Verso l’Approvazione del Piano Casa Sardegna 2021

approvazione piano casa sardegna 2021

Sempre più vicina l’approvazione del nuovo Piano Casa Sardegna.

La notizia di oggi, 29/11/2020, riportata dall’agenzia Ansa dice

Incrementi volumetrici nella fascia protetta dei 300 metri dalla battigia nelle case e negli alberghi costruiti prima del 1989. E’ uno dei punti che più caratterizza il Piano casa della Giunta regionale della Sardegna, che dovrà essere approvato entro il 31 dicembre.

Una mini legge urbanistica con 21 articoli e che resterà in vigore per tre anni, fino al 31 dicembre 2023, superando in questo modo l’incombenza periodica delle proroghe.
    Il disegno di legge è già stato trasmesso al Cal, che avrà 15 giorni di tempo per fornire un parere comunque non vincolante.
    Nel frattempo saranno ascoltati in commissione Urbanistica gli ordini professionali, le associazioni e l’Anci. Dopo il parere del Cal il ddl rientrerà nel parlamentino presieduto da Giuseppe Talanas per il via libera definitivo, a quel punto è previsto l’approdo in Aula, a metà dicembre circa.
    Nelle seconde case oltre i 300 metri si potranno apportare incrementi volumetrici fino al 30% dell’esistente, sino al 20% in quelle entro la fascia a condizione che ricadano in aree costruite prima del 1989. Percentuali che aumentano nel caso degli alberghi: aumenti fino al 50% se si trovano oltre i 300 metri, fino al 25% se all’interno della fascia, sempre se costruiti prima del 1989. Nel disegno di legge che contiene disposizioni per la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente e in materia di governo del territorio, c’è spazio anche per una norma espressamente anti-Covid-19: viste le nuove regole sul distanziamento interpersonale, è consentito fino al 50% l’ampliamento delle zone comuni nelle strutture turistico-alberghiere come hall, sale convegni e spazi comuni.
    Altri bonus riguardano le costruzioni in agro dove sarà sufficiente essere proprietari di un ettaro per costruire e non sarà necessario neanche essere agricoltori professionisti o coltivatori diretti. Basterà, invece, un terreno di soli mille metri quadri per costruire le scuderie destinate ai cavalli che partecipano alla Sartiglia di Oristano. In città, nei centri storici sono previsti incrementi volumetrici sino al 25% (fino a 90 metri cubi, 180 negli altri quartieri). 

Ci sono diversi aspetti interessanti, tra cui la scadenza a 3 anni.

Altre novità che ci si aspettava, e che possono essere interessanti per molti, sono:

  • ampliamenti nelle zone F, per immobili ante 1989
  • costruzioni in agro con 1 ettaro, e senza essere imprenditori agricoli

Se vogliamo discuterne insieme, ecco il link alla discussione nel forum

Vi aspetto!

Aggiornamenti e Forum Piano Casa Sardegna

forum piano casa sardegna

Buongiorno a tutti,

oggi ritorniamo a parlare del Piano Casa in Sardegna.

Vorrei solo darvi un piccolo aggiornamento:

Piano Casa Sardegna 2021

Grazie anche alla segnalazione nel nostro Gruppo Facebook https://www.facebook.com/groups/pianocasasardegna ( se non sei ancora iscritto, che aspetti?), siamo venuti a conoscenza che sono iniziati i lavori della Commissione Urbanistica sulla proroga con modifiche del Piano Casa in Sardegna.

La prima seduta non è andata un granché bene: da quanto si è percepito, hanno almeno scelto il Disegno di Legge da portare avanti.

Il Disegno di Legge è quello approvato in giunta circa un anno fa, e a questo indirizzo trovate le principali novità che contiene.

Tuttavia non si tratta di un testo definitivo: tra i lavori della Commissione e gli emendamenti in Aula, il testo potrà subire sensibili modifiche, motivo per il quale ha poco senso approfondire troppo le novità che saranno.

I lavori della Commissione riprendono martedì, e nelle giornate successive.

Speriamo che il testo arrivi ai lavori del Consiglio Regionale quanto prima.

Forum Piano Casa Sardegna

Se avete notato, da qualche giorno nella barra in alto è apparsa il link al Forum.

Si tratta di una novità: da oggi è possibile per tutti gli utenti registrati, accedere al Forum di discussione in modo gratuito.

Che cosa si può fare?

Si possono chiedere informazioni, notizie, chiarimenti e confronti.

Il Forum nasce proprio come luogo di incontro per poter avere uno scambio che possa portare beneficio a tutti: a chi chiede, a chi risponde, e a chi legge.

Che cosa non è il forum?

Non è il posto dove chiedere “quando scade la legge?”, nè si tratta del luogo dove si otterranno consulenze specifiche: è un’area dove può esistere il confronto, se questo porta beneficio a tutti.

Non è nemmeno il luogo dove cercare clienti.

Iscriversi è semplice:

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Indicate nome e cognome, la vostra email, il vostro nome utente (meglio se riconoscibile) e la vostra password.

Superbonus

All’interno del Forum Piano Casa Sardegna trovate anche una sezione dedicata al Superbonus.

Iscrivetevi e ... ci leggiamo di là!

SuperBonus 110% – Documenti: quali produrre per valutare la possibilità di accedervi?

SuperBonus 110% - Documenti: quali produrre per valutare la possibilità di accedervi? 1

SuperBonus 110% – Documenti: quali produrre per valutare la possibilità di accedervi?

Girano su web gli ormai “famosi” articoli che indicano che servono ben 38 documenti per accedere al Superbonus?

Uuuu … che paura!

In realtà, a leggere bene l’elenco dei famosi 38, non troviamo nulla di particolarmente difficile da produrre.

Almeno per chi è già ampiamente abituato a dover produrre una buona quantità di documenti per poter svolgere il proprio lavoro.

Si tratta di documenti di cui, al 90%, sei già in possesso.

Quelli di cui non sei ancora in possesso, si possono produrre o recuperare dal Comune.

Oggi ci concentriamo sui documenti iniziali; si tratta di quei documenti necessari per valutare la possibilità di accedere al Superbonus.

Prima di vedere l’elenco dei documenti, facciamo un piccolo riepilogo su quale sia l’iter preliminare da seguire.

SuperBonus 110% - Documenti: quali produrre per valutare la possibilità di accedervi? 2

Iter Preliminare per valutare la possibilità di accedere al Superbonus

FASE 1

Contattare un Tecnico Bravo

Iniziare bene significa essere già a metà dell’opera. Scegli un bravo tecnico (o contatta direttamente noi 😀 )

FASE 1
FASE 2

Verifica Regolarità Urbanistica

In questa fase, il tecnico scelto si occuperà di verificare che nell’immobile non vi sono difformità o parti abusive. Nel caso di difformità/abusi sanabili, si procederà con una pratica di sanatoria. Se non sono sanabili, per poter accedere al SuperBonus si dovrà rimuovere l’abuso.

FASE 2
FASE 3

APE Ante e Simulazione Post

Quando non già disponibile, il tecnico si occuperà di redigere l’Attestato di Prestazione Energetica relativa allo stato attuale dell’immobile, e ad effettuare una simulazione di quale sarà la Classe Energetica a seguito degli interventi di miglioramento desiderati, valutati nel loro complesso: trainanti + trainati

FASE 3
FASE 4

Presentazione Pratica al Comune tramite il SUAPE

Il prossimo passo è la presentazione della pratica presso lo sportello telematico Suape del Comune di competenza. Generalmente, si tratta di pratiche in autocertificazione a “giorni zero” che potenzialmente vi possono permettere di iniziare i lavori fin dal giorno della presentazione

FASE 4
FASE 5

Presentazione Documenti in Banca per la Valutazione della Cessione del Credito

Con la quinta fase, si presentano i documenti in banca. La Banca si occupa di fare una valutazione tecnico-finanziaria dell’operazione, andando a valutare se la persona, l’immobile, e il progetto del tecnico sono idonei a produrre, nel loro complesso, una maturazione del credito di imposta pari al 110% dei lavori da eseguire.

