Proposta di legge 275/A

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 275

presentata dai Consiglieri regionali
CAMPUS – BARDANZELLU – LADU – LOCCI – PETRINI – RANDAZZO – SANNA Paolo Terzo

il 6 aprile 2011

Modifiche alla legge regionale 23 ottobre 2009, n. 4 (Disposizioni straordinarie per il sostegno dell’economia mediante il rilancio del settore edilizio e per la promozione di interventi e programmi di valenza strategica per lo sviluppo)

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TESTO DEL PROPONENTE

Art. 1
Modifica dell’articolo 1 della legge regionale n. 4 del 2009

1. Alla fine del comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 23 ottobre 2009, n. 4 (Disposizioni straordinarie per il sostegno dell’economia mediante il rilancio del settore edilizio e per la promozione di interventi e programmi di valenza strategica per lo sviluppo) sono aggiunte le parole: “, nel rispetto dei vincoli relativi ai beni culturali, ambientali, paesaggistici e idrogeologici.”.

2. Dopo il comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale n. 4 del 2009 è aggiunto il seguente: 
“1 bis. La presente legge ha per oggetto le norme e le misure urgenti idonee a favorire: 
a) gli interventi di riqualificazione urbana; 
b) il miglioramento della qualità architettonica complessiva del patrimonio edilizio pubblico e privato esistente; 
c) il recupero del patrimonio edilizio esistente al fine di ridurre il consumo del territorio; 
d) il contenimento del consumo energetico degli edifici; 
e) la disponibilità di alloggi per l’edilizia sociale, sovvenzionata e convenzionata; 
f) lo snellimento e la semplificazione delle procedure amministrative in materia edilizia; 
g) la predisposizione di programmi di valenza strategica per lo sviluppo del territorio.”.

 

Art. 2
Modifica dell’articolo 2 della legge regionale n. 4 del 2009

1. Alla fine del comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale n. 4 del 2009, sono aggiunte le parole: “Tale volumetria deve risultare dal titolo abilitativo più recente del fabbricato ovvero, nel caso in cui il fabbricato stesso sia stato realizzato precedentemente al 27 agosto 1942, dal calcolo effettuato sulla base delle normative comunali e regionali vigenti.”.

2. La lettera a) del comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale n. 4 del 2009, è sostituita dalla seguente: 
“a) nel caso di tipologie edilizie uni/bifamiliari gli adeguamenti e incrementi possono avvenire in aderenza orizzontale o verticale rispetto al corpo di fabbrica esistente, in sopraelevazione o mediante realizzazione, al solo piano terra, di corpi di fabbrica separati dal fabbricato principale;”.

3. Il secondo capoverso della lettera b) del comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale n. 4 del 2009, è sostituito dal seguente: “Gli incrementi previsti nei precedenti punti possono avvenire in aderenza orizzontale o verticale e in sopraelevazione rispetto al corpo di fabbrica esistente e possono essere realizzati separatamente anche dai proprietari delle singole unità immobiliari, nel rispetto delle leggi che disciplinano il condominio degli edifici, purché venga dimostrato, mediante un progetto complessivo, il coerente inserimento dell’ampliamento nel contesto architettonico dell’intervento, e vengano rispettate le distanze tra pareti prospicienti come previsto dagli strumenti urbanistici comunali vigenti.”.

4. La lettera c) del comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale n. 4 del 2009, è soppressa.

5. Nel comma 3 dell’articolo 2 della legge regionale n. 4 del 2009 le parole: “, nonché la certificazione energetica ai sensi del decreto ministeriale 26 giugno 2009 (Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici).” sono sostituite dalle seguenti: “La certificazione energetica, riferita all’unità immobiliare oggetto di intervento, è predisposta ai sensi del decreto ministeriale 26 giugno 2009 e prodotta da un tecnico abilitato in assenza di conflitto di interessi, ai sensi decreto legislativo n. 115 del 2008.”.

6. Nel comma 7 le parole: “Tale contrasto è espressamente dichiarato con delibera del consiglio del comune competente approvata perentoriamente entro il termine di novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.” sono sostituite dalle seguenti: “Tale contrasto è espressamente dichiarato con delibera del consiglio comunale del comune competente. In assenza della suddetta delibera, l’articolo 2 della presente legge non trova applicazione nelle zone urbanistiche omogenee A.”.

