Recupero Sottotetti e Deroga Altezza Minima 2.70

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Recupero Sottotetti e Deroga Altezza Minima 2.70

La deroga all’altezza minima prevista dal DM Sanità (pari a 2.70) è uno dei dubbi più frequenti che aleggia negli interventi di recupero ai fini abitativi dei sottotetti. I locali con altezza inferiore a 2.70, possono essere dichiarati abitabili?

Grazie all’articolo 32 del Piano Casa Sardegna 2016-2019 è possibile recuperare ai fini abitativi i sottotetti esistenti.

Il recupero è subordinato a determinate condizioni, ed è bene distinguere due distinti casi di recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti

Recupero dei Sottotetti senza Incremento o con Incremento Volumetrico

La prima distinzione che si trova all’interno dell’articolo 32 è, appunto, la possibilità di recuperare i sottotetti esistenti

  • senza incremento volumetrico
  • con incremento volumetrico

Non entro nel merito delle condizioni di ammissibilità dei vari casi; se volete approfondire, potete leggere un articolo sul recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti con il Piano Casa Sardegna.

In entrambi i casi (senza e con incremento volumetrico) la norma prevede il recupero a scopo abitativo purché siano rispettate tutte le prescrizioni igienico-sanitarie riguardanti le condizioni di agibilità,

e, relativamente alle altezze, sia assicurata per ogni singolo vano di ogni unità immobiliare un’altezza media ponderale uguale o maggiore a 

(senza incremento) 2.40 m per spazi ad uso abitativo, ridotta a 2.20 m per spazi accessori e servizi 

(con incremento) – 2.70 m per spazi ad uso abitativo, ridotta a 2.40 m per spazi accessori e servizi

Media Ponderale 2.40 e agibilità

recupero sottotetti deroga altezza minima 270Accertata la possibilità di recuperare ai fini abitativi i sottotetti esistenti, la domanda successiva è

L’agibilità è ottenibile con un’altezza inferiore a 2.70 m?

Per rispondere a questa domanda riporto un estratto di un parere rilasciato dalla Regione Sardegna

Ne consegue, pertanto, che nel riuso a scopo abitativo dei sottotetti devono essere rispettate tutte le prescrizioni igienico-sanitarie riguardanti le condizioni di agibilità previste dai regolamenti vigenti con la sola eccezione dell’altezza, per la quale, invece, occorre assicurare – nel primo caso elencato – per ogni vano di ogni unità immobiliare, un’altezza media ponderale uguale o maggiore a 2.40 metri per gli spazi ad uso abitativo, ridotta  2.20 m per spazi accessori e servizi

Elementare, Watson!  …direbbe “qualcuno”.

Il parere regionale prosegue con una breve disamina giuridica sulla possibilità di una legge regionale speciale di derogare ad un Decreto Ministeriale.

Ragionando in termini più generali sulla possibilità di una legge regionale speciale di derogare le altezze minime previste dal DM Sanità del 5 luglio 1975 si richiama il parere reso dal Consiglio di Stato, Sezione Prima, n. 1474 del 23.06.2016, numero affare 1647/2015, in merito ad analoga problematica sollevata dalla ASL di Sassari che con determinazione dirigenziale n. 8837 del 25.11.2014 aveva reso un parere negativo in merito al progetto edilizio per il recupero ai fini abitativi di un sottotetto ai sensi dell’articolo 15 della legge regionale n. 4/2009 (oggi abrogato), contestando, per l’appunto, il mancato rispetto delle altezze minime interne dei locali abitativi, come previste dal DM Sanità del 5 Luglio 1975.

Il Consiglio di Stato ha statuito che “dalla lettura delle riferite disposizioni di legge, emerge che il Legislatore regionale, peraltro in coerenza con quanto disposto dall’ordinamento statale dell’articolo 11 (Piano Casa) del decreto legge . 112/2008 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), ha ammesso – ai fini edilizi dei sottotetti e dei seminterrati, anche nel caso di vani con altezze inferiori a 2.70 metri. 

Si tratta di disposizioni di carattere eccezionale e derogatorio destinate a prevalere sulla precedente normativa, ivi incluso il DM Sanità 5 luglio 1975 più volte richiamato“”.

Conclusioni

La norma è molto chiara sulla possibilità di recuperare ai fini abitativi i sottotetti esistenti, anche (per i casi previsti) con altezza inferiore a 2.70.

Gli ambienti così recuperati possono essere dichiarati agibili, così come chiarito dal Consiglio di Stato.

Dubbi? Domande? Consigli?

 

Scarica il Parere Regionale 45141 del 22/11/2017

Piano Casa in Conferenza di Servizi

Piano Casa in Conferenza di Servizi 1

Piano Casa in Conferenza di Servizi

Il Piano Casa? D’ora in poi, sempre in Conferenza di Servizi.

E’ questa l’ultima novità in materia di piano casa: qualunque istanza, anche quelle che non coinvolgono nessun altro ente oltre all’ufficio tecnico comunale di edilizia privata, deve seguire l’iter di una conferenza di servizi.

Che cosa è cambiato?

In realtà nulla.

La Regione, nell’aggiornamento delle direttive SUAPE, ha ritenuto opportuno rivedere il procedimento per gli ampliamenti volumetrici derivanti dalle premialità del Piano Casa per tenere in considerazione la verifica di coerenza che spetta all’ufficio tecnico (almeno ipotizzo che sia per questo motivo!).

Ricordiamo, infatti, che i commi 2 e 3 dell’articolo 35 -Procedure, prevedono che

2. L’avvio dei lavori di incremento volumetrico di cui agli articoli 30 e 32 e il rilascio del permesso di costruire per i casi di cui all’articolo 31 sono condizionati alla positiva valutazione di coerenza in merito al rispetto delle condizioni di cui all’articolo 36, comma 3, lettere a) e b).

3. La valutazione di coerenza di cui al comma 2 è resa con parere motivato dall’ufficio competente al rilascio dei titoli abilitativi. Per gli interventi previsti negli articoli 30 e 32, decorso inutilmente il termine di quarantacinque giorni dalla data di presentazione della SCIA, si intende formato il silenzio assenso.

Che cos’è la verifica di coerenza?

Piano Casa in Conferenza di Servizi 2La verifica di coerenza, in capo all’ufficio tecnico comunale, è la verifica (di coerenza, appunto) tra il progetto presentato e quanto previsto dalle lettere a) e b) dell’articolo 36 comma 3

3. L’incremento volumetrico è realizzato nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) inserirsi in modo organico e coerente con i caratteri formali e architettonici dell’edificio esistente e perseguire la riqualificazione dell’edificio in funzione della tipologia edilizia e del contesto; qualora l’intervento ricada in ambiti territoriali in cui gli strumenti urbanistici abbiano definito una tipologia edilizia, il riferimento per la valutazione di coerenza è la tipologia edilizia prevista;

b) inserirsi in modo organico e coerente con i caratteri formali, architettonici, paesaggistici e ambientali del contesto qualora l’intervento sia attuato mediante la realizzazione di corpi di fabbrica separati;

La nuova procedura?

