Frazionamento Ampliamento Volumetrico Piano Casa 2009-2014

frazionamento-ampliamento-volumetrico-piano-casa-2009

Frazionamento Ampliamento Volumetrico Effettuato con il Piano Casa 2009-2014: Ora è Possibile!

Se prima gli ampliamenti effettuati con la L.R. 4/09 erano inalienabili “per sempre” o frazionabili e alienabili dopo 10 anni, oggi è finalmente possibile frazionare gli ampliamenti volumetrici e venderli separatamente dall’unità principale.

Uno degli aspetti critici del “Vecchio Piano Casa Sardegna 2009-2014” era l’impossibilità di poter frazionare e alienare, separatamente dall’unità principale, l’ampliamento volumetrico realizzato.

Avevo scritto un articolo apposito nel quale spiegavo precisamente se e quando fosse possibile frazionare l’ampliamento realizzato con la L.R. 4/09.

Riprendo oggi l’argomento in questo articolo, così da aggiornare il vecchio e fare un po’ di “nuova” chiarezza, con le novità introdotte dalle ultime modifiche legislative regionali.

frazionamento-ampliamento.volumetrico-piano-casa-sardegnaGli ampliamenti volumetrici, se effettuati con il Piano Casa, possono essere stati realizzati con il “primo piano casa” (quello degli anni 2009-2014, L.R. 4/09 e successive modifiche), o con il “secondo piano casa” (quello attuale e vigente ad oggi 08/09/17, che chiamiamo “nuovo“, ai sensi della L.R. 8/2015 e successive modifiche).

Ampliamenti effettuati ai sensi dell’articolo 2 L.R. 4/2009, dopo le modifiche della L.R. 11/2017

Dal 06/07/2017 è entrata in vigore la Legge Regionale 11/2017, che ha introdotto interessanti novità.

Tra queste novità, vi è l’articolo 29 bis, il quale recita

Art. 29 bis – Frazionamento di unità immobiliari a seguito degli interventi di incremento volumetrico di cui alla legge regionale n. 4 del 2009

1. L’unità immobiliare a uso residenziale risultante da incremento volumetrico previsto dalla legge regionale 23 ottobre 2009, n. 4 (Disposizioni straordinarie per il sostegno dell’economia mediante il rilancio del settore edilizio e per la promozione di interventi e programmi di valenza strategica per lo sviluppo), ricompresa nelle zone urbanistiche omogenee A, B e C, può essere frazionata solo se la più piccola delle unità derivate ha una superficie lorda superiore a 50 metri quadri. Negli altri casi l’incremento volumetrico non può essere utilizzato per generare ulteriori unità immobiliari e non può essere alienato separatamente dall’unità che lo ha generato. Il vincolo di non alienazione ha durata decennale ed è trascritto nei registri immobiliari.

Questo articolo 29 bis cambia in modo sensibile la disciplina dei frazionamenti per gli ampliamenti realizzati con la L.R. 4/2009.

Gli ampliamenti, infatti, non potevano essere alienati separatamente dall’unità principale, o lo potevano in alcuni casi solo se trascorsi 10 anni.

Oggi (in realtà dal 6 luglio 2017) è diventata realtà la possibilità di separare e vendere gli ampliamenti realizzati con il Piano Casa Sardegna 2009-2014.

Quando è possibile frazionare l’ampliamento?

L’articolo è semplice e chiaro.

Per poterlo frazionare subito, devono sussistere due condizioni

  1. L’immobile ricade all’interno delle zone A, B o C
  2. L’unità derivata più piccola deve essere di almeno 50 mq lordi

Qualora una di queste condizioni non sussista, devono trascorrere 10 anni.

Sono tanti, infatti, i casi di ampliamenti effettuati nelle terrazze o lastrici solari che sono perfetti per poter costituire unità autonoma. 

E’ una nuova e importante opportunità per le persone che hanno deciso di investire negli ampliamenti volumetrici e oggi possono disporre di un nuovo immobile da immettere sul mercato.