FASE 5
FASE 6

Prestito “Ponte”

Una volta ottenuto l’ok sulla futura cessione del credito, si passa al finanziamento. Questa fase è necessaria per le persone che non hanno o non vogliono fare i lavori con la propria liquidità. Sarà la banca stessa, interessata al futuro acquisto del credito, a finanziare l’operazione con erogazioni a SAL Stato di Avanzamento Lavori. (30%, 30%, 40%).

FASE 6
FASE 7

Inizio dei Lavori

Una volta ottenuto l’ok da parte della banca sia per la futura cessione del credito che per l’eventuale prestito “ponte” si è pronti, finalmente, per dare avvio al cantiere.

FASE 7
superbonus 110% documenti

Documenti Necessari per la Fase Preliminare del SuperBonus 110%

Lo schema temporale sopra riportato è relativo al caso più frequente di “cessione del credito“.

Come potete vedere, per poter arrivare ad effettuare la valutazione in banca, ci sono delle parti tecniche importanti da effettuare.

Eh sì, la banca effettua valutazioni solo sulle persone che si sono già “impegnate” e che hanno ottenuto il titolo edilizio (pratica al comune).

Questa scelta, probabilmente, è dovuta al fatto che così riducono notevolmente il carico di lavoro, andando a valutare solo le pratiche che effettivamente hanno passato il vaglio sia del tecnico incaricato (valutazione di conformità urbanistica), sia del comune (titolo edilizio).

Vediamo ora quali sono i documenti da produrre per poter fare la valutazione della cessione del credito, e l’eventuale finanziamento “ponte” proposto dalla banca.

  • Visura Catastale
  • Documento di identità del proprietario e del comproprietario
  • Codice fiscale del proprietario e del comproprietario
  • Autocertificazione sul rispetto del superbonus
  • Contratto con l’impresa/le imprese che effettueranno l’intervento
  • Lettera di incarico al professionista
  • Computo metrico
  • Dichiarazione di presenza dell’impianto di riscaldamento
  • APE ante operam
  • Titolo edilizio
  • Autocertificazione sul rispetto della norma
  • Dichiarazione che i documenti forniti sono conformi agli originali
  • Documenti reddituali
  • Titolo sull’immobile (atto di proprietà, locazione, ecc…)
  • Progetto edilizio (serve al tecnico per valutare la conformità urbanistica)
  • Progetto Energetico

Come vedete, non si tratta di documenti particolari o di qualcosa di insormontabile.

I documenti richiesti per il superbonus sono già in vostro possesso, se relativi all’immobile o alla persone; quelli da produrre, quando già non presenti, sono quelli di cui si dovrà occupare il vostro tecnico (noi ? 🙂 ), come l’Attestato di Prestazione Energetica “ante operam”, il progetto energetico, il computo metrico, il titolo edilizio, e tutti gli altri richiesti.

Vuoi Valutare la Possibilità Di Accedere al Superbonus 110%?

Se vuoi valutare la possibilità di accedere al SuperBonus 110%, compila il form qui sotto. Sapremo rispondere a tutte (spero) le domande in materia di Superbonus .

SuperBonus 110% – 5 video per spiegarlo in modo semplice

SuperBonus 110% - 5 video per spiegarlo in modo semplice 3

SuperBonus 110% – 5 video per spiegarlo in modo semplice

Ho realizzato 5 video dove ho provato a spiegare, in modo semplice il Superbonus 110%.

I video sono volutamente non tecnici, destinati principalmente a chi non è del mestiere.

Sono strutturati in questo modo:

  1. Che cos’è il SuperBonus 110%
  2. Come è possibile fruire del SuperBonus 110%
  3. Obiettivo: il doppio salto di classe energetica
  4. Chi può usufruire del SuperBonus 110%
  5. Quando si possono fare i lavori

Potete visionarli, tutti insieme, guardando la playlist su youtube raggiungibile a questo indirizzo

https://www.youtube.com/watch?v=8ZxztMiKqw4&list=PL5VEIbVJVNE3dgWImAI82ArmhFMPPMi9I

Oppure eccoli qui di seguito:

1 – Che cos’è il SuperBonus 110%

2 – Come è possibile fruire del SuperBonus 110%

3 – Obiettivo: il doppio salto di classe energetica

4 – Chi può usufruire del SuperBonus 110%

5 – Quando si possono fare i lavori

Approfondimento SuperBonus 110%

Per tutti quelli che volessero approfondire gli aspetti tecnici, vi ricordo che nell’apposita pagina dedicata al SuperBonus 110% sono entrato un po’ nel dettaglio per dirimere i concetti fondamentali.

Dubbi? Domande? Informazioni? Contattateci

Nuova Scadenza Piano Casa Sardegna: 31 Dicembre 2020

rinnovo piano casa sardegna scadenza 31 dicembre 2020

Nuova Scadenza Piano Casa Sardegna: 31 Dicembre 2020

Altri sei mesi di ossigeno: la nuova scadenza per il Piano Casa Sardegna è fissata per il 31 dicembre 2020.

Approvata all’unanimità la proposta di proroga senza nessuna modifica al testo di legge.

La nuova scadenza per gli articoli di dal 30 al 37 è fissata per il 31 dicembre 2020.

Passo e Chiudo 🙂

Prevista per domani l’approvazione della proroga di 6 mesi al Piano Casa Sardegna

proposta-proroga-piano-casa-sardegna-scadenza-31-dicembre-2020

Come anticipato nei precedenti articoli, sarà una proroga.

Prevista per domani l’approvazione della proroga di 6 mesi al Piano Casa Sardegna

Sei mesi. Senza nessuna modifica.

E’ questo il contenuto della legge che porterà la nuova scadenza del Piano Casa avanti di sei mesi, sino al 31 dicembre 2020.

L’approvazione è attesa per domani, 23 giugno, in Consiglio Regionale.

Nei giorni scorsi

Lasciamo da parte il tanto decantato DL approvato in Giunta Regionale il 23 Dicembre 2019 contenente alcune importanti proposte di modifica al Piano Casa: tra pandemia e gastriti politiche interne, a soli 8 giorni dalla scadenza del Piano Casa in Sardegna non sarebbe stato pensabile tentare una sua approvazione entro fine giugno.

Dopo la semi-rottura in Commissione Urbanistica sull’interpretazione autentica del PPR, voci di rimpasto, e chissà che altro, a questo giro, i pochi giorni dalla scadenza hanno fatto pensare ad un potenziale vuoto normativo.

Pericolo Scampato

A quanto pare, però, un passo indietro sull’oggetto del contendere (interpretazione autentica del PPR), permetterà martedì 23 di approvare la proroga al Piano Casa Sardegna fino al 31 dicembre 2020.

Proroga Secca

La legge proroga che ci attende non avrà (e non dovrebbe avere) al suo interno nessuna modifica alla Legge Regionale 8/2015 attuale.

E se …

I malumori in maggioranza, con lo strappo avuto in Commissione Urbanistica, hanno spaventato gli addetti al settore.

Un potenziale vuoto normativo o, ancora peggio, la fine definitiva della legge avrebbe affossato ancor di più, in questo periodo post lock-down, il settore dell’edilizia.

Del Futuro

di doman non c’è certezza

Come sempre, chiudo con un consiglio: se non vuoi perdere l’occasione di poter ampliare il tuo immobile, non aspettare a dicembre.

Sei mesi passeranno in fretta.

Inizia subito il tuo percorso verso il Piano Casa Sardegna.

Possibile Proroga di Sei Mesi con Interpretazione Autentica del PPR ?

Possibile Proroga di Sei Mesi con Interpretazione Autentica del PPR ? 4

Di tutto, un po’.

