1) dichiara lโillegittimitร costituzionale dellโart. 4, comma 1, lettera a), della legge della Regione Sardegna 19 dicembre 2023, n. 17, recante ยซModifiche alla legge regionale n. 1 del 2023 (Legge di stabilitร 2023), variazioni di bilancio, riconoscimento di debiti fuori bilancio e passivitร pregresse e disposizioni varieยป, nella parte in cui, al numero 1), ha modificato lโart. 124, comma 2, della legge della Regione Sardegna 23 ottobre 2023, n. 9 (Disposizioni di carattere istituzionale, ordinamentale e finanziario su varie materie), limitatamente alle parole ยซdegli indici volumetrici eยป;
Sarรฒ pratico, quasi telegrafico.
Come si legge dall’estratto della Sentenza n. 174/2024, sopra riportata, la Corte Costituzionale si รจ espressa in merito ai dubbi di legittimitร costituzionale promossi in merito alla Legge della Regione Sardegna n. 17 del 19 dicembre 2023.
Nel merito, ha dichiarato l’illegittimitร costituzionale delle sole parole “degli indici volumetrici e” inserite nel comma 2 dell’articolo 124 della L.R. 1/2023, come modificata dalla L.R. 17/2023.
Come cambia, quindi, il comma 2 dell’articolo 124?
Eccolo
Negli immobili destinati ad uso abitativo sono consentiti, anche mediante il superamento degli indici volumetrici e dei limiti di altezza e numero dei piani previsti dalle vigenti disposizioni urbanistico-edilizie comunali e regionali, gli interventi di riuso dei seminterrati, piani pilotis e locali al piano terra esistenti con lโobiettivo di contenere il consumo di nuovo territorio e di favorire la messa in opera di interventi tecnologici per il contenimento dei consumi energetici. (modificato dallโart. 4, comma 1, della L.R. 19/12/2023, n. 17. โ le parti in barrato sono state dichiarate illegittime con la Sentenza n. 174/2024 della Corte Costituzionale)
Ok, in questi meandri di norme modificate, cassate, legittime, illegittime รจ facile sentirsi smarriti.
Non preoccuparti, il testo completo coordinato e vigente lo trovi a questo indirizzo.
Mi scuso per il ritardo nell’aggiornamento del testo.
Ho finalmente trovato un momento per dedicarmi all’aggiornamento del testo del Piano Casa Sardegna attualmente vigente, derivante dalla Legge Regionale 9/2023, a seguito dell’espressione della Corte Costituzionale con la Sentenza n. 142/2024.
A questo indirizzo trovate, invece, il testo del Piano Casa vigente, come modificato dalla data di pubblicazione della sentenza (Pubblicazione in G. U. 24/07/2024 n. 30)
Vi Riporto, di seguito, l’estratto della decisione.
Estratto della Sentenza della Corte Costituzionale n. 142/2024 sulle questioni di legittimitร costituzionale della L.R. 9/2023
Sentenza 142/2024 (ECLI:IT:COST:2024:142)
Giudizio: GIUDIZIO DI LEGITTIMITร COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente: BARBERA – Redattore: PATRONI GRIFFI
Udienza Pubblica del 08/05/2024; Decisione del 08/05/2024
Deposito del 23/07/2024; Pubblicazione in G. U. 24/07/2024 n. 30
Norme impugnate: Artt. 123, c. 1ยฐ, 2ยฐ, 3ยฐ, 4ยฐ, 5ยฐ, 6ยฐ, 7ยฐ e 11ยฐ; 124, c. 1ยฐ, 2ยฐ, 3ยฐ e 4ยฐ; 125, c. 7ยฐ; 126, c. 1ยฐ; 127; 128, c. 1ยฐ, lett. a) e b); 131 e 133 della legge della Regione Sardegna 23 ottobre 2023, n. 9.
….
Per Questi Motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni di legittimitร costituzionale promosse con il ricorso indicato in epigrafe;
1) dichiara lโillegittimitร costituzionale dellโart. 123, comma 11, della legge della Regione Sardegna 23 ottobre 2023, n. 9 (Disposizioni di carattere istituzionale, ordinamentale e finanziario su varie materie), limitatamente allโinciso ยซdegli indici volumetrici eยป;
2) dichiara lโillegittimitร costituzionale dellโart. 128, comma 1, lettera a), della legge reg. Sardegna n. 9 del 2023, limitatamente allโinciso ยซcondono oยป;
3) dichiara lโillegittimitร costituzionale dellโart. 131, comma 1, lettera a), della legge reg. Sardegna n. 9 del 2023, nella parte in cui aggiunge la lettera f-bis) allโart. 15, comma 1, della legge della Regione Sardegna 11 ottobre 1985, n. 23 (Norme in materia di controllo dellโattivitร urbanistico-edilizia, di risanamento urbanistico e di sanatoria di insediamenti ed opere abusive, di snellimento ed accelerazione delle procedure espropriative) limitatamente allโinciso ยซpergole bioclimatiche, intese comeยป;
4) dichiara inammissibili le questioni di legittimitร costituzionale dellโart. 123, commi 1, 2, 3 e 4, della legge reg. Sardegna n. 9 del 2023, promosse, in riferimento agli artt. 9, secondo comma, 117, secondo comma, lettera s), e 120 della Costituzione, e allโart. 3, primo comma, lettera f), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;
5) dichiara inammissibili le questioni di legittimitร costituzionale degli artt. 123, commi 5, 6, 7 e 11; 124, commi 1, 2, 3 e 4; 125, comma 7; 126, comma 1; 127, comma 1; 128, comma 1, lettere a) e b); 131, comma 1, lettera a), e 133 della legge reg. Sardegna n. 9 del 2023, promosse, in riferimento allโart. 117, terzo comma, Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;
6) dichiara inammissibili le questioni di legittimitร costituzionale degli artt. 123, commi 5, 6, 7 e 11; 124, commi 1, 2, 3, e 4; 125, comma 7; 126, comma 1; 127, comma 1; 128, comma 1, lettere a) e b); 131, comma 1, lettera a), e 133 della legge reg. Sardegna n. 9 del 2023, promosse, in riferimento allโart. 120 Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;
7) dichiara inammissibili le questioni di legittimitร costituzionale degli artt. 125, comma 7; 127, comma 1, e 128, comma 1, lettera b), della legge reg. Sardegna n. 9 del 2023, promosse, in riferimento agli artt. 9, secondo comma, e 117, secondo comma, lettera s), Cost. e allโart. 3, primo comma, lettera f), dello statuto speciale, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;
8) dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimitร costituzionale degli artt. 123, commi 5, 6 e 7; 124, commi 1, 2, 3 e 4; 126, comma 1, e 133 della legge reg. Sardegna n. 9 del 2023, promosse, in riferimento agli artt. 9, secondo comma, e 117, secondo comma, lettera s), Cost. e allโart. 3, primo comma, lettera f), dello statuto speciale, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.
Cosรฌ deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, lโ8 maggio 2024.
Ecco il Testo di Legge del Nuovo Piano Casa Approvato a Settembre dal Consiglio Regionale
Finalmente, ad oltre un mese dall’approvazione, รจ stata pubblicato sul sito del Consiglio della Regione Sardegna il testo definitivo del “Collegato alla Finanziaria” approvato nel settembre 2023.
Al suo interno si trovano delle norme in materia di recupero del patrimonio edilizio e urbanistica, che possiamo tradurre come Nuovo Piano Casa Sardegna 2023 2024.
Oddio … nuovo …
Non รจ tanto nuovo visto che si tratta, per la maggior parte del testo, di un copia-incolla delle parti non cassate dalla Sentenza della Corte Costituzionale che ad inizio 2022 aveva tirato una tegola in testa al legislatore regionale
Ma andiamo al sodo, e vediamo i macro argomenti del testo definitivo.
In calce all’articolo, trovate il link a tutto il testo degli articoli.
ATTENZIONE: E’ STATO PUBBLICATO SUL BURAS – BOLLETTINO N.54 – PARTE I E II DEL 24/10/2023
Ecco gli articoli del Collegato alla finanziaria che, al CAPO XI dettano le norma in materia recupero del patrimonio edilizio e urbanistica
CAPO XI – Norme in materia di recupero del patrimonio edilizio e urbanistica
Art. 123 – Interventi per il riuso e per il recupero con incremento volumetrico dei sottotetti esistenti
Art. 124 – Intervento di recupero dei seminterrati, dei piani pilotis, e dei locali al piano terra
Art. 125 – Intervento per il riuso degli spazi di grande altezza (soppalchi)
Art. 126 – Interventi nelle strutture destinate all’esercizio di attivitร turistico-ricettive
Art. 127 – Disposizioni in favore dei portatori di handicap gravi
Art. 128 – Condizioni di ammissibilitร degli interventi e disposizioni comuni
Art. 129 – Procedure
Art.130 – Modifica dellโarticolo 39 della legge regionale n. 8 del 2015 in materia di demolizione e ricostruzione
Art. 131 โ Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 23 del 1985 in materia di edilizia libera, sanzioni e piani di risanamento
Art. 132 โ Integrazioni allโarticolo 6 della legge regionale n. 8 del 2004 di riordino in materia urbanistica ed edilizia delle zone costiere
Art. 133 โ Valorizzazione degli immobili della borgata di pescatori di Marceddรฌ
Art. 134 – Modifiche alla legge regionale n. 29 del 1998 in materia di programmi pluriennali dei centri storici e di interventi finanziabili
Se avete piacere di leggere il testo definitivo, ecco il link:
Di seguito trovate il testo del Nuovo Piano Casa Sardegna, approvato con il collegato alla finanziaria nel Settembre 2023.
Il testo sotto riportato รจ stato integrato con le modifiche introdotte dalla L.R. 19/12/2023, n. 17, e con le dichiarazioni di illegittimitร costituzionale a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 142/2024. In calce si riporta la decisione della Corte, in modo sintetico.
Il testo รจ stato coordinato in data 11/11/2024 con la pronuncia della Corte Costituzionale Sentenza n.174/2024
Nuovo Piano Casa Sardegna 2023 2024 2025
PUBBLICATA SUL BURAS – BOLLETTINO N.54 – PARTE I E II DEL 24/10/2023
Legge regionale 23 ottobre 2023, n. 9
Capo XI – Norme in materia di recupero del patrimonio edilizio e urbanistica
Art. 123 – Interventi per il riuso e per il recupero con incremento volumetrico dei sottotetti esistenti
Ai fini del presente articolo si definiscono sottotetti gli spazi e i volumi compresi tra l’estradosso della chiusura orizzontale superiore, anche non calpestabile, dell’ultimo livello agibile e l’intradosso delle falde della copertura a tetto, localizzati all’interno della sagoma dell’edificio regolarmente approvata con titolo abilitativo, ove prescritto.
