Progetti di Legge per modificare il Piano Casa: ecco le novità del primo

Sono due i nuovi progetti di legge che contengono modifiche, anche sostanziali, al piano casa attuale.

In realtà, il primo è una modifica all’attuale piano casa. Il secondo, decisamente più incisivo, è un nuovo piano casa a tutti gli effetti.

Oggi vi illustro la prima proposta di modifica all’attuale, mentre nei prossimi giorni vi racconterò del secondo.

Vediamo, per sommi capi, che cosa bolle in pentola.

Indice

Piano Paesaggistico – Indirizzi Interpretativi

In questa prima parte della proposta di legge viene indicato che il Piano Paesaggistico si applica solo nei 27 ambiti costieri, e che le rappresentazioni cartografiche per le zone interne sono indicative.

In realtà questa indicazione era già presente nelle NTA del PPR, ma la sua applicazione non è mai stata chiarissima, portandola anche laddove non doveva essere portata. Da qui la necessità, dopo soli 23 anni dalla sua approvazione del 2006!, di fornire indirizzi interpretativi.

Aspetto interessante è, in vista di una nuova revisione del PPR, la possibilità per i comuni ricadenti negli ambiti costieri di revisionare il perimetro dei centri di antica e prima formazione.

Piano Paesaggistico – Misure di Salvaguardia

Si mettono una scadenza: entro tre anni sarà approvato anche per gli ambiti interni.

Fino a tale data, vengono fornite misure di salvaguardia per i centri matrice e per i beni paesaggistici e identitari.

Modifiche al Piano Casa – Articolo 30

Per certi versi sembra un passo indietro: si riportano principi discrezionali in funzione dell’adeguamento del PUC al PPR. Per altri, questa chiave di lettura può rappresentare un’apertura, perchè rappresenta una indicazione chiara in quei casi in cui l’intervento poteva essere “bloccato” (in modo illegittimo, secondo me) per una non piena conformità alle NTA del PPR.

Per le zone E Agricole si abbassa al 20% la possibilità per gli immobili ricadenti entro i 2000 m, ma viene aperta la possibilità a tutti quelli realizzati fino al 31 marzo 2019.

Oltre la fascia dei 2000, si parla sempre del 30%. Aspetto interessante è che non si parla di tetto massimo di 120 mc.

Se per la fascia tra 300 e 2000 si parla di 20%, entro i 300 m si parla di 30% ma solo per le volumetrie esistenti al 31 marzo 2009.

Salvaguardia dei territori rurali

Si precisa che negli ambiti interni si applicano le Direttive per le zone Agricole, con prevalenza su strumenti comunali.

Nelle zona agricole ricadenti in ambiti costieri, si distinguono due casi:

  • per i comuni non dotati di PUC adeguato al PPR, si applica l’articolo 83 del PPR
  • per i comuni dotati di PUC adeguato al PPR, si applica il DPGR 228/1994, con prevalenza sul PUC.(!?!?!?!?)

Superamento del degrado in agro

Viene modificato anche l’attuale articolo 26bis della L.R. 8/2015, sempre con la distinzione di PUC adeguato o non adeguato

Frazionamento degli ampliamenti

Finalmente viene aperta la possibilità di frazionare gli ampliamenti volumetrici derivanti dall’attuale piano casa se superano i 50 mq lordi (e non più i 70 mq attualmente previsti), adeguandolo a quanto già previsto dagli ampliamenti derivanti dal vecchio piano casa, ad eccezione degli ampliamenti in agro (che comunque, secondo me, devono rispettare già altre disposizioni come superfici minime del lotto, ecc…)

Demolizione e ricostruzione

Si propone di sistemare qualche aspetto per la demolizione e ricostruzione degli immobili nei 300 m ricadenti nelle zone E, F ed H

Proroga dei termini

Con l’approvazione di questa norma, si prorogherebbe la scadenza di altri due anni, dall’attuale 31/12/2019 al 31/12/2021

Disposizioni finali

Si danno 180 giorni per fare un testo coordinato.

Non preoccupatevi, il nostro sarà disponibile molto prima 🙂

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