Disegno di Legge DDL 130/2014

Disegno di legge concernente “Norme per il migliora mento del patrimonio edilizio e per la semplificazione e il riordino di disposizioni in materia urbanistica ed edilizia”.

Allegato alla Delib.G.R. n. 39/2 del 10.10.2014

Capo I – Disposizioni generali

Art. 1 – Finalità

1. La Regione autonoma della Sardegna promuove la riqualificazione e il miglioramento della qualità architettonica, della qualità abitativa e dell’efficienza energetica del patrimonio edilizio esistente, la limitazione del consumo del suolo, la riqualificazione dei contesti paesaggistici e ambientali compromessi.

2. La presente legge contiene, altresì, disposizioni di semplificazione delle procedure in materia edilizia, urbanistica e paesaggistica e di riordino normativo.

 

Capo II Norme per il miglioramento del patrimonio esistente

Art. 2 Interventi di incremento volumetrico del patrimonio edilizio esistente

1. È consentito, nel rispetto delle condizioni previste dal presente capo, l’incremento volumetrico degli edifici esistenti nelle zone urbanistiche omogenee A, B, nonché nelle zone C, D, e G già oggetto, ove prevista, di pianificazione attuativa approvata e, se di iniziativa privata, convenzionata.

2. Nella zona urbanistica A, l’incremento volumetrico di cui al comma 1 può essere realizzato esclusivamente per garantire la massima fruibilità degli spazi destinati ad abitazione principale dei disabili, nella misura massima per ciascuna unità immobiliare di 120 metri cubi.

3. Nelle zone urbanistiche B e C l’incremento volumetrico di cui al comma 1 può essere realizzato, per ciascuna unità immobiliare, nella misura massima:
a) del 20 per cento del volume urbanistico esistente, fino a un massimo di 90 metri cubi;
b) del 30 per cento del volume urbanistico esistente, fino a un massimo di 120 metri cubi, nel caso in cui l’intervento sia esteso all’intera unità immobiliare oggetto di intervento e si dimostri che l’unità immobiliare rientra nei parametri di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia) e successive modifiche e integrazioni;
c) qualora si tratti di prima abitazione del proprietario e purché la superficie dell’immobile, prima della realizzazione dell’intervento, non superi quella indicata dall’articolo 16, comma 3, della legge 5 agosto 1978, n. 457 (Norme per l’edilizia residenziale), la misura massima, per le ipotesi di cui alle lettere a) e b), è rispettivamente del 25 per cento e del 35 per cento, fermi i limiti volumetrici di 90 e 120 metri cubi;
d) di 120 metri cubi, esclusivamente per garantire la massima fruibilità degli spazi destinati ad abitazione principale dei disabili. Tale incremento non è cumulabile con gli incrementi previsti dalle precedenti lettere a), b) e c).

4. Nella zona urbanistica A, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel piano particolareggiato adeguato al Piano paesaggistico regionale, e nelle zone urbanistiche B e C è, inoltre, consentito il recupero volumetrico a solo scopo abitativo dei sottotetti esistenti, ossia dei volumi compresi tra l’estradosso della chiusura orizzontale superiore, anche non calpestabile, dell’ultimo livello e l’intradosso delle falde della copertura a tetto, localizzati all’interno della sagoma dell’edificio regolarmente approvata con titolo abilitativo, ove prescritto. Gli interventi sono ammessi unicamente per i sottotetti che presentino un altezza di gronda non inferiore a metri 1,20 e una pendenza minima del 10 per cento. A tal fine sono ammesse modificazioni delle altezze di colmo e di gronda e delle linee di pendenza delle falde, per assicurare il raggiungimento di una altezza media ponderale di 2,70 metri per gli spazi a uso abitativo, ridotta a 2,40 metri per spazi accessori e servizi; per i comuni posti a quote superiori a 600 metri di altitudine sul livello del mare le altezze precedenti sono pari, rispettivamente, a 2,55 metri e a 2,25 metri.

5. Nella zona urbanistica D con destinazione industriale o artigianale l’incremento volumetrico di cui al comma 1 può essere realizzato esclusivamente se strettamente connesso alle predette attività, con esclusione di qualunque destinazione abitativa, residenziale o commerciale, nella misura massima, per ciascuna unità immobiliare, del 25 per cento del volume urbanistico esistente.

6. Nella zona urbanistica D, con destinazione commerciale, e nella zona urbanistica G l’incremento volumetrico di cui al comma 1 può essere realizzato, con esclusione di qualunque destinazione abitativa e residenziale, nella misura massima, per ciascuna unità immobiliare, del 20 per cento del volume urbanistico esistente, fino a un massimo di 400 metri cubi.

7. Ai fini della determinazione del volume urbanistico cui parametrare l’incremento volumetrico si applicano le disposizioni previste dal decreto assessoriale del 20 dicembre 1983 n. 2266/U (Disciplina dei limiti e dei rapporti relativi alla formazione di nuovi strumenti urbanistici ed alla revisione di quelli esistenti nei Comuni della Sardegna) o dagli strumenti urbanistici comunali, qualora più restrittive. I volumi oggetto di condono edilizio non sono computati ai fini della determinazione del volume urbanistico cui parametrare l’incremento volumetrico; sono, invece, computati ai fini della quantificazione dell’incremento assentibile fino al concorrere della percentuale massima di incremento.

8. L’incremento volumetrico deve inserirsi in modo organico e coerente con i caratteri formali e architettonici dell’edificio esistente, perseguire la riqualificazione dell’edificio in funzione della tipologia edilizia e del contesto, garantire una compiuta soluzione architettonica della facciata, anche mediante l’arretramento dai fili delle facciate prospicienti spazi pubblici.

9. L’incremento volumetrico:
a) è consentito mediante il superamento degli indici volumetrici previsti dalle vigenti disposizioni comunali e regionali;
b) può comportare il superamento dei limiti di altezza dei fabbricati e di superficie coperta previsti nelle vigenti disposizioni urbanistico/edilizie comunali e regionali;
c) può comportare il superamento dei limiti di distanza da fabbricati, da pareti finestrate e dai confini previsti nelle vigenti disposizioni urbanistico/edilizie comunali e regionali, fino ai limiti previsti dal Codice civile, limitatamente ai casi in cui l’incremento volumetrico sia utilizzato per la chiusura di balconi, terrazze a livello e vuoti esistenti e per il completamento in altezza dell’ingombro planimetrico dell’edificio al fine di conservare l’allineamento con i corpi di fabbrica esistenti sottostanti, legittimamente realizzati;
d) non può comportare la realizzazione di corpi di fabbrica separati dall’edificio principale;
e) nei casi disciplinati dal presente articolo, comma 3 lettere a), b), c) e comma 4, non può essere utilizzato per generare nuove unità immobiliari e non può essere alienato separatamente dall’unità immobiliare che lo ha generato. Il vincolo di non alienazione ha durata decennale e deve essere trascritto nei registri immobiliari. Il divieto non opera se la più piccola delle unità immobiliari che deriva dal frazionamento ha una superficie netta superiore a 70 metri quadri;
f) nei casi disciplinati dal presente articolo, comma 2 e comma 3, lettera d), sulle nuove volumetrie è istituito un vincolo quinquennale di non variazione della destinazione d’uso, di non alienazione e non locazione a soggetti non disabili, da trascriversi presso la conservatoria dei registri immobiliari;
g) è subordinato al reperimento degli spazi per parcheggi previsti dall’articolo 41 sexies della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica) e successive modifiche e integrazioni. Nell’ipotesi in cui la superficie da adibire a parcheggio generata dall’incremento sia inferiore a 20 metri quadri o qualora sia dimostrata l’impossibilità dovuta alla mancanza di spazi idonei da destinare al soddisfacimento di tale obbligo, l’intervento è consentito previo pagamento di una somma equivalente alla monetizzazione delle aree per parcheggi, da determinarsi con deliberazione del Consiglio comunale. I relativi introiti costituiscono entrate vincolate per la realizzazione di nuove aree da destinare a parcheggio pubblico, da individuarsi con deliberazione del Consiglio comunale;
h) per le ipotesi di cui al comma 4, i valori massimi raggiungibili di altezza interna sono fissati rispettivamente in 3,60 metri per l’altezza al colmo e in 1,80 metri per l’altezza alla gronda.

 

Art. 3 – Interventi di incremento volumetrico delle strutture destinate all’esercizio di attività turistico-ricettive

1. Ai fini della riqualificazione e dell’accrescimento delle potenzialità delle strutture destinate all’esercizio di attività turistico-ricettive ricadenti nelle zone urbanistiche omogenee B, C, F e G, anche qualora localizzate nei 300 metri dalla linea di battigia marina, completate alla data del 31 dicembre 2013, possono essere autorizzati interventi di ristrutturazione e rinnovamento comportanti incrementi volumetrici, anche mediante la realizzazione di corpi di fabbrica separati, senza aumento del numero di posti letto.

2. Gli incrementi volumetrici:
a) sono ammessi nella percentuale massima del 25 per cento dei volumi legittimamente esistenti;
b) sono consentiti mediante il superamento degli indici volumetrici previsti dalle vigenti disposizioni comunali e regionali;
c) non sono computati nel dimensionamento di cui all’articolo 6 della legge regionale 25 novembre 2004, n. 8 (Norme urgenti di provvisoria salvaguardia per la pianificazione paesaggistica e la tutela del territorio regionale) e successive modifiche e integrazioni;
d) devono svilupparsi oltre la fascia delimitata dalla linea di battigia marina e dalla linea, a essa parallela, passante per lo spigolo del corpo di fabbrica appartenente alla struttura turistico-ricettiva oggetto di intervento più vicino alla linea di battigia marina;
e) devono, ove possibile, svilupparsi nella porzione del lotto più distante dalla linea di battigia marina e oltre i 300 metri dalla linea di battigia marina.

3. L’istanza deve essere accompagnata da un piano d’impresa, asseverato da professionista abilitato, nel quale si dia dimostrazione della funzionalità dell’incremento alla destagionalizzazione dei flussi turistici o all’accrescimento delle potenzialità turistiche e attrattive delle strutture ricettive, con riferimento alla crescita dei flussi turistici, al tasso medio di permanenza del turista o all’incremento della spesa pro-capite in attività di fruizione delle attrattività del territorio.

4. Possono usufruire degli incrementi volumetrici previsti nel comma 1 anche le strutture turistico-ricettive che abbiano già usufruito degli incrementi previsti dall’articolo 10 bis della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45 (Norme per l’uso e la tutela del territorio regionale) e successive modifiche e integrazioni, fino al concorrere del 25 per cento del volume originario non oggetto di ampliamento in deroga.

5. Gli incrementi volumetrici previsti nel comma 1 non sono cumulabili con gli ulteriori incrementi di cui al presente capo.

 

Art. 4 – Interventi per il riuso dei sottotetti

1. Al fine di contenere l’ulteriore consumo del suolo, è consentito, nelle zone urbanistiche omogenee A, B e C, il riuso a solo scopo abitativo dei sottotetti esistenti, ossia dei volumi compresi tra l’estradosso della chiusura orizzontale superiore, anche non calpestabile, dell’ultimo livello e l’intradosso delle falde della copertura a tetto, localizzati all’interno della sagoma dell’edificio’ regolarmente approvata con titolo abilitativo, ove prescritto.

2. Il riuso dei sottotetti è consentito purché siano rispettate tutte le prescrizioni igienico-sanitarie riguardanti le condizioni di agibilità previste dai regolamenti vigenti, e, relativamente alle altezze, sia assicurata per ogni singolo vano di ogni unità immobiliare un’altezza media ponderale uguale o maggiore a 2,40 metri per gli spazi a uso abitativo, ridotta a 2,20 metri per spazi accessori e servizi; per i comuni posti a quote superiori a 600 metri di altitudine sul livello del mare è consentita rispettivamente la riduzione a 2,20 metri per spazi a uso abitazione e a 2,00 metri per accessori e servizi. È consentita l’apertura di finestre, lucernari, abbaini e terrazzi per assicurare l’osservanza dei requisiti di aeroilluminazione.

3. Il volume derivante dal riuso dei sottotetti è considerato a tutti gli effetti volume urbanistico ed è ammesso anche mediante il superamento degli indici volumetrici previsti dalle vigenti disposizioni comunali e regionali.

 

Art. 5 – Condizioni di ammissibilità degli interventi

1. Gli interventi di cui al capo II non sono ammessi:
a) negli edifici privi di titolo abilitativo, ove prescritto;
b) negli edifici completati successivamente alla data del 31 dicembre 2013; a tale data gli edifici devono risultare completati nell’ingombro volumetrico con la realizzazione delle murature perimetrali e della copertura;
c) negli edifici esistenti ma non compatibili con la destinazione di zona urbanistica di cui al decreto assessoriale n. 2266/U del 1983;
d) negli edifici di interesse artistico, storico, archeologico o etno-antropologico vincolati ai sensi della parte II del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e successive modifiche e integrazioni;
e) negli edifici collocati in aree dichiarate, ai sensi del vigente Piano stralcio per l’assetto idrogeologico (PAI), di pericolosità idraulica elevata o molto elevata (1-1i3 – Hi4) e di pericolosità da frana elevata o molto elevata (Hg3 – Hg4), fatta eccezione per la tipologia di interventi specificamente prevista, in tali aree, dalle norme tecniche di attuazione del PAI;
f) negli edifici ricompresi nelle zone urbanistiche omogenee diverse dalla A e ricadenti nei centri di antica e prima formazione, a eccezione di quelli che siano stati riconosciuti, con deliberazione del Consiglio comunale, in contrasto con i caratteri architettonici e tipologici del contesto e purché la proposta progettuale sia orientata alla armonizzazione dell’edificio con il tessuto circostante; la deliberazione deve riguardare l’intero centro di antica e prima formazione, esplicitare i criteri seguiti nell’analisi ed essere adottata in data anteriore a qualsiasi intervento richiesto ai sensi degli articoli precedenti;
g) negli edifici e in specifici ambiti territoriali, di particolare qualità storica, architettonica o urbanistica per i quali il Consiglio comunale, con propria deliberazione, abbia limitato o escluso l’applicazione delle disposizioni di cui al capo II;
h) negli edifici che hanno già usufruito degli incrementi volumetrici previsti dalla legge regionale 23 ottobre 2009, n. 4 (Disposizioni straordinarie per il sostegno dell’economia mediante il rilancio del settore edilizio e per la promozione di interventi e programmi di valenza strategica per lo sviluppo) e successive modifiche e integrazioni o nei volumi realizzati usufruendo delle disposizioni contenute nell’a citata legge; è tuttavia consentito l’utilizzo delle premialità volumetriche fino al raggiungimento delle percentuali massime e soglie previste al capo II.

 

Art. 6 – Procedure

1. Gli interventi previsti negli articoli 2 e 4 sono realizzati mediante segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), a eccezione di quelli di cui all’articolo 2, comma 4, e all’articolo 3, per i quali deve essere ottenuto il permesso di costruire.

2. L’avvio dei lavori è condizionato all’ottenimento della autorizzazione paesaggistica o, qualora quest’ultima non sia prescritta, del parere positivo in merito al rispetto delle condizioni di cui all’articolo 2, comma 8. Il parere, obbligatorio e vincolante, di cui al presente comma è espresso da uffici in possesso di adeguate competenze in materia architettonica, dell’amministrazione comunale, o di forme associative e di cooperazione di enti locali, nel termine di quarantacinque giorni dalla presentazione dell’istanza, decorsi i quali il parere si intende acquisito.

3. L’autorizzazione paesaggistica è rilasciata dall’ente delegato ai sensi della legge regionale 12 agosto 1998, n. 28 (Norme per l’esercizio delle competenze in materia di tutela paesistica trasferite alla Regione Autonoma della Sardegna con l’articolo 6 del D.P.R. 22 maggio 1975, n. 480, e delegate con l’articolo 57 del D.P.R. 19 giugno 1979, n. 348) e successive modifiche e integrazioni.

4. La SCIA o l’istanza volta all’ottenimento del permesso di costruire possono essere presentate anche contestualmente alle eventuali istanze di accertamento di conformità e/o di compatibilità paesaggistica dell’unità immobiliare oggetto dell’intervento.

5. Nei casi disciplinati, dall’articolo 2, comma 3, lettera b), la presenza dei requisiti necessari al rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo n. 192 del 2005, e successive modifiche e integrazioni è dichiarata nella documentazione allegata alla SCIA o alla istanza volta all’ottenimento del permesso di costruire e successivamente attestata dal direttore dei lavori che, in allegato alla comunicazione di fine lavori, produce tutte le certificazioni di conformità e di regolare esecuzione delle opere con idonea documentazione tecnica e fotografica, nonché la certificazione energetica.

