Una Piscina è Realizzabile in Zona Agricola con Vincolo Panoramico?

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Una Piscina è Realizzabile in Zona Agricola con Vincolo Panoramico?

Il TAR Sardegna si pronuncia contro il diniego della Regione Sardegna per la realizzazione di una piscina a servizio di un’abitazione nell’agro di Golfo Aranci, con vincolo panoramico

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La logica direbbe di sì, sempre che la stessa sia a livello del terreno e non incida sul panorama e sul paesaggio.

Di parere contrario è la Regione Sardegna, la quale ha negato l’autorizzazione paesaggistica ad un richiedente per due motivi:

– il primo è il contrasto tra l’intervento proposto e il vincolo panoramico puntuale presente nella zona; infatti, secondo la Regione Sardegna,

l’intervento introduce un forte elemento di intrusione nel paesaggio agrario interessato, estraneo alle preesistenze storiche tradizionali dell’agro gallurese e tale da generare una perdita dei valori identitari, delle peculiarità e delle riconoscibilità del contesto rurale di riferimento

– il secondo motivo riguarda l’incompatibilità tra l’intervento proposto (realizzazione di una piscina) e la destinazione d’uso  agricola della zona

L’incompatibilità viene motivata con l’articolo 13.bis della Legge Regionale 4/2009 e ss.mm.ii. (Piano Casa Sardegna) , ove si afferma che

La Regione riconosce meritevole di tutela il paesaggio rurale e persegue il primario obiettivo di salvaguardarlo, di preservarne l’identità e le peculiarità … al fine di consentire un corretto e razionale utilizzo del territorio agricolo che miri a contemperare l’esigenza di salvaguardia delle aree agricole da un improprio sfruttamento e l’esigenza di avvalersi di infrastrutture e fabbricati adeguati per l’esercizio dell’attività agricola e delle altre attività connesse alla conduzione del fondo

Secondo il Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna, la Regione

ha interpretato in modo erroneo la disciplina prevista dal PPR prima e dalla l.r. n.4/2009 e s.m.i. poi, in materia di zone agricole, con particolare riferimento all’assunto (della stessa Regione) secondo cui le opere ora in esame non sarebbero autorizzabili in quanto estranee alle esigenze di sfruttamento agricolo del fondo interessato.
Difatti è pacifico in causa che la piscina (e le connesse opere di sistemazione del giardino) siano state progettate e previste come “pertinenze” del più ampio edificio residenziale già esistente e regolarmente autorizzato, per cui non si può ora fondatamente rilevarne il contrasto con la funzione agricola del fondo in quanto la stessa è stata a suo tempo già ritenuta compatibile con lo stesso edificio residenziale; peraltro le nuove opere “pertinenziali” hanno, come già si è rilevato, caratteristiche che ne denotano un “impatto paesaggistico” ictu oculi neppure lontanamente paragonabile a quello dell’edificio già autorizzato, per cui la valutazione appare sotto questo profilo irragionevole

 

TAR Sardegna – Sentenza 227-2014

 

Enrico Craboledda