Fili più esterni delle facciate: secondo il TAR contano anche i balconi

Fili più esterni delle facciate: secondo il TAR contano anche i balconi 1

Fili più esterni delle facciate: secondo il TAR contano anche i balconi

Il TAR smentisce l’interpretazione troppo restrittiva del Comune di Cagliari in materia di ampliamenti con il piano casa: tra i fili più esterni delle facciate si devono considerare anche i balconi.

La domanda è ricorrente, e spesso mi è stata posta anche attraverso questo sito:

“ma che cosa si intende per i fili più esterni delle facciate prospicienti gli spazi pubblici?”

b_730_e3764bb9-fada-462b-85e9-7e0ca9d35e7aA mio avviso, l’interpretazione corretta viene dalla semplice lettura del significato ITALIANO delle parole riportate nella legge.

Rappresentano, quindi, i fili più esterni delle facciate, il perimetro dell’edificio ivi inclusi gli aggetti (balconi, ecc…).  

E il Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna, ne conviene e giudica corretta la mia ( e non solo mia) lettura del testo (non interpretazione, ma semplice lettura !)

Il fatto:

  • Il Comune di Cagliari dichiara inammissibile l’intervento (tra l’altro, oltre i 30 giorni previsti dalla D.I.A.) perchè modifica i fili più esterni delle facciate
  • la presentante, ricorre al TAR Sardegna, che ammette il ricorso e giudica eccessivamente restrittiva l’interpretazione del Comune di Cagliari

Il caso rientra tra quelli ammessi dal punto 3), lettera b) del comma 2 dell’articolo 2 della Legge Regionale 4/2009 e smi:

3) nei singoli piani a condizione che l’intervento si armonizzi con il disegno architettonico complessivo dell’edificio e che non vengano modificati i fili più esterni delle facciate prospicienti spazi pubblici.

Secondo Cagliari, i balconi e gli eventuali aggetti non rientrano tra quelli da considerarsi “i fili più esterni delle facciate“; tale concetto è espresso anche nei loro indirizzi interpretativi della norma, di recente pubblicazione (19/12/2013), dal quale si legge

8. Sulla definizione dei fili esterni previsti all’articolo 2 comma 2 lett.b punto 3 della LR4/09 e s.m.i.

Si ritiene che la norma faccia riferimento al filo esterno del fabbricato come determinato dalle superfici esterne delle chiusure degli spazi chiusi, al netto di sporgenze decorative o funzionali .

370885485_be5a47477e_bL’ultima (per ora) parola è detta dal TAR che si è espresso in tal modo:

– l’art. 2, comma 2, n. 3, della l.r. n. 4/2009 prevede che l’ampliamento volumetrico dei singoli piani di un edificio possa avvenire a condizione “che non vengano modificati i fili più esterni d elle facciate prospicienti spazi pubblici”;

il Comune resistente intende questo limite di legge come riferito alla sagoma dell’edificio disegnata dalle sole superfici coperte dello stesso, senza, cioè, che si possano considerare anche balconi o altri elementi che aggettino verso l’esterno più delle parti chiuse del fabbricato;

– tale interpretazione non è, però condivisibile, sia perché contrasta con il sopra richiamato tenore testuale della norma, che fa riferimento genericamente ai “fili più esterni delle facciate”, espressione che per la sua genericità si presta a tenere conto anche dei balconi e degli altri aggetti, sia perché, nell’eventuale dubbio interpretativo, non si vede quali concreti obiettivi di “qualità architettonica” (o di altro genere) potrebbero aver spinto il legislatore regionale a dettare una prescrizione così automaticamente restrittiva;

Da questa sentenza, emergono anche altre considerazioni molto importanti, soprattutto in termini di tempistica dei procedimenti: il provvedimento interdittivo deve essere espresso e notificato entro 30 giorni, infatti:

  • in questo modo, visto e considerato che 30 sono i giorni oltre il quale si possono iniziare i lavori, la tempestiva notifica previene la formazione di opere inutili,
  • inoltre, viene assicurata la funzione dell’iter di accelerazione procedurale previsto dalla DIA, la quale, in difetto, risulterebbe del tutto frustrata

 

Avviso ai lettori: la mancata comunicazione entro 30 giorni di sospensiva dei lavori da parte dell’amministrazione comunale, non comporta automaticamente la formazione del permesso di costruire e la liceità del progetto realizzato.