Invece, per i frazionamenti degli ampliamenti effettuati con l’attuale Legge Regionale 8/2015, l’introduzione della L.R. 11/2017 non ha apportato nessuna modifica, quindi

Ampliamenti effettuati ai sensi dell’articolo 30 L.R. 8/2015

Sono disciplinati dall’articolo 36 della L.R. 8/2015, al cui comma  8 leggiamo

8. L’unità immobiliare ad uso residenziale risultante dall’incremento volumetrico previsto dall’articolo 30 ricompresa nelle zone urbanistiche omogenee A, B e C, può essere frazionata solo se la più piccola delle unità derivate ha una superficie lorda superiore a 70 metri quadri. Negli altri casi l’incremento volumetrico non può essere utilizzato per generare ulteriori unità immobiliari e non può essere alienato separatamente dall’unità che lo ha generato; il vincolo di non alienazione ha durata decennale ed è trascritto nei registri immobiliari.

Le unità ampliate possono essere frazionate

  1. subito, se la più piccola unità derivata abbia almeno 70 mq di superficie lorda
  2. dopo 10 anni, se la più piccola tra le due unità immobiliari derivate ha una superficie lorda inferiore a 70 mq

Vuoi Frazionare il tuo immobile?

 

Ing. Enrico Craboledda

Nuove Opportunità per il Piano Casa Sardegna

nuove opportunita piano casa sardegna 2017 2018

Nuove Opportunità per il Piano Casa Sardegna

Con l’approvazione della L.R. 11/2017, sono state introdotte alcune modifiche interessanti al Piano Casa della Sardegna.

Giovedì 6 luglio 2017 è stata pubblicata sul Buras la Legge Regionale 11/2017.

Questa legge modifica una serie di leggi, tra cui il Piano Casa, e introduce alcune opportunità interessanti.

Nei prossimi giorni cercherò di affrontarle nel dettaglio.

Per ora ecco un piccolo sunto della modifiche alla L.R. 8/2015 

  • Zone Agricole: sostituito l’articolo 26 e inserito il nuovo articolo 26.bis “Superamento delle condizioni di degrado dell’agro”
  • Sottotetti: inserite le indicazioni per l’applicazione ai piani terra
  • Soppalchi: eliminato l’obbligo di stare a 2 metri dalle facciate prospicienti le vie pubbliche
  • Ampliamenti in Agro: specificate le deroghe ammesse
  • Demolizione e ricostruzione: modificati gli articoli

Si Passa dal 20% al 30%. Per Tutti.

Ed ora la prima delle parti interessanti: è stato modificato l’articolo 30, nella parte in cui gli ampliamenti volumetrici erano distinti tra 20% e 30%.

Mentre prima era previsto l’ampliamento del 30% solo per gli immobili ricadenti nei comuni al di fuori della fascia costiera o nei comuni che, all’interno della fascia costiera, avessero adeguato il PUC al PPR, e un ampliamento del 20% per tutti gli altri, questa modifica porta al 30% l’ampliamento volumetrico per tutti i comuni.

piano casa sardegna ampliamento 35 percentoNessuna distinzione: per tutti un 30%, a cui ricordiamo che si può aggiungere un ulteriore 5%.

Totale 35%. Non male 🙂

Vuoi scoprire quanto puoi ampliare il tuo immobile?

Compila il campi sottostanti e ti ricontatterò presto

 

Ing. Enrico Craboledda

PS: a questi indirizzi potete trovare

Testo della Legge Regionale 11/2017

Testo Coordinato della Legge Regionale 8/2015, come modificato dalla Legge Regionale 11/2017

Testo Coordinato della Legge Regionale 23/1985, come modificato dalla Legge Regionale 11/2017

 

 

UrbisMap… e Siamo a quota 130!

urbismap_it_webgis_sistema_informativo_territoriale_pubbliche_amministrazioni

UrbisMap… e Siamo a quota 130!

Superati i 130 Piani, tra Piani Urbanistici Comunali e Piani Regionali.

E’ proprio un piacere vedere il puzzle dei comuni della Sardegna che, piano piano, si colora di verde.

urbismap_puc_sardegna_webgis_sit

 

In verde sono indicati quei comuni per i quali abbiamo pubblicato il PUC. A questi si aggiungono i tematismi regionali (che coprono l’intero territorio della Sardegna) che possono essere interrogati anche nei territori per i quali il Piano Urbanistico Comunale non è stato ancora inserito in UrbisMap.

Vi Ricordo che i dati sono consultabili gratuitamente accedendo al sito

www.urbismap.com

Se vi registrate al sito, potete vedere nel Report di Destinazione Urbanistica anche l’estratto delle Norme di Attuazione.