 

Art. 3
Modifica dell’articolo 3 della legge regionale n. 4 del 2009

1. Alla fine del comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale n. 4 del 2009, sono aggiunte le seguenti parole: “, con esclusione dei limiti di altezza e di distanza dai confini e tra le costruzioni.”.

2. Alla fine del comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale n. 4 del 2009, sono aggiunte le seguenti parole: “Tale volumetria deve risultare dal titolo abilitativo più recente del fabbricato ovvero, nel caso in cui il fabbricato stesso sia stato realizzato anteriormente alla data del 27 agosto 1942, dal calcolo effettuato sulla base delle normative comunali e regionali vigenti.”.

3. Alla fine del comma 4 dell’articolo 3 della legge regionale n. 4 del 2009, sono aggiunte le seguenti parole: “Gli ampliamenti realizzati ai sensi del presente articolo e successive modificazioni e integrazioni, non costituiscono necessariamente pertinenza dell’unità immobiliare principale, pur non potendo essere alienati separatamente dalla stessa prima che siano decorsi dieci anni dalla dichiarazione di ultimazione dei lavori.”.

 

Art. 4
Modifica dell’articolo 4 della legge regionale n. 4 del 2009

1. Nel comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale n. 4 del 2009 le parole: “, nonché la certificazione energetica ai sensi del decreto ministeriale 26 giugno 2009 (Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici).” sono sostituite dalle seguenti: “La certificazione energetica, riferita all’unità immobiliare oggetto di intervento, è predisposta ai sensi del decreto ministeriale 26 giugno 2009 e prodotta da un tecnico abilitato in assenza di conflitto di interessi, ai sensi del decreto legislativo n. 115 del 2008.”.

2. Nel comma 2 dell’articolo 4 della legge regionale n. 4 del 2009 le parole: “, nonché la certificazione energetica ai sensi del decreto ministeriale 26 giugno 2009 (Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici).” sono sostituite dalle seguenti: “La certificazione energetica, riferita all’unità immobiliare oggetto di intervento, è predisposta ai sensi del decreto ministeriale 26 giugno 2009 e prodotta da un tecnico abilitato in assenza di conflitto di interessi, ai sensi decreto legislativo n. 115 del 2008.”.

 

Art. 5
Modifica dell’articolo 5 della legge regionale n. 4 del 2009

1. Nel comma 1 dell’articolo 5 della legge regionale n. 4 del 2009 le parole: “sostituzione edilizi” sono sostituite dalle seguenti: “demolizione e ricostruzione”.

2. Alla fine del comma 2 dell’articolo 5 della legge regionale n. 4 del 2009 sono aggiunte le parole: “Con gli interventi di cui al presente articolo possono essere realizzati uno o più edifici in tutto o in parte diversi dalle preesistenze. È consentito l’incremento delle unità immobiliari. La volumetria preesistente deve risultare dal titolo abilitativo più recente del fabbricato da demolire ovvero, nel caso in cui il fabbricato stesso sia stato realizzato anteriormente alla data del 27 agosto 1942, dal calcolo effettuato sulla base delle normative comunali e regionali vigenti.”.

3. Nel comma 4 dell’articolo 5 della legge regionale n. 4 del 2009 le parole: “, nonché la certificazione energetica ai sensi del decreto ministeriale 26 giugno 2009 (Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici).” sono sostituite dalle seguenti: “. La certificazione energetica, riferita all’unità immobiliare oggetto di intervento, è predisposta ai sensi del decreto ministeriale 26 giugno 2009 e prodotta da un tecnico abilitato in assenza di conflitto di interessi, ai sensi decreto legislativo n. 115 del 2008.”.

4. Alla fine del comma 6 dell’articolo 5 della legge regionale n. 4 del 2009 sono aggiunte le parole: “Tale contrasto è espressamente dichiarato con delibera del consiglio del comune competente. In assenza della suddetta delibera il presente articolo non trova applicazione nelle zone urbanistiche omogenee A.”.

