Contributi per interventi di recupero, riqualificazione e riuso dell’edificato storico dei centri storici

Premettiamo che il presente avviso NON ha nulla a che vedere con il Piano Casa della Regione Sardegna

Gentili lettori, desideriamo informarvi che:

La Regione Sardegna, ha pubblicato il bando per la concessione ed erogazione di un contributo per interventi di recupero dell’edificato storico nei centri storici nei comuni della Sardegna.

L’importo del contributo, che può arrivare ai 40.000 €  è destinato agli interventi  di restauro da eseguirsi negli edifici situati all’interno dei centri matrice come individuati dal PPR e /o all’interno delle zone classificate come Zona A dei Piani Urbanistici  Comunali.  Per presentare la domanda è necessario:

  • Che l’immobile sia stato edificato antecedente al 1940
  • Che l’immobile successivamente al 1940 non abbia subito interventi di demolizione e ricostruzione,  e interventi che abbiano mutato le caratteristiche dell’immobile successivamente  al 1940

Gli interventi ammessi sono i seguenti:

  • Restauro delle coperture, dei prospetti e delle relative fondazioni (fino al 60 % della spesa complessiva)
  • Il Restauro e l’adeguamento degli allacciamenti  alle reti tecnologiche pubbliche (fino al 20% della spesa complessiva)
  • Il Restauro e l’adeguamento degli elementi comuni di comunicazione verticale  e orizzontale , nonchè degli spazi collettivi interni all’edificio e degli impianti comuni, fino al 20%

La Domanda di contributo, deve essere inviata alla Regione Sardegna entro il 12.10.2011 sia telematicamente che a mezzo raccomandata postale.

Qualora siate possessori di un edificio con le predette caratteristiche e desideriate usufruire del contributo regionale, vi invitiamo a contattarci per istruire la pratica al fine di ottenere il finanziamento. Ci occuperemo del reperimento dei documenti necessari, della compilazione e dell’inoltro della domanda

Fonte: www.Regione.Sardegna.it

Ing. Enrico Craboledda

Attuale scadenza piano casa sardegna

Gentili lettori,

seppur siano attualmente in discussione presso il Consiglio della Regione Sardegna alcune modifiche al piano casa, che comprenderebbero anche una eventuale proroga, ci teniamo a ricordare e precisare che l’attuale termine ultimo per la presentazione delle istanze relative al piano casa è sempre fissato per il 31.10.2011 (circa due mesi dalla data odierna).

Invitiamo, chiunque fosse interessato a presentare un progetto ai sensi della Legge Regionale 4/2009 (piano casa), a contattarci quanto prima, per definire la reale fattibilità dell’intervento e studiare insieme le migliori soluzioni di realizzazione.

 

Ing. Enrico Craboledda

Proposta di legge 275/A

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 275

presentata dai Consiglieri regionali
CAMPUS – BARDANZELLU – LADU – LOCCI – PETRINI – RANDAZZO – SANNA Paolo Terzo

il 6 aprile 2011

Modifiche alla legge regionale 23 ottobre 2009, n. 4 (Disposizioni straordinarie per il sostegno dell’economia mediante il rilancio del settore edilizio e per la promozione di interventi e programmi di valenza strategica per lo sviluppo)

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TESTO DEL PROPONENTE

Art. 1
Modifica dell’articolo 1 della legge regionale n. 4 del 2009

1. Alla fine del comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 23 ottobre 2009, n. 4 (Disposizioni straordinarie per il sostegno dell’economia mediante il rilancio del settore edilizio e per la promozione di interventi e programmi di valenza strategica per lo sviluppo) sono aggiunte le parole: “, nel rispetto dei vincoli relativi ai beni culturali, ambientali, paesaggistici e idrogeologici.”.

2. Dopo il comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale n. 4 del 2009 è aggiunto il seguente: 
“1 bis. La presente legge ha per oggetto le norme e le misure urgenti idonee a favorire: 
a) gli interventi di riqualificazione urbana; 
b) il miglioramento della qualità architettonica complessiva del patrimonio edilizio pubblico e privato esistente; 
c) il recupero del patrimonio edilizio esistente al fine di ridurre il consumo del territorio; 
d) il contenimento del consumo energetico degli edifici; 
e) la disponibilità di alloggi per l’edilizia sociale, sovvenzionata e convenzionata; 
f) lo snellimento e la semplificazione delle procedure amministrative in materia edilizia; 
g) la predisposizione di programmi di valenza strategica per lo sviluppo del territorio.”.

 

Art. 2
Modifica dell’articolo 2 della legge regionale n. 4 del 2009

1. Alla fine del comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale n. 4 del 2009, sono aggiunte le parole: “Tale volumetria deve risultare dal titolo abilitativo più recente del fabbricato ovvero, nel caso in cui il fabbricato stesso sia stato realizzato precedentemente al 27 agosto 1942, dal calcolo effettuato sulla base delle normative comunali e regionali vigenti.”.

2. La lettera a) del comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale n. 4 del 2009, è sostituita dalla seguente: 
“a) nel caso di tipologie edilizie uni/bifamiliari gli adeguamenti e incrementi possono avvenire in aderenza orizzontale o verticale rispetto al corpo di fabbrica esistente, in sopraelevazione o mediante realizzazione, al solo piano terra, di corpi di fabbrica separati dal fabbricato principale;”.

3. Il secondo capoverso della lettera b) del comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale n. 4 del 2009, è sostituito dal seguente: “Gli incrementi previsti nei precedenti punti possono avvenire in aderenza orizzontale o verticale e in sopraelevazione rispetto al corpo di fabbrica esistente e possono essere realizzati separatamente anche dai proprietari delle singole unità immobiliari, nel rispetto delle leggi che disciplinano il condominio degli edifici, purché venga dimostrato, mediante un progetto complessivo, il coerente inserimento dell’ampliamento nel contesto architettonico dell’intervento, e vengano rispettate le distanze tra pareti prospicienti come previsto dagli strumenti urbanistici comunali vigenti.”.

4. La lettera c) del comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale n. 4 del 2009, è soppressa.

5. Nel comma 3 dell’articolo 2 della legge regionale n. 4 del 2009 le parole: “, nonché la certificazione energetica ai sensi del decreto ministeriale 26 giugno 2009 (Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici).” sono sostituite dalle seguenti: “La certificazione energetica, riferita all’unità immobiliare oggetto di intervento, è predisposta ai sensi del decreto ministeriale 26 giugno 2009 e prodotta da un tecnico abilitato in assenza di conflitto di interessi, ai sensi decreto legislativo n. 115 del 2008.”.

6. Nel comma 7 le parole: “Tale contrasto è espressamente dichiarato con delibera del consiglio del comune competente approvata perentoriamente entro il termine di novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.” sono sostituite dalle seguenti: “Tale contrasto è espressamente dichiarato con delibera del consiglio comunale del comune competente. In assenza della suddetta delibera, l’articolo 2 della presente legge non trova applicazione nelle zone urbanistiche omogenee A.”.

 

Art. 3
Modifica dell’articolo 3 della legge regionale n. 4 del 2009

1. Alla fine del comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale n. 4 del 2009, sono aggiunte le seguenti parole: “, con esclusione dei limiti di altezza e di distanza dai confini e tra le costruzioni.”.

