Sentenza delle Corte Costituzionale n. 24-2022

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Venerdì 28 gennaio 2022 è stata pubblicata sul sito della Corte la Sentenza della Corte Costituzionale n. 24/2022 sul Piano Casa Sardegna, pubblicata in Gazzetta Ufficiale Mercoledì 2 Febbraio 2022 .

Di venerdì … per rovinarci il fine settimana 🙂 .

La Corte è stata chiamata ad esprimersi sui dubbi di legittimità costituzionale della L.R. 1/2021.

Vi ricordo che la L.R 1/2021 conteneva, per la stragrande maggioranza degli articoli, le modifiche a quello che conosciamo come il “Piano Casa Sardegna”, ovvero gli articoli dal 26 al 41 della L.R. 8/2015.

Tra le altre modifiche contenute nella L.R. 1/2021 vi erano anche le modifiche alla L.R. 23/1985.

La Sentenza CC 24-2022

Per affrontare nel dettaglio i contenuti della Sentenza della Corte Costituzionale 24/2022 mi prendo qualche giorno.

Vi posso anticipare che la pronuncia della Corte non è a favore delle possibilità introdotte dalla L.R. 1/2021 e tante sono state giudicate incostituzionali.

Senza entrare nel dettaglio (lo farò tra qualche giorno, dopo averla fatta decantare), le motivazioni principali derivano dalle deroghe al PPR, strumento per la quale modifica è richiesta la co-pianificazione Stato Regione; altra motivazione riguarda la possibilità di effettuare ampliamenti senza pianificazione territoriale.

Commenti a caldo

Innanzitutto ringrazio l’attivo gruppo Facebook, dove il testo della sentenza è stato prontamente condiviso e già si discute su alcuni punti.

Se non sei ancora iscritto e hai piacere di partecipare, ecco il link

https://www.facebook.com/groups/pianocasasardegna

Vi posso dire che alcune considerazioni le trovo strane e in controtendenza rispetto a quello che avviene nel resto di Italia; sulle deroghe al PPR era scontato che arrivassero. Una tiratina d’orecchie al legislatore andrebbe fatta.

Che succederà?

Prendiamo qualche giorno di riflessione, e vediamo qual è, nello specifico della pronuncia e delle motivazioni, qual è la strada giusta da percorrere: quel che capiterà, come sempre, è che avremo cittadini di serie A che sono riusciti ad applicare una legge (incostituzionale ma vigente), e cittadini di serie B che, a volte anche per il lassismo degli uffici tecnici (posso portarvi esempi di conferenze aperte da un anno, senza motivo!), si troveranno a non poter ampliare il proprio immobile.

Ecco il testo della Sentenza della Corte Costituzionale 4/2022 sul Piano Casa Sardegna

Piano Casa in zona Agricola: deroga al PPR?

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Ricevo diverse email sui dubbi derivanti sulla possibilità di ampliare gli immobili residenziali ricadenti in zona Agricola, con il piano casa (articolo 30 della L.R. 8/2015).

Il dubbio maggiore riguarda la possibilità di derogare al Piano Paesaggistico Regionale.

Andiamo con ordine. Che cosa prevede il Piano Casa?

Il comma 7 dell’articolo 30 del Piano Casa Sardegna (L.R. (/2015) dice

Nella zona urbanistica E, oltre la fascia di 1.000 metri dalla linea di battigia marina, ridotti a 300 metri nelle isole minori, è consentito l’incremento volumetrico di cui al comma 3 dei fabbricati aventi destinazione abitativa o produttiva.

Nelle disposizioni comuni, al comma 3 lettera c bis) troviamo

c bis) è consentito nella zona urbanistica omogenea E, indipendentemente dal possesso dei requisiti soggettivi di cui all’articolo 26, mediante il superamento della superficie minima di intervento prevista dalle vigenti disposizioni regionali e comunali, purché superiori a 2.500 metri quadri , non raggiungibile con l’utilizzo di più corpi aziendali separati e ferme le eventuali ulteriori limitazioni derivanti dalle vigenti disposizioni paesaggistiche;

Da un prima lettura appare evidente che:

  • il legislatore vuole consentire, in determinati casi, la possibilità di ampliare alcune tipologie di immobili in agro
  • le condizioni di ammissibilità dell’intervento sono oggettive del lotto e dell’immobile
  • nulla viene detto in merito ai requisiti soggettivi dei richiedenti.

