Legge Regionale 16 maggio 2003, n. 5

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Legge Regionale 16 maggio 2003, n. 5

Modifica e integrazione della legge regionale 11 ottobre 1985, n. 23, concernente: “Norme in materia di controllo dell’attività urbanistico-edilizia, di risanamento urbanistico e di sanatoria e di insediamenti ed opere abusive, di snellimento ed accelerazione delle procedure espropriative” – Denuncia di inizio attività.

Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Regione promulga la seguente legge:

Art.1

1. I commi 1 e 2 dell’articolo 13 della legge regionale 11 ottobre 1985, n. 23, sono sostituiti dai seguenti:
“1. Sono soggetti ad autorizzazione comunale i seguenti interventi, previo parere del solo Ufficio tecnico comunale:

a) opere di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo;

b) opere di eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti consistenti in rampe o ascensori esterni, ovvero in manufatti che alterino la sagoma dell’edificio;

c) muri di cinta e cancellate;

d) aree destinate ad attività sportive e ricreative senza creazione di volumetria;

e) le opere costituenti pertinenza ai sensi dell’articolo 817 del Codice Civile;

f) revisione o installazione di impianti tecnologici al servizio di edifici o di attrezzature esistenti e realizzazione di volumi tecnici che si rendano indispensabili, sulla base di nuove disposizioni;

g) varianti a concessioni edilizie già rilasciate che non incidano sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non cambino la destinazione d’uso e la categoria edilizia e non alterino la sagoma e non violino le eventuali prescrizioni contenute nella concessione edilizia;

h) parcheggi di pertinenza nel sottosuolo del lotto su cui insiste il fabbricato;

i) le opere di demolizione, i reinterri e gli scavi finalizzati ad attività edilizia;

l) le vasche di approvvigionamento idrico ed i pozzi;

m) le opere oggettivamente precarie e temporanee;

n) i pergolati e i grigliati;

o) le occupazioni stabili di suolo a titolo espositivo di stoccaggio a cielo aperto;

p) l’installazione di palloni pressostatici a carattere stagionale.

2. Le semplici recinzioni ed i barbecue di minime dimensioni sono opere urbanisticamente non rilevanti, qualora realizzate in aree non soggette a vincoli.”.

Art.2

1. Dopo l’articolo 14 della legge regionale n. 23 del 1985 è introdotto il seguente:
Art.14 bis – Denuncia di inizio attività.

1. E’ data facoltà di attivare gli interventi di cui all’articolo 13, con esclusione degli interventi di cui alle lettere i), o) e p) del comma 1, anche con denuncia di inizio di attività alle condizioni e secondo le modalità e le prescrizioni di cui alla normativa statale vigente, fatto salvo quanto stabilito nei seguenti commi

2. L’esecuzione di opere in assenza della denuncia di cui al comma 1, o in difformità da essa, comporta l’applicazione delle sanzioni previste dal comma 1 dell’articolo 14 della presente legge.

3. La facoltà di procedere con denuncia dì inizio attività non si applica agli immobili assoggettati, con specifico provvedimento amministrativo, dalle competenti autorità ai vincoli di carattere storico – artistico, ambientale e paesaggistico, salvo preventiva acquisizione dell’autorizzazione rilasciata dalle competenti autorità preposte alla tutela del vincolo.

4. Le norme di cui al presente articolo prevalgono sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi comunali in materia di procedimento.”.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e dì farla osservare come legge della Regione.
Data a Cagliari, addì 16 maggio 2003

Pili

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