nonchรฉ quelle (inserito dall’art. 7 della LR. 18/2025) che incidono sull’entitร delle cubature accessorie, sui volumi tecnici e sulla distribuzione interna dei singoli immobili.
3. Gli interventi di cui al comma 1 effettuati su immobili sottoposti a vincolo storico, artistico, architettonico, archeologico, paesaggistico, ambientale e idrogeologico, e su immobili ricadenti nei parchi o in aree protette nazionali e regionali, sono considerati in totale difformitร dal permesso se il titolo abilitativo รจ stato ottenuto dopo l’apposizione del vincolo. Tutti gli altri interventi sui medesimi immobili, ad eccezione di quanto previsto dal comma 2, sono considerati variazioni essenziali. (periodo soppresso con l’art. 7 della L.R. 18/2025)
- Le opere realizzate in assenza di concessione, in totale difformitร dalla medesima ovvero con variazioni essenziali, sono di diritto acquisite gratuitamente al patrimonio indisponibile del comune, previa diffida a demolire.
- La diffida di cui al comma precedente รจ disposta dal sindaco con apposita ordinanza di demolizione e ripristino dei luoghi o della destinazione di uso originaria da attuarsi entro il termine perentorio di novanta giorni.
- Il sindaco, qualora accerti la prosecuzione dei lavori da parte del proprietario dellโopera abusivamente iniziata, nonostante lโordinanza di sospensione, puรฒ disporre dโufficio la demolizione e il ripristino dei luoghi a spese dei responsabili dellโabuso.
- In caso contrario, alla scadenza del termine di cui al secondo comma e con effetto da tale data, ove vi sia stata inottemperanza allโordinanza predetta, lโopera abusivamente costruita e la relativa area di sedime sono, di diritto, acquisite gratuitamente al patrimonio del comune.
- Sono altresรฌ, di diritto, contestualmente acquisite al patrimonio del comune le aree adiacenti di proprietร degli stessi titolari dellโarea abusivamente edificata, occorrenti a garantire un funzionale accesso allโarea medesima, nonchรฉ una pertinenza di superficie pari ad almeno tre volte lโarea di sedime e che garantisca attorno alla costruzione una fascia larga metร dellโaltezza dellโopera e comunque non inferiore a metri 5.
- Qualora la parte residua di area non risulti funzionalmente utilizzabile dal privato, puรฒ essere acquisita in tutto, o in parte, dietro corresponsione di una somma pari allโindennitร di esproprio, su richiesta del proprietario.
- Lโaccertamento dellโinottemperanza dellโingiunzione a demolire nei termini indicati nei precedenti commi, costituisce titolo per lโimmissione in possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari.
- Il sindaco accerta lโavvenuta acquisizione e dispone lโimmissione nel possesso degli immobili acquisiti al patrimonio del comune con la contestuale redazione, da parte di tecnici incaricati, dello stato di consistenza degli immobili, previ gli adempimenti e con le modalitร di cui allโarticolo 3, terzo e quarto comma, della legge 3 gennaio 1978, n. 1.
- Il sindaco dispone la pubblicazione del predetto provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna, parte III, lo notifica agli interessati nelle forme previste per gli atti processuali civili e nel chiede la trascrizione nei registri immobiliari, corredandolo del verbale di immissione in possesso e dello stato di consistenza, non appena espletate tali ultime formalitร .
- Il sindaco richiede, quindi, allโUfficio tecnico erariale le conseguenti volturazioni catastali.
- Il consiglio comunale, qualora le opere acquisite non contrastino con rilevanti interessi urbanistici od ambientali e sussistano prevalenti interessi pubblici alla conservazione ed utilizzazione, ne definisce la destinazione dโuso.
- Ove non ricorrano le condizioni di cui al comma precedente, le opere abusive sono demolite a cura e spese dellโamministrazione comunale.
- Qualora lโamministrazione comunale non provveda agli adempimenti di cui ai commi settimo e seguenti del presente articolo entro novanta giorni, lโAssessore regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica adotta, previa diffida, i necessari provvedimenti sostitutivi.
- Per le opere abusivamente eseguite su terreni sottoposti, in base a leggi statali o regionali a vincolo di inedificabilitร , lโacquisizione nel caso di inottemperanza allโingiunzione di demolizione, si verifica di diritto a favore delle amministrazioni cui compete la vigilanza sullโosservanza del vincolo. Tali amministrazioni provvedono alla demolizione delle opere abusive ed al ripristino dello stato dei luoghi. Nella ipotesi di concorso dei vincoli, lโacquisizione si verifica a favore del patrimonio del comune.
- Eโ abrogato lโarticolo 19 della legge regionale 19 maggio 1981, n. 17.
1. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, accertata lโesecuzione di interventi in assenza di permesso di costruire, in totale difformitร dal medesimo, ovvero con variazioni essenziali, ingiunge al proprietario e al responsabile dellโabuso la sospensione dei lavori, la rimozione o la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi e, nel caso di mutamento di destinazione dโuso, il ripristino della destinazione originaria legittimamente autorizzata, indicando nel provvedimento lโarea che viene acquisita di diritto, ai sensi del comma 4. (abrogato dall’art. 8 della L.R.18/2025)
2. Entro quindici giorni dalla notifica della sospensione il dirigente o il responsabile dellโufficio puรฒ richiedere allโautoritร competente il sequestro del cantiere. Nellโipotesi di accertata prosecuzione dei lavori in violazione della sospensione, รจ disposta la demolizione immediata delle opere abusive. (abrogato dall’art. 8 della L.R.18/2025)
3. Entro il termine di quarantacinque giorni dalla sospensione sono adottati e notificati i provvedimenti di rimozione, demolizione e ripristino di cui al comma 1. (abrogato dall’art. 8 della L.R.18/2025)
4. Se il responsabile dellโabuso non provvede alla rimozione o alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dallโingiunzione, il bene e lโarea di sedime, nonchรฉ quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive, sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune. Lโarea acquisita non puรฒ comunque essere superiore a 10 volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita. (abrogato dall’art. 8 della L.R.18/2025)
5. Lโaccertamento dellโinottemperanza alla ingiunzione a demolire nel termine di cui al comma 4, da notificarsi allโinteressato e trasmettersi allโautoritร giudiziaria competente per territorio ed allโAssessorato regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica, costituisce titolo per lโimmissione nel possesso e, previa redazione dello stato di consistenza, per la trascrizione nei registri immobiliari, che deve essere eseguita gratuitamente. (abrogato dall’art. 8 della L.R.18/2025)
6. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, constatata lโinottemperanza di cui al comma 4, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra euro 2.000 ed euro 20.000, salva lโapplicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti. La sanzione, in caso di abusi realizzati sulle aree e sugli edifici di cui allโarticolo 27, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A)), e successive modifiche ed integrazioni, ivi comprese le aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, รจ sempre irrogata nella misura massima. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento sanzionatorio, fatte salve le responsabilitร penali, costituisce elemento di valutazione della performance individuale nonchรฉ di responsabilitร disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente. (abrogato dall’art. 8 della L.R.18/2025)
7. I proventi delle sanzioni di cui al comma 6 spettano al comune e sono destinati esclusivamente alla demolizione e rimessione in pristino delle opere abusive e/o allโacquisizione e allโallestimento di aree destinate a verde pubblico. (sostituito dall’art. 8 della L.R.18/2025)
7. In materia di sanzioni per interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformitร o con variazioni essenziali, trova applicazione l’articolo 31, escluso il comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, e successive modifiche ed integrazioni. (inserito in sostituzione dall’art. 8 della L.R.18/2025)
8. Lโopera acquisita รจ rimossa o demolita e i luoghi sono ripristinati, nel termine di sei mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 4 assegnato per la demolizione (modificato con l’art. 8 della L.R. 18/2025), con ordinanza provvedimento del dirigente o del responsabile del competente ufficio comunale a spese dei responsabili dellโabuso, salvo che, entro lo stesso termine, con deliberazione consiliare non si dichiari lโesistenza di prevalenti interessi pubblici e sempre che lโopera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici o ambientali.
9. Per gli interventi abusivamente eseguiti su terreni sottoposti, in base a leggi statali o regionali, a vincolo di inedificabilitร , lโacquisizione gratuita, nel caso di inottemperanza allโingiunzione di demolizione, si verifica di diritto a favore delle amministrazioni cui compete la vigilanza sullโosservanza del vincolo. Tali amministrazioni provvedono alla demolizione delle opere abusive ed al ripristino dello stato dei luoghi a spese dei responsabili dellโabuso. Nellโipotesi di concorso dei vincoli, lโacquisizione si verifica a favore del patrimonio del comune.
10. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 8 senza che il comune abbia adempiuto, la Regione, previa diffida con assegnazione dellโulteriore termine di trenta giorni, attiva le procedure per lโesecuzione dellโordinanza di demolizione. I poteri sostitutivi sono esercitati nel successivo termine di trenta giorni.
11. Nellโipotesi di esercizio del potere sostitutivo, di cui al comma 10, la Regione si rivale nei confronti del comune per il recupero delle somme anticipate ai fini dellโesecuzione dellโintervento.
1. Le opere eseguite in parziale difformitร dalla concessione permesso di costruire, che non costituiscono variazioni essenziali, sono demolite a cura e spese dei responsabili dellโabuso entro il termine fissato dal sindaco con propria ordinanza. (abrogato dall’art. 9 della L.R.18/2025)
2. In caso di inottemperanza allโordinanza predetta, il sindaco ordina la demolizione dโufficio delle opere a spese del responsabile dellโabuso, ovvero applica una sanzione pecunaria pari al doppio del valore delle parti abusive, qualora queste ultime non possano essere demolite senza pregiudizio della parte eseguita in conformitร . (abrogato dall’art. 9 della L.R.18/2025)
3. Lโaccertamento del valore di cui al comma precedente รจ effettuato, entro 90 giorni, dallโufficio tecnico comunale o da periti incaricati dallโamministrazione comunale, sulla base del costo di produzione stabilito dalla legge 27 luglio 1978, n. 392, per gli interventi di edilizia residenziale o sulla base del valore venale delle opere qualora si tratti di edifici adibiti ad usi diversi da quello residenziale. (sostituito dall’art. 9 della L.R.18/2025)
3. In materia di opere eseguite in parziale difformitร trovano applicazione gli articoli 34 e 34-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, e successive modifiche ed integrazioni. (inserito in sostituzione dall’art. 9 della L.R.18/2025)
4. Le spese per lโaccertamento del valore sono a carico del responsabile dellโabuso e vengono determinate secondo tariffe stabilite in sede comunale, sentiti gli Ordini professionali.
5. La relazione dโaccertamento del valore รจ trasmessa allโUfficio tecnico erariale, per un parere di congruitร .
6. Qualora lโUfficio tecnico erariale non si pronunci entro 60 giorni dalla data della richiesta comunale, il comune applica la sanzione pecuniaria sulla base del valore determinato dallโamministrazione comunale.
Art. 7 bis – Tolleranze edilizie (sostituito dall’art. 10 della L.R. 18/2025)
1. Sono considerate tolleranze edilizie, con conseguente inapplicabilitร delle disposizioni in materia di parziale difformitร , le violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che non eccedano per singola unitร immobiliare il 2 per cento delle misure progettuali
1 bis. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche nei casi in cui le previsioni legislative o regolamentari, comprese le disposizioni in materia di distanze e di requisiti igienico-sanitari, individuano misure minime. (inserito con art. 13 della L.r. 1/2019)
1 ter. Per i fabbricati realizzati con licenza di costruzione antecedente all’entrata in vigore della presente legge, sono considerate tolleranze edilizie, con conseguente inapplicabilitร delle disposizioni in materia di parziale difformitร , le violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che non eccedano per singola unitร immobiliare il 5 per cento delle misure progettuali. – non vigente a seguito della Sentenza della C.C. 24/2022
1 quater. Nell’osservanza del principio di certezza delle posizioni giuridiche e di tutela dell’affidamento dei
privati, costituiscono inoltre tolleranze edilizie le parziali difformitร , realizzate nel passato durante i lavori per l’esecuzione di un titolo abilitativo cui sia seguita, previo sopralluogo o ispezione da parte di funzionari incaricati, la certificazione di conformitร edilizia e di agibilitร nelle forme previste dalla legge e le parziali difformitร rispetto al titolo abilitativo legittimamente rilasciato, che l’amministrazione comunale abbia espressamente accertato nell’ambito di un procedimento edilizio e che non abbia contestato come abuso edilizio o che non abbia considerato rilevanti ai fini dell’agibilitร dell’immobile. ร fatta salva la possibilitร di assumere i provvedimenti di cui all’articolo 21 nonies della legge n. 241 del 1990, nei limiti e condizioni ivi previsti. – non vigente a seguito della Sentenza della C.C. 24/2022
Art. 7-bis – Tolleranze (inserito in sostituzione dall’art. 10 della L.R. 18/2025)
1. In materia di tolleranze trova applicazione l’articolo 34-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, e successive modifiche ed integrazioni, nonchรฉ l’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica), convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2024, n. 105, e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 7 ter – Varianti in corso d’opera
1. Sono varianti in corso d’opera le modifiche realizzate nel periodo di vigenza del titolo abilitativo.
2. Sono varianti in corso d’opera sostanziali le modifiche che:
a) alterano la sagoma dell’edificio;
b) modificano la categoria di intervento edilizio con riconducibilitร dello stesso a quelli assoggettati a rilascio del permesso di costruire;
c) configurano una variazione essenziale ai sensi dell’articolo 5;
d) sono volte al superamento delle eventuali prescrizioni contenute nel progetto approvato, non suscettibili di esecuzione, per motivate ragioni di ordine tecnico e costruttivo
d) prevedono interventi in difformitร dalle eventuali prescrizioni contenute nel progetto approvato. (inserito dall’art 14 c.1 della L.R. 1/2019)
3. Le varianti di cui al comma 2, lettera b), sono soggette a rilascio del permesso di costruire; le varianti di cui al comma 2, lettere a), c) e d) seguono il regime abilitativo dell’intervento originario.
4. Le varianti di cui al comma 2 sono assoggettate alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento del rilascio del titolo abilitativo previsto per l’esecuzione dell’intervento di variante.
5. Sono varianti in corso d’opera non sostanziali le modifiche non riconducibili alle categorie previste dal comma 2.
6. Le varianti di cui al comma 5 sono soggette a Segnalazione certificata di inizio attivitร (SCIA) da presentare prima della dichiarazione dell’ultimazione dei lavori, sono assoggettate alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento dell’ottenimento del titolo edilizio abilitativo (modificato con l’art. 11 della L.R. 18/2025) dell’intervento principale e i relativi atti costituiscono parte integrante della documentazione a corredo dell’atto autorizzativo dell’intervento principale.
7. Qualora la variante di cui al comma 5 non sia stata comunicata nel periodo di vigenza del titolo abilitativo, non si applicano le disposizioni in materia di parziale difformitร , e la comunicazione dell’effettiva consistenza delle opere realizzate รจ effettuata previo versamento della sanzione per la comunicazione tardiva fissata in euro 500. Qualora le opere siano eseguite su immobili comunque vincolati da norme statali e regionali, รจ fatta salva l’applicazione delle misure sanzionatorie previste dalle vigenti disposizioni in materia.
8. Le varianti di cui al presente articolo possono essere attuate dopo l’acquisizione degli eventuali atti di assenso prescritti dalla normativa vigente sui vincoli paesaggistici, idrogeologici, ambientali, di tutela del patrimonio storico, artistico e archeologico e dalle altre normative di settore.
Art. 7 quater – Agibilitร degli immobili (inserito con art 14 c.2 L.R. 1/2019) (sostituto con l’art 12 della L.R. 18/2025)
1. Ai fini dell’agibilitร sono ammesse, in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici comunali, deroghe ai requisiti di altezza minima e rapporti aero-illuminanti previsti dal decreto del Ministro della sanitร 5 luglio 1975 (Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896 relativamente all’altezza minima ed ai requisiti igienico sanitari principali dei locali d’abitazione), per gli immobili:
a) esistenti alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale 5 luglio 1975 che abbiano mantenuto le caratteristiche originarie, adeguatamente documentate, e che presentino caratteristiche tipologiche specifiche del luogo meritevoli di conservazione, nei quali siano effettuati interventi finalizzati al recupero del patrimonio edilizio oppure, ove ammessi dalla disciplina vigente, di ampliamento o di ristrutturazione edilizia;
b) sottoposti a vincolo ai sensi della parte II del decreto legislativo n. 42 del 2004, nei quali siano effettuati gli stessi interventi previsti alla lettera a);
c) ubicati all’interno della zona urbanistica omogenea A, dei centri di antica e prima formazione, dei centri specializzati del lavoro o dell’insediamento rurale sparso di cui all’articolo 51 delle Norme tecniche di attuazione del Piano paesaggistico regionale, nei quali siano effettuati interventi, ove ammessi dalla disciplina vigente, di nuova costruzione o di ristrutturazione edilizia, anche con demolizione e ricostruzione.
2. La deroga relativa alle altezze minime รจ limitata ai soli casi in cui sia necessario mantenere l’allineamento con gli orizzontamenti contigui e preesistenti oppure sia necessario riproporre le caratteristiche originarie del fabbricato demolito. La deroga nel caso dei rapporti aero-illuminanti รจ limitata solo quando non sia possibile modificare le caratteristiche originarie delle bucature o realizzarne di nuove.
3. La deroga รจ applicabile purchรฉ, a giudizio del Servizio sanitario competente, sia dimostrata, in relazione alla destinazione d’uso, al numero degli occupanti e ad ogni altra circostanza, l’esistenza di idonee o equivalenti condizioni igienico-sanitarie dell’immobile, anche mediante l’adozione di misure compensative.
4. Nel caso di locali adibiti a luogo di lavoro sono comunque assicurati i parametri minimi previsti dalla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro
Art. 7-quater – Agibilitร degli immobili e deroghe ai requisiti igienico sanitari (inserito in sostituzione dall’art. 12 della L.R. 18/2025)
- In materia di agibilitร degli immobili e deroghe ai requisiti igienico sanitari trovano applicazione l’articolo 24, esclusi i commi 5-bis, 5-ter e 5-quater, e l’articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, e successive modifiche ed integrazioni.
- La segnalazione certificata di agibilitร deve essere presentata entro trenta giorni dall’ultimazione dei lavori.
- Ai fini dell’agibilitร sono ammesse deroghe ai requisiti di altezza minima e ai rapporti aero-illuminanti previsti dal decreto del Ministro della sanitร 5 luglio 1975 (Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896 relativamente all’altezza minima ed ai requisiti igienico sanitari principali dei locali d’abitazione), per gli immobili:
a) sottoposti a vincolo ai sensi della parte II del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), e successive modifiche ed integrazioni;
b) riconosciuti meritevoli di tutela per le loro particolari caratteristiche architettoniche o paesaggistiche da atti regionali o dallo strumento urbanistico comunale;
c) ubicati all’interno della zona urbanistica omogenea A, dei centri di antica e prima formazione, dei centri specializzati del lavoro o dell’insediamento rurale sparso di cui all’articolo 51 delle norme tecniche di attuazione del piano paesaggistico regionale;
d) esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro della sanitร 5 luglio 1975; (Illegittimitร costituzionale โ Sentenza della Corte Costituzionale 86/2026 Deposito del 21/05/2026; Pubblicazione in G. U. 27/05/2026)
e) successivi alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro della sanitร 5 luglio 1975 e esistenti alla data del 24 maggio 2024. (Illegittimitร costituzionale โ Sentenza della Corte Costituzionale 86/2026 Deposito del 21/05/2026; Pubblicazione in G. U. 27/05/2026)
- La deroga relativa alle altezze minime รจ limitata:
a) all’altezza esistente, per gli immobili di cui alle lettere a) e b) del comma 3;
b) all’altezza esistente, per gli immobili di cui alla lettera c) del comma 3, che presentino caratteristiche tipologiche specifiche del luogo meritevoli di conservazione;
c) all’altezza di 2,40 metri per gli immobili di cui alla lettera c) del comma 3, che non presentino caratteristiche tipologiche specifiche del luogo meritevoli di conservazione, e di cui alla lettera d) del comma 3;
d) all’altezza esistente, comunque non inferiore a 2,40 m, conseguente ad un titolo edilizio legittimamente rilasciato antecedentemente alla data del 24 maggio 2024, anche in sanatoria o a seguito di condono edilizio, per gli immobili di cui alla lettera e) del comma 3.
- La deroga di cui al comma 4, in caso di demolizione e ricostruzione o di nuova costruzione, nonchรฉ relativamente alla nuova volumetria ammessa dallo strumento urbanistico vigente, รจ possibile solo ove sia necessario mantenere l’allineamento con gli orizzontamenti contigui e preesistenti oppure sia necessario riproporre le caratteristiche originarie del fabbricato demolito o esistente. Nei casi di cui alle lettere c) e d) del comma 4, รจ limitata ai soli casi in cui l’immobile sia interessato da un intervento di recupero del patrimonio edilizio esistente con soluzioni alternative atte a garantire, in relazione al numero degli occupanti, idonee condizioni igienico-sanitarie dell’alloggio, ottenibili prevedendo una maggiore superficie dell’alloggio e dei vani abitabili ovvero la possibilitร di un’adeguata ventilazione naturale favorita dalla dimensione e tipologia delle finestre, dai riscontri d’aria trasversali e dall’impiego di mezzi di ventilazione naturale ausiliari.
La deroga nel caso dei rapporti aero-illuminanti รจ ammessa nei soli casi in cui non รจ possibile modificare le caratteristiche originarie delle bucature o realizzarne di nuove. (Illegittimitร costituzionale โ Sentenza della Corte Costituzionale 86/2026 Deposito del 21/05/2026; Pubblicazione in G. U. 27/05/2026)
- Nel caso di edifici aperti al pubblico, la deroga รจ applicabile purchรฉ, a giudizio espresso dell’autoritร sanitaria competente, sia dimostrata, in relazione alla destinazione d’uso, al numero degli occupanti e ad ogni altra circostanza, l’esistenza di idonee o equivalenti condizioni igienico-sanitarie dell’immobile, anche mediante l’adozione di misure compensative.