6. Nei casi disciplinati, dall’articolo 2, comma 2 e comma 3, lettera d), la SCIA deve essere corredata di;
a) certificazione medica rilasciata dalla competente azienda sanitaria, attestante la situazione di handicap grave non emendabile ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992 n. 104 (Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) e successive modifiche e integrazioni, della persona ivi residente;
b) progetto del nuovo volume che evidenzi le soluzioni tecniche adottate per il conseguimento delle speciali finalità dell’intervento nel rispetto della normativa vigente.

7. Nei casi disciplinati dall’articolo 3, il permesso di costruire deve essere, inoltre, preceduto da una positiva valutazione della compatibilità urbanistica e paesaggistica degli interventi proposti con il contesto circostante, effettuata di concerto tra proponente, amministrazione comunale e amministrazione regionale.

 

Art. 7 – Disposizioni comuni

1. Gli incrementi volumetrici previsti dall’articolo 2 possono essere oggetto, successivamente alla loro realizzazione, di cambio di destinazione d’uso in conformità a quanto già previsto dagli strumenti urbanistici comunali.

2. La distanza dalla linea di battigia marina si misura dal punto più esterno del perimetro dell’edificio al punto della linea di battigia marina più prossimo all’edificio. La linea di battigia marina è quella rappresentata nella specifica cartografia pubblicata nel sito web istituzionale della Regione.

3. Nelle isole minori i limiti previsti di 300 metri e 2.000 metri di distanza dalla linea di battigia marina sono ridotti rispettivamente a 150 metri e a 1.000 metri.

4. L’altezza media ponderale è calcolata dividendo il volume della parte di sottotetto la cui altezza superi 1,50 metri per la superficie relativa; gli eventuali spazi di altezza inferiore a 1.50 metri devono essere chiusi mediante opere murarie o arredi fissi e può esserne consentito l’uso come spazio di servizio destinato a guardaroba e ripostiglio; in corrispondenza delle fonti di luce la chiusura di tali spazi non è prescrittiva.

5. Gli interventi sono soggetti agli oneri concessori come determinati in via ordinaria dall’amministrazione comunale. Gli oneri concessori sono ridotti del 40 per cento se relativi a prima abitazione. Una percentuale del 30 per cento degli oneri concessori dovuti sono vincolati alla realizzazione di significative opere di compensazione ecologico-paesaggistica da effettuarsi a cura e spese dell’amministrazione comunale. Entro il termine di sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge le amministrazioni comunali con apposita deliberazione di Consiglio comunale possono prevedere una riduzione ovvero una maggiorazione degli oneri concessori previsti nel presente articolo.

6. Il termine ordinario per l’ultimazione dei lavori può essere prorogato di ulteriori due anni a seguito di comunicazione dell’interessato e previo versamento della sanzione pecuniaria pari al 50 per cento degli oneri concessori complessivi dovuti.

7. Decorsi i termini per il completamento dei lavori le opere realizzate sono demolite a cura dell’amministrazione comunale e in danno all’interessato.

8. Le amministrazioni comunali, ai fini del monitoraggio degli interventi di cui al presente capo e delle conseguenti trasformazioni urbanistiche ed edilizie del territorio, sono tenute obbligatoriamente a pubblicare in apposita sezione del proprio sito web istituzionale le relative informazioni, consistenti, per ciascun tipo di intervento, nel volume originario, di incremento autorizzato, la localizzazione e se si tratta di prima casa di abitazione. Nel sito web istituzionale devono, inoltre, essere pubblicate le modalità di utilizzo delle risorse di cui al comma 5, terzo periodo. La mancata o incompleta pubblicazione delle informazioni comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) e successive modifiche e integrazioni.

 

Capo III – Disposizioni urbanistiche per il trasferimento e il rinnovamento del patrimonio edilizio

Art. 8 – Interventi di trasferimento volumetrico per la riqualificazione ambientale e paesaggistica

1. La Regione promuove il trasferimento del patrimonio edilizio esistente mediante interventi di demolizione e ricostruzione, con differente localizzazione, degli edifici ricadenti in aree di particolare valore paesaggistico, in aree dichiarate a elevata o molto elevata pericolosità idraulica o idrogeologica, in prossimità di emergenze ambientali, architettoniche, archeologiche o storico-artistiche, all’interno di aree di rispetto inedificabili al fine di conseguire la riqualificazione del contesto e la messa in sicurezza del territorio.

2. Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1, è consentita la concessione di un credito volumetrico massimo pari al volume dell’edificio demolito maggiorato del 40 per cento.

3. L’amministrazione comunale in sede di redazione dello strumento urbanistico generale o di una sua variante, anche su proposta del privato interessato, individua gli edifici che si trovano nelle condizioni previste dal comma 1, determina il credito volumetrico di cui al comma 2 e individua, nel rispetto dei parametri urbanistici ed edilizi previsti dalle disposizioni regionali, una idonea localizzazione per il trasferimento dei volumi al di fuori delle aree di cui al comma 1 e, comunque oltre la fascia dei 300 metri dalla linea di battigia marina, ridotta a 150 metri per le isole minori.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli edifici legittimamente realizzati entro la data di entrata in vigore della presente legge, nonché nei casi di edifici successivamente legittimati a seguito di positiva conclusione del procedimento di condono o di accertamento di conformità e, ove necessario, dell’accertamento di compatibilità paesaggistica.

5. Ai fini della determinazione del volume urbanistico cui parametrare il credito volumetrico si applicano le disposizioni previste dal decreto assessoriale n. 2266/U del 1983 o dagli strumenti urbanistici comunali qualora più restrittivi. Nel caso di demolizione di edifici con altezze funzionali a originari cicli produttivi e ricostruzione con mutamento di destinazione d’uso, la determinazione del volume è effettuata ragguagliando l’altezza al valore di 3,00 metri per ogni livello fuori terra esistente.

6. L’intervento deve necessariamente prevedere l’integrale demolizione degli edifici esistenti nell’area originaria, la sistemazione dell’area a cura e spese del privato, la cessione dell’area originaria all’amministrazione comunale per destinarla a finalità pubbliche.

7. Il nuovo edificio deve essere realizzato nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) essere dotato di impianto ascensore, nel caso di costruzione di un nuovo edificio plurimmobiliare con almeno 2 livelli fuori terra;
b) prevedere una riduzione pari almeno al 10 per cento di tutti gli indici prestazionali previsti in applicazione del decreto legislativo n. 192 del 2005 e successive modifiche e integrazioni;
c) prevedere sistemi per il riutilizzo completo delle acque reflue (nere e grigie).

8. Per il conseguimento delle finalità di cui al presente articolo, il Comune può motivatamente concedere la riduzione degli oneri concessori e delle imposte comunali per un periodo determinato di tempo.

 

Art. 9 – Rinnovo del patrimonio edilizio con interventi di demolizione e ricostruzione

1. La Regione promuove il rinnovamento del patrimonio edilizio esistente mediante interventi di demolizione, integrale o parziale, con ricostruzione degli edifici esistenti che necessitino di essere adeguati in relazione ai requisiti qualitativi, architettonici, energetici, tecnologici, di sicurezza strutturale e per il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche.

2. Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1, è consentita la concessione di un credito volumetrico massimo pari al volume dell’edificio demolito maggiorato del 30 per cento, da determinarsi con apposita deliberazione del Consiglio comunale.

3. Ove l’intervento preveda la ricostruzione nel medesimo lotto, con la stessa deliberazione di cui al comma 2, il Consiglio comunale stabilisce i parametri dell’intervento nel rispetto delle vigenti disposizioni, con eventuale superamento, salvo che nelle zone urbanistiche omogenee E e H, dei soli indici volumetrici previsti dalle vigenti disposizioni comunali e regionali.

4. Ove l’intervento preveda la ricostruzione in diverso lotto, il Consiglio comunale, con proprie deliberazioni, procede alla variazione degli strumenti urbanistici, individua l’area di trasferimento delle volumetrie e stabilisce i parametri dell’intervento nel rispetto delle vigenti disposizioni. L’area di trasferimento delle volumetrie non può essere individuata nella zona urbanistica H.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli edifici legittimamente realizzati entro la data di entrata in vigore della presente legge e solo in caso di diversa localizzazione dei volumi anche a quelli non conformi alla destinazione di zona urbanistica.

6. Ai fini della determinazione del volume urbanistico cui parametrare il credito volumetrico si applicano le disposizioni previste dal decreto assessoriale n. 2266/U del 1983 o dagli strumenti urbanistici comunali qualora più restrittive. Nel caso di demolizione di edifici con altezze funzionali a originari cicli produttivi e ricostruzione con mutamento di destinazione d’uso, la determinazione del volume è effettuata ragguagliando l’altezza al valore di 3,00 metri per ogni livello fuori terra esistente.

7. In caso di integrale demolizione degli edifici esistenti e diversa localizzazione dei volumi, il soggetto interessato deve garantire a propria cura e spese, la sistemazione dell’area originaria.

8. L’assegnazione del credito volumetrico determina l’obbligo di realizzare il nuovo edificio nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) essere dotato di impianto ascensore, nel caso di costruzione di un nuovo edificio plurimmobiliare con almeno 2 livelli fuori terra;
b) prevedere una riduzione pari almeno al 10 per cento di tutti gli indici prestazionali previsti in applicazione del decreto legislativo n. 192 del 2005 e successive modifiche e integrazioni;
c) prevedere sistemi per il riutilizzo completo delle acque reflue (nere e grigie).

9. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano agli edifici ricadenti nella fascia dei 300 metri dalla linea di battigia marina, con esclusione di quelli ubicati nelle zone omogenee A, B, C e D, nonché nelle zone G contermini all’abitato, e agli edifici ricadenti nelle aree di cui all’articolo 8, comma 1. Sono consentiti:
a) la demolizione degli edifici esistenti ricadenti nelle zone E, F, G non contermini all’abitato, H ricompresi nella fascia dei 300 metri dalla linea di battigia marina, a condizione che la ricostruzione comporti la realizzazione di un volume inferiore di almeno il 15 per cento rispetto a quello esistente e un minore impatto paesaggistico;
b) la demolizione, degli edifici esistenti ricadenti nelle aree di cui all’articolo 8, comma 1, a condizione che la ricostruzione sia ammessa dalle specifiche disposizioni vincolistiche, non comporti alcun incremento volumetrico e determini un minore impatto paesaggistico.

 

Capo IV – Norme di semplificazione e riordino in materia urbanistico edilizia

Art. 10 – Modifiche all’articolo 3 della legge regionale n. 23 del 1985 in materia di permessi di costruire

1. Nella legge regionale 11 ottobre 1985, n. 23 (Norme in materia di controllo dell’attività urbanistico-edilizia, di risanamento urbanistico e di sanatoria di insediamenti ed opere abusive, di snellimento ed accelerazione delle procedure espropriative) e successive modifiche e integrazioni, all’articolo 3 e seguenti la parola “concessione” e le parole “concessione edilizia” sono sostituite dalle parole “permesso di costruire”.

 

Art. 11 – Modifiche all’articolo 6 della legge regionale n. 23 del 1985 in materia di sanzioni

1. L’articolo 6 della legge regionale n. 23 del 1985 e successive modifiche e integrazioni, è sostituito dal seguente:
“Art. 6 (Sanzioni per interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali)
1. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, accertata l’esecuzione di interventi in assenza di permesso, in totale difformità dal medesimo, ovvero con variazioni essenziali, ingiunge al proprietario e al responsabile dell’abuso la sospensione dei lavori, la rimozione o la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi, indicando nel provvedimento l’area che viene acquisita di diritto, ai sensi del comma 3.
2. Entro quindici giorni dalla notifica della sospensione il dirigente o il responsabile dell’ufficio, su ordinanza del sindaco, può procedere al sequestro del cantiere. Nell’ipotesi di accertata prosecuzione dei lavori in violazione della sospensione, è disposta la demolizione immediata delle opere abusive.
3. Entro il termine di quarantacinque giorni dalla sospensione sono adottati e notificati i provvedimenti di cui ai successivi commi.
4. Se il responsabile dell’abuso non provvede alla rimozione o alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall’ingiunzione, il bene e l’area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune. L’area acquisita non può comunque essere superiore a 10 volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita.
5. L’accertamento dell’inottemperanza alla ingiunzione a demolire nel termine di cui al comma 4, da notificarsi all’interessato e trasmettere all’autorità giudiziaria competente per territorio e all’Assessorato regionale degli enti locali, finanze e urbanistica, costituisce titolo per l’immissione nel possesso e, previa redazione dello stato di consistenza, per la trascrizione nei registri immobiliari, che deve essere eseguita gratuitamente.
6. L’opera acquisita è rimossa o demolita e i luoghi sono ripristinati, nel termine di sei mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 3, con ordinanza del dirigente o del responsabile del competente ufficio comunale a spese dei responsabili dell’abuso, salvo che, entro lo stesso termine, con deliberazione consiliare non si dichiari l’esistenza di prevalenti interessi pubblici e sempre che l’opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici o ambientali.
7. Per gli interventi abusivamente eseguiti su terreni sottoposti, in base a leggi statali o regionali, a vincolo di inedificabilità, l’acquisizione gratuita, nel caso di inottemperanza all’ingiunzione di demolizione, si verifica di diritto a favore delle amministrazioni cui compete la vigilanza sull’osservanza del vincolo. Tali amministrazioni provvedono alla demolizione delle opere abusive e al ripristino dello stato dei luoghi a spese dei responsabili dell’abuso. Nella ipotesi di concorso dei vincoli, l’acquisizione si verifica a favore del patrimonio del Comune.
8. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 6 senza che il Comune abbia adempiuto, la Regione, previa diffida con assegnazione dell’ulteriore termine di trenta giorni, attiva le procedure per l’esecuzione dell’ordinanza di demolizione. I poteri sostitutivi sono esercitati nel successivo termine di trenta giorni.
9. Nel’ipotesi di esercizio del potere sostitutivo, di cui al comma 8, la Regione si rivale nei confronti del Comune, per il recupero delle somme anticipate ai fini dell’esecuzione dell’intervento.”.

 

Art. 12 – Modifiche all’articolo 7 della legge regionale n. 23 del 1985,  in materia di tolleranza edilizia

1. Dopo l’articolo 7 della legge regionale n. 23 del 1985 e successive modifiche e integrazioni, è aggiunto il seguente:
“Art. 7 bis (Tolleranze edilizie)
1. Sono considerate tolleranze edilizie, con conseguente inapplicabilità delle disposizioni in materia di parziale difformità, le violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che non eccedano per singola unità immobiliare il 2 per cento delle misure progettuali.”.

 

Art. 13 – Modifiche all’articolo 10 della legge regionale n. 23 del 1985

1. Nel comma 1 dell’articolo 10 della legge regionale n. 23 del 1985 e successive modifiche e integrazioni, le parole “dalla lett. d) del primo comma dell’articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457” sono sostituite dalle parole “lettera d) del comma 1 dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e successive modifiche e integrazioni”.

 

Art. 14 – Modifiche all’articolo 10 della legge regionale n. 23 del 1985, in materia di SCIA

1. Dopo l’articolo 10 della legge regionale n. 23 del 1985 è aggiunto il seguente:
“Art. 10 bis (Opere soggette a segnalazione certificata di inizio attività – SCIA)
1. Sono soggetti a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) i seguenti interventi:
a) opere di manutenzione straordinaria;
b) opere di eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti consistenti in rampe o ascensori esterni, ovvero in manufatti che alterino la sagoma dell’edificio;
c) muri di cinta e cancellate;
d) aree destinate ad attività sportive e ricreative senza creazione di volumetria;
e) opere costituenti pertinenza ai sensi dell’articolo 817 del Codice civile;
f) revisione o installazione di impianti tecnologici al servizio di edifici o di attrezzature esistenti e realizzazione di volumi tecnici che si rendano indispensabili, sulla base di nuove disposizioni;
g) varianti a permessi di costruire già rilasciati che non incidano sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non cambino la destinazione d’uso e la categoria edilizia e non alterino la sagoma e non violino le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire;
h) opere di demolizione;
i) opere oggettivamente precarie, tali da poter essere immediatamente rimosse alla cessazione della necessità, dirette a soddisfare obiettive esigenze di carattere non ordinario e temporalmente definite;
j) serre mobili stagionali provviste di strutture in muratura e serre fisse, funzionali allo svolgimento dell’attività agricola.
2. La SCIA deve essere accompagnata dalla documentazione prevista dai regolamenti edilizi comunali e da una specifica relazione, a firma di un progettista abilitato, che asseveri che le opere da realizzare sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e non in contrasto con quelli adottati e ai regolamenti edilizi vigenti, e attesti il rispetto delle leggi di settore con particolare riferimento, laddove applicabili, alle norme di sicurezza statica, antisismica, antincendio, igienico/sanitarie, sicurezza stradale, barriere architettoniche.
3. L’avvio dei lavori è condizionato all’ottenimento di tutti gli atti di assenso, comunque denominati, necessari per l’intervento edilizio da acquisire, ove, costituito, per il tramite dello Sportello unico per l’edilizia.
4. Nei casi di cui alle lettere a), b), e), g), h), i) e j) di cui al precedente comma 1, i lavori devono essere eseguiti sotto la supervisione del Direttore dei lavori, che entro trenta giorni dalla conclusione degli stessi deve presentare apposita dichiarazione di fine lavori, attestante il rispetto di tutte le norme e delle previsioni della relazione di asseverazione. Il mancato invio della dichiarazione di fine lavori comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa stabilita dall’amministrazione comunale da euro 250 a euro 500.”.

