Recupero Abitativo Articolo 15.bis del Piano Casa Sardegna

Recupero Abitativo Articolo 15.bis del Piano Casa Sardegna 1

Recupero Abitativo Articolo 15.bis del Piano Casa Sardegna

Un tipico caso dubbio sull’applicazione dell’articolo 15.bis del Piano Casa della Sardegna è quello di un piano interrato su tre lati e libero sul fronte

Buongiorno,  sono proprietario di un piano interrato su tre lati e interamente fuori terra sul fronte. E’ possibile recuperarlo ai fini abitativi, così come previsto dall’articolo 15.bis del Piano Casa Sardegna?

La domanda è ricorrente. E la lettura, imho, può essere una sola. L’articolo 15.bis consente il recupero ai fini abitativi dei piani terra o seminterrati.

Quando un piano è considerato interrato e quando seminterrato?

Per i tecnici la risposta è semplice.

Esistono le varie norme di settore per il calcolo dei volumi che determinano quando un piano è da considerarsi interrato o seminterrato.

Per i privati cittadini è ancora più semplice: la risposta si trova all’interno del progetto approvato dal comune. piano_casa_sardegna_recupero_piano_terra

Quindi non ci si deve limitare a valutare lo stato reale delle cose; è invece importante valutare quale sia lo stato autorizzato in chiave urbanistico-edilizia.

Questo significa che sono “recuperabili” solo quei piani parzialmente interrati che anche nel progetto approvato dal comune di competenza risultano essere “seminterrati“.

Davanti ai casi limite (ad esempio un piano interrato su tre lati ma libero sul fronte)  è necessario visionare il progetto architettonico e vedere se all’interno del progetto e della relazione tecnica questo piano viene considerato interrato o seminterrato.

Una delle ultime sentenze del TAR Sardegna conferma questa chiave di lettura.

Scarica la sentenza Sentenza 367/2014 – Articolo 15bis Piano Casa Sardegna

 

Enrico Craboledda

 

Ampliamento Fronte Mare Ammissibile Con il Piano Casa Sardegna

piano casa sardegna ampliamento vista mare

Ampliamento Fronte Mare Ammissibile Con il Piano Casa Sardegna

Alcuni Comuni male interpretano la legge negando la possibilità di ampliare le unità residenziali nella parte fronte mare

… il piano casa prevede di poter realizzare nuove edificazioni nella parte del lotto più lontana dal mare e non prospiciente al fronte mare …

piano casa sardegna ampliamento vista mareDi sovente molti comuni, nei dubbi interpretativi della legge, tendano ad applicare la stessa nella maniera più restrittiva possibile, al fine di non incorrere in problemi successivi.

Tale approccio può essere condivisibile quando vi sono dei dubbi oggettivi, su un testo che il legislatore non ha saputo rendere perfettamente chiaro e non soggetto ad interpretazione.

E’ errato,  a mio avviso, applicare interpretazioni restrittive che non si sa nemmeno da dove nascano (o si prendano da altri articoli della legge).

Uno di questi casi è quello dell’ampliamento volumetrico di immobili residenziali situati in zona F e molto vicini alla linea di battigia: sono diversi, infatti, i casi da voi indicati nei quali i vari enti si sono espressi negativamente alla possibilità di ampliare l’unità immobiliare verso il mare, indicando come unica possibilità il “poter realizzare nuove edificazioni nella parte più lontana dal mare e non prospiciente al fronte mare“.

Questa motivazione è sicuramente un’interpretazione della legge molto restrittiva ma che non ha nessuna base all’interno del testo dell’articolo 2.

