1) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 4, comma 1, lettera a), della legge della Regione
Sardegna 19 dicembre 2023, n. 17, recante «Modifiche alla legge regionale n. 1 del 2023 (Legge di stabilità
2023), variazioni di bilancio, riconoscimento di debiti fuori bilancio e passività pregresse e disposizioni
varie», nella parte in cui, al numero 1), ha modificato l’art. 124, comma 2, della legge della Regione
Sardegna 23 ottobre 2023, n. 9 (Disposizioni di carattere istituzionale, ordinamentale e finanziario su varie materie), limitatamente alle parole «degli indici volumetrici e»;
Sarò pratico, quasi telegrafico.
Come si legge dall’estratto della Sentenza n. 174/2024, sopra riportata, la Corte Costituzionale si è espressa in merito ai dubbi di legittimità costituzionale promossi in merito alla Legge della Regione Sardegna n. 17 del 19 dicembre 2023.
Nel merito, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle sole parole “degli indici volumetrici e” inserite nel comma 2 dell’articolo 124 della L.R. 1/2023, come modificata dalla L.R. 17/2023.
Come cambia, quindi, il comma 2 dell’articolo 124?
Eccolo
Negli immobili destinati ad uso abitativo sono consentiti, anche mediante il superamento
degli indici volumetrici edei limiti di altezza e numero dei piani previsti dalle vigenti disposizioni urbanistico-edilizie comunali e regionali, gli interventi di riuso dei seminterrati, piani pilotis e locali al piano terra esistenti con l’obiettivo di contenere il consumo di nuovo territorio e di favorire la messa in opera di interventi tecnologici per il contenimento dei consumi energetici. (modificato dall’art. 4, comma 1, della L.R. 19/12/2023, n. 17. – le parti inbarratosono state dichiarate illegittime con la Sentenza n. 174/2024 della Corte Costituzionale)
Ok, in questi meandri di norme modificate, cassate, legittime, illegittime è facile sentirsi smarriti.
Non preoccuparti, il testo completo coordinato e vigente lo trovi a questo indirizzo.
A presto!