Vuoi Aiutarci?

Se vuoi aiutarci a completare il riempimento dei Piani Urbanistici Comunali dei Comuni della Sardegna, lo puoi fare in modo semplice:

invia a urbismap@gmail.com il file dwg o shp (o indicaci dove trovarlo) del PUC di un comune che ancora non è presente nella nostra mappa, e saremo lieti di inserirlo!

Restyling

Ho colto l’occasione per fare anche un restyling alla pagina www.urbismap.it

urbismap_it_webgis_sistema_informativo_territoriale_pubbliche_amministrazioni

 

Ditemi che ne pensate, e come posso migliorarla.

 

Ing. Enrico Craboledda

 

Detrazione Fiscale e Aliquota IVA

PIANO CASA SARDEGNA IVA

Detrazione Fiscale e Aliquota IVA con il Piano Casa

Provo a dare alcune indicazioni sulle aliquote IVA da applicarsi agli interventi edilizi con il Piano Casa e sulle Detrazioni Fiscali per gli interventi effettuati contestualmente.

Provo a fare il punto sugli aspetti fiscali per gli interventi di ampliamento volumetrico rientranti nel “Piano Casa” (in generale, per qualunque ampliamento volumetrico) e degli interventi edilizi effettuati contestualmente ad essi: una panoramica sia sull’aliquota IVA che sull’IRPEF

Premessa

Non sono un esperto in materia fiscale, quindi mi limiterò a riportare e informazioni di cui sono a conoscenza (e che derivano anche dalle informazioni che, anni fa, aveva pubblicato la Regione Sardegna in materia di Piano Casa)

Aliquota IVA

Per l’Ampliamento Volumetrico

Detrazione Fiscale e Aliquota IVA 1Per quanto riguarda l’IVA da applicarsi agli interventi di ampliamento volumetrico, esistono tre differenti aliquote.

Le diverse aliquote si applicano agli interventi di ampliamento volumetrico effettuato con il Piano Casa (in generale per ogni tipo di ampliamento volumetrico), in relazione al tipo di immobile da ampliare e alle condizioni del proprietario.

  • 4%
    • Si applica per l’ampliamento di immobili residenziali che costituiscono prima abitazione del proprietario, a condizione che i nuovi locali non diventino una nuova unità, che non si tratti di immobili di lusso e che il proprietario non abbia altri immobili nello stesso comune.
  • 10% 
    • Per immobili abitativi non di lusso, ma non rientranti nella disciplina al 4% sopra indicata
  • 22%
    • Per tutti gli altri casi

Per gli altri Lavori Edili effettuati contestualmente

In questo caso, le diverse aliquote si applicano in relazione al tipo di intervento che si intende effettuare contestualmente all’ampliamento volumetrico.

Per fare un esempio, sono frequenti i casi in cui l’ampliamento volumetrico è effettuato in sopraelevazione e contestualmente si decide di coibentare e impermeabilizzare la parte di terrazza che rimane scoperta: questo intervento, e più in generale, tutti gli interventi effettuati contestualmente che non costituisce ampliamento volumetrico, sono assoggettati alle varie aliquote sotto riportate in funzione della categoria di intervento nel quale ricadono

  • 10%
    • interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria e risparmio energetico (eccezion fatta per i “beni significativi”) se l’intervento è effettuato in un immobile a destinazione abitativa; per gli interventi di ristrutturazione edilizia e restauro e risanamento conservativo effettuati su tutti i tipi di immobili;
  • 22%
    • se si tratta di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuati su immobili non abitativi.

Per semplificare la lettura, ho provato a fare uno schema

PIANO CASA SARDEGNA IVA
Aliquote Iva Piano Casa Sardegna

Per sapere se l’intervento che stiamo effettuando rientra in una specifica categoria di intervento, è sufficiente consultare il Testo Unico dell’Edilizia (DPR 380/01), nel cui articolo 3 leggiamo le definizioni di

  1. manutenzione ordinaria
  2. manutenzione straordinaria
  3. restauro  e risanamento conservativo
  4. ristrutturazione edilizia
  5. nuova costruzione
  6. ristrutturazione urbanistica

 

Detrazione Fiscale

Per l’Ampliamento Volumetrico

Per l’ampliamento volumetrico non è riconosciuta nessuna detrazione fiscale; la detrazione fiscale è ammessa per interventi effettuati su immobili esistenti; poiché l’ampliamento volumetrico è concettualmente una “nuova costruzione”, come tale non gode di nessuna detrazione d’imposta.