Il dubbio

Il dubbio nell’interpretazione (principalmente da parte degli uffici preposti alla tutela del paesaggio) di queste disposizioni di legge nasce dalle ultime parole della lettera c bis):

ferme le eventuali ulteriori limitazioni derivanti dalle vigenti disposizioni paesaggistiche;

Quest’ultima frase, molto generica, ha fatto scattare nell’interpretazione di molti uffici il blocco sistematico:

  • Non sei IAP? Niente ampliamento.
  • Non hai i 3 ettari? Niente ampliamento.

Tale dubbio, seppur legittimo, renderebbe inapplicabile sempre la norma sugli ampliamenti in agro del piano casa (almeno per quei casi dove trova applicazione il PPR con il suo articolo 83); o meglio, la renderebbe applicabile solo nel contestuale rispetto anche delle condizioni di cui sopra (previste appunto dall’articolo 83 del PPR): ovvero solo per imprenditori agricoli e solo per chi ha almeno 3 ettari.

(Ad essere sinceri non sono stato molto preciso; ho semplificato il discorso per non dilungarmi troppo su questioni tecniche poco rilevanti).

Questa interpretazione restrittiva ha portato in giudizio, diverse volte, gli uffici preposti alla tutela del paesaggio, che, in ogni caso simile, hanno perso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale

Le sentenze

Sono diverse le sentenze che ribadiscono sempre lo stesso concetto:

L’attuale piano casa è da intendersi in deroga al PPR, almeno per quanto concerne l’articolo 83 Piano Paesaggistico Regionale.

Ecco un estratto dell’ultima sentenza, che chiarisce, per l’ennesima volta, un concetto già pronunciato dal TAR:

Non vale in contrario l’argomento delle difese regionali secondo le quali il riferimento contenuto nell’art. 36, comma 3°, lettera c) della L.R. n. 8/2015, per il quale restano fatte salve “…le eventuali ulteriori limitazioni derivanti dalle vigenti disposizioni paesaggistiche…”, varrebbe a mettere un punto fermo sulla lettura interpretativa che può darsi del disposto di cui all’art. 30, comma 7 della L.r. n. 8/2015, escludendo per l’appunto che la stessa possa costituire fonte per interventi di ampliamento in zona agricola in deroga alle disposizioni del Piano paesaggistico.

Ciò, infatti, vale soltanto in termini generali con riferimento alle “…disposizioni paesaggistiche…”, cioè alle disposizioni poste a presidio dei valori oggetto di tutela vincolistica, ma non con riferimento alle disposizioni di natura più propriamente urbanistica, pure contenute nell’atto di pianificazione regionale.

E la sentenza continua con un estratto presto da un’altra sentenza (sempre del TAR 2017), che, dopo un’analisi sulla gerarchia legislativa, e sulla sentenza della Corte Costituzionale n.189/2016 (quella che ha segnato il momento dal quale gli uffici preposti alla tutela del paesaggio hanno iniziato a diniegare tout court gli interventi relativi al piano casa, senza se e senza ma), spiega perché è possibile ampliare in agro, in deroga al PPR

Nel caso dell’art. 30, comma 7, cit., il testo normativo – pur non facendo cenno a una deroga alla normativa del P.P.R. – è tuttavia sufficientemente esplicito nel rendere l’intenzione del legislatore di sovrapporre la disciplina legislativa a quella del piano. Decisivo in tal senso è il riferimento alla «fascia di 1.000 metri dalla linea di battigia marina, ridotti a 300 metri nelle isole minori», che non può avere altro significato se non quello di incidere sulla disciplina degli ambiti di paesaggio costieri come delineata nel piano paesaggistico regionale.