Come detto, sarà sempre in conferenza di servizi.

Questo significa che non sarà più possibile presentare il progetto e iniziare subito i lavori, ma si dovrà attendere la chiusura della conferenza di servizi.

 

Personalmente, penso sia una modifica positiva.

E voi, che ne pensate?

 

Ing. Enrico Craboledda

 

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Zone F – Ampliamenti per Prima Abitazione Disabili

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Zone F – Ampliamenti Consentiti per Prima Abitazione Disabili

La Regione Sardegna chiarisce che è possibile ampliare gli immobili residenziali nelle zone turistiche F se trattasi di Prima Abitazione per Disabili

Fino ad oggi abbiamo sempre dato per assodato che nelle zone F non fossero consentiti interventi di ampliamento volumetrico per gli immobili a destinazione residenziale.

La norma sul Piano Casa , all’articolo 30 comma 1 sembra ricomprendere gli ampliamenti volumetrici per tutte le zone urbanistiche.

1. È consentito, nel rispetto delle condizioni previste dal presente capo, l’incremento volumetrico degli edifici esistenti nelle zone urbanistiche omogenee A, B, C, D, E, F e G.

Tuttavia, nella lettura di tutti i commi successivi dell’articolo 30, non si legge mai una specifica per gli immobili a destinazione residenziale ricadenti nelle zone F e G.

Da ciò era derivata la ristretta interpretazione (condivisa da tanti tecnici professionisti e degli uffici tecnici comunali) secondo la quale per gli immobili residenziali ricadenti in zona F non vi fosse nessuna reale possibilità di poter ampliare gli immobili, in nessun caso.

Questo è parzialmente corretto: la Regione Sardegna con il parere Prot. 7843/DG del 27/02/2017 chiarisce che

“sebbene il comma 1 dell’articolo 30, nell’indicare genericamente le zone urbanistiche dove è possibile effettuare gli incrementi volumetrici, esclude unicamente la zona urbanistica H, nei successivi commi del medesimo articolo (che riportano le specifiche per gli incrementi volutemici) non compare mai la zona F, ad eccezione del comma 8, dove è previsto che “nella zona urbanistica A, nonchè nelle zone urbanistiche B e C e negli edifici con destinazione residenziale legittimamente realizzati in altre zone urbanistiche, è altresì consentito l’incremento volumetrico, non cumulabile con quelli previsti dai commi 2, 3 e 4, necessario a garantire la massima fruibilità degli spazi destinati ad abitazione principale dei disabili, nella misura massima, per ciascuna unità immobiliare, di 120 mc.

Ne consegue che in zona F gli edifici ad uso non turistico-ricettive (regolamenti dal successivo articolo 31) potranno essere incrementati unicamente per “garantire la massima fruibilità degli spazi destinati ad abitazione principale dei disabili“, alle ulteriori condizioni indicate dall’articolo 35, comma 8 e dell’articolo 36, comma 6

 

Un parere importante che chiarisce quale sia l’unico caso in cui è possibile ampliare gli immobili a destinazione residenziale situati in zona F turistica

Scarica il Parere della Regione Sardegna per gli ampliamenti volumetri

Dubbi, Informazioni? Hai bisogno di un preventivo?

 

Ing. Enrico Craboledda

Esenzione e Semplificazione Autorizzazione Paesaggistica Sardegna

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Esenzione e Semplificazione Autorizzazione Paesaggistica

L’entrata in vigore della Legge Regionale 9/2017 ha recepito la norma nazionale in materia di semplificazione delle autorizzazioni paesaggistiche.

La Legge Regionale 9/2017, entrata in vigore a maggio 2017, ha recepito il DPR 31/2017 che contiene il “Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata”

Che cosa è cambiato?

Dal 6 maggio 2017, anche in Sardegna, diversi interventi edilizi non sono più soggetti all’autorizzazione paesaggistica, e altri necessitano di un’autorizzazione con procedura semplificata.

Vediamo il testo della legge.

Art. 1 – Modifiche all’articolo 3 della legge regionale n. 28 del 1998 (Competenza del comune)

1. Al comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 12 agosto 1998, n. 28 (Norme per l’esercizio delle competenze in materia di tutela paesistica trasferite alla Regione autonoma della Sardegna con l’art. 6 del D.P.R. 22 maggio 1975, n. 480, e delegate con l’art. 57 del D.P.R. 19 giugno 1979, n. 348), la lettera h bis) è sostituita dalla seguente: “h bis) gli interventi di lieve entità soggetti al procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 (Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata).

Art. 2 – Sostituzione dell’articolo 5 bis della legge regionale n. 28 del 1998 (Interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o di lieve entità sottoposti al procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica)

1. L’articolo 5 bis della legge regionale n. 28 del 1998 è sostituito dal seguente: “Art. 5 bis (Interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti al procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica)

1. Nelle aree ed immobili sottoposti alle norme di tutela di cui alla parte III del decreto legislativo n. 42 del 2004, e successive modifiche ed integrazioni, sono esclusi dall’obbligo dell’autorizzazione paesaggistica gli interventi e le opere di cui all’Allegato A al decreto del Presidente della Repubblica n. 31 del 2017.

2. Nelle aree ed immobili sottoposti alle norme di tutela di cui alla parte III del decreto legislativo n. 42 del 2004, e successive modifiche ed integrazioni, gli interventi di lieve entità previsti nel decreto del Presidente della Repubblica n. 31 del 2017 e nel relativo Allegato B sono assoggettati al procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica secondo la disciplina dettata dallo stesso regolamento.

3. Al ricorrere delle condizioni previste dall’articolo 4 del regolamento di cui al comma 1 si applicano le ulteriori fattispecie di esonero dall’obbligo di autorizzazione paesaggistica semplificata.

4. Sono assoggettate a procedimento semplificato le istanze di rinnovo di autorizzazione paesaggistica, scadute da non più di un anno e relative ad interventi in tutto o in parte non eseguiti, a condizione che il progetto risulti conforme a quanto in precedenza autorizzato e alle specifiche prescrizioni di tutela eventualmente sopravvenute. L’istanza di rinnovo non è corredata dalla relazione paesaggistica semplificata nei casi in cui non siano richieste variazioni progettuali e non siano sopravvenute specifiche prescrizioni di tutela. Alle autorizzazioni rinnovate si applica la disposizione di cui all’articolo 146, comma 4, del decreto legislativo n. 42 del 2004, e successive modifiche ed integrazioni, con riferimento alla conclusione dei lavori entro e non oltre l’anno successivo la scadenza del quinquennio di efficacia della nuova autorizzazione. Le semplificazioni procedurali non operano al ricorrere delle condizioni di cui all’articolo 7, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 31 del 2017.

