Piano Casa Sardegna Impugnato. Vediamo gli Scenari Possibili

Il Piano Casa della Sardegna è stato impugnato per dubbi di legittimità costituzionale: per essere un po’ più precisi, senza entrare troppo nei dettagli, l’impugnazione riguarda la L.R 1/2021.

La Legge Regionale 1/2021, come tutti sappiamo, ha prorogato i termini di vigenza del Piano Casa Sardegna fino al dicembre 2023; la legge ha anche introdotto una serie di novità e di possibilità, rispetto alla precedente, che hanno portato all’atto di impugnazione.

Indice

Quali sono gli articoli impugnati?

Praticamente tutti.

L’aspetto più interessante, al di là dei singoli articoli impugnati, sono gli argomenti a ricorrenti che vengono richiamati a supporto dei dubbi di legittimità costituzionale.

Quali sono gli argomenti cardine a supporto dell’impugnazione?

Le motivazioni sono diverse, e specifiche per i singoli articoli.

Tuttavia, gli argomenti cardine si possono condensare in macro-argomenti:

  • deroga al Codice dei Beni Culturali e al Piano Paesaggistico Regionale
  • deroga (diffusa) allo Statuto Speciale della Regione Sardegna
  • deroga al Testo Unico dell’Edilizia
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Possibili scenari

I possibili scenari nell’immediato futuro possono essere molteplici:

1 – Sospensiva

Nell’attesa, la L.R. 1/2021 che è attualmente vigente e di integrale applicazione, viene sospesa fino all’espressione della Corte.

In questo caso, fino a nuova data, non si potranno applicare le nuove possibilità introdotte dalla L.R. 1/2021

2 – Nessuna sospensiva, si va avanti

Qualora la norma non venisse sospsesa, il Piano Casa continua ad operare.

La legge rimane vigente e le sue disposizioni di devono poter applicare (che piaccia o no).

Questa seconda ipotesi ci porta ad altre due possibilità:

Se dopo la presentazione di un progetto, e la sua realizzazione, la Corte dovesse esprimersi a sfavore della norma, giudicandola tutta incostituzionale o, quantomeno, per le parti che interessano quel singolo progetto, che cosa può succedere alle opere realizzate?

Nulla.

Così com’è stato per la precedente impugnazione.

Se vi ricordate, fino al luglio 2016 tutti i “vecchi” piani casa venivano regolarmente autorizzati dagli uffici preposti alla Tutela del Paesaggio, ivi compresa la Soprintendenza.

Dopo l’espressione della Corte Costituzionale con la Sentenza 189/2016 (che peraltro aveva “cassato” solo una parolina (“paesaggistici”) relativa agli ampliamenti delle strutture ricettive in deroga al PPR), gli stessi uffici hanno smesso di autorizzare gli ampliamenti volumetrici in deroga al PPR, proprio in virtù della citata sentenza.

Questo ha generato i classici casi limite che tutti conosciamo: un progetto è andato avanti perchè licenziato prima della sentenza, e il progetto confinante ha ottenuto il diniego perchè i pareri sono arrivati successivamente alla sentenza.

Le opere realizzate diventano quindi abusive?

No.

Fino ad una sospensiva o fino all’espressione della Corte, la legge attualmente vigente può legittimare gli interventi in essa contenuti.

E no … secondo me non si possono sospendere i procedimenti “in autotutela”; il regime di autotuela è ben circoscritto dalla norma di settore e permette all’Ente di applicarla solo in determinati casi specifici, dove il potenziale dubbio di legittimità costituzionale di una norma non è contemplato.

Quindi, fino a quando dall’alto non ci diranno che il Piano Casa Sardegna impugnato è incostituzionale, i procedimenti dovranno andare avanti.

Come possiamo comportarci?

Questo regime di incertezza non aiuta né i cittadini nel poter effettuare la scelta se investire i propri risparmi sull’immobile; né noi tecnici liberi professionisti che non possiamo dare risposte certe ai nostri committenti; né i tecnici della PA sono messi nelle condizioni di poter approvare o non approvare un progetto in serenità.

Il mio consiglio è quello di studiare bene la norma, e di saper valutare come procedere con cautela: esistono degli aspetti normativi più o meno sensibili, la cui valutazione sulla possibilità di procedere deve essere effettuata con le dovute precauzioni.

Che non si traduce in un secco “non si può fare nulla“, né si traduce nel suo opposto “possiamo fare tutto“.

9 commenti su “Piano Casa Sardegna Impugnato. Vediamo gli Scenari Possibili”

  1. Io credo che debbano essere spiegati meglio gli effetti e le eventuali conseguenze di un pronunciamento avverso da parte della Consulta.
    In mancanza, si rischia un assalto agli uffici tecnici comunali, probabilmente ingiustificato e soprattutto dagli esiti postumi incerti. Chi pagherebbe in tal caso?

