La scadenza è da intendersi per la presentazione della domanda o per il rilascio del titolo?

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La scadenza è da intendersi per la presentazione della domanda o per il rilascio del titolo?

A poco più di 30 giorni dalla scadenza, la domanda ricorrente che ricevo via email è sempre la stessa

Buongiorno volevo sapere se scadenza del 30 Giugno è intesa come presentazione istanza completa di oneri concessori e istruita , o solo inserimento nel sistema Suap della richiesta

Maria Antonietta

Ancora

Buongiorno Ing. Craboledda,
sono un tecnico collega dell’Ordine degli Architetti di Sassari.
Le vorrei sottoporre un dubbio che a seguito di alcuni riscontri da parte di alcuni istruttori tecnici comunali si sta trasformando in timore: a differenza delle precedenti scadenze del PIANO CASA alcuni tecnici sostengono che, interpretando correttamente l’art. 37, la scadenza del 30 Giugno è riferita all’ottenimento del titolo e non, come in passato, alla presentazione della pratica edilizia. Se fosse vero ne deriverebbe l’impossibilità a presentare una pratica già in questi giorni. Potrebbe darmi un suo parere in merito? 

Architetto – Sassari

Ovviamente, non sto ad elencare tutte le email simili che arrivano, la cui domanda è sempre la stessa:

Il termine del 30 giugno 2019 è da intendersi per la presentazione della domanda o per il rilascio del titolo?

La scadenza è da intendersi per la presentazione della domanda o per il rilascio del titolo? 1

Prima di rispondere, facciamo un passo indietro e vediamo da che cosa nasce questo dubbio.

Articolo 37 – Comma 1 del Piano Casa L.R. 8/2015

Il comma 1 dell’articolo 37 recita

Le disposizioni di cui al presente capo si applicano fino all’entrata in vigore della nuova legge regionale in materia di governo del territorio e comunque non oltre il 30 giugno 2019.

Il comma 1 dell’articolo 37 nasce, fin dalla sua promulgazione, con una dicitura particolare: non parla in modo esplicito di data di presentazione della domanda, ma parla di applicazione delle “disposizioni di cui al presente capo“.

Come prima considerazione, è opportuno ricordare, se non fosse già chiaro, che la prevista scadenza si applica solo alle disposizioni “di cui al presente capo“, ovvero agli interventi di ampliamento volumetrico previsti dall’articolo 30 e 31, al riuso/recupero dei piani sottotetto (art. 32), e al riuso degli spazi di grande altezza (art. 33), le cui disposizioni sono regolate anche dagli articoli successivi fino al 37.

Dall’articolo 38 in poi, entriamo in altri capi della norma, pertanto esclusi da questa scadenza.

Quindi, ad esempio, la possibilità di demolire e ricostruire (art. 39) non rientra tra gli articoli in scadenza.

Le disposizioni di cui al presente capo

La dicitura “le disposizioni di cui al presente capo” può trarre in inganno.

I dubbi nascono dalla consolidata giurisprudenza di settore che ci ha abituato al concetto del Tempus Regit Actum “Il Tempo Regge l’Atto”: secondo tale principio, infatti, l’Amministrazione può rilasciare atti ai sensi di normative vigenti al momento del rilascio dell’atto stesso.

Ciò detto, il dubbio sembra legittimo.

Se il piano casa è terminato, come può l’ufficio SUAPE rilasciare il provvedimento unico oltre il termine del 30 giugno 2019?

Per dare risposta a questa domanda, è opportuno leggere tutto ciò che si trova nel “capo” in scadenza.

E in nostro aiuto, arriva l’articolo 35 Procedure

Procedura del Piano Casa prima e dopo il SUAPE

L’articolo 35 Procedure recita

  1. Gli interventi previsti negli articoli 30, 32 e 33 sono realizzati mediante Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA). Gli interventi previsti nell’articolo 31 sono soggetti a permesso di costruire.
  2. L’avvio dei lavori di incremento volumetrico di cui agli articoli 30 e 32 e il rilascio del permesso di costruire per i casi di cui all’articolo 31 sono condizionati alla positiva valutazione di coerenza in merito al rispetto delle condizioni di cui all’articolo 36, comma 3, lettere a) e b).
  3. La valutazione di coerenza di cui al comma 2 è resa con parere motivato dall’ufficio competente al rilascio dei titoli abilitativi. Per gli interventi previsti negli articoli 30 e 32, decorso inutilmente il termine di quarantacinque giorni dalla data di presentazione della SCIA, si intende formato il silenzio assenso.
  4. Qualora l’intervento sia soggetto ad autorizzazione paesaggistica, questa assorbe la valutazione di coerenza di cui al comma 2.
  5. L’autorizzazione paesaggistica per tutti gli interventi previsti dal presente capo è rilasciata dall’ente delegato ai sensi della legge regionale n. 28 del 1998, e successive modifiche ed integrazioni.
  6. La SCIA o l’istanza volta all’ottenimento del permesso di costruire possono essere presentate anche contestualmente alle eventuali istanze di accertamento di conformità e/o di compatibilità paesaggistica dell’unità immobiliare oggetto dell’intervento. L’efficacia della SCIA è comunque subordinata alla positiva definizione del procedimento di accertamento di conformità e/o di compatibilità paesaggistica.