Per gli altri Lavori Edili effettuati contestualmente

Detrazione Fiscale e Aliquota IVA 2Per i lavori edili (effettuati unitamente o contestualmente agli interventi di ampliamento volumetrico) sono ammesse le seguenti detrazioni di imposta

  • 50% per i casi di ristrutturazione edilizia (e manutenzione straordinaria)
  • 65% per interventi di risparmio energetico

Non mi dilungo sui massimali, sui requisiti soggettivi e quant’altro: per approfondire l’argomento esistono le guide dell’Agenzia delle Entrate che spiegano molto bene l’argomento.

Ho un dubbio sull’aliquota IVA o sulla Detrazione Fiscale: a chi posso chiedere delucidazioni?

Non a me 😀

Chiedete sia al vostro tecnico che al vostro commercialista.

 

Ing. Enrico Craboledda

 

Spazio Parcheggio, Monetizzazione Parcheggio e Piano Casa.

Spazio Parcheggio, Monetizzazione Parcheggio e Piano Casa. 3

Spazio Parcheggio, Monetizzazione Parcheggio e Piano Casa.

E’ una delle domande più frequenti che ricevo. Quando è dovuto, perché è dovuto, e quanto “costa” la monetizzazione del parcheggio per il Piano Casa

“Ingegnere, mi hanno detto che devo pagare il parcheggio per “fare” il piano casa. “

Ah … se solo avessi ricevuto un euro per ogni volta che mi hanno posto questa domanda…

Perché è dovuto lo spazio parcheggio?

La necessità di destinare degli spazi parcheggio quando si realizza un volume con il piano casa è dettato dalla legge “Tognoli” n. 122/1989, la quale impone che, per ogni 10 mc di volume realizzato, sia necessario destinare 1 mq di superficie a parcheggio.

Precisamente, il comma 2 dell’articolo 2 della Legge 122/1989 , recita

Nelle nuove costruzioni ed anche nelle aree di pertinenza delle costruzioni stesse, debbono essere riservati appositi spazi per parcheggi in misura non inferiore ad un metro quadrato per ogni dieci metri cubi di costruzione

L’operazione è quindi semplice

ogni 10 mc di volume  ==> 1 mq di parcheggio

Per quanto semplice, riporto un esempio di calcolo affinchè sia chiara la sua applicazione.

La mia casa ha un volume di 300 mc

Se eseguo un ampliamento del 30% ==> 300 x 0.3 = 90 mc

Spazio da destinare a parcheggio 90 mc * 1 mq / 10 mc = 9 mq

Quando è dovuto lo spazio parcheggio?

Spazio Parcheggio, Monetizzazione Parcheggio e Piano Casa. 4Come detto sopra, le nuove superfici da destinare a spazio parcheggio sono necessarie per tutte le nuove costruzioni, ivi incluse gli ampliamenti volumetrici.

Per capire se è necessario monetizzare il parcheggio, acquistarlo, o se sono sufficienti gli spazi già esistenti, si opera come segue:

  • si verificano le superfici di parcheggio esistenti, di proprietà, ivi incluse le quote millesimali degli spazi di manovra
  • si verifica che vi siano superfici in eccedenza, rispetto alle superfici necessarie del volume esistente, secondo la legge Tognoli
  • si verifica che, questa superficie in eccedenza sia necessaria a soddisfare il volume in progetto; qualora non lo fosse, si può acquistare un parcheggio (poco distante dalla propria abitazione) o pagare il corrispettivo monetario (c.d. “monetizzazione”) al comune

Riprendendo l’esempio di calcolo di prima

  • Volume esistente: 300 mc
  • Ampliamento 90 mc
  • Totale Volume = 300 + 90 = 390 mc
  • Totale spazio parcheggio richiesto = 390 / 10 =  39 mq

Se i parcheggi di proprietà, a cui si somma la quota millesimale dello spazio di manovra, è superiore a 39 mq, non dovrò pagare nulla e i parcheggi esistenti sono sufficienti per soddisfare il nuovo volume in ampliamento.