 

Art. 15 – Modifiche all’articolo 11 della legge regionale n. 23 del 1985 (Mutamenti di destinazione d’uso)

1. L’articolo 11 della legge regionale n. 23 del 1985 e successive modifiche e integrazioni è sostituito dal seguente:
“Art. 11 (Mutamenti di destinazione d’uso)
1. Sono individuate le seguenti categorie funzionali:
a) residenziale, ivi compresi i servizi strettamente connessi alla residenza;
b) turistico-ricettiva;
c) artigianale e industriale;
d) direzionale, commerciale e socio sanitario;
e) agricolo-zootecnica, con esclusione del residenziale.
2. La destinazione d’uso di un fabbricato o di una unità immobiliare è quella prevalente in termini di superficie utile.
3. Costituisce mutamento rilevante, ai fini urbanistici della destinazione d’uso, ogni forma di utilizzo di un immobile o di una singola unità immobiliare diversa da quella originaria, ancorché non accompagnata dall’esecuzione di opere edilizie, purché tale da comportare l’assegnazione dell’immobile o dell’unità immobiliare a una diversa categoria funzionale tra quelle indicate al comma 1.
4. Il mutamento di destinazione d’uso all’interno della stessa categoria funzionale è sempre consentito.
5. Il mutamento di destinazione d’uso da una categoria funzionale all’altra è regolamentata dallo strumento urbanistico generale comunale.
6. Il mutamento di destinazione d’uso che implichi variazioni in aumento dei limiti e dei rapporti previsti dal decreto assessoriale n. 2266/U del 1983 o dalle norme dello strumento urbanistico comunale, è consentito solo ove l’interessato, anche mediante la cessione di ulteriori aree, integri la quota prevista in rapporto alla mutata destinazione d’uso.
7. Il mutamento di destinazione d’uso con opere esterne e quello rilevante a fini urbanistici, di cui ai commi 3 e 5, è soggetto a permesso di costruire. Nelle restanti ipotesi il mutamento di destinazione d’uso è soggetto a SCIA.
8. Sono consentiti i mutamenti di destinazione d’uso di edifici non compatibili con la destinazione di zona che, per le loro particolari caratteristiche e in ragione di interessi meritevole di tutela, siano, con delibera del Consiglio comunale, motivatamente giudicati compatibili con la zona urbanistica omogenea in cui si trova l’edificio interessato. Tale mutamento della destinazione d’uso è assoggettato a permesso di costruire e subordinato alla corresponsione degli oneri di concessione dovuti in conformità alla normativa vigente, in misura tripla.”.

 

Art. 16 – Modifiche all’articolo 12 della legge regionale n. 23 del 1985 (Sanzioni per mancata SCIA)

1. Il comma 3 dell’articolo 12 della legge regionale n. 23 del 1985 e successive modifiche e integrazioni è sostituito dal seguente:
“3. La mancata SCIA comporta, oltre alla corresponsione dell’eventuale contributo dovuto, l’applicazione di una pena pecuniaria che, nei casi di SCIA onerosa, corrisponde al medesimo contributo e comunque non può essere inferiore a 500 euro. Nelle ipotesi di SCIA gratuita si applica una sanzione da euro 500 a euro 2.000. L’assenza di permesso di costruire determina l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 6.”.

 

Art. 17 – Soppressione dell’articolo 13 della legge regionale n. 23 del 1985

1. L’articolo 13 della legge regionale n. 23 del 1985 e successive modifiche e integrazioni è soppresso.

 

Art. 18 – Modifiche all’articolo 14 della legge regionale n. 23 del 1985 (Opere eseguite in assenza di SCIA)

1. L’articolo 14 della legge regionale n. 23 del 1985 e successive modifiche e integrazioni è sostituito dal seguente:
“Art. 14 (Opere eseguite in assenza di SCIA)
1. L’esecuzione di opere in assenza di SCIA o in difformità da essa comporta l’applicazione di una sanzione pecuniaria pari al doppio dell’aumento del valore venale dell’immobile conseguente alla realizzazione delle opere stesse e, comunque, in misura non inferiore a 1.000 euro.
2. In caso di esecuzione di opere in assenza di SCIA, nei casi in cui è prescritta e avrebbe potuto essere rilasciata, si applica una sanzione amministrativa pari a 500 euro, quando la SCIA è gratuita, o pari al doppio dell’importo dovuto, nei casi di SCIA onerosa. La SCIA spontaneamente effettuata quando l’intervento è in corso di esecuzione, comporta il pagamento, a titolo di sanzione, della somma di 500 euro.
3. Quando le opere sono eseguite senza SCIA su immobili comunque vincolati da leggi statali e regionali, nonché dalle altre norme urbanistiche vigenti, salva l’applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti, l’autorità competente a vigilare sull’osservanza del vincolo può ordinare la rimessione in pristino a cura e spese del responsabile e irroga una sanzione pecuniaria da euro 500 a euro 10.000 .
4. Qualora le opere siano eseguite in assenza di SCIA in dipendenza di calamità naturali o di avversità atmosferiche dichiarate di carattere eccezionale la sanzione non è dovuta.
5. Le sanzioni pecuniarie di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 si applicano sempreché le opere eseguite non contrastino con prevalenti interessi pubblici. La valutazione è di competenza dell’amministrazione comunale, su parere vincolante dell’amministrazione competente a vigilare sull’osservanza del vincolo nei casi di cui al comma 3.
6. Nel caso in cui le opere eseguite senza SCIA contrastino con prevalenti interessi pubblici, il Comune ne ordina la demolizione e rimessa in pristino a cura e spese del responsabile dell’abuso.
7. L’accertamento del valore di cui al comma 1 è effettuato secondo le disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 dell’articolo 7.”.

 

Art. 19 – Soppressione dell’articolo 14 bis della legge regionale n. 23 del 1985

1. L’articolo 14 bis della legge regionale n. 23 del 1985 e successive modifiche e integrazioni è soppresso.

 

Art. 20 – Modifiche all’articolo 15 della legge regionale n. 23 del 1985 (Interventi di edilizia libera)

1. L’articolo 15 della legge regionale n. 23 del 1985 e successive modifiche e integrazioni è sostituito dal seguente:
“Art. 15 (Interventi di edilizia libera)
1. Nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e successive modifiche e integrazioni, i seguenti interventi sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo:
a) interventi di manutenzione ordinaria;
b) interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio;
c) le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, a esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato;
d) movimenti di terra strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola-zootecnica e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari;
e) serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell’attività agricola.
2. Nel rispetto dei medesimi presupposti di cui al comma 1, previa comunicazione dell’avvio dei lavori, i seguenti interventi sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo:
a) opere oggettivamente precarie dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee tali da poter essere immediatamente rimosse alla cessazione della necessità e, comunque, entro un termine di utilizzazione non superiore a novanta giorni;
b) opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l’indice di permeabilità stabilito dallo strumento urbanistico comunale;
c) elementi di arredo di aree di pertinenza degli edifici esistenti, compreso il posizionamento di tende, semplici recinzioni e barbecue di minime dimensioni;
d) manufatti occorrenti per l’installazione dei cantieri temporanei finalizzati all’esecuzione di lavori da realizzare legittimamente;
e) vasche di approvvigionamento idrico e i pozzi.
3. L’avvio dei lavori per l’esecuzione degli interventi di cui ai commi 1 e 2 è condizionato all’ottenimento di tutti gli atti di assenso, comunque denominati, necessari per l’intervento edilizio, da acquisire, ove costituito, per il tramite dello sportello unico per l’edilizia.
4. Limitatamente agli interventi di cui al comma 2, lettera a), entro dieci giorni dallo scadere della durata del tempo di permanenza delle opere temporanee, l’interessato, anche per via telematica, informa l’amministrazione comunale dell’avvenuta rimozione delle opere.
5. Il mancato invio della comunicazione di cui al comma 2 comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa stabilita dall’amministrazione comunale da euro 50 a euro 250.
6. Il mancato invio della comunicazione di cui al comma 4 comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa stabilita dall’amministrazione comunale da euro 250 a euro 500.”.

 

Art. 21 –  Integrazioni all’articolo 15 della legge regionale n. 23 del 1985 (Sportello unico dell’edilizia)

1. Dopo l’articolo 15 della legge regionale n. 23 del 1985 è aggiunto il seguente:
“Art. 15 bis (Sportello unico per l’edilizia)
1. Le amministrazioni comunali, nell’ambito della propria autonomia organizzativa, provvedono, anche in forma associata, a costituire un ufficio denominato Sportello unico per l’edilizia, che cura tutti i rapporti fra il privato, l’amministrazione e, ove occorra, le altre amministrazioni tenute a pronunciarsi in ordine a ogni intervento edilizio, salva la competenza dello sportello unico per le attività produttive SUAP definita dalla legge regionale 5 marzo 2008, n. 3 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione – legge finanziaria 2008) e successive modifiche e integrazioni.
2. Lo sportello unico per l’edilizia costituisce l’unico punto di accesso per il privato interessato in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti l’intervento edilizio, che fornisce una risposta tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni, comunque coinvolte, acquisendo presso le amministrazioni competenti, anche mediante conferenza di servizi, gli atti di assenso, comunque denominati, delle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità.
3. Le comunicazioni al richiedente sono trasmesse esclusivamente dallo sportello unico per l’edilizia. Lo sportello provvede alla trasmissione delle comunicazioni agli altri uffici comunali e alle altre amministrazioni pubbliche, interessati al procedimento. Gli altri uffici comunali e le altre amministrazioni pubbliche non possono trasmettere al richiedente atti autorizzatori, nulla osta, pareri o atti di consenso, anche a contenuto negativo, comunque denominati e sono tenuti a trasmettere immediatamente allo sportello unico per l’edilizia le denunce, le domande, le segnalazioni, gli atti e la documentazione a esse eventualmente presentati, dandone comunicazione al richiedente.
4. Tale ufficio provvede, in particolare:
a) alla ricezione delle domande per il rilascio di permessi di costruire, della SCIA e di ogni altro atto di assenso, comunque denominato, in materia di attività edilizia, ivi compreso il certificato di agibilità, nonché dei progetti approvati dalla Soprintendenza ai sensi e per gli effetti degli articoli 23, 33 e 39 del decreto legislativo n. 42 del 2004 e successive modifiche e integrazioni;
b) alla ricezione, ove dovute, delle comunicazioni di avvio lavori nell’ipotesi di interventi di edilizia libera;
c) all’acquisizione direttamente o tramite conferenza di servizi ai sensi dell’articolo 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche e integrazioni degli atti di assenso, comunque denominati, necessari ai fini della realizzazione dell’intervento edilizio;
d) al rilascio dei permessi di costruire, dei certificati di agibilità, nonché delle certificazioni attestanti le prescrizioni normative e le determinazioni provvedimentali a carattere urbanistico, paesaggistico-ambientale, edilizio e di qualsiasi altro tipo, comunque rilevanti ai fini degli interventi di trasformazione edilizia del territorio;
e) alla tempestiva comunicazione all’interessato dell’intervenuta acquisizione degli atti di assenso, comunque denominati, necessari all’avvio dei lavori in caso di SCIA e per gli interventi di edilizia libera;
f) all’adozione del provvedimento finale a seguito della conclusione dei lavori della conferenza di servizi;
g) alla cura dei rapporti tra l’amministrazione comunale, il privato e le altre amministrazioni chiamate a pronunciarsi in ordine all’intervento edilizio oggetto dell’istanza;
h) a fornire informazioni, anche mediante predisposizione di un archivio informatico, sugli adempimenti necessari per lo svolgimento delle procedure inerenti l’esecuzione di interventi edilizi e sullo stato dei procedimenti;
i) all’adozione dei provvedimenti in tema di accesso ai documenti amministrativi in favore di chiunque vi abbia interesse ai sensi delle vigenti disposizioni.
5. I tempi dei singoli procedimenti sono, comunque, disciplinati dalle disposizioni vigenti.
6. Lo sportello unico per l’edilizia accetta le domande, le segnalazioni, le comunicazioni e i relativi elaborati tecnici o allegati presentati dal richiedente con modalità telematica e provvede alla trasmissione telematica della documentazione alle altre amministrazioni che intervengono nel procedimento, le quali adottano modalità telematiche di ricevimento e di trasmissione in conformità alle modalità tecniche individuate ai sensi dell’articolo 34 quinquies del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4 (Misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione), convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80 (Misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione). Tali modalità assicurano l’interoperabilità con le regole tecniche definite dal regolamento ai sensi dell’articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria).
7. La Regione adotta le soluzioni tecniche necessarie ai fini del soddisfacimento dei requisiti di cui al precedente comma, e si dota di una piattaforma unica telematica per l’interscambio dei documenti e per gli ulteriori adempimenti previsti dal presente articolo, alla quale i soggetti di cui al comma 1 sono tenuti ad aderire.
8. In sede di monitoraggio dello stato di attuazione dello Sportello unico per l’edilizia, la Regione segnala agli organi di controllo le amministrazioni comunali non aderenti alla piattaforma unica telematica che utilizzino risorse finanziarie proprie per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente articolo.
9. Sino alla costituzione dello Sportello unico per l’edilizia le relative funzioni sono esercitate dal competente ufficio tecnico.”.

 

Art. 22 – Integrazioni all’articolo 15 della legge regionale n. 23 del 1985 (Procedura di rilascio, efficacia e durata dei titoli abitativi)

1. Dopo l’articolo 15 della legge regionale n. 23 del 1985 e successive modifiche e integrazioni è aggiunto il seguente:
“Art. 15 bis (Procedura di rilascio, efficacia e durata dei titoli abilitativi)
1. Per quanto non disposto dalla presente legge, relativamente alle procedure, all’efficacia e alla durata dei titoli abilitativi, si applicano le disposizioni contenute nella legislazione statale e regionale vigente.
2. In caso di mancato rispetto dei termini per il rilascio del permesso di costruire, l’interessato può avanzare istanza alla Direzione generale competente in materia urbanistica per l’intervento sostitutivo. Entro quindici giorni dal ricevimento dell’istanza il dirigente regionale competente invita il Comune a pronunciarsi nei successivi quindici giorni. Scaduto infruttuosamente detto termine, il dirigente regionale competente, nei dieci giorni successivi, nomina un commissario ad acta che si pronuncia sulla domanda di permesso di costruire, entro trenta giorni dalla data del ricevimento dell’incarico.
3. Ai titoli abilitativi si applica quanto previsto dall’articolo 30, comma 3, del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia), convertito in legge 9 agosto 2013, n. 98 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia) e successive modifiche e integrazioni.”.

 

Art. 23 – Integrazioni all’articolo 15 della legge regionale n. 23 del 1985 (Parcheggi privati)

1. Dopo l’articolo 15 della legge regionale n. 23 del 1985 e successive modifiche e integrazioni è aggiunto il seguente:
“Art. 15 bis (Parcheggi privati)
1. Nelle nuove costruzioni, nel riattamento di fabbricati in disuso da più di dieci anni, nelle modifiche di destinazione d’uso e nei frazionamenti di unità immobiliari, devono essere riservate aree per parcheggi privati nella misura minima di 1 metro quadro per ogni 10 metri cubi di costruzione e, comunque, in misura non inferiore a uno stallo di sosta per ogni unità immobiliare e, per l’ipotesi di frazionamento, uno stallo di sosta per ogni unità immobiliare ulteriore rispetto all’originaria.
2. Ai fini della determinazione delle superfici per parcheggi privati si computano anche gli spazi necessari alla manovra del veicolo.
3. Lo stallo di sosta deve avere dimensioni minime di 2,50 metri per 5,00 metri.
4. Le prescrizioni di cui al comma 1 non si applicano agli immobili esistenti ubicati in zona urbanistica omogenea A.
5. Nel caso di modifiche di destinazioni d’uso e di frazionamento di unità immobiliari, per i fabbricati esistenti alla data del 7 aprile 1989, qualora sia dimostrata l’impossibilità di reperire spazi idonei da destinare al soddisfacimento dei requisiti previsti dal comma 1, l’intervento è consentito previo pagamento di una somma equivalente alla monetizzazione delle aree per parcheggi, da determinarsi con deliberazione del Consiglio comunale. I relativi introiti costituiscono entrate vincolate per la realizzazione di nuove aree da destinare a parcheggio pubblico, da individuarsi con deliberazione del Consiglio comunale.”.