2. Alla fine del comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale n. 4 del 2009, sono aggiunte le seguenti parole: “Tale volumetria deve risultare dal titolo abilitativo più recente del fabbricato ovvero, nel caso in cui il fabbricato stesso sia stato realizzato anteriormente alla data del 27 agosto 1942, dal calcolo effettuato sulla base delle normative comunali e regionali vigenti.”.

3. Alla fine del comma 4 dell’articolo 3 della legge regionale n. 4 del 2009, sono aggiunte le seguenti parole: “Gli ampliamenti realizzati ai sensi del presente articolo e successive modificazioni e integrazioni, non costituiscono necessariamente pertinenza dell’unità immobiliare principale, pur non potendo essere alienati separatamente dalla stessa prima che siano decorsi dieci anni dalla dichiarazione di ultimazione dei lavori.”.

 

Art. 4
Modifica dell’articolo 4 della legge regionale n. 4 del 2009

1. Nel comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale n. 4 del 2009 le parole: “, nonché la certificazione energetica ai sensi del decreto ministeriale 26 giugno 2009 (Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici).” sono sostituite dalle seguenti: “La certificazione energetica, riferita all’unità immobiliare oggetto di intervento, è predisposta ai sensi del decreto ministeriale 26 giugno 2009 e prodotta da un tecnico abilitato in assenza di conflitto di interessi, ai sensi del decreto legislativo n. 115 del 2008.”.

2. Nel comma 2 dell’articolo 4 della legge regionale n. 4 del 2009 le parole: “, nonché la certificazione energetica ai sensi del decreto ministeriale 26 giugno 2009 (Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici).” sono sostituite dalle seguenti: “La certificazione energetica, riferita all’unità immobiliare oggetto di intervento, è predisposta ai sensi del decreto ministeriale 26 giugno 2009 e prodotta da un tecnico abilitato in assenza di conflitto di interessi, ai sensi decreto legislativo n. 115 del 2008.”.

 

Art. 5
Modifica dell’articolo 5 della legge regionale n. 4 del 2009

1. Nel comma 1 dell’articolo 5 della legge regionale n. 4 del 2009 le parole: “sostituzione edilizi” sono sostituite dalle seguenti: “demolizione e ricostruzione”.

2. Alla fine del comma 2 dell’articolo 5 della legge regionale n. 4 del 2009 sono aggiunte le parole: “Con gli interventi di cui al presente articolo possono essere realizzati uno o più edifici in tutto o in parte diversi dalle preesistenze. È consentito l’incremento delle unità immobiliari. La volumetria preesistente deve risultare dal titolo abilitativo più recente del fabbricato da demolire ovvero, nel caso in cui il fabbricato stesso sia stato realizzato anteriormente alla data del 27 agosto 1942, dal calcolo effettuato sulla base delle normative comunali e regionali vigenti.”.

3. Nel comma 4 dell’articolo 5 della legge regionale n. 4 del 2009 le parole: “, nonché la certificazione energetica ai sensi del decreto ministeriale 26 giugno 2009 (Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici).” sono sostituite dalle seguenti: “. La certificazione energetica, riferita all’unità immobiliare oggetto di intervento, è predisposta ai sensi del decreto ministeriale 26 giugno 2009 e prodotta da un tecnico abilitato in assenza di conflitto di interessi, ai sensi decreto legislativo n. 115 del 2008.”.

4. Alla fine del comma 6 dell’articolo 5 della legge regionale n. 4 del 2009 sono aggiunte le parole: “Tale contrasto è espressamente dichiarato con delibera del consiglio del comune competente. In assenza della suddetta delibera il presente articolo non trova applicazione nelle zone urbanistiche omogenee A.”.

5. Dopo il comma 6 dell’articolo 5 della legge regionale n. 4 del 2009, sono aggiunti i seguenti: 
“6 bis. Nelle zone urbanistiche omogenee A i comuni individuano, con apposita deliberazione del consiglio comunale da adottare entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, singoli immobili ovvero ambiti di intervento nei quali limitare o escludere, in ragione di particolari e specificate qualità storiche, architettoniche o urbanistiche, gli interventi di demolizione e ricostruzione previsti dal presente articolo. In assenza della suddetta delibera, il presente articolo non trova applicazione nelle zone urbanistiche omogenee A. 
6 ter. Nelle zone urbanistiche omogenee B i comuni individuano, con apposita deliberazione del consiglio comunale da adottare entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, singoli immobili ovvero ambiti di intervento nei quali limitare o escludere, in ragione di particolari e specificate qualità storiche, architettoniche o urbanistiche, gli interventi di demolizione e ricostruzione previsti dal presente articolo. Nel corso del suddetto termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le istanze di demolizione e ricostruzione di cui al presente articolo, riguardanti edifici compresi nelle zone urbanistiche omogenee B, non sono ricevibili. Trascorso tale termine senza che il comune abbia adottato la suddetta deliberazione, si applicano le condizioni di cui all’articolo 8.”.

 

Art. 6
Integrazione dell’articolo 6 della legge regionale n. 4 del 2009

1. Dopo l’articolo 6 della legge regionale n. 4 del 2009, è aggiunto il seguente: 
“Art. 6 bis (Norme per favorire gli interventi di edilizia sociale sovvenzionata e convenzionata)
1. Al fine di aumentare la disponibilità di alloggi destinati alla fasce sociali più deboli, nel caso di interventi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e di interventi di edilizia agevolata e convenzionata realizzati da imprese di costruzioni e cooperative di abitazione, l’incremento volumetrico di cui agli articoli 2, 5 e 6, può arrivare fino ad un massimo del 40 per cento. L’incremento può essere utilizzato per l’ampliamento di edifici esistenti, il recupero di edifici dismessi e la realizzazione di nuovi edifici in quartieri di edilizia economico-popolare esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, anche in deroga agli strumenti urbanistici comunali e alle vigenti disposizioni normative regionali. Gli interventi sono in ogni caso finalizzati alla riqualificazione urbana, al miglioramento della qualità architettonica complessiva e dell’accessibilità degli immobili, nonché tali da determinare una riduzione non inferiore al 15 per cento del fabbisogno di energia primaria oppure si dimostri che l’intervento rientra nei parametri di cui al decreto legislativo n. 192 del 2005, e successive modifiche ed integrazioni. La presenza di tali requisiti è dichiarata nella documentazione allegata alla denuncia di inizio attività e successivamente attestata dal direttore dei lavori che, in allegato alla comunicazione di fine lavori, produce tutte le certificazioni di conformità e di regolare esecuzione delle opere con idonea documentazione tecnica e fotografica. La certificazione energetica, riferita agli immobili oggetto di intervento è predisposta ai sensi del decreto ministeriale 26 giugno 2009 da un tecnico abilitato in assenza di conflitto di interessi, ai sensi decreto legislativo n. 115 del 2008. 
2. I comuni reperiscono aree da destinare alla costruzione di alloggi di edilizia residenziale pubblica con appositi bandi ad evidenza pubblica. Una quota parte delle aree così individuate, corrispondente ad un’edificabilità non inferiore al 65 per cento dell’edificabilità complessiva, è ceduta gratuitamente al comune per la realizzazione di interventi di edilizia residenziale pubblica. La quota parte residua delle aree resta a disposizione del proprietario per la realizzazione di alloggi di edilizia residenziale o altre tipologie di intervento con destinazioni d’uso compatibili con la residenza. Per l’attuazione degli interventi si procede mediante accordo di programma, ai sensi dell’articolo 28 della legge regionale n. 45 del 1989 e successive modifiche ed integrazioni.”.