E’ quello che abbiamo letto nei giorni scorsi nei quotidiani locali (online), senza però capire tanto su quale sia l’oggetto del contendere.

Ho provato ad approfondire e prima di vedere che cosa è emerso, facciamo un passo indietro e cerchiamo di capire quale sia l’attuale stato dell’arte.

Dati Oggettivi

I dati oggettivi, ad oggi, sono:

  • il Piano Casa (ampliamenti volumetrici/sottotetti/soppalchi) sono in scadenza tra meno di un mese (30/6/2020).
  • Il DL approvato in giunta, e promesso in approvazione entro i primi mesi del 2020, non è dato sapere se e quando sarà discusso
  • (I Consiglieri sia di maggioranza che opposizione) Sono tutti d’accordo sulla proroga del piano casa
  • A meno di un mese dalla scadenza, il DL approvato in giunta non sarà discusso per via dell’iter lungo e complesso che potrebbe avere, visti i numerosi temi “caldi” presenti e toccati al suo interno

Notizie Recenti

Le notizie recenti in materia di proroga del Piano Casa Sardegna con le eventuali modifiche, sono state:

Se avete voglia di approfondire, leggeteli.

Se non avete voglia, possiamo estrapolare due concetti che interessano il Piano Casa e quel che ci si può aspettare:

  • il primo concetto è che si parla di proroga alla legge attuale senza grandi modifiche
  • il secondo è che oltre alla proroga, c’è in discussione qualche punto che va a modificare il PPR

Proposta di Legge discussa in Commissione

La Proposta di Legge discussa l’altro giorno in commissione e ampiamente contestato negli articoli sopra linkati, si compone di tre articoli.

Vi riporto il testo integrale della proposta:

Modifiche alla legge regionale 20 dicembre 2019, n. 22 (Modifiche alla legge regionale n. 8 del 2019
(Proroga di termini)) e norme di interpretazione autentica del Piano paesaggistico regionale

Art. 1 Modifiche alla legge regionale n. 22 del 2019 (Proroga di termini)

  1. Nel comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 20 dicembre 2019. n. 22 (Modifiche alla legge regionale n. 8 del 2019 (Proroga di termini)) le parole “30 giugno 2020” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2020”.

Art. 2 Interpretazione autentica di norme di pianificazione paesaggistica

  1. Il Piano paesaggistico regionale (PPR), primo ambito omogeneo, e le relative Norme tecniche di attuazione (NTA), approvati con il decreto del Presidente della Regione 7 settembre 2006, n. 82, dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 63 (Ulteriori disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione al paesaggio), il cui articolo 2, comma 1, lettera e), ha sostituito l’articolo 135 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), si interpreta nel senso che sono in ogni caso sottratti alla pianificazione congiunta tra Regione autonoma della Sardegna (RAS) e Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (MIBACT) i beni paesaggistici diversi da quelli di cui all’articolo 143, comma 1, lettere b), c) e d) del medesimo decreto legislativo n. 42 del 2004, sui quali la Regione esercita le funzioni amministrative ad essa trasferite dall’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480 (Nuove norme di attuazione dello statuto speciale della regione autonoma della Sardegna), e delegate dall’articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la Sardegna in riferimento alla L. 22 luglio 1975, n. 382, e al D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616).
  2. La previsione del comma 1 si applica, in particolare, a:
    • a) la fascia costiera di cui all’articolo 17, comma 3, lettera a) delle NTA al PPR, come definita dall’articolo 19, disciplinata dall’articolo 20;
    • b) i beni identitari di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e), delle NTA al PPR, come definiti dall’articolo 6, comma 5, disciplinati dall’articolo 9;
    • c) le zone agricole, l’edificato in zona agricola come definito dall’articolo 79 delle NTA al PPR e l’edificato urbano diffuso come definito dall’articolo 76 delle NTA al PPR.
  3. L’eccezione al divieto di realizzazione di nuove strade extraurbane di dimensioni superiori alle due corsie, contenuta nell’articolo 20, comma 1, lettera b), punto 1), della NTA al PPR, si interpreta nel senso che è esclusa da tale divieto ogni opera il cui procedimento di realizzazione, con riferimento alla data di approvazione del PPR, si trovi a uno stadio di avanzamento nel quale è in corso la procedura di valutazione di impatto ambientale, nonché le opere che si trovino a uno stadio più avanzato. La medesima eccezione si interpreta nel senso che, se l’opera aveva le caratteristiche per essere esclusa dal divieto alla data di approvazione del PPR, continua a essere esclusa dal divieto anche in caso di variante, purché le caratteristiche generali e identificative dell’intervento non siano mutate, tenendo anche conto dell’articolo 46, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità (Testo A)).
  4. L’asse viario Sassari-Alghero e, in particolare, la realizzazione nello sviluppo geometrico a quattro corsie del lotto n. 1, costituisce un’infrastruttura determinante per assicurare lo sviluppo sostenibile del territorio ai sensi dell’articolo 143, lettera h), del decreto legislativo n. 42 del 2004 ed assume carattere strategico, essendo di preminente interesse nazionale e regionale. A tale infrastruttura, la cui progettazione a quattro corsie a tutti gli effetti coincide, nelle sue caratteristiche generali e identificative, con quella già sottoposta con esito favorevole alle pregresse valutazioni di impatto ambientale e autorizzazioni paesistico-ambientali, si applicano pertanto le deroghe previste nell’ articolo 20 comma 1, lettera b), punto 1) della NTA al PPR.

Art. 3 Entrata in vigore

  1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).

Concetti Chiave

1 – Proroga del Piano Casa di sei mesi

L’articolo 1 propone una proroga di altri sei mesi del piano casa attuale.

I termini previsti in scadenza per il 30 giugno 2020 sarebbero, in caso di approvazione, posticipati al 31 dicembre 2020.

E su questo, come si legge in tutti gli articoli linkati sopra, sono tutti d’accordo: rossi, blu, verdi, e gialli (ho dimenticato qualche colore? 🙂 )

2 – Interpretazione Autentica del PPR

Non voglio entrare nel merito tecnico di quanto contenuto nell’articolo 2, in quanto si tratta di una proposta, che analizzeremo solo una volta approvata.

E non voglio nemmeno entrare nel merito sul potenziale impatto positivo o negativo, che tale articolo avrà sul territorio e sull’economia.

Quel che mi fa specie, è che i concetti trattati, diametralmente opposti a quanto fino ad ora applicato, non passano per un cambio di norma ma per una sua “interpretazione autentica“.

E’ un po’ come dire:

Fino ad oggi, cari uffici ed entri preposti, non avete saputo leggere e capire la norma.

Proviamo noi a spiegarla in modo più chiaro.

Quindi: o fino ad oggi gli uffici non hanno veramente capito nulla, oppure questa più che una interpretazione è una modifica.

Le criticità di un passaggio di questo tipo sono molteplici: mi “suona” strano che l’interpretazione autentica sul “come” si applica una norma, sia spiegata da chi non l’ha scritta.

Al di là del contenuto dell’articolo 2 (che ripeto, non valuto nel merito perché non sono abbastanza documentato, nè ho una visione di insieme che mi consente di farmi un parere completo), provare a forzare determinati concetti con passaggi “interpretativi” può portare solo all’ennesima impugnazione davanti alla Corte Costituzionale per i dubbi di legittimità.

Un po’ come il discorso della Sentenza della Corte Costituzionale 189/2016, che, al netto di quanto contenuto nel testo della pronuncia, ha di fatto generato cittadini di serie A e cittadini di serie B:

  • chi ha ottenuto l’autorizzazione prima della 189/2016 ha effettuato il piano casa in contesti paesaggistici “particolari”
  • per tutti gli atri, picche.

In Sintesi

Non ci resta che attendere ancora.