Qualora, invece, i parcheggi esistenti siano inferiori a 39 mq, allora dovrò pagare la differenza mediante corrispettivo monetario

Quanto “Costa” la Monetizzazione del Parcheggio ?

Spazio Parcheggio, Monetizzazione Parcheggio e Piano Casa. 5Il costo della monetizzazione del parcheggio è variabile.

Ogni Amministrazione Comunale può decidere il corrispettivo monetario specifico da richiedere, che può variare anche in relazione alla zona urbanistica.

Per provare da dare un’ordine di grandezza, l’ultimo aggiornamento del Comune di Cagliari ha portato il corrispettivo specifico a circa 320 €/mq

Riprendendo sempre lo stesso calcolo:

  • Totale spazio parcheggio richiesto = 390 / 10 =  39 mq
  • Spazio parcheggio di mia pertinenza = 35 mq
  • Totale parcheggio da monetizzare = 39 – 35 = 4 mq

La teoria direbbe  4 mq * 320 €/mq = 1280 €

Molti comuni richiedono comunque  il pagamento dello “stallo minimo”, ovvero la monetizzazione dei 12.5 mq a cui vanno sommati gli spazi di manovra . Questo perché le somme pagate per la monetizzazione dei parcheggi dovrebbero essere spese dall’Amministrazione per la realizzazione di nuovi parcheggi.

Tale richiesta deriva dall’articolo 12 della L.R. 8/2015, che inserisce l’articolo 15.quater nella L.R. 23/85:

“Art. 15 quater (Parcheggi privati)

1. Nelle nuove costruzioni, nel riattamento di fabbricati in disuso da più di dieci anni e nelle modifiche di destinazione d’uso urbanisticamente rilevanti, devono essere riservate aree per parcheggi privati nella misura minima di 1 metro quadro per ogni 10 metri cubi di costruzione e, comunque, in misura non inferiore a uno stallo di sosta per ogni unità immobiliare.

2. Nei frazionamenti di unità immobiliari esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, devono essere riservate aree per parcheggi privati nella misura minima di 1 metro quadro per ogni 10 metri cubi di costruzione e, comunque, in misura non inferiore a uno stallo di sosta per ogni unità immobiliare ulteriore rispetto all’originaria.

3. Ai fini della determinazione delle superfici per parcheggi privati si computano anche gli spazi necessari alla manovra del veicolo.

4. Lo stallo di sosta deve avere dimensioni minime di 2,50 metri per 5,00 metri.

5. Le prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano agli immobili esistenti ubicati in zona urbanistica omogenea A.

6. Nel caso di modifiche di destinazioni d’uso e di frazionamento di unità immobiliari, per i fabbricati esistenti alla data del 7 aprile 1989, qualora sia dimostrata l’impossibilità di reperire spazi idonei da destinare al soddisfacimento dei requisiti previsti dai commi 1 e 2, l’intervento è consentito previo pagamento di una somma equivalente alla monetizzazione delle aree per parcheggi, da determinarsi con deliberazione del consiglio comunale. I relativi introiti costituiscono entrate vincolate per la realizzazione di nuove aree da destinare a parcheggio pubblico, da individuarsi con deliberazione del consiglio comunale.”.

Ing. Enrico Craboledda

Dubbi? Domande? Contattami!

Nessun campo trovato.

Il Piano Casa Sardegna con il Suape

piano casa sardegna suape

Il Piano Casa Sardegna con il SUAPE

Dal 13 marzo 2017 le pratiche edilizie si presentano tramite il nuovo sistema regionale SUAPE

In principio fu il SUAP, acronimo di Sportello Unico Attività Produttive.

Dopo anni di collaudo e di rodaggio, la Regione Sardegna ha deciso che anche gli interventi di edilizia privata potevano passare per un portale regionale, mediante presentazione telematica, la cui modulistica era uguale per tutti i comuni.

Venne così il SUE, Sportello Unico dell’Edilizia.

I due portali erano uno la copia dell’altro. Si differenziavano “solo” perché relativi a due target differenti: uno destinato alle attività produttive, l’altro all’edilizia privata.

Allora in Regione hanno bene pensato di fondere i due sistemi, e accorparli in un unico portale

SUAP + SUE = SUAPE

Oltre al portale, con l’entrata in vigore del sistema SUAPE sono cambiati anche diversi aspetti normativi e procedurali, sui quali non voglio entrare nel merito.