Nelle zone urbanistiche A, B, C, E ed F sono consentiti gli interventi di riuso dei sottotetti esistenti per il solo scopo abitativo. Il riuso dei sottotetti, con conseguente ottenimento dell’agibilitร , รจ consentito purchรฉ siano rispettate tutte le prescrizioni igienico-sanitarie riguardanti le condizioni di agibilitร previste dai regolamenti vigenti, e, relativamente alle altezze, sia assicurata, per ogni singolo vano di ogni unitร immobiliare, un’altezza media ponderale uguale o maggiore a 2,40 metri per gli spazi ad uso abitativo, ridotta a 2,20 metri per spazi accessori e servizi; per i comuni posti a quote superiori a 600 metri di altitudine sul livello del mare รจ consentita, rispettivamente, la riduzione a 2,20 metri per spazi ad uso abitazione e a 2,00 metri per accessori e servizi.
Ai fini del riuso dei sottotetti sono consentite modifiche interne consistenti nello spostamento o nella realizzazione di solai intermedi e modifiche esterne consistenti nell’apertura di finestre e lucernari, necessari ad assicurare l’osservanza dei requisiti di aeroilluminazione dei nuovi vani. Nella zona urbanistica A tali modifiche devono essere tipologicamente compatibili con i caratteri costruttivi ed architettonici degli edifici interessati.
Ai fini dell’ammissibilitร degli interventi di cui ai commi 2 e 3, in presenza di un unico livello agibile, รจ considerato sottotetto il volume compreso tra l’estradosso della chiusura orizzontale inferiore e l’intradosso delle falde di copertura a tetto, localizzato all’interno della sagoma dell’edificio regolarmente approvata con titolo abilitativo, se prescritto.
Ai fini dell’ammissibilitร degli interventi di cui ai commi 2 e 3 costituiscono quindi sottotetti:
a) gli spazi e i volumi delimitati inferiormente dall’ultimo solaio di chiusura di un volume urbanisticamente rilevante (residenziale o con altra destinazione compatibile con la destinazione della zona omogenea) e il solaio di copertura dell’immobile o dell’unitร immobiliare, indipendentemente dall’attuale destinazione di tale spazio o volume come desumibile dall’ultimo titolo edilizio rilasciato per lo stesso;
b) le terrazze coperte e aperte su uno, due, tre o quattro lati, non rilevanti ai fini volumetrici dalle vigenti disposizioni di legge regionali e regolamenti comunali;(abrogato dall’art. 31 della L.R. 18/2025)
c) gli spazi e i volumi delimitati da altezza di imposta delle falde nulla.
Al fine di ridurre il consumo di suolo e consentire il rispetto di tutte le prescrizioni igienicosanitarie e delle altezze medie ponderali riguardanti le condizioni di agibilitร previste dai regolamenti vigenti, sugli edifici ad uso residenziale con copertura a falde sono consentite modifiche esterne alle unitร immobiliari esistenti, strettamente limitate al raggiungimento dei requisiti minimi di agibilitร , nella misura massima di 50 centimetri di altezza all’imposta interna della falda, ferma restando la quota massima del colmo, e con pendenza massima ammissibile del 30 per cento.
Nelle zone urbanistiche A dotate di Piano particolareggiato adeguato al Piano paesaggistico regionale, e nelle zone B, C e F, sono consentiti gli interventi di recupero con incremento volumetrico dei sottotetti esistenti per il solo scopo abitativo. Il recupero con incremento volumetrico dei sottotetti รจ consentito purchรฉ siano rispettate tutte le prescrizioni igienico-sanitarie riguardanti le condizioni di agibilitร previste dai regolamenti vigenti e, relativamente alle altezze, sia assicurata, per ogni singolo vano di ogni unitร immobiliare, un’altezza media ponderale uguale o maggiore a 2,70 metri per gli spazi ad uso abitativo, ridotta a 2,40 metri per spazi accessori e servizi; per i comuni posti a quote superiori a 600 metri di altitudine sul livello del mare รจ consentita rispettivamente la riduzione a 2,55 metri per spazi ad uso abitativo e a 2,25 metri per accessori e servizi.
Ai fini del recupero con incremento volumetrico dei sottotetti sono consentite modifiche interne, consistenti nello spostamento di solai intermedi, e modifiche esterne, consistenti nella variazione delle altezze di colmo e di gronda, delle linee di pendenza delle falde e quelle per l’apertura di finestre e lucernari, necessarie ad assicurare l’osservanza dei requisiti di aeroilluminazione dei nuovi vani. I valori massimi raggiungibili di altezza interna sono fissati, rispettivamente, in 3,60 metri per l’altezza al colmo e in 1,80 metri per l’altezza alla gronda; in caso di arretramento dell’ampliamento rispetto al filo della facciata dell’edificio รจ consentito l’aumento dell’altezza interna misurata alla gronda del sottotetto ampliato fino ad un massimo di 2,20 metri, proporzionalmente alla pendenza della falda dell’ampliamento.
Il recupero con incremento volumetrico dei sottotetti รจ consentito unicamente per i sottotetti che rispettino una delle seguenti condizioni:
a) abbiano un’altezza interna alla gronda non inferiore a 0,60 metri e falde con una pendenza minima del 20 per cento;
b) abbiano falde con una pendenza minima del 25 per cento.
(abrogato dall’art. 31 della L.R. 18/2025)
L’altezza media ponderale รจ calcolata dividendo il volume della parte di sottotetto la cui altezza superi 1,50 metri per la superficie relativa; gli eventuali spazi di altezza inferiore a 1,50 metri devono essere chiusi mediante opere murarie o arredi fissi e puรฒ esserne consentito l’uso come spazio di servizio destinato a guardaroba e ripostiglio; in corrispondenza delle fonti di luce la chiusura di tali spazi non รจ prescrittiva.
Nei sottotetti oggetto degli interventi previsti nel presente articolo il volume urbanistico รจ determinato dal volume geometrico del sottotetto, misurato all’esterno delle pareti perimetrali e all’intradosso del solaio di copertura, ed รจ ammesso anche mediante il superamentodegli indici volumetrici e(dichiarata l’illegittimitร costituzionale con la Sentenza C.C. 142/2024)dei limiti di altezza previsti dalle vigenti disposizioni comunali e regionali.(soppresse dall’art. 31 della L.R. 18/2025)
Art. 124 – Interventi di recupero dei seminterrati, dei piani pilotis e dei locali al piano terra
Ai fini del presente articolo si definiscono:
a) seminterrati: i piani siti alla base dell’edificio e realizzati parzialmente fuori terra, quando la superficie delle pareti perimetrali comprese al di sopra della linea di terra รจ superiore al 50 per cento della superficie totale delle stesse pareti perimetrali;
b) piani pilotis: le superfici aperte, a piano terra o piano rialzato, delimitate da colonne portanti, la cui estensione complessiva รจ non inferiore ai due terzi della superficie coperta;
c) piano terra: piano completamente fuori terra, posto allo stesso livello del piano di campagna o di sistemazione definitiva del terreno.
Negli immobili destinati ad uso abitativo sono consentiti, anche mediante il superamento degli indici volumetrici e dei limiti di altezza e numero dei piani previsti dalle vigenti disposizioni urbanistico-edilizie comunali e regionali, gli interventi di riuso dei seminterrati, piani pilotis e locali al piano terra esistenti con l’obiettivo di contenere il consumo di nuovo territorio e di favorire la messa in opera di interventi tecnologici per il contenimento dei consumi energetici. (modificato dallโart. 4, comma 1, della L.R. 19/12/2023, n. 17. – le parti in barrato sono state dichiarate illegittime con la Sentenza n. 174/2024 della Corte Costituzionale)
Per i piani pilotis รจ ammesso il riuso solamente se esteso all’intero piano e purchรฉ siano comunque rispettate le superfici minime destinate a parcheggi previste dall’articolo 41 sexies della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica) per le unitร immobiliari preesistenti, per le quali non รจ ammesso il ricorso alla monetizzazione prevista dall’articolo 128, comma 3. (modificato dallโart. 4, comma 1, della L.R. 19/12/2023, n. 17.)
Il recupero dei seminterrati รจ consentito ad uso residenziale, direzionale e commerciale, ed a condizione che abbiano, alla data di entrata in vigore della presente legge, un’altezza minima non inferiore a metri 2,40, previo ottenimento di idoneo titolo abilitativo e nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) le aperture per la ventilazione naturale non siano inferiori a 1/8 della superficie utile, oppure si preveda la realizzazione di un impianto di ventilazione meccanica per un ricambio d’aria almeno pari a quello richiesto per la ventilazione naturale;
b) vi siano adeguati livelli di illuminazione, raggiungibili anche mediante sistemi artificiali.
Il recupero dei porticati e dei locali a piano terra o piano rialzato รจ consentito ad uso direzionale, commerciale e residenziale a condizione che rispettino un’altezza minima interna di 2,40 metri.
Il recupero a fini abitativi dei piani e locali di cui al presente articolo รจ vietato nelle aree dichiarate, ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 18 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo), di pericolositร idraulica elevata o molto elevata (Hi3 o Hi4) ovvero in aree di pericolositร da frana elevata o molto elevata (Hg3 o Hg4).
Art. 125 – Interventi per il riuso degli spazi di grande altezza
Nelle zone urbanistiche A, B, C, D, E ed F, in queste ultime oltre la fascia dei 300 metri dalla battigia marina, รจ sempre consentita la realizzazione di soppalchi, a condizione che non pregiudichino la statica dell’edificio. I soppalchi possono essere ottenuti anche attraverso la traslazione di partizioni interne orizzontali, diverse dai solai di calpestio, non piรน funzionali all’organismo edilizio, quali solai di controsoffitto privi di qualsiasi valore artistico, decorativo, costruttivo e materico.
I soppalchi sono ammessi per non piรน del 40 per cento della superficie sottostante e per le unitร abitative che abbiano altezze libere di interpiano minime di 4,10 metri, tali da permettere una ripartizione delle altezze, per gli spazi sottostanti, non inferiore a 2,40 metri e, per la parte soprastante, una altezza media non inferiore a 2,00 metri.
Nei vani individuati con la nuova ripartizione, sia al piano inferiore che a quello superiore, sono rispettate le altre prescrizioni igienico-sanitarie previste dallo strumento urbanistico comunale.
Le nuove superfici in aumento individuate con la realizzazione dei soppalchi rientrano nel calcolo delle superfici finestrate. Nelle zone urbanistiche A sono ammesse nuove aperture finestrate solo se previste in sede di piano particolareggiato adeguato al Piano paesaggistico regionale. Per le altre zone urbanistiche l’apertura di eventuali nuove superfici finestrate รจ ammessa nel rispetto delle regole compositive del prospetto originario.
Il soppalco รจ realizzato in arretramento rispetto alle pareti esterne del prospetto principale. La ripartizione in nessun caso si addossa a finestre e/o aperture esistenti per non alterare di riflesso l’originaria ripartizione orizzontale del manufatto sul prospetto.
La realizzazione di un soppalco non determina la realizzazione di un nuovo volume urbanistico e, in caso di destinazione d’uso residenziale, non richiede nuove aree per parcheggio. (modificato dallโart. 4, comma 1, della L.R. 19/12/2023, n. 17.)
In caso di realizzazione di spazi di grande altezza in edifici esistenti, mediante la demolizione parziale di solaio intermedio, รจ escluso il ricalcolo del volume urbanistico dell’edificio o della porzione di edificio, anche in caso di riutilizzo di spazi sottotetto che originariamente non realizzano cubatura, a condizione che non si realizzino mutamenti nella sagoma dell’edificio o nella porzione di edificio.