E lo ha chiarito anche il TAR Sardegna, accogliendo il ricorso di un cittadino che si è visto negare la possibilità con la motivazione che

il piano casa prevede di poter realizzare nuove edificazioni nella parte del lotto più lontana dal mare e non prospiciente al fronte mare così come previsto nel progetto

Secondo il TAR Sardegna, infatti, la prescrizione di edificare nella parte più lontana dal mare si applica solo agli immobili con finalità turistico-ricettiva ( vedi articolo 4 comma 3) e non agli interventi di ampliamento volumetrico previsti dall’articolo 2 (immobili a destinazione residenziale, o servizi connessi con la residenza)

Scarica il testo della Sentenza Tar Sardegna Piano Casa – 474/2014

Enrico Craboledda

 

Ebook Piano Casa Sardegna Non Disponibile

Ebook Piano Casa Sardegna Non Disponibile 2

Ebook Piano Casa Sardegna Non Disponibile

Purtroppo abbiamo dovuto interrompere il download del libro Piano Casa Sardegna.

Comunicazione di servizio: a causa di alcuni problemi nei nostri sistemi, abbiamo dovuto interrompere la possibilità di scaricare il libro Piano Casa Sardegna.

Ci scusiamo con tutti coloro i quali non sono riusciti a scaricarlo.

 

Rimaniamo a disposizione per chiarimenti e informazioni (via mail e via telefono)

 

Enrico Craboledda

Domani è già Novembre: la Fine del Piano Casa si Avvicina

Domani è già Novembre: la Fine del Piano Casa si Avvicina 3

Domani è già Novembre: la Fine del Piano Casa si Avvicina

Mancano pochi mesi alla scadenza del Piano Casa Sardegna 2014. Ad oggi, nessuna proroga all’orizzonte …

Mancano 6 mesi al termine di presentazione delle domande per poter ampliare la propria unità immobiliare. Ad oggi, nessuna proroga all’orizzonte

tempo … non sembra, ma passa …

La finestra temporale per poter ampliare la propria unità immobiliare con il “Piano Casa Sardegna” sta giungendo ormai al termine.

Oramai ci eravamo abituati ad attendere la scontata proroga, e abbiamo dato per assunta come definitiva la legge Piano Casa della Sardegna; e invece, pare che questa volta sia proprio giunta al suo termine.

Ricordiamo, infatti, che il Piano Casa è un provvedimento di natura straordinaria (e come tale, con data di scadenza!) per il rilancio dell’edilizia abitativa; e che la legge piaccia o no, il suo scopo principale (quello di rilanciare … o meglio “smuovere” … il settore dell’edilizia) l’ha ottenuto.

Ma che succede al di là del mare?

Mentre per alcune regioni, la legge straordinaria per il rilancio del settore edilizio è giunta al termine, altre  regioni che da sempre sono più organizzate e lungimiranti l’hanno prorogata al 2017, con la proposta di renderla strutturale, senza alcun termine.

E con ampliamenti volumetrici significativi, proprio per incentivare un rinnovamento del tessuto urbano per il miglioramento (conseguente) anche della qualità abitativa.

E al di qua del mare?

Nulla. Tutto Tace.

L’unico articolo apparso qualche mese fa sull’Unione Sarda riporta un’intervista dell’attuale Assessore all’Urbanistica Cristiano Erriu nel quale (per dirla in breve), pur velatamente apprezzando lo spirito di riqualificazione edilizia e risparmio energetico contenuti nelle varie versioni del piano casa, non parla nè apre uno spiraglio per una possibile proroga.

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non c’entra niente con l’articolo … ma quanto mi piace!

Detto questo, onde evitare lo sprint finale alla scadenza di novembre 2014, il nostro consiglio è (ovviamente) quello di presentare la pratica di Dichiarazione Inizio Attività ben prima della sua scadenza.

Perchè?

E’ molto semplice.

Presentare la pratica l’ultimo giorno utile è sempre una scommessa: un vizio di forma dovuto alla fretta può rappresentare un valido pretesto per determinare l’inefficacia o esprimere un diniego all’intervento proposto..

Tutto questo perchè, qualora abbiate necessità, rimaniamo a disposizione per una verifica di fattibilità di intervento e un preventivo per la realizzazione dell’opera.