 

Art. 7
Modifica dell’articolo 8 della legge regionale n. 4 del 2009

1. Il comma 3 dell’articolo 8 della legge regionale n. 4 del 2009, è sostituito dal seguente:
“3. Gli incrementi di volumetria previsti dalla presente legge possono cumularsi con le possibilità edificatorie consentite dagli strumenti urbanistici comunali, dalle norme di pianificazione regionale e dalle altre disposizioni di legge. Tali incrementi sono individuati distintamente negli elaborati progettuali allegati all’istanza. Non sono cumulabili fra loro gli incrementi previsti nel capo I della presente legge.”.

2. Dopo il comma 4 dell’articolo 8 della legge regionale n. 4 del 2009, è aggiunto il seguente:
“4 bis. Nel caso di edifici realizzati in assenza di titolo abilitativo e per i quali è stata presentata richiesta di sanatoria in accertamento di conformità (legge regionale 11 ottobre 1985, n. 23) o a seguito di leggi sul condono edilizio, il procedimento edilizio è concluso con il rilascio del titolo abilitativo prima della presentazione dell’istanza ai sensi della presente legge. Se la richiesta di sanatoria riguarda soltanto una porzione di un fabbricato regolarmente autorizzato, in assenza della conclusione del procedimento edilizio sono consentiti esclusivamente gli interventi relativi ai volumi legittimamente autorizzati e realizzati.”.

3. Dopo il comma 5 dell’articolo 8 della legge regionale n. 4 del 2009, è aggiunto il seguente:
“5 bis. Gli incrementi volumetrici di cui alla presente legge sono realizzati in deroga alle previsioni dei regolamenti edilizi e degli strumenti urbanistici comunali vigenti e adottati, nonché in deroga alle disposizioni normative regionali vigenti. In particolare, possono essere superati gli indici massimi di fabbricabilità, le superfici minime di intervento, i rapporti di copertura, i limiti di altezza. Sono in ogni caso fatti salvi il rispetto delle normative in materia igienico-sanitaria, di stabilità e sicurezza degli edifici, le disposizioni del Codice civile e i diritti di terzi. Fermo restando il rispetto dei distacchi minimi previsti dal Codice civile, la riduzione della distanza tra pareti finestrate di cui al secondo capoverso dell’articolo 5 del decreto assessoriale 20 dicembre 1983, n. 2266/U è consentita esclusivamente a condizione che il distacco degli ampliamenti o dei nuovi edifici dai confini di proprietà risulti non inferiore a metri 5. Nel caso di edifici appartenenti allo stesso lotto, la riduzione è consentita esclusivamente a condizione che la distanza tra gli edifici prospicienti, risultante a seguito dell’intervento di cui alla presente legge, non sia inferiore a 2/3 dell’altezza del fabbricato più alto. Nei casi di cui al presente comma, non si applica il sesto capoverso dell’articolo 5 del decreto assessoriale 20 dicembre 1983, n. 2266/U.”.

 

Art. 8
Modifica dell’articolo 9 della legge regionale n. 4 del 2009

1. Dopo il comma 2 dell’articolo 9 della legge regionale n. 4 del 2009 è aggiunto il seguente: 
“2 bis. Qualora gli interventi di cui alla presente legge siano funzionali esclusivamente alla fruibilità di edifici adibiti a prima abitazione di soggetti riconosciuti invalidi ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, gli oneri di concessione, ove dovuti, sono ridotti del 100 per cento.”.

 

Art. 9
Modifica dell’articolo 10 della legge regionale n. 4 del 2009

1. Dopo il comma 3 dell’articolo 10 della legge regionale n. 4 del 2009, è aggiunto il seguente:
“3 bis. La concessione edilizia, l’autorizzazione edilizia e la denuncia di inizio attività sono sostituite dalla DUAAP nel caso di interventi assoggettati a tale procedura dalle vigenti disposizioni normative.”.

2. Alla fine del comma 6 dell’articolo 10 della legge regionale n. 4 del 2009, è aggiunto il seguente periodo: “Qualora per gli interventi previsti dalla presente legge sia necessaria l’autorizzazione paesaggistica, la relativa richiesta è inoltrata contestualmente all’istanza volta ad ottenere il titolo abilitativo.”.

 

Art. 10
Modifica dell’articolo 13 della legge regionale n. 4 del 2009

1. Al comma 1, dell’articolo 13 della legge regionale n. 4 del 2009, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente: 
“e bis) nelle zone territoriali omogenee E (agricole) trovano applicazioni le disposizioni del decreto del Presidente della Giunta regionale 3 agosto 1994, n. 228 (Direttive per le zone agricole);”.

 

Art. 11
Modifica del titolo del capo III della legge regionale n. 4 del 2009

1. Il titolo del capo III della legge regionale n. 4 del 2009, è così sostituito: “Interventi finalizzati al recupero del patrimonio edilizio esistente”.

 

Art. 12
Modifica dell’articolo 15 della legge regionale n. 4 del 2009

1. Il comma 6 dell’articolo 15 della legge regionale n. 4 del 2009, è sostituito dal seguente:
“6. Gli interventi edilizi finalizzati al recupero dei sottotetti esistenti possono comportare l’apertura di finestre, lucernari, abbaini e terrazzi per garantire la sussistenza dei requisiti di minimi di illuminazione ed aerazione. Solo ed esclusivamente nelle sole zone territoriali omogenee B, C ed E ed al fine di assicurare i parametri fissati dal comma 5, sono ammesse modificazioni delle altezze di colmo e di gronda e delle linee di pendenza delle falde, a condizione che dette modificazioni non comportino un aumento superiore al 20 per cento della volumetria del sottotetto esistente. In ogni caso l’altezza interna massima al colmo e alla gronda è fissata rispettivamente in 3,50 metri e in 1,30 metri. Gli incrementi di volumetria previsti dal presente articolo possono cumularsi con le possibilità edificatorie consentite dagli strumenti urbanistici comunali, dalle norme di pianificazione regionale e dalle altre disposizioni di legge, ivi compresa la presente.”.