Art. 126 – Interventi nelle strutture destinate all’esercizio di attivitร turistico-ricettive
Ai fini dell’allungamento della stagione turistica e del necessario adeguamento delle strutture ricettive alberghiere esistenti originariamente realizzate per un utilizzo prevalentemente estivo รจ consentita, per un periodo non superiore a duecentoquaranta giorni, la chiusura con elementi amovibili, anche a tenuta, delle verande e tettoie coperte giร legittimamente autorizzate nelle singole strutture turistiche ricettive.
Dopo la lettera m) del comma 2 dell’articolo 15 della legge regionale 11 ottobre 1985, n. 23 (Norme in materia di controllo dell’attivitร urbanistico-edilizia, di risanamento urbanistico e di sanatoria di insediamenti ed opere abusive, di snellimento ed accelerazione delle procedure espropriative), รจ aggiunta la seguente: “m bis) le coperture leggere e rimovibili per piscine e campi sportivi.”.
Art. 127 – Disposizioni edilizie in favore dei portatori di handicap gravi
Nelle more dell’approvazione di un’organica legge regionale in materia edilizia e urbanistica, al fine di assicurare la massima fruibilitร degli spazi destinati ad abitazione principale dei disabili gravi, negli edifici a destinazione residenziale ricompresi nelle zone A e nelle restanti zone omogenee di cui al decreto assessoriale 20 dicembre 1983, n. 2266/U, se legittimamente realizzati, sono consentiti anche in deroga alle norme previste negli strumenti urbanistici vigenti, purchรฉ nel rispetto delle disposizioni del Codice civile, interventi funzionali di ampliamento volumetrico realizzati in continuitร all’unitร immobiliare interessata per un massimo di 120 mc.
L’istanza volta all’ottenimento del titolo abilitativo รจ corredata da:
a) una certificazione medica rilasciata dalla competente azienda sanitaria, attestante la situazione di handicap grave non emendabile ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), e successive modifiche ed integrazioni, della persona ivi residente;
b) una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato, accompagnata da idonea rappresentazione grafica dello stato di fatto;
c) il progetto del nuovo volume che evidenzi le soluzioni tecniche adottate per il conseguimento delle speciali finalitร dell’intervento nel rispetto della normativa vigente.
All’atto del rilascio del titolo abilitativo sulle nuove volumetrie รจ istituito un vincolo quinquennale di non variazione della destinazione d’uso, di non alienazione e non locazione a soggetti non portatori di handicap, da trascriversi presso la conservatoria dei registri immobiliari.
L’istruttoria delle pratiche relative all’esecuzione delle opere previste dal presente articolo riveste carattere di assoluta prioritร nei confronti delle altre normali pratiche edilizie.
Non possono usufruire dell’ampliamento di cui al presente, articolo gli immobili che hanno giร beneficiato della disposizione di cui all’articolo 17 della legge regionale n. 2 del 2007, dell’articolo 30, comma 8, e dell’articolo 36, comma 15 bis, della legge regionale 23 aprile 2015, n. 8 (Norme per la semplificazione e il riordino di disposizioni in materia urbanistica ed edilizia e per il miglioramento del patrimonio edilizio).
Art. 128 – Condizioni di ammissibilitร degli interventi e disposizioni comuni
Gli interventi di cui agli articoli da 123 a 127 non sono ammessi:
a) negli edifici o nelle unitร immobiliari privi di titolo abilitativo, ove prescritto; qualora le unitร immobiliari siano difformi da quanto assentito con regolare titolo abilitativo, la richiesta per gli interventi di cui ai presenti articoli รจ ammissibile a condizione che per le difformitร siano conclusi positivamente i procedimenti di condono o(dichiarata l’illegittimitร costituzionale con la Sentenza C.C. 142/2024) accertamento di conformitร , anche a seguito di accertamento di compatibilitร paesaggistica, ove previsto;
b) negli edifici completati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, come risultante dalla comunicazione di fine lavori o da perizia giurata di un tecnico abilitato, che attesti il completamento dell’ingombro volumetrico con realizzazione delle murature perimetrali e della copertura;
c) negli edifici e nelle unitร immobiliari esistenti, ma non compatibili con la destinazione di zona urbanistica di cui al decreto assessoriale n. 2266/U del 1983;
d) negli edifici di interesse artistico, storico, archeologico o etno-antropologico vincolati ai sensi della parte II del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), e successive modifiche ed integrazioni;
e) negli edifici di interesse identitario individuati nel Piano paesaggistico regionale ed inclusi nel Repertorio del mosaico;
f) negli edifici e nelle unitร immobiliari collocati in aree dichiarate, ai sensi del vigente Piano stralcio per l’assetto idrogeologico (PAI), da strumenti di pianificazione regionale o comunale, di pericolositร idraulica elevata o molto elevata (Hi3 – Hi4) e di pericolositร da frana elevata o molto elevata (Hg3 – Hg4), fatta eccezione per la tipologia di interventi specificamente prevista, in tali aree, dalle norme tecniche di attuazione del PAI;
g) negli edifici e nelle unitร immobiliari ricadenti nei centri di antica e prima formazione ricompresi in zone urbanistiche omogenee diverse dalla A, ad eccezione di quelli che non conservano rilevanti tracce dell’assetto storico e che siano riconosciuti, dal piano particolareggiato o con deliberazione del consiglio comunale, in contrasto con i caratteri architettonici e tipologici del contesto; la deliberazione deve riguardare l’intero centro di antica e prima formazione, esplicitare i criteri seguiti nell’analisi ed essere adottata in data anteriore a qualsiasi intervento richiesto ai sensi dell’articolo 123, commi 7, 8, 9 e 10; tale deliberazione รจ soggetta ad approvazione ai sensi dell’articolo 9 della legge regionale 12 agosto 1998, n. 28 (Norme per l’esercizio delle competenze in materia di tutela paesistica trasferite alla Regione autonoma della Sardegna con l’art. 6 del D.P.R. 22 maggio 1975, n. 480, e delegate con l’art. 57 del D.P.R. 19 giugno 1979, n. 348), e successive modifiche ed integrazioni. La presente disposizione non si applica agli interventi di cui all’articolo 123, commi 2 e 3, e articolo 125, per la cui ammissibilitร devono essere verificati la compatibilitร tipologica con i caratteri costruttivi ed architettonici degli edifici interessati e il rispetto delle regole compositive del prospetto originario nel caso in cui alterino l’aspetto esteriore dell’edificio.
Gli incrementi volumetrici previsti dagli articoli 123 e 125 non possono essere oggetto, successivamente alla loro realizzazione, di cambio di destinazione d’uso.
2-bis. Tenuto conto delle finalitร ed obiettivi che sottendono gli interventi sul patrimonio esistente previsti dalle norme del presente capo, gli incrementi volumetrici previsti dagli articoli da 123 a 127, ove realizzati in deroga agli indici volumetrici previsti dalle vigenti disposizioni urbanistico-edilizie comunali e regionali, non possono essere utilizzati in caso di successivi interventi di demolizione e ricostruzione dell’edificio.(inserito dallโart. 4, comma 1, della L.R. 19/12/2023, n. 17.)
L’incremento volumetrico derivante dagli interventi di cui agli articoli da 123 a 127 รจ subordinato al reperimento degli spazi per parcheggi previsti dall’articolo 41 sexies della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica), e successive modifiche ed integrazioni o, in alternativa, al pagamento di una somma equivalente alla monetizzazione delle aree per parcheggi, da determinarsi con deliberazione del consiglio comunale. I relativi introiti costituiscono entrate vincolate per la realizzazione di nuove aree da destinare a parcheggio pubblico, da individuarsi con deliberazione del consiglio comunale.
3. Gli interventi di cui agli articoli 123, 124 e 125 sono subordinati al reperimento degli spazi per parcheggi previsti dall’articolo 41 sexies della legge n. 1150 del 1942, e successive modifiche ed integrazioni, nonchรฉ degli spazi pubblici previsti dagli articoli 6, 7 e 8 del decreto assessoriale n. 2266/U del 1983. Qualora sia dimostrata l’impossibilitร di reperire la quantitร minima di aree da destinare alle suddette finalitร e non sia possibile soddisfare altrimenti i relativi fabbisogni, i soggetti interessati si obbligano a corrispondere al comune una somma pari al valore di mercato di aree con caratteristiche simili a quelle che avrebbero dovuto reperire, da determinarsi con deliberazione del consiglio comunale, nei tempi e secondo i criteri e le garanzie fideiussorie stabiliti dallo stesso ente locale. I relativi introiti costituiscono entrate vincolate per l’acquisizione di aree da destinare a standard urbanistici o per aumentare gli standard esistenti, da individuarsi con deliberazione del consiglio comunale. (sostituito dallโart. 4, comma 1, della L.R. 19/12/2023, n. 17.)
Art. 129 – Procedure
Agli interventi previsti dagli articoli da 123 a 127 si applica la procedura prevista dagli articoli da 29 a 38 della legge regionale 20 ottobre 2016, n. 24 (Norme sulla qualitร della regolazione e di semplificazione dei procedimenti amministrativi) e dalle direttive in materia previste dall’articolo 9, comma 4, della medesima legge regionale n. 24 del 2016. In particolare gli interventi di recupero con incremento volumetrico dei sottotetti esistenti, di riuso dei sottotetti esistenti mediante chiusura di terrazze coperte, di recupero dei piani pilotis, di ampliamento volumetrico degli spazi destinati ad abitazione principale dei disabili gravi, sono attuati con ricorso al procedimento in autocertificazione a trenta giorni ai sensi dell’articolo 34 della legge regionale n. 24 del 2016, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 37 della medesima legge. Gli interventi di temporanea chiusura con elementi amovibili, anche a tenuta, delle verande e tettoie coperte di cui all’articolo 126 e quelli di riuso dei sottotetti esistenti, recupero dei piani seminterrati e locali al piano terra, riuso degli spazi di grande altezza, sono attuati con ricorso al procedimento in autocertificazione ad immediato avvio ai sensi del medesimo articolo 34, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 37 della medesima legge.(modificato dallโart. 4, comma 1, della L.R. 19/12/2023, n. 17.)
L’autorizzazione paesaggistica per tutti gli interventi previsti dagli articoli da 123 a 127 รจ rilasciata dall’ente delegato ai sensi della legge regionale n. 28 del 1998, e successive modifiche ed integrazioni.
La dichiarazione autocertificativa o l’istanza volta all’ottenimento del permesso di costruire possono essere presentate anche contestualmente alle eventuali istanze di accertamento di conformitร e di compatibilitร paesaggistica dell’unitร immobiliare oggetto dell’intervento. L’efficacia della dichiarazione autocertificativa รจ comunque subordinata alla positiva definizione del procedimento di accertamento di conformitร e di compatibilitร paesaggistica.