5. Dopo il comma 6 dell’articolo 5 della legge regionale n. 4 del 2009, sono aggiunti i seguenti: 
“6 bis. Nelle zone urbanistiche omogenee A i comuni individuano, con apposita deliberazione del consiglio comunale da adottare entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, singoli immobili ovvero ambiti di intervento nei quali limitare o escludere, in ragione di particolari e specificate qualità storiche, architettoniche o urbanistiche, gli interventi di demolizione e ricostruzione previsti dal presente articolo. In assenza della suddetta delibera, il presente articolo non trova applicazione nelle zone urbanistiche omogenee A. 
6 ter. Nelle zone urbanistiche omogenee B i comuni individuano, con apposita deliberazione del consiglio comunale da adottare entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, singoli immobili ovvero ambiti di intervento nei quali limitare o escludere, in ragione di particolari e specificate qualità storiche, architettoniche o urbanistiche, gli interventi di demolizione e ricostruzione previsti dal presente articolo. Nel corso del suddetto termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le istanze di demolizione e ricostruzione di cui al presente articolo, riguardanti edifici compresi nelle zone urbanistiche omogenee B, non sono ricevibili. Trascorso tale termine senza che il comune abbia adottato la suddetta deliberazione, si applicano le condizioni di cui all’articolo 8.”.

 

Art. 6
Integrazione dell’articolo 6 della legge regionale n. 4 del 2009

1. Dopo l’articolo 6 della legge regionale n. 4 del 2009, è aggiunto il seguente: 
“Art. 6 bis (Norme per favorire gli interventi di edilizia sociale sovvenzionata e convenzionata)
1. Al fine di aumentare la disponibilità di alloggi destinati alla fasce sociali più deboli, nel caso di interventi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e di interventi di edilizia agevolata e convenzionata realizzati da imprese di costruzioni e cooperative di abitazione, l’incremento volumetrico di cui agli articoli 2, 5 e 6, può arrivare fino ad un massimo del 40 per cento. L’incremento può essere utilizzato per l’ampliamento di edifici esistenti, il recupero di edifici dismessi e la realizzazione di nuovi edifici in quartieri di edilizia economico-popolare esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, anche in deroga agli strumenti urbanistici comunali e alle vigenti disposizioni normative regionali. Gli interventi sono in ogni caso finalizzati alla riqualificazione urbana, al miglioramento della qualità architettonica complessiva e dell’accessibilità degli immobili, nonché tali da determinare una riduzione non inferiore al 15 per cento del fabbisogno di energia primaria oppure si dimostri che l’intervento rientra nei parametri di cui al decreto legislativo n. 192 del 2005, e successive modifiche ed integrazioni. La presenza di tali requisiti è dichiarata nella documentazione allegata alla denuncia di inizio attività e successivamente attestata dal direttore dei lavori che, in allegato alla comunicazione di fine lavori, produce tutte le certificazioni di conformità e di regolare esecuzione delle opere con idonea documentazione tecnica e fotografica. La certificazione energetica, riferita agli immobili oggetto di intervento è predisposta ai sensi del decreto ministeriale 26 giugno 2009 da un tecnico abilitato in assenza di conflitto di interessi, ai sensi decreto legislativo n. 115 del 2008. 
2. I comuni reperiscono aree da destinare alla costruzione di alloggi di edilizia residenziale pubblica con appositi bandi ad evidenza pubblica. Una quota parte delle aree così individuate, corrispondente ad un’edificabilità non inferiore al 65 per cento dell’edificabilità complessiva, è ceduta gratuitamente al comune per la realizzazione di interventi di edilizia residenziale pubblica. La quota parte residua delle aree resta a disposizione del proprietario per la realizzazione di alloggi di edilizia residenziale o altre tipologie di intervento con destinazioni d’uso compatibili con la residenza. Per l’attuazione degli interventi si procede mediante accordo di programma, ai sensi dell’articolo 28 della legge regionale n. 45 del 1989 e successive modifiche ed integrazioni.”.

 

Art. 7
Modifica dell’articolo 8 della legge regionale n. 4 del 2009

1. Il comma 3 dell’articolo 8 della legge regionale n. 4 del 2009, è sostituito dal seguente:
“3. Gli incrementi di volumetria previsti dalla presente legge possono cumularsi con le possibilità edificatorie consentite dagli strumenti urbanistici comunali, dalle norme di pianificazione regionale e dalle altre disposizioni di legge. Tali incrementi sono individuati distintamente negli elaborati progettuali allegati all’istanza. Non sono cumulabili fra loro gli incrementi previsti nel capo I della presente legge.”.