5. L’istanza di autorizzazione paesaggistica e la relativa documentazione sono presentate allo Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia (SUAPE).

6. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 31 del 2017 e relativi allegati.

Art. 3 Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (Buras).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Quali sono gli interventi esenti da Autorizzazione Paesaggistica?

Gli interventi esenti da autorizzazione paesaggistica sono quelli contenuti nell’allegato A del DPR 31/2017

Eccoli elencati

A.1. Opere interne che non alterano l’aspetto esteriore degli edifici, comunque denominate ai fini urbanistico-edilizi, anche ove comportanti mutamento della destinazione d’uso;

A.2. interventi sui prospetti o sulle coperture degli edifici, purché eseguiti nel rispetto degli eventuali piani del colore vigenti nel comune e delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti, quali: rifacimento di intonaci, tinteggiature, rivestimenti esterni o manti di copertura; opere di manutenzione di balconi, terrazze o scale esterne; integrazione o sostituzione di vetrine e dispositivi di protezione delle attività economiche, di finiture esterne o manufatti quali infissi, cornici, parapetti, lattonerie, lucernari, comignoli e simili; interventi di coibentazione volti a migliorare l’efficienza energetica degli edifici che non comportino la realizzazione di elementi o manufatti emergenti dalla sagoma, ivi compresi quelli eseguiti sulle falde di copertura. Alle medesime condizioni non è altresì soggetta ad autorizzazione la realizzazione o la modifica di aperture esterne o di finestre a tetto, purché tali interventi non interessino i beni vincolati ai sensi del Codice, art. 136, comma 1, lettere a), b) e c) limitatamente, per quest’ultima, agli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l’edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici;

A.3. interventi che abbiano finalità di consolidamento statico degli edifici, ivi compresi gli interventi che si rendano necessari per il miglioramento o l’adeguamento ai fini antisismici, purché non comportanti modifiche alle caratteristiche morfotipologiche, ai materiali di finitura o di rivestimento, o alla volumetria e all’altezza dell’edificio;

A.4. interventi indispensabili per l’eliminazione di barriere architettoniche, quali la realizzazione di rampe esterne per il superamento di dislivelli non superiori a 60 cm, l’installazione di apparecchi servoscala esterni, nonché la realizzazione, negli spazi pertinenziali interni non visibili dallo spazio pubblico, di ascensori esterni o di altri manufatti consimili;

A.5. installazioni di impianti tecnologici esterni a servizio di singoli edifici non soggette ad alcun titolo abilitativo edilizio, quali condizionatori e impianti di climatizzazione dotati di unità esterna, caldaie, parabole, antenne, purché effettuate su prospetti secondari, o in spazi pertinenziali interni, o in posizioni comunque non visibili dallo spazio pubblico, o purché si tratti di impianti integrati nella configurazione esterna degli edifici, ed a condizione che tali installazioni non interessino i beni vincolati ai sensi del Codice, art. 136, comma 1, lettere a), b) e c) del Codice limitatamente, per quest’ultima, agli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l’edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici;

A.6. installazione di pannelli solari (termici o fotovoltaici) a servizio di singoli edifici, laddove posti su coperture piane e in modo da non essere visibili dagli spazi pubblici esterni; installazione di pannelli solari (termici o fotovoltaici) a servizio di singoli edifici, purché integrati nella configurazione delle coperture, o posti in aderenza ai tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda degli edifici, ai sensi dell’art. 7-bis del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, non ricadenti fra quelli di cui all’art. 136, comma 1, lettere b) e c) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

A.7. installazione di micro generatori eolici con altezza complessiva non superiore a ml 1,50 e diametro non superiore a ml 1,00, qualora tali interventi non interessino i beni vincolati ai sensi del Codice, art. 136, comma 1, lettere a), b) e c) limitatamente, per quest’ultima, agli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l’edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici;

A.8. interventi di adeguamento funzionale di cabine per impianti tecnologici a rete, ivi compresa la sostituzione delle cabine esistenti con manufatti analoghi per tipologia e dimensioni, nonché interventi destinati all’installazione e allo sviluppo della rete di comunicazione elettronica ad alta velocità, ivi compresi gli incrementi di altezza non superiori a cm 50;

A.9. installazione di dispositivi di sicurezza anticaduta sulle coperture degli edifici;

A.10. opere di manutenzione e adeguamento degli spazi esterni, pubblici o privati, relative a manufatti esistenti, quali marciapiedi, banchine stradali, aiuole, componenti di arredo urbano, purché eseguite nel rispetto delle caratteristiche morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture preesistenti, e dei caratteri tipici del contesto locale;

A.11. opere di urbanizzazione primaria previste in piani attuativi già valutati ai fini paesaggistici, ove oggetto di accordi di collaborazione tra il Ministero, le Regioni e gli Enti Locali o di specifica disciplina contenuta nel piano paesaggistico approvato ai sensi dell’art. 143 del codice;

A.12. interventi da eseguirsi nelle aree di pertinenza degli edifici non comportanti significative modifiche degli assetti planimetrici e vegetazionali, quali l’adeguamento di spazi pavimentati, la realizzazione di camminamenti, sistemazioni a verde e opere consimili che non incidano sulla morfologia del terreno, nonché, nelle medesime aree, la demolizione parziale o totale, senza ricostruzione, di volumi tecnici e manufatti accessori privi di valenza architettonica, storica o testimoniale, l’installazione di serre ad uso domestico con superficie non superiore a 20 mq, a condizione che tali interventi non interessino i beni di cui all’art. 136, comma 1, lettera b) del Codice;

A.13. interventi di manutenzione, sostituzione o adeguamento di cancelli, recinzioni, muri di cinta o di contenimento del terreno, inserimento di elementi antintrusione sui cancelli, le recinzioni e sui muri di cinta eseguiti nel rispetto delle caratteristiche morfotipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti che non interessino i beni vincolati ai sensi del Codice, art. 136, comma 1, lettere a), b e c) limitatamente, per quest’ultima, agli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l’edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici;

A.14. sostituzione o messa a dimora di alberi e arbusti, singoli o in gruppi, in aree pubbliche o private, eseguita con esemplari adulti della stessa specie o di specie autoctone o comunque storicamente naturalizzate e tipiche dei luoghi, purché tali interventi non interessino i beni di cui all’art. 136, comma 1, lettere a) e b) del Codice, ferma l’autorizzazione degli uffici competenti, ove prevista;