Art. 130 – Modifica dell’articolo 39 della legge regionale n. 8 del 2015 in materia di demolizione e ricostruzione
All’articolo 39 della legge regionale n. 8 del 2015 sono apportate le seguenti modifiche:
a) nel comma 15 il periodo “La ricostruzione dell’intera volumetria รจ assentibile unicamente ove il nuovo fabbricato determini un minore impatto paesaggistico secondo le indicazioni impartite dall’Amministrazione regionale con apposite linee guida adottate dalla Giunta regionale con atto n. 18 del 5 aprile 2016” รจ sostituito dal seguente: “La ricostruzione dell’intera volumetria รจ assentibile unicamente ove il nuovo fabbricato determini un minore impatto paesaggistico secondo le indicazioni impartite dall’Amministrazione regionale con apposite linee guida adottate dalla Giunta regionale con deliberazione n. 18/15 del 5 aprile 2016 e, qualora l’edificio ricada nelle ipotesi di esclusione di cui all’articolo 10 bis, comma 2, della legge regionale n. 45 del 1989, e in aree tutelate ai sensi degli articoli 136, comma 1, lettere c) e d), e 142 del medesimo decreto legislativo, anche senza il mantenimento di sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell’edificio preesistente”;(abrogata dallโart. 4, comma 1, della L.R. 19/12/2023, n. 17.)
b) al comma 15 bis le parole “per la realizzazione di un corpo di fabbrica separato” sono sostituite dalle parole: “per la realizzazione di corpi di fabbrica separati”.
Art. 131 – Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 23 del 1985 in materia di edilizia libera, sanzioni e piani di risanamento
Alla legge regionale n. 23 del 1985, e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 dell’articolo 15:
1) dopo la lettera f) รจ aggiunta la seguente: “f bis) interventi finalizzati al posizionamento di pergole bioclimatiche, intese come(dichiarata l’illegittimitร costituzionale con la Sentenza C.C. 142/2024) pergole aperte almeno su tre lati, coperte con elementi retraibili tipo teli o lamelle anche orientabili e motorizzabili, per consentire il controllo dell’apertura e della chiusura, tanto in aderenza a fabbricato esistente che isolate.”;
2) dopo la lettera j quater) รจ aggiunta la seguente: “j quater bis) gli interventi di realizzazione e installazione di vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti, cosiddette VEPA, dirette ad assolvere a funzioni temporanee di protezione dagli agenti atmosferici, miglioramento delle prestazioni acustiche ed energetiche, riduzione delle dispersioni termiche, parziale impermeabilizzazione dalle acque meteoriche dei balconi aggettanti dal corpo dell’edificio o di logge rientranti all’interno dell’edificio, purchรฉ tali elementi non configurino spazi stabilmente chiusi con conseguente variazione di volumi e di superfici, come definiti dal regolamento edilizio-comunale, che possano generare nuova volumetria o comportare il mutamento della destinazione d’uso dell’immobile anche da superficie accessoria a superficie utile. Tali strutture devono favorire una naturale microaerazione che consenta la circolazione di un costante flusso di aria a garanzia della salubritร dei vani interni domestici ed avere caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l’impatto visivo e l’ingombro apparente e da non modificare le preesistenti linee architettoniche.”;
b) dopo il comma 2 dell’articolo 19 รจ aggiunto il seguente: “2 bis. Le sanzioni di cui al comma 1 non si applicano per tutta la durata dello stato di emergenza sanitaria da Covid-19.”;
c) dopo il comma 8 dell’articolo 37 รจ aggiunto il seguente: “8 bis. All’interno di tutti i piani di risanamento urbanistico, nell’ambito dell’edilizia contrattata e previa richiesta degli interessati, รจ consentita la sostituzione dei lotti destinati a standard urbanistici con lotti edificabili, a condizione che il lotto edificabile da sostituire come standard abbia maggiore o uguale superficie e che tale sostituzione non comporti aumento di volumetrie rispetto a quanto previsto dal piano attuativo, senza limiti di distanza.”.
Art. 132 – Integrazioni all’articolo 6 della legge regionale n. 8 del 2004 di riordino in materia urbanistica ed edilizia delle zone costiere
Dopo il comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale 25 novembre 2004, n. 8 (Norme urgenti di provvisoria salvaguardia per la pianificazione paesaggistica e la tutela del territorio regionale) sono aggiunti i seguenti: “1 bis. I comuni, nell’adeguamento degli strumenti urbanistici al Piano paesaggistico regionale, favoriscono la riqualificazione degli insediamenti costieri esistenti sotto il profilo architettonico, paesaggistico ed ambientale, il riequilibrio tra la funzione residenziale e la funzione alberghiera nonchรฉ il rafforzamento e la diversificazione dell’offerta turistica. A tal fine la capacitร massima insediabile nelle zone F, calcolata ai sensi del comma 1, puรฒ essere incrementata fino al 25 per cento della stessa per i seguenti scopi: a) per la realizzazione di nuovi alberghi a 5 stelle o superiori, purchรฉ localizzati oltre la fascia dei 300 metri dalla linea battigia marina, ridotta a 150 metri per le isole minori, prioritariamente su aree intercluse o all’interno di aree parzialmente edificate o compromesse se ubicate all’interno della fascia costiera come individuata dall’articolo 17, comma 3, lettera a) delle NTA del Piano paesaggistico regionale. La previsione delle nuove strutture รจ subordinata alla dimostrazione del fabbisogno di ulteriori posti letto, alla verifica della compatibilitร del carico sostenibile del litorale, anche al fine di modulare la pressione antropica sullo stesso mediante diversificazione ed incentivazione di forme di turismo alternative, in coerenza con il Piano strategico regionale del turismo; b) per il miglioramento dell’offerta turistica delle strutture ricettive esistenti, a prescindere dalla loro classificazione, sino ad un massimo del 15 per cento del volume legittimamente realizzato dalla singola struttura ricettiva in forza del titolo abilitativo originario, senza aumento dei posti letto. La disposizione si applica anche alle strutture ricadenti nelle aree di cui all’articolo 10 bis, comma 1, lettera a), della legge regionale n. 45 del 1989, purchรฉ escluse dal vincolo ai sensi del comma 2 dello stesso articolo. L’intervento รจ ammissibile a condizione che: 1) sia finalizzato alla riqualificazione generale del complesso edilizio esistente e delle relative aree di pertinenza, senza incremento delle superfici impermeabili; 2) sia realizzato in arretramento rispetto all’edificio preesistente e non verso il mare; 3) sia realizzato nel rispetto del limite fondiario massimo e della dotazione degli spazi pubblici per le zone F previsti dall’articolo 4 e dall’articolo 7 del decreto assessoriale n. 2266/U del 20 dicembre 1983. Qualora le volumetrie giร legittimamente realizzate nelle zone F abbiano superato la capacitร massima stabilita al comma 1, l’incremento di cui al presente comma รจ calcolato sulla sola quota residua, data dalla differenza tra la capacitร insediativa massima di cui all’articolo 4 del decreto assessoriale n. 2266/U del 1983 e la volumetria giร legittimamente realizzata. 1 ter. L’Assessore competente in materia di urbanistica e paesaggio detta gli indirizzi applicativi relativi alle previsioni di cui al comma 1 bis, determinando i parametri urbanistici da utilizzare per il calcolo della capacitร insediativa massima nelle zone F costiere di cui all’articolo 4 del decreto assessoriale n. 2266/U del 1983, nonchรฉ le caratteristiche paesaggistiche delle aree utilizzabili per i nuovi insediamenti e le modalitร di preservazione dei specifici valori riconosciuti dai provvedimenti di tutela vigenti relativi aree di notevole interesse pubblico sotto il profilo paesaggistico e alla tutela del patrimonio architettonico ed archeologico, in ragione delle differenti classificazioni delle strutture ricettive, della sostenibilitร del carico del litorale, dell’innalzamento dell’offerta turistica e della prioritaria esigenza di contribuire a riqualificare gli insediamenti esistenti, della prioritaria esigenza della tutela del contesto paesaggistico. Prima dell’approvazione, la proposta di indirizzi deve ottenere il parere positivo del Comitato tecnico per la collaborazione istituzionale previsto dall’articolo 9 del Disciplinare tecnico di attuazione del protocollo di intesa fra Ministero per i beni e le attivitร culturali e la Regione autonoma della Sardegna sottoscritto il 18 aprile 2018. Fino all’approvazione dei suddetti indirizzi non si applicano le disposizioni di cui al comma 1 bis.”.
Art. 133 – Valorizzazione degli immobili della borgata di pescatori di Marceddรฌ
Al fine del riordino e della valorizzazione degli immobili della borgata dei pescatori di Marceddรฌ, oggetto a partire dagli anni 1950-1970 di edilizia spontanea su aree demaniali successivamente trasferite in proprietร alla Regione e devolute al suo patrimonio, la Regione predispone e propone al Comune di Terralba, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un Programma integrato di riordino urbano di cui all’articolo 40 della legge regionale n. 8 del 2015. A seguito dell’approvazione dello stesso, l’Assessorato regionale competente in materia di patrimonio procede, nel rispetto della normativa vigente, all’avvio delle procedure di regolarizzazione dell’assetto occupativo degli immobili.
Art. 134 – Modifiche alla legge regionale n. 29 del 1998 in materia di programmi pluriennali dei centri storici e di interventi finanziabili
Nella legge regionale 13 ottobre 1998, n. 29 (Tutela e valorizzazione dei centri storici della Sardegna), sono apportate le seguenti modifiche: a) nel comma 4 dell’articolo 6: 1) le parole “entro trentasei mesi” sono sostituite dalle parole: “entro quarantotto mesi”; 2) le parole “fino ad un periodo massimo di quarantotto mesi” sono sostituite dalle parole: “fino ad un periodo massimo di sessanta mesi”; b) nel comma 2 dell’articolo 8 le parole “fino al 60 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “fino al 90 per cento”. Art. 135 Premio per i Programmi integrati per il paesaggio. Autorizzazioni di spesa per perenzioni cancellate
ร autorizzata, per l’anno 2023, la spesa di euro 300.000 per le attivitร relative alla proposta selezionata nell’ambito del concorso “Premio per i programmi integrati per il paesaggio” di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 56/38 del 29 dicembre 2009, rimodulata con determinazione n. 607 del 17 giugno 2020 del Servizio osservatorio del paesaggio e delle trasformazioni territoriali (missione 08 – programma 01 – titolo 1).