- Nei casi di edilizia abitativa la deroga รจ applicabile ove il progetto sia accompagnato da apposita relazione asseverata di progettista abilitato che, nel rispetto delle normative tecniche di settore, verifichi la presenza di soluzioni tecniche alternative atte a garantire, in relazione al numero degli occupanti e ad ogni altra circostanza, idonee condizioni igienico-sanitarie dell’alloggio.
- Nel caso di locali adibiti a luogo di lavoro sono comunque assicurati i parametri minimi previsti dalla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro.”.
Art.8 – Annullamento della concessione permesso di costruire
In caso di annullamento della concessione permesso di costruire, qualora non sia possibile la rimozione dei vizi delle procedure amministrative o la restituzione in pristino, il sindaco applica una sanzione pecuniaria pari al valore venale delle opere o loro parti abusivamente eseguite, accertato secondo le disposizioni di cui ai commi terzo e seguenti dellโarticolo 7 della presente legge.
Art.9 – Opere eseguite sui suoli di proprietร dello Stato, della Regione o di enti pubblici
1. Qualora soggetti diversi dalle amministrazioni statali abbiano eseguito, su suoli del demanio o del patrimonio dello Stato, della Regione o di enti pubblici, opere in assenza di concessione permesso di costruire, ovvero in totale o parziale difformitร della medesima, ovvero con variazioni essenziali, il sindaco, previa diffida non rinnovabile al responsabile dellโabuso, ordina la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi, dandone comunicazione allโente proprietario del suolo.
2. La demolizione รจ eseguita a cura del comune ed a spese dei responsabili dellโabuso.
Art.10 – Interventi di ristrutturazione edilizia (abrogato dallโarticolo 41, comma 1, lettera a), della legge regionale 3 luglio 2017, n. 11)
1. Le opere di ristrutturazione edilizia, come definite dalla lettera d) del primo comma dellโarticolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457 lettera d) del comma 1 dellโarticolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, e successive modifiche, eseguite in assenza di concessione permesso di costruire o in totale difformitร da essa, sono demolite ovvero rimosse e gli edifici sono resi conformi alle prescrizioni degli strumenti urbanistico – edilizi entro il termine stabilito dal sindaco con propria ordinanza, decorso il quale lโordinanza stessa รจ eseguita a cura dellโamministrazione comunale e spese dei responsabili dellโabuso.
2. Qualora, sulla base di motivato accertamento dellโufficio tecnico – comunale, il ripristino dello stato dei luoghi non sia possibile, il sindaco irroga una sanzione pecuniaria pari al doppio dellโaumento di valore dellโimmobile conseguente alla realizzazione delle opere.
3. Lโaccertamento del valore di cui al precedente comma รจ effettuato secondo le disposizioni di cui ai commi terzo e seguenti del precedente articolo 7.
4. Eโ comunque dovuto il contributo di concessione permesso di costruire di cui agli articoli 3, 5, 6 e 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.
5. Quando le opere vengono eseguite senza concessione permesso di costruire su immobili comunque vincolati da leggi statali e regionali nonchรฉ dalle altre norme urbanistiche vigenti, il sindaco, su parere vincolante dellโamministrazione competente a vigilare sullโosservanza del vincolo, ordina la restituzione in pristino a cura e spese del responsabile dellโabuso, indicando criteri e modalitร diretti a ricostituire lโoriginario organismo edilizio e irroga una sanzione pecuniaria da lire un milione a lire dieci milioni oltre a quella di cui al secondo comma del presente articolo.
6. Qualora lโamministrazione competente a vigilare nellโosservanza del vincolo non si pronunci entro 120 giorni, il sindaco provvede direttamente.
Art. 10 bis (Opere soggette a segnalazione certificata di inizio attivitร (SCIA))
1. Sono soggetti a segnalazione certificata di inizio attivitร (SCIA) i seguenti interventi:
a) opere di manutenzione straordinaria;
b) opere di restauro non comportanti interventi ai sensi dellโarticolo 2, comma 3, della legge regionale 2 agosto 2013, n. 19 (Norme urgenti in materia di usi civici, di pianificazione urbanistica, di beni paesaggistici e di impianti eolici) e di risanamento conservativo;
c) opere di eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti, consistenti in rampe o ascensori esterni, ovvero in manufatti che alterino la sagoma dellโedificio;
d) aree destinate ad attivitร sportive e ricreative senza creazione di volumetria;
e) opere costituenti pertinenza ai sensi dellโarticolo 817 del Codice civile;
f) revisione o installazione di impianti tecnologici al servizio di edifici o di attrezzature esistenti e realizzazione di volumi tecnici che si rendano indispensabili, sulla base di nuove disposizioni;
g) varianti a permessi di costruire giร rilasciati che non incidano sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non cambino la destinazione dโuso e la categoria edilizia e non alterino la sagoma e non violino le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire;
h) opere oggettivamente precarie, tali da poter essere immediatamente rimosse alla cessazione della necessitร , dirette a soddisfare obiettive esigenze di carattere non ordinario e temporalmente definite;
i) serre provviste di strutture in muratura e serre fisse, funzionali allo svolgimento dellโattivitร agricola;
j) tettoie di copertura, anche dotate di pannelli per la produzione di energia elettrica.
2. La SCIA รจ accompagnata dalla documentazione prevista dai regolamenti edilizi comunali e da una specifica relazione, a firma di un progettista abilitato, che asseveri che le opere da realizzare sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e non in contrasto con quelli adottati e ai regolamenti edilizi vigenti e attesti il rispetto delle leggi di settore con particolare riferimento, laddove applicabili, alle norme di sicurezza statica, antisismica, antincendio, igienico-sanitarie, sicurezza stradale, barriere architettoniche.
3. Lโavvio dei lavori รจ condizionato allโottenimento di tutti gli atti di assenso, comunque denominati, necessari per lโintervento edilizio prescritti dalla normativa sui vincoli paesaggistici, idrogeologici, ambientali, di tutela del patrimonio storico, artistico ed archeologico e dalle altre normative di settore, da acquisire per il tramite dello Sportello unico per lโedilizia, ove costituito.
4. Nei casi di cui al comma 1, lettere a), b), c), e), g), h), i) e j), i lavori sono eseguiti sotto la supervisione del direttore dei lavori, che entro trenta giorni dalla conclusione degli stessi presenta apposita dichiarazione di fine lavori, attestante il rispetto di tutte le norme e delle previsioni della relazione di asseverazione. Il mancato invio della dichiarazione di fine lavori comporta lโapplicazione di una sanzione amministrativa pari a euro 500 a carico del direttore dei lavori.
5. Nei casi di cui al comma 1, lettera g), la SCIA รจ presentata prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori oggetto del permesso di costruire. (sostituito dall’art. 6 della L.R. 11/2017)
Art. 10 bis – Opere soggette a Segnalazione certificata di inizio attivitร (SCIA)
1. Sono soggetti a SCIA i seguenti interventi:
a) opere di manutenzione straordinaria riguardanti che alterino (modifica dall’art. 13 della L.R. 18/2025) parti strutturali dell’edificio;
b) opere di restauro e di risanamento conservativo riguardanti che alterino (modifica dall’art. 13 della L.R. 18/2025) le parti strutturali dell’edificio;
c) opere costituenti pertinenza ai sensi dell’articolo 817 del Codice civile;
c) opere costituenti pertinenza urbanistica, nonchรฉ, se di dimensioni inferiori o uguali a 30 mq, piscine, vasche di raccolta acque e simili; (sostituito dall’art. 13 della L.R. 18/2025)
d) serre provviste di strutture in muratura e serre fisse, funzionali allo svolgimento dell’attivitร agricola;
e) tettoie di copertura di superficie non superiore a 30 mq (inserito con art. 15 c.1 L.R. 1/2019), anche dotate di pannelli per la produzione di energia elettrica;
e-bis) realizzazione di manufatti accessori con volume vuoto per pieno non superiore a 10 mc; (inserito dall’art. 13 della L.R. 18/2025)
f) interventi di ristrutturazione edilizia che non incidono sulla sagoma dell’organismo edilizio esistente o preesistente;
g) opere necessarie per il completamento di interventi giร oggetto di concessione edilizia o permesso di costruire decaduti per decorrenza dei termini, fermo il rispetto del progetto originario e delle previsioni urbanistiche ed edilizie vigenti al momento della presentazione della segnalazione;
h) interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica disciplinati da piani attuativi comunque denominati, che contengano precise e vincolanti (inserito dall’art. 13 della L.R. 18/2025) disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza รจ asseverata da progettista abilitato;
i) interventi di nuova costruzione qualora siano in diretta esecuzione di piani urbanistici comunali che contengano precise e vincolanti (inserito dall’art. 13 della L.R. 18/2025) disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza รจ asseverata da progettista abilitato;
j) installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere che siano utilizzati come ambienti di lavoro, depositi, magazzini e simili amovibili, che siano utilizzati come ambienti di lavoro, depositi, magazzini e simili, di superficie non superiore a 15 mq
(inserito con art. 15 c.1 L.R. 1/2019) ;
j bis) interventi edilizi di qualsiasi natura che prevedano la realizzazione di volumetrie all’interno delle aree cimiteriali (inserito con art. 15 c.1 L.R. 1/2019).
2. La SCIA รจ accompagnata dalla documentazione prevista dai regolamenti edilizi comunali e da una specifica relazione, a firma di un progettista abilitato, che asseveri che le opere da realizzare sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e non in contrasto con quelli adottati e ai regolamenti edilizi vigenti e attesti il rispetto delle leggi di settore con particolare riferimento, laddove applicabili, alle norme di sicurezza statica, antisismica, antincendio, igienico-sanitarie, di sicurezza stradale, sulle barriere architettoniche. (sostituito dall’art. 13 della L.R. 18/2025)
2. La SCIA รจ accompagnata dalla documentazione prevista dai regolamenti edilizi comunali e da una relazione asseverata da un progettista abilitato il quale attesta, sotto la propria responsabilitร , la conformitร delle opere agli strumenti urbanistici comunali vigenti, il rispetto di ogni normativa di settore avente incidenza sull’attivitร edilizia, con particolare riferimento, laddove applicabili, alle norme di sicurezza statica, antisismica, antincendio, igienico-sanitarie, di sicurezza stradale, sulle barriere architettoniche. (inserito in sostituzione dall’art. 13 della L.R. 18/2025)
3. L’avvio dei lavori รจ condizionato all’ottenimento di tutti gli atti di assenso, comunque denominati, necessari per l’intervento edilizio prescritti dalla normativa sui vincoli paesaggistici, idrogeologici, ambientali, di tutela del patrimonio storico, artistico e archeologico e dalle altre normative di settore, da acquisire per il tramite del SUAPE, ove costituito.
3 bis. La SCIA costituisce titolo per l’esecuzione dei lavori dalla data della presentazione ed รจ sottoposta a termini di efficacia per l’inizio e la fine dei lavori pari a quelli del permesso di costruire. (inserito con art. 15 c.1 L.R. 1/2019)
4. Nei casi di cui al comma 1, i lavori sono eseguiti sotto la supervisione del direttore dei lavori, che entro trenta giorni dalla conclusione degli stessi presenta apposita dichiarazione di fine lavori, attestante il rispetto di tutte le norme e delle previsioni della relazione di asseverazione. Il mancato invio della dichiarazione di fine lavori comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pari a euro 500 a carico del soggetto tenuto a effettuare la comunicazione.
5. Sulle asseverazioni di cui al comma 2 sono effettuati, nel rispetto dei tempi previsti dalle vigenti disposizioni in materia di SCIA, controlli a campione dal SUAPE. Il campionamento, da effettuarsi mediante sorteggio pubblico o attraverso strumenti informatici basati su un criterio di scelta casuale, ha a oggetto un numero non inferiore al 25 per cento delle istanze presentate e concerne la verifica dei presupposti e dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l’intervento edilizio, e della veridicitร di tutte le dichiarazioni, certificazioni, attestazioni e asseverazioni allegate alla SCIA. ร fatta salva la possibilitร di verifiche in soprannumero secondo criteri definiti dalle singole amministrazioni comunali. Le asseverazioni relative agli interventi di cui al comma 1, lettera f), sono, in ogni caso, oggetto di controllo ove riguardino la ricostruzione di edifici crollati o demoliti.
6. Salvo sia intervenuta la conclusione del procedimento di irrogazione delle sanzioni, per gli interventi di cui al presente articolo realizzati in data anteriore al 30 aprile 2015 non si applicano le sanzioni precedentemente previste per l’assenza di permesso di costruire o per la difformitร delle opere realizzate, ma le sanzioni di cui all’articolo 14.
Art.11 – Mutamenti di destinazione dโuso (Sostituito dallโart. 7 della L.R. 8/2005)
- Il mutamento della destinazione dโuso รจ soggetto ad autorizzazione nel caso di variazione da residenza ad altre destinazioni, ovvero quando riguarda edifici siti in zone vincolate ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, o in quelle altre parti del territorio comunale motivatamente indicate dal consiglio comunale.
- Non sono consentiti mutamenti di destinazione dโuso che implichino variazioni in aumento dei limiti e dei rapporti previsti dal decreto regionale di cui allโarticolo 4 della legge regionale 19 maggio 1981, n. 17, o che siano in contrasto con la normativa comunale prevista dai regolamenti edilizi e dalle norme di attuazione dei piani urbanistici, salvo che lโinteressato non ceda ulteriori aree ad integrazione della quota prevista in rapporto alla mutata destinazione dโuso.
- Con autorizzazione del sindaco, previa deliberazione del consiglio comunale, sono comunque possibili i mutamenti di destinazione dโuso che per le loro particolari caratteristiche siano motivatamente giudicati compatibili con le zone in cui si trovano gli edifici interessati; in tal caso il mutamento รจ subordinato alla corresponsione dellโimporto, determinato dallโamministrazione comunale, in misura corrispondente allโeventuale maggiore valore dellโimmobile a seguito della variazione.
- Nei casi non previsti dai precedenti commi i mutamenti di destinazione possono avvenire con lโinvio al sindaco di una relazione predisposta ai sensi del successivo articolo 15.
Art. 11 (Mutamenti della destinazione dโuso)
1. Relativamente alle destinazioni dโuso sono individuate le seguenti categorie funzionali:
a) residenziale, ivi compresi i servizi strettamente connessi alla residenza;
b) turistico-ricettiva;
c) artigianale e industriale;
d) direzionale, commerciale e socio-sanitaria;
e) agricolo-zootecnica.
2. La destinazione dโuso di un fabbricato o di una unitร immobiliare รจ quella prevalente in termini di superficie utile.
3. Costituisce mutamento rilevante della destinazione dโuso ai fini urbanistici ogni forma di utilizzo di un immobile o di una singola unitร immobiliare diversa da quella originaria, ancorchรฉ non accompagnata dallโesecuzione di opere edilizie, purchรฉ tale da comportare lโassegnazione dellโimmobile o dellโunitร immobiliare a una diversa categoria funzionale tra quelle indicate al comma 1.
4. Il mutamento della destinazione dโuso allโinterno della stessa categoria funzionale รจ sempre consentito.
5. Il mutamento della destinazione dโuso da una categoria funzionale allโaltra รจ regolamentato dallo strumento urbanistico generale comunale.
6. Il mutamento della destinazione dโuso che implichi variazioni in aumento dei limiti e dei rapporti previsti dal decreto assessoriale 23 dicembre 1983, n. 2266/U o dalle norme dello strumento urbanistico comunale รจ consentito solo ove lโinteressato, anche mediante la cessione di ulteriori aree, integri la quota prevista in rapporto alla mutata destinazione dโuso.
7. Il mutamento della destinazione dโuso con opere esterne e quello rilevante a fini urbanistici, di cui ai commi 3 e 5, รจ soggetto a permesso di costruire. Nelle restanti ipotesi il mutamento della destinazione dโuso รจ soggetto a SCIA.
8. ร consentito il mutamento della destinazione dโuso di edifici che, per le loro particolari caratteristiche e in ragione di interessi meritevoli di tutela siano, con delibera del consiglio comunale, motivatamente giudicati compatibili con la zona urbanistica omogenea in cui si trova lโedificio interessato. In tal caso il mutamento della destinazione dโuso รจ assoggettato a permesso di costruire ed รจ subordinato alla corresponsione degli oneri di concessione dovuti in conformitร alla normativa vigente, in misura tripla.
9. Al fine di favorire il recupero e la rivitalizzazione dei centri storici, nella zona omogenea A, fatto salvo il rispetto delle relative prescrizioni igienico-sanitarie e di settore aventi incidenza sulla disciplina dellโattivitร edilizia, รจ sempre consentito il mutamento di destinazione dโuso da residenziale a turistico-ricettiva. Nel caso tali mutamenti non comportino lโesecuzione di opere edilizie soggette a permesso di costruire non si applicano i commi 3 e 5 e si realizzano mediante SCIA.
10. Nel caso di mutamento di destinazione dโuso, anche senza opere edilizie, che implichi variazioni in aumento dei limiti e dei rapporti previsti dal decreto assessoriale n. 2266/U del 1983 o dalle norme dello strumento urbanistico comunale, inquadrabili come variazioni essenziali, si applicano le sanzioni previste dallโarticolo 6.
11. Nei restanti casi di mutamento di destinazione dโuso eseguito in assenza del permesso di costruire, il dirigente o il responsabile dellโufficio comunale competente in materia edilizia ordina il ripristino della destinazione dโuso legittimamente autorizzata e irroga una sanzione pecuniaria pari al doppio del contributo di costruzione dovuto e comunque non inferiore a 500 euro. In caso di inottemperanza entro novanta giorni, il dirigente o il responsabile dellโufficio comunale competente ne dispone lโesecuzione dโufficio e, ove questa non sia possibile, irroga una sanzione pecuniaria pari al doppio dellโincremento del valore dellโimmobile conseguente al mutamento della destinazione dโuso, calcolato secondo i valori correnti dellโAgenzia del territorio.
12. Nel caso di mutamento di destinazione dโuso eseguito in assenza di SCIA si applicano le sanzioni previste allโarticolo 14. (sostituito dall’art. 7 della L.R. 11/2017)
Art. 11 – Categorie funzionali urbanisticamente rilevanti e destinazione d’uso
1. Sono individuate le seguenti categorie funzionali urbanisticamente rilevanti:
a) residenziale, compresi i servizi strettamente connessi alla residenza;
b) turistico-ricettiva;
c) artigianale e industriale;
d) direzionale, commerciale e socio-sanitaria;
e) agricolo-zootecnica.
1 bis. La destinazione d’uso di un fabbricato o di una unitร immobiliare รจ quella prevalente in termini di superficie utile. (inserito con art 16 c.1 L.R. 1/2019) (sostituito dall’art. 14 della L.R. 18/2025)
1-bis. Le destinazioni d’uso di riferimento per le varie unitร immobiliari sono definite con apposita direttiva emanata ai sensi dell’articolo 5 della legge regionale n. 45 del 1989. Fino all’approvazione delle direttive di cui al primo periodo rimangono in vigore le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale 9 agosto 2018, n. 79. (inserito in sostituzione dall’art. 14 della L.R. 18/2025)
1-ter. La destinazione d’uso di una unitร immobiliare รจ quella stabilita dalla documentazione di cui all’articolo 2-ter. Nel caso in cui tale documentazione indichi, per la singola unitร immobiliare, piรน destinazioni, la destinazione d’uso dell’intera unitร immobiliare รจ quella prevalente in termini di superficie utile. (inserito dall’art. 14 della L.R. 18/2025)
1-quater. Si definisce mutamento della destinazione d’uso di una unitร immobiliare ogni forma di utilizzo diversa da quella originaria, ancorchรฉ non accompagnata dall’esecuzione di opere edilizie. (inserito dall’art. 14 della L.R. 18/2025)
2. Sono servizi strettamente connessi alla residenza gli usi ad essa complementari, destinati a garantire la qualitร dell’abitare e lo sviluppo individuale e collettivo dei cittadini. Hanno tale destinazione gli edifici e le aree presenti nelle zone urbanistiche omogenee A, B e C e all’interno dei centri rurali, destinati a studi professionali, attivitร commerciali, artigianali, turistico-ricettive, di ristorazione, socio-sanitarie e uffici in genere. Non sono servizi connessi alla residenza i servizi pubblici o gli spazi pubblici o riservati ad attivitร collettive, a verde pubblico, a parcheggio, la cui dotazione deve essere garantita, nel rispetto delle vigenti disposizioni, in sede di pianificazione.
La dotazione minima di servizi strettamente connessi alla residenza da assicurare nella formazione dei piani attuativi di zona urbanistica C (inserito con l’art. 14 della L.R. 18/2025) รจ pari al 5 per cento del volume complessivamente previsto dal piano attuativo. (inserito con art. 16 c.1 L.R. 1/2019)
2 bis. Nelle zone urbanistiche omogenee A, B e (soppresse dall’art. 14 della L.R. 18/2025) C all’interno dei piani attuativi approvati e, se di iniziativa privata, convenzionati, รจ consentita la modifica della destinazione delle volumetrie per servizi connessi alla residenza, sia realizzate che da realizzare, (inserite dall’art. 14 della L.R. 18/2025) nel rispetto delle previsioni di cui al comma 2 e a condizione che siano state ottemperate tutte le disposizioni convenzionali. La modifica รจ subordinata alla positiva valutazione del consiglio comunale, da rendersi entro sessanta giorni dalla richiesta con apposita deliberazione, che costituisce variante allo strumento urbanistico generale e al relativo piano attuativo.(inserito con art. 16 c.1 L.R. 1/2019)
2 ter. Nei piani attuativi giร convenzionati รจ consentito, in tutto o in parte, convertire le volumetrie destinate a servizi connessi alla residenza di cui all’articolo 4 del decreto assessoriale n. 2266/U del 20 dicembre 1983, sia realizzate che da realizzare, in volumetrie residenziali, a condizione che le unitร abitative cosรฌ realizzate o da realizzare siano cedute a soggetti utilizzate da soggetti (sostituito con l’art. 14 della L.R. 18/2025) in possesso dei requisiti previsti dalla legge regionale 30 dicembre 1985, n. 32 (Fondo per l’edilizia abitativa), o dalla legge regionale 5 marzo 2008, n. 3 (Legge finanziaria 2008) in materia di edilizia agevolata. Tale disposizione si applica a condizione che siano state effettuate le cessioni di legge, ovvero ottemperate tutte le disposizioni convenzionali. La modifica รจ subordinata alla positiva valutazione del consiglio comunale, da rendersi con apposita deliberazione entro sessanta giorni dalla richiesta, che costituisce variante allo strumento urbanistico generale e al relativo piano attuativo.