Scarica la sentenza n. 122/2014: sentenza 122-2014.pdf

Enrico Craboledda

 

Sentenze 93 e 94 / 2014: In materia di ampliamenti in zona agricola con il piano casa

Sentenze 93 e 94 / 2014: In materia di ampliamenti in zona agricola con il piano casa 2

Sentenze 93 e 94 / 2014: E’ possibile costruire in zona agricola con il piano casa, ma  …

Frazionare un lotto molto grande in zona agricola, al fine di ricavare molti lotti su cui edificare non è consentito, e viene identificato come lottizzazione abusiva

13_398_20130527130908Con le sentenze 93 e 94 del 2014 il TAR Sardegna si esprime in materia di nuove costruzioni in zona agricola.

Raccontiamo i fatti: un proprietario di un lotto nell’agro di Olbia decidere di frazionarlo in diversi lotti di superficie inferiore.

I terreni nell’agro così ricavati hanno la superficie minima per essere ritenuti edificabili, così come stabilito dal Piano Casa Sardegna che ha riportato in auge la vecchia “direttiva sulle zone agricole”, riportando la superficie minima per l’edificazione dai 3 ettari previsti dal Piano Paesaggistico Regionale ad 1 ettaro.

Il proprietario ha quindi venduto i vari lotti ricavati come edificabili (ed effettivamente possiedono la superficie minima per essere ritenuti tali)

Successivamente, lui e gli altri acquirenti, hanno ciascuno per suo conto, presentato una richiesta di concessione edilizia per la costruzione di una casa in zona agricola.

Il comune di Olbia ha ritenuto opportuno non concedere tali concessioni, in quanto se è pur vero che ciascun lotto possiede i requisiti per essere edificabile, è anche vero che, con una visione più ampia d’insieme, concedere l’edificazione a tutti i richiedenti avrebbe messo in atto una vera e propria trasformazione urbanistica dell’area.

Riportiamo il testo della motivazione

“…nel compendio oggetto di intervento è in atto una trasformazione urbanistica ed edilizia dei terreni, attuata mediante il frazionamento che ha individuato sia i lotti che le strade (opere di urbanizzazione primaria) e la vendita del terreno in lotti che, per loro caratteristiche quali la dimensione, il numero e la previsione di opere di urbanizzazione consistenti anche nella previsione di servitù di passaggio negli atti di trasferimento dei terreni, denunciano in modo non equivoco la loro destinazione a scopo edificatorio;

 

da una visione complessiva e d’insieme emerge il fatto che nel compendio in questione sono state presentate diverse pratiche edilizie, volte all’ottenimento delle autorizzazioni necessarie all’edificazione dei suoli, relative a lotti di terreno, oggetto di precedente frazionamento e vendita, che non risultano in posizione contigua ad assi viari di collegamento preesistenti; al contrario, sono presenti strade di accesso ai lotti di recente realizzazione che costituiscono di fatto opere di urbanizzazione primaria, soggette a concessione edilizia e realizzate in assenza della stessa…”.

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Secondo il Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna è corretta l’interpretazione e la procedura del Dirigente del Settore Pianificazione e Gestione del Territorio Edilizia Privata e Pubblica: infatti precisa che, partendo dalla definizione di lottizzazione abusiva descritta nel Testo Unico dell’Edilizia (DPR 380/01),

Costituiscono, quindi, lottizzazione abusiva i casi di alienazione e frazionamento di lotti in cui traspaiano elementi di per sé rivelatori della utilizzabilità del terreno (per le oggettive modalità di frazionamento e per la contiguità ad assi viari di collegamento e ad insediamenti abitativi preesistenti) per finalità edificatorie, non richiedendosi, quindi, alcuna ulteriore attività accertativa da parte del Comune circa la sussistenza (peraltro assai difficilmente dimostrabile) di un intento soggettivo edificatorio”

Dura lex. Sed lex.