Né tale disposizione incide su beni paesaggistici riservati alla pianificazione congiunta Stato-Regione; obbligo che l’art. 135 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, nel testo in vigore dal 2008, limita «ai beni paesaggistici di cui all’articolo 143, comma 1, lettere b), c) e d), nelle forme previste dal medesimo art. 143», fra i quali non rientrano gli ambiti di paesaggio costieri individuati dall’art. 14 delle norme tecniche di attuazione del P.P.R., se non per la porzione costituita dai «territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare» (art. 142, comma 1, lettera a), del Codice dei beni culturali).

Nel caso di specie, l’art. 30, comma 7, della legge regionale n. 8/2015, si riferisce esclusivamente alle aree in zona agricola ricadenti «oltre la fascia di 1.000 metri dalla linea di battigia marina, ridotti a 300 metri nelle isole minori»; pertanto, la norma trova piena applicazione anche in deroga alle previsioni del piano paesaggistico regionale.

Il provvedimento impugnato, che si fonda esclusivamente sulla non derogabilità del PPR da parte della legge regionale, è illegittimo e va annullato per le ragioni in precedenza esposte…”.

In sintesi

Come ha chiarito il TAR, il piano casa è applicabile anche in zona Agricola, in deroga alla superficie minima dei tre ettari ed ai requisiti soggettivi.

La speranza è che i cittadini non debbano essere costretti a rivolgersi al Tribunale Amministrativo Regionale per vedere applicata correttamente la norma e vedersi riconosciuto un diritto.

Tempus Regit Actum … Atto Secondo

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Tempus Regit Actum … Atto Secondo

“L’Amministrazione deve applicare la normativa vigente al momento della propria decisione”

Voglio ritornare sul concetto, già espresso in questo articolo, del Tempus Regit Actum.

Ho sciupato il tempo, e ora il tempo sciupa me. William Shakespeare

Non per masochismo, ma perché negli ultimi tempi sto ricevendo diverse email sull’argomento.

Per citarne una:

buongiorno mi chiamo __________

volevo chiederLe se la nuova legge per il piano casa prevede l’attuazione in retroattività.

Ho presentato la domanda nel dicembre 2014 e il comune di __________ mi ha risposto solo qualche tempo fa che la legge regionale è retroattiva e quindi non può essere rilasciata alcuna concessione.

Il progetto per l’aumento di cubature è stato presentato per un locale seminterrato con n 2.70 m. con due lati a vista e altri due attorniati da un cavedio di 2. m

Dalle poche informazioni fornite, capiamo che si tratta, quasi certamente, di un intervento ai sensi dell’articolo 15.bis della L.R. 4/09 (“Vecchio Piano Casa“), che come sappiamo rientra tra gli articoli abrogati dal comma 3 dell’articolo 44 della sopraggiunta L.R. 8/2015 (“Nuovo Piano Casa Sardegna“)

megafonoProverò a rispondere qui, per tutti.

E lo faccio, con l’aiuto di una recente sentenza del TAR Sardegna N. 01242/2015 che si è pronunciato in materia proprio su un caso simile, per l’entrata in vigore della L.R. 8/2015, citando il concetto del Tempus Regit Actum, ripreso da una sentenza del Consiglio di Stato .(Consiglio di Stato, Sez. IV, 12 marzo 2015, n. 1313)

Il Caso

Richiesta di recupero ai fini abitativi di un sottotetto, ai sensi dell’articolo 15 della L.R. 4/09.

Non ha ottenuto concessione, per vari motivi, entro l’entrata in vigore della L.R. 8/2015, che come sappiamo ha abrogato l’articolo 15 della L.R. 4/09.

Dalla sentenza si legge

… il procedimento amministrativo è retto dal principio tempus regit actum, dovendo perciò l’Amministrazione applicare la normativa vigente al momento della propria decisione …

Per rispondere ai vari quesiti, quindi:

  • La legge è retroattiva?
    • No. La concessione sarebbe potuta essere rilasciata prima dell’entrata in vigore della L.R. 8/2015
  • Il comune può non rilasciare il permesso di costruire oggi ai sensi degli articoli 13.bis, 15 e 15bis della L.R. 4/09?

Non possiamo far altro che prenderne atto.

Dura Lex, Sed Lex.