A.15. fatte salve le disposizioni di tutela dei beni archeologici nonché le eventuali specifiche prescrizioni paesaggistiche relative alle aree di interesse archeologico di cui all’art. 149, comma 1, lettera m) del Codice, la realizzazione e manutenzione di interventi nel sottosuolo che non comportino la modifica permanente della morfologia del terreno e che non incidano sugli assetti vegetazionali, quali: volumi completamente interrati senza opere in soprasuolo; condotte forzate e reti irrigue, pozzi ed opere di presa e prelievo da falda senza manufatti emergenti in soprasuolo; impianti geotermici al servizio di singoli edifici; serbatoi, cisterne e manufatti consimili nel sottosuolo; tratti di canalizzazioni, tubazioni o cavi interrati per le reti di distribuzione locale di servizi di pubblico interesse o di fognatura senza realizzazione di nuovi manufatti emergenti in soprasuolo o dal piano di campagna; l’allaccio alle infrastrutture a rete. Nei casi sopraelencati è consentita la realizzazione di pozzetti a raso emergenti dal suolo non oltre i 40 cm;

A.16. occupazione temporanea di suolo privato, pubblico o di uso pubblico mediante installazione di strutture o di manufatti semplicemente ancorati al suolo senza opere murarie o di fondazione, per manifestazioni, spettacoli, eventi o per esposizioni e vendita di merci, per il solo periodo di svolgimento della manifestazione, comunque non superiore a 120 giorni nell’anno solare;

A.17. installazioni esterne poste a corredo di attività economiche quali esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, attività commerciali, turistico-ricettive, sportive o del tempo libero, costituite da elementi facilmente amovibili quali tende, pedane, paratie laterali frangivento, manufatti ornamentali, elementi ombreggianti o altre strutture leggere di copertura, e prive di parti in muratura o strutture stabilmente ancorate al suolo;

A.18. installazione di strutture di supporto al monitoraggio ambientale o a prospezioni geognostiche, con esclusione di quelle destinate ad attività di ricerca di idrocarburi;

A.19. nell’ambito degli interventi di cui all’art. 149, comma 1, lettera b) del Codice: interventi su impianti idraulici agrari privi di valenza storica o testimoniale; installazione di serre mobili stagionali sprovviste di strutture in muratura; palificazioni, pergolati, singoli manufatti amovibili, realizzati in legno per ricovero di attrezzi agricoli, con superficie coperta non superiore a cinque metri quadrati e semplicemente ancorati al suolo senza opere di fondazione o opere murarie; interventi di manutenzione strettamente pertinenti l’esercizio dell’attività ittica; interventi di manutenzione della viabilità vicinale, poderale e forestale che non modifichino la struttura e le pavimentazioni dei tracciati; interventi di manutenzione e realizzazione di muretti a secco ed abbeveratoi funzionali alle attività agro-silvo-pastorali, eseguiti con materiali e tecniche tradizionali; installazione di pannelli amovibili realizzati in legno o altri materiali leggeri per informazione turistica o per attività didattico-ricreative; interventi di ripristino delle attività agricole e pastorali nelle aree rurali invase da formazioni di vegetazione arbustiva o arborea, previo accertamento del preesistente uso agricolo o pastorale, da parte delle autorità competenti e ove tali aree risultino individuate dal piano paesaggistico regionale;

A.20. nell’ambito degli interventi di cui all’art. 149, comma 1, lettera c) del Codice: pratiche selvicolturali autorizzate in base alla normativa di settore; interventi di contenimento della vegetazione spontanea indispensabili per la manutenzione delle infrastrutture pubbliche esistenti pertinenti al bosco, quali elettrodotti, viabilità pubblica, opere idrauliche; interventi di realizzazione o adeguamento della viabilità forestale al servizio delle attività agro-silvo-pastorali e funzionali alla gestione e tutela del territorio, vietate al transito ordinario, con fondo non asfaltato e a carreggiata unica, previsti da piani o strumenti di gestione forestale approvati dalla Regione previo parere favorevole del Soprintendente per la parte inerente la realizzazione o adeguamento della viabilità forestale;

A.21. realizzazione di monumenti, lapidi, edicole funerarie ed opere di arredo all’interno dei cimiteri;

A.22. installazione di tende parasole su terrazze, prospetti o in spazi pertinenziali ad uso privato;

A.23. installazione di insegne per esercizi commerciali o altre attività economiche, ove effettuata all’interno dello spazio vetrina o in altra collocazione consimile a ciò preordinata; sostituzione di insegne esistenti, già legittimamente installate, con insegne analoghe per dimensioni e collocazione. L’esenzione dall’autorizzazione non riguarda le insegne e i mezzi pubblicitari a messaggio o luminosità variabile;

A.24. installazione o modifica di impianti delle reti di comunicazione elettronica o di impianti radioelettrici, di cui all’art. 6, comma 4, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, nonché smantellamento di reti elettriche aeree;

A.25. interventi di manutenzione degli alvei, delle sponde e degli argini dei corsi d’acqua, compresi gli interventi sulla vegetazione ripariale arborea e arbustiva, finalizzati a garantire il libero deflusso delle acque e che non comportino alterazioni permanenti della visione d’insieme della morfologia del corso d’acqua; interventi di manutenzione e ripristino funzionale dei sistemi di scolo e smaltimento delle acque e delle opere idrauliche in alveo;

A.26. interventi puntuali di ingegneria naturalistica diretti alla regimazione delle acque e/o alla conservazione del suolo che prevedano l’utilizzo di piante autoctone e pioniere, anche in combinazione con materiali inerti di origine locale o con materiali artificiali biodegradabili;

A.27. interventi di manutenzione o sostituzione, senza ampliamenti dimensionali, delle strutture amovibili esistenti situate nell’ambito di strutture ricettive all’aria aperta già munite di autorizzazione paesaggistica, eseguiti nel rispetto delle caratteristiche morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti;

A.28. smontaggio e rimontaggio periodico di strutture stagionali munite di autorizzazione paesaggistica;

A.29. interventi di fedele ricostruzione di edifici, manufatti e impianti tecnologici che in conseguenza di calamità naturali o catastrofi risultino in tutto o in parte crollati o demoliti, o siano oggetto di ordinanza di demolizione per pericolo di crollo, purché sia possibile accertarne la consistenza e configurazione legittimamente preesistente ed a condizione che l’intervento sia realizzato entro dieci anni dall’evento e sia conforme all’edificio o manufatto originario quanto a collocazione, ingombro planivolumetrico, configurazione degli esterni e finiture, fatte salve esclusivamente le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica e di sicurezza degli impianti tecnologici;

A.30. demolizioni e rimessioni in pristino dello stato dei luoghi conseguenti a provvedimenti repressivi di abusi;

A.31. opere ed interventi edilizi eseguiti in variante a progetti autorizzati ai fini paesaggistici che non eccedano il due per cento delle misure progettuali quanto ad altezza, distacchi, cubatura, superficie coperta o traslazioni dell’area di sedime.

Quali sono gli interventi che necessitano di una “Paesaggistica Semplificata”?