Scarica il testo della sentenza 93-2014 e della sentenza 94-2014

Enrico Craboledda

 

Sentenza 666/2013: Entro i 300 m, nessun ampliamento senza miglioramento della qualità architettonica

Sentenza 666/2013: Entro i 300 m, nessun ampliamento senza miglioramento della qualità architettonica 3

Sentenza 666/2013: Entro i 300 m, nessun ampliamento senza miglioramento della qualità architettonica

Il TAR Sardegna conferma che senza nessun miglioramento della qualità architettonica, è corretto il parere negativo della Commissione Regionale per il Paesaggio e la Qualità Architettonica

GiudiceIl Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna si esprime in merito all’applicazione dell’articolo 4 del Piano Casa della Sardegna.

Il caso: da una parte la Commissione Regionale per il Paesaggio e la Qualità Architettonica e dall’altra il presentante un progetto di ampliamento di un immobile a finalità turistico-ricettiva ai sensi dell’articolo 4 della L.R. 4/2009.

La Commissione ha espresso parere negativo all’intervento di ampliamento che prevedeva la realizzazione di un nuovo corpo di fabbrica, distaccato dal principale, all’interno della fascia dei 300 mt dalla linea di battigia perchè insussistente il requisito del miglioramento della qualità architettonica.

Secondo il TAR è corretto il parere negativo della Commissione in quanto

tale motivazione è perfettamente in linea con il richiamato dettato normativo, posto che la realizzazione di un nuovo corpo di fabbrica, separato da quello preesistente -al quale, peraltro, non si prevede di apportare alcuna modificazione- per definizione non può perseguire quel “miglioramento della qualità architettonica” che l’art. 4, comma 1, della l.r. n. 4/2009 indica quale presupposto necessario degli incrementi volumetrici da realizzare all’interno della fascia di 300 metri dalla linea di battigia.

 

Per scaricare il testo della sentenza: Sentenza TAR Sardegna 666/2013

Enrico Craboledda

Sentenza 962/2013: E’ possibile applicare l’art. 5 anche in assenza di piano attuativo

Sentenza 962/2013: E' possibile applicare l'art. 5 anche in assenza di piano attuativo 4

Sentenza 962/2013: E’ possibile applicare l’art. 5 anche in assenza di piano attuativo

Con la sentenza 962 del 23/12/2013 Il TAR ha annullato il diniego espresso dal Comune di Cagliari per un intervento di demolizione e ricostruzione  ai sensi dell’art. 5 della L.R. 4/2009 in zona un cui  è necessario, per l’edificazione, un piano attuativo approvato.

tar_sardegnaL’abbiamo sempre detto.

E il TAR ci ha dato ragione.

Con la sentenza 962 del 23/12/2013 Il TAR ha annullato il diniego espresso dal Comune di Cagliari per un intervento di demolizione e ricostruzione  ai sensi dell’art. 5 della L.R. 4/2009 in zona un cui  è necessario, per l’edificazione, un piano attuativo approvato.

I fatti: il richiedente propone un intervento di demolizione e ricostruzione ai sensi dell’articolo 5 della L.R. 4/2009 in zona D, sottozona DR del Comune di Cagliari.

L’ufficio tecnico del Comune di Cagliari esprime il diniego ad effettuare l’intervento con le seguenti motivazioni:

  • ai sensi dell’art. 44 delle norme tecniche di attuazione (NTA) del piano urbanistico comunale (PUC), l’intervento è subordinato all’approvazione di un piano attuativo esteso all’intera zona;

  • la medesima area è inclusa nell’ambito costiero n. 1 Golfo di Cagliari ex art. 14 delle NTA del PPR e il successivo art. 15, comma 3, delle dette NTA, stabilisce che “per i comuni dotati di PUC approvato ai sensi dei commi 1 e 2 dell’art. 8 della L.R. 2008 n. 4 nelle zone C, D, F, e G possono essere realizzati gli interventi previsti negli strumenti urbanistici attuativi approvati e con convenzione efficace alla data di approvazione del PPR”, mentre la zona in cui ricade la superficie immobiliare è priva di strumentazione attuativa.