Espressione della Corte Costituzionale con la Sentenza 142/2024
Per Questi Motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni di legittimitร costituzionale promosse con il ricorso indicato in epigrafe;
1) dichiara lโillegittimitร costituzionale dellโart. 123, comma 11, della legge della Regione Sardegna 23 ottobre 2023, n. 9 (Disposizioni di carattere istituzionale, ordinamentale e finanziario su varie materie), limitatamente allโinciso ยซdegli indici volumetrici eยป;
2) dichiara lโillegittimitร costituzionale dellโart. 128, comma 1, lettera a), della legge reg. Sardegna n. 9 del 2023, limitatamente allโinciso ยซcondono oยป;
3) dichiara lโillegittimitร costituzionale dellโart. 131, comma 1, lettera a), della legge reg. Sardegna n. 9 del 2023, nella parte in cui aggiunge la lettera f-bis) allโart. 15, comma 1, della legge della Regione Sardegna 11 ottobre 1985, n. 23 (Norme in materia di controllo dellโattivitร urbanistico-edilizia, di risanamento urbanistico e di sanatoria di insediamenti ed opere abusive, di snellimento ed accelerazione delle procedure espropriative) limitatamente allโinciso ยซpergole bioclimatiche, intese comeยป;
4) dichiara inammissibili le questioni di legittimitร costituzionale dellโart. 123, commi 1, 2, 3 e 4, della legge reg. Sardegna n. 9 del 2023, promosse, in riferimento agli artt. 9, secondo comma, 117, secondo comma, lettera s), e 120 della Costituzione, e allโart. 3, primo comma, lettera f), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;
5) dichiara inammissibili le questioni di legittimitร costituzionale degli artt. 123, commi 5, 6, 7 e 11; 124, commi 1, 2, 3 e 4; 125, comma 7; 126, comma 1; 127, comma 1; 128, comma 1, lettere a) e b); 131, comma 1, lettera a), e 133 della legge reg. Sardegna n. 9 del 2023, promosse, in riferimento allโart. 117, terzo comma, Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;
6) dichiara inammissibili le questioni di legittimitร costituzionale degli artt. 123, commi 5, 6, 7 e 11; 124, commi 1, 2, 3, e 4; 125, comma 7; 126, comma 1; 127, comma 1; 128, comma 1, lettere a) e b); 131, comma 1, lettera a), e 133 della legge reg. Sardegna n. 9 del 2023, promosse, in riferimento allโart. 120 Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;
7) dichiara inammissibili le questioni di legittimitร costituzionale degli artt. 125, comma 7; 127, comma 1, e 128, comma 1, lettera b), della legge reg. Sardegna n. 9 del 2023, promosse, in riferimento agli artt. 9, secondo comma, e 117, secondo comma, lettera s), Cost. e allโart. 3, primo comma, lettera f), dello statuto speciale, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;
8) dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimitร costituzionale degli artt. 123, commi 5, 6 e 7; 124, commi 1, 2, 3 e 4; 126, comma 1, e 133 della legge reg. Sardegna n. 9 del 2023, promosse, in riferimento agli artt. 9, secondo comma, e 117, secondo comma, lettera s), Cost. e allโart. 3, primo comma, lettera f), dello statuto speciale, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.
Cosรฌ deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, lโ8 maggio 2024.
L’Araba Fenice Risorge: Il Nuovo Piano Casa Sardegna
Dopo una lunga attesa, รจ bello poter tornare a scrivere ๐
In questo periodo ho evitato di riempire il sito di contenuti di aggiornamento che ritenevo inutili, perchรฉ si parlava tanto del nulla.
Si sa, io sono un tipo silenzioso, e visto che non c’era nulla di concreto all’orizzonte, ho preferito il silenzio.
Ma ora, l’elefante ha finalmente partorito il topolino.
Autoripresa mentre attendo l’uscita del nuovo piano casa
Se n’รจ parlato tanto. Chi a favore, e chi contro. Chi la voleva cotta, e chi cruda.
Ma al di lร delle opinioni che ciascuno di noi puรฒ avere in merito, vediamo quali norme i nostri eroi hanno approvato.
SPOILER: le norme sono state approvate all’interno del Collegato alla Finanziaria e non sono, ad oggi primo settembre 2023, ancora vigenti perchรฉ deve fine l’iter di approvazione dell’intera legge.
Ovviamente, per l’efficacia, dovremo attendere la pubblicazione nel BURAS.
Vediamo che cosa รจ stato approvato e che cosa, quindi, si potrร realizzare.
Partiamo dalla notizia presente sul sito del Consiglio Regionale:
Il Consiglio regionale, nella seduta pomeridiana, ha proseguito lโesame del Collegato alla manovra finanziaria 2023-2025. LโAula ha approvato gli articoli 21.11, 21.12, 21.13, 21.14, 21.15, 21.16, 21.17, 21.18, 21.19.
Bene .. letta cosรฌ, la notizia, ha del poco interessante.
Se andiamo a leggere il testo degli articoli dal 21.11 al 21.19 del Collegato alla finanziaria troviamo, in ordine:
21.11 – Interventi per il riuso e per il recupero con incremento volumetrico dei sottotetti esistenti
21.12 – Intervento di recupero dei seminterrati, dei piani pilotis, e dei locali al piano terra
21.13 – Intervento per il riuso degli spazi di grande altezza (soppalchi)
21.14 – Interventi nelle strutture destinate all’esercizio di attivitร turistico-ricettive
21.15 – Disposizioni in favore dei portatori di handicap gravi
21.16 – Condizioni di ammissibilitร degli interventi e disposizioni comuni
21.17 – Procedure
21.18 – Modifica all’articolo 37 della legge regionale n. 23 del 1985 in materia di piani di risanamento
21.19 – Modifica alla legge regionale n. 29 del 1998
Di seguito vi riporto il testo trovato all’interno del sito del Consiglio Regionale sul DL373-A, ovvero il “Collegato alla Finanziaria“; tenete presente che questo testo pubblicato รจ il testo arrivato in aula dopo l’esame della commissione e non contiene eventuali emendamenti approvati direttamente durante la discussione dei Consiglieri.
Riporterรฒ il testo ufficiale e vigente in un altro articolo dopo la pubblicazione della legge sul BURAS
Sedetevi comodi … iniziamo!
Capo VII.3 Norme in materia di recupero del patrimonio edilizio, urbanistica e trasporti e demanio marittimo
Art. 21.11 – Interventi per il riuso e per il recupero con incremento volumetrico dei sottotetti esistenti
Ai fini del presente articolo si definiscono sottotetti gli spazi e i volumi compresi tra l’estradosso della chiusura orizzontale superiore, anche non calpestabile, dell’ultimo livello agibile e l’intradosso delle falde della copertura a tetto, localizzati all’interno della sagoma dell’edificio regolarmente approvata con titolo abilitativo, ove prescritto.
Nelle zone urbanistiche A, B, C, E ed F sono consentiti gli interventi di riuso dei sottotetti esistenti per il solo scopo abitativo. Il riuso dei sottotetti, con conseguente ottenimento dell’agibilitร , รจ consentito purchรฉ siano rispettate tutte le prescrizioni igienico-sanitarie riguardanti le condizioni di agibilitร previste dai regolamenti vigenti, e, relativamente alle altezze, sia assicurata, per ogni singolo vano di ogni unitร immobiliare, un’altezza media ponderale uguale o maggiore a 2,40 metri per gli spazi ad uso abitativo, ridotta a 2,20 metri per spazi accessori e servizi; per i comuni posti a quote superiori a 600 metri di altitudine sul livello del mare รจ consentita, rispettivamente, la riduzione a 2,20 metri per spazi ad uso abitazione e a 2,00 metri per accessori e servizi.
Ai fini del riuso dei sottotetti sono consentite modifiche interne consistenti nello spostamento o nella realizzazione di solai intermedi e modifiche esterne consistenti nell’apertura di finestre e lucernari, necessari ad assicurare l’osservanza dei requisiti di aeroilluminazione dei nuovi vani. Nella zona urbanistica A tali modifiche devono essere tipologicamente compatibili con i caratteri costruttivi ed architettonici degli edifici interessati.
Ai fini dell’ammissibilitร degli interventi di cui ai commi 2 e 3, in presenza di un unico livello agibile, รจ considerato sottotetto il volume compreso tra l’estradosso della chiusura orizzontale inferiore e l’intradosso delle falde di copertura a tetto, localizzato all’interno della sagoma dell’edificio regolarmente approvata con titolo abilitativo, se prescritto.
Ai fini dell’ammissibilitร degli interventi di cui ai commi 2 e 3 costituiscono quindi sottotetti:
a) gli spazi e i volumi delimitati inferiormente dall’ultimo solaio di chiusura di un volume urbanisticamente rilevante (residenziale o con altra destinazione compatibile con la destinazione della zona omogenea) e il solaio di copertura dell’immobile o dell’unitร immobiliare, indipendentemente dall’attuale destinazione di tale spazio o volume come desumibile dall’ultimo titolo edilizio rilasciato per lo stesso;
b) le terrazze coperte e aperte su uno, due, tre o quattro lati, non rilevanti ai fini volumetrici dalle vigenti disposizioni di legge regionali e regolamenti comunali;
c ) gli spazi e i volumi delimitati da altezza di imposta delle falde nulla.
Al fine di ridurre il consumo di suolo e consentire il rispetto di tutte le prescrizioni igienico-sanitarie e delle altezze medie ponderali riguardanti le condizioni di agibilitร previste dai regolamenti vigenti, sugli edifici ad uso residenziale con copertura a falde sono consentite modifiche esterne alle unitร immobiliari esistenti, strettamente limitate al raggiungimento dei requisiti minimi di agibilitร , nella misura massima di 50 centimetri di altezza all’imposta interna della falda, ferma restando la quota massima del colmo, e con pendenza massima ammissibile del 30 per cento.
Nelle zone urbanistiche A dotate di Piano particolareggiato adeguato al Piano paesaggistico regionale, e nelle zone B, C e F, sono consentiti gli interventi di recupero con incremento volumetrico dei sottotetti esistenti per il solo scopo abitativo. Il recupero con incremento volumetrico dei sottotetti รจ consentito purchรฉ siano rispettate tutte le prescrizioni igienico sanitarie riguardanti le condizioni di agibilitร previste dai regolamenti vigenti e, relativamente alle altezze, sia assicurata, per ogni singolo vano di ogni unitร immobiliare, un’altezza media ponderale uguale o maggiore a 2,70 metri per gli spazi ad uso abitativo, ridotta a 2,40 metri per spazi accessori e servizi; per i comuni posti a quote superiori a 600 metri di altitudine sul livello del mare รจ consentita rispettivamente la riduzione a 2,55 metri per spazi ad uso abitativo e a 2,25 metri per accessori e servizi.
Ai fini del recupero con incremento volumetrico dei sottotetti sono consentite modifiche interne, consistenti nello spostamento di solai intermedi, e modifiche esterne, consistenti nella variazione delle altezze di colmo e di gronda, delle linee di pendenza delle falde e quelle per l’apertura di finestre e lucernari, necessarie ad assicurare l’osservanza dei requisiti di aeroilluminazione dei nuovi vani. I valori massimi raggiungibili di altezza interna sono fissati, rispettivamente, in 3,60 metri per l’altezza al colmo e in 1,80 metri per l’altezza alla gronda; in caso di arretramento dell’ampliamento rispetto al filo della facciata dell’edificio รจ consentito l’aumento dell’altezza interna misurata alla gronda del sottotetto ampliato fino ad un massimo di 2,20 metri, proporzionalmente alla pendenza della falda dell’ampliamento.
Il recupero con incremento volumetrico dei sottotetti รจ consentito unicamente per i sottotetti che rispettino una delle seguenti condizioni:
a) abbiano un’altezza interna alla gronda non inferiore a 0,60 metri e falde con una pendenza minima del 20 per cento;
b) abbiano falde con una pendenza minima del 25 per cento.