Gli interventi soggetti ad autorizzazione paesaggistica semplificata sono quelli contenuti nell’allegato B del DPR 31/2017

Eccoli elencati

B.1. Incrementi di volume non superiori al 10 per cento della volumetria della costruzione originaria e comunque non superiori a 100 mc, eseguiti nel rispetto delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti. Ogni ulteriore incremento sullo stesso immobile da eseguirsi nei cinque anni successivi all’ultimazione lavori è sottoposto a procedimento autorizzatorio ordinario;

B.2. realizzazione o modifica di aperture esterne o finestre a tetto riguardanti beni vincolati ai sensi del Codice, art. 136, comma 1, lettere a), b e c) limitatamente, per quest’ultima, agli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l’edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici, purché tali interventi siano eseguiti nel rispetto delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti;

B.3. interventi sui prospetti, diversi da quelli di cui alla voce B.2, comportanti alterazione dell’aspetto esteriore degli edifici mediante modifica delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali o delle finiture esistenti, quali: modifica delle facciate mediante realizzazione o riconfigurazione di aperture esterne, ivi comprese vetrine e dispositivi di protezione delle attività economiche, o di manufatti quali cornicioni, ringhiere, parapetti; interventi sulle finiture esterne, con rifacimento di intonaci, tinteggiature o rivestimenti esterni, modificativi di quelli preesistenti; realizzazione, modifica o chiusura di balconi o terrazze; realizzazione o modifica sostanziale di scale esterne;

B.4. interventi sulle coperture, diversi da quelli di cui alla voce B.2, comportanti alterazione dell’aspetto esteriore degli edifici mediante modifica delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali o delle finiture esistenti, quali: rifacimento del manto del tetto con materiali diversi; modifiche alle coperture finalizzate all’installazione di impianti tecnologici; modifiche alla inclinazione o alla configurazione delle falde; realizzazione di lastrici solari o terrazze a tasca; inserimento di canne fumarie o comignoli; realizzazione di finestre a tetto, lucernari, abbaini o elementi consimili;

B.5. interventi di adeguamento alla normativa antisismica ovvero finalizzati al contenimento dei consumi energetici degli edifici, laddove comportanti innovazioni nelle caratteristiche morfotipologiche, ovvero nei materiali di finitura o di rivestimento preesistenti;

B.6. interventi necessari per il superamento di barriere architettoniche, laddove comportanti la realizzazione di rampe per il superamento di dislivelli superiori a 60 cm, ovvero la realizzazione di ascensori esterni o di manufatti consimili che alterino la sagoma dell’edificio e siano visibili dallo spazio pubblico;

B.7. installazione di impianti tecnologici esterni a servizio di singoli edifici, quali condizionatori e impianti di climatizzazione dotati di unità esterna, caldaie, parabole, antenne, su prospetti prospicienti la pubblica via o in posizioni comunque visibili dallo spazio pubblico, o laddove si tratti di impianti non integrati nella configurazione esterna degli edifici oppure qualora tali installazioni riguardino beni vincolati ai sensi del Codice, art. 136, comma 1, lettere a), b e c) limitatamente, per quest’ultima, agli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l’edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici;

B.8. installazione di pannelli solari (termici o fotovoltaici) a servizio di singoli edifici, purché integrati nella configurazione delle coperture, o posti in aderenza ai tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda degli edifici ricadenti fra quelli di cui all’art. 136, comma 1, lettere b e c) del Codice, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; installazione di pannelli solari (termici o fotovoltaici) a servizio di singoli edifici su coperture piane in posizioni visibili dagli spazi pubblici esterni;

B.9. installazione di micro generatori eolici con altezza complessiva non superiore a ml 1,50 e diametro non superiore a ml 1,00, qualora tali interventi interessino i beni vincolati ai sensi del Codice, art. 136, comma 1, lettere a), b e c) limitatamente, per quest’ultima, agli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l’edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici;

B.10. installazione di cabine per impianti tecnologici a rete o colonnine modulari ovvero sostituzione delle medesime con altre diverse per tipologia, dimensioni e localizzazione;

B.11. interventi puntuali di adeguamento della viabilità esistente, quali: sistemazioni di rotatorie, riconfigurazione di incroci stradali, realizzazione di banchine, pensiline, marciapiedi e percorsi ciclabili, manufatti necessari per la sicurezza della circolazione, realizzazione di parcheggi a raso con fondo drenante o che assicuri adeguata permeabilità del suolo;

B.12. interventi sistematici di arredo urbano comportanti l’installazione di manufatti e componenti, compresi gli impianti di pubblica illuminazione;

B.13. opere di urbanizzazione primaria previste in piani attuativi già valutati ai fini paesaggistici, ove non siano oggetto di accordi di collaborazione tra il Ministero, le regioni e gli enti locali o di specifica disciplina contenuta nel piano paesaggistico approvato ai sensi dell’art. 143 del codice;

B.14. interventi di cui alla voce A.12 dell’Allegato «A», da eseguirsi nelle aree di pertinenza degli edifici, ove si tratti di beni vincolati ai sensi dell’art. 136, comma 1, lettera b) del Codice;

B.15. interventi di demolizione senza ricostruzione di edifici, e manufatti edilizi in genere, privi di interesse architettonico, storico o testimoniale;

B.16. realizzazione di autorimesse, collocate fuori terra ovvero parzialmente interrate, con volume emergente fuori terra non superiore a 50 mc, compresi i percorsi di accesso e le eventuali rampe;

B.17. realizzazione di tettoie, porticati, chioschi da giardino di natura permanente e manufatti consimili aperti su più lati, aventi una superficie non superiore a 30 mq o di manufatti accessori o volumi tecnici con volume emergente fuori terra non superiore a 30 mc;

B.18. interventi sistematici di configurazione delle aree di pertinenza di edifici esistenti, diversi da quelli di cui alla voce B.14, quali: nuove pavimentazioni, accessi pedonali e carrabili, modellazioni del suolo incidenti sulla morfologia del terreno, realizzazione di rampe, opere fisse di arredo, modifiche degli assetti vegetazionali;

B.19. installazione di tettoie aperte di servizio a capannoni destinati ad attività produttive, o di collegamento tra i capannoni stessi, entro il limite del 10 per cento della superficie coperta preesistente;

B.20. impianti tecnici esterni al servizio di edifici esistenti a destinazione produttiva, quali strutture per lo stoccaggio dei prodotti ovvero per la canalizzazione dei fluidi o dei fumi mediante tubazioni esterne;

B.21. realizzazione di cancelli, recinzioni, muri di cinta o di contenimento del terreno, inserimento di elementi antintrusione sui cancelli, le recinzioni e sui muri di cinta, interventi di manutenzione, sostituzione o adeguamento dei medesimi manufatti, se eseguiti con caratteristiche morfo-tipologiche, materiali o finiture diversi da quelle preesistenti e, comunque, ove interessino beni vincolati ai sensi del Codice, art. 136, comma 1, lettere a) , b) e c) limitatamente, per quest’ultima, agli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l’edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici;