Quindi, con il SUAPE, che cosa cambia per il Piano Casa Sardegna?

Nulla. Anche se…

…a mio avviso, c’è un aspetto che può migliorare notevolmente la qualità del costruito: la modulistica unica, valida per tutto il territorio regionale, impone, anche ai comuni più reticenti, una corretta applicazione di tutte le norme di settore, tra le quali quelle mi stanno a cuore: le norme in materia di contenimento dei consumi energetici degli edifici e per il rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici.

Ing. Enrico Craboledda

Dubbi? Domande? Informazioni?  Contattami!

[formcraft id=’1′]

Ampliamento Piano Casa e Volumetria Residua

ampliamento piano casa volumetria residua

Ampliamento Piano Casa e Volumetria Residua

L’ampliamento volumetrico consentito dal Piano Casa Sardegna si può sommare alla volumetria residua del lotto.

Una delle domande frequenti che ricevo è

D: E’ possibile sommare la volumetria prevista dal Piano Casa Sardegna con la volumetria residua del mio lotto?

R: Sì, è possibile.

La risposta è tanto diretta quanto esaustiva.

Tuttavia, vale la pena approfondire l’argomento.

Questa possibilità di sommatoria tra la volumetria residua del lotto e l’ampliamento volumetrico previsto dal piano casa sardegna si trova all’interno del comma 13 dell’articolo 36 “Disposizioni Comuni”, il quale recita

13. L’incremento volumetrico previsto dagli articoli 30, 31 e 32, salvi i limiti di cui all’articolo 10 bis della legge regionale n. 45 del 1989 e all’articolo 6 della legge regionale n. 8 del 2004, può cumularsi con le ordinarie potenzialità volumetriche residue del lotto previste dagli strumenti urbanistici comunali. Ferma restando la possibilità di realizzare le volumetrie in tempi diversi e il rispetto delle disposizioni previste nei relativi strumenti urbanistici per i volumi ordinari, la soluzione architettonica inserita nella proposta progettuale deve interessare l’intera volumetria assentibile.

Proviamo ad analizzarlo

  1. l’incremento degli articoli 30 (ampliamento residenze del 20% e 30%), 31 (ampliamento strutture turistiche), 32 (sottotetti)
  2. può cumularsi con la volumetria residua prevista dallo strumento urbanistico
  3. salvo i limiti del 10.bis della L.R. 45/89 ( Tutela delle zone di
    rilevante interesse paesistico-ambientale)  e art. 6 della L.R. 8/2004 (PPR – art. 6 – Zone F turistiche)

Questa prima parte è abbastanza chiara. La seconda parte, inserisce una direttiva importante da tenere in considerazione.

  1. Si possono realizzare le due volumetrie (piano casa e residua) anche in tempi differenti (tradotto: seppur esiste della volumetria residua in un lotto, oggi è possibile anche solo effettuare l’ampliamento del piano casa, e mantenere la volumetria residua inalterata e a futura disposizione)
  2. La proposta di progetto deve interessare (anche se si sceglie di non usare tutta o parte della volumetria residua) tutta la volumetria a disposizione: sia la percentuale di ampliamento volumetrico che la volumetria residua, anche se quest’ultima non deve essere immediatamente utilizzata.

Disquisendo con un collega, la domanda è nata spontanea

Quindi se ho un lotto con 1000 mc residui, e io voglio ampliare solo 120 mc, devo fare un progetto per 1120 mc?

A mio avviso sì; precisando però come debba essere affrontato l’argomento.

Spiego meglio: la SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) che si presenterà avrà ad oggetto il solo ampliamento volumetrico, ma tra gli elaborati grafici (tavole) si dovrebbe inserire una proposta (secondo me anche solo come planivolumetrico) che dimostri come il futuro utilizzo della volumetria residua si integri bene con la volumetria esistente e con l’ampliamento volumetrico in realizzazione.

Voi che ne pensate?

 

Ing. Enrico Craboledda

 

fonte immagine : larchitetto.it

 

[formcraft id=’1′]

Ampliamento in Zona Agricola: si Applica il Bonus del 5%?

piano casa ampliamento zona agricola

Ampliamento in Zona Agricola: si Applica il Bonus del 5%?