Manca veramente poco, quindi, contattateci senza indugi

 

Enrico Craboledda

 

Una Piscina è Realizzabile in Zona Agricola con Vincolo Panoramico?

piscina in zona agricola sentenze

Una Piscina è Realizzabile in Zona Agricola con Vincolo Panoramico?

Il TAR Sardegna si pronuncia contro il diniego della Regione Sardegna per la realizzazione di una piscina a servizio di un’abitazione nell’agro di Golfo Aranci, con vincolo panoramico

piscina in zona agricola sentenzeUna Piscina è Realizzabile in Zona Agricola con Vincolo Panoramico?

La logica direbbe di sì, sempre che la stessa sia a livello del terreno e non incida sul panorama e sul paesaggio.

Di parere contrario è la Regione Sardegna, la quale ha negato l’autorizzazione paesaggistica ad un richiedente per due motivi:

– il primo è il contrasto tra l’intervento proposto e il vincolo panoramico puntuale presente nella zona; infatti, secondo la Regione Sardegna,

l’intervento introduce un forte elemento di intrusione nel paesaggio agrario interessato, estraneo alle preesistenze storiche tradizionali dell’agro gallurese e tale da generare una perdita dei valori identitari, delle peculiarità e delle riconoscibilità del contesto rurale di riferimento

– il secondo motivo riguarda l’incompatibilità tra l’intervento proposto (realizzazione di una piscina) e la destinazione d’uso  agricola della zona

L’incompatibilità viene motivata con l’articolo 13.bis della Legge Regionale 4/2009 e ss.mm.ii. (Piano Casa Sardegna) , ove si afferma che

La Regione riconosce meritevole di tutela il paesaggio rurale e persegue il primario obiettivo di salvaguardarlo, di preservarne l’identità e le peculiarità … al fine di consentire un corretto e razionale utilizzo del territorio agricolo che miri a contemperare l’esigenza di salvaguardia delle aree agricole da un improprio sfruttamento e l’esigenza di avvalersi di infrastrutture e fabbricati adeguati per l’esercizio dell’attività agricola e delle altre attività connesse alla conduzione del fondo

Secondo il Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna, la Regione

ha interpretato in modo erroneo la disciplina prevista dal PPR prima e dalla l.r. n.4/2009 e s.m.i. poi, in materia di zone agricole, con particolare riferimento all’assunto (della stessa Regione) secondo cui le opere ora in esame non sarebbero autorizzabili in quanto estranee alle esigenze di sfruttamento agricolo del fondo interessato.
Difatti è pacifico in causa che la piscina (e le connesse opere di sistemazione del giardino) siano state progettate e previste come “pertinenze” del più ampio edificio residenziale già esistente e regolarmente autorizzato, per cui non si può ora fondatamente rilevarne il contrasto con la funzione agricola del fondo in quanto la stessa è stata a suo tempo già ritenuta compatibile con lo stesso edificio residenziale; peraltro le nuove opere “pertinenziali” hanno, come già si è rilevato, caratteristiche che ne denotano un “impatto paesaggistico” ictu oculi neppure lontanamente paragonabile a quello dell’edificio già autorizzato, per cui la valutazione appare sotto questo profilo irragionevole

 

TAR Sardegna – Sentenza 227-2014

 

Enrico Craboledda

 

Piano Casa al di Fuori dalla Zona Hi4: Non Sempre è Ammesso

Piano Casa al di Fuori dalla Zona Hi4: Non Sempre è Ammesso 4

Piano Casa al di Fuori dalla Zona Hi4: Non  Sempre è Ammesso

Il Piano Casa non ammette costruzioni all’interno della zona Hi4, a rischi elevato. E nelle zone immediatamente al di fuori di essa? Dipende.

sassariChe il Piano Casa Sardegna non ammetta alcuna possibilità all’interno della zona Hi4, è sempre stato chiaro.