L’altezza media ponderale รจ calcolata dividendo il volume della parte di sottotetto la cui altezza superi 1,50 metri per la superficie relativa; gli eventuali spazi di altezza inferiore a 1,50 metri devono essere chiusi mediante opere murarie o arredi fissi e puรฒ esserne consentito l’uso come spazio di servizio destinato a guardaroba e ripostiglio; in corrispondenza delle fonti di luce la chiusura di tali spazi non รจ prescrittiva.
Nei sottotetti oggetto degli interventi previsti nel presente articolo il volume urbanistico รจ determinato dal volume geometrico del sottotetto, misurato all’esterno delle pareti perimetrali e all’intradosso del solaio di copertura, ed รจ ammesso anche mediante il superamento degli indici volumetrici e dei limiti di altezza previsti dalle vigenti disposizioni comunali e regionali.
Art. 21.12 – Interventi di recupero dei seminterrati, dei piani pilotis e dei locali al piano terra
Ai fini del presente articolo si definiscono:
a) seminterrati: i piani siti alla base dell’edificio e realizzati parzialmente fuori terra, quando la superficie delle pareti perimetrali comprese al di sopra della linea di terra รจ superiore al 50 per cento della superficie totale delle stesse pareti perimetrali;
b) piani pilotis: le superfici aperte, a piano terra o piano rialzato, delimitate da colonne portanti, la cui estensione complessiva รจ non inferiore ai due terzi della superficie coperta;
c) piano terra: piano completamente fuori terra, posto allo stesso livello del piano di campagna o di sistemazione definitiva del terreno.
Negli immobili destinati ad uso abitativo sono consentiti gli interventi di riuso dei seminterrati, piani pilotis e locali al piano terra esistenti con l’obiettivo di contenere il consumo di nuovo territorio e di favorire la messa in opera di interventi tecnologici per il contenimento dei consumi energetici.
Per i piani pilotis รจ ammesso il riuso solamente se esteso all’intero piano e purchรฉ siano comunque rispettate le superfici minime destinate a parcheggio; in alternativa, รจ sempre possibile la monetizzazione delle superfici di parcheggio non rinvenibili all’interno del lotto.
Il recupero dei seminterrati รจ consentito ad uso residenziale, direzionale e commerciale, ed a condizione che abbiano, alla data di entrata in vigore della presente legge, un’altezza minima non inferiore a metri 2,40, previo ottenimento di idoneo titolo abilitativo e nel rispetto delle seguenti condizioni: a) le aperture per la ventilazione naturale non siano inferiori a 1/8 della superficie utile, oppure si preveda la realizzazione di un impianto di ventilazione meccanica per un ricambio d’aria almeno pari a quello richiesto per la ventilazione naturale; b) vi siano adeguati livelli di illuminazione, raggiungibili anche mediante sistemi artificiali.
Il recupero dei porticati e dei locali a piano terra o piano rialzato รจ consentito ad uso direzionale, commerciale, socio-sanitario e residenziale a condizione che rispettino un’altezza minima interna di 2,40 metri.
Il recupero a fini abitativi dei piani e locali di cui al presente articolo รจ vietato nelle aree dichiarate, ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 18 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo), di pericolositร idraulica elevata o molto elevata (Hi3 o Hi4) ovvero in aree di pericolositร da frana elevata o molto elevata (Hg3 o Hg4).
Art. 21.13 – Interventi per il riuso degli spazi di grande altezza
Nelle zone urbanistiche A, B, C, D, E e d F, in queste ultime oltre la fascia dei 300 metri dalla battigia marina, รจ sempre consentita la realizzazione di soppalchi, a condizione che non pregiudichino la statica dell’edificio. I soppalchi possono essere ottenuti anche attraverso la traslazione di partizioni interne orizzontali, diverse dai solai di calpestio, non piรน funzionali all’organismo edilizio, quali solai di controsoffitto privi di qualsiasi valore artistico, decorativo, costruttivo e materico.
I soppalchi sono ammessi per non piรน del 40 per cento della superficie sottostante e per le unitร abitative che abbiano altezze libere di interpiano minime di 4,10 metri, tali da permettere una ripartizione delle altezze, per gli spazi sottostanti, non inferiore a 2,40 metri e, per la parte soprastante, una altezza media non inferiore a 2,00 metri.
Nei vani individuati con la nuova ripartizione, sia al piano inferiore che a quello superiore, sono rispettate le altre prescrizioni igienico-sanitarie previste dallo strumento urbanistico comunale.
Le nuove superfici in aumento individuate con la realizzazione dei soppalchi rientrano nel calcolo delle superfici finestrate. Nelle zone urbanistiche A sono ammesse nuove aperture finestrate solo se previste in sede di piano particolareggiato adeguato al Piano paesaggistico regionale. Per le altre zone urbanistiche l’apertura di eventuali nuove superfici finestrate รจ ammessa nel rispetto delle regole compositive del prospetto originario.
Il soppalco รจ realizzato in arretramento rispetto alle pareti esterne del prospetto principale. La ripartizione in nessun caso si addossa a finestre e/o aperture esistenti per non alterare di riflesso l’originaria ripartizione orizzontale del manufatto sul prospetto.
La realizzazione di un soppalco non determina la realizzazione di un nuovo volume urbanistico e non richiede nuove aree per parcheggio.
In caso di realizzazione di spazi di grande altezza in edifici esistenti, mediante la demolizione parziale di solaio intermedio, รจ escluso il ricalcolo del volume urbanistico dell’edificio o della porzione di edificio, anche in caso di riutilizzo di spazi sottotetto che originariamente non realizzano cubatura, a condizione che non si realizzino mutamenti nella sagoma dell’edificio o nella porzione di edificio.
Art. 21.14 – Interventi nelle strutture destinate all’esercizio di attivitร turistico-ricettive
Ai fini dell’allungamento della stagione turistica e del necessario adeguamento delle strutture ricettive alberghiere esistenti originariamente realizzate per un utilizzo prevalentemente estivo รจ consentita, per un periodo non superiore a duecentoquaranta giorni, la chiusura con elementi amovibili, anche a tenuta, delle verande e tettoie coperte giร legittimamente autorizzate nelle singole strutture turistiche ricettive.
Nell’articolo 15, comma 2, della legge regionale 11 ottobre 1985, n. 23 (Norme in materia di controllo dell’attivitร urbanistico-edilizia, di risanamento urbanistico e di sanatoria di insediamenti ed opere abusive, di snellimento ed accelerazione delle procedure espropriative), dopo la lettera m) รจ aggiunta la seguente: “m bis) Le coperture leggere e rimovibili per piscine e campi sportivi.”.
Art. 21.15 – Disposizioni in favore dei portatori di handicap gravi
Nelle more dell’approvazione di un’organica legge regionale in materia edilizia e urbanistica, al fine di assicurare la massima fruibilitร degli spazi destinati ad abitazione principale dei disabili gravi, negli edifici a destinazione residenziale ricompresi nelle zone A e nelle restanti zone omogenee di cui al decreto assessoriale 20 dicembre 1983, n. 2266/U, se legittimamente realizzati, sono consentiti, anche in deroga agli indici di zona previsti dagli strumenti urbanistici vigenti, interventi funzionali di ampliamento volumetrico realizzati in aderenza agli edifici esistenti per un massimo di 120 mc.
L’istanza volta all’ottenimento del titolo abilitativo deve essere corredata da:
a) una certificazione medica rilasciata dalla competente azienda sanitaria, attestante la situazione di handicap grave non emendabile ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), e successive modifiche e d integrazioni, della persona ivi residente;
b) una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato, accompagnata da idonea rappresentazione grafica dello stato di fatto;
c ) il progetto del nuovo volume che evidenzi le soluzioni tecniche adottate per il conseguimento delle speciali finalitร dell’intervento nel rispetto della normativa vigente.
All’atto del rilascio del titolo abilitativo sulle nuove volumetrie รจ istituito un vincolo quinquennale di non variazione della destinazione d’uso, di non alienazione e non locazione a soggetti non portatori di handicap, da trascriversi presso la conservatoria dei registri immobiliari.
L’istruttoria delle pratiche relative all’esecuzione delle opere previste dal presente articolo riveste carattere di assoluta prioritร nei confronti delle altre normali pratiche edilizie.
Non possono usufruire dell’ampliamento di cui al presente, articolo gli immobili che hanno giร beneficiato della disposizione di cui all’articolo 17 (Disposizioni urbanistiche a favore di portatori di handicap gravi) della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 (Legge finanziaria 2007), dell’articolo 30, comma 8, e dell’articolo 36, comma 15 bis, della legge regionale 23 aprile 2015, n. 8 (Norme per la semplificazione e il riordino di disposizioni in materia urbanistica ed edilizia e per il miglioramento del patrimonio edilizio).
Art. 21.16 – Condizioni di ammissibilitร degli interventi e disposizioni comuni
Gli interventi di cui agli articoli da 21.11 a 21.15 non sono ammessi:
a) negli edifici o nelle unitร immobiliari privi di titolo abilitativo, ove prescritto; qualora le unitร immobiliari siano difformi da quanto assentito con regolare titolo abilitativo, la richiesta per gli interventi di cui al presente capo รจ ammissibile a condizione che per le difformitร siano conclusi positivamente i procedimenti di condono o accertamento di conformitร , anche a seguito di accertamento di compatibilitร paesaggistica, ove previsto;
b) negli edifici completati successivamente alla data del 30 aprile 2015, come risultante dalla comunicazione di fine lavori o da perizia giurata di un tecnico abilitato, che attesti il completamento dell’ingombro volumetrico con realizzazione delle murature perimetrali e della copertura;
c) negli edifici e nelle unitร immobiliari esistenti ma non compatibili con la destinazione di zona urbanistica di cui al decreto assessoriale 23 dicembre 1983, n. 2266/U;
d) negli edifici di interesse artistico, storico, archeologico o etno-antropologico vincolati ai sensi della parte Il del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), e successive modifiche ed integrazioni;
e) negli edifici di interesse identitario individuati nel Piano paesaggistico regionale ed inclusi nel Repertorio del mosaico;
f) negli edifici e nelle unitร immobiliari collocati in aree dichiarate, ai sensi del vigente Piano stralcio per l’assetto idrogeologico (PAI), da strumenti di pianificazione regionale o comunale, di pericolositร idraulica elevata o molto elevata (Hi3 Hi4) e di pericolositร da frana elevata o molto elevata (Hg3 Hg4), fatta eccezione per la tipologia di interventi specificamente prevista, in tali aree, dalle norme tecniche di attuazione del PAI;
g) negli edifici e nelle unitร immobiliari ricadenti nei centri di antica e prima formazione ricompresi in zone urbanistiche omogenee diverse dalla A, ad eccezione di quelli che non conservano rilevanti tracce dell’assetto storico e che siano riconosciuti, dal piano particolareggiato o con deliberazione del consiglio comunale, in contrasto con i caratteri architettonici e tipologici del contesto; la deliberazione deve riguardare l’intero centro di antica e prima formazione, esplicitare i criteri seguiti nell’analisi ed essere adottata in data anteriore a qualsiasi intervento richiesto ai sensi dell’articolo 21.11, commi 7, 8, 9, 10; tale deliberazione รจ soggetta ad approvazione ai sensi dell’articolo 9 della legge regionale 12 agosto 1998, n. 28 (Norme per l’esercizio delle competenze in materia di tutela paesistica trasferite alla Regione autonoma della Sardegna con l’art. 6 del D.P.R. 22 maggio 1975, n. 480, e delegate con l’art. 57 del D.P.R. 19 giugno 1979, n. 348 ), e successive modifiche ed integrazioni. La presente disposizione non si applica agli interventi di cui all’articolo 21.1 1, commi 2 e 3, e articolo 21.13, per la cui ammissibilitร devono essere verificati la compatibilitร tipologica con i caratteri costruttivi ed architettonici degli edifici interessati e il rispetto delle regole compositive del prospetto originario nel caso in cui alterino l’aspetto esteriore dell’edificio.
