Sentenza Tar Sardegna 142-2015 – Tempus Regit Actum

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Sentenza Tar Sardegna 142-2015 – Tempus Regit Actum

Sentenza del Tar Sardegna sul concetto del “Tempus Regit Actum”. Diniego alla richiesta di recupero del sottotetto ai sensi dell’articolo 15 della L.R. 4/09, in quanto abrograto dall’articolo 44 della L.R. 8/2015

N. 01242/2015 REG.PROV.COLL. N. 00942/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 942 del 2015, proposto da:
xxxxxxxxxxxx, rappresentata e difesa dall’avv. xxxxxxxxx, con domicilio eletto presso il suo studio, in Cagliari,xxxxxxxxxxx;

contro

Comune di Cagliari, rappresentato e difeso dall’avv. xxxxxxxxxxx, con domicilio eletto presso l’Ufficio legale dell’Ente, in Cagliari, via Roma n.145;
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia:
– del provvedimento di diniego di concessione edilizia per recupero ai fini abitativi del sottotetto esistente, ai sensi dell’art. 15 L.R. 04/2009 – Pratica Edilizia n. xxxxxxx, inviato con comunicazione via pec all’Ing. xxxxxxxxx dell’11/09/2015 protocollo n. xxxxxxxx e non anche alla proprietaria, sebbene nella comunicazione sia indicato l’invio a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.

Visti il ricorso e i relativi allegati.
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Cagliari.
Viste le memorie difensive.
Visti tutti gli atti della causa.
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2015 il dott. xxxxxxxxxxxx  e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.

Rilevato che il ricorso ha ad oggetto il provvedimento di diniego frapposto dal Comune di Cagliari alla sua richiesta di permesso di costruire relativa al recupero di un sottotetto, formulata in base all’art. 15 della l.r. 23 ottobre 2009, n. 4.

Rilevato, altresì, che in ricorso -senza contestare il fatto che l’intervento proposto è risultato difforme ai parametri nel frattempo introdotti dalla sopravvenuta l.r. 23 aprile 2015, n. 8- si sostiene che quest’ultima normativa non debba trovare applicazione nel caso di specie, considerato il ritardo in cui il Comune di Cagliari è incorso rispetto al termine di conclusione del procedimento, che avrebbe dovuto tempestivamente concludersi nella vigenza dell’originaria normativa.

Ritenuto che questa prospettazione non meriti essere condivisa, aderendo il Collegio alla consolidata impostazione giurisprudenziale (cfr., da ultimo, Consiglio di Stato, Sez. IV, 12 marzo 2015, n. 1313) secondo cui il procedimento amministrativo è retto dal principio tempus regit actum, dovendo perciò l’Amministrazione applicare la normativa vigente al momento della propria decisione, anche laddove la stessa giunga in ritardo rispetto al termine di conclusione del procedimento, rispetto al quale l’interessato trova apposito sistema di tutela nel rito del silenzio, che nel caso in esame non risulta essere stato attivato;

né può trovare applicazione, nel caso in esame, l’invocato art. 41, comma 1, della l.r. n. 8/2015, che espressamente sottopone al regime normativo previgente le domande presentate prima dell’entrata in vigore della nuova legge, giacché tale norma transitoria limita espressamente il proprio ambito di applicazione agli interventi “di cui al capo I della legge regionale n. 4 del 2009”, mentre l’art. 15, relativo al recupero dei sottotetti,.è contenuto al capo III della medesima legge regionale.

Ritenuto, infine, che la mancata indicazione del responsabile del procedimento non comporti alcuna invalidità del provvedimento, configurando una mera irregolarità dello stesso (cfr. ex multis, T.A.R. Napoli, Sez. VI 22 ottobre 2015 n. 4931), così come l’assenza di preavviso di diniego deve considerasi sanata ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 21 octies della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., visto il carattere vincolato della decisione di diniego alla luce della sopravvenuta normativa regionale.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere respinto, seppure con integrale compensazione delle spese di lite, considerato il ritardo procedimentale in cui è obiettivamente incorsa l’Amministrazione resistente.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe proposto.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2015 con l’intervento dei magistrati:

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23/12/2015

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