Il dubbio si è posto per un intervento al di fuori della zona Hi4  (e ovviamente anche al di fuori dell’area Hi3), zone definite “di pericolosità idraulica molto elevata”, nella quale una signora avrebbe voluto effettuare un ampliamento volumetrico.

La Legge Regionale 4/2009 Piano Casa non lo esclude: infatti il comma 2 dell’ Articolo 8 – Condizioni di ammissibilità degli interventi recita:

2. Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 non si applicano agli edifici collocati in aree dichiarate, ai sensi del Piano stralcio per l’assetto idrogeologico di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo), e successive modifiche ed integrazioni, di pericolosità idraulica elevata o molto elevata (Hi3 – Hi4), ovvero in aree di pericolosità da frana elevata o molto elevata (Hg3 – Hg4) fatta eccezione per la tipologia di interventi specificamente prevista, in tali aree, dalle norme tecniche di attuazione del Piano stralcio per l’assetto idrogeologico.

Detto questo, il ragionamento logico parrebbe semplice:

“sono al di fuori delle zone Hi3/Hi4 e Hg3/Hg4, allora posso realizzare il mio piano casa”

territorio_sassariIn realtà non è proprio così.

O meglio: non è sempre vero.

L’immobile in questione, infatti, ricade sì all’esterno delle aree in cui è totalmente preclusa dal Piano Casa la possibilità di realizzare ampliamenti, ma all’interno di un’ulteriore fascia di tutela di 50 metri che la Regione Sardegna (e conseguentemente, per adozione, il Comune di Sassari ) ha puntualmente individuato per tutti quei corsi d’acqua non adeguatamente arginati.

Il TAR Sardegna, con la sentenza 228/2014,  respinge il ricorso presentato specificando che

… la competente Autorità di Bacino ha approvato appositi studi di compatibilità idraulica (cfr. doc. 8 di parte resistente), al fine di monitorare e prevenire tempestivamente il (notoriamente grave) rischio idrogeologico, nelle more delle apposite varianti alla struttura formale del PAI che si rendano di volta in volta necessarie; in tal modo l’Autorità ha introdotto idonee “misure di salvaguardia”, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 65, comma 7, del d.lgs. n. 152/2006, e 8 e segg. del PAI.

Orbene i citati “studi di compatibilità” contemplano una “fascia di tutela ulteriore”, rispetto a quanto cartograficamente previsto dal PAI, che si estende per 50 metri dalle rive di corsi d’acqua non adeguatamente arginati, tra i quali rientra il Rio XXXXXXX, in base all’apposito elenco redatto ai sensi dell’art. 26 delle NTA del PAI e per la stessa ragione anche il PUC di Sassari individua, all’art. 87 delle NTA (doc. 5 di parte ricorrente) la medesima fascia di tutela di 50 metri, in perfetta armonia con le superiori previsioni sopra descritte.

Pertanto le descritte misure di salvaguardia, che sovrintendono ad un interesse pubblico di carattere evidentemente superiore, si palesano come direttamente e insuperabilmente ostative all’intervento proposto dalla ricorrente.

Scarica la sentenza 228/2014 del Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna :

TAR Sardegna – Sentenza 228-2014 – Piano Casa nei 50 m dalla zona Hi4

 

Enrico Craboledda

 

Il Piano Casa Sardegna è Costituzionale: è il Parere della Consulta

Il Piano Casa Sardegna è Costituzionale: è il Parere della Consulta 5

Il Piano Casa Sardegna è Costituzionale: è il Parere della Consulta

La Consulta si pronuncia sui dubbi di costituzionalità del Piano Casa sollevati dal Procuratore della Repubblica di Oristano che riconosce e conferma le “potestà su urbanistica, edilizia, ordinamento enti locali” della Sardegna

piano casa sardegna costituzionale parere consultaLa Consulta si pronuncia sui dubbi di costituzionalità del Piano Casa Sardegna sollevati dal Procuratore della Repubblica di Oristano che riconosce e conferma le “potestà su urbanistica, edilizia, ordinamento enti locali” della Sardegna.