 

Art. 24 – Modifiche all’articolo 20 della legge regionale n. 23 del 1985 (Vigilanza e controllo)

1. L’articolo 20 della legge regionale n. 23 del 1985 e successive modifiche e integrazioni è sostituito dal seguente:
“Art. 20 (Vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia)
1. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale esercita, anche secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell’ente, la vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia nel territorio comunale per assicurarne la rispondenza alle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici e alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi e provvede all’accertamento delle violazioni riscontrate.
2. La funzione, di vigilanza è, inoltre, esercitata nei casi di segnalazione effettuata dagli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria ai sensi delle vigenti disposizioni statali.
3. L’accertamento di cui al comma 1 può essere effettuato anche dalla Regione attraverso il servizio competente in materia di vigilanza edilizia, in collaborazione con le amministrazioni comunali.
4. Il verbale di accertamento è inviato con immediatezza all’amministrazione comunale interessata, all’autorità giudiziaria competente per territorio, e all’Assessorato regionale degli enti locali, finanze e urbanistica per i rispettivi provvedimenti di competenza e indica il proprietario dell’immobile, l’esecutore dei lavori, il progettista e il direttore dei lavori.
5. Gli organi preposti alla vigilanza e all’accertamento segnalano i nomi del progettista e del direttore dei lavori ai competenti ordini e collegi professionali e trasmettono i dati relativi alle imprese esecutrici all’Assessorato regionale dei lavori pubblici, per l’adozione dei provvedimenti sanzionatori di rispettiva competenza.
6. Il Comune pubblica mensilmente nell’albo pretorio i dati relativi agli immobili e alle opere realizzati abusivamente ed effettua le trasmissioni previste dalle vigenti disposizioni statali.”.

 

Art. 25 – Modifiche all’articolo 28 della legge regionale n. 23 del 1985

1. Nella lettera d) del comma 1 dell’articolo 28 della legge regionale n. 23 del 1985 e successive modifiche e integrazioni, dopo le parole “Amministrazione competente”, sono aggiunte le parole “, ivi inclusa la soprintendenza competente,”.

 

Art. 26 – Modifiche all’articolo 8 della legge regionale n. 45 del 1989 (Direttive per le zone agricole)

1. Il comma 2 dell’articolo 8 della legge regionale n. 45 del 1989 e successive modifiche e integrazioni è sostituito dai seguenti:
“2. Fino all’adeguamento dei PUC al PPR degli ambiti costieri, al fine di consentire un corretto e razionale utilizzo del territorio agricolo che miri a contemperare l’esigenza di salvaguardia delle aree agricole da un improprio sfruttamento, nelle zone omogenee urbanistiche e si applicano, qualora più restrittive rispetto agli strumenti urbanistici comunali, le disposizioni del decreto del Presidente della Giunta regionale 3 agosto 1994, n. 228 (Direttive per le zone agricole) con le seguenti ulteriori limitazioni:
a) unicamente nel caso di istanze presentate da imprenditori e aziende agricole, ai fini della realizzazione degli interventi la superficie minima di intervento può essere raggiunta anche con l’utilizzo di più corpi aziendali separati e il volume realizzabile deve essere calcolato utilizzando esclusivamente la superficie effettiva del fondo sul quale si edifica, ferma restando la possibilità di utilizzare particelle catastali contigue;
b) la superficie minima di intervento per gli edifici a uso residenziale è pari a tre ettari, fermo restando che le possibilità edificatorie ai fini residenziali sono riconosciute unicamente agli imprenditori agricoli e alle aziende svolgenti effettiva e prevalente attività agricola, in presenza di un’effettiva connessione funzionale tra l’edificazione e la conduzione agricola e zootecnica del fondo, e che devono essere privilegiati gli interventi che assicurino recupero del patrimonio edilizio esistente;
c) non è consentita la realizzazione dei punti di ristoro di cui all’articolo 10 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 228 del 1994.
3. Fino all’approvazione del PPR degli ambiti non costieri e al conseguente adeguamento dei PUC, al fine di consentire un corretto e razionale utilizzo del territorio agricolo che miri a contemperare l’esigenza di salvaguardia delle aree agricole da un improprio sfruttamento, nelle zone omogenee urbanistiche E si applicano, qualora più restrittive rispetto agli strumenti urbanistici comunali, le disposizioni del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 228 del 1994 con le seguenti ulteriori limitazioni:
a) unicamente nel caso di istanze presentate da imprenditori e aziende agricole, ai fini della realizzazione degli interventi la superficie minima di intervento può essere raggiunta anche con l’utilizzo di più corpi aziendali separati e il volume realizzabile deve essere calcolato utilizzando esclusivamente la superficie effettiva del fondo sul quale si edifica, ferma restando la possibilità di utilizzare particelle catastali contigue;
b) la superficie minima di intervento per gli edifici a uso residenziale è pari a due ettari, fermo restando che le possibilità edificatorie ai fini residenziali sono riconosciute unicamente agli imprenditori agricoli e alle aziende svolgenti effettiva e prevalente attività agricola, in presenza di una effettiva e prevalente attività agricola, in presenza di una effettiva connessione funzionale tra l’edificazione e la conduzione agricola e zootecnica del fondo, e che devono essere privilegiati gli interventi che assicurino il recupero del patrimonio edilizio esistente;
c) non è consentita la realizzazione dei punti di ristoro di cui all’articolo 10 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 228 del 1994.
4. In sede di adeguamento dei PUC al PPR o di recepimento delle disposizioni del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 228 del 1994, i Comuni definiscono la zonizzazione del territorio agricolo in funzione delle caratteristiche agro-pedologiche e stabiliscono, conseguentemente, i parametri urbanistico/edilizi per ogni sottozona agricola individuata, fermo restando, a eccezione dei centri rurali identificati ai sensi dell’articolo 8 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 228 del 1994, le seguenti ulteriori limitazioni:
a) unicamente nel caso di istanze presentate da imprenditori e aziende agricole, ai fini della realizzazione degli interventi la superficie minima di intervento può essere raggiunta anche con l’utilizzo di più corpi aziendali separati e il volume realizzabile deve essere calcolato utilizzando esclusivamente la superficie effettiva del fondo sul quale si edifica, ferma restando la possibilità di utilizzare particelle catastali contigue;
b) la superficie minima di intervento per gli edifici a uso residenziale negli ambiti costieri è pari a tre ettari e negli ambiti non costieri è pari a un ettaro, fermo restando che le possibilità edificatorie ai fini residenziali sono subordinate all’effettiva connessione funzionale tra l’edificazione e la conduzione agricola e zootecnica del fondo e che devono essere privilegiati gli interventi che assicurino il recupero del patrimonio edilizio esistente.
5. All’istanza finalizzata all’ottenimento del titolo edilizio è allegata una relazione tecnica, agronomica ed economica, asseverata da professionista abilitato, nella quale si dia dimostrazione della concreta, specifica e durevole destinazione dei fabbricati alla conduzione agricola e zootecnica del fondo.
6. Le condizioni oggettive e soggettive che hanno legittimato la realizzazione dell’intervento sono trascritte presso la conservatoria dei registri immobiliari.
7. Il trasferimento degli immobili è ammesso unicamente nel rispetto delle condizioni che hanno legittimato la realizzazione dell’intervento.”.

 

Art. 27 Modifiche all’articolo 10 bis della legge regionale n. 45 del 1989 (Tutela delle zone di rilevante interesse paesistico-ambientale)

1. All’articolo 10 bis della legge regionale n. 45 del 1989 e successive modifiche e integrazioni sono introdotte le seguenti modifiche:
a) al comma 1, lett. c), n. 1, sono soppresse le seguenti parole: “ricompresi tra gli ambiti di cui all’articolo 10, comma 1, lettera c), n. 1, e pertanto sono”.
b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
“2 bis. Nella fascia dei 2.000 metri dalla linea di battigia marina è consentita la realizzazione di strutture con finalità ricreative e di soccorso, indipendenti dalla destinazione di zona urbanistica, non vincolate al rispetto degli indici e dei parametri edilizi di zona urbanistica e non soggette al vincolo di conservazione totale di cui al comma 1. Tali strutture, il cui posizionamento nelle spiagge extra-urbane è ammesso nel periodo ricompreso tra i mesi di aprile e ottobre, sono regolamentate per dimensione, tipologia e posizione dal Piano di utilizzo del litorale. Sino all’entrata in vigore del Piano di utilizzo del litorale il posizionamento delle strutture è ammesso per una durata non superiore ai novanta giorni.”.

 

Art. 28 – Modifiche all’articolo 20 della legge regionale n. 45 del 1989 (Formazione del PUC)

1. I commi 2 e 3 dell’articolo 20 della legge regionale n. 45 del 1989 e successive modifiche e integrazioni sono sostituiti dai seguenti:
“2. Entro quindici giorni il piano urbanistico comunale è depositato a disposizione del pubblico presso la segreteria del Comune e pubblicato sul sito web istituzionale del Comune; dell’avvenuto deposito è data notizia mediante avviso pubblicato nell’albo pretorio on line del Comune, nella pagina iniziale del sito web istituzionale e mediante l’affissione di manifesti. Successivamente alle citate pubblicazioni, l’avviso di deposito è altresì pubblicato sul BURAS, anche ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche e integrazioni.
3. Entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione dell’avviso sul BURAS, chiunque può prendere visione del piano e presentare proprie osservazioni in forma scritta al piano adottato.”.

 

Art. 29 – Modifiche all’articolo 20 della legge regionale n. 45 del 1989 (Disposizioni per i piani generali)

1. Dopo l’articolo 20 della legge regionale n. 45 del 1989 e successive modifiche e integrazioni, è aggiunto il seguente:
“Art. 20 bis (Disposizioni per i piani generali)
1. Nelle zone omogenee A, C, D, F e G individuate dagli strumenti urbanistici generali è obbligatoria la predisposizione di un piano attuativo per gli interventi di nuova costruzione.
2. Il piano attuativo di cui al comma 1 non è necessario:
a) nei casi in cui le opere di urbanizzazione primaria e secondaria già esistenti nel comparto interessato siano sufficienti e garantiscano il rispetto di quanto previsto dal decreto assessoriale n. 2266/U del 1983;
b) nei casi di opere pubbliche qualora il progetto abbia i contenuti del piano attuativo.
3. In assenza del piano attuativo di cui al comma 1, negli edifici esistenti sono consentiti unicamente gli interventi di manutenzione ordinaria, di manutenzione straordinaria e di restauro e di risanamento conservativo.
4. Uno o più proprietari, qualora dimostrino l’impossibilità, per mancanza di assenso degli altri proprietari, di predisporre un piano attuativo possono, previa autorizzazione del Comune, predisporre il piano esteso alla intera area. In tale ipotesi il piano si attua per stralci funzionali convenzionabili separatamente e i relativi oneri di urbanizzazione sono ripartiti tra i diversi proprietari.”.

 

Art. 30 – Modifiche all’articolo 21 della legge regionale n. 45 del 1989

1. All’articolo 21 della legge regionale n. 45 del 1989 e successive modifiche e integrazioni sono introdotte le seguenti modifiche:
a) al comma 1, dopo la lett. d), è aggiunta la seguente:
“d bis) Piani di utilizzo del litorale.”
b) al comma 2, dopo le parole “a), b), c), e d)” è aggiunta “d bis” e, in fine, sono aggiunti i seguenti commi:
“2 bis. Nel caso in cui, trascorsi centottanta giorni dalla data di presentazione del piano di lottizzazione o dei documenti aggiuntivi richiesti, il Consiglio comunale non abbia deliberato sulla lottizzazione, l’interessato può avanzare istanza alla Direzione generale competente in materia urbanistica per l’intervento sostitutivo. Entro quindici giorni dal ricevimento dell’istanza la Direzione generale competente in materia urbanistica invita l’Amministrazione comunale a pronunciarsi nei successivi trenta giorni. Scaduto infruttuosamente detto termine, il dirigente regionale competente procede, nei dieci giorni successivi, alla nomina un commissario ad acta che provvede a convocare il Consiglio comunale per l’esame del piano e ad adottare gli ulteriori provvedimenti sostitutivi necessari, entro sessanta giorni dalla data del ricevimento dell’incarico.
2 ter. Nel caso in cui, trascorsi sessanta giorni dal perfezionamento della procedura amministrativa di approvazione della lottizzazione, il Comune non abbia provveduto alla stipula della relativa convenzione, l’interessato può avanzare istanza alla Direzione generale competente in materia urbanistica per l’intervento sostitutivo. Entro quindici giorni dal ricevimento dell’istanza il dirigente regionale competente invita il Comune a pronunciarsi nei successivi trenta giorni. Scaduto infruttuosamente detto termine, il dirigente regionale competente, nei dieci giorni successivi, nomina un Commissario ad acta che provvede alla stipula della convenzione, avvalendosi, ove necessario, dell’opere di un notaio libero professionista, entro sessanta giorni dalla data del ricevimento dell’incarico.
2 quater. Alle convenzioni di lottizzazione si applica quanto previsto dal decreto-legge n. 69 del 2013, articolo 30, comma 3, convertito in legge 9 agosto 2013 n. 98 e successive modifiche e integrazioni.”.

 

Art. 31 – Modifiche all’articolo 22 della legge regionale n. 45 del 1989 (Piani attuativi di iniziativa privata – Norme particolari)

1. Dopo l’articolo 22 della legge regionale n. 45 del 1989 e successive modifiche e integrazioni, è aggiunto il seguente:
“Art. 22 bis (Piani attuativi di iniziativa privata – Norme particolari)
1. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano ai piani attuativi di iniziativa privata comunque denominati.
2. Al fine di soddisfare il fabbisogno abitativo dei soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla legge regionale 30 dicembre 1985, n. 32 (Fondo per l’edilizia abitativa) o dalla legge regionale 5 marzo 2008, n. 3 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione – legge finanziaria 2008), è consentita la realizzazione di nuove unità immobiliari residenziali tramite la conversione della quota parte di volumetria destinata a servizi strettamente connessi alla residenza di cui all’articolo 4 del decreto assessoriale 20 dicembre 1983 n. 2266/U, fermo l’obbligo di mantenimento di almeno 5 metri cubi per abitante per i predetti servizi e non alienabilità in favore di soggetti privi dei citati requisiti per almeno dieci anni.
3. L’amministrazione comunale in sede di redazione dello strumento urbanistico generale o di una sua variante, anche su proposta del privato interessato, individua le aree e/o i piani attuativi per i quali sono consentite le modifiche di cui al comma 2. Se tali aree interessano piani attuativi già approvati e/o convenzionati, lo strumento attuativo e la convenzione si considerano automaticamente variati all’atto del rilascio del relativo titolo edilizio.
4. Il trasferimento delle nuove unità immobiliari residenziali, realizzate ai sensi della presente disposizione, deve avvenire in favore dei soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 2, pena nullità dell’atto di trasferimento per contrasto con norma imperativa.
5. La violazione della disposizione di cui al comma 4 determina, inoltre, l’applicazione di una sanzione pecuniaria pari a 500 euro per ogni metro quadro oggetto di alienazione. Le amministrazioni comunali esercitano il controllo sul rispetto degli obblighi della convenzione, come integrati dalla presente disposizione e, in caso di inadempimento, agiscono ai sensi dell’articolo 2931 del Codice civile e seguenti.”.