B.22. taglio, senza sostituzione, di alberi, ferma l’autorizzazione degli uffici competenti, ove prevista; sostituzione o messa a dimora di alberi e arbusti nelle aree, pubbliche o private, vincolate ai sensi dell’art. 136, comma 1, lettere a) e b) del Codice, ferma l’autorizzazione degli uffici competenti, ove prevista;

B.23. realizzazione di opere accessorie in soprasuolo correlate alla realizzazione di reti di distribuzione locale di servizi di pubblico interesse o di fognatura, o ad interventi di allaccio alle infrastrutture a rete;

B.24. posa in opera di manufatti parzialmente o completamente interrati quali serbatoi e cisterne, ove comportanti la modifica permanente della morfologia del terreno o degli assetti vegetazionali, comprese le opere di recinzione o sistemazione correlate; posa in opera in soprasuolo dei medesimi manufatti, con dimensioni non superiori a 15 mc, e relative opere di recinzione o sistemazione;

B.25. occupazione temporanea di suolo privato, pubblico, o di uso pubblico, mediante installazione di strutture o di manufatti semplicemente ancorati al suolo senza opere murarie o di fondazione per manifestazioni, spettacoli, eventi, o per esposizioni e vendita di merci, per un periodo superiore a 120 e non superiore a 180 giorni nell’anno solare;

B.26. verande e strutture in genere poste all’esterno (dehors), tali da configurare spazi chiusi funzionali ad attività economiche quali esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, attività commerciali, turistico-ricettive, sportive o del tempo libero; installazione di manufatti amovibili o di facile rimozione, consistenti in opere di carattere non stagionale e a servizio della balneazione, quali, ad esempio, chioschi, servizi igienici e cabine; prima collocazione ed installazione dei predetti manufatti amovibili o di facile rimozione aventi carattere stagionale;

B.27. manufatti in soprasuolo correlati alla realizzazione di pozzi ed opere di presa e prelievo da falda per uso domestico;

B.28. realizzazione di ponticelli di attraversamento di corsi d’acqua, o tombinamento parziale dei medesimi, limitatamente al tratto necessario per dare accesso ad edifici esistenti o a fondi agricoli interclusi; riapertura di tratti tombinati di corsi d’acqua;

B.29. manufatti per ricovero attrezzi agricoli, realizzati con opere murarie o di fondazione, con superficie non superiore a dieci metri quadrati;

B.30. realizzazione di nuove strutture relative all’esercizio dell’attività ittica con superficie non superiore a 30 mq;

B.31. interventi di adeguamento della viabilità vicinale e poderale eseguiti nel rispetto della normativa di settore;

B.32. interventi di ripristino delle attività agricole e pastorali nelle aree rurali invase da formazioni di vegetazione arbustiva o arborea, previo accertamento del preesistente uso agricolo o pastorale da parte delle autorità competenti, ove eseguiti in assenza di piano paesaggistico regionale che individui tali aree;

B.33. interventi di diradamento boschivo con inserimento di colture agricole di radura;

B.34. riduzione di superfici boscate in aree di pertinenza di immobili esistenti, per superfici non superiori a 2.000 mq, purché preventivamente assentita dalle amministrazioni competenti;

B.35. interventi di realizzazione o adeguamento della viabilità forestale in assenza di piani o strumenti di gestione forestale approvati dalla Regione previo parere favorevole del Soprintendente per la parte inerente la realizzazione o adeguamento della viabilità forestale;

B.36. posa in opera di cartelli e altri mezzi pubblicitari non temporanei di cui all’art. 153, comma 1, del Codice, di dimensioni inferiori a 18 mq, ivi compresi le insegne e i mezzi pubblicitari a messaggio o luminosità variabile, nonché l’installazione di insegne fuori dagli spazi vetrina o da altre collocazioni consimili a ciò preordinate;

B.37. installazione di linee elettriche e telefoniche su palo a servizio di singole utenze di altezza non superiore, rispettivamente, a metri 10 e a metri 6,30;

B.38. installazione di impianti delle reti di comunicazione elettronica o di impianti radioelettrici, diversi da quelli di cui all’art. 6, comma 4, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, che comportino la realizzazione di supporti di antenne non superiori a 6 metri se collocati su edifici esistenti, e/o la realizzazione di sopralzi di infrastrutture esistenti come pali o tralicci, non superiori a 6 metri, e/o la realizzazione di apparati di telecomunicazioni a servizio delle antenne, costituenti volumi tecnici, tali comunque da non superare l’altezza di metri 3 se collocati su edifici esistenti e di metri 4 se posati direttamente a terra;

B.39. interventi di modifica di manufatti di difesa dalle acque delle sponde dei corsi d’acqua e dei laghi per adeguamento funzionale;

B.40. interventi sistematici di ingegneria naturalistica diretti alla regimazione delle acque, alla conservazione del suolo o alla difesa dei versanti da frane e slavine;

B.41. interventi di demolizione e ricostruzione di edifici e manufatti, ivi compresi gli impianti tecnologici, con volumetria, sagoma ed area di sedime corrispondenti a quelle preesistenti, diversi dagli interventi necessitati di ricostruzione di edifici e manufatti in tutto o in parte crollati o demoliti in conseguenza di calamità naturali o catastrofi. Sono esclusi dal procedimento semplificato gli interventi di demolizione e ricostruzione che interessino i beni di cui all’art. 136, comma 1, lettere a) e b) del Codice;

B.42. interventi di ripascimento circoscritti di tratti di arenile in erosione, manutenzione di dune artificiali in funzione antierosiva, ripristino di opere di difesa esistenti sulla costa.

E gli interventi che non sono presenti in questi due elenchi?

Sono soggetti all’iter ordinario di richiesta di nullaosta paesaggistico.

Ing. Enrico Craboledda

Dubbi, domande, informazioni? Contattami

    L.R. 26/2017 – Pubblicata sul BURAS la Proroga Piano Casa al 2019

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    Legge n. 26 del 14/12/2017 – Pubblicata sul BURAS la Proroga Piano Casa al 2019

    La Legge n. 26 del 14/12/2017  Modifiche alla legge regionale 7 dicembre 2016, n. 33 (Proroga di termini di cui alla legge regionale n. 8 del 2015) è stata pubblicata sul BURAS n. 60

    E’ stata pubblicata sul BURAS n. 60 del 21/12/2017 la Legge Regionale 26 del 14/12/2017, contenente la proroga della scadenza del Piano Casa Sardegna al 30 giugno 2019.

    Con la pubblicazione sul BURAS, la L.R. 26/2017 è diventata efficace, e la proroga (già ufficiale) è finalmente operativa.