Facciamo un po’ di chiarezza, e ripartiamo dai fatti iniziali.

Nel 2009, immediatamente dopo la pubblicazione del “primo” Piano Casa Sardegna, il Procuratore della Repubblica di Oristano aveva sollevato i primi dubbi sui limiti legislativi in materia, a suo avviso superati.

Dubbi che, nel dicembre 2011 (immediatamente dopo la pubblicazione della Legge Regionale 21/2011), sono maturati in un quesito di legittimità posto alla Consulta: il quesito riguardava un caso specifico di ampliamento volumetrico che un privato cittadino realizzava ai sensi del Piano Casa Sardegna, parallelamente finito nelle aule dei tribunali.

Secondo il Procuratore, l’articolo 2 della Legge Regionale 4/2009 avrebbe potuto costituire una violazione dei poteri di progettazione urbanistica in capo ai Comuni, a cui, per l’appunto,  il piano casa prevede la deroga.

La Consulta ha (finalmente!?) chiarito il dubbio sollevato rispondendo che :

Deve  escludersi che la norma censurata (ndr. Piano Casa Sardegna)  violi gli articoli e 117 della Costituzione e 3 dello Statuto speciale della Regione, in ragione del suo asserito contrasto con il “sistema della  pianificazione”, che assegna in modo preminente ai Comuni, quali enti locali più vicini al  territorio, la valutazione generale degli interessi coinvolti nell’attività urbanistica ed edilizia

Questo parere chiarisce, però, unicamente i dubbi sulla costituzionalità del Piano Casa Sardegna e sui confini (rispettati, secondo la Consulta) legiferativi dell’amministrazione regionale.

Rimangono ancora aperti i ricorsi dello Stato Italiano su alcune parti del Piano Casa Sardegna, presentati e ancora in attesa di giudizio (sono passati solo 3 anni! La pronuncia arriverà probabilmente dopo la scadenza del Piano Casa Sardegna prevista per novembre 2014)

Per un approfondimento sulla decisione della Consulta, vi consiglio di leggere un articolo uscito sulla Nuova Sardegna del 08/04/2014

http://lanuovasardegna.gelocal.it/regione/2014/04/08/news/la-consulta-valide-per-il-piano-casa-le-norme-regionali-1.9010475

 

Enrico Craboledda

 

Piano Casa Lupi – Primo approfondimento

Piano Casa Lupi - Primo approfondimento 6

Piano Casa Lupi – Primo approfondimento

Si parla tanto del nuovo Piano Casa Lupi proposto dal Governo Renzi. Vediamo di cosa si tratta

Cagliari_fonsardaSi sente tanto parlare nelle tv e nei giornali del nuovo Piano Casa proposto dal Governo Renzi, e ribattezzato Piano Casa Lupi, per via della sua paternità.

Ma cosa prevede?

Il Piano Casa Lupi prevede interventi per 1 miliardo e 741 milioni di euro finalizzati al raggiungimento di 3 obiettivi:

 

  1. sostegno all’affitto a canone concordato

  2. ampliamento dell’offerta di alloggi popolari

  3. sviluppo dell’edilizia residenziale sociale

Vediamo nel dettaglio le varie misure assunte

Il Fondo Nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione è stato “foraggiato” di ulteriori 100 milioni di euro. I precedenti 100 milioni del Fondo diventano così 200, di cui metà per il 2014 e metà per il 2015. Cambia anche la disciplina del fondo, la quale ora prevede la possibilità di creare Agenzie Locali (o simili) che siano da garanzia per i mancati pagamenti e per i danni agli alloggi.

Anche il Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, è stato rimpinguato con ben 226 milioni di euro, per gli anni 2014-2020. Praticamente è stato resto “strutturale”.