 

Art. 13
Integrazione dell’articolo 15 della legge regionale n. 4 del 2009

1. Dopo l’articolo 15 della legge regionale n. 4 del 2009 sono aggiunti i seguenti: 
“Art. 15 bis (Utilizzo ai fini abitativi dei piani seminterrati e dei locali al piano terra) 
1. Al fine di limitare il consumo del territorio, le opere di infrastrutturazione primaria ed il consumo energetico negli edifici, è consentito il recupero a fini abitativi dei piani seminterrati e dei locali al piano terra esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, localizzati nelle zone territoriali omogenee B (completamento residenziale), C (espansione residenziale) ed E (agricole). Tale recupero è consentito, previo ottenimento di idoneo titolo abilitativo, a condizione che i locali oggetto di intervento abbiano, alla data di entrata in vigore della presente legge, un’altezza minima non inferiore a metri 2,40 e siano dotati di una superficie finestrata apribile non inferiore a 1/8 della superficie del pavimento, fatta eccezione per disimpegni, corridoi, vani-scala e ripostigli. I servizi igienici possono essere dotati, in alternativa, di impianto di aspirazione meccanica e illuminazione artificiale. Nel caso di locali seminterrati, i muri contro terra devono essere provvisti di intercapedini ventilate con larghezza non inferiore a 60 centimetri ovvero, in caso di inesistenza, al loro esterno devono essere realizzate intercapedini ventilate con larghezza non inferiore a 60 centimetri e non superiore ad un metro. 
2. Il recupero abitativo dei piani seminterrati e dei locali al piano terra è consentito anche con interventi edilizi, purché siano rispettate tutte le prescrizioni igienico-sanitarie riguardanti le condizioni di abitabilità previste dai regolamenti vigenti, salvo quanto disposto dal comma 1. 
3. Gli interventi di cui al presente articolo e all’articolo 15, garantiscono il rispetto delle previsioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia) e successive modifiche ed integrazioni. 
Art. 15 ter (Norme sul recupero e riuso del patrimonio edilizio storico) 
1. Al fine di favorire il riuso del patrimonio edilizio storico esistente nelle aree identificate come centri di antica e prima formazione dal Piano paesaggistico regionale, per gli edifici costruiti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale 5 luglio 1975 è consentito il recupero a fini abitativi, turistico-ricettivi e produttivi purché sia realizzato nel rispetto delle tipologie edilizie locali, delle tecniche e dei materiali tradizionali. 
2. Il recupero del patrimonio storico è consentito anche mediante il superamento dei limiti e requisiti igienico-sanitari di cui al decreto ministeriale 5 luglio 1975, e successive modifiche e integrazioni, al decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 26 marzo 1980 (Regolamento di esecuzione della L. 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande), e al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), nonché al decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche), purché sia assicurata un’altezza media ponderale di metri 2,40 per gli spazi adibiti ad uso abitativo, turistico-ricettivo e produttivo, riducibile a metri 2,20 per gli spazi accessori e di servizio, e il rapporto tra superficie finestrata e superficie del pavimento sia pari ad almeno 1/10. È consentito l’utilizzo di spazi di altezza inferiore ai minimi indicati esclusivamente come locali di sgombero, spogliatoio e ripostiglio. Il calcolo dell’altezza media ponderale è effettuato dividendo il volume la cui altezza superi metri 1,50 per la superficie relativa.”.

Disegno di legge 265/A 2011 – Proposta Modifica alla L.R. 4/2009

Disegno di legge 265/A 2011 – Proposta Modifica alla L.R. 4/2009

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE N. 265

presentato dalla Giunta regionale,
su proposta dell’Assessore regionale degli enti locali, finanze e urbanistica,
RASSU

il 18 marzo 2011

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 23 ottobre 2009, n. 4 (Disposizioni straordinarie per il sostegno dell’economia mediante il rilancio del settore edilizio e per la promozione di interventi e programmi di valenza strategica per lo sviluppo) e norme per la semplificazione delle procedure amministrative in materia edilizia e paesaggistica – Modifiche alla legge regionale 12 agosto 1998, n. 28 (Norme per l’esercizio delle competenze in materia di tutela paesistica trasferite alla Regione autonoma della Sardegna con l’articolo 6 del DPR 22 maggio 1975, n. 480, e delegate con l’articolo 57 del DPR 19 giugno 1979, n. 348) e alla legge regionale 14 maggio 1984, n. 22 (Norme per la classificazione delle aziende ricettive)

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TESTO DEL PROPONENTE

Art. 1
Modifiche e integrazioni alla
legge regionale 23 ottobre 2009, n. 4

1. Alla legge regionale 23 ottobre 2009, n. 4 (Disposizioni straordinarie per il sostegno dell’economia mediante il rilancio del settore edilizio e per la promozione di interventi e programmi di valenza strategica per lo sviluppo), sono apportate le modifiche ed integrazioni di cui al presente articolo.

2. All’articolo 2, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nella lettera a) del comma 2 le parole: “da utilizzare come sue pertinenze” sono soppresse;
b) nell’alinea della lettera b) del comma 2, la parola: “pluripiano” è sostituita dalle seguenti “composte da più unità immobiliari”;
c) nel punto 1) della lettera b) del comma 2, le parole “nel caso di copertura prevalentemente piana dell’edificio” sono soppresse;
d) al comma 2, il capoverso: “Gli incrementi previsti nei punti 1), 2) e 3), possono essere realizzati anche dai singoli proprietari purché venga dimostrato, mediante un progetto complessivo, il coerente inserimento dell’ampliamento nel contesto architettonico dell’edificio e rispettate le distanze tra pareti prospicienti come previsto dagli strumenti urbanistici comunali vigenti. Gli incrementi volumetrici così realizzati costituiscono pertinenza inscindibile dell’unità immobiliare principale e non possono essere alienati separatamente ad essa” è sostituito dal seguente: “Gli incrementi di cui ai punti 1), 2) e 3) possono essere realizzati in ognuna delle unità immobiliari, compatibilmente con le leggi che disciplinano il condominio degli edifici, purché venga dimostrato, mediante un progetto complessivo, il coerente inserimento dell’incremento volumetrico nel contesto architettonico dell’edificio.”;
e) la lettera c) del comma 2 è sostituita dalla seguente:
“c) nel caso di tipologie edilizie a schiera gli adeguamenti e incrementi possono essere realizzati, in ognuna delle unità immobiliari, mediante realizzazione di nuovi corpi di fabbrica separati dal fabbricato principale, in ampliamento nei diversi piani o mediante sopraelevazione, purché venga dimostrato il coerente inserimento dell’ampliamento nel contesto architettonico del complesso edilizio;”;
f) al comma 4 dopo le parole “, e i 2.000 metri dalla linea di battigia,” sono aggiunte le seguenti: “ridotti a 1.000 metri nelle isole minori,”;
g) al comma 5 le parole: “esclusivamente e limitatamente agli edifici di cui al comma 2, lettera a),” sono soppresse;
h) il comma 6 è sostituito dal seguente:
“6. Gli ampliamenti realizzati ai sensi del presente articolo non possono essere alienati separatamente dall’unità immobiliare principale prima che siano decorsi dieci anni dalla dichiarazione di ultimazione dei lavori.”;
i) al comma 7, le parole: “approvata perentoriamente entro il termine di novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.” sono soppresse;
l) alla fine del comma 8, è aggiunto il seguente periodo: “Tale condizione è riferita alla superficie dell’immobile prima della realizzazione dell’ampliamento.”.

3. All’articolo 3 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 2, è inserito il seguente:
“2 bis. Nella fascia tra i 300 e i 2.000 metri dalla linea di battigia, ridotti rispettivamente a 150 e 1.000 metri nelle isole minori, è consentito l’adeguamento e l’incremento volumetrico degli immobili destinati ad uso residenziale fino al 20 per cento della volumetria esistente al 31 marzo 2009, a condizione che siano previsti interventi di riqualificazione dell’intera unità immobiliare oggetto dell’intervento e tali da determinare una riduzione di almeno il 15 per cento del fabbisogno di energia primaria oppure si dimostri che l’unità immobiliare rientra nei parametri di cui al decreto legislativo n. 192 del 2005, e successive modifiche e integrazioni. Oltre la fascia dei 2.000 metri, ovvero 1.000 metri nelle isole minori, è consentito, nel rispetto delle condizioni di cui al presente comma, l’adeguamento e l’incremento volumetrico fino al 30 per cento.”;
b) il comma 5 è soppresso.