Entrambi i punti di contestazione, secondo il TAR, sono affrontabili entrambi con l’art. 8 comma 5.ter della Legge Regionale 4/2009 e smi “Gli interventi di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 sono realizzati in deroga alle previsioni dei regolamenti edilizi e degli strumenti urbanistici comunali vigenti ed in deroga alle vigenti disposizioni normative regionali; possono essere superati gli indici massimi di fabbricabilità. È in ogni caso fatto salvo il rispetto delle disposizioni del Codice civile e i diritti dei terzi”; articolo con il  quale il Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna intende dare ragione al ricorrente,

La trascritta norma è, dunque, chiara nel prevedere che gli interventi ivi contemplati possono essere realizzati, in deroga tanto alle normative comunali, quanto a quelle regionali, ivi compreso, quindi, il PPR

C.V.D.

Come volevasi dimostrare.

 

Per scaricare il testo della sentenzaSentenza 962-2013

Enrico Craboledda

 

Nuova sezione: Sentenze del TAR sull’applicazione del Piano Casa in Sardegna

Nuova sezione: Sentenze del TAR sull'applicazione del Piano Casa in Sardegna 5

Nuova sezione: Sentenze del TAR sull’applicazione del Piano Casa in Sardegna

Da oggi è disponibile una nuova sezione nel quale riportiamo le sentenze del TAR di Cagliari sull’applicazione del Piano Casa in Sardegna

tar_sardegnaViste le numerose richieste da parte dei nostri affezionati e costanti lettori, abbiamo deciso di dare vita ad una nuova sezione all’interno del nostro sito internet: infatti da oggi è disponibile la sezione “Sentenze” (raggiungibile dal menu sulla destra) nel quale riportiamo le sentenze in cui il TAR Sardegna si pronuncia sull’applicazione del Piano Casa in Sardegna (Legge Regionale 4/2009, e smi)

La Legge Regionale 4/2009, con le sue modifiche e integrazioni avvenute nel corso dei suoi ormai 4 anni di vita, è da sempre stata oggetto di diatriba tra gli uffici comunali  e i cittadini. A volte con ragione degli uni, a volte con ragione degli altri, l’applicazione dei diversi articoli del Piano Casa in Sardegna non è mai stato semplice.

Questa nuova sezione, che racchiude le sentenze di pronuncia del TAR Sardegna, vuole essere un aiuto per tutti (tecnici comunali, liberi professionisti, e normali cittadini) affinchè siano chiari gli orientamenti del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna sulla corretta applicazione del Piano Casa.

Ricordiamo che le sentenze del TAR Sardegna sono pubbliche e reperibili; cercheremo di tenere il nostro sito il più aggiornato possibile.

 

Iniziamo subito con la prima ( in realtà, è l’ultima in ordine cronologico). Le altre seguiranno nei prossimi giorni

 

Sentenza 962/2013 – Annullamento del diniego rilasciato dal Comune di Cagliari per un intervento di demolizione e ricostruzione ai sensi dell’art. 5 della L.R. 4/2009 in assenza del piano attuativo di zona

 

Stay tuned.

Enrico Craboledda

 

Recupero dei seminterrati: possibile una parziale abrogazione dell’articolo 15.bis del Piano Casa Sardegna

Recupero dei seminterrati: possibile una parziale abrogazione dell'articolo 15.bis del Piano Casa Sardegna 6

Recupero dei seminterrati: è possibile una parziale abrogazione dell’articolo 15.bis del Piano Casa Sardegna

E’ datato 5 dicembre il Progetto di Legge n. 595: in caso di conversione in legge, niente più recupero ai fini abitativi dei piani seminterrati.

consiglio_regione_sardegnaE’ datato 5 dicembre il Progetto di Legge n. 595 che prevede una integrale revisione dell’articolo 15.bis, ed eliminerebbe (in caso di conversione in legge, che è molto probabile) integralmente il recupero ai fini abitativi dei piani seminterrati.