Cedolare Secca: una previsione per favorire nel mercato l’ingresso degli immobili sfitti è la riduzione dell’aliquota della cedolare secca, che passa dal 15% al 10% per gli anni 2014-2017.

Cagliari_2Edilizia Residenziale Pubblica: all’interno del Piano Casa Lupi è prevista la creazione di un Piano di recupero di immobili e alloggi di Edilizia residenziale pubblica, finalizzato alla ristrutturazione e adeguamento impiantistico, energetico e antisismico di 12000 alloggi; il tutto finanziato con 400 milioni di euro.  Altri 67,9 milioni di euro saranno destinati al recupero di altri 2300 unità per le categorie sociali disagiate

Sempre in materia di Edilizia Residenziale Pubblica, si cerca di favorire l’acquisto degli alloggi ex IACP agli inquilini: sarà costituito un Fondo destinato alla concessione di contributi in conto interessi su finanziamenti per l’acquisto degli alloggi, per un totale di 113.4 milioni (ripartiti in eguali quote annuali di 18,9 milioni/anno, dal 2015 al 2020)

Ancora, maggiori detrazioni fiscali spetteranno, per gli anni 2014, 2015 e 2016, ai soggetti titolari di contratti di locazione di alloggi sociali adibiti ad abitazione principale:

  • 900 euro per redditi inferiori a 15 493.71 €
  • 450 euro se inferiore a 30 947.41 €

Occupazione abusiva: per le occupazioni abusive, non potranno più essere concesse nè la residenza nè l’allaccio ai pubblici servizi.

Bonus Mobili: la spesa per acquisto di mobili a seguito di ristrutturazione potrà essere superiore alla spesa della stessa ristrutturazione, fermo restando il tetto massimo di 10 mila euro.

 

Insomma, tante novità. Di certo molto differenti dall’attuale Piano Casa.

Enrico Craboledda

 

Entro 100 m dai beni identitari: vincolo assoluto? Non secondo il TAR Sardegna

Entro 100 m dai beni identitari: vincolo assoluto? Non secondo il TAR Sardegna 7

Entro 100 m dai beni identitari: vincolo assoluto? Non secondo il TAR Sardegna

Sentenza TAR Sardegna e Piano Casa: definita la corretta interpretazione dell’articolo 49 del Piano Paesaggistico Regionale ( PPR )

Nuova sentenza del TAR in materia di Piano Casa Sardegna  in ambito tutelato.

L’articolo 49 del Piano Paesaggistico Regionale ( PPR ) definisce quali tipi di intervento si possono o non possono attuare in prossimità delle aree caratterizzate da edifici e manufatti di valenza storico culturale.

Ecco cosa dice il comma 1 dell’articolo 49 del PPR:

Art. 49 – Aree caratterizzate da edifici e manufatti di valenza storico culturale. Prescrizioni

1. Per la categoria di beni paesaggistici di cui all’art. 48, comma 1, lett. a), sino all’adeguamento dei piani urbanistici comunali al P.P.R., si applicano le seguenti prescrizioni:

  • a) sino all’analitica delimitazione cartografica delle aree, queste non possono essere inferiori ad una fascia di larghezza pari a m. 100 a partire dagli elementi di carattere storico culturale più esterni dell’area medesima;
  • b) nelle aree è vietata qualunque edificazione o altra azione che possa comprometterne la tutela;
  • c) la delimitazione dell’area costituisce limite alle trasformazioni di qualunque natura, anche sugli edifici e sui manufatti, e le assoggetta all’autorizzazione paesaggistica;
  • d) sui manufatti e sugli edifici esistenti all’interno dell’aree, sono ammessi, gli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e le attività di studio, ricerca, scavo, restauro, inerenti i beni archeologici, nonché letrasformazioni connesse a tali attività, previa autorizzazione del competente organo del MIBAC;
  • e) la manutenzione ordinaria è sempre ammessa”.

sentenza tar sardegna piano casa

Su questo articolo è nata una diatriba di interpretazione tra un privato che ha presentato una DIA per ampliamento volumetrico presentata ai sensi della L.R. 4/2009 ( Pano Casa Sardegna) e gli enti competenti interpellati a valutare la pratica di ampliamento: Comune di Cagliari e  Soprintendenza per i Beni Architettonici, Paesaggistici, Storici, Artistici ed Etnoantropologici per le provincie di Cagliari e Oristano.