 

Art. 32 – Modifiche all’articolo 33 della legge regionale n. 45 del 1989 (Commissione regionale per il paesaggio)

1. L’articolo 33 della legge regionale n. 45 del 1989 e successive modifiche e integrazioni, è sostituito dal seguente:
“Art. 33 (Commissione regionale per il paesaggio)
1. In attuazione dell’articolo 137 del decreto legislativo n. 42 del 2004, è istituita la commissione regionale per il paesaggio, di seguito denominata Commissione, con il compito di formulare e inviare alla Regione le proposte per la dichiarazione di notevole interesse pubblico degli immobili e delle aree di cui all’articolo 136 dello stesso decreto legislativo n. 42 del 2004.
2. La Commissione regionale per il paesaggio è composta dai membri di diritto di cui all’articolo 137, comma 2, del decreto legislativo n. 42 del 2004 e successive modifiche e integrazioni e precisamente:
a) il direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici della Sardegna, o suo delegato;
b) il soprintendente per i beni architettonici e per il paesaggio competente per territorio, o suo delegato;
c) il soprintendente per i beni archeologici competente per territorio, o suo delegato;
d) il direttore generale della Pianificazione urbanistica territoriale e vigilanza edilizia della Regione o suo delegato;
e) il direttore del Servizio della tutela paesaggistica competente per territorio, o suo delegato;
f) nei casi in cui la proposta riguardi filari, alberate e alberi monumentali, la commissione è integrata dal comandante del Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione o un suo delegato.
3. Fanno inoltre parte della Commissione quattro esperti con qualificata, pluriennale e documentata professionalità ed esperienza nella tutela del paesaggio, scelti dalla Giunta regionale nell’ambito di terne designate dalle Università degli studi di Cagliari e di Sassari; dagli ordini professionali i cui iscritti siano competenti nella tutela del paesaggio; dalle fondazioni aventi per statuto finalità di promozione e tutela del patrimonio culturale e dalle associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale.
4. Ai fini della ricezione delle terne designate è pubblicato apposito avviso, con assegnazione di un termine congruo. In caso di mancata designazione delle terne la Giunta procede autonomamente.
5. La Giunta regionale provvede alla nomina della Commissione regionale per il paesaggio con propria deliberazione entro centottanta giorni dal suo insediamento.
6. La Commissione è presieduta dal direttore generale della Pianificazione urbanistica territoriale e vigilanza edilizia della Regione o suo delegato.”.

 

Art. 33 – Modifiche all’articolo 3 della legge regionale n. 20 del 1991

1. Nella legge regionale 1 luglio 1991, n. 20 (Norme integrative per l’attuazione della legge regionale n. 45 del 1989, concernente: “Norme per l’uso e la tutela del territorio regionale”) e successive modifiche e integrazioni, sono abrogati:
a) i commi 1 e 3 dell’articolo 3;
b) l’articolo 4;
c) l’articolo 5.

 

Art. 34 – Modifiche all’articolo 2 della legge regionale n. 28 del 1998

1. All’articolo 2 della legge regionale n. 28 del 1998 e successive modifiche e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, le parole “Assessore regionale della pubblica istruzione” sono sostituite dalle parole: “Assessorato regionale competente in materia di tutela paesistica”; la parola “subdelegato” è soppressa;
b) al comma 3, dopo “ricevimento” sono aggiunte le seguenti parole: “o mediante posta elettronica certificata”;
c) al comma 4, le parole “tramite sistemi di fac-simile” sono sostituite dalle seguenti: “mediante posta elettronica certificata”.

 

Art. 35 – Modifiche all’articolo 3 della legge regionale n. 28 del 1998

1. All’articolo 3 della legge regionale n. 28 del 1998 e successive modifiche e integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:
a) comma 1, le parole “(Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137)” sono soppresse;
b) al comma 1, lettera a), le parole “interventi su edifici privati riguardanti le categorie di opere di cui all’articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457 (Norme per l’edilizia residenziale), con esclusione di quelli previsti dalla lettera e)” sono sostituite dalle seguenti “interventi su edifici privati di manutenzione ordinaria, di manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, e di ristrutturazione edilizia che rispettino la medesima sagoma dell’edificio preesistente”;
c) al comma 1, lettera b), dopo le parole “completamento “B””, sono aggiunte le seguenti parole “non soggette all’obbligo pianificazione attuativi”;
d) al comma 1, lettera g), sono aggiunte le parole “riferito alla superficie aziendale”;
e) al comma 1, dopo la lettera h bis), è aggiunta la seguente: “h ter) gli interventi relativi alla realizzazione della pertinenze di cui all’articolo 817 del codice civile che non ricadono nelle ipotesi di cui alla precedente lettera h bis).”
f) al comma 3, le parole “Il Sindaco, tramite gli uffici comunali” sono sostituite dalle seguenti “il Comune”;
g) il comma 4, è sostituito dal seguente:
“4 Le violazioni a tali prescrizioni di tutela paesistica, fermo restando gli obblighi previsti dal comma 2 dell’articolo 27 del decreto del presidente della Repubblica n. 380 del 2001, sono immediatamente segnalate dal Comune al competente Ufficio di tutela del paesaggio per i provvedimenti di competenza”.
h) dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:
“4 bis. Anche per le autorizzazioni di cui all’articolo 146 del decreto legislativo n. 42 del 2004 di competenza degli enti delegati si osservano le procedure e i termini di cui all’articolo 146 citato.
4 ter. Le funzioni in materia di tutela paesaggistica possono essere delegate alle forme associative di cui al TUEL.”.

 

Art. 36 – Modifiche all’articolo 5 bis della legge regionale n. 28 del 1998

1. Il comma 2 dell’articolo 5 bis della legge regionale n. 28 del 1998 e successive modifiche e integrazioni è abrogato.

 

Art. 37 – Modifiche all’articolo 7 della legge regionale n. 28 del 1998

1. Nel comma 2 dell’articolo 7 della legge regionale n. 28 del 1998 e successive modifiche e integrazioni, le parole “L’Assessore regionale” sono sostituite dalle parole: “Assessorato regionale competente in materia di tutela paesistica”.

 

Art. 38 – Modifiche all’articolo 8 della legge regionale n. 28 del 1998 (Intervento sostitutivo della Regione)

1. L’articolo 8 della legge regionale n. 28 del 1998 e successive modifiche e integrazioni è sostituito dal seguente:
“Art. 8 (Intervento sostitutivo della Regione)
1. Qualora l’organo comunale competente non provveda, nei termini previsti, al rilascio o al diniego dell’autorizzazione paesistica, il richiedente può presentare, entro i successivi trenta giorni, istanza di autorizzazione all’Assessorato regionale competente in materia di tutela paesistica che vi provvede entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.”.

 

Art. 39 – Modifiche all’articolo 9 della legge regionale n. 28 del 1998

1. All’articolo 9 della legge regionale n. 28 del 1998 e successive modifiche e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) nella rubrica, le parole “dell’Assessore” sono sostituite dalle seguenti “della Regione”;
b) al comma 5, le parole “Assessore regionale della pubblica istruzione, prevista dall’articolo 12 della legge n. 1497 del 1939” sono sostitute dalle parole “Assessorato regionale competente in materia di tutela paesistica”.
c) il comma 6, è sostituito dal seguente:
“6. Anche per le autorizzazioni di cui all’articolo 146 del decreto legislativo n. 42 del 2004 di competenza della Regione si osservano le procedure e i termini di cui all’articolo 146 citato.”.

 

Art. 40 – Modifiche all’articolo 10 della legge regionale n. 28 del 1998 (Norme sulla trasparenza amministrativa)

1. L’articolo 10 della legge regionale n. 28 del 1998 e successive modifiche e integrazioni, è sostituito dal seguente:
“Art. 10 (Norme sulla trasparenza amministrativa)
1. Presso ogni amministrazione competente al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica è istituito un elenco delle autorizzazioni rilasciate, aggiornato almeno ogni trenta giorni e consultabile per via telematica, in cui è indicata la data di rilascio di ciascuna autorizzazione, con la annotazione sintetica del relativo oggetto.
2. Si applicano le vigenti disposizioni in materia di accesso.”.

 

Art. 41 – Modifiche all’articolo 12 della legge regionale n. 28 del 1998

1. L’articolo 12 della legge regionale n. 28 del 1998 e successive modifiche e integrazioni è abrogato.

 

Art. 42 – Modifiche all’articolo 31 della legge regionale n. 7 del 2002

1. Dopo il comma 5 quater dell’articolo 31 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 7 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione – legge finanziaria 2002) e successive modifiche e integrazioni, è aggiunto il seguente:
“5 quinquiens. Salvo l’ipotesi di cui al comma 5 ter, la pubblicazione del provvedimento di approvazione definitiva del piano sul BURAS, in assenza di positiva conclusione del procedimento di cui al comma 5, determina l’annullabilità del piano per violazione di legge.”.

 

Art. 43 – Modifiche all’articolo 6 – della legge regionale n. 8 del 2004

1. Nel comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale n. 8 del 2004 e successive modifiche e integrazioni, la parola “ammissibile” è sostituita dalla parola “ammissibili” e le parole “per la suddetta zona” sono sostituite dalle parole “per il calcolo della fruibilità ottimale del litorale”.

 

Art. 44 – Modifiche all’articolo 17 della legge regionale n. 2 del 2007

1. L’articolo 17 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione – legge finanziaria 2007) e successive modifiche e integrazioni è abrogato.

 

Art. 45 – Modifiche alla legge regionale n. 4 del 2009

1. Nella legge regionale n. 4 del 2009 e successive modifiche e integrazioni sono abrogati:
a) l’articolo 7, dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini dell’esecuzione degli interventi di cui all’articolo 2, comma 5, articolo 3, comma 3, e articolo 4, comma 1, della legge regionale n. 4 del 2009 e successive modifiche e integrazioni è necessaria la sola autorizzazione, paesaggistica;
b) i commi 1, 1 bis e 2 dell’articolo 10;
c) l’articolo 12.

 

Art. 46 – Modifiche all’articolo 13 della legge regionale n. 4 del 2009 (Disciplina degli interventi ammissibili nella fase di adeguamento degli strumenti urbanistici al Piano paesaggistico regionale)

1. All’articolo 13 della legge regionale n. 4 del 2009 e successive modifiche e integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, lett. a), dopo il punto 1), è aggiunto il seguente:
“1 bis) gli interventi di ristrutturazione edilizia che non alterino lo stato dei luoghi, il profilo esteriore, la volumetria degli edifici;”;
b) al comma 1, lettera b, dopo il punto 2 è aggiunto il seguente:
“2 bis) che ricadano nelle aree delimitate dagli strumenti urbanistici come zone territoriali omogenee D, qualora le aree siano intercluse, ovvero contigue e integrate in termini di infrastrutture, con l’ambito urbano o con altre zone D già realizzate;”;
c) al comma 1, lett. c), dopo le parole “e, se di iniziativa privata, convenzionati”, sono aggiunte “alla data del 25 maggio 2006. Per le zone F costiere, inoltre, non deve essere stato superato, a livello comunale, il limite del 50 per cento delle volumetrie ammissibili calcolato con l’utilizzo dei parametri massimi previsti dal decreto assessoriale n. 2266/U del 1983 per la determinazione della fruibilità ottimale del litorale e del rapporto di sessanta metri cubi ad abitante” ed è soppresso il periodo “Può, inoltre, essere concluso il procedimento di approvazione dei piani attuativi legittimamente adottati prima dell’approvazione del Piano paesaggistico regionale.”
d) al comma 1, la lett. d) è sostituita dalla seguente:
“d) nei comuni non dotati di Piano urbanistico comunale ai sensi della legge regionale n. 45 del 1989, sono, altresì, realizzabili gli interventi localizzati nelle altre zone territoriali omogenee C, D, G, e F, all’interno della fascia dei 2.000 metri dalla linea di battigia e, per le isole minori, entro i 500 metri dalla linea di battigia, previsti dagli strumenti attuativi approvati e, se di iniziativa privata, convenzionati alla data dell’11 agosto 2004, purché alla stessa data sia stato determinato un mutamento consistente e irreversibile dello stato dei luoghi, nel senso che sia stato eseguito almeno il 70 per cento dell’importo dei lavori del reticolo stradale previsto dal piano attuativo. In tale ipotesi, qualora il piano o la convenzione siano successivamente scaduti, si può procedere, entro il 31 dicembre 2015, a una nuova approvazione e alla stipula di una nuova convenzione. Per le zone F costiere, inoltre, non deve essere stato superato, a livello comunale, il limite del 50 per cento delle volumetrie ammissibili calcolato con l’utilizzo dei parametri massimi previsti dal decreto assessoriale n. 2266/U del 1983 per la determinazione della fruibilità ottimale del litorale e del rapporto di sessanta metri cubi ad abitante.”;
e) al comma 1, la lett. e) è soppressa;
f) al comma 1, la lett. f bis) è soppressa;
g) al comma 2 sono soppressi il secondo e il terzo periodo.

 

Art. 47 – Modifiche all’articolo 13 bis della legge regionale n. 4 del 2009

1. L’articolo 13 bis della legge regionale n. 4 del 2009 è abrogato.

 

Art. 48 –  Modifiche all’articolo 15 della legge regionale n. 4 del 2009

1. L’articolo 15 della legge regionale n. 4 del 2009 e successive modifiche e integrazioni è abrogato.

 

Art. 49 – Modifiche all’articolo 15 bis della legge regionale n. 4 del 2009

1. L’articolo 15 bis della legge regionale n. 4 del 2009 e successive modifiche e integrazioni è abrogato.

 

Art. 50 – Modifiche all’articolo 18 della legge regionale n. 12 del 2011

1. Il comma 32 dell’articolo 18 della legge regionale 30 giugno 2011, n. 12 (Disposizioni nei vari settori di intervento) e successive modifiche e integrazioni è abrogato.

 

Art. 51 – Modifiche alla legge regionale n. 19 del 2011

1. È abrogata la legge regionale 21 settembre 2011, n. 19 (Provvidenze per lo sviluppo del turismo golfistico) e successive modifiche e integrazioni.

 

Art. 52 – Espressione del parere regionale

1. Dall’entrata in vigore della presente legge non trovano più applicazione le disposizioni che prevedono il rilascio del parere regionale previsto dal decreto assessoriale n. 2266/U del 1983, per la realizzazione di edifici in agro “con indici superiori a quelli sopraindicati, o comunque con volumi superiori a 3.000 metri cubi, o con numero di addetti superiore a 20 unità, o con numero di capi bovini superiore alle 100 unità (o numero equivalente di capi di altra specie)”.

 

Art. 53 – Disposizioni finali ed entrata in vigore

1. Entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Regione provvede, ai soli fini conoscitivi, su proposta dell’Assessore degli enti locali, finanze e urbanistica, alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna di un testo coordinato delle leggi regionali n. 23 del 1985, n. 45 del 1989, n. 28 del 1998, n. 7 del 2002, limitatamente all’articolo 31, n. 8 del 2004 e n. 4 del 2009, con le modifiche introdotte dalla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna.

Proroga del Piano Casa Sardegna: ecco il testo di legge

Proroga del Piano Casa Sardegna: ecco il testo di legge 1

Proroga del Piano Casa Sardegna: ecco il testo di legge

Oltre alla proroga di un anno dei termini del Piano Casa Sardegna, vi è anche una piccola modifica

consiglioLa proroga del Piano Casa Sardegna è ufficiale. E sul sito del Consiglio Regionale è possibile consultare il testo di legge.

Rispetto alla proposta di legge portata in discussione in consiglio, ci sono state due modifiche (apportate  dall’approvazione di due degli oltre 100 emendamenti presentati, molti dei quali successivamente ritirati.)

Il primo emendamento approvato modifica il titolo della proposta di legge.

Il secondo, invece, modifica il testo della L.R. 4/2009: si tratta di una modifica all’articolo 15 (recupero ai fini abitativi dei sottotetti) per ovviare all’interpretazione (cosa che in un testo di legge ben fatto, non dovrebbe nemmeno essere possibile) restrittiva di alcuni uffici tecnici comunali.

Ecco il testo definitivamente approvato, e di futura pubblicazione sul BURAS

 

LEGGE REGIONALE 1° OTTOBRE 2013

Proroga dei termini per la presentazione delle istanze per la realizzazione degli interventi di cui alla legge regionale n. 4 del 2009 e successive modifiche ed integrazioni

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Art. 1 – Proroga ed estensione di termini

1. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 23 novembre 2012, n. 22 (Proroga dei termini per la presentazione delle istanze per la realizzazione degli interventi di cui alla legge regionale n. 4 del 2009, e successive modifiche ed integrazioni), le parole “ventiquattro mesi” sono sostituite dalle parole “trentasei mesi”.

2. Il termine più favorevole di quarantotto mesi per la comunicazione di fine lavori, di cui all’articolo 8, comma 2, della legge regionale 21 novembre 2011, n. 21 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale n. 4 del 2009, alla legge regionale n. 19 del 2011, alla legge regionale n. 28 del 1998 e alla legge regionale n. 22 del 1984, ed altre norme di carattere urbanistico), e successive modifiche, si estende anche a tutte le richieste di titoli abilitativi già presentate, sin dalla data di entrata in vigore della legge regionale 23 ottobre 2009, n. 4 (Disposizioni straordinarie per il sostegno dell’economia mediante il rilancio del settore edilizio e per la promozione di interventi e programmi di valenza strategica per lo sviluppo), e successive modifiche ed integrazioni, ed assentite.

