Disegno di legge 93/A

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE N. 93/A

Presentato dalla Giunta regionale,
su proposta del Presidente della Regione, 
CAPPELLACCI

l’11 dicembre 2009

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 23 ottobre 2009, n. 4 (Disposizioni straordinarie per il sostegno dell’economia mediante il rilancio del settore edilizio e per la promozione di interventi e programmi di valenza strategica per lo sviluppo)

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Art. 1
Modifiche e integrazioni alla 
legge regionale 23 ottobre 2009, n. 4

1. Alla legge regionale 23 ottobre 2009, n. 4 (Disposizioni straordinarie per il sostegno dell’economia mediante il rilancio del settore edilizio e per la promozione di interventi e programmi di valenza strategica per lo sviluppo), sono apportate le modifiche ed integrazioni di cui ai commi seguenti.

2. Al comma 7 dell’articolo 2 le parole “il termine di novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge” sono sostituite dalle seguenti: “il 30 ottobre 2010”.

3. Il comma 5 dell’articolo 3 è abrogato.

4. Al comma 2 dell’articolo 8 le parole “di cui agli articoli 2, 3 e 4”, sono sostituite dalle seguenti: “di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 6”.

5. Il comma 4 dell’articolo 8 è sostituito dal seguente:

“4. Alla data del 31 marzo 2009, le unità immobiliari interessate dagli interventi di cui alla presente legge devono risultare completate nell’ingombro volumetrico con la realizzazione delle murature perimetrali e della copertura. Le unità immobiliari devono essere regolarmente accatastate presso le competenti agenzie del territorio ovvero le istanze di accatastamento devono essere avviate entro i trenta giorni precedenti la presentazione della denuncia di inizio attività o della richiesta di concessione edilizia, ad eccezione degli immobili siti nei comuni interessati dagli eventi alluvionali del 1951 per i quali, essendo ancora in corso le procedure di trasferimento delle aree interessate dalla ricostruzione dei centri abitati, non è richiesto l’accatastamento. Il rispetto della presente disposizione è attestato mediante autocertificazione rilasciata dal direttore dei lavori. Nei casi in cui gli interventi di adeguamento ed incremento previsti dall’articolo 2 riguardino fabbricati la cui costruzione sia stata intrapresa entro il 31 marzo 2009 in forza di regolare concessione edilizia e i lavori siano stati sospesi a seguito di sequestro giudiziario poi annullato o revocato, la volumetria esistente, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, si intende quella realizzata entro la data di entrata in vigore della presente legge e le relative istanze di accatastamento devono essere avviate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.”.

6. Dopo il comma 5 dell’articolo 8 è aggiunto il seguente:

“5 bis. Gli interventi di cui agli articoli 2, 4, 5, 6 e quelli di cui al capo III, sono subordinati al reperimento degli spazi per parcheggi, di cui all’articolo 41 sexies della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica), e successive modificazioni ed integrazioni. Per gli interventi di cui agli articoli 2, 4 e 6 e per quelli di cui al capo III, nell’ipotesi in cui la superficie da adibire a parcheggio sia inferiore a 20 metri quadrati, il consiglio comunale può, con deliberazione, individuare i casi o le parti del territorio nelle quali, a causa dell’impossibilità di reperire gli spazi per parcheggi, l’intervento è consentito previo pagamento di una somma equivalente alla monetizzazione delle aree per parcheggi. I relativi introiti sono finalizzati alla realizzazione di nuove aree da destinare a parcheggio.”.

7. Al comma 4 dell’articolo 10, la frase “o relativa comunicazione di inizio lavori” è sostituita dalla seguente: “o la richiesta di concessione edilizia”.

8. Dopo il comma 1 dell’articolo 11 è aggiunto il seguente:

“1 bis. La revisione e l’aggiornamento dei piani paesaggistici avviene in applicazione delle disposizioni del decreto legislativo n. 42 del 2004, e successive modifiche ed integrazioni.”.

9. Dopo la lettera e) del comma 1 dell’articolo 13, è aggiunta la seguente:

“e bis) nelle zone urbanistiche omogenee E si applica la disciplina di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale 3 agosto 1994, n. 228 (Direttive per le zone agricole).”.

10. Alla fine della lettera c) del comma 2 dell’articolo 2, è aggiunto il seguente periodo: “Ai fini della presente legge, per tipologia edilizia a schiera si intende quella comprendente insiemi di unità immobiliari di uguale conformazione architettonica con esclusione dei gruppi di fabbricati che, pur realizzati in aderenza e in un lotto urbanistico unitario, abbiano conformazione fisica e/o architettonica differente.”.

11. Al comma 2 dell’articolo 2, la frase: “Gli incrementi volumetrici così realizzati costituiscono pertinenza inscindibile dell’unità immobiliare principale e non possono essere alienati separatamente ad essa” è sostituita dalla seguente: “Le unità immobiliari eventualmente derivanti dagli incrementi volumetrici possono essere alienate solamente dopo che siano decorsi dieci anni dalla loro realizzazione, ad eccezione delle alienazioni disposte a favore degli eredi legittimari.”.

12. Al comma 5 dell’articolo 2, dopo le parole: “finalizzati al miglioramento” sono aggiunte le seguenti: “delle dotazioni tecnologiche”.