4. Alla fine del comma 6 dell’articolo 5, è aggiunto il seguente periodo: “Tale contrasto è espressamente dichiarato con delibera del consiglio comunale del comune competente.”.

5. All’articolo 7 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
“1 bis. I pareri di cui agli articoli 2, 3 e 4 sono resi dalla Commissione nel termine di sessanta giorni decorrenti dal ricevimento dell’istanza. Decorso il termine senza che sia stato comunicato il parere, la valutazione si intende positiva a tutti gli effetti di legge. Il termine può essere sospeso per una sola volta e per il tempo strettamente necessario qualora vengano rappresentate esigenze istruttorie, ovvero si renda necessaria l’acquisizione di informazioni o di documentazione.”;
b) al comma 3, il periodo: “Con successiva legge regionale è disciplinata la corresponsione, ai componenti, di eventuali compensi.” è sostituito dal seguente: “Al presidente e ai componenti della Commissione regionale per il paesaggio e la qualità architettonica spetta il trattamento economico di missione ed il rimborso delle spese di viaggio nella misura prevista dall’articolo 6, comma 8, della legge regionale n. 20 del 1995.”.

6. All’articolo 8, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: “di cui agli articoli 2, 3 e 4”, sono così sostituite: “di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 6”;
b) il comma 4 è sostituito dal seguente:
“4. Alla data del 31 marzo 2009 le unità immobiliari interessate dagli interventi di cui agli articoli 2, 3 e 4 devono risultare completate nell’ingombro volumetrico con la realizzazione delle murature perimetrali e della copertura. Il rispetto della presente disposizione è attestato mediante asseverazione da parte di un professionista abilitato. Nei casi in cui gli interventi di adeguamento ed incremento previsti dall’articolo 2 riguardino fabbricati la cui costruzione sia stata intrapresa entro il 31 marzo 2009 in forza di regolare concessione edilizia e i lavori siano stati sospesi a seguito di sequestro giudiziario poi annullato o revocato, per volumetria esistente, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, si intende quella realizzata entro la data di entrata in vigore della presente legge.”;
c) il comma 5 è sostituito dal seguente:
“5. Il mutamento della destinazione d’uso degli immobili interessati dagli interventi previsti negli articoli 2, 3, 4, 5 e 6, è ammesso nel rispetto delle disposizioni previste negli strumenti urbanistici vigenti.”;
d) dopo il comma 5 bis, è aggiunto il seguente:
“5 ter. Gli incrementi volumetrici di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 sono realizzati in deroga alle previsioni dei regolamenti edilizi e degli strumenti urbanistici comunali vigenti ed in deroga alle vigenti disposizioni normative regionali. In particolare possono essere superati gli indici massimi di fabbricabilità, i limiti di altezza, distanza, veduta, le superfici minime di intervento, i rapporti di copertura. È in ogni caso fatto salvo il rispetto delle disposizioni del Codice civile e i diritti dei terzi.”.

7. All’articolo 10 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla fine del comma 2, è aggiunto il seguente periodo: “Limitatamente agli interventi di cui alla lettera b) del comma 1, la comunicazione è accompagnata da una relazione tecnica provvista di data certa a firma di un tecnico abilitato.”;
b) il comma 4 è così sostituito:
“4. La denuncia di inizio attività o l’istanza volta all’ottenimento della concessione edilizia sono presentate improrogabilmente entro il 30 giugno 2012 e la comunicazione di fine lavori entro diciotto mesi decorrenti da tale data.”.

8. All’articolo 13, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera d) del comma 1, dopo le parole: “all’interno della fascia dei 2.000 metri dalla linea di battigia,” sono aggiunte le seguenti: “e, per le isole minori, entro i 500 metri dalla linea di battigia,”;
b) dopo la lettera e) del comma 1, è inserita la seguente:
“e bis) nelle zone territoriali omogenee E (agricole) si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Giunta regionale 3 agosto 1994, n. 228 (Direttive per le zone agricole). Il frazionamento degli immobili destinati a residenza è ammesso nel rispetto delle medesime disposizioni;”;
c) la lettera f) del comma 1, è sostituita dalla seguente:
“f) nelle more dell’adeguamento degli strumenti urbanistici comunali ai piani paesaggistici regionali, sono consentiti interventi di trasformazione del territorio e degli edifici esistenti, compresa la realizzazione di nuovi corpi di fabbrica, all’interno delle aree ricomprese nella fascia di larghezza pari a 100 metri, ove prevista, dei beni paesaggistici ed identitari, come definiti dall’articolo 1 della legge regionale 4 agosto 2008, n. 13 (Norme urgenti in materia di beni paesaggistici e delimitazione dei centri storici e dei perimetri cautelari dei beni paesaggistici e identitari). Sono altresì ammessi interventi di trasformazione degli stessi beni. Tali interventi qualora interessino beni paesaggistici, o ricadano all’interno della relativa fascia, sono consentiti esclusivamente a condizione che si ottenga preventivamente l’autorizzazione paesaggistica ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004, e successive modifiche ed integrazioni. Gli stessi interventi riferiti ai beni identitari, ovvero alla relativa fascia, sono ammessi esclusivamente a condizione che ottengano, in sede di rilascio del relativo titolo abilitativo da parte della competente amministrazione comunale, la positiva valutazione sulla compatibilità dell’intervento con i valori paesaggistici oggetto di tutela, ad eccezione degli interventi di cui alle lettera a), b) e c) dell’articolo 149 del decreto legislativo n. 42 del 2004, per i quali non è richiesta alcuna valutazione;”;
d) alla fine del comma 2, è inserito il seguente periodo: “Tale verifica non è necessaria per gli interventi previsti nel comma 1, lettera d), primo capoverso, nell’ipotesi in cui le opere di urbanizzazione primaria di cui allo strumento attuativo siano state legittimamente realizzate per almeno il 50 per cento, ovvero siano stati realizzati gli interventi edilizi per almeno il 50 per cento della volumetria complessiva programmata.”.

9. La rubrica del capo III è così sostituita:
“Norme per il recupero del patrimonio edilizio esistente”.

10. Alla fine del comma 6 dell’articolo 15, è inserito il seguente periodo: “Il recupero abitativo dei sottotetti nelle sole zone territoriali omogenee B è ammesso anche in deroga ai limiti ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali vigenti. In ogni caso l’altezza interna massima al colmo e alla gronda è fissata rispettivamente in 3,50 metri e in 1,30 metri.”.