Gli incrementi volumetrici previsti dagli articoli 21.11 e 21.13, non possono essere oggetto, successivamente alla loro realizzazione, di cambio di destinazione d’uso.
L’incremento volumetrico derivante dagli interventi di cui al presente capo รจ subordinato al reperimento degli spazi per parcheggi previsti dall’articolo 41 sexies della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica), e successive modifiche ed integrazioni o, in alternativa, al pagamento di una somma equivalente alla monetizzazione delle aree per parcheggi, da determinarsi con deliberazione del consiglio comunale. I relativi introiti costituiscono entrate vincolate per la realizzazione di nuove aree da destinare a parcheggio pubblico, da individuarsi con deliberazione del consiglio comunale.
Art. 21.17 – Procedure
Agli interventi previsti dagli articoli da 21.11 a 21.15 si applica la procedura prevista dagli articoli da 29 a 38 della legge regionale 20 ottobre 2016, n. 24 (Norme sulla qualitร della regolazione e di semplificazione dei procedimenti amministrativi) e dalle direttive in materia previste dall’articolo 29, comma 4, della medesima legge regionale n. 24 del 2016.
L’autorizzazione paesaggistica per tutti gli interventi previsti dagli articoli da 21.11 a 21.15 รจ rilasciata dall’ente delegato ai sensi della legge regionale n. 28 del 1998, e successive modifiche ed integrazioni.
La dichiarazione autocertificativa o l’istanza volta all’ottenimento del permesso di costruire possono essere presentate anche contestualmente alle eventuali istanze di accertamento di conformitร e di compatibilitร paesaggistica dell’unitร immobiliare oggetto dell’intervento. L’efficacia della dichiarazione autocertificativa รจ comunque subordinata alla positiva definizione del procedimento di accertamento di conformitร e di compatibilitร paesaggistica.
Art. 21.18 – Modifica al l’articolo 37 della legge regionale n. 23 del 1985 in materia di piani di risanamento
Dopo il comma 8 dell’articolo 37 della legge regionale n. 23 del 1985 รจ aggiunto il seguente: “8 bis. All’interno di tutti i piani di risanamento urbanistico, nell’ambito dell’edilizia contrattata e previa richiesta degli interessati, รจ consentita la sostituzione dei lotti destinati a standard urbanistici con lotti edificabili, a condizione che il lotto edificabile da sostituire come standard abbia maggiore o uguale superficie e che tale sostituzione non comporti aumento di volumetrie rispetto a quanto previsto dal piano attuativo, senza limiti di distanza.”
Art. 21.19 – Modifica alla legge regionale n. 29 del 1998
Nel comma 2 dell’articolo 8 della legge regionale 13 ottobre 1998, n. 29 (Tutela e valorizzazione dei centri storici della Sardegna) le parole: “fino al 60 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “fino al 90 per cento”.
Che dire … per ora nulla.
Seguiranno altri contenuti con i commenti ai vari articoli, per approfondire le reali possibilitร che la nuova norma offrirร .
Venerdรฌ 28 gennaio 2022 รจ stata pubblicata sul sito della Corte la Sentenza della Corte Costituzionale n. 24/2022 sul Piano Casa Sardegna, pubblicata in Gazzetta Ufficiale Mercoledรฌ 2 Febbraio 2022 .
Di venerdรฌ … per rovinarci il fine settimana ๐ .
La Corte รจ stata chiamata ad esprimersi sui dubbi di legittimitร costituzionale della L.R. 1/2021.
Vi ricordo che la L.R 1/2021 conteneva, per la stragrande maggioranza degli articoli, le modifiche a quello che conosciamo come il “Piano Casa Sardegna”, ovvero gli articoli dal 26 al 41 della L.R. 8/2015.
Tra le altre modifiche contenute nella L.R. 1/2021 vi erano anche le modifiche alla L.R. 23/1985.
La Sentenza CC 24-2022
Per affrontare nel dettaglio i contenuti della Sentenza della Corte Costituzionale 24/2022 mi prendo qualche giorno.
Vi posso anticipare che la pronuncia della Corte non รจ a favore delle possibilitร introdotte dalla L.R. 1/2021 e tante sono state giudicate incostituzionali.
Senza entrare nel dettaglio (lo farรฒ tra qualche giorno, dopo averla fatta decantare), le motivazioni principali derivano dalle deroghe al PPR, strumento per la quale modifica รจ richiesta la co-pianificazione Stato Regione; altra motivazione riguarda la possibilitร di effettuare ampliamenti senza pianificazione territoriale.
Commenti a caldo
Innanzitutto ringrazio l’attivo gruppo Facebook, dove il testo della sentenza รจ stato prontamente condiviso e giร si discute su alcuni punti.
Se non sei ancora iscritto e hai piacere di partecipare, ecco il link
Vi posso dire che alcune considerazioni le trovo strane e in controtendenza rispetto a quello che avviene nel resto di Italia; sulle deroghe al PPR era scontato che arrivassero. Una tiratina d’orecchie al legislatore andrebbe fatta.
Che succederร ?
Prendiamo qualche giorno di riflessione, e vediamo qual รจ, nello specifico della pronuncia e delle motivazioni, qual รจ la strada giusta da percorrere: quel che capiterร , come sempre, รจ che avremo cittadini di serie A che sono riusciti ad applicare una legge (incostituzionale ma vigente), e cittadini di serie B che, a volte anche per il lassismo degli uffici tecnici (posso portarvi esempi di conferenze aperte da un anno, senza motivo!), si troveranno a non poter ampliare il proprio immobile.
Ecco il testo della Sentenza della Corte Costituzionale 4/2022 sul Piano Casa Sardegna
Tra le tante domande frequenti che ricevo, l’applicazione del Piano Casa in Sardegna la fa da padrona.
Le domande sono sempre simili, e questo rappresenta la manifestazione della necessitร di provare a fare un po’ di chiarezza sull’argomento “Piano Casa Sardegna in Zona Agricola“.
Le domande riguardano sia gli ampliamenti volumetrici, che la possibilitร di realizzare nuove costruzioni ai fini residenziali, con parametri meno restrittivi rispetto al passato.
Questo tema รจ stato lo spunto per uno degli incontri bi-settimanali che stiamo svolgendo online, e la scaletta dell’ultimo incontro รจ stata
incontro alle 18.30 per i saluti di rito e per attendere il collegamento di tutti
introduzione di un argomento da parte mia per alcuni minuti
discussione con domande/considerazioni sull’argomento della serata.
Ecco il video dove introduco l’argomento e spiego lo schema grafico sul Piano Casa Sardegna in Agro
Piano Casa Sardegna in Zona Agricola
La possibilitร di sfruttare il Piano Casa Sardegna in Agro deve passare per una distinzione sostanziale per l’intervento di interesse; ovvero dobbiamo distinguere se l’intervento riguarda:
una nuova costruzione residenziale
un ampliamento volumetrico
Piano Casa Sardegna in Zona Agricola: Nuove Costruzioni
Partiamo da ciรฒ che richiedono le leggi per poter effettuare un progetto di nuova costruzione residenziale in zona agricola.
Sono necessari tre requsiti fondamentali:
la superficie minima
i requisiti soggettivi richiesti (vedremo dopo in quali casi)
lo scopo della costruzione
Superficie Minima
Il Piano Casa Sardegna, con la modifica introdotta dalla L.R. 1/2021, ha riportato in auge le Direttive per le Zone Agricole.
All’interno delle Direttive, troviamo l’indicazione della superficie minima per poter effettuare una nuova costruzione ai fini residenziali.
La superficie minima richiesta per le nuove costruzioni in zona agricola รจ di un ettaro, salvo diversa indicazione dello strumento urbanistico.
Pertanto: se nello strumento urbanistico non vi รจ nessuna indicazione, o un superficie inferiore, allora sarร necessario un ettaro per poter realizzare una nuova costruzione in zona agricola.
Se nello strumento urbanistico รจ indicata una superficie minima necessaria maggiore di un ettaro, questa sarร quella da rispettare.
Requisiti soggettivi
I requisiti soggettivi richiesti si differenziano in funzione dell’ubicazione dell’area dove si intende effettuare la nuova costruzione.
Entro i 1000 m —> solo per imprenditori agricoli a titolo principale
Entro la fascia costiera
Previa intesa con la RAS ai sensi dell’art. 11 delle NTA del PPR
Solo se รจ dimostrata la necessitร della residenza per la conduzione del fondo
Oltre i 1000 m —> per tutti, anche i non imprenditori agricoli
Requisiti oggettivi
I requisiti oggettivi sono necessari sempre.
Per poter edificare una nuova residenza in zona agricola, รจ necessario che la costruzione sia destinata alla conduzione del fondo agricolo.
Piano Casa Sardegna in Zona Agricola: Ampliamenti Volumetrici
Gli ampliamenti volumetrici passano dal presupposto che deve esistere un volume legittimo per poterlo ampliare.
Lapalissiano.
Il requisito unico richiesto per poter effettuare un ampliamento volumetrico in zona agricola grazie al Piano Casa Sardegna รจ la superficie minima di intervento:
รจ necessaria una superficie minima di 2500 mq
L’ampliamento in zona agricola puรฒ essere fino al 30% del volume esistente, con tetto massimo di 180 mc.
L’ulteriore bonus del 10% non si applica agli interventi in agro.
Se avete dubbi o domande, vi invito a iscrivervi al Forum per discuterne insieme o al nostro gruppo Facebook
Il Piano Casa della Sardegna รจ stato impugnato per dubbi di legittimitร costituzionale: per essere un po’ piรน precisi, senza entrare troppo nei dettagli, l’impugnazione riguarda la L.R 1/2021.
La Legge Regionale 1/2021, come tutti sappiamo, ha prorogato i termini di vigenza del Piano Casa Sardegna fino al dicembre 2023; la legge ha anche introdotto una serie di novitร e di possibilitร , rispetto alla precedente, che hanno portato all’atto di impugnazione.
Quali sono gli articoli impugnati?
Praticamente tutti.
L’aspetto piรน interessante, al di lร dei singoli articoli impugnati, sono gli argomenti a ricorrenti che vengono richiamati a supporto dei dubbi di legittimitร costituzionale.
Quali sono gli argomenti cardine a supporto dell’impugnazione?
Le motivazioni sono diverse, e specifiche per i singoli articoli.