    • Ciao Riccardo, grazie per il tuo contributo.
      Le mie considerazioni derivano dall’esperienza pregressa per il caso della pronuncia della Corte, con la Sentenza 189/2016.
      Dopo la pronuncia della Corte nel Luglio 2016, le istanze già approvate e realizzate non sono state dichiarate illegittime; gli Uffici della PA, dopo quella sentenza, si sono limitati a cambiare applicazione della norma seguendo il nuovo orientamento.
      Per tornare alla situazione attuale, nel caso di istanze in itinere che dovessero venire bloccate da un’eventuale pronuncia/sospensiva, certo non può essere “colpa” degli Uffici Comunali.
      Penso che sia doveroso, da parte del libero professionista, informare i propri clienti che c’è la possibilità che tutti si blocchi; senza necessariamente dover trovare un colpevole.

  2. Ciao Enrico
    L’art. 136 della Costituzione stabilisce che “quando la Corte dichiara l’illegittimità costituzionale di una norma di legge o di un atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione”.
    Tale disposizione fa riferimento ad un’efficacia per i rapporti realizzati “solo dopo la pubblicazione” della sentenza di incostituzionalità.
    Quindi tutti i rapporti giuridici esauriti, vale a dire i rapporti definitivamente risolti a livello giudiziario o che non sono più azionabili, non vengono toccati dalla pronuncia di incostituzionalità.
    Nel caso concreto, quindi, non essendo sospesa la legge regionale n. 1/2021, qualora venga presentato il progetto e l’opera venga realizzata prima della pronuncia di incostituzionalità, ciò che è stato realizzato non può essere messo in discussione.
    Bisogna capire solo i tempi in cui l’eventuale incostituzionalità della legge regionale venga pronunciata (e pubblicata).

    • Ciao Nicola,

      grazie per il tuo prezioso contributo.
      Mi pare di capire, dal tuo intervento, che confermi la validità della legge, fino a diversa pronuncia (e pubblicazione) dell’eventuale sentenza della Corte.
      E che comunque, in caso “negativo” per il piano casa, non si avrebbero effetti retroattivi per i progetti già realizzati (ma solo, eventualmente, per quelli presentati e in itinere).

      • Si confermo. I lavori devono essere completati e la pratica edilizia chiusa.
        Per i tempi della pronuncia ti riporto un estratto della relazione annuale preso dal sito della Corte Costituzionale.

        “I TEMPI DELLE DECISIONI
        I tempi di decisione relativi al contenzioso costituzionale si confermano ragionevolmente brevi. Il dato fondamentale attiene all’intervallo tra la pubblicazione dell’atto di promovimento e la trattazione della causa. Nel giudizio in via incidentale, la media dei giorni trascorsi tra la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’ordinanza di rimessione e la data di trattazione in udienza pubblica o in camera di consiglio è stata di 272 giorni. Si tratta di un valore significativamente inferiore a quelli registrati negli anni precedenti (389 giorni del 2018, 362 del 2017 e 344 del 2016). Nel giudizio in via principale, l’intervallo tra la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del ricorso e la trattazione della causa è stato di 263 giorni: un valore ugualmente di molto inferiore a quelli degli anni passati (360 giorni del 2018, 389 del 2017 e 453 del 2016). Nei conflitti tra enti, dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del ricorso alla sua trattazione, sono trascorsi, in media, 446 giorni. Anche in questo caso, si tratta di un valore inferiore agli anni precedenti (535 giorni del 2018, 699 del 2017 e 753 del 2016). Per quel che attiene all’unico conflitto tra poteri deciso nel merito, tra la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del ricorso e dell’ordinanza di ammissibilità e la sua trattazione sono trascorsi 119 giorni, dato nettamente inferiore al valore medio degli anni precedenti (316 giorni del 2018, 473 del 2017 e 377 del 2016).”

      • Salve Ing., la ringrazio per le informazioni. Mi chiedevo, come immagino molti altri, se a fronte del rilascio di una licenza da parte del Comune per poter costruire prima che la Corte si esprima, e a fronte della comunicazione di Inizio Lavori, è possibile che il Comune stesso, a seguito della espressione negativa sulla legge da parte della Corte, possa bloccare effettivamente in lavori? Oppure per “progetti in itinere” si intende quelli per cui non è stata ancora rilasciata licenza? Non so se mi sono spiegato bene, in sostanza, se oggi mi dovessero rilasciare la licenza per costruire e inizio i lavori domani, devo necessariamente concludere i lavori prima che si esprima la Corte per essere sicuri oppure una volta che il Comune rilascia licenza allora non può tornare indietro? Grazie in anticipo.

  3. Buongiorno Enrico,
    ti ringrazio per l’articolo, molto informativo.
    Mi chiedevo se esistesse un elenco degli articoli impugnati. A me interessava in particolare l’Art. 7bis – 1 Quater.
    Grazie.

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