Ecco Come Sarà il Piano Casa Sardegna 2021-2023

E’ stata finalmente calendarizzata la discussione sulle modifiche con proroga del Piano Casa Sardegna 2021-2023.

Sul sito del Consiglio Regionale si legge la news

Il Consiglio regionale si riunisce da martedì 22 dicembre alle 15 per discutere i documenti finanziari (Esercizio provvisorio, Assestamento, Rendiconto e Bilancio del Consiglio) e il DL 108 “Disposizioni per il riuso, la riqualificazione ed il recupero del patrimonio edilizio esistente ed altre disposizioni in materia di governo del territorio. Modifiche alla legge regionale n. 8 del 2015, alla legge regionale n 45 del 1989 e alla legge regionale n. 16 del 2017”.

Nel dettaglio: martedì 22 dicembre dalle 15 si discuteranno i documenti finanziari, il 23 dicembre dalle 9,30 entrerà in aula il Piano casa. La Conferenza dei Capigruppo ha concordato che entro la giornata del 23 si dovrà concludere la discussione generale del DL 108 per dare la possibilità il 24 mattina alla commissione competente di esaminare gli emendamenti. I lavori dell’Aula riprenderanno, sempre con il Piano casa, il 28 dicembre per proseguire il 29 e il 30.

Insomma, a quanto pare ci porteranno fino al 31 con l’ansia da scadenza.

Indice

Previsione?

Un milione di emendamenti “melina” per portare le due parti ad un accordo entro fine anno.

Film già visto.

Ma andiamo alle parti interessanti:

Come cambierà il Piano Casa Sardegna 2021-2023?

Vediamo tutti i dettagli

Il primo aspetto è proprio la scadenza: nel testo proposto si parla di nuovo termine al 31 dicembre 2023.

Andiamo con ordine.

Il testo licenziato dalla Commissione, sulla base del DL 108 approvato dalla Giunta Regionale un anno fa (23 dicembre 2019!), è composto di 21 articoli, e va ad incidere su tre leggi

  • la L.R. 8/2015 – c.d. “Piano Casa Sardegna”
  • la L.R. 45/1989
  • la L.R. 16/2017

Articolo 1 – Modifiche all’art. 26 della L.R. 8/2015

Il primo articolo della legge che sarà va a modificare l’articolo 26 del Piano Casa.

Per chi non si ricordasse a memoria, l’articolo 26 detta le disposizioni per la salavaguardia dei territori rurali.

Come cambierà questo articolo?

Viene introdotto un concetto di sostegno all’economia. Per molti sembra un passaggio non significativo, in realtà è ricco di significato e di supporto per la legittimità delle modifiche che vedremo.

Vengono soppresse e inserite nuove parole che porteranno a:

  • poter edificare in agro ai fini residenziali con una superficie minima di un ettaro
  • poter edificare in agro ai fini residenziali anche senza essere imprenditori agricoli
  • poter cambiare l’uso in residenziale se si rispetta la superficie minima di intervento (norma lapalissiana, ma necessaria per chiarire il concetto a diversi uffici)

Articolo 1.bis – Modifiche all’art. 26.bis della L.R. 8/2015

L’articolo 26.bis del Piano Casa detta le regole per il superamento delle condizioni di degrado in agro.

Questo articolo era in scadenza la 31 dicembre 2020; viene portata a dicembre 2023.

Articolo 1.ter – Inserimento dell’art. 26.ter della L.R. 8/2015

Si tratta di un nuovo articolo che andrà ad aggiungersi al Piano Casa, e detta le regole di “Pianificazione del sistema delle scuderie della Sartiglia di Oristano”, consentendo la realizzazione di strutture zootecniche nel territorio di Oristano su lotti tra i 1000 mq e l’ettaro, con indice di 0,2 mc/mq, e fino a 500 mc.