    Da qui potete scaricare la copia del buras.

    legge regionale 26 2017 proroga piano casa sardegna buras 60

    Nel link che segue, trovate il testo della Legge Regionale 8/2015 con le nuove modifiche (solo la nuova scadenza!) apportate dalla L.R. 26/2017.

     

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    Piano Casa Sardegna Proroga a Giugno 2019

    piano casa proroga 2019

    Piano Casa Sardegna Proroga fino a Giugno 2019

    Il Consiglio Regionale ha approvato la proroga della scadenza del Piano Casa Sardegna fino al 30 Giugno 2019

    Il Consiglio Regionale, nella mattina di oggi 12/12/2017, ha approvato la proroga per la scadenza della presentazione delle istanze per l’ampliamento volumetrico, il recupero dei sottotetti e dei piani da soppalcare previsti dal Piano Casa Sardegna, fino al 30 giugno 2019.

    Ci saranno, quindi, altri 18 mesi di tempo per la presentazione dei progetti di ampliamento volumetrico.

    La proposta di legge N. 468/A approvata è molto semplice:

    Art. 1 – Modifiche all’articolo 1 della legge regionale n. 33 del 2016 (Modifiche alla legge regionale n. 8 del 2015 – Proroga di termini) 1. La lettera a) del comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 7 dicembre 2016, n. 33 (Proroga di termini di cui alla legge regionale n. 8 del 2015), è così sostituita:
    “a) al comma 1 dell’articolo 37 le parole “e comunque non oltre il 31 dicembre 2017”, sono sostituite dalle seguenti: “e comunque non oltre il 30 giugno 2019“.”.

    Art. 2 – Entrata in vigore
    1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).

    Nella relazione del proponente, si legge

    “… A causa dei ritardi nell’approvazione della nuova legge regionale di governo del territorio si ritiene opportuno prorogare la durata della normativa suddetta sino al 30 giugno 2019, al fine di evitare che i cittadini sardi che lo vogliano non possano utilizzare le favorevoli norme che consentono l’ampliamento del proprio patrimonio edilizio.”

    Per gli indecisi che avevano rinunciato per la paura di non riuscire a rientrare nella scadenza di fine anno, possono nuovamente approfittare di questi ulteriori 18 mesi di tempo per sfruttare la nuova opportunità offerta.

     

    Ing. Enrico Craboledda

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    Countdown Iniziato – 40 Giorni alla Scadenza

    countdown-scadenza-piano-casa-sardegna-2017-2018

    Countdown Iniziato – 40 Giorni alla Scadenza

    Ad oggi, ancora nessuna notizia di possibile proroga. Se siete dubbiosi se ampliare o meno il vostro immobile, è questo il momento di decidere.

    E ci risiamo.

    Stessa Storia. Stesso Posto. Stesso Bar.

    Ah no, sto confondendo. Quella era una canzone.

    Countdown Iniziato - 40 Giorni alla Scadenza 3Il déjà vu è comunque iniziato: manca poco più di un mese alla scadenza del Piano Casa Sardegna 2017, e all’orizzonte non si vede ancora nessuna proposta di proroga.

    (Termine prorogato al 30 giugno 2019)

    Se ci pensate, è un po’ strano: è sempre stata volontà di questo attuale Governo Regionale quella di prorogare l’attuale Piano Casa fino all’entrata in vigore della nuova Legge Urbanistica.

    Dubito che la Nuova Legge Urbanistica riesca ad essere promulgata entro fine anno, pertanto non ci resta che sperare in un’ulteriore allungamento del termine di presentazione delle istanze di ampliamento.

    Che poi, come proposta, non sembra nemmeno difficile da scrivere.

    “la parola 2017 dell’articolo 37 comma 1 è sostituita da 2018”.

    Semplice. Veloce. Efficace.

    E noi addetti ai lavori potremo trascorrere un dicembre 2017 un po’ meno frenetico di quanto si preveda.

    Vi terrò aggiornati.

    Chi fosse ancora nel limbo dell’indecisione, e volesse approfondire la possibilità di effettuare un ampliamento volumetrico nel proprio immobile, mi contatti pure via telefono, via mail o tramite il form qui sotto.

     

    Ing. Enrico Craboledda

    PS: (Termine prorogato al 30 giugno 2019)

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    Ampliamento Volumetrico Zona Agricola

    ampliamento volumetrico zona agricola

    Ampliamento Volumetrico Zona Agricola

    Ampliamento Volumetrico degli immobili in Zona Agricola: quali immobili si possono ampliare e a quali condizioni?

    Il Piano Casa Sardegna ammette gli ampliamenti di immobili residenziali e non, purché destinati alla conduzione del fondo, anche nelle zone agricole.

    La possibilità di ampliare gli immobili in agro è disciplinata, anch’essa, dall’articolo 30 della L.R. 8/2015 (l’attuale Piano Casa Sardegna), al cui comma 7 inserisce la prima condizione per poter ampliare gli immobili in zona agricola:

    7. Nella zona urbanistica E, oltre la fascia di 1.000 metri dalla linea di battigia marina, ridotti a 300 metri nelle isole minori, è consentito l’incremento volumetrico di cui al comma 3 dei fabbricati aventi destinazione abitativa o produttiva.

    Dall’analisi del comma 7 sopra riportato, possiamo già leggere quali siano le prima condizioni per poter ampliare gli immobili in zona agricola, e quali siano questi immobili.

    Distanza dal mare

    immobile zona agricola distanza mareInnanzitutto leggiamo:

    • oltre la fascia dei 1000 metri, ridotti a 300 nelle isole minori

    Il comma 7 dell’articolo 30, ancora prima di indicarci quale sia la tipologia di immobili che possono essere ampliati, ci indica che una condizione necessaria affinché l’immobile possa essere ampliato è che la sua distanza dalla linea di battigia sia superiore a 1000 m.

    Come si misura la distanza dalla linea di battigia?

    Nulla viene detto sul calcolo della distanza dal mare. Il criterio comune che si adotta è quello più restrittivo, ovvero tutto l’immobile ricade all’esterno della distanza di 1000 m in linea d’aria dalla linea di battigia (ridotto a 300 per le isole minori).

    Destinazione d’uso dei fabbricati

    destinazione uso immobile zona agricolaLa seconda parte del comma sopra indicato ci indica altri due concetti chiave.

    • è consentito l’incremento volumetrico di cui al comma 3 dei fabbricati aventi destinazione abitativa o produttiva.

    L’incremento volumetrico di cui al comma 3 è il famoso 30% in più che si può realizzare. E questo incremento del 30% è possibile realizzarlo nei fabbricati aventi destinazione abitativa o produttiva.

    Requisiti soggettivi: non è necessario essere imprenditori agricoli

    La recente L.R. 11/2017, introdotta a luglio 2017, ha inserito un punto interessante che consente la reale applicabilità degli ampliamenti in zona agricola.