A distanza di meno di un mese dalla scadenza possiamo ipotizzare che:

  • la proroga dell’attuale legge è concretamente tanto possibile quanto probabile
  • eventuali diatribe politiche si concentrano solo sull’interpretazione del PPR

Sarà l’ennesima proroga secca al Piano Casa Vigente?

proroga secca piano casa sardegna

Sarà l’ennesima proroga secca al Piano Casa Vigente?

A circa un mese dalla scadenza dell’attuale norma sul Piano Casa in Sardegna, tutto tace sulla possibilità che il DL approvato in Giunta il 23 dicembre 2019 si trasformi in legge entro la fine di giugno.

Se da una parte, sui giornali, l’approvazione del DL era stato promesso e annunciato per febbraio, ad oggi (ultimi giorni di maggio) tutto tace.

Covid-19 a parte, il DL del 23 dicembre 2019 contiene al suo interno temi molto complessi da discernere, la cui approvazione non potrà prescindere da un iter lungo e complesso.

Se vi ricordate, tra i tanti argomenti, si parlava di:

  • revisione su alcuni concetti del PPR, con maggiori permissioni
  • perequazione urbanistica anche per il piano casa (cessione volumetrie)
  • costruzioni in agro, con 1 ettaro, anche per non imprenditori agricoli, e con corpi aziendali separati
  • ampliamenti fino al 40%
  • e tanto altro ancora

Che cosa aspettarci entro fine giugno?

La proroga “secca” della legge, così come la conosciamo oggi, è quotata a 0,9.

Che nel gergo delle scommesse calcistiche, significa che per ogni euro che scommetti, in caso di vittoria, ti vengono restituiti 90 centesimi. Ovvero, perdi 10 centesimi.

Tradotto: è praticamente certa una proroga della legge attuale senza le promesse, attese e annunciate modifiche contenute nel DL del 23 dicmbre.

Terza proroga, tout-court.

Lo possiamo desumere anche dell’Ordine del Giorno della Commissione Urbanistica, che è stata convocata per il giorno 28 maggio (oggi):

Sarà l'ennesima proroga secca al Piano Casa Vigente? 5

Quali sono gli articoli in scadenza?

Le disposizioni a carattere termporale previste dalla L.R. 8/2015 sono quelle che vanno dagli articoli dal 30 al 37.

Gli interventi “in scadenza” sono :

  • ampiamenti volumetrici
  • ampliamenti strutture ricettive
  • riuso e recupero sottotetti
  • recupero spazi con i soppalchi

Gli articolo dal 38 al 40, che disciplinano gli interventi di demolizione e ricostruzione e lo spostamento di volumi per il recupero di aree di pregio, non hanno nessuna scadenza.

Chi ha tempo …

Chi ha tempo, non aspetti tempo.

Se si vuole approfittare delle possibilità offerte del piano casa, è opportuno che si proceda entro i termini di giugno.

Negli anni ne abbiamo visto succedere di ogni tipo, pandemie comprese.

Se la proroga arriva, bene. Se la proroga arriva con le modifiche, tanto meglio.

Se però non dovesse arrivare?

Aggiornamenti sul Piano Casa Sardegna

aggiornamenti-piano-casa-sardegna-oggi

Qualche piccolo aggiornamento sul Piano Casa.

Si tratta per lo più di aggiornamenti sul sito e sui prossimi sviluppi.

Andiamo per ordine, e prima di indicarvi le modifiche effettuate al sito, vediamo a che punto sono i lavori per l’approvazione del Disegno di Legge approvato dalla Giunta Regionale lo scorso 23 dicembre.

Iter Disegno di Legge – Modifiche alla L.R. 8/2015

Il Disegno di Legge che, una volta approvato, modificherà il Piano Casa Sardegna attuale, è ancora fermo ai lavori consiliari e delle commissioni.

Quel che sappiamo è che, nei giorni scorsi, sono apparsi sui quotidiani locali le diatribe tra maggioranza e opposizione.

La motivazione del contendere è basata sulla necessità (o non necessità) di portare avanti un disegno di legge sull’edilizia e sull’urbanistica in Sardegna in un momento di difficoltà come quello che stiamo vivendo.

Polemiche a parte, del quale non mi interessa entrare nel merito e discutere, quel che è certo è la data dell’attuale scadenza del Piano Casa Sardegna ad oggi vigente.

Il 30/06/2020 Scade il Piano Casa Sardegna.

Il conto alla rovescia che ho pubblicato in home page va avanti: se non ve ne siete accorti, mancano meno di tre mesi al termine per la presentazione delle istanze.

Aggiornamenti sul Piano Casa Sardegna 6
immagine del 12/04/2020

Tre mesi sono veramente pochi se si pensa che, per ogni progetto, è comunque sempre necessario effettuare un accesso agli atti (circa 30 giorni), a cui si aggiungono tutti i tempi necessari per l’elaborazione del progetto: dalle soluzioni architettoniche condivise, all’elaborazione per la presentazione dell’istanza al SUAPE, alle elaborazioni delle relazioni specialistiche (termica, acustica, eventuale paesaggistica, strutturale, geologica, geotecnica, ecc…).

Insomma, il tempo per lavorare c’è, ma non è poi così tanto.

Il Piano Casa Sardegna termina tra poco!

Per non perdere l’opportunità di ampliare il tuo immobile con il Piano Casa Sardegna, clicca sul pulsante e compila il form.

Proseguiamo ora con le novità del sito.

Piano Casa Sardegna Vigente Oggi e Cronistoria

Ho creato una pagina chiamata “Piano Casa Sardegna Vigente Oggi” che terrò aggiornata costantemente.

In questa pagina troverete, sempre, quale sia la legge vigente, e alcuni riferimenti normativi importanti, come ad esempio le leggi che hanno modificato in modo sostanziale la legge originaria.

Ho evitato di inserire, nello specchietto riepilogativo, le modifiche che cambiano il termine della scadenza, per dovere di semplicità.

In fondo alla pagina “Piano Casa Sardegna Vigente Oggi” trovate una timeline completa, dalla data di approvazione della legge fino alla data attuale, nel quale vi indico tutte le modifiche sopravvenute (in questo caso anche con le leggi di proroga dei termini).

Aggiornamenti sul Piano Casa Sardegna 7

Ritengo che possa essere utile a tanti per avere chiaro quale sia il testo vigente e coordinato vigente e aggiornato sempre al momento presente, in modo da non dover “impazzire” nel capire se un testo sia stato superato o meno.

Per la cronaca, trovate il testo coordinato della legge vigente a questo indirizzo

Legge Regionale 8/2015 Sardegna Testo Coordinato

Grafica

Come avrete notato, il sito ha una nuova veste grafica. I contenuti sono rimasti gli stessi, e potete trovarli dal menù in alto, dalla barra di ricerca, o dal menù nella barra sulla destra, che sarà presente solo negli articoli.

La necessità di cambiare deriva dalla volontà di rendere il sito più vicino all’utente, in modo da migliorare la sua esperienza d’uso.

Spero che vi piaccia.

Non perdere l’opportunità, il Piano Casa è in scadenza.

Per non perdere le opportunità offerte con il Piano Casa Sardegna, compila i campi sottostanti.
Ti ricontatterò quanto prima.

Piano Casa Sardegna 2020. Ecco Il testo ufficiale del Disegno di Legge

testo ufficiale disegno legge piano casa sardegna 2020

Nel precedente articolo ho illustrato come sarebbe potuto essere il Piano Casa Sardegna 2020.

Le tante novità indicate derivano dal testo del Disegno di Legge che la Giunta Regionale ha approvato in data 23 dicembre 2019.

Fino a qualche giorno fa, tuttavia, il testo non era ancora disponibile ufficialmente; ora è possibile visionare il testo del Disegno di Legge approvato, e allegato alla Delibera del 23 dicembre 2019, n. 52/40.

Ecco il testo del Disegno di Legge, che potete anche scaricare in PDF in fondo alla pagina.