Art. 2 – Modifiche alle disposizioni in materia di sottotetti

1. Dopo il punto 1) della lettera a) del comma 1 dell’articolo 14 della legge regionale n. 21 del 2011, che ha modificato l’articolo 15 della legge regionale n. 4 del 2009, è aggiunto il seguente:
“1 bis) le parole “l’altezza media ponderale di” sono sostituite con le parole: “un’altezza media ponderale uguale o maggiore a”.”.

Art. 3 – Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).

 

Enrico Craboledda

 

Proposta di legge 275/A

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 275

presentata dai Consiglieri regionali
CAMPUS – BARDANZELLU – LADU – LOCCI – PETRINI – RANDAZZO – SANNA Paolo Terzo

il 6 aprile 2011

Modifiche alla legge regionale 23 ottobre 2009, n. 4 (Disposizioni straordinarie per il sostegno dell’economia mediante il rilancio del settore edilizio e per la promozione di interventi e programmi di valenza strategica per lo sviluppo)

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TESTO DEL PROPONENTE

Art. 1
Modifica dell’articolo 1 della legge regionale n. 4 del 2009

1. Alla fine del comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 23 ottobre 2009, n. 4 (Disposizioni straordinarie per il sostegno dell’economia mediante il rilancio del settore edilizio e per la promozione di interventi e programmi di valenza strategica per lo sviluppo) sono aggiunte le parole: “, nel rispetto dei vincoli relativi ai beni culturali, ambientali, paesaggistici e idrogeologici.”.

2. Dopo il comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale n. 4 del 2009 è aggiunto il seguente: 
“1 bis. La presente legge ha per oggetto le norme e le misure urgenti idonee a favorire: 
a) gli interventi di riqualificazione urbana; 
b) il miglioramento della qualità architettonica complessiva del patrimonio edilizio pubblico e privato esistente; 
c) il recupero del patrimonio edilizio esistente al fine di ridurre il consumo del territorio; 
d) il contenimento del consumo energetico degli edifici; 
e) la disponibilità di alloggi per l’edilizia sociale, sovvenzionata e convenzionata; 
f) lo snellimento e la semplificazione delle procedure amministrative in materia edilizia; 
g) la predisposizione di programmi di valenza strategica per lo sviluppo del territorio.”.

 

Art. 2
Modifica dell’articolo 2 della legge regionale n. 4 del 2009

1. Alla fine del comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale n. 4 del 2009, sono aggiunte le parole: “Tale volumetria deve risultare dal titolo abilitativo più recente del fabbricato ovvero, nel caso in cui il fabbricato stesso sia stato realizzato precedentemente al 27 agosto 1942, dal calcolo effettuato sulla base delle normative comunali e regionali vigenti.”.

2. La lettera a) del comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale n. 4 del 2009, è sostituita dalla seguente: 
“a) nel caso di tipologie edilizie uni/bifamiliari gli adeguamenti e incrementi possono avvenire in aderenza orizzontale o verticale rispetto al corpo di fabbrica esistente, in sopraelevazione o mediante realizzazione, al solo piano terra, di corpi di fabbrica separati dal fabbricato principale;”.

3. Il secondo capoverso della lettera b) del comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale n. 4 del 2009, è sostituito dal seguente: “Gli incrementi previsti nei precedenti punti possono avvenire in aderenza orizzontale o verticale e in sopraelevazione rispetto al corpo di fabbrica esistente e possono essere realizzati separatamente anche dai proprietari delle singole unità immobiliari, nel rispetto delle leggi che disciplinano il condominio degli edifici, purché venga dimostrato, mediante un progetto complessivo, il coerente inserimento dell’ampliamento nel contesto architettonico dell’intervento, e vengano rispettate le distanze tra pareti prospicienti come previsto dagli strumenti urbanistici comunali vigenti.”.

4. La lettera c) del comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale n. 4 del 2009, è soppressa.

5. Nel comma 3 dell’articolo 2 della legge regionale n. 4 del 2009 le parole: “, nonché la certificazione energetica ai sensi del decreto ministeriale 26 giugno 2009 (Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici).” sono sostituite dalle seguenti: “La certificazione energetica, riferita all’unità immobiliare oggetto di intervento, è predisposta ai sensi del decreto ministeriale 26 giugno 2009 e prodotta da un tecnico abilitato in assenza di conflitto di interessi, ai sensi decreto legislativo n. 115 del 2008.”.

6. Nel comma 7 le parole: “Tale contrasto è espressamente dichiarato con delibera del consiglio del comune competente approvata perentoriamente entro il termine di novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.” sono sostituite dalle seguenti: “Tale contrasto è espressamente dichiarato con delibera del consiglio comunale del comune competente. In assenza della suddetta delibera, l’articolo 2 della presente legge non trova applicazione nelle zone urbanistiche omogenee A.”.

 

Art. 3
Modifica dell’articolo 3 della legge regionale n. 4 del 2009

1. Alla fine del comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale n. 4 del 2009, sono aggiunte le seguenti parole: “, con esclusione dei limiti di altezza e di distanza dai confini e tra le costruzioni.”.

2. Alla fine del comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale n. 4 del 2009, sono aggiunte le seguenti parole: “Tale volumetria deve risultare dal titolo abilitativo più recente del fabbricato ovvero, nel caso in cui il fabbricato stesso sia stato realizzato anteriormente alla data del 27 agosto 1942, dal calcolo effettuato sulla base delle normative comunali e regionali vigenti.”.

3. Alla fine del comma 4 dell’articolo 3 della legge regionale n. 4 del 2009, sono aggiunte le seguenti parole: “Gli ampliamenti realizzati ai sensi del presente articolo e successive modificazioni e integrazioni, non costituiscono necessariamente pertinenza dell’unità immobiliare principale, pur non potendo essere alienati separatamente dalla stessa prima che siano decorsi dieci anni dalla dichiarazione di ultimazione dei lavori.”.

 

Art. 4
Modifica dell’articolo 4 della legge regionale n. 4 del 2009

1. Nel comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale n. 4 del 2009 le parole: “, nonché la certificazione energetica ai sensi del decreto ministeriale 26 giugno 2009 (Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici).” sono sostituite dalle seguenti: “La certificazione energetica, riferita all’unità immobiliare oggetto di intervento, è predisposta ai sensi del decreto ministeriale 26 giugno 2009 e prodotta da un tecnico abilitato in assenza di conflitto di interessi, ai sensi del decreto legislativo n. 115 del 2008.”.

2. Nel comma 2 dell’articolo 4 della legge regionale n. 4 del 2009 le parole: “, nonché la certificazione energetica ai sensi del decreto ministeriale 26 giugno 2009 (Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici).” sono sostituite dalle seguenti: “La certificazione energetica, riferita all’unità immobiliare oggetto di intervento, è predisposta ai sensi del decreto ministeriale 26 giugno 2009 e prodotta da un tecnico abilitato in assenza di conflitto di interessi, ai sensi decreto legislativo n. 115 del 2008.”.

 

Art. 5
Modifica dell’articolo 5 della legge regionale n. 4 del 2009

1. Nel comma 1 dell’articolo 5 della legge regionale n. 4 del 2009 le parole: “sostituzione edilizi” sono sostituite dalle seguenti: “demolizione e ricostruzione”.

2. Alla fine del comma 2 dell’articolo 5 della legge regionale n. 4 del 2009 sono aggiunte le parole: “Con gli interventi di cui al presente articolo possono essere realizzati uno o più edifici in tutto o in parte diversi dalle preesistenze. È consentito l’incremento delle unità immobiliari. La volumetria preesistente deve risultare dal titolo abilitativo più recente del fabbricato da demolire ovvero, nel caso in cui il fabbricato stesso sia stato realizzato anteriormente alla data del 27 agosto 1942, dal calcolo effettuato sulla base delle normative comunali e regionali vigenti.”.

3. Nel comma 4 dell’articolo 5 della legge regionale n. 4 del 2009 le parole: “, nonché la certificazione energetica ai sensi del decreto ministeriale 26 giugno 2009 (Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici).” sono sostituite dalle seguenti: “. La certificazione energetica, riferita all’unità immobiliare oggetto di intervento, è predisposta ai sensi del decreto ministeriale 26 giugno 2009 e prodotta da un tecnico abilitato in assenza di conflitto di interessi, ai sensi decreto legislativo n. 115 del 2008.”.

4. Alla fine del comma 6 dell’articolo 5 della legge regionale n. 4 del 2009 sono aggiunte le parole: “Tale contrasto è espressamente dichiarato con delibera del consiglio del comune competente. In assenza della suddetta delibera il presente articolo non trova applicazione nelle zone urbanistiche omogenee A.”.

5. Dopo il comma 6 dell’articolo 5 della legge regionale n. 4 del 2009, sono aggiunti i seguenti: 
“6 bis. Nelle zone urbanistiche omogenee A i comuni individuano, con apposita deliberazione del consiglio comunale da adottare entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, singoli immobili ovvero ambiti di intervento nei quali limitare o escludere, in ragione di particolari e specificate qualità storiche, architettoniche o urbanistiche, gli interventi di demolizione e ricostruzione previsti dal presente articolo. In assenza della suddetta delibera, il presente articolo non trova applicazione nelle zone urbanistiche omogenee A. 
6 ter. Nelle zone urbanistiche omogenee B i comuni individuano, con apposita deliberazione del consiglio comunale da adottare entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, singoli immobili ovvero ambiti di intervento nei quali limitare o escludere, in ragione di particolari e specificate qualità storiche, architettoniche o urbanistiche, gli interventi di demolizione e ricostruzione previsti dal presente articolo. Nel corso del suddetto termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le istanze di demolizione e ricostruzione di cui al presente articolo, riguardanti edifici compresi nelle zone urbanistiche omogenee B, non sono ricevibili. Trascorso tale termine senza che il comune abbia adottato la suddetta deliberazione, si applicano le condizioni di cui all’articolo 8.”.

 

Art. 6
Integrazione dell’articolo 6 della legge regionale n. 4 del 2009

1. Dopo l’articolo 6 della legge regionale n. 4 del 2009, è aggiunto il seguente: 
“Art. 6 bis (Norme per favorire gli interventi di edilizia sociale sovvenzionata e convenzionata)
1. Al fine di aumentare la disponibilità di alloggi destinati alla fasce sociali più deboli, nel caso di interventi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e di interventi di edilizia agevolata e convenzionata realizzati da imprese di costruzioni e cooperative di abitazione, l’incremento volumetrico di cui agli articoli 2, 5 e 6, può arrivare fino ad un massimo del 40 per cento. L’incremento può essere utilizzato per l’ampliamento di edifici esistenti, il recupero di edifici dismessi e la realizzazione di nuovi edifici in quartieri di edilizia economico-popolare esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, anche in deroga agli strumenti urbanistici comunali e alle vigenti disposizioni normative regionali. Gli interventi sono in ogni caso finalizzati alla riqualificazione urbana, al miglioramento della qualità architettonica complessiva e dell’accessibilità degli immobili, nonché tali da determinare una riduzione non inferiore al 15 per cento del fabbisogno di energia primaria oppure si dimostri che l’intervento rientra nei parametri di cui al decreto legislativo n. 192 del 2005, e successive modifiche ed integrazioni. La presenza di tali requisiti è dichiarata nella documentazione allegata alla denuncia di inizio attività e successivamente attestata dal direttore dei lavori che, in allegato alla comunicazione di fine lavori, produce tutte le certificazioni di conformità e di regolare esecuzione delle opere con idonea documentazione tecnica e fotografica. La certificazione energetica, riferita agli immobili oggetto di intervento è predisposta ai sensi del decreto ministeriale 26 giugno 2009 da un tecnico abilitato in assenza di conflitto di interessi, ai sensi decreto legislativo n. 115 del 2008. 
2. I comuni reperiscono aree da destinare alla costruzione di alloggi di edilizia residenziale pubblica con appositi bandi ad evidenza pubblica. Una quota parte delle aree così individuate, corrispondente ad un’edificabilità non inferiore al 65 per cento dell’edificabilità complessiva, è ceduta gratuitamente al comune per la realizzazione di interventi di edilizia residenziale pubblica. La quota parte residua delle aree resta a disposizione del proprietario per la realizzazione di alloggi di edilizia residenziale o altre tipologie di intervento con destinazioni d’uso compatibili con la residenza. Per l’attuazione degli interventi si procede mediante accordo di programma, ai sensi dell’articolo 28 della legge regionale n. 45 del 1989 e successive modifiche ed integrazioni.”.

 

Art. 7
Modifica dell’articolo 8 della legge regionale n. 4 del 2009

1. Il comma 3 dell’articolo 8 della legge regionale n. 4 del 2009, è sostituito dal seguente:
“3. Gli incrementi di volumetria previsti dalla presente legge possono cumularsi con le possibilità edificatorie consentite dagli strumenti urbanistici comunali, dalle norme di pianificazione regionale e dalle altre disposizioni di legge. Tali incrementi sono individuati distintamente negli elaborati progettuali allegati all’istanza. Non sono cumulabili fra loro gli incrementi previsti nel capo I della presente legge.”.

2. Dopo il comma 4 dell’articolo 8 della legge regionale n. 4 del 2009, è aggiunto il seguente:
“4 bis. Nel caso di edifici realizzati in assenza di titolo abilitativo e per i quali è stata presentata richiesta di sanatoria in accertamento di conformità (legge regionale 11 ottobre 1985, n. 23) o a seguito di leggi sul condono edilizio, il procedimento edilizio è concluso con il rilascio del titolo abilitativo prima della presentazione dell’istanza ai sensi della presente legge. Se la richiesta di sanatoria riguarda soltanto una porzione di un fabbricato regolarmente autorizzato, in assenza della conclusione del procedimento edilizio sono consentiti esclusivamente gli interventi relativi ai volumi legittimamente autorizzati e realizzati.”.

3. Dopo il comma 5 dell’articolo 8 della legge regionale n. 4 del 2009, è aggiunto il seguente:
“5 bis. Gli incrementi volumetrici di cui alla presente legge sono realizzati in deroga alle previsioni dei regolamenti edilizi e degli strumenti urbanistici comunali vigenti e adottati, nonché in deroga alle disposizioni normative regionali vigenti. In particolare, possono essere superati gli indici massimi di fabbricabilità, le superfici minime di intervento, i rapporti di copertura, i limiti di altezza. Sono in ogni caso fatti salvi il rispetto delle normative in materia igienico-sanitaria, di stabilità e sicurezza degli edifici, le disposizioni del Codice civile e i diritti di terzi. Fermo restando il rispetto dei distacchi minimi previsti dal Codice civile, la riduzione della distanza tra pareti finestrate di cui al secondo capoverso dell’articolo 5 del decreto assessoriale 20 dicembre 1983, n. 2266/U è consentita esclusivamente a condizione che il distacco degli ampliamenti o dei nuovi edifici dai confini di proprietà risulti non inferiore a metri 5. Nel caso di edifici appartenenti allo stesso lotto, la riduzione è consentita esclusivamente a condizione che la distanza tra gli edifici prospicienti, risultante a seguito dell’intervento di cui alla presente legge, non sia inferiore a 2/3 dell’altezza del fabbricato più alto. Nei casi di cui al presente comma, non si applica il sesto capoverso dell’articolo 5 del decreto assessoriale 20 dicembre 1983, n. 2266/U.”.

 

Art. 8
Modifica dell’articolo 9 della legge regionale n. 4 del 2009

1. Dopo il comma 2 dell’articolo 9 della legge regionale n. 4 del 2009 è aggiunto il seguente: 
“2 bis. Qualora gli interventi di cui alla presente legge siano funzionali esclusivamente alla fruibilità di edifici adibiti a prima abitazione di soggetti riconosciuti invalidi ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, gli oneri di concessione, ove dovuti, sono ridotti del 100 per cento.”.

 

Art. 9
Modifica dell’articolo 10 della legge regionale n. 4 del 2009

1. Dopo il comma 3 dell’articolo 10 della legge regionale n. 4 del 2009, è aggiunto il seguente:
“3 bis. La concessione edilizia, l’autorizzazione edilizia e la denuncia di inizio attività sono sostituite dalla DUAAP nel caso di interventi assoggettati a tale procedura dalle vigenti disposizioni normative.”.

2. Alla fine del comma 6 dell’articolo 10 della legge regionale n. 4 del 2009, è aggiunto il seguente periodo: “Qualora per gli interventi previsti dalla presente legge sia necessaria l’autorizzazione paesaggistica, la relativa richiesta è inoltrata contestualmente all’istanza volta ad ottenere il titolo abilitativo.”.