    Prima di questa legge, infatti, il piano casa ammetteva gli ampliamenti in agro, ma nulla diceva sulle deroghe applicabili: questo ha generato tanta confusione fino a renderlo inapplicabile.

    Con la nuova norma, all’interno dell’articolo 36 “Disposizioni Comuni“, al comma 3 è stato inserito il punto c-bis:

    c bis) è consentito nella zona urbanistica omogenea E, indipendentemente dal possesso dei requisiti soggettivi di cui all’articolo 26, mediante il superamento della superficie minima di intervento prevista dalle vigenti disposizioni regionali e comunali, purché superiore a un ettaro 2500 mq, non raggiungibile con l’utilizzo di più corpi aziendali separati e ferme le eventuali ulteriori limitazioni derivanti dalle vigenti disposizioni paesaggistiche;

    ampliamento zona agricola non imprenditoreTra le varie disposizioni comuni, il punto c-bis riporta quelle specifiche per gli ampliamenti in zona agricola., superando le incertezze generate dalla prima versione della legge attuale.

    Se traduciamo dal burocratese all’italiano le parole “indipendentemente dal possesso dei requisiti soggettivi di cui all’articolo 26“, otteniamo “anche se non si è imprenditori agricoli“.

    Per evitare tante confusioni, evito di riportare l’articolo 26. Chi voglia approfondire, può trovarlo cliccando qua.

    Superficie minima: 1 ettaro ( 1 Ha )2500 metri quadri

    Ampliamento Volumetrico Zona Agricola 4Tra le deroghe ammesse per l’ampliamento in zona agricola vi è, oltre la possibilità di ampliare immobili anche a chi non è imprenditore agricolo a titolo principale, anche quella di superamento della superficie minima di intervento (oggi stabilita in 3 ettari), purché superiore ad 1 ettaro 2500 mq.

    Quindi, per chiarire il discorso della superficie del lotto: è possibile ampliare immobili in agro, se ricadono in un lotto superiore ad un ettaro a 2500 mq.

    Conclusione

    E’ possibile ampliare gli immobili in zona agricola a destinazione abitativa o produttiva, che distano dal mare almeno 1000 m (ridotti a 300 nelle isole minori), anche se non si è imprenditori agricoli, a condizione che la superficie minima del lotto sia di 1 ettaro 2500 m. 

    Dubbi? Domande? Informazioni?

    Contattami!

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    Ing. Enrico Craboledda

    PS: il bonus del 5% non si applica agli immobili in zona agricola.

    Scadenza Piano Casa Sardegna

    scadenza piano casa sardegna 2017

    Scadenza Piano Casa Sardegna Imminente

    Il 31 dicembre 2017 è il termine ultimo per la presentazione degli interventi di ampliamento volumetrico.

    Rispondo con un post pubblico a due delle domande più frequenti che ricevo via email.

    Attualmente, Quando Scade Il Piano Casa Sardegna?

    Ad oggi, il termine ultimo per la presentazione delle istanze di ampliamento volumetrico è fissato per fine anno: 31 dicembre 2017.

    (Termine prorogato al 30 giugno 2019)

    La recente modifica del Piano Casa di luglio 2017, ha prorogato la scadenza?

    A luglio è entrata in vigore la L.R. 11/2017 che ha modificato alcune norme, tra cui la L.R. 8/2015 ,  il cd. Piano Casa Sardegna.

    La nuova legge ha inserito interessanti novità, come ad esempio la possibilità per gli immobili residenziali di tutti i comuni di ampliare fino al 35% del volume esistente.

    La recente modifica non ha introdotto, però, nessuna novità sulla scadenza. La data ultima per la presentazione delle istanze di ampliamento era fissata per il 31/12/2017 e tale è rimasta.

    (Termine prorogato al 30 giugno 2019)

    Il Piano Casa Sardegna e il SUAPE

    Vorrei ricordare che tutti i progetti di ampliamento volumetrico passano per lo sportello telematico SUAPE.

    Diventa molto importante la correttezza della presentazione della domanda, al fine di evitare che la richiesta sia dichiarata”irricevibile“: l’irricevibilità precluderebbe qualunque possibilità di incremento volumetrico.

    Evitiamo di perdere tempo prezioso!

    Contattatemi per presentare il progetto di ampliamento volumetrico del vostro immobile!

    Ing. Enrico Craboledda

     

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    Sopraelevazione: E’ Richiesto l’Arretramento del Nuovo Volume?

    sopraelevazione arretramento piano casa sardegna

    Sopraelevazione: E’ Richiesto l’Arretramento del Nuovo Volume?

    Il Piano Casa Sardegna 2015-2017 non prevede l’obbligo di arretramento dell’aumento volumetrico

    Una delle frequenti domande che ricevo, relativamente all’attuale Piano Casa Sardegna è

    E’ necessario, in caso di ampliamento volumetrico in sopraelevazione, arretrare il nuovo volume rispetto al filo della facciata?

    La domanda deriva dalle previsioni del “vecchio” piano casa: nella Legge Regionale 4/2009, infatti, l’ampliamento volumetrico in sopraelevazione, in alcuni casi, era previsto a condizione di essere arretrato di almeno 1.5 m dai fili prospicienti gli spazi pubblici.

    La ratio di questa disposizione di legge era quella di ridurre gli impatti degli ampliamenti nei centri urbani densamente abitati (infatti l’arretramento era previsto solo nei pluripiano, e non nelle uni-bifamiliari), al fine di non stravolgere una situazione ex ante (infatti l’arretramento non era previsto per i sottotetti, già esistenti).

    Che cosa prevede l’attuale Piano Casa Sardegna sull’arretramento dei fili delle facciate?

    La Legge Regionale 8/2015, prima della recente modifica, diceva (art. 36 c.3 lett.b)

    b) garantire una compiuta soluzione architettonica della facciata, eventualmente mediante l’arretramento dai fili delle facciate prospicienti spazi pubblici; (lettera modificata dalla L.R. 11/2017)

    Quindi non chiedeva esplicitamente un arretramento del filo della facciata sugli spazi pubblici, ma chiedeva di valutarlo in relazione alla “compiuta soluzione architettonica della facciata”.

    Questo consiglio (più che richiesta) della norma ha generato alcuni dubbi. Con la Legge Regionale 11/2017, questo punto è stato definitivamente chiarito: il nuovo punto b dell’articolo 36 comma 3 è stato così cambiato

    b) inserirsi in modo organico e coerente con i caratteri formali, architettonici, paesaggistici e ambientali del contesto qualora l’intervento sia attuato mediante la realizzazione di corpi di fabbrica separati;

    Per concludere.

    Allo stato attuale non è richiesto nessun arretramento dai fili più esterni delle facciata; l’aspetto importante da tenere in considerazione è che il progetto si integri con il contesto esistente.

    Ing. Enrico Craboledda

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