Disegno di Legge – Piano Casa Sardegna 2020

TITOLO I Disposizioni per il riuso, la riqualificazione ed il recupero del patrimonio edilizio esistente ed altre disposizioni in materia di governo del territorio

Capo I Modifiche alla legge regionale n. 8 del 2015.

Art. 1 – Disposizioni di salvaguardia dei territori rurali. Modifiche all’articolo 26 della legge regionale n. 8 del 2015

1. Nel comma 3, dell’articolo 26 della legge regionale 23 aprile 2015, n. 8 (Norme per la semplificazione e il riordino di disposizioni in materia urbanistica ed edilizia e per il miglioramento del patrimonio edilizio), le parole “gli strumenti urbanistici comunali disciplinano la possibilità di raggiungere la superficie minima di intervento con l’utilizzo di più corpi aziendali che, in caso di edificazione a fini residenziali, devono essere contigui” sono sostituite dalle seguenti: “si può raggiungere la superficie minima di intervento con l’utilizzo di più corpi aziendali, anche non contigui, ed anche ubicati in comuni limitrofi; l’asservimento perdura finché permane l’edificio ed anche in caso di alienazione dei corpi separati”.

2. Dopo il comma 3 dell’articolo 26 della legge regionale n. 8 del 2015 sono inseriti i seguenti:

“3-bis. L’area dove è realizzato l’intervento non può comunque avere superficie inferiore ad un ettaro;

3-ter. Nel caso di utilizzo di più corpi aziendali ubicati in comuni limitrofi il permesso di costruire è rilasciato dal comune dove è ubicato l’intervento. I diversi comuni dove sono ubicati gli altri corpi aziendali si esprimono nell’ambito della conferenza di servizi di cui all’articolo 38 della legge regionale 20 ottobre 2016, n. 24 (Norme sulla qualità della regolazione e di semplificazione dei procedimenti amministrativi).

3-quater. L’asservimento degli altri corpi aziendali a quello oggetto di edificazione forma oggetto di trascrizione nei registri immobiliari ai sensi dell’articolo 2643, comma 2 bis, primo comma, numero 2-bis) del codice civile nonché dell’articolo 2645-quater del codice civile”.

3. All’art. 26, il comma 5 è abrogato.

Art. 2 – Interventi di incremento volumetrico del patrimonio edilizio esistente. Modifiche all’articolo 30 della legge regionale n. 8 del 2015

1. Nel secondo periodo, del comma 2, dell’articolo 30 della legge regionale n. 8 del 2015, le parole: “20 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “25 per cento” e le parole: “70 metri cubi” sono sostituite dalle seguenti: “90 metri cubi”.

2. Dopo il comma 3 dell’articolo 30 della legge regionale n. 8 del 2015, sono inseriti i seguenti:

“3-bis. Nella zona urbanistica F l’incremento volumetrico per le strutture residenziali, ubicate nella fascia oltre i 300 metri dalla linea di battigia, può essere realizzato, per ciascuna unità immobiliare, nella misura massima del 30 per cento del volume urbanistico esistente sino ad un massimo di 150 metri cubi.”

“3-ter. Nella zona urbanistica F, possono usufruire dell’incremento volumetrico nella misura del 20 per cento sino ad un massimo di 100 metri cubi, le unità immobiliari, ubicate nella fascia dei 300 metri dalla linea di battigia, che ricadano nelle aree individuate ai sensi dell’articolo 10 bis, comma 2, lettera b), della legge regionale n. 45 del 1989”.

3. Nel comma 4 dell’articolo 30 della legge regionale n. 8 del 2015, le parole “dal comma 3” sono sostituite dalle seguenti: “dai commi 3 e 3-bis” e le parole “5 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “10 per cento”.

4. Nel comma 4 dell’articolo 30 della legge regionale n. 8 del 2015, le parole “nelle seguenti ipotesi alternative” sono sostituite dalle seguenti: “nel caso in cui si verifichino almeno due delle seguenti ipotesi”.

5. Nel comma 4 dell’articolo 30, nell’elencazione dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti:

“c-bis) l’intervento preveda l’impiego di materiali locali nella misura di almeno il 20 per cento;

c-ter) l’intervento preveda l’impiego di tecniche costruttive che consentano, nei casi di demolizione e ristrutturazione, il recupero e riutilizzo di componenti costituenti l’edificio;

c-quater) l’intervento preveda l’utilizzo di materiali riciclati nella misura di almeno il 20%.

6. Dopo il comma 4 dell’articolo 30 della legge regionale n. 8 del 2015, è inserito il seguente:

“4-bis. Nei casi previsti dai commi 3 e 3-bis i crediti volumetrici possono essere ceduti dai proprietari aventi diritto ai proprietari di altre unità immobiliari:

  • a) facenti parte dello stesso edificio o dello stesso complesso edilizio;
  • b) ricadenti in diversi comparti, facenti parte della stessa lottizzazione;
  • c) ricadenti in lottizzazioni limitrofe,purché site nella stessa zona omogenea.”

7. Dopo il comma 5 dell’articolo 30 della legge regionale n. 8 del 2015, è inserito il seguente:

“5-bis Nei capannoni monopiano con destinazione industriale o artigianale, ubicati nella zona urbanistica D, in alternativa agli incrementi volumetrici del 25 per cento di cui al comma 5, sono ammessi incrementi della superficie utile nella misura del 40 per cento che prevedano la realizzazione di un solaio interno oppure incrementi misti, di volume e di superficie, a condizione che l’incremento complessivo della superficie utile non ecceda il 40 per cento di quella originaria”.

8. Dopo il comma 6 dell’articolo 30 della legge regionale n. 8 del 2015, è inserito il seguente:

“6-bis Nei capannoni monopiano con destinazione commerciale, ubicati nella zona urbanistica D, in alternativa agli incrementi del 25 per cento di cui al comma 5, sono ammessi incrementi della superficie utile nella misura del 30 per cento che prevedano la realizzazione di un solaio interno oppure incrementi misti, di volume e di superficie, a condizione che l’incremento complessivo della superficie utile non ecceda il 30 per cento di quella originaria”.

Art. 3 – Interventi di incremento volumetrico delle strutture destinate all’esercizio di attività turistico-ricettive. Modifiche all’articolo 31 della legge regionale n. 8 del 2015

1. Nel comma 1 dell’articolo 31 della legge regionale n. 8 del 2015, le parole “senza incremento del numero complessivo delle stanze” sono soppresse.

2. Nella lettera a) del comma 2 dell’articolo 31 della legge regionale n. 8 del 2015, le parole “25 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “30 per cento”.

3. Dopo la lettera c) del comma 2 dell’articolo 31 della legge regionale n. 8 del 2015, è aggiunta la seguente:

“c-bis) i crediti volumetrici possono essere ceduti dai proprietari aventi diritto ai proprietari di altre unità immobiliari:

  • 1) facenti parte dello stesso edificio o dello stesso complesso edilizio;
  • 2) ricadenti in diversi comparti, facenti parte della stessa lottizzazione;
  • 3) ricadenti in lottizzazioni limitrofe, purché site nella stessa zona omogenea

4. Al comma 3 dell’articolo 31 della legge regionale n. 8 del 2015, dopo la parola “integrazioni”, sono aggiunte le seguenti: “e nella zona F nella misura massima del 25 per cento per le strutture ricadenti nelle aree individuate ai sensi dell’art. 10-bis, comma 2, lettera b), della legge regionale n. 45 del 1989”.

