Aggiornato il Testo del Piano Casa Sardegna L.R. 9/2023 con l’espressione della Sentenza della Corte Costituzionale 142/2024

Mi scuso per il ritardo nell’aggiornamento del testo.

Ho finalmente trovato un momento per dedicarmi all’aggiornamento del testo del Piano Casa Sardegna attualmente vigente, derivante dalla Legge Regionale 9/2023, a seguito dell’espressione della Corte Costituzionale con la Sentenza n. 142/2024.

A questo indirizzo trovate, invece, il testo del Piano Casa vigente, come modificato dalla data di pubblicazione della sentenza (Pubblicazione in G. U. 24/07/2024 n. 30)

Vi Riporto, di seguito, l’estratto della decisione.

Estratto della Sentenza della Corte Costituzionale n. 142/2024 sulle questioni di legittimità costituzionale della L.R. 9/2023

  • Sentenza 142/2024 (ECLI:IT:COST:2024:142)
  • Giudizio: GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
  • Presidente: BARBERA – Redattore: PATRONI GRIFFI
  • Udienza Pubblica del 08/05/2024;    Decisione  del 08/05/2024
  • Deposito del 23/07/2024;   Pubblicazione in G. U. 24/07/2024  n. 30
  • Norme impugnate: Artt. 123, c. 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° e 11°; 124, c. 1°, 2°, 3° e 4°; 125, c. 7°; 126, c. 1°; 127; 128, c. 1°, lett. a) e b); 131 e 133 della legge della Regione Sardegna 23 ottobre 2023, n. 9.

….

Per Questi Motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni di legittimità costituzionale promosse con il ricorso indicato in epigrafe;

1) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 123, comma 11, della legge della Regione Sardegna 23 ottobre 2023, n. 9 (Disposizioni di carattere istituzionale, ordinamentale e finanziario su varie materie), limitatamente all’inciso «degli indici volumetrici e»;

2) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 128, comma 1, lettera a), della legge reg. Sardegna n. 9 del 2023, limitatamente all’inciso «condono o»;

3) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 131, comma 1, lettera a), della legge reg. Sardegna n. 9 del 2023, nella parte in cui aggiunge la lettera f-bis) all’art. 15, comma 1, della legge della Regione Sardegna 11 ottobre 1985, n. 23 (Norme in materia di controllo dell’attività urbanistico-edilizia, di risanamento urbanistico e di sanatoria di insediamenti ed opere abusive, di snellimento ed accelerazione delle procedure espropriative) limitatamente all’inciso «pergole bioclimatiche, intese come»;

4) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 123, commi 1, 2, 3 e 4, della legge reg. Sardegna n. 9 del 2023, promosse, in riferimento agli artt. 9, secondo comma, 117, secondo comma, lettera s), e 120 della Costituzione, e all’art. 3, primo comma, lettera f), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;

5) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 123, commi 5, 6, 7 e 11; 124, commi 1, 2, 3 e 4; 125, comma 7; 126, comma 1; 127, comma 1; 128, comma 1, lettere a) e b); 131, comma 1, lettera a), e 133 della legge reg. Sardegna n. 9 del 2023, promosse, in riferimento all’art. 117, terzo comma, Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;

6) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 123, commi 5, 6, 7 e 11; 124, commi 1, 2, 3, e 4; 125, comma 7; 126, comma 1; 127, comma 1; 128, comma 1, lettere a) e b); 131, comma 1, lettera a), e 133 della legge reg. Sardegna n. 9 del 2023, promosse, in riferimento all’art. 120 Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;

7) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 125, comma 7; 127, comma 1, e 128, comma 1, lettera b), della legge reg. Sardegna n. 9 del 2023, promosse, in riferimento agli artt. 9, secondo comma, e 117, secondo comma, lettera s), Cost. e all’art. 3, primo comma, lettera f), dello statuto speciale, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;

8) dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 123, commi 5, 6 e 7; 124, commi 1, 2, 3 e 4; 126, comma 1, e 133 della legge reg. Sardegna n. 9 del 2023, promosse, in riferimento agli artt. 9, secondo comma, e 117, secondo comma, lettera s), Cost. e all’art. 3, primo comma, lettera f), dello statuto speciale, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l’8 maggio 2024.

    1 commento su “Aggiornato il Testo del Piano Casa Sardegna L.R. 9/2023 con l’espressione della Sentenza della Corte Costituzionale 142/2024”

    1. Buon giorno ing. Craboledda.
      Lei sa spiegare il perchè in certi uffici tecnici si sostiene che l’intero corpo della 9/23 (lato urbanistica), è stato cassato e che non è più possibile nè trasformare gli scantinati, nè chiudere verande al piano terra, etc, etc,? a meno che un cittadino abbia volumi disponibili (sarebbe un controsenso nei termini. Hai volumi? Si. Allora puoi chiudere le verande. Ma questo lo posso fare già con il Puc, non c’è bisogno di un’altra Legge che me lo ribadisca. O no?) Vorrei ricordare che nella Regione Lombardia esiste la L.R. 7/2017 sul riutilizzo degli interrati e seminterrati ad uso abitativo e che nulla ha a che fare con gli indici volumetrici. E la Legge non è stata impugnata dal Governo di allora. Lei come se lo spiega? Grazie.

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