11. Dopo l’articolo 15 è aggiunto il seguente:
“Art. 15 bis (Riutilizzo dei piani seminterrati, dei piani pilotis e dei locali al piano terra)
1. La Regione promuove il recupero a fini abitativi dei seminterrati localizzati nelle zone territoriali omogenee B (completamento residenziale) e C (espansione residenziale), con l’obiettivo di contenere il consumo di nuovo territorio e favorire la messa in opera di interventi tecnologici per il contenimento dei consumi energetici.
2. II recupero a fini abitativi dei seminterrati esistenti è consentito a condizione che abbiano, alla data di entrata in vigore della presente legge, un’altezza minima non inferiore a metri 2,40, previo ottenimento di idoneo titolo abilitativo e nel rispetto delle prescrizioni igienico-sanitarie riguardanti l’abitabilità, nonché delle seguenti condizioni:
a) aperture per la ventilazione naturale non inferiori ad 1/8 della superficie del pavimento, ovvero realizzazione di un impianto di ventilazione meccanica per un ricambio d’aria almeno pari a quello richiesto per la ventilazione naturale;
b) adeguati livelli di illuminazione raggiungibili anche mediante sistemi artificiali.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche agli interventi di recupero ai fini abitativi dei piani pilotis e dei locali siti al piano terra a condizione che siano rispettate le prescrizioni igienico-sanitarie riguardanti l’agibilità previste dai vigenti regolamenti.
4. Gli interventi previsti nel presente articolo e quelli di cui all’articolo 15 sono subordinati al reperimento degli spazi per parcheggi di cui all’articolo 41 sexies della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica), e successive modificazioni ed integrazioni. Qualora sia dimostrata l’impossibilità dovuta alla mancanza di spazi idonei da destinare al soddisfacimento di tale obbligo, gli interventi sono consentiti previo pagamento di una somma equivalente alla monetizzazione delle aree per parcheggi, da determinarsi con deliberazione del Consiglio comunale. I relativi introiti sono destinati alla realizzazione di nuove aree da adibire a parcheggio.”.

12. Dopo l’articolo 16 è aggiunto il seguente:
“16 bis (Norma finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge, valutati in euro 30.000 annui, si fa fronte con quota parte delle risorse stanziate in conto dell’UPB S01.03.003 del bilancio della Regione per l’anno 2011 e per gli anni 2012-2013 e in quelle corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.”.

Art. 2
Norme per la semplificazione delle procedure amministrative in materia edilizia
e paesaggistica

1. Alla legge regionale 12 agosto 1998, n. 28 (Norme per l’esercizio delle competenze in materia di tutela paesistica trasferite alla Regione autonoma della Sardegna con l’articolo 6 del DPR 22 maggio 1975, n. 480, e delegate con l’articolo 57 del DPR 19 giugno 1979, n. 348) sono apportate le modificazioni di cui ai commi 2, 3 e 4.

2. All’articolo 3 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera c) del comma 1, è cosi sostituita:
“c) gli interventi previsti negli strumenti di attuazione di cui all’articolo 21 della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45 (Norme per l’uso e la tutela del territorio regionale), approvati ai sensi dell’articolo 9, comma 5, della presente legge;”;
b) dopo la lettera h) del comma 1, è aggiunta la seguente:
“h bis) gli interventi di lieve entità soggetti al procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica;”;
c) dopo il comma 2, è inserito il seguente:
“2 bis. I provvedimenti di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all’articolo 167 commi 4 e 5 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137), e successive modificazioni ed integrazioni, compresi i provvedimenti di irrogazione delle relative sanzioni, che hanno per oggetto le opere e i lavori previsti dal comma 1, sono rilasciati dall’organo comunale.”.

3. Dopo l’articolo 5 è inserito il seguente:
“5 bis (Semplificazione delle procedure di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità)
1. In sede di prima applicazione, gli interventi di lieve entità da realizzarsi su aree o immobili sottoposti alle norme di tutela di cui alla parte III del decreto legislativo n. 42 del 2004, e successive modificazioni, ed indicati nell’elenco allegato al decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 139 (Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell’articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni), sempre che comportino un’alterazione dei luoghi e dell’aspetto esteriore degli edifici, sono assoggettati al procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica così come disciplinato nel regolamento emanato con il citato decreto presidenziale.
2. La Giunta regionale con apposita direttiva, da adottarsi mediante deliberazione, individua i casi e disciplina il procedimento di autorizzazione paesaggistica semplificata in conformità ai principi contenuti nel decreto del Presidente della Repubblica n. 139 del 2010.”.

4. All’articolo 9 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole “dal loro deposito” sono aggiunte le seguenti: “, corredate dalla attestazione dell’amministrazione comunale sulla conformità dell’intervento progettato ai vigenti strumenti urbanistici comunali.”;
b) i commi 2, 3 e 4 sono soppressi.

5. Alla legge regionale 14 maggio 1984, n. 22 (Norme per la classificazione delle aziende ricettive), sono apportate le modifiche di cui al comma 6.

6. Il comma 4 bis dell’articolo 6, introdotto dalla legge regionale 7 agosto 2009, n. 3 (Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale), è sostituito dal seguente:
“4 bis. Fatto salvo quanto previsto nel presente articolo, nelle aziende ricettive all’area aperta, regolarmente autorizzate e nei limiti della ricettività autorizzata, gli allestimenti mobili di pernottamento, quali tende, roulotte, caravan, mobil-home, maxicaravan o case mobili e pertinenze ed accessori funzionali all’esercizio dell’attività, sono diretti a soddisfare esigenze di carattere turistico meramente temporanee e, anche se collocati in via continuativa, non costituiscono attività rilevante a fini urbanistici, edilizi e paesaggistici. A tal fine i predetti allestimenti devono:
a) conservare i meccanismi di rotazione in funzione;
b) non possedere alcun collegamento di natura permanente al terreno e gli allacciamenti alle reti tecnologiche, gli accessori e le pertinenze devono essere rimovibili in ogni momento.”.

Art. 3
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).

Disegno di legge 93/A

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE N. 93/A

Presentato dalla Giunta regionale,
su proposta del Presidente della Regione, 
CAPPELLACCI

l’11 dicembre 2009

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 23 ottobre 2009, n. 4 (Disposizioni straordinarie per il sostegno dell’economia mediante il rilancio del settore edilizio e per la promozione di interventi e programmi di valenza strategica per lo sviluppo)

***************

Art. 1
Modifiche e integrazioni alla 
legge regionale 23 ottobre 2009, n. 4

1. Alla legge regionale 23 ottobre 2009, n. 4 (Disposizioni straordinarie per il sostegno dell’economia mediante il rilancio del settore edilizio e per la promozione di interventi e programmi di valenza strategica per lo sviluppo), sono apportate le modifiche ed integrazioni di cui ai commi seguenti.

2. Al comma 7 dell’articolo 2 le parole “il termine di novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge” sono sostituite dalle seguenti: “il 30 ottobre 2010”.

3. Il comma 5 dell’articolo 3 è abrogato.

4. Al comma 2 dell’articolo 8 le parole “di cui agli articoli 2, 3 e 4”, sono sostituite dalle seguenti: “di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 6”.

