Piano Casa in zona Agricola: deroga al PPR?

Ricevo diverse email sui dubbi derivanti sulla possibilità di ampliare gli immobili residenziali ricadenti in zona Agricola, con il piano casa (articolo 30 della L.R. 8/2015).

Il dubbio maggiore riguarda la possibilità di derogare al Piano Paesaggistico Regionale.

Indice

Andiamo con ordine. Che cosa prevede il Piano Casa?

Il comma 7 dell’articolo 30 del Piano Casa Sardegna (L.R. (/2015) dice

Nella zona urbanistica E, oltre la fascia di 1.000 metri dalla linea di battigia marina, ridotti a 300 metri nelle isole minori, è consentito l’incremento volumetrico di cui al comma 3 dei fabbricati aventi destinazione abitativa o produttiva.

Nelle disposizioni comuni, al comma 3 lettera c bis) troviamo

c bis) è consentito nella zona urbanistica omogenea E, indipendentemente dal possesso dei requisiti soggettivi di cui all’articolo 26, mediante il superamento della superficie minima di intervento prevista dalle vigenti disposizioni regionali e comunali, purché superiori a 2.500 metri quadri , non raggiungibile con l’utilizzo di più corpi aziendali separati e ferme le eventuali ulteriori limitazioni derivanti dalle vigenti disposizioni paesaggistiche;

Da un prima lettura appare evidente che:

  • il legislatore vuole consentire, in determinati casi, la possibilità di ampliare alcune tipologie di immobili in agro
  • le condizioni di ammissibilità dell’intervento sono oggettive del lotto e dell’immobile
  • nulla viene detto in merito ai requisiti soggettivi dei richiedenti.

Il dubbio

Il dubbio nell’interpretazione (principalmente da parte degli uffici preposti alla tutela del paesaggio) di queste disposizioni di legge nasce dalle ultime parole della lettera c bis):

ferme le eventuali ulteriori limitazioni derivanti dalle vigenti disposizioni paesaggistiche;

Quest’ultima frase, molto generica, ha fatto scattare nell’interpretazione di molti uffici il blocco sistematico:

  • Non sei IAP? Niente ampliamento.
  • Non hai i 3 ettari? Niente ampliamento.

Tale dubbio, seppur legittimo, renderebbe inapplicabile sempre la norma sugli ampliamenti in agro del piano casa (almeno per quei casi dove trova applicazione il PPR con il suo articolo 83); o meglio, la renderebbe applicabile solo nel contestuale rispetto anche delle condizioni di cui sopra (previste appunto dall’articolo 83 del PPR): ovvero solo per imprenditori agricoli e solo per chi ha almeno 3 ettari.

(Ad essere sinceri non sono stato molto preciso; ho semplificato il discorso per non dilungarmi troppo su questioni tecniche poco rilevanti).

Questa interpretazione restrittiva ha portato in giudizio, diverse volte, gli uffici preposti alla tutela del paesaggio, che, in ogni caso simile, hanno perso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale

Le sentenze

Sono diverse le sentenze che ribadiscono sempre lo stesso concetto:

L’attuale piano casa è da intendersi in deroga al PPR, almeno per quanto concerne l’articolo 83 Piano Paesaggistico Regionale.

Ecco un estratto dell’ultima sentenza, che chiarisce, per l’ennesima volta, un concetto già pronunciato dal TAR:

Non vale in contrario l’argomento delle difese regionali secondo le quali il riferimento contenuto nell’art. 36, comma 3°, lettera c) della L.R. n. 8/2015, per il quale restano fatte salve “…le eventuali ulteriori limitazioni derivanti dalle vigenti disposizioni paesaggistiche…”, varrebbe a mettere un punto fermo sulla lettura interpretativa che può darsi del disposto di cui all’art. 30, comma 7 della L.r. n. 8/2015, escludendo per l’appunto che la stessa possa costituire fonte per interventi di ampliamento in zona agricola in deroga alle disposizioni del Piano paesaggistico.

Ciò, infatti, vale soltanto in termini generali con riferimento alle “…disposizioni paesaggistiche…”, cioè alle disposizioni poste a presidio dei valori oggetto di tutela vincolistica, ma non con riferimento alle disposizioni di natura più propriamente urbanistica, pure contenute nell’atto di pianificazione regionale.