 

Ing. Enrico Craboledda

 

 

Sentenza Tar Sardegna 142-2015 – Tempus Regit Actum

Sentenza Tar Sardegna 142-2015 – Tempus Regit Actum

Sentenza del Tar Sardegna sul concetto del “Tempus Regit Actum”. Diniego alla richiesta di recupero del sottotetto ai sensi dell’articolo 15 della L.R. 4/09, in quanto abrograto dall’articolo 44 della L.R. 8/2015

N. 01242/2015 REG.PROV.COLL. N. 00942/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 942 del 2015, proposto da:
xxxxxxxxxxxx, rappresentata e difesa dall’avv. xxxxxxxxx, con domicilio eletto presso il suo studio, in Cagliari,xxxxxxxxxxx;

contro

Comune di Cagliari, rappresentato e difeso dall’avv. xxxxxxxxxxx, con domicilio eletto presso l’Ufficio legale dell’Ente, in Cagliari, via Roma n.145;
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia:
– del provvedimento di diniego di concessione edilizia per recupero ai fini abitativi del sottotetto esistente, ai sensi dell’art. 15 L.R. 04/2009 – Pratica Edilizia n. xxxxxxx, inviato con comunicazione via pec all’Ing. xxxxxxxxx dell’11/09/2015 protocollo n. xxxxxxxx e non anche alla proprietaria, sebbene nella comunicazione sia indicato l’invio a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.

Visti il ricorso e i relativi allegati.
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Cagliari.
Viste le memorie difensive.
Visti tutti gli atti della causa.
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2015 il dott. xxxxxxxxxxxx  e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.

Rilevato che il ricorso ha ad oggetto il provvedimento di diniego frapposto dal Comune di Cagliari alla sua richiesta di permesso di costruire relativa al recupero di un sottotetto, formulata in base all’art. 15 della l.r. 23 ottobre 2009, n. 4.

Rilevato, altresì, che in ricorso -senza contestare il fatto che l’intervento proposto è risultato difforme ai parametri nel frattempo introdotti dalla sopravvenuta l.r. 23 aprile 2015, n. 8- si sostiene che quest’ultima normativa non debba trovare applicazione nel caso di specie, considerato il ritardo in cui il Comune di Cagliari è incorso rispetto al termine di conclusione del procedimento, che avrebbe dovuto tempestivamente concludersi nella vigenza dell’originaria normativa.

Ritenuto che questa prospettazione non meriti essere condivisa, aderendo il Collegio alla consolidata impostazione giurisprudenziale (cfr., da ultimo, Consiglio di Stato, Sez. IV, 12 marzo 2015, n. 1313) secondo cui il procedimento amministrativo è retto dal principio tempus regit actum, dovendo perciò l’Amministrazione applicare la normativa vigente al momento della propria decisione, anche laddove la stessa giunga in ritardo rispetto al termine di conclusione del procedimento, rispetto al quale l’interessato trova apposito sistema di tutela nel rito del silenzio, che nel caso in esame non risulta essere stato attivato;

né può trovare applicazione, nel caso in esame, l’invocato art. 41, comma 1, della l.r. n. 8/2015, che espressamente sottopone al regime normativo previgente le domande presentate prima dell’entrata in vigore della nuova legge, giacché tale norma transitoria limita espressamente il proprio ambito di applicazione agli interventi “di cui al capo I della legge regionale n. 4 del 2009”, mentre l’art. 15, relativo al recupero dei sottotetti,.è contenuto al capo III della medesima legge regionale.

Ritenuto, infine, che la mancata indicazione del responsabile del procedimento non comporti alcuna invalidità del provvedimento, configurando una mera irregolarità dello stesso (cfr. ex multis, T.A.R. Napoli, Sez. VI 22 ottobre 2015 n. 4931), così come l’assenza di preavviso di diniego deve considerasi sanata ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 21 octies della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., visto il carattere vincolato della decisione di diniego alla luce della sopravvenuta normativa regionale.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere respinto, seppure con integrale compensazione delle spese di lite, considerato il ritardo procedimentale in cui è obiettivamente incorsa l’Amministrazione resistente.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe proposto.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2015 con l’intervento dei magistrati:

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23/12/2015