Nel sito del Consiglio Regionale, infatti, si possono leggere due importanti progetti di legge (entrambi successivi al disastro di Olbia e degli altri comuni coinvolti avvenuto a fine novembre):

– Progetto di Legge 586 – Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 2009, n. 4 (Disposizioni straordinarie per il sostegno dell’economia mediante il rilancio del settore edilizio e per la promozione di interventi e programmi di valenza strategica per lo sviluppo), e delle disposizioni successive di integrazione, modifica e proroga dei termini della medesima legge regionale.

– Progetto di Legge 595 – Modifiche all’articolo 15 bis della legge regionale 23 ottobre 2009, n. 4 (Disposizioni straordinarie per il sostegno dell’economia mediante il rilancio del settore edilizio e per la promozione di interventi e programmi di valenza strategica per lo sviluppo), introdotto dall’articolo 15 della legge regionale 21 novembre 2011, n. 21.

Il PL 586 prevede l’abrogazione integrale del Piano Casa Sardegna e di tutte le successive modifiche e integrazioni.

Il Progetto di Legge 595 prevede la modifica dell’articolo 15.bis della Legge Regionale 23 ottobre 2009, n. 4 e smi, eliminando in toto la possibilità di recuperare ai fini abitativi i seminterrati. Ecco il  testo di legge proposto, con alcuni commenti (in corsivo e in blu) agli articoli

 

TESTO DEL PROPONENTE

Art. 1
Modifiche all’articolo 15 bis della legge regionale n. 4 del 2009 introdotto dall’articolo 15 della legge regionale n. 21 del 2011

1. L’articolo 15 bis della legge regionale 23 ottobre 2009, n. 4 (Disposizioni straordinarie per il sostegno dell’economia mediante il rilancio del settore edilizio e per la promozione di interventi e programmi di valenza strategica per lo sviluppo), introdotto dall’articolo 15 della legge regionale 21 novembre 2011, n. 21 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale n. 4 del 2009, alla legge regionale n. 19 del 2011, alla legge regionale n. 28 del 1998 e alla legge regionale n. 22 del 1984, ed altre norme di carattere urbanistico), è così sostituito:
Art. 15 bis (Riutilizzo dei piani pilotis e dei locali al piano terra) (il titolo precedente era “Riutilizzo dei piani seminterrati,  pilotis e dei locali al piano terra”. Vengono quindi cancellate le parole “dei piani seminterrati”)
1. La Regione promuove il recupero a fini abitativi dei piani pilotis e dei locali siti al piano terra localizzati nelle zone territoriali omogenee B (completamento residenziale) e C (espansione residenziale) con l’obiettivo di contenere il consumo di nuovo territorio e favorire la messa in opera di interventi tecnologici per il contenimento dei consumi energetici. ( il comma 1 promuoveva il recupero dei piani seminterrati, nelle zone B (completamento residenziale), C (espansione residenziale) ed E (agricole) con le medesime finalità del nuovo primo comma. Con il nuovo testo vengono eliminate sia il recupero dei piani seminterrati in tutte le zone, sia dei piani terra nelle zone agricole)
2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, anche mediante il superamento degli indici volumetrici massimi previsti dagli strumenti urbanistici e dalla normativa vigente, a condizione che i piani pilotis e i locali siti al piano terra siano esistenti alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 21 del 2011, abbiano un’altezza minima non inferiore a metri 2,40 e rispettino le prescrizioni igienico-sanitarie riguardanti l’agibilità previste dai vigenti regolamenti. (Con questo articolo si introduce la possibilità di recuperare i piani terra, anche con un’altezza minima di 2.40 mt, a patto che siano rispettate le prescrizioni igienico sanitarie riguardanti l’agibilità previste dai regolamenti vigenti.Sarà l’ennesimo comma inapplicabile, perchè le prescrizioni igienico-sanitarie prevedono un’altezza non inferiore a 2.70 mt)
3. Il recupero a fini abitativi di cui al presente articolo è, comunque, vietato nelle aree dichiarate, ai sensi del vigente Piano stralcio per l’assetto idrogeologico, di pericolosità elevata o molto elevata ovvero in aree di pericolosità da frana elevata o molto elevata e nelle altre aree che i comuni identificano mediante specifica deliberazione del consiglio comunale. (e ancora… la giusta l’inapplicabilità nelle zona ad alto rischio idrogeologico e di frana elevata)
4. Gli interventi previsti nel presente articolo sono subordinati al reperimento degli spazi per parcheggi di cui all’articolo 41 sexies della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica), e successive modifiche ed integrazioni. Qualora sia dimostrata l’impossibilità dovuta alla mancanza di spazi idonei da destinare al soddisfacimento di tale obbligo, o nel caso di spazi da destinare allo scopo di superficie inferiore a 10 metri quadri, gli interventi sono consentiti previo pagamento di una somma equivalente alla monetizzazione delle aree per parcheggi, da determinarsi con deliberazione del consiglio comunale. I relativi introiti sono destinati alla realizzazione di nuove aree da adibire a parcheggio.”. (il comma 4 riprende integralmente il vecchio comma 5)

