Recupero e riuso abitativo dei sottotetti con e senza incremento volumetrico.

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Oggi provo a rispondere pubblicamente ad un quesito che mi ha posto ieri un collega, in merito all’applicazione dell’articolo 32 della L.R. 8/2015 che disciplina gli interventi di recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti.

L’articolo 32, che viene titolato “Interventi per il riuso e per il recupero con incremento volumetrico dei sottotetti esistenti”, prevede due possibilità:

  • Riuso ai fini abitativi (senza incremento volumetrico)
  • Recupero ai fini abitativi (con incremento volumetrico)

La domanda che mi hanno posto, e a cui voglio rispondere, è:

E’ possibile applicarli entrambi contemporaneamente, nello stesso progetto?

Ma prima facciamo un passo indietro e vediamo che differenza esiste tra il riuso e il recupero dei sottotetti esistenti.

L’articolo 32 – Interventi per il riuso e per il recupero con incremento volumetrico dei sottotetti esistenti

Prima di analizzare la differenza tra riuso e recupero, vorrei fare una breve analisi su come è composto l’articolo 32.

E’ composto di diversi commi, così suddivisibili:

  • 1 – definizione di che cosa si intende per sottotetto
  • 2, 3 e 3bis – disciplinano il riuso ai fini abitativi dei sottotetti, senza incremento
  • 4, 5 e 6 – dettano le regola per il recupero ai fini abitativi dei sottotetti, con incremento volumetrico
  • 7 e 8 – indicano disposizioni generali sull’altezza media ponderale e sulla possibilità di superare indici volumetrici e distanze

Come indicato dal comma 1, si definiscono sottotetti

i volumi compresi tra l’estradosso della chiusura orizzontale superiore, anche non calpestabile, dell’ultimo livello agibile e l’intradosso delle falde della copertura a tetto, localizzati all’interno della sagoma dell’edificio regolarmente approvata con titolo abilitativo, ove prescritto.

Riuso ai fini abitativi dei sottotetti esistenti

Per riuso ai fini abitativi dei sottotetti esistenti si intende il cambio di destinazione d’uso in abitazione dei sottotetti, senza cambiarne il volume.

E’ consentito nelle zone urbanistiche A, B e C, e per ogni vano devono essere rispettate le condizioni di agibilità, ad eccezione dell’altezza che viene considerata abitabile già dai 2,40 m (2,20 m nei bagni e disimpegni).

Per poter ottenere le condizioni di agibilità, si possono effettuare modifiche interne ed esterne, consistenti anche nella realizzazione di finestre sul tetto.

Recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti

Per il recupero si intende, a differenza del riuso, l’incremento volumetrico del sottotetto.

Il recupero (quindi l’incremento di volume) è ammesso nelle sole zone B e C (quindi a differenza del riuso, non è ammesso nei centri storici).

Per ottenere le condizioni di agibilità, possono essere effettuate modifiche alla copertura, alle linee di pendenza, ai solai intermedi, a condizione di ottenere in ogni vano l’altezza abitabile di 2,70 m (2,40 m nei bagni e disimpegni).

Ulteriori condizioni di ammissibilità sono l’avere un’altezza interna alla gronda non inferiore a 0,60 metri e falde con una pendenza  minima del 20 per cento, oppure falde con un pendenza minima del 25 per cento e purché il nuovo volume non determini il superamento dell’altezza massima consentita dallo strumento urbanistico per il lotto.

Riuso e Recupero effettuati contemporaneamente. E’ possibile?

Torniamo alla domanda che mi ha posto il collega:

E’ possibile applicare entrambi “riuso” e “recupero con incremento” nello stesso progetto?

Il caso:

  • sottotetto esistente, così come da definizione.
  • In parte rispetta i requisiti per essere “riusato” ai fini abitativi;
  • per l’altra parte è necessario adeguare le altezze per poter rientrare nei requisiti di abitabilità imposti dalla norma.

Secondo voi è possibile applicare riuso (per la parte che già rispetta i commi 2,3 e 3bis) e recupero per l’altra parte?

Secondo me sì.

La mia considerazione deriva dal fatto che si tratta dello stesso intervento di ridurre il consumo del suolo, e utilizzare ai fini abitativi degli spazi esistenti (i sottotetti).

Per ottenere risultato, il legislatore ha inserito le due disposizioni (con e senza incremento volumetrico) nel medesimo articolo, quasi ad intendere che per ottenere per questo fine si potesse operare seguendo varie possibilità.

Ancora, non trovando esplicita impossibilità, e non trovando contrasto nell’applicarli contestualmente, non vedo perché non possa essere possibile.

E voi, che ne pensate?

Ing. Enrico Craboledda