 

Art. 10
Modifica dell’articolo 13 della legge regionale n. 4 del 2009

1. Al comma 1, dell’articolo 13 della legge regionale n. 4 del 2009, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente: 
“e bis) nelle zone territoriali omogenee E (agricole) trovano applicazioni le disposizioni del decreto del Presidente della Giunta regionale 3 agosto 1994, n. 228 (Direttive per le zone agricole);”.

 

Art. 11
Modifica del titolo del capo III della legge regionale n. 4 del 2009

1. Il titolo del capo III della legge regionale n. 4 del 2009, è così sostituito: “Interventi finalizzati al recupero del patrimonio edilizio esistente”.

 

Art. 12
Modifica dell’articolo 15 della legge regionale n. 4 del 2009

1. Il comma 6 dell’articolo 15 della legge regionale n. 4 del 2009, è sostituito dal seguente:
“6. Gli interventi edilizi finalizzati al recupero dei sottotetti esistenti possono comportare l’apertura di finestre, lucernari, abbaini e terrazzi per garantire la sussistenza dei requisiti di minimi di illuminazione ed aerazione. Solo ed esclusivamente nelle sole zone territoriali omogenee B, C ed E ed al fine di assicurare i parametri fissati dal comma 5, sono ammesse modificazioni delle altezze di colmo e di gronda e delle linee di pendenza delle falde, a condizione che dette modificazioni non comportino un aumento superiore al 20 per cento della volumetria del sottotetto esistente. In ogni caso l’altezza interna massima al colmo e alla gronda è fissata rispettivamente in 3,50 metri e in 1,30 metri. Gli incrementi di volumetria previsti dal presente articolo possono cumularsi con le possibilità edificatorie consentite dagli strumenti urbanistici comunali, dalle norme di pianificazione regionale e dalle altre disposizioni di legge, ivi compresa la presente.”.

 

Art. 13
Integrazione dell’articolo 15 della legge regionale n. 4 del 2009

1. Dopo l’articolo 15 della legge regionale n. 4 del 2009 sono aggiunti i seguenti: 
“Art. 15 bis (Utilizzo ai fini abitativi dei piani seminterrati e dei locali al piano terra) 
1. Al fine di limitare il consumo del territorio, le opere di infrastrutturazione primaria ed il consumo energetico negli edifici, è consentito il recupero a fini abitativi dei piani seminterrati e dei locali al piano terra esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, localizzati nelle zone territoriali omogenee B (completamento residenziale), C (espansione residenziale) ed E (agricole). Tale recupero è consentito, previo ottenimento di idoneo titolo abilitativo, a condizione che i locali oggetto di intervento abbiano, alla data di entrata in vigore della presente legge, un’altezza minima non inferiore a metri 2,40 e siano dotati di una superficie finestrata apribile non inferiore a 1/8 della superficie del pavimento, fatta eccezione per disimpegni, corridoi, vani-scala e ripostigli. I servizi igienici possono essere dotati, in alternativa, di impianto di aspirazione meccanica e illuminazione artificiale. Nel caso di locali seminterrati, i muri contro terra devono essere provvisti di intercapedini ventilate con larghezza non inferiore a 60 centimetri ovvero, in caso di inesistenza, al loro esterno devono essere realizzate intercapedini ventilate con larghezza non inferiore a 60 centimetri e non superiore ad un metro. 
2. Il recupero abitativo dei piani seminterrati e dei locali al piano terra è consentito anche con interventi edilizi, purché siano rispettate tutte le prescrizioni igienico-sanitarie riguardanti le condizioni di abitabilità previste dai regolamenti vigenti, salvo quanto disposto dal comma 1. 
3. Gli interventi di cui al presente articolo e all’articolo 15, garantiscono il rispetto delle previsioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia) e successive modifiche ed integrazioni. 
Art. 15 ter (Norme sul recupero e riuso del patrimonio edilizio storico) 
1. Al fine di favorire il riuso del patrimonio edilizio storico esistente nelle aree identificate come centri di antica e prima formazione dal Piano paesaggistico regionale, per gli edifici costruiti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale 5 luglio 1975 è consentito il recupero a fini abitativi, turistico-ricettivi e produttivi purché sia realizzato nel rispetto delle tipologie edilizie locali, delle tecniche e dei materiali tradizionali. 
2. Il recupero del patrimonio storico è consentito anche mediante il superamento dei limiti e requisiti igienico-sanitari di cui al decreto ministeriale 5 luglio 1975, e successive modifiche e integrazioni, al decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 26 marzo 1980 (Regolamento di esecuzione della L. 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande), e al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), nonché al decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche), purché sia assicurata un’altezza media ponderale di metri 2,40 per gli spazi adibiti ad uso abitativo, turistico-ricettivo e produttivo, riducibile a metri 2,20 per gli spazi accessori e di servizio, e il rapporto tra superficie finestrata e superficie del pavimento sia pari ad almeno 1/10. È consentito l’utilizzo di spazi di altezza inferiore ai minimi indicati esclusivamente come locali di sgombero, spogliatoio e ripostiglio. Il calcolo dell’altezza media ponderale è effettuato dividendo il volume la cui altezza superi metri 1,50 per la superficie relativa.”.

Disegno di legge 265/A 2011 – Proposta Modifica alla L.R. 4/2009

Disegno di legge 265/A 2011 – Proposta Modifica alla L.R. 4/2009

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE N. 265

presentato dalla Giunta regionale,
su proposta dell’Assessore regionale degli enti locali, finanze e urbanistica,
RASSU

il 18 marzo 2011

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 23 ottobre 2009, n. 4 (Disposizioni straordinarie per il sostegno dell’economia mediante il rilancio del settore edilizio e per la promozione di interventi e programmi di valenza strategica per lo sviluppo) e norme per la semplificazione delle procedure amministrative in materia edilizia e paesaggistica – Modifiche alla legge regionale 12 agosto 1998, n. 28 (Norme per l’esercizio delle competenze in materia di tutela paesistica trasferite alla Regione autonoma della Sardegna con l’articolo 6 del DPR 22 maggio 1975, n. 480, e delegate con l’articolo 57 del DPR 19 giugno 1979, n. 348) e alla legge regionale 14 maggio 1984, n. 22 (Norme per la classificazione delle aziende ricettive)

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TESTO DEL PROPONENTE

Art. 1
Modifiche e integrazioni alla
legge regionale 23 ottobre 2009, n. 4

1. Alla legge regionale 23 ottobre 2009, n. 4 (Disposizioni straordinarie per il sostegno dell’economia mediante il rilancio del settore edilizio e per la promozione di interventi e programmi di valenza strategica per lo sviluppo), sono apportate le modifiche ed integrazioni di cui al presente articolo.

2. All’articolo 2, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nella lettera a) del comma 2 le parole: “da utilizzare come sue pertinenze” sono soppresse;
b) nell’alinea della lettera b) del comma 2, la parola: “pluripiano” è sostituita dalle seguenti “composte da più unità immobiliari”;
c) nel punto 1) della lettera b) del comma 2, le parole “nel caso di copertura prevalentemente piana dell’edificio” sono soppresse;
d) al comma 2, il capoverso: “Gli incrementi previsti nei punti 1), 2) e 3), possono essere realizzati anche dai singoli proprietari purché venga dimostrato, mediante un progetto complessivo, il coerente inserimento dell’ampliamento nel contesto architettonico dell’edificio e rispettate le distanze tra pareti prospicienti come previsto dagli strumenti urbanistici comunali vigenti. Gli incrementi volumetrici così realizzati costituiscono pertinenza inscindibile dell’unità immobiliare principale e non possono essere alienati separatamente ad essa” è sostituito dal seguente: “Gli incrementi di cui ai punti 1), 2) e 3) possono essere realizzati in ognuna delle unità immobiliari, compatibilmente con le leggi che disciplinano il condominio degli edifici, purché venga dimostrato, mediante un progetto complessivo, il coerente inserimento dell’incremento volumetrico nel contesto architettonico dell’edificio.”;
e) la lettera c) del comma 2 è sostituita dalla seguente:
“c) nel caso di tipologie edilizie a schiera gli adeguamenti e incrementi possono essere realizzati, in ognuna delle unità immobiliari, mediante realizzazione di nuovi corpi di fabbrica separati dal fabbricato principale, in ampliamento nei diversi piani o mediante sopraelevazione, purché venga dimostrato il coerente inserimento dell’ampliamento nel contesto architettonico del complesso edilizio;”;
f) al comma 4 dopo le parole “, e i 2.000 metri dalla linea di battigia,” sono aggiunte le seguenti: “ridotti a 1.000 metri nelle isole minori,”;
g) al comma 5 le parole: “esclusivamente e limitatamente agli edifici di cui al comma 2, lettera a),” sono soppresse;
h) il comma 6 è sostituito dal seguente:
“6. Gli ampliamenti realizzati ai sensi del presente articolo non possono essere alienati separatamente dall’unità immobiliare principale prima che siano decorsi dieci anni dalla dichiarazione di ultimazione dei lavori.”;
i) al comma 7, le parole: “approvata perentoriamente entro il termine di novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.” sono soppresse;
l) alla fine del comma 8, è aggiunto il seguente periodo: “Tale condizione è riferita alla superficie dell’immobile prima della realizzazione dell’ampliamento.”.

3. All’articolo 3 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 2, è inserito il seguente:
“2 bis. Nella fascia tra i 300 e i 2.000 metri dalla linea di battigia, ridotti rispettivamente a 150 e 1.000 metri nelle isole minori, è consentito l’adeguamento e l’incremento volumetrico degli immobili destinati ad uso residenziale fino al 20 per cento della volumetria esistente al 31 marzo 2009, a condizione che siano previsti interventi di riqualificazione dell’intera unità immobiliare oggetto dell’intervento e tali da determinare una riduzione di almeno il 15 per cento del fabbisogno di energia primaria oppure si dimostri che l’unità immobiliare rientra nei parametri di cui al decreto legislativo n. 192 del 2005, e successive modifiche e integrazioni. Oltre la fascia dei 2.000 metri, ovvero 1.000 metri nelle isole minori, è consentito, nel rispetto delle condizioni di cui al presente comma, l’adeguamento e l’incremento volumetrico fino al 30 per cento.”;
b) il comma 5 è soppresso.

4. Alla fine del comma 6 dell’articolo 5, è aggiunto il seguente periodo: “Tale contrasto è espressamente dichiarato con delibera del consiglio comunale del comune competente.”.

5. All’articolo 7 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
“1 bis. I pareri di cui agli articoli 2, 3 e 4 sono resi dalla Commissione nel termine di sessanta giorni decorrenti dal ricevimento dell’istanza. Decorso il termine senza che sia stato comunicato il parere, la valutazione si intende positiva a tutti gli effetti di legge. Il termine può essere sospeso per una sola volta e per il tempo strettamente necessario qualora vengano rappresentate esigenze istruttorie, ovvero si renda necessaria l’acquisizione di informazioni o di documentazione.”;
b) al comma 3, il periodo: “Con successiva legge regionale è disciplinata la corresponsione, ai componenti, di eventuali compensi.” è sostituito dal seguente: “Al presidente e ai componenti della Commissione regionale per il paesaggio e la qualità architettonica spetta il trattamento economico di missione ed il rimborso delle spese di viaggio nella misura prevista dall’articolo 6, comma 8, della legge regionale n. 20 del 1995.”.

6. All’articolo 8, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: “di cui agli articoli 2, 3 e 4”, sono così sostituite: “di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 6”;
b) il comma 4 è sostituito dal seguente:
“4. Alla data del 31 marzo 2009 le unità immobiliari interessate dagli interventi di cui agli articoli 2, 3 e 4 devono risultare completate nell’ingombro volumetrico con la realizzazione delle murature perimetrali e della copertura. Il rispetto della presente disposizione è attestato mediante asseverazione da parte di un professionista abilitato. Nei casi in cui gli interventi di adeguamento ed incremento previsti dall’articolo 2 riguardino fabbricati la cui costruzione sia stata intrapresa entro il 31 marzo 2009 in forza di regolare concessione edilizia e i lavori siano stati sospesi a seguito di sequestro giudiziario poi annullato o revocato, per volumetria esistente, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, si intende quella realizzata entro la data di entrata in vigore della presente legge.”;
c) il comma 5 è sostituito dal seguente:
“5. Il mutamento della destinazione d’uso degli immobili interessati dagli interventi previsti negli articoli 2, 3, 4, 5 e 6, è ammesso nel rispetto delle disposizioni previste negli strumenti urbanistici vigenti.”;
d) dopo il comma 5 bis, è aggiunto il seguente:
“5 ter. Gli incrementi volumetrici di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 sono realizzati in deroga alle previsioni dei regolamenti edilizi e degli strumenti urbanistici comunali vigenti ed in deroga alle vigenti disposizioni normative regionali. In particolare possono essere superati gli indici massimi di fabbricabilità, i limiti di altezza, distanza, veduta, le superfici minime di intervento, i rapporti di copertura. È in ogni caso fatto salvo il rispetto delle disposizioni del Codice civile e i diritti dei terzi.”.

7. All’articolo 10 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla fine del comma 2, è aggiunto il seguente periodo: “Limitatamente agli interventi di cui alla lettera b) del comma 1, la comunicazione è accompagnata da una relazione tecnica provvista di data certa a firma di un tecnico abilitato.”;
b) il comma 4 è così sostituito:
“4. La denuncia di inizio attività o l’istanza volta all’ottenimento della concessione edilizia sono presentate improrogabilmente entro il 30 giugno 2012 e la comunicazione di fine lavori entro diciotto mesi decorrenti da tale data.”.

8. All’articolo 13, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera d) del comma 1, dopo le parole: “all’interno della fascia dei 2.000 metri dalla linea di battigia,” sono aggiunte le seguenti: “e, per le isole minori, entro i 500 metri dalla linea di battigia,”;
b) dopo la lettera e) del comma 1, è inserita la seguente:
“e bis) nelle zone territoriali omogenee E (agricole) si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Giunta regionale 3 agosto 1994, n. 228 (Direttive per le zone agricole). Il frazionamento degli immobili destinati a residenza è ammesso nel rispetto delle medesime disposizioni;”;
c) la lettera f) del comma 1, è sostituita dalla seguente:
“f) nelle more dell’adeguamento degli strumenti urbanistici comunali ai piani paesaggistici regionali, sono consentiti interventi di trasformazione del territorio e degli edifici esistenti, compresa la realizzazione di nuovi corpi di fabbrica, all’interno delle aree ricomprese nella fascia di larghezza pari a 100 metri, ove prevista, dei beni paesaggistici ed identitari, come definiti dall’articolo 1 della legge regionale 4 agosto 2008, n. 13 (Norme urgenti in materia di beni paesaggistici e delimitazione dei centri storici e dei perimetri cautelari dei beni paesaggistici e identitari). Sono altresì ammessi interventi di trasformazione degli stessi beni. Tali interventi qualora interessino beni paesaggistici, o ricadano all’interno della relativa fascia, sono consentiti esclusivamente a condizione che si ottenga preventivamente l’autorizzazione paesaggistica ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004, e successive modifiche ed integrazioni. Gli stessi interventi riferiti ai beni identitari, ovvero alla relativa fascia, sono ammessi esclusivamente a condizione che ottengano, in sede di rilascio del relativo titolo abilitativo da parte della competente amministrazione comunale, la positiva valutazione sulla compatibilità dell’intervento con i valori paesaggistici oggetto di tutela, ad eccezione degli interventi di cui alle lettera a), b) e c) dell’articolo 149 del decreto legislativo n. 42 del 2004, per i quali non è richiesta alcuna valutazione;”;
d) alla fine del comma 2, è inserito il seguente periodo: “Tale verifica non è necessaria per gli interventi previsti nel comma 1, lettera d), primo capoverso, nell’ipotesi in cui le opere di urbanizzazione primaria di cui allo strumento attuativo siano state legittimamente realizzate per almeno il 50 per cento, ovvero siano stati realizzati gli interventi edilizi per almeno il 50 per cento della volumetria complessiva programmata.”.

9. La rubrica del capo III è così sostituita:
“Norme per il recupero del patrimonio edilizio esistente”.

10. Alla fine del comma 6 dell’articolo 15, è inserito il seguente periodo: “Il recupero abitativo dei sottotetti nelle sole zone territoriali omogenee B è ammesso anche in deroga ai limiti ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali vigenti. In ogni caso l’altezza interna massima al colmo e alla gronda è fissata rispettivamente in 3,50 metri e in 1,30 metri.”.

