Sentenza TAR Sardegna Piano Casa 953/2014

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Sentenza TAR Sardegna Piano Casa: Oneri Urbanizzazione Spropositati

La sentenza 953/2014 del TAR Sardegna dà ragione ad una ricorrente per gli oneri di urbanizzazione eccessivi, deliberati dal Comune di Villasimius per il Piano Casa.

Il Piano Casa è stato un ottimo strumento per le casse dei comuni, è inutile negarlo.

E alcuni comuni avevano scelto di approfittare (forse in maniera eccessiva) della possibilità di deliberare eventuali aumenti degli oneri concessori, per rivedere al rialzo i corrispettivi unitari per l’urbanizzazione e il costo di costruzione.

Uno dei casi più conosciuti nel mondo “Piano Casa” era (ormai si parla al passato!) quello del Comune di Villasimius che aveva deliberato un aumento del contributo di urbanizzazione per gli ampliamenti in zona F pari a 500 €/mc, per le seconde case, mentre per le prime abitazioni è fissato in 41,96 €/mc. (Per dare un termine di paragone, nelle zone B del comune di Cagliari è fissato in circa 2 euro al metro cubo.)

Per fare due conti (molto veloci), prendiamo il caso della ricorrente:

Volume esistente = circa 300 mc

Volume in ampliamento (10%) = 30 mc (che si traducono in meno di 10 mq netti)

Oneri di Urbanizzazione = 500 €/mc * 30 mc = 15 000 €

sentenza tar sardegna piano casa 474/2014Per realizzare in opera questi 10 mq, il costo si aggirerà (una stima orientativa) a circa 10 mila euro.

E per realizzare questi 10 mq, il comune ha richiesto 15 000 euro di urbanizzazione (oltre a circa 900 euro per il Costo di Costruzione)

L’onere di urbanizzazione ben superiore al costo di realizzazione dell’opera. Mah …

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna, a seguito di ricorso, ha analizzato il caso in specie e con la sentenza 953/2014 ha chiarito che:

… il contributo per oneri di urbanizzazione costituisce un corrispettivo di diritto pubblico, di natura non tributaria, posto a carico del costruttore o a titolo di partecipazione ai costi delle opere di urbanizzazione in ragione dei benefici che la nuova costruzione ne ritrae o ai fini del recupero delle spese sostenute dalla collettività comunale riguardo alla trasformazione del territorio assentita.

Il suo presupposto va quindi ravvisato nella domanda di una maggiore dotazione di servizi nell’area di riferimento indotta dall’edificazione o dall’ampliamento dell’immobile poiché, come detto, l’entità degli oneri di urbanizzazione è nella
sostanza correlata alla variazione del carico urbanistico determinata dall’intervento proposto.

Ciò che determina l’esigenza, imprescindibile secondo le anzidette disposizioni, di una costante e diretta correlazione tra la quantificazione degli oneri per le urbanizzazioni e i costi delle opere stesse.

…  La delibera in questione, nella parte in cui stabilisce oneri concessori così elevati appare palesemente in contrasto con la finalità dichiaratamente perseguita dal legislatore regionale di promuovere il sostegno dell’economia mediante il rilancio del settore edilizio favorendo interventi diretti alla riqualificazione ed al miglioramento della qualità architettonica e abitativa, della sicurezza strutturale, della compatibilità paesaggistica e dell’efficienza energetica del patrimonio edilizio
esistente nel territorio regionale, anche attraverso la semplificazione delle procedure (art. 1 legge regionale n. 4/2009).

Tale prescrizione, quindi, nella parte in cui impone oneri concessori che, nei piccoli lavori di ampliamento come quello di specie, si rivelano di importo addirittura superiore al costo dei lavori medesimi, lungi dal favorire la realizzazione di tali interventi, come detto incentivati dal legislatore regionale, ne deprime enormemente la diffusione, vanificando il perseguito intento di rilanciare il settore edilizio.

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Ing. Enrico Craboledda