Recupero Sottotetti e Deroga Altezza Minima 2.70

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Recupero Sottotetti e Deroga Altezza Minima 2.70

La deroga all’altezza minima prevista dal DM Sanità (pari a 2.70) è uno dei dubbi più frequenti che aleggia negli interventi di recupero ai fini abitativi dei sottotetti. I locali con altezza inferiore a 2.70, possono essere dichiarati abitabili?

Grazie all’articolo 32 del Piano Casa Sardegna 2016-2019 è possibile recuperare ai fini abitativi i sottotetti esistenti.

Il recupero è subordinato a determinate condizioni, ed è bene distinguere due distinti casi di recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti

Recupero dei Sottotetti senza Incremento o con Incremento Volumetrico

La prima distinzione che si trova all’interno dell’articolo 32 è, appunto, la possibilità di recuperare i sottotetti esistenti

  • senza incremento volumetrico
  • con incremento volumetrico

Non entro nel merito delle condizioni di ammissibilità dei vari casi; se volete approfondire, potete leggere un articolo sul recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti con il Piano Casa Sardegna.

In entrambi i casi (senza e con incremento volumetrico) la norma prevede il recupero a scopo abitativo purché siano rispettate tutte le prescrizioni igienico-sanitarie riguardanti le condizioni di agibilità,

e, relativamente alle altezze, sia assicurata per ogni singolo vano di ogni unità immobiliare un’altezza media ponderale uguale o maggiore a 

(senza incremento) 2.40 m per spazi ad uso abitativo, ridotta a 2.20 m per spazi accessori e servizi 

(con incremento) – 2.70 m per spazi ad uso abitativo, ridotta a 2.40 m per spazi accessori e servizi

Media Ponderale 2.40 e agibilità

recupero sottotetti deroga altezza minima 270Accertata la possibilità di recuperare ai fini abitativi i sottotetti esistenti, la domanda successiva è

L’agibilità è ottenibile con un’altezza inferiore a 2.70 m?

Per rispondere a questa domanda riporto un estratto di un parere rilasciato dalla Regione Sardegna

Ne consegue, pertanto, che nel riuso a scopo abitativo dei sottotetti devono essere rispettate tutte le prescrizioni igienico-sanitarie riguardanti le condizioni di agibilità previste dai regolamenti vigenti con la sola eccezione dell’altezza, per la quale, invece, occorre assicurare – nel primo caso elencato – per ogni vano di ogni unità immobiliare, un’altezza media ponderale uguale o maggiore a 2.40 metri per gli spazi ad uso abitativo, ridotta  2.20 m per spazi accessori e servizi

Elementare, Watson!  …direbbe “qualcuno”.

Il parere regionale prosegue con una breve disamina giuridica sulla possibilità di una legge regionale speciale di derogare ad un Decreto Ministeriale.

Ragionando in termini più generali sulla possibilità di una legge regionale speciale di derogare le altezze minime previste dal DM Sanità del 5 luglio 1975 si richiama il parere reso dal Consiglio di Stato, Sezione Prima, n. 1474 del 23.06.2016, numero affare 1647/2015, in merito ad analoga problematica sollevata dalla ASL di Sassari che con determinazione dirigenziale n. 8837 del 25.11.2014 aveva reso un parere negativo in merito al progetto edilizio per il recupero ai fini abitativi di un sottotetto ai sensi dell’articolo 15 della legge regionale n. 4/2009 (oggi abrogato), contestando, per l’appunto, il mancato rispetto delle altezze minime interne dei locali abitativi, come previste dal DM Sanità del 5 Luglio 1975.

Il Consiglio di Stato ha statuito che “dalla lettura delle riferite disposizioni di legge, emerge che il Legislatore regionale, peraltro in coerenza con quanto disposto dall’ordinamento statale dell’articolo 11 (Piano Casa) del decreto legge . 112/2008 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), ha ammesso – ai fini edilizi dei sottotetti e dei seminterrati, anche nel caso di vani con altezze inferiori a 2.70 metri. 

Si tratta di disposizioni di carattere eccezionale e derogatorio destinate a prevalere sulla precedente normativa, ivi incluso il DM Sanità 5 luglio 1975 più volte richiamato“”.

Conclusioni

La norma è molto chiara sulla possibilità di recuperare ai fini abitativi i sottotetti esistenti, anche (per i casi previsti) con altezza inferiore a 2.70.

Gli ambienti così recuperati possono essere dichiarati agibili, così come chiarito dal Consiglio di Stato.

Dubbi? Domande? Consigli?

 

Scarica il Parere Regionale 45141 del 22/11/2017

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