Per riassumere, la procedura prevista dal piano casa, prima dell’entrata in vigore del SUAPE prevedeva:

  • parere espresso del comune entro 45 gg dalla proposta, per poter dare inizio ai lavori
  • SCIA o istanza di permesso di costruire presentati anche contestualmente ad accertamenti; l’efficacia della SCIA comunque subordinata alla valutazione positiva dell’accertamento

Proviamo a ribaltare la domanda e rispondere a questa: se non ci fosse oggi il SUAPE, il 30 giugno sarebbe stato da intendersi come data di presentazione o come data di rilascio del parere/permesso da parte del Comune?

E ancora: se non ci fosse oggi il SUAPE, la SCIA presentata contestualmente all’accertamento di conformità, avrebbe dovuto prendere efficacia dopo la valutazione positiva della definizione del procedimento dell’istanza di accertamento entro il 30 giugno 2019?

Questo significa che il 30 giugno 2019, fin dalla prima applicazione del piano casa era da intendersi come data di presentazione della domanda; infatti già la norma ammetteva la possibilità di presentare entro il 30 giugno, e subordinare la sua efficacia alla definizione dell’istanza di accertamento.

SUAPE

A complicare ancora di più l’interpretazione, arriva il cambio di procedimento (e, badate bene, di procedimento non di titolo) a seguito dell’entrata in vigore del SUAPE, che ha portato l’approvazione del piano casa in conferenza di servizi.

Peraltro, se vi ricordate, nelle prime “versioni” dei moduli SUAPE, il procedimento del piano casa era una SCIA a 0 giorni, con possibilità per il comune di inibire l’istanza con parere espresso entro i famosi 45 giorni previsti dalla norma.

Oggi, poichè nella L.R. 8/2015 si parla di parere espresso, il procedimento di approvazione dell’istanza piano casa è stata portata in conferenza di servizi. (con direttive approvate dalla Giunta Regionale).

E ritorna in auge la domanda iniziale:

il provvedimento può essere rilasciato oltre il 30 giugno 2019?

La mia risposta è: SI’.

Il provvedimento autorizzativo può essere rilasciato oltre il 30 giugno; tale data è da intendersi come termine per la presentazione delle istanze.

In Conclusione: il provvedimento autorizzativo può essere rilasciato oltre il 30 giugno; tale data è da intendersi come termine per la presentazione delle istanze

Per chiudere: Sì, il provvedimento SUAPE per autorizzare gli interventi del piano casa, con scadenza il 30 giugno, può essere rilasciato anche dopo tale data (che è da intendersi come data ultima di presentazione dell’istanza) e vi spiego, secondo me, il perchè.

Perché, in realtà, non è cambiato nulla:

  • il titolo edilizio non è cambiato: è cambiato solo il procedimento; la conferenza di servizi in luogo della SCIA
  • già dalla sua prima versione, il piano casa prevedeva la possibilità di presentazione dell’istanza entro il termine della scadenza, con efficacia a seguito di approvazione delle istanze di accertamento o della valutazione di coerenza da rilasciarsi con parere espresso entro 45 gg
  • il tempus regit actum entra in gioco per nuove norme sopraggiunte, o quando vengono abrogate delle norme specifiche; la volontà del legislatore, in questo caso, non è mai stata cambiata o modificata

Potrebbe essere utile, da parte degli uffici tecnici comunali, porre il quesito alla Regione Sardegna, in modo che si esprima in modo chiaro e univoco.

Solo così evitiamo che la stessa legge venga applicata in un modo in alcuni comuni, e mal applicata/interpretata in altri.

Per quanto il dubbio possa essere legittimo, il diniego di un provvedimento per una mala interpretazione della norma, espone comunque i Comuni e gli uffici a dei contenziosi inutili e onerosi (sia per i Cittadini che per le Amministrazioni) che potrebbero essere evitati con il rilascio di un parere di chiarimento della Regione da inviarsi a tutti gli uffici.

E per gli uffici, negare un provvedimento illegittimamente, è tanto grave quanto rilasciarlo illegittimamente.


Voi che ne pensate?

Scrivete nei commenti qui sotto.

E se non volete perdere l’occasione di ampliare il vostro immobile, contattatemi per un preventivo!

Ing. Enrico Craboledda

3 commenti su “La scadenza è da intendersi per la presentazione della domanda o per il rilascio del titolo?”

  1. Buongiorno Ing. Craboledda

    Se la legge Regionale 1/2019, con l’articolo 3bis

    modifica la legge 23 ottobre 1985 n 23

    il procedimento SUAPE ritorna ad essere a 0 giorni Con possibilità per il comune di inibire l’istanza con parere entro i famosi 45 giorni previsti ?

    Cordiali saluti

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