2. Sono fatte salve le istanze inoltrate ai sensi dell’articolo 15 bis della legge regionale n. 4 del 2009 introdotto dall’articolo 15 della legge regionale n. 21 del 2011 e già presentate alla data di entrata in vigore della presente legge. (con questo secondo comma, vengono fatte salve tutte le istanze fino ad ora presentate. Qualora approvato, infatti, non sarà retroattivo e tutte le concessioni rilasciate per il recupero dei piani seminterrati o dei piani terra ai sensi dell’attuale art. 15.bis saranno valide; saranno anche valide tutte le istanze presentate fino all’entrata in vigore del nuovo testo)

A voi i commenti…

 

Enrico Craboledda

 

 

Recupero ai fini abitativi dei seminterrati – polemica

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Recupero ai fini abitativi dei seminterrati – Sono giorni di forte polemica

E’ dal giorno del disastro ad Olbia che si leggono sui giornali tanti articoli di attacco al piano casa: si punta il dito contro il recupero ai fini abitativi dei piani seminterrati.

progetto piano casaE’ da diversi giorni ormai che su tutti i giornali locali (cartacei e online) si leggono diversi articoli, in cui  giornalisti, politici ed esperti attaccano il recupero ai fini abitativi dei piani seminterrati previsto dalla legge Piano Casa della Sardegna.

Ma che cosa prevede il Piano Casa Sardegna per i piani seminterrati?

Il Capo III della Legge Regionale 4/2009 (e smi. “Piano Casa Sardegna”) nominato “Norme per il recupero del patrimonio edilizio esistente” palesa il suo obiettivo sia nell’articolo 15 (“Utilizzo del patrimonio edilizio e recupero dei sottotetti” che nell‘articolo 15.bis  “Riutilizzo dei piani seminterrati, piani pilotis e dei locali al piano terra” dal primo comma di entrambi, nel quale si legge che l’obiettivo è contenere il consumo del territorio.

Questo significa che, fatte le opportune verifiche, è possibile ottenere una concessione edilizia per modificare la destinazione d’uso di un un piano seminterrato da locale di sgombero ad unità immobiliare residenziale.

L’unità immobiliare così ottenuta è a tutti gli effetti una unità residenziale funzionalmente autonoma, e come tale può essere ceduta, affittata e venduta.

Entrando nel dettaglio dell’articolo 15.bis , il comma 2 dice “il recupero a fini abitativi dei piani e locali di cui al presente articolo è comunque vietato nelle aree dichiarate , ai sensi del Piano stralcio per l’assetto idrogeologico, di pericolosità elevata o molto elevata ovvero in aree di pericolosità da frana elevata o molto elevata“.

Il comma è molto chiaro, e vieta il recupero ai fini abitativi dei seminterrati nelle zone a rischio idrogeologico.

 

E’ palese che il disastro di Olbia ( e di tutti gli altri comuni alluvionati) non può essere ricondotto all’articolo 15.bis del Piano Casa Sardegna.

Personalmente sono contrario al recupero ai fini abitativi dei piani seminterrati anche nelle zone in cui non vi è rischio idrogeologico. L’uomo non può e non dovrebbe vivere sottoterra.

Che aggiungere:  Dura lex, sed lex.