E la sentenza continua con un estratto presto da un’altra sentenza (sempre del TAR 2017), che, dopo un’analisi sulla gerarchia legislativa, e sulla sentenza della Corte Costituzionale n.189/2016 (quella che ha segnato il momento dal quale gli uffici preposti alla tutela del paesaggio hanno iniziato a diniegare tout court gli interventi relativi al piano casa, senza se e senza ma), spiega perché è possibile ampliare in agro, in deroga al PPR

Nel caso dell’art. 30, comma 7, cit., il testo normativo – pur non facendo cenno a una deroga alla normativa del P.P.R. – è tuttavia sufficientemente esplicito nel rendere l’intenzione del legislatore di sovrapporre la disciplina legislativa a quella del piano. Decisivo in tal senso è il riferimento alla «fascia di 1.000 metri dalla linea di battigia marina, ridotti a 300 metri nelle isole minori», che non può avere altro significato se non quello di incidere sulla disciplina degli ambiti di paesaggio costieri come delineata nel piano paesaggistico regionale.

Né tale disposizione incide su beni paesaggistici riservati alla pianificazione congiunta Stato-Regione; obbligo che l’art. 135 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, nel testo in vigore dal 2008, limita «ai beni paesaggistici di cui all’articolo 143, comma 1, lettere b), c) e d), nelle forme previste dal medesimo art. 143», fra i quali non rientrano gli ambiti di paesaggio costieri individuati dall’art. 14 delle norme tecniche di attuazione del P.P.R., se non per la porzione costituita dai «territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare» (art. 142, comma 1, lettera a), del Codice dei beni culturali).

Nel caso di specie, l’art. 30, comma 7, della legge regionale n. 8/2015, si riferisce esclusivamente alle aree in zona agricola ricadenti «oltre la fascia di 1.000 metri dalla linea di battigia marina, ridotti a 300 metri nelle isole minori»; pertanto, la norma trova piena applicazione anche in deroga alle previsioni del piano paesaggistico regionale.

Il provvedimento impugnato, che si fonda esclusivamente sulla non derogabilità del PPR da parte della legge regionale, è illegittimo e va annullato per le ragioni in precedenza esposte…”.

In sintesi

Come ha chiarito il TAR, il piano casa è applicabile anche in zona Agricola, in deroga alla superficie minima dei tre ettari ed ai requisiti soggettivi.

La speranza è che i cittadini non debbano essere costretti a rivolgersi al Tribunale Amministrativo Regionale per vedere applicata correttamente la norma e vedersi riconosciuto un diritto.

2 commenti su “Piano Casa in zona Agricola: deroga al PPR?”

  1. Buongiorno Enrico, nel merito della questione , ti segnalo ( qualora non noti ) i seguenti pronunciamenti Giurisprudenziali :
    TAR Sardegna n. 00655/2019 del 19/07/2019 e afferente Ordinanza Consiglio di Stato n. 05158/2019 del 11/10/2019.
    In sintesi la problematica , negli ambiti interessati dal PPR si ripropone . In particolarein ordine alla compatibilità degli interventi previsti dall’art. 30 c. 7 con le condizioni di ammissibilità previste dall’art. 34 comma 1 lett. d) della L.R. 8/2015 e art. 83 N.A PPR.
    Per ” una ” soluzione, bisognerà apettare cosa disporrà il Consiglio di Stato nel Merito.
    Saluti
    Riccardo Inzaina

  2. Buongiorno Enrico, nel merito della questione , ti segnalo ( qualora non noti ) i seguenti pronunciamenti Giurisprudenziali :
    TAR Sardegna n. 00655/2019 del 19/07/2019 e afferente Ordinanza Consiglio di Stato n. 05158/2019 del 11/10/2019.
    In sintesi la problematica , negli ambiti interessati dal PPR si ripropone . In particolarein ordine alla compatibilità degli interventi previsti dall’art. 30 c. 7 con le condizioni di ammissibilità previste dall’art. 34 comma 1 lett. d) della L.R. 8/2015 e art. 83 N.A PPR.
    Per ” una ” soluzione, bisognerà apettare cosa disporrà il Consiglio di Stato nel Merito.
    Saluti
    Riccardo Inzaina

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