5. Dopo il comma 3 dell’articolo 31 della legge regionale n. 8 del 2015, è inserito il seguente:

“3-bis. Nei casi previsti dal comma 1 è concesso un ulteriore incremento volumetrico del 10 per cento del volume urbanistico esistente, con conseguente proporzionale aumento della soglia volumetrica massima, nel caso in cui si verifichino almeno tre delle seguenti ipotesi:

  • a) l’intervento determini l’efficientamento energetico dell’intera unità immobiliare, nel rispetto dei parametri di cui al decreto legislativo n. 192 del 2005;
  • b) l’intervento includa soluzioni finalizzate alla riduzione degli effetti delle «isole di calore», inclusa la realizzazione di tetti verdi e di giardini verticali;
  • c) l’intervento includa soluzioni per il riutilizzo delle acque meteoriche e delle acque reflue;
  • d) l’intervento preveda l’impiego di materiali locali nella misura di almeno il 20 per cento;
  • e) l’intervento preveda l’impiego di tecniche costruttive che consentano, nei casi di demolizione e ristrutturazione, il recupero e riutilizzo di componenti costituenti l’edificio;
  • f) l’intervento preveda l’utilizzo di materiali riciclati nella misura di almeno il 20 per cento.

6. Nel comma 5 dell’articolo 31 della legge regionale n. 8 del 2015, le parole “commi 1 e 2” sono sostituite dalle seguenti: “commi 1, 2, 3 e 3-bis”.

7. Dopo il comma 5-bis dell’articolo 31 della legge regionale n. 8 del 2015, è inserito il seguente:

“5-ter. Le strutture destinate ad ospitare servizi turistici ed attività ad essi complementari possono usufruire di incrementi volumetrici nella misura massima del 25 per cento del volume urbanistico esistente fino ad un massimo di 120 metri cubi. Per “servizi turistici ed attività ad essi complementari” si intende l’equivalente, in zona urbanistica F, dei servizi connessi alla residenza previsti nelle zone residenziali.

8. All’articolo 31, il comma 6 è abrogato.

9. Nel comma 7 dell’articolo 31 della legge regionale n. 8 del 2015, dopo le parole “al comma 3” sono aggiunte le seguenti: “e 3-bis”.

Art. 4 – Interventi per il riuso e per il recupero con incremento volumetrico dei sottotetti esistenti. Modifiche all’articolo 32 della legge regionale n. 8 del 2015

1. Nel comma 2 dell’articolo 32 della legge regionale n. 8 del 2015, le parole “A, B e C” sono sostituite dalle seguenti: “A, B, C ed F”.

2. Nel comma 4 dell’articolo 32 della legge regionale n. 8 del 2015, le parole “B e C” sono sostituite dalle parole “B, C ed F”.

3. All’articolo 32, nel comma 8, la lett. “b)” dell’elencazione è abrogata.

Art. 5 – Interventi di recupero dei seminterrati, dei piani pilotis e dei locali al piano terra. Inserimento dell’articolo 32-bis della legge regionale n. 8 del 2015

1. Dopo l’articolo 32 della legge regionale n. 8 del 20158, è inserito il seguente: “Art. 32-bis Interventi di recupero dei seminterrati, dei piani pilotis e dei locali al piano terra

1. Ai fini del presente articolo si definiscono:

  • a) seminterrati, i piani siti al piede dell’edificio e parzialmente interrati, quando la superficie delle pareti perimetrali comprese al di sotto della linea di terra è superiore al 50 per cento della superficie totale delle stesse pareti perimetrali;
  • b) piani pilotis, le superfici aperte, a piano terra o piano rialzato, delimitate da colonne portanti, la cui estensione complessiva è non inferiore ai due terzi della superficie coperta;
  • c) piano terra, completamente fuori terra, posto allo stesso livello del piano di campagna o di sistemazione definitiva del terreno.

2. Nelle zone A, B, C ed F, in queste ultime oltre la fascia dei 300 metri dalla battigia marina, sono consentiti gli interventi di riuso dei seminterrati, piani pilotis e locali al piano terra esistenti con l’obiettivo di contenere il consumo di nuovo territorio e di favorire la messa in opera di interventi tecnologici per il contenimento dei consumi energetici;

3. Il recupero dei seminterrati è consentito ad uso residenziale e/o direzionale, commerciale e socio-sanitario ed a condizione che abbiano, alla data di entrata in vigore della presente legge, un’altezza minima non inferiore a metri 2,40, previo ottenimento di idoneo titolo abilitativo e nel rispetto delle seguenti condizioni:

  • a) la quota del pavimento sia ad un’altezza superiore al piano stradale;
  • b) le aperture per la ventilazione naturale non siano inferiori ad 1/8 della superficie utile, oppure si prevede la realizzazione di un impianto di ventilazione meccanica per un ricambio d’aria almeno pari a quello richiesto per la ventilazione naturale;
  • c) vi siano adeguati livelli di illuminazione, raggiungibili anche mediante sistemi artificiali.

4. Il recupero dei porticati e dei locali a piano terra o piano rialzato, è consentito ad uso direzionale, commerciale, socio-sanitario e residenziale.

5. Il recupero a fini abitativi dei piani e locali di cui al presente articolo è vietato nelle aree dichiarate, ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo), di pericolosità idraulica elevata o molto elevata (Hi3 o Hi4) ovvero in aree di pericolosità da frana elevata o molto elevata (Hg3 o Hg4)”.

Art. 6 – Interventi per il riuso degli spazi di grande altezza. Modifiche all’articolo 33 della legge regionale n. 8 del 2015

1. Nel comma 1 dell’articolo 33 della legge regionale n. 8 del 2015, le parole “A, B e C” sono sostituite dalle seguenti: “A, B, C, E ed F, in queste ultime oltre la fascia dei 300 metri dalla battigia marina”.

2. Nel comma 2, dell’articolo 33 della legge regionale n. 8 del 2015, le parole “a 2,40 metri e per la parte soprastante una altezza media non inferiore a 2,00 metri” sono sostituite dalle seguenti: “a 2,00 metri”.

Art. 7 – Condizioni di ammissibilità degli interventi. Modifiche all’articolo 34 della legge regionale n. 8 del 2015

1. Nella lettera f), comma 1, dell’articolo 34 della legge regionale n. 8 del 2015, le parole “e negli edifici individuati dal piano urbanistico comunale ai sensi dell’articolo 19, comma 1, lettera h, della legge regionale n. 45 del 1989” sono soppresse.

Art. 8 – Procedure. Modificazioni all’articolo 35 della legge regionale n. 8 del 2015

1. Il comma 1 dell’articolo 35 della legge regionale n. 8 del 2015 è sostituito dal seguente: “1. Gli interventi previsti negli articoli 30, 32 e 33 sono regolati dell’articolo 10-bis della legge regionale n. 23 del 1985. Gli interventi previsti nell’articolo 31 sono regolati dell’articolo 3 della legge regionale n. 23 del 1985.

2. Il comma 2 dell’articolo 35 della legge regionale n. 8 del 2015 è sostituito dal seguente: “2. Gli interventi previsti dalla presente legge sono disciplinati, sotto il profilo procedurale, dagli articoli da 29 a 38 della legge regionale n. 24 del 2016 e dalle direttive in materia previste dall’articolo 29, comma 4 della legge regionale n. 24 del 2016.”.

3. Nei commi 6, 7 e 8 dell’articolo 35 della legge regionale n. 8 del 2015, la parola “SCIA”, laddove presente, è sostituita dalle parole “dichiarazione autocertificativa”.

Art. 9 – Disposizioni comuni. Modifiche all’art. 36 della legge regionale n. 8 del 2015

1. Nel comma 2 dell’articolo 36 della legge regionale n. 8 del 2015, la parola “non” è soppressa.

2. All’articolo 36, nel comma 4, la lett. “c)” dell’elencazione è abrogata.

3. Nel comma 6 dell’articolo 36 della legge regionale n. 8 del 2015 dopo le parole “da trascriversi nei registri immobiliari” sono aggiunte le seguenti: “ai sensi dell’articolo 2645-quater del codice civile”.

4. Nel comma 8 dell’articolo 36 della legge regionale n. 8 del 2015, le parole “70 metri quadri” sono sostituite dalle seguenti: “40 metri quadri”.

