Tempus Regit Actum

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Tempus Regit Actum

Lo strano caso delle concessioni non rilasciabili.

Di natura politica o di natura tecnica, è stata fatta una scelta.

Giusta o sbagliata, sotto il profilo edilizio-urbanistico, nessuno oggi può saperlo.

Sto parlando delle richieste di concessione edilizia per gli interventi rientranti nella disciplina degli articoli

  • 13 bis Norme in materia tutela, salvaguardia e sviluppo delle aree destinate all’agricoltura
  • 15 Utilizzo del patrimonio edilizio e recupero dei sottotetti
  • 15 bis Riutilizzo dei piani seminterrati, dei piani pilotis e dei locali al piano terra

dell’ormai vecchia L.R. 4/09, abrogati dall’articolo 44 della L.R. 8/2015.

Un passo indietro.

Nell’ultimo mese ho ricevuto spesso questa domanda, alla quale solo ora posso dare risposta:

Ho effettuato una richiesta di concessione ai sensi dell’articolo x, ora abrogato.

Questa richiesta è stata effettuata da molto tempo (spesso novembre), e il comune, inadempiente nei termini, ora nega il rilascio della concessione edilizia perchè l’articolo x è stato abrogato dal nuovo piano casa.

E’ corretto?

Può il comune operare in tal senso?

Premetto che non sono un esperto in materia di procedimenti e del diritto o della giurisprudenza pertinente (non si può essere onniscienti!), però ho voluto approfondire l’argomento.

tempus regit actum
tempus regit actum

E dopo qualche settimana, sentiti anche diversi pareri, spunta il concetto del

Tempus Regit Actum

“Può il comune operare in tal senso?”

Probabilmente (anzi, credo, sicuramente) Sì.

Infatti, “per il principio tempus regit actum deve essere applicata la normativa vigente al momento dell’adozione del provvedimento“.

Ergo: bye bye, concessione edilizia.

E’ corretto?

Mi sento di rispondere, NO.

Non perchè non sia corretto secondo norma, ma perchè non lo trovo corretto da un punto di vista “umano”.

Non trovo corretto (anzi, proprio scorretto) diniegare una concessione edilizia ad un cittadino che ha investito i propri soldi in un progetto, per palese (spesso) inadempienza del rispetto dei termini da parte del comune.

Sicuramente non è colpa del tecnico comunale che si è trovato sommerso dalla valanga di pratiche, giunte in prossimità scadenza questo, però, non esime il comune dalla propria responsabilità.

Ad ogni azione corrisponde una reazione …

Se il terzo principio della dinamica si applicasse matematicamente anche al comportamento umano, la scelta di abrogare gli articoli 13bis, 15 e 15bis del vecchio piano casa sardegna, porterebbe ad un alto numero di ricorsi al TAR e ad un alto numero di risarcimenti (probabilmente. Giudice permettendo).

Per fortuna o purtroppo, però, le azioni per tutelare i propri diritti hanno un costo, e non tutti ricorreranno al TAR.

 

Il mio parere è che avrebbe avuto più senso scegliere di normare la disciplina transitoria nel nuovo piano casa anche per le richieste di concessione edilizia degli articoli 13, 15 e 15bis e non solo per gli interventi di ampliamento del Capo I del vecchio piano casa.

Quantomeno per evitare inutili ricorsi al TAR.

Per fortuna o purtroppo, però, il mio parere non conta 🙂 .

 

Ing. Enrico Craboledda

 

1 commento su “Tempus Regit Actum”

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