Articolo 2 – Modifiche all’art. 30 della L.R. 8/2015

Il nuovo articolo 30, con le modifiche che saranno introdotte, consentirà:

  • ampliamento in zona A anche in assenza di Piano Particolareggiato adeguato al PPR;
  • in zona A la percentuale passa dal 20% al 25%, con tetto massimo che passa dagli attuali 70 mc a 90 mc
  • Il tetto massimo previsto per gli ampliamenti standard nelle zone B e C passa dagli attuali 120 mc a 180 mc
  • Si apre alla possibilità di ampliare nelle zone F oltre i 300 m dal mare, con un massimo del 30% e fino a 150 mc
  • Si darà la possibilità di ampliare nelle zone F entro i 300 m dal mare, con percentuale del 20% e fino a 100 mc, a condizione che non si sopraelevi e non si ampli verso il mare
  • Il bonus del 5% viene portato al 10% (quindi si passa da un 30+5 attuale ad un 30+10), con ulteriori condizioni premianti da rispettare
  • Viene data la possibilità di cedere la potenzialità edificatoria del Piano Casa
  • Nei capannoni è data la possibilità di incrementare anche la superficie, in alternativa al volume
  • Per gli interventi nelle prime abitazioni dei disabili, il tetto massimo passa da 120 mc a 150 mc
  • Viene estesa la possibilità di ampliare del 30% a tutte le zone urbanistiche

Articolo 3 – Modifiche all’art. 31 della L.R. 8/2015

L’articolo 31 apre la possibilità di ampliamento anche alle strutture “sanitarie e socio-sanitarie”.

Sarà data la possibilità di aumentare oltre al volume anche il numero di posti letto, attualmente non ammesso.

Anche qui troviamo la possibilità di cedere i crediti volumetrici.

E viene introdotto il bonus volumetrico del 10%, così come per le residenze di cui al precedente articolo.

Articolo 4 – Modifiche all’art. 32 della L.R. 8/2015

Il riuso e il recupero dei sottotetti viene consentito anche per le zone F

Cambia la definizione di sottotetto nel seguente modo:

Ai fini dell’ammissibilità degli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 costituiscono
quindi sottotetti:

a) gli spazi e i volumi delimitati inferiormente dall’ultimo solaio di chiusura di un volume urbanisticamente rilevante (residenziale o con altra destinazione compatibile con la destinazione della zona omogenea) e il solaio di copertura dell’immobile o dell’unità immobiliare, indipendentemente dall’attuale destinazione di tale spazio o volume come desumibile dall’ultimo titolo edilizio rilasciato per lo stesso;
b) le terrazze coperte e aperte su uno, due, tre o quattro lati, non rilevanti ai fini volumetrici dalle vigenti disposizioni di legge regionali e regolamenti comunali;
c) gli spazi e i volumi, anche non urbanisticamente rilevanti come previsti dai vigenti strumenti urbanistici comunali;
d) gli spazi e i volumi delimitati da altezza di imposta delle falde nulla

Sarà soppressa la limitazione derivante dal non rispetto dei limiti di altezza, per i casi di recupero con incremento.

Articolo 5 – Nuovo art. 32.bis della L.R. 8/2015

A volte ritornano.

Il nuovo articolo 32.bis permetterà il recupero dei seminterrati, dei piani pilotis e dei locali al piano terra ai fini abitativi.

Questa possibilità, tanto discussa negli anni e quanto attesa da molti, sarà per gli edifici ricadenti in zona A, B, C, D, E ed F (oltre i 300 m)

Articolo 6 – Modifiche all’art. 33 della L.R. 8/2015

La realizzazione dei soppalchi sarà ammessa anche in zona E ed F (oltre i 300 m).

Viene eliminato il limite dei 2,40 m al piano sottostante, portandolo fino a 2,00 m.

Articolo 7 – Modifiche all’art. 34 della L.R. 8/2015

L’articolo 34 detta le condizioni di ammissibilità degli interventi.

Le modifiche proposte a questo articolo toglieranno alcune limitazioni per gli immobili vincolati o ricadenti in ambiti storici

Articolo 8 – Modifiche all’art. 35 della L.R. 8/2015

L’articolo 35 detta le procedure per la realizzazione del Piano Casa.

Le modifiche che dovrebbero venire approvate, combinate con le modifiche del successivo articolo 36, porteranno il Piano Casa in dichiarazione autocertificata. E se non ho mal compreso (attendiamo l’approvazione finale e il testo coordinato che metterò a disposizioni di tutti) senza conferenza di servizi.

Articolo 9 – Modifiche all’art. 36 della L.R. 8/2015

L’articolo 36 contiene disposizioni comuni a diversi articoli.