5. Nel comma 8 dell’articolo 36 della legge regionale n. 8 del 2015, dopo le parole “è trascritto nei registri immobiliari” sono aggiunte le seguenti “ai sensi dell’articolo 2645-quater del codice civile”.

6. Il comma 11 dell’articolo 36 della legge regionale n. 8 del 2015, è sostituito dal seguente: “11. L’incremento volumetrico non è subordinato al reperimento degli spazi per parcheggi previsti dall’articolo 41-sexies della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica), e successive modifiche ed integrazioni, ma al pagamento di una somma equivalente alla monetizzazione delle aree per parcheggi, da determinarsi con deliberazione del consiglio comunale. I relativi introiti costituiscono entrate vincolate per la realizzazione di nuove aree da destinare a parcheggio pubblico, da individuarsi con deliberazione del consiglio comunale.

7. Nel primo periodo del comma 12 dell’articolo 36 della legge regionale n. 8 del 2015, dopo le parole “con deliberazione del consiglio comunale” sono aggiunte le seguenti “è sempre consentita la monetizzazione nel caso di recupero dei seminterrati, dei piani pilotis e dei locali al piano terra ad uso direzionale, commerciale, socio-sanitario e residenziale”.

Art. 10 – Efficacia, durata e valutazione degli effetti. Modifiche all’articolo 37 della legge regionale n. 8 del 2015

1. Nel comma 1 dell’articolo 37 della legge regionale n. 8 del 2015, le parole: “31 dicembre 2019” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2021”.

Art. 11 – Interventi di trasferimento volumetrico per la riqualificazione ambientale e paesaggistica. Modifiche all’articolo 38 della legge regionale n. 8 del 2015

1. Nel comma 3 dell’articolo 38 della legge regionale n. 8 del 2015, le parole “in sede di redazione dello strumento urbanistico generale o di una sua variante” sono soppresse e dopo le parole “trasferimento dei volumi” sono aggiunte le seguenti: «con la procedura di cui al comma 25 dell’articolo 20 della legge regionale n. 45 del 1989».

2. Nel comma 7 dell’articolo 38 della legge regionale n. 8 del 2015, dopo le parole “valore di 3,00 metri” sono aggiunte le seguenti parole “, per le destinazioni residenziale, turistico-ricettiva, direzionale e socio-sanitaria, ed al valore di 4,50 metri per le destinazioni artigianale e industriale, commerciale e agricolo-zootecnica”.

3. Nella lettera c) del comma 9 dell’articolo 38 della legge regionale n. 8 del 2015 la parola “due” è sostituita dalla seguente: “tre”. 4. Nel comma 11 dell’articolo 38 della legge regionale n. 8 del 2015, alla fine, sono aggiunte le seguenti parole: “da rendersi nell’ambito della conferenza di servizi di cui all’articolo 37 della legge regionale n. 24 del 2016”.

Art. 12 – Trasferimento dei volumi realizzabili ricadenti nelle Zone HI-4, HI-3, HG4 ed HG3 del piano stralcio per l’assetto idrogeologico (PAI). Inserimento dell’articolo 38-bis della legge regionale n. 8 del 2015

1. Dopo l’articolo 38 della legge regionale n. 8 del 2015, è aggiunto il seguente: “Art. 38-bis Trasferimento dei volumi realizzabili ricadenti nelle Zone HI-4, HI-3, HG4 ed HG3 del piano stralcio per l’assetto idrogeologico (PAI)

1. Al fine di conseguire la riqualificazione dei relativi contesti e la messa in sicurezza del territorio, la Regione promuove ed incentiva interventi di trasferimento dei volumi previsti come realizzabili previ piani attuativi nelle zone urbanistiche C, D e G ricadenti nelle zone Hi3, Hi4, Hg3 ed Hg4 del PAI. Nei limiti di cui al presente articolo, promuove analoghi interventi di trasferimento dei volumi previsti come realizzabili nelle zone urbanistiche B ricadenti nelle zone Hi3, Hi4, Hg3 ed Hg4 del PAI.

2. In attesa della realizzazione e collaudo delle opere di mitigazione, i volumi previsti come realizzabili previ piani attuativi nelle zone urbanistiche C, D e G ricadenti nelle zone Hi3, Hi4, Hg3 ed Hg4 del PAI. possono essere trasferiti e realizzati in altre zone urbanistiche C, D e G del territorio comunale situate al di fuori dalle aree a rischio idraulico o geologico, senza alcun incremento di volume.

3. I volumi trasferiti si sommano a quelli realizzabili nelle zone omogenee analoghe situate al di fuori dalle aree a rischio idraulico o geologico.

4. Le opere di urbanizzazione sono eseguite in proporzione ai volumi complessivamente realizzabili.

5. Le cessioni per le opere di urbanizzazione possono essere localizzate nelle aree a rischio, a condizione che esse siano interamente cedute gratuitamente al comune.

6. I volumi previsti come realizzabili nelle zone urbanistiche B ricadenti nelle zone Hi3, Hi4, Hg3 ed Hg4 del PAI. possono essere trasferiti nelle zone urbanistiche C del territorio comunale al di fuori dalle aree a rischio idraulico o geologico, nei limiti del doppio degli indici ivi previsti.

7. Le opere di urbanizzazione per le cubature trasferite dalla zona urbanistica B a quella C si considerano già esistenti, a condizione che l’area a rischio sia interamente ceduta gratuitamente al comune. Gli oneri di urbanizzazione per tali cubature sono corrisposti al comune nella misura prevista per l’area a rischio.

8. I volumi possono essere realizzati in deroga agli indici previsti dagli strumenti urbanistici generali e dalle vigenti disposizioni regionali, eccezion fatta per le distanze tra fabbricati o pareti finestrate. È consentita l’applicazione del secondo periodo dell’ultimo comma dell’articolo 9 del decreto del ministero dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell’art. 17 della legge n. 765 del 1967) anche se non prevista o non consentita dallo strumento urbanistico.

9. I volumi previsti come realizzabili nelle zone urbanistiche B ricadenti nelle zone Hi3, Hi4, Hg3 ed Hg4 del PAI. possono essere trasferiti in altre aree libere nelle zone urbanistiche B del territorio comunale al di fuori dalle aree a rischio idraulico o geologico, nei limiti dell’indice massimo di 7 mc/mq. Detti volumi possono essere realizzati in deroga agli indici previsti dagli strumenti urbanistici generali e dalle vigenti disposizioni regionali, eccezion fatta per le distanze tra fabbricati o pareti finestrate.

10. Il comune può denegare l’autorizzazione al trasferimento delle cubature da zona B ad altra zona B nel caso di insufficienza delle opere di urbanizzazione primaria presenti nell’area di destinazione, con particolare riferimento alla viabilità ed ai servizi essenziali (energia, acqua potabile, fognatura, telecomunicazioni), a meno che l’istante non si offra di integrarli a scomputo degli oneri di urbanizzazione, prescindendo dal loro costo reale.

11. Ai trasferimenti di cubatura di cui al presente articolo si applica la seguente procedura: a. il titolare delle aree a rischio idraulico o geologico manifesta al comune la sua intenzione di trasferire le cubature; b. il comune, in sede di accordo preliminare ai sensi dell’articolo 11 legge 7 agosto 1990 n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo), contenente tutti gli elementi della proposta, rilascia all’istante i crediti volumetrici corrispondenti; c. successivamente l’istante presenta al comune la proposta di localizzazione delle cubature, cui si applica il comma 11 dell’articolo 38; d. previa istruttoria, disciplinata, sotto il profilo procedurale, dagli articoli 29 e seguenti della legge regionale n. 24 del 2016 e dalle direttive in materia previste dall’articolo 29, comma 4 della legge regionale n. 24 del 2016, tra l’istante ed il comune si stipula un accordo definitivo ai sensi dell’articolo 11 della legge regionale n. 241 del 1990, equivalente ad una variante non sostanziale di cui ai commi 26 e 28 e seguenti dell’articolo 20 della legge regionale n. 45 del 1989, di cui segue l’iter di approvazione.