Una delle domande ricorrenti riguarda la possibilità di utilizzare il bonus volumetrico “extra” del 5% anche per le zone Agricole e non solo per le zone B e C.

Una delle domande ricorrenti che ricevo via email o all’interno dei commenti del sito o telefonicamente, si può riassumere in

Il bonus volumetrico del 5%, previsto dall’articolo 30 comma 4, è applicabile anche al Piano Casa per le zone Agricole?

Questo dubbio frequente nasce dal comma 7 dell’articolo 30 del Piano Casa (L.R. 8/2015)  che disciplina gli ampliamenti per i volumi in zona agricola

7. Nella zona urbanistica E, oltre la fascia di 1.000 metri dalla linea di battigia marina, ridotti a 300 metri nelle isole minori, è consentito l’incremento volumetrico di cui al comma 3 dei fabbricati aventi destinazione abitativa o produttiva.

Ci rimanda al comma 3. Se leggiamo il comma 3

3. Nelle zone urbanistiche B e C l’incremento volumetrico può essere realizzato, per ciascuna unità immobiliare, nella misura massima:

a) ( … riassumo in “20% se PUC non adeguato al PPR per i comuni costieri” ); (modifica effettuata con la L.R. 11/2017)

b) ( … riassumo in “30%      se PUC adeguato o per i comuni non costieri” ). (modifica effettuata con la L.R. 11/2017)

E allora dove nasce il dubbio?

Il dubbio nasce dal successivo comma 4 che riconosce un 5% di volume aggiuntivo per i progetti di Piano Casa che tengano conto di un maggior risparmio energetico rispetto alle previsioni di legge, che riducano la formazione di isole di calore, o che prevedano il riuso di acque meteoriche.

4. Nei casi previsti dal comma 3 è concesso un ulteriore incremento volumetrico del 5 per cento del volume urbanistico esistente, con conseguente proporzionale aumento della soglia volumetrica massima, nelle seguenti ipotesi alternative:

a) ( … riassumo in “efficentamento energetico” );

b) ( … riassumo in “isole di calore” );

c) ( … riassumo in “riuso acque” ).

Il comma 4, quindi, ci rimanda al comma 3.

Che casino 🙂

Provo a fare un po’ di ordine, soprattutto per i non addetti ai lavori

COMMA 3 Ampliamento per zone B e C 20% e 30%
COMMA 4 + 5% (in caso di risp. energ o riuso acqua o isole di calore) + 5%
COMMA 7 Ampliamento per le zone E Vedi comma 3 (quindi 20 e 30%

 

Allora, anche per le zone Agricole dovrebbe essere consentito il bonus del 5% ?!?

In realtà no.

Per dare questa risposta, dobbiamo leggere attentamente le parole del comma 7 (quello delle zone agricole!)

“… è consentito l’incremento volumetrico di cui al comma 3 …

Quindi è l’incremento di volume che va riferito al comma 3 (quindi 20% e 30%) e non la zona urbanistica E assimilata alle previsioni per le altre zone (B e C)

E per concludere, il comma 4 rimanda “ai casi previsti dal comma 3” e non alle percentuali volumetriche previste dal comma 3.

Questo è confermato anche dal documento di Sintesi dei Contenuti del Piano Casa Sardegna, emesso dalla Regione Sardegna, nel quale, alla pagina 5, nella scheda per le zone E Agricole non viene riportato il bonus del 5%

Sintesi dei contenuti della Legge regionale n.8 del 23.04.2015 - 06

 

Anche voi date questa lettura?

Ditemi la vostra. Se siete a conoscenza di applicazioni diverse, tenetemi aggiornato.

Ing. Enrico Craboledda

PS: l’immagine in testata è di un agriturismo in zona Olbia.

PPS: con l’entrata in vigore della L.R. 11/2017, che ha modificato alcune parti della L.R. 8/2015, l’incremento volumetrico consentito in zona agricola è del 30% del volume esistente, per gli immobili residenziali o produttivi, che distano più di 1000 m dalla linea di battigia (ridotto a 300 per le isole minori), in un lotto di almeno 1 ettaro, anche se non si è imprenditori agricoli. 

L’Acustica nel Piano Casa: l’Importanza dei Dettagli

acustica edilizia importanza dettagli

L’Acustica nel Piano Casa: l’Importanza dei Dettagli

La cura dei dettagli acustici nel piano casa può essere quel valore aggiunto che ci permette di realizzare un ottimo lavoro.