5. Il comma 4 dell’articolo 8 è sostituito dal seguente:

“4. Alla data del 31 marzo 2009, le unità immobiliari interessate dagli interventi di cui alla presente legge devono risultare completate nell’ingombro volumetrico con la realizzazione delle murature perimetrali e della copertura. Le unità immobiliari devono essere regolarmente accatastate presso le competenti agenzie del territorio ovvero le istanze di accatastamento devono essere avviate entro i trenta giorni precedenti la presentazione della denuncia di inizio attività o della richiesta di concessione edilizia, ad eccezione degli immobili siti nei comuni interessati dagli eventi alluvionali del 1951 per i quali, essendo ancora in corso le procedure di trasferimento delle aree interessate dalla ricostruzione dei centri abitati, non è richiesto l’accatastamento. Il rispetto della presente disposizione è attestato mediante autocertificazione rilasciata dal direttore dei lavori. Nei casi in cui gli interventi di adeguamento ed incremento previsti dall’articolo 2 riguardino fabbricati la cui costruzione sia stata intrapresa entro il 31 marzo 2009 in forza di regolare concessione edilizia e i lavori siano stati sospesi a seguito di sequestro giudiziario poi annullato o revocato, la volumetria esistente, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, si intende quella realizzata entro la data di entrata in vigore della presente legge e le relative istanze di accatastamento devono essere avviate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.”.

6. Dopo il comma 5 dell’articolo 8 è aggiunto il seguente:

“5 bis. Gli interventi di cui agli articoli 2, 4, 5, 6 e quelli di cui al capo III, sono subordinati al reperimento degli spazi per parcheggi, di cui all’articolo 41 sexies della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica), e successive modificazioni ed integrazioni. Per gli interventi di cui agli articoli 2, 4 e 6 e per quelli di cui al capo III, nell’ipotesi in cui la superficie da adibire a parcheggio sia inferiore a 20 metri quadrati, il consiglio comunale può, con deliberazione, individuare i casi o le parti del territorio nelle quali, a causa dell’impossibilità di reperire gli spazi per parcheggi, l’intervento è consentito previo pagamento di una somma equivalente alla monetizzazione delle aree per parcheggi. I relativi introiti sono finalizzati alla realizzazione di nuove aree da destinare a parcheggio.”.

7. Al comma 4 dell’articolo 10, la frase “o relativa comunicazione di inizio lavori” è sostituita dalla seguente: “o la richiesta di concessione edilizia”.

8. Dopo il comma 1 dell’articolo 11 è aggiunto il seguente:

“1 bis. La revisione e l’aggiornamento dei piani paesaggistici avviene in applicazione delle disposizioni del decreto legislativo n. 42 del 2004, e successive modifiche ed integrazioni.”.

9. Dopo la lettera e) del comma 1 dell’articolo 13, è aggiunta la seguente:

“e bis) nelle zone urbanistiche omogenee E si applica la disciplina di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale 3 agosto 1994, n. 228 (Direttive per le zone agricole).”.

10. Alla fine della lettera c) del comma 2 dell’articolo 2, è aggiunto il seguente periodo: “Ai fini della presente legge, per tipologia edilizia a schiera si intende quella comprendente insiemi di unità immobiliari di uguale conformazione architettonica con esclusione dei gruppi di fabbricati che, pur realizzati in aderenza e in un lotto urbanistico unitario, abbiano conformazione fisica e/o architettonica differente.”.

11. Al comma 2 dell’articolo 2, la frase: “Gli incrementi volumetrici così realizzati costituiscono pertinenza inscindibile dell’unità immobiliare principale e non possono essere alienati separatamente ad essa” è sostituita dalla seguente: “Le unità immobiliari eventualmente derivanti dagli incrementi volumetrici possono essere alienate solamente dopo che siano decorsi dieci anni dalla loro realizzazione, ad eccezione delle alienazioni disposte a favore degli eredi legittimari.”.

12. Al comma 5 dell’articolo 2, dopo le parole: “finalizzati al miglioramento” sono aggiunte le seguenti: “delle dotazioni tecnologiche”.

13. Al comma 8 dell’articolo 2, le parole:”B o C” sono sostituite dalle parole:”B, C ed E”.

14. All’articolo 3, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

“2 bis. Per gli immobili destinati ad uso residenziale compresi nella fascia tra i 300 e i 2.000 metri dalla linea di battigia, ridotti rispettivamente a 150 e 1.000 metri nelle isole minori, è consentito l’adeguamento e l’incremento della volumetria esistente alla data del 31 marzo 2009 fino al 20 per cento, nel caso in cui siano previsti interventi di riqualificazione dell’intera unità immobiliare oggetto dell’intervento tali da determinare una riduzione di almeno il 15 per cento del fabbisogno di energia primaria oppure si dimostri che l’unità immobiliare rientri nei parametri di cui al decreto legislativo n. 192 del 2005, e successive modifiche e integrazioni. Oltre la fascia dei 2.000 metri, ovvero 1.000 metri nelle isole minori, è consentito l’adeguamento e l’incremento volumetrico fino al 30 per cento.”.

15. Il comma 5 dell’articolo 5, è sostituito dal seguente:

“5. Sono consentite, nella fascia dei 300 metri dalla linea di battigia, ridotta a 150 metri nelle isole minori, la demolizione e la ricostruzione degli edifici esistenti con incremento volumetrico non superiore al 10 per cento, a condizione che la ricostruzione sia realizzata sia nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 192 del 2005, e successive modifiche e integrazioni sia in arretramento rispetto alla struttura preesistente, non verso il mare e che persegua l’obiettivo del miglioramento della qualità architettonica dell’intero organismo edilizio e dei valori paesaggistici del contesto in cui è inserito. La proposta progettuale deve inoltre ottenere la positiva valutazione della Commissione regionale per la qualità architettonica e paesaggistica di cui all’articolo 7.”.

16. All’articolo 5, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

“6 bis. Le previsioni di cui al presente articolo si applicano anche agli edifici che, successivamente alla data del 31 dicembre 1989, abbiano ottenuto la concessione edilizia per opere che prevedono il mutamento dei caratteri strutturali, architettonici e tipologici, in forza di interventi radicali di nuova costruzione, ovvero di ristrutturazione edilizia, ai sensi delle lettere d) ed e) del comma 1 dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente legge, si sia esclusivamente demolito il vecchio fabbricato ma non si sia ancora proceduto alla sua totale ricostruzione.”.

17. Il punto 2) della lettera b) del comma 1 dell’articolo 13 è così sostituito: 
“2) che ricadano nelle aree delimitate dagli strumenti urbanistici come zone territoriali omogenee C, G e, limitatamente alla funzione commerciale, artigianale ed industriale, nonché ad attività terziarie o amministrative ad esse collegate, come zone omogenee D, con esclusione della grande distribuzione commerciale, qualora le aree siano intercluse ovvero contigue ed integrate in termini di infrastrutture con l’ambito urbano;”.

18. Alla lettera d) del comma 1 dell’articolo 13 sono soppresse le seguenti parole:” prima dell’approvazione del piano paesaggistico regionale.”

19. Il comma 2 dell’articolo 13 è così sostituito:
“2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno immediata applicazione a decorrere dall’entrata in vigore della presente legge.”.

20. Dopo l’articolo 15 è aggiunto il seguente:

“15 bis (Riutilizzo dei piani seminterrati e interrati)

1. Il comune, al fine di contenere il consumo di nuovo territorio e di consentire un adeguamento degli immobili, esclusivamente adibiti ad uso residenziale e utilizzati come prima casa, alle mutate e sopravvenute esigenze del nucleo familiare, autorizza, anche in deroga ai limiti volumetrici di zona, il mutamento di destinazione d’uso dei piani seminterrati ed interrati degli edifici esistenti alla data di pubblicazione della presente legge, purché siano rispettate le seguenti condizioni:
a) altezza media non inferiore a metri 2,40;
b) aperture per la ventilazione naturale non inferiori ad 1/8 della superficie del pavimento, ovvero realizzazione di un impianto di ventilazione meccanica per un ricambio d’aria almeno pari a quello richiesto per la ventilazione naturale;
c) modalità di aero illuminazione esistenti comunque adeguate ai valori di legge anche mediante sistemi artificiali.