12. Le norme tecniche di attuazione del PAI sono modificate in conformità agli interventi ammessi dal presente articolo.”

Art. 13 – Rinnovo del patrimonio edilizio con interventi di demolizione e ricostruzione. Modifiche all’art. 39 della legge regionale n. 8 del 2015

1. Nel comma 5 dell’articolo 39 della legge regionale n. 8 del 2015, dopo le parole: “nel medesimo lotto urbanistico”, sono inserite le seguenti: “o in diverso lotto urbanistico, purché all’interno della stessa lottizzazione”.

2. Nella lettera c) del comma 10 dell’articolo 39 della legge regionale n. 8 del 2015, la parola: “due” è sostituita dalla seguente: “tre”. Art. 14 Misure di promozione dei programmi integrati per il riordino urbano. Modifiche all’articolo 40 della legge regionale n. 8 del 2015 1. Nel primo periodo del comma 2 dell’articolo 40 della legge regionale n. 8 del 2015, dopo le parole: “pubblica o privata,” sono inserite le seguenti: “può essere esteso ad areali, urbani e non, di complessa configurazione, può interessare comparti a diversa destinazione urbanistica, e”. 2. Nel secondo periodo del comma 2 dell’articolo 40 della legge regionale n. 8 del 2015, dopo le parole “valore di 3 metri” sono inserite le seguenti: “, per le destinazioni residenziale, turisticoricettiva, direzionale e socio-sanitaria, ed al valore di 4,50 metri per le destinazioni artigianale e industriale, commerciale e agricolo-zootecnica”.

3. All’articolo 40, nel comma 7, le parole “Sono esclusi dall’ambito di intervento i centri di antica e prima formazione e le zone urbanistiche omogenee E e H.” sono soppresse.

4. Il secondo periodo del comma 7 dell’articolo 40 della legge regionale n. 8 del 2015 è sostituito dal seguente: “Nessuna zona urbanistica omogenea è aprioristicamente esclusa.”.

Art. 14 – Misure di promozione dei programmi integrati per il riordino urbano. Modifiche all’articolo 40 della legge regionale n. 8 del 2015

1. Nel primo periodo del comma 2 dell’articolo 40 della legge regionale n. 8 del 2015, dopo le parole: “pubblica o privata,” sono inserite le seguenti: “può essere esteso ad areali, urbani e non, di complessa configurazione, può interessare comparti a diversa destinazione urbanistica, e”.

2. Nel secondo periodo del comma 2 dell’articolo 40 della legge regionale n. 8 del 2015, dopo le parole “valore di 3 metri” sono inserite le seguenti: “, per le destinazioni residenziale, turisticoricettiva, direzionale e socio-sanitaria, ed al valore di 4,50 metri per le destinazioni artigianale e industriale, commerciale e agricolo-zootecnica”.

3. All’articolo 40, nel comma 7, le parole “Sono esclusi dall’ambito di intervento i centri di antica e prima formazione e le zone urbanistiche omogenee E e H.” sono soppresse.

4. Il secondo periodo del comma 7 dell’articolo 40 della legge regionale n. 8 del 2015 è sostituito dal seguente: “Nessuna zona urbanistica omogenea è aprioristicamente esclusa.”.

Art. 15 – Disposizioni transitorie della legge regionale n. 4 del 2009. Modifiche all’art. 41 della legge regionale n. 8 del 2015

1. Nel comma 4 dell’articolo 41 della legge regionale n. 8 del 2015, le parole: “Nei comuni dotati di piano urbanistico comunale ai sensi della legge regionale n. 45 del 1989, e successive modifiche ed integrazioni,” sono soppresse

Art. 16 – Posizionamento delle strutture al servizio della balneazione. Modifiche all’art. 43 della legge regionale n. 8 del 2015 e modifiche all’art. 22 bis, comma 9, legge regionale 22.12.1989, n. 45

1. All’articolo 43, il comma 2 è abrogato.

2. Il comma 2 dell’articolo 43 della legge regionale n. 8 del 2015 è sostituito dal seguente: “2. Il posizionamento delle strutture di facile rimozione al servizio della balneazione è ammesso per l’intero anno solare, al fine di favorire la destagionalizzazione della stagione turistica. L’efficacia delle autorizzazioni edilizie e paesaggistiche relative a strutture precarie al servizio della balneazione, ubicate nella fascia dei 300 metri dalla battigia marina, ha durata pari a quella della concessione demaniale marittima e, al di fuori del demanio e comunque, fino al perdurare della relativa esigenza”.

3. Il primo periodo del comma 9 dell’art. 22 bis L.R. 22.12.1989 n. 45, fino alle parole “abilitativi, autorizzatori e concessori.”, è abrogato.

TITOLO II Disposizioni derogatorie al decreto del ministero dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444

Art. 17 – Attuazione dell’articolo 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A)

1. Nelle zone inedificate esistenti o successivamente risultanti libere in seguito a demolizione, contenute in un tessuto urbano già definito o consolidato, che si estendono sul fronte stradale o in profondità per una lunghezza inferiore a mt 24 per i comuni con oltre 10.000 abitanti, e a mt 20 per quelli con popolazione inferiore, nel caso di impossibilità di costruire in aderenza, il comune può consentire la riduzione delle distanze, nel rispetto delle disposizioni del codice civile, se il rispetto delle distanze tra pareti finestrate comporti l’inutilizzabilità dell’area o una soluzione tecnica inaccettabile.

2. Il comune può consentire la riduzione delle distanze, nel rispetto delle disposizioni del Codice civile, qualora la realizzazione dell’incremento volumetrico, previsto dagli artt. 30, 31, 32 e 33, della legge regionale n. 8 del 2015, nel rispetto delle distanze tra pareti finestrate, comporti l’inutilizzabilità del beneficio o una soluzione tecnica inaccettabile.

3. Il comune autorizza le deroghe di cui ai commi 1 e 2 con modifica allo strumento urbanistico generale seguendo la procedura di cui al comma 25 dell’articolo 20 della legge regionale n. 45 del 1989.

4. Per la misurazione della distanza tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti non parallele tra di loro al fine di determinare il rispetto delle distanze legali, è ammesso l’utilizzo del criterio della distanza media, purché la distanza così determinata, nel punto più stretto, non sia inferiore di più di un quarto a quella legale e quella minore distanza sia integralmente compensata nel punto più largo.

TITOLO III Modifiche alla legge regionale n. 45 del 1989

Art. 18 – Piano di utilizzo dei litorali (PUL). Modifiche all’articolo 22-bis della legge regionale n. 45 del 1989

1. Al comma 2 dell’articolo 22-bis della legge regionale n. 45 del 1989, dopo le parole: “Il PUL”, sono inserite le seguenti: “anche in variante al piano urbanistico comunale,”. Nell’art. 20 bis comma 2 L.R. 22.12.1989 n. 45, dopo la lett. “i)”, è inserita la seguente lettera:

l) aventi per oggetto la pianificazione dell’utilizzo del litorale (PUL), come definiti dall’art. 22 bis comma 1.

TITOLO IV Modifiche alla legge regionale n. 16 del 2017

Art. 19 – Divieto di campeggio libero. Modifiche all’articolo 22 della legge regionale n. 16 del 2017

1. All’articolo 22 della legge regionale 28 luglio 2017, n. 16 (Norme in materia di turismo), dopo il comma 1 è aggiunto il:

“1-bis. Le aree di sosta temporanea degli autocaravan e caravan possono essere proposte ai comuni in aree private. I comuni rilasciano l’autorizzazione una volta verificata la sussistenza dei requisiti di cui al comma 3 dell’articolo 21.”

TITOLO V Disposizioni finali

Art. 20 – Clausola di non onerosità

1. Dalla presente legge non derivano oneri diretti e indiretti a carico del bilancio regionale.

Art. 21 – Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).


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