Trascorsi 15 giorni dalla sua pubblicazione sul Buras n. 4 del 17/01/2019, è entrata in vigore (oggi) la nuova Legge Regionale 1/2019, chiamata “Legge Semplificazione 2018” .
Quella che sembrava essere una “innocua” leggina di fine mandato, arrivata dopo la mancata a nuova legge urbanistica, ha portato tantissime novità in materia urbanistica, edilizia, e nei procedimenti.
E anche il piano casa ha subito qualche modifica interessante; vediamo le principali nel dettaglio.
Modifiche all’Art. 26 (Disposizioni di salvaguardia dei territori rurali)
Indice
- 0.1 Modifiche all’Art. 26 (Disposizioni di salvaguardia dei territori rurali)
- 0.2 Modifiche all’Art. 29 (Frazionamento di unità immobiliari a seguito degli interventi di incremento volumetrico di cui alla legge regionale n. 4 del 2009
- 0.3 Modifiche all’Art. 32 – Interventi per il riuso e per il recupero con incremento volumetrico dei sottotetti esistenti
- 0.4 Modifiche all’Art. 33 – Interventi per il riuso degli spazi di grande altezza
- 0.5 Modifiche all’Art. 36 – Disposizioni Comuni
- 1 E voi, che ne pensate?
Il comma 4 è stato integralmente sostituito con il seguente:
4. Nelle more dell’aggiornamento della disciplina regionale delle trasformazioni ammesse nelle zone agricole E, l’edificazione di fabbricati è consentita per fini residenziali agli imprenditori agricoli professionali e/o ai coltivatori diretti con superficie minima di intervento fissata in tre ettari. (inserito dall’art. 31 della L.R. 1/2019)
Viene aperta la possibilità di edificare in agro non solo agli imprenditori agricoli a titolo principale, ma anche ai coltivatori diretti.
Rimane ferma la disposizione della superficie minima fissata in tre ettari.
Modifiche all’Art. 29 (Frazionamento di unità immobiliari a seguito degli interventi di incremento volumetrico di cui alla legge regionale n. 4 del 2009
Se prima della’entrata in vigore della nuova L.R. 1/2019 il frazionamento delle unità ampliate con il “vecchio” piano casa (L.R. 4/09) era ammesso solo nelle zone A, B e C, e per le sole destinazioni residenziali, da oggi è possibile frazionare le unità ampliate con la vecchia norma anche le unità commerciali o artigianali, e in tutte le zone urbanistice.
Modifiche all’Art. 32 – Interventi per il riuso e per il recupero con incremento volumetrico dei sottotetti esistenti
Interessanti modifiche e qualche chiarimento sono inseriti anche all’articolo 32 della L.R. 8/2015 che disciplina il riuso e il recupero dei sottotetti esistenti ai fini abitativi.
Viene infatti specificato che Il riuso dei sottotetti determina il conseguente ottenimento dell’agibilità; chiarimento reso necessario per spiegare ad alcuni di che colore fosse il cavallo bianco di Napoleone (fine della polemica 🙂 )
Modifiche all’Art. 33 – Interventi per il riuso degli spazi di grande altezza
Per il riuso degli spazi di grande altezza, vengono ridefinite le altezze minime: se prima era necessario avere almeno 4,60 m liberi di interpiano, per poter recuperare gli spazi di grande altezza mediante la realizzazione di soppalchi, da oggi sono sufficienti 4,10 metri.
Modifiche all’Art. 36 – Disposizioni Comuni
Alcune tra le modifiche più interessanti sono quelle inserite all’articolo 36 – Disposizioni Comuni.
Cambia, innanzitutto, come vengono considerati i volumi oggetto di condono edilizio: se prima venivano considerati come base su cui calcolare l’ampliamento volumetrico, ma poi detratti dall’ammontare totale ottenuto, oggi non vengono considerati nè ante nè post calcolo.
I volumi oggetto di condono edilizio non sono computati nella determinazione del volume urbanistico cui parametrare l’incremento volumetrico. (inserito dall’art. 36 c.1 della L.R. 1/2019)
Altra modifica interessante apportata all’articolo 36 riguarda la superficie minima del lotto per poter ampliare gil immobili in agro.
Da oggi sarà possibile ampliare gli immobili in agro con superficie del lotto superiore a 2500 mq, mentre la disposizione superata prevedeva almeno 1 ettaro.
In ultimo, ma non meno importante, la possibilità di frazionare anche gli interventi a destinazione commerciale o artigianale, e non più solo nelle zone A, B e C.
Altre modifiche sono state apportate agli articoli riguardanti la demolizione e ricostruzione con premio volumetrico, ma ne parleremo più avanti.
E voi, che ne pensate?
Scrivete nei commenti, oppure entrate nella community del Piano Casa Sardegna su Facebook e lasciatemi il vostro parere in merito.
A me sembrano veramente interessanti.
PS: inutile dire che trovate i testi coordinati del piano casa (L.R. 8/2015) e della L.R. 23/1985
Salve,
Avrei alcuni quesiti che non mi sono chiari, in definitiva non ho capito se dopo aver usufruito del piano casa l’immobile si puo frazionare ed eventualmente quando è possibile, poi vorrei chiedere se il piano casa verra prorogato dopo la scadenza di giugno 2019.
Buongiorno
Ad oggi, l’immobile ampliato può essere frazionato subito se l’unità più piccola derivante ha una superficie non inferiore a 70 mq lordi (se ampliato con la l.r. 8/2015), o se non inferiore a 50 mq lordi (se ampliato con la l.r. 4/2009. in realtà esistono altre casistiche per la l.r. 4/2009). Per la possibilità di proroga, ancora non si sa nulla.
C’è qualcosa che non quadra nelle modifiche dell’Art. 33 per gli interventi per il riuso degli spazi di grande altezza. Se ho uno spazio con altezza di 4,10 e devo realizzare un soppalco (hmin=2,00 per essere considerato calpestabile a Cagliari), vuol dire che sarà ammesso avere un altezza utile sotto il soppalco inferiore a 2,40. Perciò sotto il soppalco non potrà esserci alcun vano accessorio.
Buongiorno Federica. La norma parla di altezze media non inferiore a 2 metri per la parte sopra soppalco. Questo significa che si potrebbe avere anche un’altezza minima di 1,30 m + 2,40 sottostante = 4,10 di altezza libera minima di interpiano.
Buonasera. Non mi e’ chiaro se ad oggi, è possibile usufruire del bonus volumetrico della Legge Casa Sardegna nel caso di un’abitazione in zona B in cui la superficie condonata è circa l’85% della superficie totale. Grazie a chi potrà darmi la sua opinione
Buonasera Jhonny, ad oggi è possibile usufruire dell’incremento volumetrico per la parte non condonata. Potresti ampliare fino al 35% di quel 15% di volume che non è stato oggetto di condono.
Ho un piccolo appezzamento di terreno in zona agricola E sottozona E2, mq 4000, vorrei costruire un piccolo ricovero attrezzi di mq 40? Nel mio comune vige il piano di fabbricazione il quale non da vincoli particolari in zona E. C’è il PUC approvato dal Comune nel 2012, ma non ancora approvato dalla regione. Nel PUC, in zona omogenea E. nelle note attuative ce una nota che dice: chi possiede un terreno uguale o superiore a 4000 mq può realizzare un ricovero attrezzi di superfice lorda di 45 mq, altezza alla gronda mt 3. Vorrei capire a cosa devo fare riferimento grazie