2. Dopo il comma 4 dell’articolo 8 della legge regionale n. 4 del 2009, è aggiunto il seguente:
“4 bis. Nel caso di edifici realizzati in assenza di titolo abilitativo e per i quali è stata presentata richiesta di sanatoria in accertamento di conformità (legge regionale 11 ottobre 1985, n. 23) o a seguito di leggi sul condono edilizio, il procedimento edilizio è concluso con il rilascio del titolo abilitativo prima della presentazione dell’istanza ai sensi della presente legge. Se la richiesta di sanatoria riguarda soltanto una porzione di un fabbricato regolarmente autorizzato, in assenza della conclusione del procedimento edilizio sono consentiti esclusivamente gli interventi relativi ai volumi legittimamente autorizzati e realizzati.”.

3. Dopo il comma 5 dell’articolo 8 della legge regionale n. 4 del 2009, è aggiunto il seguente:
“5 bis. Gli incrementi volumetrici di cui alla presente legge sono realizzati in deroga alle previsioni dei regolamenti edilizi e degli strumenti urbanistici comunali vigenti e adottati, nonché in deroga alle disposizioni normative regionali vigenti. In particolare, possono essere superati gli indici massimi di fabbricabilità, le superfici minime di intervento, i rapporti di copertura, i limiti di altezza. Sono in ogni caso fatti salvi il rispetto delle normative in materia igienico-sanitaria, di stabilità e sicurezza degli edifici, le disposizioni del Codice civile e i diritti di terzi. Fermo restando il rispetto dei distacchi minimi previsti dal Codice civile, la riduzione della distanza tra pareti finestrate di cui al secondo capoverso dell’articolo 5 del decreto assessoriale 20 dicembre 1983, n. 2266/U è consentita esclusivamente a condizione che il distacco degli ampliamenti o dei nuovi edifici dai confini di proprietà risulti non inferiore a metri 5. Nel caso di edifici appartenenti allo stesso lotto, la riduzione è consentita esclusivamente a condizione che la distanza tra gli edifici prospicienti, risultante a seguito dell’intervento di cui alla presente legge, non sia inferiore a 2/3 dell’altezza del fabbricato più alto. Nei casi di cui al presente comma, non si applica il sesto capoverso dell’articolo 5 del decreto assessoriale 20 dicembre 1983, n. 2266/U.”.

 

Art. 8
Modifica dell’articolo 9 della legge regionale n. 4 del 2009

1. Dopo il comma 2 dell’articolo 9 della legge regionale n. 4 del 2009 è aggiunto il seguente: 
“2 bis. Qualora gli interventi di cui alla presente legge siano funzionali esclusivamente alla fruibilità di edifici adibiti a prima abitazione di soggetti riconosciuti invalidi ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, gli oneri di concessione, ove dovuti, sono ridotti del 100 per cento.”.

 

Art. 9
Modifica dell’articolo 10 della legge regionale n. 4 del 2009

1. Dopo il comma 3 dell’articolo 10 della legge regionale n. 4 del 2009, è aggiunto il seguente:
“3 bis. La concessione edilizia, l’autorizzazione edilizia e la denuncia di inizio attività sono sostituite dalla DUAAP nel caso di interventi assoggettati a tale procedura dalle vigenti disposizioni normative.”.

2. Alla fine del comma 6 dell’articolo 10 della legge regionale n. 4 del 2009, è aggiunto il seguente periodo: “Qualora per gli interventi previsti dalla presente legge sia necessaria l’autorizzazione paesaggistica, la relativa richiesta è inoltrata contestualmente all’istanza volta ad ottenere il titolo abilitativo.”.

 

Art. 10
Modifica dell’articolo 13 della legge regionale n. 4 del 2009

1. Al comma 1, dell’articolo 13 della legge regionale n. 4 del 2009, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente: 
“e bis) nelle zone territoriali omogenee E (agricole) trovano applicazioni le disposizioni del decreto del Presidente della Giunta regionale 3 agosto 1994, n. 228 (Direttive per le zone agricole);”.

 

Art. 11
Modifica del titolo del capo III della legge regionale n. 4 del 2009

1. Il titolo del capo III della legge regionale n. 4 del 2009, è così sostituito: “Interventi finalizzati al recupero del patrimonio edilizio esistente”.