2. Le opere finalizzate al recupero abitativo dei piani seminterrati ed interrati sono soggette al rilascio dei previsti titoli abilitativi.”.

21. Dopo l’articolo 16 è aggiunto il seguente:

“16 bis (Norma finanziaria) 
1. Ai componenti della Commissione regionale per il paesaggio e la qualità architettonica di cui all’articolo 7, compete il trattamento economico di missione ed il rimborso delle spese di viaggio nella misura prevista dall’articolo 6, comma 8, della legge regionale n. 20 del 1995, e successive modifiche.

2. La liquidazione delle competenze è calcolata a partire dalla data della riunione di insediamento.

3. Gli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge sono valutati in euro 50.000 annui, a decorrere dall’anno 2010, e fanno carico all’UPB S04.09.005 del bilancio della Regione per gli anni 2010-2013 e all’UPB corrispondente dei bilanci per gli anni successivi. Nel bilancio della Regione per gli anni 2010-2013 sono introdotte le seguenti variazioni:

in diminuzione

STRATEGIA 08

UPB S08.01.002 
Fondo per nuovi oneri legislativi di parte corrente2010 euro 50.000
2011 euro 50.000
2012 euro 50.000
2013 euro 50.000
mediante pari riduzione della riserva di cui alla voce 3) della tabella A allegata alla legge regionale 28 dicembre 2009, n. 5 (legge finanziaria 2010);

in aumento

STRATEGIA 04UPB S04.09.005 
Trasferimenti agli enti locali per le attività urbanistiche – parte corrente
2010 euro 50.000
2011 euro 50.000
2012 euro 50.000
2013 euro 50.000″

 

Art. 2
Norma finanziaria

(TESTO DEL PROPONENTE SOPPRESSO DALLA COMMISSIONE)

 

Art. 3
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna.

Scadenza e proroga

Gentili lettori,

facendo seguito ad alcune email, riteniamo opportuno fare alcune precisazioni in merito all’attuale testo della legge “Piano Casa” della Regione Sardegna:

– Il piano casa è ancora in vigore. Attualmente l’ultima data utile per la presentazione delle istanze è fissata al 31 ottobre 2011.

– Molti comuni hanno provveduto alla “monetizzazione” dei parcheggi, aprendo le porte ad interventi prima non possibili, soprattutto nelle zone a maggiore densità abitativa

– Diversi giorni fa (esattamente il 01/07/2011) è apparso un articolo su L’Unione Sarda che ha tratto in inganno diversi lettori. L’articolo in questione titolava “Per il piano casa prevista una proroga di altri dodici mesi.” E proseguiva “Il piano casa resterà valido fino all’Ottobre 2012. Questa la principale novità che arriva dalla commissione Urbanistica del Consiglio. …

Per chi non avesse proseguito nella lettura di tutto l’articolo, le frasi sopra riportate sono solamente una proposta di modifica alla Legge Regionale 4/2009. Dal nostro punto di vista, seppur speriamo che tale proposta venga approvata ( ma soprattutto integrata con alcune modifiche necessarie per un migliore rilancio dell’edilizia nella Regione, obiettivo principale dell’accordo Stato-Regioni), ricordiamo che è solo una delle  possibili modifiche che potrebbe subire la legge. Per fare un po’ di chiarezza (e forse anche per avvisare i lettori che ancora non c’è molta chiarezza su quali saranno le modifiche alla legge) riportiamo all’interno del nostro sito, e qui di seguito, i tre differenti disegni di legge presentati e fermi in Consiglio Regionale.

Disegno di legge 93/A

Disegno di legge 265/A

Proposta di legge 275/A

 

Tra i vari disegni/proposte di legge, si leggono spunti e soluzioni interessanti; molte valide, ma probabilmente non totalmente risolutive per una corretta e fluida applicazione del piano casa. Confidiamo nei legislatori, affinchè le modifiche (in caso di approvazione) portino ad un reale cambiamento del piano casa.

 

Riassumendo:

Attuale scadenza per la presentazione dei progetto: 31 ottobre 2011. Non aspettate all’ultimo momento!

Modiche e proroga (ma non ancora approvata): proroga prevista al 31 ottobre 2012, con diverse modifiche alla legge, presenti all’interno di 3 differenti ddl.

 

Invitiamo chi volesse usufruire del piano casa, a contattarci per uno studio preliminare di fattibilità e valutare un nostro preventivo gratuito. Non aspettate la scadenza!… non manca poi così tanto al 31 ottobre!

 

Ing. Enrico Craboledda

Manutenzione sito

Stiamo effettuando alcune modifiche/manutenzioni al sito internet.

Nei prossimi giorni il sito potrebbe essere non disponibile in alcuni momenti della giornata o potrebbero

Segnaliamo anche la nuove sezione “Dove Siamo“, aggiunta contestualmente al cambio di sede operativa dello studio (Via E.Loni 1, Loc. Su Planu – Selargius CA)

 

Ci scusiamo per gli eventuali disservizi che potrebbero verificarsi

 

Ing. Enrico Craboledda

Dove siamo

Dove Siamo – Ecco dove puoi trovare lo studio Piano Casa Sardegna

Sede centrale.

Viale Elmas 142 – Cagliari CA

Dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle  20

Informiamo che siamo operativi anche a Sassari, Nuoro e Oristano.

I nostri tecnici locali vi seguiranno in tutto l’iter del piano casa, dallo studio di fattibilità fino alla realizzazione dell’opera.

Proroga di 6 mesi approvata

E’ stata approvata, ieri, dal Consiglio della Regione Sardegna la proroga di 6 mesi alla Legge Regionale 4 del 23 ottobre 2009 “Piano Casa”.

I tecnici e i cittadini hanno a disposizione ulteriori 6 mesi, dal giorno successivo alla pubblicazione del sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna, per la presentazione delle istanze relative al piano casa. Si prevede che, nel frattempo, vengano discussi i due differenti disegni di legge presentati al Consiglio Regionale ma non ancora approvati.

Link: Legge Regionale 19 aprile 2011  – (BURAS del 28.04.2011)

 

Ing. Enrico Craboledda

In discussione la proroga al Piano Casa Sardegna

Non è ancora stato approvato, ma è in via di ufficializzazione, la proroga dei termini della Legge Regionale 4/2009.

Qualora venisse ufficializzata, l’attuale scadenza fissata per il 30.04.2011, slitterebbe di ulteriori 6 mesi, fino al 31.10.2011

E’ tutt’ora in discusione (anche se, da indiscrezioni, ancora lontani dalla sua approvazione) un altro disegno di legge che modificherebbe il piano casa in diversi punti; questo offrirebbe maggiori possibilità di applicazione della legge, togliendo o modificando alcune prescrizioni che, ad oggi, hanno rallentato parecchio l’effetto aspettato dal piano casa.

 

Ing, Enrico Craboledda