Voi, che ne pensate?

Enrico Craboledda

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La Regione Sardegna dà i numeri!

La Regione Sardegna dà i numeri! 8

La Regione Sardegna dà i numeri!

Aggiornato a Settembre 2013 il Report sul monitoraggio del Piano Casa

E’ proprio così. La Regione Sardegna dà i numeri.

Si tratta dei numeri del Piano Casa: è stato pubblicato sul sito SardegnaTerritorio.it  l’aggiornamento al report sul monitoraggio del Piano Casa in Sardegna.

L’aggiornamento è di settembre 2013, anche se i dati raccolti sono solo fino a giugno.

Il report è molto interessante: riporta tante informazioni che possono essere viste sotto diverse chiavi di lettura. Ne consigliamo la lettura, soprattutto agli “addetti ai lavori” che possono trarre diverse conclusioni anche in merito all’applicazione della legge nei diversi comuni.

Ecco alcuni estratti:

 

1) i numeri delle istanze nel corso degli anni, per i comuni monitorati


Report Monitoraggio - 5Report Monitoraggio - 6

2) Andamento grafico delle istanze negli anni

Report_monitoraggio_pianocasa_02_09_R2.docx

 

 

3 ) Estensione dei dati all’intero territorio regionale

Report_monitoraggio_pianocasa_02_09_R2.docx

 

4) Analisi dei dati per alcuni comuni

Report_monitoraggio_pianocasa_02_09_R2.docx Report_monitoraggio_pianocasa_02_09_R2.docx Microsoft Word - Report_monitoraggio_pianocasa_02_09_R2.docx Microsoft Word - Report_monitoraggio_pianocasa_02_09_R2.docx

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

All’interno del report trovate un’analisi più approfondita sia per l’intero report, che per i comuni indicati al punto 4 di questo articolo.

Vi ricordo che il testo completo del report si può scaricare cliccando qui: ReportMonitoraggioPianoCasa-092013

Link alla notizia: http://www.sardegnaterritorio.it/j/v/1293?s=242389&v=2&c=7047&t=1

 

E voi .. che ne pensate?

Enrico Craboledda

 

Legge 28 del 07/10/2013 – Pubblicata la proroga Piano Casa

Legge 28 del 07/10/2013 - Pubblicata la proroga Piano Casa 9

E’ stata pubblicata, con la Legge 28/2013 la proroga di ulteriori 12 mesi al Piano Casa della Sardegna

Con la pubblicazione sul BURAS della Legge 28 del 07/10/2013, è diventata operativa la proroga di 12 mesi dei termini del Piano Casa della Sardegna

1_54_20050325110520E’ di questa mattina la pubblicazione del BURAS  n.46 del 10/10/2013, al cui interno troviamo la Legge Regionale 28 del 07/10/2013 che rende definitivamente operativa la proroga di ulteriori 12 mesi del termine del Piano Casa della Regione Sardegna.

Essendo ufficiale, abbiamo aggiornato il testo coordinato con le poche modifiche apportate al testo di legge.

Non troviamo differenze dal testo pubblicato nell’articolo precedente, che per comodità riportiamo sotto

LEGGE REGIONALE 28 del 7 OTTOBRE 2013

Proroga dei termini per la presentazione delle istanze per la realizzazione degli interventi di cui alla legge regionale n. 4 del 2009 e successive modifiche ed integrazioni

***************

Art. 1 – Proroga ed estensione di termini

1. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 23 novembre 2012, n. 22 (Proroga dei termini per la presentazione delle istanze per la realizzazione degli interventi di cui alla legge regionale n. 4 del 2009, e successive modifiche ed integrazioni), le parole “ventiquattro mesi” sono sostituite dalle parole “trentasei mesi”.