Vediamo i dettagli.

  1. Il privato ha presentato una denuncia di inizio attività per l’ampliamento volumetrico di un immobile situato all’interno dei 100 m da beni identitari.
  2. La Soprintendenza ha espresso parere negativo, giustificando che in un’area di 100 metri dai beni identitari sia possibile effettuare unicamente lavori di “manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e le attività di studio, ricerca, scavo, restauro, inerenti i beni archeologici, nonché le trasformazioni inerenti a tali attività”
  3. Il Comune di Cagliari, nel recepire il parere negativo, esprime il definitivo diniego alla DIA presentata.
  4. Il privato ha presentato ricorso al TAR ritenendo errata la totale inedificabilità all’interno dei 100 m, così come interpretato dalla Soprintendenza.

Di conseguenza, si è espresso il TAR Sardegna, accogliendo il ricorso del proponente e aggiungendo una lettura dell’intero comma finalizzato “ad una corretta interpretazione ” :

a) nelle more dell’adeguamento degli strumenti urbanistici comunali al P.P.R. e della conseguente delimitazione cartografica delle aree “caratterizzate da edifici e manufatti di valenza storico culturale”, l’istituzione di una fascia di rispetto (100 metri) predefinita intorno ai detti beni

b) “qualunque edificazione o altra azione che comprometta la tutela”, non si traduce in un “divieto tout court, a ogni tipo di intervento edificatorio”, ma (ovviamente aggiungo io, così come si potrebbe tranquillamente leggere nel testo della norma!) solo alle attività che possano essere di pregiudizio al bene tutelato, inclusa l’area di rispetto

c) vincola l’intera area di rispetto, richiedendo specifica autorizzazione paesaggistica, per tutti gli edifici e manufatti che vi ricadono all’interno

d) si escludono dal rigoroso sistema di tutela alcuni interventi su edifici esistenti (manutenzione straordinaria,  restauro e risanamento conservativo) o per attività di studio, ricerca, scavo, restauro per beni archeologici e opere connesse

e) sempre ammessa la manutenzione ordinaria

Il TAR continua palesando che c’è notevole differenza di “impatto paesaggistico” tra l’intervento di ampliamento proposto ai sensi del Piano Casa, e l’intervento di realizzazione di opere di urbanizzazione previste nel Colle di Tuvixeddu, al quale le memorie difensive hanno fatto riferimento.

 

Conclusione:

Non si può vietare un intervento solo perchè ricade all’interno dell’area di 100 metri, ma va sempre valutata nel merito “la sua compatibilità con le esigenze di salvaguardia dell’interesse paesaggistico da tutelare”.

 

Scarica la Sentenza TAR Sardegna n. 210 del 14/03/2014: sentenza 210-2014

 

Enrico Craboledda

 

 

Fili più esterni delle facciate: secondo il TAR contano anche i balconi

Fili più esterni delle facciate: secondo il TAR contano anche i balconi 8

Fili più esterni delle facciate: secondo il TAR contano anche i balconi

Il TAR smentisce l’interpretazione troppo restrittiva del Comune di Cagliari in materia di ampliamenti con il piano casa: tra i fili più esterni delle facciate si devono considerare anche i balconi.