Le modifiche più significative riguardano:

  • la possibilità di considerare la volumetria oggetto di condono edilizio negli ampliamenti volumetrici. Viene quindi ridata la possibilità anche agli immobili integralmente condonati di poter ampliare.
  • le deroghe di altezza saranno ampliate anche al numero di piani
  • le deroghe di superfice coperta viene ampliata consentendo di non considerare balconi e verande
  • Viene tolta la deroga ai limiti di distanze
  • La possibilità di frazionare subito è portata per le unità immobiliari con almeno 40 mq di superficie lorda, dagli attuali 70 mq; rimane 70 mq per le zone F
  • Si passa alla monetizzazione obbligatoria dei parcheggi; sempre e a prescindere dalla disponibilità degli spazi

Articolo 10 – Modifiche all’art. 37 della L.R. 8/2015

Il nuovo termine sarà portato al dicembre 2023.

Articolo 11 – Modifiche all’art. 38 della L.R. 8/2015

Vengono inserite alcune modifiche che regolano la quantità di volume riconosciuto per il trasferimento dei volumi

Articolo 12 – Inserito l’art. 38.bis della L.R. 8/2015

L’articolo 38 bis detterà le regole per il trasferimento dei volumi attualmente ricadenti nelle zone Hi e Hg, livelli 3 e 4.

Articolo 13 – Modifiche all’art. 39 della L.R. 8/2015

L’articolo riguardante le demolizioni e ricostruzioni subisce importanti novità.

Il riconoscimento della possibilità di ottenere il credito volumetrico è lasciata agli uffici e non più al Consiglio Comunale.

Vengono ampliate alcune possibilità come la deroga alla superficie coperta e dei rapporti di copertura.

Articolo 14 – Modifiche all’art. 40 della L.R. 8/2015

L’articolo 40 detta le misure di promozione dei programmi integrati per il riordino urbano.

Le modifiche che saranno apportate portano la possibilità di estensione degli areali urbani e non urbani, anche di configurazione complessa e con diversa destinazione urbanistica, e senza esclusione aprioristica di nessuna zona urbanistica

Articolo 15 – Modifiche all’art. 41 della L.R. 8/2015

L’articolo 41 del Piano Casa detta le disposizioni transitorie dalla vecchia L.R. 4/2009 (vecchio piano casa).

Viene riaperta la posizione transitoria anche per gli interventi di cui all’articolo 13, comma 1 lettera d).

Il comma 4 si estende anche per i comuni il cui PUC non è adeguato al PPR.

Articolo 15.bis – Differimento dei termini

L’articolo 15bis porta la possibilità di ampliare gli immobili realizzati non più alla data di entrata in vigore della L.R. 8/2015, ma della nuova legge.

Tradotto, tutte le unità immobiliari realizzate entro il 2020, anche se di nova costruzione, potranno essere ampliate.

Articolo 15.ter – Norma Transitoria

L’articolo 15.ter, tanto chiaro quanto necessario, indica che le richieste e i progetti presentati con le disposizioni precedenti sono fatte salve con le vecchie norme, salvo il richiedente non voglia modificare la richiesta con le condizioni più favorevoli della nuova normativa.

Articoli dal 16 al 21

Gli articoli dal 16 al 21 saranno trattati tutti insieme; le novità che voglio segnalarvi sono:

  • il cambio d’uso da servizi connessi in residenza è vincolato alla cessione dei volumi ai soggetti in possesso dei requisiti per l’edilizia agevolata
  • i Comuni possono consentire la riduzione delle distanze tra pareti finestrate nei casi di inutilizzabilità dei lotti
  • Si apre alla possibilità di autorizzare campeggi oltre i 300 m dal mare, e aree di sosta per caravan e autocaravan
  • Interpretazione autentica per il dimensionamento della capacità insediativa alberghiera
  • Per lo sviluppo dei flussi turistici delle zone non costiere, viene data la possibilità ai Comuni di localizzare nuovi servizi generali e turistici
  • Nelle zone C, D, F, e G, è consentito concludere la realizzazione dei piani attuativi scaduti, a condizione che alla data di approvazione della presente legge risultino legittimamente avviate le opere di urbanizzazione, nel senso che si sia determinato un mutamento consistente ed irreversibile dello stato dei luoghi.

Che Dire?

La legge non viene stravolta, e questo aiuterà la sua immediata applicazione.

Le modifiche introdotte sono importanti e, seppur senza stravolgere l’impianto normativo, alcune vanno in direzione diametralmente opposta a quanto abbiamo visto fino ad oggi.

Che ne pensate?

Venite sul forum e discutiamone insieme 🙂

Partecipa alla discussione nel Forum https://www.pianocasa-sardegna.it/forums/topic/bozza-previsione-piano-casa-sardegna-2021-2023

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