2. Il termine più favorevole di quarantotto mesi per la comunicazione di fine lavori, di cui all’articolo 8, comma 2, della legge regionale 21 novembre 2011, n. 21 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale n. 4 del 2009, alla legge regionale n. 19 del 2011, alla legge regionale n. 28 del 1998 e alla legge regionale n. 22 del 1984, ed altre norme di carattere urbanistico), e successive modifiche, si estende anche a tutte le richieste di titoli abilitativi già presentate, sin dalla data di entrata in vigore della legge regionale 23 ottobre 2009, n. 4 (Disposizioni straordinarie per il sostegno dell’economia mediante il rilancio del settore edilizio e per la promozione di interventi e programmi di valenza strategica per lo sviluppo), e successive modifiche ed integrazioni, ed assentite.

Art. 2 – Modifiche alle disposizioni in materia di sottotetti

1. Dopo il punto 1) della lettera a) del comma 1 dell’articolo 14 della legge regionale n. 21 del 2011, che ha modificato l’articolo 15 della legge regionale n. 4 del 2009, è aggiunto il seguente:
“1 bis) le parole “l’altezza media ponderale di” sono sostituite con le parole: “un’altezza media ponderale uguale o maggiore a”.”.

Art. 3 – Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).

Vi invitiamo a consultarci per il vostro Piano Casa. Abbiamo altri dodici mesi di tempo, non perdiamoli!

Enrico Craboledda

 

Proroga del Piano Casa Sardegna: ecco il testo di legge

Proroga del Piano Casa Sardegna: ecco il testo di legge 10

Proroga del Piano Casa Sardegna: ecco il testo di legge

Oltre alla proroga di un anno dei termini del Piano Casa Sardegna, vi è anche una piccola modifica

consiglioLa proroga del Piano Casa Sardegna è ufficiale. E sul sito del Consiglio Regionale è possibile consultare il testo di legge.

Rispetto alla proposta di legge portata in discussione in consiglio, ci sono state due modifiche (apportate  dall’approvazione di due degli oltre 100 emendamenti presentati, molti dei quali successivamente ritirati.)

Il primo emendamento approvato modifica il titolo della proposta di legge.

Il secondo, invece, modifica il testo della L.R. 4/2009: si tratta di una modifica all’articolo 15 (recupero ai fini abitativi dei sottotetti) per ovviare all’interpretazione (cosa che in un testo di legge ben fatto, non dovrebbe nemmeno essere possibile) restrittiva di alcuni uffici tecnici comunali.

Ecco il testo definitivamente approvato, e di futura pubblicazione sul BURAS

 

LEGGE REGIONALE 1° OTTOBRE 2013

Proroga dei termini per la presentazione delle istanze per la realizzazione degli interventi di cui alla legge regionale n. 4 del 2009 e successive modifiche ed integrazioni

***************

Art. 1 – Proroga ed estensione di termini

1. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 23 novembre 2012, n. 22 (Proroga dei termini per la presentazione delle istanze per la realizzazione degli interventi di cui alla legge regionale n. 4 del 2009, e successive modifiche ed integrazioni), le parole “ventiquattro mesi” sono sostituite dalle parole “trentasei mesi”.

2. Il termine più favorevole di quarantotto mesi per la comunicazione di fine lavori, di cui all’articolo 8, comma 2, della legge regionale 21 novembre 2011, n. 21 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale n. 4 del 2009, alla legge regionale n. 19 del 2011, alla legge regionale n. 28 del 1998 e alla legge regionale n. 22 del 1984, ed altre norme di carattere urbanistico), e successive modifiche, si estende anche a tutte le richieste di titoli abilitativi già presentate, sin dalla data di entrata in vigore della legge regionale 23 ottobre 2009, n. 4 (Disposizioni straordinarie per il sostegno dell’economia mediante il rilancio del settore edilizio e per la promozione di interventi e programmi di valenza strategica per lo sviluppo), e successive modifiche ed integrazioni, ed assentite.

Art. 2 – Modifiche alle disposizioni in materia di sottotetti

1. Dopo il punto 1) della lettera a) del comma 1 dell’articolo 14 della legge regionale n. 21 del 2011, che ha modificato l’articolo 15 della legge regionale n. 4 del 2009, è aggiunto il seguente:
“1 bis) le parole “l’altezza media ponderale di” sono sostituite con le parole: “un’altezza media ponderale uguale o maggiore a”.”.

Art. 3 – Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).

 

Enrico Craboledda