Come sapete, mi occupo da anni di acustica, con particolare attenzione all’acustica nell’edilizia e ai requisiti acustici passivi degli edifici.

Troppo spesso, purtroppo, vengo chiamato “a cose fatte”:

“Buongiorno Ingegnere, il comune ci chiede un collaudo acustico, lei se ne può occupare?”

All’interno di questa domanda c’è almeno un errore di approccio alla materia: “il comune ci chiede il collaudo acustico“.

Da qui deduco che:

  • con molta probabilità il progetto e la costruzione sono stati realizzati senza tenere conto degli aspetti acustici
  • con altrettanta probabilità, il collaudo acustico non darà esito positivo
  • il comportamento acustico della costruzione è visto come un’imposizione burocratica comunale, e non come un valore aggiunto per il comfort abitativo

Se la stessa conversazione avvenisse prima di realizzare l’opera, con qualche piccolo accorgimento e senza nessun onere economico aggiuntivo nel costruire, si riuscirebbero ad ottenere i risultati acustici desiderati.

L'Acustica nel Piano Casa: l'Importanza dei Dettagli 6E’ importante rispettare i requisiti acustici passivi degli edifici non tanto perchè è una imposizione normativa, quanto perchè il rumore negli ambienti è la principale e più importante causa di stress e di malessere abitativo.

Ed è anche l’unico difetto al quale non possiamo porre rimedio, se non con consistenti e onerosi lavori edili.

Se all’interno della nostra casa abbiamo freddo, o caldo, possiamo accendere il riscaldamento o l’impianto di condizionamento. Il peggio che può accadere è una bolletta più salata.

Se in casa sentiamo il vicino anche quando respira, che possiamo fare?

Nulla.

Ecco perché è troppo importante effettuare un progetto acustico prima di realizzare l’opera. E spesso basta veramente poco, solo una particolare cura nei dettagli.

E non si tratta della classica frase che sento spesso “si, abbiamo messo il tappetino acustico“.

Non serve a nulla il “tappetino” se non è stato posato correttamente, con le bande perimetrali, senza creazione di ponti acustici, senza interruzione di impianti, ecc…

Come spiego in questo articolo nel quale riporto alcuni esempi di dettagli in acustica, infatti, in materia di prestazioni acustiche degli edifici, l’attenzione per i dettagli può essere l’elemento discriminante tra un ottimo lavoro e un lavoro pessimo.

God is in the details.

Non dimenticatelo.

Ing. Enrico Craboledda

[formcraft id=’1′]

 

Approvata Proroga Piano Casa Sardegna 2017

Approvata Proroga Piano Casa Sardegna 2017

Approvata la Proroga del Piano Casa Sardegna al 31/12/2017

Con l’approvazione della Proposta di Legge 377/A, il Consiglio Regionale ha prorogato la scadenza del Piano Casa Sardegna (L.R. 8/2015) al 31 dicembre 2017

Sul sito della Consiglio Regionale si legge

Il Consiglio regionale ha approvato (51 presenti, 50 sì) la proposta di legge che prevede la proroga dei termini del piano casa. […]

La proposta di legge approvata è composta da soli due articoli, che così recitano

Art. 1 – Modifiche alla legge regionale n. 8 del 2015 (Proroga di termini)

1. Alla legge regionale 23 aprile 2015, n. 8 (Norme per la semplificazione e il riordino di disposizioni in materia urbanistica ed edilizia e per il miglioramento del patrimonio edilizio), sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 dell’articolo 37 le parole “e comunque non oltre il 31 dicembre 2016”, sono sostituite dalle seguenti: “e comunque non oltre il 31 dicembre 2017“;
b) al comma 1 dell’articolo 43 le parole “31 dicembre 2016” sono sostituite dalle parole “31 dicembre 2018”.

Art. 2  – Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).

Semplice, diretto e conciso.

Questo significa che le istanze per gli interventi di ampliamento volumetrico (articoli 30 e successivi del Piano Casa Sardegna) possono essere presentate anche per tutto il 2017.

Vuoi valutare la possibilità di ampliare la tua abitazione? Contattami!

Ing. Enrico Craboledda

[formcraft id=’1′]