Tuttavia, gli argomenti cardine si possono condensare in macro-argomenti:
deroga al Codice dei Beni Culturali e al Piano Paesaggistico Regionale
deroga (diffusa) allo Statuto Speciale della Regione Sardegna
deroga al Testo Unico dell’Edilizia
Possibili scenari
I possibili scenari nell’immediato futuro possono essere molteplici:
1 – Sospensiva
Nell’attesa, la L.R. 1/2021 che รจ attualmente vigente e di integrale applicazione, viene sospesa fino all’espressione della Corte.
In questo caso, fino a nuova data, non si potranno applicare le nuove possibilitร introdotte dalla L.R. 1/2021
2 – Nessuna sospensiva, si va avanti
Qualora la norma non venisse sospsesa, il Piano Casa continua ad operare.
La legge rimane vigente e le sue disposizioni di devono poter applicare (che piaccia o no).
Questa seconda ipotesi ci porta ad altre due possibilitร :
Se dopo la presentazione di un progetto, e la sua realizzazione, la Corte dovesse esprimersi a sfavore della norma, giudicandola tutta incostituzionale o, quantomeno, per le parti che interessano quel singolo progetto, che cosa puรฒ succedere alle opere realizzate?
Nulla.
Cosรฌ com’รจ stato per la precedente impugnazione.
Se vi ricordate, fino al luglio 2016 tutti i “vecchi” piani casa venivano regolarmente autorizzati dagli uffici preposti alla Tutela del Paesaggio, ivi compresa la Soprintendenza.
Dopo l’espressione della Corte Costituzionale con la Sentenza 189/2016 (che peraltro aveva “cassato” solo una parolina (“paesaggistici”) relativa agli ampliamenti delle strutture ricettive in deroga al PPR), gli stessi uffici hanno smesso di autorizzare gli ampliamenti volumetrici in deroga al PPR, proprio in virtรน della citata sentenza.
Questo ha generato i classici casi limite che tutti conosciamo: un progetto รจ andato avanti perchรจ licenziato prima della sentenza, e il progetto confinante ha ottenuto il diniego perchรจ i pareri sono arrivati successivamente alla sentenza.
Le opere realizzate diventano quindi abusive?
No.
Fino ad una sospensiva o fino all’espressione della Corte, la legge attualmente vigente puรฒ legittimare gli interventi in essa contenuti.
E no … secondo me non si possono sospendere i procedimenti “in autotutela”; il regime di autotuela รจ ben circoscritto dalla norma di settore e permette all’Ente di applicarla solo in determinati casi specifici, dove il potenziale dubbio di legittimitร costituzionale di una norma non รจ contemplato.
Quindi, fino a quando dall’alto non ci diranno che il Piano Casa Sardegna impugnato รจ incostituzionale, i procedimenti dovranno andare avanti.
Come possiamo comportarci?
Questo regime di incertezza non aiuta nรฉ i cittadini nel poter effettuare la scelta se investire i propri risparmi sull’immobile; nรฉ noi tecnici liberi professionisti che non possiamo dare risposte certe ai nostri committenti; nรฉ i tecnici della PA sono messi nelle condizioni di poter approvare o non approvare un progetto in serenitร .
Il mio consiglio รจ quello di studiare bene la norma, e di saper valutare come procedere con cautela: esistono degli aspetti normativi piรน o meno sensibili, la cui valutazione sulla possibilitร di procedere deve essere effettuata con le dovute precauzioni.
Che non si traduce in un secco “non si puรฒ fare nulla“, nรฉ si traduce nel suo opposto “possiamo fare tutto“.
Il Pre-Ordine per il Nuovo Libro sul Piano Casa in Sardegna e l’accesso alla nuova Area Riservata รจ Iniziato!
Come promesso, oggi voglio darti maggiori dettagli sull’uscita del Nuovo Libro sul Piano Casa in Sardegna, su come acquistarlo in anteprima e ad un prezzo vantaggioso, ma anche sulla possibilitร di acquistare i nuovi servizi che ho pensato per te!
Il mio intento, infatti, รจ quello di offrirti, oltre che uno strumento-guida per la comprensione del nuovo Piano Casa, nuovi ed efficaci strumenti per comprendere appieno la nuova norma, analizzare i passaggi piรน ostici e approfondire casi studio, sentenze e progetti.
Vediamo nel dettaglio cosa e come, a partire da oggi, potrai pre-acquistare su Piano Casa Sardegna.
Il nuovo Libro sul Piano Casa in Sardegna
Rispetto alla prima uscita di maggio 2020, il libro riprende, analizza e aggiorna tutti gli aspetti della norma dati dalla nuova L.R. 1/2021.
Nello specifico, gli argomenti trattati sono:
Ampliamenti Volumetrici
Ampliamenti Volumetrici per Strutture Turistico-Ricettive
Riuso e Recupero dei Sottotetti Esistenti
Recupero dei Seminterrati e dei Piani Terra Esistenti
Recupero Spazi di Grande Altezza con i Soppalchi
Demolizioni e Ricostruzioni
Costruzioni in Zona Agricola
Gli interventi trattati vanno dallโarticolo 30 al 39, gli articoli 26 e 26bis, il nuovo articolo 27 e le modifiche introdotte alla L.R. 23/1985 in materia di tolleranze edilizie e di accertamento di conformitร .
Hai giร acquistato il Libro sul Piano Casa a maggio 2020? Non preoccuparti, come promesso, avrai accesso gratuito alla modifiche del nuovo libro. Il 28/02 lo troverai disponibile nella tua area personale del sito!
Come acquistare il nuovo libro?
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Per chi volesse approfondire ulteriormente la norma che regola il Piano Casa in Sardegna, conoscere in anteprima i pareri della Regione, piuttosto che analizzare casi studio, progetti e sentenze, oltre all’acquisto del Libro, da oggi รจ nuovamente disponibile l’accesso all’area riservata del sito per 12 mesi
Al suo interno troverai contenuti esclusivi, quali:
Le sentenze complete sul Piano Casa della Sardegna;
Altre sentenze in materia edilizia e urbanistica che ritengo essere utili e interessanti;
Articoli speciali e approfondimenti, su tematiche relative al Piano Casa e allโEdilizia in genere;
Accesso al Forum privato: punto di incontro nel quale confrontarsi su problematiche e casi particolari.
Inoltre, avrai accesso ad una Newsletter esclusiva in cui mensilmente faremo il punto su tutte le novitร pubblicate e in pubblicazione nell’area riservata!
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Rimanere aggiornati sulla nuova norma del Piano Casa in Sardegna sappiamo che non รจ semplice. Bisogna studiare ogni giorno le sue evoluzioni e approfondire sentenze e casi studio per una maggiore comprensione applicativa ed esecutiva.
Per questi motivi ho deciso di ideare un nuovo pacchetto SUPER ESCLUSIVO: il GOLD PACK!
Con il GOLD PACK, accessibile tramite pre-ordine SOLO AI PRIMI 20 ISCRITTI, avrai accesso, oltre che al nuovo libro e all’area riservata del sito, agli incontri mensili in live streaming, durante i quali:
Analizzeremo progetti e casi studio, tuoi e miei, per una miglior comprensione applicativa della norma;
Studieremo e interpreteremo le sentenze sul Piano Casa della Sardegna;
Discuteremo, insieme a personaggi di spicco a livello regionale, sulle modifiche apportate alla norma;
Valuteremo le migliori soluzioni progettuali per una piรน veloce valutazione e approvazione dei procedimenti in conferenza di servizi da parte degli Enti coinvolti.
Insomma, incontri vis a vis durante i quali approfondiremo verbalmente tutto ciรฒ che puรฒ essere motivo di dubbio sull’applicazione della nuova L.R. 1/2021.
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I Pacchetti sono: BRONZE PACK: nuovo libro sul Piano Casa aggiornato alla L.R. 1/2021; SILVER PACK: nuovo libro sul Piano Casa + accesso all’area riservata del sito per 12 mesi; GOLD PACK: nuovo libro sul Piano Casa + accesso all’area riservata del sito per 12 mesi + partecipazione agli incontri mensili in live streaming dedicati al Piano Casa in Sardegna;
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L’acquisto in pre-ordine di GOLD PACK รจ riservato SOLO ai primi 20 iscritti.
Se hai dubbi, domande o necessitร di assistenza, puoi contattarmi
Sul Buras n. 8 pubblicato nella giornata di ieri, 4 febbraio 2021 รจ stato pubblicata una nota correttiva che va ad integrare il comma 3 dell’articolo 26 della L.R. 8/2015, come modificato dalla L.R. 1/2021
Oggetto: Errata corrige – Legge Regionale 18 gennaio 2021, n. 1 – Disposizioni per il riuso, la riqualificazione ed il recupero del patrimonio edilizio esistente ed in materia di governo del territorio. Misure straordinarie urgenti e modifiche alle leggi regionali n. 8 del 2015, n. 23 del 1985, n. 24 del 2016 e n. 16 del 2017.
Autore: Presidenza della Regione
Pubblicato in: Bollettino n.8 – Parte I e II del 04/02/2021
Si comunica che la legge regionale 18 gennaio 2021, n. 1 (Disposizioni per il riuso, la riqualificazione ed il recupero del patrimonio edilizio esistente ed in materia di governo del territorio. Misure straordinarie urgenti e modifiche alle leggi regionali n. 8 del 2015, n. 23 del 1985, n. 24 del 2016 e n. 16 del 2017), pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna n. 5 del 19 gennaio 2021 e ripubblicata, a seguito di errata corrige, nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna n. 6 del 21 gennaio 2021, risulta difforme, per mero errore materiale, dal testo effettivamente approvato dal Consiglio regionale. Il Consiglio regionale, in data 27 gennaio 2021, ha infatti comunicato che nel testo della suddetta legge, trasmesso con nota n. 500 del 18 gennaio 2021, non รจ stato inserito il seguente emendamento, regolarmente approvato dall’Assemblea consiliare:
Emendamento n. 798 all’emendamento n. 748 sostitutivo totale dell’articolo 1 del disegno di legge n. 108/A (Modifiche all’articolo 26 della legge regionale n. 8 del 2015 (Disposizioni di salvaguardia dei territori rurali))
Al comma 3 dell’articolo 1, dopo le parole “ad uso residenziale” sono aggiunte le seguenti: “I cambi di destinazione d’uso non devono determinare opere di urbanizzazione a rete”.
In conseguenza il testo del comma 3 dell’articolo 26 della legge regionale n. 8 del 2015, come novellato dall’articolo 1 della legge regionale n. 1 del 2021 รจ cosรฌ correttamente inteso:
3. Con le limitazioni di cui al comma 2, รจ consentito il cambio di destinazione d’uso, nel rispetto della superficie minima di intervento e dell’indice massimo di fabbricabilitร , per gli edifici regolarmente autorizzati e accatastati alla data di entrata in vigore della presente modifica legislativa, aventi destinazione d’uso diversa dalla residenza in edifici ad uso residenziale. I cambi di destinazione d’uso non devono determinare opere di urbanizzazione a rete”.
Cagliari, 1ยฐ febbraio 2021
Solinas
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