13. Al comma 8 dell’articolo 2, le parole:”B o C” sono sostituite dalle parole:”B, C ed E”.

14. All’articolo 3, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

“2 bis. Per gli immobili destinati ad uso residenziale compresi nella fascia tra i 300 e i 2.000 metri dalla linea di battigia, ridotti rispettivamente a 150 e 1.000 metri nelle isole minori, è consentito l’adeguamento e l’incremento della volumetria esistente alla data del 31 marzo 2009 fino al 20 per cento, nel caso in cui siano previsti interventi di riqualificazione dell’intera unità immobiliare oggetto dell’intervento tali da determinare una riduzione di almeno il 15 per cento del fabbisogno di energia primaria oppure si dimostri che l’unità immobiliare rientri nei parametri di cui al decreto legislativo n. 192 del 2005, e successive modifiche e integrazioni. Oltre la fascia dei 2.000 metri, ovvero 1.000 metri nelle isole minori, è consentito l’adeguamento e l’incremento volumetrico fino al 30 per cento.”.

15. Il comma 5 dell’articolo 5, è sostituito dal seguente:

“5. Sono consentite, nella fascia dei 300 metri dalla linea di battigia, ridotta a 150 metri nelle isole minori, la demolizione e la ricostruzione degli edifici esistenti con incremento volumetrico non superiore al 10 per cento, a condizione che la ricostruzione sia realizzata sia nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 192 del 2005, e successive modifiche e integrazioni sia in arretramento rispetto alla struttura preesistente, non verso il mare e che persegua l’obiettivo del miglioramento della qualità architettonica dell’intero organismo edilizio e dei valori paesaggistici del contesto in cui è inserito. La proposta progettuale deve inoltre ottenere la positiva valutazione della Commissione regionale per la qualità architettonica e paesaggistica di cui all’articolo 7.”.

16. All’articolo 5, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

“6 bis. Le previsioni di cui al presente articolo si applicano anche agli edifici che, successivamente alla data del 31 dicembre 1989, abbiano ottenuto la concessione edilizia per opere che prevedono il mutamento dei caratteri strutturali, architettonici e tipologici, in forza di interventi radicali di nuova costruzione, ovvero di ristrutturazione edilizia, ai sensi delle lettere d) ed e) del comma 1 dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente legge, si sia esclusivamente demolito il vecchio fabbricato ma non si sia ancora proceduto alla sua totale ricostruzione.”.

17. Il punto 2) della lettera b) del comma 1 dell’articolo 13 è così sostituito: 
“2) che ricadano nelle aree delimitate dagli strumenti urbanistici come zone territoriali omogenee C, G e, limitatamente alla funzione commerciale, artigianale ed industriale, nonché ad attività terziarie o amministrative ad esse collegate, come zone omogenee D, con esclusione della grande distribuzione commerciale, qualora le aree siano intercluse ovvero contigue ed integrate in termini di infrastrutture con l’ambito urbano;”.

18. Alla lettera d) del comma 1 dell’articolo 13 sono soppresse le seguenti parole:” prima dell’approvazione del piano paesaggistico regionale.”

19. Il comma 2 dell’articolo 13 è così sostituito:
“2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno immediata applicazione a decorrere dall’entrata in vigore della presente legge.”.

20. Dopo l’articolo 15 è aggiunto il seguente:

“15 bis (Riutilizzo dei piani seminterrati e interrati)

1. Il comune, al fine di contenere il consumo di nuovo territorio e di consentire un adeguamento degli immobili, esclusivamente adibiti ad uso residenziale e utilizzati come prima casa, alle mutate e sopravvenute esigenze del nucleo familiare, autorizza, anche in deroga ai limiti volumetrici di zona, il mutamento di destinazione d’uso dei piani seminterrati ed interrati degli edifici esistenti alla data di pubblicazione della presente legge, purché siano rispettate le seguenti condizioni:
a) altezza media non inferiore a metri 2,40;
b) aperture per la ventilazione naturale non inferiori ad 1/8 della superficie del pavimento, ovvero realizzazione di un impianto di ventilazione meccanica per un ricambio d’aria almeno pari a quello richiesto per la ventilazione naturale;
c) modalità di aero illuminazione esistenti comunque adeguate ai valori di legge anche mediante sistemi artificiali.

2. Le opere finalizzate al recupero abitativo dei piani seminterrati ed interrati sono soggette al rilascio dei previsti titoli abilitativi.”.

21. Dopo l’articolo 16 è aggiunto il seguente:

“16 bis (Norma finanziaria) 
1. Ai componenti della Commissione regionale per il paesaggio e la qualità architettonica di cui all’articolo 7, compete il trattamento economico di missione ed il rimborso delle spese di viaggio nella misura prevista dall’articolo 6, comma 8, della legge regionale n. 20 del 1995, e successive modifiche.

2. La liquidazione delle competenze è calcolata a partire dalla data della riunione di insediamento.

3. Gli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge sono valutati in euro 50.000 annui, a decorrere dall’anno 2010, e fanno carico all’UPB S04.09.005 del bilancio della Regione per gli anni 2010-2013 e all’UPB corrispondente dei bilanci per gli anni successivi. Nel bilancio della Regione per gli anni 2010-2013 sono introdotte le seguenti variazioni:

in diminuzione

STRATEGIA 08

UPB S08.01.002 
Fondo per nuovi oneri legislativi di parte corrente2010 euro 50.000
2011 euro 50.000
2012 euro 50.000
2013 euro 50.000
mediante pari riduzione della riserva di cui alla voce 3) della tabella A allegata alla legge regionale 28 dicembre 2009, n. 5 (legge finanziaria 2010);

in aumento

STRATEGIA 04UPB S04.09.005 
Trasferimenti agli enti locali per le attività urbanistiche – parte corrente
2010 euro 50.000
2011 euro 50.000
2012 euro 50.000
2013 euro 50.000″

 

Art. 2
Norma finanziaria

(TESTO DEL PROPONENTE SOPPRESSO DALLA COMMISSIONE)

 

Art. 3
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna.

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