2-quater. Nei casi di cui al comma 2-bis e 2-ter non รจ richiesto il ricalcolo delle dotazioni di aree standard previste dal piano attuativo e, in caso di modifica della tipologia edilizia, la proposta di modifica al piano attuativo, comunque qualificabile come variante non sostanziale, necessita dell’assenso di tutti i proprietari del lotto urbanistico interessato dalla modifica. (inserito con l’art. 14 della L.R. 18/2025)
3. Costituisce mutamento della destinazione d’uso non rilevante a fini urbanistici ogni forma di utilizzo dell’unitร immobiliare diversa da quella originaria, ancorchรฉ non accompagnata dall’esecuzione di opere edilizie, tale da comportare, all’interno della medesima categoria funzionale, l’assegnazione dell’unitร immobiliare a una delle destinazioni ammissibili previste dallo strumento urbanistico.
4. Il mutamento della destinazione d’uso non rilevante a fini urbanistici รจ soggetto a comunicazione al SUAPE, salvo per i casi di piani attuativi di cui ai commi 2-bis e 2-ter, per i quali รจ necessaria la SCIA.(inserito con l’art. 14 della L.R. 18/2025)
5. Il mutamento della destinazione d’uso di cui al comma 3 รจ sempre ammesso, salvo espresse previsioni dello strumento urbanistico. Nel caso di piani attuativi, il mutamento di destinazione d’uso all’interno della stessa categoria funzionale, che determini una modifica delle percentuali di ripartizione tra le varie destinazioni previste, รจ consentito previa deliberazione del consiglio comunale, quale variante in forma semplificata dello strumento generale e attuativo da adottarsi entro sessanta giorni dalla data della richiesta, anche mediante superamento dei parametri per le zone A, B e C previsti dall’articolo 4 del decreto assessoriale n. 2266/U del 1983. (sostituito dall’art. 16 c.1 della L.R. 1/2019)
5. Il mutamento della destinazione d’uso di cui al comma 3 รจ sempre ammesso, salvo espresse previsioni dello strumento urbanistico introdotte successivamente all’entrata in vigore della legge regionale 3 luglio 2017, n. 11 (Disposizioni urgenti in materia urbanistica ed edilizia. Modifiche alla legge regionale n. 23 del 1985, alla legge regionale n. 45 del 1989, alla legge regionale n. 8 del 2015, alla legge regionale n. 28 del 1998, alla legge regionale n. 9 del 2006, alla legge regionale n. 22 del 1984 e alla legge regionale n. 12 del 1994). (inserito con art. 16 c.1 L.R. 1/2019) (abrogato con l’art. 14 della L.R. 18/2025)
6. Costituisce mutamento della destinazione d’uso rilevante ai fini urbanistici ogni forma di utilizzo dell’unitร immobiliare diversa da quella originaria, ancorchรฉ non accompagnata dall’esecuzione di opere edilizie, purchรฉ tale da comportare l’assegnazione dell’unitร immobiliare a una diversa categoria funzionale tra quelle indicate al comma 1.
7. Il mutamento della destinazione d’uso rilevante a fini urbanistici รจ soggetto a SCIA ed รจ regolamentato dallo strumento urbanistico generale comunale. (sostituito dall’art. 14 della L.R. 18/2025)
7. Il mutamento della destinazione d’uso rilevante a fini urbanistici รจ soggetto a SCIA. (inserito in sostituzione dall’art. 14 della L.R. 18/2025)
8. Il mutamento della destinazione d’uso che implichi variazioni in aumento dei limiti e dei rapporti previsti dal decreto assessoriale n. 2266/U del 1983 o dalle norme dello strumento urbanistico comunale รจ consentito solo se l’interessato, anche mediante la cessione di ulteriori aree, integri la quota prevista in rapporto alla mutata destinazione d’uso. (sostituito dall’art. 14 della L.R. 18/2025)
8. Il mutamento di destinazione d’uso รจ consentito nel rispetto delle normative di settore nonchรฉ, limitatamente al mutamento di destinazione d’uso rilevante a fini urbanistici, delle previsioni dello strumento urbanistico per le nuove costruzioni. (inserito in sostituzione dall’art. 14 della L.R. 18/2025)
9. ร sempre consentita, alle condizioni previste dal comma 8, la variazione di destinazione d’uso degli immobili per destinarli ad attivitร sportive. (abrogato con l’art. 14 della L.R. 18/2025)
10. Il mutamento di destinazione d’uso con opere รจ soggetto al titolo abilitativo previsto per l’intervento edilizio al quale รจ connesso.
11. ร consentito, in aggiunta ai casi previsti dal comma 2 bis, 5, 7 e 9, (abrogato con l’art. 14 della L.R. 18/2025) (inserito con l’art 16 c.1 della L.R. 1/2019) il mutamento della destinazione d’uso di edifici che, per le loro particolari caratteristiche tipologiche, architettoniche o storico-culturali (inserito con l’art. 14 della L.R. 18/2025) e in ragione di interessi meritevoli di tutela siano, con delibera del consiglio comunale, motivatamente giudicati compatibili con la zona urbanistica omogenea in cui si trova l’edificio interessato. In tal caso il mutamento della destinazione d’uso รจ assoggettato a permesso di costruire ed รจ subordinato alla corresponsione degli oneri di concessione dovuti in conformitร alla normativa vigente, in misura doppia.
12. Al fine di favorire il recupero e la rivitalizzazione dei centri storici, nella zona omogenea A, fatto salvo il rispetto delle relative prescrizioni igienico-sanitarie e di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attivitร edilizia, รจ sempre consentito il mutamento di destinazione d’uso tra le categorie funzionali di cui al comma 1, lettere a) e b).
13. Nei casi di mutamento di destinazione d’uso eseguito in assenza di SCIA o comunicazione, il dirigente o il responsabile dell’ufficio comunale competente in materia edilizia ordina il ripristino della destinazione d’uso legittimamente autorizzata e irroga una sanzione pecuniaria pari al doppio del contributo di costruzione dovuto e comunque non inferiore a euro 500. In caso di inottemperanza entro novanta giorni, il dirigente o il responsabile dell’ufficio comunale competente ne dispone l’esecuzione d’ufficio e, se questa non sia possibile, irroga una sanzione pecuniaria pari al doppio dell’incremento del valore dell’immobile conseguente al mutamento della destinazione d’uso, calcolato secondo i valori correnti dell’Agenzia del territorio.
13 bis. Nei casi di mutamento di destinazione d’uso eseguito in assenza di SCIA o comunicazione, fino all’irrogazione della sanzione pecuniaria, puรฒ essere ottenuto l’accertamento di conformitร , al ricorrere delle condizioni di cui all’articolo 16, comma 1. La sanatoria รจ subordinata alla presentazione della documentazione progettuale prevista e al pagamento degli oneri di concessione dovuti in conformitร alla normativa vigente, in misura doppia, ovvero, in caso di gratuitร a norma di legge, in misura pari a quella prevista dall’articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), e, comunque, in entrambi i casi, in misura non inferiore a euro 500 (inserito con art. 16 c.1 L.R. 1/2019)
14. ร fatta salva l’applicazione delle ulteriori sanzioni previste dagli articoli 6, 7 e 10 bis, relative alle eventuali opere eseguite in assenza o in difformitร di permesso di costruire, SCIA, o comunicazione di inizio lavori.
Art.12 – Sanzioni per illegittimo mutamento della destinazione dโuso (Abrogato dallโart. 44 della L.R. 8/2005)
1. Se viene attuato un mutamento della destinazione dโuso in casi nei quali, secondo le disposizioni di cui al precedente articolo 11, non รจ consentito, il sindaco, qualora non venga rispettata la diffida a ripristinare entro novanta giorni la destinazione originaria, ne dispone lโesecuzione dโufficio o, in caso di impossibilitร irroga una sanzione pecuniaria pari al doppio allโincremento di valore dellโimmobile conseguente al mutamento di destinazione dโuso.
2. Lโaccertamento di tale incremento di valore รจ effettuato dallโUfficio tecnico comunale o da periti incaricati dallโamministrazione comunale.
3. Nei casi in cui il mutamento di destinazione dโuso รจ consentito, la mancata richiesta dellโautorizzazione comporta, oltre alla corresponsione dellโeventuale contributo dovuto, ai sensi del terzo comma del successivo articolo 13, lโapplicazione di una pena pecuniaria che, nei casi di autorizzazione onerosa, corrisponde al medesimo contributo e comunque non puรฒ essere inferiore a lire cinquecentomila. Nelle ipotesi di autorizzazione gratuita si applica una sanzione da lire cinquecentomila a lire duemilioni.
Art.13 – Opere soggette ad autorizzazione (Abrogato dallโart. 44 della L.R. 8/2005)
1. Sono soggette ad autorizzazione del sindaco le opere di manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo. (Sostituito dallโart. 1 L.R. 5/2003)
1. Sono soggetti ad autorizzazione comunale i seguenti interventi, previo parere del solo Ufficio tecnico comunale:
a) opere di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo;
b) opere di eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti consistenti in rampe o ascensori esterni, ovvero in manufatti che alterino la sagoma dellโedificio;
c) muri di cinta e cancellate;
d) aree destinate ad attivitร sportive e ricreative senza creazione di volumetria;
e) le opere costituenti pertinenza ai sensi dellโarticolo 817 del Codice Civile;
f) revisione o installazione di impianti tecnologici al servizio di edifici o di attrezzature esistenti e realizzazione di volumi tecnici che si rendano indispensabili, sulla base di nuove disposizioni;
g) varianti a concessioni edilizie giร rilasciate che non incidano sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non cambino la destinazione dโuso e la categoria edilizia e non alterino la sagoma e non violino le eventuali prescrizioni contenute nella concessione permesso di costruire edilizia;
h) parcheggi di pertinenza nel sottosuolo del lotto su cui insiste il fabbricato;
i) le opere di demolizione, i reinterri e gli scavi finalizzati ad attivitร edilizia;
l) le vasche di approvvigionamento idrico ed i pozzi;
m) le opere oggettivamente precarie e temporanee;
n) i pergolati e i grigliati;
o) le occupazioni stabili di suolo a titolo espositivo di stoccaggio a cielo aperto;
p) lโinstallazione di palloni pressostatici a carattere stagionale.
Sono altresรฌ soggette ad autorizzazione le recinzioni di terreni, le opere costituenti pertinenza ai sensi dellโarticolo 817 del codice civile, quelle costituenti impianti tecnologici al servizio di edifici giร esistenti e quelle occorrenti per la loro installazione, le opere di demolizione, i reinterri e gli scavi finalizzati ad attivitร edilizia, le occupazioni stabili di suolo a titolo espositivo e di stoccaggio a cielo aperto, lโinstallazione di palloni pressostatici a carattere stagionale, le vasche di approvvigionamento idrico, ed i pozzi, i forni allโaperto, le opere oggettivamente precarie e temporanee. (Sostituito dallโart. 1 L.R. 5/2003)
2. Le semplici recinzioni ed i barbecue di minime dimensioni sono opere urbanisticamente non rilevanti, qualora realizzate in aree non soggette a vincoli..
3. Lโautorizzazione รจ gratuita; nei casi in cui le opere creino un aumento della superficie o della cubatura deve essere corrisposto un contributo da determinarsi secondo tabelle stabilite dal consiglio comunale.
4. Le opere soggette ad autorizzazione possono essere realizzate, decorso il termine di sessanta giorni dalla data di presentazione della richiesta, salvo espresso divieto notificato dal sindaco al richiedente e a meno che non si tratti di immobili vincolati ai sensi della legge 1ยบ giugno 1939, n. 1089.
5. Lโinizio dei lavori deve essere comunicato al sindaco e deve essere accompagnato dal contestuale versamento del contributo minimo nel caso di autorizzazione onerosa.
Art.14 – Opere eseguite senza autorizzazione (Sostituito dallโart. 8 della L.R. 8/2005)
- Lโesecuzione di opere in assenza di autorizzazione o in difformitร da essa comporta lโapplicazione di una sanzione pecuniaria pari al doppio dellโaumento del valore venale dellโimmobile conseguente alla realizzazione delle opere stesse e, comunque, in misura non inferiore a lire cinquecentomila.
- In caso di esecuzione di opere in assenza di autorizzazione, nei casi i cui รจ prescritta ed avrebbe potuto essere rilasciata, si applica una sanzione amministrativa da lire trecentomila a lire un milione, quando lโautorizzazione รจ gratuita, o pari al doppio dellโimporto dovuto, nei casi di autorizzazione onerosa.
- Quando le opere vengono eseguite senza autorizzazione su immobili comunque vincolati da leggi statali e regionali nonchรฉ dalle altre norme urbanistiche vigenti, salva lโapplicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti, si applica una sanzione pecuniaria da lire un milione a lire venti milioni.
- Qualora le opere siano eseguite in assenza di autorizzazione in dipendenza di calamitร naturali o di avversitร atmosferiche dichiarate di carattere eccezionale la sanzione non รจ dovuta.
- Le sanzioni pecuniarie di cui ai commi precedenti si applicano semprechรฉ le opere eseguite non contrastino con prevalenti interessi pubblici. La valutazione รจ di competenza dellโamministrazione comunale, su parere vincolante dellโamministrazione competente a vigilare sullโosservanza del vincolo nei casi di cui al precedente terzo comma.
- Nel caso in cui le opere eseguite senza autorizzazione, che non riguardino lavori di manutenzione, contrastino con prevalenti interessi pubblici, il sindaco ne ordina la demolizione e rimessa in pristino a cura e spese del responsabile dellโabuso.
- Lโaccertamento del valore di cui al precedente primo comma รจ effettuato secondo le disposizioni di cui ai commi terzo e seguenti del precedente articolo 7.
Art. 14 (Opere eseguite in assenza di SCIA)
1. Lโesecuzione di opere in assenza di SCIA o in difformitร da essa comporta lโapplicazione di una sanzione pecuniaria pari al doppio dellโaumento del valore venale dellโimmobile conseguente alla realizzazione delle opere stesse e, comunque, in misura non inferiore a euro 1.000.
2. In caso di esecuzione di opere in assenza di SCIA, nei casi in cui รจ prescritta ed avrebbe potuto essere rilasciata, si applica una sanzione amministrativa pari a euro 500, quando la SCIA รจ gratuita, o pari al doppio dellโimporto dovuto, nei casi di SCIA onerosa. In tali casi, il richiedente trasmette una comunicazione di mancata SCIA corredata di tutti gli elaborati previsti. La SCIA spontaneamente effettuata quando lโintervento รจ in corso di esecuzione comporta il pagamento, a titolo di sanzione, della somma di euro 500.
3. Quando le opere sono eseguite senza SCIA su immobili comunque vincolati da leggi statali e regionali, nonchรฉ dalle altre norme urbanistiche vigenti, salva lโapplicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti, lโautoritร competente a vigilare sullโosservanza del vincolo ordina la rimessione in pristino a cura e spese del responsabile ed irroga una sanzione pecuniaria da euro 500 a euro 10.000.
4. Qualora le opere siano eseguite in assenza di SCIA in dipendenza di calamitร naturali o di avversitร atmosferiche dichiarate di carattere eccezionale la sanzione non รจ dovuta.
5. Le sanzioni pecuniarie di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano semprechรฉ le opere eseguite non contrastino con prevalenti interessi pubblici. La valutazione รจ di competenza dellโamministrazione comunale, su parere vincolante dellโamministrazione competente a vigilare sullโosservanza del vincolo nei casi di cui al comma 3.
6. Nel caso in cui le opere eseguite senza SCIA contrastino con prevalenti interessi pubblici, il comune ne ordina la demolizione e rimessione in pristino a cura e spese del responsabile dellโabuso.
7. Lโaccertamento del valore di cui al comma 1 รจ effettuato secondo le disposizioni di cui allโarticolo 7, commi 3, 4, 5 e 6. (sostituito dall’art. 8 della L.R. 11/2017)
1. In caso di accertamento dell’esecuzione di opere in assenza di SCIA o in difformitร da essa e di ricorrenza dei presupposti legittimanti la SCIA e/o di conformitร alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dell’intervento sia al momento dell’accertamento della violazione, si applica una sanzione pecuniaria pari al doppio dell’aumento del valore venale dell’immobile conseguente alla realizzazione delle opere stesse e, comunque, non inferiore a euro 500. Il versamento della sanzione ha efficacia sanante.
2. Nei casi di cui al comma 1, fino all’irrogazione della sanzione pecuniaria, puรฒ essere ottenuto l’accertamento di conformitร , al ricorrere delle condizioni di cui all’articolo 16, comma 1. A tal fine il responsabile dell’abuso o il proprietario dell’immobile trasmette una comunicazione di mancata SCIA corredata di tutti gli elaborati previsti dall’articolo 10 bis, comma 2. La sanatoria รจ condizionata al versamento di una somma pari all’aumento del valore venale dell’immobile conseguente alla realizzazione delle opere stesse e, comunque, non inferiore a euro 500.
3. Nel caso di opere eseguite in assenza dei presupposti legittimanti la SCIA e/o nel caso di non conformitร alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento della realizzazione dell’intervento si applicano le sole sanzioni previste dagli articoli 6 e 7.
4. La SCIA, spontaneamente effettuata quando l’intervento รจ in corso di esecuzione, comporta l’applicazione di una sanzione pari a euro 500. ร fatta salva l’applicazione dell’articolo 7 ter, comma 6.
5. Se le opere sono eseguite in assenza di SCIA o in difformitร da essa su immobili comunque vincolati da norme statali e regionali, trovano applicazione le misure sanzionatorie previste dalle vigenti disposizioni, che nel solo caso di sanzioni pecuniarie si applicano cumulativamente alla sanzione di cui ai commi 1 e 2.
6. Se le opere sono eseguite in assenza di SCIA o in difformitร da essa in dipendenza di calamitร naturali o di avversitร atmosferiche dichiarate di carattere eccezionale la sanzione pecuniaria di cui ai commi 1, 2 e 4 non si applica.
7. L’accertamento del valore di cui al comma 1 รจ effettuato secondo le disposizioni di cui all’articolo 7, commi 3, 4, 5 e 6.
La realizzazione degli interventi edilizi previsti dall’articolo 10 bis, comma 1, lettere a), b), d), e), j), e k), in assenza di SCIA o in difformitร da essa, comporta, salvo quanto previsto al comma 6,l’applicazione di una sanzione pecuniaria di euro 1.000 qualora le opere eseguite siano conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dell’intervento sia al momento dell’accertamento della violazione. La sanatoria รจ condizionata alla presentazione della documentazione prevista dall’articolo 10 bis, comma 2, al pagamento della sanzione prevista e al pagamento degli oneri di costruzione ove dovuti. (abrogato con l’art. 14 della L.R. 18/2025)
- La realizzazione degli interventi edilizi previsti dall’articolo 10-bis, comma 1, lettere a), b), d), e), f), j), e j-bis), in assenza di SCIA o in difformitร da essa, comporta l’applicazione di una sanzione pecuniaria di euro 1.000 qualora le opere eseguite siano conformi alla disciplina edilizia vigente al momento della realizzazione dell’intervento e alla disciplina urbanistica vigente al momento dell’accertamento della violazione. La sanatoria รจ condizionata alla presentazione della documentazione prevista dall’articolo 10-bis, comma 2, al pagamento della sanzione prevista e al pagamento degli oneri di costruzione ove dovuti, nonchรฉ alla conformazione dell’esistente alle soluzioni tipologico-architettoniche previste dagli strumenti urbanistici comunali vigenti. (inserito in sostituzione dall’art. 15 della L.R. 18/2025)
- Negli stessi casi di cui al comma 1, prima dell’accertamento dell’esecuzione delle opere in assenza di SCIA o in difformitร da essa, puรฒ essere trasmessa una comunicazione di mancata SCIA corredata di tutti gli elaborati previsti dall’articolo 10 bis, comma 2; in tal caso la sanatoria รจ condizionata al pagamento di una sanzione pecuniaria di euro 500 e al pagamento degli oneri di costruzione ove dovuti. Fatta salva l’applicazione dell’articolo 7 ter, comma 6, la SCIA, spontaneamente effettuata quando l’intervento รจ in corso di esecuzione, comporta l’applicazione di una sanzione di euro 250.
Nel caso di opere eseguite in assenza dei presupposti legittimanti la SCIA o nel caso di opere rientranti nella disciplina della SCIA, ma non conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento della realizzazione dell’intervento, si applicano le sole sanzioni previste dagli articoli 6 e 7. (abrogato con l’art. 15 della L.R. 18/2025)
- Se le opere sono eseguite in assenza di SCIA o in difformitร da essa su immobili comunque vincolati da norme statali e regionali, si applicano le misure sanzionatorie previste dalle vigenti disposizioni che, nel solo caso di sanzioni pecuniarie, si sommano alla sanzione di cui ai commi 1 e 2.
- Se le opere sono eseguite in assenza di SCIA o in difformitร da essa in dipendenza di calamitร naturali o di avversitร atmosferiche dichiarate di carattere eccezionale, la sanzione pecuniaria di cui ai commi 1 e 2 non si applica.
- Nei casi di SCIA di cui all’articolo 10 bis, comma 1,
lettere c), f), g), h) e i), le sanzioni lettere c), e-bis), g), h) e i), le sanzioni e relative possibilitร di sanatoria (sostituito dall’art. 15 della L.R. 18/2025) per opere eseguite in assenza e/o in difformitร dalla SCIA son quelle previste dalle vigenti disposizioni per le opere eseguite in assenza e/o in difformitร dal permesso di costruire.
Art.14 bis – Denuncia di inizio attivitร . (Abrogato dallโart. 44 della L.R. 8/2005)
1. Eโ data facoltร di attivare gli interventi di cui allโarticolo 13, con esclusione degli interventi di cui alle lettere i), o) e p) del comma 1, anche con denuncia di inizio di attivitร alle condizioni e secondo le modalitร e le prescrizioni di cui alla normativa statale vigente, fatto salvo quanto stabilito nei seguenti commi
2. Lโesecuzione di opere in assenza della denuncia di cui al comma 1, o in difformitร da essa, comporta lโapplicazione delle sanzioni previste dal comma 1 dellโarticolo 14 della presente legge.
3. La facoltร di procedere con denuncia dรฌ inizio attivitร non si applica agli immobili assoggettati, con specifico provvedimento amministrativo, dalle competenti autoritร ai vincoli di carattere storico – artistico, ambientale e paesaggistico, salvo preventiva acquisizione dellโautorizzazione rilasciata dalle competenti autoritร preposte alla tutela del vincolo.
4. Le norme di cui al presente articolo prevalgono sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi comunali in materia di procedimento.
Art.15 – Opere interne (Sostituito dallโart. 8 della L.R. 8/2005)
1.Non sono soggette a concessione, nรจ ad autorizzazione le opere di manutenzione ordinaria, le opere di adattamento e di arredo di aree di pertinenza di edifici esistenti, la posizione di tende a servizio di edifici esistenti, manufatti occorrenti per lโinstallazione dei cantieri temporanei finalizzati allโesecuzione di lavori da realizzare legittimamente e le opere interne.
2. Sono opere interne quelle realizzate in costruzioni esistenti che non siano in contrasto con gli strumenti urbanistici adottati o approvati e con i regolamenti edilizi vigenti, non comportino modifiche della sagome nรจ aumento delle superfici utili e del numero delle unitร immobiliari, non modifichino la destinazione dโuso delle costruzioni e delle singole unitร immobiliari, non rechino pregiudizio alla statica dellโimmobile e, per quanto riguarda gli immobili compresi nelle zone territoriali omogenee classificate “A” dal decreto assessoriale di cui allโarticolo 4 della legge regionale 19 maggio 1981, n. 17, rispecchino le originarie caratteristiche costruttive.
3. Nei casi di cui al comma precedente, contestualmente allโinizio dei lavori, il proprietario dellโunitร immobiliare deve presentare al sindaco una relazione a firma di un professionista abilitato alla progettazione, che asseveri le opere da compiersi ed il rispetto delle norme di sicurezza, delle norme igienico – sanitarie vigenti e delle prescrizioni di cui al comma precedente.
4. Il mancato invio della relazione di cui al comma precedente comporta lโapplicazione di una sanzione amministrativa da lire duecentomila e lire un milione.
Art. 15 (Interventi di edilizia libera)
1. Nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dellโattivitร edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative allโefficienza energetica nonchรฉ delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dellโarticolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), e successive modifiche ed integrazioni, i seguenti interventi sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo:
a) interventi di manutenzione ordinaria, ivi inclusi quelli ricondotti a tale categoria di intervento da specifiche disposizioni nazionali;
b) interventi volti allโeliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che non alterino la sagoma dellโedificio;
c) opere temporanee per attivitร di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attivitร di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato;
d) movimenti di terra strettamente pertinenti allโesercizio dellโattivitร agricola-zootecnica, artigianale, industriale e pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari;
e) serre mobili e piccoli loggiati amovibili entrambi sprovvisti di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dellโattivitร agricola;
f) interventi finalizzati al posizionamento di tende, pergole, rastrelliere per biciclette;
g) interventi volti alla realizzazione di semplici recinzioni e di barbecue di minime dimensioni.
2. Nel rispetto dei presupposti di cui al comma 1, previa comunicazione dellโavvio dei lavori, i seguenti interventi sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo:
a) opere oggettivamente precarie dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee tali da poter essere immediatamente rimosse alla cessazione della necessitร e, comunque, entro un termine di utilizzazione non superiore a centottanta giorni;
b) opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro lโindice di permeabilitร stabilito dallo strumento urbanistico comunale;
c) elementi di arredo di aree di pertinenza degli edifici esistenti;
d) manufatti occorrenti per lโinstallazione dei cantieri temporanei finalizzati allโesecuzione di lavori da realizzare legittimamente;
e) vasche di approvvigionamento idrico e pozzi;
f) interventi volti allโefficientamento di impianti tecnologici esistenti al servizio di stabilimenti industriali;
g) muri di cinta e cancellate.
3. Lโavvio dei lavori per lโesecuzione degli interventi di cui ai commi 1 e 2 รจ condizionato allโottenimento di tutti gli atti di assenso, comunque denominati, necessari per lโintervento edilizio, da acquisire per il tramite dello sportello unico per lโedilizia, ove costituito.
4. Limitatamente agli interventi di cui al comma 2, lettera a), entro dieci giorni dallo scadere della durata del tempo di permanenza delle opere temporanee, lโinteressato, anche per via telematica, informa lโamministrazione comunale dellโavvenuta rimozione delle opere.
5. Il mancato invio della comunicazione di cui al comma 2 comporta lโapplicazione di una sanzione amministrativa pari a euro 500. Tale sanzione รจ ridotta di due terzi se la comunicazione รจ effettuata spontaneamente quando lโintervento รจ in corso di esecuzione.
6. Il mancato invio della comunicazione di cui al comma 4 comporta lโapplicazione di una sanzione amministrativa pari a euro 500. (sostituito dall’art. 9 della L.R. 11/2017)
Art. 15 – Interventi di edilizia libera
1. Nel rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attivitร edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica e delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), e successive modifiche ed integrazioni, i seguenti interventi sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo edilizio:
a) interventi di manutenzione ordinaria, inclusi quelli ricondotti a tale categoria di intervento da specifiche disposizioni legislative (modifiche inserite con l’art. 18 c.1 della L.R.1/2019) nazionali;
b) interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che non alterino che non comportino la realizzazione di manufatti che alterino (sostituito con l’art. 16 della L.R. 18/2025) la sagoma dell’edificio;
c) opere temporanee per attivitร di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attivitร di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato;
d) movimenti di terra strettamente pertinenti all’esercizio dell’attivitร agricola-zootecnica, artigianale, industriale e pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari; (sostituito con l’art. 16 della L.R. 18/2025)
d) movimenti di terra strettamente pertinenti all’esercizio dell’attivitร agricola-zootecnica e le pratiche agro-silvo pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari, nonchรฉ i movimenti di terra pertinenti all’attivitร artigianale e industriale entro i lotti urbanistici in cui si svolge l’attivitร regolarmente autorizzata; (inserito in sostituzione dall’art. 16 della L.R. 18/2025)
e) installazione di serre mobili stagionali e piccoli loggiati amovibili di superficie non superiore a 30 mq entrambi sprovvisti di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell’attivitร agricola;
f) interventi finalizzati al posizionamento di strutture facilmente amovibili quali (inserito dall’art. 16 della L.R. 18/2025) tende, pergole, rastrelliere per biciclette;
f bis) interventi finalizzati al posizionamento di pergole bioclimatiche, intese come pergole aperte almeno su tre lati, coperte con elementi retraibili tipo teli o lamelle anche orientabili e motorizzabili, per consentire il controllo dellโapertura e della chiusura, tanto in aderenza a fabbricato esistente che isolate. (modifiche introdotte dall’art. 131 della L.R. 9/2023) (sostituito dall’art. 16 della L.R. 18/2025)
f-bis) interventi finalizzati al posizionamento di pergotende, intese come pergole aperte almeno su tre lati, anche coperte con elementi retraibili tipo teli o lamelle anche orientabili e motorizzabili, per consentire il controllo dell’apertura e della chiusura, tanto in aderenza a fabbricato esistente che isolate. Le opere di cui alla presente lettera non possono determinare la creazione di uno spazio stabilmente chiuso, con conseguente variazione di volumi e di superfici, devono avere caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l’impatto visivo e l’ingombro apparente e devono armonizzarsi alle preesistenti linee architettoniche; (inserito in sostituzione dall’art. 16 della L.R. 18/2025)
g) interventi volti alla realizzazione di recinzioni prive di opere murarie, di barbecue e di manufatti accessori entrambi con volume vuoto per pieno non superiore a 10 mc;
h) opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni delle aree pertinenziali degli edifici esistenti (modifiche inserite con l’art. 18 c.1 della L.R.1/2019), anche per aree di sosta, che siano contenute entro l’indice di permeabilitร stabilito dallo strumento urbanistico comunale;
i) installazione di elementi di arredo negli spazi esterni delle unitร immobiliari e nelle aree pertinenziali degli edifici esistenti;
j) realizzazione di aree ludiche senza fini di lucro o destinate ad attivitร sportive senza creazione di volumetria.
j bis) interventi edilizi di qualsiasi natura che non prevedano la realizzazione di volumetrie all’interno di elle aree cimiteriali; (modifiche inserite con l’art. 18 c.1 della L.R.1/2019)
j ter) gli interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW; (modifiche inserite con l’art. 18 c.1 della L.R.1/2019)
j quater) i pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968,n. 1444 (Limiti inderogabili di densitร edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attivitร collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell’articolo 17 della legge n. 765 del 1967). (modifiche inserite con l’art. 18 c.1 della L.R.1/2019)
j-quater) i pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A di cui al decreto assessoriale 20 giugno 1983, n. 2266/U (Disciplina dei limiti e dei rapporti relativi alla formazione di nuovi strumenti urbanistici ed alla revisione di quelli esistenti nei comuni della Sardegna). (Si richiama lโavviso di rettifica pubblicato sul BURAS n. 8 del 14.02.2019 che ha precisato che ยซil riferimento al โdecreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densitร edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attivitร collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dellโarticolo 17 della legge n. 765 del 1967)โ presente nella lettera j quater) del novellato articolo 15, comma 1, della legge regionale n. 23 del 1985, รจ da intendersi correttamente: โdecreto assessoriale 20 giugno 1983, n. 2266/U (Disciplina dei limiti e dei rapporti relativi alla formazione di nuovi strumenti urbanistici ed alla revisione di quelli esistenti nei comuni della Sardegna)
j quater bis) gli interventi di realizzazione e installazione di vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti, cosiddette VEPA, dirette ad assolvere a funzioni temporanee di protezione dagli agenti atmosferici, miglioramento delle prestazioni acustiche ed energetiche, riduzione delle dispersioni termiche, parziale impermeabilizzazione dalle acque meteoriche dei balconi aggettanti dal corpo dellโedificio o di logge rientranti allโinterno dellโedificio parziale impermeabilizzazione dalle acque meteoriche dei balconi aggettanti dal corpo dell’edificio, di logge rientranti all’interno dell’edificio o di porticati, a eccezione dei porticati gravati, in tutto o in parte, da diritti di uso pubblico o collocati nei fronti esterni dell’edificio prospicienti aree pubbliche (sostituito dall’art. 16 della L.R. 18/2025), purchรฉ tali elementi non configurino spazi stabilmente chiusi con conseguente variazione di volumi e di superfici, come definiti dal regolamento edilizio-comunale, che possano generare nuova volumetria o comportare il mutamento della destinazione dโuso dellโimmobile anche da superficie accessoria a superficie utile. Tali strutture devono favorire una naturale microaerazione che consenta la circolazione di un costante flusso di aria a garanzia della salubritร dei vani interni domestici ed avere caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo lโimpatto visivo e lโingombro apparente e da non modificare le preesistenti linee architettoniche. (modifiche introdotte dall’art. 131 della L.R. 9/2023)
2. Nel rispetto dei presupposti di cui al comma 1, previa comunicazione dell’avvio dei lavori, i seguenti interventi sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo edilizio:
a) interventi di restauro e risanamento conservativo che non riguardino alterino (sostituito dall’art. 16 della L.R. 18/2025) le parti strutturali dell’edificio;
b) interventi di manutenzione straordinaria che non riguardino alterino (sostituito dall’art. 16 della L.R. 18/2025) le parti strutturali dell’edificio;
c) interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche che comportano la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterano comportino la realizzazione di manufatti che alterino (sostituito dall’art. 16 della L.R. 18/2025) la sagoma dell’edificio;
d) interventi di risanamento dall’amianto;
e) opere oggettivamente precarie dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee tali da poter essere immediatamente rimosse alla cessazione della necessitร e, comunque, entro un termine di utilizzazione non superiore a centoventi giorni;
f) opere oggettivamente precarie dirette a soddisfare obiettive esigenze eccezionali, contingenti e temporalmente determinate, anche di durata superiore a centoventi giorni, tali da poter essere rimosse immediatamente alla cessazione della necessitร ;
g) manufatti occorrenti per l’installazione dei cantieri temporanei finalizzati all’esecuzione di lavori da realizzare legittimamente; (abrogato dall’art. 16 della L.R. 18/2025)
h) vasche di approvvigionamento idrico e pozzi;
i) interventi volti all’efficientamento di impianti tecnologici esistenti al servizio di stabilimenti industriali;
j) muri di cinta e cancellate;
j bis) realizzazione di manufatti accessori con volume vuoto per pieno non superiore a 10 mc; (modificato con l’articolo 18 c.1 della L.R. 1/2019) (abrogato dall’art. 16 della L.R. 18/2025)
j ter) installazione di cartellonistica stradale, anche pubblicitaria e realizzazione di cavalcafossi; (modificato con l’articolo 18 c.1 della L.R. 1/2019)
j quater) interventi di demolizione senza ricostruzione, compresa la demolizione di porzioni di edificio realizzate in assenza di titolo abilitativo (inserito dall’art. 16 della L.R. 18/2025) (modificato con l’articolo 18 c.1 della L.R. 1/2019);
k) l’installazione di allestimenti mobili di pernottamento e di pertinenze ed accessori funzionali a strutture esistenti e legittimamente autorizzate destinate all’esercizio dell’attivitร ricettiva all’aria aperta nel rispetto delle condizioni di cui all’articolo 6, comma 4 bis della legge regionale 14 maggio 1984, n. 22 (Norme per la classificazione delle aziende ricettive) di cui all’articolo 15, comma 4, della legge regionale 28 luglio 2017, n. 16 (Norme in materia di turismo); (sostituito dall’art. 16 della L.R. 18/2025)
l) l’installazione all’interno di specchi acquei demaniali di natanti, imbarcazioni, chiatte galleggianti o altre strutture al servizio della nautica destinate a finalitร turistiche o turistico-ricettive a condizione che gli allestimenti non determinino il permanente collegamento con il terreno o il fondale e gli allacciamenti alle reti tecnologiche siano di facile rimozione;
m) la realizzazione delle strutture di interesse turistico-ricreativo dedicate alla nautica che non importino impianti di difficile rimozione, destinati all’ormeggio, alaggio, varo di piccole imbarcazioni e natanti da diporto, compresi i pontili galleggianti a carattere stagionale, pur se ricorrente, mediante impianti di ancoraggio con corpi morti e catenarie, collegamento con la terraferma e apprestamento di servizi complementari. (sostituito dall’art. 16 della L.R. 18/2025)
m) la realizzazione dei punti di ormeggio di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509 (Regolamento recante disciplina del procedimento di concessione di beni del demanio marittimo per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto, a norma dell’articolo 20, comma 8, della L. 15 marzo 1997, n. 59), ivi compresi i pontili galleggianti a carattere stagionale, pur se ricorrente, realizzati mediante impianti di ancoraggio con corpi morti e catenarie, dotati di collegamento con la terraferma e apprestamento di servizi complementari di limitate dimensioni e non aperti al pubblico esterno; (inserito in sostituzione dall’art. 16 della L.R. 18/2025)
m-bis) le coperture leggere e rimovibili per piscine e campi sportivi. (Lettera inserita dallโarticolo 126, comma 2, della L.R. 9/2023)
3. L’avvio dei lavori per l’esecuzione degli interventi di cui ai commi 1 e 2 รจ condizionato all’ottenimento di tutti gli atti di assenso, comunque denominati, necessari per l’intervento edilizio, da acquisire per il tramite del SUAPE, ove costituito.
4. Gli interventi di cui al comma 2, lettere d), e), f), k) ed m), compatibili con ogni destinazione di zona, lettere d), e), f), ed m), limitatamente ai pontili galleggianti stagionali, sono compatibili con ogni destinazione di zona e (sostituito dall’art. 16 della L.R. 18/2025) sono sottratti al rispetto dei parametrici volumetrici.
5. Per gli interventi di cui al comma 2, lettere a), b), c) e d), Per gli interventi di cui al comma 2, lettere a), b), c), d) e j quater) (modificato con l’art. 18 c.2 della L.R. 1/2019) la comunicazione di avvio dei lavori รจ accompagnata da una specifica relazione, a firma di un progettista abilitato, che asseveri che le opere da realizzare sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e non in contrasto con quelli adottati e ai regolamenti edilizi vigenti e attesti il rispetto della normativa antisismica, che non vi รจ interessamento delle parti strutturali dell’edificio e indichi i dati identificativi dell’impresa alla quale si intende affidare la realizzazione dei lavori. I lavori sono eseguiti sotto la supervisione del direttore dei lavori che entro trenta giorni dalla conclusione degli stessi presenta apposita dichiarazione di fine lavori, attestante il rispetto di tutte le norme e delle previsioni della relazione di asseverazione. (sostituito dall’art. 16 della L.R. 18/2025)
5. Per gli interventi di cui al comma 2, lettere a), b), c), d), la comunicazione di avvio dei lavori รจ accompagnata da una relazione, completa dei necessari elaborati progettuali, asseverata da un progettista abilitato il quale attesta, sotto la propria responsabilitร , la conformitร delle opere agli strumenti urbanistici comunali vigenti, il rispetto di ogni normativa di settore avente incidenza sull’attivitร edilizia, il mancato interessamento delle parti strutturali dell’edificio e indica i dati identificativi dell’impresa alla quale si intende affidare la realizzazione dei lavori. I lavori sono eseguiti sotto la supervisione del direttore dei lavori che entro trenta giorni dalla conclusione degli stessi presenta apposita dichiarazione di fine lavori, attestante il rispetto di tutte le norme e delle previsioni della relazione di asseverazione. (inserito in sostituzione dall’art. 16 della L.R. 18/2025)
5-bis. Per gli interventi di cui al comma 2, lettera j-quater), la comunicazione di avvio dei lavori รจ accompagnata da una relazione, completa dei necessari elaborati progettuali, asseverata da un progettista abilitato il quale attesta, sotto la propria responsabilitร , la conformitร delle porzioni residue di edificio non demolite agli strumenti urbanistici comunali vigenti e che la demolizione non produca effetti nelle parti strutturali dell’edificio residuo e indica i dati identificativi dell’impresa alla quale si intende affidare i lavori. I lavori sono eseguiti sotto la supervisione del direttore dei lavori che entro trenta giorni dalla conclusione degli stessi presenta apposita dichiarazione di fine lavori, attestante il rispetto di tutte le norme e delle previsioni della relazione di asseverazione. (inserito in sostituzione dall’art. 16 della L.R. 18/2025)
6. Limitatamente agli interventi di cui al comma 2, lettera f), la comunicazione di avvio dei lavori รจ accompagnata da specifica dichiarazione sostitutiva resa dal proponente l’intervento ai sensi del decreto del presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa – Testo A), e successive modifiche ed integrazioni, che asseveri con adeguata e documentata motivazione che le esigenze di installazione delle opere soddisfano le condizioni normativamente previste. Per gli stessi interventi e per quelli di cui al comma 2, lettera e), entro dieci giorni dallo scadere del tempo di permanenza delle opere temporanee, l’interessato, anche per via telematica, informa l’amministrazione comunale dell’avvenuta rimozione delle opere.
7. Il mancato invio della comunicazione di cui al comma 2 comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pari a euro 500. Tale sanzione รจ ridotta di due terzi se la comunicazione รจ effettuata spontaneamente quando l’intervento รจ in corso di esecuzione.
8. Il mancato invio della comunicazione di cui al comma 6 comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pari a euro 500.
9. Salvo sia intervenuta la conclusione del procedimento di irrogazione delle sanzioni, per gli interventi di cui al presente articolo realizzati in data anteriore al 30 aprile 2015, non si applicano le sanzioni precedentemente previste per l’assenza di titolo edilizio abilitativo (sostituito dall’art. 16 della L.R. 18/2025) o per la difformitร delle opere realizzate, ma le sanzioni di cui ai commi 7 e 8.
9-bis. L’esecuzione di interventi di cui al presente articolo in contrasto con le previsioni dello strumento urbanistico comunale determina la modifica delle opere eseguite per conformarle alle soluzioni tipologico-architettoniche previste dagli strumenti urbanistici comunali vigenti e, ove ciรฒ non sia possibile, il ripristino dello stato dei luoghi. (inserito dall’art. 16 della L.R. 18/2025)
Art. 15 bis (Sportello unico per lโedilizia) (sostituito dallโarticolo 29, comma 5, della legge regionale n. 24 del 20 ottobre 2016.)
1. Le amministrazioni comunali, nellโambito della propria autonomia organizzativa costituiscono, anche in forma associata, un ufficio denominato Sportello unico per lโedilizia, che cura tutti i rapporti fra il privato, lโamministrazione e, ove occorra, le altre amministrazioni tenute a pronunciarsi in ordine ad ogni intervento edilizio, salva la competenza dello Sportello unico per le attivitร produttive (SUAP) definita dalla legge regionale 5 marzo 2008, n. 3 (legge finanziaria 2008), e successive modifiche ed integrazioni.
2. Lo sportello unico per lโedilizia costituisce lโunico punto di accesso per il privato interessato in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti lโintervento edilizio, e fornisce una risposta tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni, comunque coinvolte, acquisendo presso le amministrazioni competenti, anche mediante conferenza di servizi, gli atti di assenso, comunque denominati, delle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumitร .
3. Le comunicazioni al richiedente sono trasmesse esclusivamente dallo sportello unico per lโedilizia che provvede, inoltre, alla trasmissione delle comunicazioni agli altri uffici comunali e alle altre amministrazioni pubbliche interessati al procedimento. Le comunicazioni avvengono mediante posta elettronica certificata nei confronti dei professionisti, delle altre pubbliche amministrazioni e del richiedente, qualora ne indichi gli estremi nella domanda. ร vietato agli altri uffici comunali e alle altre amministrazioni pubbliche trasmettere al richiedente atti autorizzatori, nulla osta, pareri o atti di consenso, anche a contenuto negativo, comunque denominati; essi trasmettono immediatamente allo sportello unico per lโedilizia le denunce, le domande, le segnalazioni, gli atti e la documentazione ad esse eventualmente presentati, dandone comunicazione al richiedente.
4. ร in ogni caso vietato allo sportello unico per lโedilizia chiedere integrazioni relative a documenti giร in possesso dellโamministrazione competente al rilascio del permesso di costruire o di amministrazioni comunque coinvolte nel procedimento. ร inoltre vietato allo sportello unico per lโedilizia chiedere integrazioni o chiarimenti per piรน di una volta.
5. Lo sportello unico per lโedilizia provvede, in particolare:
a) alla ricezione delle domande per il rilascio di permessi di costruire, della SCIA e di ogni altro atto di assenso comunque denominato in materia di attivitร edilizia, ivi compreso il certificato di agibilitร , nonchรฉ dei progetti approvati dalla soprintendenza ai sensi e per gli effetti degli articoli 23, 33 e 39, del decreto legislativo n. 42 del 2004, e successive modifiche ed integrazioni;
b) alla ricezione, ove dovute, delle comunicazioni di avvio lavori nellโipotesi di interventi di edilizia libera;
c) allโacquisizione, direttamente o tramite conferenza di servizi, ai sensi dellโarticolo 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), e successive modifiche ed integrazioni, degli atti di assenso, comunque denominati, necessari ai fini della realizzazione dellโintervento edilizio;
d) al rilascio dei permessi di costruire, dei certificati di agibilitร , nonchรฉ delle certificazioni attestanti le prescrizioni normative e le determinazioni provvedimentali a carattere urbanistico, paesaggistico-ambientale, edilizio e di qualsiasi altro tipo comunque rilevanti ai fini degli interventi di trasformazione edilizia del territorio;
e) alla tempestiva comunicazione allโinteressato dellโintervenuta acquisizione degli atti di assenso, comunque denominati, necessari allโavvio dei lavori in caso di SCIA e per gli interventi di edilizia libera;
f) allโadozione del provvedimento finale a seguito della conclusione dei lavori della conferenza di servizi;
g) alla cura dei rapporti tra lโamministrazione comunale, il privato e le altre amministrazioni chiamate a pronunciarsi in ordine allโintervento edilizio oggetto dellโistanza;
h) a fornire informazioni, anche mediante predisposizione di un archivio informatico, sugli adempimenti necessari per lo svolgimento delle procedure inerenti lโesecuzione di interventi edilizi e sullo stato dei procedimenti;
i) al rilascio del certificato di destinazione urbanistica;
j) allโadozione dei provvedimenti in tema di accesso ai documenti amministrativi in favore di chiunque vi abbia interesse ai sensi delle vigenti disposizioni.
6. I tempi dei singoli procedimenti sono, comunque, disciplinati dalle disposizioni vigenti.
7. Lo sportello unico per lโedilizia accetta le domande, le segnalazioni, le comunicazioni e i relativi elaborati tecnici o allegati presentati dal richiedente con modalitร telematica e trasmette, in via telematica, la documentazione alle altre amministrazioni che intervengono nel procedimento, le quali adottano modalitร telematiche di ricevimento e di trasmissione in conformitร alle modalitร tecniche individuate ai sensi dellโarticolo 34 quinquies del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4 (Misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione), convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80. Tali modalitร assicurano lโinteroperabilitร con le regole tecniche definite dal regolamento adottato ai sensi dellโarticolo 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivitร , la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
8. La Regione adotta le soluzioni tecniche necessarie ai fini del soddisfacimento dei requisiti di cui al comma 7, e si dota di una piattaforma unica telematica per lโinterscambio dei documenti e per gli ulteriori adempimenti previsti dal presente articolo, alla quale i soggetti di cui al comma 1 sono obbligati ad aderire o, comunque, a garantire lโinterscambio dei dati.
9. In sede di monitoraggio dello stato di attuazione dello sportello unico per lโedilizia, la Regione segnala agli organi di controllo le amministrazioni comunali non aderenti alla piattaforma unica telematica che utilizzino risorse finanziarie proprie per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente articolo.
10 Sino alla costituzione dello sportello unico per lโedilizia le relative funzioni sono esercitate dal competente ufficio tecnico.
Art. 15-bis. Attribuzione delle funzioni dello Sportello unico dellโedilizia allo Sportello unico per le attivitร produttive e per lโattivitร edilizia (inserito in sostituzione dallโarticolo 29, comma 5, della legge regionale n. 24 del 20 ottobre 2016.)
1. Le funzioni esercitate dallo Sportello unico dellโedilizia (SUE) sono attribuite allo Sportello unico per le attivitร produttive e per lโattivitร edilizia (SUAPE) secondo le norme sul procedimento unico previste dalla legge regionale che disciplina il SUAPE.
Art. 15 ter – Procedura di rilascio, efficacia e durata dei titoli abilitativi (sostituito dall’art. 17 della L.R. 18/2025)
1. Per quanto non disposto dalla presente legge, relativamente alle procedure, allโefficacia e alla durata dei titoli abilitativi, si applicano le disposizioni contenute nella legislazione statale vigente.
2. In ogni caso di mancato rispetto dei termini per il rilascio del permesso di costruire, si forma il silenzio inadempimento e lโinteressato puรฒ avanzare istanza alla direzione generale competente in materia urbanistica della Regione per lโintervento sostitutivo. Entro quindici giorni dal ricevimento dellโistanza il dirigente regionale competente invita il comune a pronunciarsi nei successivi quindici giorni. Scaduto infruttuosamente detto termine, il dirigente regionale competente, nei dieci giorni successivi, nomina un commissario ad acta che si pronuncia sulla domanda di permesso di costruire, entro trenta giorni dalla data del ricevimento dellโincarico.
Art. 15-ter – Potere sostitutivo (inserito in sostituzione dall’art. 17 della L.R. 18/2025)
1 – In tutti i casi di mancato rispetto dei termini per il rilascio del permesso di costruire l’interessato puรฒ avanzare istanza alla direzione generale competente in materia urbanistica della Regione per l’intervento sostitutivo. Entro quindici giorni dal ricevimento dell’istanza, il dirigente regionale competente invita il comune a pronunciarsi nei successivi quindici giorni. Scaduto infruttuosamente detto termine, il dirigente regionale competente, nei dieci giorni successivi, nomina un commissario ad acta che si pronuncia sulla domanda di permesso di costruire, entro trenta giorni dalla data del ricevimento dell’incarico.
Art. 15 quater (Parcheggi privati)
1. Nelle nuove costruzioni, nel riattamento di fabbricati in disuso da piรน di dieci anni e nelle modifiche di destinazione dโuso urbanisticamente rilevanti, devono essere riservate aree per parcheggi privati nella misura minima di 1 metro quadro per ogni 10 metri cubi di costruzione e, comunque, in misura non inferiore a uno stallo di sosta per ogni unitร immobiliare.
2. Nei frazionamenti di unitร immobiliari esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, devono essere riservate aree per parcheggi privati nella misura minima di 1 metro quadro per ogni 10 metri cubi di costruzione e, comunque, in misura non inferiore a uno stallo di sosta per ogni unitร immobiliare ulteriore rispetto allโoriginaria.
3. Ai fini della determinazione delle superfici per parcheggi privati si computano anche gli spazi necessari alla manovra del veicolo.
4. Lo stallo di sosta deve avere dimensioni minime di 2,50 metri per 5,00 metri.
5. Le prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano agli immobili esistenti ubicati in zona urbanistica omogenea A.
6. Nel caso di modifiche di destinazioni dโuso e di frazionamento di unitร immobiliari, per i fabbricati esistenti alla data del 7 aprile 1989, qualora sia dimostrata lโimpossibilitร di reperire spazi idonei da destinare al soddisfacimento dei requisiti previsti dai commi 1 e 2, lโintervento รจ consentito previo pagamento di una somma equivalente alla monetizzazione delle aree per parcheggi, da determinarsi con deliberazione del consiglio comunale. I relativi introiti costituiscono entrate vincolate per la realizzazione di nuove aree da destinare a parcheggio pubblico, da individuarsi con deliberazione del consiglio comunale. (sostituito dall’art. 10 della L.R. 11/2017)
Art. 15 quater – Parcheggi privati
1. Nelle nuove costruzioni e nelle modifiche di destinazione d’uso urbanisticamente rilevanti sono riservate aree per parcheggi privati nella misura minima di 1 metro quadro per ogni 10 metri cubi di costruzione e, comunque, in misura non inferiore a uno stallo di sosta per ogni unitร immobiliare. Nelle modifiche di destinazione d’uso urbanisticamente non rilevanti, fermo il rispetto degli spazi per parcheggi previsti da specifiche normative di settore, lo strumento urbanistico comunale determina gli spazi per parcheggio eventualmente ritenuti necessari. (inserito dall’art. 18 della L.R. 18/2025) (Illegittimitร costituzionale โ Sentenza della Corte Costituzionale 86/2026 Deposito del 21/05/2026; Pubblicazione in G. U. 27/05/2026)
1 bis. Con apposita direttiva, da approvare secondo le modalitร di cui all’articolo 5, comma 8, della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45 (Norme per l’uso e la tutela del territorio regionale), la Regione disciplinale dotazioni di parcheggi in funzione delle categorie funzionali urbanisticamente rilevanti di cui all’articolo 11. (inserito con l’art. 19 c.1 della L.R. 1/2019)
1 ter. Nelle more dell’approvazione della direttiva di cui al comma 1 bis, nei cambi di destinazione d’uso anche urbanisticamente rilevanti ai sensi dell’articolo 11 verso la destinazione d’uso turistico-ricettiva, la dotazione minima di aree per parcheggi pubblici o ad uso pubblico รจ pari ad 1 mq ogni 40 mc di volume urbanistico della costruzione nel caso di unitร immobiliari ricadenti all’interno delle zone urbanistiche omogenee A, B e nelle zone urbanistiche omogenee C, D, e G purchรฉ attuate, e di 1 mq ogni 15 mc di volume urbanistico della costruzione negli altri casi. Non รจ richiesta alcuna dotazione ulteriore di parcheggi pubblici o privati quando la nuova destinazione turistico ricettiva, ancorchรฉ urbanisticamente rilevante, non comporti variazioni in aumento dei limiti e dei rapporti previsti dal decreto assessoriale n. 2266/U del 1983. Qualora, per gli immobili ricadenti all’interno delle zone urbanistiche omogenee A, B e nelle zone urbanistiche omogenee C, D, e G purchรฉ attuate, sia dimostrata l’impossibilitร di reperire spazi idonei da destinare al soddisfacimento dei fabbisogni per parcheggi, รจ consentita, nei cambi di destinazione d’uso di cui al presente comma, la monetizzazione delle aree per parcheggi. (inserito con l’art. 19 c.1 della L.R. 1/2019)
2. Nei frazionamenti di unitร immobiliari legittimamente realizzati legittimamente realizzate senza la dotazione minima di aree per parcheggi privati di 1 metro quadro ogni 10 metri cubi di costruzione, sono riservate, per ogni unitร immobiliare ulteriore rispetto all’originaria, apposite aree per parcheggi privati nelle misure minime previste al comma 1. ร considerata originaria l’unitร immobiliare piรน grande derivante dal frazionamento, fatto salvo un diverso accordo tra le parti proprietarie. (modificato con l’art. 19 c.1 della L.R. 1/2019)
3. Ai fini della determinazione delle superfici per parcheggi privati si computano anche gli spazi necessari alla manovra del veicolo.
4. Lo stallo di sosta deve avere dimensioni minime di 2,50 metri per 5,00 metri e, nel caso di edifici esistenti puรฒ essere localizzato, anche all’esterno del lotto in cui sorge l’edificio, in aree asservite entro un raggio di 300 metri dall’unitร immobiliare di riferimento. (inserito dall’art. 18 della L.R. 18/2025)
5. Le prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano agli immobili:
a) ubicati in zona urbanistica omogenea A;
b) ubicati all’interno dei centri di antica e prima formazione;
c) sottoposti a vincolo ai sensi della parte II del decreto legislativo n. 42 del 2004, e successive modifiche ed integrazioni.
6. Nel caso di modifiche di destinazioni d’uso urbanisticamente rilevanti e di frazionamento di unitร immobiliari, per i fabbricati esistenti alla data del 7 aprile 1989, nonchรฉ per quelli realizzati successivamente che non possono garantire la dotazione di uno stallo di sosta per ogni unitร immobiliare, (inserito dall’art. 18 della L.R. 18/2025) qualora sia dimostrata l’impossibilitร di reperire spazi idonei da destinare al soddisfacimento dei requisiti previsti dai commi 1 e 2, l’intervento รจ consentito previo pagamento di una somma equivalente alla monetizzazione delle aree per parcheggi, da determinarsi con deliberazione del consiglio comunale. I relativi introiti costituiscono entrate vincolate per la realizzazione di nuove aree da destinare a parcheggio pubblico, da individuarsi con deliberazione del consiglio comunale.
7. Nel caso di nuovi frazionamenti e ai fini della conclusione dei procedimenti di accertamento di conformitร di frazionamenti eseguiti in assenza di titolo, la monetizzazione di cui al comma 6 non รจ necessaria per la prima unitร immobiliare ulteriore rispetto all’originaria purchรฉ di volume inferiore a 210 metri cubi. Sono fatte salve disposizioni piรน restrittive contenute negli strumenti urbanistici comunali.
8. Sono fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono ulteriori spazi per parcheggi, diversi da quelli disciplinati dal presente articolo, suscettibili di monetizzazione se previsto.
Art. 15 quinquies – Disposizioni in materia di aree per la sosta di veicoli (inserito dall’art. 19 c.2 della L.R. 1/2019)
- La realizzazione, in ambito extraurbano, delle aree ad uso pubblico per la sosta di veicoli, anche temporanee, e di quelle previste dall’articolo 21 della legge regionale 28 luglio 2017, n. 16 (Norme in materia di turismo) e, all’interno della fascia dei 2.000 metri dalla linea di battigia marina, di quelle dirette a soddisfare esigenze non legate all’uso del mare, รจ subordinata all’adozione di apposita deliberazione consiliare che, ferme le previsioni dell’articolo 22 bis della legge regionale n. 45 del 1989 e nel rispetto delle altre disposizioni vigenti e degli atti di pianificazione sovraordinati, detta i criteri per la loro individuazione e ne regolamenta l’uso. Sono escluse le aree pertinenziali destinate al soddisfacimento dei fabbisogni di aree di sosta delle attivitร commerciali, turistico-ricettive, direzionali, industriali o artigianali.
1. Le opere realizzate in assenza di concessione permesso di costruire, in totale o parziale difformitร , con variazioni essenziali, in assenza di autorizzazione possono ottenere la concessione permesso di costruire o lโautorizzazione in sanatoria, quando siano conformi agli strumenti urbanistici generali o attuativi approvati e non in contrasto con quelli adottati sia al momento della realizzazione dellโopera che al momento della presentazione della domanda.
1 bis. Fatti salvi gli effetti penali dell’illecito, il permesso di costruire o l’autorizzazione all’accertamento di conformitร possono essere ottenuti, ai soli fini amministrativi, qualora gli interventi risultino conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento della presentazione della domanda – inefficace per la Sentenza CC 24/2022
2. A tal fine, il responsabile dellโabuso deve presentare apposita richiesta al sindaco, prima della scadenza dei termini di cui agli articoli 6, secondo comma, e 7, primo comma, della presente legge.
2 bis. La domanda di cui al comma 1 puรฒ essere accompagnata dal progetto delle opere necessarie a garantire il rispetto delle condizioni di conformitร . Tali opere riguardano unicamente gli interventi per l’eliminazione delle parti o degli elementi incongrui e comunque non accertabili, e gli interventi volti alla modifica dell’esistente per ricondurlo alle soluzioni tipologico-architettoniche previste dallo strumento urbanistico vigente al momento della domanda di accertamento di conformitร . ร fatta salva l’applicazione delle disposizioni vigenti in materia paesaggistica.
3. La richiesta di sanatoria sโintende respinta qualora il sindaco non si pronunci entro sessanta giorni.
3 bis. In esito alle verifiche sulla domanda di cui al comma 2 bis, il responsabile del competente ufficio comunale, emana un permesso di costruire per i lavori necessari al ripristino delle condizioni di conformitร , con eventualmente le ulteriori altre prescrizioni necessarie; nel permesso di costruire sono indicati i tempi necessari per l’esecuzione delle opere, che non possono essere superiori a un anno dalla data del rilascio, non prorogabili. L’accertamento di conformitร di cui al comma 1 si forma solo a seguito della successiva verifica, con sopralluogo, dell’esecuzione delle opere nei tempi previsti dal permesso di costruire di cui al primo periodo. In caso di esito negativo l’accertamento di conformitร oggetto della domanda di cui al comma 1, si intende respinto e il responsabile del competente ufficio comunale avvia immediatamente le procedure sanzionatorie previste dagli articoli 6 o 7.
4. Il rilascio della concessione permesso di costruire in sanatoria รจ subordinato al pagamento degli oneri di concessione permesso di costruire dovuti in conformitร alla normativa vigente, in misura doppia, oppure, in caso di gratuitร a norma di legge, in misura pari a quella prevista dall’articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, e successive modifiche e integrazioni e comunque, in entrambi i casi, in misura non inferiore a euro 500. (inserito dall’art. 20 della L.R. 1/2019)
Art. 16 (Accertamento di conformitร nelle ipotesi di assenza di titolo o totale difformitร ) (inserito in sostituzione dall’art. 19 della L.R. 18/2025)
1. In materia di accertamento di conformitร nelle ipotesi di assenza di titolo o totale difformitร trova applicazione l’articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, e successive modifiche ed integrazioni; per le opere eseguite in assenza di SCIA, CILA o CIL o in totale difformitร da esse si applicano le sanzioni e le procedure di sanatoria stabilite nei rispettivi articoli della presente legge.
2. L’oblazione minima per singola unitร immobiliare รจ, in ogni caso, pari a euro 1.500.
3. La domanda di accertamento di conformitร puรฒ essere accompagnata dal progetto delle opere necessarie a garantire il rispetto delle condizioni di conformitร . Tali opere riguardano unicamente gli interventi necessari per l’eliminazione delle parti o degli elementi incongrui e comunque non accertabili, e gli interventi volti alla modifica dell’esistente per ricondurlo alle soluzioni tipologico-architettoniche previste dagli strumenti urbanistici comunali vigenti al momento della domanda di accertamento di conformitร . Non รจ ammessa alcuna nuova costruzione. In caso di valutazione positiva delle proposte, il responsabile del competente ufficio comunale, emana un titolo edilizio per i lavori necessari al ripristino delle condizioni di conformitร , con le eventuali ulteriori prescrizioni necessarie; nel permesso di costruire sono indicati i tempi necessari per l’esecuzione delle opere, che non possono essere superiori a un anno dalla data del rilascio, non prorogabili. L’accertamento di conformitร si forma solo a seguito della successiva verifica, con sopralluogo, dell’esecuzione delle opere nei tempi previsti dal permesso di costruire di cui al quarto periodo. In caso di esito negativo, l’accertamento di conformitร si intende respinto e il responsabile del competente ufficio comunale avvia immediatamente le procedure sanzionatorie previste dagli articoli 6 o 7. ร fatta salva l’applicazione delle disposizioni vigenti in materia paesaggistica. (Illegittimitร costituzionale โ Sentenza della Corte Costituzionale 86/2026 Deposito del 21/05/2026; Pubblicazione in G. U. 27/05/2026)
Art. 16-bis (Accertamento di conformitร nelle ipotesi di parziali difformitร e di variazioni essenziali) (inserito dall’art. 20 della L.R. 18/2025)
- In materia di accertamento di conformitร nelle ipotesi di parziali difformitร e di variazioni essenziali trova applicazione l’articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, e successive modifiche ed integrazioni; per le opere eseguite con variazioni essenziali o in parziale difformitร dalla SCIA, CILA o CIL si applicano le sanzioni e le procedure di sanatoria stabilite nei rispettivi articoli della presente legge.
- L’oblazione minima per singola unitร immobiliare รจ, in ogni caso, pari a euro 500 nelle ipotesi di parziali difformitร ed euro 1.000 nelle ipotesi di variazioni essenziali.
- La domanda di accertamento di conformitร puรฒ essere accompagnata dal progetto delle opere necessarie a garantire il rispetto delle condizioni di conformitร . Tali opere riguardano unicamente gli interventi necessari per l’eliminazione delle parti o degli elementi incongrui e comunque non accertabili, e gli interventi volti alla modifica dell’esistente per ricondurlo alle soluzioni tipologico-architettoniche previste dagli strumenti urbanistici comunali vigenti al momento della domanda di accertamento di conformitร . Non รจ ammessa alcuna nuova costruzione. In caso di valutazione positiva delle proposte, il responsabile del competente ufficio comunale, emana un titolo edilizio per i lavori necessari al ripristino delle condizioni di conformitร , con le eventuali ulteriori prescrizioni necessarie; nel permesso di costruire sono indicati i tempi necessari per l’esecuzione delle opere, che non possono essere superiori a un anno dalla data del rilascio, non prorogabili. L’accertamento di conformitร si forma solo a seguito della successiva verifica, con sopralluogo, dell’esecuzione delle opere nei tempi previsti dal permesso di costruire di cui al quarto periodo. In caso di esito negativo, l’accertamento di conformitร , si intende respinto e il responsabile del competente ufficio comunale avvia immediatamente le procedure sanzionatorie previste dagli articoli 6 o 7. ร fatta salva l’applicazione delle disposizioni vigenti in materia paesaggistica.”.
Art.17 – Lottizzazioni abusive (sostituito dall’art. 21 della L.R. 18/2025)
Si ha lottizzazione abusiva di terreni a scopo edificatorio quando vengano iniziate opere che comportino trasformazione urbanistica od edilizia dei terreni stessi in violazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici, vigenti o adottati, o comunque stabilite dalle leggi statali o regionali o senza la prescritta autorizzazione; nonchรฉ quando tale trasformazione venga predisposta attraverso il frazionamento e la vendita, o atti equivalenti, del terreno in lotti che, per le loro caratteristiche quali la dimensione in relazione alla natura del terreno e alla sua destinazione secondo gli strumenti urbanistici, il numero, lโubicazione o la eventuale previsione di opere di urbanizzazione ed in rapporto ad elementi riferiti agli acquirenti, denunciano in modo non equivoco la destinazione a scopo edificatorio.
Art. 17 (Lottizzazioni abusive) (inserito in sostituzione dall’art. 21 della L.R. 18/2025)
1. In materia di lottizzazioni abusive trova applicazione l’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, e successive modifiche ed integrazioni.
2. Il certificato di destinazione urbanistica relativo ad aree situate in zona urbanistica C, D, F o G di cui all’articolo 3 del decreto assessoriale n. 2266/U del 1983 deve precisare l’esistenza o meno di uno strumento attuativo.
Art.18 – Sanzioni per le lottizzazioni abusive (abrogato dall’art. 22 della L.R. 18/2025)
1. Nel caso in cui il sindaco accerti lโeffettuazione di lottizzazioni abusive di terreni a scopo edificatorio ne dispone la sospensione con ordinanza da trascriversi nei registri immobiliari e da notificare ai proprietari delle aree.
2. Trascorsi novanta giorni, ove non intervenga la revoca del provvedimento di cui al comma precedente, le aree lottizzate sono acquisite di diritto al patrimonio del comune con effetto dalla data del provvedimento di sospensione.
3. Il sindaco rende noto lโelenco delle aree acquisite e dispone lโimmissione in possesso.
4. Per lโulteriore procedimento si applicano le norme contenute nel precedente articolo 6, nono, decimo e undicesimo comma.
5. Ove richiesto il certificato di destinazione urbanistica contenente tutte le prescrizioni urbanistiche relative allโarea interessata, quando esso riguardi aree situate in zona C, D, F o G deve precisare lโesistenza o meno di uno strumento attuativo approvato.
Art.19 – Ritardato o omesso versamento del contributo
1. Il mancato versamento, nei termini di legge, del contributo di concessione permesso di costruire di cui agli articoli 3, 5 e 6 e 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 108 comporta:
- lโaumento del contributo in misura pari al
20 per cento 10 per cento (sostituito dall’art. 23 della L.R. 18/2025), qualora il versamento sia effettuato nei successivi centoventi giorni;
- lโaumento del contributo in misura pari al
50 per cento 20 per cento (sostituito dall’art. 23 della L.R. 18/2025), qualora il versamento sia effettuato nei sessanta giorni successivi al termine di cui alla lettera a);
- lโaumento del contributo in misura pari al
100 per cento 50 per cento (sostituito dall’art. 23 della L.R. 18/2025), qualora il versamento sia effettuato nei sessanta giorni successivi al termine di cui alla lettera b).
2. Le misure di cui alle lettere precedenti non si cumulano.
2 bis. Le sanzioni di cui al comma 1 non si applicano per tutta la durata dello stato di emergenza sanitaria da Covid-19. (modifiche introdotte dall’art. 131 della L.R. 9/2023)
3. Nel caso di pagamento rateizzato le norme di cui al primo comma si applicano ai ritardi nei pagamenti delle singole rate.
4. Decorso inutilmente il termine di cui alla lettera c), del primo comma, il comune provvede alla riscossione coattiva con ingiunzione emessa dal sindaco a norma degli articoli 2 e seguenti del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.
Art.20 – Vigilanza e controllo sullโattivitร urbanistico โ edilizia (Sostituito dallโart. 13 della L.R. 8/2005)
- Il sindaco esercita la vigilanza sullโattivitร urbanistico – edilizia nel territorio comunale.
- Lโaccertamento delle opere abusive รจ effettuato da:
- funzionari degli uffici tecnici comunali;
- vigili urbani.
- Lโaccertamento di cui sopra puรฒ essere effettuato anche dalla Regione attraverso il Servizio regionale di vigilanza in materia edilizia, di cui al successivo articolo 21, in collaborazione con le amministrazioni comunali.
- Il verbale di accertamento di opere abusive deve essere inviato al sindaco del comune interessato, allโautoritร giudiziaria competente per territorio, allโIntendenza di finanza ed allโAssessorato regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica per i rispettivi provvedimenti di competenza.
- Nel verbale di accertamento devono essere indicati il titolare delโimmobile lโassuntore dei lavori, il progettista ed il direttore dei lavori.
- Gli organi preposti alla vigilanza ed allโaccertamento segnalano, inoltre, i nomi del progettista e del direttore dei lavori ai competenti ordini e collegi professionali, ai fini dellโapplicazione delle sanzioni disciplinari.
- Gli stessi organi di cui al comma precedente segnalano, altresรฌ, le imprese responsabili di costruzione abusiva allโAssessore regionale dei lavori pubblici, che provvede allโassunzione dei provvedimenti sanzionatori di propria competenza.
- Qualora sia constatata dai competenti uffici comunali lโinosservanza delle norme di legge e di regolamento, delle prescrizioni degli strumenti urbanistici e delle modalitร esecutive fissate nella concessione o nellโautorizzazione, il sindaco ordina lโimmediata sospensione dei lavori che ha effetto fino allโadozione dei provvedimenti definitivi, da adottare e notificare entro 45 giorni dallโordine di sospensione dei lavori.
- Nei casi in cui il comune debba provvedere alla demolizione di opere abusive, i relativi lavori sono affidati anche a trattativa privata.
- Nel caso di impossibilitร di affidamento dei lavori, il sindaco ne dร notizia allโAssessore regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica, il quale adotta i necessari provvedimenti sostitutivi.
- Il rifiuto ingiustificato di eseguire i lavori da parte di imprese iscritte allโalbo regionale degli appaltatori di opere pubbliche comporta la sospensione dallโalbo per un anno, ai sensi dellโarticolo 10 della legge regionale 27 aprile 1984, n. 13.
Art. 20 – Vigilanza sullโattivitร urbanistico-edilizia Vigilanza sull’attivitร urbanistico-edilizia e responsabilitร (modificato con l’art. 24 della L.R. 18/2025)
1. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale esercita, anche secondo le modalitร stabilite dallo statuto o dai regolamenti dellโente, la vigilanza sullโattivitร urbanistico-edilizia nel territorio comunale per assicurarne la rispondenza alle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed alle modalitร esecutive fissate nei titoli abilitativi e provvede allโaccertamento delle violazioni riscontrate. (sostituito dall’art. 24 della L.R. 18/2025)
1. La vigilanza sull’attivitร urbanistico-edilizia รจ disciplinata dall’articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, e successive modifiche ed integrazioni. (inserito in sostituzione dall’art. 24 della L.R. 18/2025)
2. La funzione di vigilanza รจ, inoltre, esercitata nei casi di segnalazione effettuata dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria ai sensi delle vigenti disposizioni statali.
3. Lโaccertamento di cui al comma 1 puรฒ essere effettuato L’attivitร di vigilanza di cui al comma 1 puรฒ essere effettuata (sostituito con l’art. 24 della L.R. 18/2025) anche dalla Regione attraverso il servizio competente in materia di vigilanza edilizia e il Corpo forestale e di vigilanza ambientale, in collaborazione con le amministrazioni comunali.
4. Il verbale di accertamento รจ inviato con immediatezza allโamministrazione comunale interessata, allโautoritร giudiziaria competente per territorio ed allโAssessorato regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica per i rispettivi provvedimenti di competenza, e indica il proprietario dellโimmobile, lโesecutore dei lavori, il progettista ed il direttore dei lavori.
5. Gli organi preposti alla vigilanza ed allโaccertamento segnalano i nomi del progettista e del direttore dei lavori ai competenti ordini e collegi professionali e trasmettono i dati relativi alle imprese esecutrici allโAmministrazione regionale per lโadozione dei provvedimenti sanzionatori di rispettiva competenza.
6. Il comune pubblica mensilmente nel proprio albo pretorio on line i dati relativi agli immobili e alle opere realizzati abusivamente ed effettua le trasmissioni previste dalle vigenti disposizioni statali.
6-bis. L’attivitร di vigilanza e le responsabilitร del titolare del titolo abilitativo, del committente, del costruttore, del direttore dei lavori e del progettista, sono disciplinate, per quanto non previsto dalla presente legge, dagli articoli 27 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, e successive modifiche ed integrazioni. (inserito con l’art. 24 della L.R. 18/2025)
Art.21 – Servizio regionale di vigilanza in materia edilizia (Articolo abrogato dallโarticolo 80 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, con effetto dalla data di entrata in vigore del decreto di ridefinizione dei servizi previsto dal comma 5 dellโarticolo 71 della stessa legge.)
1. Eโ istituito, anche in soprannumero rispetto a quanto fissato dagli articoli 5 e 6 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, presso lโAssessorato degli enti locali, finanze ed urbanistica il servizio regionale di vigilanza in materia edilizia, ripartito in un settore tecnico ed in uno amministrativo.
2. LโAmministrazione regionale, in materia di vigilanza edilizia, esercita i seguenti compiti:
vigilanza sullโattivitร edilizia e sulla corretta attuazione dei piani urbanistici nonchรฉ accertamento e segnalazione dellโinsorgere di fenomeni di abusivismo, in collaborazione con lโamministrazione comunale, al fine di prevenire la realizzazione di opere edilizie in contrasto con le norme urbanistiche;
rilevamento, accertamento e censimento delle opere abusive, in collaborazione con i comuni interessati, anche avvalendosi di collaborazioni esterne mediante convenzionamento a tempo determinato;
realizzazione di rilevamenti aereofotogrammetrici con particolare riguardo alle zone costiere, ai centri storici ed alle aree contermini ai centri urbani di maggiore rilevanza;
promozione della conoscenza diffusa delle norme urbanistiche che regolano lโattivitร edilizia, la disciplina e lโuso del territorio;
attivitร istruttoria degli atti di competenza regionale relativi alla repressione degli abusi edilizi;
ogni altra attivitร attinente la prevenzione e repressione dellโabusivismo edilizio;
indirizzo e coordinamento dellโattivitร di enti ed amministrazioni pubbliche in materia di edilizia ed urbanistica.
Art.22 – Adempimenti regionali (Sostituito dallโart. 13 della L.R. 8/2005)
- AllโAssessore regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica competono gli adempimenti regionali in materia di disciplina e controllo dellโattivitร urbanistico – edilizia e di applicazione delle relative sanzioni.
- Al medesimo Assessore compete altresรฌ lโannullamento delle licenze e concessioni edilizie illegittime ai sensi dellโarticolo 27 della legge 17 agosto 1942, n. 1150.
Art. 22 (Annullamento del permesso di costruire da parte della Regione)
1. Entro dieci anni dalla loro adozione i provvedimenti comunali che autorizzano interventi non conformi a prescrizioni degli strumenti urbanistici o dei regolamenti edilizi o comunque in contrasto con la normativa urbanistico-edilizia vigente al momento della loro adozione, possono essere annullati dalla Regione.
2. Il provvedimento di annullamento รจ emesso entro diciotto mesi dallโaccertamento delle violazioni di cui al comma 1, ed รจ preceduto dalla contestazione delle violazioni stesse al titolare del permesso di costruire, al proprietario della costruzione, al progettista e al comune, con lโinvito a presentare controdeduzioni entro un termine allโuopo prefissato.
3. In pendenza delle procedure di annullamento puรฒ essere ordinata la sospensione dei lavori, con provvedimento da notificare a mezzo di ufficiale giudiziario, nelle forme e con le modalitร previste dal codice di procedura civile, ai soggetti di cui al comma 2 e da comunicare al comune. Lโordine di sospensione cessa di avere efficacia se, entro sei mesi dalla sua notificazione, non sia stato emesso il decreto di annullamento di cui al comma 1.
4. Entro sei mesi dalla data di adozione del provvedimento di annullamento รจ adottato il provvedimento di demolizione delle opere eseguite in base al titolo annullato.
5. I provvedimenti di sospensione dei lavori e di annullamento sono resi noti al pubblico mediante lโaffissione, nellโalbo pretorio del comune, dei dati relativi agli immobili e alle opere realizzate.
6. La competenza allโadozione dei provvedimenti di cui al presente articolo รจ attribuita alla Direzione generale competente in materia urbanistica.
Art. 22-bis – Interventi eseguiti in base ad un titolo abilitativo annullato (inserito con l’art. 25 della L.R. 18/2025)
- In materia di interventi eseguiti in base ad un titolo abilitativo successivamente annullato trova applicazione l’articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, e successive modifiche ed integrazioni.
CAPO II
(SNELLIMENTO ED ACCELERAZIONE DELLE PROCEDURE ESPROPRIATIVE)
Art.23 – Delega di funzioni in materia di espropriazioni
1. Lโarticolo 21 della legge regionale 6 settembre 1976, n. 45, lโarticolo 5 della legge regionale 21 luglio 1976, n. 39, e lโarticolo 28 della legge regionale 19 maggio 1981, n. 17, sono abrogati e sostituiti dalle seguenti norme.
2. Ai sensi dellโarticolo 44 dello Statuto speciale per la Sardegna e dellโarticolo 3, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979,n. 348 รจ rispettivamente delegata e subdelegata, ai sindaci dei comuni interessati, la competenza ad emettere il provvedimento di autorizzazione ad introdursi, ai sensi e per gli effetti dellโarticolo 7 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, negli immobili suscettibili di esproprio per lโesecuzione di tutte le opere di urbanizzazione primaria e secondaria definite dallโarticolo 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, e dallโarticolo 44 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e di tutte le opere e gli interventi da realizzare in attuazione degli strumenti urbanistici generali e di attuazione, ivi compresi tra gli altri, i piani per lโedilizia economica e popolare di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni, le localizzazione di cui allโarticolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, i piani per insediamenti produttivi di cui allโarticolo 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, i piani di risanamento urbanistico di cui alla presente legge, nonchรฉ i piani di recupero di cui agli articoli 27 e seguenti della legge 5 agosto 1978, n. 457.
3. Ai sindaci dei comuni interessati รจ, altresรฌ, delegata e subdelegata la competenza relativa allโadozione, ai sensi dellโarticolo 20 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modifiche, del provvedimento di occupazione dโurgenza degli immobili occorrenti per la realizzazione delle opere e degli interventi previsti nel secondo comma del presente articolo.
4. I provvedimenti di cui ai commi precedenti devono essere emanati entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento delle istanze degli enti pubblici interessati, semprechรฉ siano complete dellโoccorrente documentazione e regolari ai sensi di legge.
5. Scaduto infruttuosamente il termine di cui al comma precedente, i provvedimenti sono adottati dal Presidente della Giunta regionale competente in materia di espropriazioni per causa di pubblica utilitร .
Art.24 – Accelerazione delle procedure espropriative
1. In caso di esproprio preordinato alla realizzazione delle opere e degli interventi di cui al precedente articolo 23, lโente espropriante deposita presso la segreteria del comune, unitamente alla documentazione di cui allโarticolo 10 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, un elenco degli immobili recante lโindicazione delle indennitร determinate ai sensi delle norme vigenti.
2. Ove lโindennitร sia riferita a manufatti edificati od a suoli diversi da quelli agricoli, unitamente allโelenco predetto lโente espropriante deposita anche il parere di congruitร preventivamente formulato dal competente Ufficio tecnico erariale.
3. Nel termine di trenta giorni dalla data di inserzione nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna, parte III, dellโavviso di cui al secondo comma dellโarticolo 10 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, i proprietari interessati dichiarano la loro disponibilitร a stipulare la cessione volontaria di cui agli articoli 12, primo comma, e 17, primo comma, della legge 22 ottobre 1971, n. 865, ovvero manifestano la loro volontร di accettare, o meno, puramente e semplicemente, lโindennitร loro offerta dallโente espropriante. In caso di mancata accettazione i proprietari interessati possono presentare le loro osservazioni corredandole di una perizia redatta da un tecnico ed asseverata presso la cancelleria di un ufficio giudiziario.
4. Decorso il termine di cui al comma precedente, il sindaco, entro i successivi quindici giorni, trasmette allโente espropriante la documentazione depositata, ivi comprese le eventuali osservazioni degli interessati e le eventuali deduzioni del comune.
5. Lโente espropriante, entro i successivi novanta giorni, provvede direttamente alla stipulazione delle eventuali cessioni volontarie nonchรฉ al pagamento delle indennitร accettate puramente e semplicemente ed al deposito, nella Cassa depositi e prestiti, delle indennitร non accettate.
6. Decorso tale ultimo termine, nei successivi trenta giorni, lโente espropriante trasmette al Presidente della Giunta regionale gli atti relativi agli immobili dei quali non vi sia in corso lโacquisizione mediante cessione volontaria, fornendo prova dellโavvenuto pagamento o deposito delle indennitร accettate o rifiutate.
7. Il Presidente della Giunta regionale, con unico provvedimento definitivo che sostituisce i provvedimenti di cui agli articoli 11, 13 e 15 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modifiche, anche ai fini di cui allโarticolo 19 della medesima legge, decide sulle osservazioni presentate, ridetermina le indennitร non accettate sentito, ove opportuno od ove lโimporto unitario delle indennitร stesse superi la somma di lire cento milioni, il Comitato tecnico regionale dei lavori pubblici e pronuncia lโespropriazione.
8. Il decreto รจ pubblicato, per estratto, nel Bollettino ufficiale della Regione, parte II; รจ notificato agli interessati a cura dellโente espropriante nelle forme previste per la notificazione degli atti processuali civili ed รจ depositato presso la segreteria del comune previa affissione dellโavviso di deposito allโalbo del comune medesimo per trenta giorni consecutivi dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
9. Da tale ultima data decorre il termine di cui allโarticolo 19 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modifiche.
10. Il provvedimento di cui al precedente settimo comma รจ trascritto dโurgenza nei registri immobiliari a cura dellโente espropriante il quale provvede, altresรฌ, a richiedere le conseguenti volturazioni catastali.
11. Restano ferme, per quanto compatibili con quelle contenute nel presente articolo, le norme contenute nella legge 22 ottobre 19771, n. 865 e successive modificazioni.
11 bis. Allo scopo di favorire la realizzazione degli interventi di cui all’ articolo 21 della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45 e successive modificazioni ed integrazioni, per le occupazioni d’urgenza in corso al 1ยฐ dicembre 2005, la scadenza del termine di cui al secondo comma dell’articolo 20 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 , รจ prorogata di due anni. (Inserito dallโart. 13 della L.R. 2/2007)
Art.25 – Servizio regionale delle espropriazioni
1. Al fine di assicurare il coordinamento e lโomogeneizzazione operativa di enti ed amministrazioni operanti in Sardegna nella materia delle espropriazioni per pubblica utilitร e per espletare adempimenti attinenti alla materia stessa, di competenza dellโAmministrazione regionale, รจ istituito anche in soprannumero rispetto a quanto fissato dagli articoli 5 e 6 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, presso la Presidenza della Giunta regionale, il ripartito in un settore amministrativo ed in un settore tecnico.
2. Il svolge le funzioni giร espletate dallโUfficio regionale delle espropriazioni relative allโesercizio delle attribuzioni, in materia espropriativa, di competenza del Presidente della Giunta regionale.
3. Adempie, altresรฌ, alla funzione di consulenza tecnico – giuridica a supporto degli enti ed amministrazioni operanti nella materia delle espropriazioni per pubblica utilitร e di divulgazione, a livello locale, della conoscenza delle norme e delle procedure espropriative, con comunicati, circolari interpretative e con ogni altro utile mezzo.
4. Al fine di rendere disponibile un utile strumento di conoscenza della dimensione dellโattivitร espropriativi in Sardegna e degli oneri economici derivanti dalla stessa in dipendenza dellโapplicazione delle norme vigenti in materia, al รจ, altresรฌ affidato il compito di curare lโacquisizione di dati statistici inerenti agli interventi espropriativi, ai tempi procedurali di definizione degli interventi stessi e delle indennitร corrisposte agli interessati, nonchรฉ di provvedere alla pubblicazione dei dati medesimi. (Abrogato dallโart. 80 della L.R. 31/1998)
CAPO III (PIANI DI RISANAMENTO URBANISTICO E SANATORIA DELLE OPERE ABUSIVE)
Art.26 – Opere abusive ammesse a sanatoria
1. Il presente capo definisce le norme per il rilascio della concessione permesso di costruire edilizia o dellโautorizzazione in sanatoria per le opere abusive di cui sia stato completato lโingombro volumetrico con la realizzazione delle murature perimetrali e della copertura per gli edifici e siano state completate funzionalmente negli altri casi, entro la data del 1ยบ ottobre 1983.
2. La concessione Il permesso di costruire o lโautorizzazione in sanatoria รจ rilasciata al proprietario dellโopera abusiva, ovvero a coloro che ne hanno titolo ai sensi della normativa vigente nonchรฉ ad ogni altro soggetto interessato al conseguimento della sanatoria medesima.
Art.27 – Opere minori ammesse a sanatoria
1. Le opere meramente interne alle costruzioni che non interessino le facciate esterne dellโedificio e non comportino modifiche alla sagoma, sono sanabili senza che occorra il nulla osta delle autoritร competenti anche quando sono relative ad edifici, non vincolati ai sensi della legge 1ยบ giugno 1939, n. 1089, che si trovano in zone vincolate.
2. Le opere di cui al comma precedente che non siano in contrasto con gli strumenti urbanistici adottati o approvati, non comportino aumento delle superfici utili, non modifichino la destinazione dโuso delle costruzioni, e delle singole unitร immobiliari e non rechino pregiudizio alla statica dellโimmobile sono sanate con lโinvio al comune, entro il 31 dicembre 1985 30 giugno 1986 30 settembre 1986, da parte del proprietario dellโimmobile o di chi ne ha comunque titolo, di una relazione a firma di un professionista abilitato alla progettazione che asseveri che le opere compiute hanno le caratteristiche indicate in questo e nel precedente comma.
3. Le altre opere intere, cosรฌ come definite dal primo comma del presente articolo e che, ferma restando la cubatura, non siano conformi alle prescrizioni di cui al precedente comma sono egualmente ammesse a sanatoria, purchรฉ non rechino pregiudizio alla statica dellโimmobile con lโinvio al sindaco entro il 30 giugno 1986 entro il 30 settembre 1986 di una relazione a firma di un professionista abilitato alla progettazione che asseveri il rispetto delle prescrizioni indicate nel presente comma.
4. In tal caso, alla relazione deve essere allegata la prova dellโavvenuto versamento a favore del comune di una somma pari a lire seimila per ogni metro quadrato di superficie a titolo di contributo di concessione permesso di costruire.
5. Sono ammesse alle sanatorie di cui ai precedenti commi le opere minori realizzate prima dellโentrata in vigore della presente legge o in corso di realizzazione alla medesima data. Alle opere interne definite nei precedenti commi รจ equiparata, ai fini della procedura per la sanatoria, la chiusura di verande, balconi o terrazze con strutture precarie per la quale รจ ugualmente dovuto il versamento di lire 6.000 per ogni metro quadro realizzato ( Inserito dallโart. 3 della L.R. 21/1986 )
Art.28 – Opere abusive escluse dalla sanatoria
1. Non possono conseguire il rilascio della concessione permesso di costruire o dellโautorizzazione in sanatoria le opere abusive, realizzate dopo lโapposizione del vincolo che si trovino:
a) entro la fascia di rispetto costiero dei 150 metri dal mare, di cui allโarticolo 14, lettera b), della legge regionale 19 maggio 1981, n. 17, per le quali non sia ammessa la deroga ai sensi dellโarticolo 18 della medesima legge regionale;
b) in contrasto con le prescrizioni urbanistiche che prevedano la destinazione delle aree su cui insistono a sede viaria pubblica o a spazi, edifici e servizi pubblici;
c) in contrasto con le norme poste a salvaguardia del nastro stradale o ferroviario. Qualora le opere stesse non costituiscano minaccia alla sicurezza del traffico, la sanatoria รจ ammessa sentito il parere dellโamministrazione competente;
d) in zone soggette a vincoli posti a tutela di preminenti interessi pubblici ovvero su aree di proprietร dello Stato o di enti pubblici, a meno che lโamministrazione competente, ivi inclusa la soprintendenza competente, dichiari il non pregiudizio degli interessi pubblici tutelati, ovvero conceda lโuso del suolo.
2. Non possono altresรฌ conseguire il rilascio della concessione permesso di costruire o dellโautorizzazione in sanatoria le opere relative a manufatti produttivi industriali, commerciali e direzionali e le opere connesse, anche quando siano situate nelle zone agricole, a meno che sia garantita lโautonomia funzionale del complesso, nel rispetto di tutte le norme di legge ed assicurata la compatibilitร con la destinazione prevalente del territorio limitrofo.
3. Alle opere abusive non ammissibili a sanatoria, si applicano le sanzioni amministrative previste dal Capo I della presente legge.
Art.29 – Accessi al mare
1. Per garantire la fruibilitร pubblica del litorale le amministrazioni comunali il cui territorio comprende zone costiere sono tenute a dotarsi, entro centottanta giorni dallโentrata in vigore della presente legge, di un piano che individui i necessari accessi pubblici al mare mediante opportuni tracciati viari e pedonali.
2. Il piano di cui al comma precedente e le relative varianti sono soggetti alle procedure previste per lโapprovazione dei piani particolareggiati.
3. Gli accessi al mare individuati dal piano devono essere tracciati nel modo piรน agevole, preferendo le distanze minime tra litorale ed assetto viario principale.
4. In prossimitร degli accessi ed al di fuori della fascia di rispetto di 150 metri dal mare, di cui allโarticolo 14, lettera b), della legge regionale 19 maggio 1981, n. 17, devono essere previsti adeguati parcheggi pubblici, dimensionali in funzione della potenzialitร di balneazione delle localitร interessate.
5. Il piano deve assicurare nelle zone “F” il rispetto di una fascia di 150 metri dal mare, garantendo la fruizione collettiva e lโaccesso al mare preferibilmente per mezzo di sentieri pedonali e di strade campestri esistenti, con esclusione del traffico automobilistico.
Art.30 – Opere eseguite sui suoli di proprietร dello Stato, della Regione o di enti pubblici
1. Qualora soggetti diversi dalle amministrazioni statali abbiano eseguito, su suoli del demanio o del patrimonio dello Stato, della Regione o di enti pubblici, opere in assenza di concessione permesso di costruire, ovvero con variazioni essenziali si applicano le disposizioni previste dallโarticolo 9 della presente legge.
Art.31 – Complessi produttivi
1. Limitatamente ai fini di cui al precedente articolo 28, la deroga di cui allโarticolo 18 della legge regionale 19 maggio 1981, n. 17, puรฒ essere estesa ai complessi produttivi esistenti.
Art.32 – Piani di risanamento urbanistico
1. Qualora un insediamento edilizio sia stato realizzato in tutto o in parte abusivamente, il rilascio della concessione permesso di costruire in sanatoria per le opere in esso comprese รจ subordinato allโapprovazione di un piano di risanamento urbanistico, che puรฒ essere adottato anche in variante allo strumento urbanistico generale.
2. I proprietari di immobili abusivi e i proprietari di superfici territoriali non edificate ricadenti allโinterno della perimetrazione degli insediamenti abusivi di cui allโarticolo 33, possono riunirsi in consorzio volontario per partecipare allโattuazione, anche parziale, dei piani di risanamento urbanistico; tale partecipazione deve essere definita per gli aspetti tecnico โ urbanistici e finanziari derivanti dalla presente legge attraverso apposita convenzione da stipularsi con il comune nei modi previsti per i piani attuativi di iniziativa privata.
3. La redazione e lโattuazione dei piani di risanamento urbanistico possono essere assegnate in concessione permesso di costruire ad imprese o ad associazioni di imprese o a loro consorzi o ai consorzi dei proprietari di aree libere e fabbricati; tale concessione permesso di costruire รจ accompagnata da apposita convenzione nella quale sono tra lโaltro precisati i contenuti economici e finanziari degli interventi di recupero urbanistico.
4. Si considera in via generale, insediamento edilizio ai fini del precedente primo comma, lโinsieme di unitร immobiliari la cui densitร superi lโindice territoriale di 0,40 mc/mq.
Art.33 – Reperimento aree per lโedilizia economica e popolare
1. Contestualmente al piano di risanamento urbanistico finalizzato al recupero del patrimonio edilizio esistente, deve essere adottato apposito piano per lโedilizia economica e popolare, in conformitร alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modifiche ed integrazioni, che soddisfi un fabbisogno di edilizia abitativa pari possibilmente a quello dei volumi realizzati abusivamente dei soggetti aventi titolo per lโaccesso allโedilizia economica e popolare e che sia dimensionato tenendo conto della eventuale disponibilitร di aree in altri piani di zona vigenti.
2. Non sussiste obbligo di adottare il piano di zona nel caso in cui il piano di risanamento interessi aree classificate “F” e “D” ai sensi del decreto di cui allโarticolo 4 della legge regionale 19 maggio 1981, n. 17.
3. Nel caso in cui il piano di zona non superi, in termini volumetrici, il 50 per cento della capacitร insediativa delle zone di espansione previste dallo strumento urbanistico generale, le Amministrazioni comunali non sono tenute a produrre alcuna documentazione per il dimensionamento del piano in relazione al fabbisogno abitativo.
4. La norma di cui ai commi precedenti di cui al comma precedente si applica anche ai piani di zona non collegati con piani di risanamento urbanistico.
5. Nei comuni classificati di I e II classe ai sensi dellโarticolo 2 del decreto di cui allโarticolo 4 della legge regionale 19 maggio 1981, n. 17, i piani attuativi interessanti zone residenziali devono riservare il 40 per cento della volumetria realizzabile a piano per lโedilizia economica e popolare ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167; e successive modifiche. ( Sostituito dallโart. 40 della L.R. 45/1989 )
5. I Comuni della Sardegna, nell’ approvare i piani attuativi interessanti zone residenziali, possono riservare da un minimo del 40 per cento ad un massimo del 70 per cento della volumetria realizzabile ai piani per l’ edilizia economica e popolare ai sensi della legge 18 – 4 – 1962 n. 167 e successive modifiche ( Inserito dallโart. 40 della L.R. 45/1989 )
6. Qualora il piano attuativo sia dโiniziativa privata, i proponenti dovranno prevedere, per la finalitร di cui al precedente comma, in aggiunta alle aree per standards urbanistici, quelle necessarie a realizzare la suddetta percentuale di volumetria da destinarsi a piano di zona.
6.bis Le disposizioni di cui ai precedenti quinto e sesto comma non si applicano ai piani particolareggiati adottati, ed ai piani di lottizzazione formalmente presentati al Comune entro la data del 15 ottobre 1985 ( Inserito dallโart. 6 della L.R. 21/1986 )
7. La valutazione del costo di tali aree รจ effettuata secondo le disposizioni vigenti in materia di espropriazione e di relativo importo viene compensato fino alla concorrenza con gli oneri di urbanizzazione secondaria dovuti dai proponenti.
8. I finanziamenti di cui alla legge regionale 6 settembre 1976, n. 45, possono essere utilizzati anche per lโacquisizione di aree edificabili, nonchรฉ per lโesecuzione di opere di urbanizzazione primaria nei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167.
9. I comuni determinano lโincidenza dei costi delle opere di urbanizzazione ai fini della determinazione del prezzo di cessione delle aree dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167.
10. I proprietari di terreni interessati da piani di edilizia economica e popolare coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale, possono chiedere al comune, in luogo della indennitร di esproprio, lโassegnazione in proprietร di equivalenti terreni, facenti parte del patrimonio disponibile delle singole amministrazioni comunali, per continuare lโesercizio dellโattivitร agricola.
Art.34 – Piani di recupero
1. Nei comuni ove esiste un patrimonio abitativo vetusto da rinnovare per uso residenziale, unitamente ai piani di edilizia economica e popolare di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, possono essere approvati piani di recupero dโiniziativa pubblica e privata in conformitร alla legge 5 agosto 1978, n. 457.
2. Qualora almeno il 50 per cento dei proprietari e dei destinatari degli alloggi da risanare abbia i requisiti per lโaccesso ai benefici dellโedilizia economica e popolare, lโintervento รจ ammesso alle agevolazioni di cui al presente articolo.
3. La tipologia dellโintervento deve privilegiare la domanda di alloggi possibilmente riconducibili per dimensioni agli standards dellโedilizia economica e popolare, in relazione alla adattabilitร della riconversione tipologica dellโhabitat edilizio preesistente.
4. Per gli immobili compresi nelle zone omogenee classificate “A” ai sensi del decreto di cui allโarticolo 4 della legge regionale 19 maggio 1981, n. 17, la riconversione tipologica deve tendere alla salvaguardia delle strutture distributive e ambientali esistenti.
5. I piani di recupero operano pure in assenza di piani particolareggiati di attuazione, anche dove diversamente specificato dagli strumenti urbanistici vigenti.
6. I piani riguardanti zone classificate “A” sono soggetti allโapprovazione regionale qualora prevedano mutamenti dei rapporti preesistenti nelle destinazioni dโuso.
7. I proprietari di immobili situati allโinterno delle aree soggette a piani di recupero, riuniti in consorzio volontario od in cooperativa, possono partecipare allโattuazione anche parziale del piano di recupero; in tal caso la partecipazione deve essere regolamentata per gli aspetti derivanti dalla presente legge e dalla legge 5 agosto 1978, n. 457, attraverso apposita convenzione da stipularsi con il comune interessato.
8. Allo scopo di incentivare gli interventi sul patrimonio edilizio esistente nei piani di recupero, la Regione, di intesa con i comuni interessati, รจ autorizzata a concedere contributi sugli interessi sino ad un massimo del 5 per cento sui mutui concessi, ai soggetti di cui al comma precedente, dagli istituti e dalle sezioni di credito fondiario ed edilizio, aventi una durata massima di anni venti.
9. Per la determinazione del mutuo concedibile ai soggetti aventi i requisiti necessari, si fa riferimento al limite massimo previsto dalla normativa vigente al momento della deliberazione del provvedimento regionale.
10. Una quota pari, di norma, al 10 per cento degli stanziamenti annuali destinati allโattuazione della presente legge รจ riservata ai fini di cui al precedente ottavo comma.
11. Allโerogazione di detti contributi puรฒ procedersi in unโunica soluzione, previa attualizzazione delle rispettive quote annuali.
12. LโAssessore regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica, di concerto con lโAssessore regionale dei lavori pubblici, disciplina con proprio decreto i criteri e le modalitร di attuazione del presente articolo.
Art.35 – Anticipazioni e mutui regionali ai comuni
1. LโAssessore regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica รจ autorizzato a concedere anticipazioni ai comuni per la formazione e lโattuazione dei piani di risanamento nella misura non superiore al 50 per cento della spesa prevista e riconosciuta ammissibile.
2. Alla determinazione dellโanticipazione ed allโassunzione del relativo impegno di spesa provvede, su domanda del comune, lโAssessore regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica, il quale ne dispone altresรฌ lโaccreditamento non appena approvati dai competenti organi i piani di risanamento di cui al precedente articolo 34.
3. I comuni devono rimborsare la quota capitale ottenuta, in un arco di tempo non superiore a cinque anni, deducendo la somma necessaria per assicurare la copertura finanziaria tra il tasso ufficiale praticato dagli istituti di credito e lโinteresse legale.
4. In alternativa alle precedenti disposizioni i comuni classificati di classe I e II ai sensi dellโarticolo 2 del decreto dellโAssessore regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica 20 dicembre 1983, n. 2266/U, possono accedere a mutui presso gli istituti di credito autorizzati e che abbiano stipulato apposita convenzione con la Regione per lโimporto riconosciuto ammissibile, restando a carico del comune il rimborso della quota capitale e dellโinteresse legale, mentre sarร a carico della Regione nei limiti della disponibilitร di cui al precedente articolo 34, decimo comma, la copertura finanziaria tra il tasso ufficiale concordato dagli istituti di credito e lโinteresse legale.
5. Allโerogazione di detti contributi puรฒ procedersi in unica soluzione previa attualizzazione delle rispettive quote annuali.
Art.36 – Contributi ai comuni per lโattuazione della presente legge
1. LโAssessore regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica รจ autorizzato a concedere ai comuni per il ripiano del disavanzo finanziario dovuto al minore introito derivante dalle riduzioni previste dagli articoli 43 e 44 della presente legge.
Art.37 – Contenuto ed efficacia dei piani di risanamento urbanistico
1. I piani di risanamento di iniziativa pubblica o privata hanno contenuto, valore ed efficacia di piano attuativo.
2. I piani di risanamento devono prevedere le aree per gli standards urbanistici le quali, nel caso che dette aree non siano interamente reperibili allโinterno dellโinsediamento abusivo, devono essere individuate nelle immediate adiacenze.
3. I piani di risanamento debbono altresรฌ contenere le previsioni di spesa relative alle opere di urbanizzazione primaria necessaria e quelle occorrenti per lโacquisizione delle aree per standards urbanistici per lโattuazione dei servizi previsti dallโart. 3 della legge regionale 19 maggio 1981, n. 17.
4. Gli oneri finanziari di cui sopra devono essere ripartiti proporzionalmente alla volumetria da autorizzare in sanatoria ed a quella ancora da realizzare fra tutti i proprietari interessati, secondo i criteri e le modalitร indicate nei successivi articoli.
5. Nei casi in cui lโattuazione dei piani di risanamento รจ prevista con carattere pluriennale, deve essere predisposto un programma finanziario articolato per fasi di intervento.
6. In caso di piani di risanamento urbanistico di iniziativa privata, qualora non sia possibile ai proponenti reperire in tutto o in parte le aree di cessione per standards urbanistici, esse potranno essere sostituite da un corrispettivo monetario pari al valore delle aree da espropriare. Detto importo รจ stabilito nelle previsioni di spesa allegate al piano di risanamento nella misura prevista dalle disposizioni vigenti in materia di indennitร espropriativa.
7. Qualora i piani proposti non prevedano per intero le aree per i servizi, lโamministrazione comunale provvede, in sede di approvazione allโintegrazione.
8. I piani particolareggiati approvati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge e finalizzati al recupero del patrimonio edilizio ed infrastrutturale esistente, conservano la loro validitร e le opere abusive in essi ricomprese possono conseguire la concessione permesso di costruire o lโautorizzazione in sanatoria secondo le modalitร previste dalla presente legge.
8-bis. Nelle more dellโapprovazione dei Piani di risanamento urbanistico, dellโadeguamento del Piano urbanistico comunale al Piano paesaggistico regionale, ed entro ventiquattro mesi dalla adozione dellโatto di cui alla lettera c), i comuni possono rilasciare ai richiedenti che ne facciano specifica istanza, il permesso di costruire o lโautorizzazione in sanatoria alle seguenti condizioni:
a)che sussistano tutti gli altri presupposti di legge;
b) che gli insediamenti da assoggettare a risanamento urbanistico siano stati individuati e perimetrati ai sensi dellโarticolo 38, comma 1 lettera a);
c) che il comune, con apposito atto, stabilisca:
1) i criteri ed i parametri di predeterminazione del costo presuntivo delle opere di urbanizzazione primaria; lโimporto non puรฒ essere inferiore a quello determinabile in base al prezziario regionale dei lavori pubblici di cui allโarticolo 22 della legge regionale 13 marzo 2018, n. 8 (Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture), diminuito del ribasso medio per opere della stessa categoria appaltate nel comune o in comuni viciniori nellโultimo triennio;
2) i criteri ed i parametri di predeterminazione del costo presuntivo dellโespropriazione delle aree occorrenti per le opere di urbanizzazione secondaria; lโimporto non puรฒ essere inferiore ai valori medi in comune commercio determinati ai sensi dellโarticolo 59, comma 1, lettera g) del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 (Istituzione dellโimposta regionale sulle attivitร produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dellโIrpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonchรฉ riordino della disciplina dei tributi locali);
3) le modalitร procedimentali ed operative per:
1.1) il pagamento di cui alla lettera d);
1.2) la costituzione della garanzia di cui alla lettera e);
1.3) lโassunzione, tramite atto unilaterale dโobbligo, dellโobbligazione di corrispondere lโeventuale maggiore importo a consuntivo dei costi di cui alle lettere c1) e c2);
d) che lโistante versi, oltre quanto dovuto, il 70 per cento del costo delle opere di urbanizzazione primaria e di quello dellโespropriazione delle aree occorrenti per le opere di urbanizzazione secondaria;
e) che lโistante costituisca una garanzia reale o assicurativa per il pagamento del residuo 30 per cento e dellโeventuale maggiore importo a consuntivo dei costi di cui alle lettere c1) e c2).
8-ter. Gli importi incassati dalla monetizzazione di cui al comma 8-bis, sono a destinazione vincolata e sono spesi per lโacquisizione delle aree e per la realizzazione delle opere attinenti il territorio del corrispondente piano di risanamento urbanistico, ancorchรฉ non ancora approvato ma comunque individuato e delimitato.
8-bis. All’interno di tutti i piani di risanamento urbanistico, nell’ambito dell’edilizia contrattata e previa richiesta degli interessati, รจ consentita la sostituzione dei lotti destinati a standard urbanistici con lotti edificabili, a condizione che il lotto edificabile da sostituire come standard abbia maggiore o uguale superficie e che tale sostituzione non comporti aumento di volumetrie rispetto a quanto previsto dal piano attuativo, senza limiti di distanza. (Comma inserito dallโarticolo 131, comma 1, lettera c), della legge regionale 23 ottobre 2023, n. 9. Per errore di coordinamento tale comma รจ stato indicato come 8-bis, mentre piรน propriamente doveva essere indicato come 8-quater.)
Art.38 – Termini per lโadozione dei piani di risanamento
1. A decorrere dallโentrata in vigore della presente legge i comuni devono provvedere:
- entro novanta giorni allโindividuazione e perimetrazione degli insediamenti da assoggettare a risanamento urbanistico;
- entro nove mesi allโadozione dei piani di risanamento urbanistico.
2. Decorsi inutilmente i termini di cui al comma precedente, il competente Comitato di controllo sugli atti degli enti locali provvede alla nomina di un Commissario ad acta entro trenta giorni perchรฉ adotti i necessari provvedimenti sostitutivi, dandone contemporaneamente notizia allโAssessore regionale degli enti locali.
Art.39 – Facoltร ed obblighi dei comuni
1. In luogo della indennitร di esproprio, i proprietari di lotti di terreno vincolati a destinazioni pubbliche a seguito dei piani di risanamento di cui agli articoli precedenti, possono chiedere che vengano loro assegnati equivalenti lotti disponibili dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, per costruirvi, singolarmente o riuniti in cooperativa, la propria prima abitazione.
2. Per i fini previsti dal primo e dal terzo comma del presente articolo, i comuni che procedono allโadozione dei piani di risanamento di cui agli articoli precedenti devono comunque provvedere, anche se non obbligati ai sensi delle norme vigenti, alla formazione dei piani di zona previsti dalla legge 18 aprile 1962, n. 167, senza tener conto del limite minimo del quaranta per cento di cui allโarticolo 2, terzo comma, della legge 28 gennaio 1977, n. 10, ovvero procedere agli opportuni ampliamenti dei piani giร approvati.
3. I proprietari degli edifici per i quali รจ prevista la demolizione possono chiedere lโassegnazione di un lotto nellโambito dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, per costruirvi la propria prima abitazione.
4. I soggetti abitanti, a titolo di proprietร o di locazione decorrente da data certa, anteriore allโentrata in vigore della presente legge, in edifici ultimati ai sensi dellโarticolo 26 della presente legge, alla data del 1 ottobre 1983, dei quali รจ prevista la demolizione a seguito dellโapprovazione degli strumenti di risanamento urbanistico, sono preferiti, purchรฉ abbiano versato i contributi ex GESCAL per almeno cinque anni, a paritร di punteggio nella graduatoria di assegnazione in locazione di alloggi cui abbiano titolo a norma di legge.
Art.40 – Domanda e procedimento della concessione permesso di costruire in sanatoria
1. La domanda di concessione o di autorizzazione in sanatoria deve essere presentata entro il termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. (Sostituito dallโart. 1 della L.R. 21/1986 )
1. La domanda di concessione o di autorizzazione in sanatoria deve essere presentata entro il termine del 31 marzo 1986 (Inserito dallโart. 1 della L.R. 21/1986 )
2. Per le costruzioni ed altre opere ultimate entro il 1 ottobre 1983, la cui licenza, concessione permesso di costruire od autorizzazione venga annullata, ovvero dichiarata decaduta o inefficace successivamente allโentrata in vigore della presente legge, il termine di presentazione della domanda รจ fissato in centoventi giorni dalla notificazione o comunicazione alla parte interessata del relativo provvedimento.
3. Alla domanda, corredata della prova dellโeseguito pagamento degli importi previsti dalle vigenti disposizioni, deve essere allegata la seguente documentazione:
a. una descrizione sommaria delle opere per le quali si chiede la concessione permesso di costruire in sanatoria;
b. il progetto delle opere di completamento e di adeguamento statico, eventualmente necessarie;
c. unโapposita dichiarazione, corredata da documentazione fotografica, dalla quale risulti lo stato dei lavori pubblici, una perizia sulle dimensioni e sullo stato delle opere redatta da un tecnico abilitato allโesercizio della professione dalla quale risulti la idoneitร statica e funzionale delle opere eseguite e lโesistenza degli indispensabili requisiti dโordine igienico sanitario;
d. un certificato di residenza, di data non anteriore a tre mesi nonchรฉ copia della dichiarazione dei redditi al fine di ottenere le riduzioni previste dalla presente legge;
e. un certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, industria, artigianato ed agricoltura, di data non anteriore a tre mesi, da cui risulti la sede dellโimpresa; un eventuale atto di notorietร dal quale risulti che lโattivitร di impresa รจ esercitata nei locali per i quali si chiede la concessione permesso di costruire in sanatoria, nel caso in cui questi ultimi non coincidano con la sede della impresa;
f. la prova dellโavvenuta presentazione allโufficio del catasto della documentazione necessaria ai fini dellโaccatastamento;
g. il parere delle competenti amministrazioni statali o regionali nel caso in cui gli immobili siano gravati da vincoli imposti da leggi statali o regionali; qualora non ancora espresso, il parere รจ sostituito da copia della domanda presentata allโamministrazione interessata;
h. un atto di notorietร dal quale risulti il tempo in cui la costruzione รจ stata iniziata ed ultimata, qualora non risulti altrimenti.
4. Gli atti di notorietร di cui ai precedenti punti e) ed h) possono essere contestuali.
5. Le opere di completamento e di adeguamento statico, eventualmente necessarie, di cui alla lettera b) del precedente terzo comma, potranno essere eseguite successivamente al rilascio della concessione o dellโautorizzazione in sanatoria. (Sostituito dallโart. 6 della L.R. 12/1987)
5. Su richiesta dellโinteressato, il Sindaco puรฒ rilasciare apposita certificazione, della sussistenza dei requisiti necessari per ottenere la concessione o lโautorizzazione in sanatoria. Comunque, il richiedente la concessione permesso di costruire o autorizzazione in sanatoria, dopo il pagamento – come acconto – dei due terzi degli oneri previsti dalle vigenti disposizioni, puรฒ completare le opere di cui allโarticolo 26, primo comma, relativamente alle case di abitazione e con esclusione delle zone turistiche, non comprese tra quelle indicate al precedente articolo 28 nรจ ricadenti in zona assoggettata ai piani di risanamento di cui allโarticolo 32.
5.bis- A tal fine lโinteressato comunica al comune il proprio intendimento con le procedure previste dallโarticolo 15, terzo comma, ed inizia i lavori di completamento funzionale, non prima di trenta giorni dalla data della suddetta comunicazione. I lavori sono effettuati sotto la responsabilitร dellโinteressato unitamente al tecnico incaricato della direzione dei lavori, e comunque i lavori compiuti non possono costituire in nessun momento pregiudizio alcuno dei diritti e delle ragioni della pubblica amministrazione.
5-ter. Lโavvenuto espletamento delle suddette procedure abilita gli Istituti di credito a concedere mutui fondiari ed edilizia sia per le opere eseguite, sia per quelle di completamento.
5-quater – I lavori di completamento delle opere eseguite su aree sottoposte a vincolo possono essere eseguiti solo a condizione che siano stati espressi positivamente i necessari pareri ed autorizzazioni delle competenti amministrazioni
6. Il richiedente la sanatoria, quando sia pendente un procedimento giurisdizionale avverso provvedimenti sanzionatori emessi dal comune o dalla Regione, deve darne atto nella domanda precisando contestualmente se intenda rinunziare al ricorso, in caso di rilascio del provvedimento di sanatoria richiesto.
Art.41 – Certificato di abitabilitร e di agibilitร
1. A seguito del rilascio della concessione permesso di costruire o autorizzazione in sanatoria, viene altresรฌ rilasciato il certificato di abitabilitร o di agibilitร anche in carenza degli ulteriori requisiti fissati da norme regolamentari, qualora le opere sanate non contrastino con le disposizioni vigenti in materia di sicurezza statica e di prevenzione degli infortuni.
2. Il certificato di abitabilitร o di agibilitร per edifici legittimamente realizzati si intende rilasciato decorsi novanta giorni dalla richiesta dellโinteressato con cui sia documentata la sussistenza delle condizioni di cui al comma precedente attraverso la relazione di un professionista abilitato alla progettazione. (abrogato con l’art. 26 della L.R. 18/2025)
Art.42 – Oneri per il rilascio della concessione permesso di costruire o dellโautorizzazione in sanatoria
1. Il beneficiario della sanatoria deve corrispondere al comune gli oneri di concessione permesso di costruire secondo le modalitร di cui ai successivi commi.
2. Il costo convenzionale base per la determinazione degli oneri di urbanizzazione di cui allโarticolo 5 del decreto assessoriale 31 gennaio 1978, n. 70/U รจ incrementato dagli interessi legali, fermi restando i parametri correttivi di cui alle tabelle allegate al richiamato decreto assessoriale del 31 gennaio 1978, n. 70/u.
3. Il suddetto costo convenzionale รจ moltiplicato rispettivamente per il coefficiente 1,2 per i comuni della classe III, 1,4 per i comuni della classe II e 1,6 per i comuni della classe I, cosรฌ come individuati dallโarticolo 2 del decreto dellโAssessore degli enti locali, finanze e urbanistica 20 dicembre 1983, n. 2266/u.
4. Ai fini dellโapplicazione della presente legge le frazioni, con esclusione di quelle residenziali turistiche, sono assimilate ai comuni di pari popolazione massima insediabile prevista dallo strumento urbanistico.
5. Gli oneri di concessione permesso di costruire non sono dovuti:
- per le opere realizzate nel periodo antecendente al 1 gennaio 1970 e per le opere che hanno i requisiti per la concessione permesso di costruire gratuita ai sensi dellโarticolo 9 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, semprechรจ sia stato rispettato lโindice fondiario previsto dallo strumento urbanistico vigente alla data di realizzazione dellโopera;
- per le opere realizzate in assenza di autorizzazione o n difformitร da essa.
6. Il contributo di concessione di cui al precedente primo comma รจ ridotto al 50 per cento per le opere realizzate nel periodo dal 1 gennaio 1970 al 29 gennaio 1977. (sostituito dallโart. 7 della L.R. 21/1986 )
6. Per le opere realizzate nel periodo dal 1ยบ gennaio 1970 al 29 gennaio 1977 gli oneri di urbanizzazione sono ridotti al 50 per cento e lโonere relativo al costo di costruzione non รจ dovuto (inserito dallโart. 7 della L.R. 21/1986 )
Art.43 – Condizioni di sanatoria per i cittadini meno abbienti che abbiano realizzato la prima casa
1. Il richiedente la sanatoria in possesso dei requisiti per lโassegnazione di un alloggio di edilizia economica e popolare, che abbia realizzato un alloggio convenzionabile ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e che procede alla stipula della relativa convenzione anche in zona “E”, รจ tenuto a corrispondere il contributo di concessione permesso di costruire nella misura stabilita dallโamministrazione comunale per le zone classificate “B” ai sensi del decreto di cui allโarticolo 4 della legge regionale 19 maggio 1981, n. 17. Tale onere รจ incrementato degli interessi legali.
2. Le agevolazioni di cui al precedente comma sono estese alle opere abusive realizzate o acquistate per essere adibite a prima abitazione di parenti di primo grado del richiedente. La domanda di sanatoria puรฒ essere presentata, oltre che dal proprietario dellโimmobile, anche da parenti di primo grado purchรจ in possesso dei requisiti indicati al primo comma del presente articolo. (Inserito dallโart. 4 della L.R. 12/1987)
Art.44 – Riduzioni e maggiorazioni del contributo di concessione permesso di costruire
1. Devono corrispondere gli oneri di urbanizzazione nella misura del 70 per cento:
- coloro che siano in possesso del solo requisito soggettivo per lโassegnazione di un alloggio di edilizia economica e popolare che abbiano realizzato un alloggio di superficie superiore di non oltre il 30 per cento rispetto a quella stabilita come convenzionabile;
- coloro che siano in possesso del requisito oggettivo richiesto per lโedilizia convenzionata ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10, ed il cui reddito non superi il limite previsto per lโaccesso allโedilizia agevolata.
2. In assenza dei predetti requisiti, qualora lโopera abusiva costituisca la prima abitazione del nucleo familiare dellโinteressato, gli oneri di urbanizzazione sono ridotti del 20 per cento.
3. Qualora le opere eseguite abbiano una superficie di oltre 500 mq, oppure di oltre 1.000 mq, lโonere รจ moltiplicato rispettivamente per 2 ovvero per 3.
4. Per lโattivitร artigianale e commerciale a prevalente conduzione familiare gli oneri di urbanizzazione sono ridotti del 20 per cento.
5. In caso di chiusura di balconi o terrazzi gli oneri sono ridotti del 70 per cento qualora il manufatto sia stato realizzato con elementi lignei o metallici e del 30 per cento negli altri casi. (sostituito dallโart. 8 della L.R. 21/1986)
5. In caso di chiusura di verande, balconi o terrazze con strutture stabili e non con le strutture precarie di cui al precedente articolo 27 sesto quinto comma, il contributo di concessione รจ ridotto del 30 per cento . (Inserito dallโart. 8 della L.R. 21/1986)
6. Le somme da corrispondere per i titoli sopra indicati sono ridotte del 60 per cento nel caso di opere di ristrutturazione edilizia come definite dallโarticolo 31, lettera d), della legge 5 agosto 1975, n. 457.
7. In presenza di piano di risanamento lโamministrazione comunale deve indicare nel quadro finanziario annesso le fonti finanziarie attraverso cui far fronte al diminuito introito derivante dalle eventuali riduzioni di cui ai precedenti commi ed al precedente articolo 42.
Art.45 – Fondi da destinare al riequilibrio e al recupero urbanistico
1. Per il riequilibrio ed il recupero urbanistico delle zone compromesse sono destinati oltre agli stanziamenti statali aventi tale destinazione anche fondi regionali.
2. Gli stanziamenti regionali sono adeguati di anno in anno tenendo conto delle esigenze finanziarie derivanti dai piani di recupero urbanistico approvati e concretamente realizzati.
Art.46 – Pagamento dei contributi afferenti la concessione permesso di costruire in sanatoria
1. Entro la data di presentazione della domanda di cui al precedente articolo 40, devono essere versati al comune a titolo di acconto la somma di lire 50.000 per le opere di urbanizzazione primaria e di lire 100.000 per quelle secondarie, semprechรจ il contributo di concessione permesso di costruire sia dovuto.
2. La restante parte del contributo di concessione permesso di costruire da corrispondere al comune ai sensi della presente legge puรฒ essere rateizzata con deliberazione del Consiglio comunale, applicando lโinteresse legale.
3. La prima rata deve essere versata al comune allโatto del rilascio della concessione permesso di costruire e non deve comunque essere inferiore al 30 per cento dellโintero importo; le rate rimanenti ed i relativi interessi devono essere corrisposti entro i successivi tre anni, con le modalitร e garanzie stabilite dallโamministrazione comunale.
4. Il consiglio comunale puรฒ deliberare forme di rateizzazione piรน favorevoli per il concessionario che sia in possesso dei requisiti per lโassegnazione di un alloggio di edilizia economica popolare e che abbia realizzato unโabitazione convenzionabile ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, purchรฉ lโimporto sia interamente corrisposto entro il termine di 5 anni.
5. Il mancato versamento nei termini previsti comporta la riscossione mediante lโingiunzione prevista dallโarticolo 2 del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emessa dal sindaco del comune interessato.
6. Le somme percepite dai comuni ai sensi della presente legge hanno la destinazione specifica prevista dalle disposizioni di cui allโarticolo 12 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, ed allโarticolo 12 della legge regionale 19 maggio 1981, n. 17.
Art.47 – Piani di lottizzazione non convenzionati
1. Le opere realizzate in assenza di concessione permesso di costruire in conformitร a piani di lottizzazione, relativi a zone classificate B, C o D, ai sensi del decreto di cui al lโart. 4 della legge regionale 19 maggio 1981, n. 17, giร approvati dal consiglio comunale e muniti di nulla osta regionale ma non convenzionati, possono essere sanate purchรฉ la domanda venga presentata e la relativa convenzione stipulata entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge entro il termine del 30 settembre 1986 31 marzo 1987.
2. Il rilascio della concessione permesso di costruire in sanatoria รจ subordinato al pagamento degli oneri di urbanizzazione in conformitร a quanto previsto in convenzione e della quota del costo di costruzione, ove dovuta.
3. Le somme da corrispondere al comune sono aggiornate degli interessi legali maturati dalla data del decreto regionale di nulla osta a quella di entrata in vigore della presente legge.
Art.48 – Sospensione dei procedimenti e mancata presentazione della domanda
1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e sino alla scadenza del termine di cui al primo comma del precedente articolo 40, sono sospesi i procedimenti amministrativi per lโapplicazione delle sanzioni e la loro esecuzione.
2. La presentazione della domanda di sanatoria proroga la sospensione di cui al comma precedente sino al rilascio ovvero al diniego della concessione permesso di costruire o autorizzazione in sanatoria.
3. Qualora la domanda non venga presentata nei termini previsti dal primo comma, si applicano le sanzioni amministrative previste dal Capo I della presente legge. (Eliminato dallโart. 2 della L.R. 21/1986)
4. Le disposizioni di cui al primo e secondo comma del presente articolo non si applicano alle opere abusive non ammesse a sanatoria ai sensi dellโarticolo 28 della presente legge.
5. ร comunque consentito presentare la domanda di sanatoria, con gli effetti di cui al precedente secondo comma, anche successivamente il 31 marzo 1986, purchรฉ entro il termine del 31 marzo 1987. In tal caso il contributo di concessione รจ maggiorato del 5 per cento. (Comma aggiunto dallโarticolo 2 della legge regionale 19 febbraio 1986, n. 21. Nel comma originario la entro cui dovevano essere presentate le domande era il 30 settembre 1986. Tale data รจ stata modificata in 31 marzo 1987 dallโarticolo 1 della legge regionale 9 aprile 1987, n. 12.)
6. Se nel termine prescritto non viene presentata la domanda di sanatoria per opere abusive realizzate in totale difformitร o in assenza della licenza o concessione, ovvero se la domanda presentata, per la rilevanza delle omissioni o delle inesattezze riscontrate, deve ritenersi dolosamente infedele, si applicano le sanzioni amministrative previste dal Capo I della presente legge. (Comma aggiunto dallโarticolo 2 della legge regionale 19 febbraio 1986, n. 21)
7. In ogni altra diversa ipotesi di abusivismo, la tardiva presentazione della domanda, comunque non oltre il 31 marzo 1987, comporta il pagamento al comune del contributo di concessione maggiorato del 10 per cento. (Comma aggiunto dallโarticolo 2 della legge regionale 19 febbraio 1986, n. 21)
Art.49 – Norma finanziaria
Nel bilancio di previsione della Regione per lโanno finanziario 1985 sono introdotte le seguenti variazioni:
STATO DI PREVISIONE DELLโENTRATA
In aumento
Capitolo 12204 –
Tasse sulle concessioni governative (art. 8, LC 26 febbraio 1948, n. 3, e art. 34 DPR 19 maggio 1949, n. 250)
lire 1.000.000.000
Capitolo 24110 –
(nuova istituzione) 2.4.1. – Sovvenzioni statali per i controlli periodici dellโattivitร urbanistica ed edilizia (art. 23, legge 28 febbraio 1985, n. 47)
pm.
Capitolo 36214 –
(Nuova istituzione) 3.6.2. – Rimborsi dei comuni in conto delle anticipazioni concesse dalla Regione per la formazione dei piani di risanamento urbanistico (art. 35, terzo comma, della presente legge).
pm.
Capitolo 02016 –
Stipendi, paghe, indennitร ed altri assegni al personale dellโAmministrazione regionale( LR 17 agosto 1978, n. 51; LR 4 settembre 1978, n. 57; LR 1ยบ giugno 1979, n. 47, LR 28 febbraio 1981, n. 10; LR 28 luglio 1981, n. 25; LR 28 novembre 1981, n. 39); LR 19 novembre 1982, n. 42 e LR 8 maggio 1984, n. 18) (spese obbligatoria)
lire 30.000.000
STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DELLโASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO ED ASSETTO DEL TERRITORIO
In diminuzione
Capitolo 03016 –
Fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative (art. 33 LR 5 maggio 1983, n. 11, e art. 3 della legge finanziaria)
lire 2.930.000.000
mediante riduzione delle riserve dei seguenti punti della tabella A allegata alla legge finanziaria 1985:
1. applicazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 348 del 1979
lire 930.000.000
2. riforma assistenza
lire 2.000.000.000
STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DELLโASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA
In aumento
Capitolo 04160/01 –
( Cat. prog. 12) (nuova istituzione)
2.1.2.7.4.3.07.27 – Anticipazioni ai comuni per la predisposizione e lโattuazione dei piani di risanamento urbanistico (art. 35, primo comma, della presente legge)
lire 1.500.000.000
Capitolo 04160/02 –
(Cat. prog. 12) (nuova istituzione)
1.1.1.4.1.2.07.27 – Spese necessarie per il censimento, accertamento e controllo sullโattivitร urbanistico – edilizia, anche mediante rilievi aerofotogrammetrici, e per la pubblicazione, diffusione conoscitiva della normativa urbanistico – edilizia regionale (artt. 21 e 22 della presente legge)
lire 1.000.000.000
Capitolo 04160/03 –
(Cat. prog. 12) (nuova istituzione)
2.1.2.3.2.4.07.27 – Concorsi sugli interessi dei mutui contratti dai comuni per lโattuazione dei piani di risanamento urbanistico; contributi ai comuni per il ripiano del disavanzo finanziario derivante dalle riduzioni dei contributi di concessione permesso di costruire (artt. 36, 43 e 44 della presente legge) lire 500.000.000
Capitolo 04160/04 –
(Cat. prog. 12) (nuova istituzione)
2.1.2.4.3.4.07.27 – Concorso sugli interessi dei mutui contratti dai consorzi volontari o dalle cooperative edilizie per lโattuazione anche parziale, dei piani di recupero (art. 34, ottavo comma, della presente legge)
lire 700.000.000
Capitolo 04161 –
Spese per oneri derivanti dalla stipula di convenzioni con imprese specializzate per provvedere alla demolizione di opere eseguite in violazione delle norme urbanistiche (art. 20, ultimo comma, della LR 19 maggio 1981, n. 17, e artt. 6, tredicesimo comma, e 20, decimo comma (della presente legge)
lire 200.000.000
2. Le spese derivanti dallโapplicazione dellโarticolo legge gravano sui precitati capitoli 02016, 04160/01, 04160/02, 04160/03, 04160/04 e 04161 del bilancio della Regione per lโanno 1985 e su quelli corrispondenti degli anni successivi.
3. Allโonere derivante dallโapplicazione dellโarticolo 35, terzo comma, valutato in annue lire duecento milioni si fa fronte a partire dal 1986, con lโincremento del gettito dellโimposta sul reddito delle persone fisiche derivante dal suo naturale incremento.
Art.50 – Rinvio a norme statali
Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni contenute nella legislazione statale e regionale vigente.
Art.51 – Entrata in vigore
La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.
La presente legge sarร pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Eโ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Cagliari, addรฌ 11 ottobre 1985