La domanda è ricorrente, e spesso mi è stata posta anche attraverso questo sito:

“ma che cosa si intende per i fili più esterni delle facciate prospicienti gli spazi pubblici?”

b_730_e3764bb9-fada-462b-85e9-7e0ca9d35e7aA mio avviso, l’interpretazione corretta viene dalla semplice lettura del significato ITALIANO delle parole riportate nella legge.

Rappresentano, quindi, i fili più esterni delle facciate, il perimetro dell’edificio ivi inclusi gli aggetti (balconi, ecc…).  

E il Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna, ne conviene e giudica corretta la mia ( e non solo mia) lettura del testo (non interpretazione, ma semplice lettura !)

Il fatto:

  • Il Comune di Cagliari dichiara inammissibile l’intervento (tra l’altro, oltre i 30 giorni previsti dalla D.I.A.) perchè modifica i fili più esterni delle facciate
  • la presentante, ricorre al TAR Sardegna, che ammette il ricorso e giudica eccessivamente restrittiva l’interpretazione del Comune di Cagliari

Il caso rientra tra quelli ammessi dal punto 3), lettera b) del comma 2 dell’articolo 2 della Legge Regionale 4/2009 e smi:

3) nei singoli piani a condizione che l’intervento si armonizzi con il disegno architettonico complessivo dell’edificio e che non vengano modificati i fili più esterni delle facciate prospicienti spazi pubblici.

Secondo Cagliari, i balconi e gli eventuali aggetti non rientrano tra quelli da considerarsi “i fili più esterni delle facciate“; tale concetto è espresso anche nei loro indirizzi interpretativi della norma, di recente pubblicazione (19/12/2013), dal quale si legge

8. Sulla definizione dei fili esterni previsti all’articolo 2 comma 2 lett.b punto 3 della LR4/09 e s.m.i.

Si ritiene che la norma faccia riferimento al filo esterno del fabbricato come determinato dalle superfici esterne delle chiusure degli spazi chiusi, al netto di sporgenze decorative o funzionali .

370885485_be5a47477e_bL’ultima (per ora) parola è detta dal TAR che si è espresso in tal modo:

– l’art. 2, comma 2, n. 3, della l.r. n. 4/2009 prevede che l’ampliamento volumetrico dei singoli piani di un edificio possa avvenire a condizione “che non vengano modificati i fili più esterni d elle facciate prospicienti spazi pubblici”;

il Comune resistente intende questo limite di legge come riferito alla sagoma dell’edificio disegnata dalle sole superfici coperte dello stesso, senza, cioè, che si possano considerare anche balconi o altri elementi che aggettino verso l’esterno più delle parti chiuse del fabbricato;

– tale interpretazione non è, però condivisibile, sia perché contrasta con il sopra richiamato tenore testuale della norma, che fa riferimento genericamente ai “fili più esterni delle facciate”, espressione che per la sua genericità si presta a tenere conto anche dei balconi e degli altri aggetti, sia perché, nell’eventuale dubbio interpretativo, non si vede quali concreti obiettivi di “qualità architettonica” (o di altro genere) potrebbero aver spinto il legislatore regionale a dettare una prescrizione così automaticamente restrittiva;

Da questa sentenza, emergono anche altre considerazioni molto importanti, soprattutto in termini di tempistica dei procedimenti: il provvedimento interdittivo deve essere espresso e notificato entro 30 giorni, infatti:

  • in questo modo, visto e considerato che 30 sono i giorni oltre il quale si possono iniziare i lavori, la tempestiva notifica previene la formazione di opere inutili,
  • inoltre, viene assicurata la funzione dell’iter di accelerazione procedurale previsto dalla DIA, la quale, in difetto, risulterebbe del tutto frustrata

 

Avviso ai lettori: la mancata comunicazione entro 30 giorni di sospensiva dei lavori da parte dell’amministrazione comunale, non comporta automaticamente la formazione del permesso di costruire e la liceità del progetto realizzato.

Scarica la sentenza n. 122/2014: sentenza 122-2014.pdf

Enrico Craboledda