 

Art. 12
Modifica dell’articolo 15 della legge regionale n. 4 del 2009

1. Il comma 6 dell’articolo 15 della legge regionale n. 4 del 2009, è sostituito dal seguente:
“6. Gli interventi edilizi finalizzati al recupero dei sottotetti esistenti possono comportare l’apertura di finestre, lucernari, abbaini e terrazzi per garantire la sussistenza dei requisiti di minimi di illuminazione ed aerazione. Solo ed esclusivamente nelle sole zone territoriali omogenee B, C ed E ed al fine di assicurare i parametri fissati dal comma 5, sono ammesse modificazioni delle altezze di colmo e di gronda e delle linee di pendenza delle falde, a condizione che dette modificazioni non comportino un aumento superiore al 20 per cento della volumetria del sottotetto esistente. In ogni caso l’altezza interna massima al colmo e alla gronda è fissata rispettivamente in 3,50 metri e in 1,30 metri. Gli incrementi di volumetria previsti dal presente articolo possono cumularsi con le possibilità edificatorie consentite dagli strumenti urbanistici comunali, dalle norme di pianificazione regionale e dalle altre disposizioni di legge, ivi compresa la presente.”.

 

Art. 13
Integrazione dell’articolo 15 della legge regionale n. 4 del 2009

1. Dopo l’articolo 15 della legge regionale n. 4 del 2009 sono aggiunti i seguenti: 
“Art. 15 bis (Utilizzo ai fini abitativi dei piani seminterrati e dei locali al piano terra) 
1. Al fine di limitare il consumo del territorio, le opere di infrastrutturazione primaria ed il consumo energetico negli edifici, è consentito il recupero a fini abitativi dei piani seminterrati e dei locali al piano terra esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, localizzati nelle zone territoriali omogenee B (completamento residenziale), C (espansione residenziale) ed E (agricole). Tale recupero è consentito, previo ottenimento di idoneo titolo abilitativo, a condizione che i locali oggetto di intervento abbiano, alla data di entrata in vigore della presente legge, un’altezza minima non inferiore a metri 2,40 e siano dotati di una superficie finestrata apribile non inferiore a 1/8 della superficie del pavimento, fatta eccezione per disimpegni, corridoi, vani-scala e ripostigli. I servizi igienici possono essere dotati, in alternativa, di impianto di aspirazione meccanica e illuminazione artificiale. Nel caso di locali seminterrati, i muri contro terra devono essere provvisti di intercapedini ventilate con larghezza non inferiore a 60 centimetri ovvero, in caso di inesistenza, al loro esterno devono essere realizzate intercapedini ventilate con larghezza non inferiore a 60 centimetri e non superiore ad un metro. 
2. Il recupero abitativo dei piani seminterrati e dei locali al piano terra è consentito anche con interventi edilizi, purché siano rispettate tutte le prescrizioni igienico-sanitarie riguardanti le condizioni di abitabilità previste dai regolamenti vigenti, salvo quanto disposto dal comma 1. 
3. Gli interventi di cui al presente articolo e all’articolo 15, garantiscono il rispetto delle previsioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia) e successive modifiche ed integrazioni. 
Art. 15 ter (Norme sul recupero e riuso del patrimonio edilizio storico) 
1. Al fine di favorire il riuso del patrimonio edilizio storico esistente nelle aree identificate come centri di antica e prima formazione dal Piano paesaggistico regionale, per gli edifici costruiti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale 5 luglio 1975 è consentito il recupero a fini abitativi, turistico-ricettivi e produttivi purché sia realizzato nel rispetto delle tipologie edilizie locali, delle tecniche e dei materiali tradizionali. 
2. Il recupero del patrimonio storico è consentito anche mediante il superamento dei limiti e requisiti igienico-sanitari di cui al decreto ministeriale 5 luglio 1975, e successive modifiche e integrazioni, al decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 26 marzo 1980 (Regolamento di esecuzione della L. 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande), e al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), nonché al decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche), purché sia assicurata un’altezza media ponderale di metri 2,40 per gli spazi adibiti ad uso abitativo, turistico-ricettivo e produttivo, riducibile a metri 2,20 per gli spazi accessori e di servizio, e il rapporto tra superficie finestrata e superficie del pavimento sia pari ad almeno 1/10. È consentito l’utilizzo di spazi di altezza inferiore ai minimi indicati esclusivamente come locali di sgombero, spogliatoio e ripostiglio. Il calcolo dell’altezza media ponderale è effettuato dividendo il volume la cui altezza superi metri 1,50 per la superficie relativa.”.

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