Detrazione Volumi Condonati dall’Ampliamento Volumetrico

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Detrazione Volumi Condonati dall’Ampliamento Volumetrico

I volumi condonati devono essere detratti dall’ampliamento volumetrico calcolato o ammissibile?

Ho il piacere di condividere con voi un quesito, a mio avviso molto interessante, al quale ho provato a dare la mia chiave di lettura.

Prima di partire con la domanda in questione, mi scuso per l’assenza di quest’ultimo periodo.

No, non mi sono dimenticato di voi ( 😀 ); la causa è da ricercarsi nel progetto UrbisMap.

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Ma torniamo al nostro quesito, in materia di Piano Casa Sardegna L.R. 8/2015.

Il caso

Buongiorno.  
Applicando il nuovo piano casa dovremo verificare le disposizioni dell’art. 36 comma 2.
Il volume di un fabbricato ammonta a mc 478, di cui 60 mc condonati.
in sede di calcolo, si potrebbe ampliare per 143 mc (478*0,30)…
ora dovendo detrarre i 60mc condonati, a vostro parere. si detraggono dai 143 calcolati o dai 120 ammissibili?

Un privato intende ampliare il volume del proprio immobile (478 mc)

Il potenziale ampliamento, nel caso in oggetto, è del 30% ==> 473 x 0.3 = 143,40 mc

Questi 143 mc eccedono la quota massima realizzabile, indicata in 120 mc.

Durante gli anni, nell’immobile, è stato effettuato un abuso di 60 mc (compresi nei 478 mc di sopra). Tale volume (prima) abusivo, ha ottenuto regolare concessione in sanatoria.

L’articolo 36 “Disposizioni Comuni”, al comma 2, recita:

2. I volumi oggetto di condono edilizio sono computati nella determinazione del volume urbanistico cui parametrare l’incremento volumetrico, ma sono detratti dall’ammontare complessivo dell’incremento volumetrico calcolato.

Blackboard with mathematics sketches - vector illustrationSecondo quanto indicato, i 60 mc condonati sono stati correttamente inclusi nei 478 mc su cui è stato calcolato l’ampliamento ammissibile; ma ora vanno detratti.

Il dubbio dello scrivente:

Vanno detratti dai 143 mc calcolati, o dai 120 mc max ammessi dal Piano Casa?

A mio avviso la risposta è nella lettura del comma 2.

Il testo del comma 2 dice che questi volumi devono essere “detratti dall’ammontare complessivo dell’incremento volumetrico calcolato” (nel nostro caso i 143 mc).

Credo che se il legislatore avesse voluti detrarli dai 120 mc, avrebbe specificato che tali volumi “sono detratti dall’ammontare ammissibile dell’incremento volumetrico“.

Per chiudere,

143 mc (calcolati) – 60 mc (condonati) = 83 mc < 120 mc (ammissibili)

 

Siete d’accordo? Ditemi che ne pensate

Ing. Enrico Craboledda

 

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