11. Dopo l’articolo 15 è aggiunto il seguente:
“Art. 15 bis (Riutilizzo dei piani seminterrati, dei piani pilotis e dei locali al piano terra)
1. La Regione promuove il recupero a fini abitativi dei seminterrati localizzati nelle zone territoriali omogenee B (completamento residenziale) e C (espansione residenziale), con l’obiettivo di contenere il consumo di nuovo territorio e favorire la messa in opera di interventi tecnologici per il contenimento dei consumi energetici.
2. II recupero a fini abitativi dei seminterrati esistenti è consentito a condizione che abbiano, alla data di entrata in vigore della presente legge, un’altezza minima non inferiore a metri 2,40, previo ottenimento di idoneo titolo abilitativo e nel rispetto delle prescrizioni igienico-sanitarie riguardanti l’abitabilità, nonché delle seguenti condizioni:
a) aperture per la ventilazione naturale non inferiori ad 1/8 della superficie del pavimento, ovvero realizzazione di un impianto di ventilazione meccanica per un ricambio d’aria almeno pari a quello richiesto per la ventilazione naturale;
b) adeguati livelli di illuminazione raggiungibili anche mediante sistemi artificiali.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche agli interventi di recupero ai fini abitativi dei piani pilotis e dei locali siti al piano terra a condizione che siano rispettate le prescrizioni igienico-sanitarie riguardanti l’agibilità previste dai vigenti regolamenti.
4. Gli interventi previsti nel presente articolo e quelli di cui all’articolo 15 sono subordinati al reperimento degli spazi per parcheggi di cui all’articolo 41 sexies della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica), e successive modificazioni ed integrazioni. Qualora sia dimostrata l’impossibilità dovuta alla mancanza di spazi idonei da destinare al soddisfacimento di tale obbligo, gli interventi sono consentiti previo pagamento di una somma equivalente alla monetizzazione delle aree per parcheggi, da determinarsi con deliberazione del Consiglio comunale. I relativi introiti sono destinati alla realizzazione di nuove aree da adibire a parcheggio.”.

12. Dopo l’articolo 16 è aggiunto il seguente:
“16 bis (Norma finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge, valutati in euro 30.000 annui, si fa fronte con quota parte delle risorse stanziate in conto dell’UPB S01.03.003 del bilancio della Regione per l’anno 2011 e per gli anni 2012-2013 e in quelle corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.”.

Art. 2
Norme per la semplificazione delle procedure amministrative in materia edilizia
e paesaggistica

1. Alla legge regionale 12 agosto 1998, n. 28 (Norme per l’esercizio delle competenze in materia di tutela paesistica trasferite alla Regione autonoma della Sardegna con l’articolo 6 del DPR 22 maggio 1975, n. 480, e delegate con l’articolo 57 del DPR 19 giugno 1979, n. 348) sono apportate le modificazioni di cui ai commi 2, 3 e 4.

2. All’articolo 3 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera c) del comma 1, è cosi sostituita:
“c) gli interventi previsti negli strumenti di attuazione di cui all’articolo 21 della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45 (Norme per l’uso e la tutela del territorio regionale), approvati ai sensi dell’articolo 9, comma 5, della presente legge;”;
b) dopo la lettera h) del comma 1, è aggiunta la seguente:
“h bis) gli interventi di lieve entità soggetti al procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica;”;
c) dopo il comma 2, è inserito il seguente:
“2 bis. I provvedimenti di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all’articolo 167 commi 4 e 5 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137), e successive modificazioni ed integrazioni, compresi i provvedimenti di irrogazione delle relative sanzioni, che hanno per oggetto le opere e i lavori previsti dal comma 1, sono rilasciati dall’organo comunale.”.

3. Dopo l’articolo 5 è inserito il seguente:
“5 bis (Semplificazione delle procedure di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità)
1. In sede di prima applicazione, gli interventi di lieve entità da realizzarsi su aree o immobili sottoposti alle norme di tutela di cui alla parte III del decreto legislativo n. 42 del 2004, e successive modificazioni, ed indicati nell’elenco allegato al decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 139 (Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell’articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni), sempre che comportino un’alterazione dei luoghi e dell’aspetto esteriore degli edifici, sono assoggettati al procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica così come disciplinato nel regolamento emanato con il citato decreto presidenziale.
2. La Giunta regionale con apposita direttiva, da adottarsi mediante deliberazione, individua i casi e disciplina il procedimento di autorizzazione paesaggistica semplificata in conformità ai principi contenuti nel decreto del Presidente della Repubblica n. 139 del 2010.”.

4. All’articolo 9 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole “dal loro deposito” sono aggiunte le seguenti: “, corredate dalla attestazione dell’amministrazione comunale sulla conformità dell’intervento progettato ai vigenti strumenti urbanistici comunali.”;
b) i commi 2, 3 e 4 sono soppressi.

5. Alla legge regionale 14 maggio 1984, n. 22 (Norme per la classificazione delle aziende ricettive), sono apportate le modifiche di cui al comma 6.

6. Il comma 4 bis dell’articolo 6, introdotto dalla legge regionale 7 agosto 2009, n. 3 (Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale), è sostituito dal seguente:
“4 bis. Fatto salvo quanto previsto nel presente articolo, nelle aziende ricettive all’area aperta, regolarmente autorizzate e nei limiti della ricettività autorizzata, gli allestimenti mobili di pernottamento, quali tende, roulotte, caravan, mobil-home, maxicaravan o case mobili e pertinenze ed accessori funzionali all’esercizio dell’attività, sono diretti a soddisfare esigenze di carattere turistico meramente temporanee e, anche se collocati in via continuativa, non costituiscono attività rilevante a fini urbanistici, edilizi e paesaggistici. A tal fine i predetti allestimenti devono:
a) conservare i meccanismi di rotazione in funzione;
b) non possedere alcun collegamento di natura permanente al terreno e gli allacciamenti alle reti tecnologiche, gli accessori e le pertinenze devono essere rimovibili in ogni momento.”.

Art. 3
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).

Disegno di legge 93/A

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE N. 93/A

Presentato dalla Giunta regionale,
su proposta del Presidente della Regione, 
CAPPELLACCI

l’11 dicembre 2009

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 23 ottobre 2009, n. 4 (Disposizioni straordinarie per il sostegno dell’economia mediante il rilancio del settore edilizio e per la promozione di interventi e programmi di valenza strategica per lo sviluppo)

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Art. 1
Modifiche e integrazioni alla 
legge regionale 23 ottobre 2009, n. 4

1. Alla legge regionale 23 ottobre 2009, n. 4 (Disposizioni straordinarie per il sostegno dell’economia mediante il rilancio del settore edilizio e per la promozione di interventi e programmi di valenza strategica per lo sviluppo), sono apportate le modifiche ed integrazioni di cui ai commi seguenti.

2. Al comma 7 dell’articolo 2 le parole “il termine di novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge” sono sostituite dalle seguenti: “il 30 ottobre 2010”.

3. Il comma 5 dell’articolo 3 è abrogato.

4. Al comma 2 dell’articolo 8 le parole “di cui agli articoli 2, 3 e 4”, sono sostituite dalle seguenti: “di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 6”.

5. Il comma 4 dell’articolo 8 è sostituito dal seguente:

“4. Alla data del 31 marzo 2009, le unità immobiliari interessate dagli interventi di cui alla presente legge devono risultare completate nell’ingombro volumetrico con la realizzazione delle murature perimetrali e della copertura. Le unità immobiliari devono essere regolarmente accatastate presso le competenti agenzie del territorio ovvero le istanze di accatastamento devono essere avviate entro i trenta giorni precedenti la presentazione della denuncia di inizio attività o della richiesta di concessione edilizia, ad eccezione degli immobili siti nei comuni interessati dagli eventi alluvionali del 1951 per i quali, essendo ancora in corso le procedure di trasferimento delle aree interessate dalla ricostruzione dei centri abitati, non è richiesto l’accatastamento. Il rispetto della presente disposizione è attestato mediante autocertificazione rilasciata dal direttore dei lavori. Nei casi in cui gli interventi di adeguamento ed incremento previsti dall’articolo 2 riguardino fabbricati la cui costruzione sia stata intrapresa entro il 31 marzo 2009 in forza di regolare concessione edilizia e i lavori siano stati sospesi a seguito di sequestro giudiziario poi annullato o revocato, la volumetria esistente, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, si intende quella realizzata entro la data di entrata in vigore della presente legge e le relative istanze di accatastamento devono essere avviate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.”.

6. Dopo il comma 5 dell’articolo 8 è aggiunto il seguente:

“5 bis. Gli interventi di cui agli articoli 2, 4, 5, 6 e quelli di cui al capo III, sono subordinati al reperimento degli spazi per parcheggi, di cui all’articolo 41 sexies della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica), e successive modificazioni ed integrazioni. Per gli interventi di cui agli articoli 2, 4 e 6 e per quelli di cui al capo III, nell’ipotesi in cui la superficie da adibire a parcheggio sia inferiore a 20 metri quadrati, il consiglio comunale può, con deliberazione, individuare i casi o le parti del territorio nelle quali, a causa dell’impossibilità di reperire gli spazi per parcheggi, l’intervento è consentito previo pagamento di una somma equivalente alla monetizzazione delle aree per parcheggi. I relativi introiti sono finalizzati alla realizzazione di nuove aree da destinare a parcheggio.”.

7. Al comma 4 dell’articolo 10, la frase “o relativa comunicazione di inizio lavori” è sostituita dalla seguente: “o la richiesta di concessione edilizia”.

8. Dopo il comma 1 dell’articolo 11 è aggiunto il seguente:

“1 bis. La revisione e l’aggiornamento dei piani paesaggistici avviene in applicazione delle disposizioni del decreto legislativo n. 42 del 2004, e successive modifiche ed integrazioni.”.

9. Dopo la lettera e) del comma 1 dell’articolo 13, è aggiunta la seguente:

“e bis) nelle zone urbanistiche omogenee E si applica la disciplina di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale 3 agosto 1994, n. 228 (Direttive per le zone agricole).”.

10. Alla fine della lettera c) del comma 2 dell’articolo 2, è aggiunto il seguente periodo: “Ai fini della presente legge, per tipologia edilizia a schiera si intende quella comprendente insiemi di unità immobiliari di uguale conformazione architettonica con esclusione dei gruppi di fabbricati che, pur realizzati in aderenza e in un lotto urbanistico unitario, abbiano conformazione fisica e/o architettonica differente.”.

11. Al comma 2 dell’articolo 2, la frase: “Gli incrementi volumetrici così realizzati costituiscono pertinenza inscindibile dell’unità immobiliare principale e non possono essere alienati separatamente ad essa” è sostituita dalla seguente: “Le unità immobiliari eventualmente derivanti dagli incrementi volumetrici possono essere alienate solamente dopo che siano decorsi dieci anni dalla loro realizzazione, ad eccezione delle alienazioni disposte a favore degli eredi legittimari.”.

12. Al comma 5 dell’articolo 2, dopo le parole: “finalizzati al miglioramento” sono aggiunte le seguenti: “delle dotazioni tecnologiche”.

13. Al comma 8 dell’articolo 2, le parole:”B o C” sono sostituite dalle parole:”B, C ed E”.

14. All’articolo 3, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

“2 bis. Per gli immobili destinati ad uso residenziale compresi nella fascia tra i 300 e i 2.000 metri dalla linea di battigia, ridotti rispettivamente a 150 e 1.000 metri nelle isole minori, è consentito l’adeguamento e l’incremento della volumetria esistente alla data del 31 marzo 2009 fino al 20 per cento, nel caso in cui siano previsti interventi di riqualificazione dell’intera unità immobiliare oggetto dell’intervento tali da determinare una riduzione di almeno il 15 per cento del fabbisogno di energia primaria oppure si dimostri che l’unità immobiliare rientri nei parametri di cui al decreto legislativo n. 192 del 2005, e successive modifiche e integrazioni. Oltre la fascia dei 2.000 metri, ovvero 1.000 metri nelle isole minori, è consentito l’adeguamento e l’incremento volumetrico fino al 30 per cento.”.

15. Il comma 5 dell’articolo 5, è sostituito dal seguente:

“5. Sono consentite, nella fascia dei 300 metri dalla linea di battigia, ridotta a 150 metri nelle isole minori, la demolizione e la ricostruzione degli edifici esistenti con incremento volumetrico non superiore al 10 per cento, a condizione che la ricostruzione sia realizzata sia nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 192 del 2005, e successive modifiche e integrazioni sia in arretramento rispetto alla struttura preesistente, non verso il mare e che persegua l’obiettivo del miglioramento della qualità architettonica dell’intero organismo edilizio e dei valori paesaggistici del contesto in cui è inserito. La proposta progettuale deve inoltre ottenere la positiva valutazione della Commissione regionale per la qualità architettonica e paesaggistica di cui all’articolo 7.”.

16. All’articolo 5, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

“6 bis. Le previsioni di cui al presente articolo si applicano anche agli edifici che, successivamente alla data del 31 dicembre 1989, abbiano ottenuto la concessione edilizia per opere che prevedono il mutamento dei caratteri strutturali, architettonici e tipologici, in forza di interventi radicali di nuova costruzione, ovvero di ristrutturazione edilizia, ai sensi delle lettere d) ed e) del comma 1 dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente legge, si sia esclusivamente demolito il vecchio fabbricato ma non si sia ancora proceduto alla sua totale ricostruzione.”.

17. Il punto 2) della lettera b) del comma 1 dell’articolo 13 è così sostituito: 
“2) che ricadano nelle aree delimitate dagli strumenti urbanistici come zone territoriali omogenee C, G e, limitatamente alla funzione commerciale, artigianale ed industriale, nonché ad attività terziarie o amministrative ad esse collegate, come zone omogenee D, con esclusione della grande distribuzione commerciale, qualora le aree siano intercluse ovvero contigue ed integrate in termini di infrastrutture con l’ambito urbano;”.

18. Alla lettera d) del comma 1 dell’articolo 13 sono soppresse le seguenti parole:” prima dell’approvazione del piano paesaggistico regionale.”

19. Il comma 2 dell’articolo 13 è così sostituito:
“2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno immediata applicazione a decorrere dall’entrata in vigore della presente legge.”.

20. Dopo l’articolo 15 è aggiunto il seguente:

“15 bis (Riutilizzo dei piani seminterrati e interrati)

1. Il comune, al fine di contenere il consumo di nuovo territorio e di consentire un adeguamento degli immobili, esclusivamente adibiti ad uso residenziale e utilizzati come prima casa, alle mutate e sopravvenute esigenze del nucleo familiare, autorizza, anche in deroga ai limiti volumetrici di zona, il mutamento di destinazione d’uso dei piani seminterrati ed interrati degli edifici esistenti alla data di pubblicazione della presente legge, purché siano rispettate le seguenti condizioni:
a) altezza media non inferiore a metri 2,40;
b) aperture per la ventilazione naturale non inferiori ad 1/8 della superficie del pavimento, ovvero realizzazione di un impianto di ventilazione meccanica per un ricambio d’aria almeno pari a quello richiesto per la ventilazione naturale;
c) modalità di aero illuminazione esistenti comunque adeguate ai valori di legge anche mediante sistemi artificiali.

2. Le opere finalizzate al recupero abitativo dei piani seminterrati ed interrati sono soggette al rilascio dei previsti titoli abilitativi.”.

21. Dopo l’articolo 16 è aggiunto il seguente:

“16 bis (Norma finanziaria) 
1. Ai componenti della Commissione regionale per il paesaggio e la qualità architettonica di cui all’articolo 7, compete il trattamento economico di missione ed il rimborso delle spese di viaggio nella misura prevista dall’articolo 6, comma 8, della legge regionale n. 20 del 1995, e successive modifiche.

2. La liquidazione delle competenze è calcolata a partire dalla data della riunione di insediamento.

3. Gli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge sono valutati in euro 50.000 annui, a decorrere dall’anno 2010, e fanno carico all’UPB S04.09.005 del bilancio della Regione per gli anni 2010-2013 e all’UPB corrispondente dei bilanci per gli anni successivi. Nel bilancio della Regione per gli anni 2010-2013 sono introdotte le seguenti variazioni:

in diminuzione

STRATEGIA 08

UPB S08.01.002 
Fondo per nuovi oneri legislativi di parte corrente2010 euro 50.000
2011 euro 50.000
2012 euro 50.000
2013 euro 50.000
mediante pari riduzione della riserva di cui alla voce 3) della tabella A allegata alla legge regionale 28 dicembre 2009, n. 5 (legge finanziaria 2010);

in aumento

STRATEGIA 04UPB S04.09.005 
Trasferimenti agli enti locali per le attività urbanistiche – parte corrente
2010 euro 50.000
2011 euro 50.000
2012 euro 50.000
2013 euro 50.000″

 

Art. 2
Norma finanziaria

(TESTO DEL PROPONENTE SOPPRESSO DALLA COMMISSIONE)

 

Art. 3
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna.