Errata Corrige L.R. 21/2011

Gentili lettori,

su segnalazione pervenuta via email, riportiamo che il sito del Consiglio Regionale indica:

“in data 01.12.2011 è pervenuta una nota al Presidente della Regione nota contenente un “ERRATA CORRIGE” relativo agli articoli 8 e 9 della LEGGE REGIONALE 21 NOVEMBRE 2011, N. 21 – Modifiche e integrazioni alla legge regionale n. 4 del 2009, alla legge regionale n. 19 del 2011, alla legge regionale n. 28 del 1998 e alla legge regionale n. 22 del 1984, ed altre norme di carattere urbanistico.

 

NOTA

Prego la S.V. On.le di voler prendere nota, per i conseguenti adempimenti di competenza, che, per mero errore materiale, nella legge regionale indicata in oggetto, trasmessa con nota n. 11852 dell’11 novembre 2011, sono da apportare le seguenti variazioni:

a) all’articolo 8, dopo il comma 1 deve intendersi aggiunto il seguente:

“2. La denuncia di inizio attività o l’istanza volta all’ottenimento della concessione edilizia sono presentate improrogabilmente entro il termine di dodici mesi decorrenti dalla data di pubblicazione della presente legge e la comunicazione di fine lavori entro trentasei mesi decorrenti dalla data di ottenimento del relativo titolo abilitativo.”;

b) all’articolo 9, il comma 1 deve intendersi soppresso; di conseguenza i restanti commi sono da intendersi numerati: “1.” e “2.”.

Il testo di legge presente nel nostro sito è già aggiornato.

 

Informiamo inoltre che sul sito Fotovoltaico.Sardegna.it sono partite le offerte del 2012. Impianti “chiavi in mano”, “a costo zero” e offerte “all inclusive“.

 

Ing. Enrico Craboledda

Piano Casa di nuovo “operativo”

Gentili lettori,

annunciamo che ieri, 29.11.2011, è finalmente stato pubblicato sul BURAS il nuovo Piano Casa della Regione Sardegna.

Precisamente, per chi volesse scaricare il testo ufficiale, può farlo in due modi:

– tramite il nostro sito web, dove sono stati aggiornati i testi

– oppure tramite questo link, si può scaricare il testo ufficiale del BURAS (a pagina 19)

Da questo momento (in realtà da ieri 29.11.2011) è possibile presentare i progetti relativi al piano casa.

 

Cogliamo l’occasione per informarvi che è stata aggiornata la sezione “Risparmio e Guadagno” del sito Fotovoltaico.Sardegna.it: abbiamo finalmente scritto, nero su bianco e conti alla mano, perchè, e in che misura, è conveniente approfittare delle nostre offerte per l’installazione degli impianti.

 

Invitiamo gli interessati a contattarci per informazioni, preventivi o sopralluoghi

 

Ing. Enrico Craboledda

Fotovoltaico.Sardegna.it

Gentili lettori,

in attesa della pubblicazione sul BURAS della Legge Regionale 21/2011, contenente la proroga e le modifiche alla Legge Regionale 4/2009 (Piano Casa della Regione Sardegna), siamo lieti di annunciarvi la nascita di un nuovo servizio

FOTOVOLTAICO.SARDEGNA.IT

Il nuovo servizio offre l’installazione di impianti solari fotovoltaici a prezzi altamente competitivi, anche con la formula “a costo zero” (ovvero senza anticipare nemmeno un euro).

Il nostro team di ingegneri, in stretta collaborazione con i fornitori dei migliori prodotti e con installatori altamente specializzati nel settore, offre soluzioni personalizzate ai propri consumi.

Contattateci per avere maggiori informazioni, per richiedere un appuntamento o per fissare un sopralluogo.

Ing. Enrico Craboledda

Pubblicato il nuovo piano casa

Gentili lettori,

è finalmente disponibile il nuovo testo della Legge Regionale 21/2011 che modifica la Legge Regionale 4/2009 (piano casa).

Abbiamo scelto di pubblicare anche un testo coordinato tra la legge 21/2011 e la legge 4/2009, in modo che sia chiaro e comprensibile per tutti quali siano le parti modificate, soppresse e aggiunte.

Tante le novità apportate alle legge: alcune rendono un po’ più chiare alcune disposizioni, prima soggette ad interpretazioni.

Segnaliamo anche:

– chiarimenti in merito alle zone agricole. Ora è palesemente esplicitata la possibilità di costruire una residenza con almeno un ettaro di terra, se finalizzata alla conduzione del fondo;

– recupero ai fini abitativi dei piani seminterrati, piani pilotis e piani terra;

– è stato soppresso il vincolo dell’accatastamento al 2009, ora è sufficiente che a tale data fosse esistente il volume per poterne effettuare l’ampliamento;

…e tanto altro

 

Vi ricordiamo che:

– siamo operativi su tutto il territorio regionale, grazie alle sedi dei nostri tecnici “esterni” presenti in Sassari, Nuoro e Oristano;

– operiamo nel campo del fotovoltaico. I nostri contatti con le imprese del settore ci consentono di fornire due tipi di offerte, una a costo zero, e una low-cost (“a basso costo”)

 

Non esistate a contattarci

 

Ing. Enrico Craboledda

Piano Casa Sardegna 2011-2014

“PIANO CASA SARDEGNA – TESTO COORDINATO CON LE MODIFICHE APPORTATE DALLE L.R. 21/2011 – L.R. 23/2012 – L.R. 28/2013”

LEGGE REGIONALE 23 ottobre 2009, n. 4 Disposizioni straordinarie per il sostegno dell’economia mediante il rilancio del settore edilizio e per la promozione di interventi e programmi di valenza strategica per lo sviluppo. così come modificata dalla Legge Regionale 8 novembre 2011, n. 21Modifiche e integrazioni alla legge regionale n. 4 del 2009, alla legge regionale n. 19 del 2011, alla legge regionale n. 28 del 1998 e alla legge regionale n. 22 del 1984, ed altre norme di carattere urbanistico

Capo I Disposizioni straordinarie per la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente

Art. 1 Finalità

1. La Regione autonoma della Sardegna promuove il sostegno dell’economia mediante il rilancio del settore edilizio favorendo interventi diretti alla riqualificazione ed al miglioramento della qualità architettonica e abitativa, della sicurezza strutturale, della compatibilità paesaggistica e dell’efficienza energetica del patrimonio edilizio esistente nel territorio regionale, anche attraverso la semplificazione delle procedure.

Art. 2 Interventi di adeguamento e ampliamento del patrimonio edilizio esistente

1. È consentito, anche mediante il superamento degli indici massimi di edificabilità previsti dagli strumenti urbanistici ed in deroga alle vigenti disposizioni normative regionali, l’adeguamento e l’incremento volumetrico dei fabbricati ad uso residenziale, di quelli destinati a servizi connessi alla residenza e di quelli relativi ad attività produttive, nella misura massima, per ciascuna unità immobiliare, del 20 per cento della volumetria esistente, nel rispetto delle previsioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia) e successive modifiche ed integrazioni. Per volumetria esistente si intende quella realizzata alla data del 31 marzo 2009.

2. Tali adeguamenti e incrementi si inseriscono in modo organico e coerente con i caratteri formali e architettonici del fabbricato esistente e costituiscono strumento per la riqualificazione dello stesso in funzione della tipologia edilizia interessata, senza la necessità, salvo i casi di vincoli paesaggistici, della redazione di ulteriori elaborazioni fotografiche di simulazione nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

a) nel caso di tipologie edilizie uni-bifamiliari gli adeguamenti e incrementi possono avvenire mediante la realizzazione di nuovi corpi di fabbrica in ampliamento nei diversi piani, mediante sopraelevazione o mediante realizzazione al solo piano terra di corpi di fabbrica separati dal fabbricato principale, da utilizzare come sue pertinenze;

b) nel caso di tipologie edilizie pluripiano composte da più unità immobiliari gli incrementi sono consentiti:

1) nel caso di copertura prevalentemente piana dell’edificio mediante sopraelevazione di un solo piano in arretramento di almeno metri 1,5 rispetto ai fili delle facciate prospicienti spazi pubblici ovvero mediante la chiusura dei piani pilotis, nel rispetto della sagoma dell’edificio e delle dimensioni minime dei parcheggi, come previste dalle norme legislative vigenti;

2) nei sottotetti a condizione che venga rispettata la sagoma massima delle murature perimetrali dell’edificio e che l’altezza media interna non superi i tre metri;

3) nei singoli piani a condizione che l’intervento si armonizzi con il disegno architettonico complessivo dell’edificio e che non vengano modificati i fili più esterni delle facciate prospicienti spazi pubblici.

Gli incrementi previsti nei punti 1), 2) e 3), possono essere realizzati anche dai singoli proprietari purché venga dimostrato, mediante un progetto complessivo, il coerente inserimento dell’ampliamento nel contesto architettonico dell’edificio e rispettate le distanze tra pareti prospicienti come previste dagli strumenti urbanistici comunali vigenti. Gli incrementi volumetrici così realizzati costituiscono pertinenza inscindibile dell’unità immobiliare principale e non possono essere alienati separatamente ad essa;

c) nel caso di tipologie edilizie a schiera in lotto urbanistico unitario, gli adeguamenti e incrementi possono essere realizzati per tutte le unità e sono ammessi purché venga dimostrato, mediante un progetto esteso all’intero fabbricato, il coerente inserimento dell’ampliamento nel contesto architettonico del complesso edilizio.

3. L’adeguamento e l’incremento volumetrico possono arrivare fino ad un massimo del 30 per cento, nel caso in cui siano previsti interventi di riqualificazione dell’intera unità immobiliare oggetto dell’intervento, tali da determinare una riduzione almeno del 15 per cento del fabbisogno di energia oppure si dimostri che l’unità immobiliare rientra nei parametri di cui al decreto legislativo n. 192 del 2005, e successive modifiche ed integrazioni. Nelle ipotesi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 si consegue anche il miglioramento della qualità architettonica dell’intero edificio, della sicurezza strutturale e dell’accessibilità degli immobili. La presenza di tali requisiti è dichiarata nella documentazione allegata alla denuncia di inizio attività e successivamente attestata dal direttore dei lavori che, in allegato alla comunicazione di fine lavori, produce tutte le certificazioni di conformità e di regolare esecuzione delle opere con idonea documentazione tecnica e fotografica, nonché la certificazione energetica ai sensi del decreto ministeriale 26 giugno 2009 (Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici).

4. Per gli edifici ad uso residenziale e per i servizi connessi alla residenza situati in zona F turistica nella fascia compresa tra i 300, o i 150 metri nelle isole minori, e i 2.000 metri dalla linea di battigia, ridotti a 1.000 metri nelle isole minori l’adeguamento e l’incremento volumetrico di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotti del 30 per cento.

5. Per gli edifici ad uso residenziale e per i servizi connessi alla residenza situati in zona F turistica nei 300 metri dalla linea di battigia, ridotta a 150 metri nelle isole minori, sono ammissibili esclusivamente e limitatamente agli edifici di cui al comma 2, lettera a), gli incrementi sino al 10 per cento del volume esistente, senza sopraelevazione, a condizione che siano finalizzati al miglioramento della qualità architettonica dell’intero organismo edilizio e dei valori paesaggistici del contesto in cui è inserito; la proposta di intervento deve ottenere la positiva valutazione della Commissione regionale per la qualità architettonica e paesaggistica di cui all’articolo 7.

6. Gli adeguamenti e incrementi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 possono superare i limiti di altezza e di distanza tra pareti prospicienti e i rapporti di copertura previsti dagli strumenti urbanistici vigenti e dal decreto assessoriale 20 dicembre 1983, n. 2266/U (Disciplina dei limiti e dei rapporti relativi alla formazione di nuovi strumenti urbanistici ed alla revisione di quelli esistenti nei comuni della Sardegna), fermo restando quanto previsto dal decreto ministeriale 5 luglio 1975 (Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896 relativamente all’altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali d’abitazione). Sono, comunque, fatti salvi i diritti dei terzi. Gli adeguamenti e incrementi rispettano i distacchi minimi previsti dal Codice civile e non possono essere realizzati utilizzando superfici destinate a soddisfare la quota minima di parcheggi prevista dalle leggi vigenti.

6. Gli ampliamenti realizzati ai sensi del comma 2, lettera c) non possono essere alienati separatamente dall’unità immobiliare principale prima che siano decorsi dieci anni dalla dichiarazione di ultimazione dei lavori. Tale previsione opera attraverso l’obbligo di trascrizione del vincolo nei registri immobiliari.

7. Le previsioni di cui al presente articolo non si applicano agli edifici compresi nella zona urbanistica omogenea A, come individuata negli strumenti urbanistici comunali, ad eccezione di quelli aventi meno di cinquant’anni in contrasto con i caratteri architettonici e tipologici del contesto ed a condizione che l’intervento comporti un miglioramento della qualità architettonica estesa all’intero edificio e sia armonizzato con il contesto storico e paesaggistico in cui si inserisce. Tale contrasto è espressamente dichiarato con delibera del consiglio comunale del comune competente approvata perentoriamente entro il termine di novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge. “Tale contrasto è espressamente dichiarato con deliberazione del consiglio comunale del comune competente. In assenza di tale deliberazione, l’articolo 2 non si applica nelle zone urbanistiche omogenee A.

8. Gli incrementi di cui ai commi 1, 2 e 3 sono aumentati del 30 per cento qualora si tratti di prima abitazione del proprietario, localizzata nelle zone urbanistiche B o C e purché la superficie dell’immobile non superi quella indicata dalla legge 5 agosto 1978, n. 457 (Norme per l’edilizia residenziale), articolo 16, terzo comma. Tale condizione è riferita alla superficie dell’immobile prima della realizzazione dell’ampliamento

Art. 3 Interventi di ampliamento per le costruzioni in zona agricola

1. Nelle zone omogenee E, così come individuate dagli strumenti urbanistici vigenti, gli incrementi volumetrici sono disciplinati dalle seguenti disposizioni, anche mediante il superamento degli indici massimi di edificabilità previsti dagli strumenti urbanistici ed in deroga alle vigenti disposizioni normative regionali.

2. Per gli immobili destinati ad usi agro-silvo-pastorali e per quelli ad uso residenziale, compresi nella fascia costiera tra i 300 ed i 2.000 metri dalla linea di battigia, ridotti a 150 e 1.000 metri nelle isole minori, è consentito l’incremento della volumetria esistente alla data del 31 marzo 2009, nella misura del 10 per cento per funzioni agro-silvo-pastorali e nella misura del 10 per cento per uso residenziale. Oltre la fascia dei 2.000 metri, ovvero 1.000 metri nelle isole minori, l’incremento volumetrico consentito è del 20 per cento.

2 bis. Nella fascia tra i 300 e i 2.000 metri dalla linea di battigia, ridotti rispettivamente a 150 e 1.000 metri nelle isole minori, è consentito l’adeguamento e l’incremento volumetrico degli immobili destinati ad uso residenziale fino al 20 per cento della volumetria esistente al 31 marzo 2009, a condizione che siano previsti interventi di riqualificazione dell’intera unità immobiliare oggetto dell’intervento e tali da determinare una riduzione di almeno il 15 per cento del fabbisogno di energia primaria oppure si dimostri che l’unità immobiliare rientra nei parametri di cui al decreto legislativo n. 192 del 2005, e successive modifiche e integrazioni. Oltre la fascia dei 2.000 metri, ovvero 1.000 metri nelle isole minori, è consentito, nel rispetto delle condizioni di cui al presente comma, l’adeguamento e l’incremento volumetrico fino al 30 per cento.

3. All’interno della fascia costiera dei 300 metri dalla linea di battigia, ridotta a 150 metri nelle isole minori, per i fabbricati di proprietà dell’imprenditore agricolo destinati ad usi agro-silvo-pastorali è consentito il solo incremento del 10 per cento della volumetria esistente alla data del 31 marzo 2009, a condizione che le nuove volumetrie siano finalizzate agli stessi usi ed al miglioramento della qualità architettonica e del contesto paesaggistico; la proposta di intervento deve ottenere la positiva valutazione della Commissione regionale di cui all’articolo 7.

4. Sono comunque ammesse varianti per i fabbricati legittimamente realizzati lasciando invariati i parametri urbanistici senza variazioni di volumi e superfici coperte. 5. In attesa della revisione o dell’adeguamento del Piano paesaggistico regionale, nelle zone omogenee E si applica la disciplina di cui all’articolo 3, commi 1, 2 e 3 del decreto del Presidente della Giunta regionale 3 agosto 1994, n. 228 (Direttive per le zone agricole).

Art. 4 Interventi di ampliamento degli immobili a finalità turistico-ricettiva

1. Per gli immobili destinati allo svolgimento di attività turistico-ricettiva situati in aree extraurbane nella fascia costiera dei 300 metri dalla linea di battigia, ridotta a 150 metri nelle isole minori, è consentito, anche mediante il superamento degli indici massimi di edificabilità previsti dagli strumenti urbanistici vigenti e dalle vigenti disposizioni normative regionali, l’incremento del 10 per cento della volumetria esistente alla data del 31 marzo 2009, qualora gli interventi siano tali da determinare il contenimento del consumo energetico con una riduzione maggiore del 10 per cento del fabbisogno di energia primaria dell’intero edificio, oppure si dimostri che l’immobile rispetti i parametri di cui al decreto legislativo n. 192 del 2005, e successive modifiche ed integrazioni e si consegua il miglioramento della qualità architettonica. La presenza di tali requisiti e delle relative tecnologie impiantistiche e costruttive è dichiarata nella documentazione allegata alla richiesta di concessione edilizia. Successivamente il direttore dei lavori produce, in allegato alla comunicazione di fine lavori, tutte le certificazioni di conformità e di regolare esecuzione delle opere, con idonea documentazione tecnica e fotografica, nonché la certificazione energetica ai sensi del decreto ministeriale 26 giugno 2009. La proposta di intervento deve ottenere la positiva valutazione della Commissione regionale di cui all’articolo 7.

2. Per gli immobili di cui al comma 1, situati oltre la fascia costiera di cui al comma 1, è consentito un incremento volumetrico del 20 per cento che può arrivare al 30 per cento nel caso in cui siano previsti interventi di riqualificazione estesi all’intero edificio tali da determinare il contenimento del consumo energetico con una riduzione maggiore del 25 per cento del fabbisogno di energia primaria, oppure si dimostri che l’immobile rispetti i parametri di cui al decreto legislativo n. 192 del 2005, e successive modifiche ed integrazioni e si consegua il miglioramento della qualità architettonica, della sicurezza strutturale e della accessibilità degli immobili. La presenza di tali requisiti e delle relative tecnologie impiantistiche e costruttive è dichiarata nella documentazione allegata alla denuncia di inizio attività. Successivamente il direttore dei lavori produce, in allegato alla comunicazione di fine lavori, tutte le certificazioni di conformità e di regolare esecuzione delle opere, con idonea documentazione tecnica e fotografica, nonché la certificazione energetica ai sensi del decreto ministeriale 26 giugno 2009.

3. Per gli incrementi di cui al comma 1 deve essere rispettata la condizione che l’incremento volumetrico sia prioritariamente destinato a servizi turistici dell’attività aziendale senza aumento del numero di posti letto e che venga sempre realizzato in arretramento rispetto all’edificio preesistente e non verso il mare; per gli incrementi volumetrici di cui al comma 2 deve essere rispettata la condizione che essi siano destinati per almeno il 50 per cento a servizi turistici dell’attività aziendale. Negli immobili a prevalente destinazione turistico-ricettiva con un numero di camere non superiore a 7, per le volumetrie legittimamente esistenti alla data del 31 marzo 2009 aventi destinazione residenziale o commerciale è sempre consentito il cambio di destinazione d’uso che consenta l’incremento delle superfici dedicate all’attività turistico-ricettiva in misura non superiore al 30 per cento.

Art. 5 Interventi di demolizione e ricostruzione

1. La Regione promuove il rinnovamento del patrimonio edilizio ad uso residenziale e di quello destinato a servizi connessi alla residenza, turistico-ricettivo e produttivo esistente mediante interventi di sostituzione edilizia demolizione e ricostruzione, senza l’obbligo del rispetto dell’aspetto, della forma e dell’orientamento dell’edificio originario all’interno del lotto delle costruzioni ultimate entro il 31 dicembre 1989, che necessitino di essere adeguate in relazione ai requisiti qualitativi, architettonici, energetici, tecnologici, di sicurezza strutturale ed a quelli necessari a garantire l’accessibilità dell’edificio alle persone disabili.

2. Per gli interventi di cui al comma 1, anche mediante il superamento degli indici massimi di edificabilità previsti dagli strumenti urbanistici e dalle vigenti disposizioni normative regionali, è consentito un incremento volumetrico del 30 per cento in caso di integrale demolizione e ricostruzione degli edifici ad uso residenziale e di quelli destinati a servizi connessi alla residenza, di quelli destinati ad attività turistico ricettive o produttive, a condizione che nella ricostruzione venga migliorata la qualità architettonica e tecnologica complessiva e l’efficienza energetica dell’edificio nel rispetto del decreto legislativo n. 192 del 2005, e successive modifiche ed integrazioni. L’incremento volumetrico può arrivare fino ad un massimo del 35 per cento nel caso in cui siano previsti interventi tali da determinare il contenimento del consumo energetico con una riduzione pari almeno al 10 per cento rispetto agli indici previsti dal decreto legislativo n. 192 del 2005, e successive modifiche ed integrazioni.

3. Nel caso di immobili insistenti nella fascia dei 300 metri dalla linea di battigia, ridotta a 150 metri nelle isole minori, ed in aree di particolare valore paesaggistico in prossimità di emergenze ambientali, architettoniche, archeologiche o storico-artistiche, al fine di conseguire la riqualificazione del contesto è consentita, previa approvazione da parte del consiglio comunale e stipula di apposita convenzione, l’integrale demolizione degli stessi ed il trasferimento della volumetria preesistente in altra area situata oltre la fascia dei 300 metri dalla linea di battigia, ridotta a 150 nelle isole minori con destinazione urbanistica compatibile, a condizione che il lotto originario sia ceduto gratuitamente al comune per destinarlo a finalità pubbliche. In tale ipotesi è concesso un incremento volumetrico del 40 per cento in caso di riduzione di almeno il 15 per cento dell’indice di prestazione energetica di cui al decreto legislativo n. 192 del 2005, e successive modifiche ed integrazioni, e un incremento volumetrico del 45 per cento nell’ipotesi di riduzione dell’indice di prestazione energetica di almeno il 20 per cento. La deliberazione del consiglio comunale può prevedere una deroga esclusivamente all’indice di edificabilità e all’altezza, che non può comunque essere maggiore di un piano rispetto agli edifici circostanti ed a condizione che la soluzione progettuale si armonizzi con il contesto paesaggistico in cui è inserito l’intervento.

4. I requisiti di cui ai commi 1, 2, 3 e 5 sono dichiarati nel progetto allegato alla richiesta di concessione edilizia e successivamente attestati dal direttore dei lavori che produce, in allegato alla comunicazione di fine lavori, le certificazioni di conformità e di regolare esecuzione delle opere con idonea documentazione tecnica e fotografica, nonché la certificazione energetica ai sensi del decreto ministeriale 26 giugno 2009.

5. Le previsioni di cui al presente articolo non si applicano agli edifici ubicati nelle zone extraurbane ricadenti nella fascia dei 300 metri dalla linea di battigia, ridotta a 150 metri nelle isole minori, ad eccezione della demolizione dei volumi incongrui e del loro trasferimento, con il relativo incremento volumetrico, oltre la fascia suddetta in aree extraurbane con destinazione urbanistica compatibile.

5 bis. Gli interventi di ricostruzione non possono iniziare prima che sia completata la demolizione dell’edificio preesistente.;

6. Le previsioni di cui al presente articolo non si applicano agli edifici compresi nella zona urbanistica omogenea A, come individuata negli strumenti urbanistici comunali, ad eccezione di quelli aventi meno di cinquant’anni in contrasto con i caratteri architettonici e tipologici del contesto e fermo restando che gli stessi devono risultare ultimati alla data del 31 dicembre 1989. Tale contrasto è espressamente dichiarato con deliberazione del consiglio comunale del comune competente. In assenza di tale deliberazione le disposizioni del presente articolo non si applicano nelle zone urbanistiche omogenee A.

6 bis. Nelle zone urbanistiche omogenee B i comuni individuano, con apposita deliberazione del consiglio comunale adottata entro il termine perentorio di novanta giorni, singoli immobili ovvero ambiti di intervento nei quali limitare o escludere, in ragione di particolari e specificate qualità storiche, architettoniche o urbanistiche, gli interventi di demolizione e ricostruzione. Nel corso di tale termine le istanze di demolizione e ricostruzione riguardanti edifici compresi nelle zone urbanistiche omogenee B non sono ricevibili. Trascorso il termine di novanta giorni senza che il comune abbia adottato la deliberazione, gli interventi di demolizione e ricostruzione sono ammessi nel rispetto delle condizioni di cui all’articolo 8 comma 2 art. 5 della L.R. 21/2011 – . Il termine di novanta giorni per l’adozione della deliberazione di cui al comma 6 bis della legge regionale n. 4 del 2009, introdotto dal comma 1, decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 6 Interventi sul patrimonio edilizio pubblico

1. Al fine di agevolare la riqualificazione del patrimonio edilizio di proprietà pubblica, è consentito, anche mediante il superamento degli indici massimi di edificabilità previsti dagli strumenti urbanistici e dalle vigenti disposizioni normative regionali, l’incremento del 20 per cento della volumetria esistente degli edifici destinati ad attività istituzionali o comunque pubbliche.

2. Tale incremento può arrivare fino ad un massimo del 30 per cento nel caso in cui siano previsti interventi di recupero e ristrutturazione di edifici non in uso, finalizzati al ripristino delle destinazioni di cui al comma 1, attualmente non consentite per effettive carenze funzionali e strutturali, ed al miglioramento della qualità architettonica dell’intero edificio, della sicurezza strutturale e della accessibilità degli immobili.

3. Le previsioni di cui al presente articolo non si applicano agli edifici ubicati nelle zone extraurbane e ricadenti nella fascia dei 300 metri dalla linea di battigia, ridotta a 150 metri nelle isole minori, ad eccezione della demolizione dei volumi incongrui e del loro trasferimento con il relativo incremento volumetrico oltre la fascia suddetta.

Art. 7 Commissione regionale per il paesaggio e la qualità architettonica

1. È istituita la Commissione regionale per il paesaggio e la qualità architettonica al fine di fornire un supporto tecnico-scientifico all’Amministrazione regionale in merito alla valutazione degli interventi da realizzare in zone di particolare valore paesaggistico ed ambientale, con particolare riguardo al fatto che gli stessi non rechino pregiudizio ai valori oggetto di protezione. La Commissione esprime i pareri di cui agli articoli 2, 3 e 4 e negli altri casi previsti dalla presente legge. Svolge inoltre funzione consultiva della Giunta regionale. (Soppresso dall’art. 25 della L.R. 8/2015)

2. La Commissione si avvale, per il suo funzionamento degli uffici dell’Assessorato competente in materia di governo del territorio, ed è composta da tre esperti in materia di tutela paesaggistica ed ambientale con comprovata pluriennale esperienza nella valorizzazione dei contesti ambientali, storico-culturali ed insediativi e nella progettazione di opere di elevata qualità architettonica. 3. I componenti della Commissione sono nominati dalla Giunta regionale, rimangono in carica per l’intera durata della legislatura e cessano dalle loro funzioni novanta giorni dopo l’insediamento dell’organo esecutivo di nuova elezione. Con successiva legge regionale è disciplinata la corresponsione, ai componenti, di eventuali compensi. 4. Entro quarantacinque giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale nomina i componenti della Commissione.

2. La Commissione regionale è costituita ai sensi e per le finalità dell’articolo 137 del decreto legislativo n. 42 del 2004 e svolge altresì le funzioni di cui al comma 1.

3. La Giunta regionale provvede entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge alla nomina e all’insediamento della Commissione regionale per il paesaggio e la qualità architettonica. La Commissione opera come collegio imperfetto

Art. 8 Condizioni di ammissibilità degli interventi

1. Gli interventi previsti negli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 non sono ammessi: a) su edifici privi di titolo abilitativo, ove prescritto; b) sui beni immobili di interesse artistico, storico, archeologico o etno-antropologico vincolati ai sensi della parte II del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e successive modifiche ed integrazioni, ad esclusione dei casi previsti negli articoli precedenti.

 bis. Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 sono altresì ammesse anche contestualmente alle eventuali istanze di accertamento di conformità dell’unità immobiliare preesistente, oggetto dell’intervento.

2. Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 non si applicano agli edifici collocati in aree dichiarate, ai sensi del Piano stralcio per l’assetto idrogeologico di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo), e successive modifiche ed integrazioni, di pericolosità idraulica elevata o molto elevata (Hi3 – Hi4), ovvero in aree di pericolosità da frana elevata o molto elevata (Hg3 – Hg4) fatta eccezione per la tipologia di interventi specificamente prevista, in tali aree, dalle norme tecniche di attuazione del Piano stralcio per l’assetto idrogeologico.

3. Gli incrementi di volumetria previsti dagli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 possono cumularsi con gli aumenti consentiti da altre disposizioni di legge, dagli strumenti urbanistici comunali e dalle norme di pianificazione regionale. Non sono cumulabili fra loro gli incrementi previsti nel presente capo I. È sempre ammessa la chiusura di vuoti esistenti nei piani intermedi.

4. Alla data del 31 marzo 2009, le unità immobiliari interessate dagli interventi di cui alla presente legge devono risultare regolarmente accatastate presso le competenti agenzie del territorio ovvero i lavori devono essere stati ultimati alla medesima data e le istanze di accatastamento avviate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il rispetto della presente disposizione è attestato mediante autocertificazione rilasciata dal direttore dei lavori. Nei casi in cui gli interventi di adeguamento ed incremento previsti dall’articolo 2 riguardino fabbricati la cui costruzione sia stata intrapresa entro il 31 marzo 2009 in forza di regolare concessione edilizia e i lavori siano stati sospesi a seguito di sequestro giudiziario poi annullato o revocato, la volumetria esistente, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, si intende quella realizzata entro la data di entrata in vigore della presente legge e le relative istanze di accatastamento devono essere avviate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Alla data del 31 marzo 2009 le unità immobiliari interessate dagli interventi di cui agli articoli 2, 3 e 4 devono risultare completate nell’ingombro volumetrico con la realizzazione delle murature perimetrali e della copertura. Il rispetto della presente disposizione è attestato mediante asseverazione da parte di un professionista abilitato. Nei casi in cui gli interventi di adeguamento ed incremento previsti dall’articolo 2 riguardino fabbricati la cui costruzione sia stata intrapresa entro il 31 marzo 2009 in forza di regolare concessione edilizia e i lavori siano stati sospesi a seguito di sequestro giudiziario poi annullato o revocato, per volumetria esistente, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, si intende quella realizzata entro la data di entrata in vigore della presente legge.

5. Il mutamento della destinazione d’uso per le unità immobiliari sulle quali siano stati realizzati gli interventi di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 è ammesso a condizione che sia compatibile con le destinazioni urbanistiche previste dalla strumentazione urbanistica comunale.

5. Il mutamento della destinazione d’uso degli immobili interessati dagli interventi previsti negli articoli 2, 3, 4, 5 e 6, è ammesso nel rispetto delle disposizioni previste negli strumenti urbanistici vigenti.

5 bis. Gli interventi di cui agli articoli 2, 4, 5 e 6 sono subordinati al reperimento degli spazi per parcheggi di cui all’articolo 41 sexies della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica), e successive modifiche ed integrazioni; per gli interventi di cui agli articoli 2, 4, 5 e 6, nell’ipotesi in cui la superficie da adibire a parcheggio sia inferiore a 20 metri quadri, il consiglio comunale può, con propria deliberazione, individuare i casi o le parti del territorio nei quali, a causa dell’impossibilità a reprire gli spazi per parchggi, l’intervento è consentito previo pagamento di una somma equivalente alla monetizzazione delle aree per parcheggi. I relativi introiti sono finalizzati alla realizzazione di nuove aree da destinare a parcheggio. (inserito con la L.R. 1/2011)

5 ter. Gli interventi di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 sono realizzati in deroga alle previsioni dei regolamenti edilizi e degli strumenti urbanistici comunali vigenti ed in deroga alle vigenti disposizioni normative regionali; possono essere superati gli indici massimi di fabbricabilità. È in ogni caso fatto salvo il rispetto delle disposizioni del Codice civile e i diritti dei terzi.

Art. 9 Oneri

1. Per gli incrementi di cui agli articoli 2, 3 e 4, gli oneri di concessione, ove dovuti, sono ridotti del 40 per cento se relativi alla prima abitazione del proprietario o dell’avente titolo, ovvero aumentati del 60 per cento negli altri casi. Per gli ampliamenti di cui all’articolo 2, comma 5 e all’articolo 4, comma 1, gli oneri di concessione sono aumentati del 200 per cento.

2. Per gli interventi di demolizione e ricostruzione di cui all’articolo 5, gli oneri di concessione sono dovuti nella misura del 140 per cento per l’incremento volumetrico e nella misura del 60 per cento per la parte ricostruita e sono in ogni caso ridotti del 40 per cento se relativi alla prima abitazione del proprietario o dell’avente titolo.

3. Decorso il termine per la comunicazione di fine lavori di cui all’articolo 10, comma 4, il costo di costruzione complessivo dovuto per l’intervento è aumentato del 50 per cento.

4. Entro il termine di sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono prevedere una riduzione ovvero una maggiorazione degli oneri di concessione previsti nel presente articolo. In difetto della deliberazione trovano integrale applicazione le disposizioni contenute nei commi 1, 2 e 3.

Art. 10 Norme sulla semplificazione delle procedure amministrative in materia edilizia

1. Nel rispetto delle normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, delle norme di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica nonché delle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 42 del 2004, e successive modifiche ed integrazioni, sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo:

a) interventi di manutenzione ordinaria;

b) interventi di manutenzione straordinaria, sempre che non riguardino le parti strutturali dell’edificio, non comportino aumento delle unità immobiliari e non implichino incremento degli standard urbanistici;

c) interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio;

d) opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico o siano eseguite in aree esterne al centro edificato;

e) movimenti di terra strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola-zootecnica e le pratiche agrosilvo-pastorali compresi gli interventi su impianti idraulici agrari;

f) opere oggettivamente precarie dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee tali da poter essere immediatamente rimosse alla cessazione della necessità e, comunque, entro un termine di utilizzazione non superiore a novanta giorni;

g) serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell’attività agricola;

h) opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l’indice di permeabilità stabilito dallo strumento urbanistico comunale;

i) interventi e impianti funzionali all’incremento dell’efficienza energetica, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 (Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE), articolo 11, comma 3;

j) elementi di arredo di aree di pertinenza degli edifici esistenti. (Abrogato dall’art. 44 della L.R. 8/2015)

1 bis. Relativamente agli interventi di cui al comma 1, lettera a), non è richiesta alcuna comunicazione all’amministrazione comunale (Abrogato dall’art. 44 della L.R. 8/2015)

2. Prima dell’inizio degli interventi di cui al comma 1, l’interessato, anche per via telematica, informa l’amministrazione comunale dell’avvio dei lavori, comunicando gli estremi delle autorizzazioni eventualmente obbligatorie ai sensi delle normative di settore. Limitatamente agli interventi di cui al comma 1, lettera b), la comunicazione è accompagnata da una relazione tecnica provvista di data certa a firma di un tecnico abilitato. (Abrogato dall’art. 44 della L.R. 8/2015)

3. Gli interventi di cui agli articoli 2, 3 e 4 sono assoggettati alla procedura di denuncia di inizio attività (DIA), ad eccezione di quelli ricadenti nella zona omogenea A, nelle zone omogenee E ed F localizzate nella fascia dei 300 metri dalla linea di battigia, ridotta a 150 metri nelle isole minori e di quelli previsti all’articolo 5, per i quali deve essere ottenuta la concessione edilizia.

4. La denuncia di inizio attività o la relativa comunicazione di inizio lavori è inoltrata improrogabilmente entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e la comunicazione di fine lavori entro trentasei mesi dalla medesima data.

La denuncia di inizio attività o l’istanza volta all’ottenimento della concessione edilizia sono presentate improrogabilmente entro il termine di dodici ventiquattro(modifica inserita con la L.R. 23 del 23.11.2012 ) trentasei (modifica inserita con la L.R. 28 del 07.10.2013) mesi decorrenti dalla data di pubblicazione della presente legge e la comunicazione di fine lavori entro trentasei quarantotto(modifica inserita con la L.R. 23 del 23.11.2012 ) mesi decorrenti dalla data di ottenimento del relativo titolo abilitativo. (inserito con l’errata corrige del 01.12.2011)

L.R.28/2013 – art.1-comma.2. Il termine più favorevole di quarantotto mesi per la comunicazione di fine lavori, di cui all’articolo 8, comma 2, della legge regionale 21 novembre 2011, n. 21 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale n. 4 del 2009, alla legge regionale n. 19 del 2011, alla legge regionale n. 28 del 1998 e alla legge regionale n. 22 del 1984, ed altre norme di carattere urbanistico), e successive modifiche, si estende anche a tutte le richieste di titoli abilitativi già presentate, sin dalla data di entrata in vigore della legge regionale 23 ottobre 2009, n. 4 (Disposizioni straordinarie per il sostegno dell’economia mediante il rilancio del settore edilizio e per la promozione di interventi e programmi di valenza strategica per lo sviluppo), e successive modifiche ed integrazioni, ed assentite. (inserito con il comma 2 dell’articolo 1 della L.R. 28 del 07/10/2013)

5. Per gli interventi previsti nel presente capo devono altresì essere rispettate le modalità di cui alla legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), articolo 1, e successive modifiche, ed alle relative norme di attuazione previste dal regolamento di cui al decreto interministeriale 18 febbraio 1998, n. 41, e successive modifiche, ovvero per le ipotesi di riqualificazione energetica, le modalità di cui alla legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), articolo 1, commi 344-349, e successive modifiche, ed alle relative norme di attuazione previste dal decreto interministeriale 19 febbraio 2007, e successive modifiche ed integrazioni. Gli estremi di pagamento devono essere, altresì, allegati alla comunicazione di fine lavori.

6. Per gli interventi di cui al presente capo, ad eccezione di quelli ricadenti nella fascia extraurbana dei 300 metri dalla linea di battigia, ridotta a 150 metri nelle isole minori, di quelli ricadenti in centro storico e di quelli disciplinati dall’articolo 5, l’autorizzazione paesaggistica, qualora necessaria, è rilasciata dall’organo comunale ai sensi della legge regionale 12 agosto 1998, n. 28 (Norme per l’esercizio delle competenze in materia di tutela paesistica trasferite alla Regione autonoma della Sardegna con l’art. 6 del D.P.R. 22 maggio 1975, n. 480, e delegate con l’art. 57 del D.P.R. 19 giugno 1979, n. 348).

7. Ai fini del monitoraggio degli interventi di cui alla presente legge e delle conseguenti trasformazioni urbanistiche ed edilizie del territorio, i comuni trasmettono all’Assessorato regionale competente in materia di governo del territorio i relativi dati tecnici e amministrativi, secondo direttive emanate dalla Giunta regionale. 8. All’articolo 31 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 7 (legge finanziaria 2002), dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: “5 bis. Ai fini della verifica di cui al comma 5, i comuni trasmettono gli atti di pianificazione e i relativi dati di analisi anche su supporto informatico, secondo direttive emanate dalla Giunta regionale.”.

Art. 9 L.R. 21/2011 Decorrenza termini e normativa transitoria

1. Sono fatte salve le richieste di titoli abilitativi di cui alla legge regionale n. 4 del 2009, prorogata dalla legge regionale 20 aprile 2011, n. 11 (Proroga dei termini di cui alla legge regionale 23 ottobre 2009, n. 4 (Disposizioni straordinarie per il sostegno dell’economia mediante il rilancio del settore edilizio e per la promozione di interventi e programmi di valenza strategica per lo sviluppo)), già presentate alla data di entrata in vigore della presente legge. Qualora i soggetti richiedenti intendano usufruire delle modifiche introdotte con la presente legge, ove più favorevoli, presentano esclusivamente le integrazioni o modifiche alla documentazione già presentata.

2. Sono fatte salve le domande presentate precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente alla scadenza dei termini previsti dal comma 4 dell’articolo 10 della legge regionale n. 4 del 2009, come prorogati dall’articolo 1 della legge regionale 20 aprile 2011, n. 11 (Proroga dei termini di cui alla legge regionale 23 ottobre 2009, n. 4). In ordine a tali domande resta validamente compiuta anche l’attività eventualmente svolta e gli atti adottati dagli uffici pubblici statali, regionali o comunali.

Capo II Norme in materia di pianificazione paesaggistica

Art. 11 Aggiornamento e revisione del Piano paesaggistico regionale

1. Con periodicità biennale la Giunta regionale procede all’aggiornamento e alla revisione dei contenuti descrittivi e dispositivi del Piano paesaggistico regionale con specifica deliberazione da pubblicarsi sul BURAS e della quale è data pubblicità sul sito istituzionale della Regione e mediante deposito presso gli uffici regionali. Nei trenta giorni successivi alla pubblicazione sul BURAS di tale deliberazione, chiunque ne abbia interesse può presentare osservazioni in merito alle modifiche proposte. Nel medesimo termine la Commissione consiliare competente in materia di urbanistica esprime il proprio parere e lo trasmette alla Giunta regionale. Trascorso tale termine la Giunta, esaminate le osservazioni, delibera in via definitiva l’aggiornamento o la revisione. Tale deliberazione è pubblicata sul BURAS e le conseguenti modifiche costituiscono parte integrante del Piano paesaggistico regionale.

Art. 12 Programmi, piani e progetti di valenza strategica per lo sviluppo del territorio (Abrogato dall’art. 44 della L.R. 8/2015)

1. La Regione, le province ed i comuni, anche con il concorso di altri soggetti pubblici e privati, individuano ed attivano programmi, piani e progetti aventi carattere strategico per promuovere lo sviluppo del territorio regionale in un’ottica di sostenibilità ambientale e paesaggistica.

2. I programmi, i piani ed i progetti devono essere tali da incidere significativamente sul sistema economico- sociale, sull’organizzazione del territorio e sulla valorizzazione paesaggistico-ambientale. In particolare possono comprendere operazioni di riassetto e riqualificazione degli insediamenti, anche costieri, e la realizzazione di parchi ecologico-ambientali anche di carattere botanico e forestale di elevata valenza scientifica e culturale. Essi in ogni caso perseguono obiettivi di elevata qualità paesaggistica, ecologico-ambientale e urbanistico-architettonica.

3. La proposta di cui al comma 1 è sottoposta all’Assessorato competente in materia di governo del territorio per la preliminare valutazione della compatibilità complessiva sotto il profilo paesaggistico. In caso di esito positivo si procede mediante conferenza di servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo), e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Qualora la realizzazione degli interventi programmati necessiti di variante agli strumenti urbanistici si procede secondo le vigenti disposizioni legislative. In tal caso i termini per le pubblicazioni e le osservazioni sono ridotti della metà.

Art. 13 Disciplina degli interventi ammissibili nella fase di adeguamento degli strumenti urbanistici al Piano paesaggistico regionale(Abrogato dall’art. 44 della L.R. 8/2015)

1. I piani paesaggistici, le loro varianti e gli atti di aggiornamento e revisione di cui all’articolo 11, introducono norme temporanee di salvaguardia e possono indicare le opere eseguibili sino all’adeguamento degli strumenti urbanistici comunali, nel rispetto dei seguenti principi e direttive:

a) sono realizzabili:

1) interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico, di restauro e di risanamento conservativo;

2) volumi tecnici di modesta entità strettamente necessari e funzionali alla gestione tecnico/operativa delle strutture esistenti e tali da non incidere negativamente sullo stato dei luoghi e sulla qualità paesaggistica del contesto;

3) interventi di riqualificazione degli insediamenti esistenti sotto il profilo urbanistico, architettonico – edilizio e paesaggistico – ambientale, senza aumento di volume, ad eccezione di quello strettamente necessario per servizi;

4) interventi pubblici o di interesse pubblico finanziati dall’Unione europea, dallo Stato, dalla Regione, dalle province, dai comuni o dagli enti strumentali statali o regionali;

5) gli interventi previsti dal capo I della presente legge;

b) gli interventi previsti nei vigenti strumenti urbanistici sono realizzabili alle seguenti condizioni:

1) che ricadano nelle aree delimitate dagli strumenti urbanistici come zone territoriali omogenee A e B;

2) che ricadano nelle aree delimitate dagli strumenti urbanistici come zone territoriali omogenee C, G e D, limitatamente alla funzione commerciale, qualora le aree siano intercluse, ovvero contigue ed integrate in termini di infrastrutture, con l’ambito urbano;

c) nei comuni dotati di piano urbanistico comunale ai sensi della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45 (Norme per l’uso e la tutela del territorio regionale), sono, altresì, realizzabili gli interventi localizzati nelle altre zone territoriali omogenee C, D, G, ed F, previsti dagli strumenti attuativi approvati e, se di iniziativa privata, convenzionati. Può, inoltre, essere concluso il procedimento di approvazione dei piani attuativi legittimamente adottati prima dell’approvazione del Piano paesaggistico regionale;

d) nei comuni non dotati di piano urbanistico comunale di cui alla legge regionale n. 45 del 1989, nelle zone territoriali omogenee C, D, G, ed F, all’interno della fascia dei 2.000 metri dalla linea di battigia, e, per le isole minori, entro i 500 metri dalla linea di battigia, possono essere realizzati gli interventi previsti dagli strumenti attuativi già approvati e convenzionati, a condizione che le relative opere di urbanizzazione siano state legittimamente avviate prima dell’approvazione del Piano paesaggistico regionale. Oltre tale fascia sono realizzabili gli interventi previsti nei piani attuativi regolarmente approvati e, se di iniziativa privata, convenzionati;

e) ai fini della riqualificazione delle strutture destinate all’esercizio di attività turistico – ricettive, anche qualora localizzate nei 300 metri dalla linea di battigia, ridotti a 150 metri nelle isole minori, possono essere autorizzati, in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, interventi di ristrutturazione e rinnovamento. Eventuali incrementi volumetrici, per i quali non opera l’articolo 6 della legge regionale 25 novembre 2004, n. 8 (Norme urgenti di provvisoria salvaguardia per la pianificazione paesaggistica e la tutela del territorio regionale), non possono comunque superare il 25 per cento dei volumi legittimamente esistenti, a condizione che realizzino concreti obiettivi di qualità paesaggistico-architettonica e di efficienza tecnico-funzionale e si sviluppino non verso il mare. Gli incrementi volumetrici previsti nella presente lettera non si applicano alle strutture turistico ricettive che abbiano già usufruito degli incrementi previsti dalla legge regionale n. 45 del 1989, articolo 10 bis, come introdotto dalla legge regionale 7 maggio 1993, n. 23 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45, recante «Norme per l’uso e la tutela del territorio regionale»); f) nelle more dell’adeguamento degli strumenti urbanistici comunali ai piani paesaggistici regionali, all’interno delle aree ricomprese nella fascia di larghezza pari a 100 metri, ove prevista, a partire dal perimetro più esterno dei beni paesaggistici ed identitari, come definiti dalla legge regionale 4 agosto 2008, n. 13 (Norme urgenti in materia di beni paesaggistici e delimitazione dei centri storici e dei perimetri cautelari dei beni paesaggistici e identitari), articolo 1, possono essere realizzati gli interventi di trasformazione del territorio e degli edifici esistenti, compresa la realizzazione di nuovi corpi di fabbrica, esclusivamente a condizione che abbiano ottenuto l’autorizzazione paesaggistica, rilasciata ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004, articolo 146 e seguenti, e successive modifiche ed integrazioni. I contenuti e le prescrizioni dell’autorizzazione costituiscono commisurazione e valutazione della compatibilità dell’intervento proposto con l’interesse paesaggistico tutelato;

f) nelle more dell’adeguamento degli strumenti urbanistici comunali ai piani paesaggistici regionali, sono consentiti interventi di trasformazione del territorio e degli edifici esistenti, compresa la realizzazione di nuovi corpi di fabbrica, all’interno delle aree ricomprese nella fascia di larghezza pari a 100 metri, ove prevista, dei beni paesaggistici ed identitari, come definiti dall’articolo 1 della legge regionale 4 agosto 2008, n. 13 (Norme urgenti in materia di beni paesaggistici e delimitazione dei centri storici e dei perimetri cautelari dei beni paesaggistici e identitari); sono altresì ammessi interventi di trasformazione degli stessi beni; tali interventi, qualora interessino beni paesaggistici o ricadano all’interno della relativa fascia, sono consentiti esclusivamente a condizione che si ottenga preventivamente l’autorizzazione paesaggistica ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004, e successive modifiche ed integrazioni; gli stessi interventi riferiti ai beni identitari, ovvero alla relativa fascia, sono ammessi esclusivamente a condizione che ottengano, in sede di rilascio del relativo titolo abilitativo da parte della competente amministrazione comunale, la positiva valutazione sulla compatibilità dell’intervento con i valori paesaggistici oggetto di tutela, ad eccezione degli interventi di cui alle lettere a), b) e c) dell’articolo 149 del decreto legislativo n. 42 del 2004, per i quali non è richiesta alcuna valutazione.

“f bis) i piani paesaggistici, le loro varianti e gli atti di aggiornamento e revisione di cui all’articolo 11 possono individuare eventuali contesti o sistemi caratterizzati da particolari valenze paesaggistiche, edifici o manufatti di particolare pregio storico identitario o singolarità naturali, da sottoporre a specifiche misure di salvaguardia e utilizzazione, eventualmente prevedendo idonee fasce di rispetto;”.

g) nella fascia dei 300 metri dalla linea di battigia è vietata la realizzazione di linee elettriche diverse da quelle strettamente necessarie e funzionali agli insediamenti urbanistico-edilizi, ad eccezione di quelle già programmate alla data del 31 dicembre 2008. È, inoltre, ammessa la realizzazione di linee elettriche che, sulla base di un atto di indirizzo approvato dalla Giunta regionale entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, ottengano la preventiva valutazione positiva da parte della Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente;

h) il mare territoriale, per la sua stretta interrelazione con le aree tutelate ai sensi degli articoli 142 e 143 del decreto legislativo n. 42 del 2004 e successive modifiche ed integrazioni, è considerato di primario interesse paesaggistico ed è fatto oggetto di tutela;

i) la Regione considera meritevoli di tutela, e ne fa oggetto di integrale conservazione, le praterie di posedonia, secondo anche quanto previsto dalla direttiva comunitaria 92/43/CEE del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, e ne costituiscono “habitat prioritario”. È, pertanto, vietato qualunque intervento che possa comprometterne l’integrità ovvero lo stato di equilibrio ottimale dell’habitat naturale, ad eccezione di quelli già programmati alla data di entrata in vigore della presente legge e di quelli che ottengano il preventivo assenso da parte della Giunta regionale. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 sono provvisoriamente efficaci e trovano immediata applicazione sin dalla data di entrata in vigore della presente legge. Gli interventi previsti nel comma 1, lettera c), secondo capoverso, lettera d), primo capoverso e lettera e), sono realizzati previa verifica della coerenza delle volumetrie programmate con il contesto paesaggistico ed ambientale di riferimento, effettuata di concerto tra Amministrazione regionale e amministrazione comunale. In sede di verifica può essere stabilito il ridimensionamento e l’adeguamento degli interventi programmati al fine di renderli coerenti con le finalità del Piano paesaggistico regionale.

Art. 13 bis (Norme in materia tutela, salvaguardia e sviluppo delle aree destinate all’agricoltura) (Abrogato dall’art. 44 della L.R. 8/2015)

1. La Regione riconosce meritevole di tutela il paesaggio rurale e persegue il primario obiettivo di salvaguardarlo, di preservarne l’identità e le peculiarità, introduce norme volte al conseguimento di tali finalità ed individua misure volte a contrastare, anche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), il fenomeno del frazionamento delle aree agricole finalizzato all’edificazione, in particolare nella fascia costiera e nelle aree periurbane.

2. Al fine di consentire un corretto e razionale utilizzo del territorio agricolo che miri a contemperare l’esigenza di salvaguardia delle aree agricole da un improprio sfruttamento e l’esigenza di avvalersi di infrastrutture e fabbricati adeguati per l’esercizio dell’attività agricola e delle altre attività connesse alla conduzione del fondo, nelle aree agricole si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Giunta regionale 3 agosto 1994, n. 228 (Direttive per le zone agricole).

3. Negli ambiti costieri individuati dal Piano paesaggistico regionale, la superficie minima di intervento è fissata in un ettaro incrementabile con apposita deliberazione del consiglio comunale fino ad un massimo di tre ettari, fermo restando che le possibilità edificatorie delle aree agricole sono subordinate alla effettiva connessione funzionale tra l’edificazione e la conduzione agricola e zootecnica del fondo e che devono, per quanto possibile, essere privilegiati gli interventi che assicurino il recupero del patrimonio edilizio esistente. L’indice massimo di fabbricabilità per le nuove residenze è pari a 0,03 mc/mq per il primo ettaro, da ridurre del 50 per cento per il secondo e del 75 per cento per i successivi.

4. Le disposizioni contenute nel comma 3 dell’articolo 1 della legge regionale 4 agosto 2008, n. 13 (Norme urgenti in materia di beni paesaggistici e delimitazione dei centri storici e dei perimetri cautelari dei beni paesaggistici e identitari), si applicano anche alle previsioni di cui ai commi 2 e 3.”.

Art. 14 Modifiche alla legge regionale 4 agosto 2008, n. 13

1. L’articolo 2 della legge regionale n. 13 del 2008 è sostituito dal seguente: “Art. 2 (Disciplina per le aree all’interno dei centri di antica e prima formazione) 1. Nelle more dell’adeguamento degli strumenti urbanistici comunali al Piano paesaggistico regionale, alle sue varianti ed agli atti di aggiornamento e revisione, i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, verificano la coerenza delle disposizioni dei vigenti piani particolareggiati dei centri storici ricadenti nelle aree di antica e prima formazione con le disposizioni del Piano paesaggistico regionale, sue varianti ed atti di aggiornamento e revisione, e possono procedere alla loro attuazione per le parti coerenti. Con deliberazione consiliare, i comuni, per le restanti aree del centro di antica e prima formazione esterne al piano particolareggiato del centro storico, verificano la coerenza delle relative previsioni urbanistiche con le disposizioni del Piano paesaggistico regionale e procedono alla loro attuazione. Tale deliberazione è approvata come previsto dalla legge regionale n. 28 del 1998, articolo 9, comma 5. 2. Il comune, ottenuta l’approvazione, pubblica sul BURAS le deliberazioni di cui al comma 1. Dal giorno successivo alla pubblicazione, all’interno dell’area del centro di antica e prima formazione, possono essere realizzati gli interventi coerenti, previsti nella disciplina urbanistica previgente, a condizione che abbiano ottenuto l’autorizzazione paesaggistica, rilasciata ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004, articolo 146.”.

Capo III Disposizioni in materia di sottotetti e norme finali Norme per il recupero del patrimonio edilizio esistente

Art. 15 Utilizzo del patrimonio edilizio e recupero dei sottotetti (Abrogato dall’art. 44 della L.R. 8/2015)

1. La Regione Sardegna promuove il recupero a fini abitativi dei sottotetti esistenti nelle zone urbanistiche A, B, C ed E con l’obiettivo di contenere il consumo di nuovo territorio e di favorire la messa in opera di interventi tecnologici per il contenimento dei consumi energetici.

2. Negli edifici destinati in tutto o in parte a residenza è consentito il recupero volumetrico a solo scopo residenziale del piano sottotetto esistente alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Si definiscono sottotetti i volumi compresi tra la chiusura orizzontale superiore, anche non calpestabile, dell’ultimo livello abitabile e l’intradosso delle falde della copertura a tetto, localizzati all’interno della sagoma dell’edificio regolarmente approvata con titolo abilitativo, ove prescritto.

4. Il recupero abitativo dei sottotetti è consentito, previo titolo abilitativo, attraverso interventi edilizi, purché siano rispettate tutte le prescrizioni igienicosanitarie riguardanti le condizioni di abitabilità previste dai regolamenti vigenti, salvo quanto disposto dal comma 5.

5. Il recupero abitativo dei sottotetti anche ottenuti mediante la realizzazione di un solaio intermedio è consentito purché sia assicurata per ogni singola unità immobiliare l’altezza media ponderale di un’altezza media ponderale uguale o maggiore a (sostituite dallaL.R. 28/2013) metri 2,40 per gli spazi ad uso abitativo, ulteriormente ridotta a metri 2,20 per spazi accessori dei servizi nel caso specifico di sottotetto ottenuto con solaio intermedio sono rispettate tali altezze. Per i comuni posti a quote superiori a 600 metri di altitudine sul livello del mare è consentita rispettivamente la riduzione a metri 2,20 per spazi ad uso abitazione e a metri 2,00 per accessori e servizi. Gli eventuali spazi di altezza inferiore ai minimi devono essere chiusi mediante opere murarie o arredi fissi e può esserne consentito l’uso come spazio di servizio destinato a guardaroba e ripostiglio. In corrispondenza delle fonti di luce la chiusura di tali spazi non è prescrittiva. Il calcolo dell’altezza media ponderale viene effettuato dividendo il volume della parte di sottotetto la cui altezza superi metri 1,50 per la superficie relativa.

6. Gli interventi edilizi finalizzati al recupero dei sottotetti possono comportare l’apertura di finestre, lucernari, abbaini e terrazzi per assicurare l’osservanza dei requisiti di aeroilluminazione, nonché, nelle sole zone B, sono ammesse modificazioni delle altezze di colmo e di gronda e delle linee di pendenza delle falde, unicamente al fine di assicurare i parametri di cui al comma 5. Il recupero abitativo dei sottotetti nelle sole zone territoriali omogenee B è ammesso anche in deroga ai limiti ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali vigenti; in ogni caso l’altezza interna massima al colmo e alla gronda è fissata rispettivamente in 3,50 metri e in 2,20 metri.

7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano negli ambiti territoriali per i quali i comuni, con motivata deliberazione del consiglio comunale, ne dispongano l’esclusione nel termine perentorio di novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.

8. Alle disposizioni di cui al presente articolo non si applicano i termini di cui all’articolo 10, comma 4.

Art. 15 bis  – Riutilizzo dei piani seminterrati, dei piani pilotis e dei locali al piano terra (Abrogato dall’art. 44 della L.R. 8/2015)

1. La Regione promuove il recupero a fini abitativi dei seminterrati localizzati nelle zone territoriali omogenee B (completamento residenziale), C (espansione residenziale) ed E (agricole) con l’obiettivo di contenere il consumo di nuovo territorio e favorire la messa in opera di interventi tecnologici per il contenimento dei consumi energetici.

2. Il recupero a fini abitativi dei piani e locali di cui al presente articolo è comunque vietato nelle aree dichiarate, ai sensi del vigente Piano stralcio per l’assetto idrogeologico, di pericolosità elevata o molto elevata ovvero in aree di pericolosità da frana elevata o molto elevata.

3. Il recupero a fini abitativi dei seminterrati esistenti è consentito a condizione che abbiano, alla data di entrata in vigore della presente legge, un’altezza minima non inferiore a metri 2,40, previo ottenimento di idoneo titolo abilitativo e nel rispetto delle seguenti condizioni: a) aperture per la ventilazione naturale non inferiori ad 1/8 della superficie del pavimento, ovvero realizzazione di un impianto di ventilazione meccanica per un ricambio d’aria almeno pari a quello richiesto per la ventilazione naturale; b) adeguati livelli di illuminazione raggiungibili anche mediante sistemi artificiali.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche agli interventi di recupero ai fini abitativi dei piani pilotis e dei locali siti al piano terra a condizione che siano rispettate le prescrizioni igienico-sanitarie riguardanti l’agibilità previste dai vigenti regolamenti.

5. Gli interventi previsti nel presente articolo ricadenti nelle zone classificate B e C e quelli di cui all’articolo 15 sono subordinati al reperimento degli spazi per parcheggi di cui all’articolo 41 sexies della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica), e successive modifiche ed integrazioni. Qualora sia dimostrata l’impossibilità dovuta alla mancanza di spazi idonei da destinare al soddisfacimento di tale obbligo, o nel caso di spazi da destinare allo scopo di superficie inferiore a 10 metri quadri gli interventi sono consentiti previo pagamento di una somma equivalente alla monetizzazione delle aree per parcheggi, da determinarsi con deliberazione del consiglio comunale. I relativi introiti sono destinati alla realizzazione di nuove aree da adibire a parcheggio.

Art.16 Abrogazione

1. Il comma 3 dell’articolo 4 della legge regionale n.8 del 2004, è abrogato.

Art. 17 Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna.

Legge Regionale 21 novembre 2011, n. 21

LEGGE REGIONALE 21 NOVEMBRE 2011, n. 21

Modifiche e integrazioni alla legge regionale n. 4 del 2009, alla legge regionale n. 19 del 2011, alla legge regionale n. 28 del 1998 e alla legge regionale n. 22 del 1984, ed altre norme di carattere urbanistico

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Capo I 
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 4 del 2009

Art. 1 
Modifiche e integrazioni alla legge regionale n. 4 del 2009

1. Alla legge regionale 23 ottobre 2009, n. 4 (Disposizioni straordinarie per il sostegno dell’economia mediante il rilancio del settore edilizio e per la promozione di interventi e programmi di valenza strategica per lo sviluppo), sono apportate le modifiche ed integrazioni di cui ai successivi articoli.

 

Art. 2 
Modifiche agli interventi di adeguamento ed ampliamento del patrimonio edilizio esistente

1. All’articolo 2 della legge regionale n. 4 del 2009, sono apportate le modifiche di cui ai seguenti commi.

2. Al comma 2, dopo le parole: “tipologia edilizia interessata”, sono aggiunte le seguenti: “senza la necessità, salvo i casi di vincoli paesaggistici, della redazione di ulteriori elaborazioni fotografiche di simulazione”.

3. Nell’alinea della lettera b) del comma 2, la parola: “pluripiano” è sostituita dalle seguenti “composte da più unità immobiliari”.

4. Nel punto 1) della lettera b) del comma 2, le parole “nel caso di copertura prevalentemente piana dell’edificio” sono soppresse.

5. Al comma 4 dopo le parole “e i 2.000 metri dalla linea di battigia,” sono aggiunte le seguenti: “ridotti a 1.000 metri nelle isole minori,”.

6. Il comma 6 è sostituito dal seguente: 
“6. Gli ampliamenti realizzati ai sensi del comma 2, lettera c) non possono essere alienati separatamente dall’unità immobiliare principale prima che siano decorsi dieci anni dalla dichiarazione di ultimazione dei lavori. Tale previsione opera attraverso l’obbligo di trascrizione del vincolo nei registri immobiliari.”. 
7. Al comma 7 le parole: “Tale contrasto è espressamente dichiarato con deliberazione del consiglio del comune competente approvata perentoriamente entro il termine di novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.” sono sostituite dalle seguenti: “Tale contrasto è espressamente dichiarato con deliberazione del consiglio comunale del comune competente. In assenza di tale deliberazione, l’articolo 2 non si applica nelle zone urbanistiche omogenee A.”. 
8. Alla fine del comma 8 è aggiunto il seguente periodo: “Tale condizione è riferita alla superficie dell’immobile prima della realizzazione dell’ampliamento.”.

 

Art. 3 
Modifiche agli interventi di ampliamento per le costruzioni in zona agricola

1. All’articolo 3 della legge regionale n. 4 del 2009 sono apportate le seguenti modifiche: 
a) dopo il comma 2 è inserito il seguente: 
“2 bis. Nella fascia tra i 300 e i 2.000 metri dalla linea di battigia, ridotti rispettivamente a 150 e 1.000 metri nelle isole minori, è consentito l’adeguamento e l’incremento volumetrico degli immobili destinati ad uso residenziale fino al 20 per cento della volumetria esistente al 31 marzo 2009, a condizione che siano previsti interventi di riqualificazione dell’intera unità immobiliare oggetto dell’intervento e tali da determinare una riduzione di almeno il 15 per cento del fabbisogno di energia primaria oppure si dimostri che l’unità immobiliare rientra nei parametri di cui al decreto legislativo n. 192 del 2005, e successive modifiche e integrazioni. Oltre la fascia dei 2.000 metri, ovvero 1.000 metri nelle isole minori, è consentito, nel rispetto delle condizioni di cui al presente comma, l’adeguamento e l’incremento volumetrico fino al 30 per cento.”; 
b) il comma 4 è soppresso; 
c) il comma 5 è soppresso.

 

Art. 4 
Modifiche agli interventi di ampliamento degli immobili a finalità turistico-ricettiva

1. All’articolo 4 della legge regionale n. 4 del 2009 sono apportate le seguenti modifiche: 
a) al comma 1 la parola “primaria” è soppressa; 
b) al comma 3 la parola “prioritariamente” e la frase da “Negli immobili” sino a “30 per cento” sono soppresse.

 

Art. 5 
Modifiche agli interventi di demolizione e ricostruzione

1. All’articolo 5 della legge regionale n. 4 del 2009, sono apportate le seguenti modifiche: 
a) al comma 1, le parole: “sostituzione edilizia”, sono sostituite dalle seguenti: “demolizione e ricostruzione, senza l’obbligo del rispetto dell’aspetto, della forma e dell’orientamento dell’edificio originario all’interno del lotto”; 
b) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente: 
“5 bis. Gli interventi di ricostruzione non possono iniziare prima che sia completata la demolizione dell’edificio preesistente.”; 
c) alla fine del comma 6, è aggiunto il seguente periodo: “Tale contrasto è espressamente dichiarato con deliberazione del consiglio comunale del comune competente. In assenza di tale deliberazione le disposizioni del presente articolo non si applicano nelle zone urbanistiche omogenee A.”. 
d) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente: 
“6 bis. Nelle zone urbanistiche omogenee B i comuni individuano, con apposita deliberazione del consiglio comunale adottata entro il termine perentorio di novanta giorni, singoli immobili ovvero ambiti di intervento nei quali limitare o escludere, in ragione di particolari e specificate qualità storiche, architettoniche o urbanistiche, gli interventi di demolizione e ricostruzione. Nel corso di tale termine le istanze di demolizione e ricostruzione riguardanti edifici compresi nelle zone urbanistiche omogenee B non sono ricevibili. Trascorso il termine di novanta giorni senza che il comune abbia adottato la deliberazione, gli interventi di demolizione e ricostruzione sono ammessi nel rispetto delle condizioni di cui all’articolo 8.”.

2. Il termine di novanta giorni per l’adozione della deliberazione di cui al comma 6 bis della legge regionale n. 4 del 2009, introdotto dal comma 1, decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

Art. 6 
Modifiche al funzionamento e composizione della Commissione 
per il paesaggio e la qualità architettonica

1. I commi 2, 3 e 4 dell’articolo 7 della legge regionale n. 4 del 2009 sono così sostituiti: 
“2. La Commissione è costituita ai sensi e per le finalità dell’articolo 137 del decreto legislativo n. 42 del 2004 e svolge altresì le funzioni di cui al comma 1. 
3. La Giunta regionale provvede entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge alla nomina e all’insediamento della Commissione regionale per il paesaggio e la qualità architettonica. La Commissione opera come collegio imperfetto.”.

 

Art. 7 
Modifiche alle condizioni di ammissibilità degli interventi

1. All’articolo 8 della legge regionale n. 4 del 2009, sono apportate le seguenti modifiche: 
a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: 
“1 bis. Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 sono altresì ammesse anche contestualmente alle eventuali istanze di accertamento di conformità dell’unità immobiliare preesistente, oggetto dell’intervento.”; 
b) al comma 2 le parole: “di cui agli articoli 2, 3 e 4”, sono così sostituite: “di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 6”; 
c) al termine del comma 2 è aggiunta la seguente frase: “fatta eccezione per la tipologia di interventi specificamente prevista, in tali aree, dalle norme tecniche di attuazione del Piano stralcio per l’assetto idrogeologico.”; 
d) il comma 4 è sostituito dal seguente: 
“4. Alla data del 31 marzo 2009 le unità immobiliari interessate dagli interventi di cui agli articoli 2, 3 e 4 devono risultare completate nell’ingombro volumetrico con la realizzazione delle murature perimetrali e della copertura. Il rispetto della presente disposizione è attestato mediante asseverazione da parte di un professionista abilitato. Nei casi in cui gli interventi di adeguamento ed incremento previsti dall’articolo 2 riguardino fabbricati la cui costruzione sia stata intrapresa entro il 31 marzo 2009 in forza di regolare concessione edilizia e i lavori siano stati sospesi a seguito di sequestro giudiziario poi annullato o revocato, per volumetria esistente, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, si intende quella realizzata entro la data di entrata in vigore della presente legge.”; 
e) il comma 5 è sostituito dal seguente: 
“5. Il mutamento della destinazione d’uso degli immobili interessati dagli interventi previsti negli articoli 2, 3, 4, 5 e 6, è ammesso nel rispetto delle disposizioni previste negli strumenti urbanistici vigenti.”; 
f) dopo il comma 5 bis, è aggiunto il seguente: 
“5 ter. Gli interventi di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 sono realizzati in deroga alle previsioni dei regolamenti edilizi e degli strumenti urbanistici comunali vigenti ed in deroga alle vigenti disposizioni normative regionali; possono essere superati gli indici massimi di fabbricabilità. È in ogni caso fatto salvo il rispetto delle disposizioni del Codice civile e i diritti dei terzi.”.

 

Art. 8 
Modifiche alle norme sulla semplificazione delle procedure amministrative in materia edilizia

1. All’articolo 10 della legge regionale n. 4 del 2009, sono apportate le seguenti modifiche: 
a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: 
“1 bis. Relativamente agli interventi di cui al comma 1, lettera a), non è richiesta alcuna comunicazione all’amministrazione comunale.”; 
b) alla fine del comma 2, è aggiunto il seguente periodo: “Limitatamente agli interventi di cui al comma 1, lettera b), la comunicazione è accompagnata da una relazione tecnica provvista di data certa a firma di un tecnico abilitato.”; 
c) il comma 4 è soppresso.

 

Art. 9 
Decorrenza termini e normativa transitoria

1. La denuncia di inizio attività o l’istanza volta all’ottenimento della concessione edilizia per gli interventi di adeguamento e ampliamento di cui al capo I della legge regionale n. 4 del 2009 sono presentate improrogabilmente entro il termine di dodici mesi decorrenti dalla data di pubblicazione della presente legge e la comunicazione di fine lavori entro trentasei mesi decorrenti dalla data di ottenimento del relativo titolo abilitativo.

2. Sono fatte salve le richieste di titoli abilitativi di cui alla legge regionale n. 4 del 2009, prorogata dalla legge regionale 20 aprile 2011, n. 11 (Proroga dei termini di cui alla legge regionale 23 ottobre 2009, n. 4 (Disposizioni straordinarie per il sostegno dell’economia mediante il rilancio del settore edilizio e per la promozione di interventi e programmi di valenza strategica per lo sviluppo)), già presentate alla data di entrata in vigore della presente legge. Qualora i soggetti richiedenti intendano usufruire delle modifiche introdotte con la presente legge, ove più favorevoli, presentano esclusivamente le integrazioni o modifiche alla documentazione già presentata.

3. Sono fatte salve le domande presentate precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente alla scadenza dei termini previsti dal comma 4 dell’articolo 10 della legge regionale n. 4 del 2009, come prorogati dall’articolo 1 della legge regionale 20 aprile 2011, n. 11 (Proroga dei termini di cui alla legge regionale 23 ottobre 2009, n. 4). In ordine a tali domande resta validamente compiuta anche l’attività eventualmente svolta e gli atti adottati dagli uffici pubblici statali, regionali o comunali.

 

Capo II 
Modifiche alle norme sulla pianificazione paesaggistica

Art. 10 
Modifiche alla legge regionale n. 8 del 2004

1. Al comma 7 dell’articolo 2 della legge regionale 25 novembre 2004, n. 8 (Norme urgenti di provvisoria salvaguardia per la pianificazione paesaggistica e la tutela del territorio regionale), dopo le parole “della presente legge” sono aggiunte le seguenti: “e comunque preliminarmente a qualunque atto di aggiornamento e revisione del piano paesaggistico ai sensi dell’articolo 11 della legge regionale n. 45 del 1989, e successive modifiche ed integrazioni”.

 

Art. 11 
Modifiche alla disciplina degli interventi ammissibili nella fase di adeguamento degli strumenti urbanistici al Piano paesaggistico regionale

1. All’articolo 13 della legge regionale n. 4 del 2009, sono apportate le seguenti modifiche: 
a) al punto 2) della lettera b) del comma 1 le parole “limitatamente alla funzione commerciale” sono soppresse; 
b) alla lettera d) del comma 1, dopo le parole: “all’interno della fascia dei 2.000 metri dalla linea di battigia,” sono aggiunte le seguenti: “e, per le isole minori, entro i 500 metri dalla linea di battigia,”; 
c) la lettera f) del comma 1 è sostituita dalla seguente: 
“f) nelle more dell’adeguamento degli strumenti urbanistici comunali ai piani paesaggistici regionali, sono consentiti interventi di trasformazione del territorio e degli edifici esistenti, compresa la realizzazione di nuovi corpi di fabbrica, all’interno delle aree ricomprese nella fascia di larghezza pari a 100 metri, ove prevista, dei beni paesaggistici ed identitari, come definiti dall’articolo 1 della legge regionale 4 agosto 2008, n. 13 (Norme urgenti in materia di beni paesaggistici e delimitazione dei centri storici e dei perimetri cautelari dei beni paesaggistici e identitari); sono altresì ammessi interventi di trasformazione degli stessi beni; tali interventi, qualora interessino beni paesaggistici o ricadano all’interno della relativa fascia, sono consentiti esclusivamente a condizione che si ottenga preventivamente l’autorizzazione paesaggistica ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004, e successive modifiche ed integrazioni; gli stessi interventi riferiti ai beni identitari, ovvero alla relativa fascia, sono ammessi esclusivamente a condizione che ottengano, in sede di rilascio del relativo titolo abilitativo da parte della competente amministrazione comunale, la positiva valutazione sulla compatibilità dell’intervento con i valori paesaggistici oggetto di tutela, ad eccezione degli interventi di cui alle lettere a), b) e c) dell’articolo 149 del decreto legislativo n. 42 del 2004, per i quali non è richiesta alcuna valutazione;”; 
d) dopo la lettera f) è introdotta la seguente: 
“f bis) i piani paesaggistici, le loro varianti e gli atti di aggiornamento e revisione di cui all’articolo 11 possono individuare eventuali contesti o sistemi caratterizzati da particolari valenze paesaggistiche, edifici o manufatti di particolare pregio storico identitario o singolarità naturali, da sottoporre a specifiche misure di salvaguardia e utilizzazione, eventualmente prevedendo idonee fasce di rispetto;”.

 

Art. 12 
Norme in materia tutela, salvaguardia e sviluppo delle aree destinate all’agricoltura

1. Dopo l’articolo 13 della legge regionale n. 4 del 2009, è inserito il seguente: 
“Art. 13 bis (Norme in materia tutela, salvaguardia e sviluppo delle aree destinate all’agricoltura) 
1. La Regione riconosce meritevole di tutela il paesaggio rurale e persegue il primario obiettivo di salvaguardarlo, di preservarne l’identità e le peculiarità, introduce norme volte al conseguimento di tali finalità ed individua misure volte a contrastare, anche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), il fenomeno del frazionamento delle aree agricole finalizzato all’edificazione, in particolare nella fascia costiera e nelle aree periurbane. 
2. Al fine di consentire un corretto e razionale utilizzo del territorio agricolo che miri a contemperare l’esigenza di salvaguardia delle aree agricole da un improprio sfruttamento e l’esigenza di avvalersi di infrastrutture e fabbricati adeguati per l’esercizio dell’attività agricola e delle altre attività connesse alla conduzione del fondo, nelle aree agricole si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Giunta regionale 3 agosto 1994, n. 228 (Direttive per le zone agricole). 
3. Negli ambiti costieri individuati dal Piano paesaggistico regionale, la superficie minima di intervento è fissata in un ettaro incrementabile con apposita deliberazione del consiglio comunale fino ad un massimo di tre ettari, fermo restando che le possibilità edificatorie delle aree agricole sono subordinate alla effettiva connessione funzionale tra l’edificazione e la conduzione agricola e zootecnica del fondo e che devono, per quanto possibile, essere privilegiati gli interventi che assicurino il recupero del patrimonio edilizio esistente. L’indice massimo di fabbricabilità per le nuove residenze è pari a 0,03 mc/mq per il primo ettaro, da ridurre del 50 per cento per il secondo e del 75 per cento per i successivi. 
4. Le disposizioni contenute nel comma 3 dell’articolo 1 della legge regionale 4 agosto 2008, n. 13 (Norme urgenti in materia di beni paesaggistici e delimitazione dei centri storici e dei perimetri cautelari dei beni paesaggistici e identitari), si applicano anche alle previsioni di cui ai commi 2 e 3.”.

 

Capo III 
Modifiche al capo III della legge regionale n. 4 del 2009

Art. 13 
Modifiche alla rubrica del capo III

1. La rubrica del capo III della legge regionale n. 4 del 2009 è così sostituita: “Norme per il recupero del patrimonio edilizio esistente”.

 

Art. 14 
Modifiche alle disposizioni in materia di recupero dei sottotetti

1. All’articolo 15 della legge regionale n. 4 del 2009, sono apportate le seguenti modifiche: 
a) al comma 5: 
1) dopo le parole “dei sottotetti” sono aggiunte le parole: “anche ottenuti mediante la realizzazione di un solaio intermedio”; 
2) dopo le parole: “per accessori e servizi”, sono aggiunte le seguenti: “nel caso specifico di sottotetto ottenuto con solaio intermedio sono rispettate tali altezze.”; 
b) alla fine del comma 6, è inserito il seguente periodo: “Il recupero abitativo dei sottotetti nelle sole zone territoriali omogenee B è ammesso anche in deroga ai limiti ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali vigenti; in ogni caso l’altezza interna massima al colmo e alla gronda è fissata rispettivamente in 3,50 metri e in 2,20 metri.”.

 

Art. 15 
Riutilizzo dei piani seminterrati, dei piani pilotis e dei locali al piano terra

1. Dopo l’articolo 15 della legge regionale n. 4 del 2009, è aggiunto il seguente: 
“Art. 15 bis (Riutilizzo dei piani seminterrati, dei piani pilotis e dei locali al piano terra) 
1. La Regione promuove il recupero a fini abitativi dei seminterrati localizzati nelle zone territoriali omogenee B (completamento residenziale), C (espansione residenziale) ed E (agricole) con l’obiettivo di contenere il consumo di nuovo territorio e favorire la messa in opera di interventi tecnologici per il contenimento dei consumi energetici. 
2. Il recupero a fini abitativi dei piani e locali di cui al presente articolo è comunque vietato nelle aree dichiarate, ai sensi del vigente Piano stralcio per l’assetto idrogeologico, di pericolosità elevata o molto elevata ovvero in aree di pericolosità da frana elevata o molto elevata. 
3. Il recupero a fini abitativi dei seminterrati esistenti è consentito a condizione che abbiano, alla data di entrata in vigore della presente legge, un’altezza minima non inferiore a metri 2,40, previo ottenimento di idoneo titolo abilitativo e nel rispetto delle seguenti condizioni: 
a) aperture per la ventilazione naturale non inferiori ad 1/8 della superficie del pavimento, ovvero realizzazione di un impianto di ventilazione meccanica per un ricambio d’aria almeno pari a quello richiesto per la ventilazione naturale; 
b) adeguati livelli di illuminazione raggiungibili anche mediante sistemi artificiali. 
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche agli interventi di recupero ai fini abitativi dei piani pilotis e dei locali siti al piano terra a condizione che siano rispettate le prescrizioni igienico-sanitarie riguardanti l’agibilità previste dai vigenti regolamenti. 
5. Gli interventi previsti nel presente articolo ricadenti nelle zone classificate B e C e quelli di cui all’articolo 15 sono subordinati al reperimento degli spazi per parcheggi di cui all’articolo 41 sexies della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica), e successive modifiche ed integrazioni. Qualora sia dimostrata l’impossibilità dovuta alla mancanza di spazi idonei da destinare al soddisfacimento di tale obbligo, o nel caso di spazi da destinare allo scopo di superficie inferiore a 10 metri quadri gli interventi sono consentiti previo pagamento di una somma equivalente alla monetizzazione delle aree per parcheggi, da determinarsi con deliberazione del consiglio comunale. I relativi introiti sono destinati alla realizzazione di nuove aree da adibire a parcheggio.”.

 

Capo IV 
Norme per la semplificazione delle procedure amministrative in materia edilizia e paesaggistica

Art. 16 
Norme per la semplificazione delle procedure amministrative in materia edilizia e paesaggistica

1. Alla legge regionale 12 agosto 1998, n. 28 (Norme per l’esercizio delle competenze in materia di tutela paesistica trasferite alla Regione autonoma della Sardegna con l’articolo 6 del DPR 22 maggio 1975, n. 480, e delegate con l’articolo 57 del DPR 19 giugno 1979, n. 348), sono apportate le modifiche di cui agli articoli 17, 18 e 19.

 

Art. 17 
Modifiche alla legge regionale n. 28 del 1998

1. All’articolo 3 della legge regionale n. 28 del 1998, sono apportate le seguenti modifiche: 
a) al comma 1 il periodo “Sono rilasciate dall’organo comunale competente per territorio, secondo la procedura di cui ai successivi articoli 4 e 5, le autorizzazioni di cui all’articolo 7 della legge n. 1497 del 1939, relative a:” è sostituito dal seguente: “Sono rilasciate dall’organo comunale competente per territorio, nel rispetto del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), e successive modifiche ed integrazioni, le autorizzazioni paesaggistiche relative a:”; 
b) la lettera c) del comma 1 è così sostituita: 
“c) gli interventi previsti negli strumenti di attuazione di cui all’articolo 21 della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45 (Norme per l’uso e la tutela del territorio regionale), approvati ai sensi dell’articolo 9, comma 5;”. 
c) dopo la lettera h) del comma 1 è aggiunta la seguente: 
“h bis) gli interventi di lieve entità soggetti al procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica di cui al decreto del Presidente della repubblica n. 139 del 2010;”; 
d) al comma 2 le parole “con la stessa procedura” sono soppresse; 
e) dopo il comma 2 è inserito il seguente: 
“2 bis. I provvedimenti di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all’articolo 167, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 42 del 2004, e successive modifiche ed integrazioni, compresi i provvedimenti di irrogazione delle relative sanzioni, che hanno per oggetto le opere ed i lavori previsti dal comma 1, sono rilasciati dall’organo comunale.”.

2. I commi 2, 3, 4 e 5 dell’articolo 4 e l’articolo 5 della legge regionale n. 28 del 1998, sono soppressi.

 

Art. 18 
Semplificazione delle procedure

1. Dopo l’articolo 5 della legge regionale n. 28 del 1998, è inserito il seguente: 
“5 bis (Semplificazione delle procedure di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità) 
1. In sede di prima applicazione, gli interventi di lieve entità da realizzarsi su aree o immobili sottoposti alle norme di tutela di cui alla parte III del decreto legislativo n. 42 del 2004, e successive modifiche, ed indicati nell’elenco allegato al decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 139 (Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell’articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche), sempre che comportino un’alterazione dei luoghi e dell’aspetto esteriore degli edifici, sono assoggettati al procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica così come disciplinato nel regolamento emanato con il citato decreto presidenziale. 
2. La Giunta regionale, con direttiva adottata previa deliberazione, può individuare ulteriori forme di semplificazione del procedimento di autorizzazione paesaggistica in conformità ai principi contenuti nel decreto del Presidente della Repubblica n. 139 del 2010.”.

 

Art. 19 
Modifiche alla competenza dell’Assessore

1. All’articolo 9 della legge regionale n. 28 del 1998, sono apportate le seguenti modifiche: 
a) al comma 1, dopo le parole “dal loro deposito” sono aggiunte le seguenti: “, corredate dalla attestazione dell’amministrazione comunale sulla conformità dell’intervento progettato ai vigenti strumenti urbanistici comunali.”; 
b) i commi 2, 3 e 4 sono soppressi.

 

Capo V 
Modifiche alla legge regionale n. 22 del 1984, alla legge regionale n. 10 del 2008, alla legge regionale n. 12 del 2011 e alla legge regionale n. 19 del 2011

Art. 20 
Modifiche alle norme sulla classificazione delle aziende ricettive

1. Alla legge regionale 14 maggio 1984, n. 22 (Norme per la classificazione delle aziende ricettive), il comma 4 bis dell’articolo 6, introdotto dalla legge regionale 7 agosto 2009, n. 3 (Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale), è sostituito dal seguente: 
“4 bis. Fatto salvo quanto previsto nel presente articolo, nelle aziende ricettive all’area aperta regolarmente autorizzate e nei limiti della ricettività autorizzata, gli allestimenti mobili di pernottamento, quali tende, roulotte, caravan, mobil-home, maxicaravan o case mobili e pertinenze ed accessori funzionali all’esercizio dell’attività, sono diretti a soddisfare esigenze di carattere turistico meramente temporanee e, anche se collocati in via continuativa, non costituiscono attività rilevante a fini urbanistici, edilizi e paesaggistici. A tal fine tali allestimenti devono: 
a) conservare i meccanismi di rotazione in funzione; 
b) non possedere alcun collegamento di natura permanente al terreno e gli allacciamenti alle reti tecnologiche, gli accessori e le pertinenze devono essere rimovibili in ogni momento.”.

 

Art. 21 
Modifiche alla legge regionale n. 12 del 2011

1. Al comma 32 dell’articolo 18 della legge regionale 30 giugno 2011, n. 12 (Disposizioni nei vari settori di intervento), è aggiunto il seguente periodo: “Lo strumento attuativo si considera automaticamente variato all’atto del rilascio del relativo permesso di costruire o di denuncia di inizio di attività da parte degli aventi diritto.”.

 

Art. 22 
Interpretazione autentica

1. Il comma 5 dell’articolo 3 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 10 (Riordino delle funzioni in materia di aree industriali), è da intendersi nel senso che per l’approvazione delle varianti ai piani regolatori delle aree e dei nuclei di industrializzazione che non comportino modifiche territoriali si applicano le disposizioni vigenti prima dell’entrata in vigore della legge regionale n. 10 del 2008 sino all’approvazione di una organica regolamentazione legislativa regionale che disciplini tutti gli aspetti della pianificazione urbanistica industriale.

 

Art. 23 
Modifiche alla legge regionale n. 19 del 2011

1. Alla legge regionale 21 settembre 2011, n. 19 (Provvidenze per lo sviluppo del turismo golfistico), sono apportate le modifiche di cui ai commi seguenti.

2. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 3 le parole “con sede legale in Sardegna” sono soppresse.

3. Al punto 5) della lettera a) del comma 1 dell’articolo 4, la parola :”40″ è sostituita dalla parola:”100″.

4. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 4, le parole: “in data 21 luglio 2009” sono soppresse.

5. Alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 5, le parole: “accesso diretto” sono sostituite dalle parole: “un collegamento agevole”.

6. Il comma 4 dell’articolo 5, è sostituito dal seguente: 
“4. La Giunta regionale, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, attiva la procedura di cui all’articolo 11 della legge regionale 23 ottobre 2009, n. 4 (Disposizioni straordinarie per il sostegno dell’economia mediante il rilancio del settore edilizio e per la promozione di interventi e programmi di valenza strategica per lo sviluppo), proponendo gli adeguamenti al Piano paesaggistico regionale necessari per consentire la realizzazione di nuove strutture residenziali e ricettive connesse ai campi da golf anche in ambito costiero, sino alla distanza di 1.000 metri dalla linea di battigia, 500 metri per le isole minori.”.

7. Il comma 5 dell’articolo 5, è sostituito dal seguente: 
“5. In considerazione della valenza strategica degli interventi di promozione e realizzazione di un sistema di campi da golf previsto della presente legge, i termini del procedimento di cui al comma 4 sono eccezionalmente ridotti alla metà.”.

8. Alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 6, ove ricorrono le parole: “nel raggio di 10 km” sono sostituite dalle parole: “nel raggio di 1 km”.

9. Al comma 1 dell’articolo 8, le parole: “dalla sua entrata in vigore” sono sostituite dalle parole: “dalla data di definitiva adozione degli adeguamenti al Piano paesaggistico regionale di cui ai commi 4 e 5 dell’articolo 5.”.

10. La lettera a) del comma 1 dell’articolo 8, è sostituita dalla seguente: 
“a) il progetto dell’impianto sportivo su supporto cartaceo e digitale, contenente tutte le indicazioni relative alla localizzazione e alle sue dimensioni corredato da una relazione preliminare sull’impatto paesaggistico ed ambientale, predisposta anche ai fini della procedura di verifica/screening di cui alla deliberazione della Giunta regionale 23 aprile 2008, n. 24/23, allegato B, con particolare riferimento al profilo tossicologico dei prodotti da usare per le operazioni di manutenzione dei manti erbosi e da uno studio per la valorizzazione e, qualora necessario, il reintegro e/o la restaurazione floristica e paesaggistica che consenta alle nuove strutture di integrarsi in totale armonia con le caratteristiche geomorfologiche e naturalistiche dei luoghi in cui si inseriscono, unitamente ad una simulazione grafica e fotografica dell’inserimento visivo, nel contesto territoriale, dell’intervento;”.

11. L’articolo 9 è sostituito dal seguente: 
“Art. 9 (Adempimenti regionali) 
1. L’Assessorato regionale del turismo, artigianato e commercio, ricevute le istanze e gli allegati di cui all’articolo 8, ne verifica la regolarità e completezza, dandone comunicazione entro quindici giorni ai soggetti interessati, ovvero segnalando eventuali irregolarità o documenti mancanti. Gli interessati, entro la scadenza del termine ultimo di cui all’articolo 8, comma 1, integrano a pena di inammissibilità della domanda, l’istanza o la documentazione come richiesto. 
2. L’Assessorato regionale del turismo, artigianato e commercio convoca, entro quindici giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, ovvero dalla ricezione delle integrazioni richieste, le conferenze dei servizi di cui all’articolo 14 bis della legge n. 241 del 1990, accorpando, ove possibile, più proposte di progetto. I progetti, in quanto d’interesse strategico della Regione, accedono alle procedure di cui al comma 2 dell’articolo 14 bis della legge n. 241 del 1990. 
3 Alle conferenze di servizi partecipano il proponente il progetto, il direttore generale dell’Assessorato regionale del turismo, artigianato e commercio in qualità di responsabile unico, il comune interessato, e tutte le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistica territoriale, del patrimonio storico artistico ed alla tutela della salute e pubblica incolumità, le quali si pronunciano, per quanto riguarda l’interesse da ciascuna tutelato, sulle soluzioni progettuali prescelte, secondo le modalità di cui agli articoli 14 bis, 14 ter, 14 quater della legge n. 241 del 1990. 
4. Le iniziative proposte, ricadendo nelle previsioni di cui all’allegato B 1, articolo 8, lettere a) e q) della deliberazione della Giunta regionale n. 23/24 del 2008, sono sottoposte alla procedura di verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale (screening). Tale verifica è compiuta nell’ambito della conferenza dei servizi, i tempi della procedura di cui all’allegato B della deliberazione della Giunta regionale n. 23/24 del 2008, sono ridotti alla metà, ad esclusione di quelli di cui all’articolo 7 del medesimo allegato. 
5. Nei casi in cui sia richiesta la valutazione di impatto ambientale, si procede ai sensi del comma 3, dell’articolo 14 bis della legge n. 241 del 1990. 
6. All’esito dei lavori della conferenza dei servizi, il responsabile unico adotta la determinazione di conclusione del procedimento che è trasmessa, entro sette giorni, unitamente ai progetti eventualmente adeguati ai sensi dell’articolo 14 bis, comma 2, della legge n. 241 del 1990, in sede di conferenza dei servizi, alla Commissione regionale di valutazione di cui all’articolo 11. Non sono trasmessi i progetti rispetto ai quali uno o più rappresentanti delle amministrazioni partecipanti abbiano espresso il proprio dissenso e per i quali, a giudizio delle medesime amministrazioni, non sia possibile alcuna modifica progettuale ai sensi dell’articolo14 quater della legge n. 241 del 1990. 
7. La Commissione regionale di valutazione, ricevuto il provvedimento, valuta le proposte sulla base dei seguenti requisiti: 
a) migliore coerenza complessiva del progetto sotto l’aspetto urbanistico e paesaggistico, privilegiando gli impianti sportivi di prima categoria idonei ad ospitare competizioni a carattere internazionale; 
b) migliore coerenza complessiva del progetto sotto l’aspetto economico-finanziario; 
c) miglior studio preliminare ambientale con simulazione grafica e fotografica d’inserimento visivo nel contesto territoriale dell’intervento; 
d) minore distanza dalle grandi vie di comunicazione stradale e dai porti ed aeroporti; 
e) minor consumo delle risorse idriche e/o capacità di riutilizzo dei reflui urbani o di altre risorse autonome atte a garantire una totale autosufficienza, mediante impianti di irrigazione totalmente informatizzati; 
f) migliore qualità dell’utilizzo della cubatura, privilegiando le proposte con volumetrie più contenute; 
g) migliore localizzazione della proposta valutata nell’ottica di conseguire l’obiettivo della distribuzione diffusa delle strutture negli ambiti di cui all’articolo 5, comma 6, con particolare riferimento a quelle proposte nelle aree svantaggiate; 
h) maggiore varietà e qualità dei servizi accessori aperti al pubblico; 
i) migliore riqualificazione di aree degradate, contaminate, trasformate o improduttive ai fini agro-pastorali; 
j) migliore qualità architettonica dei singoli manufatti e possesso dei requisiti per l’ottenimento di certificazione di risparmio energetico nazionali ed internazionali. 
8. L’Assessorato regionale del turismo, artigianato e commercio determina i parametri di valutazione per tutti i requisiti previsti dal comma 7; a quello previsto alla lettera g) è attribuito un punteggio doppio rispetto a ciascuno degli altri. La Commissione, inoltre, verifica la presenza delle strutture alberghiere esistenti nel raggio di un chilometro di cui all’articolo 6, comma 1, lettera e). 
9. La Commissione regionale di valutazione, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all’articolo 8, ovvero dal termine dell’ultima conferenza di servizi, conclude i suoi lavori redigendo per ciascun ambito una graduatoria dei progetti presentati, e trasmettendo quindi gli atti all’Assessorato regionale del turismo, artigianato e commercio. 
10. L’Assessorato regionale del turismo, artigianato e commercio, entro sette giorni dalla ricezione delle graduatorie, ammette alle agevolazioni previste dalla presente legge i primi cinque progetti per ciascuno degli ambiti individuati dall’articolo 5, comma 6.”.

12. La lettera g) del comma 1 dell’articolo 11 è soppressa.

13. Al comma 2 dell’articolo 11 le parole: “almeno sei componenti” sono sostituite dalle parole: “almeno cinque componenti”.

 

Art. 24 
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).

Approvato il DL. 265/A – Piano Casa della Sardegna prorogato!

Gentili lettori,

si è concluso l’iter di approvazione del DL. 265/A. Il Piano Casa della Regione Sardegna è stato prorogato.

Tante le novità. A breve pubblicheremo un testo coordinato con le modifiche apportate.

Invitiamo tutti gli interessati ad effettuare il piano casa a  contattarci.

 

Cogliamo l’occasione per informare che operiamo su tutto il territorio regionale. I nostri tecnici “esterni” sono ora presenti anche a Sassari, Oristano e Nuoro.

 

Ing. Enrico Craboledda

Piano casa 3 e fotovoltaico

Gentili lettori,

ad oggi il Consiglio Regionale non ha ancora concluso l’iter di approvazione del Disegno di Legge 265/A.

Sono stati discussi e votati più di 200 emendamenti, e pare ne manchino altrettanti (almeno secondo quanto scritto da tiscali news) ..a questo punto, pensiamo che la proroga alla legge possa essere molto incerta.

 

SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE E FONTI RINNOVABILI

Cogliamo l’occasione per informarvi della possibilità di installazione di impianti fotovoltaici. I nostri contatti con le numerose imprese del settore, dislocate in tutto il territorio regionale, ci consentono di poter fornire le migliori soluzioni tecniche alle migliori offerte economiche.

Sostanzialmente esistono due modi di installare un impianto fotovoltaico:

  • investire per l’installazione dell’impianto, e guadagnare nel tempo (20 anni di contributi);
  • installare l’impianto completamente a costo zero, e ottenere il risparmio in bolletta e guadagnare (un po’ meno) nel tempo (sempre 20 anni di contributi);

 

Qualora vogliate maggiori informazioni o siata interessati alle offerte proposte, vi invitiamo a contattarci

 

Ing. Enrico Craboledda

Scadenza piano casa e proroga in discussione

Gentili lettori,

facciamo seguito alle domande pervenuteci in merito all’attuale scadenza del piano casa.

Il Piano Casa della Regione Sardegna scade il 31.10.2011 (tra due settimane, circa). Entro questo termine devono essere presentetate le istanze relative agli interventi che si intendono effettuare. Si ricorda che l’articolo 15Utilizzo del patrimonio edilizio e recupero dei sottotetti” non è interessato da questa scadenza.

Da settimane si parla di un’eventuale proroga. A tal proposito, informiamo che è in discussione presso il Consiglio Regionale il Disegno di Legge 265/A: questo prevede alcune modifiche alla legge tra cui anche la proroga dei termini di un ulteriore anno.

La proroga al piano casa, quindi, non è ancora ufficialmente approvata. (e secondo noi, la sua approvazione rimane molto incerta)

 

Ing. Enrico Craboledda

Aggiornamento domande frequenti – 2011

E’ stata aggiornata la sezione delle DOMANDE FREQUENTI – FAQ

Tra le domande più frequenti che riceviamo, una riguarda i costi del piano casa.

Di seguito riportiamo una delle nuove domande-risposte inserite:

 

Ho le idee poco chiare su quali siano tutti i costi che dovrò affrontare. Ma quanto costa “fare il piano casa”? (NUOVA – inserita il 24.09.2011)

Effettuare un intervento di ampliamento (o di demolizione e ricostruzione) con il piano casa costa quanto (a volte anche meno) qualunque altro intervento edilizio. Le spese che si dovranno affrontare saranno:

  • diritti di segreteria per accesso agli atti amministrativi, costi di riproduzione del progetto e presentazione della domanda
  • oneri professionali
  • costo per la realizzazione dell’intervento
  • al comune: oneri di urbanizzazione, costo di costruzione, eventuale monetizzazione di spazio parcheggio

Tutte le voci sopra indicate variano in funzione della dimensione del progetto ed in funzione del comune in cui si effettua l’intervento.

Riportiamo un esempio:

Diritti di segreteria per accesso agli atti amministrativi, costi di riproduzione e presentazione della domanda

Variano in funzione del comune. Si può andare da un minimo di pochi euro ad un massimo di circa100 €.

Oneri professionali


…. continua

 

Ing. Enrico Craboledda